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Document 62012TA0262

Causa T-262/12: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Central Bank of Iran/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Litispendenza — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa» )

GU C 388 del 3.11.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/11


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Central Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-262/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Litispendenza - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa»))

2014/C 388/12

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

In sostanza, domanda di annullare, in primo luogo, la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22), e la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), nella misura in cui queste hanno inserito o mantenuto, dopo il riesame, la ricorrente nell'elenco figurante all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39) e, in secondo luogo, il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui essi hanno inserito o mantenuto, dopo il riesame, il nome della ricorrente nell'elenco figurante all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

Dispositivo

1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui ha inserito il nome della Central Bank of Iran nell'elenco figurante al suo allegato IX, è annullato.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà la metà delle proprie spese e di quelle della Central Bank of Iran.

4)

La Central Bank of Iran sopporterà la metà delle proprie spese e di quelle del Consiglio.


(1)  GU C 243 dell'11.8.2012.


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