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Document 62014CN0483
Case C-483/14: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 31 October 2014 — KA Finanz AG v Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group
Causa C-483/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 31 ottobre 2014 — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group
Causa C-483/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 31 ottobre 2014 — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group
GU C 46 del 9.2.2015, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 31 ottobre 2014 — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group
(Causa C-483/14)
(2015/C 046/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: KA Finanz AG
Convenuta: Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980 (1) debba essere interpretato nel senso che la deroga settoriale per il «diritto delle società» ricomprenda
|
2) |
Se l’applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (3), conduca alla medesima conclusione. |
3) |
In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1) e 2), se la deroga settoriale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I) (4) — succeduto all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — conduca alla medesima conclusione o debba essere interpretata diversamente. In caso affermativo, in che modo? |
4) |
Se le disposizioni sulla disciplina delle fusioni sotto il profilo del conflitto di leggi possano essere desunte dal diritto primario europeo, come il diritto di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE, la libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE o il libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 TFUE, in particolare se debba applicarsi il diritto nazionale dello Stato della società incorporata o il diritto nazionale della società incorporante. |
5) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 4), se i principi sulla disciplina [delle fusioni] sotto il profilo del conflitto di leggi possano essere desunti dal diritto derivato europeo, come la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (5), la direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni o la Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (6), in particolare se debba applicarsi il diritto nazionale dello Stato della società incorporata o il diritto nazionale della società incorporante, oppure se il diritto nazionale in materia di conflitto di leggi possa stabilire il diritto materiale nazionale al quale si ricollega. |
6) |
Se l’articolo 15 della Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni debba essere interpretato nel senso che l’emittente nei confronti del portatore di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, in particolare per quanto concerne i titoli subordinati, nel caso di una fusione transfrontaliera sia autorizzato a porre fine al rapporto giuridico e a stralciare la posizione degli aventi diritto. |
7) |
Se l’applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni, conduca alla medesima conclusione. |
(1) 80/934/CEE: Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I) (GU L 177, pag. 6.