This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014DC0592
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation in the period from 4 December 2011 until 31 December 2012 of certain provisions of Regulation (EC) No 1071/2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (1st report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione nel periodo dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (Prima relazione della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri di alcune disposizioni riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione nel periodo dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (Prima relazione della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri di alcune disposizioni riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada)
/* COM/2014/0592 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione nel periodo dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (Prima relazione della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri di alcune disposizioni riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada) /* COM/2014/0592 final */
I.
Introduzione La presente relazione concerne l'esercizio
della professione di trasportatore su strada negli Stati membri. Il regolamento
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del
Consiglio[1] (in appresso "regolamento
(CE) n. 1071/2009"), si applica a tutte le imprese stabilite nell'UE
che esercitano la professione di trasportatore su strada, nonché a quelle che
intendono intraprenderla. La professione di trasportatore su strada comprende
sia l'attività di trasportatore di merci su strada[2],
sia quella di trasportatore di persone su strada[3]. Alcune categorie di
imprese, come ad esempio quelle che utilizzano veicoli a motore con una massa a
carico inferiore alle 3,5 tonnellate, sono escluse dal campo di applicazione
del regolamento. Il regolamento (CE) n. 1071/2009 definisce norme comuni
per autorizzare l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci
e di persone. Ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento, le imprese che esercitano la professione di trasportatore su
strada hanno sede effettiva e stabile in uno Stato membro, sono onorabili,
possiedono un'adeguata idoneità finanziaria e l'idoneità professionale
richiesta. Inoltre, conformemente all'articolo 4 del regolamento, un'impresa
che esercita la professione di trasportatore su strada è tenuta a indicare un
gestore dei trasporti, titolare di un attestato di idoneità professionale che
confermi il possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie per
dirigere le operazioni di trasporto nel rispetto di tutte le disposizioni del
settore e giuridiche, nonché in maniera effettiva e continuativa. Spetta agli
Stati membri verificare che le imprese di trasporto ottemperino ai requisiti
previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009. Inoltre, una buona
organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri è essenziale
per migliorare l'efficacia della sorveglianza delle imprese che operano nell'Unione
europea. L'articolo 26, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1071/2009, fissa una serie di scadenze:
ogni due anni dalla data di
applicazione del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le
informazioni richieste dall'articolo 26 del regolamento;
in base alle informazioni
trasmesse dagli Stati membri, ogni due anni la Commissione elabora una
relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.
Le relazioni nazionali presentate dagli
Stati membri costituiscono un contributo fondamentale ai fini della relazione
della Commissione. L'articolo 26 del regolamento precisa quali dati includere
nelle relazioni nazionali: "a) un quadro d'insieme del
settore in relazione all'onorabilità, all'idoneità finanziaria e all'idoneità
professionale; b) il numero, per anno e per tipo,
delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni
di inidoneità e le relative motivazioni; c) il numero degli attestati di
idoneità professionale rilasciati ogni anno; d) le statistiche di base sui
registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità
competenti; e) un quadro d'insieme degli scambi di
informazioni con altri Stati membri in applicazione dell'articolo 18, paragrafo
2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate
notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il
numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell'articolo
18, paragrafo 3". Oltre alla presente introduzione, la
relazione comprende tre sezioni, riguardanti la qualità e la puntualità delle
comunicazioni nazionali di dati (sezione II) e un'analisi delle relazioni
trasmesse dagli Stati membri (sezione III), mentre nella sezione IV sono
presentate le conclusioni tratte. II.
Presentazione dei dati La presente relazione è la prima
elaborata in conformità al regolamento (CE) n. 1071/2009 e riguarda il
periodo dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, in modo da farne coincidere la
pubblicazione con la relazione sull'attuazione della normativa in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada[4], come previsto all'articolo
26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009. L'avvio dei termini
previsti corrisponde alla data in cui il regolamento è divenuto applicabile. Il
prossimo periodo di riferimento sarà l'intero biennio dal 1° gennaio 2013 fino
al 31 dicembre 2014. Nonostante l'obbligo relativo alle
relazioni, di cui all'articolo 26 del regolamento, al momento della redazione
della presente relazione, sei Stati membri, nello specifico Belgio, Danimarca,
Finlandia, Germania, Lussemburgo e Portogallo, non avevano presentato le
rispettive relazioni nazionali. Alcuni Stati membri hanno trasmesso i dati con
notevole ritardo rispetto alla scadenza del 30 settembre 2013, il che ha avuto
ripercussioni considerevoli sui tempi di elaborazione della presente relazione
della Commissione. In diverse relazioni mancavano determinate informazioni
necessarie ed è stato pertanto difficile poter effettuare un'analisi completa.
Vi sono anche casi in cui i dati forniti interessavano un periodo diverso da
quello richiesto. Non tutti gli Stati membri hanno fornito
una giustificazione per il ritardo nella presentazione delle relazioni o per le
lacune nei dati. Quelli che lo hanno fatto, hanno spiegato che non era stato
possibile trasmettere i dati pertinenti a causa delle difficoltà nell'interconnessione
dei registri nazionali con il registro europeo delle imprese di trasporto su
strada. Altri hanno osservato che alcuni termini delle disposizioni relative
alle relazioni non erano chiari, come ad esempio, il riferimento alle "statistiche
di base". Infine, taluni Stati membri, in cui le autorità locali o
regionali sono responsabili dell'attuazione, hanno comunicato che la raccolta
di dati da tali autorità si è rivelata complessa. È opportuno tenere conto del fatto che,
se da un lato il contenuto della relazione è precisato dall'articolo 26,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, dall'altro non esiste un
formato standard per le relazioni. Per garantire coerenza e assistere le
autorità nazionali competenti nell'adempiere all'obbligo di presentazione delle
relazioni in futuro, in seguito all'analisi delle comunicazioni nazionali,
verrà proposto agli Stati membri un modulo standard. III.
Analisi dei dati sull'esercizio della
professione di trasportatore su strada 1. Quadro d'insieme del settore dei
trasporti su strada in relazione all'onorabilità, all'idoneità finanziaria e
all'idoneità professionale Questa sezione consiste in una presentazione
dei requisiti nazionali, dell'organizzazione dei controlli, del livello di
conformità e delle difficoltà riscontrate, basata sulle informazioni trasmesse
dagli Stati membri. Per la frammentarietà delle relazioni degli Stati membri,
il quadro d'insieme qui proposto è incompleto in termini di portata. I dati sui sistemi nazionali per l'accesso
alla professione sono stati presentati da Austria, Francia, Italia, Slovacchia
e Repubblica ceca. Due Stati membri, specificatamente l'Austria e la
Slovacchia, hanno introdotto requisiti nazionali da rispettare contestualmente
alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1071/2009. La Slovacchia
ha aggiunto un requisito che fissa a 21 anni l'età minima per i gestori dei
trasporti. L'Austria ha incluso una condizione che impone ai trasportatori su
strada di disporre delle necessarie aree di parcheggio al di fuori della via
pubblica nel comune, in un altro comune della stessa suddivisione
amministrativa o di una concomitante. La Francia ha deciso di estendere l'obbligo
di conformità alle norme sull'accesso alla professione di trasportatore su
strada ai trasportatori di merci su strada che operano con veicoli la cui massa
a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e alle imprese
che operano nel trasporto su strada di persone con veicoli atti a trasportare
meno di nove passeggeri. È stata inoltre introdotta una semplificazione delle
procedure amministrative connesse all'idoneità finanziaria. Nella Repubblica ceca esistono quattro
tipo di autorizzazioni per le imprese che effettuano trasporti, e
specificatamente per: i) veicoli per il trasporto di persone atti a
trasportare più di nove persone, conducente compreso, ii) veicoli per il
trasporto di merci o veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente
ammissibile superi le 3,5 tonnellate, iii) veicoli per il trasporto di
persone atti a trasportare massimo nove passeggeri, conducente compreso, e iv) veicoli
per il trasporto di merci o veicoli accoppiati, la cui massa a carico
tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Le prime due categorie
sono previste nell'ambito dell'obbligo di conformità ai requisiti del
regolamento (CE) n. 1071/2009. L'Italia ha comunicato che sono in
elaborazione norme per l'adozione, il che consente di esaminare ciò che a norma
della legislazione vigente costituisce una violazione e le sanzioni associate.
L'Italia sta inoltre preparando misure procedurali, cui l'autorità competente
potrà ricorrere se, in specifiche circostanze, dovesse ritenere che la perdita
dell'onorabilità sia sproporzionata rispetto all'infrazione commessa. Infine,
le autorità italiane stanno migliorando le procedure amministrative e tecniche,
per garantire che le misure di cui all'articolo 6 del regolamento (CE)
n. 1071/2009 siano efficaci. L'Italia ha altresì indicato le difficoltà
riscontrate nel verificare in tempo reale la conformità al requisito dell'idoneità
finanziaria, nonché per la diversità delle nozioni giuridiche di garanzia
previste nel diritto nazionale, per l'assenza nelle fasi iniziali di polizze di
assicurazione aziendale e per il fatto che le procedure relative a tale
requisito sono gestite da oltre cento amministrazioni provinciali indipendenti sotto
il profilo amministrativo in tutta Italia. La Spagna ha spiegato che, poiché la
normativa nazionale prevedeva condizioni particolarmente rigorose in merito all'idoneità
professionale, all'idoneità finanziaria e all'onorabilità, in seguito all'entrata
in vigore del regolamento (CE) n. 1071/2009 non è stato necessario apportare
cambiamenti significativi, a parte specifiche modifiche alle norme sulla
descrizione di coloro che esercitano la professione di gestore dei trasporti. Per quanto concerne l'attuazione delle
disposizioni riguardanti l'onorabilità (articolo 6 del regolamento (CE)
n. 1071/2009), la Slovenia ha ritenuto che i casi in cui l'autorità
responsabile del rilascio delle licenze può sospendere o ritirare l'autorizzazione
per la professione di trasportatore o dichiarare il trasportatore inidoneo a
esercitare tale professione non siano presentati con chiarezza. Per quanto riguarda i controlli della
conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'Estonia,
l'Ungheria, l'Irlanda e la Lettonia hanno apportato chiarimenti in merito alla
situazione nazionale. L'Estonia ha precisato che i controlli
sono svolti secondo un sistema basato sui rischi ed effettuati principalmente
nelle imprese più a rischio di commettere infrazioni gravi o frequenti delle
norme in materia di trasporti su strada. In Irlanda, i controlli relativi all'onorabilità,
all'idoneità finanziaria e all'idoneità professionale sono effettuati, nell'ambito
del processo di rinnovo dell'autorizzazione per ogni impresa, almeno ogni
cinque anni, essendo questa la durata massima dell'autorizzazione. Inoltre, la
frequenza dei controlli può essere superiore per gli operatori considerati a
elevato rischio o che sono stati sottoposti all'attenzione dell'autorità
competente. L'onorabilità è valutata sottoponendo il gestore dei trasporti e qualsiasi
altra persona interessata a un controllo del servizio nazionale responsabile di
tali verifiche (National Vetting Service), facente capo alle forze di polizia
nazionali. Detto servizio di verifica fornisce all'autorità competente un
elenco delle condanne cui è possibile fare riferimento per determinare l'onorabilità. In Lettonia, i controlli del rispetto
dell'idoneità finanziaria sono effettuati utilizzando le informazioni delle
relazioni annuali fornite dal registro delle imprese. L'Ungheria ha precisato il numero di
controlli relativi ai requisiti di onorabilità (11 062), idoneità
finanziaria (7 197) e idoneità professionale (5 329) svolti nel
periodo di riferimento in questione. Sei Stati membri, nello specifico Cipro,
Estonia, Irlanda, Lituania, Malta e Slovenia, hanno dichiarato di aver
registrato una percentuale elevata di conformità alle disposizioni di cui all'articolo
3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 da parte delle imprese
di trasporto su strada operanti nel settore. 2. Autorizzazioni I dati ricevuti mostrano che la maggior
parte degli Stati membri non ha presentato informazioni sull'autorizzazione ai
sensi del capo III del regolamento (CE) n. 1071/2009. In base al
regolamento, per "autorizzazione a esercitare la professione di
trasportatore su strada" si intende la decisione amministrativa che
autorizza un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE)
n. 1071/2009 ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Le possibilità variano a seconda dei sistemi
nazionali: un'autorizzazione può infatti essere un requisito indispensabile per
ottenere una licenza per il trasporto nazionale e/o una licenza comunitaria per
effettuare trasporti internazionali, può equivalere a una licenza per il
trasporto nazionale o corrispondere a una licenza per i trasporti nazionali e
internazionali concessa con un'unica autorizzazione. Tuttavia, per la mancanza
di informazioni sui sistemi nazionali relativi alle autorizzazioni, i dati
quantitativi trasmessi dagli Stati membri non permettono di delineare un quadro
chiaro del numero di imprese che esercitano l'attività di trasportatore su
strada. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a elaborare una
presentazione delle rispettive disposizioni nazionali per le autorizzazioni, al
fine di permettere una raccolta di dati coerenti nel prossimo periodo di
riferimento. Diversi Stati membri hanno comunicato un
numero complessivo di trasportatori autorizzati al 31 dicembre 2012, il
che rappresenta un punto di riferimento per i dati sulla quantità di
autorizzazioni concesse, sospese o ritirate. Nella Repubblica ceca i
trasportatori autorizzati sono quasi 95 600[5], in Italia circa
81 000, nel Regno Unito oltre 53 500, in Svezia pressoché
18 000, nei Paesi Bassi circa 11 700, in Irlanda 5 800, in
Lituania 4 500 e in Slovacchia 2 800. L'Ungheria ha comunicato che le
licenze valide sono poco più di 45 000. In base a tali dati si evince che la stragrande
maggioranza delle imprese autorizzate opera nel trasporto su strada di merci. In aggiunta, l'Estonia e la Spagna hanno
fornito informazioni sul numero di licenze comunitarie, rispettivamente
1 700 e 27 000 allo stesso momento, senza però indicarne la
percentuale rispetto al totale di autorizzazioni per l'esercizio della
professione di trasportatore su strada. La Bulgaria ha comunicato che, al 13
gennaio 2014, i trasportatori in possesso di una licenza comunitaria erano
10 300. 2.1
Autorizzazioni concesse Per quanto concerne le autorizzazioni
concesse, gli Stati membri hanno riferito dati differenti, spesso relativi alle
licenze comunitarie e a quelle per il trasporto nazionale. Soltanto dodici
Stati membri[6] hanno trasmesso dati sulle
autorizzazioni concesse e di questi solo la metà[7]
in riferimento all'intero periodo previsto dal regolamento (CE)
n. 1071/2009. In base a tali dati è possibile notare che nei dodici Stati
membri in questione sono state concesse circa 171 000[8]
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di
persone e di merci. Il numero di autorizzazioni nazionali concesse va da 900 in
Irlanda a 81 000 in Italia. Nell'allegato I della presente relazione è
riportata una tabella dettagliata contenente le informazioni comunicate al
proposito. Dai dati trasmessi risulta che il
maggior numero di autorizzazioni è stato concesso in Italia (81 000 per il
trasporto sia di persone sia di merci) e in Spagna (circa 31 000 per il
trasporto sia di persone sia di merci). Tali dati possono essere raffrontati
con le 10 000 autorizzazioni concesse in Francia per il trasporto di persone
e di merci. È opportuno sottolineare che il dato della Francia include anche i
trasportatori che operano nel settore del trasporto di merci con veicoli la cui
massa a carico tecnicamente ammissibile è inferiore alla soglia di 3,5
tonnellate e i trasportatori che effettuano trasporti di passeggeri con veicoli
per meno di nove persone, conducente compreso. In Spagna, nel numero di
autorizzazioni concesse rientrano le immatricolazioni, i trasferimenti di
impresa, le sostituzioni, la modifica del tipo di impresa, il cambio di
residenza, gli avanzamenti di categoria, la soppressione di una sospensione
temporanea e le acquisizioni. Gli altri Stati membri non hanno fornito
spiegazioni in merito agli elementi che compongono una categoria di
autorizzazioni concesse. Per ottenere dati coerenti, sarebbe opportuno
raggiungere un'intesa comune a livello europeo sul tipo di dati da includere
nella categoria delle autorizzazioni concesse. Inoltre, la percentuale di
autorizzazioni per il trasporto di merci su strada è, in tutti i casi, almeno
due volte superiore (Irlanda) e sino a quasi settanta volte superiore (Spagna)
rispetto a quella delle autorizzazioni concesse per il trasporto di persone. Un'unica
inversione di tendenza si è registrata in Francia, dove sono state concesse più
autorizzazioni a imprese che operano nel settore del trasporto di persone, per
la decisione del paese di estendere a una gamma più ampia di veicoli l'obbligo
di soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 1071/2009. 2.2 Autorizzazioni
sospese e revocate In base ai dati trasmessi dagli Stati
membri è possibile osservare che il maggior numero di autorizzazioni revocate
si è registrato in Spagna, con un totale di circa 37 600 revoche per il
trasporto di persone e di merci. Le revoche sono state dovute all'incapacità di
fornire prove sul rispetto delle condizioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione,
all'esplicita domanda di un richiedente o alla cessazione dell'attività. Con
4 700 revoche, la Francia è al secondo posto per numero di autorizzazioni
per il trasporto di persone e di merci ritirate, seguita dalla Slovacchia, con
1 200, dalla Svezia, con 965, dalla Repubblica ceca, con 956 e dalla
Slovenia, con 599. Nei Paesi Bassi sono state revocate più di 1 000
autorizzazioni soltanto per il trasporto di merci. Sul versante opposto si trovano la
Grecia, con 222 revoche per il trasporto di passeggeri e di merci, la Polonia
(68), la Lettonia (58), l'Ungheria (33), l'Italia (31) e altri Stati membri che
non hanno superato i 10 casi. Ulteriori informazioni su revoche e sospensioni
delle autorizzazioni sono contenute nell'allegato II della presente relazione. Il numero di autorizzazioni per il
trasporto di persone e di merci revocate ha superato quello delle
autorizzazioni concesse in tre soli Stati membri, Slovacchia, Spagna e Paesi
Bassi. Il divario maggiore si è registrato in Spagna, dove sono state revocate
6 600 autorizzazioni in più rispetto a quelle concesse. Lo scarto sarebbe
ancor superiore se si prendessero in considerazione le ulteriori 12 500
autorizzazioni sospese nel paese. In Slovacchia e nei Paesi Bassi la
preponderanza di autorizzazioni ritirate, pari rispettivamente a 46 e 229, è
risultata meno significativa. Alcuni Stati membri hanno fornito
informazioni sulle motivazioni della revoca di un'autorizzazione. In Austria in
9 casi su 10 e nei Paesi Bassi nella maggior parte dei casi, la causa della
revoca è stata la non conformità al requisito di cui all'articolo 3, paragrafo
1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, relativo all'idoneità
finanziaria del trasportatore su strada. In Slovenia, le ragioni delle revoche
sono state la liquidazione di una società o la scadenza della licenza
comunitaria. La Svezia ha comunicato che in 962 casi su 965 la revoca è stata
causata dalla non conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1071/2009, riguardante i requisiti supplementari che gli Stati membri
possono imporre. In Lituania vi è stata una sola revoca dovuta all'incapacità
di soddisfare il requisito dell'idoneità professionale e tre per l'inosservanza
del requisito relativo all'indirizzo della sede e ai cambiamenti nei dati del
gestore dei trasporti. 3. Attestati di
idoneità professionale In base alle informazioni trasmesse da
venti Stati membri, gli attestati di idoneità professionale rilasciati sono
oltre 52 000, dato che include gli attestati rilasciati in seguito all'esame
di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e al
riconoscimento dell'esperienza, per la dispensa di cui all'articolo 9 dello
stesso regolamento. Il paese che ha rilasciato il maggior
numero di attestati nell'Unione europea nel corso del periodo di riferimento è
la Romania, con il 31,5% del totale degli attestati rilasciati e notificati
dagli Stati membri, seguita da Francia (11%), Spagna (11%), Italia (8%),
Repubblica ceca (8%), Svezia (6%) e Polonia (5%). Degli Stati membri che hanno
trasmesso i rispettivi dati, solo Malta ha indicato di non aver rilasciato
nessun attestato di idoneità professionale nel periodo di riferimento. Nell'allegato
III della presente relazione sono presentate maggiori informazioni in merito. 4. Gestori dei
trasporti dichiarati inidonei Conformemente all'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 1071/2009, quando un gestore dei trasporti perde la
propria onorabilità, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le
attività di trasporto di un'impresa. La maggior parte degli Stati membri[9]
che hanno trasmesso dati sul numero di dichiarazioni di inidoneità ha indicato
che nel periodo di riferimento non è stato registrato nessun caso, né per il
trasporto di persone né in quello di merci. Quattro Stati membri hanno
rilasciato dichiarazioni di inidoneità: Francia (3)[10],
Estonia (14)[11], Ungheria (129)[12]
e Italia (348)[13]. La Francia ha indicato
tra le motivazioni per le dichiarazioni di idoneità, le frodi relative al
tachigrafo o gravi violazioni del codice della strada. In Ungheria, ritardi o
carenze nella formazione periodica a intervalli di dieci anni richiesta per i
gestori dei trasporti hanno comportato in alcuni casi una perdita dell'onorabilità.
I dati forniti dagli Stati membri sono riportati nell'allegato II della
presente relazione. 5. Scambio di
informazioni A norma dell'articolo 16 del regolamento
(CE) n. 1071/2009, ciascuno Stato membro tiene un registro nazionale delle
imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate a esercitare la
professione di trasportatore su strada. I requisiti minimi relativi ai dati da
inserire in tali registri per agevolare l'interconnessione tra i registri degli
Stati membri sono definiti nella decisione 2009/992/UE della Commissione sui
requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico
nazionale delle imprese di trasporto su strada[14]. La prossima tappa
prevista per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali, ai fini di
un ulteriore miglioramento dell'attuazione transfrontaliera della normativa
europea in materia di trasporto su strada, è l'istituzione del registro europeo
delle imprese di trasporto su strada (ERRU), conformemente all'articolo 16,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009. Il registro ERRU dovrebbe
permettere di semplificare l'attuazione transfrontaliera, rendendola più
efficace in termini di costi, a condizione che tutti gli Stati membri siano
connessi e utilizzino efficacemente il sistema, scambiando dati di elevata
qualità contenuti nelle loro banche dati. In base ai dati forniti è possibile
osservare che il sistema di cooperazione amministrativa tra Stati membri non
è stato realizzato. Alcuni Stati membri, come ad esempio Cipro, Lituania,
Malta, Repubblica ceca, Paesi Bassi e Slovacchia hanno indicato che non vi è
stato nessuno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento
(CE) n. 1071/2009, il che può essere in parte dovuto alla loro posizione
geografica. Vi sono stati tuttavia esempi di buone pratiche in Bulgaria,
Estonia, Francia, Irlanda, Polonia, Romania e Spagna, paesi in cui hanno avuto
luogo scambi di informazioni nel corso del periodo di riferimento. La
Commissione sostiene l'ulteriore miglioramento della cooperazione
amministrativa, che rafforza la coerenza e l'efficacia dell'attuazione in tutti
gli Stati membri dell'UE. L'interconnessione dei registri
nazionali doveva essere completata entro il 31 dicembre 2012. Diversi Stati membri
hanno fornito informazioni sullo stato di attuazione dell'ERRU. Il registro non
era operativo a Cipro e in Francia. L'Irlanda ha dichiarato di essere all'ultima
fase di attuazione di un nuovo registro elettronico delle imprese di trasporto
su strada, cui seguirà in tempi brevi l'interconnessione. La Slovenia ha
garantito che tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 26 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 saranno disponibili per il prossimo periodo
di riferimento, in seguito al completamento del registro elettronico nazionale,
entrato nella fase finale. La Francia ha proposto un'iniziativa riguardante l'elaborazione
di una banca dati comune a livello europeo, che riunirebbe le violazioni
codificate in base alle pratiche del gruppo "Euro Contrôle Route". IV.
Conclusioni La presente relazione traccia un quadro
delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 sull'accesso all'attività di trasportatore
su strada. Le informazioni trasmesse riguardano determinati aspetti dell'attuazione
da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 1071/2009 (elencati
nell'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento (CE)
n. 1071/2009) nel periodo dal 4 dicembre 2011 sino al 31 dicembre 2012. La qualità e la tempestività delle
comunicazioni degli Stati membri sono state influenzate in larga misura dal
fatto che si tratta del primo periodo di riferimento trattato. A causa della
notevole quantità di dati mancanti, la relazione della Commissione non fornisce
un'analisi esauriente dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1071/2009. La Commissione rammenta agli Stati membri l'obbligo di
presentare entro i termini previsti una relazione completa, che includa tutti
gli elementi di informazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a)
a e), del regolamento (CE) n. 1071/2009. Per garantire che le informazioni
nazionali trasmesse siano coerenti e assistere le autorità nazionali competenti
nell'adempiere in futuro all'obbligo relativo alle relazioni, dovrebbe essere
introdotto un modulo standard per le relazioni, elaborato dalla Commissione in
cooperazione con gli Stati membri. Le discussioni su questo modulo standard
dovrebbero contribuire a chiarire le questioni relative alla natura dei dati da
trasmettere, il che a sua volta aiuterebbe gli Stati membri a organizzare la
raccolta dei dati in tempo per il prossimo periodo di riferimento. Infine,
anche il completamento dell'interconnessione dei registri nazionali all'ERRU
dovrebbe migliorare la qualità dei dati forniti. Per il prossimo periodo di riferimento,
il 2013-2014, tutti gli Stati membri sono invitati ad adempiere all'obbligo
relativo alle relazioni, affinché sia possibile elaborare una relazione
completa ed evitare i procedimenti di infrazione di cui all'articolo 258 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri sono invitati
altresì a elaborare una presentazione generale dei rispettivi sistemi nazionali
per le autorizzazioni, al fine di delineare un quadro più affidabile e di
migliore qualità a livello europeo. È opportuno sottolineare che il sistema
di cooperazione amministrativa tra Stati membri non è ancora stato realizzato.
La Commissione ne sostiene l'ulteriore miglioramento, che rafforzerebbe un'attuazione
coerente ed efficace del regolamento (CE) n. 1071/2009 in tutti gli Stati
membri. [1] GU L
300 del 14.11.2009, pag. 51. [2] Ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, del regolamento, per "professione di trasportatore di
merci su strada", si intende la professione di un'impresa che esegue,
mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il
trasporto di merci per conto di terzi. [3] Ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 2, del regolamento, per "professione di trasportatore di
persone su strada" si intende la professione di un'impresa che, mediante
autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove
persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di
persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro
corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del
trasporto. [4] Cui si
fa riferimento nel regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga
il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006,
pag. 1). [5] I dati
si riferiscono a quattro tipi di autorizzazioni, riguardanti il trasporto di
passeggeri con veicoli per più di 9 persone, con veicoli per non più di 9
persone, il trasporto di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente
ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e con quelli la cui massa a carico
tecnicamente ammissibile superi le 3,5 tonnellate. Non tutte le categorie
menzionate sono tenute a rispettare i requisiti di cui al regolamento (CE)
n. 1071/2009 per esercitare l'attività di trasportatore su strada. [6]
Austria, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica
ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria. [7] Austria, Grecia,
Irlanda, Italia, Svezia e Ungheria. [8] La
cifra include le autorizzazioni concesse solo nel 2012 e durante l'intero
periodo di riferimento, dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012. [9]
Austria, Repubblica ceca, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia. [10] Nel
2012. [11] Idem. [12] Durante
il periodo di riferimento in oggetto. [13] Questa
cifra include le dichiarazioni rilasciate sino al 26 settembre 2013. [14] GU L
339 del 22.12.2009, pag. 36. Allegato
I – Autorizzazioni concesse Stati membri || Autorizzazioni concesse nel periodo 4.12.2011 – 31.12.2012 || Licenze comunitarie nel periodo 4.12.2011 – 31.12.2012 || Licenze per il trasporto nazionale nel periodo 4.12.2011 – 31.12.2012 || Trasporto di merci su strada || Trasporto di persone || Trasporto di merci su strada || Trasporto di persone || Trasporto di merci su strada || Trasporto di persone AT || || 166 || || || || BE || Nessuna relazione fornita BG || || || 4301 || 381 || || CY || || || 8 || || 34 || 8 CZ* || 4667 || 1607 || 170 || || DK || Nessuna relazione fornita EE* || || || 1026 || 120 || || FI || Nessuna relazione fornita FR[1] || 4484 || 5412 || || || || DE || Nessuna relazione fornita EL || 2268[2] || || || 1248 HU || 27 174 || 4402 || || || || IE || 616 || 295 || || || || IT || 75 072 || 5985 || || || || LV* || || || 808 || 70 || 45 || 3 LT* || || || 940 || 60 || 166 || 26 LU || Nessuna relazione fornita MT* || || || 8 || 0 || 8 || 16 NL* || 809 || || || 92 || || PL* || 7182 || 644 || || || || PT || Nessuna relazione fornita RO || || || 8699 || 785 || || SK* || 1067 || 106 || || || || SL || || || 13 135 || 1962 || || ES* || 30 534 || 444 || || || || SE || 1149 || 56 || || || || UK || Nessuna informazione fornita Allegato
II – Revoche e autorizzazioni sospese nonché dichiarazioni di inidoneità dei
gestori dei trasporti Stati membri || Autorizzazioni revocate nel periodo 4.12.2011 – 31.12.2012 || Autorizzazioni sospese nel periodo 4.12.2011 – 31.12.2012 || Numero di dichiarazioni di inidoneità nel periodo 4.12.2011 – 31.12.2012 || Trasporto di merci su strada || Trasporto di persone || Trasporto di merci su strada || Trasporto di persone || Trasporto di merci su strada || Trasporto di persone AT || || 10 || || || 0 BE || Nessuna relazione fornita BG || Nessun dato CY || Nessuna informazione fornita CZ* || 956 || 373 || 0 DK || Nessuna relazione fornita EE* || 2[3] || 0 || 14 FI || Nessuna relazione fornita FR[4] || 3344 || 1424 || Nessuna informazione fornita || 3 DE || Nessuna relazione fornita EL || 222 || 48 || 0 HU || 31 || 2 || 3 || 0 || 123 || 6 IE || 2 || 0 || Nessuna informazione fornita IT || 31 || 0 || 0 || 0 || 348 LV* || 58 || Nessuna informazione fornita LT* || 4 || 13 || Nessuna informazione fornita LU || Nessuna relazione fornita MT* || 0 || 0 || 0 NL* || 1038 || Nessun dato || Nessun dato || 0 || 0 || Nessun dato PL* || 62 || 6 || Nessuna informazione fornita || 0 PT || Nessuna relazione fornita RO || 0 || 1 || Nessuna informazione fornita SK* || 1219 || 0 || 0 SL || 579 || 20 || Nessuna informazione fornita ES* || 37595 || 19 || 12493 || 1 || Nessuna informazione fornita SE || 892 || 73 || Nessuna informazione fornita UK || Nessuna informazione fornita Allegato
III – Attestati di idoneità professionale rilasciati Stati membri || Attestati di idoneità professionale Nel periodo 4.12.2011 – 31.12.2012 || Trasporto di merci su strada || Trasporto di persone || Osservazioni AT || 71 || BE || Nessuna relazione fornita || BG* || 1547 || 171 || CY || 21 || CZ* || 4295 || 802 attestati rilasciati sulla base di un esame superato con successo. In 3493 casi, gli attestati di idoneità professionale rilasciati nell'ambito della direttiva 96/26/CE sono stati sostituiti su richiesta dei titolari. DK || Nessuna relazione fornita || EE* || 303 || 109 || FI || Nessuna relazione fornita || FR* || 3775 || 1794 || Per il trasporto di merci su strada: 559 casi - esame, 674 casi - equipollenza dei diplomi e 2542 casi - riconoscimento dell'esperienza Per il trasporto di persone: 108 casi - esame, 133 casi - equipollenza dei diplomi e 1553 casi - riconoscimento dell'esperienza DE || Nessuna relazione fornita || EL || 2294 || HU || 1183 || 153 || Per il trasporto di merci su strada: 1183 attestati di idoneità professionale e 1507 attestati ottenuti dopo una formazione periodica di 10 anni Per il trasporto di persone: 153 attestati di idoneità professionale e 510 attestati ottenuti dopo una formazione periodica di 10 anni IE || 273 || 150 || IT || 3977 || 242 || Un gestore dei trasporti su strada deve superare un esame sulla base della frequenza di uno specifico corso di formazione professionale, che è obbligatorio per i candidati non in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. LV* || 516 || LT* || 1028 || LU || Nessuna relazione fornita || MT* || 0 || 0 || NL* || 566 || 38 || PL* || 2469 || 345 || PT || Nessuna relazione fornita || RO || 12488 || 3977 || SK* || 1294 || SL* || 231 || ES* || 4904 || 957 || SE || 3051 || UK || Nessuna informazione fornita || TOTALE || 52 222 || * I numeri
includono l'anno 2012. [1] Le cifre coprono esclusivamente l'anno 2012. Numero di imprese
coinvolte nel trasporto su strada che soddisfano i requisiti per accedere alla
professione, esteso ai veicoli la cui massa a carico ammissibile è inferiore
alle 3,5 tonnellate e che trasportano meno di 9 passeggeri, conducente
compreso. * I numeri
coprono esclusivamente l'anno 2012. [2] Il
numero include le autorizzazioni a svolgere l'attività di trasportatore
nazionale nonché trasportatore internazionale o nazionale-internazionale. Include
inoltre i rinnovi. [3] Numero
di licenze comunitarie ritirate. [4] Le
cifre coprono esclusivamente l'anno 2012. Numero di autorizzazioni ritirate in
relazione alle imprese coinvolte nel trasporto su strada che soddisfano i
requisiti per accedere alla professione, esteso ai veicoli la cui massa a
carico ammissibile è inferiore alle 3,5 tonnellate e che trasportano meno di 9
passeggeri, conducente compreso. * I numeri
coprono esclusivamente l'anno 2012.