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Document 62010CA0604

Causa C-604/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 °marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — (Regno Unito) — Football Dataco Ltd e a./Yahoo UK Limited e a. (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto d’autore — Calendari degli incontri dei campionati di calcio)

GU C 118 del 21.4.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) — (Regno Unito) — Football Dataco Ltd e a./Yahoo UK Limited e a.

(Causa C-604/10) (1)

(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto d’autore - Calendari degli incontri dei campionati di calcio)

2012/C 118/08

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Convenute: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal del Regno Unito — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Nozione di «banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore» — Elenchi informatizzati di incontri di calcio programmati per la stagione futura

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che una «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d’autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale.

Di conseguenza:

l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto;

a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l’attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza, e

il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti.

2)

La direttiva 96/9 deve essere interpretata nel senso che, fatta salva la disposizione transitoria contenuta nel suo articolo 14, paragrafo 2, essa osta a una normativa nazionale che accordi a banche di dati ricomprese nella definizione contenuta nel suo articolo 1, paragrafo 2, una tutela in base al diritto d’autore a condizioni diverse da quelle previste dal suo articolo 3, paragrafo 1.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


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