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Document 62008TA0167

Causa T-167/08: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012 — Microsoft/Commissione ( «Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Sistemi operativi per personal computer clienti — Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro — Rifiuto dell’impresa dominante di fornire le informazioni relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’utilizzazione — Esecuzione degli obblighi derivanti da una decisione che accerta un’infrazione ed impone misure di carattere comportamentale — Penalità di mora» )

GU C 243 del 11.8.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/13


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012 — Microsoft/Commissione

(Causa T-167/08) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Sistemi operativi per personal computer clienti - Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro - Rifiuto dell’impresa dominante di fornire le informazioni relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’utilizzazione - Esecuzione degli obblighi derivanti da una decisione che accerta un’infrazione ed impone misure di carattere comportamentale - Penalità di mora)

2012/C 243/24

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. J.-F. Bellis e I. Forrester, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre e N. Khan, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. van Gerven e T. Franchoo); e Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente D. Went e H. Pearson, solicitors, successivamente H. Mercer, QC)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Free Software Foundation Europe eV (Amburgo, Germania) e Samba Team (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Piana e T. Ballarino); Software & Information Industry Association (Washington, DC) (rappresentanti: T. Vinje e D. Dakanalis, solicitors, e avv. A. Tomtsis); European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Vinje, solicitor, e avv.ti M. Dolmans, N. Dodoo e A. Ferti); International Business Machines Corp. (Armonk, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Dolmans e T. Graf); Red Hat, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C.-D. Ehlermann e S. Völcker, e C. O’Daly, solicitor); e Oracle Corp. (Redwood Shores, California, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Vinje, solicitor, e avv. D. Paemen)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento della decisione C(2008) 764 def. della Commissione, del 27 febbraio 2008, che fissa l’ammontare definitivo della penalità di mora inflitta alla Microsoft Corp. con la decisione C(2005) 4420 def. (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) e, in subordine, domanda diretta all’annullamento o alla riduzione dell’importo della penalità di mora inflitta in tale decisione alla ricorrente

Dispositivo

1)

L’importo della penalità di mora inflitta alla Microsoft Corp. dall’articolo 1 della decisione C(2008) 764 def. della Commissione, del 27 febbraio 2008, che fissa l’ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corp. con decisione C(2005) 4420 def. (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) è fissato a EUR 860 milioni.

2)

La Microsoft sopporterà le proprie spese, il 95 % delle spese sopportate dalla Commissione europea, ad eccezione delle spese di quest’ultima connesse agli interventi della The Computing Technology Industry Association, Inc. e dell’Association for Competitive Technology, Inc., nonché l’80% delle spese sopportate dalla Free Software Foundation Europe e.V., dalla Samba Team, dalla Software & Information Industry Association, dall’European Committee for Interoperable Systems, dall’International Business Machines Corp., dalla Red Hat Inc. e dall’Oracle Corp.

3)

La Commissione sopporterà il 5 % delle proprie spese, ad eccezione di quelle connesse agli interventi della The Computing Technology Industry Association e dell’Association for Competitive Technology.

4)

La The Computing Technology Industry Association e l’Association for Competitive Technology sopporteranno ciascuna le proprie spese, nonché le spese sopportate dalla Commissione connesse al loro intervento.

5)

La Free Software Foundation Europe e la Samba Team, la Software & Information Industry Association, l’European Committee for Interoperable Systems, l’International Business Machines, la Red Hat e l’Oracle sopporteranno il 20 % delle proprie spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


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