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Document 62012TN0085
Case T-85/12: Action brought on 21 February 2012 — Lilleborg v OHIM — Hardford (Pierre Robert)
Causa T-85/12: Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Lilleborg/UAMI — Hardford (Pierre Robert)
Causa T-85/12: Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Lilleborg/UAMI — Hardford (Pierre Robert)
GU C 118 del 21.4.2012, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/31 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Lilleborg/UAMI — Hardford (Pierre Robert)
(Causa T-85/12)
2012/C 118/52
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lilleborg AS (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti E. Ullberg e M. Plogell)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hardford AB (Limhamn, Svezia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 dicembre 2011, procedimento R 2462/2010-1, e, di conseguenza, ordinare all’UAMI di valutare le prove dell’esistenza, validità e portata del marchio anteriore prodotte dalla ricorrente; |
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o, in alternativa, modificare la decisione della prima commissione di ricorso tramite una propria decisione e rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 8541849 «Pierre Robert»; e |
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condannare il convenuto alle spese, incluse quelle dei procedimenti dinanzi alla divisione d’opposizione e alla prima commissione di ricorso dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Pierre Robert» per beni e servizi delle classi 3, 5 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 8541849.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario svedese n. 164251 del marchio denominativo «PIERRE ROBERT», per beni della classe 3.
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95 e degli articoli 76, 8 e 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) non ha tenuto conto del suo diritto di esaminare d’ufficio i fatti e prendere in considerazione fatti che manifestamente possono incidere sul risultato dell’opposizione; (ii) ha commesso un errore di diritto, non avendo considerato che «PIERRE ROBERT» è un marchio notorio; (iii) a torto non ha tenuto conto della prova, allegato 1, prodotta nel presentare l’opposizione; e (iv) a torto non ha accettato il certificato dell’Ufficio dei brevetti svedese, presentato prima della decisione della divisione d’opposizione.