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Document 52014DC0460
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Application of Council Regulation (EC) No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium (ERIC)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)
/* COM/2014/0460 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) /* COM/2014/0460 final */
1. Introduzione Il regolamento (CE)
n. 723/2009 del Consiglio, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile
ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)[1] (di
seguito denominato "regolamento ERIC") è stato adottato per agevolare
l'istituzione e l'utilizzo di grandi infrastrutture europee di ricerca da parte
di diversi Stati membri e paesi associati fornendo un nuovo strumento
giuridico, il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (European
Research Infrastructure Consortium; in appresso, "ERIC"). Il regolamento ERIC ha
affrontato una delle principali difficoltà riscontrate 'istituzione delle nuove
infrastrutture europee di ricerca, oltre alla scarsità delle risorse e alla
complessità delle questioni tecniche e organizzative, vale a dire la mancanza
di un quadro giuridico adeguato e concordato tra tutti i paesi che consenta la
creazione di partenariati appropriati con partner di paesi diversi. Inoltre, il
regolamento ERIC doveva facilitare una più rapida istituzione delle
infrastrutture di ricerca europee facendo risparmiare il tempo necessario per
negoziati ripetuti, progetto per progetto, volti ad analizzare e discutere la
forma giuridica più appropriata per tali organizzazioni di ricerca
internazionali, con i relativi vantaggi e svantaggi, nonché il tempo necessario
per le discussioni presso ogni parlamento nazionale relative all'approvazione di
un accordo internazionale che sarebbe stato necessario ove non fosse esistito il
quadro fornito dal regolamento ERIC. Il regolamento ERIC doveva
rispondere all'ambizione politica europea di realizzare uno Spazio europeo
della ricerca che consentisse di affrontare le sfide attuali (ad esempio l'internazionalizzazione
della ricerca, il conseguimento di una massa critica, lo sviluppo di impianti
distribuiti e l'elaborazione di modelli di riferimento). Esso doveva inoltre
contribuire a creare un'identità unionale intorno a strutture scientifiche di
punta che rafforzasse l'immagine positiva dell'Unione europea a livello
internazionale, fornendo alle controparti internazionali un unico soggetto
giuridico cui potessero aderire o con il quale potessero concordare collaborazioni
ed eventuali partenariati. Il regolamento ERIC è
stato modificato nel dicembre 2013[2]
per tenere maggiormente conto dei contributi dei paesi associati agli ERIC e porre
tali paesi a un livello più equivalente a quello degli Stati membri negli
organi di gestione degli ERIC in termini di diritti di voto, alla luce della
possibile accoglienza di ERIC presso paesi associati, che favorirebbe un
maggiore coinvolgimento di detti paesi. Tali richieste sono state avanzate anche
nel contesto della possibilità che la Norvegia ospiti tre ERIC inclusi nella
tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (in
appresso: l'"ESFRI")[3]. La presente relazione
è stata elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 19 del regolamento
ERIC, il quale prevede che entro il 27 luglio 2014 la Commissione presenti una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di detto
regolamento e, se del caso, proposte di modifica. 2. Caratteristiche giuridiche dell'ERIC Il regolamento ERIC fornisce
un quadro normativo comune basato sull'articolo 187 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (in appresso, il "TFUE") che
integra i regimi legislativi e regolamentari nazionali e intergovernativi concernenti
l'istituzione delle infrastrutture di ricerca transnazionali. Tale regolamento
rappresenta uno degli strumenti normativi adottati finora a sostegno dello
Spazio europeo della ricerca. Ai sensi del
regolamento ERIC, un ERIC è un soggetto giuridico dotato di personalità
giuridica e piena capacità di agire riconosciuto in tutti gli Stati membri.
Esso deve essere costituito da almeno tre Stati: uno Stato membro e altri due
paesi, che possono essere Stati membri o paesi associati. Possono farne parte
Stati membri, paesi associati, paesi terzi diversi dai paesi associati e organizzazioni
intergovernative, i quali contribuiscono congiuntamente alla realizzazione
degli obiettivi dell'ERIC, in primo luogo l'istituzione e gestione di un'infrastruttura
di ricerca di importanza europea. Gli Stati membri, i paesi associati, i paesi
terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative possono
anche svolgere il ruolo di osservatori senza diritti di voto. La struttura interna
dell'ERIC è flessibile, il che consente ai membri di definire nello statuto i
loro diritti ed obblighi, gli organi e le loro competenze ed altre disposizioni
interne. Il regolamento ERIC prevede che gli Stati membri e i paesi associati
detengano congiuntamente la maggioranza dei voti nell'assemblea dei membri,
sebbene le proposte di modifica dello statuto di un ERIC ospitato da uno
Stato membro richiedano l'accordo della maggioranza degli Stati membri che
vi aderiscono. La responsabilità dei membri per i debiti di un ERIC può essere
limitata ai rispettivi contributi; sarà tuttavia prevista la flessibilità per
modificare tali disposizioni nello statuto. Il diritto applicabile è il diritto
dell'Unione e il diritto dello Stato della sede legale o della sede operativa
per quanto riguarda talune questioni amministrative, tecniche e di
sicurezza. Lo statuto e le sue disposizioni di attuazione devono essere
conformi al diritto applicabile. L'ERIC è considerato
un'organizzazione internazionale ai sensi delle direttive sull'IVA, le accise
e gli appalti pubblici, ma per essere esentato dall'IVA e dalle accise deve
essere riconosciuto come tale dallo Stato membro ospitante. Essendo inoltre
considerato un'organizzazione internazionale ai sensi della direttiva sugli
appalti pubblici, l'ERIC può essere esentato dalle procedure degli appalti e
adottare regole proprie in tale materia. L'ERIC è istituito con
una decisione della Commissione adottata sulla base delle competenze di
esecuzione conferite dal Consiglio. La Commissione agisce a seguito di una
richiesta presentata dagli Stati membri, dai paesi e dalle organizzazioni
intergovernative che desiderano diventare membri fondatori dell'ERIC. La
procedura di adozione delle decisioni della Commissione comprende una
valutazione da parte di esperti indipendenti, in particolare nel settore di
attività previsto dell'ERIC. La Commissione richiede inoltre il parere del
comitato di cui all'articolo 20 del regolamento ERIC (in appresso: il "comitato
ERIC"), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e paesi
associati. 3. Attuazione del regolamento ERIC Dall'adozione del
regolamento ERIC sono stati istituiti sette ERIC. Nel marzo 2011 è stato istituito
ERIC SHARE (Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa)[4], ospitato
inizialmente dai Paesi Bassi e a partire dal 2014 dalla Germania, con Austria,
Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Israele, Italia, Slovenia e Paesi Bassi come
membri e la Svizzera come osservatore. Nel febbraio 2012 è stato istituito ERIC
CLARIN (Infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie
linguistiche)[5],
ospitato dai Paesi Bassi, con Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia e l'Unione
della lingua neerlandese come membri. Nel novembre 2013 sono stati istituiti quattro
ERIC: ERIC EATRIS (Infrastruttura europea di ricerca traslazionale avanzata in
medicina)[6],
ospitato dai Paesi Bassi con Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Italia e
Finlandia come membri e Francia e Spagna come osservatori; ERIC ESS (Indagine sociale
europea)[7],
ospitato dal Regno Unito con Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda,
Lituania, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Svezia come
membri e Norvegia e Svizzera come osservatori; ERIC BBMRI (Infrastruttura di
ricerca per le biobanche e le risorse biomolecolari)[8],
ospitato dall'Austria con Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Francia,
Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia come membri e Norvegia,
Polonia, Svizzera e Turchia come osservatori; ed ERIC ECRIN (Rete europea
di infrastrutture di ricerca clinica)[9],
ospitato dalla Francia con Germania, Spagna, Italia e Portogallo come membri. Infine, nel maggio
2014 è stato istituito ERIC Euro-Argo[10],
ospitato dalla Francia con Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Finlandia e
Regno Unito come membri e Polonia e Norvegia come osservatori. Tutti e sette gli ERIC
sopra menzionati sono stati inclusi nella tabella di marcia concordata dall'ESFRI.
Due dei suddetti ERIC (ERIC SHARE ed ERIC ESS) sono stati istituiti ai fini
della progettazione, dello sviluppo e dell'attuazione di indagini europee. Gli
altri cinque ERIC sono stati istituiti per lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture
distribuite nel settore delle scienze biologiche e mediche, delle scienze ambientali
nonché delle scienze sociali e umane. La struttura giuridica
dell'ERIC viene utilizzata per istituire e gestire vari tipi di infrastrutture,
ubicate in un unico sito o distribuite. Le infrastrutture distribuite possono
variare dalle infrastrutture con impianti ubicati in siti diversi, gestite da
un unico soggetto giuridico, alle infrastrutture costituite come poli centrali per
coordinare il funzionamento di impianti distribuiti che possono conservare la
loro personalità giuridica. Il regolamento ERIC è
direttamente applicabile negli Stati membri e non necessita di recepimento.
Tuttavia, gli Stati membri dovevano adottare le misure e procedure necessarie
per poter ospitare un ERIC o aderirvi. L'istituzione di un ERIC a norma del
regolamento ERIC richiede, tra l'altro, una dichiarazione dello Stato membro ospitante
che riconosca l'ERIC come organizzazione internazionale ai sensi della
direttiva sull'IVA e della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'applicazione dell'esenzione
dall'IVA e/o dalle accise. Sono occorsi vari anni alla maggior parte degli
Stati membri, ad eccezione dei Paesi Bassi, che avevano predisposto procedure
interne già nel 2010, per creare le condizioni necessarie per ospitare un ERIC.
Ciò è dovuto al fatto che la nuova struttura giuridica doveva essere assimilata
nei regimi normativi e amministrativi nazionali e sia i servizi della
Commissione che gli Stati membri coinvolti dovevano risolvere numerose questioni
pratiche prima che gli ERIC potessero essere istituiti e diventare operativi nell'ambito
di tali regimi. Per quanto riguarda i
paesi associati e i paesi terzi cui il regolamento ERIC non è direttamente
applicabile, essi devono presentare una dichiarazione vincolante con la quale
riconoscono la personalità giuridica e i privilegi dell'ERIC per eventualmente
ospitare (nel caso dei paesi associati) o aderire a uno specifico ERIC. A cinque anni dall'adozione
del regolamento ERIC la maggior parte degli Stati membri e alcuni paesi
associati hanno adottato le misure necessarie per poter ospitare o aderire a un
ERIC. Tale sviluppo positivo è dimostrato anche dal fatto che circa 20 dei 48
progetti inclusi nella tabella di marcia dell'ESFRI per il 2010 utilizzano o
prevedono l'utilizzo di ERIC per la realizzazione dell'infrastruttura di
ricerca. Inoltre, la Commissione ha ricevuto due domande concernenti l'istituzione
di ERIC per la costituzione di infrastrutture di ricerca europee non incluse
nella tabella di marcia dell'ESFRI: il "Consorzio per un'infrastruttura
europea di ricerca (Central European Research Infrastructure Consortium,
CERIC-ERIC), che sarà ospitato dall'Italia, e il "Joint Institute for Very
Long Baseline Interferometry" (JIV‑ERIC), che sarà ospitato dai
Paesi Bassi. Le misure procedurali
e amministrative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri e
dei paesi associati, le informazioni scambiate durante le riunioni periodiche
del comitato ERIC e i chiarimenti forniti dai vari servizi della Commissione
sulle questioni sollevate dai rappresentanti degli Stati membri e dei paesi
associati hanno svolto un ruolo importante nel contribuire a facilitare l'attuazione
del regolamento ERIC. La Commissione prevede
che saranno istituiti circa 15 ERIC entro la fine del 2015. 4. Sfide relative all'attuazione del regolamento ERIC Il regolamento ERIC è
stato approvato e viene applicato in un momento nel quale gli Stati membri e i
paesi associati devono adottare misure di bilancio restrittive al fine di ridurre
i disavanzi pubblici. La condivisione a lungo termine delle risorse necessarie
per istituire e utilizzare un'idonea infrastruttura di ricerca paneuropea
rappresenta quindi una grande sfida, resa ancora più complessa dalle differenze
tra i calendari delle procedure per l'adozione delle decisioni di bilancio nei
singoli Stati membri e paesi associati coinvolti. Ciò conduce a tempi di
preparazione piuttosto lunghi per la costituzione della base finanziaria minima
necessaria per realizzare infrastrutture di ricerca. Tale problema non riguarda
solo lo strumento ERIC, ma tutte le infrastrutture di ricerca europee. Una
migliore sincronizzazione nonché una maggiore trasparenza e uniformità tra gli
Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi coinvolti nei preparativi per
la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca contribuirebbero ad accelerare
il processo di attuazione. La condizione secondo cui
la domanda per l'istituzione di un ERIC può essere presentata solo dagli Stati o
da organizzazioni intergovernative aggiunge complessità per le comunità
scientifiche impegnate nei preparativi per l'istituzione e la realizzazione
dell'infrastruttura di ricerca, poiché generalmente i ministeri e le agenzie di
finanziamento da essi delegate non vengono coinvolti fin dall'inizio nella preparazione
delle domande concernenti l'istituzione di un ERIC. Tale circostanza suscita
inoltre discussioni tra i potenziali partner di un ERIC, ad esempio riguardo alla
questione del rapporto tra contributi e diritti di voto, che non vengono affrontate
allo stesso modo dalle comunità scientifiche interessate. Il coinvolgimento dei
rappresentanti dei ministeri e delle agenzie di finanziamento fin dall'avvio dei
preparativi per l'istituzione delle infrastrutture di ricerca europee potrebbe
contribuire a evitare inutili ritardi nelle fasi più avanzate della
preparazione, in cui ubicazione, contributi finanziari e impegni dei partner
dovrebbero essere già certi prima della presentazione di una domanda formale
per l'istituzione di un ERIC. Inoltre, in alcuni
casi il carattere trasversale di molte infrastrutture di ricerca complica il
processo decisionale in seno ai rispettivi partner, in quanto occorre
coinvolgere vari ministeri e agenzie di finanziamento, ad esempio in materia di
sanità, ricerca, mare, ambiente ed energia. Le disposizioni sull'IVA,
le accise e gli appalti pubblici contenute nel regolamento ERIC implicavano che
gli Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi interessati dovessero
coinvolgere vari ministeri, compresi i ministeri finanziari e degli
affari esteri, nella preparazione e approvazione delle domande concernenti
l'istituzione degli ERIC, il che ha aggiunto complessità e ha richiesto l'istituzione
di idonee procedure interne per agevolare il processo di approvazione. L'esperienza
maturata attraverso l'istituzione dei sette ERIC dimostra che sempre più Stati
membri e paesi associati hanno acquisito consapevolezza di tale complessità e
hanno adottato procedure decisionali interne per organizzare e accelerare il
processo interno di approvazione. Infine, gli ERIC
saranno ammessi per la prima volta a presentare e partecipare a proposte in
risposta ad inviti nell'ambito di Orizzonte 2020. Anche il programma di lavoro
per le infrastrutture di ricerca contiene riferimenti al possibile sostegno a favore
di ERIC e infrastrutture di ricerca dell'ESFRI. La Commissione si attende che
essi possano avere un ruolo importante nella gestione dei dati e nell'ambito dei
raggruppamenti intorno ad alcune aree tematiche quali la ricerca sanitaria e
ambientale. 5. Ruolo dei servizi della commissione I servizi della
Commissione hanno agevolato il processo di attuazione del regolamento ERIC
organizzando e presiedendo le riunioni del comitato ERIC che si tengono tre o
quattro volte all'anno. Oltre a fornire pareri sulle domande formali di istituzione
degli ERIC conformemente al menzionato regolamento, tali riunioni sono intese a
procurare e scambiare informazioni sulle domande ERIC in corso e sulle misure
interne adottate dagli Stati membri e dai paesi associati in relazione al
processo decisionale per l'adesione agli ERIC. Inoltre, vengono fornite
presentazioni dai rappresentanti delle future infrastrutture di ricerca europee
prossimi ad avviare la preparazione delle loro domande ERIC, di modo che tutti
gli Stati membri e paesi associati possono ricevere informazioni sulle tempistiche,
la prevedibile entità dei finanziamenti, i servizi e le altre attività da
sviluppare, nonché sulle opportunità per partecipare alla preparazione e alla
presentazione di domande per l'istituzione di ERIC. Nel 2010 la Commissione
ha pubblicato una guida pratica che fornisce informazioni ai potenziali
richiedenti sulle modalità di presentazione delle domande ERIC e contiene commenti
alle disposizioni del regolamento ERIC incentrati sugli aspetti giuridici. Una
versione aggiornata di tale guida, che tiene conto dell'esperienza maturata
finora, sarà pubblicata nel 2014. I servizi della
Commissione hanno fornito chiarimenti su numerose questioni relative alle disposizioni
del regolamento ERIC sollevate dagli Stati membri, dai paesi associati e dai
rappresentanti di infrastrutture di ricerca impegnati nella preparazione di una
domanda ERIC. Tali questioni riguardavano, fra l'altro, la natura giuridica
dell'ERIC, la possibilità che l'ERIC abbia quale principale obiettivo lo
svolgimento di ricerche nucleari, la responsabilità dei membri, il diritto
applicabile, in particolare nel caso delle infrastrutture distribuite con nodi e
personale in vari paesi, la liquidazione dell'ERIC e il ruolo dei giudici nazionali. Nel 2013 i servizi
della Commissione hanno fornito i modelli necessari per la dichiarazione di
riconoscimento degli ERIC da parte di paesi terzi e organizzazioni
intergovernative, che hanno chiarito e semplificato il processo per i paesi che
intendono ospitare o aderire a un ERIC. Nel 2013 i servizi
della Commissione hanno anche fornito un documento di lavoro contenente modelli
per le disposizioni dell'ERIC basati sull'esperienza maturata nelle procedure
delle domande relative ai primi ERIC, al fine di agevolare la preparazione delle
domande da parte dei richiedenti e ottenere un insieme di disposizioni più
coerente senza pregiudicare la flessibilità e adattabilità necessarie per
riflettere le diverse caratteristiche dei vari ERIC in termini di struttura (ubicati
in un unico sito, distribuiti, virtuali) e di settori di ricerca (scienze
sociali e discipline umane, energia, scienze biologiche e mediche, materiali e
sistemi analitici, scienze fisiche e ingegneria). I servizi della
Commissione hanno svolto un ruolo attivo nella preparazione delle domande ERIC
partecipando alle riunioni dei consigli di amministrazione e ad altre riunioni
preparatorie degli Stati membri e dei paesi associati, chiarendo e individuando
possibili soluzioni e compromessi per le questioni sollevate nelle discussioni
tra i futuri partner. Dopo l'istituzione di
un ERIC, i servizi della Commissione hanno un ruolo limitato nelle sue attività,
che sono amministrate e dirette dai membri nel rispetto delle condizioni
vincolanti stabilite dal regolamento ERIC, dallo statuto e dalle regole di
attuazione adottate per l'ERIC. I servizi della Commissione possono agire solo dopo
aver ricevuto informazioni o richieste dai membri relative alle questioni
sollevate e sulla base della relazione annuale dell'ERIC alla Commissione prevista
dal regolamento ERIC. In vista dell'istituzione
di sette ERIC con sedi legali in cinque Stati membri diversi e al fine di facilitare
l'ulteriore sviluppo dell'ERIC, la Commissione sta organizzando riunioni di
rete ERIC nel cui ambito gli ERIC esistenti possono scambiarsi le migliori
pratiche e sollevare questioni comuni. I rappresentanti del comitato ERIC e dei
futuri ERIC che si trovano nella fase finale della procedura di domanda vengono
invitati a tali riunioni. La prima riunione di rete ERIC si è tenuta nel giugno
2014. 6. Conclusioni Con l'istituzione di
sette ERIC entro maggio 2014 e la prospettiva della realizzazione di circa
quindici ERIC entro la fine del 2015, si può concludere che il ricorso al
quadro giuridico, ovvero il numero di infrastrutture europee nuove o esistenti che
utilizzano l'ERIC ha acquisito slancio e produce risultati positivi. Il
regolamento ERIC ha dato prova di avere effettivamente colmato il divario tra
le organizzazioni tradizionali basate su trattati e i soggetti giuridici
nazionali per quanto riguarda l'istituzione di infrastrutture di ricerca
paneuropee. Ciò è dimostrato anche dal fatto che il ricorso all'ERIC è previsto
da venti progetti inclusi nella tabella di marcia dell'ESFRI per la
realizzazione dell'infrastruttura di ricerca. Grazie ai numerosi
punti in comune tra le disposizioni concernenti l'adesione, il processo
decisionale e il trattamento di questioni come quella della responsabilità, l'ERIC
ha dato agli Stati membri, ai paesi associati e ai paesi terzi maggiori opportunità
di valutare una collaborazione o l'adesione a tali infrastrutture di ricerca
europee. I servizi della Commissione hanno agevolato il processo di attuazione
del regolamento ERIC organizzando e presiedendo le riunioni del comitato ERIC. La procedura per la
presentazione delle domande concernenti l'istituzione di un ERIC e la facilità
di utilizzo necessitano ancora di ottimizzazione, in quanto gli Stati membri,
la comunità scientifica e i servizi della Commissione stanno attraversando un
periodo di apprendimento per comprendere meglio le implicazioni pratiche del
ricorso a questo nuovo strumento giuridico. Si può prevedere che, se i servizi
della Commissione, gli Stati membri e i paesi associati adotteranno misure
appropriate, la facilità di utilizzo migliorerà costantemente con l'esperienza
e la procedura potrà essere ulteriormente razionalizzata al fine di accelerare
l'istituzione delle infrastrutture di ricerca europee. Pertanto, la Commissione
non propone modifiche in questa fase. 7. Questioni
pendenti e fasi successive Secondo l'esperienza maturata
nelle procedure di domanda per l'istituzione di ERIC, i membri degli ERIC e i
servizi della Commissione dovranno affrontare varie questioni nuove. Tali
questioni riguardano le prassi dei diversi Stati membri, ad esempio su come si
possa registrare un ERIC conformemente alla normativa nazionale attraverso
la Camera di commercio o altri uffici per consentirgli di aprire conti bancari
e chiedere il rimborso dell'IVA e delle accise. Analogamente, dal momento che
gli ERIC sono partenariati pubblico-pubblico, in molti casi occorrerà precisare
lo status dei loro dipendenti, in quanto esso inciderà sul livello delle
retribuzioni, sulle questioni inerenti all'imposta sui redditi e sui costi del
personale. Vi sono inoltre
questioni da chiarire per quanto riguarda i contributi in natura dei membri
dell'ERIC, in particolare se tali contributi possano beneficiare dell'esenzione
dall'IVA e dalle accise e, in caso affermativo, a quali condizioni. Tale
questione assume rilievo in quanto spesso i membri di un ERIC preferiscono
contribuire parzialmente in natura anziché con contributi monetari. I servizi della
Commissione dovrebbero chiarire meglio la questione delle attività economiche e
non economiche, in quanto vi è sempre maggiore richiesta di impatti "innovativi"
e "socio-economici" dell'infrastruttura di ricerca che giustifichino gli
investimenti realizzati dai membri. Anche tale questione andrebbe affrontata
nel contesto della "specializzazione intelligente" riguardo al
possibile sostegno mediante fondi regionali e aiuti di Stato (per la
costruzione di parti degli impianti di un ERIC). Rientrano in tale ambito altri
temi quali le modalità con cui gli ERIC possono sviluppare spin-off e trasferimenti
di tecnologia e ricavare introiti dai servizi che hanno sviluppato senza
violare l'obbligo di svolgere solo attività economiche limitate e senza mettere
a rischio il loro status di ERIC. Gli ERIC svolgono un
ruolo importante nella deframmentazione dello Spazio europeo della ricerca
creando in modo armonizzato e strutturale servizi per le comunità scientifiche
dell'intera Unione, grazie alla trasparenza introdotta nella raccolta dei dati,
all'accessibilità delle informazioni e degli strumenti, nonché alla raccolta e
alla conservazione dei dati e ai servizi per gli utenti. Ciò non soltanto
fornirà sostegno alle comunità scientifiche, ma potrebbe anche favorire politiche
basate su elementi concreti in settori quali sanità, ambiente e strategie
sociali e culturali. La Commissione esplorerà con gli Stati membri le modalità
a disposizione degli ERIC per sostenere altre infrastrutture di ricerca
attraverso la fornitura di tali servizi. Sebbene finora siano stati
coinvolti venti Stati membri nell'istituzione di ERIC, le sedi legali sono
concentrate in pochi paesi. Nei preparativi per la realizzazione di nuove
infrastrutture di ricerca europee gli Stati membri e i paesi associati
dovrebbero prendere in debita considerazione la possibilità di impegnarsi per
conseguire nel lungo periodo una rappresentanza più bilanciata dell'intera Unione
europea. Gli ERIC possono
svolgere un ruolo importante nella cooperazione internazionale, ad esempio con
l'Unione africana, l'Australia, la Russia, gli Stati Uniti, il Canada e
attraverso collaborazioni nell'ambito delle Nazioni Unite. A tal riguardo
appare degno di nota il fatto che l'ERIC venga preso in considerazione nel
quadro del Global Science Forum (GSF) dell'OCSE come un possibile modello
per la costituzione di infrastrutture di ricerca internazionali distribuite. In
particolare, riguardo a tali infrastrutture occorrerebbe affrontare le
questioni della governance, della personalità giuridica e della risoluzione
delle controversie. A tale proposito, la Commissione sosterrà, se del caso, gli
sforzi intrapresi nel contesto del GSF o di altri enti internazionali per esplorare
ulteriormente le possibilità di concordare un quadro normativo per le
infrastrutture di ricerca che possa colmare, al pari dell'ERIC nell'Unione
europea, il divario esistente tra le organizzazioni basate su trattati e le
organizzazioni nazionali. Infine, come osservato
sopra, il regolamento ERIC è stato modificato nel 2013 per tenere conto delle
richieste di paesi associati, in particolare della Norvegia, dirette a ottenere
il pieno riconoscimento in termini di diritti di voto del loro contributo agli
ERIC. La Commissione controllerà attentamente se la modifica comporterà una
maggiore partecipazione dei paesi associati in qualità di paesi ospitanti
o membri di ERIC. [1] GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1. [2] GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1. [3] Si tratta del "Consortium of European Social
Science Data Archives" (CESSDA), dello "Svalbard Integrated Arctic
Earth Observation System" (SIOS) e della "European Carbon Dioxide
Capture and Storage Laboratory Infrastructure" (ECCSEL). [4] GU L 71 del 18.3.2011, pag. 20. [5] GU L 64 del 3.3.2012, pag. 13. [6] GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 38. [7] GU L 320 del 30.11.2013, pag. 44. [8] GU L 320 del 30.11.2013, pag. 63. [9] GU L 324 del 5.12.2013, pag. 8. [10] GU L 136 del 9.6.2014, pag. 35.