This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008FJ0007
Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 11 February 2009. # Peter Schönberger v European Parliament. # Public service - Officials - Promotion. # Case F-7/08.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell'11 febbraio 2009.
Peter Schönberger contro Parlamento europeo.
Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione.
Causa F-7/08.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell'11 febbraio 2009.
Peter Schönberger contro Parlamento europeo.
Pubblico impiego - Dipendenti - Promozione.
Causa F-7/08.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00021; II-A-1-00077
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:10
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)
11 febbraio 2009
Causa F-7/08
Peter Schönberger
contro
Parlamento europeo
«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Attribuzione di punti di merito – Principio di parità di trattamento»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Schönberger chiede in particolare l’annullamento della decisione del Parlamento 15 gennaio 2007, recante diniego dell’attribuzione di un terzo punto di merito per l’esercizio di valutazione 2003.
Decisione: Le decisioni con le quali il Parlamento ha negato l’attribuzione di un terzo punto di merito al ricorrente per l’esercizio di valutazione 2003 sono annullate. Il Parlamento è condannato alle spese.
Massime
1. Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 45)
2. Funzionari – Parità di trattamento – Nozione
1. Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale, mentre il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il Tribunale della funzione pubblica non può dunque sostituire la sua valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.
Il potere discrezionale così riconosciuto all’amministrazione è tuttavia limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione e di elementi informativi comparabili.
L’esigenza di procedere ad un esame del genere su base paritaria nonché il carattere limitato del numero di punti di merito disponibili impongono che tali punti siano attribuiti ai funzionari più meritevoli, nell’ordine decrescente di merito, sino ad esaurimento del contingente di punti. Se, in occasione dello scrutinio per merito comparativo così effettuato, viene accertato che taluni funzionari presentano meriti equivalenti, occorre attribuire ai detti funzionari un numero di punti di merito identico. In caso di numero insufficiente di punti, la scelta tra più ex-aequo dev’essere effettuata in base a considerazioni accessorie come l’anzianità.
(v. punti 42-44)
Riferimento:
Corte: 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I‑3019, punto 35)
Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II‑1281, punto 21); 6 giugno 1996, causa T‑262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑739, punto 66); 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 41); 13 aprile 2005, causa T‑353/03, Nielsen/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑443, punto 58 ), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 93)
2. Sussiste violazione del principio di parità di trattamento allorché a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino alcuna differenza essenziale, è riservato un trattamento diverso e allorché situazioni diverse sono trattate in modo identico. Costituisce quindi violazione del principio di parità di trattamento l’obbligo che un funzionario dimostri, per poter ottenere lo stesso numero di punti di merito dei funzionari con i quali è stato messo a confronto, che i propri meriti sono superiori a quelli di questi ultimi.
(v. punti 45 e 49-59)
Riferimento:
Corte: 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl e a./Commissione (Racc. pag. 245, punto 29), e 11 luglio 1985, causa 119/83, Appelbaum/Commissione (Racc. pag. 2423, punto 25)
Tribunale di primo grado: 7 febbraio 1991, cause riunite T‑18/89 e T‑24/89, Tagaras/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑53, punto 68)