This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CN0347
Case C-347/14: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria) lodged on 18 July 2014 — New Media Online GmbH v Bundeskommunikationssenat
Causa C-347/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2014 — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat
Causa C-347/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2014 — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat
GU C 329 del 22.9.2014, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2014 — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat
(Causa C-347/14)
2014/C 329/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: New Media Online GmbH
Autorità appellata: Bundeskommunikationssenat
Altra parte: Bundeskanzler
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1), debba essere interpretato nel senso che è possibile ravvisare la necessaria comparabilità, quanto alla forma e al contenuto, di un servizio esaminato con la radiodiffusione televisiva, se tali servizi sono proposti anche mediante trasmissioni televisive che possono essere considerate mezzi di comunicazione di massa destinate a essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale sono idonee ad esercitare un impatto evidente. |
2) |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), debba essere interpretato nel senso che, nel caso delle versioni elettroniche dei quotidiani, è possibile, per quanto attiene alla determinazione dell’obiettivo principale di un servizio offerto, far riferimento a una sezione in cui sono messi a disposizione principalmente dei filmati di breve durata ivi raccolti che, in altre sezioni del sito Internet del mezzo elettronico in parola, sono impiegati soltanto a integrazione dei contributi di testo del quotidiano online. |