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Document 62008CA0371

Causa C-371/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Nural Ziebell, già Nural Örnek/Land Baden-Württemberg (Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 7, primo comma, secondo trattino, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Direttive 64/221/CEE, 2003/109/CE e 2004/38/CE — Diritto di soggiorno di un cittadino turco nato nel territorio dello Stato membro ospitante e che ivi ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per oltre dieci anni in quanto figlio di un lavoratore turco — Condanne penali — Legittimità di una decisione di espulsione — Presupposti)

GU C 32 del 4.2.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Nural Ziebell, già Nural Örnek/Land Baden-Württemberg

(Causa C-371/08) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Artt. 7, primo comma, secondo trattino, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Direttive 64/221/CEE, 2003/109/CE e 2004/38/CE - Diritto di soggiorno di un cittadino turco nato nel territorio dello Stato membro ospitante e che ivi ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per oltre dieci anni in quanto figlio di un lavoratore turco - Condanne penali - Legittimità di una decisione di espulsione - Presupposti)

2012/C 32/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Nural Ziebell, già Nural Örnek

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione dell’art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, sullo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Estensione ai cittadini turchi del campo di applicazione dell’art. 28, n. 3, lett. a) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), che autorizza l’espulsione dei cittadini dell’Unione solo per gravi motivi di pubblica sicurezza — Decisione di espulsione adottata a seguito di molteplici condanne penali nei confronti di un cittadino turco nato e residente da oltre 34 anni in Germania

Dispositivo

L’art. 14, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d’altro lato, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, dev’essere interpretato nel senso che:

la protezione contro l’allontanamento conferita da tale disposizione ai cittadini turchi non riveste la stessa portata di quella attribuita ai cittadini dell’Unione dell’art. 28, n. 3, lett. a) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e, pertanto, il regime di protezione contro l’allontanamento di cui beneficiano tali cittadini non può essere applicato, mutatis mutandis, a detti cittadini turchi ai fini della determinazione del senso e della portata del summenzionato art. 14, n. 1;

la suddetta disposizione della decisione n. 1/80 non osta a che un provvedimento di allontanamento fondato su motivi di ordine pubblico sia adottato nei confronti di un cittadino turco il quale sia titolare di diritti conferitigli dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, di detta decisione, nei limiti in cui il comportamento personale dell’interessato costituisca effettivamente una minaccia reale e sufficientemente grave che pregiudica un interesse fondamentale della società dello Stato membro ospitante e qualora tale provvedimento sia indispensabile per la salvaguardia di siffatto interesse. Spetta al giudice del rinvio valutare, in considerazione di tutti gli elementi rilevanti che caratterizzano la situazione del cittadino turco in questione, se nella causa principale un simile provvedimento sia fondato su motivi legittimi.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


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