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Document 52014AB0010
Opinion of the European Central Bank of 5 February 2014 on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions (CON/2014/10)
Parere della Banca centrale europea, del 5 febbraio 2014 , sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (CON/2014/10)
Parere della Banca centrale europea, del 5 febbraio 2014 , sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (CON/2014/10)
GU C 193 del 24.6.2014, p. 2–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/2 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 febbraio 2014
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
(CON/2014/10)
2014/C 193/02
Introduzione e base giuridica
Il 31 ottobre 2013, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere in merito alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (1) (di seguito «proposta di regolamento»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, poiché la proposta di direttiva prevede disposizioni che incidono sui compiti del Sistema europeo di banche centrali inerenti la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e il contributo a una buona conduzione delle politiche riguardanti la stabilità del sistema finanziario, come indicato all’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, e 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il seguente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. |
La proposta di regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento tramite carta effettuate all’interno dell’Unione europea per le quali il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell’Unione. La proposta di regolamento si compone di due parti. La prima parte stabilisce un massimale sulle operazioni interbancarie (2) tramite carta di debito a uso dei consumatori non eccedente lo 0,20 % del valore dell’operazione, ed un massimale per le operazioni tramite carta di credito ad uso dei consumatori non eccedente lo 0,30 % del valore dell’operazione, applicabile alle operazioni nazionali e transfrontaliere (3) a seguito di periodi transitori diversi (4). Operazioni effettuate tramite carte aziendali, carte emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti, come pure prelievi presso distributori automatici per il prelievo di contante sono esonerati dalle prescrizioni di cui alla prima parte della proposta di regolamento. |
2. |
La seconda parte della proposta di regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali per tutte le categorie di operazioni di pagamento tramite carta. Le più significative sono la separazione dei circuiti di pagamento tramite carta (5) e dei soggetti incaricati del trattamento dell’operazione, modifiche in merito all’applicazione della regola obbliga ad accettare tutte le carte del circuito (Honour All Cards Rule) (6) e al divieto di stabilire regole che ostacolino o impediscano le carte multimarchio (7). Vengono inoltre introdotte una nuova disposizione che impone che le licenze concesse dai circuiti in materia di emissione e di convenzionamento coprano tutto il territorio dell’Unione, nonché ulteriori regole volte a rafforzare la trasparenza relativamente agli addebiti per gli esercenti (divieto di commissioni uniformi e non differenziate) e il divieto di norme che impediscano di orientare i clienti negli accordi di licenza (8). Sono altresì stabilite nuove regole per migliorare la trasparenza delle strutture tariffarie, quali il divieto dell’applicazione di regole che proibiscano agli esercenti di comunicare ai clienti le commissioni pagate ai soggetti convenzionatori di servizi di pagamento e la necessità che i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori forniscano estratti almeno mensili delle commissioni a carico degli esercenti, in cui saranno specificate le commissioni pagate dall’esercente nel corso del mese di riferimento per ogni categoria di carta e per ogni singolo marchio di cui il soggetto convenzionatore fornisce il servizio di convenzionamento. |
3. |
La BCE accoglie favorevolmente l’intento della proposta di regolamento di stabilire regole comuni in tutta l’Unione in merito alle commissioni interbancarie e requisiti tecnici e commerciali per tutte le categorie di operazioni di pagamento tramite carta. Le disposizioni sono generalmente allineate con le precedenti posizioni dell’Eurosistema. Le carte di pagamento sono lo strumento di pagamento elettronico maggiormente utilizzato per acquisti al dettaglio e costituiscono ampia parte delle operazioni di pagamento nell’Unione. Nonostante questo, le commissioni interbancarie sono ancora in larga misura non regolamentate, dunque, assai difformi tra gli Stati membri. L’introduzione di regole comuni dovrebbe contribuire al completamento del mercato interno dei pagamenti e a sostenere l’introduzione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Se da un lato le nuove disposizioni sono fortemente connotate dall’attenzione all’aspetto della concorrenza, allo stesso tempo dovrebbero ridurre la frammentazione del mercato e creare condizioni di parità concorrenziale, destinate a rendere più agevole la concorrenza tra gli operatori esistenti e l’ingresso di nuovi prestatori di servizi di pagamento nel mercato dei pagamenti tramite carta, contribuendo complessivamente a una maggiore efficienza e a un uso più ampio dei sistemi di pagamento elettronici. |
Osservazioni di carattere specifico
1. Definizioni
Le definizioni di cui alla proposta di regolamento (9) sono tendenzialmente, ma non completamente allineate a quelle della proposta per una seconda direttiva sui servizi di pagamento (di seguito «proposta PSD2») (10) ed al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Disporre di definizioni simili a quelle che appaiono in atti giuridici dell’Unione strettamente correlati comporta indubbi benefici in quanto evita fraintendimenti e facilita la comprensione del contesto normativo da parte dei cittadini. Per questo motivo la BCE ritiene che le definizioni di una serie di termini fondamentali quali «ordine di pagamento», «prestatore di servizi di pagamento» e «operazione di pagamento» debbano essere ulteriormente uniformati a quelli nella proposta PSD2. Inoltre le definizioni proposte di «operazione di pagamento basata su carta» e «operazione tramite carta di pagamento» sono molto simili. Pertanto la BCE suggerisce che confluiscano in un’unica definizione. L’allegato al presente parere include una serie di ulteriori commenti tecnici sulle definizioni.
2. Altre disposizioni
2.1. |
La BCE accoglie favorevolmente la maggiore chiarezza in merito alle commissioni interbancarie. Ciò nonostante, se i massimali sulle operazioni interbancarie transfrontaliere saranno introdotti prima dei massimali sulle operazioni interbancarie nazionali, piccoli soggetti convenzionatori a livello nazionale potrebbero esserne pregiudicati, in virtù della loro impossibilità a competere con convenzionatori stranieri che beneficeranno di commissioni interbancarie transfrontaliere più basse. La BCE raccomanda dunque l’introduzione simultanea dei massimali. |
2.2. |
La BCE appoggia la proposta in merito alla possibilità che in caso di uno o più marchi su una carta (co-branding) la scelta debba essere effettuata presso il punto vendita (12). Allo stesso tempo, i pagatori potrebbero essere incentivati a scegliere marchi che offrano vantaggi aggiuntivi quali programmi premio, il che conseguentemente porterebbe a un incremento dell’uso di marchi di carta più costosi. A tale proposito La BCE suggerisce che la scelta di un marchio specifico sia concordata congiuntamente dal titolare della carta e dall’esercente presso il punto vendita. |
2.3. |
Se da un lato la BCE accoglie favorevolmente il divieto di regole che impongano agli esercenti di onorare tutte le carte di un determinato marchio, riserve possono essere espresse sulla deroga che stabilisce l’obbligo per gli esercenti di accettare altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o categoria ai quali si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata (13). Quella sull’accettazione della carta, come pure di marchi particolari o prodotti che potrebbero essere accettati entro determinati circuiti, dovrebbe essere una decisione di tipo commerciale rimessa all’esercente. |
2.4. |
La BCE, inoltre, suggerisce di chiarire che i circuiti di carte di pagamento non dovrebbero discriminare tra i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni attraverso l’applicazione di regole commerciali che indebitamente restringano l’interoperabilità tra gli stessi. |
2.5. |
Inoltre, un termine supplementare potrebbe rendersi necessario per l’adeguamento dei circuiti di carte di pagamento. A tal fine, potrebbe essere preso in considerazione un periodo transitorio per quanto riguarda il requisito della separazione (14). |
2.6. |
Per ragioni di efficacia, la BCE suggerisce che un’unica autorità competente sia responsabile del rispetto del regolamento, consapevole tuttavia che tale realizzazione pratica possa rivelarsi complicata a causa dei divergenti assetti nazionali. |
Laddove la BCE raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 febbraio 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2013) 550 final/2.
(2) Cfr. i capitoli II e III della proposta di regolamento. Si tratta di commissioni interbancarie applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato circuito di carte. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite carta.
(3) Si tratta di operazioni per le quali il privato utilizza la propria carta ai fini del pagamento in un altro Stato membro, o l’esercente utilizza dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori in un altro Stato membro.
(4) I massimali relativi alle operazioni transfrontaliere diverranno operativi due mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento saranno applicati anche alle operazioni nazionali.
(5) I circuiti di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dei pagamenti basati su carta devono essere indipendenti l’uno dall’altro sotto il profilo della veste giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale.
(6) Questa regola stabilisce che i circuiti di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possono imporre all’esercente di accettare una categoria o un marchio di carte assieme ad un’altra categoria o a un altro marchio. L’articolo 10 della proposta di regolamento autorizza gli esercenti ad accettare solo una categoria di carta di un marchio particolare vietando ai prestatori di servizi di pagamento o al circuito di carte di richiedere l’accettazione di più o tutte le categorie dello stesso marchio. Inoltre, la proposta di regolamento introduce un requisito che impedisce agli esercenti di discriminare tra carte soggette alla stessa commissione interbancaria regolamentata. Ad esempio, gli esercenti che accettano le carte di debito ad uso dei consumatori possono essere obbligati ad accettare carte di debito di altri marchi.
(7) La combinazione di più marchi su uno stesso strumento di pagamento.
(8) I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possono impedire agli esercenti di orientare i consumatori verso l’uso di specifici strumenti di pagamento o di informare i consumatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all’esercente.
(9) Cfr. l’articolo 2 della proposta di regolamento.
(10) Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la Direttiva 2007/64/CE (COM(2013) 547 final).
(11) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94, del 30.3.2012, pag. 22).
(12) Cfr. l’articolo 8, paragrafo 5, della proposta di regolamento.
(13) Articolo 10, paragrafo 1, e considerando 29 della proposta di regolamento.
(14) Cfr. l’articolo 7 della proposta di regolamento.
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione europea |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
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Modifica 1 |
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Considerando da 15 a 17 |
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Nota esplicativa I proposti 22 mesi intercorrenti tra l’introduzione del massimale sulle commissioni interbancarie transfrontaliere e quelle nazionali potrebbero svantaggiare i piccoli soggetti convenzionatori nazionali, che non sarebbero in grado di competere con i convenzionatori stranieri i quali beneficerebbero di commissioni interbancarie transfrontaliere più basse. Sarebbe dunque preferibile disporre una data unica per l’introduzione del massimale sulle commissioni interbancarie. Tuttavia la BCE rimane neutrale in merito ai termini proposti. |
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Modifica 2 |
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Considerando 24 |
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Nota esplicativa Per chiarire il contesto si suggerisce di aggiungere la presente formulazione del testo. |
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Modifica 3 |
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Considerando 29 |
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Nota esplicativa Gli esercenti dovrebbero essere in condizione di prendere autonomamente decisioni commerciali su quali carte, circuiti, marchi o prodotti accettare. L’accettazione obbligatoria di carte soggette alla stessa commissione interbancaria regolamentata sembra essere un’introduzione di portata inutilmente ampia. |
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Modifica 4 |
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Articolo 2, punto 1 |
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Nota esplicativa Questo articolo necessita della modifica al fine di meglio descrivere ulteriori aspetti del convenzionamento. La modifica suggerita è in linea con la definizione dell’Eurosistema di «convenzionamento delle operazioni di pagamento» presentata nel parere sulla proposta PSD2. |
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Modifica 5 |
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Articolo 2, punto 2 |
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Nota esplicativa Modificato per chiarire aspetti ulteriori dell’emissione. La modifica proposta è in linea con la definizione di «emissione di strumenti di pagamento» proposta dall’Eurosistema nel parere sulla proposta PSD2. |
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Modifica 6 |
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Articolo 2, punto 4 |
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Nota esplicativa L’addebito entro 48 ore su carta di debito non può essere dato per scontato. La separazione tra carte di debito e carte di credito deve quindi essere collegata all’addebito immediato sul conto (carta di debito) e all’addebito a data prestabilita (carta di credito). Inoltre la definizione di carta di debito deve distinguersi dalla definizione di carta di credito (cfr. sotto) relativamente all’aspetto dei vantaggi per il beneficiario, in modo da motivare in modo non arbitrario la proposta differenziazione tra i rispettivi massimali per le commissioni interbancarie. |
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Modifica 7 |
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Articolo 2, punto 5 |
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Nota esplicativa Si veda la nota esplicativa alla modifica 6. |
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Modifica 8 |
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Articolo 2, punto 7 |
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Nota esplicativa La definizione di «operazione di pagamento basata su carta» proposta dalla Commissione è leggermente più ampia della definizione di «operazione tramite carta di pagamento» in quanto copre anche le operazioni effettuate senza il supporto fisico. In considerazione del rapido sviluppo nell’area delle carte e della crescente varietà di soluzioni di pagamento che utilizzano l’infrastruttura delle carte, la BCE suggerisce di riunire le due definizioni. |
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Modifica 9 |
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Articolo 2, punto 8 |
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Nota esplicativa Si suggerisce che la formulazione di questa definizione sia semplificata come indicato nella modifica precedente. |
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Modifica 10 |
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Articolo 2, punto 9 |
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Nota esplicativa Si suggerisce che la formulazione di questa definizione sia semplificata mediante un riferimento a emittente e convenzionatore. |
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Modifica 11 |
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Articolo 2, punto 10 |
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Nota esplicativa Si suggerisce di non limitare la definizione di commissione per i servizi all’esercente agli elementi indicati. |
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Modifica 12 |
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Articolo 2, punto 13 |
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Nota esplicativa Modificato per includere l’elemento della disposizione; sarebbe opportuno cancellare i riferimenti all’Unione e agli Stati membri in quanto non necessari. |
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Modifica 13 |
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Articolo 2, punto 14 |
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Nota esplicativa Si suggerisce di distinguere tra circuiti di carte a tre e a quattro parti sulla base della fornitura di servizi di emissione e convenzionamento. |
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Modifica 14 |
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Articolo 2, punto 15 |
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Nota esplicativa Si veda la nota esplicativa alla modifica 13. |
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Modifica 15 |
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Articolo 2, punto16 |
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Nota esplicativa Sarebbe opportuno allineare la definizione alla proposta PSD2. |
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Modifica 16 |
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Articolo 2, punto17 |
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Nota esplicativa Sarebbe opportuno che questa definizione fosse allineata alla proposta redazionale per «operazione di pagamento basata su carta» di cui alla modifica 8. |
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Modifica 17 |
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Articolo 2, punto 18 |
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Nota esplicativa Si suggerisce di integrare la componente dell’accesso in remoto alla presente definizione. |
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Modifica 18 |
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Articolo 2, punto 19 |
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Nota esplicativa Gli ordini di pagamento possono essere disposti anche dal beneficiario. Inoltre la modifica è allineata alla definizione della proposta PSD2. |
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Modifica 19 |
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Articolo 2, punto 20 |
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Nota esplicativa La definizione è molto simile a quella di «operazione di pagamento basata su carta». Pertanto sarebbe utile unificarle. |
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Modifica 20 |
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Articolo 2, punto 21 |
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Nota esplicativa Da allineare alla proposta PSD2. |
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Modifica 21 |
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Articolo 2, punto 23 |
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Nota esplicativa Da allineare alla proposta PSD2. |
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Modifica 22 |
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Articolo 2, punto 24 |
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Nota esplicativa Modificato per chiarire ulteriormente le implicazioni dei servizi di trattamento delle operazioni di pagamento forniti da prestatori di servizi di pagamento. |
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Modifica 23 |
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Articolo 2, punto 25 |
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Nota esplicativa Modificato per enfatizzare la natura tecnica, che implica per esempio l’elaborazione informatica dei servizi di pagamento forniti. |
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Modifica 24 |
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Articoli 3 e 4 |
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«Articolo 3 Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori
Articolo 4 Commissioni interbancarie per tutte le operazioni tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori
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«Articolo 3 Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori
Articolo 4 Commissioni interbancarie per tutte le operazioni tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori
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Nota esplicativa Si veda la nota esplicativa alla modifica 1. |
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Modifica 25 |
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Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafi 5 e 6 (nuovo) (3) |
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[…]» |
[…]
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La modifica al paragrafo 3 è introdotta per rendere più chiara la presente formulazione, la quale nella forma attuale, potrebbe essere interpretata in modo da non lasciare spazio per un la gestione del rischio paese in differenti fasi del trattamento, per esempio l’autorizzazione. L’introduzione di un nuovo paragrafo 5 è suggerita al fine di evitare che i circuiti di carte di pagamento possano discriminare i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni attraverso l’applicazione di regole commerciali che restringano indebitamente l’interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento delle operazioni. Si suggerisce inoltre di inserire il nuovo paragrafo 6. Gli operatori dei sistemi di pagamento potrebbero necessitare di un lasso temporale più ampio per realizzare la separazione tra il circuito e l’infrastruttura per il trattamento. È dunque opportuno che questo articolo non si applichi se non a se non decorsi due anni dall’entrata in vigore del regolamento. |
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Modifica 26 |
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Articolo 8, paragrafi 3 e 5 |
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[…]
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[…]
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Ai fini della supervisione le banche centrali richiedono ai circuiti di carte di comunicare le statistiche sulle frodi compiute mediante carta. Si configurerebbe un onere eccessivo se gli obblighi di segnalazione fossero modificati in modo da coprire un più ampio numero di prestatori di servizi. Pertanto, come soluzione, si propone di imporre quegli obblighi di segnalazione che forniscano informazioni effettivamente necessarie alle autorità di vigilanza, autorità di regolamentazione e banche centrali. La scelta di un marchio specifico dovrebbe essere effettuata di comune accordo da parte del titolare della carta (per esempio il pagatore) e dell’esercente (beneficiario). Se la scelta ricade unicamente sul pagatore, si presenta il rischio che questo scelga marchi costosi, i quali potrebbero da un lato procurargli vantaggi aggiuntivi e dall’altro pregiudicare l’esercente, portando nel complesso a costi più alti per l’insieme degli acquirenti. |
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Modifica 27 |
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Articolo 10, paragrafo 1 |
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Nota esplicativa La decisione sull’accettazione delle carte, ed ugualmente di circuiti, marchi o prodotti, o di quali carte accettare entro un dato circuito, deve essere una scelta commerciale dell’esercente. Autorizzare circuiti e prestatori di servizi ad applicare regole che impongano ai beneficiari l’accettazione obbligatoria delle carte soggette alla stessa commissione interbancaria regolamentata sembra essere previsione di portata inutilmente ampia. Le ulteriori modifiche puntano a semplificare i requisiti definiti nel paragrafo. Secondo il considerando 29, obiettivo di quest’ultimo è di scorporare dalla regola che impone di accettare tutte le carte del circuito («Honour All Card Rule») l’obbligo di accettare tutti i prodotti (Honour All Products Rule). Le condizioni relative all’emittente non sono necessarie per il raggiungimento dello scopo. |
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Modifica 28 |
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Articolo 10, paragrafo 5 nuovo |
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Nessun testo |
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Nota esplicativa Gli esercenti dovrebbero essere autorizzati a non accettare carte con scarse garanzie di sicurezza, per esempio carte senza micro-chip, dal momento che tali carte non garantiscono il pagamento, esponendoli dunque ad un più alto rischio finanziario. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti del testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
(2) COM(2013) 547/3.
(3) Si noti che i riferimenti in questo parere rispecchiano la numerazione dei paragrafi in COM(2013) 550 final/2.