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Document 62013CN0610

    Causa C-610/13 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11, Paesi Bassi/Commissione

    GU C 31 del 1.2.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 31/5


    Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11, Paesi Bassi/Commissione

    (Causa C-610/13 P)

    2014/C 31/07

    Lingua processuale: l’olandese

    Parti

    Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, M.A.M. de Ree, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013 nella causa T-343/11;

    nella misura in cui lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia annullando la decisione 2011/244/UE (1);

    qualora lo stato degli atti non lo consenta, rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci definitivamente;

    condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    Primo motivo: errata interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1433/2003 (2), in combinato disposto con l’allegato I, punti 8 e 9, e con l’allegato II, punto 1, del regolamento medesimo, classificando i costi per la stampa degli imballaggi come spese di imballaggio, pertanto non sovvenzionabili.

    Secondo motivo: errata interpretazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1433/2003, in combinato disposto con l’allegato I, punti 8 e 9, applicando un criterio non corretto per i requisiti vigenti per la descrizione delle azioni promozionali in un programma operativo.

    Terzo motivo: errata applicazione degli articoli 7 del regolamento n. 1258/1999 (3) e 31 del regolamento n. 1290/2005 (4), riconoscendo alla Commissione un alleggerimento dell’onere della prova.

    Quarto motivo: errata interpretazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1432/2003 (5), in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 (6), dichiarando che l’organizzazione di produttori non potrebbe dirigere le vendite avvalendosi di personale distaccato.

    Quinto motivo: errata interpretazione dell’articolo 21 del regolamento n. 1432/2003, dichiarando necessaria la revoca del riconoscimento dell’organizzazione di produttori FresQ.

    Sesto motivo: errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità, in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento n. 1432/2003, escludendo dal finanziamento tutte le spese dell’organizzazione di produttori FresQ.


    (1)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33)

    (2)  Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (GU L 203, pag. 25).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18).

    (6)  Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).


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