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Document 52015AG0002(01)
Position (EU) No 2/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources Adopted by the Council on 9 December 2014 Text with EEA relevance
Posizione (UE) n. 2/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili Adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2014 Testo rilevante ai fini del SEE
Posizione (UE) n. 2/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili Adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2014 Testo rilevante ai fini del SEE
GU C 50 del 12.2.2015, p. 1–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/1 |
POSIZIONE (UE) N. 2/2015 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
Adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 50/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafi da 3 a 13, e l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ciascuno Stato membro deve assicurare che nel 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del consumo finale di energia in trasporti in tale Stato membro. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. |
(2) |
In considerazione dell'obiettivo dell'Unione di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e del significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) devono richiedere ai fornitori di carburante o di energia di ridurre di almeno il 6%, entro il 31 dicembre 2020, le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti. |
(3) |
La direttiva 2009/28/CE fissa i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere validi rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva e poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. I criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare rispetto ai combustibili fossili. La direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti. |
(4) |
Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinati alla produzione alimentare e di mangimi sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso costituisce un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE siano modificate in modo da includere alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura. |
(5) |
In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, di piante da zucchero e cerealicole e di altre colture amidacee. |
(6) |
Onde evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la definizione di residuo della lavorazione dovrebbe escludere i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tal fine. |
(7) |
È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non competono direttamente con le colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. Ciascuno Stato membro dovrebbe promuovere il consumo di tali biocarburanti avanzati fissando a livello nazionale sotto-obiettivi specifici giuridicamente non vincolanti, come parte dell'obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia in trasporti in tali Stati membri. È altresì opportuno che gli Stati membri riferiscano i risultati conseguiti verso tali sotto-obiettivi nazionali nel 2020 (di cui dovrebbe essere pubblicata una relazione di sintesi) al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni attraverso la promozione di biocarburanti avanzati. Tali biocarburanti avanzati e la relativa promozione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante per la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo, nei trasporti, di tecnologie a basse emissioni di carbonio oltre tale data. |
(8) |
Nelle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni risultano distinzioni derivanti dalla diversità dei dati immessi e delle ipotesi fondamentali sugli sviluppi nel settore agricolo, ad esempio tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, che non rientrano sotto il controllo dei produttori di biocarburanti. La maggior parte delle materie prime da cui ricavare biocarburanti sono prodotte nell'Unione, per contro si prevede che le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni si verifichino per lo più al di fuori dall'Unione, in aree in cui la produzione supplementare sarà probabilmente realizzata al minor costo possibile. In particolare le ipotesi sulla conversione delle foreste tropicali e sul drenaggio delle torbiere al di fuori dell'Unione influenzano fortemente le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti a partire da colture oleaginose e, pertanto, è della massima importanza assicurare che tali dati ed ipotesi siano esaminati alla luce delle più recenti informazioni disponibili sulla conversione dei terreni e la deforestazione, anche individuando progressi realizzati in tali settori grazie a programmi internazionali in corso. |
(9) |
Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012, dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» e la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011, dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse», che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti. |
(10) |
Un maggiore utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili è un mezzo per affrontare molte delle sfide nel settore dei trasporti ed anche in altri settori energetici. È pertanto opportuno che siano offerti ulteriori incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e che siano incrementati i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato e dai veicoli elettrici stradali, in modo da favorirne la diffusione e la penetrazione sul mercato. |
(11) |
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) aiuta l'Unione ad avvicinarsi al diventare una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di diventare una società del riciclaggio e, laddove possibile, non promuovere, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali riciclati. Alcune delle materie prime che presentano un basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni possono essere considerate rifiuti. Tuttavia, potrebbero ancora essere utilizzate per altri scopi aventi una priorità superiore rispetto al recupero di energia in base alla gerarchia dei rifiuti stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione al principio della gerarchia dei rifiuti in ogni misura di incentivazione alla promozione dei biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni ovvero in ogni misura volta a ridurre al minimo gli incentivi alla frode in relazione alla produzione di tali biocarburanti, affinché gli incentivi a utilizzare tali materie prime per biocarburanti non contrastino gli sforzi volti a ridurre i rifiuti e ad aumentare il riciclaggio e l'uso efficiente e sostenibile delle risorse disponibili. Nelle loro relazioni gli Stati membri possono includere le misure adottate a tale riguardo ai sensi della direttiva 2009/28/CE. |
(12) |
È opportuno aumentare la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2008/28/CE. |
(13) |
Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che può essere contabilizzata ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti e bioliquidi. |
(14) |
Limitare la quantità di biocarburanti e bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari che può essere contabilizzata ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente direttiva non pregiudica, pertanto, le aspettative legittime degli operatori di tali impianti. |
(15) |
È opportuno inserire le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni della Commissione sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero. |
(16) |
L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso l'intensificazione della ricerca, lo sviluppo tecnologico e il trasferimento di tecnologia a livelli superiori a quelli che avrebbero prevalso in assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di una seconda coltura annuale in aree che non erano state precedentemente utilizzate per una seconda coltura annuale, possono contribuire a mitigare il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nella misura in cui chi il risultante effetto di mitigazione del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni a livello nazionale o di progetto possa essere quantificato, le misure introdotte dalla presente direttiva potrebbero rispecchiare detti miglioramenti di tale produttività sia in termini di riduzione dei valori di emissioni di cambiamento di destinazione dei terreni stimati sia del contributo dei biocarburanti ottenuti a partire dalla colture alimentari e foraggere alla quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti da raggiungere nel 2020. |
(17) |
I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai requisiti di sostenibilità stabiliti nelle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. È pertanto opportuno incaricare la Commissione di imporre ai sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione conformemente all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE, di presentare periodicamente relazioni sulla loro attività. Tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi. |
(18) |
Al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno chiarire le condizioni secondo cui si applica il principio del reciproco riconoscimento tra tutti i sistemi di verifica della conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti a norma delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. |
(19) |
Benché i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere siano in genere associati ai rischi di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, esistono anche delle eccezioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi che possano provare con sicurezza che una data quantità di materie prime da cui ricavare biocarburanti, prodotte in un certo progetto, non ha soppiantato la produzione per altri scopi. Ciò può verificarsi ad esempio quando la produzione di biocarburanti è pari al quantitativo di produzione supplementare ottenuta attraverso investimenti per il miglioramento della produttività a livelli superiori a quelli che sarebbero stati altrimenti raggiunti, ovvero quando la produzione di biocarburanti ha luogo su terreni su cui il cambiamento diretto della destinazione dei terreni è avvenuto senza impatti negativi rilevanti sui servizi di ecosistema preesistenti forniti da tali terreni, compresa la protezione degli stock di carbonio e della biodiversità. |
(20) |
È opportuno adeguare le regole onde utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione. Mentre ai paesi terzi è consentito l'uso di valori standard, i produttori dell'Unione sono obbligati a utilizzare valori reali qualora essi siano superiori ai valori standard o qualora gli Stati membri non abbiano presentato una relazione, aumentando così i loro oneri amministrativi. Di conseguenza, occorre semplificare le norme attuali affinché l'uso di valori standard non sia limitato alle zone dell'Unione comprese negli elenchi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE. |
(21) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), occorre allineare agli articoli 290 e 291 TFUE i poteri conferiti alla Commissione dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. |
(22) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(23) |
Per consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e all'adattamento dei metodi analitici autorizzati, per quanto riguarda le specifiche dei carburanti, e della deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo. |
(24) |
Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE in relazione alle possibili aggiunte all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante e dei carburanti, il cui contributo per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, dovrebbe essere considerato pari a due volte il loro contenuto energetico, e anche in relazione all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi. |
(25) |
È di particolare importanza che, nell'applicazione delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(26) |
È opportuno che la Commissione esamini in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva ai fini della limitazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'individuazione di metodi per ridurre ulteriormente tale impatto. |
(27) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011 (7), gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(28) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti nell'uso di tali carburanti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(29) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 98/70/CE
La direttiva 98/70/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti: «10) “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del silo mais), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); 11) “biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti le cui materie prime non sono elencate nell'allegato V, Parte A, o sono elencate nell'allegato V, Parte A, ma sono stati prodotti nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti ai sensi dell'articolo 7 ter. Può essere preso in considerazione solo il quantitativo di materie prime che corrisponde all'effettiva riduzione della delocalizzazione conseguita mediante il sistema. Tali sistemi possono operare o come singoli progetti a livello locale o come misure politiche riguardanti parte o la totalità del territorio di uno Stato membro o di un paese terzo. La delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti può essere ridotta se il sistema realizza aumenti della produttività nel settore da esso contemplato superiori ai livelli che si sarebbero raggiunti in assenza di tali sistemi di promozione della produttività.»; 12) “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; esso non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo; 13) “residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione.». |
2) |
l'articolo 7 bis è così modificato:
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3) |
L'articolo 7 ter è così modificato:
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4) |
l’articolo 7 quater è così modificato:
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5) |
l'articolo 7 quinquies è così modificato:
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6) |
all'articolo 7 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, all’articolo 7 quater, paragrafo 2, all’articolo 7 quater, paragrafo 9, e all’articolo 7 quinquies, paragrafi 4 e 5, così come le relazioni e le informazioni presentate a norma dell’articolo 7 quater, paragrafo 3, primo e quinto comma, e dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, sono preparate e trasmesse ai fini della direttiva 2009/28/CE e della presente direttiva.»; |
7) |
l'articolo 8 è così modificato:
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8) |
all'articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla luce della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono riesaminare il limite del tenore di MTT nei combustibili specificato al paragrafo 2, in base a una proposta legislativa della Commissione.»; |
9) |
all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
10) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
11) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... (12). 3. La delega di potere di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
12) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1. Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei carburanti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). 2. Per questioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011. Qualora i comitati non esprimano alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011. |
13) |
l’allegato IV è modificato e l'allegato V è aggiunto conformemente all’allegato I della presente direttiva. |
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2009/28/CE
La direttiva 2009/28/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti: «p) “rifiuti”: si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);. le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese nella presente definizione; q) “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); r) “materie ligno-cellulosiche”: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale; s) “materie cellulosiche di origine non alimentare”: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali panico verga, miscanthus, canna comune), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici; t) “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo; u) “residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; v) “biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime non sono elencate nell'allegato VIII, Parte A, o sono elencate nell'allegato VIII, Parte A, ma che sono stati prodotti nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 17. Può essere preso in considerazione solo il quantitativo di materie prime che corrisponde all'effettiva riduzione della delocalizzazione conseguita mediante il sistema. Tali sistemi possono operare o come singoli progetti a livello locale o come misure politiche riguardanti parte o la totalità del territorio di uno Stato membro o di un paese terzo. La delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti può essere ridotta se il sistema realizza aumenti della produttività nel settore da esso contemplato oltre i livelli che si sarebbero raggiunti in assenza di tali sistemi di promozione della produttività. |
2) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 5, il paragrafo 5 è soppresso; |
4) |
all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:
2. Gli accordi di cui al presente articolo, paragrafo 1, relativamente all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione.»; |
5) |
l'articolo 17 è così modificato:
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6) |
l'articolo 18 è così modificato:
|
7) |
l'articolo 19 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 21 è soppresso; |
9) |
all'articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
|
10) |
l'articolo 23 è così modificato:
|
11) |
l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Procedura di comitato 1. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato sulle fonti di energia rinnovabili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). 2. Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. |
12) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 25 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … (22). 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 19, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
13) |
l’allegato V è modificato e gli allegati VIII e IX sono aggiunti conformemente all’allegato II della presente direttiva. |
Articolo 3
Riesame
1. Entro … (23) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della disponibilità sul mercato dell'Unione dei quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari entro il 2020, compresa la necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di ulteriori misure, tenendo conto di considerazioni economiche, sociali ed ambientali. La relazione fissa inoltre i criteri di individuazione e certificazione dei biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, ai fini dell'adeguamento dell'allegato V della direttiva 98/70/CE e dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE, ove appropriato.
2. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. A questo proposito, la relazione include anche gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, nonché il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, coinvolgendo le parti interessate in tale processo di revisione. Tale relazione esamina inoltre gli sviluppi in relazione ai sistemi di certificazione delle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, elencate nell'allegato V della direttiva 98/70/CE e nell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE ma prodotti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni per mezzo di misure di mitigazione a livello di progetto, e la loro efficacia.
Ove opportuno la relazione di cui al primo comma è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori adattati di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli idonei criteri di sostenibilità e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. Nell'ambito di tale relazione, la Commissione valuta, alla luce delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/28/CE, l'efficacia delle misure adottate per prevenire e combattere la frode e, se del caso, presenta proposte di ulteriori misure, ivi comprese misure supplementari da adottare a livello dell'Unione.
3. La Commissione, se opportuno alla luce delle relazioni dei sistemi volontari ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di dette direttive riguardanti i sistemi volontari al fine di promuovere le migliori prassi.
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (24). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale occasione gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE e, in caso, la differenziazione del medesimo obiettivo rispetto al valore di riferimento ivi menzionato e i relativi motivi.
Nel 2020 gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati conseguiti verso i rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, motivando eventuali carenze.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il…
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 (GU C 357 E del 6.12.2013, pag. 86) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 dicembre 2014. Posizione del Parlamento europeo del … [e decisione del Consiglio del ... ].
(3) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(4) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(5) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(7) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(8) Data di entrata in vigore della presente direttiva
(9) Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(10) Data di adozione della presente direttiva.
(11) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(12) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(+) |
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»; |
(+) |
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»; |
(15) Numero della presente direttiva.
(+) |
Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L …, pag. …). |
(17) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(18) Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(19) Data di adozione della presente direttiva.
(20) Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(+) |
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»; |
(22) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(23) Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(24) Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
Gli allegati alla direttiva 98/70/CE sono così modificati:
1) |
all'allegato IV, parte C, il punto 7 è sostituito dal seguente:
|
2) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO V Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ) (4)
Parte B. Biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate parti a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:
|
(1) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.
(2) Terreni coltivati quali definiti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
(3) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;
(+) |
I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base, ecc.) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei risultati sulla base della varianza aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo. |
(5) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
(6) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).
(++) |
Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.». |
ALLEGATO II
Gli allegati alla direttiva 2009/28/CE sono così modificati:
1) |
nell'allegato V, parte C, il punto 7 è sostituito dal seguente:
|
2) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO VIII Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ) (4)
Parte B. Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate parti a zero per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:
|
3) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO IX Parte A. Materie prime e carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo (degli obiettivi) di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico
Parte B. Materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico
|
(1) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.
(2) Terreni coltivati quali definiti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
(3) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.".
(+) |
I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base, ecc.) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei risultati sulla base della varianza aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo. |
(5) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
(6) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).
(++) |
Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.». |
(8) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).».