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Document 52017AE2894

    Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Accordo di libero scambio UE-Corea — Capitolo su commercio e sviluppo sostenibile»

    GU C 81 del 2.3.2018, p. 201–208 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 81/201


    Parere del Comitato economico e sociale europeo su: «Accordo di libero scambio UE-Corea — Capitolo su commercio e sviluppo sostenibile»

    (2018/C 081/28)

    Relatore:

    Dumitru FORNEA

    Consultazione

    Commissione europea, 22.6.2016

    Base giuridica

    Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

     

     

    Sezione competente

    Relazioni esterne

    Adozione in sezione

    28.9.2017

    Adozione in sessione plenaria

    18.10.2017

    Sessione plenaria n.

    529

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    127/0/2

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia gli sforzi internazionali volti a mantenere la pace, promuovendo tra l’altro le iniziative che puntano a smilitarizzare e denuclearizzare la penisola coreana. Nell’attuale contesto, il CESE desidera innanzitutto esprimere la sua piena e incondizionata solidarietà alla Repubblica di Corea di fronte alle minacce provenienti dalla Corea del Nord.

    1.2.

    Il CESE riconosce che, nel complesso, l’accordo di libero scambio (ALS) tra l’Unione europea (UE) e la Repubblica di Corea (1) ha prodotto risultati incoraggianti sul piano economico e sociale.

    1.3.

    Tuttavia, l’attuazione degli aspetti dell’ALS relativi allo sviluppo sostenibile, in particolare per le questioni attinenti al lavoro, rimane insoddisfacente. Il CESE ribadisce le posizioni adottate dal gruppo consultivo interno dell’UE (2), sottolineando, in particolare, che la Commissione europea dovrebbe avviare consultazioni con il governo sudcoreano circa l’attuazione dei suoi impegni in materia di libertà di associazione e di contrattazione collettiva.

    1.4.

    I meccanismi della società civile di cui al capitolo su commercio e sviluppo sostenibile dell’ALS UE-Corea sono stati costantemente rafforzati negli ultimi cinque anni; la rappresentatività e l’equilibrio nella partecipazione delle parti interessate sono notevolmente migliorati; i due gruppi consultivi si sono riuniti regolarmente, tanto nell’UE quanto in Corea; infine, il Forum annuale della società civile UE-Corea, che riunisce entrambi i gruppi consultivi, si è tenuto per la quinta volta nel febbraio 2017.

    1.5.

    Finora, il dibattito e le attività in seno ai gruppi consultivi sono stati dominati da quattro argomenti chiave: i diritti fondamentali sul lavoro, la responsabilità sociale delle imprese (RSI), l’economia verde e il commercio nel contesto dello sviluppo sostenibile, e la politica in materia di cambiamenti climatici, compresi i sistemi di scambio delle quote di emissioni nell’UE e in Corea. Per potenziare ulteriormente il ruolo di tali meccanismi di consultazione e per rispondere ad un maggior numero di preoccupazioni espresse dalle varie organizzazioni della società civile, il CESE raccomanda che i gruppi consultivi siano in grado di discutere questioni pertinenti per la società civile o attinenti allo sviluppo sostenibile e di esprimersi su tutti gli aspetti coperti dall’ALS nel suo complesso.

    1.6.

    Di fronte all’aumento degli accordi commerciali dell’UE che entrano in vigore e al conseguente incremento del numero di meccanismi di monitoraggio della società civile attualmente in opera, il CESE sollecita la Commissione a garantire ora, in tempi brevi, la disponibilità dei fondi necessari per consentire l’efficace funzionamento di tali meccanismi. Per quanto riguarda l’ALS UE-Corea in particolare, dovrebbero essere previsti fondi per attività giudicate necessarie, tra cui il lavoro di analisi o i seminari che accompagnano le riunioni annuali congiunte con il gruppo consultivo nazionale sudcoreano.

    1.7.

    Le esperienze passate dimostrano che, nell’ambito dell’ALS UE-Corea, il dialogo tra le due parti ha guadagnato molto in termini di coerenza e di qualità grazie a un migliore coordinamento delle attività condotte dal gruppo consultivo interno dell’UE e dalle istituzioni dell’Unione, e al coordinamento tra questi ultimi e altre organizzazioni internazionali (ad esempio l’OIL e l’OCSE). Il CESE raccomanda di ricorrere, anche nel prossimo periodo, agli stessi metodi di lavoro sviluppati grazie a questa cooperazione interistituzionale, ad esempio creando nuovi partenariati per le attività e i progetti di particolare interesse.

    1.8.

    Al fine di garantire un’attuazione efficace del capitolo su commercio e sviluppo sostenibile, il CESE ritiene fondamentale che le parti tengano conto delle raccomandazioni della società civile fornite dai gruppi consultivi e dal Forum della società civile, dando loro un seguito. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dovrebbe, entro un termine ragionevole, fornire risposte alle questioni e alle raccomandazioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile formulate dai gruppi consultivi.

    1.9.

    Il CESE invita la Commissione e il Parlamento europeo a incentivare, nell’ambito delle discussioni bilaterali con i partner coreani, iniziative e misure politiche volte a mettere in atto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la lotta alla contraffazione, ed anche a trarre vantaggio dalla diversità culturale promuovendo uno scambio equilibrato di prodotti e servizi provenienti dalle industrie culturali e creative dell’UE e della Corea.

    1.10.

    Il CESE sottolinea l’importanza di continuare a sensibilizzare le imprese europee, in particolare le PMI, riguardo alle opportunità offerte dall’accordo in vigore. Il tasso di utilizzo delle preferenze tariffarie da parte dell’UE (pari al 71 % nel 2016, in crescita rispetto al 68 % del 2015) può essere migliorato adottando misure di agevolazione degli scambi commerciali e riducendo gli ostacoli non solo tariffari, ma anche creando maggiori opportunità di comunicazione e cooperazione tra i relativi partner europei e coreani.

    1.11.

    L’ALS UE-Corea ha svolto un ruolo molto importante per il settore agroalimentare. Il commercio agroalimentare tra l’UE e la Corea è rapidamente aumentato negli ultimi anni. A causa dei problemi per il settore agricolo dell’UE dovuti all’embargo russo e alle restrizioni imposte dalla Cina alle esportazioni sudcoreane, l’UE e la Corea hanno entrambe bisogno di accedere a nuovi mercati. La Commissione europea dovrebbe fare di più per semplificare l’accesso dei prodotti agroalimentari europei sul mercato sudcoreano.

    1.12.

    Il CESE sottolinea l’importanza dei meccanismi consultivi introdotti dall’ALS UE-Corea (i due gruppi consultivi e il Forum della società civile) in quanto si tratta di strumenti efficaci e rappresentativi in grado di sostenere le istituzioni dell’UE nelle loro azioni connesse all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell’accordo di Parigi, e volte a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile, protezione ambientale e cambiamenti climatici.

    2.   Contesto

    2.1.

    L’accordo di libero scambio UE-Corea è entrato in vigore il 1o luglio 2011 ed è stato il primo accordo bilaterale di «nuova generazione» dell’UE ad essere attuato. La sua valutazione rappresenta quindi un’occasione per esaminare i progressi compiuti nel caso non solo di questo accordo, ma anche di altri accordi successivi. Tuttavia, dal momento che il mandato a negoziare l’ALS è precedente al trattato di Lisbona, esso non ha potuto coprire il settore degli investimenti.

    2.2.

    Come afferma la Commissione europea, l’ALS ha in generale prodotto risultati commerciali positivi per l’UE. I dati a disposizione della Commissione mostrano infatti che, in termini statistici, cinque anni dopo l’attuazione dell’ALS, le esportazioni di merci dell’UE verso la Corea sono aumentate del 59 %, passando da 28 miliardi nel 2010 (ultimo anno prima dell’applicazione provvisoria dell’accordo) a 44,5 miliardi di euro nel 2016. Di conseguenza, il deficit commerciale dell’UE nei confronti della Corea, pari a 11,6 miliardi di euro nel 2010, si è trasformato in un avanzo commerciale di 3,1 miliardi di euro nel 2016. Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015, le esportazioni di servizi dell’UE verso la Corea sono aumentate del 49 %, rispetto al 32 % delle importazioni dell’UE dalla Corea. Nel 2015 l’UE aveva registrato un avanzo commerciale di 4,8 miliardi di euro nel settore dei servizi. Nello stesso periodo il volume degli investimenti diretti esteri (IDE) in entrata nell’UE è aumentato del 59 % e gli IED in uscita dall’UE (investimenti dell’UE in Corea) sono aumentati del 33 % (3).

    2.3.

    La Commissione europea sta attualmente conducendo una valutazione dell’ALS (4) e ha chiesto al CESE di contribuire, fornendo una sua valutazione dell’attuazione dell’ALS e in particolare del capitolo su commercio e sviluppo sostenibile. Le conclusioni del presente parere sono state formulate tenendo conto, tra l’altro, dei documenti e delle posizioni del gruppo consultivo interno dell’UE e di seminari sull’argomento, a Seul e Bruxelles (5).

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    L’evoluzione economica e sociale della Corea nel corso degli ultimi cinquant’anni è considerata un successo. Il PIL del paese è cresciuto, passando da 2,36 miliardi di dollari nel 1961 ad un picco di 1 411,3 miliardi di dollari nel 2014 (6). Durante tale periodo la Corea è riuscita a creare una base industriale e tecnologica straordinaria, in grado di competere con qualsiasi altra potenza industriale esistente al mondo.

    3.2.

    Tuttavia, nonostante i progressi realizzati, negli ultimi cinque anni si va diffondendo, nella società coreana, un’ondata di rivendicazioni sociali da parte dei cittadini e della società civile organizzata per una distribuzione più equa dei benefici economici tra tutte le classi sociali. Oltre che per i diritti dei lavoratori, le parti interessate dell’UE e della Corea hanno espresso preoccupazioni circa la mancanza di un vero dialogo sociale e civile nel paese. Le proteste di massa a Seul, alla fine del 2016 e agli inizi del 2017, ne sono state la conferma.

    3.3.

    L’elezione del presidente Moon Jae-in (7) è vista come l’inizio di una nuova era per i lavoratori, gli agricoltori, i consumatori e i datori di lavoro sudcoreani, e numerose organizzazioni della società civile hanno accolto con favore gli impegni assunti dal presidente neoeletto di consolidare la giustizia sociale, per quanto riguarda in particolare i diritti dei lavoratori, i salari dignitosi e la sicurezza del posto di lavoro, nonché la sua intenzione di prendere in esame il caso dei leader sindacali incarcerati (8).

    4.   Il meccanismo di monitoraggio della società civile nel capitolo su commercio e sviluppo sostenibile dell’accordo di libero scambio UE-Corea

    4.1.

    Le disposizioni degli accordi di libero scambio di nuova generazione prevedono un meccanismo di consultazione della società civile. Nel caso dell’ALS UE-Corea, esso consiste in due gruppi consultivi, uno (interno) per l’UE e l’altro (nazionale) per la Corea, che sorvegliano l’applicazione dell’accordo e rivolgono raccomandazioni alle parti contraenti (9).

    4.2.

    Oltre ai gruppi consultivi istituiti da ciascuna parte, l’ALS UE-Corea prevede anche l’organizzazione di un Forum della società civile (10) una volta l’anno, nel cui ambito i membri dei gruppi consultivi si riuniscono per lavorare insieme, con la possibilità di formulare pareri e raccomandazioni.

    4.3.

    Il CESE si compiace del fatto che ciò crei un valore aggiunto rispetto ad altri ALS. Queste riunioni congiunte sono previste specificamente nell’ALS, ma, purtroppo, non sono ancora diventate prassi corrente.

    4.4.

    L’ALS UE-Corea, adottato nel 2010, è stato il primo accordo di libero scambio dell’UE a prevedere uno capitolo specifico sul commercio e lo sviluppo sostenibile, nonché un meccanismo di monitoraggio della società civile. Si tratta di una conseguenza diretta della comunicazione della Commissione Un’Europa globale — competere nel mondo  (11), pubblicata nell’ottobre 2006, in cui si afferma che, «siccome perseguiamo la giustizia sociale e la coesione all’interno dell’UE, dovremmo adoperarci anche per promuovere i nostri valori, compresi gli standard in materia sociale e ambientale e la diversità culturale, in tutto il mondo» (12).

    4.5.

    Nel suo parere in merito alla suddetta comunicazione, il CESE aveva chiesto espressamente di inserire un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile in ogni ALS successivo, nonché di attribuire un ruolo attivo di monitoraggio alla società civile (13).

    4.6.

    Dall’accordo UE-Corea in poi, l’UE ha concluso altri sette accordi commerciali nei quali figura un importante capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, e molti altri sono in cantiere, in attesa di ratifica, compresi quelli con Canada, Giappone, Singapore e Vietnam. Da allora il CESE ha chiesto di inserire un capitolo specifico sul commercio e lo sviluppo sostenibile anche negli accordi di investimento autonomi (14). A suo parere l’introduzione di tali meccanismi è un buon esempio di applicazione dei valori dell’UE, benché sia giunto il momento di una valutazione globale (15) basata sull’esperienza maturata finora.

    4.7.

    In molti casi questi meccanismi di monitoraggio hanno offerto alla società civile locale il suo primo contatto diretto con l’UE, spesso dandole poteri in precedenza inimmaginabili. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, Corea compresa, vi sono importanti differenze sociali e culturali, che richiedono tempo e fatica per conseguire un certo adattamento e una certa convergenza, e per instaurare e sviluppare un clima di fiducia reciproca. Può trascorrere quindi molto tempo prima che questi meccanismi siano pienamente realizzati ed efficaci, e in diversi casi essi richiederanno misure specifiche di potenziamento delle capacità.

    4.8.

    Il CESE si compiace di aver avuto un ruolo importante da svolgere e di essere stato coinvolto strettamente nella realizzazione di tali meccanismi, sia a livello di membri che attraverso la sua segreteria. Il Comitato ha un ruolo centrale da svolgere riguardo a questo aspetto delle relazioni internazionali dell’UE.

    4.9.

    Dalle discussioni in seno al gruppo consultivo interno dell’UE al termine del suo primo mandato nel 2015 è emerso che il meccanismo ha offerto un ulteriore canale di dialogo e di cooperazione con i partner della società civile su questioni legate alle relazioni commerciali e allo sviluppo sostenibile. Esso ha inoltre contribuito al dialogo con la Commissione europea e i rappresentanti del governo del paese partner, pur senza escludere o limitare gli scambi attraverso altri canali esistenti. Tuttavia, resta ancora da verificare la capacità da parte del meccanismo di raggiungere risultati tangibili sul campo.

    4.10.

    Il CESE ripete ancora una volta che il meccanismo ha richiesto tempo e fatica per diventare pienamente operativo. Il lavoro iniziale è consistito principalmente nella creazione dei gruppi consultivi e del Forum della società civile ed ha riguardato il loro assetto istituzionale e lo sviluppo delle loro capacità. Solo dopo i membri dei due gruppi consultivi hanno potuto arrivare a una visione condivisa dei seguenti aspetti: mandato del meccanismo, rappresentatività delle organizzazioni della società civile, composizione dei gruppi consultivi, relazioni con l’organismo intergovernativo (ossia partecipazione da parte dei presidenti dei gruppi consultivi alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile) e questioni da discutere ecc.

    4.11.

    Il dialogo si è sviluppato gradualmente fino a coprire un’ampia gamma di questioni e di nuovi elementi, quali la partecipazione di un rappresentante dell’OIL alle discussioni sulle norme del lavoro. Sono stati presentati progetti congiunti su questioni di interesse comune (come un progetto condotto dalla Commissione europea sui cambiamenti climatici e il sistema di scambio delle quote di emissione della Corea (KETS), e un altro progetto incentrato sulla Convenzione n. 111 dell’OIL) e sono stati organizzati eventi a margine, ad esempio seminari, per lo scambio di informazioni e di pratiche condivise, con la possibilità di coinvolgere i rappresentanti di altre organizzazioni e istituzioni pertinenti, al di là dei gruppi consultivi e della società civile. Su richiesta della Corea, nel febbraio 2017 è stato organizzato un seminario dedicato ai piani d’azione nazionali sulla RSI, le imprese e i diritti umani, e i punti di contatto nazionali istituiti secondo le linee guida dell’OCSE per le multinazionali.

    4.12.

    Il gruppo consultivo interno dell’UE intrattiene un rapporto di cooperazione e un dialogo con il Parlamento europeo e altre istituzioni dell’UE, in particolare la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), che aggiornano periodicamente il gruppo consultivo sull’attuazione del capitolo su commercio e sviluppo sostenibile dell’ALS UE-Corea.

    4.13.

    Le relazioni con la delegazione UE a Seul si sono mantenute ed è stato importante che questa disponesse della capacità e delle competenze necessarie per seguire le questioni legate al commercio e allo sviluppo sostenibile. Il CESE, pertanto, raccomanda vivamente la creazione di un posto specifico in seno alla delegazione per affrontare gli aspetti inerenti al commercio e allo sviluppo sostenibile.

    4.14.

    Quanto all’esecuzione, il CESE ritiene che sussista la necessità di garantire che le raccomandazioni formulate dal meccanismo della società civile siano prese in seria considerazione da ciascuna parte, che dovrà dare loro un seguito. Allo stesso modo, è urgente discutere e raggiungere un’intesa comune sulle circostanze che potrebbero far scattare il ricorso alla procedura di consultazione del governo prevista all’articolo 13.14, paragrafo 1, dell’ALS UE-Corea (16).

    4.15.

    Secondo quanto stipulato dall’ALS, i gruppi consultivi dovrebbero essere composti di organizzazioni indipendenti rappresentative, con una partecipazione equilibrata delle parti interessate in rappresentanza di tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile.

    4.16.

    Nel gruppo consultivo UE dovrebbero esser presenti organizzazioni di coordinamento di livello europeo, come pure organizzazioni con particolare interesse o esperienza nel commercio, negli investimenti o nella cooperazione tra l’UE e la terza parte, o che dispongano di organizzazioni partner, succursali o uffici locali nel paese in questione. Inoltre si dovrebbero sfruttare meglio le competenze e le informazioni disponibili attraverso le organizzazioni dell’UE partecipanti o i loro membri aderenti.

    4.17.

    Il CESE raccomanda vivamente che ciascun gruppo consultivo sia in grado di discutere questioni riguardanti la società civile o lo sviluppo sostenibile (ossia lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale o la protezione ambientale, oppure i requisiti sanitari e fitosanitari, od anche le questioni relative alle PMI), compresi i principali impatti derivanti dalle misure di attuazione.

    4.18.

    Di fronte all’aumento degli accordi commerciali dell’UE che entrano in vigore e al conseguente incremento del numero di meccanismi di monitoraggio della società civile attualmente in opera, il CESE sollecita la Commissione a garantire ora, in tempi brevi, la disponibilità dei fondi necessari per consentire l’efficace funzionamento di tali meccanismi. Per quanto riguarda l’ALS UE-Corea in particolare, dovrebbero essere previsti fondi per attività giudicate necessarie, tra cui il lavoro di analisi o i seminari che accompagnano le riunioni annuali congiunte con il gruppo consultivo nazionale sudcoreano.

    4.19.

    Il CESE sollecita inoltre che la prassi consolidata di tenere il Forum della società civile in concomitanza con la riunione annuale del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile diventi una caratteristica permanente accolta da tutte le parti, al pari della partecipazione dei presidenti di entrambi i gruppi consultivi alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Corea.

    4.20.

    Il CESE accoglie con favore il notevole sostegno dato dalla DG TRADE alla richiesta, avanzata a più riprese dal gruppo consultivo interno dell’UE, di una composizione equilibrata del gruppo consultivo nazionale sudcoreano, nel rispetto delle disposizioni dell’accordo. A seguito di tale richiesta, il gruppo consultivo sudcoreano ha modificato la sua composizione nel 2014, che ora presenta un miglior equilibrio tra i tre sottogruppi, anche se permangono difficoltà quanto alla scarsità di competenze e di rappresentanti delle imprese in seno al gruppo consultivo.

    4.21.

    Il CESE ritiene inoltre necessario riflettere maggiormente su un’efficace comunicazione delle attività dei gruppi consultivi, rivolta non solo ad altre organizzazioni della società civile, ma anche ad altre istituzioni dell’UE (in particolare il Parlamento europeo), non da ultimo per risvegliare un maggiore interesse per i lavori del gruppo consultivo interno dell’UE e un più ampio coinvolgimento futuro di altre organizzazioni.

    5.   Opportunità e sfide per le imprese nel quadro dell’accordo di libero scambio UE-Corea

    5.1.

    Un’indagine condotta nel 2016 dalla Camera di commercio europea sul clima di fiducia delle imprese in Corea dimostra che, per le imprese europee, la Corea è e continuerà ad essere un mercato importante. L’industria si attende che la revisione delle norme e dei regolamenti determini una maggiore libertà operativa nonché una minore complessità delle attività commerciali in Corea. L’applicazione discrezionale dei regolamenti e il contesto legislativo imprevedibile sono considerati alcuni tra i principali problemi che ostacolano il corretto svolgimento delle attività economiche nel paese (17).

    5.2.

    Le organizzazioni imprenditoriali europee (18) ritengono che il tasso di utilizzo delle preferenze tariffarie possa essere migliorato grazie ad un’azione di sensibilizzazione rivolta alle imprese (in particolare le PMI) riguardo alle opportunità offerte dall’ALS in vigore, e tramite le seguenti azioni:

    riduzione degli ostacoli non solo tariffari alle esportazioni di prodotti agroalimentari dell’UE,

    agevolazione degli scambi commerciali, comprese le pratiche di sdoganamento, la concorrenza e gli appalti pubblici,

    copertura totale, piena reciprocità e accesso effettivo al mercato per i prodotti industriali,

    maggiori opportunità di comunicazione e cooperazione tra specifici partner europei e sudcoreani.

    5.3.

    Le PMI dell’UE (in particolare quelle non comprese nelle catene globali del valore) invocano un ripensamento delle statistiche commerciali, poiché i dati attuali non forniscono un’immagine chiara delle esportazioni indirette e non sono in grado di aiutare a individuare nuove opportunità commerciali e a valutare l’andamento del commercio in diversi settori. La loro proposta è di passare da statistiche sul commercio lordo a statistiche sul commercio calcolato in termini di valore aggiunto.

    5.4.

    La tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la lotta alla contraffazione rivestono anch’esse un’importanza fondamentale per l’UE e la Corea, soprattutto nel settore delle industrie culturali e creative quali il cinema, la moda, i videogiochi, i tessuti intelligenti, la musica ecc. È quindi importante riservare maggiore attenzione agli aspetti legati all’applicazione dell’ALS in questo settore. Alcune organizzazioni europee e mondiali hanno segnalato difficoltà, in Corea, per quanto riguarda la protezione effettiva e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare hanno segnalato l’incapacità di garantire i diritti di proprietà intellettuale delle imprese della moda e del lusso, o i pieni diritti di esecuzione pubblica di produttori, interpreti e autori di opere musicali (19).

    5.5.

    Il protocollo dell’Unesco del 2005 è integrato nell’ALS UE-Corea e dovrebbe fornire garanzie sufficienti per valorizzare la diversità culturale attraverso la protezione efficace del diritto d’autore e la promozione di scambi equilibrati di prodotti e servizi delle industrie culturali e creative dell’UE e della Corea. Alcune imprese europee ritengono necessario migliorare la cooperazione e il dialogo in questo ambito al fine di evitare eventuali misure protezionistiche imposte unilateralmente, nel contesto di una concorrenza globale sempre più forte per la promozione di contenuti propri (in particolare nel campo dei media e del cinema).

    5.6.

    I prodotti agricoli e alimentari trasformati dell’UE godono di una buona reputazione tra i consumatori sudcoreani e quindi l’Unione esporta volumi significativi di questi prodotti verso il mercato sudcoreano. La Commissione europea si è in una certa misura impegnata nella promozione dei prodotti dell’UE in Corea, ma si potrebbe fare molto di più per massimizzare il potenziale di queste relazioni commerciali privilegiate.

    5.7.

    Le esportazioni di prodotti agroalimentari dell’UE verso la Corea sono aumentate molto rapidamente negli ultimi anni, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro nel 2016. La Corea si colloca al 13o posto tra i principali partner commerciali dell’UE nel settore agroalimentare (20). L’ALS UE-Corea ha eliminato i dazi su quasi tutti i prodotti agricoli dell’UE. Per alcuni prodotti sono stati introdotti dei contingenti tariffari. Il riconoscimento reciproco di determinate indicazioni geografiche (IG) è importante anche per promuovere le esportazioni di prodotti agroalimentari tra l’UE e la Corea.

    5.8.

    A causa dei problemi venutisi a creare per il settore agricolo dell’UE a seguito dell’embargo russo e delle restrizioni imposte dalla Cina alle esportazioni sudcoreane quali sanzioni contro l’impiego dei sistemi di difesa THAAD, sia l’UE che la Corea hanno bisogno di accedere a nuovi mercati e, in questo contesto, l’ALS UE-Corea si è già rivelato vantaggioso per entrambe.

    6.   L’impatto dell’accordo di libero scambio UE-Corea sulle norme del lavoro, sulle relazioni industriali e, in generale, sulla qualità del dialogo sociale e civile

    6.1.

    Il capitolo su commercio e sviluppo sostenibile ribadisce gli impegni assunti dalle parti in relazione alle convenzioni dell’OIL ed istituisce un meccanismo di consultazione e di monitoraggio della società civile il cui obiettivo è vigilare sull’attuazione dell’accordo e formulare raccomandazioni. Gli Stati membri dell’UE hanno ratificato tutte e otto le convenzioni fondamentali dell’OIL mentre la Repubblica di Corea ne ha ratificate quattro. A livello mondiale, i paesi che non hanno ratificato queste convenzioni dell’OIL sono una minoranza (21).

    6.2.

    In Corea esistono diverse zone economiche franche (22) e zone di libero scambio (23), che offrono, tra gli altri incentivi, alcune deroghe alle leggi nazionali in materia di lavoro e di ambiente. Per esempio, le imprese che occupano più di 300 dipendenti sono esentate dall’obbligo di assumere persone con disabilità che rappresentino almeno il 2 % della loro forza lavoro, o di prevedere un congedo retribuito, solitamente chiamato «riposo settimanale».

    6.3.

    Secondo il CESE tali deroghe sono, per la loro natura e per gli obiettivi che perseguono, contrarie al disposto dell’articolo 13.7 dell’ALS UE-Corea il quale stabilisce che «le parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro leggi, i loro regolamenti o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le parti».

    6.4.

    Il gruppo consultivo interno dell’UE e il Forum della società civile UE-Corea hanno ripetutamente sollevato tali questioni nel periodo 2012-2017, chiedendo a più riprese di accelerare la ratifica delle convenzioni fondamentali dell’OIL. Su iniziativa del gruppo consultivo interno dell’UE, il Forum della società civile ha cercato di monitorare l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 13.4.3, secondo la quale «le parti si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni “aggiornate”». La Commissione ha sollevato la questione con il governo della Corea.

    6.5.

    Nel giugno 2015 il governo sudcoreano ha risposto che «alcune delle disposizioni contenute nelle convenzioni fondamentali non ratificate non sono conformi alle leggi nazionali e alla situazione attuale, il che rende difficile che si creino le condizioni per la ratifica da parte della Corea». Nella sua risposta, il governo prosegue affermando che: «dal momento che le leggi e i sistemi di un paese, soprattutto in materia di lavoro, dovrebbero rispecchiare le sue caratteristiche economiche e sociali specifiche e basarsi su accordi tripartiti, non è facile migliorare le leggi e i sistemi nazionali in così poco tempo». Questo non è in linea con quanto stipulato all’articolo 13.4.3. e in generale con il capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile.

    6.6.

    Il 15 settembre 2015 il Forum della società civile ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva la propria delusione per la mancanza di risultati e di iniziative concrete, in particolare per quanto riguarda la ratifica e l’attuazione effettiva delle convenzioni fondamentali dell’OIL, ed esortava le parti a rinnovare i loro sforzi in questa direzione.

    6.7.

    Il CESE sollecita la Commissione ad avviare consultazioni formali con il governo sudcoreano, come richiesto dal gruppo consultivo interno dell’UE nel suo scambio di lettere con il commissario responsabile per il Commercio (De Gucht nel gennaio 2014 e Malmström nel dicembre 2016) e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 18 maggio 2017 (24). Le consultazioni potrebbero, all’inizio, concentrarsi sulla mancata ratifica da parte della Corea delle convenzioni dell’OIL e sulle questioni relative alla violazione, sempre da parte della Corea, delle disposizioni in materia di lavoro stabilite dal capitolo su commercio e sviluppo sostenibile dell’ALS.

    6.8.

    In una prospettiva futura, è importante rafforzare la cooperazione tra il governo della Repubblica di Corea e le parti sociali, ad esempio mediante progetti maggiormente tematici, finanziati congiuntamente e attuati dalla Commissione europea, dal CESE e dall’OIL. I rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile della Corea e dell’UE, che partecipano ad entrambi i gruppi consultivi, devono essere coinvolti direttamente nell’attuazione di tali progetti.

    7.   Protezione dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile

    7.1.

    L’ALS UE-Corea ribadisce gli impegni degli Stati membri dell’UE a favore degli accordi multilaterali da essi siglati in materia di ambiente, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e l’accordo di Parigi, la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e la Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate.

    7.2.

    Dal 2015 la Corea ha il proprio sistema nazionale di scambio delle quote di emissione (KETS), il primo programma di questo tipo operativo nell’Asia orientale. Il KETS copre circa 525 dei maggiori produttori di emissioni del paese, i quali rappresentano approssimativamente il 68 % delle emissioni nazionali di gas a effetto serra. Il KETS riguarda le emissioni dirette di sei gas previsti dal protocollo di Kyoto, nonché emissioni indirette prodotte dal consumo di energia elettrica. La Repubblica di Corea ha intenzione di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra del 37 % rispetto allo status quo entro il 2030 (quando i contributi previsti a livello nazionale saranno presentati all’UNFCCC). Ciò corrisponde a una riduzione del 22 % rispetto ai livelli di emissioni del 2012 (25). L’8 luglio 2016 l’UE ha varato un progetto di cooperazione con la Repubblica di Corea del valore di 3,5 milioni di EUR al fine di sostenere l’applicazione del KETS. Il progetto durerà fino al gennaio 2019, è finanziato nel quadro dello strumento di partenariato dell’UE con i paesi terzi tramite contributi in natura da parte del governo sudcoreano, e sarà condotto congiuntamente dall’UE e dal ministero sudcoreano della Strategia e delle finanze (26).

    7.3.

    L’ex presidente sudcoreano Lee Myung Baek ha avviato un’iniziativa governativa denominata «Crescita verde». Il 27 e 28 ottobre 2015 si è tenuto a Seul il 19o Forum sull’ecoinnovazione nell’ambito della cooperazione tra UE e Corea sulle questioni ambientali. Dal 2006 i Forum europei sull’ecoinnovazione riuniscono scienziati, ingegneri, politici e rappresentanti della finanza, delle ONG, delle università e delle imprese. Il Forum ha esaminato nuove opportunità commerciali nel campo dell’ecoinnovazione e ha preso atto delle ultime tendenze nel campo dell’economia circolare, con una particolare attenzione rivolta ai materiali e ai prodotti innovativi (27).

    7.4.

    Nell’ambito dei meccanismi consultivi istituiti dall’ALS UE-Corea, i rappresentanti delle società civili di UE e Corea si sono dichiarati interessati a rivolgere la loro attenzione alle questioni connesse all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell’accordo di Parigi. Il CESE è convinto che sia i due gruppi consultivi che il Forum della società civile siano strumenti efficaci e rappresentativi in grado di coadiuvare le istituzioni europee nelle loro azioni volte a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile, protezione ambientale e cambiamenti climatici.

    Bruxelles, 18 ottobre 2017

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica di Corea dall’altro, GU L 127, 14.5.2011, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=IT

    (2)  I gruppi consultivi interno (UE) e nazionale (Corea) sullo sviluppo sostenibile (ambiente e lavoro) sono costituiti ai sensi dell’articolo 13.12 con l’incarico di fornire consulenza in merito all’attuazione del capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile.

    (3)  Fonte: Commissione europea.

    (4)  Evaluation of the Implementation of the Free Trade Agreement between the EU and its Member States and the Republic of Korea Interim Technical Report (Valutazione dell’attuazione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica di Corea dall’altro, Relazione tecnica intermedia, in EN), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/june/tradoc_155673.pdf

    (5)  Seminari con le parti interessate a Seul (30 novembre 2016) e a Bruxelles (23 marzo 2017) nel quadro del progetto 111 dell’UE e dell’OIL in Corea, e seminario dell’OIL a Bruxelles (6 dicembre 2016) sul tema «Valutazione delle disposizioni relative al lavoro negli accordi commerciali: elaborazione, attuazione e partecipazione delle parti interessate».

    (6)  http://www.tradingeconomics.com/south-korea/gdp

    (7)  Il nuovo presidente della Repubblica di Corea è stato eletto nel maggio 2017 in sostituzione di Park-Geun-hye, posta sotto accusa nel dicembre 2016 per corruzione e abuso di potere.

    (8)  https://www.ituc-csi.org/korea-president-moon-and-a-new-era?lang=en

    (9)  Accordo di libero scambio UE-Corea, articolo 13.12.

    (10)  Ibidem, articolo 13.13.

    (11)  COM(2006) 567 final.

    (12)  Ibidem, punto 3.1, iii).

    (13)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 82.

    (14)  GU C 268 del 14.8.2015, pag. 19.

    (15)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 123.

    (16)  «Una parte può chiedere consultazioni con l’altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente capo, comprese le comunicazioni dei gruppi consultivi nazionali di cui all’articolo 13.12, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell’altra parte.»

    (17)  European Business in Korea: Business Confidence Survey 2016 (Le imprese europee in Corea: indagine 2016 sulla fiducia delle imprese), Camera di commercio europea; https://ecck.eu/wp-content/uploads/2017/01/Business-Confidence-Survey-2016.pdf.

    (18)  Posizione di Business Europe in merito all’ALS UE-Corea: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2007-01113-EN.pdf.

    (19)  Osservazioni della Federazione internazionale dell’industria fonografica (IFPI) sull’emendamento parziale della normativa sul diritto d’autore nella Corea del Sud: https://opennet.or.kr/wp-content/uploads/2013/04/IFPI-Comments-on-Partial-Amendment-of-Copyright-Act-in-South-Korea-March-20131.pdf

    (20)  https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-south-korea_en.pdf

    (21)  Le convenzioni fondamentali dell’OIL non ancora ratificate dalla Repubblica di Corea sono le seguenti: la n. 29 del 1930 sul lavoro forzato, la n. 87 del 1948 sulla libertà di associazione e sulla protezione del diritto di organizzazione, la n. 98 del 1949 sul diritto di organizzazione e la contrattazione collettiva, la n. 105 del 1957 sull’abolizione del lavoro forzato.

    (22)  http://www.fez.go.kr/global/en/index.do

    (23)  http://english.motie.go.kr/en/tp/alltopiccs/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=3&bbs_seq_n=12

    (24)  Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sull’attuazione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea (2015/2059(INI)] (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0225+0+DOC+XML+V0//IT)

    (25)  Partenariato internazionale d’azione per il carbonio, 9 gennaio 2017, sistema sudcoreano di scambio delle quote di emissione (KETS).

    (26)  http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016070801_en

    (27)  http://ec.europa.eu/environment/archives/ecoinnovation2015/2nd_forum/index_en.html


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