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Document 62012TN0267

Causa T-267/12: Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Deutsche Bahn e altri/Commissione

GU C 243 del 11.8.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/28


Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Deutsche Bahn e altri/Commissione

(Causa T-267/12)

2012/C 243/50

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania) Schenker AG (Essen, Germania), Schenker China Ltd (Shanghai, Cina), Schenker International (H.K.) Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: F. Montag e B. Kacholdt, avvocati, D. Colgan e T. Morgan, solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafo 2, lettera g), 1, paragrafo 3, lettera a), 1, paragrafo 3, lettera b), e 1, paragrafo 4, lettera h), della decisione della Commissione del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.462 — Trasporto di merci);

annullare integralmente o, in subordine, ridurre le ammende di cui agli articoli 2, paragrafo 2, lettera g), 2, paragrafo 3, lettera a), 2, paragrafo 3, lettera b), e 2, paragrafo 4, lettera h), della decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, il diritto a un equo processo e il principio di buona amministrazione, in quanto non avrebbe terminato la sua indagine dopo essere stata informata della circostanza che gli elementi di prova prodotti dai rappresentanti di una determinata società erano inficiati da una serie di violazioni del diritto.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto la propria competenza nell’adottare la decisione impugnata sebbene il regolamento n. 141/1962 (1) non le consentisse di farlo.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE, e 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli articoli 4, 7, e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e i principi di responsabilità personale e di buona amministrazione, in quanto ha ritenuto la Schenker China Ltd responsabile per la condotta della BAX Global (China) Co. Ltd, sanzionando soltanto la Schenker China Ltd per tale condotta, sebbene la BAX Global (China) Co. Ltd fosse una controllata di un’altra impresa diretta da una determinata società per la maggior parte del periodo in cui ha avuto luogo la condotta definita all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della decisione impugnata.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 23 e 27 del regolamento n. 1/2003, i diritti della difesa delle ricorrenti, gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (2), il principio dell’adeguatezza della pena rispetto all’infrazione, il principio di buona amministrazione, il principio «nulla poena sine culpa» e il principio di proporzionalità, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare l’importo delle ammende sulla base di un fatturato eccedente l’importo teorico massimo che sarebbe potuto derivare dalla condotta definita agli articoli 1, paragrafo 2, lettera g), 1, paragrafo 3, lettera a), 1, paragrafo 3, lettera b), e 1, paragrafo 4, lettera h), della decisione impugnata.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, la comunicazione sulla clemenza (3) nonché il principio della parità di trattamento, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare il tasso di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

6)

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e il principio della parità di trattamento, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel rifiutare di avviare discussioni per giungere a un accordo transattivo ai sensi della comunicazione sulle transazioni (4).


(1)  Regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 124, pag. 2751).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).

(3)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006 C 298, pag. 11).

(4)  Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008 C 167, pag. 1).


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