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Document 62012TN0085

Causa T-85/12: Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Lilleborg/UAMI — Hardford (Pierre Robert)

GU C 118 del 21.4.2012, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/31


Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Lilleborg/UAMI — Hardford (Pierre Robert)

(Causa T-85/12)

2012/C 118/52

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lilleborg AS (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti E. Ullberg e M. Plogell)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hardford AB (Limhamn, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 dicembre 2011, procedimento R 2462/2010-1, e, di conseguenza, ordinare all’UAMI di valutare le prove dell’esistenza, validità e portata del marchio anteriore prodotte dalla ricorrente;

o, in alternativa, modificare la decisione della prima commissione di ricorso tramite una propria decisione e rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 8541849 «Pierre Robert»; e

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle dei procedimenti dinanzi alla divisione d’opposizione e alla prima commissione di ricorso dell’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Pierre Robert» per beni e servizi delle classi 3, 5 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 8541849.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario svedese n. 164251 del marchio denominativo «PIERRE ROBERT», per beni della classe 3.

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95 e degli articoli 76, 8 e 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) non ha tenuto conto del suo diritto di esaminare d’ufficio i fatti e prendere in considerazione fatti che manifestamente possono incidere sul risultato dell’opposizione; (ii) ha commesso un errore di diritto, non avendo considerato che «PIERRE ROBERT» è un marchio notorio; (iii) a torto non ha tenuto conto della prova, allegato 1, prodotta nel presentare l’opposizione; e (iv) a torto non ha accettato il certificato dell’Ufficio dei brevetti svedese, presentato prima della decisione della divisione d’opposizione.


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