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Document 62012TN0335

Causa T-335/12: Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

GU C 287 del 22.9.2012, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/35


Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — T&L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

(Causa T-335/12)

2012/C 287/66

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: avv. D. Waelbroeck e D. Slater, Solicitor)

Convenute: Commissione europea ed Unione europea, rappresentate dalla Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE e/o eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE nei confronti dei regolamenti n. 367/2012, n. 397/2012, n. 356/2012, n. 382/2012, n. 444/2011 e n. 485/2012;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012, che istituisce misure necessarie per quanto riguarda l’immissione sul mercato dell’Unione di ulteriori quantitativi di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011-2012 (GU L 116, pag. 12);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2012 della Commissione, dell’8 maggio 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative agli ulteriori quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012 (GU L 123, pag. 35);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 318, pag. 4), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2012 della Commissione, per quanto riguarda i periodi di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e le gare successive della campagna di commercializzazione 2011/12 per le importazioni di zucchero a dazio doganale ridotto (GU L 113, pag. 4);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 382/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quinta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 119, pag. 41);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la sesta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 135, pag. 61);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la settima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 148, pag. 24);

in alternativa, (i) dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità nei confronti degli articoli 186, lettera a), e 187 del regolamento n. 1234/2007 (1) e dichiarare tali disposizioni illegittime, nonché annullare i regolamenti controversi che direttamente o indirettamente sono basati su tali disposizioni; e (ii) dichiarare ammissibile e fondata l’eccezione di illegittimità nei confronti dei regolamenti n. 367/2012 e n. 1239/2011, come modificati dal regolamento n. 356/2012;

condannare l’UE, rappresentata dalla Commissione, a risarcire qualsiasi danno subito dalle ricorrenti in conseguenza della violazione, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l’importo di tale risarcimento per il danno sofferto dalle ricorrenti nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2012 e il 24 giugno 2012 a EUR 75 051 236, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o stabilire qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che provvederanno a stabilire nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri;

ordinare il pagamento degli interessi sulla somma dovuta dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all’effettuazione del pagamento, al tasso fissato a tale data dalla Banca centrale europea per il rifinanziamento delle operazioni principali, maggiorato di due punti percentuali, o qualsiasi altro tasso adeguato che spetterà al Tribunale determinare;

condannare la Commissione a tutte le spese dei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, da un lato, il regolamento n. 367/2012 dispone un prelievo sulle eccedenze fisso, generalmente applicabile, di EUR 211 per tonnellata — vale a dire meno della metà dei consueti EUR 500 per tonnellata — applicato ad un quantitativo specifico (250 000 tonnellate) di zucchero, equamente divisi solo tra i ricorrenti trasformatori di barbabietole da zucchero. Dall’altro, il regolamento n. 1239/2011 come modificato dal regolamento n. 356/2012 dispone un dazio doganale ignoto e non prevedibile, applicabile solamente ai vincitori dell’asta (che possono essere raffinatori di canna da zucchero, trasformatori di barbabietole da zucchero o qualsiasi altro terzo) e per un importo complessivo non specificato. Il dazio doganale era stato recentemente fissato a EUR 312,60 per tonnellata, vale a dire quasi il 50 % in più del prelievo sulle eccedenze per trasformatori di barbabietole da zucchero. Il contrasto tra le due misure non potrebbe essere maggiore. Infatti ogni elemento delle misure discrimina i raffinatori di canna da zucchero a favore dei trasformatori di barbabietole da zucchero.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1234/2007 e sull’assenza di un fondamento giuridico adeguato, in quanto, relativamente al regolamento n. 367/2012, la Commissione non ha alcun potere di aumentare le quote ed è invece obbligata ad imporre prelievi elevati e dissuasivi sull’immissione sul mercato dell’UE di zucchero fuori quota. Per quanto concerne le aste d’imposta («tax auctions»), la Commissione chiaramente non ha mandato o potere per imporre una misura di tal genere, mai prevista dalla normativa di base.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare (per di più di soggetti sottoposti a pressioni ed incentivi molto diversi al riguardo) senza una reale connessione con i prodotti effettivamente importati.

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe facilmente potuto adottare, per far fronte alla scarsità di approvvigionamenti, misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici.

5)

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto le ricorrenti erano state indotte ad aspettarsi legittimamente che la Commissione avrebbe utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal regolamento n. 1234/2007 per ripristinare la disponibilità degli approvvigionamenti di zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione. Le ricorrenti erano state altresì indotte ad aspettarsi legittimamente che la Commissione avrebbe preservato l’equilibrio tra raffinerie importatrici e produttori di zucchero nazionali.

6)

Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto le azioni intraprese dalla Commissione erano manifestamente inadeguate alla luce della scarsità di approvvigionamenti. La Commissione avrebbe dovuto agevolare le restrizioni sulle importazioni per i raffinatori di canna da zucchero. Essa ha invece aumentato la produzione nazionale ed assoggettato ad imposte punitive e non prevedibili l’accesso alle importazioni aggiuntive.

7)

Settimo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 39 TFUE, poiché la Commissione non ha raggiunto due degli obiettivi stabiliti in tale disposizione del Trattato.

8)

Ottavo motivo, vertente su una violazione del regolamento della Commissione n. 1006/2011 (2), in quanto i dazi applicati allo zucchero bianco sono in effetti solo appena più elevati di quelli applicati allo zucchero grezzo, con una differenza di circa EUR 30 per tonnellata. Ciò è in netto contrasto con la differenza di EUR 80 tra il dazio all’importazione standard per lo zucchero raffinato (EUR 419) e quello per lo zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione (EUR 339), stabiliti nel regolamento della Commissione n. 1006/2011.

Inoltre, a sostegno dell’azione di risarcimento danni, le ricorrenti deducono che la Commissione, astenendosi dall’agire ed agendo in maniera inadeguata, ha ecceduto in modo grave e manifesto i limiti del potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 1234/2007. Per di più, la mancata adozione di misure adeguate da parte della Commissione costituisce una manifesta violazione di una norma giuridica «preordinata a conferire diritti ai singoli». La Commissione ha in particolare violato i principi generali dell’UE della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità, del legittimo affidamento e l’obbligo di diligenza e di buona amministrazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1).


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