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Document 62010CA0354

Causa C-354/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1 °marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Fondo di riserva esente da imposta — Incompatibilità con il mercato comune — Recupero — Mancata esecuzione)

GU C 118 del 21.4.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/2


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-354/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Fondo di riserva esente da imposta - Incompatibilità con il mercato comune - Recupero - Mancata esecuzione)

2012/C 118/03

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per recuperare aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1 (tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3), della decisione della Commissione, del 18 luglio 2007 [C(2007) 3251], relativa al fondo di riserva esente da imposta (aiuto di Stato C 37/05)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2008/723/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, relativa all’aiuto di Stato C 37/05 (ex NN 11/04), al quale la Grecia ha dato esecuzione — Fondo di riserva esente da imposta, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune, tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3 della medesima decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4-6 di quest’ultima.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


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