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Document 62010CA0467

    Causa C-467/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1 °marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gießen — Germania) — Procedimento penale a carico di Baris Akyüz (Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro)

    GU C 118 del 21.4.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 118/4


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gießen — Germania) — Procedimento penale a carico di Baris Akyüz

    (Causa C-467/10) (1)

    (Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro)

    2012/C 118/06

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Gießen

    Imputato nella causa principale

    Baris Akyüz

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Gießen — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18) — Mutuo riconoscimento delle patenti di guida — Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro

    Dispositivo

    1)

    Il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente non sia stato oggetto, da parte di tale Stato membro ospitante, di alcun provvedimento ai sensi dei suddetti articoli 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 o 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, bensì gli sia stato negato, in quest’ultimo Stato, il rilascio di una prima patente di guida per il fatto che, secondo la normativa di tale Stato, non era in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

    2)

    Tale combinato disposto dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare della patente di guida non era in possesso del requisito di residenza normale previsto agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 e 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/126 al momento del rilascio di detta patente. A tale riguardo, il fatto che le informazioni di cui trattasi siano trasmesse dallo Stato membro del rilascio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante non direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione effettuata da terzi, non è, di per sé, tale da escludere che dette informazioni possano essere considerate provenienti dallo Stato membro del rilascio, purché esse provengano da un’autorità di quest’ultimo Stato membro.

    Spetta al giudice del rinvio verificare se le informazioni ottenute in circostanze come quelle di cui al procedimento principale possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio nonché, se del caso, vagliare dette informazioni e valutare, tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame, se esse costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente di guida non aveva la residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato al momento del rilascio della propria patente di guida.


    (1)  GU C 328 del 4.12.2010.


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