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Document 62013CN0326

Causa C-326/13 P: Impugnazione proposta il 17 giugno 2013 dalla Peek & Cloppenburg KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013 , causa T-507/11, Peek & Cloppenburg KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 245 del 24.8.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 245 del 24.8.2013, p. 5–5 (HR)

24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 245/5


Impugnazione proposta il 17 giugno 2013 dalla Peek & Cloppenburg KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013, causa T-507/11, Peek & Cloppenburg KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-326/13 P)

2013/C 245/08

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 aprile 2013, nella causa T-507/11;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 28 febbraio 2011, nel procedimento R 262/2005-1;

condannare alle spese l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno e la Peek & Cloppenburg KG (Amburgo).

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario (1) (RMC) essendo stato interpretato in modo errato il criterio «dà il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo».

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si potrebbe affermare che il requisito previsto dalla norma consista esclusivamente nella circostanza che il diritto fatto valere abbia una portata non puramente locale. Il criterio di cui trattasi dovrebbe essere interpretato nel senso che esso circoscrive ulteriormente il novero dei segni la cui portata non è esclusivamente locale che possono fondare un’opposizione. Tale interpretazione consisterebbe nel fatto che il diritto nazionale in questione dovrebbe legittimare il suo titolare a vietare l’uso di un marchio successivo su tutto il territorio nazionale dello Stato membro di cui esso è originario.

In tal senso disporrebbe la ratio del procedimento di opposizione contro una domanda di marchio comunitario, il regime degli articoli 110 e 111 del RMC, nonché il modo in cui viene inteso il criterio previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del RMC identico a quello stabilito dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/95/CE (2).

Il legislatore tedesco avrebbe trasposto nel diritto nazionale l’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/95/CE interpretandolo in modo corretto, nel senso che il diritto in questione dovrebbe legittimare il suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo su tutto il territorio della Repubblica federale tedesca. L’interpretazione del criterio «dà il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo» sarebbe controversa.

In subordine la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMC essendo stato interpretato in modo errato il criterio «di portata non puramente locale» da parte del Tribunale. Al riguardo essa si fonda sulla ratio del procedimento di opposizione e lo scopo della delimitazione dell’ambito dei segni nazionali citati in opposizione, il rapporto regolamentare con gli articoli 110 e 111 del RMC, nonché il regime dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/95/CE.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


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