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Document 62010CA0393

Causa C-393/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1 °marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs) (Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Nozione di «lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» — Giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere — Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia)

GU C 118 del 21.4.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

(Causa C-393/10) (1)

(Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Nozione di «lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» - Giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere - Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia)

2012/C 118/04

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Dermod Patrick O'Brien

Convenuto: Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, pag. 9) — Nozione di «lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» (clausola 2.1 della direttiva) — Giudici impiegati a tempo parziale — Disparità di trattamento, per quanto riguarda il diritto ad una pensione di vecchiaia, tra giudici impiegati a tempo pieno e giudici a tempo parziale o tra diverse categorie di giudici impiegati a tempo parziale

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri definire la nozione di «lavoratori (…) che hanno un contratto o un rapporto di lavoro», contenuta nella clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, e, segnatamente, determinare se i giudici rientrino in tale nozione, a condizione che ciò non porti ad escludere arbitrariamente detta categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, e da detto accordo quadro. L’esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i giudici al Ministry of Justice sia, per sua propria natura, sostanzialmente diverso da quello che vincola ai loro datori di lavori i dipendenti rientranti, secondo il diritto nazionale, nella categoria dei lavoratori.

2)

L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


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