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Document 52015DC0362

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

COM/2015/0362 final

Bruxelles, 28.7.2015

COM(2015) 362 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E

AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

1.    INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 è stato adottato con un duplice obiettivo: armonizzare la rilevazione statistica delle merci trasportate via mare con quella delle merci trasportate in altri modi e allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Di conseguenza il regolamento:

1.ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di fornire dati sui trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per tipo di merci secondo la classificazione NST 2007 3 , allineando così la rilevazione statistica delle merci trasportate via mare agli approcci e alle norme utilizzati per le statistiche dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie d'acqua interne; e

2.ha allineato i poteri conferiti alla Commissione dalla direttiva 2009/42/CE all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La direttiva 2009/42/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per i seguenti scopi:

adeguare gli obblighi di raccolta dei dati di cui agli allegati da I a VIII al fine di rispecchiare gli sviluppi economici e tecnici nella misura in cui tali modifiche non comportano un sostanziale aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere gravante sui rispondenti (come descritto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/42/CE);

redigere un elenco di porti, codificati e classificati per paese e per zona costiera marittima (come descritto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/42/CE); e

modificare elementi non essenziali della direttiva 2009/42/CE al fine di garantire che i metodi per la raccolta dei dati utilizzati per produrre gli insiemi di dati statistici sul trasporto marittimo di cui all'allegato VIII siano tali da garantirne la conformità alle norme di accuratezza prescritte dalla Commissione (nell'articolo 5 della direttiva 2009/42/CE).

Il regolamento (UE) n. 1090/2010 sottolinea l'importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni in sede di elaborazione degli atti delegati, anche a livello di esperti.

2.    BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/42/CE. Tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2010, e prescrive che la Commissione presenti una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

3.    ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1090/2010 la Commissione ha adottato una sola decisione delegata, la decisione delegata 2012/186/UE della Commissione 4 . Essa ha adeguato alcune parti relative agli obblighi di raccolta dei dati di cui agli allegati da I a VIII della direttiva 2009/42/CE al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici.

La Commissione ha ritenuto necessario esercitare il potere ad essa conferito dalla direttiva 2009/42/CE al fine di attuare una serie di raccomandazioni volte all'adeguamento e alla semplificazione della raccolta dei dati proposte dalla task force sulle statistiche dei trasporti marittimi 5 e successivamente approvate dal gruppo di lavoro sulle statistiche dei trasporti marittimi 6 . Come indicato nell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/42/CE, la Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati 7 .

La decisione delegata 2012/186/UE della Commissione ha introdotto gli adeguamenti e le semplificazioni che seguono per quanto riguarda gli obblighi di raccolta dei dati di cui agli allegati da I a VIII della direttiva 2009/42/CE.

1)Modifica tecnica della classificazione del tipo di carico di cui all'allegato II: l'ex categoria di carico 63 è stata suddivisa in tre nuove categorie di carico: 64 Vagoni ferroviari per il trasporto di merci, 65 Rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi e 66 Chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi.

2)Modifica tecnica della nomenclatura delle zone costiere marittime di cui all'allegato IV: l'ex codice di zona costiera marittima per il Messico è stato suddiviso in due codici distinti: MX01 Messico: Atlantico e MX02 Messico: Pacifico.

3)Semplificazione della raccolta dei dati sul traffico navale nei principali porti europei negli insiemi di dati F1 e F2 di cui all'allegato VIII: la variabile Direzione è stata soppressa (in quanto devono essere rilevati unicamente i dati sui movimenti in entrata nei porti).

4)Formalizzazione dello status giuridico degli insiemi di dati F1 e F2 nell'allegato VIII: la raccolta di dati per l'insieme di dati F1 è ora volontaria, mentre per l'insieme di dati F2 è ora obbligatoria.

5)Introduzione di un nuovo insieme di dati C2 nell'allegato VIII: sono state aggiunte specifiche per quanto riguarda la raccolta dei dati su base volontaria sui container ro-ro nei principali porti europei.

6)Modifica tecnica della classificazione del tipo di carico di cui all'allegato II: è stata introdotta una serie di codici per la raccolta dei dati sui container ro-ro per l'insieme di dati C2 (RX Grandi container ro-ro, R1 Unità di carico da 20 piedi, R2 Unità di carico da 40 piedi, R3 Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi, e R4 Unità di carico > 40 piedi).

7)Sono state inoltre aggiornate le descrizioni delle variabili e delle definizioni statistiche di cui all'allegato I per tenere conto delle modifiche tecniche sopra elencate.

In sede di elaborazione della decisione delegata la Commissione ha consultato esperti nazionali in occasione delle riunioni annuali del gruppo di coordinamento delle statistiche dei trasporti tenutesi nel dicembre 2010 e nel dicembre 2011. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati debitamente informati di tutte le riunioni del gruppo di esperti e hanno ricevuto tutti i documenti pertinenti, tempestivamente e in debita forma. Il progetto di decisione delegata della Commissione è stato discusso e accolto favorevolmente dai direttori generali degli istituti nazionali di statistica dell'Unione europea nel novembre 2011.

La Commissione ha adottato la decisione delegata il 3 febbraio 2012 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla decisione delegata entro il previsto termine di due mesi. Allo scadere del termine di due mesi la decisione delegata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'11 aprile 2012. Essa è entrata in vigore il 12 aprile 2012.

4.    CONCLUSIONE

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

     Regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 1).

(2)

     Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29).

(3)

     Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2007.

(4)

     Decisione delegata 2012/186/EU della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 101 dell'11.4.2012, pag. 5).

(5)

     La task force sulle statistiche dei trasporti marittimi, in funzione dal 2006 al 2009, annoverava esperti provenienti da cinque autorità statistiche degli Stati membri e rappresentanti delle organizzazioni del settore marittimo e della Commissione.

(6)

     Il gruppo di lavoro sulle statistiche del trasporto marittimo è composto da esperti delle autorità nazionali competenti per le statistiche sui trasporti marittimi di tutti gli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA, nonché da rappresentanti dei paesi candidati, delle organizzazioni del settore marittimo e della Commissione. Esso ha approvato tali raccomandazioni nell'aprile 2008 e nel marzo 2010.

(7)

     Conformemente all'articolo 10 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater della direttiva 2009/42/CE [come modificato dal regolamento (UE) n. 1090/2010].

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