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Document 52014DC0172
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Unleashing the potential of Crowdfunding in the European Union
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea
/* COM/2014/0172 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea /* COM/2014/0172 final */
Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni Sfruttare
il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea
1.
Introduzione
Per crowdfunding (finanziamento collettivo)
si intende generalmente un invito pubblico a raccogliere fondi per un progetto
specifico. Attraverso il crowdfunding, in tutte le sue forme, nel 2012
in Europa sono stati raccolti fondi pari a 735 milioni di euro[1] e la
stima per il 2013 è di circa 1 miliardo di euro. Il dato è piuttosto esiguo
rispetto a quello dei prestiti concessi dalle banche al dettaglio a soggetti
non finanziari (6 000 miliardi di euro nel 2011), ma non si discosta molto
da quello dei finanziamenti forniti dai cosiddetti business angel (segmento
visibile del mercato stimato a 660 milioni di euro nel 2010) o dagli
investitori di capitali di rischio nelle fasi di avvio e poi di crescita delle
imprese (7 miliardi di euro nel 2012)[2].
Ogni anno il crowdfunding costituisce un'importante fonte di
finanziamento per circa mezzo milione di progetti europei[3] che
altrimenti non riuscirebbero a ottenere i fondi necessari alla loro
realizzazione. Il crowdfunding ha grandi potenzialità per
integrare le tradizionali fonti di finanziamento e per contribuire a finanziare
l'economia reale. Il Libro verde dal titolo "Il finanziamento a lungo
termine dell'economia europea"[4]
ha aperto un ampio dibattito sui diversi fattori che consentono all'economia
europea di orientare i finanziamenti verso gli investimenti a lungo termine
necessari ad assicurare la crescita economica. La comunicazione che ha dato
seguito al Libro verde definisce una serie di settori prioritari nei quali
la Commissione intende avviare iniziative che aiutino le PMI ad attrarre
finanziamenti. Il crowdfunding rientra in questo piano di
lavoro. Si tratta di un nuovo modello di finanziamento, sempre più utilizzato
per aiutare le start-up ad accedere alla "scalata ai finanziamenti"[5] e
contribuire a creare un'economia sociale di mercato pluralistica e
flessibile. Il crowdfunding ha le potenzialità effettive per finanziare
diversi tipi di progetti, ad esempio progetti innovativi, creativi e culturali,
o attività di imprenditori sociali, che hanno difficoltà di accesso alle
altre forme di finanziamento. Sebbene il crowdfunding costituisca una
nuova forma di finanziamento molto promettente, sia le risposte alla
consultazione pubblica della Commissione[6]
che l'inchiesta della Startup Europe Crowdfunding Network[7] hanno
posto in evidenza una serie di problematiche da risolvere per poter beneficiare
pienamente dei potenziali vantaggi. Dette problematiche vanno dalla
mancanza di sensibilizzazione e di conoscenze alle difficoltà legate alla
protezione dei diritti di proprietà intellettuale, passando attraverso i
problemi relativi alle frodi e alla protezione dei consumatori, fino a quelli
dovuti all'incertezza giuridica e ad adempimenti normativi onerosi. Molti di
questi problemi possono riferirsi anche ad altre forme di finanziamento. La
presente comunicazione si concentra sugli aspetti che sono particolarmente
pertinenti per il crowdfunding. Che
cos'è il crowdfunding? Il
termine è emerso dal settore stesso e generalmente indica un invito pubblico a
raccogliere fondi per un progetto specifico. Spesso tali inviti sono
pubblicati e promossi attraverso internet e con l'aiuto dei media sociali, e
sono aperti solo per un determinato periodo di tempo. I fondi provengono
generalmente da numerosi finanziatori, sotto forma di contributi relativamente
modesti. Ci sono tuttavia eccezioni. L'espressione
crowdfunding si riferisce semplicemente a un canale di finanziamento che
può essere utilizzato in molti modi diversi. Le donazioni possono essere
raccolte direttamente presso le persone fisiche. Se si tratta di un finanziamento
raccolto per un progetto specifico, per un periodo di tempo determinato e
promosso attraverso internet e i media sociali, si parla di donation-based
crowdfunding (modello di crowdfunding basato sulle donazioni)[8].
Le campagne di crowdfunding, tuttavia, possono anche offrire qualcosa in
cambio ai partecipanti. Si parla di rewards-based crowdfunding (modello
di crowdfunding basato sulle ricompense) o di pre-sales crowdfunding
(modello di crowdfunding basato sulle prevendite) quando i partecipanti
ottengono in cambio qualcosa di simbolico, come la possibilità di partecipare
all'esperienza culturale che essi finanziano (ad esempio l'apparizione come
comparsa in un film) o un prodotto che è stato sviluppato e prodotto con i
fondi raccolti. Tutte le suddette forme di crowdfunding possono essere
definite crowd sponsoring. Altre
campagne di crowdfunding offrono una qualche forma di ritorno
finanziario. I modelli basati sulla partecipazione agli utili (profit-sharing
crowdfunding) promettono una parte degli utili che saranno realizzati dal
progetto finanziato[9].
I modelli basati sui titoli (securities‑based crowdfunding)
comportano l'emissione di titoli azionari o di debito a favore dei partecipanti[10].
Rispetto alla IPO (offerta pubblica iniziale), la differenza ad esempio è che
le azioni emesse sono solitamente non negoziate sul mercato secondario e non
comportano alcuna sottoscrizione. Il profit-sharing crowdfunding e il securities-based
crowdfunding possono essere definiti come crowd investing. Le
campagne di crowd lending, infine, consentono di prendere in
prestito denaro dai partecipanti impegnandosi a rimborsare il capitale a
determinate condizioni, con (o in alcuni casi senza) gli interessi. Tra gli
esempi figurano i consumatori che prendono in prestito piccole somme di denaro
attraverso il crowdfunding per ristrutturare la propria abitazione,
finanziarsi gli studi, ecc. oppure imprese che ricorrono al crowdfunding
per finanziare alcune nuove operazioni. Sono
questi i principali modelli attualmente utilizzati per le campagne di crowdfunding.
Il crowdfunding però è ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo. In
futuro, quindi, questi modelli potrebbero evolvere. La presente comunicazione si propone di
contribuire a sostenere l'affermarsi delle attività di crowdfunding,
prefiggendosi le seguenti priorità: ·
istituire un gruppo di esperti sul crowdfunding,
incaricato di fornire alla Commissione pareri e consulenze in questo settore.
In particolare, il gruppo di esperti dovrebbe non solo offrire alla
Commissione consulenza intesa ad esplorare come l'introduzione di un "marchio
di qualità" potrebbe contribuire a creare un clima di fiducia presso gli
utenti, ma anche assistere la Commissione nel promuovere la trasparenza, le
buone pratiche e la certificazione; ·
procedere ad attività di sensibilizzazione riguardo
al crowdfunding, promuovendo l'informazione, incoraggiando la formazione
e innalzando gli standard; e ·
procedere alla mappatura dell'evoluzione delle
normative nazionali e tenere workshop normativi volti ad assicurare un
funzionamento ottimale del mercato interno e a valutare l'eventuale necessità
di un intervento normativo a livello dell'UE.
2.
Perché il crowdfunding?
Il crowdfunding è in grado di offrire
numerosi vantaggi a una grande varietà di utenti. Ciò è in parte dovuto alla
sua flessibilità, al coinvolgimento delle comunità e alla varietà delle forme
di finanziamento che esso può offrire. Mentre i modelli basati su donazioni,
ricompense e prevendite non comportano alcun ritorno finanziario per i
finanziatori, i modelli basati sulla partecipazioni agli utili, sui prestiti e
sugli investimenti in titoli prevedono la prospettiva di un ritorno
finanziario. Sotto il profilo generale, la prima categoria può essere definita
come crowd sponsoring, mentre la seconda come crowd lending o crowd
investing (la definizione comprende la partecipazione agli utili). Tra i
promotori delle campagne di finanziamento possono figurare PMI, start-up,
microimprenditori, imprenditori sociali, lavoratori autonomi, il settore
culturale e creativo, autorità pubbliche, progetti innovativi o
ambientali, organismi d'interesse pubblico, ricercatori, consumatori e
disoccupati. L'accesso ai finanziamenti costituisce uno dei
problemi più rilevanti per le PMI, che riferiscono un deterioramento del
finanziamento pubblico (-13%), dell'accesso al credito (‑11%), del
credito commerciale (-4%) e della disponibilità degli investitori a investire
in azioni (-1%)[11].
Per molti progetti la domanda di finanziamento non viene soddisfatta dalle
fonti tradizionali: in questi casi si parla allora solitamente di insufficienza
dei finanziamenti. Alcuni segmenti dell'economia, quali ad esempio le imprese
sociali o il settore culturale e creativo, non trovano molte risposte adeguate
alle loro esigenze. Ciò è dovuto alle loro caratteristiche specifiche, tra cui
gli obiettivi sociali, la dipendenza da attività immateriali o la forte
incertezza della domanda del mercato[12].
Il crowdfunding mette in contatto diretto i piccoli – o anche grandi –
finanziatori e investitori con il progetto che necessita di fondi, perlopiù
nelle fasi iniziali. Il crowdfunding può favorire gli
imprenditori non solo in termini di accesso ai finanziamenti, ma anche come
strumento di indagine di mercato e di marketing, aiutando gli imprenditori a conoscere
meglio i clienti e a migliorare la propria esposizione mediatica. L'esperienza
maturata grazie alle campagne di crowdfunding, inoltre, migliora l'occupabilità[13], e le
campagne conclusesi con successo rappresentano un modello prezioso per i futuri
imprenditori. Dal punto di vista dei
finanziatori, questa nuova forma di finanziamento offre la possibilità di
scegliere in maniera diretta come impiegare il proprio denaro, oltre a dare un
senso di coinvolgimento nel progetto. I finanziatori possono inoltre
beneficiare di un punto di vista diverso sugli imprenditori e di un contatto
più diretto con essi, cosa che può ulteriormente promuovere la cultura
imprenditoriale. Inoltre, i finanziatori spesso formano una comunità a sostegno
del progetto finanziato o forniscono risorse non finanziarie sotto forma di crowdsourcing[14]. Il crowdfunding presenta anche importanti
benefici potenziali per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Potrebbe
pertanto contribuire alla crescita, allo sviluppo sociale e alla creazione di
posti di lavoro[15], finanziando nel contempo progetti innovativi che non possiedono il
livello di maturità richiesto dalle fonti disponibili sul mercato finanziario
tradizionale. Rispetto ad altri tipi di finanziamento, può inoltre ridurre i
costi e gli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle
PMI.
3.
Principali difficoltà incontrate dal crowdfunding
nell'UE
3.1.
Mancanza di trasparenza sulle norme applicabili
3.1.1.
Tutti i tipi di crowdfunding
Le forme di crowdfunding di cui sopra
presentano differenze in termini di gruppi di utenti, rischi, complessità e
finalità. Tali differenze giustificano la distinzione tra queste varie forme e,
cosa molto importante, la distinzione tra modelli con ritorno finanziario e
senza ritorno finanziario. Il crowdfunding con ritorno finanziario è un
po' meno noto ed è considerato più rischioso per i finanziatori, che assumono
il ruolo di investitori. I principali aspetti trattati dal diritto dell'UE
relativamente a tutti i tipi di crowdfunding comprendono l'antiriciclaggio,
la pubblicità, la protezione dei consumatori e, se del caso, la protezione dei
diritti di proprietà intellettuale. Diverse parti interessate hanno fatto osservare
che dalle attuali eterogeneità delle norme in materia di antiriciclaggio
possono derivare condizioni di disparità. A seconda dell'ubicazione del
prestatore dei servizi di pagamento, è possibile che la piattaforma debba
eseguire controlli sul flusso dei fondi a soglie di operazione diverse. I
colegislatori stanno attualmente negoziando proposte di modifica alla direttiva
antiriciclaggio e al regolamento 1781/2006[16].
Tali modifiche dovrebbero affrontare la questione di cui sopra introducendo una
soglia di operazione uniforme per tutti gli Stati membri, attualmente
ancora in fase di discussione, per le misure di due diligence nei
confronti della clientela in caso di trasferimenti di fondi. Il 20% dei titolari dei progetti che hanno
risposto al questionario ha segnalato un rischio eccessivo di insufficiente
protezione della proprietà intellettuale. Per attirare i finanziatori, i
titolari di progetti innovativi devono rendere pubbliche le proprie idee.
Tuttavia, rendendo pubblica un'invenzione senza una sufficiente tutela
brevettuale, essi corrono il rischio che le loro idee vengano utilizzate da
altri. Uno dei maggiori problemi riscontrati è l'attuale frammentazione del
sistema dei brevetti in Europa. Una volta attuata la riforma del sistema dei
brevetti[17],
sarà possibile ottenere un brevetto europeo unitario, con un sistema di
sportello unico che permetterà di risparmiare sui costi e di ridurre gli oneri
amministrativi. A seconda del modello imprenditoriale utilizzato,
al crowdfunding potrebbero essere applicabili altre disposizioni
legislative dell'UE. Per esempio, le piattaforme che addebitano costi ai
progetti finanziati con successo possono svolgere attività di commercio
elettronico e pertanto rientrano nella direttiva sul commercio elettronico[18]. La
direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa[19]
prevede un livello minimo di armonizzazione per le pratiche commerciali
ingannevoli nel quadro delle relazioni tra imprese. I consumatori sono protetti
contro pratiche di crowdfunding ingannevoli e aggressive dalla direttiva
sulle pratiche commerciali sleali[20],
che proibisce determinate pratiche commerciali. Se i termini e le condizioni
standard utilizzati dagli operatori contengono clausole sleali, esse non sono
vincolanti per i consumatori, a titolo della direttiva sulle clausole
contrattuali abusive[21].
Inoltre, anche la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato e concorrenza
è applicabile all'attività di crowdfunding. Nei casi in cui il diritto unionale non è
applicabile, è possibile che siano in vigore normative nazionali diverse. È
questo il caso, in particolare, dei modelli di crowdfunding basati su
opere caritative e donazioni, nonché su ricompense e prevendite.
3.1.2.
Crowdfunding con ritorno finanziario (crowd lending
e crowd investing)
Le campagne e le piattaforme con ritorno
finanziario possono essere soggette ad altre norme a livello UE e nazionale,
anche in questo caso a seconda del modello specifico utilizzato. Il quadro normativo UE sull'argomento comprende:
la direttiva relativa al prospetto[22],
la direttiva relativa ai servizi di pagamento[23],
la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari[24], la
direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV)[25],
la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi[26], la
direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori[27] e la
direttiva concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari[28]
nonché il regolamento relativo ai requisiti patrimoniali[29], il
regolamento relativo ai fondi europei per il venture capital e il
regolamento relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale[30]. A livello nazionale possono essere applicabili
norme aggiuntive differenti. L'Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE) hanno condotto
nel 2013 un esercizio di raccolta di informazioni finalizzato a una migliore
comprensione delle modalità di applicazione al crowdfunding del quadro
normativo vigente in ciascuno degli Stati membri. Diversi Stati membri hanno cercato di rispondere
alle preoccupazioni suscitate dal crowdfunding con ritorno finanziario
pubblicando orientamenti (ad esempio Germania, Paesi Bassi e Belgio). Altri
(Italia, Regno Unito e Francia) stanno esaminando, o hanno già adottato, azioni
normative volte ad agevolare questa nuova forma di finanziamento[31]
nonché, nel contempo, a proteggere adeguatamente gli investitori. Il rischio è
che un'azione normativa eccessivamente onerosa e prematura potrebbe rendere
vano lo sviluppo del crowdfunding, mentre politiche troppo poco rigorose
potrebbero comportare perdite per gli investitori, danneggiando la
fiducia dei consumatori nel crowdfunding. Tra gli aspetti in esame
figura l'opportunità di verificare se la vigente normativa nazionale o unionale
sia adeguata alle esigenze del crowdfunding, oppure se nel quadro del crowdfunding
siano previste norme inutilmente gravose che dovrebbero essere adattate alle
esigenze degli utenti al fine di aiutare il crowdfunding a realizzare il
suo potenziale, in particolare per le PMI. Per il momento gli Stati membri che
hanno adottato iniziative legislative propongono soluzioni diverse ai suddetti
problemi. Pur senza pregiudicare la ricerca del giusto equilibrio, i diversi
approcci possono creare incertezza giuridica in merito a quali norme si
applicano a quali forme, nonostante le recenti iniziative volte a raccogliere
informazioni di carattere giuridico[32].
La consultazione pubblica ha confermato l'importanza della chiarezza giuridica
per tutte le parti interessate. Inoltre, la presenza di approcci nazionali
divergenti può frammentare il mercato interno limitando i servizi offerti
dalle piattaforme di crowdfunding in tutti gli Stati membri, oltre che
danneggiare la potenziale crescita del crowdfunding in Europa. La Commissione continuerà a monitorare il mercato
e, sulla base delle diverse esperienze, a valutare la necessità di un'azione
normativa in grado di rispondere all'evoluzione delle circostanze. La
condivisione delle informazioni sulle pratiche normative nazionali potrebbe
contribuire sia a diffondere le migliori pratiche sia a individuare quali delle
discrepanze tra gli approcci nazionali possano costituire un ostacolo.
3.2.
Come funziona il crowdfunding nel mercato
interno?
3.2.1.
Crowdfunding con ritorno non finanziario (crowd sponsoring)
I risultati della consultazione hanno mostrato che
il mercato interno del crowdfunding con ritorno non finanziario funziona
piuttosto bene. L'81% delle piattaforme con ritorno non finanziario opera già a
livello transfrontaliero, mentre il 14% intende farlo in futuro. Solo circa un
terzo delle parti interessate si è espresso a favore di un'azione dell'UE
relativa al crowdfunding con ritorno non finanziario per facilitare l'accesso
al mercato (circa il 35%) o per proteggere maggiormente i finanziatori (meno
del 30%). Le parti interessate che hanno espresso parere favorevole verso
le misure dell'UE volte ad agevolare l'attività transfrontaliera dei modelli
con ritorno non finanziario hanno spesso indicato l'incertezza giuridica come
maggiore ostacolo.
3.2.2.
Crowdfunding con ritorno finanziario (crowd
lending e crowd
investing) — accesso al mercato con un livello elevato di
protezione degli investitori
La consultazione pubblica sembra indicare che per
le piattaforme con ritorno finanziario il mercato interno funzioni meno bene.
Solo il 38% delle piattaforme con ritorno finanziario che hanno risposto alla
consultazione opera a livello transfrontaliero, mentre quasi la metà vorrebbe
espandere la propria attività ad altri Stati membri dell'UE in futuro. Il 44% della totalità delle piattaforme con
ritorno finanziario lamenta che la scarsa informazione sulle norme
applicabili impedisce loro di operare in più di un paese dell'UE. Il 27% ha
citato anche l'entità dei costi per ottenere autorizzazioni in altri Stati
membri come uno dei motivi per cui si limita a svolgere attività solo a livello
nazionale. La metà di coloro che hanno risposto alla
consultazione ha riconosciuto la necessità di un'azione dell'UE sul crowdfunding
con ritorno finanziario. L'accesso al mercato e la protezione degli investitori
sembrano rivestire la stessa importanza: il 49% ha invitato l'UE a promuovere
il mercato unico per il crowdfunding con ritorno finanziario e
il 51% ritiene necessaria un'azione dell'UE volta ad assicurare un'adeguata
protezione degli investitori in relazione al crowdfunding di prestiti e
titoli. Gli intervistati hanno altresì sottolineato i rischi esistenti per i
partecipanti ai modelli di crowd lending e crowd investing (ad
esempio la perdita del capitale investito o il rischio di frode), nonché la
necessità di trasparenza circa le spese legate alla piattaforma, i tassi di
interesse e il rendimento previsto. La grande maggioranza delle parti interessate è
concorde sul fatto che i gestori delle piattaforme che adottano modelli di
prestito e di investimento dovrebbero essere tenuti a informare i finanziatori
circa i rischi di investimento e di credito nonché a fornire consulenza sulla
diversificazione degli investimenti. A causa dei timori legati a questi rischi,
potenziali finanziatori potrebbero rinunciare a partecipare ad attività di crowdfunding.
Le principali problematiche in questo campo comprendono i diversi limiti di
investimento individuale nei vari paesi, l'esercizio dei diritti di voto degli
azionisti, la soglia dei requisiti concernenti i prospetti, le norme in materia
di trasparenza, le valutazioni dell'adeguatezza degli investimenti, la
protezione del denaro dei clienti e la consulenza in materia di investimento.
3.3.
Come funziona il crowdfunding nell'ecosistema
finanziario?
Il crowdfunding è una forma di
finanziamento ancora giovane e in evoluzione, il cui ruolo nel contesto dell'ecosistema
deve essere ulteriormente esplorato. Nonostante la rilevanza, in termini sia di
volume sia di impatto, del crowdfunding con ritorno non finanziario (la
maggior parte delle campagne di crowdfunding assume questa forma poiché
molte si pongono obiettivi sociali), anche il crowdfunding con
ritorno finanziario si sta diffondendo e soddisfa gli specifici fabbisogni
di finanziamento di molti progetti imprenditoriali o di consumatori privati. Il crowdfunding è una forma alternativa di
finanziamento che può integrare altre forme di finanziamento tradizionali. Come
detto sopra, il crowdfunding può contribuire ad alleviare le difficoltà
di accesso al finanziamento e aiutare le start-up ad accedere alla "scalata
ai finanziamenti". Un quarto delle banche che hanno risposto alla
consultazione ha manifestato interesse verso un futuro impegno nel crowdfunding.
Ciò fa sì che un istituto finanziario regolamentato possa conferire credibilità
a una determinata piattaforma e ai suoi progetti, aumentando la fiducia.
Tuttavia, ciò pone anche il problema dell'aumento dei costi e della diminuzione
della concorrenza tra attori nuovi e tradizionali nel campo dei finanziamenti. Le parti interessate che hanno risposto alla
consultazione pubblica ritengono che il crowdfunding possa apportare
benefici significativi in termini di innovazione. Attualmente le informazioni
disponibili sul ruolo che il crowdfunding potrebbe svolgere nel
finanziamento della ricerca e dell'innovazione sono scarse[33]. Una questione ampiamente discussa in questo senso
è il trattamento fiscale divergente riservato ai contributi nei diversi Stati
membri e come ciò possa influire sulla scelta di come impiegare, investire o
donare il denaro da parte di persone o società. Le donazioni e talune forme di
investimento finanziario (start-up, attività di ricerca e sviluppo
(R&S), ecc.) sono fiscalmente deducibili in alcuni Stati membri, ma
non in tutti. Occorre una migliore comprensione dell'efficacia e dell'uso degli
incentivi fiscali in tutta l'UE. La Commissione europea ha commissionato uno studio
relativo allo scambio di buone pratiche sull'efficacia degli incentivi fiscali
a favore di R&S e alla concezione degli incentivi fiscali, in
programma per il 2014. Lo studio fornirà una panoramica dei programmi di incentivi
fiscali a favore di R&S negli Stati membri dell'UE e in alcuni paesi
selezionati appartenenti all'OCSE, valuterà l'efficacia degli incentivi fiscali
a favore di R&S analizzando i dati empirici esistenti e promuoverà lo
scambio di conoscenze sulle buone pratiche. Ciò può essere molto importante per
incoraggiare il crowdfunding e per promuovere la ricerca, lo sviluppo e
l'innovazione attraverso le piattaforme di crowdfunding.
3.4.
Promuovere il crowdfunding attraverso azioni
di sensibilizzazione e rafforzando la fiducia
In Europa la sensibilizzazione sul crowdfunding
è in generale ancora carente. Quasi la metà dei partecipanti alla consultazione
è a favore di azioni di sensibilizzazione a livello dell'UE. Le parti
interessate hanno inoltre manifestato interesse verso la disponibilità di una
fonte di informazioni unica sulle opportunità offerte dal crowdfunding,
per aumentarne la visibilità. Una maggiore sensibilizzazione non è l'unico
fattore necessario per il successo del crowdfunding. Un fattore
fondamentale per instaurare un clima di fiducia sia presso i finanziatori sia
presso i promotori della campagna è una buona comprensione del funzionamento
del crowdfunding, di ciò che esso è in grado di offrire e di quali
potrebbero essere i rischi. Il crowdfunding può crescere e affermarsi
stabilmente solo se gli utenti si fidano. Il successo delle campagne di crowdfunding
dipende anche dalle competenze e dalla formazione dei suoi promotori, oltre che
dal sostegno fornito dalle piattaforme e dagli altri attori[34]. I titolari
dei progetti possono aver bisogno di essere istruiti sull'uso e sui rischi del crowdfunding,
e probabilmente anche sulla pianificazione o sulla gestione dei progetti. Dato che il crowdfunding presenta alcuni
rischi, in questa fase iniziale di sviluppo è necessario anche migliorare il
riconoscimento delle piattaforme. La creazione di un marchio di qualità
contribuirebbe a realizzare tale riconoscimento e a instaurare fiducia. Un
marchio indicherebbe il rispetto di determinate norme, volte per esempio a
ridurre il rischio di frode, e instaurerebbe un clima di fiducia presso gli
utenti. In alcuni paesi, come il Regno Unito, organismi di autoregolamentazione
hanno posto in essere norme alle quali le piattaforme possono allinearsi per
ottenere il marchio di qualità dell'associazione.
3.5.
Possibilità di finanziamento misto (pubblico e
privato)
Data la sua portata limitata, il crowdfunding
non può, da solo, risolvere tutti i problemi relativi all'accesso ai
finanziamenti. In casi debitamente giustificati nei quali si può dimostrare una
disfunzione del mercato, si potrebbe pertanto esplorare ‑ a
livello nazionale e unionale - la possibilità di affiancare al crowdfunding
un finanziamento pubblico. Il finanziamento misto potrebbe essere proposto
sotto forma di co-investimento in un progetto insieme a finanziatori privati[35] (garanzie
di credito per le operazioni di crowd lending oppure direttamente per le
piattaforme di crowdfunding). La normativa recentemente adottata in
materia di aiuti di Stato applicabile al finanziamento del rischio[36]
amplia il ventaglio delle imprese ammissibili includendovi le PMI, le piccole
imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione
innovative allo scopo di migliorare l'accesso ai finanziamenti di società che,
benché redditizie, si trovano confrontate ad una disfunzione del mercato nell'accesso
ai finanziamenti necessari. Le norme sul finanziamento del rischio applicabili
alle piattaforme di negoziazione alternative possono, per analogia, applicarsi
ad alcuni tipi di piattaforme di crowdfunding. Tutte le forme di
sostegno mediante risorse pubbliche dovranno rispettare le norme in materia di
concorrenza, in particolare quelle in materia di aiuti di Stato applicabili al
finanziamento del rischio.
4.
La via da seguire
Il crowdfunding
offre numerosi vantaggi a svariati gruppi di utenti e costituisce una
promettente fonte di finanziamento per molte tipologie di attori che non
riescono a reperire soluzioni adatte al loro fabbisogno di finanziamento. Considerando le
potenzialità del crowdfunding e le sfide da esso poste in quanto
fenomeno emergente, la Commissione europea intende sviluppare, in
collaborazione con le parti interessate, un'intesa comune a livello dell'UE
e preparare il terreno per eventuali azioni future. Nel 2014 la Commissione
europea condurrà uno studio inteso ad ottenere una migliore panoramica del
ruolo svolto dal crowdfunding nell'ecosistema finanziario e di quali
progetti si avvalgono di quale tipo di crowdfunding. In uno studio
separato, la Commissione analizzerà le potenzialità del crowdfunding a
sostegno della ricerca e dell'innovazione, riflettendo sul ruolo degli
incentivi fiscali in relazione al crowdfunding a favore di R&S e
innovazione. Per sostenere l'elaborazione
di politiche in questo settore, la Commissione istituirà un forum europeo
sul crowdfunding (European Crowdfunding Stakeholder Forum), ossia un
gruppo di esperti composto da rappresentanti di alto livello di associazioni di
gruppi interessati e da autorità nazionali. Detto gruppo avrà la funzione
di contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica, di fornire ai responsabili
dei progetti informazioni e moduli di formazione, di promuovere la
trasparenza e lo scambio delle migliori pratiche e di individuare i problemi da
affrontare per consentire al crowdfunding di svilupparsi, tenendo conto
degli interessi dei finanziatori. La Commissione seguirà da
vicino gli sforzi profusi dalle associazioni di categoria per mettere a punto
norme sulla trasparenza e sulle migliori pratiche a livello nazionale ed
europeo al fine di informare gli utenti (sia i titolari dei progetti sia i
finanziatori), di proteggere i finanziatori dalle frodi e di assicurare un
adeguato meccanismo di trattamento dei reclami. La Commissione europea avvierà
uno studio per esaminare gli organismi nazionali di autoregolamentazione
esistenti, le loro norme, la loro efficacia e i loro limiti, ed esplorerà le
potenzialità dell'introduzione di un marchio europeo di qualità. La Commissione seguirà da
vicino gli sviluppi relativi al crowdfunding nel contesto del buon funzionamento
del mercato interno. Essa organizzerà workshop normativi al fine di discutere
gli ostacoli alle attività transfrontaliere. Ove opportuno, la Commissione
esaminerà la necessità di formulare raccomandazioni tramite il rapporto sul
mercato unico o la rete di rappresentanti nazionali per le PMI[37],
che segue l'attuazione dello Small Business Act, oppure tramite l'agenda
digitale europea, allo scopo di esortare gli Stati membri a evitare
incongruenze negli approcci nazionali che potrebbero ostacolare il mercato
interno Essendo una
fonte di finanziamento privato emergente ma di entità ancora relativamente
modesta, non si può pensare che il crowdfunding sostituisca i
finanziamenti pubblici per i progetti che hanno difficoltà di accesso ai
finanziamenti. La nuova normativa europea sugli aiuti di Stato agevola il
finanziamento congiunto (finanziamenti pubblici accanto a risorse private)
a favore delle società. Di conseguenza, si potrebbe prendere in considerazione
la possibilità di utilizzare i fondi pubblici co-investiti con fondi privati
raccolti tramite crowdfunding, purché sia rispettata le normativa sugli
aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, siano
soddisfatte le condizioni giuridiche di trasparenza e sia rispettato l'obbligo
di rendere conto dell'impiego dei fondi pubblici, se del caso in conformità con
le disposizioni del regolamento finanziario. Grazie al
sostegno del forum, la Commissione manterrà questo settore emergente sotto
stretta osservazione e valuterà regolarmente - sulla base dei risultati degli
studi, del lavoro dei vari soggetti interessati e dei workshop normativi - lo
stato dei quadri normativi applicabili al crowdfunding a livello
nazionale e unionale, prendendo in considerazione la necessità di un ulteriore
intervento dell'Unione. In particolare, al momento del riesame della
legislazione in vigore, la Commissione valuterà l'opportunità di adeguare i requisiti
calibrandoli sulle caratteristiche specifiche del crowdfunding con
ritorno finanziario. Eventuali future iniziative legislative dell'UE o azioni
di altro tipo con impatto significativo saranno subordinate ad una
consultazione pubblica e ad una valutazione d'impatto. Infine, poiché
il crowdfunding è un'attività globale che altri paesi (ad esempio gli
USA) hanno iniziato a disciplinare, la Commissione seguirà da vicino gli
sviluppi internazionali e sosterrà gli sforzi intesi a favorire la convergenza normativa
degli approcci a livello internazionale[38]. La Commissione
riferirà sui progressi compiuti nel corso del 2015. [1] Dati
basati su una stima di settore: Massolution (2013), Crowdfunding Industry
Report 2012, consultabile sul sito: http://www.crowdsourcing.org/research. [2] European Banking
Federation Facts and Figures (2012), consultabile sul sito: http://www.ebf-fbe.eu/uploads/FF2012.pdf; CSES (2012), Evaluation
of EU Member States' Business Angel Markets and
Policies Final report; EVCA Yearbook 2012, consultabile sul sito:
http://www.evca.eu/uploadedfiles/home/press_room/Yearbook_2012_Presentation_all.pdf. [3] Stime del settore
mostrano che nel 2012 grazie al crowdfunding sono stati finanziati
circa 470 000 progetti europei. Massolution (2013). [4] COM(2013) 150 final del 25.3.2013. [5] Il crowdfunding
può essere seguito da forme di finanziamento proveniente da altre fonti, quali
banche, business angel o capitale di rischio, o da un'offerta pubblica
iniziale (IPO). [6] Tenutasi dal 3 ottobre
al 31 dicembre 2013. [7] http://www.crowdfundingnetwork.eu/
[8] Tali donazioni sono
contributi monetari, generalmente (ma non esclusivamente) destinati a fini caritativi.
[9] Ad
esempio, gli utili futuri sulla vendita di una nuova applicazione mobile, il
cui sviluppo è stato finanziato mediante crowdfunding. [10] Ad
esempio, un progetto ambientale potrebbe emettere strumenti di debito per la
costruzione di generatori di energia rinnovabile, oppure una start-up
innovativa potrebbe emettere azioni per reperire i fondi necessari per avviare
l'attività. [11] BCE-Commissione europea: SMEs' Access to Finance survey 2013.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/2013-safe-analytical-report_en.pdf.
[12] COM(2012)537,
Comunicazione della Commissione - Valorizzare i settori culturali e creativi
per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE. Cfr. anche "Survey on access
to finance for cultural and creative sectors"(2014) http://ec.europa.eu/culture/key-documents/documents/access-to-finance-culture-and-creative-sector_en.pdf. Un nuovo programma
dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale offrirà sostegno
alle imprese sociali. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en [13] Green A. et al (2014)
Explanatory Research on Internet Work Exchanges and Employability, Analysis and
synthesis of quantitative evidence on crowdsourcing for work, funding and
volunteers. Steward J (Ed). JRC Scientific and Policy Report Series, EUR 26423
EN. Institute
for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, European
Commission. Consultabili sul sito: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC85646.pdf [14] Inviti pubblici a
offrire contributi non monetari per la realizzazione di un progetto
(competenze, reti commerciali, ecc.). [15] Secondo le stime, nel 2012
in Spagna il crowdfunding ha creato 7 500 crowd-job diretti,
grazie al finanziamento di circa 2 800 progetti. Ramos & Gonzalez (2013)
Crowd-Funding as a new economic instrument for economic growth and employment. Relazione presentata nel
corso del seminario "Alternative ways of finance in the digital era".
Ateneu Barcelonès, maggio 2013. [16] Sulla base delle
proposte della Commissione COM (2013) 44 e COM (2013) 45. [17] Il 17 dicembre 2012 sono
stati adottati i regolamenti che istituiscono una tutela brevettuale unitaria
nell'UE, nel quadro di una cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri. Un
accordo internazionale tra gli Stati membri che istituisce un tribunale
unificato dei brevetti è attualmente in corso di ratifica. [18] Direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1). [19] Direttiva 2006/114/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la
pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21). [20] Direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22). [21] Direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). [22] Direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003,
pag. 64). [23]
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante
modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che
abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). La direttiva
relativa ai servizi di pagamento potrebbe essere applicata anche al crowd
sponsoring, nel caso in cui il modello commerciale adottato sia tale da
rientrare nel campo di applicazione di questo strumento. [24] Direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004,
pag. 1). [25] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
(GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [26] Direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011,
pag. 1). [27] Direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti
di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008,
pag. 66). [28] Direttiva 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE
(GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16). [29] Regolamento (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013,
pag. 1). [30] Regolamento (UE)
n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013,
pag. 1). Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria
sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18). [31] In linea con il Piano d'azione imprenditorialità 2020 dell'UE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:IT:PDF.
[32] ECN (2013), "Review of Crowdfunding Regulation", disponibile sul sito
http://www.europecrowdfunding.org/2013/10/review-crowdfunding-regulation-2013 [33] Relazione della European Expert
Network on Culture: "Crowdfunding schemes in Europe" (2011) http://www.eenc.info/wp-content/uploads/2012/11/DR%C3%B6thler-KWenzlaff-Crowdfunding-Schemes-in-Europe.pdf. [34] Ramos, J. (2014)
Crowdfunding and the Role of Managers in Ensuring the Sustainability of
Crowdfunding Platforms. Stewart J (Ed). JRC Technical Report Series, JRC
Institute for Prospective Technological Studies, European Commission. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/employability.html
[35] In tali casi occorre
accertarsi che la popolarità di un progetto, se misurata con il parametro del
suo successo nel crowdfunding, può non costituire la migliore condizione
di selezione ai fini della spesa pubblica. [36] Comunicazione della
Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio", C(2014) 34/2, Bruxelles, 15.1.2014. [37] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm.
[38] Lavoro svolto anche
dalla IOSCO - cfr. IOSCO (2014) "Crowd-funding: An Infant Industry Growing
Fast" SWP3/2014.