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Document 62013CN0610
Case C-610/13 P: Appeal brought on 26 November 2013 by the Kingdom of the Netherlands against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 16 September 2013 in Case T-343/11 Netherlands v Commission
Causa C-610/13 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11, Paesi Bassi/Commissione
Causa C-610/13 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11, Paesi Bassi/Commissione
GU C 31 del 1.2.2014, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/5 |
Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11, Paesi Bassi/Commissione
(Causa C-610/13 P)
2014/C 31/07
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, M.A.M. de Ree, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11; |
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nella misura in cui lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia annullando la decisione 2011/244/UE (1); |
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qualora lo stato degli atti non lo consenta, rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci definitivamente; |
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condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
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Primo motivo: errata interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1433/2003 (2), in combinato disposto con l’allegato I, punti 8 e 9, e con l’allegato II, punto 1, del regolamento medesimo, classificando i costi per la stampa degli imballaggi come spese di imballaggio, pertanto non sovvenzionabili. |
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Secondo motivo: errata interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1433/2003, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8 e 9, applicando un criterio non corretto per i requisiti vigenti per la descrizione delle azioni promozionali in un programma operativo. |
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Terzo motivo: errata applicazione degli articoli 7 del regolamento n. 1258/1999 (3) e 31 del regolamento n. 1290/2005 (4), riconoscendo alla Commissione un alleggerimento dell’onere della prova. |
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Quarto motivo: errata interpretazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1432/2003 (5), in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 (6), dichiarando che l’organizzazione di produttori non potrebbe dirigere le vendite avvalendosi di personale distaccato. |
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Quinto motivo: errata interpretazione dell’articolo 21 del regolamento n. 1432/2003, dichiarando necessaria la revoca del riconoscimento dell’organizzazione di produttori FresQ. |
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Sesto motivo: errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità, in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento n. 1432/2003, escludendo dal finanziamento tutte le spese dell’organizzazione di produttori FresQ. |
(1) Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33)
(2) Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (GU L 203, pag. 25).
(3) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(4) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18).
(6) Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).