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Document 62012CN0593

Causa C-593/12 P: Impugnazione proposta il 18 dicembre 2012 dalla Lancôme parfums et beauté & Cie avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2012 , causa T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 55 del 23.2.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/7


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2012 dalla Lancôme parfums et beauté & Cie avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2012, causa T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-593/12 P)

2013/C 55/10

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Focus Magazin Verlag GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2012 nella causa T-204/10;

condannare l’Ufficio a sopportare le spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e dinanzi al Tribunale, nonché le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (1) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo, nel decidere che l’Ufficio aveva correttamente concluso che il marchio COLOR FOCUS dovesse essere dichiarato nullo a causa di un rischio di confusione.

 

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, nel respingere l’affermazione della ricorrente secondo cui la rivendicazione dei diritti fondati sul marchio FOCUS costituisce un «abuso del diritto», ha commesso un errore di diritto che deve essere corretto.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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