EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0556

Causa C-556/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — TDC A/S/Teleklagenævnet (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/19/CE — Articolo 2, lettera a) — Accesso e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate — Articoli 5, 8, 12 e 13 — Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione — Obbligo relativo all’accesso e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate — Impresa che dispone di un potere significativo su un determinato mercato — Allacciamento privato fra il punto di distribuzione della rete di accesso e il punto terminale di rete presso l’utilizzatore finale — Proporzionalità dell’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 8 — Obiettivi generali per lo svolgimento delle funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione)

GU C 282 del 25.8.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 282/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — TDC A/S/Teleklagenævnet

(Causa C-556/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/19/CE - Articolo 2, lettera a) - Accesso e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate - Articoli 5, 8, 12 e 13 - Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Obbligo relativo all’accesso e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate - Impresa che dispone di un potere significativo su un determinato mercato - Allacciamento privato fra il punto di distribuzione della rete di accesso e il punto terminale di rete presso l’utilizzatore finale - Proporzionalità dell’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 8 - Obiettivi generali per lo svolgimento delle funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione))

2014/C 282/09

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: TDC A/S

Convenuto: Teleklagenævnet

Dispositivo

1)

Gli articoli 2, lettera a), 8 e 12 della direttiva 2009/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche che disponga di un potere significativo su un determinato mercato, a titolo di obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l’uso di elementi di rete specifici e risorse correlate, un obbligo di installare, su richiesta di operatori concorrenti, un allacciamento privato di lunghezza non superiore ai 30 metri a partire dal punto di distribuzione della rete di accesso fino al punto terminale di rete presso l’utilizzatore finale, qualora tale obbligo si basi sul tipo di problema evidenziato e sia proporzionato e giustificato alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

2)

Gli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, letti in combinato disposto con l’articolo 13 della medesima, devono essere interpretati nel senso che un’autorità nazionale di regolamentazione, laddove intenda imporre ad un operatore di comunicazioni elettroniche, che disponga di un potere significativo su un determinato mercato, la realizzazione di allacciamenti privati per collegare l’utilizzatore finale alla rete, deve tenere conto degli investimenti iniziali effettuati da siffatto operatore e dell’esistenza di un controllo dei prezzi che permetta di recuperare i costi d’installazione.


(1)  GU C 38 del 9.2.2013.


Top