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Document 62013TN0395
Case T-395/13: Action brought on 31 July 2013 — Miettinen v Council
Causa T-395/13: Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Miettinen/Consiglio
Causa T-395/13: Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Miettinen/Consiglio
GU C 274 del 21.9.2013, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 17–17
(HR)
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/23 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Miettinen/Consiglio
(Causa T-395/13)
2013/C 274/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer ed E. Raedts, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Consiglio del 21 maggio 2013 che nega pieno accesso al documento 12979/12 sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2011, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 13), comunicata al ricorrente in data 21 maggio 2013 con lettera recante il riferimento «06/c/02/1 3» (la «decisione impugnata»), nonché la sua conferma di rifiuto del 23 luglio 2013; |
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condannare il convenuto alle spese ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese di eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché la decisione impugnata si basa su un’interpretazione e un’applicazione errate di tali disposizioni, riguardanti, rispettivamente, la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale e la tutela del processo decisionale in corso, in quanto:
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in primo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che la divulgazione del documento 12979/12 arreca pregiudizio alla capacità del suo servizio giuridico di difenderlo in futuri procedimenti legali nonché al procedimento legislativo; |
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in secondo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che la sensibilità del documento 12979/12 e/o la sua ampia portata giustificano il rovesciamento della presunzione favorevole alla pubblicazione dei pareri legali nell’ambito legislativo; |
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in terzo luogo, la tesi del Consiglio relativa al pregiudizio è meramente ipotetica. Essa è infondata in fatto e in diritto, considerato che il contenuto del parere contenuto nel documento 12979/12 era già di pubblico dominio al momento dell’adozione della decisione impugnata; |
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in quarto luogo, il Consiglio, invocando l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, non ha applicato il criterio dell’interesse pubblico prevalente, laddove ha preso in considerazione solamente i rischi percepiti per il suo processo decisionale associati alla pubblicazione, e non gli effetti positivi di una simile pubblicazione ai fini, segnatamente, della legittimità del processo decisionale; inoltre, nel richiamarsi all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, non ha applicato il suddetto criterio. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, in quanto il Consiglio non ha rispettato il proprio obbligo di fornire motivi sufficienti e adeguati per la decisione impugnata.