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Document 52014DC0460

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

    /* COM/2014/0460 final */

    52014DC0460

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) /* COM/2014/0460 final */


    1.           Introduzione

    Il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)[1] (di seguito denominato "regolamento ERIC") è stato adottato per agevolare l'istituzione e l'utilizzo di grandi infrastrutture europee di ricerca da parte di diversi Stati membri e paesi associati fornendo un nuovo strumento giuridico, il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium; in appresso, "ERIC").

    Il regolamento ERIC ha affrontato una delle principali difficoltà riscontrate 'istituzione delle nuove infrastrutture europee di ricerca, oltre alla scarsità delle risorse e alla complessità delle questioni tecniche e organizzative, vale a dire la mancanza di un quadro giuridico adeguato e concordato tra tutti i paesi che consenta la creazione di partenariati appropriati con partner di paesi diversi.

    Inoltre, il regolamento ERIC doveva facilitare una più rapida istituzione delle infrastrutture di ricerca europee facendo risparmiare il tempo necessario per negoziati ripetuti, progetto per progetto, volti ad analizzare e discutere la forma giuridica più appropriata per tali organizzazioni di ricerca internazionali, con i relativi vantaggi e svantaggi, nonché il tempo necessario per le discussioni presso ogni parlamento nazionale relative all'approvazione di un accordo internazionale che sarebbe stato necessario ove non fosse esistito il quadro fornito dal regolamento ERIC.

    Il regolamento ERIC doveva rispondere all'ambizione politica europea di realizzare uno Spazio europeo della ricerca che consentisse di affrontare le sfide attuali (ad esempio l'internazionalizzazione della ricerca, il conseguimento di una massa critica, lo sviluppo di impianti distribuiti e l'elaborazione di modelli di riferimento). Esso doveva inoltre contribuire a creare un'identità unionale intorno a strutture scientifiche di punta che rafforzasse l'immagine positiva dell'Unione europea a livello internazionale, fornendo alle controparti internazionali un unico soggetto giuridico cui potessero aderire o con il quale potessero concordare collaborazioni ed eventuali partenariati.

    Il regolamento ERIC è stato modificato nel dicembre 2013[2] per tenere maggiormente conto dei contributi dei paesi associati agli ERIC e porre tali paesi a un livello più equivalente a quello degli Stati membri negli organi di gestione degli ERIC in termini di diritti di voto, alla luce della possibile accoglienza di ERIC presso paesi associati, che favorirebbe un maggiore coinvolgimento di detti paesi. Tali richieste sono state avanzate anche nel contesto della possibilità che la Norvegia ospiti tre ERIC inclusi nella tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (in appresso: l'"ESFRI")[3].

    La presente relazione è stata elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 19 del regolamento ERIC, il quale prevede che entro il 27 luglio 2014 la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di detto regolamento e, se del caso, proposte di modifica.

    2.           Caratteristiche giuridiche dell'ERIC

    Il regolamento ERIC fornisce un quadro normativo comune basato sull'articolo 187 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso, il "TFUE") che integra i regimi legislativi e regolamentari nazionali e intergovernativi concernenti l'istituzione delle infrastrutture di ricerca transnazionali. Tale regolamento rappresenta uno degli strumenti normativi adottati finora a sostegno dello Spazio europeo della ricerca.

    Ai sensi del regolamento ERIC, un ERIC è un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica e piena capacità di agire riconosciuto in tutti gli Stati membri. Esso deve essere costituito da almeno tre Stati: uno Stato membro e altri due paesi, che possono essere Stati membri o paesi associati. Possono farne parte Stati membri, paesi associati, paesi terzi diversi dai paesi associati e organizzazioni intergovernative, i quali contribuiscono congiuntamente alla realizzazione degli obiettivi dell'ERIC, in primo luogo l'istituzione e gestione di un'infrastruttura di ricerca di importanza europea. Gli Stati membri, i paesi associati, i paesi terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative possono anche svolgere il ruolo di osservatori senza diritti di voto.

    La struttura interna dell'ERIC è flessibile, il che consente ai membri di definire nello statuto i loro diritti ed obblighi, gli organi e le loro competenze ed altre disposizioni interne. Il regolamento ERIC prevede che gli Stati membri e i paesi associati detengano congiuntamente la maggioranza dei voti nell'assemblea dei membri, sebbene le proposte di modifica dello statuto di un ERIC ospitato da uno Stato membro richiedano l'accordo della maggioranza degli Stati membri che vi aderiscono. La responsabilità dei membri per i debiti di un ERIC può essere limitata ai rispettivi contributi; sarà tuttavia prevista la flessibilità per modificare tali disposizioni nello statuto. Il diritto applicabile è il diritto dell'Unione e il diritto dello Stato della sede legale o della sede operativa per quanto riguarda talune questioni amministrative, tecniche e di sicurezza. Lo statuto e le sue disposizioni di attuazione devono essere conformi al diritto applicabile.

    L'ERIC è considerato un'organizzazione internazionale ai sensi delle direttive sull'IVA, le accise e gli appalti pubblici, ma per essere esentato dall'IVA e dalle accise deve essere riconosciuto come tale dallo Stato membro ospitante. Essendo inoltre considerato un'organizzazione internazionale ai sensi della direttiva sugli appalti pubblici, l'ERIC può essere esentato dalle procedure degli appalti e adottare regole proprie in tale materia.

    L'ERIC è istituito con una decisione della Commissione adottata sulla base delle competenze di esecuzione conferite dal Consiglio. La Commissione agisce a seguito di una richiesta presentata dagli Stati membri, dai paesi e dalle organizzazioni intergovernative che desiderano diventare membri fondatori dell'ERIC. La procedura di adozione delle decisioni della Commissione comprende una valutazione da parte di esperti indipendenti, in particolare nel settore di attività previsto dell'ERIC. La Commissione richiede inoltre il parere del comitato di cui all'articolo 20 del regolamento ERIC (in appresso: il "comitato ERIC"), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e paesi associati.

    3.           Attuazione del regolamento ERIC

    Dall'adozione del regolamento ERIC sono stati istituiti sette ERIC. Nel marzo 2011 è stato istituito ERIC SHARE (Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa)[4], ospitato inizialmente dai Paesi Bassi e a partire dal 2014 dalla Germania, con Austria, Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Israele, Italia, Slovenia e Paesi Bassi come membri e la Svizzera come osservatore. Nel febbraio 2012 è stato istituito ERIC CLARIN (Infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche)[5], ospitato dai Paesi Bassi, con Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia e l'Unione della lingua neerlandese come membri. Nel novembre 2013 sono stati istituiti quattro ERIC: ERIC EATRIS (Infrastruttura europea di ricerca traslazionale avanzata in medicina)[6], ospitato dai Paesi Bassi con Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Italia e Finlandia come membri e Francia e Spagna come osservatori; ERIC ESS (Indagine sociale europea)[7], ospitato dal Regno Unito con Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Svezia come membri e Norvegia e Svizzera come osservatori; ERIC BBMRI (Infrastruttura di ricerca per le biobanche e le risorse biomolecolari)[8], ospitato dall'Austria con Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia come membri e Norvegia, Polonia, Svizzera e Turchia come osservatori; ed ERIC ECRIN (Rete europea di infrastrutture di ricerca clinica)[9], ospitato dalla Francia con Germania, Spagna, Italia e Portogallo come membri.

    Infine, nel maggio 2014 è stato istituito ERIC Euro-Argo[10], ospitato dalla Francia con Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito come membri e Polonia e Norvegia come osservatori.

    Tutti e sette gli ERIC sopra menzionati sono stati inclusi nella tabella di marcia concordata dall'ESFRI. Due dei suddetti ERIC (ERIC SHARE ed ERIC ESS) sono stati istituiti ai fini della progettazione, dello sviluppo e dell'attuazione di indagini europee. Gli altri cinque ERIC sono stati istituiti per lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture distribuite nel settore delle scienze biologiche e mediche, delle scienze ambientali nonché delle scienze sociali e umane.

    La struttura giuridica dell'ERIC viene utilizzata per istituire e gestire vari tipi di infrastrutture, ubicate in un unico sito o distribuite. Le infrastrutture distribuite possono variare dalle infrastrutture con impianti ubicati in siti diversi, gestite da un unico soggetto giuridico, alle infrastrutture costituite come poli centrali per coordinare il funzionamento di impianti distribuiti che possono conservare la loro personalità giuridica.

    Il regolamento ERIC è direttamente applicabile negli Stati membri e non necessita di recepimento. Tuttavia, gli Stati membri dovevano adottare le misure e procedure necessarie per poter ospitare un ERIC o aderirvi. L'istituzione di un ERIC a norma del regolamento ERIC richiede, tra l'altro, una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosca l'ERIC come organizzazione internazionale ai sensi della direttiva sull'IVA e della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IVA e/o dalle accise. Sono occorsi vari anni alla maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dei Paesi Bassi, che avevano predisposto procedure interne già nel 2010, per creare le condizioni necessarie per ospitare un ERIC. Ciò è dovuto al fatto che la nuova struttura giuridica doveva essere assimilata nei regimi normativi e amministrativi nazionali e sia i servizi della Commissione che gli Stati membri coinvolti dovevano risolvere numerose questioni pratiche prima che gli ERIC potessero essere istituiti e diventare operativi nell'ambito di tali regimi.

    Per quanto riguarda i paesi associati e i paesi terzi cui il regolamento ERIC non è direttamente applicabile, essi devono presentare una dichiarazione vincolante con la quale riconoscono la personalità giuridica e i privilegi dell'ERIC per eventualmente ospitare (nel caso dei paesi associati) o aderire a uno specifico ERIC.

    A cinque anni dall'adozione del regolamento ERIC la maggior parte degli Stati membri e alcuni paesi associati hanno adottato le misure necessarie per poter ospitare o aderire a un ERIC. Tale sviluppo positivo è dimostrato anche dal fatto che circa 20 dei 48 progetti inclusi nella tabella di marcia dell'ESFRI per il 2010 utilizzano o prevedono l'utilizzo di ERIC per la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca. Inoltre, la Commissione ha ricevuto due domande concernenti l'istituzione di ERIC per la costituzione di infrastrutture di ricerca europee non incluse nella tabella di marcia dell'ESFRI: il "Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (Central European Research Infrastructure Consortium, CERIC-ERIC), che sarà ospitato dall'Italia, e il "Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry" (JIV‑ERIC), che sarà ospitato dai Paesi Bassi.

    Le misure procedurali e amministrative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi associati, le informazioni scambiate durante le riunioni periodiche del comitato ERIC e i chiarimenti forniti dai vari servizi della Commissione sulle questioni sollevate dai rappresentanti degli Stati membri e dei paesi associati hanno svolto un ruolo importante nel contribuire a facilitare l'attuazione del regolamento ERIC.

    La Commissione prevede che saranno istituiti circa 15 ERIC entro la fine del 2015.

    4.           Sfide relative all'attuazione del regolamento ERIC

    Il regolamento ERIC è stato approvato e viene applicato in un momento nel quale gli Stati membri e i paesi associati devono adottare misure di bilancio restrittive al fine di ridurre i disavanzi pubblici. La condivisione a lungo termine delle risorse necessarie per istituire e utilizzare un'idonea infrastruttura di ricerca paneuropea rappresenta quindi una grande sfida, resa ancora più complessa dalle differenze tra i calendari delle procedure per l'adozione delle decisioni di bilancio nei singoli Stati membri e paesi associati coinvolti. Ciò conduce a tempi di preparazione piuttosto lunghi per la costituzione della base finanziaria minima necessaria per realizzare infrastrutture di ricerca. Tale problema non riguarda solo lo strumento ERIC, ma tutte le infrastrutture di ricerca europee. Una migliore sincronizzazione nonché una maggiore trasparenza e uniformità tra gli Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi coinvolti nei preparativi per la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca contribuirebbero ad accelerare il processo di attuazione.

    La condizione secondo cui la domanda per l'istituzione di un ERIC può essere presentata solo dagli Stati o da organizzazioni intergovernative aggiunge complessità per le comunità scientifiche impegnate nei preparativi per l'istituzione e la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca, poiché generalmente i ministeri e le agenzie di finanziamento da essi delegate non vengono coinvolti fin dall'inizio nella preparazione delle domande concernenti l'istituzione di un ERIC. Tale circostanza suscita inoltre discussioni tra i potenziali partner di un ERIC, ad esempio riguardo alla questione del rapporto tra contributi e diritti di voto, che non vengono affrontate allo stesso modo dalle comunità scientifiche interessate. Il coinvolgimento dei rappresentanti dei ministeri e delle agenzie di finanziamento fin dall'avvio dei preparativi per l'istituzione delle infrastrutture di ricerca europee potrebbe contribuire a evitare inutili ritardi nelle fasi più avanzate della preparazione, in cui ubicazione, contributi finanziari e impegni dei partner dovrebbero essere già certi prima della presentazione di una domanda formale per l'istituzione di un ERIC.

    Inoltre, in alcuni casi il carattere trasversale di molte infrastrutture di ricerca complica il processo decisionale in seno ai rispettivi partner, in quanto occorre coinvolgere vari ministeri e agenzie di finanziamento, ad esempio in materia di sanità, ricerca, mare, ambiente ed energia.

    Le disposizioni sull'IVA, le accise e gli appalti pubblici contenute nel regolamento ERIC implicavano che gli Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi interessati dovessero coinvolgere vari ministeri, compresi i ministeri finanziari e degli affari esteri, nella preparazione e approvazione delle domande concernenti l'istituzione degli ERIC, il che ha aggiunto complessità e ha richiesto l'istituzione di idonee procedure interne per agevolare il processo di approvazione. L'esperienza maturata attraverso l'istituzione dei sette ERIC dimostra che sempre più Stati membri e paesi associati hanno acquisito consapevolezza di tale complessità e hanno adottato procedure decisionali interne per organizzare e accelerare il processo interno di approvazione.

    Infine, gli ERIC saranno ammessi per la prima volta a presentare e partecipare a proposte in risposta ad inviti nell'ambito di Orizzonte 2020. Anche il programma di lavoro per le infrastrutture di ricerca contiene riferimenti al possibile sostegno a favore di ERIC e infrastrutture di ricerca dell'ESFRI. La Commissione si attende che essi possano avere un ruolo importante nella gestione dei dati e nell'ambito dei raggruppamenti intorno ad alcune aree tematiche quali la ricerca sanitaria e ambientale.

    5.           Ruolo dei servizi della commissione

    I servizi della Commissione hanno agevolato il processo di attuazione del regolamento ERIC organizzando e presiedendo le riunioni del comitato ERIC che si tengono tre o quattro volte all'anno. Oltre a fornire pareri sulle domande formali di istituzione degli ERIC conformemente al menzionato regolamento, tali riunioni sono intese a procurare e scambiare informazioni sulle domande ERIC in corso e sulle misure interne adottate dagli Stati membri e dai paesi associati in relazione al processo decisionale per l'adesione agli ERIC. Inoltre, vengono fornite presentazioni dai rappresentanti delle future infrastrutture di ricerca europee prossimi ad avviare la preparazione delle loro domande ERIC, di modo che tutti gli Stati membri e paesi associati possono ricevere informazioni sulle tempistiche, la prevedibile entità dei finanziamenti, i servizi e le altre attività da sviluppare, nonché sulle opportunità per partecipare alla preparazione e alla presentazione di domande per l'istituzione di ERIC.

    Nel 2010 la Commissione ha pubblicato una guida pratica che fornisce informazioni ai potenziali richiedenti sulle modalità di presentazione delle domande ERIC e contiene commenti alle disposizioni del regolamento ERIC incentrati sugli aspetti giuridici. Una versione aggiornata di tale guida, che tiene conto dell'esperienza maturata finora, sarà pubblicata nel 2014.

    I servizi della Commissione hanno fornito chiarimenti su numerose questioni relative alle disposizioni del regolamento ERIC sollevate dagli Stati membri, dai paesi associati e dai rappresentanti di infrastrutture di ricerca impegnati nella preparazione di una domanda ERIC. Tali questioni riguardavano, fra l'altro, la natura giuridica dell'ERIC, la possibilità che l'ERIC abbia quale principale obiettivo lo svolgimento di ricerche nucleari, la responsabilità dei membri, il diritto applicabile, in particolare nel caso delle infrastrutture distribuite con nodi e personale in vari paesi, la liquidazione dell'ERIC e il ruolo dei giudici nazionali.

    Nel 2013 i servizi della Commissione hanno fornito i modelli necessari per la dichiarazione di riconoscimento degli ERIC da parte di paesi terzi e organizzazioni intergovernative, che hanno chiarito e semplificato il processo per i paesi che intendono ospitare o aderire a un ERIC.

    Nel 2013 i servizi della Commissione hanno anche fornito un documento di lavoro contenente modelli per le disposizioni dell'ERIC basati sull'esperienza maturata nelle procedure delle domande relative ai primi ERIC, al fine di agevolare la preparazione delle domande da parte dei richiedenti e ottenere un insieme di disposizioni più coerente senza pregiudicare la flessibilità e adattabilità necessarie per riflettere le diverse caratteristiche dei vari ERIC in termini di struttura (ubicati in un unico sito, distribuiti, virtuali) e di settori di ricerca (scienze sociali e discipline umane, energia, scienze biologiche e mediche, materiali e sistemi analitici, scienze fisiche e ingegneria).

    I servizi della Commissione hanno svolto un ruolo attivo nella preparazione delle domande ERIC partecipando alle riunioni dei consigli di amministrazione e ad altre riunioni preparatorie degli Stati membri e dei paesi associati, chiarendo e individuando possibili soluzioni e compromessi per le questioni sollevate nelle discussioni tra i futuri partner.

    Dopo l'istituzione di un ERIC, i servizi della Commissione hanno un ruolo limitato nelle sue attività, che sono amministrate e dirette dai membri nel rispetto delle condizioni vincolanti stabilite dal regolamento ERIC, dallo statuto e dalle regole di attuazione adottate per l'ERIC. I servizi della Commissione possono agire solo dopo aver ricevuto informazioni o richieste dai membri relative alle questioni sollevate e sulla base della relazione annuale dell'ERIC alla Commissione prevista dal regolamento ERIC.

    In vista dell'istituzione di sette ERIC con sedi legali in cinque Stati membri diversi e al fine di facilitare l'ulteriore sviluppo dell'ERIC, la Commissione sta organizzando riunioni di rete ERIC nel cui ambito gli ERIC esistenti possono scambiarsi le migliori pratiche e sollevare questioni comuni. I rappresentanti del comitato ERIC e dei futuri ERIC che si trovano nella fase finale della procedura di domanda vengono invitati a tali riunioni. La prima riunione di rete ERIC si è tenuta nel giugno 2014.

    6.           Conclusioni

    Con l'istituzione di sette ERIC entro maggio 2014 e la prospettiva della realizzazione di circa quindici ERIC entro la fine del 2015, si può concludere che il ricorso al quadro giuridico, ovvero il numero di infrastrutture europee nuove o esistenti che utilizzano l'ERIC ha acquisito slancio e produce risultati positivi. Il regolamento ERIC ha dato prova di avere effettivamente colmato il divario tra le organizzazioni tradizionali basate su trattati e i soggetti giuridici nazionali per quanto riguarda l'istituzione di infrastrutture di ricerca paneuropee. Ciò è dimostrato anche dal fatto che il ricorso all'ERIC è previsto da venti progetti inclusi nella tabella di marcia dell'ESFRI per la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca.

    Grazie ai numerosi punti in comune tra le disposizioni concernenti l'adesione, il processo decisionale e il trattamento di questioni come quella della responsabilità, l'ERIC ha dato agli Stati membri, ai paesi associati e ai paesi terzi maggiori opportunità di valutare una collaborazione o l'adesione a tali infrastrutture di ricerca europee. I servizi della Commissione hanno agevolato il processo di attuazione del regolamento ERIC organizzando e presiedendo le riunioni del comitato ERIC.

    La procedura per la presentazione delle domande concernenti l'istituzione di un ERIC e la facilità di utilizzo necessitano ancora di ottimizzazione, in quanto gli Stati membri, la comunità scientifica e i servizi della Commissione stanno attraversando un periodo di apprendimento per comprendere meglio le implicazioni pratiche del ricorso a questo nuovo strumento giuridico. Si può prevedere che, se i servizi della Commissione, gli Stati membri e i paesi associati adotteranno misure appropriate, la facilità di utilizzo migliorerà costantemente con l'esperienza e la procedura potrà essere ulteriormente razionalizzata al fine di accelerare l'istituzione delle infrastrutture di ricerca europee. Pertanto, la Commissione non propone modifiche in questa fase.

    7.           Questioni pendenti e fasi successive

    Secondo l'esperienza maturata nelle procedure di domanda per l'istituzione di ERIC, i membri degli ERIC e i servizi della Commissione dovranno affrontare varie questioni nuove. Tali questioni riguardano le prassi dei diversi Stati membri, ad esempio su come si possa registrare un ERIC conformemente alla normativa nazionale attraverso la Camera di commercio o altri uffici per consentirgli di aprire conti bancari e chiedere il rimborso dell'IVA e delle accise. Analogamente, dal momento che gli ERIC sono partenariati pubblico-pubblico, in molti casi occorrerà precisare lo status dei loro dipendenti, in quanto esso inciderà sul livello delle retribuzioni, sulle questioni inerenti all'imposta sui redditi e sui costi del personale.

    Vi sono inoltre questioni da chiarire per quanto riguarda i contributi in natura dei membri dell'ERIC, in particolare se tali contributi possano beneficiare dell'esenzione dall'IVA e dalle accise e, in caso affermativo, a quali condizioni. Tale questione assume rilievo in quanto spesso i membri di un ERIC preferiscono contribuire parzialmente in natura anziché con contributi monetari.

    I servizi della Commissione dovrebbero chiarire meglio la questione delle attività economiche e non economiche, in quanto vi è sempre maggiore richiesta di impatti "innovativi" e "socio-economici" dell'infrastruttura di ricerca che giustifichino gli investimenti realizzati dai membri. Anche tale questione andrebbe affrontata nel contesto della "specializzazione intelligente" riguardo al possibile sostegno mediante fondi regionali e aiuti di Stato (per la costruzione di parti degli impianti di un ERIC). Rientrano in tale ambito altri temi quali le modalità con cui gli ERIC possono sviluppare spin-off e trasferimenti di tecnologia e ricavare introiti dai servizi che hanno sviluppato senza violare l'obbligo di svolgere solo attività economiche limitate e senza mettere a rischio il loro status di ERIC.

    Gli ERIC svolgono un ruolo importante nella deframmentazione dello Spazio europeo della ricerca creando in modo armonizzato e strutturale servizi per le comunità scientifiche dell'intera Unione, grazie alla trasparenza introdotta nella raccolta dei dati, all'accessibilità delle informazioni e degli strumenti, nonché alla raccolta e alla conservazione dei dati e ai servizi per gli utenti. Ciò non soltanto fornirà sostegno alle comunità scientifiche, ma potrebbe anche favorire politiche basate su elementi concreti in settori quali sanità, ambiente e strategie sociali e culturali. La Commissione esplorerà con gli Stati membri le modalità a disposizione degli ERIC per sostenere altre infrastrutture di ricerca attraverso la fornitura di tali servizi.

    Sebbene finora siano stati coinvolti venti Stati membri nell'istituzione di ERIC, le sedi legali sono concentrate in pochi paesi. Nei preparativi per la realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca europee gli Stati membri e i paesi associati dovrebbero prendere in debita considerazione la possibilità di impegnarsi per conseguire nel lungo periodo una rappresentanza più bilanciata dell'intera Unione europea.

    Gli ERIC possono svolgere un ruolo importante nella cooperazione internazionale, ad esempio con l'Unione africana, l'Australia, la Russia, gli Stati Uniti, il Canada e attraverso collaborazioni nell'ambito delle Nazioni Unite. A tal riguardo appare degno di nota il fatto che l'ERIC venga preso in considerazione nel quadro del Global Science Forum (GSF) dell'OCSE come un possibile modello per la costituzione di infrastrutture di ricerca internazionali distribuite. In particolare, riguardo a tali infrastrutture occorrerebbe affrontare le questioni della governance, della personalità giuridica e della risoluzione delle controversie. A tale proposito, la Commissione sosterrà, se del caso, gli sforzi intrapresi nel contesto del GSF o di altri enti internazionali per esplorare ulteriormente le possibilità di concordare un quadro normativo per le infrastrutture di ricerca che possa colmare, al pari dell'ERIC nell'Unione europea, il divario esistente tra le organizzazioni basate su trattati e le organizzazioni nazionali.

    Infine, come osservato sopra, il regolamento ERIC è stato modificato nel 2013 per tenere conto delle richieste di paesi associati, in particolare della Norvegia, dirette a ottenere il pieno riconoscimento in termini di diritti di voto del loro contributo agli ERIC. La Commissione controllerà attentamente se la modifica comporterà una maggiore partecipazione dei paesi associati in qualità di paesi ospitanti o membri di ERIC.

    [1]               GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

    [2]               GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

    [3]               Si tratta del "Consortium of European Social Science Data Archives" (CESSDA), dello "Svalbard Integrated Arctic Earth Observation System" (SIOS) e della "European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure" (ECCSEL).

    [4]               GU L 71 del 18.3.2011, pag. 20.

    [5]               GU L 64 del 3.3.2012, pag. 13.

    [6]               GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 38.

    [7]               GU L 320 del 30.11.2013, pag. 44.

    [8]               GU L 320 del 30.11.2013, pag. 63.

    [9]               GU L 324 del 5.12.2013, pag. 8.

    [10]             GU L 136 del 9.6.2014, pag. 35.

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