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Document 52014XX0204(01)
Executive summary of the Opinion of the European Data Protection Supervisor on a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, and a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information on the payer accompanying transfers of funds
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
GU C 32 del 4.2.2014, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/9 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD: http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/06
1. Introduzione
1.1. Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati
1. |
Il 5 febbraio 2013 la Commissione ha adottato due proposte: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1) («la proposta di direttiva») e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (2) («la proposta di regolamento»), in prosieguo «le proposte». Il 12 febbraio 2013 le proposte sono state inviate al GEPD a fini di consultazione. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda che venga inserito un riferimento alla consultazione nei preamboli delle proposte. |
3. |
Prima dell’adozione delle proposte il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione, alcune delle quali sono state prese in considerazione. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione delle proposte
4. |
Per riciclaggio si intende, a grandi linee, la conversione dei proventi di un’attività criminosa in fondi apparentemente leciti, solitamente tramite il sistema finanziario (3). Tale conversione è effettuata occultando la provenienza del denaro, modificandone la forma o trasferendo i fondi in un luogo in cui hanno minori probabilità di richiamare l’attenzione. Per finanziamento del terrorismo si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, o sapendo che saranno utilizzati, per compiere reati di terrorismo (4). |
5. |
A livello dell’UE, per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è stata introdotta una normativa sin dal 1991. Questi reati sono considerati una minaccia per l’integrità e la stabilità del settore finanziario e, più in generale, per il mercato interno. La base giuridica per le proposte è l’articolo 114 del TFUE. |
6. |
Le disposizioni dell’UE intese a prevenire il riciclaccio sono in larga parte basate sugli standard internazionali adottati dal gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) (5). Le proposte mirano ad attuare in tutta l’UE gli standard internazionali antiriciclaggio riveduti, introdotti dal GAFI nel febbraio 2012. La direttiva attuale, la cosiddetta terza direttiva antiriciclaggio (6), è in vigore dal 2005 e definisce il quadro europeo alla luce degli standard internazionali GAFI. |
7. |
La terza direttiva antiriciclaggio si applica al settore finanziario (enti creditizi, enti finanziari) e a professionisti quali avvocati, notai, contabili, agenti immobiliari, case da gioco e prestatori di servizi relativi a società. Rientrano nell’ambito di applicazione anche tutti i fornitori di prodotti in caso di pagamenti in contanti di importo superiore a 15 000 EUR. Tutti questi destinatari sono considerati «enti obbligati». La direttiva impone ai suddetti enti obbligati di identificare il cliente e verificarne l’identità (i cosiddetti obblighi di adeguata verifica della clientela, di seguito «obblighi di verifica») e il titolare effettivo, nonché di svolgere un controllo sulle transazioni finanziarie dei clienti. Prevede altresì l’obbligo di segnalare alle unità di informazione finanziaria (UIF) competenti i casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e altri obblighi accessori. La direttiva introduce inoltre ulteriori requisiti e salvaguardie (per esempio obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela) per le situazioni a più alto rischio. |
8. |
La proposta di direttiva amplia l’ambito di applicazione del quadro attuale e mira a rafforzare i suddetti obblighi, per esempio inserendo tra gli enti obbligati i prestatori di servizi di gioco d’azzardo e i commercianti di oggetti con una soglia di valore di 7 500 EUR, prevede maggiori informazioni sulla titolarità effettiva, introduce requisiti più severi per le «persone politicamente esposte» e introduce nuovi requisiti per il controllo dei familiari di tutte le persone politicamente esposte e dei soggetti con i quali esse intrattengono stretti legami. L’elenco di reati presupposto (7) del riciclaggio è stato esteso in modo da includere i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette. |
9. |
La proposta di regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (di seguito anche detto «regolamento sui trasferimenti di fondi»), che ha lo scopo di migliorare la possibilità di risalire all’origine dei pagamenti. Il regolamento sui trasferimenti di fondi integra le altre misure antiriciclaggio, disponendo che i dati informativi di base relativi all’ordinante del trasferimento di fondi siano immediatamente messi a disposizione delle forze dell’ordine e/o delle autorità giudiziarie competenti perché queste possano servirsene per individuare, investigare, perseguire i terroristi e gli altri criminali e individuare i beni dei terroristi. |
4. Conclusioni
98. |
Il Garante europeo della protezione dei dati riconosce l’importanza delle politiche antiriciclaggio per la reputazione dei sistemi economici e finanziari degli Stati membri. Tuttavia sottolinea che la finalità legittima di garantire la trasparenza delle fonti dei pagamenti, dei depositi e dei trasferimenti di fondi ai fini di contrastare il terrorismo e il riciclaggio di denaro deve essere perseguita assicurando la conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati. |
99. |
In entrambe le proposte si devono affrontare gli aspetti seguenti, per i quali il GEPD raccomanda di:
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100. |
Riguardo alla proposta di direttiva, il GEPD raccomanda inoltre di:
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101. |
Per quanto riguarda la proposta di regolamento, il GEPD raccomanda inoltre di:
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Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2013) 45 final.
(2) COM(2013) 44 final.
(3) Cfr. articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva.
(4) Cfr. articolo 1, paragrafo 4, della proposta di direttiva.
(5) Il GAFI è l’ente normatore internazionale per le misure nell’ambito della lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e (da poco) il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. È un organismo intergovernativo con 36 membri, al quale partecipano oltre 180 paesi. La Commissione europea è membro fondatore del GAFI. Quindici Stati membri dell’UE sono membri del GAFI a titolo proprio.
(6) Direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
(7) Un reato presupposto è un reato penale i cui proventi sono usati per commettere un altro reato: in questo contesto, per esempio, l’attività criminosa presupposto del riciclaggio può essere la frode, la corruzione, il traffico di droga o un altro reato grave.