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Document 52014DC0165
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A SMARTER VISA POLICY FOR ECONOMIC GROWTH
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO UNA POLITICA IN MATERIA DI VISTI PIÙ INTELLIGENTE PER LA CRESCITA ECONOMICA
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO UNA POLITICA IN MATERIA DI VISTI PIÙ INTELLIGENTE PER LA CRESCITA ECONOMICA
/* COM/2014/0165 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO UNA POLITICA IN MATERIA DI VISTI PIÙ INTELLIGENTE PER LA CRESCITA ECONOMICA /* COM/2014/0165 final */
INDICE Valutazione dell’attuazione del
regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
(codice dei visti) 1............ INTRODUZIONE....................................................................................................... 3 2............ OBIETTIVI
DEL CODICE DEI VISTI E PRECEDENTI VALUTAZIONI.......... 4 2.1......... Obiettivi del
codice dei visti......................................................................................... 4 2.2......... Valutazioni
precedenti.................................................................................................. 5 2.2.1...... Attuazione e
sviluppo della politica comune in materia di visti per stimolare la crescita 5 2.2.2...... Relazione sul
funzionamento della cooperazione locale Schengen nei primi
due anni di attuazione del codice dei visti................................................................... 6 3............ ATTUAZIONE
GENERALE DEL CODICE DEI VISTI........................................ 7 3.1......... Considerazioni
generali................................................................................................. 7 3.2......... Mancanza di
dati statistici............................................................................................ 7 3.3......... Valutazione
per obiettivo specifico.............................................................................. 8 3.3.1...... Semplificazione
del quadro giuridico........................................................................... 8 3.3.2...... Rafforzamento
del quadro giuridico per migliorare l’armonizzazione delle pratiche... 8 3.3.3...... Rafforzare
le garanzie procedurali e garantire un trattamento equo e trasparenza....... 9 3.3.4...... Migliorare
l’organizzazione e la cooperazione consolare (anche in previsione
dell’introduzione del VIS) 14 4............ CONCLUSIONI........................................................................................................ 15 1. INTRODUZIONE Una politica comune in materia di visti
costituisce una componente fondamentale della creazione di uno spazio comune
senza frontiere interne. L’acquis di Schengen relativo alla politica in materia
di visti, istituito nell’ambito della cooperazione intergovernativa di
Schengen, è stato integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell’Unione
europea in seguito all’entrata in vigore del trattato di Amsterdam[1]. Il codice dei visti[2], che stabilisce
procedure e condizioni armonizzate per il rilascio di visti per soggiorni di
breve durata, è frutto della “rifusione” e del consolidamento di tutti gli atti
giuridici che disciplinano le condizioni e le procedure per il rilascio di
detti visti e ha sostituto le parti obsolete dell’acquis di Schengen. La
rifusione ha interessato l’“istruzione consolare comune”, parti della
convenzione di Schengen e 11 decisioni del comitato esecutivo Schengen.
Inoltre, è stata integrata nel quadro giuridico dell’Unione l’azione
comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito aeroportuale. Tra gli obiettivi del codice dei visti
rientravano il consolidamento e la conseguente semplificazione del quadro
giuridico. Altro fine era facilitare i viaggi legittimi e combattere
l’immigrazione clandestina, grazie all’ulteriore armonizzazione delle pratiche
per il trattamento delle domande di visto da parte delle rappresentanze
consolari degli Stati membri. L’obiettivo di facilitare i viaggi legittimi
doveva essere realizzato, tra l’altro, partendo dal principio che le persone
che viaggiano frequentemente e regolarmente, note ai consolati, dovrebbero
ottenere più facilmente un visto rispetto a persone non note, che presentano
una domanda di visto per la prima volta. Le principali agevolazioni procedurali
concernono il rilascio di visti per ingressi multipli e l’alleggerimento degli
obblighi relativi ai documenti giustificativi. Il codice dei visti permette
quindi un trattamento differenziato dei richiedenti in base al “registro
passato relativo ai visti” ed oltre a garantire che i casi simili vengano
trattati analogamente. Dall’adozione dei codice dei visti, la
necessità di facilitare i viaggi verso l’Europa in un contesto sicuro ha
acquisito maggiore importanza a livello politico. A tal fine, l’UE è
attualmente impegnata con diversi paesi partner in dialoghi sulla
liberalizzazione dei visti e nei prossimi anni è prevista l’apertura di
ulteriori dialoghi di questo tipo. Inoltre, l’UE ha concluso nove accordi di
facilitazione dei visti con paesi partner[3].
Si tratta di un primo passo verso la liberalizzazione dei visti, indice
dell’impegno dell’UE diretto a promuovere la mobilità e ad agevolare i viaggi
verso l’Europa per una gamma più ampia di cittadini dei paesi terzi. È
nell’interesse dell’UE essere “aperta” ai cittadini stranieri, dato il loro
contributo alla crescita economica. In aggiunta, i contatti tra popoli e
culture promuovono la reciproca comprensione e il dialogo interculturale. Secondo un recente studio[4] sull’impatto economico
della facilitazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata, il
numero totale di viaggiatori dissuasi dal recarsi nello spazio Schengen dagli
attuali obblighi in materia di visto, per i sei paesi esaminati, rappresenta una
significativa perdita diretta, indiretta e indotta in termini di contributo al
PIL. Stando a una stima prudente, la perdita per l’anno corrente sarebbe di 4,2
miliardi di EUR, mentre una stima realistica la attesta a 12,6 miliardi di EUR,
con una conseguente perdita, a causa delle ripercussioni dirette e indirette
nello spazio Schengen, di circa 80 000 posti di lavoro secondo la stima
prudente e circa 250 000 nell’ipotesi probabile. Dall’entrata in vigore tre anni fa, il codice
dei visti ha migliorato notevolmente le procedure in materia. Tuttavia, la
situazione nel frattempo è cambiata e gli obiettivi e le priorità si sono
evoluti (si veda ad esempio il punto 2.2.1. in appresso). La necessità di
garantire una maggiore coerenza tra le politiche dell’Unione (ad esempio, a
norma dell’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
l’Unione tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di
altre disposizioni dei trattati) e l’attuale situazione economica hanno portato
ad aggiungere la “creazione di crescita” tra gli obiettivi della politica
comune in materia di visti. In relazione a ciò dovrebbe altresì essere
garantita una maggiore coerenza con le politiche commerciali. Ciò potrebbe ad
esempio avvenire tenendo conto delle relazioni commerciali, compresi gli
accordi commerciali, quando si prende in considerazione l’idea di negoziare
accordi di facilitazione del visto. Redatta in tale contesto, la presente
relazione illustra gli ulteriori miglioramenti che possono essere apportati per
una politica comune in materia di visti più intelligente, che accresca altresì
l’attrattività dell’UE per imprese, ricercatori, studenti, artisti e
professionisti della cultura e faccia fronte alle sfide attuali e future. 2. OBIETTIVI DEL CODICE DEI VISTI E PRECEDENTI VALUTAZIONI 2.1. Obiettivi del codice dei visti Il principale obiettivo del codice dei visti è
definire le condizioni e le procedure per il rilascio dei visti di transito
nello spazio Schengen o per soggiorni previsti in quest’area, nonché per
soggiorni di breve durata e per il transito nelle zone internazionali di
transito degli aeroporti. Inoltre, il codice dei visti è inteso a facilitare i
viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina. A tal fine, come
precisato nella relazione[5]
della proposta della Commissione del 2006, il codice dei visti dovrebbe: - migliorare l’organizzazione e
la cooperazione consolare (anche in previsione dell’introduzione del sistema di
informazione visti (VIS)[6]; – rafforzare le garanzie
procedurali; – accrescere la parità di
trattamento dei richiedenti il visto, chiarendo diverse questioni per
migliorare l’applicazione armonizzata delle disposizioni legislative. Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1 del
codice dei visti, la Commissione presenta una valutazione al Parlamento europeo
e al Consiglio sull’applicazione dello stesso due anni dopo che tutte le
disposizioni sono diventate applicabili (ossia il 5 aprile 2013), accompagnata
da un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell’attuazione
delle disposizioni del regolamento. La presente relazione, basata su una
valutazione dettagliata dell’applicazione del codice dei visti presentata nel
documento di lavoro dei servizi della Commissione[7], soddisfa tale obbligo
e avanza proposte su come raggiungere gli obiettivi che non sono stati
pienamente realizzati e su come risolvere i problemi di attuazione individuati. 2.2. Valutazioni precedenti Anticipando tale valutazione sull’applicazione
del codice dei visti, nel novembre 2012 la Commissione ha pubblicato la
comunicazione “Attuazione e sviluppo della politica comune in materia di visti
per stimolare la crescita nell’UE” e una relazione sul funzionamento della
cooperazione locale Schengen nei primi due anni di applicazione del codice dei
visti. 2.2.1 Attuazione e sviluppo della politica comune in materia di visti
per stimolare la crescita[8] Alla luce della dichiarazione dei ministri del
G20, formulata in occasione della riunione sul potenziale per la crescita
derivante da procedure facilitate per i visti, tenutasi nel maggio 2012 a
Mérida, in Messico, la Commissione ha avviato una riflessione in merito
all’impatto economico della politica in materia di visti sull’economia dell’UE
in generale, ponendo particolare attenzione sul turismo e sul modo in cui
organizzare tale politica per assicurare una maggiore coerenza con gli
obiettivi di crescita della strategia Europa 2020. La politica comune in materia di visti mira a
sostenere, assieme alle norme comuni sui controlli alle frontiere esterne, l’eliminazione
dei controlli alle frontiere interne, vale a dire la creazione dello spazio
Schengen[9].
Obiettivo principale di tale politica è facilitare i viaggi legali e combattere
l’immigrazione clandestina, tutelando l’ordine pubblico e la sicurezza. Tuttavia,
l’attuale recessione economica ha posto l’accento sulla necessità che la
politica comune in materia di visti tenga conto altresì del potenziale in
termini di crescita economica. La comunicazione, da un lato, ha stabilito che
“rispetto alla situazione precedente la sua adozione, il codice dei visti
costituisce un progresso fondamentale, in quanto migliora notevolmente le
procedure di rilascio dei visti” elencando numerosi miglioramenti
significativi relativi alle disposizioni giuridiche. D’altro canto, conclude,
tuttavia, che “sono però possibili ulteriori miglioramenti, perché il codice
dei visti non è ancora applicato in modo ottimale” e che “la maggior
parte di questi ostacoli [per facilitare le procedure di rilascio dei visti]
possono essere eliminati con un corretta applicazione del codice dei visti da
parte dei consolati degli Stati membri che dovrà essere monitorata dalla
Commissione”. La comunicazione ha altresì elencato questioni da affrontare
in una futura revisione del codice dei visti per “migliorare e facilitare le
procedure per i viaggiatori in buona fede, ferma restando la possibilità di
affrontare i rischi posti per l’immigrazione irregolare o la sicurezza da
alcuni viaggiatori”. 2.2.2 Relazione sul funzionamento della cooperazione locale Schengen
nei primi due anni di attuazione del codice dei visti[10] Le disposizioni del codice dei visti si
applicano universalmente. Tuttavia, i colegislatori hanno riconosciuto la
necessità di tenere conto delle circostanze locali, garantendo al contempo un’applicazione
armonizzata delle disposizioni giuridiche generali. L’articolo 48 del codice
dei visti istituisce il quadro giuridico per la cooperazione consolare locale
Schengen, rendendo così una cooperazione coerente a livello locale tra Stati
membri[11]
parte essenziale dell’attuazione della politica comune in materia di visti. Attualmente, tale cooperazione si limita a
valutare se sia necessario adattare determinate disposizioni alle circostanze
locali, in particolare per quanto riguarda i documenti giustificativi che i
richiedenti sono tenuti a presentare. In caso affermativo, le norme comuni
“locali” devono essere adottate dalla Commissione mediante una decisione di
attuazione. Tuttavia, l’attività condotta sul ruolo principale della
cooperazione locale Schengen – tra l’altro più visibile a livello pubblico –
riguardo all’armonizzazione dei documenti giustificativi, ha portato sinora
soltanto all’adozione di sei decisioni di attuazione della Commissione,
concernenti 15 paesi terzi e uno Stato membro dell’UE. Da ciò si evince che il quadro giuridico
rafforzato non ha prodotto i risultati attesi. Il valore aggiunto della
cooperazione locale Schengen non è percepito appieno e gli Stati membri devono
impegnarsi in questo compito congiunto. Tali esiti sono stati confermati dalle
relazioni annuali elaborate per il periodo 2012-2013. È pertanto essenziale
rafforzare il quadro giuridico per la cooperazione locale Schengen, poiché la
mancanza di coerenza nelle pratiche adottate dagli Stati membri nello stesso
luogo è causa di lamentele e insoddisfazione tra i richiedenti,
indipendentemente dalla loro nazionalità, professione o stato. La Commissione propone di introdurre nell’ambito della cooperazione locale Schengen norme obbligatorie per l’armonizzazione dei documenti giustificativi. Il nuovo meccanismo di valutazione di Schengen, che sarà applicabile dal 2015 e prevede la possibilità di effettuare valutazioni tematiche, può svolgere un ruolo essenziale per la messa in atto delle disposizioni sulla cooperazione locale Schengen. Attualmente, le relazioni annuali devono
essere redatte in ogni luogo e la Commissione è tenuta a trasmetterle al
Parlamento europeo e al Consiglio per garantire una piena trasparenza. La Commissione propone di elaborare una relazione annuale completa sullo stato della cooperazione locale Schengen, da presentare ai colegislatori per garantire una trasparenza coerente. 3. ATTUAZIONE GENERALE DEL CODICE DEI VISTI 3.1. Considerazioni generali Sebbene non sia possibile accertare l’impatto
diretto del codice dei visti sul numero di domande e di rilasci di visti per
soggiorni di breve durata nel periodo 2010-2012, il chiarimento del quadro
giuridico ha di certo contribuito a un aumento significativo delle domande di
visto. Tra il 2009 e il 2012, il numero di domande a livello mondiale è
aumentato del 48%, con una crescita annuale di circa il 15%. A parte qualche
eccezione[12],
gli Stati membri hanno registrato ogni anno un aumento nel numero di domande di
visto trattate. Nello stesso periodo è stato registrato un calo della
percentuale mondiale di domande respinte[13],
nonostante le notevoli differenze riscontrate tra diverse regioni del mondo[14]. Complessivamente, l’obiettivo generale della
lotta all’immigrazione clandestina è considerato raggiunto. Né gli Stati
membri, né i risultati degli studi e della consultazione pubblica hanno
individuato rischi alla sicurezza o problemi derivanti dal codice dei visti o
dalla sua applicazione. Senz’altro, occorre mantenere un elevato livello di
sicurezza nel proporre qualunque nuova agevolazione per i viaggiatori
legittimi. Si dovrebbe tenere conto altresì del contributo apportato in termini
di sicurezza dall’introduzione del sistema di informazione visti (VIS),
iniziata nell’ottobre 2011 e la cui conclusione è prevista nel corso del 2015. 3.2. Mancanza di dati statistici Disporre di statistiche appropriate,
affidabili e comparabili costituisce un requisito essenziale per far sì che la
valutazione dell’attuazione della normativa e della sua efficacia ed efficienza
sia fondata su prove. A norma dell’articolo 46, gli Stati membri
sono tenuti a trasmettere alla Commissione statistiche annuali per l’anno
precedente. L’allegato XII precisa i dati da comunicare (ad es., tipo di visto,
numero di visti richiesti/rilasciati/respinti, visti per ingresso singolo o per
ingressi multipli). Nonostante l’utilità dei dati forniti dagli
Stati membri ai fini della valutazione dell’attuazione di certi elementi del
codice dei visti, la mancanza di disaggregazione rende difficile analizzare le
ripercussioni di alcune disposizioni. Ad esempio, per quanto concerne i visti
per ingressi multipli, è stato registrato solo il numero totale, ma non si è
preso in considerazione il periodo di validità e, di conseguenza, il totale
include visti per ingressi multipli validi da due settimane a cinque anni. I
dati vengono raccolti in base al luogo (ossia, dove il visto è stato
richiesto/rilasciato) e al tipo di visto richiesto (visto per soggiorni di
breve durata o di transito aeroportuale), ma non sono disponibili informazioni
sulla nazionalità del richiedente o sullo scopo del viaggio. È quindi
impossibile monitorare le tendenze, ad esempio, relative al numero di domande
di visti per viaggi turistici. La Commissione propone di rivedere l’allegato XII, al fine di garantire che la raccolta di dati più dettagliati permetta in futuro di valutare in modo adeguato il conseguimento degli obiettivi. 3.3. Valutazione per obiettivo specifico 3.3.1. Semplificazione del quadro giuridico L’integrazione in un unico strumento di tutta
la legislazione relativa al trattamento delle domande di visto per soggiorni di
breve durata e alla modifica dei visti rilasciati ha nettamente contribuito a
semplificare la legislazione, migliorando la trasparenza e accrescendo la
certezza del diritto. 3.3.2. Rafforzamento del quadro giuridico per migliorare l’armonizzazione
delle pratiche In generale, l’obiettivo di istituire un
quadro giuridico chiaro per la politica comune in materia di visti, riguardante
i soggiorni sino a 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni, è stato raggiunto.
Tuttavia, nel corso degli anni, la Commissione ha prestato attenzione alla
situazione dei cittadini di paesi terzi che hanno ragioni legittime per rimanere
più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni (si veda la sezione 2.1.9. del
documento di lavoro dei servizi della Commissione) e che, soggetti o meno
all’obbligo del visto, intendono restare nello spazio Schengen per un periodo
superiore a 90 giorni, ma non rimanere in un unico Stato membro oltre questo
termine. In questa categoria di persone rientrano in
genere gli artisti di spettacoli dal vivo in tournée nello spazio Schengen per
un lungo periodo, ma anche singoli viaggiatori, come ad esempio, artisti,
professionisti della cultura, studenti e pensionati. Non soddisfacendo i
criteri di ammissibilità necessari per un visto nazionale per soggiorni di
lunga durata o un visto Schengen per soggiorni di breve durata, né per altre
autorizzazioni, si ritrovano in un vuoto giuridico. Tale situazione porta
spesso a un uso “creativo” di alcuni strumenti giuridici da parte degli Stati
membri. Piuttosto che chiudere un occhio su queste pratiche, la Commissione
propone di introdurre un’autorizzazione specifica che soddisfi le esigenze di
tali persone. La Commissione propone uno strumento giuridico che istituisca una nuova autorizzazione per i soggiorni nello spazio Schengen superiori all’attuale limite di 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni. 3.3.3. Rafforzare le garanzie procedurali e garantire un trattamento equo e
trasparenza I risultati della consultazione pubblica[15], lo studio
sull’impatto economico di cui sopra e le denunce dei singoli mostrano che gli
obiettivi delle garanzie procedurali non sono stati sufficientemente
realizzati. Sia i singoli richiedenti che gli operatori professionali hanno
trovato alcune procedure di presentazione della domanda lunghe, complesse e
costose. Ogni procedura di domanda di visto inizia con
la necessaria individuazione, da parte del richiedente, dello Stato membro
competente per il trattamento della domanda (sezione 2.1.1.1.,
paragrafo 1, del documento di lavoro dei servizi della Commissione). Esistono
criteri chiari e obiettivi per stabilire lo Stato membro cui compete esaminare
una domanda. Ciononostante, nella pratica, risalire a tale Stato è piuttosto
complicato sia per i richiedenti che per i consolati, qualora il richiedente
desideri recarsi in diversi Stati membri con un unico visto. Le norme attuali
sembrano dare adito a confusione e le prime esperienze dei richiedenti con la
politica in materia di visti Schengen sono spesso negative. Il passo successivo nella procedura consiste
nella compilazione del modulo di domanda (sezione 2.1.1.2., paragrafo 10,
del documento di lavoro dei servizi della Commissione). Sebbene in genere il
modulo non causi molti problemi, è ancora possibile apportarvi miglioramenti.
Ad esempio, potrebbe essere riveduto per eliminare l’obbligo relativo alle
informazioni attualmente necessarie che, in seguito all’introduzione del VIS,
saranno disponibili a tutti gli effetti nel sistema. Inoltre, sarebbe utile
fornire ai richiedenti migliori spiegazioni su come compilare il modulo. La Commissione propone di chiarire le norme riguardanti lo Stato membro “competente” e di semplificare il modulo di domanda. L’obbligo di “presentare di persona”
la domanda (sezione 2.1.1.1., paragrafi 7 – 9, del documento di lavoro dei
servizi della Commissione) si è rilevato un grosso ostacolo, essendo spesso
molto complicato attenervisi. In alcuni casi, i richiedenti sono obbligati a
recarsi in un paese vicino, perché lo Stato membro competente non è
presente/rappresentato nel loro paese di residenza, con un conseguente aumento
delle spese a loro carico. Benché gli Stati membri consentano ai richiedenti di
presentare la domanda a un fornitore di servizi esterno o mediante un
intermediario commerciale, ai richiedenti noti viene raramente garantita la
possibilità di astenersi dal “presentare di persona” la domanda. Sinora, la norma generale applicata prevede
che il richiedente presenti di persona la domanda di visto presso il consolato
o a un fornitore di servizi esterno. Con la progressiva introduzione del VIS, i
richiedenti che presentano una domanda per la prima volta dovranno ad ogni modo
recarsi presso un consolato o un fornitore di servizi esterno per il
rilevamento delle impronte digitali. Nella maggior parte degli Stati membri si
registra un aumento delle domande e, parallelamente, una riduzione della spesa
pubblica. Ciò ha comportato un maggior ricorso a fornitori di servizi esterni per
la raccolta delle domande di visto e l’accreditamento di intermediari
commerciali (ossia, agenzie di viaggio/operatori turistici) che presentano
domande a nome di (gruppi di) richiedenti, nonché l’abolizione, da parte dei
singoli Stati membri, per i richiedenti noti, dell’obbligo di presentare la
domanda di persona. Recarsi presso i consolati sta quindi
diventando un’eccezione. In alcuni consolati, solo il 30% delle domande è
“presentato di persona” e, in base alle informazioni raccolte nelle valutazioni
Schengen, raramente si tengono colloqui personali al momento della
presentazione di una domanda. D’altro canto, seguendo gli sviluppi nelle
tecnologie moderne, gli Stati membri consentono sempre più ai richiedenti di
presentare le domande per via elettronica. Al momento, i richiedenti possono presentare
le domande di visto non prima di tre mesi dal viaggio previsto (sezione 2.1.1.1.,
paragrafo 5, del documento di lavoro dei servizi della Commissione). Tale
termine rappresenta un problema per i marittimi (si veda anche il punto 11)
e per coloro che desiderano evitare i picchi di domande, con lunghi periodi di
attesa. Nell’interesse tanto dei richiedenti quanto dei consolati, si dovrebbe
consentire la presentazione della domanda a partire da sei mesi prima del
viaggio previsto. La Commissione propone di abolire il principio della “presentazione di persona” della domanda di visto (fatto salvo l’obbligo di rilevare le impronte digitali ai richiedenti che presentano una domanda per la prima volta), mantenendo al contempo la possibilità di tenere un colloquio. Propone inoltre di chiarire le norme che consentono la presentazione online delle domande e di permettere a tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto sino a sei mesi prima del viaggio previsto. In seguito alla presentazione della domanda,
iniziano a decorrere una serie di termini. Sebbene in genere il termine per la
decisione venga rispettato, qualora il paese terzo coinvolto sia soggetto a consultazione
preliminare (sezione 2.1.1.5., paragrafo 20, del documento di lavoro dei
servizi della Commissione), il trattamento della domanda può richiedere più
tempo. Tuttavia, il miglioramento dei sistemi informatici permette tempi di
risposta più brevi, rispetto agli attuali sette giorni di calendario, in caso
di consultazione preliminare. Analogamente, dovrebbe essere possibile ridurre i
tempi per la decisione di rilascio. La Commissione propone di rivedere i termini massimi, ivi compresi i tempi di risposta in caso di consultazione preliminare, da ridurre a cinque giorni di calendario. Il codice dei visti include disposizioni
intese a snellire e ad abbreviare le procedure, prevedendo agevolazioni
procedurali per i richiedenti noti al consolato per “integrità” e
“affidabilità” e che abbiano utilizzato legittimamente i visti rilasciati loro
in precedenza. Tuttavia, queste possibili agevolazioni, che dovrebbero
applicarsi in particolare agli obblighi relativi ai documenti giustificativi e
al rilascio di visti per ingressi multipli, non sono applicate dagli Stati
membri in modo uniforme e coerente. Per la maggior parte dei richiedenti, dover
fornire più volte numerosi documenti giustificativi (sezione 2.1.1.2.,
paragrafo 12, del documento di lavoro dei servizi della Commissione) per
dimostrare il possesso dei criteri di ammissibilità, costituisce un onere.
Molti lamentano il fatto che gli obblighi varino da un consolato all’altro
nello stesso paese terzo, anche quando lo scopo del viaggio è il medesimo. In base al codice dei visti, i richiedenti
noti ai consolati per la loro “integrità” e “affidabilità” possono già
beneficiare di alcune agevolazioni procedurali (esenzione dall’obbligo di
presentare la domanda di persona e di fornire alcuni/tutti i documenti
giustificativi). Tuttavia, gli Stati membri non sembrano garantire tali
esenzioni ai richiedenti noti in modo sistematico. Ciò è dovuto principalmente
al fatto che si tratta di una clausola facoltativa e che i criteri di
ammissibilità relativi a “integrità” e “affidabilità” non sono stati definiti.
Inoltre, circa il 70% delle domande è presentato ricorrendo a un fornitore di
servizi esterno, cui non è consentito effettuare una valutazione qualitativa
della domanda/del richiedente. L’obbligo di presentare un’“assicurazione
sanitaria di viaggio” (sezione 2.1.1.2., paragrafo 14, del documento
di lavoro dei servizi della Commissione) apporta un valore aggiunto discutibile
e dovrebbe pertanto essere abolito. La Commissione propone di definire un elenco esaustivo e semplificato dei documenti giustificativi e di abolire l’obbligo dell’assicurazione sanitaria di viaggio. Benché sia una clausola vincolante, l’articolo
del codice dei visti relativo al rilascio di visti per ingressi multipli
(sezione 2.1.1.6, paragrafo 24, del documento di lavoro dei servizi della
Commissione) è minato dalla valutazione facoltativa delle condizioni di
ammissione per i visti per ingressi multipli, in cui rientrano, anche in questo
caso, le nozioni di “integrità” e “affidabilità”. Inoltre, la consultazione
pubblica ha dimostrato che i consolati degli Stati membri sembrano non
rilasciare di buon grado visti per ingressi multipli con una validità superiore
ai sei mesi. Pertanto, mentre i consolati dovrebbero in principio rilasciare
visti per ingressi multipli con una validità sino a cinque anni alle categorie
di persone elencate all’articolo (che sono, essenzialmente, viaggiatori
regolari e quindi “noti”), il margine di discrezione lasciato ai consolati,
associato alla loro ritrosia a rilasciare visti per ingressi multipli con un
lungo periodo di validità, comporta un rilascio di visti per ingressi multipli
considerevolmente inferiore a quanto potenzialmente possibile. È un peccato, dato che i visti per ingressi
multipli costituiscono l’agevolazione più importante e semplice che un
viaggiatore possa ottenere e che rilasciare più visti per ingressi multipli
alleggerirebbe il carico amministrativo sia per i richiedenti che per i
consolati. Rafforzare l’articolo sui visti per ingressi multipli permetterebbe
di risolvere molti dei problemi sollevati nell’ambito della consultazione
pubblica e in diversi studi. In particolare, i richiedenti non sarebbero più
costretti a imbattersi in procedure di domanda ripetitive. Nella pratica,
tuttavia, i consolati non fanno alcuna o poca distinzione tra i richiedenti: i
richiedenti che presentano una domanda per la prima volta sono spesso soggetti
allo stesso trattamento dei viaggiatori regolari. L’esistenza del VIS, introdotto gradualmente e
che dovrebbe essere operativo in tutto il mondo nel corso del 2015, potrebbe facilitare
la distinzione tra richiedenti, poiché tutti i dati relativi ai richiedenti di
visti saranno introdotti nel sistema e potranno essere consultati da tutti i
consolati degli Stati membri. I dati restano conservati nel VIS per cinque
anni. Sarà semplice distinguere tra richiedenti “non noti”, che presentano una
domanda per la prima volta, non ancora registrati nel VIS e senza una
“pregressa esperienza sotto il profilo dei visti”, e il richiedente i cui dati
sono già registrati. Potrebbe essere operata un’ulteriore
distinzione tra chi è registrato nel VIS, ma cui non è stato rilasciato alcun
visto nei 12 mesi precedenti la domanda, e chi ha ottenuto e utilizzato
legittimamente due visti nel corso di tale periodo. Questi ultimi potrebbero
essere definiti “viaggiatori regolari” e dovrebbero godere delle massime
agevolazioni per quanto concerne i documenti giustificativi richiesti e il
periodo di validità del visto per ingressi multipli da rilasciare. Partendo da tale base, sarebbe opportuno
introdurre norme obbligatorie che prevedano agevolazioni procedurali per i
“viaggiatori regolari”. Tali agevolazioni potrebbero includere l’esenzione
(parziale) dall’obbligo relativo ai documenti giustificativi e il rilascio di
visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità. In concreto, il
richiedente che abbia ottenuto e utilizzato legittimamente due visti nei 12
mesi precedenti dovrebbe presentare soltanto i documenti giustificativi che
attestino lo scopo del viaggio, e dovrebbe ricevere un visto per ingressi
multipli valido tre anni. I richiedenti che hanno ottenuto e legittimamente
utilizzato in precedenza visti per ingressi multipli validi tre anni dovrebbero
ricevere, per la domanda successiva, un visto per ingressi multipli valido
cinque anni. D’altro canto, i richiedenti che presentano
una domanda per la prima volta, pur beneficiando delle agevolazioni generali,
continuerebbero a essere sottoposti alle verifiche del caso, considerate le
notevoli facilitazioni di cui potrebbero godere alla presentazione di una
seconda domanda. Tali verifiche sono necessarie per salvaguardare la sicurezza
del sistema. La Commissione propone norme obbligatorie, basate su criteri obiettivi e definiti con precisione, al fine di distinguere chiaramente le categorie di richiedenti, in base al seguente principio: i richiedenti con una positiva “pregressa esperienza sotto il profilo dei visti”, registrata nel VIS nei 12 mesi precedenti la domanda, dovrebbero beneficiare delle maggiori agevolazioni possibili per quanto concerne la presentazione dei documenti giustificativi e il rilascio di visti per ingressi multipli. Per garantire che le proposte sui visti per
ingressi multipli con un lungo periodo di validità (tre e cinque anni) abbiano
il massimo impatto, i consolati dovrebbero essere autorizzati a rilasciare
visti per ingressi multipli con una validità superiore a quella del documento
di viaggio del richiedente (sezione 2.1.1.2., paragrafo 11, del documento
di lavoro dei servizi della Commissione). La Commissione propone di introdurre norme che consentano il rilascio di un visto con un periodo di validità superiore a quello del documento di viaggio cui è apposto il visto adesivo. Il codice dei visti ha introdotto esenzioni
dal pagamento dei diritti per il visto obbligatorie e facoltative (sezione 2.1.1.3.,
paragrafo 15, del documento di lavoro dei servizi della Commissione) per alcune
categorie di richiedenti. L’attuazione delle disposizioni pertinenti ha
rivelato due problemi. Innanzitutto, le categorie di persone ammissibili per le
due esenzioni non sono sempre definite chiaramente e, in secondo luogo, in
determinati luoghi i consolati applicano raramente le esenzioni dal pagamento
dei diritti per il visto in modo coerente. Ne consegue che i richiedenti
potenzialmente ammissibili che beneficiano effettivamente di un’esenzione sono
in numero esiguo. La Commissione propone di rendere obbligatorie tutte le esenzioni dal pagamento dei diritti per il visto e di definire con maggiore chiarezza le categorie cui si applicano. I visti possono essere rilasciati alle
frontiere esterne (sezione 2.1.1.8., paragrafo 35, del
documento di lavoro dei servizi della Commissione) soltanto in casi
eccezionali. Tuttavia, coloro che lavorano nell’ambito del trasporto marittimo
e delle crociere sono spesso obbligati a presentare la domanda alla frontiera,
per la natura stessa della loro professione. Per queste categorie di lavoratori
sono stati inclusi nel codice dei visti un articolo e un allegato specifici.
Nonostante queste norme, il rilascio di visti per i marittimi resta una
procedura complicata, non da ultimo per la complessità dell’allegato IX, che
presenta il modulo da compilare per la domanda di visto destinato a tale
categoria. La Commissione propone di rivedere l’allegato IX al fine di semplificare il modulo di domanda. Come affermato in precedenza, i visti possono
essere rilasciati alle frontiere esterne solo in casi eccezionali. Tuttavia, la
Commissione ha recentemente approvato un progetto pilota di uno Stato membro,
che prevede il rilascio alle frontiere esterne di visti per ingresso singolo ai
turisti durante il periodo estivo, per consentire loro di effettuare brevi
visite. In vista del rafforzamento del ruolo della politica comune in materia
di visti nel facilitare le opportunità di viaggio per i viaggiatori legittimi,
ivi compresi i turisti, al fine di stimolare la crescita nell’UE, la
Commissione propone di estendere questa possibilità a tutti gli Stati membri. La Commissione propone di introdurre nel codice dei visti una disposizione che permetta di rilasciare alle frontiere esterne visti per ingresso singolo, al fine di promuovere il turismo di breve durata. Benché la Commissione riconosca che uno Stato
membro dovrebbe poter imporre visti di transito aeroportuale (sezione 2.1.7.
del documento di lavoro dei servizi della Commissione) in caso di improvviso e
ingente flusso di migrazione illegale, le norme attuali dovrebbero essere
rivedute per garantire che tali misure siano proporzionali in termini di
portata e durata. La Commissione propone di rivedere le attuali norme sui visti di transito aeroportuale, al fine di garantirne la proporzionalità. Il codice dei visti si applica alle domande di
visto presentate da tutti i cittadini di paesi terzi, ivi compresi i familiari
dei cittadini dell’Unione (sezione 2.1.5., paragrafi 47 — 52, del documento di
lavoro dei servizi della Commissione). Per facilitare la mobilità, dovrebbero
essere previste agevolazioni a livello procedurale, in particolare facilitando
le visite dei familiari per i cittadini di paesi terzi che desiderino rendere
visita a parenti stretti, cittadini dell’Unione, che risiedono nel territorio
dello Stato membro di cui hanno la nazionalità, nonché per i parenti stretti di
cittadini dell’Unione che risiedono in un paese terzo e che intendono visitare
insieme lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la nazionalità. Il
diritto dell’Unione europea non prevede attualmente agevolazioni specifiche per
queste due situazioni. Tuttavia, gli accordi di facilitazione dei visti conclusi
di recente prevedono agevolazioni procedurali destinate specificatamente a
queste persone (ad esempio, la semplificazione degli obblighi relativi ai
documenti giustificativi, l’esenzione dal pagamento dei diritti, il rilascio
obbligatorio di visti per ingressi multipli). Questa pratica dovrebbe essere
resa generale all’interno del codice dei visti. L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE[16] prevede agevolazioni
particolari per i beneficiari della direttiva stessa, quali il rilascio di visti
“gratuiti” e “in base a una procedura accelerata”. La Commissione
riceve molte lamentele e richieste di chiarimenti in merito alla relazione tra
la direttiva 2004/38/CE e il codice dei visti, poiché le agevolazioni offerte
ai familiari di cittadini dell’UE a norma della direttiva paiono essere attuate
diversamente nei vari Stati membri. Tale situazione è causa di incertezze per i
familiari interessati. Pertanto, le stesse agevolazioni proposte per i
cittadini di paesi terzi nelle summenzionate due situazioni dovrebbero come
minimo essere garantite anche ai familiari che si trovano nelle situazioni di
cui alla direttiva 2004/38/CE. La Commissione propone di prevedere agevolazioni in materia di visti per i cittadini di paesi terzi che desiderino rendere visita a parenti stretti, cittadini dell’Unione, che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la nazionalità, nonché per i parenti stretti di cittadini dell’Unione che risiedono in un paese terzo e che intendono visitare insieme lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la nazionalità. Le stesse agevolazioni dovrebbero come minimo applicarsi anche ai familiari dei cittadini dell’UE interessati dalla direttiva 2004/38/CE. 3.3.4. Migliorare l’organizzazione e la cooperazione consolare
(anche in previsione dell’introduzione del VIS) Il
codice dei visti ha istituito un quadro giuridico per diverse forme di cooperazione
consolare (sezione 2.1.4., paragrafi 40 - 46, del documento di lavoro dei
servizi della Commissione), volto a ridurre i costi per gli Stati membri e a
garantire una migliore copertura consolare a beneficio dei richiedenti.
Tuttavia, sono sorti seri dubbi sull’efficacia e l’efficienza di queste
disposizioni. In
primo luogo, gli Stati membri dovrebbero, in principio, decidere di cooperare
con un fornitore di servizi esterno solo dopo aver valutato anche altre
possibilità di cooperazione. Comportando costi supplementari per i richiedenti,
l’esternalizzazione dovrebbe essere una misura di extrema ratio e gli
Stati membri dovrebbero garantire a tutti gli interessati la possibilità di
presentare le domande direttamente presso le loro rappresentanze diplomatiche o
consolari. Ciononostante, in concreto, nella maggior parte dei casi gli Stati
membri decidono di cooperare con un fornitore di servizi esterno senza valutare
altre possibilità, poiché l’esternalizzazione è di gran lunga la soluzione più
economica, rapida ed efficace per far fronte a un considerevole aumento nelle
domande di visto e migliorare la copertura consolare. Inoltre, molto spesso, in
caso di esternalizzazione non viene fornito un accesso diretto al consolato. In
secondo luogo, non si è fatto un ampio ricorso alle nuove forme di cooperazione
definite nel codice dei visti, ossia, la rappresentanza limitata (esclusivamente
per la raccolta delle domande, inclusi i dati biometrici), la coubicazione, il
centro comune per la presentazione delle domande e l’autorizzazione alla
raccolta delle domande per i consoli onorari. Non esistono casi di
rappresentanza limitata, né di coubicazione, ma soltanto forme ibride di centri
comuni per la presentazione delle domande e solo pochi Stati membri hanno
concesso ai consoli onorari l’autorizzazione per la raccolta delle domande. In terzo luogo, per quanto riguarda la
presenza di punti di raccolta e di trattamento dei visti (la cosiddetta
“copertura consolare”), nonostante i progressi compiuti, dovuti principalmente
alla conclusione di accordi di rappresentanza e all’esternalizzazione, la
copertura consolare deve essere ancora notevolmente accresciuta. I richiedenti
non dovrebbero essere obbligati a recarsi all’estero per presentare una
domanda, perché lo Stato membro competente non ha né un consolato né una
rappresentanza nel loro paese di origine. L’accesso ai consolati può essere complicato e
dispendioso in termini economici e di tempo anche nei paesi terzi in cui tutti
o la maggior parte degli Stati membri sono presenti nella capitale; molti
richiedenti si trovano ancora a dover percorrere lunghe distanze per
raggiungerli. Ad esempio, è questo il caso di Cina, India e Russia. Sia gli
accordi di rappresentanza che l’esternalizzazione sono pratiche già diffuse, ma
la raccolta e il trattamento dei visti sono concentrati nelle capitali e in
alcune grandi città. Infine, in nove paesi terzi i cui cittadini sono soggetti
all’obbligo di visto non è presente nessuno Stato membro, né alcun fornitore di
servizi esterno. Questi paesi sarebbero luoghi ideali affinché gli Stati membri
riuniscano le loro risorse e istituiscano centri comuni per la presentazione
delle domande o altre possibili forme di cooperazione. A tal proposito, è opportuno osservare che la
componente del Fondo Sicurezza interna[17]
relativa alle frontiere esterne e ai visti cofinanzierà azioni in materia di
infrastrutture, edifici e attrezzature operative (ivi compresa la manutenzione
del VIS) necessarie per il trattamento delle domande di visto e per la
formazione. Fatto ancor più importante, nell’ambito della componente per il
supporto operativo del Fondo, il personale dei consolati potrà beneficiare di
un finanziamento totale. La Commissione propone di rivedere le attuali definizioni di cooperazione consolare, al fine di renderle più flessibili, e di introdurre il principio della rappresentanza obbligatoria. 4. CONCLUSIONI Il codice dei visti è stato, in generale,
concepito per garantire, mediante una serie di disposizioni giuridiche e di
istruzioni operative, che la politica comune in materia di visti diventi
effettivamente comune e sia applicata nello stesso modo ovunque da tutti gli
Stati membri. Inoltre, le norme comuni dovrebbero contribuire a facilitare i
viaggi legittimi, in particolare per chi si sposta frequentemente e
regolarmente, nonché a combattere l’immigrazione clandestina. La presente
valutazione ha messo in evidenza gli aspetti positivi, sottolineando tuttavia
anche ambiti di possibile miglioramento delle procedure e delle condizioni di
rilascio dei visti. Benché l’agevolazione dei viaggi legittimi
apporti in quanto tale benefici economici, il codice dei visti non prevedeva,
come obiettivo, di facilitare i visti al fine di contribuire alla crescita
economica e alla creazione di posti di lavoro. Tale aspetto è stato introdotto
soltanto con la comunicazione della Commissione del novembre 2012, per la
necessità di garantire coerenza tra tutte le politiche dell’UE e l’attuale
contesto economico. La presente relazione ha pertanto esaminato la misura in
cui l’obiettivo generale iniziale, ossia facilitare i viaggi legittimi e
garantire un trattamento equo in casi analoghi, è stato raggiunto, senza però
valutarne specificatamente l’efficacia in termini di contributo alla crescita
economica. In generale, rispetto alla situazione
precedente la sua adozione, il codice dei visti chiarisce e semplifica il
quadro giuridico per la politica comune in materia di visti. Il codice ha
permesso di modernizzare e uniformare in maniera considerevole le procedure per
i visti e, se applicato correttamente, consente di risolvere alcuni dei
problemi sollevati nella valutazione. Tuttavia, l’attuazione delle disposizioni
giuridiche non è stata ottimale, in particolare per il fatto che, nella maggior
parte dei casi, gli elementi di flessibilità proposti sono formulati in norme
facoltative piuttosto che vincolanti. Le disposizioni del codice dei visti intese a
salvaguardare la sicurezza delle frontiere esterne si sono dimostrate coerenti
ed efficaci e sono ancora essenziali ai fini del sistema. Tuttavia, le
disposizioni volte a offrire agevolazioni procedurali per categorie specifiche
di persone, che potrebbero inoltre alleggerire il carico amministrativo per i
consolati degli Stati membri, non hanno avuto l’impatto atteso. I risultati
ottenuti non sono soddisfacenti, non soltanto per i viaggiatori legittimi, ma
anche per gli Stati membri e tutta l’UE in termini di mancati benefici
economici. Il codice dei visti si applica in ogni luogo e
le sue disposizioni sono applicabili a tutti i cittadini dei paesi soggetti
all’obbligo di visto. È pertanto essenziale adattare le disposizioni per
conformarle alle situazioni locali. Tuttavia, il quadro giuridico non è mai
stato realmente accolto nella sua totalità a livello locale: soltanto in pochi
luoghi è stata messa in atto una cooperazione duratura e continua, mentre in
altri alcune disposizioni giuridiche sono state talvolta semplicemente
ignorate. Per realizzare una vera e propria politica
comune in materia di visti, la Commissione propone una revisione del
regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un codice comunitario dei visti. I risultati della valutazione sono
stati inseriti in una relazione di valutazione d’impatto elaborata dalla
Commissione. La proposta di revisione del codice dei visti
avanzata dalla Commissione si basa essenzialmente sui seguenti risultati: Ø le disposizioni del codice dei visti si applicano in egual
modo a tutti i richiedenti, indipendentemente dalla loro situazione personale,
sebbene il codice dei visti preveda una base giuridica per l’applicazione di
agevolazioni procedurali ai richiedenti noti ai consolati. Nella pratica, i
consolati non operano una sufficiente distinzione tra richiedenti non noti e
richiedenti con una pregressa esperienza positiva sotto il profilo dei visti; Ø le agevolazioni procedurali previste dal codice dei visti per
i richiedenti noti sono applicate troppo di rado; Ø a causa del ricorso esteso all’esternalizzazione, la
possibilità di esonerare i richiedenti dall’obbligo di presentare la domanda di
visto di persona e di fornire determinati documenti giustificativi non può sostanzialmente
essere messa in atto. La valutazione della situazione del richiedente in base a
nozioni intrinsecamente discrezionali, quali “integrità” e “affidabilità”, non
può essere lasciata ai fornitori di servizi esterni. Questa mancanza di
differenziazione rappresenta una delle ragioni principali per cui i
richiedenti, e in certa misura anche i consolati, ritengono le procedure per i
visti lunghe, complesse e costose. La Commissione propone quindi di: 1) alleggerire il carico
amministrativo sia per i richiedenti che per i consolati, sfruttando appieno i
benefici del sistema di informazione visti, e differenziare in base a criteri
chiari e obiettivi il trattamento dei viaggiatori noti/regolari e dei
richiedenti non noti; 2) facilitare ulteriormente i viaggi
legittimi, snellendo e armonizzando completamente le procedure e rendendo
obbligatorie determinate disposizioni, attualmente lasciate alla discrezione
dei consolati. Se adottate, queste nuove norme offriranno ai
richiedenti notevoli agevolazioni procedurali, come precisato nella seguente
tabella: || Presentazione di persona || Rilevamento delle impronte digitali || Documenti giustificativi || Visto da rilasciare Richiedente per la prima volta, non registrato nel VIS || SÌ || SÌ || Elenco completo riguardante tutte le condizioni di ingresso || In principio, visto per ingresso singolo; tuttavia, se il consolato ritiene il richiedente affidabile, è possibile anche un visto per ingressi multipli Richiedente registrato nel VIS (ma non viaggiatore frequente) || NO || NO (a meno che le impronte digitali non siano state rilevate negli ultimi 59 mesi) || Elenco completo riguardante tutte le condizioni di ingresso || Visto per ingresso singolo o per ingressi multipli Viaggiatori regolari registrati nel VIS che abbiano utilizzato legalmente 2 visti nei 12 mesi precedenti la domanda || NO || NO || Soltanto l’attestazione dello scopo del viaggio. Presunto rispetto delle condizioni di ingresso per la “pregressa esperienza positiva sotto il profilo dei visti” || Visto per ingressi multipli valido 3 anni Viaggiatori regolari registrati nel VIS che abbiano utilizzato legalmente un visto per ingressi multipli valido 3 anni || NO || NO || Soltanto l’attestazione dello scopo del viaggio || Visto per ingressi multipli valido 5 anni I richiedenti che presentano una domanda per
la prima volta non dovrebbero essere considerati automaticamente ammissibili
per il rilascio di un visto per ingressi multipli, dato l’esame approfondito
cui devono essere sottoposte le loro domande al fine di mantenere un elevato
livello di sicurezza nello spazio Schengen. Tuttavia, possono beneficiare di
tutte le agevolazioni procedurali generali proposte dalla Commissione, quali,
ad esempio, l’abolizione dell’assicurazione sanitaria di viaggio, termini più
brevi per la procedura di decisione e un modulo di domanda semplificato.
Inoltre, se dovessero richiedere un terzo visto nei 12 mesi successivi al primo
visto, utilizzato legalmente, godranno dello stato di “viaggiatore regolare
registrato nel VIS” e delle rispettive agevolazioni. L’assenza di punti di raccolta e di
trattamento delle domande di visto in molti paesi terzi rende la presentazione
di tali domande estremamente onerosa in termini economici e di tempo. La
Commissione propone quindi di: 3) rivedere il quadro esistente al
fine di rafforzare la cooperazione consolare e garantire un accesso più
semplice alle procedure di domanda di visto Schengen nel maggior numero di
luoghi possibile. Nel perseguire l’obiettivo relativo alla
promozione della crescita economica mediante una politica in materia di visti più
intelligente, si dovrebbe prevedere la possibilità di utilizzare a titolo
temporaneo determinate disposizioni del codice dei visti, al fine di favorire
il turismo a breve termine. La Commissione propone quindi di: 4) introdurre nel codice dei visti
un articolo che consenta il rilascio di visti alle frontiere esterne a titolo
temporaneo, nel rispetto di condizioni rigorose. Al fine di
facilitare la mobilità delle persone, agevolando le visite dei familiari, si
propone di: 5) prevedere determinate agevolazioni
procedurali per i cittadini di paesi terzi che desiderino rendere visita a
parenti stretti, cittadini dell’Unione, che risiedono nel territorio dello
Stato membro di cui hanno la nazionalità, nonché per i parenti stretti di
cittadini dell’Unione che risiedono in un paese terzo e che intendono visitare
insieme lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la nazionalità. Per precisare, in relazione al codice dei
visti, le agevolazioni procedurali che si applicano ai familiari di cittadini
dell’UE a norma della direttiva 2004/38/CE[18],
si propone di: 6) stabilire che le agevolazioni
procedurali di cui al punto 5) dovrebbero come minimo valere anche per i
familiari di cittadini dell’UE cui si applica la direttiva 2004/38/CE. Infine, i cittadini di paesi terzi si trovano
di fronte a problemi dovuti al fatto che i soggiorni autorizzati nello spazio
Schengen sono limitati a 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni. Per la
mancanza di un’autorizzazione adeguata per soggiorni superiori a 90 giorni,
tali persone sono obbligate a limitare i soggiorni oppure cercano di ricorrere
in questi casi a strumenti giuridici non destinati all’estensione del soggiorno
autorizzato nello spazio Schengen. Pertanto: 7) si propone un’iniziativa
legislativa volta a colmare il divario tra le norme sui soggiorni di breve
durata e quelle sull’ammissione di cittadini di paesi terzi nei singoli Stati
membri. La proposta di revisione del codice dei visti
prende altresì in considerazione altri problemi evidenziati nel documento di
lavoro dei servizi della Commissione, che rivestono minore importanza o sono
essenzialmente di natura tecnica. Se adottata, questa revisione completa del
codice dei visti istituirà una politica comune in materia di visti veramente
più intelligente, che comporterà a sua volta un aumento nel numero di visite
nell’UE. In attesa dell’adozione della proposta di
revisione del codice dei visti da parte dei colegislatori, la Commissione
ritiene importante e necessario rafforzare l’armonizzazione e l’attuazione
delle disposizioni esistenti. La Commissione collaborerà quindi con gli Stati
membri, nell’ambito del comitato visti e in altre sedi pertinenti, per
garantire la piena attuazione delle disposizioni attuali e promuovere le
migliori pratiche. Per quanto riguarda le disposizioni attuali,
l’attenzione verrà posta sul rilascio di visti per ingressi multipli e
sull’accelerazione dell’armonizzazione degli elenchi di documenti
giustificativi nelle giurisdizioni in cui non è ancora stata effettuata. In
relazione a quest’ultimo punto, la Commissione si impegnerà a sostenere la
cooperazione locale Schengen nelle attività svolte nell’ambito di giurisdizioni
di elevata importanza politica e/o economica e che offrono il migliore
potenziale a livello di turismo. In termini di migliori pratiche, la
Commissione può valutare nuove proposte di progetti pilota per i rilascio di
visti alle frontiere esterne. Infine, per le future revisioni degli allegati
del regolamento (CE) n. 539/2001, verranno altresì presi in considerazione
aspetti economici e commerciali, in linea con i nuovi criteri per la
valutazione dell’esenzione dal visto che i colegislatori adotteranno a breve.
Nel regolamento (CE) n. 539/2001 verrà inserito un nuovo articolo, che recita:
“Scopo del presente regolamento è di determinare quali sono i paesi terzi i
cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quali quelli i cui
cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari
criteri che attengono, in particolare, all’immigrazione clandestina, all’ordine
pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di
turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi
terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e
alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza
regionale e reciprocità”. --------------------------------------------------- [1] (Articolo 62, paragrafo 2, lettera b); ora trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), articolo 77, paragrafo 2, lettera
a)). [2] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti, GU L 243, del 15.9.2009, pag. 1. [3] Tali accordi sono spesso associati agli accordi di
riammissione. [4] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/international/index. [5] COM(2006) 403 definitivo/2. [6] In principio, il VIS avrebbe dovuto essere operativo dal
2007. Per tale ragione la Commissione aveva deciso di elaborare una proposta
giuridica distinta volta a definire le norme riguardanti gli identificatori
biometrici da raccogliere e a fornire una serie di opzioni per l’organizzazione
pratica delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri per
quanto concerne il rilevamento dei dati biometrici dei richiedenti il visto,
nonché per un quadro giuridico per la cooperazione degli Stati membri con i
fornitori di servizi esterni. Il contenuto del regolamento adottato da ultimo
(GU L 131, del 28.5.2009, pag. 1) è stato accorpato e adattato
alla struttura del codice dei visti adottato nel luglio 2009. [7] SWD(2014) 101. [8] COM(2012) 649. [9] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm [10] COM(2012) 648. [11] In tutto il presente documento, a meno che non specificato
diversamente, l’espressione “Stato membro” si riferisce agli Stati membri dell’UE
che applicano appieno la politica comune in materia di visti (tutti gli Stati
membri ad eccezione di Bulgaria, Croazia, Irlanda, Cipro, Romania e Regno
Unito) e agli Stati associati, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. [12] In Austria l’aumento complessivo in questo periodo è stato
soltanto dell’1,5% e in Slovenia si è registrato un calo del 58,8%. In entrambi
i casi, ciò è probabilmente dovuto all’abolizione dell’obbligo di visto per i
cittadini della maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali nel 2009
e 2010. [13] 2010: 5.8 %; 2012: 4.8 %. [14] Da una percentuale di rifiuti dell’1% nella Federazione
russa al 44% della Guinea. [15] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/consulting_0025_en.htm. [16] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, del 30.4.2004, pag. 27). [17] COM(2011) 750. [18] GU L 158 del 30.04.2004, pag. 77.