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Document 62014CN0372

Causa C-372/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 1 ° agosto 2014 — Provident Financial s.r.o./Zdeněk Sobotka

GU C 380 del 27.10.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 1o agosto 2014 — Provident Financial s.r.o./Zdeněk Sobotka

(Causa C-372/14)

2014/C 380/02

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: Provident Financial s.r.o.

Convenuto: Zdeněk Sobotka

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali), debba essere interpretata nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale il comportamento di un soggetto erogatore di un credito al consumo che presenti al consumatore le condizioni contrattuali in modo tale da dargli l’impressione fittizia di essere libero di scegliere un servizio accessorio di garanzia del rimborso rateale del credito, operando in realtà un indebito condizionamento sul consumatore affinché accetti la prestazione.

2)

Se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale il comportamento del creditore consistente nel presentare al consumatore le condizioni contrattuali in modo da prospettargli un ammontare del tasso annuo effettivo globale (TAEG) che non includa i costi del servizio accessorio in questione.

3)

Se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che costituisce una pratica commerciale sleale il comportamento del creditore consistente nell’applicare ai consumatori, sul mercato dei crediti al consumo, un prezzo considerevolmente più elevato, per il servizio accessorio, rispetto ai costi reali dello stesso, e se, non includendo nel TAEG i costi per il servizio accessorio, si eluda l’obbligo di trasparenza dei costi complessivi effettivi del credito al consumo.

4)

Se la direttiva 93/13/CEE (2) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [in prosieguo: la «direttiva 93/13»], debba essere interpretata nel senso che il servizio di garanzia del rimborso rateale del credito al consumo, oggetto del quale è la riscossione in contanti dei ratei del credito versati dal consumatore, rappresenta l’oggetto principale della prestazione nel credito al consumo.

5)

Se la direttiva 87/102/CEE (3)del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata e integrata dalla direttiva 98/7/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, debba essere interpretata nel senso che il TAEG include anche la remunerazione per la riscossione in contanti dei ratei del credito, o una sua parte, qualora la remunerazione ecceda considerevolmente i costi necessari di tale servizio accessorio, e se l’articolo 14 di detta direttiva debba essere interpretato nel senso che le disposizioni relative all’istituto del TAEG sono eluse qualora la remunerazione del servizio accessorio ecceda considerevolmente i costi dello stesso e non sia conteggiata nel TAEG.

6)

Se la [direttiva 93/13] debba essere interpretata nel senso che, per soddisfare il requisito della trasparenza di un servizio accessorio per il quale sono pagati oneri amministrativi, è sufficiente che il prezzo di detto servizio amministrativo sia chiaro e comprensibile (oneri amministrativi), anche se non sia specificato l’oggetto della prestazione corrispondente al servizio medesimo.

7)

Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che gli oneri amministrativi siano compresi nel calcolo del TAEG osta a un controllo giurisdizionale sugli stessi ai fini di detta direttiva.

8)

Se la [direttiva 93/13] debba essere interpretata nel senso che il mero importo degli oneri amministrativi osta al controllo giurisdizionale ai fini di detta direttiva.

9)

Qualora la risposta alla questione n. 6 sia nel senso che l’oggetto del servizio amministrativo per il quale devono essere pagati gli oneri amministrativi è sufficientemente trasparente, se in tal caso, il servizio amministrativo, con tutti gli adempimenti che esso potenzialmente comporta, rappresenti l’oggetto principale del credito al consumo.

10)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che, ai fini di tale direttiva, sia rilevante tra l’altro la circostanza che in cambio degli oneri del servizio accessorio il consumatore riceve una prestazione che per lo più non rientra nel suo interesse, bensì in quello del creditore del credito al consumo.


(1)  GU L 149, pag. 22.

(2)  GU L 95, pag. 29.

(3)  GU L 42, pag. 48.

(4)  GU L 101, pag. 17.


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