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Document 52013XC1016(03)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

    GU C 300 del 16.10.2013, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 300/5


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

    2013/C 300/04

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 1o luglio 2013 da CUF — Quimicos Industriais («il richiedente»), l'unico produttore di acido sulfanilico nell'Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione dell'Unione.

    2.   Prodotto oggetto del riesame

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido sulfanilico originario dell'India («il paese interessato»), attualmente classificato al codice NC ex 2921 42 00.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio (3).

    4.   Motivi del riesame in previsione della scadenza

    Il richiedente ha fornito elementi di prova diretti a dimostrazione che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio di persistenza del sovvenzionamento e la reiterazione del pregiudizio.

    Riguardo al rischio di persistenza delle sovvenzioni il richiedente sostiene che i produttori del prodotto oggetto del riesame in India hanno beneficiato e continueranno a beneficiare di diverse sovvenzioni concesse dal governo indiano. Tali sovvenzioni consisterebbero in vantaggi a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione; nel sistema di credito di dazi d'importazione; nel sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali; nel sistema di esenzione dall'imposta sul reddito; nel sistema di licenze preliminari/sistema di autorizzazioni preventive; nel regime di crediti all'esportazione; nel regime del mercato mirato; nel regime del prodotto mirato; nell'autorizzazione all'importazione in franchigia doganale; nel regime di incentivi per detentori di status; nel regime di restituzione dei dazi; nel regime di incentivi del governo del Maharashtra; nel regime di assistenza alle micro, piccole e medie imprese del governo del Gujarat; nel regime di incentivi fiscali alle vendite e nel regime di esenzione dalla tassa sull'elettricità del Gujarat. Si valuta che l'importo complessivo delle sovvenzioni sia significativo.

    Il richiedente sostiene che i summenzionati regimi si configurano come sovvenzioni poiché implicano un contributo finanziario del governo indiano o di altri governi regionali e conferiscono un vantaggio ai destinatari, vale a dire ai produttori esportatori di acido sulfanilico. Tali regimi sarebbero specifici e compensabili perché condizionati dall'andamento delle esportazioni o per altri motivi.

    Per quanto riguarda il rischio di reiterazione del pregiudizio, il richiedente ha presentato elementi di prova a dimostrazione che l'eventuale scadenza delle misure comporterebbe un probabile aumento dell'attuale livello di importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell'Unione per via dell'esistenza di capacità non utilizzate dei produttori esportatori indiani, della presenza di ostacoli agli scambi nei confronti del paese interessato negli USA e per l'attrattiva del mercato dell'UE. Gli elementi di prova diretti presentati dal richiedente dimostrano che, sulla base dei volumi e dei prezzi delle esportazioni del prodotto simile dall'India verso altri paesi, è probabile che tale aumento delle importazioni nell'Unione abbia, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione e sulla sua quota di mercato, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento complessivo dell'industria dell'Unione.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure possa comportare o meno il rischio di persistenza o reiterazione del sovvenzionamento e del pregiudizio.

    5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del sovvenzionamento

    5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

    I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in India interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società secondo quanto specificato nell'allegato A del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni sui produttori esportatori ritenute necessarie per la selezione del campione, la Commissione contatterà anche le autorità indiane e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione (diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

    Ove si rivelasse necessario costituire un campione, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessate, in merito alle società incluse nel campione.

    Al fine di raccogliere le informazioni sui produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

    Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione sono tenuti a trasmettere un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

    Il questionario conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

    Le società che si erano dichiarate disponibili a essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

    5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (5)  (6)

    Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame originario dell'India nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

    Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo alla stessa le informazioni sulle rispettive società secondo quanto specificato nell'allegato A del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni sugli importatori indipendenti ritenute necessarie per la selezione del campione, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione (diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

    Ove si rivelasse necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società incluse nel campione.

    Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti sono tenute a trasmettere un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

    Il questionario conterrà, tra l'altro, informazioni sulla rispettiva struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

    5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    Al fine di raccogliere le informazioni sui produttori dell'Unione ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

    Il produttore dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sono tenuti a trasmettere un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

    Il questionario richiederà, tra l'altro, informazioni sulla rispettiva struttura societaria e sulla situazione finanziaria ed economica delle loro società.

    5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora siano accertati il rischio di persistenza del sovvenzionamento e la reiterazione del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antisovvenzioni non sia contrario all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori, sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto. Per poter partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

    Le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto. Tali informazioni possono essere messe a disposizione in formato libero oppure mediante un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    5.4.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

    5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Tutte le comunicazioni scritte per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza che sono stati inviati dalle parti interessate, devono recare la dicitura «a diffusione limitata» (7).

    A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che comunicano informazioni «a diffusione limitata» sono tenute a presentare un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate». Tale riassunto dovrà essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

    Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo indicato nel seguito. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/20

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22962219

    E-mail: TRADE-SA-ACID-SUBSIDY@ec.europa.eu

    6.   Mancata collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate, in base ai dati disponibili, conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà risultare per tale parte meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio di persistenza del sovvenzionamento e di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

    Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

    8.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base

    Poiché il presente riesame in previsione della scadenza viene aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, le relative conclusioni non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno sottoporre a riesame il livello delle misure ai fini di una sua eventuale modifica (vale a dire un aumento o una riduzione) può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere un riesame di questo tipo, che verrebbe effettuato a prescindere dal riesame in previsione della scadenza delle misure di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


    (1)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 12.

    (2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (3)  GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3.

    (4)  Per produttore esportatore si intende una società situata nei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nella vendita sul mercato interno o nell'esportazione del prodotto in esame.

    (5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del sovvenzionamento.

    (7)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO A

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    ALLEGATO B

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