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Document 62001TJ0120

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 dicembre 2004.
Carlo De Nicola contro Banca europea per gli investimenti.
Personale della Banca europea per gli investimenti - Ricevibilità - Condizioni di lavoro - Procedimento disciplinare - Sospensione - Licenziamento senza preavviso.
Cause riunite T-120/01 e T-300/01.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00365; II-01671

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:367

Sommario dei ricorsi di funzionari

Sommario dei ricorsi di funzionari

Massime

1. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Ricorso — Condizioni di ricevibilità — Esaurimento di una fase preliminare di conciliazione — Presentazione preliminare di una petizione o di un reclamo — Esclusione — Carattere facoltativo di tali procedure

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Organizzazione dei servizi — Misure di esecuzione di una sentenza del Tribunale — Potere discrezionale dell’amministrazione — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti

3. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Condizioni generali di lavoro adottate dalla Banca — Codice di condotta — Applicabilità indipendente da qualsiasi previo consenso dei dipendenti interessati

4. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Competenze del presidente — Decisioni che hanno implicazioni sui rapporti di lavoro — Delega — Ammissibilità — Condizioni

(Statuto della Banca europea per gli investimenti, art. 13, n. 7)

5. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Ricorso — Atto che reca pregiudizio — Nozione — Decisione che ordina la sospensione di un dipendente

(Statuto del personale, artt. 88, 90 e 91)

6. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Regime disciplinare — Rispetto dei diritti della difesa — Obbligo di ascoltare l’interessato prima di sospenderlo ex art. 39 del regolamento del personale

7. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Ricorso — Ricorso diretto avverso un atto di portata generale — Art. 39 del regolamento del personale — Irricevibilità

(Art. 236 CE)

8. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione nei confronti dell’amministrazione — Irricevibilità

9. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Risarcimento adeguato

10. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Regime disciplinare — Sanzione — Licenziamento — Potere discrezionale dell’amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti

11. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Regime disciplinare — Procedura disciplinare — Onere della prova

12. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Regime disciplinare — Sanzione — Divulgazione, ad opera di un dipendente, di informazioni riservate e divulgazione di dichiarazioni lesive della reputazione della Banca e di alcuni suoi colleghi — Circostanze attenuanti — Mancata considerazione — Errore manifesto di valutazione

(Art. 280 CE)

13. Dipendenti — Regime disciplinare — Sanzione — Errori in sede di accertamento o di valutazione dei fatti addebitati — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti

14. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Ricorso — Determinazione degli importi dovuti a titolo di retribuzione — Competenza giurisdizionale estesa anche al merito

15. Procedura — Procedura orale — Relazione d’udienza del giudice relatore — Osservazioni delle parti — Oggetto

16. Procedura — Misure d’istruzione — Perizia — Determinazione degli importi dovuti a titolo di retribuzione nell’ambito di una causa di personale — Inammissibilità — Competenza del Tribunale

17. Dipendenti — Retribuzione — Condanna al versamento di arretrati di retribuzione non percepiti — Interessi di mora — Calcolo — Dies a quo

18. Dipendenti — Ricorso — Competenza giurisdizionale estesa anche al merito — Domanda di pagamento — Concessione di interessi di mora — Oggetto — Calcolo

19. Dipendenti — Dipendenti della Banca europea per gli investimenti — Dimissioni — Compensazione degli importi dovuti tra le parti in seguito ad una sentenza che annulla il diniego di accogliere il ritiro — Portata

20. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Condizioni — Illecito — Danno — Nesso di causalità — Condizioni cumulative

21. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Decisione illegittima di licenziamento per gravi motivi — Valutazione del danno economico e professionale — Rilevanza del diniego del dipendente di accettare proposte volte a limitare i danni a suo carico

1. La ricevibilità di un ricorso presentato da un membro del personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) non è affatto subordinata all’esaurimento di un procedimento di composizione amichevole dinanzi alla commissione di conciliazione, di cui all’art. 41 del regolamento del personale della BEI, né alla presentazione preliminare di una petizione o di un reclamo. A tal riguardo, benché sia vero che la procedura di conciliazione persegue il medesimo obiettivo della fase precontenziosa obbligatoria istituita dall’art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto del personale»), ossia consentire la composizione amichevole delle controversie, conferendo all’amministrazione la possibilità di rivedere l’atto contestato ed al funzionario o dipendente interessato la facoltà di accettare la motivazione su cui si fonda tale atto e di rinunciare, eventualmente, a proporre ricorso, questi semplici elementi, tuttavia, non possono rimettere in discussione il dato di fatto che la BEI, la quale è l’unica competente a determinare le condizioni di ricevibilità dei ricorsi proposti dai suoi dipendenti, non ha previsto l’obbligo, in capo a questi ultimi, di rivolgerle un reclamo o di fare uso delle procedure di composizione interna delle controversie prima di adire il Tribunale.

A tal proposito occorre ricordare che, escludendo l’applicazione dell’art. 283 CE, che conferisce al Consiglio la competenza ad adottare le disposizioni dello Statuto del personale e il Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, lo Statuto della BEI attribuisce a quest’ultima, per la determinazione del regime applicabile ai membri del suo personale, un’autonomia funzionale di cui essa ha fatto uso optando per un regime contrattuale piuttosto che per un regime statutario, di modo che è escluso che le disposizioni dello Statuto del personale possano essere applicate, tali e quali, ai rapporti di lavoro tra la BEI e i suoi dipendenti.

(v. punti 54-57 e 60)

Riferimento: Corte 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI (Racc. pag. 955, punto 22); Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 9); Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punti 90, 91, 95 e 96); Tribunale 17 giugno 2003, causa T‑385/00, Seiller/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑801, punti 50, 51, 65 e 73)

2. Al pari delle altre istituzioni e degli altri organismi comunitari, la BEI dispone di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei suoi servizi e nell’assegnazione del suo personale al fine di svolgere i compiti di interesse pubblico ad essa affidati. La portata di questo potere discrezionale implica che l’applicazione di provvedimenti a carattere temporaneo, adottati da quest’ultima nei confronti di un dipendente al fine di conformarsi al dispositivo di una sentenza del Tribunale, non può essere subordinata al consenso dell’interessato. Infatti, un tale obbligo avrebbe l’effetto di limitare in modo intollerabile la libertà di disposizione della BEI nell’organizzazione dei suoi servizi e nell’adeguamento di detta organizzazione allo sviluppo delle esigenze.

Tenuto conto della portata di questo potere discrezionale, il controllo, da parte del giudice comunitario, della legittimità di siffatti provvedimenti deve limitarsi a decidere se la BEI abbia rispettato i limiti ragionevoli di quanto imposto dall’interesse del servizio e se essa non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato.

(v. punti 83-86)

Riferimento: Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e a./Commissione (Racc. pag. 543, punto 28); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II‑1465, punto 53); Tribunale 17 luglio 1998, causa T‑28/97, Hubert/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑435 e II‑1255, punto 76); Tribunale 16 dicembre 1999, causa T‑143/98, Cendrowicz/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1341, punto 23); Tribunale 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punto 28); Tribunale 22 ottobre 2002, cause riunite T‑178/00 e T‑341/00, Pflugradt/BCE (Racc. pag. II‑4035, punto 54)

3. Al pari di quanto vale per le altre condizioni generali di lavoro adottate dalla BEI in forza dei suoi poteri regolamentari, l’applicabilità del codice di condotta approvato dal comitato direttivo della BEI, che precisa le norme in materia di etica professionale, non dipende da un qualsivoglia previo consenso del membro del personale interessato.

(v. punto 92)

4. Dall’art. 13, n. 7, dello Statuto della BEI, che attribuisce al suo presidente il potere di assumere e di licenziare i dipendenti di quest’ultima, non discende che tutte le decisioni che incidono sui rapporti di lavoro presso la BEI debbano essere necessariamente adottate dal presidente della Banca personalmente. L’efficacia dell’organizzazione della BEI esige, al contrario, che, al pari di ogni altra istituzione o organismo comunitario e, più in generale, di qualsiasi impresa, l’adozione di tali decisioni possa essere delegata a determinati organi o persone nell’ambito delle dette istituzioni o dei detti organismi. In particolare, riguardo alla gestione pratica dei rapporti di lavoro nell’ambito di un organismo quale la BEI, può rivelarsi utile che l’adozione di decisioni necessarie in tale contesto venga delegata, in forza di un atto di delega formale recante specificazione dell’ampiezza dei poteri così delegati, ad una persona che disponga delle qualifiche necessarie a tal fine.

(v. punti 97 e 98)

5. La giurisprudenza secondo la quale le decisioni di sospensione di un dipendente in forza dell’art. 88 dello Statuto del personale costituiscono atti che arrecano pregiudizio, impugnabili mediante un ricorso di annullamento alle condizioni di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, è applicabile alle decisioni di sospensione che il presidente della BEI può adottare in base all’art. 39 del regolamento del personale della BEI. Ciò tanto più in quanto il quarto comma di tale disposizione prevede che l’eventuale licenziamento produce effetti dal giorno della sospensione.

(v. punti 113-115)

Riferimento: Corte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/Commissione (Racc. pag. 141, in particolare pag. 160); Tribunale 19 maggio 1999, causa T‑203/95, Connolly/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑443, punto 33)

6. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona, che possa sfociare in un atto per essa lesivo, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che deve essere garantito anche in mancanza di una disposizione espressa prevista a tal fine.

Una decisione di sospensione di un dipendente della BEI, adottata in forza dell’art. 39 del regolamento del personale della BEI, costituisce un atto che reca pregiudizio e, anche tenendo conto dell’urgenza che generalmente esiste di adottare una decisione siffatta in presenza dell’attribuzione di una grave mancanza, siffatta decisione deve essere presa rispettando i diritti della difesa. Di conseguenza, salvo circostanze particolari debitamente dimostrate, una decisione di sospensione può essere adottata solo dopo che il dipendente sia stato posto in grado di far conoscere inutilmente la sua posizione sugli elementi posti a suo carico e sui quali l’autorità competente prevede di fondare tale decisione. Solo in circostanze particolari potrebbe rivelarsi impossibile nella pratica, o incompatibile con l’interesse del servizio, procedere ad un’audizione prima dell’adozione di un provvedimento di sospensione. In tali circostanze, i doveri derivanti dal principio del rispetto dei diritti della difesa potrebbero essere soddisfatti mediante audizione del dipendente interessato il più presto possibile dopo la decisione di sospensione.

(v. punti 121-124)

Riferimento: Gutmann/Commissione, cit., pag. 160; Corte 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, Commissione/Lisrestal e a. (Racc. pag. I‑5373, punto 24); Connolly/Commissione, cit., punto 33; Tribunale 15 giugno 2000, causa T‑211/98, F/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑107 e II‑471, punti 26 e segg.); Tribunale 18 ottobre 2001, causa T‑333/99, X/BCE (Racc. pag. II‑3021, punto 183)

7. In quanto disposizione del regolamento del personale della BEI adottata dalla BEI in base ai poteri regolamentari ad essa attribuiti in forza del suo Statuto, l’art. 39 del detto regolamento costituisce un atto di portata generale e, di conseguenza, non può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi al Tribunale.

(v. punti 131 e 132)

Riferimento: Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI (Racc. pag. II‑813, punto 62)

8. Non spetta al giudice comunitario fare dichiarazioni di principio o rivolgere ingiunzioni all’amministrazione, di modo che deve essere dichiarata irricevibile la domanda di un dipendente della BEI diretta a che il codice di condotta approvato dal comitato direttivo della BEI sia dichiarato inapplicabile nei suoi confronti.

(v. punti 136 e 137)

Riferimento: X/BCE, cit., punto 48

9. La responsabilità extracontrattuale della Comunità europea presuppone che il ricorrente provi l’illeicità del comportamento addebitato all’organo comunitario, la presenza effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno dedotto.

La condizione relativa all’esistenza di un comportamento illecito è soddisfatta quando il Tribunale annulla, a causa della violazione dei diritti della difesa, una decisione di sospensione di un dipendente adottata senza che quest’ultimo sia stato preventivamente ascoltato. L’annullamento della decisione di sospensione costituisce tuttavia un risarcimento adeguato e sufficiente del danno sofferto, a tal riguardo, dall’interessato.

(v. punti 140-142)

Riferimento: Tribunale 26 maggio 1998, causa T‑177/96, Costacurta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑705); 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, cit., punto 332

10. Una decisione che infligge ad un dipendente della BEI la sanzione del licenziamento per gravi motivi, senza preavviso e senza indennità di cessazione dal servizio, implica necessariamente che la BEI formuli considerazioni delicate, tenuto conto delle conseguenze serie e irrevocabili che ne derivano per l’interessato. La BEI dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti assunti e dell’assenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti.

(v. punti 167 e 168)

Riferimento: Tribunale 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 66)

11. In un procedimento disciplinare aperto a carico di un dipendente della BEI, l’onere della prova delle censure mosse a carico di quest’ultimo incombe all’autorità competente.

(v. punto 180)

12. In sede di valutazione della gravità della divulgazione, ad opera di un dipendente della BEI, senza autorizzazione né previa informazione dei suoi superiori gerarchici, di fatti, informazioni e documenti interni e riservati, tradottasi nella divulgazione di dichiarazioni gravemente lesive della reputazione di alcuni suoi colleghi e della BEI, costituiscono circostanze attenuanti, anzitutto, il fatto che tali informazioni siano state trasmesse a membri del Parlamento europeo, competente, in particolare, ad adottare, in forza dell’art. 280 CE, provvedimenti diretti a combattere la frode e qualsiasi altra lesione degli interessi economici della Comunità, inclusi quelli della BEI; in secondo luogo, il fatto che le dette informazioni siano state trasmesse su domanda esplicita del suo vicepresidente, a titolo strettamente riservato, alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo e che, in seguito, il dipendente abbia testimoniato più volte dinanzi alla detta commissione ed abbia partecipato a diversi colloqui con membri dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Benché sia vero che tali circostanze non giustificano, come tali, la conclusione che i fatti contestati non costituiscano mancanze ai doveri di comportamento sanciti dalla BEI, ciò non di meno quest’ultima deve tenerne conto imperativamente in quanto circostanze attenuanti, al fine di determinare un provvedimento disciplinare adeguato, a pena di commettere un errore manifesto di valutazione in merito alla gravità dei fatti addebitati.

(v. punti 208-214)

Riferimento: Corte 10 luglio 2003, causa C‑15/00, Commissione/BEI (Racc. pag. I‑7281, punto 125)

13. Quando il Tribunale accoglie un motivo fondato su un errore in sede di accertamento o valutazione dei fatti presi in considerazione per punire un dipendente, occorre annullare integralmente la decisione che irroga la sanzione, tenuto conto del carattere unico e indivisibile della sanzione disciplinare contenuta nella detta decisione e del fatto che tale sanzione si fonda sulle censure accolte in tale decisione, considerate nel loro complesso. Pertanto, non spetta al Tribunale sostituirsi all’autorità disciplinare nel decidere la sanzione disciplinare adeguata, eventualmente, alle censure che risultano accertate al termine dell’esame del motivo prima menzionato.

(v. punto 219)

Riferimento: Tribunale 9 luglio 2002, causa T‑21/01, Zavvos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑483, punto 316); Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑89/01, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑153 e II‑803, punto 83)

14. Le controversie tra la BEI e i suoi dipendenti vertenti sulla determinazione degli importi dovuti in forza delle norme applicabili alle retribuzioni e ai benefici concessi al personale hanno carattere pecuniario, di modo che il Tribunale dispone a tal riguardo di una competenza giurisdizionale estesa anche al merito.

(v. punto 257)

Riferimento: Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I‑6733, punti 94 e 95)

15. Conformemente ai principi essenziali che disciplinano il procedimento dinanzi al Tribunale, l’oggetto delle osservazioni delle parti sulla relazione d’udienza è esclusivamente quello di correggere eventuali errori o inesattezze di fatto contenuti nella relazione d’udienza che è stata comunicata alle parti prima dell’udienza, e non di consentire a queste ultime di replicare agli argomenti della controparte e ancor meno di dedurre nuovi argomenti.

(v. punto 261)

16. Benché sia vero che, in talune circostanze precise, il Tribunale può ordinare la nomina di un perito, tuttavia tale perito può essere incaricato solo di indagini specifiche di natura materiale o tecnica. In nessun caso il Tribunale, nell’ambito di una causa di personale, può delegare a tale perito il potere di accertare quanto sia effettivamente dovuto ad un dipendente a titolo di retribuzione alla luce della documentazione prodotta in giudizio e di prendere direttamente decisioni in merito al versamento di tali importi, in quanto tale delega equivarrebbe a trasferire al perito il potere di decidere su una parte della controversia. Tale constatazione si impone tanto più quando l’imprecisione di talune disposizioni pertinenti richiede l’esercizio di un certo potere discrezionale del Tribunale.

(v. punto 265)

17. Quando un’istituzione è stata condannata a versare a un dipendente gli arretrati di retribuzione non percepiti, aumentati degli interessi di mora, il dies a quo per il calcolo dei detti interessi è il momento in cui le somme di cui trattasi dovevano essere versate al dipendente conformemente alle norme applicabili. In assenza di precisazione a tale proposito nelle disposizioni, spetta al Tribunale stabilire il momento in cui esse dovevano ragionevolmente essergli versate.

(v. punto 272)

18. Poiché gli interessi di mora hanno lo scopo di risarcire il danno subito da una parte a causa del mancato pagamento di somme ad opera di un’altra parte, essi continuano a maturare fino al momento in cui tali somme sono effettivamente pagate.

(v. punto 273)

19. Quando il Tribunale ha annullato ex tunc gli effetti del diniego della BEI di accogliere il ritiro delle dimissioni di un suo dipendente, la BEI ha il diritto di compensare gli importi dovuti a titolo di arretrati di retribuzione non percepiti e di interessi di mora con l’insieme degli importi che essa ha versato al dipendente in seguito alla sua cessazione dal servizio, ossia l’importo netto dell’indennità di cessazione dal servizio e dell’indennità di nuova sistemazione, in quanto è venuta meno la causa del versamento di detti importi e, pertanto, il loro rimborso è giustificato.

Viceversa, in mancanza di domande di rimborso dell’indennità di cessazione dal servizio e dell’indennità di nuova sistemazione, la BEI non può pretendere che tali importi vengano aumentati degli interessi di mora.

(v. punti 282 e 283)

20. Nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente, il riconoscimento di una responsabilità in capo alla Comunità presuppone la presenza di un insieme di condizioni concernenti l’illeicità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno denunciato. Le tre citate condizioni per il riconoscimento di una responsabilità in capo alla Comunità sono cumulative, il che implica che, una volta che una di queste ultime non è soddisfatta, non può sorgere una responsabilità in capo alla Comunità.

(v. punti 303 e 304)

Riferimento: Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I‑5251, punto 14); Tribunale14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627, punto 57); Tribunale 26 maggio 1998, causa T‑205/96, Bieber/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑231 e II‑723, punto 48); Tribunale 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punto 150)

21. Una decisione di licenziamento per gravi motivi costituisce un provvedimento di una gravità tale da potere compromettere seriamente le possibilità del dipendente interessato di trovare un’occupazione adeguata sul mercato del lavoro e, di conseguenza, può causargli un danno economico e professionale. Tuttavia, nella valutazione di tale danno, occorre tenere conto del rifiuto del dipendente di prendere in considerazione talune proposte del suo datore di lavoro, dirette ad agevolare il suo ritorno sul mercato del lavoro e quindi a ridurre il suo danno. In casi del genere, l’annullamento della decisione di licenziamento costituisce, come tale, un risarcimento adeguato di un tale danno.

(v. punto 306)

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