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Document 62014CN0504

Causa C-504/14: Ricorso proposto l’ 11 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

GU C 7 del 12.1.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/19


Ricorso proposto l’11 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-504/14)

(2015/C 007/25)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Μ. Patakia e C. Hermes)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli

6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a) non avendo adottato le misure idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione della specie a cui è destinata l'area stessa, e b) avendo permesso (senza effettuare alcuna opportuna valutazione d’impatto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3), interventi che possono influenzare significativamente l'area di cui trattasi, singolarmente o congiuntamente con altri progetti, riducendo o danneggiando l'area di nidificazione della specie prioritaria Caretta caretta, presente in tale area, provocando perturbazioni della specie in parola e, da ultimo, riducendo e danneggiando gli ecotipi dunali 2110, 2220 e l'habitat prioritario 2250.

12, paragrafo 1, lettere b) e d), della stessa direttiva, non avendo adottato le misure necessarie a introdurre e ad applicare un efficace regime di rigorosa tutela della tartaruga marina Caretta caretta (specie prioritaria) nel golfo di Kyparissia in modo da evitare qualsiasi perturbazione di tale specie durante il periodo di riproduzione e ogni attività idonea a provocare deterioramento o distruzione dei suoi siti di riproduzione.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La presente violazione concerne: a) le ripercussioni di diversi interventi ed opere sull'area Natura 2000 GR 2550005 «Thines Kyparissias» (proposta come sito di importanza comunitaria [SIC] dal 1o aprile 1997, nonché Sito di Importanza Comunitaria [SIC] dal 1o settembre 2006) e, più in particolare, sulla specie prioritaria Caretta caretta e sugli habitat dunali, incluso anche l'habitat prioritario 2250* Thines, delle spiagge con Juniperus spp [ginepro comune] e b) la mancata adozione delle misure necessarie per introdurre ed applicare un efficace regime di rigorosa tutela della tartaruga marina Caretta caretta, nell'area specifica, dirette ad evitare, da un lato, qualsivoglia perturbazione della stessa specie durante il suo periodo di riproduzione e, dall'altro, qualsiasi attività idonea a comportare deterioramento o distruzione della sua area di riproduzione.

2.

Del 1998, e in seguito ad approvazione del ministro competente, è stato avviato il programma LIFE-Nature LIFE98NAT/GR/5262 («Application of Management Plan for Caretta caretta in Southern Kyparissia»). Il programma LIFE è terminato nel 2002 con l’elaborazione di un progetto di studio specifico sull'ambiente (EPM, in conformità alla normativa ellenica) in cui veniva già fatto riferimento alle caratteristiche della specie nonché alla necessità di un’efficacie protezione della medesima.

3.

In seguito a denunce delle ONG e alla visita di una delegazione della Commissione nell'area nel luglio 2011, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE cui si riferiscono le conclusioni del presente ricorso.

4.

Anzitutto, la Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver proceduto, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della direttiva, ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie cui si riferisce l'allegato IV della direttiva, contenente il divieto di:

perturbazione deliberata di tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione

deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

5.

Più in particolare, è assente un quadro normativo ellenico completo e coerente e manca inoltre l'applicazione di determinate, specifiche ed efficaci misure di tutela, anche con la tolleranza di attività che non soltanto sono idonee a deteriorare/distruggere i siti di riproduzione, ma che possono perturbare gli esemplari della specie, segnatamente nel periodo di incubazione, di cova delle uova e per la durata della migrazione delle tartarughe neonate in mare.

6.

Da ultimo, la Commissione conclude che sono state violate le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva, dato che

a)

non è stato evitato il degrado degli habitat né significative perturbazioni della specie nelle zone designate. Infatti, la Repubblica ellenica, tollerando, in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 2, una serie di attività incontrollate o/e non regolate, ha omesso, nella fattispecie, di adottare le misure idonee ad evitare tale degrado degli habitat e detta perturbazione della specie.

b)

le attività constatate in parola sono state realizzate senza aver anteriormente effettuato l’opportuna valutazione d’impatto richiesta, o su base individuale per ciascun progetto o per la valutazione del loro impatto cumulativo, mentre è necessario, in forza dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, che l’opportuna valutazione sia effettuata per ogni progetto, non direttamente connesso né necessario alla gestione del sito, ma che possa avere su di esso un’incidenza significativa quanto al suo impatto in relazione alla sua conservazione.


(1)  GU L 206, pagg. da 7 a 50.


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