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Document 52013XC0628(05)

    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 183 del 28.6.2013, p. 21–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/21


    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese

    2013/C 183/12

    La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero quindi un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

    1.   Denuncia

    La denuncia è stata presentata il 14 maggio 2013 da A.St.A Europe («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di agglomerati lapidei nell'Unione.

    2.   Prodotto in esame

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da tegole ed altri oggetti di superficie piana, blocchi e lastre di pietra artificiale legati da resine o un agglomerato di pietre e/o vetro e/o specchio legati da resine («il prodotto in esame»).

    3.   Denuncia di dumping

    Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 ed ex 7020 00 80. Tali codici NC sono forniti a titolo puramente indicativo.

    Poiché a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni da tale paese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso la Turchia. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

    I margini di dumping così calcolati sono considerevoli per il paese interessato.

    4.   Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

    Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

    Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati e sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

    5.   Periodo dell’inchiesta

    L’inchiesta ha riguardato il periodo 1 luglio 2012-30 giugno 2013. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base tale periodo termina immediatamente prima dell'apertura del procedimento. In questo caso la Commissione ha tuttavia ritenuto più opportuno far coincidere il periodo dell’inchiesta con i periodi delle relazioni semestrali, la qual cosa avrebbe agevolato la comunicazione dei dati da parte delle società e le successive verifiche da parte della Commissione. Per questi motivi e tenuto anche conto che l'inchiesta attuale è iniziata quasi alla fine del giugno 2013 si è ritenuto opportuno utilizzare i dati relativi al periodo 1 luglio 2012-30 giugno 2013 piuttosto che quelli dei dodici mesi immediatamente precedenti l'apertura.

    6.   Procedura

    Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

    L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

    6.1.    Procedura per la determinazione del dumping

    I produttori esportatori (2) del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    6.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto dell'inchiesta

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese in questione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria, fornendo le informazioni sulla o sulle loro società come indicato nell’allegato A del presente avviso.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relativamente alla selezione del campione (e diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    Se sarà necessario selezionare un campione i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità della Repubblica popolare cinese, i nominativi delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità della Repubblica popolare cinese e alle associazioni di produttori esportatori.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

    Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori inclusi nel campione devono restituire il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della loro selezione.

    Nel questionario sono richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie in relazione al prodotto in esame, il costo di produzione, le vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e le vendite del prodotto in esame nell'Unione.

    Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Fatto salvo quanto riportato nella sezione b) che segue, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione. (3)

    b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

    I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che desiderino ottenere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. La Commissione esaminerà inoltre se può essere loro concesso un dazio individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese non retto da un’economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una domanda di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e restituirla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 6.1.2.2. Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    6.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

    6.1.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

    Fatte salve le disposizioni del punto 6.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un idoneo paese terzo ad economia di mercato. La Commissione ha provvisoriamente selezionato la Turchia. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, altri fornitori dell'Unione in economia di mercato sono Stati Uniti, Israele e Corea del Sud. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo ad economia di mercato più idoneo, la Commissione contatterà i produttori nei succitati paesi ed i produttori in tutti gli altri paesi terzi ad economia di mercato nei quali sembra appurata la fabbricazione del prodotto in esame.

    6.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

    In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta a tal fine debitamente motivata («richiesta TEM»). Il TEM sarà accordato se la valutazione della richiesta dimostrerà che sono soddisfatti i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

    Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

    La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. La Commissione valuterà esclusivamente i moduli di richiesta TEM presentanti dai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale è stata accolta.

    Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo di richiesta TEM compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione.

    6.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (5)  (6)

    Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione.

    Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione potrà anche contattare le associazioni note di importatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relativamente alla selezione del campione (e diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    Se sarà necessario selezionare un campione gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà i nominativi delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, che devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie in relazione al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

    6.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso informazioni dettagliate relative al campione selezionato saranno messe in un fascicolo a disposizione delle parti interessate, che sono inviate a consultalo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    La Commissione comunicherà i nominativi delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori dell'Unione note, che devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    Nel questionario saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria e sulla situazione finanziaria ed economica delle società.

    6.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Per partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni relative all'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    6.4.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a fornire informazioni e a presentare i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

    6.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    6.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Tutte le comunicazioni scritte per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza che sono stati inviati dalle parti interessate, vanno contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

    A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties’» («Accessibile a tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.

    Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano i moduli di richiesta TEM o le risposte al questionario devono tuttavia essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo indicato di seguito. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della direzione generale Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/020

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: TRADE-AD600-STONE-DUMPING@ec.europa.eu

    TRADE-AD600-STONE-INJURY@ec.europa.eu

    7.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili ed in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può risultare meno favorevole per tale parte di quanto non sarebbe stato se avesse collaborato.

    8.   Il consigliere auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web sul sito della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (3)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

    (4)  I produttori esportatori devono in particolare dimostrare quanto segue: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato; ii) le imprese possiedono una serie di documenti contabili, soggetti a revisione contabile indipendente conformemente alle norme internazionali ed applicabili in ogni circostanza; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità ,e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

    (5)  Possono essere inclusi nel campione solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. In conformità dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'altra impresa e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e unilineari), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO A

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    ALLEGATO B

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