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Document 52013PC0622
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council
ALLEGATO alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
ALLEGATO alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
/* COM/2013/0622 final - 2013/0302 (COD) */
ALLEGATO alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio /* COM/2013/0622 final - 2013/0302 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4
ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna[1],
ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici
per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri con l’esclusione,
tuttavia, della navigazione sul Reno. I requisiti tecnici che figurano negli
allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono essenzialmente le disposizioni
del regolamento di ispezione delle navi del Reno nella versione adottata nel
1982 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici per il
rilascio dei certificati per la navigazione interna, ai sensi dell’articolo 22
della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sono stati da allora
riveduti periodicamente per i tipi più comuni di imbarcazioni e sono
riconosciuti conformi agli attuali sviluppi tecnologici. Per ragioni di
concorrenza e di sicurezza, nonché nell’interesse di un’armonizzazione a
livello europeo, era auspicabile definire un quadro per tali requisiti tecnici
per l’intera rete navigabile interna dell’Unione europea. Per questo motivo, la
direttiva 2006/87/CE[2],
che ha sostituito la direttiva 82/714 CEE, garantisce che i certificati dell’Unione
per la navigazione interna, attestanti che tutti i tipi di imbarcazioni sono
pienamente conformi ai predetti requisiti tecnici riveduti, siano validi su
tutte le vie navigabili interne dell’UE, compreso il Reno, e che i certificati
per la navigazione sul Reno siano validi su tutte le vie navigabili interne
dell’UE. In conformità all’articolo 3 della direttiva
2006/87/CE, per la navigazione sul Reno (zona R) è obbligatorio essere
provvisti: –
di un certificato rilasciato a norma dell’articolo
22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; oppure –
di un certificato comunitario per la navigazione
interna rilasciato o rinnovato dopo il 30 dicembre 2008, e attestante la piena
conformità delle navi ai requisiti tecnici di cui all’allegato II della
direttiva 2006/87/CE per i quali l’equivalenza con i requisiti tecnici
stabiliti in applicazione della convenzione sopramenzionata è stata determinata
sulla base delle norme e procedure applicabili, fatte salve le disposizioni
transitorie della sezione dell’allegato II relativa a “Disposizioni transitorie
e finali”. Tuttavia, l’equivalenza dei due certificati è
difficile da mantenere, in quanto essi fanno riferimento a due quadri giuridici
distinti, ciascuno dei quali si basa su norme diverse in conformità a
specifiche regole e procedure proprie. Per motivi di sicurezza e al fine di garantire l’uniformità
delle condizioni di concorrenza, è necessario pervenire alla definizione di un
unico corpus uniforme di norme tecniche. In questo modo si avrebbe una maggiore
certezza del diritto, assicurando che gli adeguamenti al progresso tecnico
possano essere introdotti in un lasso di tempo ragionevole, garantendo il
mantenimento di elevati standard di sicurezza su tutte le vie navigabili
interne dell’UE ed evitando di frapporre ostacoli all’innovazione del settore. Poiché i due regimi giuridici summenzionati
operano sulla base di regole e procedure proprie, l’elaborazione di un corpus
di norme tecniche unico e uniforme può essere realizzata solo gradualmente. In
una prima fase, è importante separare le norme che fanno riferimento al
processo decisionale da quelli più generiche di carattere procedurale o tecnico
e non attinenti specificamente all’UE. Nell’attuale versione della direttiva
queste disposizioni non sono chiaramente distinte, rendendo difficile l’elaborazione
di un’unica norma tecnica applicabile a entrambi i regimi giuridici. In una seconda fase, sarà importante instaurare
strutture adeguate che permettano all’UE e alla CCNR di elaborare e mantenere
norme tecniche comuni e uniformi. Pertanto, è necessario creare una struttura
dedicata provvista delle necessarie competenze per elaborare norme tecniche in
un contesto che associ UE e Stati membri della CCNR e altre organizzazioni
internazionali interessate. A tal fine, il 22 maggio 2013 i servizi
della Commissione e il segretariato generale della CCNR hanno firmato un
accordo amministrativo che esprime l’intenzione di entrambe le parti di
istituire un comitato ad hoc sotto l’egida della CCNR, che sarà aperto a
esperti in rappresentanza dell’Unione europea e degli Stati membri della CCNR e
consentirà inoltre una partecipazione adeguata di altri soggetti interessati. Il comitato in questione avrà il compito di
elaborare norme tecniche e, una volta istituito, dovrà cominciare ad operare in
questo senso. La presente proposta consente alla Commissione di tenere conto
delle norme tecniche sviluppate da tale comitato ad hoc, facendo riferimento
alle stesse nell’adeguamento dei requisiti tecnici contenuti nella direttiva al
progresso tecnico o ai risultati del lavoro delle organizzazioni
internazionali. Qualora, in conformità all’accordo amministrativo
del 22 maggio 2013, la CCNR proceda analogamente ad adeguare il regolamento di
ispezione delle navi sul Reno, in modo che lo stesso faccia riferimento alle
norme elaborate dal comitato ad hoc, si otterrà una semplificazione delle
procedure amministrative per il mantenimento delle norme tecniche relative alle
imbarcazioni per la navigazione interna, garantendo la piena uniformità delle
norme tra i regimi giuridici dell’UE e del Reno. In più, alcune modifiche sono dovute al fatto che
la direttiva 2006/87/CE è rivista per la prima volta dall’entrata in vigore del
trattato di Lisbona; è pertanto necessario introdurre le nuove norme in materia
di poteri delegati e di competenze di esecuzione. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE Il 1º marzo 2013, la Commissione ha convocato una
riunione con i direttori responsabili della navigazione interna nelle
amministrazioni degli Stati membri e nel SEE e i segretari generali delle
commissioni fluviali. I partecipanti alla riunione hanno in generale accolto
positivamente l’approccio complessivo in materia di revisione della governance
finalizzato a razionalizzare l’aggiornamento delle norme tecniche per la
navigazione interna. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Nel contesto della direttiva 2006/87/CE, i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna sono stabiliti nell’allegato
II. La direttiva proposta riorganizza il contenuto degli allegati per garantire
che essi riguardino esclusivamente aspetti di natura tecnica o procedurale. Gli
aspetti relativi al meccanismo decisionale sono integrati nel testo principale
della direttiva. Si tratta principalmente delle disposizioni seguenti: –
equivalenze e deroghe (articolo 18), adeguamento
degli allegati (articolo 22); –
conduzione delle ispezioni tecniche (articolo 9). L’approccio adottato nella presente proposta
prevede di delegare poteri alla Commissione per adeguare gli allegati della
presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi
intervenuti nel settore grazie all’operato di altre organizzazioni
internazionali, in particolare la CCNR. In particolare, dovrebbe essere conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati per adeguare gli allegati, compresi i
modelli di documenti figuranti negli allegati della presente direttiva, e
adottare o modificare istruzioni amministrative. Inoltre, al fine di garantire condizioni uniformi
per l’attuazione della presente direttiva, occorre conferire competenze di
esecuzione alla Commissione per autorizzare determinate deroghe ai requisiti
tecnici relativi a imbarcazioni specifiche, approvare gli organismi di
classificazione e approvare requisiti tecnici supplementari per talune zone che
non sono collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro. Tali
competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La direttiva non ha alcuna incidenza finanziaria.
Determinate attività collegate alla direttiva saranno finanziate mediante altri
atti di base. 2013/0302 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna e che abroga
la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione
europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[3], visto il parere del Comitato delle
regioni[4], deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria[5], considerando quanto segue: (1) La direttiva 2006/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[6]
fissa condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi
della navigazione interna sull’intera rete di vie navigabili interne dell’Unione. (2) I requisiti tecnici per le
navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la
navigazione sul Reno (CCNR). (3) I requisiti tecnici di cui
agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono essenzialmente le disposizioni
dei regolamenti di ispezione delle
navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le
condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per le
navi della navigazione interna ai sensi dell’articolo 22 della convenzione
riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e
riflettono i più recenti sviluppi tecnologici. (4) Il mantenimento di due serie
diverse di norme, quelle relative al rilascio dei certificati a norma dell’articolo
22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e quelle relative
certificato dell’Unione per la navigazione interna, non garantisce la sicurezza
e la certezza del diritto. (5) Per conseguire l’armonizzazione
a livello dell’Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli
diversi di sicurezza, è necessario applicare e aggiornare regolarmente gli
stessi requisiti tecnici per l’intera rete delle vie navigabili interne dell’Unione. (6) Poiché la CCNR ha acquisito
competenze significative nell’aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna, è opportuno che tali competenze siano pienamente
utilizzate per le vie navigabili all’interno dell’Unione. (9) I certificati dell’Unione per
la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti
tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell’Unione. (10) È opportuno armonizzare
maggiormente le condizioni per il rilascio di certificati supplementari dell’Unione
per la navigazione interna da parte degli Stati membri per attività nelle vie
navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4. (11) Per ragioni di sicurezza, è
opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da
non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell’Unione.
Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della
Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti
tecnici complementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure
siano limitate agli aspetti specifici di cui agli allegati III e IV. (12) Gli Stati membri dovrebbero
avere la possibilità di derogare alle disposizioni della presente direttiva in
alcuni casi concernenti le vie navigabili non collegate alle vie navigabili di
altri Stati membri o per imbarcazioni che operano esclusivamente su una rete
navigabile nazionale. (13) È opportuno inoltre che gli
Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possano derogare alle
disposizioni della presente direttiva in relazione a imbarcazioni specifiche
per seguire approcci alternativi, promuovere l’innovazione o evitare costi
sproporzionatamente elevati. (15) È opportuno rilasciare il
certificato dell’Unione per la navigazione interna alle imbarcazioni che
superino un’ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio e
atta a verificare la conformità dell’imbarcazione ai requisiti tecnici di cui
alla presente direttiva. È opportuno che le autorità competenti degli Stati
membri siano abilitate a effettuare in qualsiasi momento ispezioni
supplementari per verificare che lo stato dell’imbarcazione sia conforme ai
requisiti dei certificati dell’Unione per le navi della navigazione interna. (16) È opportuno, entro certi
limiti temporali e a seconda della categoria di imbarcazioni interessate,
fissare il periodo di validità dei certificati dell’Unione per la navigazione
interna in ciascun caso specifico. (17) È necessario definire, entro
certi limiti, disposizioni specifiche relative alla sostituzione, al rinnovo,
alla proroga di validità e al rilascio dei certificati dell’Unione per le navi
della navigazione interna, al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza
nella navigazione interna. (18) È opportuno che le misure di
cui alla direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] rimangano in vigore per le navi
non contemplate dalla presente direttiva. (19) È opportuno applicare un
regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato
dell’Unione per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima
ispezione tecnica conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla
presente direttiva. (20) È necessario rilasciare
istruzioni amministrative vincolanti ai fini dell’elaborazione di regole
dettagliate per applicare i requisiti tecnici in modo armonizzato. (21) Per motivi di sicurezza della
navigazione interna e di equivalenza dei certificati, è necessario tenere conto
delle modifiche apportate ai requisiti tecnici. A tal fine è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea per adeguare gli allegati della
presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi
intervenuti nel settore grazie all’operato di altre organizzazioni
internazionali, in particolare la CCNR. È particolarmente importante che
durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti
delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (22) Al fine di poter integrare
approcci alternativi, favorire l’innovazione, evitare costi sproporzionati,
garantire procedure efficienti per il rilascio dei certificati o tenere conto
di circostanze regionali, è opportuno conferire alla Commissione competenze di
esecuzione per quanto concerne l’autorizzazione di talune deroghe ai requisiti
tecnici per imbarcazioni specifiche, l’approvazione degli organismi di
classificazione e di requisiti tecnici complementari o ridotti per le
imbarcazioni operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne
di un altro Stato membro. È opportuno che tali poteri siano esercitati in
conformità al regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio[8]. (26) È opportuno pertanto abrogare
la direttiva 2006/87/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Classificazione delle vie
navigabili Ai fini della presente direttiva, le vie
navigabili interne dell’Unione sono così classificate: a) Zone 1, 2, 3 e 4: i) Zone 1 e 2: le vie navigabili comprese
nell’elenco di cui all’allegato I, capo 1, ii) Zona 3: le vie navigabili comprese nell’elenco
di cui all’allegato I, capo 2, iii) Zona 4: le altre vie navigabili
comprese nell’elenco di cui all’allegato I, capo 3. b) Zona R: le vie navigabili di cui alla
lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente
all’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, quale è
formulato al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva. Articolo 2
Definizioni e campo di
applicazione 1. Ai fini della presente
direttiva si intende per: (a)
“imbarcazione”: qualsiasi nave o galleggiante
speciale; (b)
“nave”: qualsiasi nave destinata alla navigazione
interna o alla navigazione marittima; (c)
“rimorchiatore”: una nave appositamente costruita
per le operazioni di rimorchio; (d)
“spintore”: una nave appositamente costruita per
provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio; (e)
“nave da passeggeri”: una nave per escursioni
giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per portare più di dodici
passeggeri; (f)
“galleggiante speciale”: un’unità galleggiante
provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il
dragaggio, battipali, elevatori; (g)
“imbarcazione da diporto”: una nave diversa da una
nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago; (h)
“volume d’immersione”: il volume immerso della nave
in m³; (i)
“lunghezza (L)”: la lunghezza massima dello scafo
in m, esclusi il timone e il bompresso; (j)
“larghezza (B)”: la larghezza massima dello scafo
in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi
fissi, e simili); (k)
“immersione (T)”: la distanza verticale (in m) fra
il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la
linea di massima immersione; (l)
“organismo di classificazione”: un organismo di
classificazione che è stato autorizzato in conformità ai criteri e alle
procedure di cui all’articolo 9; (m)
“certificato dell’Unione per la navigazione interna”:
un certificato rilasciato a una nave per la navigazione interna dall’autorità
competente che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla
presente direttiva; 2. La presente direttiva si
applica alle seguenti imbarcazioni: a) alle navi di lunghezza (L) pari o
superiore a 20 metri; b) alle navi per le quali il prodotto fra
lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m3. 3. La presente direttiva si
applica inoltre alle seguenti imbarcazioni: a) ai rimorchiatori e agli spintori
destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di
coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti speciali; b) alle navi da passeggeri destinate al
trasporto di più di 12 passeggeri oltre all’equipaggio; c) ai galleggianti speciali. 4. La presente direttiva non si
applica alle seguenti imbarcazioni: a) alle navi traghetto; b) alle navi da guerra; c) alle navi della navigazione marittima,
compresi i rimorchiatori e gli spintori che i) navigano o si trovano nelle
acque fluviomarittime; ii) navigano temporaneamente nelle
acque interne, purché provvisti di: –
un certificato attestante la conformità alla
convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)
del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità
alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno
strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento
da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione
internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL)
del 1973; oppure –
per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte
le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e
norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione)[9] ; oppure –
per le imbarcazioni da diporto cui non si applicano
tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di
bandiera. Articolo 3
Obbligo di certificato 1. Le imbarcazioni che navigano
sulle vie navigabili interne dell’Unione elencate all’articolo 1 devono essere
munite: a) sulle vie navigabili della zona R: –
di un certificato rilasciato a norma dell’articolo
22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno. oppure –
di un certificato dell’Unione per la navigazione
interna che attesti la piena conformità dell’imbarcazione, fatte salve le
disposizioni transitorie dell’allegato II, ai requisiti tecnici di cui all’allegato
II per cui è stata stabilita l’equivalenza con i requisiti tecnici previsti in
applicazione della convenzione riveduta per la navigazione del Reno secondo le
norme e procedure applicabili; b) sulle altre vie navigabili, di un
certificato dell’Unione per la navigazione interna, comprese, se del caso, le
specifiche tecniche di cui all’articolo 5. 2. Il certificato dell’Unione
per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I
dell’allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente
direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a
norma dell’articolo 24 per modificare detto modello qualora ciò risulti
necessario al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per
semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi
registrati in questo settore grazie all’attività svolta da altre organizzazioni
internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione
sul Reno (CCNR). Articolo 4
Certificati supplementari
dell’Unione per la navigazione interna 1. Le imbarcazioni munite di un
certificato valido rilasciato ai sensi dell’articolo 22 della convenzione
riveduta per la navigazione sul Reno possono, fatte salve le disposizioni di
cui all’articolo 5, paragrafo 5, della presente direttiva, navigare sulle vie
navigabili dell’Unione qualora provviste di questo solo certificato. 2. Tuttavia tutte le
imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere
provviste anche del certificato supplementare dell’Unione per la navigazione
interna: a) per la navigazione sulle vie navigabili
delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici
su tali vie navigabili; b) per la navigazione sulle vie navigabili
delle zone 1 e 2 o, per quanto riguarda le navi passeggeri, per la navigazione
sulle vie navigabili della zona 3 non collegate alle vie navigabili interne di
un altro Stato membro, se lo Stato membro interessato ha fissato requisiti
tecnici complementari per tali vie navigabili conformemente all’articolo 5,
paragrafi 1, 2 e 3. 3. Il certificato supplementare
dell’Unione per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla
parte II dell’allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti su
presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste
dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare detto modello
qualora ciò risulti necessario al fine di tener conto del progresso scientifico
e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto
degli sviluppi registrati in questo settore grazie all’attività svolta da altre
organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la
navigazione sul Reno (CCNR). Articolo 5
Requisiti tecnici
complementari o ridotti per determinate zone 1. Gli Stati membri, dopo aver
consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni
della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono adottare
requisiti complementari a quelli dell’allegato II per le imbarcazioni che
navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel loro territorio. 2. In relazione alle navi
passeggeri che navigano sulle vie navigabili della zona 3 situate nel suo
territorio, e non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato
membro, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a
quelli di cui all’allegato II. Gli Stati membri possono adottare requisiti
tecnici complementari applicando la procedura di cui al paragrafo 3. I
requisiti complementari possono riguardare esclusivamente gli elementi elencati
nell’allegato III. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione i requisiti tecnici complementari proposti almeno sei mesi
prima della loro entrata in vigore e ne informano gli altri Stati membri. La Commissione approva i requisiti tecnici
complementari mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura
consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2. 4. La conformità ai suddetti
requisiti complementari è attestata dal certificato dell’Unione per la
navigazione interna di cui all’articolo 3 o, qualora si applichi l’articolo 4,
paragrafo 2, dal certificato supplementare dell’Unione per la navigazione
interna. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle vie navigabili dell’Unione
della zona corrispondente. 5. Qualora l’applicazione delle
disposizioni transitorie di cui al capo 24 bis dell’allegato II comporti una
riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non
applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle
sue vie navigabili interne non collegate alle vie navigabili interne navigabili
di un altro Stato membro. In tali circostanze, lo Stato membro può esigere che
tali navi, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate
soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui all’allegato II a decorrere
dal 30 dicembre 2008. Uno Stato membro che si avvale della possibilità
di cui al primo comma informa la Commissione e gli altri Stati membri della sua
decisione e comunica alla Commissione i dettagli delle norme nazionali
pertinenti che si applicano alle navi passeggeri operanti sulle sue vie
navigabili interne. La conformità ai requisiti di uno Stato membro per
la navigazione sulle sue vie navigabili non collegate è attestata dal
certificato dell’Unione per la navigazione interna di cui all’articolo 3 o,
qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare
dell’Unione per la navigazione interna. 6. Le imbarcazioni che navigano
soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti,
come specificato all’allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La
conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato dell’Unione per
la navigazione interna di cui all’articolo 3. 7. Gli Stati membri, previa
consultazione della Commissione, possono ammettere un’applicazione parziale dei
requisiti tecnici o fissare requisiti tecnici meno rigorosi di quelli dell’allegato
II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle
zone 3 e 4 situate nel loro territorio. L’applicazione parziale o meno rigorosa dei
requisiti tecnici può riguardare esclusivamente gli elementi di cui all’allegato
IV. Se le caratteristiche tecniche di un’imbarcazione soddisfano requisiti
tecnici meno rigorosi, o applicati solo parzialmente, occorre che ciò sia
attestato nel certificato dell’Unione per la navigazione interna o, qualora si
applichi l’articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare dell’Unione
per la navigazione interna. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’applicazione
parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici dell’allegato II almeno sei mesi
prima della loro entrata in vigore e ne informano gli altri Stati membri. Articolo 6
Deroghe 1. Gli Stati membri possono
autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per a) le navi, i rimorchiatori, gli spintori e
i galleggianti speciali che navighino su vie navigabili non collegate, per via
navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri; b) le imbarcazioni di portata lorda non
superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci
con dislocamento inferiore a 100 m3 la cui chiglia sia
stata impostata anteriormente al 1° gennaio 1950 che navighino esclusivamente
su una rete nazionale navigabile. 2. Nell’ambito della navigazione
interna sulle vie navigabili nazionali gli Stati membri possono autorizzare
deroghe a una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro
una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i
percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato
dell’imbarcazione. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e ne
informano gli altri Stati membri. 4. Lo Stato membro che, in virtù
delle deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni che
operano sulle sue vie navigabili soggette alle disposizioni della presente
direttiva, non è tenuto a conformarsi agli articoli 8, 9 e 11. Articolo 7
Rilascio dei certificati dell’Unione
per la navigazione interna 1. Il certificato dell’Unione
per la navigazione interna è rilasciato all’imbarcazione la cui chiglia è stata
impostata a decorrere dal [data di recepimento della direttiva] in seguito a un’ispezione
tecnica effettuata prima dell’entrata in servizio dell’imbarcazione e intesa a
verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti dell’allegato II. 2. Il certificato dell’Unione
per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che sono escluse dal
campo d’applicazione della direttiva 82/714/CEE ma che rientrano in quello
della presente direttiva in conformità all’articolo 2, paragrafi 2 e 3 a
seguito di un’ispezione tecnica da effettuarsi alla scadenza dell’attuale
certificato dell’imbarcazione, ma comunque entro il 30 dicembre 2018, per
verificare la conformità dell’imbarcazione ai requisiti tecnici di cui all’allegato
II. La mancata rispondenza ai requisiti tecnici dell’allegato
II è specificata nel certificato dell’Unione per la navigazione interna.
Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un
pericolo palese, l’imbarcazione di cui al primo comma del presente articolo può
continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa, di cui
è stata certificata la non rispondenza ai requisiti, non siano sostituiti o
modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti
tecnici dell’allegato II. 3. Un pericolo palese, ai sensi
del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i
requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità
e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell’imbarcazione in conformità
ai requisiti tecnici dell’allegato II. Le deroghe previste nei requisiti
tecnici dell’allegato II non sono considerate come lacune che costituiscano un
pericolo palese. La sostituzione delle parti esistenti con parti
identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di
interventi di riparazione e di manutenzione periodici non è considerata una
sostituzione ai sensi del presente articolo. 4. Se del caso, la conformità
dell’imbarcazione ai requisiti complementari di cui all’articolo 5, paragrafi
1, 2 e 3, è verificata in occasione delle ispezioni tecniche di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo o nel corso di un’ispezione tecnica
effettuata su richiesta del proprietario dell’imbarcazione. Articolo 8
Autorità competenti 1. I certificati dell’Unione per
la navigazione interna possono essere rilasciati dalle competenti autorità
degli Stati membri. 2. Ogni Stato membro stabilisce
l’elenco delle sue autorità competenti per il rilascio dei certificati per la
navigazione interna e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri. 3. Le autorità competenti
tengono un registro di tutti i certificati dell’Unione per la navigazione
interna da esse rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato VI.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo
24 per modificare detto modello al fine di tener conto del progresso
scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per
tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all’attività
svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione
centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Articolo 9
Conduzione delle ispezioni
tecniche 1. Le ispezioni tecniche di cui
all’articolo 7 sono effettuate dalle autorità competenti, che possono esentare,
totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dall’ispezione tecnica se da un
attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato,
risulta che l’imbarcazione soddisfa, in parte o in toto, i requisiti tecnici di
cui all’allegato II. 2. La Commissione adotta atti di
esecuzione al fine di approvare un organismo di classificazione che soddisfa i
criteri di cui all’allegato VII, o di revocare l’approvazione, in conformità
alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2. 3. La domanda di approvazione è
presentata alla Commissione dallo Stato membro nel quale è stabilita la sede
principale dell’organismo di classificazione o di una sua filiale autorizzata a
certificare che l’imbarcazione è conforme ai requisiti di cui all’allegato II
conformemente alla presente direttiva. La domanda è corredata di tutte le
informazioni e la documentazione necessarie a verificare l’osservanza dei
criteri fissati per l’approvazione. Ogni Stato membro può chiedere che
venga tenuta un’audizione o che siano fornite ulteriori informazioni o documentazione. 4. Ogni Stato membro può
presentare alla Commissione una domanda di revoca dell’approvazione se ritiene
che un organismo di classificazione non soddisfi più i criteri di cui all’allegato
VII. La richiesta di revoca deve essere corredata di prove documentali. 5. Fino alla loro approvazione a
norma della presente direttiva, gli organismi di classificazione riconosciuti,
approvati e autorizzati da uno Stato membro in conformità alla direttiva
94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994[10],
sono da ritenersi approvati soltanto per le navi che operano esclusivamente
sulle vie navigabili di tale Stato membro. 6. La Commissione pubblica e
aggiorna l’elenco degli organismi di classificazione approvati conformemente
alle disposizioni del presente articolo. 7. Ogni Stato membro stabilisce
l’elenco delle sue autorità competenti per l’esecuzione delle ispezioni
tecniche e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri. 8. Ogni Stato membro si conforma
ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di
ispezioni di cui all’allegato II. Articolo 10
Validità dei certificati dell’Unione
per la navigazione interna 1. Il periodo di validità del
certificato dell’Unione per la navigazione interna rilasciato alle navi di
nuova fabbricazione in conformità alle disposizioni della presente direttiva è
stabilito dall’autorità competente entro i limiti massimi seguenti: a) cinque anni per le navi da passeggeri; b) dieci anni per tutti gli altri tipi di
imbarcazione. Il periodo di validità è annotato sul certificato
dell’Unione per la navigazione interna. 2. Per navi già in servizio
prima dell’ispezione tecnica il periodo di validità del certificato dell’Unione
per la navigazione interna viene stabilito caso per caso dall’autorità
competente in base ai risultati dell’ispezione stessa. La sua durata non può in
ogni caso essere superiore ai periodi indicati al paragrafo 1. 3. Ciascuno Stato membro può,
nei casi specificati nell’allegato II, rilasciare certificati provvisori dell’Unione
per la navigazione interna. I certificati provvisori dell’Unione per la
navigazione interna sono redatti sulla base del modello di cui all’allegato V,
parte III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a
norma dell’articolo 24 per modificare detto modello al fine di tener conto del
progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti
amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore
grazie all’attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare
dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Articolo 11
Sostituzione dei certificati
dell’Unione per la navigazione interna Ogni Stato membro stabilisce le condizioni per
la sostituzione di un certificato dell’Unione per la navigazione interna in
corso di validità, qualora lo stesso venga smarrito o danneggiato. Articolo 12
Rinnovo dei certificati dell’Unione
per la navigazione interna 1. Il certificato dell’Unione
per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità,
alle condizioni stabilite nell’articolo 7. 2. Ai fini del rinnovo dei
certificati dell’Unione per la navigazione interna si applicano all’imbarcazione
le disposizioni transitorie di cui ai capi 24 e 24 bis dell’allegato II, alle
condizioni ivi specificate. Articolo 13
Proroga dei certificati dell’Unione
per la navigazione interna In via eccezionale, la validità del
certificato dell’Unione per la navigazione interna può essere prorogata dall’autorità
che l’ha rilasciato o rinnovato senza effettuare l’ispezione tecnica di cui all’allegato
II. La proroga della validità deve figurare sul certificato. Articolo 14
Rilascio di un nuovo
certificato dell’Unione per la navigazione interna In caso di modifiche o riparazioni di rilievo
che intacchino l’integrità strutturale della nave, la navigabilità o la
manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell’imbarcazione conformemente
all’allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, all’ispezione
tecnica di cui all’articolo 7. In seguito a detta ispezione è rilasciato un
nuovo certificato dell’Unione per la navigazione interna indicante le
caratteristiche tecniche dell’imbarcazione, oppure il certificato esistente è
modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro
diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l’autorità
competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro
un mese. Articolo 15
Rifiuto di rilascio o rinnovo
e revoca del certificato dell’Unione per la navigazione interna 1. Qualsiasi decisione di
rifiuto di rilasciare o rinnovare il certificato dell’Unione per la navigazione
interna deve essere opportunamente motivata. Essa è notificata al proprietario
dell’imbarcazione con l’indicazione delle modalità e dei termini di ricorso
nello Stato membro. 2. Ogni certificato dell’Unione
per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall’autorità
competente che l’ha rilasciato o rinnovato, quando l’imbarcazione non è più
conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato. Articolo 16
Ispezioni complementari 1. Le autorità competenti di uno
Stato membro possono accertare in qualsiasi momento se l’imbarcazione detiene
un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell’imbarcazione
a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave
rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, l’ambiente o la
navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente
ai paragrafi da 2 a 5. 2. Se nel corso di un’ispezione
le autorità competenti rilevano che il certificato non è presente a bordo dell’imbarcazione,
o che non è valido, o che l’imbarcazione non soddisfa i requisiti stabiliti nel
certificato, ma che la non validità o la non conformità ai requisiti non
comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario dell’imbarcazione, o un suo
rappresentante, adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla
situazione. L’autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato
è informata entro 7 giorni. 3. Se, a seguito dell’ispezione,
le autorità constatano che l’imbarcazione rappresenta un pericolo palese per le
persone a bordo, l’ambiente o la sicurezza della navigazione, possono vietare
all’imbarcazione di proseguire il viaggio finché non siano state prese le
misure necessarie per porre rimedio alla situazione. Le autorità possono inoltre imporre l’adozione di
misure che permettano all’imbarcazione, se del caso una volta portato a termine
il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno
effettuati ispezioni o riparazioni. L’autorità che ha rilasciato o, da ultimo,
rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni. 4. Lo Stato membro che impedisce
a un’imbarcazione di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la
sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze
riscontrate, informa entro 7 giorni l’autorità dello Stato membro che ha
rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione
adottata o che intende adottare. 5. Tutte le decisioni che, in
applicazione della presente direttiva, hanno per effetto di impedire a un’imbarcazione
di proseguire il viaggio, indicano nei dettagli le ragioni su cui si fondano.
Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel
contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni
vigenti negli Stati membri e dei relativi termini di presentazione. Articolo 17
Numero unico europeo di identificazione
delle navi L’autorità competente che ha rilasciato un
certificato dell’Unione per la navigazione interna include nel certificato il
numero unico europeo di identificazione delle navi in conformità al capo 2 dell’allegato
II. Articolo 18
Equivalenze e deroghe 1. Gli Stati membri possono
chiedere alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire deroghe
o il riconoscimento dell’equivalenza di specifiche tecniche di una particolare
imbarcazione per quanto riguarda: a) l’uso, o la presenza, a bordo di un’imbarcazione
di altri materiali, impianti o attrezzature, o l’adozione di altri aspetti di
progettazione o di qualsiasi altra disposizione diversa da quelle di cui all’allegato
II; b) il rilascio, per un periodo limitato, di
un certificato dell’Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali
comprendente nuove specifiche tecniche in deroga ai requisiti della parte II
dell’allegato II, a condizione che tali specifiche garantiscano un livello di
sicurezza equivalente; c) la concessione, da parte degli organismi
di controllo, di deroghe relative a una nave passeggeri per quanto riguarda le
zone destinate all’uso da parte di persone a mobilità ridotta, laddove l’applicazione
dei requisiti specifici previsti al capo 15 dell’allegato II sia considerata di
difficile applicazione pratica o comporti costi sproporzionatamente elevati; d) l’uso di agenti estinguenti diversi da
quelli di cui al capo 10 dell’allegato II; e) l’uso di sistemi antincendio fissi per la
protezione degli oggetti; f) l’applicazione del capo 24 dell’allegato
II a imbarcazioni modificate in modo tale che la loro lunghezza risulti
superiore a 110 m; g) le deroghe ai requisiti di cui ai capi 24
e 24 bis dell’allegato II dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, qualora
tali requisiti siano tecnicamente difficili da applicare o la loro applicazione
posta comportare costi sproporzionati; h) il riconoscimento di norme concernenti i
sistemi che spruzzano quantitativi d’acqua inferiori a quelli di cui al capo 10
dell’allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2. 2. Le autorità competenti degli
Stati membri riportano le equivalenze e le deroghe di cui alle lettere da a) a
g) del paragrafo 1 nel certificato dell’Unione per la navigazione interna. La
Commissione e gli altri Stati membri ne sono sollecitamente informati. 3. In attesa dell’adozione degli
atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può
rilasciare un certificato dell’Unione per la navigazione interna in conformità
all’articolo 10, paragrafo 2. In tal caso, le autorità competenti, entro un mese
dal rilascio del certificato provvisorio dell’Unione per la navigazione
interna, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e il
numero europeo di identificazione dell’imbarcazione, la natura della deroga e
lo Stato nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di armamento. 4. La Commissione pubblica un
registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità
di accostata autorizzati conformemente alle disposizioni dell’allegato II. Articolo 19
Riconoscimento di certificati
di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi L’Unione avvia negoziati con paesi terzi al
fine di assicurare il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità
tra l’Unione e tali paesi. In attesa della conclusione di tali accordi,
le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati
delle imbarcazioni di paesi terzi per la navigazione sulle vie navigabili dello
Stato membro in questione. I certificati dell’Unione per la navigazione
interna sono rilasciati alle imbarcazioni di paesi terzi conformemente all’articolo
7, paragrafo 1. Articolo 20
Applicabilità della direttiva
2009/100/CE Alle imbarcazioni escluse dal campo di
applicazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, che
tuttavia rientrano in quello dell’articolo 1 bis della
direttiva 2009/100/CE, si applicano le disposizioni di quest’ultima. Articolo 21
Disposizioni transitorie
relative all’uso di documenti I documenti che rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva, e che sono stati rilasciati dalle
autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima
dell’entrata in vigore della presente direttiva, restano validi fino alla loro
scadenza. Articolo 22
Adeguamento degli allegati 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per quanto
riguarda l’adeguamento degli allegati I, II, III, IV e VII al progresso tecnico
e scientifico o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore
grazie all’attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in
particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). al
fine di garantire che i due certificati di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono
un livello di sicurezza equivalente o per tenere conto dei casi di cui all’articolo
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 24 in relazione a istruzioni
amministrative vincolanti per quanto riguarda le modalità di applicazione dei
requisiti tecnici di cui all’allegato II, al fine di garantire un’interpretazione
armonizzata di tali requisiti o prendere in considerazione le migliori pratiche
sviluppate a livello dell’Unione o scaturite dalle attività di organizzazioni
internazionali, in particolare la CCNR. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione
si assicura che i requisiti tecnici per il rilascio del certificato dell’Unione
per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno
garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio
del certificato di cui all’articolo 22 della convenzione riveduta per la
navigazione sul Reno. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per allineare
i riferimenti contenuti nella presente direttiva a talune disposizioni dell’allegato
II al fine di tenere conto delle modifiche apportate al presente allegato. Articolo 23
Requisiti temporanei Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per definire requisiti
tecnici temporanei per le imbarcazioni al fine di consentire l’esecuzione di
prove atte a incentivare l’innovazione e il progresso tecnico. Detti requisiti
hanno una validità massima di tre anni. Articolo 24
Delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 è conferita alla Commissione per un periodo
di tempo indeterminato a decorrere dal [data dell’entrata in vigore della
direttiva]. 3. Il Parlamento europeo o il
Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 3, 4, 8,
10, 22 e 23 in qualsiasi momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega
di potere specificata nella stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi degli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi dalla
notifica dell’atto trasmessa loro dalla Commissione. Il Parlamento europeo o il
Consiglio possono prorogare tale termine di due mesi. Articolo 25
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CE del Consiglio
(nel prosieguo “il comitato”). Il comitato è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura
scritta, il suo presidente può decidere di porre fine alla stessa senza esito
entro il termine per la presentazione del parere. Articolo 26
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme
riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di
diritto interno adottate a norma della presente direttiva e prendono tute le
misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono
efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 27
Recepimento 1. Gli Stati membri aventi vie
navigabili interne di cui all’articolo 1 mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva con effetto dal 1° gennaio 2015. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi
adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 28
Abrogazione La direttiva 2006/87/CE è abrogata con
effetto dal 1° gennaio 2015. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva. Articolo 29
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 30
Destinatari Gli Stati
membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1 sono destinatari
della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I Elenco delle vie navigabili interne dell’Unione
suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4 Allegato II Requisiti tecnici minimi applicabili alle
imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4 Allegato III Materie per le quali possono essere adottati
requisiti tecnici complementari applicabili alle imbarcazioni sulle vie
navigabili interne delle zone 1 e 2 Allegato IV Materie per le quali possono essere adottati
requisiti tecnici ridotti applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili
interne delle zone 3 e 4 Allegato V Modelli di certificato dell’Unione per la
navigazione interna Allegato VI Modello di registro dei certificati dell’Unione
per la navigazione interna Allegato VII Organismi di classificazione [1] GU L 301 del 28.10.1982, pagg. 1–66. [2] Direttiva 2006/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici
per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del
Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pagg. 1–260). [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] ….. [6] Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio
(GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1): [7] Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità
rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag.
8). [8] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). [9] GU L 163 del
25.6.2009, pag. 1. [10] Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994,
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano
le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività
delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20). ALLEGATO alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che stabilisce i requisiti tecnici
per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I Elenco delle vie navigabili interne
dell’UE suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4 Allegato II Requisiti tecnici minimi
applicabili alle imbarcazioni delle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e
4 ALLEGATO I ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE
DELL’UE SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2, 3 E 4 CAPO 1 Zona 1 Repubblica federale di Germania Ems || Dalla linea di collegamento fra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell’ingresso del porto di Eemshaven in direzione del mare aperto fino alla latitudine 53°30’N e alla longitudine 6°45’ E, ossia leggermente al largo della zona di alleggio per navi da carico secco nell’Alte Ems[1] Repubblica di Polonia La parte della baia di Pomorska a sud della
linea di collegamento fra Nord Perd sull’isola Rugen e il faro Niechorze La parte della baia di Gdańska a sud
della linea di collegamento fra il faro Hel e la boa d’ingresso del porto di
Baltijsk Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord SCOZIA || Blue Mull Sound || Tra Gutcher e Belmont Yell Sound || Tra Tofts Voe e Ulsta Sullom Voe || All’interno della linea che collega la punta nordorientale dell’isola di Gluss alla punta settentrionale di Calback Ness Dales Voe || D’inverno: all’interno della linea che collega la punta settentrionale di Kebister Ness alla costa di Breiwick alla longitudine 1°10.8’ W Dales Voe || D’estate: come per Lerwick Lerwick || D’inverno: all’interno dell’area delimitata a nord dalla linea che va da Scottle Holm a Scarfi Taing sull’isola di Bressay e a sud dalla linea che va dal faro di Twageos Point a Whalpa Taing sull’isola di Bressay Lerwick || D’estate: all’interno dell’area delimitata a nord dalla linea che va da Brim Ness all’angolo nordorientale di Inner Score e a sud dalla linea che va dalla punta meridionale di Ness of Sound a Kirkabisterness Kirkwall || Tra Kirkwall e Rousay, a est non oltre la linea tra Point of Graand (Egilsay) e Galt Ness (Shapinsay) o tra Head of Work (Mainland) attraverso il segnale di Helliar Holm fino alla costa di Shapinsay; a nordovest non oltre la punta sudorientale dell’isola di Eynhallow, in direzione del mare aperto non oltre la linea tra la costa di Rousay alla latitudine 59°10.5’ N e alla longitudine 002°57.1’ W e la costa di Egilsay alla latitudine 59°10’ N e alla longitudine 002°56.4’ W Stromness || A Scapa ma non oltre Scapa Flow Scapa Flow || All’interno dell’area delimitata dalle linee che vanno da Point of Cletts sull’isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson’s Hill sull’isola di Fara e da lì sino a Gibraltar Pier sull’isola di Flotta; da St Vincent Pier sull’isola di Flotta alla punta più occidentale di Calf of Flotta; dalla punta più orientale di Calf of Flotta a Needle Point sull’isola di South Ronaldsay e da Ness on Mainland al faro di Point of Oxan sull’isola di Graemsay e da lì sino a Bu Point sull’isola di Hoy; e al largo delle acque della zona 2 Balnakiel Bay || Tra Eilean Dubh e A’Chleit Cromarty Firth || All’interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2 Inverness || All’interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2 Fiume Tay — Dundee || All’interno della linea che va da Broughty Castle a Tayport e al largo delle acque della zona 2 Firth of Forth e fiume Forth || All’interno della linea che va da Kirkcaldy al fiume Portobello e al largo delle acque della zona 2 Solway Firth || All’interno della linea che va da Southerness Point a Silloth Loch Ryan || All’interno della linea che va da Finnart’s Point a Milleur Point e al largo delle acque della zona 2 The Clyde || Limite esterno: la linea che va da Skipness a un punto un miglio a sud di Garroch Head e da lì sino a Farland Head Limite interno invernale: la linea che va dal faro di Cloch a Dunoon Pier Limite interno estivo: la linea che va da Bogany Point sull’isola di Bute a Skelmorlie Castle e la linea che va da Ardlamont Point all’estremità meridionale della baia di Ettrick all’interno di Kyles of Bute Nota: tra il 5 giugno e il 5 settembre (entrambe le date comprese) il limite interno estivo di cui sopra si estende dalla linea che va da un punto due miglia al largo della costa di Ayrshire a Skelmorlie Castle fino a Tomont End, Cumbrae, e dalla linea che va da Portachur Point, Cumbrae a Inner Brigurd Point Ayrshire Oban || All’interno dell’area delimitata a nord dalla linea che va dal segnale di Dunollie Point a Ard na Chruidh e a sud dalla linea che va da Rudha Seanach a Ard na Cuile Kyle of Lochalsh || Attraverso Loch Alsh alla punta di Loch Duich Loch Gairloch || D’inverno: nessuna D’estate: a sud della linea a est di Rubha na Moine sino a Eilan Horrisdale e da lì sino a Rubha nan Eanntag IRLANDA DEL NORD || Belfast Lough || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Carrickfergus a Bangor e al largo delle acque della zona 2 Loch Neagh || A una distanza maggiore di 2 miglia dalla costa COSTA ORIENTALE DELL’INGHILTERRA || Fiume Humber || D’inverno: all’interno della linea che va da New Holland a Paull D’estate: all’interno della linea che va da Cleethorpes Pier a Patrington Church e al largo delle acque della zona 2 GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL’INGHILTERRA || Fiume Severn || D’inverno: all’interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett D’estate: all’interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2 Fiume Wye || D’inverno: all’interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett D’estate: all’interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2 Newport || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2 Cardiff || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2 Barry || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2 Swansea || All’interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti Stretto di Menai || All’interno dello stretto di Menai dalla linea che collega il segnale dell’isola di Llanddwyn a Dinas Dinlleu e le linee che collegano la punta meridionale dell’isola di Puffin a Trwyn DuPoint e alla stazione ferroviaria di Llanfairfechan e al largo delle acque della zona 2 Fiume Dee || D’inverno: all’interno della linea che va da Hilbre Point a Point of Air D’estate: all’interno della linea che va da Formby Point a Point of Air e al largo delle acque della zona 2 Fiume Mersey || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Formby Point a Point of Air e al largo delle acque della zona 2 Preston e Southport || All’interno della linea che va da Southport a Blackpool all’interno degli argini e al largo delle acque della zona 2 Fleetwood || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head e al largo delle acque della zona 2 Fiume Lune || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head e al largo delle acque della zona 2 Heysham || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head Morecambe || D’inverno: nessuna D’estate: all’interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head Workington || All’interno della linea che va da Southerness Point a Silloth e al largo delle acque della zona 2 INGHILTERRA MERIDIONALE || Fiume Colne, Colchester || D’inverno: all’interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D’estate: all’interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers Fiume Blackwater || D’inverno: all’interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D’estate: all’interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2 Fiume Crouch e fiume Roach || D’inverno: all’interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D’estate: all’interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2 Fiume Tamigi e suoi affluenti || D’inverno: all’interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D’estate: all’interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2 Fiume Medway e Swale || D’inverno: all’interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D’estate: all’interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2 Chichester || All’interno dell’isola di Wight entro un’area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2 Porto di Langstone || All’interno dell’isola di Wight entro un’area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2 Portsmouth || All’interno dell’isola di Wight entro un’area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2 Bembridge, isola di Wight || All’interno dell’isola di Wight entro un’area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2 Cowes, isola di Wight || All’interno dell’isola di Wight entro un’area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2 Southampton || All’interno dell’isola di Wight entro un’area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2 Beaulieu River || All’interno dell’isola di Wight entro un’area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2 Lago Keyhaven || All’interno dell’isola di Wight entro un’area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2 Weymouth || All’interno di Portland Harbour e tra il fiume Wey e Portland Harbour Plymouth || All’interno della linea che va da Cawsand a Breakwater sino a Staddon e al largo delle acque della zona 2 Falmouth || D’inverno: all’interno della linea che va da St. Anthony Head a Rosemullion D’estate: all’interno della linea che va da St.Anthony Head a Nare Point e al largo delle acque della zona 2 Fiume Camel || All’interno della linea che va da Stepper Point a Trebetherick Point e al largo delle acque della zona 2 Bridgewater || All’interno della barriera e al largo delle acque della zona 2 Fiume Avon (Avon) || D’inverno: all’interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett D’estate: all’interno della linea che va da Barry Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2 Zona 2 Repubblica ceca Diga del lago Lipno Repubblica federale di Germania Ems || Dalla linea tracciata attraverso l’Ems vicino all’entrata del porto di Papenburg tra il vecchio stabilimento di pompaggio di Diemen e l’apertura della diga a Halte fino alla linea di collegamento tra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell’entrata del porto di Eemshaven Jade || All’interno della linea di collegamento fra il vecchio segnale a croce di Schillig e il campanile di Langwarden Weser || Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Brema fino alla linea che collega i campanili di Langwarden e di Cappel, compresi i bracci laterali Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm e Schweiburg Elba con Bütztflether Süderelbe (dal km 0,69 fino alla foce nell’Elba), Ruthenstrom (dal km 3,75 fino alla foce nell’Elba), Wischhafener Süderelbe (dal km 8,03 fino alla foce nell’Elba) || Dal limite inferiore del porto di Amburgo fino alla linea che collega la boa sferica di Döse e il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand), compresa la Nebenelbe e gli affluenti Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau e Stör (ogni volta, dalla foce allo sbarramento) Meldorfer Bucht || All’interno della linea che collega il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand) e la testa del molo occidentale di Büsum Eider || Dalla foce del canale di Gieselau (km 22,64) fino alla linea tra il centro della fortezza (Tränke) e il campanile di Vollerwiek. Canale di Gieselau || Dalla foce nell’Eider fino alla foce nel Nord-Ostsee Kanal. Flensburger Förde || All’interno della linea di collegamento tra il faro di Kegnäs e Birknack e a nord del confine tedesco-danese nel Flensburger Förde Schlei || All’interno della linea tra le teste del molo di Schleimünde Eckernförder Bucht || All’interno della linea che collega Boknis-Eck e la punta nordorientale della terraferma vicino a Dänisch Nienhof Kieler Förde || All’interno della linea che collega il faro di Bülk e il monumento ai caduti del mare di Laboe Nord-Ostsee-Kanal compresi l’Audorfer See e lo Schirnauer See || Dalla linea che collega le teste del molo di Brunsbüttel fino alla linea che collega i segnali d’accesso di Kiel-Holtenau, compresi Obereidersee e Enge, Audorfer See, Borgstedter See e Enge, Schirnauer See, Flemhuder See e il canale di Achterwehrer Trave || Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Lubecca compresi Pötenitzer Wiek e Dassower See, fino alla linea che collega la testa del molo meridionale interna e la testa del molo settentrionale esterna a Travemünde Leda || Dall’entrata nell’avamporto della chiusa marittima di Leer fino alla foce nell’Eems Hunte || Dal porto di Oldenburg e da 140 m a valle dell’Amalienbrücke a Oldenburg fino alla foce nel Weser Lesum || Dalla confluenza dell’Hamme e Wümme (km 0,00) fino alla foce nel Weser Este || Dall’acqua a valle della chiusa di Buxtehude (km 0,25) fino alla foce nell’Elba Lühe || Dall’acqua a valle di Au-Mühle a Horneburg (km 0,00) fino alla foce nell’Elba Schwinge || Dal margine settentrionale della chiusa di Salztor a Stade fino alla foce nell’Elba Oste || Da 210 m al di sopra della linea mediana del ponte adibito al transito di veicoli sopra alla diga di Oste (km 69,360) fino alla foce nell’Elba Pinnau || Dal margine sudoccidentale del ponte ferroviario di Pinneberg fino alla foce nell’Elba Krückau || Dal margine sudoccidentale del ponte per Wedenkamp a Elmshorn fino alla diga di Krückau Stör || Dalla scala di marea di Rensing fino alla foce nell’Elba Freiburger Hafenpriel || Dal margine orientale della chiusa di Friburgo sull’Elba fino alla foce nell’Elba Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff e area portuale di Wismar || In direzione del mare aperto fino alla linea tra Hoher Wieschendorf Huk e il fanale di Timmendorf e la linea che collega il fanale di Gollwitz sull’isola di Poel e la punta meridionale della penisola di Wustrow Warnow, compresi Breitling e i bracci laterali || A valle del Mühlendamm dal margine settentrionale del Geinitzbrücke a Rostock in direzione del mare fino alla linea che collega le punte settentrionali dei moli occidentale e orientale di Warnemünde Le acque circondate dalla terraferma e dalle penisole di Darß e Zingst come pure dalle isole di Hiddensee e di Rügen (compresa la zona portuale di Stralsund) || Che si estendono in direzione del mare aperto tra: – la penisola di Zingst e l’isola di Bock: fino alla latitudine 54° 26’ 42’ N, – le isole di Bock e Hiddensee: fino alla linea che collega la punta settentrionale dell’isola di Bock alla punta meridionale dell’isola di Hiddensee, – l’isola di Hiddensee e l’isola di Rügen (Bug): fino alla linea che collega la punta sudorientale di Neubessin a Buger Haken Kleine Jasmunder Bodden || Greifswalder Bodden || In direzione del mare aperto fino alla linea che collega la punta orientale del Thiessower Haken (Südperd) alla punta orientale dell’isola di Ruden e proseguendo fino alla punta settentrionale dell’isola di Usedom (54° 10’ 37’ N, 13° 47’ 51’ E) Ryck || A est del ponte di Steinbecker a Greifswald fino alla linea di collegamento sopra alle teste di molo Le acque circondate dalla terraferma e dall’isola di Usedom (il Peenestrom, compresi la zona portuale di Wolgast e Achterwasser, e Oder Haff) || In direzione est fino alla frontiera con la Repubblica di Polonia nello Stettiner Haff Uecker || Dal bordo sud-occidentale del ponte adibito al traffico di veicoli nel Uekermünde alla linea di collegamento sopra alle teste di molo Nel caso di navi il cui porto di armamento si
trova in un altro Stato, va tenuto conto dell’articolo 32 del trattato di
cooperazione Ems-Dollart dell’8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602). Repubblica francese la Gironda dal cippo chilometrico 48,50 alla
zona a valle del punto dell’Ile de Patiras, fino al limite trasversale del mare
definito dalla linea che collega la Pointe de Grave alla Pointe de Suzac; la Loira da Cordemais (cippo chilometrico 25)
al limite trasversale del mare definito dalla linea che congiunge la Pointe de
Mindin alla Pointe de Penhoët; la Senna dall’inizio del canale Tancarville
alla linea trasversale del mare definita dalla linea che congiunte Cape Hode
sulla riva destra fino al punto della riva sinistra in cui la diga prevista incontra
la costa al di sotto di Berville; la Vilaine da Arzal Dam al limite trasversale
del mare definito dalla linea che congiunge la Pointe du Scal alla Pointe du
Moustoir; Lago di Ginevra. Repubblica di Ungheria Lago Balaton Regno dei Paesi Bassi Dollard Eems Waddenzee: compresi i collegamenti con il Mare
del Nord IJsselmeer: compreso il Markermeer e l’IJmeer
ma escluso il Gouwzee Waterweg di Rotterdam e Scheur Calandkanaal ad ovest del porto del Benelux Hollands Diep Breediep, Beerkanaal e porti collegati Haringvliet e Vuile Gat: comprese le vie
navigabili che si trovano fra Goeree-Overflakkee da un lato e Voorne-Putten e
Hoekse Waard dall’altro Hellegat Volkerak Krammer Grevelingenmeer e Brouwershavense Gat:
comprese tutte le vie navigabili che si trovano fra Schouwen-Duiveland e
Goeree-Overflakkee Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Schelda
orientale e Roompot: comprese le vie navigabili che si trovano fra Walcheren,
Noord-Beveland e Zuid-Beveland da un lato e Schouwen-Duiveland e Tholen dall’altro,
escluso il canale Schelda-Reno Schelda e Schelda occidentale e la sua foce a
mare: comprese le vie navigabili che si trovano fra la Fiandra zelandese
(Reemusch-Vlaanderen), da un lato, e Walcheren e Zuid-Beveland, dall’altro,
escluso il canale Schelda-Reno Repubblica di Polonia Laguna di Stettino Laguna di Kamień Laguna della Vistola Baia di Puck Lago artificiale di Włocławski Lago Śniardwy Lago Niegocin Lago Mamry Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord SCOZIA || Scapa Flow || All’interno dell’area delimitata dalle linee che vanno da Wharth, sull’isola di Flotta, a Martello Tower a South Walls, e da Point Cletts sull’isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson’s Hill sull’isola di Fara e da lì sino al Gibraltar Pier sull’isola di Flotta Kyle of Durness || A sud di Eilean Dubh Cromarty Firth || All’interno della linea tra North Sutor e South Sutor Inverness || All’interno della linea che collega Fort George a Chanonry Point Findhorn Bay || All’interno della lingua di terra Aberdeen || All’interno della linea che collega South Jetty a Abercromby Jetty Montrose Basin || A ovest della linea che va da nord a sud attraverso l’entrata del porto al faro di Scurdie Ness Fiume Tay — Dundee || All’interno della linea che va dal bacino di marea (bacino di pesca) di Dundee a Craig Head, East Newport Firth of Forth e fiume Forth || All’interno del Firth of Forth ma non a est del ponte ferroviario di Forth Dumfries || All’interno della linea che va da Airds Point a Scar Point Loch Ryan || All’interno della linea che va da Cairn Point a Kircolm Point Ayr Harbour || All’interno delIa barriera The Clyde || Al di sopra delle acque della zona 1 Kyles of Bute || Tra Colintraive e Rhubodach Campbeltown Harbour || All’interno della linea che va da Macringan’s Point a Ottercharach Point Loch Etive || All’interno del Loch Etive al di sopra delle cascate di Lora Loch Leven || Al di sopra del ponte di Ballachulish Loch Linnhe || A nord del segnale di Corran Point Loch Eil || L’intero lago Caledonian Canal || I laghi Lochy, Oich e Ness Kyle of Lochalsh || All’interno del Kyle Akin non a ovest del segnale di Eilean Ban né a est di Eileanan Dubha Loch Carron || Tra Stromemore e Strome Ferry Loch Broom, Ullapool || All’interno della linea che va dal segnale di Ullapool Point a Aultnaharrie Kylesku || Attraverso Loch Cairnbawn nell’area tra la punta più orientale di Garbh Eilean e la punta più occidentale di Eilean na Rainich Stornoway Harbour || All’interno della linea che va da Arnish Point al lato nordoccidentale del faro di Sandwick Bay The Sound of Scalpay || Non a est di Berry Cove (Scalpay) né a ovest di Croc a Loin (Harris) North Harbour, Scalpay e Tarbert Harbour || Entro un miglio dalla costa dell’isola di Harris Loch Awe || L’intero lago Loch Katrine || L’intero lago Loch Lomond || L’intero lago Loch Tay || L’intero lago Loch Loyal || L’intero lago Loch Hope || L’intero lago Loch Shin || L’intero lago Loch Assynt || L’intero lago Loch Glascarnoch || L’intero lago Loch Fannich || L’intero lago Loch Maree || L’intero lago Loch Gairloch || L’intero lago Loch Monar || L’intero lago Loch Mullardach || L’intero lago Loch Cluanie || L’intero lago Loch Loyne || L’intero lago Loch Garry || L’intero lago Loch Quoich || L’intero lago Loch Arkaig || L’intero lago Loch Morar || L’intero lago Loch Shiel || L’intero lago Loch Earn || L’intero lago Loch Rannoch || L’intero lago Loch Tummel || L’intero lago Loch Ericht || L’intero lago Loch Fionn || L’intero lago Loch Glass || L’intero lago Loch Rimsdale/nan Clar || L’intero lago IRLANDA DEL NORD || Strangford Lough || All’interno della linea che va da Cloghy Point a Dogtail Point Belfast Lough || All’interno della linea che va da Holywood a Macedon Point Larne || All’interno della linea che va dal molo di Larne al molo dei traghetti sull’isola di Magee Fiume Bann || Dalle estremità verso il mare aperto dei frangiflutti al ponte di Toome Lough Erne || La parte superiore e inferiore del Lough Erne Lough Neagh || Entro 2 miglia dalla costa COSTA ORIENTALE DELL’INGHILTERRA || Berwick || All’interno dei frangiflutti Warkworth || All’interno dei frangiflutti Blyth || All’interno delle teste di molo esterne Fiume Tyne || Da Dunston Staithes alle teste del molo di Tyne Fiume Wear || Da Fatfield alle teste del molo di Sunderland Seaham || All’interno dei frangiflutti Hartlepool || All’interno della linea che va da Middleton Jetty alla vecchia testa del molo All’interno della linea che collega la testa del molo settentrionale alla testa del molo meridionale Fiume Tees || All’interno della linea in direzione ovest da Government Jetty alla diga sul Tees Whitby || All’interno delle teste del molo di Whitby Fiume Humber || All’interno della linea che va da North Ferriby a South Ferriby Bacino di Grimsby || All’interno della linea che va dal molo occidentale del bacino di marea al molo orientale dei bacini di pesca, sulla banchina nord Boston || All’interno del New Cut Fiume Dutch || L’intero canale Fiume Hull || Da Beverley Beck fino al fiume Humber Kielder Water || L’intero lago Fiume Ouse || Al di sotto della chiusa di Naburn Fiume Trent || Al di sotto della chiusa di Cromwell Fiume Wharfe || Dalla confluenza con il fiume Ouse fino al ponte di Tadcaster Scarborough || All’interno delle teste di molo di Scarborough GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL’INGHILTERRA || Fiume Severn || A nord della linea che va in direzione ovest da Sharpness Point (51° 43.4’ N) agli sbarramenti di Llanthony e Maisemore e al largo delle acque della zona 3 Fiume Wye || A Chepstow, latitudine nord (51° 38.0’ N) fino a Monmouth Newport || A nord del passaggio dei cavi elettrici aerei a Fifoots Points Cardiff || All’interno della linea che va dalla gettata sud alla testa del molo di Penarth Le acque racchiuse a ovest dalla diga della baia di Cardiff Barry || All’interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti Port Talbot || All’interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti sul fiume Afran all’esterno dei bacini chiusi Neath || All’interno della linea in direzione nord dall’estremità verso il mare della gettata per petroliere della baia di Baglan (51° 37.2’ N, 3° 50.5’ W) Llanelli e Burry Port || All’interno dell’area delimitata dalla linea che va dal molo occidentale di Burry Port a Whiteford Point Milford Haven || All’interno della linea tracciata a sud di Hook Point fino a Thorn Point Fishguard || All’interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti nord e est Cardigan || All’interno dello stretto di Pen-Yr-Ergyd Aberystwyth || All’interno delle estremità verso il mare dei frangiflutti Aberdyfi || All’interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Aberdyfi alla boa sferica di Twyni Bach Barmouth || All’interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Barmouth a Penrhyn Point Portmadoc || All’interno della linea che va da Harlech Point a Graig Ddu Holyhead || All’interno dell’area delimitata dai frangiflutti principali e della linea tracciata dall’estremità dei frangiflutti a Brynglas Point, baia di Towyn Stretto di Menai || All’interno dello stretto di Menai tra la linea che collega Aber Menai Point a Belan Point e la linea che collega Beaumaris Pier a Pen-y-Coed Point Conway || All’interno della linea che va da Mussel Hill a Tremlyd Point Llandudno || All’interno dei frangiflutti Rhyl || All’interno dei frangiflutti Fiume Dee || Al di sopra della banchina di Connah fino al punto di estrazione dell’acqua a Barrelwell Hill Fiume Mersey || All’interno della linea tra il faro di Rock e il bacino nordoccidentale di Seaforth ma esclusi gli altri bacini Preston e Southport || All’interno della linea che va da Lytham a Southport e all’interno dei bacini di Preston Fleetwood || All’interno della linea che va dal segnale di Low a Knott Fiume Lune || All’interno della linea che va da Sunderland Point a Chapel Hill fino al bacino di Glasson incluso Barrow || All’interno della linea che collega Haws Point, isola di Walney allo scalo di alaggio dell’isola di Roa Whitehaven || All’interno dei frangiflutti Workington || All’interno dei frangiflutti Maryport || All’interno dei frangiflutti Carlisle || All’interno della linea che collega Point Carlisle a Torduff Coniston Water || L’intero lago Derwentwater || L’intero lago Ullswater || L’intero lago Windermere || L’intero lago INGHILTERRA MERIDIONALE || Blakeney e Morston Porto e vie d’accesso || A est della linea tracciata a sud di Blakeney Point fino all’entrata del fiume Stiffkey Fiumi Orwell e Stour || Il fiume Orwell all’interno della linea che va dai frangiflutti di Blackmanshead a Landguard Point e al largo delle acque della zona 3 Fiume Blackwater || Tutte le vie navigabili all’interno della linea che va dall’estremità sudoccidentale dell’isola di Mersea fino a Sales Point Fiume Crouch e fiume Roach || Il fiume Crouch all’interno della linea che va da Holliwell Point a Foulness Point, compreso il fiume Roach Fiume Tamigi e suoi affluenti || Il fiume Tamigi al di sopra della linea tracciata da nord a sud attraverso l’estremità orientale del molo della banchina di Denton, Gravesend fino alla chiusa di Teddington Fiume Medway e Swale || Il fiume Medway dalla linea tracciata da Garrison Point alla Grain Tower, fino alla chiusa di Allington; e Swale da Whitstable al fiume Medway Fiume Stour (Kent) || Il fiume Stour al di sopra della foce sino all’approdo a Flagstaff Reach Porto di Dover || All’interno delle linee tracciate tra le entrate orientale e occidentale del porto Fiume Rother || Il fiume Rother al di sopra della stazione del segnale di marea a Camber fino alla chiusa di Scots Float e alla chiusa di entrata sul fiume Brede Fiume Adur e Southwick Canal || All’interno della linea tracciata attraverso l’entrata del porto di Shoreham fino alla chiusa del canale di Southwick e all’estremità occidentale della banchina di Tarmac Fiume Arun || Il fiume Arun al di sopra del molo di Littlehampton fino alla marina di Littlehampton Fiume Ouse (Sussex) Newhaven || Il fiume Ouse dalla linea tracciata attraverso i moli dell’entrata del porto di Newhaven fino all’estremità settentrionale della banchina nord Brighton || La parte esterna della marina di Brighton all’interno della linea che va dall’estremità meridionale della banchina ovest all’estremità settentrionale della banchina sud Chichester || All’interno della linea tracciata tra Eastoke point e la guglia della chiesa, West Wittering e al largo delle acque della zona 3 Porto di Langstone || All’interno della linea tracciata tra Eastney Point e Gunner Point Portsmouth || All’interno della linea tracciata attraverso l’entrata del porto da Port Blockhouse fino alla Round Tower Bembridge, isola di Wight || All’interno del porto di Brading Cowes, isola di Wight || Il fiume Medina all’interno della linea che va dal segnale dei frangiflutti sulla riva orientale al faro sulla riva occidentale Southampton || All’interno della linea che va da Calshot Castle alla boa sferica di Hook Beaulieu River || All’interno di Beaulieu River, non a est della linea tracciata da nord a sud attraverso Inchmery House Lago Keyhaven || All’interno della linea tracciata in direzione nord dal segnale basso di Hurst Point alla palude di Keyhaven Christchurch || The Run Poole || All’interno della linea del traghetto a fune tra Sandbanks e South Haven Point Exeter || All’interno della linea tracciata da est a ovest da Warren Point alla stazione di battelli di salvataggio costiera di fronte a Checkstone Ledge Teignmouth || All’interno del porto Fiume Dart || All’interno della linea che va da Kettle Point a Battery Point Fiume Salcombe || All’interno della linea che va da Splat Point a Limebury Point Plymouth || All’interno della linea che va dal molo di Mount Batten a Raveness Point attraverso le isole di Drake; il fiume Yealm all’interno della linea che va da Warren Point a Misery Point Fowey || All’interno del porto Falmouth || All’interno della linea che va da St. Anthony Head a Pendennis Point Fiume Camel || All’interno della linea che va da Gun Point a Brea Hill Fiumi Taw e Torridge || All’interno della linea orientata a 200° dal faro di Crow Point fino alla costa a Skern Point Bridgewater || A sud della linea tracciata in direzione est da Stert Point (51° 13.0’ N) Fiume Avon (Avon) || All’interno della linea che va da Avonmouth Pier a Wharf Point, fino alla diga di Netham CAPO 2 Zona 3 Regno del Belgio Schelda marittima (a valle della rada di
Anversa) Repubblica di Bulgaria Danubio: dal km 845 650 al km
374 100” Repubblica ceca Labe: dalla chiusa Ústí nad Labem-Střekov
alla chiusa Lovosice Laghi artificiali: Baška, Brněnská
(Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice,
Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy,
Těrlicko, Žermanice Lago Máchovo Zona acquatica Velké Žernoseky Bacini: Oleksovice, Svět, Velké
Dářko Laghi per l’estrazione di ghiaia: Dolní
Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov Repubblica federale di Germania Danubio || Da Kelheim (km 2 414,72) fino al confine austro-tedesco a Jochenstein Reno con Lampertheimer Altrhein (dal km 4,75 al Reno), Altrhein Stockstadt-Erfelden (dal km 9,80 al Reno) || Dal confine svizzero-tedesco al confine olandese-tedesco Elba (Norderelbe) compresa Süderelbe en Köhlbrand || Dalla foce del canale laterale dell’Elba (Elbe-Seiten canal) al limite inferiore del porto di Amburgo Müritz || Repubblica francese l’Adour dal Bec du Gave al mare; l’Aulne dalla chiusa di Châteaulin al limite
trasversale del mare definito dal Passage de Rosnoën; il Blavet da Pontivy al Pont du Bonhomme; il canale di Calais la Charente dal ponte di Tonnay-Charente al
limite trasversale del mare definito dalla linea che attraversa il centro del
segnale a valle sulla riva sinistra e il centro del Fort de la Pointe; la Dordogne dalla confluenza con la Lidoire al
Bec d’Ambès; la Garonna dal ponte di Castet en Dorthe al
Bec d’Ambès; la Gironda dal Bec d’Ambès;alla linea
trasversale al cippo chilometrico 48,50 e che attraversa il punto a valle dell’Ile
de Patiras; l’Hérault dal porto di Bessan al mare, fino al
limite superiore della zona intertidale; l’Isle dalla confluenza con la Dronne alla
confluenza con la Dordogne; la Loira dalla confluenza con la Maine fino a
Cordemais (cippo chilometrico 25); la Marne dal ponte di Bonneuil (cippo
chilometrico 169bis900) e la chiusa di St Maure fino alla confluenza con la
Senna; Fiume Reno la Nive dalla diga di Haïtze a Ustaritz alla
confluenza con l’Adour; l’Oise dalla chiusa di Janville fino alla
confluenza con la Senna; l’Orb da Sérignan fino al mare, fino al limite
superiore della zona intertidale; il Rodano dal confine con la Svizzera al mare,
fatta eccezione per il Piccolo Rodano; la Saona dal Pont de Bourgogne di Chalon‑
sur‑ Saône fino alla confluenza con il Rodano; la Senna dalla chiusa di Nogent sur Seine all’inizio
del canale di Tancarville; la Sèvre Niortaise dalla chiusa di Marans
presso il limite trasversale del mare di fronte al posto di guardia fino alla
foce; la Somme dalla riva a valle del Pont de la
Portelette ad Abbeville al viadotto delle Noyelles fino alla ferrovia di
Saint-Valéry-sur-Somme; la Vilaine da Redon (cippo chilometrico
89,345) alla diga di Arzal; Lago Amance Lago Annecy Lago Biscarosse Lago Bourget Lago Carcans Lago Cazaux Lago Der-Chantecoq Lago Guerlédan Lago Hourtin Lago Lacanau Lago Orient Lago Pareloup Lago Parentis Lago Sanguinet Lago Serre-Ponçon Lago Temple Repubblica di Ungheria Danubio: dal km 1812 al km 1433 Danubio Moson: dal km 14 al km 0 Danubio Szentendre: dal km 32 al km 0 Danubio Ráckeve: dal km 58 al km 0 Fiume Tisza: dal km 685 al km 160 Fiume Dráva: dal km 198 al km 70 Fiume Bodrog: dal km 51 al km 0 Fiume Kettős-Körös: dal km 23 al km 0 Fiume Hármas-Körös: dal km 91 al km 0 Canale Sió: dal km 23 al km 0 Lago Velence Lago Fertő Regno dei Paesi Bassi Reno Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer,
Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep,
Ketelmeer, Zwartenmeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten
IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, porto di IJmuiden, zona portuale di
Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede,
Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn,
Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canale Amsterdam-Reno,
Veerse Meer, canale Schelda-Reno fino al punto in cui affluisce nel Volkerak,
Amer, Bergsche Maas, la Mosa a valle di Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal
(a est del porto del Benelux), Hartelkanaal Repubblica d’Austria Danubio: dal confine con la Germania al
confine con la Slovacchia Inn: dalla foce alla centrale elettrica di
Passau-Ingling Traun: dalla foce al km 1,80 Enns: dalla foce al km 2,70 March: fino al km 6,00 Repubblica di Polonia — Fiume Biebrza: dall’estuario del canale
Augustowski fino all’estuario del fiume Narwia — Fiume Brda: dal collegamento con il canale
Bydgoski a Bydgoszcz fino all’estuario del fiume Vistola — Fiume Bug: dall’estuario del fiume Muchawiec
fino all’estuario del fiume Narwia — Lago Dąbie: fino al confine con le
acque salate interne — Canale Augustowski: dal collegamento con il
fiume Biebrza fino al confine di Stato, compresi i laghi situati lungo tale
canale — Canale Bartnicki: dal lago Ruda Woda fino al
lago Bartężek incluso — Canale Bydgoski — Canale Elbląski: dal lago Druzno fino
al lago Jeziorak e al lago Szeląg Wielki compresi, come pure i laghi
situati lungo tale canale, nonché la via secondaria in direzione di Zalewo dal
lago Jeziorak al lago Ewingi inclusi — Canale Gliwicki insieme con il canale
Kędzierzyński — Canale Jagielloński: dal collegamento
con il fiume Elbląg al fiume Nogat — Canale Łączański — Canale Ślesiński insieme con i
laghi situati lungo tale canale e il lago Gopło — Canale Żerański — Fiume Martwa Wisła: dal fiume Vistola a
Przegalina fino al confine con le acque salate interne — Fiume Narew: dall’estuario del fiume Biebrza
fino all’estuario del fiume Vistola, compreso il lago Zegrzyński — Fiume Nogat: dal fiume Vistola fino all’estuario
della laguna della Vistola — Fiume Noteć (superiore) dal lago Gopło
fino al collegamento con il canale Górnonotecki e il canale Górnonotecki e il
fiume Noteć (inferiore) dal collegamento con il canale Bydgoski fino all’estuario
del fiume Warta — Fiume Nysa Łużycka da Gubin all’estuario
del fiume Odry — Fiume Oder: dalla città di Racibórz fino al
collegamento con il fiume Oder orientale che diventa il fiume Regalica dall’apertura
Klucz-Ustowo, compreso tale fiume e i suoi bracci laterali fino al lago
Dąbie nonché la via secondaria del fiume Oder dalla chiusa di Opatowice
fino alla chiusa della città di Wrocław — Fiume Oder occidentale: dallo sbarramento a
Widuchowa (704,1 km del fiume Oder) fino al confine con le acque salate
interne, compresi i bracci laterali nonché l’apertura Klucz-Ustowo che collega
l’Oder orientale con l’Oder occidentale — Fiume Parnica e apertura Parnicki: dall’Oder
occidentale fino al confine con le acque salate interne — Fiume Pisa: dal lago Roś fino all’estuario
del fiume Narew — Fiume Szkarpawa: dal fiume Vistola fino all’estuario
della laguna della Vistola — Fiume Warta: dalla baia Ślesiński
fino al lago dell’estuario del fiume Oder — Sistema del Wielkie Jeziora Mazurskie
comprendente i laghi collegati dai fiumi e dai canali che costituiscono una via
principale dal lago Roś (compreso) a Pisz fino al canale Węgorzewski
(compreso) a Węgorzewo, insieme con i laghi: Seksty, Mikołajskie,
Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne,
Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty e Święcajty, compresi il
canale Giżycki, il canale Niegociński e il canale Piękna Góra, e
una via secondaria del lago Ryńskie (compreso) a Ryn fino al lago Nidzkie
(fino a 3 km, che costituisce un confine con la riserva del “lago Nidzkie”),
insieme con i laghi: Bełdany, Guzianka Mała e Guzianka Wielka — Fiume Vistola: dall’estuario del fiume
Przemsza fino al collegamento con il canale Łączański nonché
dall’estuario di tale canale a Skawina fino all’estuario del fiume Vistola
nella baia di Danzica, escluso il lago artificiale Włocławski Romania Danubio: dalla frontiera serbo-romena (km
1075) al Mar Nero sul braccio di Sulina Danubio–canale del Mar Nero (64,410 km di
lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso
Cernavodă (rispettivamente km 64,410 del canale), fino al porto di
Constanta sud–Agigea (km “0” del canale). Poarta Albă–canale di Midia Năvodari
(34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio –canale del Mar Nero
al km 29,410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27,500 del canale)
fino al porto di Midia (km “0” del canale) Repubblica slovacca Danubio: da Devín (km 1880,26) fino alla
frontiera slovacco-ungherese Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord SCOZIA || Leith (Edimburgo) || All’interno dei frangiflutti Glasgow || Strathclyde Loch Crinan Canal || Da Crinan fino a Ardrishaig Caledonian Canal || Le sezioni del canale IRLANDA DEL NORD || Fiume Lagan || Dallo sbarramento del Lagan a Stranmillis INGHILTERRA ORIENTALE || Fiume Wear (non soggetto a marea) || Dal vecchio ponte ferroviario, Durham fino a Prebends Bridge, Durham Fiume Tees || A monte dello sbarramento del Tees Bacino di Grimsby || All’interno delle chiuse Bacino di Immingham || All’interno delle chiuse Bacini di Hull || All’interno delle chiuse Bacino di Boston || All’interno delle porte della chiusa Aire and Calder Navigation || Dai bacini di Goole fino a Leeds; confluenza con il Leeds and Liverpool canal; confluenza Bank Dole fino a Selby (chiusa del fiume Ouse); confluenza Castleford fino a Wakefield (chiusa discendente) Fiume Ancholme || Dalla chiusa di Ferriby fino a Brigg Calder and Hebble Canal || Da Wakefield (chiusa discendente) fino alla chiusa di Broadcut Top Fiume Foss || Dalla confluenza (Blue Bridge) con il fiume Ouse fino a Monk Bridge Fossdyke Canal || Dalla confluenza con il fiume Trent fino a Brayford Pool Bacino di Goole || All’interno delle porte della chiusa Hornsea Mere || L’intero canale Fiume Hull || Dalla chiusa di Struncheon Hill a Beverley Beck Market Weighton Canal || Dalla chiusa del fiume Humber alla chiusa di Sod Houses New Junction Canal || L’intero canale Fiume Ouse || Dalla chiusa di Naburn a Nun Monkton Sheffield and South Yorkshire Canal || Dalla chiusa di Keadby alla chiusa di Tinsley Fiume Trent || Dalla chiusa di Cromwell a Shardlow Fiume Witham || Dalla chiusa di Boston a Brayford Poole (Lincoln) GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE || Fiume Severn || Al di sopra di Llanthony e degli sbarramenti di Maisemore Fiume Wye || Al di sopra di Monmouth Cardiff || Lago di Roath Park Port Talbot || All’interno dei bacini chiusi Swansea || All’interno dei bacini chiusi Fiume Dee || Al di sopra del punto di estrazione dell’acqua di Barrelwell Hill Fiume Mersey || I bacini (escluso il bacino di Seaforth) Fiume Lune || Al di sopra del bacino di Glasson Fiume Avon (Midland) || Dalla chiusa di Tewkesbury a Evesham Gloucester || Bacini della città di Gloucester, canale Gloucester/Sharpness Lago Hollingworth || L’intero lago Manchester Ship Canal || L’intero canale e i bacini di Salford compreso il fiume Irwell Lago Pickmere || L’intero lago Fiume Tawe || Tra lo sbarramento marittimo/marina e lo stadio di atletica di Morfa Lago Rudyard || L’intero lago Fiume Weaver || Al di sotto di Northwich INGHILTERRA MERIDIONALE || Fiume Nene || Wisbech Cut e il fiume Nene fino alla chiusa di Dog-in a-Doublet Fiume Great Ouse || Kings Lynn Cut e il fiume Great Ouse al di sotto del ponte stradale di West Lynn Yarmouth || L’estuario del fiume Yare dalla linea tracciata tra le estremità dei moli di entrata settentrionale e meridionale, compreso Breydon Water Lowestoft || Il porto di Lowestoft al di sotto della chiusa di Mutford fino alla linea tracciata tra i moli di entrata dell’avamporto Fiumi Alde e Ore || Al di sopra dell’entrata verso il fiume Ore fino a Westrow Point Fiume Deben || Al di sopra dell’entrata del fiume Deben fino a Felixstowe Ferry Fiumi Orwell e Stour || Dalla linea tracciata da Fagbury Point a Shotley Point sul fiume Orwell fino al bacino di Ipswich; e dalla linea tracciata da nord a sud attraverso Erwarton Ness sul fiume Stour fino a Manningtree Chelmer and Blackwater Canal || A est della chiusa di Beeleigh Fiume Tamigi e suoi affluenti || Il fiume Tamigi al di sopra della chiusa di Teddington fino a Oxford Fiume Adur e Southwick Canal || Il fiume Adur al di sopra dell’estremità occidentale della banchina di Tarmac, e all’interno del Southwick Canal Fiume Arun || Il fiume Arun al di sopra della marina di Littlehampton Fiume Ouse (Sussex), Newhaven || Il fiume Ouse al di sopra dell’estremità settentrionale della banchina nord Bewl Water || L’intero lago Grafham Water || L’intero lago Rutland Water || L’intero lago Lago Thorpe Park || L’intero lago Chichester || A est della linea che collega Cobnor Point a Chalkdock Point Christchurch || All’interno del porto di Christchurch escluso the Run Exeter Canal || L’intero canale Fiume Avon (Avon) || I bacini della città di Bristol Dalla diga di Netham fino allo sbarramento di Pulteney CAPO 3 Zona 4 Regno del Belgio L’intera rete belga a eccezione delle vie
navigabili della zona 3 Repubblica ceca Tutte le vie navigabili non comprese nelle
zone 1, 2 e 3 Repubblica federale di Germania Tutte le vie navigabili interne diverse da
quelle comprese nelle zone 1, 2 e 3 Repubblica francese Tutte le altre vie navigabili. Repubblica italiana Tutta la rete nazionale navigabile. Repubblica di Lituania L’intera rete lituana Granducato di Lussemburgo Mosella Repubblica di Ungheria Tutte le vie navigabili non comprese nelle
zone 2 e 3 Regno dei Paesi Bassi Tutti i fiumi, canali e mari interni non
compresi nelle zone 1, 2 e 3 Repubblica d’Austria Thaya: fino a Bernhardsthal March: a monte del km 6,00 Repubblica di Polonia Tutte le vie navigabili non comprese nelle
zone 1, 2 e 3 Romania Tutte le vie navigabili non comprese nella
zona 3 Repubblica slovacca Tutte le vie navigabili non comprese nella
zona 3 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord SCOZIA || Ratho and Linlithgow Union Canal || L’intero canale Glasgow || Forth and Clyde Canal Monkland Canal – sezioni Faskine e Drumpellier Hogganfield Loch INGHILTERRA ORIENTALE || Fiume Ancholme || Da Brigg fino alla chiusa di Harram Hill Calder and Hebble Canal || Dalla chiusa di Broadcut Top fino al ponte di Sowerby Chesterfield Canal || Da West Stockwith a Worksop Cromford Canal || L’intero canale Fiume Derwent || Dalla confluenza con il fiume Ouse a Stamford Bridge Driffield Navigation || Dalla chiusa di Struncheon Hill fino a Great Driffield Erewash Canal || Dalla chiusa di Trent fino alla chiusa di Langley Mill Huddersfield Canal || Dalla confluenza con il Calder and Hebble a Coopers Bridge fino a Huddersfield Narrow Canal a Huddersfield Tra Ashton-Under-Lyne e Huddersfield Leeds and Liverpool Canal || Dalla chiusa del fiume Leeds alla banchina di Skipton Lago Light Water Valley || L’intero lago The Mere, Scarborough || L’intero lago Fiume Ouse || Al di sopra dello specchio d’acqua di Nun Monkton Pocklington Canal || Dalla confluenza con il fiume Derwent fino a Melbourne Basin Sheffield and South Yorkshire Canal || Dalla chiusa di Tinsley a Sheffield Fiume Soar || Dalla confluenza con il Trent fino a Loughborough Trent and Mersey Canal || Da Shardlow fino alla chiusa di Dellow Lane Fiume Ure e Ripon Canal || Dalla confluenza con il fiume Ouse fino a Ripon Canal (Ripon Basin) Ashton Canal || L’intero canale GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE || Fiume Avon (Midland) || Al di sopra di Evesham Birmingham Canal Navigation || L’intero canale Birmingham and Fazeley Canal || L’intero canale Coventry Canal || L’intero canale Grand Union Canal (da Napton Junction a Birmingham e Fazeley) || L’intera sezione del canale Kennet and Avon Canal (da Bath a Newbury) || L’intera sezione del canale Lancaster Canal || L’intero canale Leeds and Liverpool Canal || L’intero canale Llangollen Canal || L’intero canale Caldon Canal || L’intero canale Peak Forest Canal || L’intero canale Macclesfield Canal || L’intero canale Monmouthshire and Brecon Canal || L’intero canale Montgomery Canal || L’intero canale Rochdale Canal || L’intero canale Swansea Canal || L’intero canale Neath and Tennant Canal || L’intero canale Shropshire Union Canal || L’intero canale Staffordshire and Worcester Canal || L’intero canale Stratford-upon-Avon Canal || L’intero canale Fiume Trent || L’intero fiume Trent and Mersey Canal || L’intero canale Fiume Weaver || Al di sopra di Northwich Worcester and Birmingham Canal || L’intero canale INGHILTERRA MERIDIONALE || Fiume Nene || Al di sopra della chiusa di Dog-in-a-Doublet Fiume Great Ouse || Kings Lynn al di sopra del ponte stradale di West Lynn; il fiume Great Ouse e tutte le vie navigabili collegate di Fenland compreso il fiume Cam e Middle Level Navigation Norfolk and Suffolk Broads || Tutti i fiumi, corsi d’acqua, canali e vie navigabili soggetti o meno a marea all’interno dei Norfolk e Suffolk Broads compreso Oulton Broad, e i fiumi Waveney, Yare, Bure, Ant e Thurne tranne quanto specificato per Yarmouth e Lowestoft Fiume Blyth || L’entrata del fiume Blyth fino a Blythburgh Fiumi Alde e Ore || Sul fiume Alde al di sopra di Westrow Point Fiume Deben || Il fiume Deben al di sopra di Felixstowe Ferry Fiumi Orwell e Stour || Tutte le vie navigabili sul fiume Stour al di sopra di Manningtree Chelmer and Blackwater Canal || A ovest della chiusa di Beeleigh Fiume Tamigi e suoi affluenti || I fiumi Stort e Lee al di sopra di Bow Creek; Grand Union Canal al di sopra della chiusa di Brentford e Regents Canal al di sopra di Limehouse Basin nonché tutti i canali collegati; il fiume Wey al di sopra della chiusa del Tamigi; Kennet e Avon Canal; il fiume Tamigi sopra Oxford; Oxford Canal Fiume Medway e Swale || Il fiume Medway al di sopra della chiusa di Allington Fiume Stour (Kent) || Il fiume Stour al di sopra dell’approdo a Flagstaff Reach Porto di Dover || L’intero porto Fiume Rother || Il fiume Rother e il Royal Military Canal al di sopra della chiusa di Scots Float e il fiume Brede al di sopra della chiusa di entrata Brighton || La parte interna della marina di Brighton al di sopra della chiusa Lago Wickstead Park || L’intero lago Kennet and Avon Canal || L’intero canale Grand Union Canal || L’intero canale Fiume Avon (Avon) || Al di sopra dello sbarramento di Pulteney Bridgewater Canal || L’intero canale ALLEGATO II REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI
ALLE IMBARCAZIONI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4 INDICE PARTE I CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1.01 — Definizioni CAPO 2 PROCEDURA Articolo 2.01 — Commissioni di ispezione Articolo 2.02 — Richiesta di ispezione Articolo 2.03 — Presentazione dell’imbarcazione
all’ispezione Articolo 2.04 — (Senza oggetto) Articolo 2.05 — Certificato UE provvisorio per la
navigazione interna Articolo 2.06 — (Senza oggetto) Articolo 2.07 — Menzioni e modifiche del
certificato UE per la navigazione interna Articolo 2.08 — (Senza oggetto) Articolo 2.09 — Ispezione periodica Articolo 2.10 — Ispezione volontaria Articolo 2.11 — (Senza oggetto) Articolo 2.12 — (Senza oggetto) Articolo 2.13 — (Senza oggetto) Articolo 2.14 — (Senza oggetto) Articolo 2.15 — Oneri Articolo 2.16 — Informazioni Articolo 2.06 — Registro dei certificati UE per la
navigazione interna Articolo 2.18 — Numero unico europeo di
identificazione delle navi Articolo 2.19 — (Senza oggetto) Articolo 2.20 — Notifiche PARTE II CAPO 3 REQUISITI IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE Articolo 3.01 — Regola fondamentale Articolo 3.02 — Robustezza e stabilità Articolo 3.03 — Scafo Articolo 3.04 — Sale macchine e locale caldaie,
serbatoi CAPO 4 DISTANZA DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE DI
IMMERSIONE Articolo 4.01 — Distanza di sicurezza Articolo 4.02 — Bordo libero Articolo 4.03 — Bordo libero minimo Articolo 4.04 — Marche di bordo libero Articolo 4.05 — Massima immersione a pieno carico
di galleggianti dotati di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle
intemperie Articolo 4.06 — Scale d’immersione CAPO 5 MANOVRABILITÀ Articolo 5.01 — Condizioni generali Articolo 5.02 — Prove di navigazione Articolo 5.03 — Zona di prova Articolo 5.04 — Livello di carico delle navi e dei
convogli durante le prove di navigazione Articolo 5.05 — Uso dei mezzi di bordo per la
prova di navigazione Articolo 5.06 — Velocità prescritta (in marcia
avanti) Articolo 5.07 — Capacità d’arresto Articolo 5.08 — Capacità di navigare in marcia
indietro Articolo 5.09 — Capacità di manovra di evasione Articolo 5.10 — Capacità di virata CAPO 6 APPARATI DI GOVERNO Articolo 6.01 — Requisiti generali Articolo 6.02 — Dispositivi di azionamento del
mezzo di governo Articolo 6.03 — Dispositivo di azionamento
idraulico del mezzo di governo Articolo 6.04 — Fonti d’energia Articolo 6.05 — Dispositivo di azionamento manuale Articolo 6.06 — Sistemi elica-timone, a idrogetto,
a propulsori cicloidali e a eliche di manovra di prua Articolo 6.07 — Indicatori e dispositivi di
controllo Articolo 6.08 — Regolatori della velocità di
accostata Articolo 6.09 — Collaudo CAPO 7 TIMONERIA Articolo 7.01 — Dispositivi generali Articolo 7.02 — Visuale libera Articolo 7.03 — Requisiti generali concernenti i
dispositivi di comando, d’indicazione e di controllo Articolo 7.04 — Requisiti specifici concernenti i
dispositivi di comando, d’indicazione e di controllo dei motori principali e
degli apparati di governo Articolo 7.05 — Luci di navigazione, segnali
luminosi e segnali acustici Articolo 7.06 — Impianti radar e indicatori della
velocità di accostata Articolo 7.07 — Radiotelefonia per navi con
timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona Articolo 7.08 — Impianti per la comunicazione
interna a bordo Articolo 7.09 — Sistemi d’allarme Articolo 7.10 — Riscaldamento e aerazione Articolo 7.11 — Impianti per la manovra delle ancore
di poppa Articolo 7.12 — Timonerie abbattibili Articolo 7.13 — Annotazione nel certificato UE per
la navigazione interna delle navi dotate di timoneria attrezzata per la
navigazione con radar da parte di una sola persona CAPO 8 COSTRUZIONE DELLE MACCHINE Articolo 8.01 — Disposizioni generali Articolo 8.02 — Dispositivi di sicurezza Articolo 8.03 — Impianto di propulsione Articolo 8.04 — Sistema di scarico del motore Articolo 8.05 — Serbatoi per il combustibile,
tubature e accessori Articolo 8.06 — Deposito di olio lubrificante,
tubature e accessori Articolo 8.07 — Deposito di oli utilizzati negli
impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e
negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori Articolo 8.08 — Impianti di esaurimento della
sentina Articolo 8.09 — Dispositivi di raccolta delle
acque oleose e degli oli usati Articolo 8.10 — Rumore prodotto dalle navi CAPO 8 bis EMISSIONI DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO
INQUINANTE PRODOTTE DAI MOTORI DIESEL Articolo 8 bis.01 — Definizioni Articolo 8 bis.02 — Disposizioni generali Articolo 8 bis.03 — Omologazioni riconosciute Articolo 8 bis.04 — Prove di montaggio, intermedie
e speciali Articolo 8 bis.05 — Servizi tecnici CAPO 9 IMPIANTI ELETTRICI Articolo 9.01 — Disposizioni generali Articolo 9.02 — Sistemi d’alimentazione di energia
elettrica Articolo 9.03 — Protezione contro i contatti
accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua Articolo 9.04 — Protezione contro le esplosioni Articolo 9.05 — Messa a terra Articolo 9.06 — Tensioni massime ammissibili Articolo 9.07 — Sistemi di distribuzione Articolo 9.08 — Collegamento alle reti su
terraferma o ad altre reti esterne Articolo 9.09 — Alimentazione ad altre
imbarcazioni Articolo 9.10 — Generatori e motori Articolo 9.11 — Accumulatori Articolo 9.12 — Apparecchi di manovra Articolo 9.13 — Interruttori di emergenza Articolo 9.14 — Materiale d’impianto Articolo 9.15 — Cavi Articolo 9.16 — Illuminazione Articolo 9.17 — Luci di navigazione Articolo 9.18 — (Senza oggetto) Articolo 9.19 — Sistemi d’allarme e di sicurezza
per gli impianti meccanici Articolo 9.20 — Impianti elettronici Articolo 9.21 — Compatibilità elettromagnetica CAPO 10 DOTAZIONI Articolo 10.01 — Dispositivi di ancoraggio Articolo 10.02 — Altre dotazioni Articolo 10.03 — Estintori portatili Articolo 10.03 bis — Sistemi antincendio fissi per
la protezione di alloggi, timonerie e zone passeggeri Articolo 10.03 ter — Sistemi antincendio fissi per
la protezione di sale macchine, locali caldaie e locali pompe Articolo 10.03 quater — (Senza oggetto) Articolo 10.04 — Lance Articolo 10.05 — Salvagenti galleggianti e
giubbotti di salvataggio CAPO 11 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Articolo 11.01 — Disposizioni generali Articolo 11.02 — Protezione contro le cadute Articolo 11.03 — Dimensioni dei posti di lavoro Articolo 11.04 — Ponti
laterali Articolo 11.05 — Accesso
ai posti di lavoro Articolo 11.06 — Uscite e
uscite di sicurezza Articolo 11.07 —
Dispositivi di salita Articolo 11.08 — Locali
interni Articolo 11.09 — Protezione
contro il rumore e le vibrazioni Articolo 11.10 — Coperchi
di boccaporto Articolo 11.11 —
Verricelli Articolo 11.12 — Gru Articolo 11.13 —
Stoccaggio di liquidi infiammabili CAPO 12 ALLOGGI Articolo 12.01 —
Disposizioni generali Articolo 12.02 — Requisiti
di costruzione speciali per gli alloggi Articolo 12.03 — Servizi
igienici Articolo 12.04 — Cucine Articolo 12.05 — Acqua
potabile Articolo 12.06 —
Riscaldamento e ventilazione Articolo 12.07 — Altri
impianti CAPO 13 IMPIANTI PER IL
RISCALDAMENTO, LA CUCINA E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE Articolo 13.01 —
Disposizioni generali Articolo 13.02 — Impiego
di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio Articolo 13.03 — Caldaie
a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento
con bruciatore a nebulizzazione Articolo 13.04 — Caldaie
a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione Articolo 13.05 — Impianti
di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione Articolo 13.06 — Impianti
di riscaldamento a circolazione d’aria forzata Articolo 13.07 —
Riscaldamento a combustibile solido CAPO 14 IMPIANTI A GAS LIQUEFATTI
PER USI DOMESTICI Articolo 14.01 —
Disposizioni generali Articolo 14.02 — Impianti Articolo 14.03 —
Recipienti Articolo 14.04 —
Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione Articolo 14.05 —
Recipienti di ricambio e recipienti vuoti Articolo 14.06 —
Regolatori di pressione Articolo 14.07 —
Pressione Articolo 14.08 —
Condutture e tubi flessibili Articolo 14.09 — Rete di
distribuzione Articolo 14.10 —
Apparecchi utilizzatori e loro installazione Articolo 14.11 —
Ventilazione e scarico dei gas di combustione Articolo 14.12 —
Requisiti di funzionamento e di sicurezza Articolo 14.13 — Collaudo Articolo 14.14 —
Condizioni delle prove Articolo 14.15 —
Attestato CAPO 14 BIS Impianti di depurazione
di bordo per navi passeggeri Articolo 14 bis.01 —
Definizioni Articolo 14 bis.02 —
Disposizioni generali Articolo 14 bis.03 —
Domanda di omologazione Articolo 14 bis.04 —
Procedura di omologazione Articolo 14 bis.05 —
Modifica delle omologazioni Articolo 14 bis.06 —
Conformità Articolo 14 bis.07 —
Accettazione di omologazioni equivalenti Articolo 14 bis.08 —
Verifica dei numeri di serie Articolo 14 bis.09 —
Conformità della produzione Articolo 14 bis.10 — Non
conformità con il tipo omologato di impianto di depurazione di bordo Tipo
di impianto: Articolo 14 bis.11 —
Misurazione di campioni scelti a caso / Controllo speciale Articolo 14 bis.12 —
Autorità competenti e servizi tecnici. CAPO 15 REQUISITI PARTICOLARI PER
LE NAVI DA PASSEGGERI Articolo 15.01 —
Disposizioni generali Articolo 15.02 — Scafi
delle navi Articolo 15.03 —
Stabilità Articolo 15.04 — Distanza
di sicurezza e bordo libero Articolo 15.05 — Numero
massimo ammesso di passeggeri Articolo 15.06 — Locali e
zone per i passeggeri Articolo 15.07 — Sistema
di propulsione Articolo 15.08 — Impianti
e mezzi di sicurezza Articolo 15.09 — Mezzi di
salvataggio Articolo 15.10 — Impianto
elettrico Articolo 15.11 —
Protezione antincendio Articolo 15.12 — Mezzi
antincendio Articolo 15.13 —
Organizzazione della sicurezza Articolo 15.14 — Impianti
di raccolta e di eliminazione delle acque reflue Articolo 15.15 — Deroghe
applicabili a talune navi da passeggeri CAPO 15 bis DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA Articolo 15 bis.01 —
Applicazione della parte II Articolo 15 bis.02 —
Deroghe per talune navi da passeggeri a vela Articolo 15 bis.03 —
Requisiti di stabilità delle navi che navigano a vela Articolo 15 bis.04 —
Requisiti di costruzione e di meccanica Articolo 15 bis.05 —
Disposizioni generali sulle manovre Articolo 15 bis.06 —
Disposizioni generali su alberi e pennoni Articolo 15 bis.07 —
Prescrizioni speciali per gli alberi Articolo 15 bis.08 —
Prescrizioni speciali per gli alberetti Articolo 15 bis.09 —
Prescrizioni speciali per i bompressi Articolo 15 bis.10 —
Prescrizioni speciali per le aste di fiocco Articolo 15 bis.11 —
Disposizioni particolari per i boma di maestra Articolo 15 bis.12 —
Disposizioni particolari per i picchi Articolo 15 bis.13 —
Disposizioni generali per le manovre fisse e correnti Articolo 15 bis.14 —
Disposizioni particolari per le manovre fisse Articolo 15 bis.15 —
Disposizioni particolari per le manovre correnti Articolo 15 bis.16 —
Attrezzature e componenti Articolo 15 bis.17 —
Velatura Articolo 15 bis.18 —
Armamento Articolo 15 bis.19 —
Controlli CAPO 16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER IMBARCAZIONI DESTINATE A FAR PARTE DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI UN CONVOGLIO
RIMORCHIATO O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA Articolo 16.01 — Imbarcazioni
idonee a spingere Articolo 16.02 —
Imbarcazioni idonee ad essere spinte Articolo 16.03 —
Imbarcazioni idonee alla propulsione di una formazione in coppia Articolo 16.04 —
Imbarcazioni idonee ad essere spostate in convoglio Articolo 16.05 — Imbarcazioni
idonee al rimorchio Articolo 16.06 — Prove di
navigazione sui convogli Articolo 16.07 —
Annotazioni nel certificato UE per la navigazione interna CAPO 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER I GALLEGGIANTI Articolo 17.01 —
Disposizioni generali Articolo 17,02 — Deroghe Articolo 17.03 —
Requisiti supplementari Articolo 17.04 — Distanza
di sicurezza residua Articolo 17.05 — Bordo
libero residuo Articolo 17.06 — Prova di
sbandamento Articolo 17.07 —
Dimostrazione della stabilità Articolo 17.08 —
Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto Articolo 17.09 — Marche d’immersione
e scale d’immersione Articolo 17.10 —
Galleggianti speciali senza dimostrazione della stabilità CAPO 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE NAVI CANTIERE Articolo 18.01 —
Condizioni d’esercizio Articolo 18.02 —
Applicazione della parte II Articolo 18.03 — Deroghe Articolo 18.04 — Distanza
di sicurezza e bordo libero Articolo 18.05 — Lance CAPO 19 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE NAVI STORICHE — (Senza oggetto) CAPO 19 bis DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE CHIATTE PER LA NAVIGAZIONE SUI CANALI — (Senza oggetto) CAPO 19 ter DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE NAVI CHE NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA 4 Articolo 19 ter.01 —
Applicazione del capo 4 CAPO 20 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA — (Senza oggetto) CAPO 21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO Articolo 21.01 —
Disposizioni generali Articolo 21.02 —
Applicazione della parte II Articolo 21.03 — (Senza
oggetto) CAPO 22 STABILITÀ DELLE NAVI CHE
TRASPORTANO CONTAINER Articolo 22.01 —
Disposizioni generali Articolo 22.02 —
Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in
caso di trasporto di container non fissi Articolo 22.03 —
Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in
caso di trasporto di container fissi Articolo 22.04 —
Procedura di valutazione della stabilità a bordo CAPO 22 bis REQUISITI PARTICOLARI PER
LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M Articolo 22 bis.01 —
Applicazione della parte I Articolo 22 bis.02 —
Applicazione della parte II Articolo 22 bis.03 —
Robustezza Articolo 22 bis.04 —
Galleggiabilità e stabilità Articolo 22 bis.05 —
Requisiti supplementari Articolo 22 bis.06 —
(Senza oggetto) CAPO 22 ter DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE UNITÀ VELOCI Articolo 22 ter.01 —
Disposizioni generali Articolo 22 ter.02 —
Applicazione della parte I Articolo 22 ter.03 —
Applicazione della parte II Articolo 22 ter.04 —
Posti a sedere e cinture di sicurezza Articolo 22 ter.05 —
Bordo libero Articolo 22 ter.06 —
Galleggiabilità, stabilità e compartimentazione Articolo 22 ter.07 —
Timoneria Articolo 22 ter.08 —
Attrezzature supplementari Articolo 22 ter.09 — Zone
chiuse Articolo 22 ter.10 —
Uscite e vie di evacuazione Articolo 22 ter.11 —
Protezione e prevenzione antincendio Articolo 22 ter.12 —
Disposizioni transitorie PARTE III CAPO 23 DOTAZIONI DELLE NAVI IN
RELAZIONE ALL’EQUIPAGGIO Articolo 23.01 — (Senza
oggetto) Articolo 23.02 — (Senza
oggetto) Articolo 23.03 — (Senza
oggetto) Articolo 23.04 — (Senza
oggetto) Articolo 23.05 — (Senza
oggetto) Articolo 23.06 — (Senza
oggetto) Articolo 23.07 — (Senza
oggetto) Articolo 23.08 — (Senza
oggetto) Articolo 23.09 —
Dotazioni di armamento delle navi Articolo 23.10 — (Senza
oggetto) Articolo 23.11 — (Senza
oggetto) Articolo 23.12 — (Senza
oggetto) Articolo 23.13 — (Senza
oggetto) Articolo 23.14 — (Senza
oggetto) Articolo 23.15 — (Senza
oggetto) PARTE IV CAPO 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI Articolo 24.01 — Applicabilità
delle disposizioni transitorie per le imbarcazioni già in servizio Articolo 24.02 — Deroghe
per le imbarcazioni già in servizio Articolo 24.03 — Deroghe
per le imbarcazioni impostate il 1° aprile 1976 o prima di tale data Articolo 24.04 — Altre
deroghe Articolo 24.05 — (Senza
oggetto) Articolo 24.06 — Deroghe
per le imbarcazioni non contemplate dall’articolo 24.01 Articolo 24.07 — (Senza
oggetto) Articolo 24.08 —
Disposizioni transitorie applicabili all’articolo 2.18 CAPO 24 bis DISPOSIZIONI TRANSITORIE
PER LE IMBARCAZIONI CHE NON NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA R Articolo 24 bis.01 —
Applicazione delle disposizioni transitorie sulle imbarcazioni già in servizio
e validità dei precedenti certificati UE per la navigazione interna Articolo 24 bis.02 —
Deroghe per le imbarcazioni già in servizio Articolo 24 bis.03 —
Deroghe per le imbarcazioni impostate prima del 1° gennaio 1985 Articolo 24 bis.04 —
(Senza oggetto) Articolo 24 bis.05 —
Disposizioni transitorie applicabili all’articolo 2.18 APPENDICE I — SEGNALI DI SICUREZZA APPENDICE II — ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE APPENDICE III — MODELLO DEL NUMERO UNICO
EUROPEO DI IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI APPENDICE IV — DATI PER L’IDENTIFICAZIONE DI UNA NAVE APPENDICE V — PROTOCOLLO DEI PARAMETRI DEL
MOTORE APPENDICE VI — IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BORDO —
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE E MODELLI DI CERTIFICATO APPENDICE VII — IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI
BORDO — PROCEDURA DI PROVA ALLEGATO VIII — Requisiti applicabili ai segnali luminosi, alle apparecchiature
radar e agli indicatori della velocità di accostata PARTE I CAPO 1 DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1.01
Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le
seguenti definizioni: Tipi di imbarcazione: 1. “imbarcazione”: qualsiasi nave o
galleggiante speciale; 2. “nave”: qualsiasi nave destinata alla
navigazione interna o alla navigazione marittima; 3. “nave della navigazione interna”:
qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle
vie navigabili interne; 4. “nave della navigazione marittima”: una
nave con certificazione di classe per la navigazione marittima; 5. “motonave”: qualsiasi motonave cisterna o
motonave adibita a trasporto merci; 6. “motonave-cisterna”: qualsiasi nave
adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per navigare
liberamente con i propri mezzi meccanici di propulsione e direzione; 7. “motonave per trasporto merci”: qualsiasi
nave che non sia una motonave-cisterna, adibita al trasporto di merci,
costruita per navigare liberamente con i propri mezzi meccanici di propulsione; 8. “chiatta per la navigazione sui canali”:
qualsiasi nave della navigazione interna di lunghezza non superiore a 38,5 m e
larghezza non superiore a 5,05 m e abitualmente impiegata sul canale
Rodano-Reno; 9. “rimorchiatore”: qualsiasi nave
appositamente costruita per le operazioni di rimorchio; 10. “spintore”: qualsiasi nave appositamente
costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio; 11. “chiatta”: una chiatta ordinaria o una
chiatta cisterna; 12. “chiatta-cisterna”: qualsiasi nave adibita
al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per essere rimorchiata e non
munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di
propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio; 13. “chiatta ordinaria”: qualsiasi nave che
non sia una chiatta-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per
essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di
mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto
spostamenti a corto raggio; 14. “bettolina”: una bettolina-cisterna, una
bettolina per trasporto merci o una bettolina trasportabile su nave; 15. “bettolina-cisterna”: qualsiasi nave
adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita o appositamente
attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o
munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto
spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto; 16. “bettolina per trasporto merci”: qualsiasi
nave che non sia una bettolina‑cisterna, adibita al trasporto di merci,
costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi
meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che
consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa
parte di un convoglio spinto; 17. “bettolina trasportabile su nave”:
qualsiasi bettolina costruita per essere trasportata a bordo di navi della
navigazione marittima e per navigare sulle vie navigabili interne; 18. “nave da passeggeri”: qualsiasi nave per
escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per portare più
di dodici passeggeri; 19. “nave da passeggeri a vela”: qualsiasi
nave da passeggeri costruita e attrezzata anche per navigare a vela; 20. “battello per escursioni giornaliere”:
qualsiasi nave da passeggeri priva di cabine per il soggiorno notturno dei
passeggeri; 21. “nave cabinata”: qualsiasi nave da
passeggeri fornita di cabine per il pernottamento dei passeggeri; 22. “unità veloce”: qualsiasi nave motorizzata
in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all’acqua; 23. “galleggiante speciale”: qualsiasi unità
galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature
per il dragaggio, battipali, elevatori; 24. “nave cantiere”: qualsiasi nave
appositamente costruita ed attrezzata per essere utilizzata nei cantieri, come
per esempio un rifluitore, una betta a sportelli o una betta-pontone, un
pontone o una nave posablocchi; 25. “imbarcazione da diporto”: qualsiasi nave
diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago; 26. “lancia”: qualsiasi imbarcazione
utilizzata per il trasporto, le operazioni di soccorso e salvataggio e per
lavoro; 27. “impianto galleggiante”: qualsiasi unità
galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio
stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni; 28. “oggetto galleggiante”: qualsiasi zattera
o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non
siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante. Insiemi di imbarcazioni: 29. “convoglio”: un convoglio rigido o un
convoglio rimorchiato di galleggianti; 30. “formazione”: il modo in cui un convoglio
è formato; 31. “convoglio rigido”: un convoglio spinto o
una formazione in coppia; 32. “convoglio spinto”: un insieme rigido di
imbarcazioni di cui almeno una è collocata davanti all’imbarcazione o alle
imbarcazioni a motore che assicurano la propulsione del convoglio e denominati “spintori”;
dicesi rigido anche un convoglio composto da uno spintore e da un’imbarcazione
spinta accoppiati in modo da consentire un’articolazione guidata; 33. “formazione in coppia”: un insieme di
imbarcazioni accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali è
collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell’insieme stesso; 34. “convoglio rimorchiato”: un insieme di una
o più imbarcazioni, impianti galleggianti o strutture galleggianti rimorchiato
da uno o più imbarcazioni a motore facenti parte del convoglio stesso. Zone specifiche delle imbarcazioni: 35. “sala macchine principali”: il locale in
cui sono installati i motori di propulsione; 36. “sala macchine”: un locale in cui sono
installati motori a combustione; 37. “locale caldaie”: un locale in cui è
installato un impianto che produce vapore o riscalda un fluido termico e che
funziona a carburante; 38. “sovrastruttura chiusa”: una costruzione
continua rigida e stagna all’acqua, dotata di pareti rigide collegate al ponte
in modo permanente e stagno all’acqua; 39. “timoneria”: il locale in cui si trovano
tutti gli strumenti di comando e di controllo necessari per governare la nave; 40. “alloggio equipaggio”: qualsiasi locale
destinato alle persone che vivono abitualmente a bordo, comprese le cucine, le
dispense, i gabinetti, i lavatoi, le lavanderie, le anticamere e le zone di
passaggio ma esclusa la timoneria; 41. “zona passeggeri”: la zona destinata ai
passeggeri e le zone attigue quali sale di ritrovo, uffici, negozi, saloni di
parrucchieri, asciugatoi, lavanderie, saune, gabinetti, bagni, zone di
passaggio, passaggi di collegamento e scale non racchiusi da pareti; 42. “stazione di comando”: una timoneria, una
zona contenente una centrale elettrica d’emergenza o parti della stessa, o una
zona con un centro occupato in permanenza da personale di bordo o membri dell’equipaggio,
per esempio per impianti per allarme incendio, comandi a distanza delle porte o
serrande tagliafuoco; 43. “vano scala”: il vano in cui si trovano
scale interne o ascensori; 44. “sala di ritrovo”: un locale per il
soggiorno o una zona per i passeggeri. A bordo delle navi da passeggeri le
cabine di servizio non sono considerate sale di ritrovo; 45. “cucina”: un locale con una stufa o apparecchio
simile per cucinare; 46. “magazzino”: un locale in cui sono
custoditi liquidi infiammabili o un locale con una superficie superiore a 4 m2
per immagazzinare provviste; 47. “stiva”: una parte della nave, delimitata
anteriormente e posteriormente da paratie, aperta o chiusa da coperchi di
boccaporto, destinata al trasporto di merci imballate o alla rinfusa o a
ospitare cisterne indipendenti dallo scafo; 48. “cisterna fissa”: una cisterna collegata
alla nave, le cui pareti possono essere costituite dallo scafo stesso o da un
involucro a se stante; 49. “posto di lavoro”: una zona in cui l’equipaggio
svolge la propria attività professionale, ivi compresi la passerella, l’albero
da carico e la lancia; 50. “zona di passaggio”: una zona destinata
alla circolazione abituale di persone e di merci; 51. “zona sicura”: la zona delimitata all’esterno
da una superficie verticale che corre, a una distanza di 1/5 della larghezza al
galleggiamento, parallelamente allo scafo in corrispondenza della linea di
galleggiamento massimo; 52. ”zone di raccolta o punti di riunione”:
zone della nave specialmente protette nelle quali le persone si radunano in
caso di pericolo; 53. “zone di evacuazione”: parti delle zone di
raccolta della nave dalle quali può essere effettuata l’evacuazione. Termini di tecnica navale: 54. “piano di massima immersione”: il piano di
galleggiamento che corrisponde all’immersione massima alla quale l’imbarcazione
è autorizzata a navigare; 55. “distanza di sicurezza”: la distanza fra
il piano di massima immersione e il piano parallelo che passa per il punto più
basso al di sopra del quale l’imbarcazione non è più considerata stagna; 56. “distanza di sicurezza residua”: la
distanza di sicurezza verticale disponibile, in caso di sbandamento della nave,
fra il livello dell’acqua e il punto più basso della parte immersa oltre il
quale la nave non è più considerata stagna; 57. “bordo libero” o “f”: la distanza fra il
piano di massima immersione e il piano parallelo che passa per il punto più
basso del trincarino o, in mancanza del trincarino, per il punto più basso del
bordo superiore della murata; 58. “bordo libero residuo”: la distanza di
sicurezza verticale disponibile, in caso di sbandamento della nave, fra il
livello dell’acqua e la superficie superiore del ponte in corrispondenza del
punto più basso della parte immersa o, in mancanza di un ponte, del punto più
basso della superficie superiore della murata della nave; 59. “linea limite”: una linea ideale tracciata
sul fianco della nave almeno 10 cm al di sotto del ponte di compartimentazione
e almeno 10 cm al di sotto del punto non stagno più basso della murata. In
mancanza del ponte di compartimentazione, è ammessa una linea tracciata almeno
10 cm al di sotto della linea più bassa fino alla quale il fasciame esterno è
stagno; 60. "volume d’immersione (Ñ)": il volume
immerso della nave in m³; 61. “dislocamento (Δ)”: il peso totale
della nave, compreso il carico, in t; 62. “coefficiente di finezza totale (CB)”: il
rapporto fra il volume d’immersione e il prodotto lunghezza LWL. larghezza BWL.
immersione T; 63. “superficie laterale al di sopra dell’acqua
(AV)”: la superficie laterale della nave al di sopra della linea di
galleggiamento in m2; 64. “ponte di compartimentazione”: il ponte
fino a cui arrivano le paratie stagne previste e a partire dal quale si misura
il bordo libero; 65. “paratia”: una parete, generalmente
verticale, che serve alla compartimentazione della nave, è delimitata dal fondo
della nave, dal fasciame o da altre paratie e raggiunge un’altezza determinata; 66. “paratia trasversale”: una paratia che va
da una murata all’altra; 67. “parete”: una superficie divisoria,
generalmente verticale; 68. “paratia divisoria”: una parete non stagna
all’acqua; 69. “lunghezza (L)”: la lunghezza massima
dello scafo in m, esclusi il timone e il bompresso; 70. “lunghezza fuori tutto (LOA)”: la
lunghezza massima dell’imbarcazione in m, comprese tutte le installazioni
fisse, come alcune parti dell’apparato di governo o dell’apparato di
propulsione, dispositivi meccanici e simili; 71. “lunghezza al galleggiamento (LWL)”: la
lunghezza dello scafo in m, misurata al livello di galleggiamento massimo della
nave; 72. “larghezza (B)”: la larghezza massima
dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale,
parabordi fissi, e simili); 73. “larghezza fuori tutto (BOA)”: la
larghezza massima dell’imbarcazione in m, compresi tutti gli impianti fissi,
come ruote a pale, parabordi, dispositivi meccanici e simili; 74. “larghezza al galleggiamento (BWL)”: la
larghezza dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame al livello del
galleggiamento massimo della nave; 75. “altezza (H)”: la distanza verticale
minore in m, fra il punto più basso dello scafo o della chiglia e il punto più
basso del ponte sulla murata della nave; 76. “immersione (T)”: la distanza verticale
(in m) fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi
fissi, e la linea di massima immersione; 76 bis. “immersione fuori tutto (TOA)”:
la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, compresa la
chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione; 77. “perpendicolare avanti”: la verticale alla
faccia prodiera dell’intersezione dello scafo con la linea di massima
immersione; 78. “ampiezza libera del ponte laterale”: la
distanza fra la verticale passante per l’elemento più sporgente della mastra
del boccaporto sul ponte laterale e la verticale passante per il bordo interno
della protezione contro il rischio di scivolamento (guardacorpo, guardapiedi)
sul lato esterno del ponte laterale. Apparati di governo: 79. “apparati di governo”: tutte le
attrezzature necessarie al governo della nave che sono richieste per ottenere
la manovrabilità di cui al capo 5; 80. “timone”: il timone o i timoni provvisti
di asse, compresi il settore e i collegamenti con il mezzo di governo; 81. “mezzo di governo”: la parte dell’apparato
di governo che produce il movimento del timone; 82. “dispositivo di azionamento”: il comando
del mezzo di governo, posto fra la fonte d’energia e il mezzo di governo; 83. “fonte d’energia”: l’alimentazione del
comando di governo e del mezzo di governo a partire dalla rete di bordo, dalle
batterie o da un motore a combustione interna; 84. “comando di governo”: i componenti e i
circuiti relativi all’azionamento di un comando di governo a motore; 85. “dispositivo di azionamento del mezzo di
governo”: il comando, il dispositivo di azionamento e la fonte d’energia del
mezzo di governo; 86. “azionamento manuale”: un comando in cui l’azionamento
della ruota del timone muove lo stesso per trasmissione meccanica e senza l’intervento
di una fonte d’energia complementare; 87. “azionamento manuale idraulico”: un
comando manuale che aziona una trasmissione idraulica; 88. “regolatore di velocità di accostata”: un
impianto che fa raggiungere e mantenere automaticamente alla nave una
determinata velocità di accostata secondo valori precedentemente stabiliti; 89. “timoneria attrezzata per il governo con
radar da parte di una sola persona”: una timoneria adattata in maniera tale che
durante la navigazione con radar la nave possa essere governata da una sola
persona. Proprietà di alcune componenti strutturali
e di alcuni materiali: 90. “stagno all’acqua”: un elemento
strutturale o un dispositivo atto ad impedire la penetrazione dell’acqua; 91. “stagno agli spruzzi e alle intemperie”:
un elemento strutturale o un dispositivo atto a lasciar passare, in condizioni
normali, solo una quantità d’acqua irrilevante; 92. “stagno al gas”: un elemento strutturale o
un dispositivo atto ad impedire la penetrazione di gas o vapori; 93. “non combustibile”: una sostanza che non
brucia né produce vapori infiammabili in quantità tali da infiammarsi
spontaneamente se portata a una temperatura di circa 750 °C; 94. “ad infiammabilità ritardata”: un
materiale che difficilmente prende fuoco o del quale almeno la superficie
limita il propagarsi delle fiamme in conformità della procedura di cui all’articolo
15.11, paragrafo 1, lettera c); 95. “resistenza al fuoco”: la proprietà dei
componenti strutturali o dispositivi certificata dalle procedure di prova in
conformità dell’articolo 15.11, paragrafo 1, lettera d); 96. “codice per le procedure di prova del
fuoco”: il codice internazionale per l’applicazione delle procedure di prova
del fuoco, adottato dal Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO con la
risoluzione MSC.61(67). Altre definizioni 97 “Organismo di classificazione”: un
organismo di classificazione che è stato autorizzato in conformità ai criteri e
alle procedure di cui all’allegato VII; 97 bis “Luci di navigazione”: luce proveniente
dai fari di segnalazione per indicare la presenza di navi; 97 ter “Segnali luminosi”: luce utilizzata ad
integrazione di segnali visivi o acustici; 98 “impianto radar”: un dispositivo
elettronico di aiuto alla navigazione per rilevare e visualizzare l’area
circostante e il traffico; 99. “ECDIS interno”: un sistema standardizzato
di visualizzazione di carte nautiche elettroniche per le acque interne e
informazioni associate che visualizza informazioni scelte di carte nautiche
elettroniche esclusive per le acque interne e, facoltativamente, informazioni
di altri sensori dell’imbarcazione; 100. “dispositivo ECDIS interno”: un dispositivo
per la visualizzazione di carte nautiche elettroniche per le acque interne che
può funzionare in due modi diversi: modo “informazione” e modo “navigazione”; 101. “modo informazione”: uso dell’ECDIS interno
solo per fini di informazione senza sovrapposizione del radar; 102. “modo navigazione”: uso dell’ECDIS interno
con sovrapposizione del radar per la navigazione; 103.”personale di bordo”: tutti i dipendenti a
bordo di una nave da passeggeri che non sono membri dell’equipaggio; 104. “persone a mobilità ridotta”: le persone
che hanno particolari problemi nell’utilizzare i trasporti pubblici, quali gli
anziani, i disabili, le persone con disabilità sensoriali e quelle su sedie a
rotelle, le donne incinte e le persone che accompagnano bambini piccoli; 105. “Certificato UE per la navigazione interna”:
un certificato rilasciato a una nave dall’autorità competente che attesta la
conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla presente direttiva. 106 “esperto”: soggetto che l’autorità
competente o un’istituzione autorizzata riconosce in possesso delle conoscenze
specialistiche del settore di pertinenza in base alla sua formazione ed
esperienza professionale, avente piena dimestichezza con le norme e regolamenti
pertinenti e le norme tecniche generalmente riconosciute (ad esempio le norme
EN, la legislazione pertinente, le norme tecniche di altri Stati membri dell’Unione
europea) e in grado di esaminare e fornire una consulenza tecnica su sistemi e
impianti pertinenti; 107 “persona competente”: soggetto che ha
acquisito una conoscenza sufficiente del settore di pertinenza in base alla sua
formazione ed esperienza professionale, avente sufficiente dimestichezza con le
norme e i regolamenti pertinenti e le norme tecniche generalmente riconosciute
(ad esempio le norme EN, la legislazione pertinente, le norme tecniche di altri
Stati membri dell’Unione europea) e in grado di valutare la sicurezza operativa
dei sistemi e degli impianti pertinenti. CAPO 2 PROCEDURA Articolo 2.01
Commissioni di ispezione 1.
Gli Stati membri istituiscono commissioni di
ispezione. 2.
Le commissioni di ispezione sono composte da un
presidente e da esperti. Fanno parte di ciascuna commissione, a titolo di
esperti, almeno: a) un funzionario dell’amministrazione
competente per la navigazione interna; b) un esperto in materia di costruzione
delle navi della navigazione interna e delle loro macchine; c) un esperto di nautica titolare di licenza
per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il
titolare a condurre l’imbarcazione da ispezionare. 3.
Il presidente e gli esperti di ciascuna commissione
sono designati dalle autorità dello Stato di competenza. All’atto dell’accettazione
dell’incarico, il presidente e gli esperti rilasciano una dichiarazione scritta
nella quale dichiarano che svolgeranno il proprio compito in piena
indipendenza. I funzionari non sono tenuti a rilasciare una dichiarazione. 4.
Le commissioni di ispezione possono farsi assistere
da esperti specializzati in conformità delle disposizioni nazionali vigenti. Articolo 2.02
Richiesta di ispezione 1.
La procedura per la presentazione di una richiesta
di ispezione e la fissazione del luogo e della data della medesima sono di
competenza delle autorità che rilasciano il certificato UE per la navigazione
interna. L’autorità competente stabilisce quali documenti le devono essere
presentati. La procedura si svolge in modo da garantire che la visita possa
aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta. 2.
Il proprietario di un’imbarcazione non soggetta all’applicazione
della presente direttiva, o il suo rappresentante, può richiedere un
certificato UE per la navigazione interna; la sua richiesta è soddisfatta se la
nave è conforme alle disposizioni della presente direttiva. Articolo 2.03
Presentazione dell’imbarcazione all’ispezione 1.
Il proprietario, o il suo rappresentante, presenta
l’imbarcazione all’ispezione priva di carico, pulita e equipaggiata. Egli è
tenuto a fornire l’assistenza necessaria all’ispezione, ad esempio mettendo a
disposizione una lancia adatta e il personale necessario o anche agevolando l’ispezione
delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili
o visibili. 2.
In occasione della prima visita, la commissione
richiede un’ispezione della nave a secco. Si può derogare all’ispezione a secco
qualora si possa produrre un certificato di classificazione o un attestato da
parte di un organismo di classificazione autorizzato che dichiara che la
costruzione è conforme ai requisiti da esso stabiliti o qualora venga prodotto
un certificato che dimostra che un’autorità competente ha già effettuato un’ispezione
a secco per altri fini. In caso di ispezione periodica o delle ispezioni di cui
all’articolo 14 della presente direttiva, la commissione può richiedere un’ispezione
a secco. Nel caso di una prima ispezione di motonavi o
convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di
governo, la commissione di ispezione procede a prove in navigazione. 3.
La commissione di ispezione può richiedere
ispezioni e prove in marcia supplementari, nonché altre note giustificative. La
presente disposizione si applica anche durante la fase di costruzione dell’imbarcazione. Articolo 2.04
(Senza oggetto) Articolo 2.05
Certificato UE provvisorio
per la navigazione interna 1.
L’autorità competente può rilasciare un certificato
UE provvisorio per la navigazione interna: a) alle imbarcazioni che, con il permesso
dell’autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di
ottenere un certificato UE per la navigazione interna; b) alle imbarcazioni temporaneamente prive
del certificato UE per la navigazione interna per uno dei casi di cui all’articolo
2.07 o uno dei casi di cui agli articoli 11 e 15 della presente direttiva; c) alle imbarcazioni il cui certificato UE
per la navigazione interna sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione
con esito positivo; d) alle imbarcazioni in cui non siano
soddisfatte tutte le condizioni per ottenere un certificato UE per la
navigazione interna di cui alla parte I dell’allegato V; e) alle imbarcazioni che abbiano subito
danni tali che rendono il loro stato non più conforme al certificato UE per la
navigazione interna; f) alle unità galleggianti o ai
galleggianti speciali qualora le autorità competenti in materia di trasporti
speciali, in base alle disposizioni di polizia nautica degli Stati membri,
subordinino l’autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all’ottenimento
di tale certificato UE per la navigazione interna; g) alle imbarcazioni che derogano alle
disposizioni della parte II dell’allegato II ai sensi dell’articolo 18 della
presente direttiva. 2.
Per il certificato UE provvisorio per la
navigazione interna si adotta il modello che figura alla parte III dell’allegato
V qualora l’idoneità a navigare dell’imbarcazione, dell’impianto galleggiante o
della struttura galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita. Il certificato comprende le condizioni ritenute
necessarie dall’autorità competente ed è valido: a) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere
a) e da d) a f), per un solo viaggio specifico da compiere entro una scadenza
appropriata, non superiore a un mese; b) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere
b) e c), per una durata appropriata; c) nei casi previsti al paragrafo 1, lettera
g), per sei mesi. Il certificato UE provvisorio per la navigazione interna può
essere prorogato di sei mesi in sei mesi, fintanto che il comitato non ha
adottato una decisione. Articolo 2.06
(Senza oggetto)
Articolo 2.07
Menzioni e modifiche del
certificato UE per la navigazione interna 1.
Il proprietario di un’imbarcazione, o il suo
rappresentante, comunica all’autorità competente qualsiasi cambiamento di nome
o di proprietà, di stazzatura, nonché di immatricolazione o di porto di
armamento dell’imbarcazione e fa pervenire a detta autorità il certificato UE
per la navigazione interna per consentirne la modifica. 2.
Qualsiasi autorità competente può modificare il
certificato UE per la navigazione interna. 3.
Se un’autorità competente apporta una modifica al
certificato UE per la navigazione interna, lo comunica all’autorità competente
che ha rilasciato tale certificato. Articolo 2.08
(Senza oggetto) Articolo 2.09
Ispezione periodica 1.
L’imbarcazione è sottoposta a un’ispezione
periodica prima che giunga a scadenza il suo certificato UE per la navigazione
interna. 2.
In via eccezionale, su richiesta motivata del
proprietario o del suo rappresentante, l’autorità competente può accordare,
senza effettuare un’ispezione complementare, una proroga della validità del
certificato UE per la navigazione interna non superiore a sei mesi. Tale
proroga è accordata per iscritto ed è tenuta a bordo dell’imbarcazione. 3.
L’autorità competente fissa un nuovo periodo di
validità del certificato UE per la navigazione interna in base ai risultati di
tale ispezione. Il periodo di validità è menzionato nel
certificato UE per la navigazione interna e comunicato all’autorità che ha
rilasciato tale certificato. 4.
Se, invece di prorogare la validità del certificato
UE per la navigazione interna come indicato al paragrafo 3, lo si sostituisce
con uno nuovo, il certificato precedente viene restituito all’autorità
competente che lo ha rilasciato. Articolo 2.10
Ispezione volontaria Il proprietario di un’imbarcazione, o il suo
rappresentante, può chiedere in ogni momento che l’imbarcazione sia sottoposta
a ispezione volontaria. Tale richiesta di ispezione deve essere
soddisfatta. Articolo 2.11
(Senza oggetto) Articolo 2.12
(Senza oggetto) Articolo 2.13
(Senza oggetto) Articolo 2.14
(Senza oggetto) Articolo 2.15
Oneri Sono a carico del proprietario dell’imbarcazione,
o del suo rappresentante, tutti gli oneri derivanti dall’ispezione della nave e
dal rilascio del certificato UE per la navigazione interna, in funzione di una
tariffa speciale fissata da ciascuno Stato membro. Articolo 2.16
Informazioni L’autorità competente può permettere a
chiunque dimostri di avere un interesse legittimo di prendere conoscenza del
contenuto del certificato UE per la navigazione interna, nonché fornire agli
interessati estratti o copie conformi di tale certificato autenticati e
definiti come tali. Articoli 2.17
Registro dei certificati UE
per la navigazione interna 1.
Le autorità competenti attribuiscono un numero d’ordine
ai certificati UE per la navigazione interna che rilasciano. Esse tengono
inoltre un registro, conforme al modello di cui all’allegato VI di tutti i
certificati UE per la navigazione interna rilasciati. 2.
Le autorità competenti conservano una raccolta dei
verbali o una copia di tutti i certificati UE per la navigazione interna che
hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonché le cancellazioni
e le sostituzioni dei certificati stessi. Aggiornano di conseguenza il registro
di cui al paragrafo 1. 3.
Per consentire di attuare le misure amministrative
necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della
navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 7,
9, 10, 11, 14, 15 e 16 della presente direttiva, le autorità competenti di
altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a
condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi
terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al
registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato
VI. Articolo 2.18
Numero unico europeo di
identificazione delle navi 1.
Il numero unico europeo di identificazione delle
navi (ENI), in appresso denominato “numero europeo di identificazione”, è
costituito da otto cifre arabe conformemente all’appendice III. 2.
L’autorità competente che ha rilasciato il
certificato UE per la navigazione interna appone su quest’ultimo il numero
europeo di identificazione. Se l’imbarcazione non possiede un numero europeo di
identificazione al momento del rilascio del certificato UE per la navigazione
interna, il numero è attribuito all’imbarcazione dall’autorità competente dello
Stato membro in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di
armamento. Per le imbarcazioni di paesi in cui l’attribuzione
di un numero europeo di identificazione non è possibile, il numero europeo di
identificazione da apporre sul certificato UE per la navigazione interna è
attribuito dall’autorità competente che rilascia tale certificato. 3.
Un solo numero unico europeo di identificazione può
essere attribuito a un’imbarcazione. Il numero europeo di identificazione delle
navi è rilasciato solamente una volta e rimane invariato per l’intera vita dell’imbarcazione. 4.
Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo
rappresentante, richiede alle autorità competenti l’attribuzione del numero
europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull’imbarcazione
il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato UE per la
navigazione interna. 5.
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le
autorità competenti responsabili dell’attribuzione dei numeri europei di
identificazione delle navi. La Commissione tiene un registro delle autorità
competenti in questione e delle autorità competenti notificate da paesi terzi e
lo mette a disposizione degli Stati membri. Su richiesta, il registro è messo a
disposizione delle autorità competenti di paesi terzi. 6.
Le autorità competenti di cui al paragrafo 5
inseriscono tempestivamente ogni nuovo numero unico europeo di identificazione
delle navi assegnato, i dati relativi all’identificazione della nave di cui all’appendice
IV, nonché tutte le relative modifiche nel registro elettronico tenuto dalla
Commissione. Gli Stati membri, in ottemperanza alla legislazione nazionale o
dell’Unione, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza e l’affidabilità
delle informazioni loro inviate ai sensi della presente direttiva e utilizzano
dette informazioni solo in conformità a quest’ultima. Questi dati possono
essere utilizzati dalle autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati
firmatari della convenzione di Mannheim, al solo scopo di attuare misure
amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento
della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, e gli articoli 7,
9, 10, 11, 14, 15 e 16 della presente direttiva. L’autorità competente di uno Stato membro può
trasferire dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui alla
direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 25 e 26, e solo su base
individuale. L’autorità competente dello Stato membro garantisce che il
trasferimento sia necessario ai fini di cui al comma 1. L’autorità competente
assicura che il paese terzo o l’organizzazione internazionale trasferiscano i
dati ad un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa
autorizzazione esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dall’autorità
competente dello Stato membro. Il trasferimento di dati personali ad un paese
terzo o ad un’organizzazione internazionale da parte della Commissione viene
effettuato, su base individuale, a condizione che siano rispettati i requisiti
di cui all’articolo 9 del regolamento 45/2001. La Commissione assicura che
il trasferimento sia necessario ai fini di cui al comma 1. La Commissione
assicura che il paese terzo o l’organizzazione internazionale trasferiscano i
dati ad un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa
autorizzazione esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dall’autorità
competente dello Stato membro. Articolo 2.19
(Senza oggetto) Articolo 2.20
Notifiche 1.
Gli Stati membri o le loro autorità competenti
comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri: a) i nomi e gli indirizzi dei servizi
tecnici che, unitamente all’autorità nazionale competente, sono responsabili
dell’applicazione del capo 8 del presente allegato; b) della scheda informativa, come indicato
nella parte VII dell’appendice VI, relativa ai tipi di impianti di depurazione
di bordo per i quali è stata rilasciata un’omologazione successivamente alla
precedente notifica. c) le omologazioni dei sistemi di
depurazione di bordo basati su norme diverse da quelle stabilite al capo 14 per
l’uso nelle rispettive vie navigabili nazionali; d) entro un mese, eventuali revoche delle
omologazioni e i motivi di tali revoche per i sistemi di depurazione di bordo; e) i nomi e gli indirizzi delle autorità
competenti e dei servizi tecnici responsabili dell’esecuzione delle funzioni
illustrate nel capo 14. f) qualsiasi ancora speciale autorizzata, a
seguito di una domanda di riduzione della massa, specificando e la designazione
del tipo e la riduzione autorizzata della massa dell’ancora. L’autorità
competente concede l’autorizzazione al richiedente soltanto una volta trascorsi
almeno 3 mesi dalla notifica alla Commissione, sempre che quest’ultima non
sollevi obiezioni; g) gli impianti di navigazione radar e gli
indicatori della velocità di accostata che sono stati autorizzati. La relativa
comunicazione comprende il numero di omologazione assegnato, nonché la
designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell’omologazione
e la data di omologazione; h) le autorità competenti responsabili dell’installazione,
della sostituzione, della riparazione o della manutenzione di impianti radar e
di indicatori della velocità di accostata 2.
La Commissione pubblica un registro degli impianti
di navigazione radar e degli indicatori di velocità di accostata autorizzati a
norma dell’appendice VIII, o sulla base di omologazioni riconosciute
equivalenti. Parte II CAPO 3 REQUISITI
IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE Articolo 3.01
Regola fondamentale Le navi sono costruite a regola d’arte. Articolo 3.02
Robustezza e stabilità 1.
Lo scafo ha una robustezza sufficiente per
resistere a tutte le sollecitazioni alle quali è sottoposto normalmente. a) Nel caso di una nave di nuova costruzione
o di trasformazioni importanti che influiscano sulla robustezza della nave,
occorre dimostrare che essa è sufficientemente robusta presentando una prova di
calcolo. Tale prova non è obbligatoria se si presenta un certificato di
classificazione o una dichiarazione di un organismo di classificazione
autorizzato. b) Nel caso di ispezione ai sensi dell’articolo
2.09, lo spessore minimo delle lamiere del fasciame del fondo, del ginocchio e
delle fiancate delle navi in acciaio è dato dal maggiore dei valori ottenuti
dalle seguenti formule: 1) per le navi di lunghezza superiore a
40 m: tmin = f · b · c (2,3 + 0,04 L) (mm); per le navi di lunghezza inferiore o
uguale a 40 m: tmin= f · b · c (1,5 + 0,06 L) [mm], e
comunque non inferiore a 3,00 mm; 2.tmin = 0,005 · a
√(T)[mm] dove: α || = || distanza fra le ordinate [mm] f || = || fattore per la distanza fra le ordinate f = 1 per a ≤ 500 mm f = 1 + 0,0013 (a – 500) per a > 500 mm b || = || fattore per il fasciame del fondo, delle fiancate o del ginocchio b = 1,0 per il fasciame del fondo e delle fiancate b = 1,25 per il fasciame della sentina. f || = || Per il calcolo dello spessore minimo del fasciame del ginocchio, è possibile assumere f = 1 per la distanza fra le ordinate. Tuttavia, lo spessore minimo del fasciame del ginocchio non è mai inferiore a quello del fondo e delle fiancate. c || = || fattore per il tipo di costruzione c = 0,95 per le navi con doppio fondo e doppi spazi laterali, in cui la parete che delimita gli spazi laterali e la stiva è sistemata sulla verticale in linea con la mastra c = 1,0 per tutti gli altri tipi di costruzione. c) I valori minimi dello spessore delle
lamiere calcolati con la formula di cui alla lettera b) possono, nel caso di
navi a struttura longitudinale con doppio fondo e doppi spazi laterali, essere
ridotti se un organismo di classificazione autorizzato stabilisce e certifica
con prova di calcolo che i valori ridotti garantiscono una robustezza
sufficiente allo scafo (robustezza longitudinale, trasversale e locale). Se i valori misurati sulle lamiere del fondo, del
ginocchio o delle fiancate sono inferiori agli spessori ammissibili così
stabiliti, le lamiere sono sostituite. I valori minimi così ottenuti vanno considerati
tali in presenza di un’usura normale e uniforme e a condizione che venga
utilizzato acciaio per costruzioni navali e che gli elementi interni
strutturali, come ordinate, madieri, principali elementi strutturali
longitudinali o trasversali siano in buono stato e che lo scafo non indichi un
sovraccarico della robustezza longitudinale. In presenza di valori inferiori, le lamiere sono
riparate o sostituite. Tuttavia, localmente per piccole zone si possono
accettare spessori inferiori di non più del 10% di riduzione rispetto ai valori
calcolati. 2.
Qualora per la costruzione dello scafo si utilizzi
un materiale diverso dall’acciaio, si deve provare mediante calcolo che la
robustezza (longitudinale, laterale e locale) dello scafo è quantomeno pari
alla robustezza che risulterebbe dall’uso dell’acciaio, considerando uno
spessore minimo conforme al paragrafo 1. Se si presenta un certificato di
classe o un attestato rilasciati da una società di classificazione
riconosciuta, si può fare a meno della prova di calcolo. 3.
La stabilità delle navi è commisurata all’uso cui
sono destinate. Articolo 3.03
Scafo 1.
È necessario predisporre paratie che si elevano
fino al ponte o, in mancanza di ponte, fino al trincarino nei seguenti punti: a) una paratia di collisione ad una distanza
adeguata dalla prua in modo da garantire la galleggiabilità della nave carica
con una distanza di sicurezza residua pari a 100 m in caso di allagamento del
compartimento stagno all’acqua situato a prua della paratia di collisione. Di norma, il requisito di cui al primo comma si
considera soddisfatto quando la paratia di collisione è sistemata a una
distanza, misurata dalla perpendicolare avanti sul piano di massima immersione,
compresa fra 0,04 L e 0,04 L + 2 m. Se tale distanza è superiore a 0,04 L + 2 m, il
requisito di cui al primo comma deve essere provato mediante calcolo. La distanza può essere ridotta fino a 0,03 L. In
questo caso, il requisito di cui al primo comma è provato mediante calcolo
considerando che il compartimento a prua della paratia di collisione e quelli
contigui sono tutti allagati; b) una paratia del gavone di poppa a una
distanza appropriata dalla poppa per navi di lunghezza superiore a 25 m. 2.
Nessun alloggio o impianto necessario alla
sicurezza o all’esercizio della nave può trovarsi a prua del piano della
paratia di collisione. Tale obbligo non si applica agli impianti delle ancore. 3.
Gli alloggi, le sale macchine e i locali caldaie,
nonché i locali di lavoro che ne fanno parte, sono separati dalle stive da
paratie trasversali stagne all’acqua che si elevano fino al ponte. 4.
Gli alloggi sono separati dalle sale macchine, dai
locali caldaie e dalle stive in modo stagno al gas e direttamente accessibili
dal ponte. Se tale accesso non è possibile, è prevista un’uscita di sicurezza
che porta direttamente sul ponte. 5.
Le paratie previste ai paragrafi 1 e 3 e le
delimitazioni dei locali di cui al paragrafo 4 non sono dotate di aperture. Tuttavia, le porte nella paratia del gavone di
poppa, nonché il passaggio di linee d’assi e di tubature sono ammessi purché
realizzati in modo tale da non compromettere l’efficacia di tali paratie e
delle altre delimitazioni dei locali. Sono ammesse porte sulla paratia poppiera
solo se comandate dalla plancia. Su entrambi i lati delle porte nella paratia
del gavone di poppa compare ben leggibile la seguente scritta: “Chiudere la porta subito dopo il passaggio”.” 6.
Le prese d’acqua e gli scarichi, come pure le
tubature ad essi raccordate, sono realizzati in modo tale da rendere
impossibile qualsiasi infiltrazione non intenzionale d’acqua nella nave. 7.
Le prue sono costruite in modo tale che le ancore
non sporgano ne in tutto né in parte oltre il fasciame. Articolo 3.04
Sala macchine e locale
caldaie, serbatoi 1.
Le sale macchine e i locali caldaie sono allestite
in modo tale che il comando, l’esercizio e la manutenzione degli impianti che
vi si trovano possano essere effettuati agevolmente e senza pericolo. 2.
I serbatoi per combustibili liquidi o olio
lubrificante non hanno in comune con gli spazi riservati ai passeggeri e con
gli alloggi superfici che in normali condizioni di servizio siano soggette alla
pressione statica del liquido. 3.
Le paratie, i soffitti e le porte delle sale macchine,
dei locali caldaie e serbatoi sono costruiti in acciaio o in altro materiale
equivalente non combustibile. Il materiale isolante utilizzato nelle sale
macchine è protetto contro la penetrazione di combustibili e vapori di
combustibili. Tutte le aperture nelle pareti e nei soffitti e
tutte le porte delle sale macchine e dei locali caldaie e serbatoi devono poter
essere chiuse dall’esterno. I dispositivi di blocco sono in acciaio o materiale
equivalente non combustibile. 4.
Le sale macchine, i locali caldaie e gli altri
locali nei quali possono sprigionarsi gas infiammabili o tossici devono poter
essere sufficientemente aerati. 5.
Le scale e scalette a pioli per le quali si accede
alle sale macchine, ai locali caldaie e serbatoi sono fissate saldamente e
costruite in acciaio o altro materiale resistente alle sollecitazioni d’urto e
non combustibile. 6.
Le sale macchine e i locali caldaie sono dotate di
due uscite, una delle quali può essere un’uscita di sicurezza. È possibile fare a meno della seconda uscita
quando: a) la superficie totale (lunghezza media.
larghezza media al piano di calpestio) della sala macchine o del locale caldaie
non supera i 35 m2; e b) il percorso tra ciascun punto in cui
vanno effettuate le operazioni di servizio o manutenzione fino all’uscita o
fino alla base della scala vicina all’uscita che dà accesso all’esterno non ha
una lunghezza superiore a 5 m; e c) un estintore è collocato nel punto in cui
si effettuano le operazioni di servizio più lontano dalla porta d’uscita, anche
nel caso in cui, in deroga all’articolo 10.03, paragrafo 1, lettera e), la
potenza installata delle macchine sia minore o uguale a 100 kW. 7.
Nelle sale macchine, il massimo livello di
pressione acustica ammissibile è 110 dB(A). I punti di misurazione sono
scelti in funzione dei lavori di manutenzione necessari in condizioni di
funzionamento normale dell’impianto. CAPO 4 DISTANZA
DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE DI IMMERSIONE Articolo 4.01
Distanza di sicurezza 1.
La distanza minima è di almeno 300 mm. 2.
Per le navi le cui aperture non dispongono di
dispositivi di chiusura a tenuta stagna agli spruzzi e alle intemperie e per
quelle che navigano con le stive non coperte, la distanza di sicurezza è
maggiorata in modo tale che ogni apertura si trovi ad una distanza minima di 0,50
m dal piano di massima immersione. Articolo 4.02
Bordo libero 1.
Il bordo libero delle navi dotate di ponte continuo
e prive di insellatura e di sovrastrutture è pari a 150 mm. 2.
Per le navi provviste di insellatura e di
sovrastrutture, il bordo libero è calcolato mediante la formula seguente: [mm dove: α || || coefficiente di correzione che tiene conto di tutte le sovrastrutture considerate βv || || coefficiente di correzione dell’influenza dell’insellatura prodiera dovuta alla presenza di sovrastrutture nel quarto prodiero della lunghezza L della nave βa || || coefficiente di correzione dell’influenza dell’insellatura poppiera dovuta alla presenza di sovrastrutture nel quarto poppiero della lunghezza L della nave Sev || || insellatura effettiva prodiera in mm Sea || || insellatura effettiva poppiera in mm. 3.
Il coefficiente a è calcolato mediante la formula
seguente: dove: lem || || lunghezza effettiva in m delle sovrastrutture situate nella parte mediana corrispondente alla metà della lunghezza L della nave lev || || lunghezza effettiva in m di una sovrastruttura situata nel quarto prodiero della lunghezza L della nave lea || || lunghezza effettiva in m di una sovrastruttura situata nel quarto poppiero della lunghezza L della nave. La lunghezza effettiva di una sovrastruttura
si calcola mediante la seguente formula: dove: l || || lunghezza effettiva in m della sovrastruttura considerata b || || larghezza in m della sovrastruttura considerata B1 || || larghezza in m della nave misurata esternamente al fasciame all’altezza del ponte, a metà lunghezza della sovrastruttura in questione h || || altezza in m della sovrastruttura considerata. Per i boccaporti, tuttavia, h si ottiene sottraendo dall’altezza delle mastre la metà della distanza di sicurezza conformemente all’articolo 4.01, paragrafi 1 e 2. Il valore di h non potrà comunque in nessun caso essere superiore a 0,36 m. Seo
è
inferiore a 0,6, la lunghezza effettiva le della sovrastruttura sarà pari a
zero. 4.
I coefficienti βv e βa si calcolano
mediante le formule seguenti: 5.
Le insellature effettive a prua o a poppa,
rispettivamente Sev e Sea, si calcolano mediante le seguenti formule: Sev
= Sv · p Sea
= Sa · p dove: Sv || || insellatura effettiva a prua in mm; tuttavia Sv non può essere superiore a 1000 mm Sa || || insellatura effettiva a poppa in mm; tuttavia Sa non può essere superiore a 500 mm: p || || coefficiente calcolato mediante la formula seguente: x || || ascissa, misurata dall’estremità del punto in cui l’insellatura è pari a 0,25 Sv o Sa (cfr. diagramma). Tuttavia, il coefficiente p non può essere
superiore a 1. 6.
Se βa · Sea è superiore a βv ·
Sev, come valore di βa· Sea si assume quello di βv · Sev.. Articolo 4.03
Bordo libero minimo Tenuto conto delle riduzioni di cui all’articolo
4.02, il bordo libero minimo non deve essere inferiore a 0 mm. Articolo 4.04
Marche di bordo libero 1.
Il piano di massima immersione è determinato in
modo che sia i requisiti di bordo libero minimo sia i requisiti di distanza
minima di sicurezza siano rispettati. Per motivi di sicurezza, tuttavia, la
commissione di ispezione può fissare un valore più elevato per la distanza di
sicurezza o per il bordo libero. Il piano di massima immersione è determinato
almeno per la zona 3. 2.
Il piano di massima immersione è indicato da marche
di bordo libero ben visibili e indelebili. 3.
Le marche di bordo libero per la zona 3 sono
costituite da un rettangolo di 300 mm di lunghezza e di 40 mm di altezza, a
base orizzontale coincidente con il piano di massima immersione autorizzata.
Qualsiasi marca di bordo libero diversa comprende questo rettangolo. 4.
Ogni nave reca almeno tre coppie di marche di bordo
libero, di cui una posta al centro e le altre due rispettivamente ad una
distanza dalla prua e dalla poppa pari a un sesto circa della lunghezza. Tuttavia: a) per le navi di lunghezza inferiore a 40
m, è sufficiente apporre due coppie di marche, poste rispettivamente a una
distanza dalla prua e dalla poppa pari a un quarto circa della lunghezza; b) per le navi non adibite al trasporto
merci, è sufficiente una coppia di marche, posta circa al centro della nave. 5.
Le marche o i segni che, in seguito ad una nuova
ispezione, non siano più validi, sono soppressi o indicati come non più validi,
sotto il controllo della commissione di ispezione. Se una marca di bordo libero
dovesse scomparire, può essere sostituita solo sotto il controllo di una
commissione di ispezione. 6.
Quando la nave è stata stazzata in applicazione
della convenzione del 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione
interna e il piano delle marche di stazza soddisfa i requisiti della presente
direttiva, le marche di stazza sostituiscono le marche di bordo libero; di tale
sostituzione si fa menzione nel certificato UE per la navigazione interna. 7.
Per le navi che navigano in zone delle vie
navigabili interne diverse dalla zona 3 (zone 1, 2 o 4), una linea verticale e
una o più linee aggiuntive di immersione della lunghezza di 150 mm sono apposte
verso la prua della nave sulle coppie di marche di pescaggio di prua e di poppa
di cui al paragrafo 4 per una o più zone delle vie navigabili interne, rispetto
alla marca di bordo libero per la zona 3. La linea verticale e la linea orizzontale hanno
uno spessore di 30 mm. Accanto alla marca di bordo libero orientata verso la
prua della nave va indicata la cifra della zona corrispondente nelle dimensioni
di 60 mm di altezza x 40 mm di larghezza (cfr. figura 1). Figura 1 Articolo 4.05 Massima immersione a pieno carico di
galleggianti dotati di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie Se per la zona 3 il piano di massima
immersione di una nave è determinato considerando che le stive possono essere
chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie e se la distanza fra il
piano di massima immersione e il bordo superiore delle mastre è inferiore a 500
mm, occorre determinare l’immersione massima per la navigazione con le stive
non coperte. Nel certificato UE per la navigazione interna
occorre aggiungere la seguente frase: “Se i boccaporti delle stive sono totalmente o
parzialmente aperti, la nave può essere caricata solo fino a … mm al di sotto
delle marche di bordo libero per la zona 3.”“ Articolo 4.06
Scale d’immersione 1.
Ogni nave la cui immersione può superare 1 m reca
su entrambi i lati, verso poppa, una scala d’immersione. Possono essere
presenti scale d’immersione supplementari. 2.
Lo zero di ogni scala d’immersione è preso
verticalmente alla stessa sul piano parallelo al piano di massima immersione
passante per il punto più basso dello scafo o della chiglia, se questa esiste.
La distanza verticale al di sopra dello zero è graduata in decimetri. La
graduazione è indicata su ogni scala, dal piano di galleggiamento a vuoto fino
a 100 mm al di sopra della massima immersione, mediante marche punzonate o
bulinate, e dipinte in forma di striscia ben visibile di due diversi colori
alternati. La graduazione è indicata con numeri segnati a fianco della scala
almeno ogni 5 decimetri, come pure a fine scala. 3.
Le due scale di stazza a poppa, apposte in
applicazione della convenzione di cui all’articolo 4.04, paragrafo 6, possono
sostituire le scale d’immersione a condizione che abbiano una graduazione
conforme ai requisiti di cui sopra, completata, eventualmente, da numeri che
indichino l’immersione. CAPO 5 MANOVRABILITÀ Articolo 5.01
Condizioni generali Le navi e i convogli presentano navigabilità e
manovrabilità adeguate. Le navi non dotate di motori di propulsione,
destinate ad essere rimorchiate, soddisfano i requisiti specifici stabiliti
dalla commissione di ispezione. Le navi e i convogli dotati di motori di
propulsione soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10. Articolo 5.02
Prove di navigazione 1.
La navigabilità e la manovrabilità sono verificate
mediante prove di navigazione. Occorre in particolare controllare la conformità
con i requisiti di cui agli articoli da 5.06 a 5.10. 2.
La commissione di ispezione può rinunciare del
tutto o in parte alle prove quando il rispetto dei requisiti in materia di
navigabilità e di manovrabilità è provato in altra maniera. Articolo 5.03
Zona di prova 1.
Le prove di navigazione di cui all’articolo 5.02
sono effettuate in zone della rete navigabile interna stabilite dalle autorità
competenti. 2.
Queste zone di prova sono situate su un tratto,
possibilmente rettilineo, di una lunghezza minima di 2 km e di larghezza
sufficiente, in acqua corrente o in acqua stagnante, e sono provviste di
contrassegni ben riconoscibili per determinare la posizione della nave. 3.
La commissione di ispezione deve poter rilevare i
dati idrologici, quali profondità dell’acqua, larghezza del canale navigabile e
velocità media della corrente nella zona di navigazione in funzione dei vari
livelli dell’acqua. Articolo 5.04
Livello di carico delle navi
e dei convogli durante le prove di navigazione Durante le prove di navigazione, le navi e i
convogli adibiti al trasporto di merci sono caricati almeno al 70% della loro
portata lorda e il loro carico è ripartito in modo da garantire per quanto
possibile un assetto orizzontale. Se le prove sono effettuate con un carico
inferiore, l’autorizzazione per la navigazione a valle è limitata a tale
carico. Articolo 5.05
Uso dei mezzi di bordo per la
prova di navigazione 1.
Nella prova di navigazione si possono utilizzare
tutti gli impianti menzionati ai punti 34 e 52 del certificato UE per la
navigazione interna, azionabili dalla timoneria, tranne le ancore. 2.
Tuttavia, durante la prova di virata a monte
prevista all’articolo 5.10, si possono utilizzare le ancore di prua. Articolo 5.06
Velocità prescritta (in
marcia avanti) 1.
Le navi e i convogli raggiungono una velocità
rispetto all’acqua di almeno 13 km l’ora. Tale requisito non è richiesto per
gli spintori che navigano a vuoto. 2.
Nel caso di navi e convogli che operano
esclusivamente nelle rade e nei porti, la commissione di ispezione può
accordare deroghe. 3.
La commissione di ispezione controlla se la nave
scarica è in grado di superare una velocità di 40 km l’ora rispetto all’acqua.
In caso affermativo, al punto 52 del certificato UE per la navigazione interna
si aggiunge la seguente frase: “La nave è in grado di superare una velocità di 40
km l’ora rispetto all’acqua.”” Articolo 5.07
Capacità d’arresto 1.
Le navi e i convogli sono in grado di arrestarsi
prua a valle in tempo utile, mantenendo una capacità sufficiente di
manovrabilità. 2.
Nel caso di navi e convogli di lunghezza minore o
uguale a 86 m e larghezza minore o uguale a 22,90 m, la capacità d’arresto di
cui sopra può essere sostituita dalla capacità di virata. 3.
La capacità d’arresto è dimostrata mediante manovre
d’arresto effettuate in una zona di prova di cui all’articolo 5.03 e la
capacità di virata mediante manovre di virata in conformità dell’articolo 5.10. Articolo 5.08
Capacità di navigare in
marcia indietro Quando una manovra d’arresto di cui all’articolo
5.07 è effettuata in acqua stagnante, essa è seguita da una prova di
navigazione in marcia indietro. Articolo 5.09
Capacità di manovra in
evasione Le navi e i convogli devono essere in grado di
effettuare una schivata in tempo utile. La capacità di schivare è provata
effettuando manovre di schivata in una zona di prova di cui all’articolo 5.03. Articolo 5.10
Capacità di virata Le navi e i convogli di lunghezza minore o
uguale a 86 m e di larghezza minore o uguale a 22,90 m sono in grado di virare
in tempo utile. Tale capacità di virata può essere sostituita
dalla capacità d’arresto in conformità dell’articolo 5.07. La capacità di virata è provata mediante
manovre di virata a monte. CAPO 6 APPARATI
DI GOVERNO Articolo 6.01
Requisiti generali 1.
Ogni nave è provvista di un apparato di governo che
assicuri almeno la manovrabilità prescritta dal capo 5. 2.
Gli apparati di governo a motore sono realizzati in
modo tale che il timone non possa cambiare posizione accidentalmente. 3.
L’apparato di governo, nel suo insieme, è
progettato per sbandamenti permanenti fino a 15° e temperature ambiente da -20
°C a +50 °C. 4.
Gli elementi costitutivi dell’apparato di governo
hanno caratteristiche di resistenza tale da sopportare le sollecitazioni alle
quali possono essere soggetti in condizioni di normale funzionamento. Le forze
esogene applicate al timone non devono ostacolare la capacità di funzionamento del
mezzo di governo e del suo dispositivo di azionamento. 5.
Gli apparati di governo sono dotati di dispositivo
di azionamento a motore se le forze necessarie ad azionare il timone lo
richiedono. 6.
Il mezzo di governo con dispositivo di azionamento
a motore è provvisto di una protezione contro i sovraccarichi, che limiti la
coppia esercitata nel dispositivo di azionamento. 7.
I passaggi degli assi del timone sono progettati in
modo tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l’acqua. Articolo 6.02
Dispositivi di azionamento
del mezzo di governo 1.
Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo
di azionamento a motore, deve essere presente un secondo dispositivo di
azionamento autonomo o un dispositivo di azionamento manuale ausiliario. In caso
di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del timone, il secondo
dispositivo di azionamento autonomo o il dispositivo di azionamento manuale
deve entrare in funzione entro 5 secondi. 2.
Se il dispositivo di azionamento ausiliario o il
dispositivo di azionamento manuale non entra in funzione automaticamente, il
timoniere provvede all’azionamento con una sola operazione, immediatamente e in
modo semplice e veloce. 3.
Il dispositivo di azionamento ausiliario o il
dispositivo di azionamento manuale garantiscono altresì la manovrabilità
prescritta dal capo 5. Articolo 6.03
Dispositivo di azionamento
idraulico del mezzo di governo 1.
Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo
di governo non è possibile collegare alcun’altra utenza. 2.
I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo
di allarme che controlla l’abbassamento del livello dell’olio al di sotto del
livello più basso in grado di garantire un funzionamento sicuro. 3.
Le dimensioni, la progettazione e la disposizione
delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio. 4.
I tubi flessibili: a) sono ammessi solo quando il loro impiego
è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di
movimento dei componenti; b) devono essere progettati per una
pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio; c) devono essere sostituiti almeno ogni otto
anni. 5.
I cilindri, le pompe e i motori idraulici e i
motori elettrici devono essere controllati almeno ogni otto anni da parte di un’impresa
specializzata e, se necessario, riparati. Articolo 6.04
Fonti d’energia 1.
Gli apparati di governo dotati di due dispositivi
di azionamento a motore devono disporre almeno di due fonti d’energia. 2.
Se la seconda fonte d’energia del dispositivo di
azionamento a motore non funziona in permanenza durante il viaggio, un
dispositivo tampone di capacità sufficiente svolge funzione suppletiva nel
tempo necessario all’avviamento. 3.
Nel caso di alimentazione elettrica, nessun altra
utenza è alimentata dalla fonte principale d’energia degli apparati di governo. Articolo 6.05
Dispositivo di azionamento
manuale 1.
La ruota di un dispositivo di azionamento manuale
non è trascinata da un dispositivo di azionamento a motore. 2.
Indipendentemente dalla posizione del timone il
ritorno della ruota è impedito al momento dell’innesto automatico del
dispositivo di azionamento manuale. Articolo 6.06
Sistemi elica-timone, a
idrogetto, a propulsori cicloidali e a eliche di manovra di prua 1.
Nel caso di sistemi a elica-timone, a idrogetto, a
propulsore cicloidale o a elica di manovra di prua il cui comando a distanza
per modificare l’orientamento della spinta è elettrico, idraulico o pneumatico,
sono presenti due comandi di governo indipendenti l’uno dall’altro fra la
timoneria e il sistema propulsore o di manovra, conformi per analogia agli
articoli da 6.01 a 6.05. Tali sistemi non sono soggetti alle disposizioni
del presente paragrafo se non sono necessari per ottenere la manovrabilità
prescritta al capo 5 o se sono necessari solo per la prova d’arresto. 2.
In presenza di due o più sistemi elica-timone, a
idrogetto, a propulsore cicloidale o a eliche di manovra di prua indipendenti l’uno
dall’altro, il secondo attuatore non è necessario se, in caso di guasto di uno
dei sistemi, la nave mantiene la manovrabilità prevista al capo 5. Articolo 6.07
Indicatori e dispositivi di
controllo 1.
Al posto di pilotaggio la posizione del timone
risulta indicata chiaramente. Se l’indicatore della posizione del timone è
elettrico, è provvisto di alimentazione propria. 2.
Al posto di pilotaggio è presente almeno un allarme
ottico e acustico per segnalare quanto segue: a) livello dell’olio dei serbatoi idraulici
al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03, paragrafo
2, e calo della pressione di esercizio del sistema idraulico; b) guasto dell’alimentazione elettrica del
comando di governo; c) guasto dell’alimentazione elettrica dei
dispositivi di azionamento; d) guasto del regolatore di velocità d’accostata; e) guasto dei dispositivi tampone
prescritti. Articolo 6.08
Regolatori della velocità di
accostata 1.
I regolatori della velocità di accostata e loro
componenti sono conformi ai requisiti dell’articolo 9.20. 2.
Il corretto funzionamento del regolatore della
velocità di accostata è indicato al posto di pilotaggio da un indicatore
luminoso verde. Ogni mancanza o variazione inaccettabile della
tensione di alimentazione ed ogni calo inammissibile della velocità di
rotazione del giroscopio è rilevata. 3.
Quando, oltre al regolatore della velocità di
accostata, esistono altri sistemi di governo, occorre poter distinguere
chiaramente dal posto di pilotaggio quale dei sistemi è in funzione. Il
passaggio da un sistema all’altro deve poter essere effettuato immediatamente.
I regolatori della velocità d’accostata non hanno alcun effetto sugli apparati
di governo. 4.
L’alimentazione elettrica del regolatore della
velocità di accostata è indipendente dalle altre utenze. 5.
I giroscopi, i rilevatori e gli indicatori di
accostata impiegati nei regolatori della velocità di accostata soddisfano i
requisiti minimi previsti dalle specifiche minime e dalle condizioni di prova
concernenti gli indicatori della velocità di accostata per la navigazione
interna, conformemente al disposto dell’appendice VIII. Articolo 6.09
Collaudo e ispezioni
periodiche 1.
La conformità dell’apparato di governo installato è
controllata da una commissione di ispezione. A tal fine, la commissione di
ispezione può richiedere i seguenti documenti: a) descrizione dell’apparato di governo; b) monografie e informazioni relative ai
dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo; c) dati relativi al mezzo di governo; d) schema dell’impianto elettrico; e) descrizione del regolatore della velocità
di accostata; f) istruzioni per l’uso e la manutenzione
dell’apparato di governo. 2.
Il funzionamento dell’intero apparato di governo è
verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori
della velocità d’accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con
certezza una determinata rotta con sbandamenti in sicurezza. 3.
Gli apparati di governo a motore sono ispezionati
da un esperto: a) prima della loro messa in servizio; b) dopo un guasto; c) dopo qualsiasi modifica o riparazione; d) a scadenze regolari almeno ogni tre anni. 4.
L’ispezione deve comprendere almeno: a) il controllo della conformità con i
disegni approvati e, in occasione di ispezioni periodiche, il controllo di
eventuali modifiche apportate all’apparato di governo; b) un test funzionale dell’apparato di
governo in relazione a tutte le possibilità operative; c) un controllo visivo e un controllo della
tenuta stagna dei componenti idraulici, in particolare valvole, tubazioni, tubi
flessibili, cilindri idraulici, pompe idrauliche e filtri idraulici; d) un controllo visivo dei componenti
elettrici, in particolare dei relè, dei motori elettrici e dei dispositivi di
sicurezza; e) la verifica dei dispositivi ottici e
acustici di controllo. 5.
La persona che ha effettuato il controllo redige e
firma un attestato di ispezione indicando la data del controllo stesso. CAPO 7 TIMONERIA Articolo 7.01
Dispositivi generali 1.
Le timonerie sono allestite in modo tale che
durante la navigazione il timoniere può svolgere in qualsiasi momento il suo
compito. 2.
In condizioni normali di funzionamento, il livello
della pressione acustica del rumore prodotto dalla nave al posto di pilotaggio,
in corrispondenza della testa del timoniere, non supera 70 dB(A). 3.
In presenza di timoneria attrezzata per la guida
con radar da parte di una sola persona, occorre che il timoniere sia in grado di
svolgere il suo compito in posizione seduta e che tutti gli indicatori e gli
strumenti di controllo, nonché tutti i comandi necessari alla condotta della
nave siano disposti in modo tale che il timoniere può servirsene comodamente
durante la navigazione senza lasciare il suo posto e senza perdere di vista lo
schermo radar. Articolo 7.02
Visuale libera 1.
Occorre garantire, dal posto di pilotaggio, una
visuale sufficientemente libera in tutte le direzioni. 2.
Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua
della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due
lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla
superficie dell’acqua. In occasione dell’ispezione non vengono presi in
considerazione gli strumenti ottici ed elettronici che riducono la zona di non
visibilità. Per ridurre ulteriormente la zona di non
visibilità, sono utilizzati esclusivamente dispositivi elettronici adeguati. 3.
Il campo di visuale libera dalla postazione
occupata normalmente dal timoniere è di almeno 240° all’orizzonte, di cui
almeno 140° all’interno del semicerchio orientato verso la prua della nave. Nell’asse normale di visione del timoniere non si
trova alcun montante, palo o sovrastruttura. Anche nel caso in cui sia garantito un campo di visuale
libera di 240° all’orizzonte, se verso poppa non è garantita una visuale
sufficientemente libera, la commissione di ispezione può richiedere altre
misure e in particolare l’installazione di adeguati strumenti ottici o
elettronici ausiliari. L’altezza del bordo inferiore delle finestre
laterali è mantenuta quanto più bassa possibile, mentre l’altezza del bordo
superiore delle finestre laterali e di poppa è mantenuta quanto più alta
possibile. Nel determinare se i requisiti previsti dal
presente articolo riguardo alla visibilità dalla timoneria sono rispettati, si
presume che l’altezza dell’occhio del timoniere al posto di pilotaggio sia 1 650
mm al di sopra del ponte. 4.
Il bordo superiore delle finestre della timoneria
verso la prua è abbastanza alto da consentire ad una persona che si trovi al
posto di pilotaggio con un’altezza dell’occhio di 1 800 mm una visuale
chiara in avanti di almeno 10° al di sopra dell’orizzonte a livello dell’altezza
d’occhio. 5.
In qualsiasi condizione meteorologica dalla finestra
a prua occorre garantire una visuale chiara mediante mezzi idonei. 6.
I vetri impiegati nelle timonerie sono in vetro di
sicurezza con un livello di trasparenza pari almeno al 75%. Per evitare i riverberi, le finestre anteriori del
ponte sono antiriflesso o installate in modo da eliminare efficacemente i
riverberi. Questo requisito è considerato soddisfatto se le finestre sono
inclinate rispetto alla verticale di un angolo esterno non inferiore a 10° e
non superiore a 25°. Articolo 7.03
Requisiti generali concernenti
i dispositivi di comando, d’indicazione e di controllo 1.
I comandi necessari alla condotta della nave devono
essere posti facilmente in posizione di servizio. Tale posizione è chiaramente
individuabile. 2.
Gli strumenti di controllo sono facilmente leggibili
e occorre poter regolare la loro illuminazione in maniera graduale fino ad
eliminarla. Le fonti di luce non disturbano né ostacolano la leggibilità degli
strumenti di controllo. 3.
È previsto un sistema per verificare il
funzionamento delle spie e degli indicatori luminosi. 4.
Occorre poter stabilire con chiarezza se un sistema
è in funzione. Se il funzionamento è segnalato da una spia luminosa, questa è
di colore verde. 5.
Le anomalie e i guasti dei sistemi degli apparecchi
per i quali è previsto un controllo sono segnalati da spie luminose rosse. 6.
In contemporanea con l’accensione di una delle spie
luminose rosse si produce un segnale acustico. I segnali d’allarme acustici
possono essere costituiti da un solo segnale comune. Il livello di pressione
acustica di tale segnale supera di almeno 3 dB(A) il livello massimo di
pressione acustica del rumore ambiente al posto di pilotaggio. 7.
Il segnale d’allarme acustico deve poter essere
disinserito dopo aver constatato la presenza di un guasto o di un’anomalia.
Tale disinserimento del segnale d’allarme non ne impedisce il funzionamento in
presenza di altre anomalie. Le spie luminose rosse si spengono solo dopo l’eliminazione
dell’anomalia. 8.
In caso di guasto dell’alimentazione, i dispositivi
di controllo e d’indicazione si collegano automaticamente a un’altra fonte d’energia. Articolo 7.04
Requisiti specifici
concernenti i dispositivi di comando, d’indicazione e di controllo
dei motori principali e degli
apparati di governo 1.
Dal posto di pilotaggio occorre poter comandare e
controllare i motori principali e gli apparati di governo. I motori principali
provvisti di un dispositivo d’innesto che può essere comandato dal posto di
pilotaggio o che azionano un’elica orientabile che può essere comandata dal
posto di pilotaggio devono poter essere messi in moto e spenti soltanto dalla
sala macchine. 2.
Il comando di ciascun motore principale è
assicurato da una sola leva che si sposta lungo un arco di circonferenza
situato su un piano pressoché parallelo all’asse longitudinale della nave. Lo
spostamento della leva verso la prua della nave produce la marcia avanti, lo
spostamento della leva verso la poppa la marcia indietro. L’innesto e l’inversione
del senso di marcia si effettuano in corrispondenza della posizione neutra
della leva. Uno scatto indica la posizione neutra. 3.
Devono essere indicate la direzione della spinta
esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di
rotazione dell’elica o dei motori principali. 4.
Gli indicatori e i dispositivi di controllo previsti
all’articolo 6.07, paragrafo 2, all’articolo 8.03, paragrafo 2, e all’articolo
8.05, paragrafo 13, sono collocati al posto di pilotaggio. 5.
Le navi con timonerie attrezzate per la guida con
radar da parte di una sola persona sono comandate mediante una leva. Tale leva
deve poter essere manovrata facilmente a mano. La posizione della leva rispetto
all’asse longitudinale della nave corrisponde esattamente alla posizione delle
pale del timone. La leva deve poter essere lasciata in una qualsiasi posizione
senza che cambi la posizione delle pale. La posizione neutra di tale leva è
chiaramente percepibile mediante uno scatto. 6.
Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con
radar da parte di una sola persona, se la nave è dotata di timoni amovibili di
prua o di timoni separati, in particolare per la marcia indietro, questi sono
comandati da leve separate rispondenti per analogia ai requisiti di cui al
paragrafo 5. Questo requisito si applica anche quando in un
convoglio si utilizzano apparati di governo di imbarcazioni diversi da quelli
che provvedono alla propulsione del convoglio. 7.
In caso d’impiego di regolatori della velocità di
accostata, l’organo di comando della velocità di accostata deve poter essere
lasciato in una posizione qualsiasi senza che cambi la velocità prescelta. Lo spazio di rotazione dell’organo di comando è
tale da garantirne un posizionamento sufficientemente esatto. La posizione
neutra si distingue chiaramente dalle altre posizioni. L’illuminazione della
scala deve poter essere regolata in maniera continua. 8.
Gli organi di comando a distanza dell’intero
apparato di governo sono montati in forma fissa e disposti in modo tale che la
rotta scelta sia chiaramente visibile. Se gli organi di comando a distanza sono
disattivabili, sono provvisti di un dispositivo indicatore che segnali il
rispettivo stato operativo “spento” o “acceso”. La disposizione e la manovra
dei comandi sono funzionali. In presenza di sistemi elica-timone che svolgono
funzione ausiliaria rispetto all’apparato di governo, come ad esempio le eliche
di prua amovibili, sono ammessi organi di comando a distanza non fissi a
condizione che, tramite un dispositivo di commutazione prioritario, dalla
timoneria sia possibile attivare in qualsiasi momento il comando dell’apparecchio
ausiliario. 9.
Nel caso di sistemi elica-timone, a idrogetto, a
propulsori cicloidali e di timoni amovibili di prua, sono ammessi dispositivi
equivalenti per i dispositivi di comando, d’indicazione e di controllo. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono
applicabili per analogia tenendo conto delle caratteristiche particolari e
delle sistemazioni scelte per i dispositivi di governo e di propulsione attivi
di cui sopra. Per analogia con il paragrafo 2, ogni dispositivo è controllato
da una leva che si muove descrivendo un arco in un piano verticale pressoché
parallelo alla direzione della spinta del dispositivo. Dalla posizione della
leva deve essere chiara la direzione della spinta esercitata sulla nave. Se il sistema elica-timone o il propulsore
cicloidale non sono controllati per mezzo di leve, la commissione di ispezione
può concedere deroghe al paragrafo 2. Dette deroghe devono essere indicate nel
certificato UE per la navigazione interna nel riquadro 52 di cui all’allegato
V. Articolo 7.05
Luci di navigazione, segnali
luminosi e segnali acustici 1.
Le luci di navigazione, i loro alloggiamenti e
accessori recano il marchio di omologazione previsto dalla direttiva 2013/XXX/CE del Consiglio, del XX MMM 2013,
sull’equipaggiamento marittimo..* (*) GU L XX del JJ.MM.JJJJ, pag. XX. 2.
Per il controllo delle luci di navigazione occorre
installare nella timoneria lampade spia o altri dispositivi equivalenti, quali
gli indicatori luminosi, a meno che non sia possibile effettuare tale controllo
direttamente dalla timoneria. 3.
Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con
radar da parte di una sola persona, occorre installare indicatori luminosi sul
quadro dei comandi per il controllo delle luci di navigazione e dei segnali
luminosi. Gli interruttori delle luci di navigazione sono inseriti negli
indicatori luminosi o a fianco di questi. La disposizione e il colore degli indicatori
luminosi delle luci di navigazione e dei segnali luminosi corrispondono alla
posizione e al colore reale di dette luci e segnali. L’avaria di una luce di navigazione o di un
segnale luminoso produce lo spegnimento dell’indicatore luminoso corrispondente
o è segnalata in altra maniera. 4.
Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con
radar da parte di una sola persona, il comando dei segnali acustici è a pedale.
Questo requisito non si applica al segnale “vietato avvicinarsi” conformemente
alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri. Articolo 7.06 Impianti radar e indicatori della
velocità di accostata 1.
Gli impianti di navigazione radar e gli indicatori
della velocità di accostata soddisfano i requisiti stabiliti nell’appendice
VIII parte I e parte II. La conformità ai suddetti requisiti è stabilita dall’omologazione
rilasciata dall’autorità competente. Il dispositivo interno Electronic Chart
Display Information System (in appresso “ECDIS”) che può funzionare in modo
navigazione è considerato impianto di navigazione radar. Sono rispettati i requisiti relativi all’installazione
e al controllo del funzionamento dei sistemi di navigazione radar e degli
indicatori della velocità di accostata utilizzati nelle navi adibite alla
navigazione interna, stabiliti nell’appendice VIII, parte III. Le informazioni relative agli impianti di
navigazione radar e agli indicatori di velocità di accostata autorizzati a
norma dell’appendice VIII, o sulla base di omologazioni riconosciute
equivalenti devono essere rese pubbliche. 2.
Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con
radar da parte di una sola persona: a) la posizione dello schermo-radar non si
discosta troppo dall’asse visuale del timoniere in posizione normale; b) l’immagine radar rimane perfettamente
visibile, senza maschera o schermo, indipendentemente dalle condizioni dell’illuminazione
all’esterno della timoneria; c) l’indicatore della velocità di accostata
è installato direttamente al di sopra o al di sotto dell’immagine radar o è a
questa integrato. Articolo 7.07
Radiotelefonia per navi con
timoneria attrezzata per la guida
con radar da parte di una
sola persona 1.
Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la
navigazione con radar da parte di una sola persona, la ricezione delle
comunicazioni nave-nave e delle informazioni nautiche avviene per mezzo di
altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il passaggio
ricezione-trasmissione si effettua tramite pulsante. I microfoni della rete nave-nave non devono poter
essere utilizzati per il servizio pubblico di comunicazione. 2.
Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la
navigazione con radar da parte di una sola persona e che sono dotate di un
impianto di radiotelefonia per il servizio pubblico di comunicazione, la
ricezione deve potersi effettuare dalla postazione del timoniere. Articolo 7.08
Impianti per la comunicazione
interna a bordo A bordo delle navi la cui timoneria è attrezzata
per la navigazione con radar da parte di una sola persona, è previsto un
impianto fonico per la comunicazione interna. Dal posto di pilotaggio occorre poter
stabilire i seguenti collegamenti: a) con la prua della nave o del convoglio; b) con la poppa della nave o del convoglio
se dal posto di pilotaggio non è possibile una forma di comunicazione diretta; c) con gli alloggi dell’equipaggio; d) con la cabina del conduttore. In tutti i punti in cui sono installati questi
collegamenti, la ricezione si effettua per mezzo di altoparlanti, la
trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il collegamento con la prua e la
poppa della nave o del convoglio può avvenire per mezzo di radiotelefoni. Articolo 7.09
Sistemi d’allarme 1.
È previsto un sistema d’allarme indipendente che
consenta di raggiungere gli alloggi, le sale macchine e, se necessario, i
locali pompe separati. 2.
Il timoniere dispone, a portata di mano, di un
interruttore acceso/spento che comanda il segnale d’allarme; non possono essere
impiegati interruttori che tornano automaticamente alla posizione “spento” una
volta rilasciati. 3.
Il livello di pressione acustica del segnale d’allarme
è pari almeno a 75 dB(A) negli alloggi. Nelle sale macchine e nei locali pompe, è previsto
come segnale d’allarme un fanale lampeggiante visibile da tutti i lati e
nettamente percettibile in qualsiasi punto. Articolo 7.10
Riscaldamento e ventilazione Le timonerie sono provviste di un efficace
sistema regolabile di riscaldamento e di aerazione. Articolo 7.11
Impianti per la manovra delle
ancore di poppa Sulle navi e sui convogli la cui timoneria è
attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, la cui
lunghezza supera 86 m e la cui larghezza supera 22,90 m, il timoniere deve
poter dare fondo alle ancore di poppa dalla sua postazione. Articolo 7.12
Timoniere abbattibili Le timonerie abbattibili sono provviste di un
sistema d’abbassamento di sicurezza. Qualsiasi manovra d’abbassamento attiva
automaticamente un segnale d’allarme chiaramente udibile. Tale requisito non si
applica se il rischio di possibili danni derivanti dall’abbassamento della
timoneria è escluso da appositi accorgimenti costruttivi. Deve essere sempre possibile lasciare la
timoneria senza pericolo, qualunque sia la sua posizione. Articolo 7.13
Annotazione nel certificato
UE per la navigazione interna delle navi dotate di timoneria attrezzata
per la navigazione con radar
da parte di una sola persona Quando la nave è conforme alle disposizioni
speciali concernenti le timonerie attrezzate per la navigazione con radar da
parte di una sola persona di cui agli articoli 7.01, da 7.04 a 7.08 e 7.11, nel
certificato UE per la navigazione interna è riportata la seguente menzione: “La nave è dotata di una timoneria attrezzata
per la navigazione con radar da parte di una sola persona”. CAPO 8 COSTRUZIONE
DELLE MACCHINE Articolo 8.01
Disposizioni generali 1.
Le macchine e i macchinari ausiliari sono
progettati, costruiti e installati a regola d’arte. 2.
I serbatoi sotto pressione necessari per il
funzionamento della nave sono controllati da un esperto che ne verifica la
sicurezza ai fini del funzionamento: a) prima di essere messi in servizio per la
prima volta; b) prima di essere reimmessi in servizio
dopo una modifica o una riparazione; e c) periodicamente, almeno ogni cinque anni. L’ispezione prevede una verifica interna e una
esterna. I serbatoi ad aria compressa il cui interno non può essere
adeguatamente ispezionato o le cui condizioni non possono essere verificate con
chiarezza nel corso dell’ispezione interna, devono essere sottoposti ad un
ulteriore controllo non distruttivo o ad una prova di pressione idraulica. L’esperto che ha effettuato il controllo redige e
firma un attestato di ispezione che ne reca la data. Gli altri impianti che richiedono un controllo
periodico, in particolare caldaie, altri serbatoi sotto pressione e i relativi
accessori, nonché gli ascensori, sono conformi alla normativa vigente in uno
degli Stati membri dell’Unione. 3.
È consentita l’installazione soltanto di motori a
combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto di
infiammabilità superiore a 55 °C. Articolo 8.02
Dispositivi di sicurezza 1.
Le macchine sono installate e allestite in modo da
essere facilmente accessibili per il funzionamento e la manutenzione senza mettere
in pericolo gli addetti ai lavori; esse devono poter essere garantite contro un
avviamento accidentale. 2.
I motori principali, le macchine ausiliarie, le
caldaie e i serbatoi sotto pressione, e relativi accessori, sono dotati di
dispositivi di sicurezza. 3.
In caso di emergenza, i motori che azionano i
ventilatori e gli aspiratori possono inoltre essere arrestati dall’esterno dei
locali in cui sono situati e dall’esterno della sala macchine. 4.
Se necessario, i raccordi delle tubolature che
trasportano olio combustibile, olio lubrificante e oli utilizzati negli
impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione
nonché negli impianti di riscaldamento sono schermati ovvero protetti in altro
modo idoneo al fine di evitare spruzzi o perdite di olio su superfici calde,
nelle prese d’aria delle macchine o altre sorgenti di accensione. Il numero dei
raccordi in tali sistemi di tubature è mantenuto al minimo. 5.
Le tubolature del combustibile esterne ad alta
pressione dei motori diesel, tra le pompe del combustibile e gli iniettori di
combustibile ad alta pressione, sono protette mediante un sistema di tubature a
doppia parete in grado di contenere il combustibile fuoriuscito in seguito a
rottura del tubo ad alta pressione. Il sistema di tubature a doppia parete è
provvisto di un dispositivo di raccolta delle perdite e di dispositivi di
allarme in caso di rottura del tubo del combustibile. I dispositivi di allarme
non sono richiesti per le macchine aventi non più di due cilindri. I sistemi di
tubature a doppia parete non sono necessari per i motori su ponti aperti che
azionano verricelli e argani. 6.
L’isolamento di parti di macchine è conforme ai
requisiti di cui all’articolo 3.04, paragrafo 3, secondo comma. Articolo 8.03
Impianto di propulsione 1.
La propulsione della nave deve poter essere
avviata, arrestata o invertita in modo sicuro e rapido. 2.
Sono controllati da appositi dispositivi che
attivano un allarme quando viene raggiunto un livello critico: a) il livello della temperatura dell’acqua
di raffreddamento dei motori principali; b) il livello della pressione dell’olio
lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione; c) il livello della pressione dell’olio e
della pressione dell’aria dei dispositivi d’inversione dei motori principali,
degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche. 3.
Nel caso di navi dotate di un solo motore
principale, il motore non può essere spento automaticamente se non a fine di
protezione contro la sovravelocità. 4.
Nelle navi con un solo motore principale, tale
motore può essere dotato di un dispositivo automatico per la riduzione della
velocità soltanto se detta riduzione è segnalata sia otticamente che
acusticamente nella timoneria e il dispositivo per la riduzione della velocità
può essere spento dalla postazione del timoniere. 5.
I passaggi dell’albero sono progettati in modo da
prevenire la fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l’acqua. Articolo 8.04
Sistema di scarico del motore 1.
I gas di scarico sono interamente convogliati fuori
bordo. 2.
Sono adottate tutte le misure necessarie per
evitare la penetrazione dei gas di scarico nei vari compartimenti. I tubi di
scarico che attraversano gli alloggi o la timoneria sono rivestiti, all’interno
di questi locali, da un manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio
compreso fra il tubo di scarico e tale manicotto comunica con l’aria aperta. 3.
I tubi di scarico sono disposti e protetti in modo
da non poter provocare incendi. 4.
Nelle sale macchine i tubi di scarico sono
opportunamente isolati o raffreddati. All’esterno delle sale macchine può
essere sufficiente una protezione contro i contatti accidentali. Articolo 8.05
Serbatori per il
combustibile, tubolature e accessori 1.
I combustibili liquidi sono immagazzinati in
serbatoi in acciaio, che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad
esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere
utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al
fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi già incorporati durante la costruzione
in apparecchi ausiliari e dotati di una capacità minore o uguale a 12 l. I
serbatoi per il combustibile non hanno alcuna parete divisoria in comune con i
serbatoi d’acqua potabile. 2.
Tali serbatoi, le relative tubature e altri
accessori, sono posati e sistemati in modo tale che né combustibili né vapori
di combustibili possano diffondersi accidentalmente all’interno della nave. Le
valvole dei serbatoi per il prelievo del combustibile o l’evacuazione dell’acqua
sono a chiusura automatica. 3.
I serbatoi per il combustibile non possono trovarsi
a prua della paratia di collisione. 4.
I serbatoi e relativi accessori non devono essere
collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico. 5.
I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il
combustibile sono chiaramente segnalati. 6.
L’orifizio dei bocchettoni di riempimento dei
serbatoi per il combustibile è situato sul ponte, fatta eccezione, tuttavia,
per i serbatoi di consumo giornaliero. Il bocchettone di riempimento è dotato
di un raccordo conforme alla norma europea EN 12827:1999. I serbatoi sono provvisti di un tubo di sfogo che
sbocca all’aperto al di sopra del ponte e disposto in modo tale da rendere
impossibile qualsiasi infiltrazione d’acqua; la sua sezione è almeno pari a
1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento. Quando i serbatoi sono collegati fra loro, la
sezione del tubo di collegamento è almeno pari a 1,25 volte la sezione del
bocchettone di riempimento. 7.
Le tubature per la distribuzione di combustibile
sono provviste, direttamente all’uscita dei serbatoi, di una valvola a chiusura
rapida manovrabile dal ponte, anche quando i locali interessati sono chiusi. Se il dispositivo di chiusura è installato in modo
da non essere visibile, il coperchio o la copertura non devono poter essere
chiusi a chiave. Il dispositivo di chiusura è contrassegnato in
rosso. Se è installato in modo da non essere visibile, deve essere
contrassegnato con il simbolo della valvola a chiusura rapida conforme alla
figura 9 dell’appendice I, di almeno 10 cm di lato. Il primo comma non si applica ai serbatoi montati
direttamente sul motore. 8.
Le tubature per il combustibile e relativi
raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in materiali resistenti alle
sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti.
Le tubature per il combustibile non devono essere esposte all’influenza nociva
del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza. 9.
I serbatoi per il combustibile sono dotati di un
idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili
fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono
protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di
chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai
serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli
indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi
sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala
macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi
automatici di chiusura. 10.
a) I serbatoi per il combustibile sono dotati di
idonei dispositivi tecnici di bordo, di cui va fatta menzione nel certificato
UE per la navigazione interna al punto 52, tali da garantire che non vi siano
perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento. b) Le disposizioni di cui
alla lettera a) e al paragrafo 11 non si applicano se il combustibile viene
caricato presso punti di rifornimento dotati di dispositivi tecnici propri,
atti a garantire che non vi siano perdite di combustibile durante le operazioni
di rifornimento. 11.
Se i serbatoi per il combustibile sono dotati di
dispositivi di interruzione automatica dell’erogazione, i rilevatori sono regolati
in modo che l’erogazione si interrompa quando i serbatoi sono stati riempiti al
97% della loro capacità; i dispositivi in questione soddisfano i criteri di
sicurezza positiva (“failsafe”). Se i rilevatori attivano un contatto elettrico, in
grado di interrompere il circuito provvisto dal punto di rifornimento tramite
un segnale binario, tale segnale è trasmesso al punto di rifornimento
utilizzando spine a tenuta stagna conformi ai requisiti della norma IEC
60309-1:1999 per corrente continua fra 40 e 50 V, colore distintivo bianco,
posizionamento del contatto di terra a “ore 10”. 12.
I serbatoi per il combustibile sono provvisti di
apertura a chiusura stagna per consentirne la pulizia e l’ispezione. 13.
I serbatoi per il combustibile che alimentano
direttamente i motori principali e i motori necessari per il funzionamento
sicuro della nave sono dotati di un dispositivo che emetta un segnale visivo e
acustico nella timoneria quando il livello del combustibile non è più
sufficiente a garantire il funzionamento sicuro. Articolo 8.06
Deposito di olio
lubrificante, tubature e accessori 1.
L’olio lubrificante è immagazzinato in serbatoi in
acciaio che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso
solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere
utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al
fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità
minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per l’olio lubrificante non hanno alcuna
parete divisoria in comune con i serbatoi d’acqua potabile. 2.
I serbatoi per l’olio lubrificante, le relative
tubature e altri accessori sono posati e sistemati in modo tale che né olio
lubrificante né vapori di olio lubrificante possano diffondersi accidentalmente
all’interno della nave. 3.
I serbatoi per l’olio lubrificante non possono
trovarsi a prua della paratia di collisione. 4.
I serbatoi per l’olio lubrificante e relativi
accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei
tubi di scarico. 5.
I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per l’olio
lubrificante sono chiaramente segnalati. 6.
Le tubature per l’olio lubrificante e relativi
raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in materiali resistenti alle
sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti.
Le tubature non devono essere esposte all’influenza nociva del calore e devono
poter essere controllate su tutta la lunghezza. 7.
I serbatoi per l’olio lubrificante sono dotati di
un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono
leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in
vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo
automatico di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore,
raccordati ai serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il
materiale degli indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura
ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che
terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei
dispositivi automatici di chiusura. Articolo 8.07
Deposito di oli utilizzati
negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e
attivazione
e negli impianti di
riscaldamento, tubature e accessori 1.
Gli oli utilizzati negli impianti di trasmissione
di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di
riscaldamento sono immagazzinati in serbatoi in acciaio che costituiscono parte
integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della
nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di
vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi
dotati di una capacità minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per tali oli non
hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d’acqua potabile. 2.
Tali serbatoi per oli, le relative tubature e altri
accessori sono posati e sistemati in modo tale che né olio né vapore di olio
possano diffondersi accidentalmente all’interno della nave. 3.
I serbatoi per oli non possono trovarsi a prua
della paratia di collisione. 4.
I serbatoi per oli e relativi accessori non devono
essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico. 5.
I bocchettoni di riempimento di tali serbatoi per
oli sono chiaramente segnalati. 6.
Le tubature per gli oli e relativi raccordi,
guarnizioni e accessori sono in materiali resistenti alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature
non devono essere esposte all’influenza nociva del calore e devono poter essere
controllate su tutta la lunghezza. 7.
I serbatoi per gli oli sono dotati di un idoneo
dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al
livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono
protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di
chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai
serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli
indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi
sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella
sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi
automatici di chiusura. Articolo 8.08
Impianti di esaurimento della
sentina 1.
Ogni compartimento stagno deve poter essere
prosciugato separatamente. Questo requisito non si applica tuttavia ai
compartimenti stagni di norma chiusi ermeticamente in navigazione. 2.
Le navi per le quali è previsto un equipaggio sono
dotate di almeno due pompe di sentina indipendenti, non installate nel medesimo
locale e di cui una almeno a motore. Tuttavia, per navi con potenza propulsiva
inferiore a 225 kW o portata lorda inferiore a 350 t, o, per navi non destinate
al trasporto di merci, con un dislocamento inferiore a 250 m3, è sufficiente
una sola pompa a mano o a motore. Ciascuna delle pompe previste deve poter essere
utilizzata per uno qualsiasi dei compartimenti stagni 3.
La portata minima della prima pompa di sentina Q1
è data dalla seguente formula: Q1 = 0,1 · d12
(1/min) d1 è dato dalla formula: La portata minima della seconda pompa di
sentina Q2 è data dalla seguente formula: Q2
= 0,1 · d22 (l/min) d2
è dato dalla formula: Tuttavia, il valore d2 non deve
superare il valore d1. Per determinare Q2, si assumerà
come valore l la lunghezza del compartimento stagno più lungo. In queste formule: l || || lunghezza del compartimento stagno considerato [m] d1 || || diametro interno calcolato del collettore principale [mm] d2 || || diametro interno calcolato del branchetto d’aspirazione [mm]. 4.
Quando le pompe di sentina sono raccordate a un
sistema di esaurimento, i tubi di prosciugamento hanno un diametro interno
almeno pari, in mm, a dl e i branchetti d’aspirazione un diametro interno
almeno pari, in mm, a d2. Per le navi di lunghezza inferiore a 25 m, i
valori d1 e d2 si possono ridurre fino a 35 mm. 5.
Sono ammesse soltanto le pompe di sentina
autoadescanti. 6.
In ogni compartimento da prosciugare a fondo piatto
di larghezza superiore a 5 m, è prevista almeno una pigna d’aspirazione su
entrambi i lati. 7.
L’esaurimento del gavone di poppa può essere
effettuato dalla sala macchine principale mediante una tubolatura a chiusura
automatica facilmente accessibile. 8.
I branchetti d’aspirazione dei singoli
compartimenti sono raccordati al collettore principale tramite una valvola di
non ritorno bloccabile. I compartimenti o altri locali adibiti a servizio
di zavorra sono raccordati al sistema di esaurimento solo mediante un semplice
dispositivo di chiusura. Tale requisito non si applica alle stive attrezzate
per il servizio di zavorra. Il riempimento di queste stive con acqua di zavorra
è effettuato mediante un’apposita tubolatura fissa e indipendente dalle tubolature
di prosciugamento o mediante branchetti da raccordare al collettore principale
di prosciugamento tramite tubi o adattatori flessibili. A tal fine non sono
ammesse valvole per presa d’acqua poste in fondo alla stiva. 9.
Il fondo delle stive è dotato di dispositivi di
misurazione. 10.
Nel caso di un sistema di esaurimento a tubolature
fisse, i tubi per prosciugare le sentine destinate alla raccolta delle acque
oleose sono dotati di dispositivi di chiusura impiombati in posizione chiusa da
una commissione di ispezione. Il numero e la collocazione di tali dispositivi
di chiusura sono menzionati nel certificato UE per la navigazione interna. 11.
Il blocco dei dispositivi di chiusura è considerato
equivalente all’impiombatura di detti dispositivi conformemente al precedente
paragrafo 10. La chiave o le chiavi per bloccare i dispositivi di chiusura sono
opportunamente indicate e conservate in un luogo segnalato e facilmente
accessibile della sala macchine. Articolo 8.09
Dispositivi di raccolta delle
acque oleose e degli oli usati 1.
Le acque oleose risultanti dall’utilizzazione della
nave devono poter essere stoccate a bordo. La sentina della sala macchine è
destinata a tal fine. 2.
Per la raccolta degli oli usati, nelle sale
macchine sono previsti uno o più contenitori specifici la cui capacità
corrisponda almeno a 1,5 volte la quantità di oli usati provenienti dai carter
di tutti i motori a combustione interna e di tutti gli impianti di trasmissione
installati, nonché degli oli idraulici provenienti dagli appositi serbatoi. I raccordi per lo svuotamento dei contenitori di
cui sopra sono conformi alla norma europea EN 1305:1996. 3.
Nel caso di navi usate solo per navigazione a corto
raggio, la commissione di ispezione può accordare deroghe ai requisiti di cui
al paragrafo 2. Articolo 8.10
Rumore prodotto dalle navi 1.
Il rumore prodotto da una nave in navigazione, e in
particolare i rumori d’aspirazione e di scarico dei motori, sono smorzati con
mezzi adeguati. 2.
Il rumore prodotto dalla nave in navigazione a una
distanza laterale di 25 m dalla murata non supera 75 dB(A). 3.
Il rumore prodotto dalla nave in stazionamento,
escludendo le operazioni di trasbordo, a una distanza laterale di 25 m, non
deve superare 65 dB(A). CAPO 8 bis EMISSIONI
DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTE DAI MOTORI DIESEL Article 8 bis.01
Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le
seguenti definizioni: 1. “motore”, un motore che funziona secondo
il principio dell’accensione per compressione (motore diesel); 1 bis. “motore di propulsione”, un motore per la
propulsione di una nave della navigazione interna di cui all’articolo 2 della
direttiva 97/68/CE[2]; 1 ter. “motore ausiliario”, un motore destinato
ad applicazioni diverse dalla propulsione di un’imbarcazione; 1 quater. “motore di ricambio”, un motore
usato e revisionato destinato a sostituire un motore attualmente operativo di
cui ha la medesima conformazione (motore in linea, motore a V), lo stesso
numero di cilindri e con potenza e velocità che non differiscono di oltre il
10% rispetto al motore da sostituire; 2. “omologazione”, la procedura definita all’articolo
2, secondo trattino, della direttiva 97/68/CE, come modificata, con la quale
uno Stato membro certifica che un tipo di motore o una famiglia di motori
soddisfa i requisiti tecnici pertinenti in materia di emissioni di inquinanti
gassosi e particolato inquinante prodotte dai motori; 3. “controllo di montaggio”, la procedura
con la quale l’autorità competente si accerta che qualora un motore installato
su un’imbarcazione abbia subito, successivamente al rilascio dell’omologazione,
modifiche o adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti
gassosi e particolato inquinante, rimanga conforme ai requisiti tecnici del
presente capo; 4. “controllo intermedio”, la procedura con
la quale l’autorità competente si accerta che il motore di un’imbarcazione, pur
avendo subito, successivamente al controllo di montaggio, eventuali modifiche o
adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e
particolato inquinante, rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente
capo; 5. “controllo speciale”, la procedura con la
quale l’autorità competente si assicura che, anche dopo eventuali modifiche
significative che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e
particolato inquinante, il motore di un’imbarcazione rimanga conforme ai
requisiti tecnici del presente capo; 6. (senza oggetto); 7. “famiglia di motori”, un gruppo di motori
stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano analoghe
emissioni di inquinanti gassosi e particolato dallo scarico, come definite all’articolo
2, quarto trattino, della direttiva 97/68/CE e che soddisfano i requisiti delle
disposizioni di cui all’articolo 8 bis.03; 8. (senza oggetto); 9. (senza oggetto); 10. (senza oggetto); 11. “costruttore”, ai sensi dell’articolo 2
della direttiva 97/68/CE, come modificata, la persona o l’ente responsabile,
verso l’autorità che rilascia l’omologazione, di tutti gli aspetti del
procedimento di omologazione e della conformità della produzione. Non è
indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le
fasi di costruzione del motore; 12. (senza oggetto); 13. (senza oggetto); 14. (senza oggetto); 15. (senza oggetto); 16 “protocollo dei parametri del motore”, il
documento conforme all’appendice V nel quale sono debitamente registrati tutti
i parametri, e le relative modifiche, compresi i componenti e le impostazioni
del motore, che influenzano il livello di emissioni di inquinanti gassosi e
particolato inquinante del motore; 17. “istruzioni del costruttore del motore
relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti
per i gas di scarico”, il documento realizzato al fine di svolgere il controllo
di montaggio e i controlli intermedi o speciali. Articolo 8 bis.02
Disposizioni generali 1.
Fatti salvi i requisiti della direttiva 97/68/CE,
le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i motori con potenza
nominale superiore a 19 kW installati in navi della navigazione interna o in
macchinari a bordo di tali navi. 2.
I motori devono essere conformi alle prescrizioni
della direttiva 97/68/CE. 3.
Il rispetto dei valori limite di emissione dei gas
di scarico alla fase pertinente è determinato sulla base di un’omologazione ai
sensi dell’articolo 8 bis.03. 4.
Controllo di montaggio: a) dopo l’installazione del motore a bordo,
ma prima della messa in servizio, occorre svolgere un controllo di montaggio.
Il controllo, che fa parte dell’ispezione iniziale dell’imbarcazione o di un’ispezione
speciale successiva all’installazione del motore pertinente, si conclude con la
registrazione del motore nel certificato UE per la navigazione interna emesso
per la prima volta oppure nella modifica del certificato UE esistente; b) la commissione di ispezione può rinunciare
al controllo di montaggio di cui alla lettera a) se un motore con potenza
nominale PN inferiore a 130 kW è sostituito con un motore coperto
dalla medesima omologazione. A tal fine è indispensabile che il proprietario
della nave, o il suo rappresentante autorizzato, notifichi alla commissione la
sostituzione del motore e invii una copia del documento di omologazione e il
numero di identificazione del nuovo motore installato. La commissione di
ispezione modifica opportunamente il certificato UE per la navigazione interna
(cfr. riquadro 52). 5.
I controlli intermedi del motore sono svolti nell’ambito
delle ispezioni periodiche ai sensi dell’articolo 2.09. 6.
Dopo ogni modifica significativa apportata al
motore e qualora tali modifiche possano avere effetti sulle emissioni di
inquinanti gassosi e particolato inquinante, è obbligatorio svolgere un
controllo speciale. 6 bis. I risultati dei controlli di
cui all’articolo 8 bis.02, paragrafi da 4 a 6, sono registrati nel protocollo
dei parametri del motore. 7.
La commissione di ispezione indica nel certificato
UE per la navigazione interna, al riquadro 52, i numeri di omologazione e di
identificazione di tutti i motori installati a bordo della nave e soggetti ai
requisiti del presente capo. Per i motori di cui all’articolo 9, paragrafo 4,
lettera a), della direttiva 97/68/CE è sufficiente il numero di
identificazione. 8.
L’autorità competente può avvalersi di un servizio
tecnico per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo. Articolo 8 bis.03
Omologazioni-riconosciute 1.
Sono riconosciuti i seguenti tipi di omologazione,
a condizione che l’utilizzo del motore rientri nel tipo di approvazione
adeguato: a) omologazioni ai sensi della direttiva
97/68/CE; b) omologazioni che, ai sensi della
direttiva 97/68/CE[3],
sono riconosciute come equivalenti. 2.
Per ogni motore omologato devono essere conservati
a bordo i seguenti documenti (originali o copie): a) documento di omologazione; b) istruzioni del costruttore del motore
relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri rilevanti per le
emissioni di gas di scarico; c) protocollo dei parametri del motore. Articolo 8 bis.04
Prove di montaggio,
intermedie e speciali 1.
Al momento del controllo di montaggio ai sensi dell’articolo
8 bis.02, paragrafo 4, e in caso di controlli intermedi ai sensi dell’articolo
8 bis.02, paragrafo 5, e di controlli speciali ai sensi dell’articolo 8 bis.02,
paragrafo 6, l’autorità competente esamina lo stato attuale del motore rispetto
ai componenti, alle regolazioni e ai parametri indicati nelle istruzioni ai
sensi dell’articolo 8 bis.01, paragrafo 17. L’autorità, qualora riscontri che il motore non è
conforme al tipo di motore omologato o alla famiglia di motori omologata, può: a) richiedere che: aa) siano intraprese azioni volte a
ripristinare la conformità del motore; bb) richiedere adeguate modifiche al
documento di omologazione; oppure b) ordinare la misura delle emissioni
effettive. Qualora non venga ripristinata la conformità del
motore o in mancanza di adeguate modifiche al documento di omologazione o nel
caso in cui le misure indichino la mancata conformità ai valori limite di
emissione, l’autorità competente rifiuta di rilasciare un certificato UE per la
navigazione interna o revoca il certificato UE per la navigazione interna
eventualmente già rilasciato. 2.
Nel caso di motori dotati di sistemi di
post-trattamento dei gas di scarico, durante i controlli di montaggio,
intermedi e speciali viene verificato il corretto funzionamento di questi
ultimi. 3.
I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti sulla
base delle istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei
componenti e dei parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di
scarico. Le istruzioni, che devono essere redatte dal costruttore e approvate
dall’autorità competente, specificano i componenti, le regolazioni e i
parametri rilevanti per le emissioni di gas di scarico, così che possa essere
presunto il costante rispetto dei valori limite delle emissioni di gas di
scarico. Le istruzioni contengono almeno le seguenti informazioni: a) tipo di motore e, se del caso, famiglia
di motori con l’indicazione della potenza e della velocità nominali; b) elenco dei componenti e dei parametri del
motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico; c) elementi inequivocabili che consentano di
identificare i componenti autorizzati rilevanti per le emissioni di gas di
scarico (ad esempio numeri di matricola presenti sui componenti); d) parametri del motore rilevanti per le
emissioni di gas di scarico, come gli intervalli impostati per i tempi di
iniezione, la temperatura consentita per l’acqua di raffreddamento, la
contropressione massima dei gas di scarico, ecc. Nel caso di motori dotati di sistemi per il
post-trattamento dei gas di scarico, le istruzioni descrivono anche le procedure
volte a verificare che detti sistemi funzionino correttamente. 4.
L’installazione dei motori sull’imbarcazione deve
essere conforme alle limitazioni enunciate nell’ambito dell’omologazione.
Inoltre, la depressione dell’aria di aspirazione e la contropressione del gas
di scarico non devono superare i valori indicati per il motore approvato. 5.
Se i motori che vengono installati a bordo
appartengono ad una famiglia di motori, non possono essere apportate
regolazioni o modifiche che potrebbero avere effetti negativi sulle emissioni
dei gas di scarico e del particolato inquinante o che non rientrano nella gamma
di regolazioni proposta. 6.
Le eventuali modifiche o regolazioni del motore che
si rendessero necessarie dopo l’omologazione devono essere indicate
scrupolosamente nel protocollo dei parametri del motore. 7.
Se il controllo di montaggio e i controlli
intermedi indicano che i motori installati a bordo rispettano le specifiche
riportate nelle istruzioni di cui all’articolo 8 bis.01, paragrafo 17, per
quanto riguarda i parametri, i componenti e le funzioni regolabili, si può
supporre che le emissioni di gas di scarico e di particolato dei motori
rispettano i valori limite di base. 8.
Quando un motore ottiene l’omologazione, l’autorità
competente può, a propria discrezione, limitare il controllo di installazione o
i controlli intermedi previsti dalle presenti disposizioni. Tuttavia, il
controllo deve essere eseguito integralmente almeno per un cilindro o un motore
di una famiglia di motori e può essere limitato solo se vi sono motivi per
ritenere che tutti gli altri cilindri o motori funzionino in maniera analoga al
cilindro o al motore esaminato. Articolo 8 bis.05
Servizi tecnici 1.
I servizi tecnici soddisfano la norma europea sui
requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
(norma EN ISO/IEC 17025:2000), in particolare per quanto riguarda le seguenti
condizioni: a) i costruttori del motore non possono
essere considerati servizi tecnici; b) ai fini del presente capo, un servizio
tecnico può, con l’autorizzazione dell’autorità competente, utilizzare
strutture che si trovano al di fuori del proprio laboratorio di prova; c) su richiesta dell’autorità competente i
servizi tecnici devono dimostrare di essere abilitati a svolgere il tipo di
attività descritto nel presente paragrafo all’interno dell’Unione europea; d) i servizi di paesi terzi possono essere
notificati in quanto servizi tecnici riconosciuti solo nell’ambito di un
accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea ed i paesi terzi in questione. CAPO 9 IMPIANTI
ELETTRICI Articolo 9.01
Condizioni generali 1.
In mancanza di requisiti specifici per alcune parti
di un impianto, il livello di sicurezza è giudicato soddisfacente quando queste
parti sono state costruite in conformità di una norma europea in vigore o dei
requisiti stabiliti da un organismo di classificazione autorizzato. Alla commissione di ispezione occorre presentare i
documenti corrispondenti. 2.
A bordo si trovano i seguenti documenti vistati
della commissione di ispezione: a) schemi generali dell’intero impianto
elettrico; b) i piani di commutazione del quadro
principale, del quadro dell’impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione
con indicazione dei dati tecnici più importanti, quali la corrente nominale e
corrente di esercizio dei dispositivi di protezione e di comando; c) dati relativi alla potenza dei macchinari
e degli apparecchi elettrici; d) tipi di cavo con indicazione delle
sezioni dei conduttori. Nel caso di imbarcazioni sprovviste di equipaggio,
non occorre che questi documenti si trovino a bordo, ma devono essere
disponibili in qualsiasi momento presso il proprietario. 3.
Gli impianti sono progettati per poter sopportare
sbandamenti permanenti fino a 15° e temperature ambiente interne da 0 °C a 40
°C e, sul ponte, da -20 °C a +40 °C. Nell’ambito di questi valori limite è
garantito il perfetto funzionamento. 4.
Gli impianti e gli apparecchi elettrici e
elettronici sono di facile accesso e manutenzione. Articolo 9.02
Sistemi d’alimentazione di
energia elettrica 1.
A bordo delle imbarcazioni provviste di impianto
elettrico, l’impianto è alimentato in linea di massima da almeno due fonti d’energia
di modo che, in caso di avaria di una delle due, quella restante sia in grado
di alimentare per 30 minuti almeno le utenze necessarie per la navigazione
sicura. 2.
Il dimensionamento corretto dell’alimentazione
elettrica è dimostrato da un bilancio di potenza. Si può prendere in
considerazione un fattore appropriato di simultaneità. 3.
Indipendentemente dal paragrafo 1, l’articolo 6.04
si applica alle fonti d’energia degli apparati di governo (timoni). Articolo 9.03
Protezione contro i contatti
accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua Il tipo di protezione minima delle parti d’impianto
fisse è conforme alla tabella che segue: Ubicazione || Tipo di protezione minima (conformemente alla norma IEC 60529: 1992) Generatori || Motori || Trasformatori || Quadri Distributori Interruttori || Materiale d’impianto || Illuminazione Locali di servizio, sale macchine, compartimenti apparati di governo || IP 22 || IP 22 || IP[4] 22 || IP[5] [6] 22 || IP 44 || IP 22 Stive || || || || || IP 55 || IP 55 Locali per accumulatori e vernici || || || || || || IP 44 u. (Ex)[7] Ponti sopra coperta, posti di pilotaggio scoperti || || IP 55 || || IP 55 || IP 55 || IP 55 Timoneria || || IP 22 || IP 22 || IP 22 || IP 22 || IP 22 Alloggi, tranne servizi igienici || || || || IP 22 || IP 20 || IP 20 Servizi igienici || || IP 44 || IP 44 || IP 44 || IP 55 || IP 44 Articolo 9.04
Protezione contro le
esplosioni Nei locali in cui possono accumularsi gas o
miscele di gas esplosivi, come i compartimenti riservati agli accumulatori o
allo stoccaggio di prodotti altamente infiammabili, è ammesso soltanto
materiale elettrico protetto contro le esplosioni (sicurezza certificata). In
questi locali non è installato alcun commutatore per apparecchi d’illuminazione
ed altri apparecchi elettrici. La protezione contro le esplosioni tiene conto
delle caratteristiche dei gas o delle miscele di gas esplosivi che si possono
formare (gruppo di esplosività, classe di temperatura). Articolo 9.05
Messa a terra 1.
Gli impianti la cui tensione supera 50 V sono
provvisti di messa a terra. 2.
Le parti metalliche esposte a contatto accidentale
e che, in normali condizioni di esercizio, non sono sotto tensione, come i
telai e i carter delle macchine e degli apparecchi d’illuminazione, sono
provvisti di messa a terra separata nel caso in cui non siano in contatto
elettrico con lo scafo per via del loro montaggio. 3.
Gli involucri dei dispositivi elettrici mobili e
portatili, in normali condizioni di esercizio, sono collegati a massa mediante
un conduttore supplementare incorporato nel cavo d’alimentazione. Questo requisito non si applica in caso d’impiego
di un trasformatore di protezione per l’interruzione del circuito o di
apparecchi provvisti di un isolamento di protezione (doppio isolamento). 4.
La sezione dei conduttori di messa a terra è almeno
pari ai valori riportati nella tabella che segue: Sezione dei conduttori esterni (mm2) || Sezione minima dei conduttori di messa a terra nei cavi isolati (mm2) || montati separatamente (mm2) da 0,5 a 4 || stessa sezione del conduttore esterno || 4 da più di 4 a 16 || stessa sezione del conduttore esterno || stessa sezione del conduttore esterno da più di 16 a 35 || 16 || 16 da più di 35 a 120 || metà della sezione del conduttore esterno || metà della sezione del conduttore esterno più di 120 || 70 || 70 Articolo 9.06
Tensioni massime ammissibili 1.
I valori di tensione non superano i seguenti: Tipo d’impianto || Tensioni massime ammissibili Corrente continua || Corrente alternata monofase || Corrente alternata trifase a) Impianti di forza motrice e riscaldamento, comprese le prese per uso generale || 250 V || 250 V || 500 V b) Impianti d’illuminazione, comunicazione, comando e informazione, comprese le prese per uso generale || 250 V || 250 V || - c) Prese per alimentare apparecchi portatili sui ponti scoperti o in alloggiamenti metallici stretti o umidi, ad eccezione delle caldaie e dei serbatoi: || || || 1. Aspetti generali || 50 V[8] || 50 V[9] || - 2. in caso d’impiego di un trasformatore di separazione di protezione che alimenta un unico apparecchio; || - || 250 V[10] || - 3. in caso d’impiego di apparecchi ad isolamento di protezione (doppio isolamento); || 250 V || 250 V || - 4. in caso d’impiego di interruttori differenziali di corrente per guasto ≤ 30 mA || - || 250 V || 500 V d) Dispositivi elettrici mobili, ad esempio impianti elettrici di contenitori, motori, ventilatori e pompe mobili, che durante il funzionamento non sono di norma spostati, e le cui parti conduttrici che possono essere toccate accidentalmente sono collegate a massa da un conduttore di protezione incorporato nel cavo di connessione e che, inoltre, sono collegate allo scafo per via della loro ubicazione o tramite un ulteriore conduttore || 250 V || 250 V || 500 V e) Prese per alimentare apparecchi portatili impiegati nelle caldaie e nei serbatoi || 50 V[11] || 50 V[12] || - 2.
In deroga al paragrafo 1, a condizione che siano
rispettate le necessarie misure di protezione, sono ammissibili tensioni
superiori: a) per gli impianti di forza motrice la cui
potenza lo richieda; b) per gli impianti speciali di bordo, quali
impianti radio e di accensione. Articolo 9.07
Sistemi di distribuzione 1.
Per la corrente continua e la corrente alternata
monofase sono ammessi i seguenti sistemi di distribuzione: a) a 2 conduttori di cui uno messo a massa
(L1/N/PE); b) a un conduttore con ritorno sullo scafo,
unicamente per impianti locali (cfr. ad esempio impianto di accensione dei
motori a combustione, protezione catodica) (L1/PEN); c) a 2 conduttori isolati dallo scafo
(L1/L2/PE). 2.
Per la corrente alternata trifase sono ammessi i
seguenti sistemi di distribuzione: a) a 4 conduttori con messa a massa del punto
neutro e senza ritorno sullo scafo (L1/L2/L3/N/PE) = rete (TN-S) o rete (TT); b) a 3 conduttori isolati dallo scafo
(L1/L2/L3/PE) = rete (IT); c) a 3 conduttori con punto neutro messo a
massa con ritorno sullo scafo, non ammessi, tuttavia, per i circuiti terminali
(L1/L2/L3/PEN). 3.
La commissione di ispezione può ammettere l’impiego
di altri sistemi. Articolo 9.08
Collegamento alle reti su
terraferma o ad altre reti esterne 1.
I cavi d’alimentazione provenienti dalla rete a
terra o da altri reti esterne e destinati agli impianti della rete di bordo
sono provvisti di un collegamento fisso a bordo sotto forma di morsetti fissi o
di prese a spina fissa. I collegamenti dei cavi non sono sottoposti a trazione. 2.
Lo scafo è collegato a massa in modo efficace
quando la tensione del collegamento supera 50 V. Il collegamento a massa è
indicato in modo specifico. 3.
I dispositivi di commutazione del collegamento
devono poter essere bloccati in modo da impedire il funzionamento in parallelo
dei generatori della rete di bordo con la rete a terra o altra rete esterna. Il
funzionamento in parallelo è consentito per breve tempo per poter passare da un
sistema all’altro senza caduta di tensione. 4.
Il collegamento è protetto contro i corti circuiti
e i sovraccarichi. 5.
Il quadro principale di distribuzione indica se il
collegamento è sotto tensione. 6.
Sono previsti dispositivi indicatori che consentono
di confrontare la polarità a corrente continua e l’ordine delle fasi a corrente
alternata trifase fra il collegamento e la rete di bordo. 7.
In corrispondenza del collegamento, un cartello
indica: a) le misure da adottare per stabilire il
collegamento; b) il tipo di corrente e la tensione
nominale nonché, in caso di corrente alternata, la frequenza. Articolo 9.09
Alimentazione ad altre
imbarcazioni 1.
Quando viene fornita corrente ad altre
imbarcazioni, occorre un collegamento separato. Se per la fornitura ad altre
imbarcazioni sono utilizzate prese tarate a più di 16 A, sono previsti
dispositivi (quali commutatori o dispositivi di blocco) per garantire che il
collegamento e il disinserimento avvengano solo in assenza di tensione. 2.
I collegamenti dei cavi non sono sottoposti a
trazione. 3.
L’articolo 9.08, paragrafi da 3 a 7, si applica per
analogia. Articolo 9.10
Generatori e motori 1.
I generatori, i motori e relative morsettiere sono
ubicati in modo da essere ben accessibili per i controlli, le misurazioni e le
riparazioni. Il tipo di protezione è adeguato alla loro ubicazione (cfr.
articolo 9.03). 2.
I generatori azionati dal motore principale, dall’albero
dell’elica o da un gruppo ausiliario adibito ad altri scopi sono progettati in
funzione del numero di giri che si possono raggiungere a regime. Articolo 9.11
Accumulatori 1.
Gli accumulatori sono accessibili e sistemati in
modo tale da non spostarsi in caso di movimento dell’imbarcazione. Non sono
collocati in luoghi in cui sono esposti a calore eccessivo, a freddo intenso,
agli spruzzi o al vapore. Essi non possono essere installati nella
timoneria, negli alloggi o nelle stive. Questo requisito non si applica agli
accumulatori degli apparecchi portatili né agli accumulatori che per essere
caricati richiedono una potenza inferiore a 0,2 kW. 2.
Questo requisito non si applica agli accumulatori
degli apparecchi portatili né agli accumulatori che per essere caricati richiedono
una potenza inferiore a 0,2 kW. 2. Gli accumulatori che richiedono per essere
caricati una potenza superiore a 2,0 kW (calcolata in base alla corrente di
carica massima e alla tensione nominale dell’accumulatore tenendo conto della
curva di carica caratteristica del dispositivo di carica) sono installati in un
locale separato. Se si trovano sul ponte, sarà sufficiente collocarli in un
armadio. Gli accumulatori che richiedono per essere
caricati una potenza minore o uguale a 2,0 kW possono anche essere collocati
sotto il ponte in un armadio o in una cassa. Essi possono inoltre essere
collocati nella sala macchine o in altro luogo ben aerato, a condizione che
siano protetti contro la caduta di oggetti e di gocce d’acqua. 3.
Le superfici interne di tutti i locali, armadi o
cassoni, scaffali ed altri elementi fissi destinati agli accumulatori, sono
protette dagli effetti nocivi degli elettroliti. 4.
È necessario prevedere un’aerazione efficace quando
gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una
cassa chiusi. Occorre predisporre una ventilazione forzata per gli accumulatori
che per essere caricati richiedono più di 2 kW per le batterie al
nichel-cadmio e più di 3 kW per le batterie al piombo. L’aria entra dalla parte inferiore ed esce dalla
parte superiore, in modo da garantire l’estrazione totale dei gas. Le condutture di ventilazione non comprendono
dispositivi che possono ostacolare il flusso dell’aria, come ad esempio una
valvola di arresto. 5.
La portata d’aria richiesta (Q) si ottiene dalla
seguente formula: Q = 0,11 · I · n (m3/h) dove: I || = || 1/4 della corrente massima fornita dal dispositivo di carica, in A n || = || numero di elementi. Nel caso degli accumulatori-tampone della rete di
bordo, la commissione di ispezione può accettare altri metodi di calcolo
tenendo conto della curva di carica caratteristica del dispositivo di carica, a
condizione che tali metodi si basino su disposizioni delle società di
classificazione autorizzate o su norme pertinenti. 6.
In caso di aerazione naturale, la sezione delle
condutture corrisponde alla portata d’aria necessaria sulla base di una
velocità dell’aria pari a 0,5 m/sec. Tuttavia, la sezione è almeno pari a 80
cm2 per le batterie al piombo e a 120 cm2 per le batterie al nichel-cadmio. 7.
In caso di ventilazione forzata, occorre
predisporre un ventilatore, dotato di preferenza di dispositivo d’aspirazione,
il cui motore non deve trovarsi nella corrente prodotta dal gas o dall’aria. Il ventilatore è progettato in modo da evitare la
formazione di scintille nel caso in cui una pala venga a contatto con il carter
del ventilatore e da evitare qualsiasi carica elettrostatica. 8.
Sulle porte e sui coperchi dei compartimenti, degli
armadi e delle casse in cui si trovano accumulatori è apposto, conformemente
all’appendice I, figura 2, il segnale “Vietato accendere fuochi, usare fiamme
libere o fumare” di un diametro minimo di 10 cm. Aricolo 9.12
Apparecchi di manovra 1.
Quadri elettrici a) Gli apparecchi, i commutatori, i fusibili
e gli strumenti dei quadri sono ben visibili ed accessibili per la manutenzione
e le riparazioni. I morsetti per le tensioni fino a 50 V e quelli
per le tensioni superiori a 50 V sono separati e contrassegnati in modo
appropriato. b) Per tutti i commutatori e gli apparecchi,
occorre collocare sui quadri apposite targhette con indicazione del circuito. Per i fusibili occorre indicare l’amperaggio
nominale e il circuito. c) Quando apparecchi la cui tensione di
esercizio è superiore a 50 V sono collocati dietro una porta, le parti
conduttrici di questi apparecchi sono protette contro qualsiasi contatto
accidentale in caso di apertura della porta. d) I materiali usati per i quadri hanno
caratteristiche di resistenza meccanica e di durabilità adeguate, sono ad
infiammabilità ritardata e autoestinguenti e non sono igroscopici. e) Se nei quadri elettrici sono installati
fusibili HRC ad alto potere d’interruzione, sono previsti accessori e
apparecchiature di protezione fisica per il montaggio e la rimozione di detti
fusibili. 2.
Commutatori, dispositivi di protezione a) I generatori e i circuiti sono protetti
contro i cortocircuiti e i sovraccarichi su ciascun conduttore non collegato a
massa. A tal fine si possono utilizzare dei disgiuntori che entrano in funzione
in caso di corto circuito o di sovraccarico oppure dei fusibili. I circuiti che alimentano i motori degli apparati
di governo (timoni), nonché i loro circuiti di comando sono protetti solo dai
cortocircuiti. Quando i circuiti prevedono dei disgiuntori termici, questi sono
neutralizzati o regolati almeno al doppio della corrente nominale. b) Le uscite del quadro principale verso
utenze superiori a 16 A sono provviste di un commutatore di circuito o di
potenza. c) Le utenze per la propulsione dell’imbarcazione,
gli apparati di governo, l’indicatore di posizione del timone, la navigazione o
i sistemi di sicurezza, nonché le utenze di corrente nominale superiore a 16 A
sono alimentate da circuiti separati. d) I circuiti delle utenze per la
propulsione e la manovra della nave sono alimentati direttamente dal quadro
principale. e) I dispositivi di interruzione sono scelti
in funzione della loro corrente nominale, della loro resistenza termica e
dinamica, nonché della loro capacità d’interruzione. Gli interruttori sono in
grado di mettere contemporaneamente fuori tensione tutti i conduttori. La
posizione di commutazione è chiaramente individuabile. f) I fusibili sono a fusione chiusa e
realizzati in ceramica o materiale equivalente. Essi devono poter essere
sostituiti senza pericolo di contatto per l’operatore. 3.
Dispositivi di misurazione e controllo a) I circuiti di generatori, accumulatori e
distribuzione sono provvisti di dispositivi di misurazione e controllo, se
necessari per un funzionamento sicuro dell’impianto. b) Le reti non collegate a massa, di tensione
superiore a 50 V, sono provviste di un idoneo dispositivo per il controllo dell’isolamento
rispetto alla massa, dotato di segnale d’allarme visivo e acustico. Per gli
impianti secondari quali i circuiti di comando, tale dispositivo non è
obbligatorio. 4.
Ubicazione dei quadri elettrici a) I quadri sono ubicati in luoghi ben
accessibili, ben aerati e protetti dall’acqua e da danni meccanici. Le tubolature e le condutture d’aria sono posate
in modo tale che, in caso di perdita, i quadri non siano danneggiati. Se non si
può evitarne la posa in prossimità dei quadri elettrici, in questa zona i tubi
non sono dotati di raccordi amovibili. b) Gli armadi e le nicchie in cui sono
ubicati i dispositivi di commutazione senza protezione sono in materiale ad
infiammabilità ritardata o protetti da un rivestimento in metallo o altro
materiale ad infiammabilità ritardata. c) Quando la tensione supera 50 V, occorre
collocare una griglia o un tappeto isolante davanti al quadro principale, in
corrispondenza dell’operatore. Articolo 9.13
Interruttori di emergenza Per i bruciatori ad olio combustibile, le
pompe per il carburante, i separatori di carburanti e i ventilatori delle sale
macchine, occorre installare in un luogo centrale interruttori di emergenza all’esterno
dei locali dove sono installati gli apparecchi. Articolo 9.14
Materiale d’impianto 1.
Gli ingressi dei cavi sono dimensionati in funzione
dei cavi da collegare e del tipo di cavo utilizzato. 2.
Le prese dei circuiti di distribuzione a tensioni o
frequenze diverse non si devono poter confondere fra loro. 3.
I commutatori comandano simultaneamente tutti i
conduttori non collegati a massa di un circuito. Tuttavia, nelle reti non
collegate a massa, sono ammessi commutatori unipolari nei circuiti per l’illuminazione
degli alloggi, fatta eccezione per le lavanderie, i bagni e i servizi. 4.
In presenza di corrente nominale superiore a 16 A,
le prese devono poter essere bloccate da un commutatore in modo da consentire l’inserimento
e il disinserimento della spina solo in assenza di tensione. Articolo 9.15
Cavi 1.
I cavi sono ad infiammabilità ritardata,
autoestinguibili e resistenti all’acqua e all’olio. Negli alloggi è ammesso l’impiego di altri tipi di
cavi a condizione che siano protetti efficacemente, che siano a infiammabilità
ritardata e autoestinguibili. Le norme in materia di infiammabilità ritardata
dei cavi elettrici sono conformi a: a) fascicoli della Commissione
elettrotecnica internazionale 60332-1:1993, 60332-3:2000; oppure b) norme equivalenti riconosciute da uno
degli Stati membri. 2.
Per gli impianti di forza motrice e illuminazione,
occorre utilizzare cavi con conduttori aventi una sezione minima di 1,5 mm2. 3.
Le armature, le schermature e i rivestimenti
metallici dei cavi non sono utilizzati, in condizioni di normale funzionamento,
come conduttori o conduttori di messa a massa. 4.
Le schermature e i rivestimenti metallici dei cavi
sono collegati a massa almeno ad un’estremità. 5.
La sezione dei conduttori tiene conto della
temperatura massima finale ammissibile dei conduttori (portata di corrente),
nonché della caduta di tensione ammissibile. La caduta di tensione fra il
quadro principale e il punto più sfavorevole dell’impianto non è, rispetto alla
tensione nominale, superiore al 5% per l’illuminazione e superiore al 7% per la
forza motrice o il riscaldamento. 6.
I cavi sono protetti contro il rischio di danni
meccanici. 7.
Il fissaggio dei cavi garantisce che le eventuali
trazioni restino entro i limiti ammissibili. 8.
In presenza di cavi che attraversano paratie o
ponti, la resistenza meccanica, la tenuta stagna e la resistenza al fuoco di
tali paratie e ponti non sono compromesse dal passaggio dei cavi. 9.
I terminali e le giunzioni di tutti i conduttori
sono costruiti in modo tale da mantenere le proprietà elettriche, meccaniche,
di infiammabilità ritardata e, se necessario, di resistenza al fuoco
originarie. Il numero di raccordi di cavi deve essere limitato al minimo. 10.
I cavi collegati alle timonerie abbattibili sono
sufficientemente flessibili e presentano un isolamento con flessibilità
sufficiente fino ad una temperatura di -20 °C, resistenza ai vapori, ai raggi
ultravioletti e all’ozono. Articolo 9.16
Illuminazione 1.
Gli apparecchi d’illuminazione sono installati in
modo che il calore da essi emanato non possa provocare l’incendio di oggetti o
elementi infiammabili nelle vicinanze. 2.
Gli apparecchi d’illuminazione sui ponti scoperti
sono installati in modo da non ostacolare il riconoscimento delle luci di
navigazione. 3.
Quando due o più apparecchi d’illuminazione sono
installati in una sala macchine o in un locale caldaie, sono alimentati almeno
da due circuiti. Tale requisito si applica anche ai locali in cui si trovano
macchine refrigeratrici, macchine idrauliche o motori elettrici. Articolo 9.17
Luci di navigazione 1.
I quadri di comando delle luci di navigazione sono
installati nella timoneria. Essi sono alimentati da un cavo indipendente
proveniente dal quadro principale o da due reti secondarie indipendenti. 2.
Le luci di navigazione sono alimentate, protette e
azionate separatamente dal quadro di comando delle luci. 3.
Un guasto del dispositivo di controllo di cui all’articolo
7.05, paragrafo 2, non pregiudica il funzionamento della luce da esso
controllato. 4.
Le luci che costituiscono un’unità funzionale e
sono installate nello stesso luogo possono essere alimentate, azionate e
controllate congiuntamente. Il dispositivo di controllo è in grado di
individuare i guasti che possono verificarsi in ciascuna luce. Tuttavia, le due
fonti luminose di una luce doppia (due luci montate una sopra l’altra o in uno
stesso involucro) non devono poter essere utilizzate contemporaneamente. Articolo 9.18
(Senza oggetto) Articolo 9.19
Sistemi d’allarme e di
sicurezza per gli impianti meccanici I sistemi d’allarme e di sicurezza destinati
al controllo e alla protezione degli impianti meccanici soddisfano i seguenti
requisiti. a) Sistemi d’allarme I sistemi d’allarme sono progettati in modo tale
che un’avaria al sistema d’allarme non possa provocare un guasto dell’apparecchio
o dell’impianto controllato. I trasmettitori binari sono progettati secondo il
principio della corrente di riposo o secondo il principio della corrente di
lavoro sorvegliata. Gli allarmi visivi restano in funzione fino a
eliminazione del disturbo; è necessario poter distinguere fra un allarme con
conferma di ricezione e un allarme senza conferma di ricezione. Ogni allarme è
anche accompagnato da un segnale acustico. L’allarme acustico deve poter essere
interrotto. L’interruzione dell’allarme acustico non impedisce all’allarme di
scattare per una nuova causa. Sono ammesse deroghe per gli impianti d’allarme
che comprendono meno di 5 punti di rilevazione. b) Sistemi di sicurezza I sistemi di sicurezza sono progettati in modo da
arrestare o rallentare il funzionamento dell’impianto a rischio ovvero
informare una postazione presidiata in permanenza perché agisca in tal senso,
prima che si giunga ad uno stato critico. I trasmettitori binari sono progettati secondo il
principio della corrente di lavoro. Se i sistemi di sicurezza non sono provvisti di
autoverifica, il loro funzionamento deve poter essere verificato. I sistemi di sicurezza sono indipendenti da altri
sistemi. Articolo 9.20
Impianti elettronici 1.
Disposizioni generali Le condizioni di prova di cui al paragrafo 2 sono
applicabili soltanto ai dispositivi elettronici degli apparati di governo
(timoni) e delle macchine necessarie alla propulsione dell’imbarcazione,
comprese le apparecchiature ausiliarie. 2.
Condizioni di prova a) Le sollecitazioni derivanti dalle
seguenti prove non provocano danni o anomalie di funzionamento dei dispositivi
elettronici. Le prove conformi alle norme internazionali pertinenti, come il
fascicolo IEC 60092-504:2001, sono condotte sul dispositivo in funzione,
eccezion fatta per la prova di resistenza al freddo. Dette prove sono volte a
verificare il corretto funzionamento. b) Variazioni di tensione e di frequenza || Variazioni || || continue || di breve durata Disposizioni generali || Frequenza || ± 5% || ± 10% 5 s Tensione || ± 10% || ± 20% 1,5 s Funzionamento a batterie || Tensione || +30%/-25% || c) Prova di resistenza al calore Il campione è portato a una temperatura di 55 °C
nell’arco di mezz’ora; una volta raggiunta la temperatura, viene mantenuto a
tale temperatura per 16 ore. Si procede poi a una prova di funzionamento. d) Prova di resistenza al freddo Il campione spento è raffreddato a -25 °C e
mantenuto a questa temperatura per 2 ore. La temperatura viene poi portata
a 0 °C e si procede a una prova di funzionamento. e) Prova di vibrazione Le prove di vibrazione sono effettuate alla
frequenza di risonanza dei dispositivi o dei componenti, nei tre assi, per una
durata, ogni volta, di 90 minuti. Se non si verifica alcuna risonanza netta, la
prova di vibrazione si effettua a 30 Hz. La prova di vibrazione si effettua mediante
oscillazione sinusoidale nei seguenti limiti: In generale: f = da 2,0 a 13,2 Hz; a = ± 1 mm (ampiezza a = 1/2 grandezza della vibrazione) f = da 13,2 a 100 Hz; accelerazione ± 0,7 g. I materiali destinati a essere montati sui motori
diesel o sugli apparati di governo sono sottoposti alla seguente prova: f = da 2,0 a 25 Hz; a = ± 1,6 mm (ampiezza a = 1/2 grandezza della vibrazione) f = da 25 a 100 Hz; accelerazione ± 4 g. I rivelatori destinati a essere installati nei
tubi di scarico dei motori diesel possono subire sollecitazioni decisamente superiori.
In occasione delle prove occorre tenerne conto. f) Le prove di compatibilità
elettromagnetica sono effettuate in base ai fascicoli IEC 61000-4-2:1995,
61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 con il livello di prova 3. g) Il costruttore attesta che il dispositivo
elettronico è idoneo a sostenere le prove in questione. Un attestato di una
società di classificazione è ugualmente valido. Articolo 9.21
Compatibilità
elettromagnetica Il funzionamento degli impianti elettrici ed
elettronici non è compromesso da interferenze elettromagnetiche. A tal fine
sono necessarie misure di carattere generale e di pari importanza destinate a: a) interrompere le vie di trasmissione fra
la fonte delle interferenze e i dispositivi interessati; b) ridurre le cause del disturbo alla fonte; c) ridurre la sensibilità dei dispositivi
interessati alle interferenze. CAPO 10 DOTAZIONI Articolo 10.01
Dispositivi di ancoraggio 1.
Le navi adibite al trasporto merci, ad eccezione
delle bettoline trasportabili su nave di lunghezza L minore o uguale a 40 m,
sono dotate di ancore di prua la cui massa totale P è data dalla formula: P = k · B · T [kg] in cui k || || coefficiente che tiene conto del rapporto fra la lunghezza L e la larghezza B, nonché del tipo di nave: per le bettoline, tuttavia, si assume k = c; c || || coefficiente empirico definito nella tabella seguente: Portata lorda in t Coefficiente (c) fino a 400 compresi 45 da 400 a 650 t comprese 55 da 650 a 1 000 t comprese 65 più di 1 000 70 Nel caso di navi di portata lorda non superiore a
400 t che, per la loro progettazione e destinazione, sono impiegate solo per
determinate navigazioni a corto raggio, la commissione di ispezione può
consentire che per le ancore prodiere siano richiesti solo i 2/3 della massa
totale P. 2.
Le navi da passeggeri e le navi che non sono
adibite al trasporto merci, ad eccezione degli spintori, sono dotate di ancore
di prua la cui massa totale P è data dalla formula: P = k · B · T [kg] dove: k || || coefficiente di cui al paragrafo 1; in questo caso, tuttavia, per ottenere il valore del coefficiente empirico c si considera il dislocamento in m3 menzionato nel certificato UE per la navigazione interna invece della portata lorda. 3.
Le navi di cui al paragrafo 1 di lunghezza massima
minore o uguale a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale
pari al 25% della massa P. Le navi di lunghezza massima superiore a 86 m sono
dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 50% della massa P
calcolata conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2. Non si richiedono ancore di poppa per: a) le navi la cui ancora di poppa avrebbe
una massa inferiore a 150 kg; per le navi di cui al paragrafo 1, ultimo comma,
occorre prendere in considerazione la massa ridotta delle ancore; b) le bettoline. 4.
Le navi destinate alla propulsione di convogli
rigidi di una lunghezza minore o uguale a 86 m sono dotate di ancore di poppa
aventi una massa totale pari al 25% della massa massima P calcolata
conformemente al paragrafo 1 per le formazioni (considerate come unità nautica)
ammesse e menzionate nel certificato UE per la navigazione interna. Le navi destinate alla propulsione, verso valle,
di convogli rigidi di una lunghezza superiore a 86 m sono dotate di ancore di
poppa aventi una massa totale pari al 50% della massa massima P calcolata
conformemente al paragrafo 1 per le formazioni (considerate come unità nautica)
ammesse e menzionate nel certificato UE per la navigazione interna. 5.
Per talune ancore speciali è possibile ridurre le
relative masse determinate conformemente ai paragrafi da 1 a 4. 6.
La massa totale P prevista per le ancore di prua
può essere ripartita fra una o due ancore. Può essere ridotta del 15% quando la
nave è dotata di una sola ancora di prua e il manicotto di cubia è collocato a
metà della nave. Per gli spintori e le navi la cui lunghezza
massima supera 86 m, la massa totale richiesta per le ancore di poppa può
essere ripartita fra una o due ancore. La massa dell’ancora più leggera non è inferiore
al 45% della massa totale. 7.
Le ancore in ghisa non sono ammesse. 8.
La massa è riportata sull’ancora a caratteri in
rilievo inamovibili. 9.
Le ancore di massa superiore a 50 kg sono provviste
di verricelli. 10.
Le catene delle ancore di prua hanno ciascuna una
lunghezza minima: a) di 40 m per le navi di lunghezza minore o
uguale a 30 m; b) superiore di 10 m alla lunghezza della
nave quando questa è compresa fra 30 e 50 m; c) di 60 m per le navi la cui lunghezza è
superiore a 50 m. Le catene delle ancore di poppa hanno, ciascuna,
una lunghezza di almeno 40 m. Tuttavia, le navi che devono potersi fermare con
la prua a valle sono provviste di catene per le ancore di poppa di lunghezza
almeno pari a 60 m ciascuna. 11.
La resistenza minima alla trazione delle catene
delle ancore R è data dalle seguenti formule: a) ancore di massa fino a 500 kg: R = 0,35 · P’ [kN] b) ancore di massa da oltre 500 kg a 2 000
kg: ; c) ancore di massa superiore a 2 000 kg: R = 0,25 · P’ [kN]. in cui P’ || || massa teorica di ciascuna ancora conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e 6. La resistenza alla trazione delle catene delle
ancore corrisponde a quella data da una delle norme in vigore in uno degli Stati
membri. Quando le ancore hanno una massa superiore a
quella prevista dai paragrafi da 1 a 6, la resistenza alla trazione delle
catene delle ancore è determinata in funzione della massa effettiva delle
ancore. 12.
In caso di ancore più pesanti e, di conseguenza, di
relative catene più resistenti a bordo, nel certificato UE per la navigazione
interna si farà menzione solo delle masse minime e delle resistenze minime alla
trazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 e 11. 13.
Gli elementi di collegamento (tornichelle) fra ancora
e catena resistono a un carico superiore del 20% alla resistenza alla trazione
della catena corrispondente. 14.
È consentito l’impiego di cavi al posto delle
catene. I cavi hanno la medesima resistenza alla trazione richiesta per le
catene, ma una lunghezza superiore del 20%. Articolo 10.02
Altre dotazioni 1.
In conformità alle disposizioni di sicurezza della
navigazione in vigore negli Stati membri, a bordo sono presenti almeno le
seguenti dotazioni: a) impianto di radiotelefonia; b) apparecchi e dispositivi per trasmettere
segnali visivi e acustici o per segnalare la presenza della nave; c) luci sostitutive, indipendenti dalla rete
di bordo, per i fanali regolamentari di ormeggio. Devono essere presenti inoltre i recipienti
seguenti: a) un recipiente contrassegnato per i
rifiuti domestici; b) recipienti separati, contrassegnati,
provvisti di coperchio sigillato, in acciaio o altro materiale solido e non
infiammabile, di dimensioni adeguate, in grado di contenere almeno 10 litri,
per la raccolta di aa) strofinacci impregnati di residui oleosi, bb) rifiuti solidi pericolosi o inquinanti, cc) rifiuti liquidi pericolosi o inquinanti, e, nella misura in cui possono presentarsi, per
la raccolta di dd) fanghi e residui, ee) altri rifiuti oleosi o di grasso. 2.
Inoltre, le dotazioni comprendono almeno: a) cavi d’ormeggio: Le navi devono essere dotate di tre cavi d’ormeggio
la cui lunghezza minima è almeno la seguente; — || primo cavo || : || L + 20 m, ma non superiore a 100 m — || secondo cavo || : || 2/3 del primo cavo — || terzo cavo || : || 1/3 del primo cavo. A bordo delle navi la cui L è inferiore a 20 m,
non è richiesto il cavo più corto. I cavi hanno una resistenza alla trazione Rs
calcolata in base alle seguenti formule: per L · B · T fino a 1 000 m3: Rs =
60 + [kN]; per L · B · T superiore a 1 000 m3:
Rs = 150 + [kN]. Per i cavi richiesti è presente a bordo un
certificato 3.1 conforme alla norma europea EN 10204:1991, punto 3.1. Questi cavi possono essere sostituiti da cime
della medesima lunghezza e della medesima resistenza alla trazione. La
resistenza alla trazione minima di tali cavi è indicata in un certificato; b) cavi da rimorchio: I rimorchiatori sono dotati di un numero di cavi
adatto alle loro funzioni. Tuttavia, il cavo principale ha una lunghezza
minima di 100 m e una resistenza alla trazione, in kN, non inferiore a 1/3
della potenza totale, in kW, del motore o dei motori principali. Le motonavi e gli spintori idonei al rimorchio
sono dotati almeno di un cavo da rimorchio di 100 m di lunghezza la cui
resistenza alla trazione, in kN, non è inferiore a 1/4 della potenza totale, in
kW, del motore o dei motori principali; c) una sagola; d) una passerella d’imbarco larga almeno
0,40 m e lunga almeno 4 m, con i bordi evidenziati da una striscia di colore
chiaro; tale passerella è munita di corrimano. Per le navi di piccole
dimensioni la commissione di ispezione può autorizzare passerelle più corte; e) una gaffa; f) un’idonea cassetta di pronto soccorso,
il cui contenuto è conforme ad una norma pertinente di uno Stato membro. La cassetta
di pronto soccorso è depositata nell’area riservata agli alloggi o nella
timoneria in modo che, se necessario, sia accessibile in modo facile e sicuro.
Se le cassette di pronto soccorso sono depositate in modo che non siano
visibili, il coperchio è contraddistinto dal pittogramma della cassetta pronto
soccorso, conformemente all’appendice I, figura 8, di almeno 10 cm di lato; g) un binocolo 7. 50 o con un diametro delle
lenti maggiore; h) un pannello di istruzioni per il
salvataggio e la rianimazione della gente caduta in mare; i) un proiettore che può essere utilizzato
dalla timoneria. 3.
A bordo delle navi in cui l’altezza del ponte al di
sopra della linea di galleggiamento a vuoto sia superiore a 1,50 m è prevista
una scala o una scaletta a pioli d’imbarco. Articolo 10.03
Estintori portatili 1.
A bordo è presente almeno un estintore portatile in
conformità alla norma europea EN 3-7: 2007 ed EN 3-8: 2007 in ciascuno dei
luoghi seguenti: a) timoneria; b) vicino ad ogni accesso dal ponte agli
alloggi; c) vicino ad ogni accesso ai locali di
servizio non accessibili dagli alloggi, nei quali si trovino impianti di
riscaldamento, di cucina o di refrigerazione che utilizzano combustibili solidi
o liquidi o gas liquido; d) all’entrata di ogni sala macchine e locale
caldaie; e) sotto coperta, in un punto appropriato
delle sale macchine e del locale caldaie, in modo che nessun estintore si trovi
a più di 10 m di distanza da un qualsiasi punto del locale. 2.
Per quanto riguarda gli estintori portatili di cui
al paragrafo 1 possono essere utilizzati solo estintori a polvere il cui
contenuto è pari almeno a 6 kg o altri estintori portatili della stessa
capacità di estinzione. Gli estintori sono in grado di spegnere fuochi delle
classi A, B e C. A titolo di deroga sulle navi prive di impianti a
gas liquefatto, sono consentiti gli estitntori a schiuma polverizzata che
utilizzano schiuma formante un velo acquoso anticongelamento fino a -20°C,
anche se non sono idonei per fuochi della classe C. Gli estintori devono avere
una capacità minima di 9 litri. Devono essere tutti in grado di spegnere fuochi in
impianti elettrici fino a 1 000 V. 3.
Inoltre possono essere utilizzati estintori a
polvere, ad acqua, o a schiuma adatti almeno per la classe di fuoco più
probabile nel locale per il quale tali apparecchi sono previsti. 4.
Gli estintori portatili a CO2 possono essere
utilizzati soltanto per spegnere gli incendi nelle cucine e negli impianti
elettrici. Il contenuto di tali estintori è pari al massimo a 1 kg per 15 m3
del locale in cui sono sistemati per l’uso. 5.
Gli estintori portatili sono controllati almeno
ogni due anni da una persona competente. Sull’estintore viene apposta un’etichetta
che comprova l’ispezione, firmata dalla persona competente che ha effettuato il
controllo e indicante la data in cui esso è avvenuto. 6.
Se gli estintori portatili sono installati in modo
non visibile, il pannello che li ricopre è contraddistinto dal pittogramma
degli estintori come indicato nell’appendice I, figura 3, di almeno 10 cm di
lato. Articolo 10.03 bis
Sistemi antincendio fissi per
la protezione di alloggi,
timonerie e zone passeggeri 1.
Per la protezione di alloggi, timonerie e zone
passeggeri quali sistemi antincendio fissi sono ammessi soltanto idonei
impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua. 2.
I sistemi possono essere installati o modificati
soltanto da società specializzate. 3.
I sistemi sono in acciaio o altri materiali
equivalenti non combustibili. 4.
I sistemi sono in grado di spruzzare un volume d’acqua
minimo di 5 l/m2 al minuto sulla superficie del locale più grande da
proteggere. 5.
I sistemi che spruzzano quantitativi d’acqua
inferiori sono omologati conformemente alla risoluzione A 800 (19) dell’IMO o
altra norma riconosciuta. L’omologazione è effettuata da un organismo di classificazione
riconosciuto o da un’istituzione competente per le prove accreditata. L’istituzione
competente per le prove accreditata soddisfa le norme europee armonizzate per
il funzionamento dei laboratori che eseguono le prove (EN ISO/IEC 17025: 2000). 6.
I sistemi sono controllati da un esperto: a) prima di essere messi in servizio per la
prima volta; b) prima di essere reimmessi in servizio
dopo essere stati attivati; c) prima di essere reimmessi in servizio
dopo una modifica o una riparazione importante; e d) periodicamente, almeno ogni due anni. Le ispezioni di cui alla lettera d) possono anche
essere effettuate da una persona competente di un’impresa specializzata nei
sistemi antincendio. 7.
Nel corso del controllo di cui al paragrafo 6, l’esperto
o la persona competente verifica la conformità dei sistemi ai requisiti del
presente paragrafo. Il controllo comprende almeno: a) l’ispezione esterna di tutto il sistema; b) la prova funzionale dei sistemi di
sicurezza e degli ugelli; c) la prova funzionale dei serbatoi in
pressione e del sistema di pompaggio. 8.
L’esperto o la persona competente redige e firma un
attestato di ispezione, indicando la data del controllo. 9.
Il numero dei sistemi installati è indicato nel
certificato UE per la navigazione interna. 10.
(Senza oggetto) Articolo 10.03 ter
Sistemi antincendio fissi per
la protezione di sale macchine,
locali caldaie e locali pompe
1.
Agenti estinguenti Per la protezione delle sale macchine, dei
locali caldaie e dei locali pompe nei sistemi antincendio fissi possono essere
utilizzati gli agenti estinguenti indicati in appresso: a) CO2 (biossido di carbonio); b) HFC 227 ea (Eptafluoropropano); c) IG-541 (azoto 52%, argon 40%, biossido di
carbonio 8%); d) FK-5-1-12
(Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno). 2.
Ventilazione, aspirazione dell’aria a) L’aria di combustione per i motori di
propulsione non proviene dai locali protetti da sistemi antincendio fissi. Tale
disposizione non si applica se vi sono due sale macchine principali
reciprocamente indipendenti e ermeticamente separate o se accanto alla sala
macchine principale si trova una sala macchine separata con un’elica di prua
che assicuri la propulsione della nave in caso di incendio nella sala macchine
principale. b) Qualsiasi ventilazione forzata presente
nella sala da proteggere è automaticamente spenta se il sistema antincendio è
attivato. c) Sono previsti dispositivi che permettono
di chiudere velocemente tutte le aperture del locale da proteggere dalle quali
può entrare aria o fuoriuscire gas e la cui posizione aperta o chiusa è
chiaramente individuabile. d) L’aria che fuoriesce dalle valvole di
sovrapressione nei serbatoi d’aria compressa installati nelle sale macchine è
convogliata all’aria aperta. e) La sovrappressione o la sottopressione
risultante dal flusso dell’agente estinguente non distrugge gli elementi
costitutivi delle parti del locale da proteggere. Occorre poter equalizzare la
pressione senza pericolo. f) I locali protetti sono dotati di un
dispositivo per l’estrazione dell’agente estinguente e dei gas di combustione.
Tali dispositivi sono azionabili dall’esterno dei locali protetti e in caso di
incendio in questi ultimi, restano sempre accessibili. Non potranno essere
attivati eventuali estrattori fissi durante l’estinzione di incendi. 3.
Sistema di allarme antincendio Il locale da proteggere è sorvegliato da un idoneo
sistema di allarme antincendio che deve essere udito nella timoneria, negli
alloggi e nel locale da proteggere. 4.
Sistema di tubature a) L’agente estinguente è convogliato nel
locale da proteggere e distribuito in tale locale mediante un sistema fisso di
tubature. Le tubature all’interno del locale da proteggere e i relativi
accessori sono in acciaio. Questa disposizione non si applica ai tubi di
raccordo dei serbatoi e ai giunti di espansione purché i materiali utilizzati
abbiano proprietà equivalenti in caso di incendio. I tubi sono protetti sia all’interno
che all’esterno contro la corrosione. b) Gli ugelli di uscita sono dimensionati e
montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell’estinguente. In
particolare, l’estinguente deve essere efficace anche sotto le tavole del
pavimento. 5.
Dispositivo di attivazione a) I dispositivi antincendio ad attivazione
automatica non sono ammessi. b) Il sistema antincendio deve poter essere
attivato da un punto appropriato all’esterno del locale da proteggere. c) I dispositivi di attivazione sono
installati in modo da poter essere azionati anche in caso d’incendio e in modo
da garantire il quantitativo necessario di agente estinguente in caso di danni
causati dal fuoco o da esplosioni nel locale da proteggere. I dispositivi di attivazione non meccanica sono
alimentati da due diverse fonti di energia reciprocamente indipendenti, situate
all’esterno del locale da proteggere. Le linee di comando nella sala da
proteggere sono progettate in modo da restare in funzione per almeno 30 minuti
in caso di incendio. Tale disposizione è soddisfatta se l’impianto elettrico è
conforme alla norma IEC 60331-21:1999. Se i dispositivi di attivazione sono installati in
modo da non essere visibili, il pannello di copertura è segnalato con il
pittogramma “impianto antincendio” come indicato nell’appendice I, figura 6, di
almeno 10 cm di lato e con il testo seguente, a caratteri rossi su fondo
bianco: “Feuerlöscheinrichtung Installation d’extinction Brandblusinstallatie Fire-fighting installation”.” d) Se il sistema antincendio è inteso a
proteggere vari locali, il dispositivo di attivazione di ciascun locale è
separato e chiaramente identificato. e) Accanto ad ogni dispositivo di
attivazione sono apposte in modo visibile e indelebile le istruzioni per l’uso
in una delle lingue degli Stati membri, relative in particolare: aa) all’attivazione del sistema antincendio; bb) alla necessità di assicurarsi che tutte le
persone abbiano lasciato il locale da proteggere; cc) alle azioni che l’equipaggio deve
compiere quando il sistema antincendio è attivato e quando accede al locale
protetto dopo l’attivazione del sistema o l’erogazione, in particolare per
quanto riguarda la possibile presenza di sostanze pericolose; dd) alle azioni che l’equipaggio deve compiere
in caso di avaria del sistema antincendio. f) Le istruzioni per l’uso segnalano che,
prima dell’attivazione del sistema antincendio, i motori a combustione che
aspirano l’aria del locale da proteggere devono essere spenti. 6.
Sistema di allerta a) I sistemi antincendio fissi sono
provvisti di sistemi di allarme acustici e ottici. b) Il sistema d’allarme si spegne
automaticamente non appena il sistema antincendio è attivato per la prima volta.
Il segnale d’allarme risuona per un periodo di tempo adeguato prima che l’agente
estinguente fuoriesca e non è possibile arrestarlo. c) I segnali d’allarme sono chiaramente
visibili nei locali da proteggere e ai relativi punti d’accesso e udibili distintamente
anche nelle condizioni di esercizio di massimo rumore. Sono chiaramente
distinti da tutti gli altri segnali acustici e ottici nel locale da proteggere. d) I segnali di allarme acustici sono
chiaramente udibili nei locali vicini, anche con le porte di comunicazione
chiuse e in condizioni di esercizio di massimo rumore. e) Se il sistema d’allarme non è
autoprotetto contro i corto circuiti, le rotture dei cavi e le cadute di
tensione, occorre poterne controllare il funzionamento. f) All’entrata di ciascun locale che può
essere provvisto di un agente estinguente è apposto in modo chiaramente
visibile un cartello recante il testo seguente, a caratteri rossi su fondo
bianco: “Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals)
den Raum sofort verlassen! Attention, installation d’extinction d’incendie! Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal) Let op, brandblusinstallatie! Bij het in werking treden van het alarmsignaal
(omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten! Warning, fire-fighting installation! Leave the room as soon as the warning signal
sounds (description of signal)”.” 7.
Serbatoi in pressione, accessori e condutture a
pressione a) I serbatoi in pressione, gli accessori e
le condutture a pressione sono conformi alle disposizioni in vigore in uno
degli Stati membri. b) I serbatoi in pressione sono installati
in conformità delle istruzioni del fabbricante. c) I serbatoi in pressione, gli accessori e
le condutture a pressione non sono installati negli alloggi. d) La temperatura negli armadi e nei locali
per gli impianti che contengono serbatoi sotto pressione non supera 50 °C. e) Gli armadi o i locali per gli impianti
situati sul ponte sono saldamente fissati e dotati di prese d’aria in modo che,
in caso di fuga dal serbatoio sotto pressione, il gas non possa penetrare all’interno
della nave. Collegamenti diretti con altri locali non sono ammessi. 8.
Quantitativo di agente estinguente Se il quantitativo di agente estinguente è destinato
a proteggere più di un locale, la quantità totale di estinguente disponibile
non è maggiore del quantitativo necessario per il locale più grande da
proteggere. 9.
Installazione, ispezione e documentazione a) Il sistema è installato o modificato
soltanto da una società specializzata nei sistemi antincendio. Sono soddisfatti
i requisiti prescritti dal fabbricante dell’agente estinguente e dal
fabbricante del sistema (scheda informativa del prodotto, scheda informativa
sulla sicurezza). b) Il sistema è controllato da un esperto: aa) prima di essere messi in servizio per la
prima volta; bb) prima di essere reimmesso in servizio dopo
essere stato attivato, cc) prima di essere reimmessi in servizio
dopo una modifica o una riparazione importante; e dd) periodicamente, almeno ogni due anni. Le ispezioni di cui alla lettera dd) possono anche
essere effettuate da una persona competente di un’impresa specializzata nei
sistemi antincendio. c) Nel corso del controllo l’esperto o la
persona competente verifica la conformità del sistema ai requisiti del presente
articolo. d) Il controllo comprende almeno: aa) l’ispezione esterna di tutta l’installazione; bb) il controllo della tenuta stagna delle
condutture; cc) la prova funzionale dei sistemi di comando e
attivazione; dd) il controllo della pressione e del contenuto
dei serbatoi; ee) il controllo della tenuta stagna e dei
dispositivi di chiusura del locale da proteggere; ff) il controllo del sistema di allarme
antincendio; gg) il controllo del sistema di allarme. e) L’esperto o la persona competente redige
e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo. f) Il numero dei sistemi antincendio fissi
è indicato nel certificato UE per la navigazione interna. 10.
Sistemi antincendio a CO2 Oltre ai requisiti indicati nei paragrafi da 1 a
9, i sistemi antincendio che utilizzano il CO2 come agente
estinguente sono conformi ai seguenti requisiti. a) I serbatoi di CO2 sono
collocati al di fuori del locale da proteggere in un luogo o armadio separato
ermeticamente dagli altri locali. Le porte ai suddetti locali e armadi per gli
impianti si aprono verso l’esterno, si chiudono a chiave e recano all’esterno
il pittogramma di “avvertimento di pericolo generico” conformemente all’appendice
I, figura 4, di almeno 5 cm di altezza, con l’indicazione “CO2”
nello stesso colore e della stessa altezza. b) I locali sottocoperta per gli impianti,
in cui sono ubicati i serbatoi di CO2 sono accessibili soltanto dall’esterno,
all’aria aperta. Tali locali sono provvisti di un idoneo sistema di
ventilazione artificiale con condotte di estrazione, interamente separato dagli
altri sistemi di ventilazione di bordo. c) Il livello di riempimento dei serbatoi di
CO2 non supera 0,75 kg/l. Per il volume di CO2 non
pressurizzato si assume il valore 0,56 m3/kg. d) Il quantitativo di CO2 per il
locale da proteggere è pari almeno al 40% del volume lordo del suddetto locale.
L’erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 120 secondi e se ne
controlla il completamento. e) Le valvole di apertura dei serbatoi e la
valvola di regolazione del flusso sono comandate separatamente. f) Il periodo di tempo adeguato di cui al
paragrafo 6, lettera b), è di almeno 20 secondi. Un dispositivo adeguato
garantisce che sia osservato questo termine prima dell’erogazione di CO2. 11.
Sistemi antincendio a HFC 227ea (Eptafluoropropano) Oltre ai requisiti dei paragrafi da 1 a 9 i
sistemi antincendio che utilizzano HFC 227ea quale agente estinguente
soddisfano i seguenti requisiti. a) se vi sono vari locali da proteggere di volume
lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio; b) ciascun serbatoio di HFC-227ea installato
nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione. Tale
valvola garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio
nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema
antincendio non è stato attivato; c) ciascun serbatoio è provvisto di un
dispositivo per il controllo della pressione del gas; d) Il livello di riempimento dei serbatoi
non supera 1,15 kg/l. Per il volume specifico di HFC-227ea non
pressurizzato si assume il valore di 0,1374 m3/kg; e) Il quantitativo di HFC 227ea per il
locale da proteggere è pari almeno all’8% del volume lordo del suddetto locale.
L’erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi. f) I serbatoi di HFC 227ea sono provvisti
di un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e
ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di propellente.
Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato all’esterno
del locale da proteggere; g) Dopo l’erogazione, la concentrazione nel
locale da proteggere non supera il 10,5%. h) Il sistema antincendio non prevede alcun
componente in alluminio. 12.
Sistemi antincendio a IG-541 Oltre a quanto previsto dai paragrafi da 1 a 9, i
sistemi antincendio che utilizzano IG-541 quale agente estinguente soddisfano i
seguenti requisiti. a) se vi sono vari locali da proteggere di
volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio
proprio; b) ciascun serbatoio di IG-541 installato
nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione. Tale
valvola garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio
nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema
antincendio non è stato attivato; c) Ciascun serbatoio è provvisto di un
dispositivo che permette di controllare il contenuto. d) La pressione di riempimento dei serbatoi
non supera 200 bar a +15 °C. e) Il quantitativo di IG-541 per il locale
da proteggere è pari almeno al 44% del volume lordo del suddetto locale e non
superiore al 50%. L’erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 120
secondi. 13.
FK-5-1-12 — sistemi antincendio Oltre ai requisiti dei paragrafi da 1 a 9, i
sistemi antincendio che utilizzano FK-5-1-12 quale agente estinguente
soddisfano i seguenti requisiti: a) se vi sono vari locali da proteggere di
volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio
proprio; b) ciascun serbatoio di FK-5-1-12 installato
nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione. Tale
valvola garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio
nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema
antincendio non è stato attivato; c) ciascun serbatoio è provvisto di un
dispositivo per il controllo della pressione del gas; d) Il livello di riempimento dei serbatoi
non supera 1,00 kg/l. Per il volume specifico di FK-5-1-12 non
pressurizzato si assume il valore di 0,0719 m3/kg; e) il volume di FK-5-1-12 per il locale da
proteggere è almeno pari al 5,5% del volume lordo del locale. L’erogazione di
questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi. f) i serbatoi di FK-5-1-12 sono dotati di
un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e
ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di
propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato
all’esterno del locale da proteggere; g) dopo l’erogazione, la concentrazione nel
locale da proteggere non supera il 10,0%. Articolo 10.03 quater
(Senza oggetto) Articolo 10.04
Lance 1.
Le seguenti imbarcazioni sono dotate di lance in
conformità della norma europea EN 1914: 1997: a) le motonavi e le chiatte di portata lorda
superiore a 150 t; b) i rimorchiatori e gli spintori con
dislocamento superiore a 150 m3; c) i galleggianti speciali; d) le navi da passeggeri. 2.
Le lance devono essere messe in acqua in piena
sicurezza da una sola persona entro cinque minuti dalla prima manovra
necessaria. Se si utilizza un dispositivo a motore, questo deve essere tale da
non compromettere, in caso d’interruzione dell’alimentazione elettrica, la
messa in acqua rapida e sicura. 3.
Le lance di tipo zattere gonfiabili devono essere
controllate conformemente alle istruzioni del fabbricante. Articolo 10.05
Salvagenti galleggianti e
giubbotti di salvataggio 1.
A bordo delle imbarcazioni devono esserci almeno
tre salvagenti galleggianti conformi alla norma europea EN 14144:2002, pronti
all’uso e sistemati sul ponte in punti appropriati, senza essere fissati ai
loro supporti. 2002. Essi devono essere pronti all’uso e fissati sul ponte in
punti appropriati, senza essere collegati ai loro supporti. Almeno un
salvagente si trova nelle immediate vicinanze della timoneria ed è provvisto di
luce ad accensione automatica, alimentata da una pila e che non si spegne nell’acqua. 2.
A bordo delle imbarcazioni, per ogni persona
regolarmente a bordo deve essere previsto un giubbotto di salvataggio a
gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente raggiungibile e
conforme alle norme europee EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN
ISO 12402-4:2006. Per i bambini sono anche ammessi i giubbotti di
salvataggio non gonfiabili conformi alle norme sopra indicate. 3.
I giubbotti di salvataggio devono essere
controllati conformemente alle istruzioni del costruttore. CAPO 11 SICUREZZA
SUL POSTO DI LAVORO Articolo 11.01
Disposizioni generali 1.
Le navi sono costruite, sistemate e equipaggiate in
modo che le persone a bordo possano lavorare e utilizzare le zone di passaggio
in condizioni di sicurezza. 2.
Gli impianti fissi necessari per il lavoro a bordo
sono attrezzati, disposti e fissati in modo da rendere sicure e agevoli le
manovre, l’impiego e la manutenzione. Se necessario, le parti mobili o
sottoposte a temperatura elevata sono dotate di dispositivi di protezione. Articolo 11.02 Protezione contro le cadute 1.
I ponti e i ponti laterali sono piatti e non
presentano punti d’inciampo; deve essere preclusa la formazione di qualsiasi
concentrazione d’acqua. 2.
I ponti, i ponti laterali, i pavimenti delle sale
macchine, i pianerottoli, le scale e la parte superiore delle bitte dei ponti
laterali sono antisdrucciolo. 3.
La parte superiore delle bitte dei ponti laterali e
gli ostacoli nelle zone di passaggio, come i bordi dei gradini delle scale,
sono segnalati con una vernice di colore contrastante rispetto al pavimento
circostante. 4.
I bordi esterni dei ponti e dei ponti laterali sono
provvisti di impavesate di un’altezza minima di 0,90 m o di un parapetto
continuo in conformità alla norma europea EN 711: 1995. I posti di lavoro che
presentano un rischio di caduta da più di 1 m sono provvisti di impavesate
o di mastre di un’altezza minima di 0,90 m o di un parapetto continuo in
conformità alla norma europea EN 711: 1995. Quando i parapetti dei ponti
laterali non sono fissi, a) viene inoltre assicurato un corrimano
continuo da 0,02 a 0,04 m di diametro alla mastra ad un’altezza da 0,7 a 1,1 m
e b) nel punto in cui inizia il ponte laterale
vengono apposti segnali, in posizioni dove siano chiaramente visibili, di
almeno 15 cm di diametro, in conformità all’appendice I, figura 10. In assenza di mastra, viene installato
un parapetto fisso. 4 bis. In deroga al paragrafo 4, nel
caso di chiatte e barconi privi di locali, non sono necessari impavesate o
parapetti quando: a) sono stati installati guardapiedi ai
bordi dei ponti e dei ponti laterali, b) sono stati fissati dei corrimano alle
mastre a norma del paragrafo 4 bis e c) quando sul ponte siano stati apposti
segnali, in posizioni chiaramente visibili, di almeno 15 cm di diametro,
in conformità all’appendice I, figura 10. 4 ter. In deroga al paragrafo 4, nel
caso di navi con ponte liscio o ponte a cassa, non è richiesto che vengano
fissati parapetti direttamente sul bordo esterno dei ponti o dei ponti
laterali, quando: a) il corridoio passa sopra il ponte liscio,
circondato da parapetti fissi in conformità alla norma EN 711: 1995 e b) in conformità all’appendice I, figura 10,
sono stati apposti segnali, di almeno 15 cm di diametro, in posizioni
chiaramente visibili, nei punti di passaggio verso le aree non protette dai
parapetti. 5.
Per i posti di lavoro che presentano un rischio di
caduta da più di 1 m la commissione di ispezione può esigere adeguate
apparecchiature e attrezzature per garantire condizioni di lavoro sicure. 6.
I paragrafi 4, 4 bis e 4 ter sono requisiti
temporanei a norma dell’articolo 25 della presente direttiva e restano in
vigore fino al 1° dicembre 2016. Articolo 11.03
Dimensioni dei posti di
lavoro I posti di lavoro hanno dimensioni tali da
garantire a ogni membro dell’equipaggio che vi presta servizio una libertà di
movimento sufficiente. Articolo 11.04
Ponti laterali 1.
L’ampiezza libera di un ponte laterale è di almeno
0,60 m. Tale dimensione può essere ridotta a 0,50 m in alcuni punti attrezzati
per garantire la gestione della nave, come le valvole per il lavaggio del
ponte. In corrispondenza di bitte e gallocce può essere ridotta fino a 0,40 m. 2.
Fino a un’altezza di 0,90 m sopra il ponte
laterale, l’ampiezza libera del ponte laterale può essere ridotta fino a 0,50 m
a condizione che, al di sopra, l’ampiezza libera fra il bordo esterno dello
scafo e il bordo interno della stiva sia di almeno 0,65 m. 3.
I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
applicabili fino a un’altezza di 2,00 m al di sopra del ponte laterale. 4.
Il paragrafo 2 è un requisito temporaneo a norma
dell’articolo 25 della presente direttiva e resta in vigore fino al 1° dicembre
2016. Articolo 11.05
Accesso ai posti di lavoro 1.
I passaggi, gli accessi e le zone di passaggio per
la circolazione delle persone e dei carichi sono sistemati e proporzionati in
modo tale che: a) davanti all’apertura dell’accesso vi sia
spazio sufficiente da non ostacolare i movimenti; b) l’ampiezza libera della zona di passaggio
sia commisurata alla destinazione del posto di lavoro e misuri almeno 0,60 m,
salvo per le imbarcazioni di larghezza inferiore a 8 m, sui quali può essere ridotta
a 0,50 m; c) l’altezza libera della zona di passaggio,
compresa la mastra, sia di almeno 1,90 m. 2.
Le porte devono essere sistemate in modo da potersi
aprire e chiudere senza pericolo dalle due parti. Esse devono essere protette
contro la chiusura o l’apertura involontaria. 3.
Sono predisposti scale, scalette o gradini adeguati
se gli accessi, le uscite e le zone di passaggio presentano dislivelli
superiori a 0,50 m. 4.
Per i posti di lavoro occupati in permanenza sono
predisposte scale se il dislivello è superiore a 1,00 m. Il presente requisito
non si applica alle uscite di sicurezza. 5.
A bordo delle navi dotate di stive è predisposto
almeno un mezzo di accesso permanente alle due estremità di ciascuna stiva. In deroga al paragrafo 1, i mezzi di accesso
permanenti non sono obbligatori se sono previste almeno due scalette mobili che
oltrepassano di almeno 3 pioli la mastra del boccaporto, con un’inclinazione di
60°. Articolo 11.06
Uscite e uscite di emergenza 1.
Il numero, l’ubicazione e le dimensioni delle
uscite, ivi comprese le uscite di sicurezza, sono commisurati alla destinazione
e alle dimensioni dei locali. Quando una di queste uscite è un’uscita di
sicurezza, è segnalata come tale in modo visibile. 2.
Le uscite di sicurezza o le finestre o i portelli d’osteriggio
che servono da uscita di sicurezza hanno un’apertura libera di almeno 0,36 m2,
con il lato minore non inferiore a 0,50 m. Articolo 11.07
Dispositivi di salita 1.
Le scale e le scalette sono fissate in modo sicuro.
La larghezza delle scale e l’ampiezza libera fra i corrimano è di almeno 0,60
m; la pedata dei gradini non è inferiore a 0,15 m; la loro superficie è
antisdrucciolo; le scale con più di tre gradini sono provviste di corrimano. 2.
Le scalette e i pioli fissi hanno un’ampiezza
libera non inferiore a 0,30 m; la distanza fra due pioli non è superiore a 0,30
m; la distanza dei pioli fissi dalle strutture non è inferiore a 0,15 m. 3.
Le scalette e i pioli fissi sono chiaramente
riconoscibili dall’alto e sono provvisti di maniglie di ritegno al di sopra
delle aperture d’uscita. 4.
Le scalette mobili devono avere una larghezza
minima di 0,40 m e di 0,50 m alla base e sono protette contro il pericolo di
ribaltamente e di scivolamento; i pioli sono saldamente fissati ai montanti. Articolo 11.08
Locali interni 1.
Le dimensioni, la sistemazione e la disposizione
dei posti di lavoro all’interno della nave sono adatte ai lavori da svolgere e
soddisfano i requisiti in materia di igiene e di sicurezza. Tali posti sono
dotati di un’illuminazione sufficiente e antiabbagliante e sono
sufficientemente ventilati. Se necessario, sono provvisti di impianti di
riscaldamento che garantiscano una temperatura adeguata. 2.
Il pavimento dei posti di lavoro all’interno della
nave è di fattura solida e durevole, antisdrucciolo e privo di punti d’inciampo.
Le aperture nei ponti o nei pavimenti, in posizione aperta, sono fissate in
modo da non poter cadere; le finestre e gli osteriggi sono disposti e sistemati
in modo da poter essere manovrati e puliti senza rischi. Articolo 11.09
Protezione contro il rumore e
le vibrazioni 1.
I posti di lavoro sono situati, attrezzati e
concepiti in modo tale che i membri dell’equipaggio non siano esposti a
vibrazioni dannose. 2.
Inoltre, i posti di lavoro permanenti sono
costruiti e protetti acusticamente in modo da non mettere a repentaglio la
sicurezza e la salute dei membri dell’equipaggio a causa del rumore. 3.
Per i membri dell’equipaggio che possono essere
quotidianamente esposti a rumori di un livello superiore a 85 dB(A), sono
disponibili apparecchi di protezione auricolare individuali. Nei posti di
lavoro in cui detto livello supera 90 dB(A), l’obbligo di indossare gli
apparecchi di protezione acustica è segnalato con un pittogramma – “Indossare
apparecchi di protezione auricolare” – del diametro di almeno 10 cm, conforme
all’appendice I, figura 7. Articolo 11.10
Coperti di boccaporto 1.
I coperchi di boccaporto sono facilmente
accessibili e maneggiabili in condizioni di sicurezza. Gli elementi dei
coperchi di massa superiore a 40 kg sono inoltre scorrevoli o basculanti oppure
sono dotati di dispositivi meccanici di apertura. I coperchi di boccaporto
manovrati mediante congegno di sollevamento sono provvisti di adeguati
dispositivi di fissaggio facilmente accessibili. Sui coperchi di boccaporto e
sulle stanghe non intercambiabili sono riportate indicazioni precise riguardo
ai boccaporti a cui corrispondono, nonché alla loro posizione corretta sui
medesimi. 2.
I coperchi di boccaporto sono fissati in modo da
non poter essere sollevati dal vento o dalle attrezzature di carico. I coperchi
scorrevoli sono provvisti di fermi che ne impediscano lo spostamento
involontario nel senso della lunghezza di più di 0,40 m e devono poter essere
bloccati nella posizione definitiva. Sono previsti appositi dispositivi per
mantenere impilati i coperchi di boccaporto. 3.
Nel caso di coperchi di boccaporto ad azionamento
meccanico, l’alimentazione si interrompe automaticamente quando l’interruttore
di comando viene rilasciato. 4.
I coperchi di boccaporto sono in grado di sostenere
i carichi a cui potrebbero essere sottoposti: quelli destinati ad essere
calpestati sono in grado di sostenere carichi puntuali di almeno 75 kg, gli
altri sono segnalati in quanto tali. I coperchi destinati a sostenere carichi
di coperta riportano l’indicazione del carico ammissibile in t/m2. La necessità
di supporti per raggiungere il carico massimo ammissibile è segnalata in un
luogo appropriato: in tal caso occorre tenere a bordo i relativi piani. Articolo 11.11
Verricelli 1.
I verricelli sono concepiti in modo da consentire
il lavoro in condizioni di sicurezza. Sono provvisti di dispositivi che
impediscano un rilascio involontario del carico; quelli senza arresto
automatico sono provvisti di un freno proporzionato alla loro forza di
trazione. 2.
I verricelli azionati a mano sono provvisti di
dispositivi che impediscano il ritorno della manovella. I verricelli azionabili
sia da forza motrice sia a mano sono concepiti in modo che il comando motore
non possa mettere in movimento il comando manuale. Articolo 11.12
Gru 1.
Le gru sono costruite a regola d’arte. Le forze che
si producono durante il funzionamento sono trasmesse in condizioni di sicurezza
alla struttura della nave; esse non ne mettono a repentaglio la stabilità. 2.
Sulle gru è apposta una targhetta del costruttore
contenente le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del costruttore; b) marcatura CE con indicazione dell’anno di
costruzione; c) indicazione della serie o del tipo; d) eventualmente, numero di serie. 3.
Sulle gru i carichi massimi ammissibili sono
riportati in modo permanente e facilmente leggibile. Per le gru il cui carico utile di sicurezza non
supera 2 000 kg, è sufficiente che venga riportato in modo permanente e
facilmente leggibile il carico utile di sicurezza corrispondente allo sbraccio
massimo. 4.
Occorre predisporre dispositivi di protezione
contro i pericoli di schiacciamento o di effetti forbice. Le parti esterne
della gru devono trovarsi a una distanza di sicurezza da tutti gli oggetti
circostanti di 0,5 m verso l’alto, il basso e i lati. La distanza di sicurezza
laterale non è richiesta all’esterno dei posti di lavoro e delle zone di
passaggio. 5.
Le gru a motore devono poter essere protette contro
l’uso non autorizzato ed essere messe in funzione solo dal posto di comando
previsto per la gru. I comandi sono a ritorno automatico (pulsanti senza
dispositivi di blocco); la loro direzione di funzionamento è riconoscibile
senza pericolo di equivoci. In caso d’interruzione dell’energia motrice, il
carico non deve poter scendere da solo. Occorre impedire qualsiasi movimento
involontario della gru. Il movimento ascendente del dispositivo di
sollevamento e il superamento del carico utile di sicurezza sono limitati
mediante appositi dispositivi. Il movimento discendente del dispositivo di
sollevamento è limitato se al momento di attaccare il gancio, in tutte le
condizioni di esercizio previste, il numero di giri di cavo attorno al tamburo
è inferiore a due. Una volta scattati i dispositivi automatici di ritenuta,
deve risultare ancora possibile il corrispondente movimento contrario. La resistenza alla rottura dei cavi per le manovre
correnti è pari a 5 volte il carico ammissibile del cavo. La fabbricazione del
cavo non presenta difetti ed è adatta all’uso su gru. 6.
Le gru sono controllate da un esperto: a) prima di essere messi in servizio per la
prima volta; b) prima di essere reimmessi in servizio
dopo una modifica o una riparazione importante; e c) periodicamente, almeno ogni dieci anni. Nel corso di tale ispezione la prova dell’adeguatezza
sotto il profilo della robustezza e della stabilità viene comprovata mediante
una prova di calcolo e una prova di carico a bordo. Per le gru il cui carico utile di sicurezza non
supera i 2 000 kg, l’esperto può decidere che la prova di calcolo può
essere sostituita, in tutto o in parte, da una prova effettuata con un carico
pari a 1,25 volte il carico utile di sicurezza su tutto il campo di manovra. L’esperto che ha effettuato il controllo redige e
firma un attestato di ispezione che ne reca la data. 7.
Le gru devono essere controllate periodicamente,
almeno ogni dodici mesi, da una persona competente. In tale occasione se ne
stabilirà lo stato di sicurezza con un’ispezione diretta e un controllo del
funzionamento. La persona competente che ha effettuato il
controllo redige e firma un attestato di ispezione che ne reca la data. 8.
(Senza oggetto) 9.
Le gru con carico utile di sicurezza superiore a 2 000
kg o utilizzate per il trasbordo del carico o installate a bordo di strutture
di sollevamento, pontoni e altri galleggianti ad uso speciale o navi cantiere
soddisfano inoltre i requisiti di uno degli Stati membri. 10.
Devono essere tenute a bordo le istruzioni per l’uso
del fabbricante che contengono almeno le seguenti informazioni: a) campo di manovra e funzione dei comandi; b) massimo carico utile di sicurezza
ammissibile in funzione dello sbraccio; c) inclinazione massima ammissibile della
gru; d) avvertenze per il montaggio e la
manutenzione; e) caratteristiche tecniche generali; Articolo 11.13
Stoccaggio di liquidi
infiammabili I liquidi infiammabili con punto di
infiammabilità inferiore a 55 °C sono stoccati in coperta dentro un contenitore
ventilato in materiale non combustibile recante all’esterno un pittogramma – “Vietato
utilizzare fiamme libere e vietato fumare” – del diametro di almeno 10 cm,
conforme all’appendice I, figura 2. CAPO 12 ALLOGGI Articolo 12.01 Disposizioni generali 1.
Le navi sono dotate di alloggi per le persone che
vivono abitualmente a bordo o comunque almeno per il numero minimo di membri
dell’equipaggio. 2.
Gli alloggi sono costruiti, sistemati e attrezzati
in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, salute e benessere delle
persone a bordo. Sono accessibili facilmente e in condizioni di sicurezza e
isolati dal freddo e dal caldo. 3.
La commissione di ispezione può autorizzare deroghe
alle disposizioni del presente capo se la sicurezza e la salute delle persone a
bordo sono garantite in altra maniera. 4.
La commissione di ispezione registra nel
certificato UE per la navigazione interna le restrizioni ai periodi lavorativi
giornalieri e al regime d’esercizio della nave derivanti dalle deroghe di cui
al paragrafo 3. Articolo 12.02 Requisiti di costruzione speciali per
gli alloggi 1.
Gli alloggi devono poter essere adeguatamente
ventilati anche con le porte chiuse; inoltre, i locali di soggiorno comuni
ricevono la luce del giorno in quantità sufficiente e consentono, per quanto
possibile, la vista verso l’esterno. 2.
Quando l’accesso agli alloggi non è sistemato al
medesimo livello e il dislivello è pari ad almeno 0,30 m, i locali sono
accessibili tramite scale. 3.
A prua, nessun pavimento si trova a più di 1,20 m
al di sotto del piano di massima immersione. 4.
I locali di soggiorno e la zona notte sono
provvisti di almeno due uscite, lontane il più possibile l’una dall’altra, che
servono da percorsi di sfuggita. Un’uscita può essere progettata come uscita di
sicurezza. Questo requisito non è obbligatorio per i locali che hanno un’uscita
che dà direttamente sul ponte o su un corridoio che serve da percorso di
sfuggita, a condizione che detto corridoio disponga di due uscite lontane l’una
dall’altra che danno a babordo e a tribordo. Le uscite di sicurezza, di cui
possono far parte gli osteriggi e le finestre, presentano un’apertura
utilizzabile di almeno 0,36 m2, hanno un lato minore di almeno 0,50 m e consentono
una rapida evacuazione in caso d’emergenza. L’isolamento e il rivestimento dei
percorsi di sfuggita sono realizzati in materiali ad infiammabilità ritardata e
la possibilità di utilizzarli è garantita in qualsiasi momento mediante mezzi
appropriati, come scalette o pioli fissi. 5.
Gli alloggi sono protetti da rumori e vibrazioni
eccessivi. I livelli massimi di pressione acustica sono: a) nei locali di soggiorno comuni: 70 dB(A); b) nella zona notte: 60 dB(A). La presente
disposizione non si applica alle navi su cui l’attività lavorativa si svolge
esclusivamente al di fuori del periodo di riposo dell’equipaggio, conformemente
al diritto interno degli Stati membri. La restrizione concernente il periodo
lavorativo giornaliero figura nel certificato UE per la navigazione interna. 6.
L’altezza libera negli alloggi non è inferiore a
2,00 m. 7.
Di norma le navi dispongono di almeno un locale di
soggiorno comune separato dalla zona notte. 8.
La superficie disponibile al suolo nei locali di
soggiorno comuni non è inferiore a 2 m2 per occupante, per un totale
comunque non inferiore a 8 m2 (esclusi i mobili, ma non i tavoli e le sedie). 9.
Il volume di ciascun locale privato, soggiorno o
camera da letto, è di almeno 7 m3. 10.
Il volume minimo d’aria dei locali d’abitazione
privati è pari a 3,5 m3 per occupante. La zona notte deve disporre di un volume
d’aria pari a 5 m3 per il primo occupante e ad almeno 3 m3 per ciascun
occupante supplementare (dedotto il volume dei mobili). Le camere da letto sono
destinate, possibilmente, a due persone al massimo. Le cuccette sono disposte a
un’altezza di almeno 0,30 m dal suolo. Se le cuccette sono sovrapposte, al di
sopra di ciascuna cuccetta vi è uno spazio libero di almeno 0,60 m di altezza. 11.
Le porte hanno un’altezza libera di almeno 1,90 m
dal ponte o dal pavimento e un’ampiezza libera di almeno 0,60 m. L’altezza
richiesta si può ottenere mediante coperchi o portelli scorrevoli o
ribaltabili. Le porte si aprono verso l’esterno e dev’essere possibile aprirle
dalle due parti. Le mastre sistemate nelle aperture delle porte non hanno un’altezza
superiore a 0,40 m, fatte salve tuttavia le disposizioni di altri regolamenti
in materia di sicurezza. 12.
Le scale sono fisse e praticabili senza pericolo.
Il presente requisito si considera rispettato quando: a) la larghezza è di almeno 0,60 m; b) la pedata dei gradini è di almeno 0,15 m; c) i gradini sono antisdrucciolo; d) le scale con più di tre gradini sono
provviste di almeno un corrimano o una maniglia di ritenuta. 13.
Le condutture di gas e di liquidi pericolosi, in
particolare quelli sottoposti a così forte pressione che, in caso di fuga,
potrebbero rappresentare un pericolo per le persone, non sono collocate negli
alloggi o nei corridoi che conducono agli alloggi. Fanno eccezione le
condutture di vapore e quelle degli impianti idraulici, purché contenute in un
manicotto metallico, come pure le condutture degli impianti a gas liquefatti
per usi domestici. Articolo 12.03
Servizi igienici 1.
Le navi dotate di alloggi dispongono almeno dei
seguenti servizi igienici: a) un gabinetto per unità di alloggio oppure
ogni sei membri dell’equipaggio, dove è possibile la ventilazione con aria
fresca b) un lavabo con relativo scarico, collegato
all’acqua potabile calda e fredda, per unità di alloggio oppure ogni quattro
membri dell’equipaggio; c) una doccia o una vasca da bagno collegata
all’acqua potabile calda e fredda per unità di alloggio oppure ogni sei membri
dell’equipaggio. 2.
I servizi igienici si trovano nelle immediate
vicinanze dei locali adibiti ad alloggi. I gabinetti non danno direttamente
sulle cucine, sulle mense o sui locali di soggiorno comuni abbinati alle
cucine. 3.
I gabinetti hanno una superficie di almeno 1 m2,
con una larghezza di almeno 0,75 m e una lunghezza di almeno 1,10 m. I
gabinetti delle cabine per due persone al massimo possono essere più piccoli.
Se un gabinetto contiene un lavabo e/o una doccia, occorre aumentare la
superficie almeno dello spazio occupato dal lavabo e/o dalla doccia (o dalla
vasca). Articolo 12.04
Cucine 1.
Le cucine possono essere abbinate a locali di
soggiorno comuni. 2.
Le cucine sono provviste di: a) un apparecchio di cottura; b) un lavandino con relativo scarico; c) un impianto per l’approvvigionamento di acqua
potabile; d) un frigorifero; e) spazio sufficiente per riporre le provviste e lavorare. 3.
La zona per la refezione nelle cucine abbinate a un
locale di soggiorno comune è sufficiente per il numero di membri dell’equipaggio
che di regola la utilizzano contemporaneamente. La larghezza dei posti a sedere
non è inferiore a 0,60 m. Articolo 12.05
Acqua potabile 1.
Le navi dotate di alloggi sono provviste di un
impianto d’acqua potabile. Sulle bocche per il riempimento dei serbatoi d’acqua
potabile e sulle manichette d’acqua potabile è indicato che sono destinate
esclusivamente all’acqua potabile. Le manichette per il rifornimento d’acqua
potabile sono installate sopra il ponte. 2.
Gli impianti d’acqua potabile: a) sono costituiti all’interno di materiale
resistente alla corrosione e non pericoloso da un punto di vista fisiologico; b) presentano sezioni di tubo che
garantiscano sempre un flusso d’acqua regolare; c) sono protetti da un riscaldamento
eccessivo. 3.
Oltre a quanto previsto al paragrafo 2 i serbatoi d’acqua
potabile: a) hanno una capacità di almeno 150 l per
ogni persona che vive normalmente a bordo o almeno per ogni membro dell’equipaggio
minimo; b) sono provvisti di un’apertura adeguata
per la pulizia interna che possa essere chiusa a chiave; c) sono dotati di un indicatore del livello
dell’acqua; d) sono dotati di condotte di ventilazione
che danno all’esterno o munite di appositi filtri. 4.
I serbatoi d’acqua potabile non hanno pareti in
comune con altri serbatoi. Le condutture d’acqua potabile non passano all’interno
di serbatoi contenenti altri liquidi. Non sono consentiti collegamenti fra l’impianto
d’acqua potabile e le altre tubolature. Le tubolature per gas o liquidi diversi
dall’acqua potabile non passano attraverso i serbatoi d’acqua potabile. 5.
I serbatoi sotto pressione per l’acqua potabile
funzionano soltanto ad aria compressa di composizione naturale. Se l’aria è
prodotta mediante compressori, sono sistemati appositi filtri d’aria e
disoleatori immediatamente davanti al serbatoio d’acqua sotto pressione, salvo
nel caso in cui l’acqua sia separata dall’aria da una membrana. Articolo 12.06
Riscaldamento e ventilazione 1.
Gli alloggi devono poter essere riscaldati in
ragione della loro destinazione d’uso. Gli impianti di riscaldamento sono
adeguati alle condizioni meteorologiche che si possono presentare. 2.
Occorre poter ventilare sufficientemente i locali
di soggiorno e le camere da letto, anche con le porte chiuse. La ventilazione
consente una circolazione d’aria sufficiente in tutte le condizioni climatiche. 3.
Gli alloggi sono progettati e attrezzati in modo da
impedire, per quanto possibile, l’entrata di aria viziata proveniente da altre
zone della nave, come le sale macchine o le stive; se vi è un impianto di
ventilazione forzata, le prese d’aria sono posizionate in modo da soddisfare i
requisiti di cui sopra. Articolo 12.07
Altri impianti 1.
Ogni membro dell’equipaggio che vive a bordo
dispone di una cuccetta personale e di un armadio personale per gli indumenti
provvisto di serratura. Le dimensioni interne minime della cuccetta sono di
2,00. 0,90 m. 2.
Occorre predisporre al di fuori della zona notte
appositi spazi dove conservare e far asciugare gli indumenti da lavoro. 3.
Tutti i locali sono stati dotati d’illuminazione
elettrica. Solo nei locali di soggiorno comuni sono ammesse lampade
supplementari a combustibile gassoso o liquido. I dispositivi d’illuminazione a
combustibile liquido sono in metallo e possono funzionare unicamente con
combustibili il cui punto d’infiammabilità è superiore a 55 °C o a olio di
paraffina commerciale. Essi sono collocati o fissati in modo da non costituire
un pericolo d’incendio. CAPO 13 IMPIANTI
PER IL RISCALDAMENTO, LA CUCINA E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE Articolo 13.01
Disposizioni generali 1.
Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la
refrigerazione funzionanti a gas liquefatto soddisfano i requisiti di cui al
capo 14 del presente allegato. 2.
Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la
refrigerazione, ivi compresi i loro accessori, sono concepiti e installati in
modo da non costituire un pericolo anche in caso di surriscaldamento: essi sono
montati in modo da non potersi rovesciare o essere spostati accidentalmente. 3.
Gli impianti di cui al paragrafo 2 non sono
installati in locali in cui siano immagazzinate o utilizzate sostanze il cui
punto d’infiammabilità è inferiore a 55 °C. Da questi locali non passa alcuna
tubolatura d’evacuazione di tali impianti. 4.
Occorre garantire l’apporto di aria necessario alla
combustione. 5.
Gli apparecchi di riscaldamento sono collegati
saldamente ai tubi per i gas combusti, i quali sono dotati di apposite mitre o
di dispositivi di protezione contro il vento e sono disposti in modo da
consentirne la pulizia. Articolo 13.02
Impiego di combustibili
liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio 1.
Quando gli impianti per il riscaldamento, la cucina
e la refrigerazione funzionano con combustibile liquido, si possono utilizzare
solo combustibili aventi un punto d’infiammabilità superiore a 55 °C. 2.
In deroga al paragrafo 1, gli apparecchi di cottura
e gli apparecchi a miccia che servono per il riscaldamento e la refrigerazione
e funzionano a olio di paraffina commerciale sono ammessi negli alloggi e nella
timonera a condizione che la capacità del serbatoio di alimentazione non superi
12 litri. 3.
Gli apparecchi a miccia: a) sono dotati di un serbatoio per il
combustibile in metallo la cui apertura di riempimento può essere chiusa e non
presenta saldature a stagno al di sotto del livello massimo di riempimento e
sono progettati e installati in modo tale che i loro serbatoi per il
combustibile non possano aprirsi o vuotarsi accidentalmente; b) si possono accendere senza l’ausilio di
un altro combustibile liquido; c) sono installati in modo tale che sia
garantita l’evacuazione dei gas di combustione. Articolo 13.03
Caldaie a olio combustibile
con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento con bruciatore a
nebulizzazione 1.
Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a
vaporizzazione e gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione
sono costruiti a regola d’arte. 2.
Se le caldaie a olio combustibile con bruciatore a
vaporizzazione o gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione
sono installati nella sala macchine, l’alimentazione d’aria all’impianto di
riscaldamento e ai motori è progettata in modo che l’impianto e i motori
possano funzionare correttamente e in condizioni di sicurezza, l’uno
indipendentemente dall’altro. In caso di necessità, è prevista un’alimentazione
separata. L’impianto è costruito in modo che una eventuale fiamma proveniente
dal bruciatore non possa raggiungere altre parti degli impianti della sala
macchine. Articolo 13.04
Caldaie a olio combustibile
con bruciatore a vaporizzazione 1.
Occorre poter accendere le caldaie a olio
combustibile con bruciatore a vaporizzazione senza l’ausilio di un altro
liquido combustibile. Dette caldaie sono fissate al di sopra di una ghiotta
metallica che raccolga tutte le condutture per il combustibile e che abbia un’altezza
di almeno 20 mm di lato e una capacità di almeno 2 litri. 2.
Per le caldaie a olio combustibile con bruciatore a
vaporizzazione installate in una sala macchine, la ghiotta metallica prevista
al paragrafo 1 ha un’altezza di almeno 200 mm di lato. Il bordo inferiore del
bruciatore a vaporizzazione si trova al di sopra del bordo superiore della
ghiotta il quale, inoltre, è sistemato ad un’altezza di almeno 100 mm dal
pavimento. 3.
Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a
vaporizzazione sono provviste di un apposito regolatore che, qualunque sia la
posizione di regolazione scelta, garantisca un flusso praticamente costante di
combustibile in direzione del bruciatore e che impedisca qualunque fuga di
combustibile in caso di estinzione accidentale della fiamma. Si considerano
appropriati i regolatori che funzionano correttamente anche se esposti a
vibrazioni e in caso di inclinazione fino a 12° e che, oltre a un galleggiante
per la regolazione del livello: a) sono muniti di un dispositivo di chiusura
stagna che arresta l’alimentazione di combustibile in modo sicuro e affidabile
in caso di superamento del livello ammissibile; o b) sono provvisti di un tubo di troppo
pieno, ma soltanto se la ghiotta ha una capacità sufficiente a raccogliere
almeno il contenuto del serbatoio per il combustibile. 4.
Se il serbatoio per il combustibile di una caldaia
a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione è installato separatamente: a) l’altezza a cui è collocato non supera
quella fissata dalle istruzioni operative fornite dal fabbricante; b) è installato in modo da essere protetto
da un riscaldamento inammissibile; c) è possibile interrompere dal ponte l’alimentazione
di combustibile. 5.
I tubi per i fumi di scarico delle caldaie a olio
combustibile con bruciatore a vaporizzazione sono provvisti di un dispositivo
per evitare l’inversione del tiraggio. Articolo 13.05
Impianti di riscaldamento con
bruciatore a nebulizzazione Gli impianti di riscaldamento con bruciatore a
nebulizzazione soddisfano in particolare i seguenti requisiti: a) è garantita una ventilazione sufficiente
del bruciatore prima dell’alimentazione di combustibile; b) l’alimentazione di combustibile è
regolata da un termostato; c) l’accensione del combustibile avviene
mediante un dispositivo elettrico o una fiammella pilota; d) un dispositivo di controllo della fiamma
interrompe l’alimentazione quando si spegne la fiamma; e) l’interruttore principale è collocato
fuori dal locale dell’impianto, in un punto facilmente accessibile. Articolo 13.06
Impianti di riscaldamento a
circolazione di aria forzata Gli impianti di riscaldamento a circolazione d’aria
forzata costituiti da una camera di combustione intorno alla quale l’aria di
riscaldamento viene fatta circolare sotto pressione in direzione di un sistema
di distribuzione o di un locale soddisfano i seguenti requisiti: a) se il combustibile è nebulizzato sotto
pressione, l’alimentazione d’aria di combustione è garantita da una soffiante; b) la camera di combustione è ben ventilata
prima che il bruciatore possa essere acceso. tale requisito si considera
soddisfatto quando la soffiante d’aria di combustione continua a funzionare
dopo l’estinzione della fiamma; c) l’erogazione di combustibile è interrotta
automaticamente se: il fuoco si spegne; l’alimentazione d’aria di combustione non è
sufficiente; l’aria riscaldata supera una temperatura regolata
in precedenza; o agli impianti di sicurezza viene a mancare l’alimentazione
di corrente elettrica. Nei casi suddetti l’erogazione di combustibile non
riprende automaticamente dopo l’interruzione; d) soffianti d’aria di combustione e di
riscaldamento devono poter essere disattivate dall’esterno del locale in cui si
trova l’impianto; e) se l’aria di riscaldamento è aspirata
dall’esterno, gli orifizi d’aspirazione si trovano per quanto possibile in alto
rispetto al ponte. Tali orifizi sono intallati in modo tale che la pioggia e
gli spruzzi d’acqua non possano penetrarvi; f) le condutture dell’aria di riscaldamento
sono costruite in metallo; g) gli orifizi di uscita dell’aria di
riscaldamento non devono poter essere chiusi completamente; h) le eventuali fughe di combustibile non
raggiungono le condutture dell’aria di riscaldamento; i) l’aria forzata degli impianti di
riscaldamento non deve poter essere aspirata da una sala macchine. Articolo 13.07
Riscaldamento a combustibile
solido 1.
Gli impianti di riscaldamento a combustibile solido
sono sistemati su una piattaforma di metallo dotata di bordi rialzati,
collocata in modo da evitare che combustibile incandescente o ceneri calde
cadano fuori da tale piattaforma. Il presente requisito non si applica agli impianti
installati in compartimenti costruiti in materiali non combustibili e destinati
esclusivamente ad alloggiare la caldaia. 2.
Le caldaie a combustibile solido sono provviste di
regolatori termostatici che agiscono sul flusso d’aria necessaria alla
combustione. 3.
In prossimità di ciascun impianto di riscaldamento
si trova un mezzo che consenta di spegnere facilmente le ceneri. CAPO 14 IMPIANTI
A GAS LIQUEFATTI PER USI DOMESTICI Articolo 14.01
Disposizioni generali 1.
Gli impianti a gas liquefatti sono costituiti
essenzialmente da un posto di distribuzione che consiste in uno o più
recipienti a gas, uno o più regolatori di pressione, una rete di distribuzione
e un certo numero di apparecchi utilizzatori. Non si considerano parte dell’impianto i
recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si trovano nel posto di
distribuzione. Ad essi si applica l’articolo 14.05. 2.
Gli impianti possono essere alimentati soltanto a
propano commerciale. Articolo 14.02
Impianti 1.
Gli impianti a gas liquefatti sono adatti in tutte
le loro parti all’uso del propano e sono realizzati e installati a regola d’arte. 2.
Gli impianti a gas liquefatti possono servire
esclusivamente per usi domestici negli alloggi e nella timoneria, nonché per
gli usi corrispondenti sulle navi da passeggeri. 3.
A bordo possono esservi più impianti a gas
liquefatti separati. Un unico impianto non serve alloggi separati da una stiva
o da una cisterna fissa. 4.
Nessuna parte dell’impianto a gas liquefatti si
trova nella sala macchine. Articolo 14.03
Recipienti 1.
Sono ammessi soltanto i recipienti la cui capacità
autorizzata è compresa fra 5 e 35 kg. Per le navi da passeggeri, la
commissione di ispezione può ammettere l’utilizzazione di recipienti di
capacità superiore. 2.
I recipienti recano la punzonatura ufficiale che
attesta che hanno superato le prove richieste. Articolo 14.04
Posizione e sistemazione dei
posti di distribuzione 1.
I posti di distribuzione sono installati sul ponte
in un armadio (o in un armadio a parete) speciale, all’esterno degli alloggi,
in modo tale da non intralciare la circolazione a bordo. Essi tuttavia non sono
installati contro l’impavesata di prua o di poppa. L’armadio può essere un
armadio a parete incassato nelle sovrastrutture, a condizione di essere stagno
ai gas e di aprirsi soltanto verso l’esterno. Esso è sistemato in modo tale che
le condutture di distribuzione che portano ai punti d’utilizzazione siano
quanto più corte possibile. Possono essere contemporaneamente in funzione solo
i recipienti necessari al funzionamento dell’impianto. Possono essere collegati
più recipienti solo se si utilizza un commutatore invertitore. Per ogni posto
di distribuzione possono essere collegati fino a quattro recipienti. Per ogni
impianto non vi sono a bordo più di sei recipienti, compresi quelli di
ricambio. Sulle navi da passeggeri dotate di cucine o di
mense per i passeggeri possono essere collegati fino a sei recipienti. Per ogni
impianto non vi sono a bordo più di nove recipienti, compresi quelli di
ricambio. Il regolatore di pressione o, nel caso di
regolazione a due stadi, il regolatore di primo stadio è fissato a parete nello
stesso armadio che contiene i recipienti. 2.
Il posto di distribuzione è installato in modo tale
che il gas eventualmente fuoriuscito possa diffondersi all’esterno dell’armadio
che lo contiene, senza rischio di penetrazione all’interno della nave o di contatto
con una fonte d’ignizione. 3.
Gli armadi sono costruiti in materiali ad
infiammabilità ritardata e sufficientemente ventilati tramite orifizi nella
parte inferiore e in quella superiore. I recipienti sono posti verticalmente
negli armadi, in modo tale da non potersi rovesciare. 4.
Gli armadi sono costruiti e posizionati in modo
tale che la temperatura dei recipienti non possa superare i 50 °C. 5.
Sulla parete esterna degli armadi sono apposti l’iscrizione
Impianto a gas liquefatto e un pittogramma Vietato utilizzare fiamme libere e
vietato fumare di un diametro minimo di 100 mm, conformemente all’appendice I,
figura 2. Articolo 14.05
Recipienti di ricambio e
recipienti vuoti I recipienti di ricambio e i recipienti vuoti
che non si trovano nel posto di distribuzione sono depositati all’esterno degli
alloggi e della timoneria, in un armadio costruito conformemente all’articolo
14.04. Articolo 14.06
Regolatori di pressione 1.
Gli apparecchi utilizzatori possono essere
raccordati ai recipienti soltanto tramite una rete di distribuzione provvista
di uno o più regolatori che abbassino la pressione del gas alla pressione di
utilizzazione. Tale riduzione può essere realizzata in uno o due stadi. Tutti i
regolatori di pressione sono regolati in modo fisso a una pressione determinata
conformemente all’articolo 14.07. 2.
I regolatori finali della pressione hanno o sono
seguiti da un dispositivo che protegga automaticamente la conduttura contro un
eccesso di pressione in caso di cattivo funzionamento del regolatore. Occorre
garantire che, in caso di mancata tenuta stagna del dispositivo di protezione,
i gas fuoriusciti siano dispersi all’aperto senza alcun rischio di penetrazione
all’interno della nave o di contatto con una fonte d’ignizione; se necessario,
occorre predisporre a tal fine una conduttura speciale. 3.
I dispositivi di protezione e gli sfiatatoi sono
protetti dalle infiltrazioni d’acqua. Articolo 14.07
Pressione 1.
Nel caso di regolazione a due stadi, il valore
della pressione media non supera di oltre 2,5 bar la pressione atmosferica. 2.
La pressione all’uscita dell’ultimo regolatore non
supera di oltre 0,05 bar la pressione atmosferica, con una tolleranza del 10%. Articolo 14.08
Condutture e tubi flessibili 1.
Le condutture sono realizzate in tubi d’acciaio o
di rame installati in modo permanente. Tuttavia, le condutture di raccordo ai recipienti
sono costituite da tubi flessibili per le alte pressioni o tubi a spirale
adatti per il propano. Gli apparecchi utilizzatori che non sono installati in
modo permanente possono essere raccordati mediante tubi flessibili adeguati,
lunghi al massimo 1 m. 2.
Le condutture sono in grado di resistere a tutte le
sollecitazioni che possono subire a bordo, in condizioni normali di
funzionamento, soprattutto in termini di corrosione e resistenza, e garantiscono,
per le loro caratteristiche e la loro disposizione, un’alimentazione
soddisfacente, per portata e pressione, degli apparecchi utilizzatori. 3.
Le condutture hanno il minor numero possibile di
raccordi. Le condutture e i raccordi sono stagni al gas e restano tali
nonostante le vibrazioni e le dilatazioni che possono subire. 4.
Le condutture sono facilmente accessibili,
adeguatamente fissate e protette in tutti i punti in cui rischiano di subire
urti o attriti, in particolare al passaggio di paratie d’acciaio o di pareti
metalliche. Le condutture in acciaio subiscono un trattamento anticorrosivo su
tutta la superficie. 5.
I tubi flessibili e i loro raccordi sono in grado
di resistere a tutte le sollecitazioni che possono subire a bordo in condizioni
normali di funzionamento. Sono installati senza tensioni e in modo da non
esporli a riscaldamento eccessivo e da poterli controllare su tutta la
lunghezza. Articolo 14.09
Rete di distribuzione 1.
L’intera rete di distribuzione può essere
interrotta con un rubinetto d’arresto principale rapidamente e facilmente
accessibile in qualsiasi momento. 2.
Ogni apparecchio utilizzatore è montato in
derivazione e ogni derivazione è comandata da un dispositivo di chiusura
distinto. 3.
I rubinetti sono installati al riparo dalle
intemperie e dagli urti. 4.
A valle di ciascun regolatore di pressione viene
montato un raccordo per il controllo. Mediante un dispositivo di chiusura si
garantisce che, in occasione delle prove di pressione, il regolatore non sia
soggetto alla pressione di prova. Articolo 14.10
Apparecchi utilizzatori e
loro installazione 1.
Possono essere installati soltanto apparecchi
utilizzatori ammessi per il funzionamento a propano in uno degli Stati membri e
provvisti di dispositivi che impediscano efficacemente lo sprigionamento di gas
in caso di estinzione sia delle fiamme sia della fiammella pilota. 2.
Gli apparecchi sono disposti e raccordati in modo
da non potersi rovesciare o essere spostati accidentalmente e da evitare
qualsiasi rischio di strappo accidentale dei tubi di raccordo. 3.
Gli apparecchi di riscaldamento, gli scaldaacqua e
i frigoriferi sono raccordati a un condotto di scarico dei gas di combustione
verso l’esterno. 4.
L’installazione di apparecchi utilizzatori nella
timoneria è ammessa soltanto se quest’ultima è stata costruita in modo tale
che, in caso di fuga accidentale di gas, questi non possano diffondersi in
direzione dei locali inferiori dell’imbarcazione, in particolare attraverso le
aperture da cui passano i comandi diretti alla sala macchine. 5.
Gli apparecchi utilizzatori possono essere
installati nella zona notte solo se la combustione avviene indipendentemente
dall’aria ambiente. 6.
Gli apparecchi utilizzatori la cui combustione
dipenda dall’aria ambiente sono installati in locali di dimensioni
sufficientemente grandi. Articolo 14.11
Ventilazione e scarico dei
gas di combustione 1.
Nei locali in cui sono installati apparecchi
utilizzatori la cui combustione dipende dall’aria ambiente, l’apporto di aria
fresca e l’evacuazione dei gas di combustione sono garantiti mediante aperture
di ventilazione di dimensioni adeguante, di almeno 150 cm2 di sezione libera
per apertura. 2.
Le aperture di ventilazione non hanno dispositivi
di chiusura, né danno su una zona notte. 3.
I dispositivi d’evacuazione sono progettati
affinché i gas di combustione vengano eliminati in modo sicuro. Hanno un
funzionamento affidabile e sono costruiti in materiali non combustibili. La
ventilazione forzata non ne pregiudica il funzionamento. Articolo 14.12
Requisiti di funzionamento e
di sicurezza Le istruzioni per l’uso dell’impianto sono
affisse a bordo in luogo appropriato. Vi figurano almeno i seguenti avvisi: “Chiudere la valvole dei recipienti che non
sono collegati alla rete di distribuzione anche se si presume che i recipienti
siano vuoti.”;” “Sostituire i tubi flessibili non appena il
loro stato lo richiede.”;” “Mantenere collegati tutti gli apparecchi
utilizzatori a meno che le condutture di raccordo corrispondenti non siano
sigillate.”” Articolo 14.13
Collaudo Gli impianti a gas liquefatto sono controllati
da un esperto che ne verifica la conformità ai requisiti del presente capo: a) prima di essere messi in servizio per la
prima volta; b) prima di essere reimmessi in servizio
dopo una modifica o una riparazione importante; e c) a ogni rinnovo dell’attestato di cui all’articolo
14.15. L’esperto che ha effettuato il controllo
redige e firma un attestato di ispezione che ne reca la data. Una copia dell’attestato
di ispezione viene trasmessa alla commissione di ispezione. Articolo 14.14
Condizioni delle prove Le prove dell’impianto sono effettuate nelle
seguenti condizioni. 1.
Condutture a pressione media situate fra il
dispositivo di chiusura di cui all’articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore
di primo stadio e i rubinetti a monte dei regolatori di pressione finali: a) prova di pressione, realizzata con aria,
con un gas inerte o con un liquido, ad una pressione superiore di 20 bar alla
pressione atmosferica; b) prova di tenuta stagna, realizzata con
aria o con un gas inerte, ad una pressione superiore di 3,5 bar alla pressione
atmosferica. 2.
Condutture a pressione di servizio situate fra il
dispositivo di chiusura, di cui all’articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore
di pressione unico o del regolatore di pressione finale e i rubinetti posti a
monte degli apparecchi utilizzatori: prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con
un gas inerte, ad una pressione superiore di 1 bar alla pressione atmosferica. 3.
Condutture situate fra il dispositivo di chiusura,
di cui all’articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore di pressione unico o del
regolatore di pressione finale e i comandi degli apparecchi utilizzatori: prova di tenuta stagna ad una pressione superiore
di 0,15 bar alla pressione atmosferica. 4.
Nel corso delle prove di cui al paragrafo 1,
lettera b), e ai paragrafi 2 e 3, le condutture sono considerate stagne se,
trascorso un lasso di tempo sufficiente per l’equilibratura termica, non si
constata alcuna riduzione della pressione di prova nei 10 minuti successivi. 5.
Raccordi con i recipienti, collegamenti ed armature
soggetti alla pressione dei recipienti nonché raccordi del regolatore di
pressione con la conduttura di distribuzione: prova di tenuta stagna, realizzata mediante un
prodotto schiumoso, alla pressione di servizio. 6.
Tutti gli apparecchi utilizzatori sono messi in
funzione alla capacità nominale e se ne verifica la combustione adeguata e
regolare con diverse regolazioni della capacità. Occorre verificare il buon funzionamento dei
dispositivi di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. 7.
Dopo la prova di cui al paragrafo 6, per ogni
apparecchio utilizzatore raccordato con una condotta d’evacuazione si verifica
se, dopo un funzionamento di 5 minuti alla capacità nominale, con finestre e
porte chiuse e dispositivi di ventilazione in funzione, attraverso la presa d’aria
si diffondono nel locale gas di combustione. Se viene constatata una fuga di gas che non sia
momentanea, occorre individuarne immediatamente la causa e eliminarla. Non si
consente l’utilizzazione dell’apparecchio prima che siano stati eliminati tutti
i difetti. Articolo 14.15
Attestato 1.
La conformità di ogni impianto a gas liquefatti ai
requisiti del presente capo è attestata nel certificato UE per la navigazione
interna. 2.
L’attestato è rilasciato dalla commissione di
ispezione previo collaudo di cui all’articolo 14.13. 3.
La validità dell’attestato è di 3 anni al massimo.
Essa non può essere prorogata se non in seguito ad un nuovo collaudo,
conformemente all’articolo 14.13. In via eccezionale, su richiesta motivata del
proprietario della nave o del suo rappresentante, la commissione di ispezione
può prorogare di 3 mesi al massimo la validità dell’attestato senza procedere
al collaudo di cui all’articolo 14.13. Tale proroga è annotata nel certificato
dell’Unione." Capo 14
bis
Impianti di depurazione di bordo per navi passeggeri Articolo 14 bis. 01
Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1.
“impianto di depurazione di bordo”, un impianto di
depurazione di forma compatta per il trattamento delle quantità di acque reflue
domestiche accumulate a bordo; 2.
“omologazione”, la decisione con cui l’autorità
competente conferma che un impianto di depurazione di bordo è conforme ai
requisiti tecnici del presente capo; 3.
“controllo speciale”, la procedura effettuata a
norma dell’articolo 14 bis.11 con cui l’autorità competente garantisce che l’impianto
di depurazione di bordo in uso su un’imbarcazione è conforme ai requisiti del
presente capo; 4.
"fabbricante", la persona o l’ente
responsabile, verso l’autorità competente, di tutti gli aspetti relativi alla
procedura di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è
necessario che detta persona o ente partecipi a tutte le fasi di costruzione
dell’impianto di depurazione di bordo. Se l’impianto di depurazione di bordo è
riconvertito, mediante modifiche o adeguamenti dopo la sua fabbricazione
originale, per essere utilizzato su un’imbarcazione ai fini del presente capo,
sono considerati come fabbricante la persona o l’ente che hanno effettuato le
modifiche o l’adeguamento; 5.
“scheda informativa”, il documento riportato nella
parte II dell’appendice VI nel quale sono elencate le informazioni che un
richiedente deve fornire; 6.
“documentazione informativa”, la serie completa di
dati, disegni, fotografie o altri documenti forniti dal richiedente al servizio
tecnico o all’autorità competente conformemente alle indicazioni della scheda
informativa; 7.
“fascicolo informativo”, la documentazione
informativa più tutti gli eventuali verbali di prova e gli altri documenti che
il servizio tecnico o l’autorità competente hanno aggiunto alla documentazione
informativa nello svolgimento delle rispettive funzioni; 8.
“certificato di omologazione”, il documento redatto
in conformità della parte III dell’appendice VI con il quale l’autorità
competente certifica l’omologazione; 9.
“registrazione dei parametri relativi all’impianto
di depurazione di bordo”, il documento redatto in conformità della parte VIII
dell’appendice VI che registra tutti i parametri, compresi componenti e
adeguamenti, dell’impianto di depurazione di bordo, che incidono sul livello
della depurazione, comprese le relative modifiche; 10.
“guida del fabbricante per il controllo dei
componenti e parametri relativi alla trattamento delle acque reflue”, il
documento redatto in conformità all’articolo 14 bis.11, paragrafo 4, ai fini
dell’esecuzione del controllo speciale; 11.
“acque reflue domestiche”, acque reflue provenienti
da cucine, sale da pranzo, bagni, servizi igienici, lavanderie nonché le acque
fecali; 12.
“fanghi di depurazione”, i residui derivanti dal
funzionamento di un impianto di depurazione di bordo montato in un’imbarcazione. Articolo
14 bis.02
Disposizioni generali 13.
Il presente capo si applica agli impianti di
depurazione di bordo installati sulle navi passeggeri. 14.
a) Gli impianti di depurazione di bordo devono
essere conformi ai valori limite di cui alla tabella 1 nel corso della prova
del tipo. Tabella 1: Valori limite da osservare nel funzionamento in
fase di deflusso dell’impianto di depurazione di bordo (impianto di prova) nel
corso della prova del tipo Parametro || concentrazione || Campione Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD5) ISO 5815-1 e 5815-2 (2003)1 || 20 mg/l || Campione composito su 24 ore, omogeneizzato 25 mg/l || Campione casuale, omogeneizzato Fabbisogno chimico di ossigeno (COD)2 ISO 6060 (1989)1) || 100 mg/l || Campione composito su 24 ore, omogeneizzato 125 mg/l || Campione casuale, omogeneizzato Carbonio organico totale (TOC) EN 1484 (1997)1 || 35 mg/l || Campione composito su 24 ore, omogeneizzato 45 mg/l || Campione casuale, omogeneizzato 1) Gli Stati membri possono applicare
procedure equivalenti 2) Ai fini della prova si può fare
riferimento al carbonio organico totale (TOC) anziché al fabbisogno chimico di
ossigeno (COD). b) Durante il funzionamento devono essere
osservati i valori di controllo di cui alla tabella 2. Tabella 2: Valori di controllo da osservare
in fase di deflusso nell’impianto di depurazione di bordo durante il suo
funzionamento a bordo di navi passeggeri Parametro || concentrazione || Campione Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD5) ISO 5815-1 e 5815-2 (2003)1 || 25 mg/l || Campione casuale, omogeneizzato Fabbisogno chimico di ossigeno (COD)2 ISO 6060 (1989)1 || 125 mg/l || Campione casuale, omogeneizzato 150 mg/l || Campione casuale Carbonio organico totale (TOC) EN 1484 (1997)1 || 45 mg/l || Campione casuale, omogeneizzato 1) Gli Stati membri possono applicare
procedure equivalenti 2) Ai fini della prova si può fare
riferimento al carbonio organico totale (TOC) anziché al fabbisogno chimico di
ossigeno (COD). c) I valori riportati nelle tabelle 1 e 2
non devono essere superati nel campione casuale. 15.
Non sono ammissibili procedimenti che utilizzino
prodotti contenenti cloro. Non è inoltre ammissibile diluire le acque reflue
domestiche in modo da diminuirne il peso specifico e consentirne anche così l’eliminazione. 16.
Devono essere definiti accorgimenti adeguati per
quanto riguarda lo stoccaggio, la conservazione (se necessario) e lo scarico
dei fanghi di depurazione, comprendenti anche un piano di gestione per tali
fanghi. 17.
La conformità con i valori limite di cui alla
tabella 1 del paragrafo 2 deve essere confermata da una prova del tipo e
determinata dall’omologazione. L’omologazione è certificata da un certificato
di omologazione. Il titolare, o il suo rappresentante autorizzato, allega una
copia del certificato di omologazione alla domanda di ispezione conformemente
all’articolo 2, paragrafo 2. A bordo devono essere presenti una copia del
certificato di omologazione e la registrazione dei parametri relativi all’impianto
di depurazione di bordo. 18.
Una volta installato a bordo l’impianto di
depurazione il fabbricante esegue una prova di funzionamento prima dell’inizio
dei servizi di linea. L’impianto di depurazione di bordo è inserito nella
rubrica 52 del certificato della nave con l’indicazione dei seguenti
particolari dello stesso: denominazione; (a)
numero di omologazione; (b)
numero di serie; (c)
anno di costruzione. 19.
Ogni eventuale modifica significativa dell’impianto
di depurazione di bordo che incida sul trattamento delle acque reflue è sempre
seguita da un controllo speciale conformemente all’articolo 14 bis.11,
paragrafo 3. 20.
L’autorità competente può avvalersi di un servizio
tecnico al fine di assolvere i compiti descritti nel presente capo. 21.
L’impianto di depurazione di bordo è oggetto di
manutenzione periodica in conformità delle indicazioni del fabbricante al fine
di garantirne costantemente il perfetto funzionamento. A bordo deve essere
presente un apposito registro che attesti l’esecuzione degli interventi di
manutenzione. Articolo
14 bis.03
Domanda di omologazione 1.
La domanda di omologazione di un tipo di impianto
di depurazione di bordo è presentata dal fabbricante all’autorità competente.
Alla domanda devono essere allegati la documentazione informativa in conformità
dell’articolo 14 bis.01, paragrafo 6, e il progetto di registrazione dei
parametri dell’impianto di depurazione in conformità dell’articolo 14 bis.01,
paragrafo 9 come pure il progetto di guida del fabbricante per il controllo dei
componenti e dei parametri relativi al trattamento delle acque reflue per il
tipo specifico di impianto di depurazione di bordo in conformità dell’articolo
14 bis.01, paragrafo 10. Per la prova del tipo il fabbricante utilizza un
prototipo dell’impianto di depurazione di bordo. 2.
Se, nel caso di una domanda specifica di
omologazione di un tipo di impianto di depurazione di bordo, l’autorità
competente ritiene che la domanda inoltrata in relazione al prototipo di
impianto presentato non sia rappresentativa di tale tipo di impianto di
depurazione di bordo, quale descritto nella parte II, addendum I, dell’appendice
VI, deve essere fornito per omologazione in conformità del paragrafo 1 un
altro, se necessario aggiuntivo, prototipo designato dall’autorità competente. 3.
Una domanda di omologazione di un tipo di impianto
di depurazione di bordo non può essere presentata a più di un’autorità
competente. Per ciascun impianto di depurazione di bordo da omologare deve
essere presentata una domanda di omologazione distinta. Articolo 14 bis.04
Procedura di omologazione 1.
L’autorità competente a cui è presentata la domanda
rilascia l’omologazione per il tipo di impianto di depurazione di bordo che
corrisponde alle descrizioni contenute nella documentazione informativa ed è
conforme ai requisiti del presente capo. Il rispetto di tali requisiti è
valutato in conformità con l’appendice VII. 2.
Per ciascun tipo di impianto di depurazione di
bordo da essa omologato, l’autorità competente compila tutte le parti
pertinenti del certificato di omologazione, il modello del quale figura nella
parte III dell’appendice VI, e redige o verifica il contenuto dell’indice del
fascicolo informativo. I certificati di omologazione sono numerati
conformemente al metodo descritto nella parte IV dell’appendice VI. Il
certificato di omologazione completo e le relative appendici sono consegnati al
richiedente. 3.
Se l’impianto di depurazione di bordo per il quale
è richiesta l’omologazione può svolgere le proprie funzioni o presenta
proprietà specifiche soltanto in combinazione con altri componenti dell’imbarcazione
sulla quale deve essere montato e se, per questo motivo, la conformità con uno
o più requisiti può essere verificata soltanto se l’impianto di depurazione di
bordo da omologare funziona in combinazione con altri componenti reali o
simulati dell’imbarcazione, la portata dell’omologazione di tale impianto di
depurazione di bordo viene limitata di conseguenza. In tali casi tutte le
restrizioni d’uso e tutti i requisiti di montaggio sono indicati nel
certificato di omologazione di tale tipo di impianto. 4.
Ciascuna autorità competente trasmette i seguenti
documenti: (a)
alle altre autorità competenti l’elenco dei tipi di
impianti di depurazione di bordo, comprensivo delle informazioni di cui alla
parte V dell’appendice VI, per i quali ha rilasciato, negato o revocato l’omologazione
nel periodo in questione, ogniqualvolta l’elenco è modificato; (b)
su richiesta di un’altra autorità competente, (1)
una copia del certificato di omologazione del tipo
di impianto di depurazione di bordo, con o senza fascicolo informativo, per
ciascun tipo di impianto di depurazione di bordo per il quale ha rilasciato,
negato o revocato l’omologazione; e, se del caso, (2)
l’elenco degli impianti di depurazione di bordo che
sono stati fabbricati in conformità delle omologazioni rilasciate, come
stabilito all’articolo 14 bis.06, paragrafo 3, che riporta informazioni in
conformità con la parte VI dell’appendice VI. Articolo14 bis.05
Modifica delle omologazioni 1.
L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione
adotta le disposizioni necessarie per garantire di essere informata di
qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo informativo. 2.
La domanda di modifica o di estensione di un’omologazione
è presentata esclusivamente all’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione
originaria. 3.
In caso di modifica delle caratteristiche dell’impianto
di depurazione di bordo, quale descritto nel fascicolo informativo, l’autorità
competente: (a)
rilascia, se necessario, le pagine modificate del
fascicolo informativo, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che
risulti chiaramente la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. In
occasione di ogni rilascio di pagine modificate, viene modificato di
conseguenza anche l’indice del fascicolo informativo allegato al certificato di
omologazione; (b)
rilascia un certificato di omologazione modificato
(contrassegnato da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in
essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell’omologazione
originaria, siano mutati i requisiti minimi del presente capo. Il certificato
di omologazione rivisto riporta chiaramente il motivo della modifica e la data
del nuovo rilascio. Qualora l’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione
ritenga che nuove prove o controlli sono giustificati alla luce delle modifiche
apportate al fascicolo informativo, ne dà comunicazione al fabbricante e
rilascia i documenti sopra specificati soltanto dopo il completamento con esito
positivo dei nuovi controlli o prove. Articolo
14 bis. 06
Conformità 1.
Su ciascun impianto di depurazione di bordo
fabbricato in conformità con l’omologazione il fabbricante appone i marchi di
cui alla parte I dell’appendice VI, compreso il numero di omologazione. 2.
Qualora l’omologazione preveda limitazioni d’uso in
conformità con l’articolo 14 bis.04, paragrafo 3, il fabbricante
allega a ciascuna unità prodotta informazioni dettagliate su tali limitazioni e
tutti i requisiti di montaggio. 3.
Su richiesta dell’autorità competente che ha
rilasciato l’omologazione, il fabbricante fornisce un elenco di tutti i numeri
di serie di tutti gli impianti di depurazione di bordo fabbricati in conformità
dei requisiti del presente capo a partire dall’ultima notifica, o dal momento
in cui tali disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta, entro 45
giorni dalla fine di ogni anno civile, e immediatamente dopo ciascuna data
aggiuntiva specificata dall’autorità competente. L’elenco indica le
correlazioni tra i numeri di serie, i corrispondenti tipi di impianti di
depurazione di bordo e i numeri di omologazione. L’elenco deve comportare
inoltre informazioni particolari sui casi in cui il fabbricante interrompa la
produzione di un tipo di impianto di depurazione di bordo omologato. Qualora l’autorità
competente non chieda al fabbricante di fornirle regolarmente tale elenco,
quest’ultimo è tenuto a conservare i dati registrati per un periodo di almeno
40 anni. Articolo
14 bis.07
Accettazione di omologazioni equivalenti Gli Stati membri possono riconoscere
omologazioni di sistemi di depurazione di bordo basati su norme differenti per
l’uso nelle rispettive vie navigabili nazionali. Articolo
14 bis.08
Verifica dei numeri di serie 1.
L’autorità competente che rilascia un’omologazione
si accerta – se necessario operando in cooperazione con le altre autorità
competenti – che i numeri di serie degli impianti di depurazione di bordo
fabbricati in conformità con i requisiti del presente capo siano registrati e
verificati. 2.
Può essere effettuato un controllo supplementare
dei numeri di serie in combinazione con il controllo della conformità della
produzione di cui all’articolo 14 bis.09. 3.
In relazione al controllo dei numeri di serie, il
fabbricante o i suoi rappresentanti autorizzati stabiliti negli Stati membri su
richiesta dell’autorità competente forniscono sollecitamente a quest’ultima
tutte le informazioni necessarie relative ai loro acquirenti diretti come pure
i numeri di serie degli impianti di depurazione di bordo notificati come
fabbricati in conformità dell’articolo 14 bis.06, paragrafo 3. 4.
Qualora un fabbricante non sia in grado di
conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 14 bis.06 dietro richiesta
dell’autorità competente, l’omologazione del tipo di impianto di depurazione di
bordo in questione può essere revocata. In tale caso si utilizza la procedura
di notifica di cui all’articolo 14 bis.10, paragrafo 4. Articolo
14 bis.09
Conformità della produzione 1.
L’autorità competente che rilascia un’omologazione
si accerta previamente – se necessario operando in cooperazione con le altre
autorità competenti – che siano state adottate disposizioni adeguate per
garantire un effettivo controllo della conformità della produzione in relazione
ai requisiti della parte I dell’appendice VI. 2.
L’autorità competente che ha rilasciato un’omologazione
si accerta – se necessario operando in cooperazione con le altre autorità
competenti – che le disposizioni di cui al paragrafo 1 in relazione ai
requisiti di cui alla parte I dell’appendice VI continuino ad essere
sufficienti e che ogni impianto di depurazione di bordo munito di numero di
omologazione in conformità con i requisiti del presente capo continui a
corrispondere alla descrizione che figura nel certificato di omologazione e nei
relativi allegati per il tipo di impianto di depurazione di bordo omologato. 3.
L’autorità competente può riconoscere prove
comparabili svolte da altre autorità competenti come equivalenti alle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Articolo
14 bis.10
Non conformità con il tipo omologato di impianto di depurazione di bordo 1.
Si ritiene che un tipo di impianto di depurazione
di bordo sia non conforme quando si discosta dalle caratteristiche riportate
nel certificato di omologazione o, se del caso, dal fascicolo informativo senza
approvazione, a norma dell’articolo 14 bis.05, paragrafo 3, da parte dell’autorità
competente che ha rilasciato l’omologazione. 2.
Qualora l’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione
riscontri che impianti di depurazione di bordo non sono conformi al tipo di
impianto di depurazione di bordo per il quale ha rilasciato l’omologazione,
essa adotta le misure necessarie per assicurare che gli impianti di depurazione
di bordo in produzione siano di nuovo conformi al tipo di impianto di
depurazione di bordo omologato. L’autorità competente che rileva la non
conformità comunica alle altre autorità competenti e alla Commissione le misure
adottate che possono contemplare finanche la revoca dell’omologazione. 3.
Qualora un’autorità competente dimostri che
impianti di depurazione di bordo provvisti di numero di omologazione non sono conformi
al tipo di impianto di depurazione di bordo omologato, essa può chiedere all’autorità
competente che ha rilasciato l’omologazione di far eseguire controlli sul tipo
di impianto di depurazione di bordo in produzione per verificarne la conformità
con il tipo di impianto di depurazione di bordo omologato. Tale verifica deve
essere effettuata entro sei mesi dalla data della richiesta. Articolo
14 bis.11
Misurazione di campioni scelti a caso/Controllo speciale 1.
Entro e non oltre tre mesi dalla messa in servizio
di una nave passeggeri o, in caso di adeguamento dell’impianto di depurazione
di bordo, dopo l’installazione di quest’ultimo e l’esecuzione della pertinente
prova di funzionamento, l’autorità competente preleva un campione scelto a caso
durante le operazioni della nave passeggeri al fine di verificare i valori di
cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. A intervalli non regolari l’autorità competente
effettua controlli sul funzionamento dell’impianto di depurazione di bordo
mediante misurazioni di campioni scelti a caso al fine di verificare i valori
di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. Qualora l’autorità competente riscontri che i
valori emersi dalle misurazioni dei campioni scelti a caso non sono conformi ai
valori di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2, essa può
chiedere che: (a)
si ponga rimedio alle anomalie riscontrate nell’impianto
di depurazione di bordo in modo da garantirne il corretto funzionamento; (b)
sia ripristinata la conformità dell’impianto di
depurazione di bordo con l’omologazione; oppure (c)
sia eseguito un controllo speciale in conformità
con il paragrafo 3. Una volta risolti i problemi di non conformità e
ripristinata la conformità dell’impianto di depurazione di bordo con l’omologazione,
l’autorità competente può effettuare nuove misurazioni di campioni scelti a
caso. Se le anomalie non sono risolte o la conformità
dell’impianto di depurazione di bordo con l’omologazione non è ripristinata, l’autorità
competente appone i sigilli all’impianto di depurazione di bordo e ne informa
la commissione di ispezione che inserisce un’annotazione in tal senso nella
rubrica 52 del certificato della nave. 2.
I campioni scelti a caso sono misurati in
conformità alle specifiche di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02,
paragrafo 2. 3.
Qualora l’autorità competente riscontri anomalie
nell’impianto di depurazione di bordo indicanti uno scostamento rispetto all’omologazione,
essa esegue un controllo speciale per determinare lo stato attuale dell’impianto
di depurazione di bordo in relazione ai componenti specificati nella
registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo, nonché la
calibratura e la regolazione dei parametri di tale impianto. Qualora l’autorità competente giunga alla conclusione
che l’impianto di depurazione di bordo non è conforme a quello omologato, essa
procede come segue: (a)
chiede che: (1)
sia ripristinata la conformità dell’impianto di
depurazione di bordo, oppure che (2)
l’omologazione a norma dell’articolo 14 bis.05 sia
modificata di conseguenza, o ancora (b)
dispone che sia eseguita una misurazione in
conformità con le specifiche di prova di cui all’appendice VII. Se la conformità non è ripristinata o l’omologazione
non è modificata di conseguenza o se, dalle misurazioni effettuate in
conformità della lettera b), emerge che non sono rispettati i limiti di cui
alla tabella 1 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2, l’autorità competente
appone i sigilli all’impianto di depurazione di bordo e ne informa la
commissione di ispezione che inserisce un’annotazione in tal senso nella
rubrica 52 del certificato della nave. 4.
Le prove di cui al paragrafo 3 sono effettuate
sulla base della guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei
parametri relativi al trattamento delle acque reflue da parte dell’impianto di
depurazione di bordo. Tale guida, che deve essere redatta dal fabbricante e
approvata dall’autorità competente, specifica i componenti che intervengono nel
trattamento delle acque reflue come pure le regolazioni, i criteri dimensionali
e i parametri da applicare per garantire il rispetto costante dei valori di cui
alle tabelle 1 e 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. La guida deve
contenere quantomeno le seguenti informazione: (a)
una specifica del tipo di impianto di depurazione
di bordo con una descrizione del processo e l’indicazione se sia necessaria l’installazione
di serbatoi di stoccaggio delle acque reflue a monte dell’impianto di
depurazione di bordo; (b)
un elenco dei componenti specifici che intervengono
nel trattamento delle acque reflue; (c)
i criteri dimensionali e di progettazione, le
specifiche e i regolamenti dimensionali applicati; (d)
una rappresentazione schematica dell’impianto di
depurazione di bordo con le caratteristiche identificative dei componenti
omologati che intervengono nel trattamento delle acque reflue (ad esempio
numeri delle parti sui componenti). 5.
Un impianto di depurazione di bordo che è stato
chiuso può essere rimesso in servizio solo dopo l’esecuzione di un controllo
speciale a norma del paragrafo 3, primo comma. Articolo
14 bis.12
Autorità competenti e servizi tecnici I servizi tecnici responsabili dell’esecuzione
delle funzioni illustrate nel presente capo devono essere conformi alla norma
europea sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura (norma EN ISO/IEC 17025:2005-8), tenuto conto delle seguenti
condizioni: (a)
i fabbricanti di impianti di depurazione di bordo
non possono essere riconosciuti come servizi tecnici; (b)
ai fini del presente capo, un servizio tecnico può,
con l’accordo dell’autorità competente, utilizzare strutture che si trovano al
di fuori del proprio laboratorio. CAPO 15 REQUISITI
PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI Articolo 15.01
Disposizioni generali 1.
Non si applicano le seguenti disposizioni: a) l’articolo 3.02, paragrafo 1, lettera b); b) gli articoli da 4.01 a 4.03; c) l’articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, e
paragrafo 7; d) l’articolo 9.14, paragrafo 3, seconda frase
per tensioni nominali superiori a 50 V. 2.
Sulle navi da passeggeri sono proibite le seguenti
apparecchiature: a) lampade a combustibile gassoso o liquido
conformemente all’articolo 12.07, paragrafo 3; b) caldaie a olio combustibile con bruciatore a
vaporizzatore conformemente all’articolo 13.04; c) caldaie a combustibile solido conformemente
all’articolo 13.07; d) apparecchi a miccia conformemente all’articolo
13.02, paragrafi 2 e 3; e e) apparecchi a gas liquefatto conformemente al
capo 14. 3.
Le navi che non sono dotate di mezzi di propulsione
propri non possono essere autorizzate al trasporto di passeggeri. 4.
(Senza oggetto) Articolo 15.02
Scafi delle navi 1.
Nel corso delle visite di cui all’articolo 2.09 lo
spessore del fasciame esterno delle navi passeggeri in acciaio è determinato
come segue. a) Lo spessore minimo tmin del
fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate dello scafo esterno delle
navi da passeggeri è determinato in base al valore più elevato ottenuto dalle
formule seguenti: t1min = 0,006 · a ·
(√(T))[mm]; t2min = f · 0,55 · (√(LWL))[mm]. In queste formule: f || = || 1 + 0,0013 · (a — 500); α || = || scarto delle coppie longitudinali o trasversali [mm]; quando lo scarto delle coppie è inferiore a 400 mm si assume a = 400 mm. b) È ammissibile che lo spessore delle
lamiere sia inferiore al valore minimo determinato in conformità della
precedente lettera a) nei casi in cui il valore permesso è stato determinato e
certificato sulla base di una prova matematica della sufficiente robustezza
(longitudinale, trasversale e locale) dello scafo della nave. c) In nessun punto del fasciame esterno lo
spessore calcolato in conformità delle precedenti lettere a) o b) è inferiore a
3 mm. d) Si effettua la sostituzione delle lamiere
quando lo spessore del fasciame del fondo, del ginocchio o delle fiancate è
inferiore allo spessore minimo determinato a norma delle lettere a) o b),
congiuntamente con la precedente lettera c). 2.
Il numero e la posizione delle paratie sono
stabiliti in modo tale che, in caso di allagamento, la nave mantenga la
galleggiabilità in conformità dell’articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13. Ogni
parte della struttura interna che influisce sull’efficienza della suddivisione
di tali navi è stagna e progettata in maniera da mantenere l’integrità della
suddivisione. 3.
La distanza fra la paratia di collisione e la
perpendicolare avanti è almeno pari a 0.04 LWL, senza tuttavia superare 0,04
LWL + 2 m. 4.
Può essere fissata una paratia trasversale con una
rientranza della paratia, se tutte le parti di questa derivazione si trovano
nell’area sicura. 5.
Le paratie, di cui si tiene conto nel calcolo di
stabilità in avaria in conformità dell’articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13,
sono stagne e installate fino al ponte di compartimentazione. In mancanza di un
ponte di compartimentazione, queste paratie arrivano a un’altezza superiore di
almeno 20 cm alla linea limite. 6.
Il numero di aperture in queste paratie è
sufficientemente ridotto per essere compatibile con il genere di costruzione e
il funzionamento normale della nave. Le aperture e i passaggi sono tali da non
alterare la funzione di tenuta stagna delle paratie. 7.
Le paratie di collisione sono provviste di aperture
o porte. 8.
Le paratie che separano le sale macchine dalle zone
passeggeri o dai locali per il personale di bordo e l’equipaggio sono
sprovviste di porte. 9.
Nelle paratie di cui al paragrafo 5 sono ammesse le
porte manovrate a mano senza comando a distanza solo nei locali a cui i
passeggeri non hanno accesso. Esse: a) rimangono chiuse in permanenza e sono
aperte solo momentaneamente per consentire il passaggio; b) sono attrezzate con dispositivi appositi
in modo da poter essere chiuse velocemente e in maniera sicura; c) riportano il seguente avviso su entrambi
i lati della porta: “Chiudere la porta subito dopo il passaggio”.” 10.
Le porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 che
restano aperte a lungo soddisfano i requisiti seguenti: a) devono poter essere chiuse da entrambi i
lati della paratia nonché da un punto facilmente accessibile situato al di
sopra del ponte di compartimentazione; b) dopo essere stata chiusa dal comando a
distanza la porta deve poter essere aperta di nuovo sul posto e chiusa in modo
sicuro. L’operazione di chiusura non è ostacolata in particolare da tappeti o
da guardapiedi o da altre ostruzioni; c) l’operazione di chiusura tramite comando
a distanza dura almeno 30 secondi ma non supera i 60 secondi; d) durante l’operazione di chiusura funziona
un allarme acustico automatico accanto alla porta; e) il controllo e l’allarme della porta
devono anche poter funzionare in maniera indipendente dal sistema elettrico di
bordo. Nel luogo da cui viene azionato il comando a distanza un dispositivo
indica se la porta è aperta o chiusa. 11.
Le porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 e i
loro attuatori sono posizionati nella zona sicura. 12.
Nella timoneria è previsto un sistema d’allarme che
indichi quali porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 sono aperte. 13.
Le tubolature non dotate di mezzi di chiusura e le
condutture di ventilazione sono bilanciate in modo tale che, con qualunque
possibile allagamento, non vengano allagati tramite di esse altri locali o serbatoi. a) Se più compartimenti sono chiaramente
messi in comunicazione fra loro da tubolature o condutture di ventilazione,
queste sboccano in un punto adatto al di sopra della linea di galleggiamento
corrispondente all’allagamento più sfavorevole. b) Non è necessario che le tubolature siano
conformi al requisito di cui alla lettera a) se nelle tubolature che passano
attraverso le paratie sono montati dispositivi di interruzione, che possono
essere operati a distanza da un punto al di sopra del ponte di compartimentazione. c) Se un sistema di condutture non comporta
alcuno sbocco in un compartimento, esso è considerato intatto in caso di avaria
di questo compartimento, se si trova all’interno della zona di sicurezza e a
una distanza di più di 0,50 m dal fondo della nave. 14.
I controlli a distanza delle porte stagne di cui al
paragrafo 10 e i dispositivi di interruzione dell’erogazione di cui al
paragrafo 13, lettera b), al di sopra del ponte di compartimentazione sono
chiaramente indicati come tali. 15.
Qualora vi siano doppi fondi, la loro altezza è
pari almeno a 0,60 m, e qualora vi siano spazi laterali, la loro larghezza è
pari almeno a 0,60 m. 16.
Le finestre possono essere situate sotto la linea
limite, se sono stagne, non possono essere aperte, possiedono robustezza
sufficiente e sono conformi all’articolo 15.06, paragrafo 14. Articolo 15.03
Stabilità 1.
Il richiedente dimostra mediante un calcolo basato
sui risultati dell’applicazione di una norma di stabilità allo stato integro
che la stabilità della nave allo stato integro è sufficiente. Tutti i calcoli
sono effettuati lasciando libero il galleggiante di inclinarsi
longitudinalmente e di immergersi. I dati relativi alla nave presi in
considerazione per il calcolo della stabilità sono determinati con una prova di
sbandamento. 2.
È dimostrata la stabilità allo stato integro per le
seguenti condizioni di carico standard: a) all’inizio del viaggio: 100% passeggeri, 98% carburante e acqua dolce, 10%
acque reflue; b) durante il viaggio: 100% passeggeri, 50% carburante e acqua dolce, 50%
acque reflue; c) alla fine del viaggio: 100% passeggeri, 10% carburante e acqua dolce, 98%
acque reflue; d) a nave scarica: nessun passeggero, 10% carburante e acqua dolce,
senza acque reflue. Per tutte le condizioni di carico standard le cisterne
di zavorra sono considerate come vuote o piene in conformità con le normali
condizioni operative. Inoltre, il requisito di cui al paragrafo 3,
lettera d), deve essere dimostrato per la condizione di carico seguente: 100% passeggeri, 50% carburante e acqua dolce, 50%
acque di rifiuto, tutti gli altri serbatoi di liquidi (inclusa la zavorra) sono
considerati pieni al 50%. 3.
La prova della sufficiente stabilità allo stato
integro è fornita mediante un calcolo basato sulle seguenti definizioni per la
stabilità allo stato integro e per le condizioni di carico standard di cui al
paragrafo 2, lettere da a) a d): a) il massimo braccio raddrizzante (hmax)
si registra a un angolo di sbandamento φmax ≥ (φmom
+ 3°) e non è inferiore a 0,20 m. Tuttavia, nel caso in cui φf
< φmax, il braccio raddrizzante all’angolo di allagamento
φf non è inferiore a 0,20 m; b) l’angolo di allagamento φf
non è inferiore a (φmom + 3°); c) a seconda della posizione di φf
and φmax, l’area A sotto la curva del braccio raddrizzante
raggiunge almeno i valori seguenti: Caso || || || A 1 || φmax ≤ 15° or φf ≤ 15° || || 0,05 m·rad al minore degli angoli φmax o φf 2 || 15° < φmax < 30° || φmax ≤ φf || 0,035+0,001 · (30-φmax) m·rad fino all’angolo φmax 3 || 15° < φf < 30° || φmax > φf || 0,035+0,001 · (30-φf) m·rad fino all’angolo φf 4 || φmax ≥ 30° e φf ≥ 30° || || 0,035 m·rad fino all’angolo φ = 30° Dove: hmax || || è il massimo braccio φ || || è l’angolo di sbandamento φf || || è l’angolo di allagamento, ossia l’angolo di sbandamento, in cui le aperture nello scafo, nella sovrastruttura o tuga che non possono essere chiuse in modo da essere a chiusura stagna, sono sommerse φmom || || è l’angolo di sbandamento massimo di cui alla lettera e) φmax || || è l’angolo di sbandamento in cui si registra il massimo braccio raddrizzante A || || è l’area sotto la curva dei bracci raddrizzanti. d) l’altezza metacentrica iniziale GMo,
corretta dall’effetto delle superfici libere nei serbatoi di liquidi, non deve
essere inferiore a 0,15 m; e) in entrambi i casi seguenti l’angolo di
sbandamento φmom non eccede 12°: aa) nell’applicazione del momento di
sbandamento dovuto ai passeggeri e al vento in conformità dei paragrafi 4 e 5; bb) nell’applicazione del momento di
sbandamento dovuto ai passeggeri e alla virata in conformità dei paragrafi 4 e
6. f) per un momento di sbandamento risultante
dai momenti dovuti alle persone, al vento e alla virata in conformità dei
paragrafi 4, 5 e 6, il bordo libero residuo non deve essere inferiore a
0,20 m; g) per navi con finestre o altre aperture
nello scafo posizionate sotto i ponti di compartimentazione e non chiuse a
tenuta stagna, la distanza di sicurezza residua è di almeno 0,10 m nell’applicazione
dei tre momenti di sbandamento risultanti dalla precedente lettera f). 4.
Il momento di sbandamento dovuto alla
concentrazione su un lato delle persone è calcolato mediante la seguente
formula: [kNm dove: P || = || massa totale delle persone a bordo [t], calcolata sommando il numero massimo ammesso di passeggeri e il numero massimo di personale di bordo e equipaggio in condizioni operative normali, considerando una massa media per persona di 0,075 t y || = || distanza laterale del centro di gravità della massa totale di persone P dalla linea centrale [m] g || = || accelerazione di gravità (g = 9,81 m/s2) Pi || = || massa di persone concentrate nell’area Ai [t] Pi = ni · 0,075 · Ai (t) in cui Ai = area occupata dalle persone [m2] ni = numero di persone per metro quadrato ni 3,75 per le zone ponte libere e le zone ponte con componenti d’arredamento mobili; per le zone ponte con componenti d’arredamento fissi per seduta come panche, ni è calcolato considerando un’area di seduta per persona pari a 0,50 m (larghezza) e 0,75 m (profondità) yi || = || distanza laterale del centro geometrico dell’area Ai dalla linea centrale [m]. Il calcolo è effettuato per una concentrazione
di persone sia a tribordo sia a babordo. La ripartizione delle persone corrisponde a
quella più sfavorevole dal punto di vista della stabilità. Le cabine sono
considerate vuote ai fini del calcolo del momento delle persone. Per il calcolo dei casi di carico, il centro
di gravità di una persona deve essere preso ad un’altezza di 1 m al di sopra
del punto più basso del ponte a 0,5 LWL, senza tenere conto della
curvatura del ponte e considerando una massa di 0,075 t per persona. Si può derogare al calcolo dettagliato delle
superfici del ponte occupate dalle persone se sono utilizzati i valori
seguenti: P || = || 1,1 · Fmax · 0,075 per le navi per escursioni giornaliere 1,5 · Fmax · 0,075 per le navi cabinate in cui Fmax = numero massimo ammesso di passeggeri a bordo; y || = || B/2 [m] 5.
Il momento di sbandamento dovuto alla pressione del
vento (Mw) è calcolato come segue: MW= pW • AW • (lW
+ T/2) [kNm] dove: pW = la pressione del vento specifica
di 0,25 kN/m²; AW = piano laterale della nave al di
sopra del piano di immersione in base alla condizione di carico considerata in
[m²]; lW = distanza del centro di gravità
del piano laterale AW dal piano di immersione in base alla condizione di carico
considerata in [m]. Nel calcolo del piano laterale, si deve tener
conto dello spazio chiuso da tende e altre installazioni mobili previsto sul
ponte. 6.
Il momento dovuto alla forza centrifuga (Mdr),
causato dalla virata della nave, è calcolato come segue: Mdr = cdr · CB
· v2 · D/LWL · (KG — T/2) (kNm) in cui cdr || = || un coefficiente di 0,45 CB || = || coefficiente di blocco (se sconosciuto, assunto come 1,0) v || = || velocità massima della nave in m/s KG || = || distanza tra il centro di gravità e la linea della chiglia in m. Per le navi da passeggeri con sistemi di
propulsione di cui all’articolo 6.06, Mdr è desunto da prove su
scala reale o su modelli o altrimenti da calcoli corrispondenti. 7.
Il richiedente dimostra, mediante un calcolo basato
sul metodo per sottrazione di carena che la stabilità in avaria della nave è
adeguata in caso di allagamento. Tutti i calcoli sono effettuati lasciando
libero il galleggiante di inclinarsi longitudinalmente e di immergersi. 8.
Si dimostra la galleggiabilità della nave in caso
di allagamento alle condizioni di carico standard specificate al paragrafo 2.
Parimenti la prova matematica di sufficiente stabilità è determinata per tre
fasi intermedie di allagamento (25%, 50% e 75% di incremento di allagamento) e
per la posizione finale di allagamento. 9.
Le navi da passeggeri sono conformi con la
compartimentazione 1 e la compartimentazione 2. In caso di allagamento si tiene conto dei dati
seguenti riguardo all’estensione del danno: || compartimentazione 1 || compartimentazione 2 Dimensione del danno laterale || || longitudinale l [m] || 0,10 · LWL, tuttavia non inferiore a 4,00 m || 0,05 · LWL, tuttavia non inferiore a 2,25 m trasversale b [m] || B/5 || 0,59 verticale h [m] || dal fondo della nave alla cima senza delimitazione Dimensione del danno del fondo || || longitudinale l [m] || 0,10 · LWL, tuttavia non inferiore a 4,00 m || 0,05 · LWL, tuttavia non inferiore a 2,25 m trasversale b [m] || B/5 verticale h [m] || 0,59; tubatura installata conformemente all’articolo 15.02, paragrafo 13, lettera c), è considerata intatta a) Per la compartimentazione 1 le paratie
possono essere considerate intatte se la distanza tra due paratie adiacenti è
maggiore della lunghezza del danno. Le paratie longitudinali poste a una
distanza inferiore a B/3 rispetto allo scafo, misurata perpendicolarmente alla
linea centrale dal fasciame all’immersione massima non sono prese in
considerazione ai fini del calcolo. Una rientranza della paratia in una paratia
trasversale più lunga di 2,50 m è considerata una paratia longitudinale. b) Per la compartimentazione 2 si considera
danneggiata ogni paratia situata all’interno dell’estensione del danno. Questo
significa che la posizione delle paratie è scelta in modo tale da assicurare la
galleggiabilità della nave da passeggeri dopo l’allagamento di due o più
compartimenti adiacenti nel senso della lunghezza. c) Il punto più basso di qualsiasi apertura
non a tenuta stagna (per esempio porte, finestre, boccaporti d’accesso) è
almeno di 0,10 m al di sopra della linea di galleggiamento in caso di avaria.
Il ponte di compartimentazione non è immerso nella fase finale di allagamento. d) Si presume una permeabilità del 95%. Se i
calcoli dimostrano che la permeabilità media di qualsiasi compartimento è
inferiore al 95%, si può considerare il valore così ottenuto anziché quello
presunto. I valori da adottare non devono essere inferiori
a: Sale di ritrovo || 95%, sale macchine e locali caldaie || 85%, depositi bagagli e magazzini || 75%, doppi fondi, serbatoi per il combustibile e altri serbatoi, a seconda che questi, per il loro utilizzo, debbano essere considerati pieni o vuoti per le navi affinché il galleggiamento sia garantito alla massima immersione ammissibile || 0 o 95%. e) Se un danno di minori dimensioni rispetto
a quanto indicato sopra produce effetti più dannosi riguardo allo sbandamento o
alla perdita dell’altezza metacentrica, i calcoli tengono conto di tale danno. 10.
Per tutte le fasi intermedie di allagamento di cui
al paragrafo 8 sono soddisfatti i seguenti criteri: a) l’angolo di sbandamento φ nella
posizione di equilibrio della fase intermedia in questione non è superiore a
15°; b) oltre allo sbandamento nella posizione di
equilibrio della fase intermedia in questione, la parte positiva della curva del
braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di GZ3 0,02 m
anteriormente all’immersione della prima apertura non protetta o prima che sia
raggiunto un angolo di sbandamento φ di 25°; c) le aperture non a tenuta stagna non sono
immerse prima che sia stato raggiunto lo sbandamento nella posizione di
equilibrio della fase intermedia in questione; d) il calcolo dell’effetto di superficie
libera in tutte le fasi intermedie di allagamento si basa sulla superficie
lorda dei compartimenti danneggiati. 11.
Nella fase finale di allagamento sono soddisfatti i
seguenti criteri, tenendo conto del momento di sbandamento in conformità del
paragrafo 4: a) l’angolo di sbandamento φE
non è superiore a 10°; b) oltre la posizione di equilibrio la parte
positiva della curva del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio
raddrizzante di GZR ≥ 0,02 m con un’area A ≥ 0,0025
m·rad. Questi valori minimi per la stabilità sono soddisfatti fino all’immersione
della prima apertura non protetta o in ogni caso prima del raggiungimento di un
angolo di sbandamento φm di 25°.
Dove: φE || || è l’angolo di sbandamento nella fase finale di allagamento tenendo conto del momento di cui al paragrafo 4 φm || || è l’angolo di perdita di stabilità o l’angolo al quale la prima apertura non protetta è inondata o 25°; deve essere utilizzato il valore minore GZR || || è il braccio raddrizzante rimanente nella fase finale di allagamento tenendo conto del momento di cui al paragrafo 4 GZK || || è il braccio di sbandamento risultante dal momento di cui al paragrafo 4. c) le aperture non a tenuta stagna non sono
immerse prima che sia stata raggiunta la posizione di equilibrio; se dette
aperture sono immerse prima di questo punto i locali che permettono l’accesso
sono considerati allagati ai fini del calcolo della stabilità in avaria. 12.
I dispositivi di interruzione dell’erogazione che
possono essere chiusi a tenuta stagna sono contrassegnati in tal senso. 13.
Se ci sono aperture di bilanciamento trasversale
per ridurre l’allagamento asimmetrico, esse sono conformi alle seguenti
condizioni: a) per il calcolo del bilanciamento
trasversale si applica la risoluzione IMO A.266 (VIII); b) sono automatiche; c) non sono dotate di dispositivi di
interruzione dell’erogazione; d) il tempo totale consentito per la
compensazione non supera i 15 minuti. Articolo 15.04
Distanza di sicurezza a bordo
libero 1.
La distanza di sicurezza è almeno pari alla somma: a) dell’immersione laterale supplementare che,
misurata sul fasciame esterno, è prodotta dall’angolo di sbandamento
autorizzato in conformità dell’articolo 15.03, paragrafo 3, lettera e); e b) della distanza di sicurezza residua in
conformità dell’articolo 15.03, paragrafo 3, lettera g). Per le navi senza ponte di compartimentazione, la
distanza di sicurezza è di almeno 500 mm. 2.
Il bordo libero è almeno pari alla somma: a) dell’immersione laterale supplementare
che, misurata sul fasciame esterno, è prodotta dall’angolo di sbandamento
autorizzato in conformità dell’articolo 15.03, paragrafo 3, lettera e); e b) del bordo libero residuo in conformità
dell’articolo 15.03, paragrafo 3, lettera f). Il bordo libero è comunque almeno pari a 300 mm. 3.
Il piano di massima immersione è fissato in modo da
garantire il rispetto della distanza di sicurezza in conformità del paragrafo
1, e del bordo libero in conformità del paragrafo 2, nonché degli articoli
15.02 e 15.03. 4.
Per motivi di sicurezza, la commissione di
ispezione può fissare un bordo libero o una distanza di sicurezza superiori. Articolo 15.05
Numero massimo ammesso di
passeggeri 1.
La commissione di ispezione fissa il numero massimo
ammesso di passeggeri e lo menziona nel certificato UE per la navigazione
interna. 2.
Il numero massimo ammesso di passeggeri non supera
nessuno dei seguenti valori: a) il numero di passeggeri per i quali è
stata dimostrata l’esistenza di una zona di evacuazione in conformità dell’articolo
15.06, paragrafo 8; b) il numero di passeggeri che è stato
considerato per il calcolo di stabilità in conformità dell’articolo 15.03; c) il numero di posti letto disponibili per
i passeggeri nelle navi cabinate usate per viaggi che includono pernottamenti. 3.
Per le navi cabinate che sono usate anche come navi
per escursioni giornaliere, il numero di passeggeri è calcolato per l’utilizzo
sia come battello per escursioni giornaliere che come nave cabinata ed è
menzionato sul certificato UE per la navigazione interna. 4.
Il numero massimo autorizzato di passeggeri è
indicato su cartelli chiaramente leggibili, affissi in punti ben visibili a
bordo della nave. Articolo 15.06
Locali e zone per i
passeggeri 1.
I locali per i passeggeri: a) sono situati, su tutti i ponti, a poppa
dietro al piano della paratia di collisione e, se sono sotto il ponte di
compartimentazione, davanti al piano della paratia del gavone di poppa; b) sono separati dalle sale macchine e dai
locali caldaie in maniera stagna al gas; c) sono disposti in modo tale da non essere
attraversati dalle linee di visione in conformità dell’articolo 7.02. Le zone del ponte che sono chiuse da tende o altre
installazioni mobili non solo nella parte superiore ma anche sui lati, in tutto
o in parte, devono soddisfare gli stessi requisiti dei locali passeggeri
coperti. 2.
Gli armadi di cui all’articolo 11.13 ed i locali
intesi per il deposito dei liquidi infiammabili sono al di fuori della zona
passeggeri. 3.
Il numero e l’ampiezza delle uscite dei locali per
i passeggeri sono conformi ai seguenti requisiti: a) i locali o gruppi di locali previsti o
attrezzati per 30 o più passeggeri o provvisti di cuccette per 12 o più
passeggeri hanno almeno due uscite. Sulle navi per escursioni giornaliere una
di queste due uscite può essere sostituita da due uscite di sicurezza; i
locali, ad eccezione delle cabine, e i gruppi di locali che hanno una sola
uscita, hanno almeno una uscita di emergenza; b) se i locali si trovano sotto il ponte di
compartimentazione, una delle uscite può essere una porta stagna, in conformità
dell’articolo 15.02, paragrafo 10, che dia accesso a un compartimento adiacente
da cui si può raggiungere direttamente il ponte superiore. L’altra uscita
conduce direttamente, se permesso in conformità della lettera a), come uscita
di sicurezza, o all’aperto o sul ponte di compartimentazione. Questo requisito
non si applica alle cabine individuali; c) le uscite di cui alle lettere a) e b)
sono realizzate in maniera appropriata e hanno un’ampiezza libera di almeno
0,80 m e anche un’altezza libera di almeno 2,00 m. Per le porte delle cabine
passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni l’ampiezza libera può essere
ridotta a 0,70 m; d) per i locali o gruppi di locali previsti
per più di 80 passeggeri la somma delle ampiezze di tutte le uscite destinate
ai passeggeri e da essi utilizzate in caso di necessità corrisponde almeno a
0,01 m per passeggero; e) se la larghezza totale delle uscite è
determinata dal numero di passeggeri, la larghezza di ciascuna uscita è di
almeno 0,005 m per passeggero; f) il lato minore delle uscite di sicurezza
è lungo almeno 0,60 m o ha un diametro minimo di 0,70 m. Tali uscite si aprono
verso l’esterno e sono contrassegnate su entrambi i lati; g) le uscite dei locali destinati all’uso
delle persone a mobilità ridotta hanno un’ampiezza libera di almeno 0,90 m. Le
uscite normalmente usate per l’imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità
ridotta hanno un’ampiezza libera di almeno 1,50 m. 4.
Le porte dei locali per i passeggeri soddisfano i
requisiti seguenti: a) con l’eccezione delle porte che conducono
ai corridoi di comunicazione, si possono aprire verso l’esterno o sono
costruite come porte scorrevoli; b) le porte delle cabine sono realizzate in
modo da poter essere in qualsiasi momento sbloccate anche dall’esterno; c) le porte automatiche si aprono facilmente
in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica di questo meccanismo; d) per le porte destinate all’uso da parte
delle persone a mobilità ridotta, dalla direzione di apertura della porta vi è
una distanza minima di 0,60 m tra il bordo interno dell’intelaiatura della
porta dalla parte della serratura ed una parete perpendicolare adiacente. 5.
I corridoi di comunicazione soddisfano i requisiti
seguenti: a) hanno un’ampiezza libera di almeno 0,80
m. Se conducono a locali utilizzati da più di 80 passeggeri, sono conformi alle
disposizioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relative alla larghezza
delle uscite che conducono a corridoi di comunicazione. b) la loro altezza libera non è inferiore a
2,00 m; c) i corridoi di comunicazione destinati all’uso
delle persone a mobilità ridotta hanno un’ampiezza libera di 1,30 m. I corridoi
di comunicazione di ampiezza superiore a 1,50 m sono forniti di corrimano su
entrambi i lati; d) quando una parte della nave o un locale
destinato ai passeggeri dispone di un unico corridoio di comunicazione, l’ampiezza
libera del medesimo è di almeno 1,00 m; e) i corridoi di comunicazione sono privi di
gradini; f) essi conducono soltanto a ponti aperti,
locali o scale; g) i vicoli ciechi nei corridoi di
comunicazione non hanno una lunghezza superiore a due metri. 6.
In aggiunta alle disposizioni del paragrafo 5 anche
le vie di evacuazione sono conformi ai requisiti seguenti: a) scale, uscite e uscite di sicurezza sono
disposte in modo tale per cui, in caso di incendio in qualsiasi zona, le altre
zone possano essere evacuate in completa sicurezza; b) le vie di evacuazione conducono per la
via più breve alle zone di evacuazione in conformità del paragrafo 8; c) le vie di evacuazione non attraversano le
sale macchine o le cucine; d) le vie di evacuazione non comportano pioli,
scale a pioli o similari; e) le porte che danno sulle vie di
evacuazione sono costruite in modo da non ridurre l’ampiezza minima della via
di sfuggita di cui al paragrafo 5, lettere a) o d); f) le vie di evacuazione e le uscite di
sicurezza sono segnalate in modo chiaro. Le insegne sono illuminate dall’impianto
elettrico di sicurezza. 7.
Le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza
hanno un adeguato sistema di guida di sicurezza. 8.
Sono a disposizione di tutte le persone a bordo
zone di raccolta che soddisfino i requisiti seguenti: a) la superficie totale delle zone di
raccolta (AS) corrisponde almeno al seguente valore: navi per escursioni giornaliere || : || AS = 0,35 · Fmax (m2) navi cabinate || : || AS = 0,45 · Fmax (m2) In queste formule si applica la definizione
seguente Fmax || || numero massimo ammesso di passeggeri a bordo; b) ogni zona individuale di raccolta o di
evacuazione ha una superficie superiore a 10 m2; c) le zone di raccolta sono libere da
componenti d’arredamento, fissi o mobili; d) se componenti d’arredamento mobili sono
posizionati in un locale in cui sono predisposte zone di raccolta, sono
adeguatamente fissati in maniera da evitare slittamenti; e) se in un locale in cui sono definite zone
di raccolta vi sono sedili o panche fissi non è necessario considerare il
numero corrispondente di persone nel calcolo dell’area totale delle zone di
raccolta ai sensi della lettera a). Tuttavia, il numero di persone per le quali
si considerano i sedili o le panche fissi in un determinato locale non deve
superare il numero delle persone per le quali sono disponibili zone di raccolta
in questo locale; f) i mezzi di salvataggio sono facilmente
accessibili dalle zone di evacuazione; g) è possibile evacuare in maniera sicura le
persone che si trovano in queste zone di raccolta, utilizzando ambo i lati
della nave; h) le zone di raccolta sono situate al di
sopra della linea limite; i) le zone di raccolta e di evacuazione devono
essere indicate come tali nel piano di sicurezza e segnalate a bordo della
nave; j) le disposizioni delle lettere d) ed e)
si applicano anche ai ponti aperti su cui sono definite zone di raccolta; k) se a bordo sono disponibili mezzi di
salvataggio collettivi conformi all’articolo 15.09, paragrafo 5, non è
necessario tenere conto del numero delle persone per cui tali mezzi sono
disponibili nel calcolo della superficie totale delle zone di raccolta di cui
alla lettera a); l) tuttavia, in tutti i casi in cui si
applicano le riduzioni di cui alle lettere e), j) e k), l’area totale indicata
alla lettera a) deve essere sufficiente per almeno il 50% del numero massimo di
passeggeri consentito. 9.
Le scale e i relativi pianerottoli nelle zone
passeggeri sono conformi ai seguenti requisiti: a) sono costruiti in conformità della norma
europea EN 13056: 2000; b) hanno un’ampiezza libera di almeno 0,80 m
o, se conducono a corridoi di comunicazione o a zone utilizzate da più di 80
passeggeri, di almeno 0,01 m per passeggero; c) se costituiscono il solo mezzo di accesso
a un locale destinato ai passeggeri hanno un’ampiezza libera di almeno 1,00 m; d) quando all’interno dello stesso locale
non ci sia almeno una scala da ciascun lato della nave, sono situati nella zona
sicura; e) inoltre, le scale destinate all’uso delle
persone a mobilità ridotta sono conformi ai requisiti seguenti: aa) la pendenza delle scale non supera 38°; bb) le scale hanno un’ampiezza libera di
almeno 0,90 m; cc) non sono ammesse scale a chiocciola; dd) le scale non sono posizionate in una
direzione trasversale rispetto alla nave; ee) i corrimano delle scale si prolungano di
circa 0,30 m oltre la parte superiore e quella inferiore delle scale senza
restringere le vie di comunicazione; ff) i corrimano, le parti anteriori almeno
del primo e dell’ultimo gradino nonché le coperture del pavimento all’estremità
delle scale sono evidenziati tramite colore. Gli ascensori destinati alle persone a mobilità
ridotta, e le attrezzature di sollevamento, come gli elevatori su rampa o le
piattaforme di sollevamento, sono costruiti conformemente a una norma
pertinente o a un regolamento di uno Stato membro. 10.
Le parti del ponte destinate ai passeggeri, e non
costituite da spazi chiusi, sono conformi ai seguenti requisiti: a) sono circondate da una impavesata o da un
guardacorpo fissi con un’altezza di almeno 1,00 m o da una ringhiera in
conformità della norma europea EN 711:1995, costruzione tipo PF, PG o PZ.
Le impavesate e le ringhiere dei ponti destinati all’uso delle persone a
mobilità ridotta sono alte almeno 1,10 m; b) le aperture e l’attrezzatura per l’imbarco
e lo sbarco ed anche le aperture per il carico e lo scarico devono poter essere
munite di un dispositivo di sicurezza e avere un’ampiezza libera di almeno 1,00
m. Le aperture normalmente utilizzate per l’imbarco e lo sbarco delle persone a
mobilità ridotta hanno un’ampiezza libera di almeno 1,50 m; c) se le aperture e l’attrezzatura per l’imbarco
e lo sbarco non possono essere visibili dalla timoneria, sono previsti
strumenti ottici o elettronici; d) i passeggeri in posizione seduta non
interrompono l’asse di visione in conformità dell’articolo 7.2. 11.
Le zone della nave non destinate ai passeggeri, in
particolare l’accesso alla timoneria, ai verricelli e alle sale macchine devono
essere protetti contro l’ingresso di persone non autorizzate. Ogni accesso a
queste zone è munito, in un punto ben visibile, di un pittogramma
corrispondente alla figura 1 nell’appendice I. 12.
Le passerelle sono costruite in conformità della
norma europea EN 14206: 2003. In deroga all’articolo 10.02, paragrafo 2,
lettera d), la loro lunghezza può essere inferiore a 4 m. 13.
Le zone di circolazione destinate all’uso delle
persone a mobilità ridotta hanno un’ampiezza libera di 1,30 m e non presentano
soglie e mastre di altezza superiore a 0,025 m. Le pareti nelle zone di
circolazione destinate all’uso delle persone a mobilità ridotta sono attrezzate
con corrimano a un’altezza di 0,90 m dal pavimento. 14.
Le porte e le pareti di vetro nelle zone di
circolazione e anche i vetri delle finestre sono in vetro temprato o laminato.
Possono anche essere di un materiale sintetico purché il suo uso sia ammesso
nel contesto della protezione contro gli incendi. Le porte e le pareti trasparenti che arrivano al
pavimento nelle zone di circolazione sono segnalate in maniera visibile. 15.
Le sovrastrutture o le loro coperture consistenti
in vetri panoramici e gli spazi chiusi creati da tende o installazioni mobili
simili e le loro sottostrutture, sono progettati e costruiti unicamente con
materiali che, in caso di incidente, riducano al massimo i rischi di lesioni
alle persone a bordo. 16.
Gli impianti di acqua potabile sono almeno conformi
ai requisiti di cui all’articolo 12.05. 17.
A bordo delle navi devono essere previsti dei
locali igienici a disposizione dei passeggeri. Almeno uno dei locali igienici è
progettato per essere accessibile alle persone a mobilità ridotta conformemente
a una norma pertinente o a un regolamento di uno Stato membro ed è accessibile
dalle zone destinate all’uso delle persone a mobilità ridotta. 18.
Le cabine senza una finestra apribile sono
collegate a un sistema di ventilazione. 19.
Per analogia, i locali in cui alloggiano i membri
dell’equipaggio o il personale di bordo sono conformi alle disposizioni del
presente articolo. Articolo 15.07
Sistema di propulsione In aggiunta al sistema di propulsione
principale, le navi sono munite di un secondo sistema di propulsione
indipendente in modo da assicurare che, in caso di avaria del sistema di
propulsione principale, la nave possa continuare il percorso con mezzi propri. Il secondo sistema di propulsione indipendente
è installato in una sala macchine separata. Se le due sale macchine hanno
paratie comuni, queste sono costruite in conformità dell’articolo 15.11,
paragrafo 2. Articolo 15.08
Impianti e mezzi di sicurezza 1.
Tutte le navi da passeggeri hanno un servizio di
comunicazione interna in conformità dell’articolo 7.08. Tale servizio è
disponibile anche nei locali di servizio e – in mancanza di comunicazione
diretta dalla timoneria – nelle zone di accesso e di raccolta per i passeggeri
di cui all’articolo 15.06, paragrafo 8. 2.
Tutte le zone destinate ai passeggeri sono
raggiungibili per mezzo di un sistema di altoparlanti. Il sistema è configurato
in modo tale da assicurare che le informazioni trasmesse possano essere
chiaramente distinte dal rumore di fondo. Gli altoparlanti sono facoltativi
quando è possibile la comunicazione diretta tra la timoneria e la zona
destinata ai passeggeri. 3.
La nave è munita di un sistema d’allarme. Esso
include: a) un impianto di allarme che permetta ai
passeggeri, ai membri dell’equipaggio e al personale di bordo di dare l’allarme
al personale di comando e all’equipaggio della nave. Tale allarme dovrebbe essere dato solo nei locali
riservati al personale di comando della nave e all’equipaggio; dovrebbe poter
essere disattivato solo dal personale di comando della nave. L’allarme deve
poter essere azionato almeno nei punti che seguono: aa) in ciascuna cabina; bb) nei corridoi, negli ascensori e nelle
gabbie delle scale, in modo che la distanza dal pulsante più vicino non superi
10 m, con almeno un pulsante per compartimento stagno; cc) nei saloni, nelle sale da pranzo e nei
locali di soggiorno analoghi; dd) nei locali igienici destinati alle persone
a mobilità ridotta; ee) nelle sale macchine, nelle cucine e in
altri locali analoghi; ff) nelle celle refrigerate e negli altri
magazzini. I pulsanti di allarme sono installati a un’altezza
da 0,85 a 1,10 m dal pavimento; b) un impianto d’allarme che permetta al
personale di comando della nave di dare l’allarme ai passeggeri. Tale allarme è chiaramente percettibile, senza
possibilità di confusione, in tutti i locali accessibili ai passeggeri. Esso
deve poter essere azionato dalla timoneria e da una postazione occupata in
permanenza dal personale; c) un sistema d’allarme che permetta al
personale di comando della nave di dare l’allarme all’equipaggio e al personale
di bordo. Il sistema d’allarme di cui all’articolo 7.09,
paragrafo 1, deve anche raggiungere i locali di soggiorno per il personale di
bordo, le celle frigorifere e gli altri magazzini. I pulsanti per l’azionamento dell’allarme sono
protetti contro un uso improprio. 4.
Ogni compartimento stagno è munito di un allarme
per il livello della sentina. 5.
Sono installate due pompe di sentina motorizzate. 6.
È disponibile un impianto di esaurimento della
sentina con tubatura installata in modo permanente. 7.
Le porte delle celle refrigerate, anche quando sono
chiuse a chiave, devono anche poter essere aperte dall’interno. 8.
Quando i sistemi di distribuzione di CO2 sono
ubicati in locali situati al di sotto del ponte, questi locali sono attrezzati
con un sistema di ventilazione automatico che si attiva all’apertura della
porta o del boccaporto del locale. Le condotte di ventilazione escono a 0,05 m
dal pavimento di questo locale. 9.
In aggiunta alla cassetta di pronto soccorso in
conformità dell’articolo 10.02, paragrafo 2, lettera f), sono fornite in numero
sufficiente cassette di pronto soccorso supplementari. Le cassette di pronto
soccorso e i luoghi in cui sono conservate sono conformi ai requisiti fissati
all’articolo 10.02, paragrafo 2, lettera f). Articolo 15.09
Mezzi di salvataggio 1.
In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui all’articolo
10.05, paragrafo 1, tutte le sezioni del ponte destinate ai passeggeri e non
costituite da spazi chiusi sono attrezzate su ambo i lati della nave con
salvagenti galleggianti ad una distanza non superiore a 20 m. I salvagenti
galleggianti sono considerati adatti se sono conformi: –
alla norma europea EN 14144:2003, o –
alla Convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice
internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1. La metà dei salvagenti galleggianti prescritti è
attrezzata con una corda galleggiante lunga almeno 30 m con un diametro compreso
tra 8 e 11 mm. L’altra metà dei salvagenti galleggianti prescritti è attrezzata
con una luce ad accensione automatica alimentata a batteria che non si spegne
in acqua. 2.
In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al
paragrafo 1, devono essere predisposti mezzi di salvataggio pronti all’uso per
tutto il personale di bordo ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2. Per il
personale di bordo che non assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza
sono consentiti salvagenti non gonfiabili o salvagenti gonfiabili
semiautomatici secondo le norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2. 3.
Le navi da passeggeri hanno i mezzi adeguati per
permettere alle persone di essere trasferite in sicurezza in acque poco
profonde, a riva o su un’altra imbarcazione. 4.
In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai
paragrafi 1 e 2, mezzi di salvataggio individuali ai sensi dell’articolo 10.05,
paragrafo 2, sono disponibili per il 100% del numero massimo autorizzato di
passeggeri. Sono autorizzati anche i giubbotti di salvataggio non gonfiabili o
a gonfiamento semiautomatico ai sensi delle norme di cui all’articolo 10.05,
paragrafo 2. 5.
Il termine “mezzi di salvataggio collettivi”
riguarda le lance, di cui all’articolo 10.04, e le zattere di salvataggio. Le zattere di salvataggio: a) recano una targhetta indicante l’uso
previsto e il numero di persone per il quale sono approvati; b) hanno posti a sedere adeguati al numero
ammesso di persone; c) hanno una capacità di sostegno di almeno
750 N per persona in acqua dolce; d) sono fornite di una corda collegata alla
nave da passeggeri per evitare che vadano alla deriva; e) sono fabbricate in un materiale adatto e
sono resistenti all’olio e ai derivati dell’olio, come pure a temperature
minori o uguali a 50 °C; f) assumono e mantengono un assetto stabile
e, a tal proposito, sono dotati di dispositivi appropriati che consentano al
numero di persone indicate di afferrarli; g) sono di color arancio fluorescente o sono
provvisti di superfici fluorescenti, visibili da tutti i lati, di almeno 100 cm2; h) sono tali da poter essere rilasciate e
messe velocemente e sicuramente in acqua da una sola persona, o da poter
galleggiare liberamente dal loro posizionamento; i) sono fornite di mezzi adeguati per
accedere dalle zone di evacuazione, di cui all’articolo 15.06, paragrafo 8,
alle zattere di salvataggio se la distanza verticale tra il ponte delle zone di
evacuazione e il piano di massima immersione è superiore a 1 m. 6.
I mezzi di salvataggio collettivi supplementari
sono attrezzature di salvataggio che assicurano la galleggiabilità di più
persone in acqua. Essi: a) recano una targhetta indicante l’uso
previsto e il numero di persone per il quale sono approvati; b) hanno una capacità di sostegno di almeno
100 N per persona in acqua dolce; c) sono fabbricati in un materiale adatto e
sono resistenti all’olio e ai derivati dell’olio, come pure a temperature
minori o uguali a 50 °C; d) assumono e mantengono un assetto stabile
e, a tal proposito, sono dotati di dispositivi appropriati che consentano al numero
di persone indicate di afferrarli; e) sono di color arancio fluorescente o sono
provvisti di superfici fluorescenti, visibili da tutti i lati, di almeno 100 cm2; f) sono tali da poter essere rilasciate e
messi velocemente e sicuramente in acqua da una sola persona, o da poter
galleggiare liberamente dal loro posizionamento; 7.
Inoltre, i mezzi di salvataggio collettivi
gonfiabili: a) sono costituiti da almeno due camere d’aria
separate; b) si gonfiano automaticamente o a comando
manuale al momento di essere messi in acqua; c) assumono e mantengono un assetto stabile
indipendentemente dal peso da sostenere, anche con la metà soltanto delle
camere d’aria gonfiate; 8.
I mezzi di salvataggio sono sistemati a bordo in
modo da poter essere raggiunti con facilità e sicurezza in caso di necessità.
La loro sistemazione in punti non visibili è segnalata in modo chiaro. 9.
I mezzi di salvataggio sono controllati secondo le
istruzioni fornite dal fabbricante. 10.
La lancia è fornita di motore e proiettore
orientabile. 11.
È disponibile una barella adeguata. Articolo 15.10
Impianto elettrico 1.
Per l’illuminazione è ammesso soltanto l’impianto
elettrico. 2.
L’articolo 9.16, paragrafo 3, è ugualmente
applicabile per le zone di passaggio e i locali di soggiorno destinati ai
passeggeri. 3.
Un’illuminazione e un’illuminazione di sicurezza
adeguate sono previste per i locali e le postazioni seguenti: a) le postazioni in cui sono conservati i
mezzi di salvataggio e quelle in cui vengono normalmente preparati per essere
utilizzati; b) le vie di evacuazione, l’accesso per i
passeggeri, compresi le passerelle, le entrate e le uscite, i corridoi di
collegamento, gli ascensori e i corridoi di accesso alle zone degli alloggi, le
zone cabine e alloggi; c) le indicazioni delle vie di evacuazione e
delle uscite di sicurezza; d) le altre zone destinate alle persone con
mobilità ridotta; e) i locali di servizio, le sale macchine, i
locali di comando e le loro uscite; f) la timoneria; g) il locale che ospita l’impianto elettrico
di emergenza; h) i punti in cui si trovano gli estintori e
i comandi dei dispositivi antincendio; i) i locali in cui si raccolgono i
passeggeri, il personale di bordo e l’equipaggio in caso di pericolo. 4.
È previsto un impianto elettrico di emergenza
composto da un gruppo elettrogeno di emergenza con relativo quadro che, in caso
di un’interruzione di corrente alle attrezzature elettriche che seguono, possa
immediatamente fornire l’alimentazione, se dette attrezzature non hanno un’alimentazione
propria: a) le luci di segnalazione; b) i segnalatori acustici; c) l’illuminazione di sicurezza di cui al
paragrafo 3; d) gli impianti di radiotelefonia; e) gli impianti d’allarme, gli altoparlanti
e gli impianti di comunicazione delle informazioni a bordo; f) i proiettori di cui all’articolo 10.02,
paragrafo 2, lettera i); g) il sistema di allarme antincendio; h) gli altri impianti di sicurezza quali gli
impianti automatici pressurizzati a Sprinkler o le pompe antincendio; i) gli ascensori e gli impianti di sollevamento
di cui all’articolo 15.06, paragrafo 9, seconda frase. 5.
Gli elementi luminosi per l’illuminazione di
sicurezza sono contrassegnati come tali. 6.
L’impianto elettrico di emergenza è installato al
di fuori della sala macchine principale, al di fuori dei locali in cui si
trovano gli impianti di alimentazione di cui all’articolo 9.2, paragrafo 1, e
al di fuori del locale in cui si trova il quadro principale; è separato da
questi locali da paratie di cui all’articolo 15.11, paragrafo 2. I cavi che alimentano gli impianti elettrici in
caso di emergenza sono posati in modo tale da mantenere la continuità di
alimentazione di questi impianti in caso di incendio o allagamento. Questi cavi
non sono mai posati in modo da attraversare la sala macchine principale, le
cucine o i locali in cui è installato il generatore principale e le relative
attrezzature, eccetto se è necessario fornire attrezzatura di emergenza in tali
zone. L’impianto elettrico di emergenza è installato o
al di sopra della linea limite o quanto più possibile lontano dalle altre fonti
di energia ai sensi dell’articolo 9.02, paragrafo 1, per assicurare che, in
caso di inondamento in conformità dell’articolo 15.03, paragrafo 9, non sia
inondato contemporaneamente a queste fonti di energia. 7.
Sono ammessi come fonte di alimentazione elettrica
di emergenza: a) i gruppi di generatori ausiliari con
scorta di carburante indipendente e sistema di raffreddamento indipendente che,
in caso di guasto elettrico, si attivano e forniscono elettricità
automaticamente entro 30 secondi o, se si trovano nelle immediate vicinanze
della timoneria o di altra postazione costantemente presidiata dai membri dell’equipaggio,
possono essere attivate manualmente; o b) batterie di accumulatori che, in caso di
guasto elettrico, si attivano automaticamente o, se si trovano nelle immediate
vicinanze della timoneria o di altra postazione costantemente presidiata dai
membri dell’equipaggio, possono essere attivate manualmente. Devono essere in
grado di alimentare i suddetti consumi per il periodo prescritto senza ricarica
e senza una riduzione di voltaggio inaccettabile. 8.
Il periodo operativo previsto per l’alimentazione
elettrica di emergenza è definito in base alla destinazione della nave da
passeggeri. Esso non deve essere inferiore a 30 minuti. 9.
Le resistenze di isolamento e la messa a terra
degli impianti elettrici sono testate in occasione delle ispezioni di cui all’articolo
2.09. 10.
Le fonti di alimentazione elettrica di cui all’articolo
9.02, paragrafo 1, sono indipendenti l’una dall’altra. 11.
Un guasto dell’impianto elettrico principale o di
quello di emergenza non deve influire sulla sicurezza operativa dell’altro
impianto. Articolo 15.11
Protezione antincendio 1.
L’idoneità alla protezione antincendio dei
materiali e dei componenti è stabilita da un ente di controllo accreditato
sulla base di adeguati metodi di prova. a) L’ente di controllo deve soddisfare: aa) il codice delle procedure per le prove
antincendio; oppure bb) norma europea EN ISO/IEC 17025: 2000 sui
requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura. b) I metodi di prova riconosciuti per
determinare la non infiammabilità dei materiali sono: aa) l’allegato 1, parte 1, del codice delle
procedure per le prove antincendio; e bb) i regolamenti equivalenti di uno degli
Stati membri. c) I metodi di prova riconosciuti per
determinare che un materiale è ad infiammabilità ritardata sono: aa) i rispettivi requisiti di cui all’allegato
1, parte 5 (prova di infiammabilità delle superfici), parte 6 (prova relativa
alle coperture del ponte), parte 7 (prova relativa ai materiali tessili e
sintetici sospesi), parte 8 (prova relativa al mobilio imbottito) e parte 9
(prova relativa alla biancheria da letto) del codice delle procedure per le
prove antincendio; e bb) i regolamenti equivalenti di uno degli
Stati membri. d) I metodi di prova riconosciuti per
determinare la resistenza al fuoco sono: aa) l’allegato I, parte 3, del codice delle
procedure per le prove antincendio; e; bb) i regolamenti equivalenti di uno degli
Stati membri. e) la commissione di ispezione può richiedere,
conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su
una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle
disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della
temperatura. 2.
Le paratie divisorie a) tra i locali sono progettate secondo le
seguenti tabelle: aa) Tabella relativa alle paratie divisorie
tra locali in cui non sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a
norma dell’articolo 10.03 bis Locali || Centri di comando || Vani scale || Punti di riunione || Sale di ritrovo || Sale macchine || Cucine || Magazzini Centri di comando || - || A0 || A0/B151) || A30 || A60 || A60 || A30/A605) Vani scale || || - || A0 || A30 || A60 || A60 || A30 Punti di riunione || || || - || A30/B152) || A60 || A60 || A30/A605) Sale di ritrovo || || || || -/A0/B153) || A60 || A60 || A30 Sale macchine || || || || || A60/A04) || A60 || A60 Cucine || || || || || || A0 || A30/B156) Magazzini || || || || || || || - bb) Tabella relativa alle paratie divisorie
tra locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma
dell’articolo 10.03 bis Locali || Centri di comando || Vani scale || Punti di riunione || Sale di ritrovo || Sale macchine || Cucine || Magazzini Centri di comando || - || A0 || A0/ B15 1) || A0 || A60 || A30 || A0/A305) Vani scale || || - || A0 || A0 || A60 || A30 || A0 Punti di riunione || || || - || A30/B15 2) || A60 || A30 || A0/A305) Sale di ritrovo || || || || -/B15/ B 03) || A60 || A30 || A0 Sale macchine || || || || || A60/A0 4) || A60 || A60 Cucine || || || || || || - || A0/B156) Magazzini || || || || || || || - 1) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con le zone di raccolta esterne sono solo di tipo B15. 2) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15. 3) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. Le paratie divisorie tra le cabine e le sale sauna sono conformi al tipo A0, e al tipo B15 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. 4) Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0. 5) Le paratie divisorie tra i magazzini dove sono conservati liquidi infiammabili e i centri di comando e i punti di riunione sono conformi al tipo A60, e al tipo 30 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. 6) B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro. b) Le paratie divisorie di tipo A sono
paratie, pareti e ponti che soddisfano i seguenti requisiti: aa) sono costruiti in acciaio o in altro
materiale equivalente; bb) sono adeguatamente rinforzati; cc) sono coibentati con materiale non
combustibile autorizzato in modo che la temperatura media sul lato non esposto
al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che
in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si
verifichi un aumento della temperatura di oltre 180 °C rispetto alla
temperatura iniziale nell’arco di tempo corrispondente sottoelencato: tipo A60 — 60 minuti tipo A30 — 30 minuti tipo A0 — 0 minuti; dd) sono costruiti in modo da impedire il
propagarsi del fumo e delle fiamme fino al termine della prova standard del
fuoco avente la durata di un’ora; c) Le paratie divisorie di tipo B sono
paratie, pareti, ponti, soffittature o rivestimenti che soddisfano i seguenti
requisiti: aa) sono costruiti in materiale non
combustibile autorizzato. Inoltre tutti i materiali usati per la costruzione e
l’assemblaggio sono non combustibili, eccetto il rivestimento, che è almeno ad
infiammabilità ritardata; bb) hanno un grado di coibentazione tale che
la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C
rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le
distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della
temperatura di oltre 225 °C rispetto alla temperatura iniziale nell’arco di
tempo corrispondente sottoelencato: tipo B15 — 15 minuti tipo B0 — 0 minuti; cc) sono costruiti in modo da impedire il
propagarsi delle fiamme fino al termine della prima mezz’ora della prova
standard del fuoco. 3.
Le pitture, le lacche, gli altri prodotti per il
trattamento delle superfici e i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali,
eccetto le sale macchine e i magazzini, sono ad infiammabilità ritardata. Le
moquette, i tessuti, le tendine e gli altri materiali tessili sospesi, così
come le imbottiture dei mobili e gli effetti letterecci, sono ad infiammabilità
ritardata se collocati in locali non dotati di un impianto pressurizzato a sprinkler
a norma dell’articolo 10.03 bis. 4.
Le soffittature e i rivestimenti delle pareti,
comprese le relative strutture di sostegno, delle sale di ritrovo non dotate di
un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell’articolo 10.03 bis sono
costruiti con materiali non combustibili, fatta eccezione per le relative
superfici, che sono almeno ad infiammabilità ritardata. La prima frase non si
applica alle saune. 5.
Il mobilio e l’arredo delle sale di ritrovo che
fungono da punti di riunione e non sono dotate di un impianto pressurizzato a
sprinkler a norma dell’articolo 10.03 bis sono costruiti con materiali non
combustibili. 6.
Le pitture, le lacche e gli altri prodotti
utilizzati su aree interne esposte non emanano quantità eccessive di fumo né di
sostanze tossiche. Tale caratteristica è dimostrata conformemente al codice per
le procedure di prova del fuoco. 7.
I materiali coibentanti nelle sale di ritrovo sono
non combustibili. Tale prescrizione non si applica alle coibentazioni
utilizzate nei tubi del refrigerante. Le superfici dei materiali coibentanti
utilizzati su questi tubi sono almeno ad infiammabilità ritardata. 7 bis. Le tende e le installazioni
mobili simili che servono a riparare in tutto o in parte le zone del ponte e le
loro strutture di sostegno sono almeno ad infiammabilità ritardata. 8.
Le porte delle paratie divisorie a norma del
paragrafo 2 soddisfano i seguenti requisiti: a) soddisfano gli stessi requisiti previsti
per le paratie divisorie nel paragrafo 2; b) sono a chiusura automatica quando si tratta
di porte di paratie divisorie a norma del paragrafo 10 o di cofani che
racchiudono sale macchine, cucine e vani scale; c) le porte a chiusura automatica che
restano aperte in condizioni normali di esercizio possono essere chiuse da una
postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell’equipaggio.
Dopo la chiusura effettuata a distanza, è possibile riaprire la porta e
richiuderla sul posto in modo sicuro; d) non è necessario coibentare le porte
stagne a norma dell’articolo 15.02. 9.
Le pareti a norma del paragrafo 2 si estendono
senza interruzioni da ponte a ponte o terminano alle soffittature continue, che
soddisfano gli stessi requisiti di cui al paragrafo 2. 10.
Le seguenti zone passeggeri sono divise dalle
paratie divisorie verticali a norma del paragrafo 2: a) zone passeggeri aventi una superficie
totale di oltre 800 m2; b) zone passeggeri contenenti cabine, a
intervalli di non oltre 40 m. In condizioni normali di esercizio le paratie
divisorie verticali sono a tenuta di fumo e si estendono senza interruzioni da
ponte a ponte. 11.
Le cavità al di sopra delle soffittature, al di
sotto dei pavimenti e dietro i rivestimenti delle pareti sono separate a
intervalli di non oltre 14 m da diaframmi tagliatiraggio non combustibili che,
anche in caso di incendio, fungono efficacemente da guarnizioni ignifughe. 12.
Le scale sono costruite in acciaio o in altro
materiale non combustibile equivalente. 13.
Le scale interne e gli ascensori sono circondati a
tutti i livelli da pareti a norma del paragrafo 2. Sono ammesse le seguenti
deroghe: a) non è necessario che una scala che mette
in comunicazione due soli ponti sia circondata da pareti se su uno dei ponti la
scala è racchiusa in un cofano a norma del paragrafo 2; b) non è necessario circondare di pareti le
scale di una sala di ritrovo purché si trovino completamente all’interno di
tale locale, e: aa) se tale locale si estende solo per due
ponti; oppure bb) se in tale locale è installato, su tutti i
ponti, un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell’articolo 10.03 bis,
se il locale è provvisto di un sistema di estrazione dei fumi a norma del
paragrafo 16 e se da tale locale si accede su tutti i ponti ad un vano scale. 14.
I sistemi di ventilazione e i sistemi di
alimentazione d’aria soddisfano i seguenti requisiti: a) sono progettati in modo da assicurare che
non possano causare il propagarsi del fuoco e del fumo; b) le aperture per le prese d’aria e per i
sistemi di estrazione e alimentazione d’aria possono essere chiuse; c) le condotte di ventilazione sono in
acciaio o altro materiale non combustibile equivalente e sono saldamente
raccordate le une alle altre ed alla sovrastruttura della nave; d) quando condotte di ventilazione aventi
una sezione trasversale superiore a 0,02 m2 attraversano
paratie divisorie di tipo A a norma del paragrafo 2 o paratie divisorie a norma
del paragrafo 10, esse sono provviste di serrande tagliafuoco automatiche che
possono essere azionate da una postazione costantemente presidiata dal
personale di bordo o da membri dell’equipaggio; e) i sistemi di ventilazione delle cucine e
delle sale macchine sono separati dai sistemi di ventilazione che servono altre
zone; f) le condotte di estrazione dell’aria sono
provviste di aperture che possono essere chiuse a chiave per consentirne l’ispezione
e la pulizia. Tali aperture sono situate in prossimità delle serrande
tagliafuoco; g) i ventilatori incorporati possono essere
disattivati da una postazione centrale situata fuori dalla sala macchine. 15.
Le cucine sono dotate di sistemi di ventilazione e
di stufe con estrattori. Le condotte per l’estrazione dell’aria degli
estrattori soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 14 e sono provviste
altresì di serrande tagliafuoco azionate a mano in corrispondenza delle
aperture per le prese d’aria. 16.
I centri di comando, i vani scale e le zone di
raccolta interne sono dotati di sistemi naturali o meccanici di estrazione dei
fumi. I sistemi di estrazione dei fumi soddisfano i seguenti requisiti: a) garantiscono capacità e affidabilità
sufficienti; b) soddisfano le condizioni d’esercizio
relative alle navi da passeggeri; c) qualora i sistemi di estrazione dei fumi
fungano anche da ventilatori generali per i locali, essi mantengono comunque la
loro funzione di sistemi di estrazione dei fumi in caso di incendio; d) i sistemi di estrazione dei fumi sono
provvisti di un dispositivo di attivazione ad azionamento manuale; e) i sistemi meccanici di estrazione dei
fumi possono inoltre essere azionati da una postazione costantemente presidiata
dal personale di bordo o da membri dell’equipaggio; f) i sistemi naturali di estrazione dei
fumi sono provvisti di un meccanismo di apertura azionato a mano o mediante una
fonte di energia all’interno del sistema di estrazione; g) i dispositivi di attivazione ed i
meccanismi di apertura ad azionamento manuale sono accessibili dall’interno o
dall’esterno del locale da proteggere. 17.
Le sale di ritrovo non costantemente sorvegliate
dal personale di bordo o da membri dell’equipaggio, le cucine, le sale macchine
ed altri locali che presentano rischi d’incendio sono collegati ad un adeguato
sistema d’allarme antincendio. La presenza di un incendio e la sua esatta
ubicazione sono automaticamente segnalate in una postazione costantemente
presidiata dal personale di bordo o da membri dell’equipaggio. Articolo 15.12
Mezzi antincendio 1.
Oltre agli estintori portatili a norma dell’articolo
10.03, a bordo sono disponibili almeno i seguenti estintori portatili: a) un estintore portatile ogni 120 m2 di
superficie al suolo lorda nelle zone passeggeri; b) un estintore portatile per ogni gruppo di
10 cabine, con arrotondamento per eccesso; c) un estintore portatile in ogni cucina e
in prossimità di ogni locale in cui sono immagazzinati o utilizzati liquidi
infiammabili. Nelle cucine l’agente estinguente è adatto anche contro i fuochi
allargati. I suddetti estintori aggiuntivi soddisfano i
requisiti di cui all’articolo 10.03, paragrafo 2, e sono installati e
ripartiti sulla nave in modo che, in qualsiasi punto e in qualsiasi momento si
scateni un incendio, sia possibile raggiungere immediatamente un estintore. In
ogni cucina e in ogni negozio di parrucchiere e profumeria è prontamente
disponibile una coperta antincendio. 2.
Le navi da passeggeri sono provviste di un sistema
di prese d’acqua consistente in: a) due pompe antincendio a motore di
capacità sufficiente, delle quali almeno una fissa; b) una conduttura d’estinzione incendi con
un numero sufficiente di prese d’acqua alle quali sono collegate in permanenza
manichette antincendio di almeno 20 metri di lunghezza dotate di una
lancia in grado di erogare un getto d’acqua pieno o nebulizzato e provvista di
un dispositivo di arresto. 3.
I sistemi di prese d’acqua sono costruiti e
proporzionati in modo tale che: a) qualsiasi punto della nave possa essere
raggiunto partendo almeno da due prese d’acqua situate in luoghi differenti, da
ciascuna mediante un’unica manichetta antincendio di non più di 20 m di
lunghezza; b) la pressione in corrispondenza delle
prese d’acqua sia pari almeno a 300 kPa; e c) su tutti i ponti sia possibile ottenere
un getto d’acqua di almeno 6 m. In presenza di cassette per idranti, è apposto
sull’esterno della cassetta un pittogramma per “manichetta antincendio”, simile
a quello della figura 5 dell’appendice I, di almeno 10 cm di lato. 4.
Le valvole per prese d’acqua con passi di vite o
rubinetti sono tali da poter essere collocate in modo che ciascuna manichetta
antincendio possa essere separata e ritirata durante il funzionamento delle
pompe antincendio. 5.
Nell’area interna, le manichette antincendio sono
arrotolate su un naspo ad alimentazione assiale. 6.
Il materiale delle attrezzature antincendio è
termoresistente o adeguatamente protetto contro la perdita di efficienza in
presenza di temperature elevate. 7.
Le tubazioni e le prese d’acqua sono disposte in modo
da scongiurare il pericolo di gelamento. 8.
Le pompe antincendio: a) sono installate o alloggiate in locali
separati; b) sono tali da poter essere utilizzate in
modo indipendente l’una dall’altra; c) sono ciascuna in grado di mantenere, su
tutti i ponti, la pressione necessaria in corrispondenza delle prese d’acqua e
di ottenere un getto d’acqua della lunghezza prescritta; d) sono installate a proravia della paratia
posteriore. Le pompe antincendio possono essere utilizzate
anche per funzioni generali. 9.
Le sale macchine sono dotate di un impianto
antincendio fisso conformemente all’articolo 10.03 ter. 10.
Sulle navi cabinate sono presenti: a) due apparecchi autorespiratori conformi
alla norma europea EN 137:1993 con maschera facciale completa conforme alla
norma europea EN 136:1998; b) due equipaggiamenti, ciascuno costituito
almeno da tuta protettiva, casco, stivali, guanti, ascia, piede di porco,
lampada tascabile e cavo di sicurezza; c) quattro maschere antifumo. Articolo 15.13
Organizzazione della
sicurezza 1.
A bordo delle navi da passeggeri deve essere
presente un ruolo d’appello. Esso descrive i compiti dell’equipaggio e del
personale di bordo nei seguenti casi: a) avaria; b) incendio a bordo; c) evacuazione dei passeggeri, d) uomo in mare. Sono prese in considerazione misure di sicurezza
specifiche per le persone a mobilità ridotta. I diversi compiti dovrebbero essere assegnati ai
membri dell’equipaggio e al personale di bordo designati nel ruolo d’appello in
base ai posti occupati. Consegne specifiche all’equipaggio garantiscono, in
caso di pericolo, l’immediata chiusura ermetica di tutte le porte e aperture
delle paratie stagne di cui all’articolo 15.02. 2.
Il ruolo di appello include un piano d’emergenza in
cui sono indicati in modo chiaro e preciso almeno: a) le zone ad uso delle persone a mobilità
ridotta; b) le vie di evacuazione, le uscite di
sicurezza, i punti di riunione e le zone di evacuazione di cui all’articolo
15.06, paragrafo 8; c) le attrezzature di salvataggio e le
lance; d) gli estintori e gli impianti d’estinzione
incendi e impianti pressurizzati a sprinkler; e) le altre attrezzature di sicurezza; f) il sistema di allarme di cui all’articolo
15.08, paragrafo 3, lettera a); g) il sistema di allarme di cui all’articolo
15.08, paragrafo 3, lettere b) e c); h) le porte stagne di cui all’articolo
15.02, paragrafo 5, e la collocazione dei loro comandi, nonché le altre
aperture di cui all’articolo 15.02, paragrafi 9, 10 e 13, e all’articolo 15.03,
paragrafo 12; i) le porte di cui all’articolo 15.11, paragrafo
8; j) le serrande tagliafuoco; k) il sistema di allarme antincendio; l) l’impianto elettrico di emergenza; m) gli organi di comando del sistema di
ventilazione; n) i collegamenti alla terraferma; o) i dispositivi di chiusura delle tubature
di alimentazione di combustibile; p) gli impianti a gas liquefatto; q) gli impianti degli altoparlanti; r) gli impianti di radiofonia; s) le cassette di pronto soccorso. 3.
Il ruolo d’appello di cui al paragrafo 1 e il piano
d’emergenza di cui al paragrafo 2: a) recano l’apposito visto della commissione
di ispezione; b) sono affissi su ogni ponte in punti
adatti in modo da essere ben visibili. 4.
In ogni cabina è affisso un codice di comportamento
per i passeggeri, nonché un piano d’emergenza semplificato contenente soltanto
le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f). Il codice di comportamento include almeno: a) l’indicazione delle seguenti situazioni di
emergenza: –
incendio, –
allagamento, –
pericolo generico; b) la descrizione dei diversi segnali d’allarme; c) le consegne relative a: –
vie di evacuazione, –
comportamento, –
necessità di mantenere la calma; d) le consegne relative a: –
fumo, –
uso di fuochi e fiamme libere, –
apertura di finestre, –
utilizzo di determinate attrezzature. Dette informazioni sono affisse in francese,
inglese, neerlandese e tedesco. Articolo 15.14
Impianti di raccolta e di
eliminazione delle acque reflue 1.
Le navi passeggeri sono provviste di serbatoi di
raccolta delle acque reflue domestiche in conformità del paragrafo 2 del
presente articolo o di adeguati impianti di depurazione in conformità del capo
14 bis. 2.
I serbatoi di raccolta delle acque reflue hanno
volume sufficiente. Essi sono provvisti di un dispositivo che indica il livello
del contenuto. Per vuotare i serbatoi, sono predisposte a bordo pompe e
condutture mediante le quali le acque reflue possono essere espulse da entrambe
le navate della nave. È possibile effettuare un collegamento per il travaso
delle acque reflue con altre navi. Le condutture devono essere provviste di raccordi
di scarico confori alla norma europea EN 1306: 1996. Articolo 15.15
Deroghe applicabili a talune
navi da passeggeri 1.
Le navi da passeggeri autorizzate a trasportare al
massimo 50 passeggeri e con una lunghezza al galleggiamento LWL non superiore a
25 m forniscono le prove di una stabilità sufficiente in condizioni di avaria
ai sensi dell’articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, o, in alternativa,
dimostrano di essere conformi ai seguenti criteri dopo l’allagamento
simmetrico: a) l’immersione della nave non supera la linea di
limite; e b) l’altezza metacentrica GMR non è
inferiore a 0,10 m. La necessaria galleggiabilità residua è assicurata
attraverso una scelta appropriata del materiale utilizzato per la costruzione
dello scafo o attraverso oggetti galleggianti di schiuma altamente alveolata
saldamente fissati allo scafo. Per le navi di lunghezza superiore a 15 m, la
galleggiabilità residua può essere assicurata associando oggetti galleggianti a
una compartimentazione conforme allo stato di stabilità 1 di cui all’articolo
15.03. 2.
Per le navi da passeggeri di cui al paragrafo 1 la
commissione di ispezione può accettare uno scostamento minimo dall’altezza
libera prescritta all’articolo 15.06, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 5,
lettera b). Lo scostamento non supera il 5%. In caso di scostamento le parti
interessate sono colorate. 3.
In deroga all’articolo 15.03, paragrafo 9, le navi
da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m destinate a trasportare al
massimo 250 passeggeri non sono tenute a rispettare lo stato di compartimentazione
2. 4.
(Senza oggetto) 5.
La commissione di ispezione può derogare all’applicazione
dell’articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza LWL non superiore a
25 m, destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri, a condizione che siano
provviste di una piattaforma accessibile da entrambe le navate della nave e
posta direttamente al di sopra della linea di galleggiamento, per consentire il
salvataggio di persone a mare. Le navi da passeggeri possono essere dotate di
un impianto analogo alle seguenti condizioni: a) l’impianto può essere azionato da una
sola persona; b) sono ammessi gli impianti mobili; c) gli impianti sono ubicati al di fuori
della zona a rischio dei sistemi di propulsione; e d) è assicurata una comunicazione efficace
tra il conduttore e la persona incaricata dell’impianto. 6.
La commissione di ispezione può derogare all’applicazione
dell’articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45
m, certificate per il trasporto, al massimo, di 600 passeggeri, a condizione
che la nave sia provvista di una piattaforma ai sensi del paragrafo 5, prima
frase o di un impianto analogo ai sensi del paragrafo 5, seconda frase. Inoltre
la nave è provvista di: a) un’elica orientabile, un propulsore cicloidale
o un idrogetto per la propulsione principale; oppure b) 2 organi di propulsione per la propulsione
principale; oppure c) un sistema di propulsione principale e un’elica
di prua. 7.
In deroga all’articolo 15.02, paragrafo 9, sulle
navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m e autorizzate a
trasportare al massimo un numero di passeggeri corrispondente alla lunghezza
della nave in metri, è ammessa nella zona passeggeri una porta stagna a comando
manuale e priva di comando a distanza ai sensi dell’articolo 15.02, paragrafo 5,
se: a) la nave è dotata di un solo ponte; b) la porta è accessibile direttamente dal
ponte e non dista da esso più di 10 m; c) il bordo inferiore della porta si trova
almeno 30 cm al di sopra del pavimento della zona passeggeri; d) ciascuno dei compartimenti separati dalla
porta è provvisto di un sistema d’allarme per il livello della sentina. 8.
Nonostante l’articolo 15.06, paragrafo 6, lettera
c), sulle navi da passeggeri di cui al paragrafo 7 una via di sfuggita può
attraversare una cucina, sempreché sia disponibile una seconda via di sfuggita. 9.
Per le navi da passeggeri di lunghezza non
superiore a 45 m, non si applica: l’articolo 15.01, paragrafo 2, lettera
e), quando gli impianti a gas liquefatto sono dotati di adeguati sistemi di
allarme per le concentrazioni di CO che costituiscono un rischio per la salute
e per miscele di gas e aria potenzialmente esplosive. 10.
Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi
da passeggeri di lunghezza LWL non superiore a 25 m: a) articolo 15.04, paragrafo 1, ultima frase; b) articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), per
le cucine, sempreché sia disponibile una seconda via di sfuggita; c) articolo 15.07. 11.
L’articolo 15.12, paragrafo 10, non si applica alle
navi cabinate di lunghezza non superiore a 45 m, a condizione che ogni cabina
sia provvista di maschere antifumo prontamente accessibili e in numero
corrispondente al numero dei posti letto. CAPO 15 bis DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA Articolo 15 bis.01
Applicazione della parte II Oltre alle disposizioni della parte II, alle
navi da passeggeri a vela si applicano le disposizioni del presente capo. Articolo 15 bis.02
Deroghe per talune navi da
passeggeri a vela 1.
Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi
da passeggeri a vela aventi LWL non superiore a 45 m e un numero massimo
autorizzato di passeggeri non superiore a LWL in metri interi: a) articolo 3.03, paragrafo 7, purché le ancore
non siano trasportate in cubie; b) articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), in
ordine alla lunghezza; c) articolo 15.08, paragrafo 3, lettera a); d) articolo 15.15, paragrafo 9, lettera a). 2.
In deroga al paragrafo 1, il numero di passeggeri
può essere portato a 1,5 volte la LWL in metri interi nella misura in cui la
velatura, le manovre e le attrezzature del ponte lo consentono. Articolo 15 bis.03
Requisiti di stabilità delle
navi che navigano a vela 1.
Per il calcolo del momento di sbandamento ai sensi
dell’articolo 15.03, paragrafo 3, è tenuto conto delle vele ammainate nel
determinare il centro di gravità della nave. 2.
Tenendo conto di tutte le situazioni di carico ai
sensi dell’articolo 15.03, paragrafo 2, e posto l’utilizzo di una velatura
standard, il momento di sbandamento risultante dall’influsso della pressione
del vento non può essere tale da superare un angolo di sbandamento di 20°. Nel
contempo: a) per questo calcolo si presume una pressione
del vento costante di 0,07 kN/m2; b) la distanza di sicurezza residua è di almeno
100 mm; c) il bordo libero residuo non è negativo. 3.
Il braccio raddrizzante di stabilità statica: a) raggiunge il valore massimo con un angolo di
sbandamento di 25° o superiore; b) raggiunge almeno 200 mm con un angolo di
sbandamento di 30° o superiore; c) è positivo con un angolo di sbandamento fino a
60°. 4.
L’area sotto la curva del braccio raddrizzante non
è inferiore a: a) 0,055 mrad fino a 30°; b) 0,09 mrad fino a 40° o all’angolo,
inferiore a 40°, in cui un’apertura non protetta comincia ad essere sommersa. Tra: c) 30° e 40°; oppure d) 30° e l’angolo, inferiore a 40°, in cui
un’apertura non protetta comincia ad essere sommersa, detta area non è inferiore a 0,03 mrad. Articolo 15 bis.04
Requisiti di costruzione e di
meccanica 1.
In deroga all’articolo 6.01, paragrafo 3, e all’articolo
9.01, paragrafo 3, l’armamento deve essere progettato per sopportare
sbandamenti fino a 20°. 2.
In deroga all’articolo 15.06, paragrafo 5, lettera
a), e paragrafo 9, lettera b), la commissione di ispezione può, per le navi da
passeggeri a vela di lunghezza non superiore a 25 m, autorizzare un’ampiezza
libera inferiore a 800 mm per i corridoi di comunicazione e le scale. Tuttavia,
l’ampiezza libera è almeno di 600 mm. 3.
In deroga all’articolo 15.06, paragrafo 10, la
commissione di ispezione può, in casi specifici, autorizzare l’uso di
guardacorpi amovibili in zone in cui risulti necessario per manovrare la
velatura. 4.
Le vele costituiscono un sistema di propulsione
principale ai sensi dell’articolo 15.07. 5.
In deroga all’articolo 15.15, paragrafo 7, lettera
c), l’altezza del bordo inferiore dell’apertura della porta può essere ridotta
a 200 mm al di sopra del pavimento della zona passeggeri. Dopo l’apertura, la
porta si richiude e si blocca automaticamente. 6.
Qualora l’elica possa girare a vuoto durante la
navigazione a vela, le parti a rischio del sistema di propulsione sono protette
da eventuali danni. Articolo 15 bis.05
Disposizioni generali sulle
manovre 1.
Le componenti delle manovre sono posizionate in
modo da evitare un’usura eccessiva. 2.
Qualora si utilizzi un materiale diverso dal legno
o manovre di tipo particolare, le modalità di costruzione utilizzate
garantiscono livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalle
dimensioni e dai criteri di resistenza previsti nel presente capo. Come prova
di resistenza: a) è effettuato un calcolo di resistenza;
oppure b) la resistenza sufficiente è stata provata
da una società di classificazione riconosciuta; oppure c) il dimensionamento è basato su procedure
stabilite in un quadro regolamentare riconosciuto (ad esempio Middendorf,
Kusk-Jensen). La prova è presentata alla commissione di
ispezione. Articolo 15 bis.06
Disposizioni generali su
alberi e pennoni 1.
Tutti i pennoni sono fabbricati con materiali di
buona qualità. 2.
Il legno utilizzato per gli alberi: a) non presenta un numero elevato di nodi; b) non presenta alburno nell’ambito delle misure
prescritte; c) nella misura del possibile, è a fibra
longitudinale; d) nella misura del possibile, è a fibra diritta. 3.
Se è utilizzato il tipo di legno Pitch pine o
Oregon pine (clear and better), i diametri indicati nelle tabelle riportate negli
articoli da 15 bis.07 a 15 bis.12 possono essere ridotti del 5%. 4.
Se i legni utilizzati per alberi, alberetti di
testa, pennoni, boma e bompressi non sono a sezione circolare, essi devono
presentare resistenza equivalente. 5.
I piedi d’albero, le scasse, i fissaggi al ponte,
ai madieri o al dritto sono costruiti in modo da assorbire le forze cui sono
sottoposti o scaricarle su altre parti collegate della costruzione. 6.
In funzione della stabilità della nave e delle
forze esterne cui è soggetta, nonché della ripartizione della superficie velica
disponibile, la commissione di ispezione può, in base alle misure prescritte
nel presente capo, autorizzare riduzioni delle sezioni circolari dei pennoni e,
se del caso, delle manovre. Sono apportate prove a norma dell’articolo 15
bis.05, paragrafo 2. 7.
Se il periodo di beccheggio/periodo di rollio della
nave, espresso in secondi, è inferiore ai 3/4 della larghezza della nave,
espressa in metri, le misure prescritte negli articoli seguenti sono aumentate.
Sono apportate prove a norma dell’articolo 15 bis.05, paragrafo 2. 8.
Nelle tabelle riportate negli articoli da 15 bis.07
a 15 bis.12 e nell’articolo 15 bis.14 sono interpolati eventuali valori
intermedi. Articolo 15 bis.07
Prescrizioni speciali per gli
alberi 1.
Gli alberi in legno soddisfano i seguenti requisiti
minimi: Lunghezza[13] m) || Diametro al ponte (cm) || Diametro alla crocetta (cm) || Diametro alla trozza (cm) 10 || 20 || 17 || 15 11 || 22 || 17 || 15 12 || 24 || 19 || 17 13 || 26 || 21 || 18 14 || 28 || 23 || 19 15 || 30 || 25 || 21 16 || 32 || 26 || 22 17 || 34 || 28 || 23 18 || 36 || 29 || 24 19 || 39 || 31 || 25 20 || 41 || 33 || 26 21 || 43 || 34 || 28 22 || 44 || 35 || 29 23 || 46 || 37 || 30 24 || 49 || 39 || 32 25 || 51 || 41 || 33 Se l’albero è dotato di due pennoni, ai diametri
si applica un aumento minimo del 10%. Se l’albero è dotato di più di due pennoni, ai
diametri si applica un aumento minimo del 15%. In caso di albero passante, il diametro al piede
dell’albero è pari perlomeno al 75% del diametro dell’albero all’altezza del
ponte. 2.
L’attrezzatura d’albero, le legature, le crocette e
le trozze hanno dimensioni e fissazioni tali da garantire una solidità
sufficiente. Articolo 15 bis.08
Prescrizioni speciali per gli
alberetti 1.
Gli alberetti in legno soddisfano i seguenti
requisiti minimi: Lunghezza[14] m) || Diametro al piede (cm) || Diametro a metà lunghezza (cm) || Diametro d’attrezzatura[15] (cm) 4 || 8 || 7 || 6 5 || 10 || 9 || 7 6 || 13 || 11 || 8 7 || 14 || 13 || 10 8 || 16 || 15 || 11 9 || 18 || 16 || 13 10 || 20 || 18 || 15 11 || 23 || 20 || 16 12 || 25 || 22 || 17 13 || 26 || 24 || 18 14 || 28 || 25 || 20 15 || 31 || 27 || 21 Se un alberetto è dotato di vele quadre, alle
misure riportate nella tabella si applica un aumento del 10%. 2.
La sovrapposizione fra alberetto e albero equivale
perlomeno al decuplo del diametro prescritto per il piede dell’alberetto. Articolo 15 bis.09
Prescrizioni speciali per i
bompressi 1.
I bompressi in legno soddisfano i seguenti
requisiti minimi: Lunghezza[16] m) || Diametro al dritto (cm) || Diametro a metà lunghezza (cm) 4 || 14,5 || 12,5 5 || 18 || 16 6 || 22 || 19 7 || 25 || 23 8 || 29 || 25 9 || 32 || 29 10 || 36 || 32 11 || 39 || 35 12 || 43 || 39 2.
La parte del bompresso situata entrobordo ha
lunghezza almeno quadrupla rispetto al diametro del bompresso al dritto. 3.
Il diametro del bompresso alla penna è pari almeno
al 60% del diametro del bompresso al dritto. Articolo 15 bis.10
Prescrizioni speciali per le
aste di fiocco 1.
Le aste di fiocco in legno soddisfano i seguenti
requisiti minimi: Lunghezza[17] (m) || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 Diametro al dritto (cm) || 7 || 10 || 14 || 17 || 21 || 24 || 28 || 31 || 35 2.
Il diametro dell’asta di fiocco alla penna equivale
almeno al 60% del diametro al dritto. Articolo 15 bis.11
Disposizioni particolari per
i boma di maestra 1.
Il boma di maestra di legno soddisfa almeno i seguenti
requisiti: Lunghezza[18] (m) || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 Diametro (cm) || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 20 || 21 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 2.
Il diametro al perno girevole è pari almeno al 72%
del diametro riportato nella tabella. 3.
Il diametro all’angolo di scotta è pari almeno all’85%
del diametro riportato nella tabella. 4.
Il diametro – misurato dall’albero – raggiunge il
valore massimo a 2/3 della lunghezza. 5.
Dove: a) l’angolo fra balumina e boma di maestra
sia inferiore a 65° e all’estremità del boma vi sia una scotta di randa; o b) il punto d’attacco della scotta non si
trovi dirimpetto all’angolo di scotta, la commissione di ispezione può prescrivere,
conformemente all’articolo 15 bis.05, paragrafo 2, un diametro maggiore. 6.
Qualora la superficie velica sia inferiore a 50 m2,
la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione delle misure
riportate nella tabella. Articolo 15 bis.12
Disposizioni particolari per
i picchi 1.
Il picco di legno soddisfa almeno i seguenti
requisiti: Lunghezza[19] (m) || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 Diametro (cm) || 10 || 12 || 14 || 16 || 17 || 18 || 20 2.
La lunghezza senza appoggio del picco equivale al
massimo al 75% della lunghezza complessiva. 3.
La resistenza alla rottura del piede di pollo
equivale perlomeno a 1,2 volte la resistenza alla rottura dell’angolo di penna. 4.
L’angolo al vertice del piede di pollo misura al
massimo 60°. 5.
Qualora, in deroga al paragrafo 4, l’angolo al
vertice del piede di pollo sia superiore a 60o, la resistenza alla trazione è
adeguata alle forze che si manifestano in tal caso. 6.
Qualora la superficie velica sia inferiore a 50 m2,
la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione delle misure
riportate nella tabella. Articolo 15 bis.13
Disposizioni generali per le
manovre fisse e correnti 1.
Le manovre fisse e correnti soddisfano i requisiti
di resistenza di cui agli articoli 15 bis.14 e 15 bis.15. 2.
Sono ammessi i seguenti collegamenti metallici: a) impiombature; b) strozzacavi; c) dispositivi di bloccaggio. Le impiombature sono fasciate e le estremità
impalmate. 3.
Le impiombature di gassa sono dotate di redancia. 4.
Le cime sono addugliate in modo tale da non
ostruire gli accessi e le scale. Articolo 15 bis.14
Disposizioni particolari per
le manovre fisse 1.
Gli stralli di trinchetto e le sartie soddisfano
almeno i seguenti requisiti: Lunghezza dell’albero[20] (m) || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 Resistenza alla trazione dello strallo di trinchetto (kN) || 160 || 172 || 185 || 200 || 220 || 244 || 269 || 294 Resistenza alla trazione delle sartie (kN) || 355 || 415 || 450 || 485 || 525 || 540 || 630 || 720 Numero di cavi e cime delle sartie per lato || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4 || 4 2.
I paterazzi, gli alberetti di testa, le sartie
volanti, le aste di fiocco e gli stralli di prua soddisfano almeno i seguenti
requisiti: Lunghezza dell’albero[21] (m) || <13 || 13-18 || >18 Resistenza alla trazione del paterazzo (kN) || 89 || 119 || 159 Resistenza alla trazione dell’alberetto di testa (kN) || 89 || 119 || 159 Lunghezza dell’alberetto (m) || <6 || 6-8 || >8 Resistenza alla trazione della sartia volante (kN) || 58 || 89 || 119 Lunghezza dell’asta di fiocco (m) || <5 || 5-7 || >7 Resistenza alla trazione dello strallo di prua (kN) || 58 || 89 || 119 3.
Le cime sono fabbricate preferibilmente secondo l’avvolgimento
6 x 7 FE con una resistenza pari a 1 550 N/mm2. In alternativa, a parità
di resistenza, può essere usato il tipo di lavorazione 6 x 36 SE o 6 x 19 FE.
Considerata la maggiore elasticità del tipo di lavorazione 6 x 19, si applica
un supplemento del 10% alle resistenze alla trazione riportate nella tabella.
Altri tipi di lavorazione sono ammessi purché presentino caratteristiche
analoghe. 4.
In caso di attrezzatura rigida, si applica un
supplemento del 30% alla resistenza alla trazione riportata nella tabella. 5.
Per l’attrezzatura si possono utilizzare soltanto
forcelle, terminali circolari e perni di tipo approvato. 6.
I perni, le forcelle, i terminali circolari e gli
arridatoi possono essere fissati in modo adeguato. 7.
La resistenza alla trazione della briglia di
bompresso equivale perlomeno a 1,2 volte la resistenza alla trazione dello
strallo di fiocco e dello strallo volante corrispondenti. 8.
In caso di navi aventi un volume di immersione
inferiore ai 30 m3, la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione
della resistenza alla trazione secondo la seguente tabella: Volume di immersione diviso per numero di alberi (m3) || Riduzione (%) >20 - 30 || 20 10 - 20 || 35 < 10 || 60 Articolo 15 bis.15
Disposizioni particolari per
le manovre correnti 1.
Per le manovre correnti sono usati cavi in fibra o
cavi di acciaio. La resistenza minima alla trazione e il diametro delle manovre
correnti, rispetto alla superficie velica, soddisfano almeno i seguenti
requisiti: Tipo di manovra corrente || Materiale del cavo || Superficie velica (m2) || Resistenza minima alla trazione (KN) || Diametro del cavo (mm) Drizze prodiere || Filo di acciaio || fino a 35 || 20 || 6 > 35 || 38 || 8 Fibra (polipropilene-PP) || diametro del cavo di almeno 14 mm e una puleggia ogni 25 m2 o parte rimanente Drizze di randa Drizze poppiere || Filo di acciaio || fino a 50 || 20 || 6 > 50 - 80 || 30 || 8 > 80 - 120 || 60 || 10 >120 - 160 || 80 || 12 Fibra (PP) || diametro del cavo di almeno 18 mm e una puleggia ogni 30 m2 o parte rimanente Scotte prodiere || Fibra (PP) || fino a 40 || 14 || > 40 || 18 || per superfici veliche oltre i 30 m2 la scotta è apposta come attrezzatura o è in grado di essere dotata di un verricello Drizze di randa/poppiere || Filo di acciaio || < 100 || 60 || 10 100 - 150 || 85 || 12 > 150 || 116 || 14 per le scotte poppiere sono necessari elementi di collegamento elastici (ammortizzatori dinamici) Fibra (PP) || diametro del cavo di almeno 18 mm e almeno 3 pulegge; per superfici veliche oltre i 60 m2 una puleggia ogni 20 m2 2.
Le manovre correnti utilizzate per il fissaggio degli
stralli hanno una resistenza alla trazione che coincide con quella dello
strallo o delle sartie corrispondenti. 3.
In caso di utilizzo di materiali diversi da quelli
indicati nel paragrafo 1, sono osservati i valori di resistenza riportati nella
tabella figurante in detto paragrafo. Non sono usati cavi in fibra di polietilene. Articolo 15 bis.16
Attrezzature e componenti 1.
In caso di utilizzo di cavi d’acciaio o di cavi in
fibra il diametro delle pulegge (misurato da centro a centro del cavo),
soddisfa almeno i seguenti requisiti: Cavo d’acciaio (mm) || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 Cavo in fibra (mm) || 16 || 18 || 20 || 22 || 24 || 26 || 28 Puleggia (mm) || 100 || 110 || 120 || 130 || 145 || 155 || 165 2.
In deroga al paragrafo 1, il diametro delle pulegge
può equivalere al sestuplo del diametro del cavo d’acciaio, purché il cavo non
sia continuamente soggetto a scorrimento su pulegge. 3.
La resistenza alla trazione delle attrezzature (ad
esempio forcelle), terminali circolari, arridatoi, golfari, perni, copiglie e
grilli) è compatibile con la resistenza alla trazione della manovra fissa o
corrente ad esse fissata. 4.
I fissaggi delle lande degli stralli e delle sartie
sono adeguati alle forze su di essi esercitate. 5.
Ad ogni gassa può essere fissato un solo grillo con
relativo strallo o sartia. 6.
I bazzelli delle drizze e degli amantigli sono
adeguatamente fissati all’albero, avendo cura che i piedi di pollo girevoli
utilizzati a tal fine siano in buone condizioni. 7.
I fissaggi di golfari, gallocce, chiodi e banchi
chiodati sono adeguati alle forze su di essi esercitate. Articolo 15 bis.17
Velatura 1.
È garantito che le vele possano essere recuperate
in modo semplice, rapido e sicuro. 2.
La superficie velica è adeguata al tipo di nave e
al volume d’immersione. Articolo 15 bis.18
Armamento 1.
Le navi munite di un’asta di fiocco o di un bompresso
sono dotate di una rete del bompresso e di un numero adeguato di dispositivi di
ritenuta e di tensionamento appropriati. 2.
È possibile fare a meno dell’armamento di cui al
paragrafo 1 se l’asta di fiocco o il bompresso presentano una maniglia e un marciapiede
adeguatamente dimensionati per consentire il fissaggio di una cintura di
sicurezza da tenere a bordo. 3.
Per lavori sull’attrezzatura si dispone di un
bansigo. Articolo 15 bis.19
Controlli 1.
L’attrezzatura è controllata ogni due anni e mezzo
dalla commissione di ispezione. Il controllo riguarda almeno quanto segue: a) le vele, con ralinghe, angolo di scotta e
brancarelle; b) le condizioni di alberi e pennoni; c) le condizioni delle manovre fisse e
correnti, e relativi collegamenti metallici; d) possibilità di terzarolare la vela in
modo rapido e sicuro; e) il fissaggio adeguato dei bozzelli delle
drizze e degli amantigli; f) il fissaggio dei pozzi dell’albero e
altri punti di fissaggio delle manovre fisse e correnti allo scafo della nave; g) i verricelli predisposti per la
regolazione delle vele; h) altri dispositivi previsti per la
navigazione a vela, come le lame di deriva e gli impianti di manovra; i) i dispositivi per evitare l’usura dei
pennoni, delle manovre fisse e correnti e delle vele; j) l’armamento di cui all’articolo 15
bis.18. 2.
La parte dell’albero di legno passante attraverso
il ponte e quella che si trova sottocoperta sono controllate ad intervalli che
saranno determinati dalla commissione di ispezione, ma almeno ad ogni visita
periodica di cui all’articolo 2.09. A tal fine l’albero è estratto. 3.
È tenuto a bordo un registro dell’ultima ispezione
effettuata in conformità del paragrafo 1, redatto, datato e sottoscritto dalla
commissione di ispezione. CAPO 16 DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER IMBARCAZIONI DESTINATE A FAR PARTE DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI
UN CONVOGLIO RIMORCHIATO O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA Articolo 16.01
Imbarcazioni idonee a
spingere 1.
Le imbarcazioni che devono essere utilizzate per
spingere sono dotate di un dispositivo per la navigazione a spinta appropriato.
Esse sono costruite e attrezzate in modo che: a) l’equipaggio possa passare con facilità e
senza pericolo sull’imbarcazione spinta con i mezzi d’accoppiamento collegati; b) possano occupare una posizione fissa
rispetto alle imbarcazioni accoppiate; c) sia evitato il movimento relativo fra le
imbarcazioni stesse. 2.
Se gli accoppiamenti sono effettuati mediante cavi,
l’imbarcazione spintore è provvista di almeno due verricelli speciali o di
dispositivi d’accoppiamento equivalenti per il tensionamento dei cavi. 3.
I dispositivi d’accoppiamento consentono di formare
un insieme rigido con l’imbarcazione spinta. Per i convogli spinti composti da una imbarcazione
spintore e da una sola imbarcazione spinta, i dispositivi d’accoppiamento possono
consentire un’articolazione controllata. I dispositivi di azionamento necessari
assorbono con facilità le forze da trasmettere e possono essere comandati con
facilità e senza pericolo. A detti dispositivi di azionamento si applicano per
analogia gli articoli da 6.02 a 6.04. 4.
Per gli spintori, è possibile fare a meno della
paratia di collisione di cui all’articolo 3.03, paragrafo 1, lettera a). Articolo 16.02
Imbarcazioni idonee a essere
spinte 1.
Alle bettoline prive di apparato di governo,
alloggio equipaggio, sala macchine o locale caldaie non si applicano: a) i capi da 5 a 7 e il capo 12; b) l’articolo 8.08, paragrafi da 2 a 8, l’articolo
10.02 e l’articolo 10.05, paragrafo 1. Se sono dotate di apparato di governo, alloggio
equipaggio, sala macchine o locale caldaie, si applicano i corrispondenti
requisiti del presente allegato. 2.
Le bettoline trasportabili su nave di lunghezza L
inferiore o uguale a 40 m soddisfano inoltre i seguenti requisiti: a) è possibile fare a meno delle
paratie di collisione di cui all’articolo 3.03, paragrafo 1, se la parte
frontale è in grado di sopportare un carico pari ad almeno 2,5 volte
quello previsto per la paratia di collisione di una nave destinata alla
navigazione interna con la medesima immersione, costruita conformemente ai
requisiti stabiliti da una società di classificazione riconosciuta; b) in deroga all’articolo 8.08,
paragrafo 1, l’esaurimento nei compartimenti dal doppio fondo di difficile
accesso dev’essere possibile solo quando il volume dei compartimenti supera il
5% del volume d’immersione della bettolina trasportabile su nave alla massima
immersione a pieno carico autorizzata. 3.
Le imbarcazioni destinate ad essere spinte sono
provviste di dispositivi d’accoppiamento che garantiscano un collegamento
sicuro con le altre imbarcazioni. Articolo 16.03
Imbarcazioni idonee alla
propulsione di una formazione in coppia Le imbarcazioni destinate alla propulsione di
una formazione in coppia sono provviste di bitte o di dispositivi equivalenti
che, per numero e disposizione, consentono l’accoppiamento sicuro della
formazione. Articolo 16.04
Imbarcazioni idonee ad essere
spostate in convoglio Le imbarcazioni destinate ad essere spostate
in convoglio sono provviste di dispositivi d’accoppiamento, di bitte o di
dispositivi equivalenti che, per numero e disposizione, garantiscono un
collegamento sicuro con l’altra o le altre imbarcazioni del convoglio. Articolo 16.05
Imbarcazioni idonee al
rimorchio 1.
Le imbarcazioni destinate al rimorchio soddisfano
le seguenti condizioni: a) i dispositivi di rimorchio sono disposti
in modo tale che la loro utilizzazione non comprometta la sicurezza dell’imbarcazione,
dell’equipaggio o del carico; b) le imbarcazioni destinate al tonneggio e
al rimorchio sono provviste di un gancio di traino che può essere mollato in
modo sicuro dalla timoneria; la presente disposizione non si applica se le
imbarcazioni sono costruite in modo tale o dotate di dispositivi tali da
rendere impossibile il capovolgimento; c) come dispositivi di rimorchio, sono
previsti verricelli o un gancio di traino. I dispositivi di rimorchio sono
collocati a proravia del piano delle eliche. Detto requisito non si applica
alle imbarcazioni governate da organi di propulsione propri come le eliche
orientabili o i propulsori cicloidali; d) in deroga ai requisiti di cui alla
lettera c), per le imbarcazioni che, in base alle disposizioni di sicurezza
della navigazione in vigore negli Stati membri, sono destinate al solo
rimorchio di rinforzo per imbarcazioni motorizzate, è sufficiente un dispositivo
di rimorchio, come una bitta o dispositivo equivalente; le disposizioni di cui
alla lettera b) si applicano per analogia; e) per evitare che i cavi di rimorchio si
impiglino a poppa, sono previsti archetti di guida dotati di arresti metallici. 2.
Le imbarcazioni di lunghezza L superiore a 86 m non
sono autorizzate al rimorchio a valle. Articolo 16.06 Prove di navigazione sui convogli 1.
Ai fini del rilascio di un’autorizzazione come
spintore o motonave atto a spostare un convoglio rigido e dell’inserimento della
menzione corrispondente nel certificato UE per la navigazione interna, la
commissione di ispezione decide quali formazioni devono essere presentate ed
effettua le prove di navigazione di cui all’articolo 5.02 con il convoglio
nella formazione o nelle formazioni richieste che le sembrino più sfavorevoli.
Il convoglio soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10. La commissione di ispezione verifica che la
rigidità del collegamento di tutte le imbarcazioni del convoglio sia garantita
nel corso delle manovre previste al capo 5. 2.
Se, nel corso delle prove di navigazione di cui al
paragrafo 1, strutture speciali sono presenti a bordo delle imbarcazioni spinte
o rimorchiate a coppia, come apparato di governo, organi di propulsione o
apparecchi di manovra, oppure accoppiamenti articolati, per soddisfare i
requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10, nel certificato UE per la
navigazione interna dell’imbarcazione di propulsione del convoglio sono
inserite le seguenti annotazioni: formazione, posizione, nome e numero unico
europeo di identificazione delle navi dei galleggianti provvisti delle
strutture speciali utilizzate. Articolo 16.07
Annotazioni nel certificato
UE per la navigazione interna 1.
Se un’imbarcazione è destinata alla propulsione di
un convoglio o ad essere spostata in un convoglio, la sua conformità ai
requisiti applicabili di cui agli articoli da 16.01 a 16.06 è annotata nel
certificato UE per la navigazione interna. 2.
Nel certificato UE per la navigazione interna dell’imbarcazione
di propulsione, sono inserite le seguenti annotazioni: a) i convogli e le formazioni ammessi; b) i tipi d’accoppiamento; c) le forze d’accoppiamento massime
stabilite; d) eventualmente, la resistenza alla
trazione minima dei cavi d’accoppiamento del collegamento longitudinale, e il
numero di giri di cavo. CAPO 17 DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI Articolo 17.01
Disposizioni generali Il capo 3, i capi da 7 a 14 e il capo 16 si
applicano ai galleggianti per quanto concerne la costruzione e l’armamento. I
galleggianti dotati di mezzo di propulsione proprio soddisfano inoltre le
disposizioni dei capi 5 e 6. Gli organi di propulsione che consentono solo
brevi spostamenti non costituiscono mezzi di propulsione propri. Articolo 17.02
Deroghe 1.
La commissione di ispezione può accordare deroghe
alle seguenti disposizioni: a) l’articolo 3.03, paragrafi 1 e 2, si
applica per analogia; b) l’articolo 7.02 si applica per analogia. c) i livelli massimi di pressione acustica
previsti all’articolo 12.02, paragrafo 5, seconda frase, possono essere
superati quando sono in funzione gli impianti adibiti a lavori del galleggiante
speciale, a condizione che, durante il funzionamento, nessuno dorma a bordo di
notte; d) sono ammesse deroghe ad altre
disposizioni concernenti la costruzione, gli impianti adibiti a lavori e l’armamento,
a condizione che in ogni caso sia garantita la medesima sicurezza. 2.
La commissione di ispezione può esonerare dall’applicazione
delle seguenti disposizioni: a) articolo 10.01: il paragrafo 1 non si
applica se, durante l’utilizzazione il galleggiante speciale può essere
ancorato in modo sicuro mediante l’ausilio di un’ancora da lavoro o di pali da
ormeggio. Tuttavia, un galleggiante speciale dotato di mezzo di propulsione
proprio è provvisto di almeno un’ancora come da articolo 10.01, paragrafo 1,
con un coefficiente empirico k pari a 45 e T pari all’altezza minore; b) articolo 12.02, paragrafo 1, seconda
parte della frase: se l’alloggio equipaggio è illuminato adeguatamente dalla
luce elettrica. 3.
Si applica inoltre quanto segue: a) articolo 8.08, paragrafo 2, seconda
frase: la pompa di sentina è a motore; b) articolo 8.10, paragrafo 3: il rumore può
superare 65 dB(A) ad una distanza laterale di 25 m dalla murata del
galleggiante speciale quando sono in funzione gli impianti adibiti a lavori; c) articolo 10.03, paragrafo 1: occorre
almeno un estintore portatile supplementare se sul ponte sono collocati
impianti adibiti a lavori non fissati in modo permanente al galleggiante; d) articolo 14.02, paragrafo 2: oltre agli
impianti a gas liquefatto per uso domestico, possono esservi anche altri
impianti a gas liquefatto. Detti impianti e i loro accessori soddisfano le
disposizioni in vigore in uno degli Stati membri. Articolo 17.03
Requisiti supplementari 1.
I galleggianti a bordo dei quali vi sono persone
durante l’esercizio sono dotati di un dispositivo d’allarme generale. Il
segnale d’allarme è chiaramente distinguibile dagli altri e raggiunge, nell’alloggio
equipaggio e in tutti i posti di lavoro, un livello di pressione acustica
superiore di almeno 5 dB(A) al livello massimo di pressione acustica locale. Il
dispositivo d’allarme può essere attivato dalla timoneria e dai principali
posti di lavoro. 2.
Gli impianti a adibiti a lavori sono
sufficientemente robusti per sostenere i carichi a cui sono sottoposti e
soddisfano le disposizioni della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine[22]. 3.
La stabilità (resistenza allo sbilanciamento) e la
robustezza degli impianti adibiti a lavori e, a seconda dei casi, il loro
fissaggio sono tali da poter sopportare le possibili sollecitazioni risultanti
dallo sbandamento, dall’assetto e dai movimenti del galleggiante speciale. 4.
Se sono issati carichi con l’ausilio di paranchi,
il carico massimo autorizzato risultante dalla stabilità e dalla robustezza è
indicato in modo visibile su cartelli affissi sul ponte e nelle stazioni di
comando. Se è possibile aumentare la capacità di sollevamento mediante l’accoppiamento
di oggetti galleggianti supplementari, i valori autorizzati con e senza tali
oggetti galleggianti supplementari sono indicati in modo chiaro. Articolo 17.04
Distanza di sicurezza residua 1.
Ai fini del presente capo e in deroga all’articolo
1.01 del presente allegato la distanza di sicurezza residua è la distanza
verticale minore fra la superficie del piano dell’acqua e il punto più basso
del galleggiante speciale oltre il quale esso non è più stagno, tenuto conto dell’assetto
e dello sbandamento risultante dall’azione dei momenti di cui all’articolo
17.07, paragrafo 4. 2.
La distanza di sicurezza residua è sufficiente ai
sensi dell’articolo 17.07, paragrafo 1, per un’apertura stagna agli spruzzi e
alle intemperie se è di almeno 300 mm. 3.
Se l’apertura non è stagna agli spruzzi e alle
intemperie, la distanza di sicurezza residua è di almeno 400 mm. Articolo 17.05
Bordo libero residuo 1.
Ai fini del presente capo e in deroga all’articolo
1.01 del presente allegato il bordo libero residuo è la distanza verticale
minore fra la superficie del piano dell’acqua e la superficie superiore del
ponte in corrispondenza del bordo, tenuto conto dell’assetto e dello
sbandamento risultante dall’azione dei momenti di cui all’articolo 17.07, paragrafo
4. 2.
Il bordo libero residuo è sufficiente ai sensi dell’articolo
17.07, paragrafo 1, se è di almeno 300 mm. 3.
Il bordo libero residuo può essere ridotto se è
provato che i requisiti di cui all’articolo 17.08 sono soddisfatti. 4.
Quando la forma di un oggetto galleggiante
differisce sensibilmente dalla forma di un pontone, come nel caso di un oggetto
galleggiante cilindrico o nel caso di un oggetto galleggiante la cui sezione
trasversale presenta più di quattro lati, la commissione di ispezione può esigere
o autorizzare un bordo libero residuo diverso da quello di cui al paragrafo 2.
Ciò vale anche nel caso di un galleggiante speciale costituito da più oggetti
galleggianti. Articolo 17.06
Prova di sbandamento 1.
Ai sensi degli articoli 17.07 e 17.08, la stabilità
è dimostrata sulla base di una prova di sbandamento effettuata nella debita
forma. 2.
Se, in occasione di una prova di sbandamento, non
si riesce a ottenere un angolo di sbandamento adeguato o se la prova di
sbandamento genera difficoltà tecniche eccessive, è possibile effettuare, in
sostituzione, un calcolo del peso e del centro di gravità dell’imbarcazione. Il
risultato del calcolo del peso è controllato effettuando misurazioni dell’immersione,
ammettendo una differenza massima del ± 5%. Articolo 17.07
Dimostrazione della stabilità 1.
Deve essere dimostrato che il bordo libero residuo
e la distanza di sicurezza residua sono sufficienti, tenuto conto dei carichi
esercitati durante il funzionamento degli impianti adibiti a lavori e in
navigazione. A tal fine, la somma degli angoli di sbandamento e di assetto non
supera 10° e il fondo dell’oggetto galleggiante non emerge. 2.
Per dimostrare la stabilità, occorrono i dati e
documenti seguenti: a) disegni in scala degli oggetti
galleggianti e degli impianti adibiti a lavori, nonché i relativi dati
dettagliati necessari per dimostrare la stabilità, quali il contenuto delle
cisterne e le aperture di accesso all’interno della nave; b) dati o curve idrostatici; c) curve dei bracci raddrizzanti di
stabilità statica, se necessario conformemente al paragrafo 5 o all’articolo
17.08; d) descrizione delle condizioni di esercizio
corredate dei dati corrispondenti concernenti il peso e il centro di gravità,
compreso lo stato del galleggiante senza carico e pronto per essere trasportato; e) calcolo dei momenti di sbandamento, di
assetto e di raddrizzamento con indicazione degli angoli di sbandamento e di
assetto, nonché delle distanze di sicurezza residue e dei bordi liberi residui
corrispondenti; f) insieme dei risultati dei calcoli con
indicazione dei limiti di esercizio e di massimo carico. 3.
La stabilità è dimostrata sulla base delle seguenti
ipotesi di carico: a) massa specifica dei prodotti di dragaggio
per le draghe: –
sabbia e ghiaia: 1,5 t/m3, –
sabbia molto bagnata: 2,0 t/m3, –
terra, di media: 1,8 t/m3, –
sabbia mista a acqua nelle condotte: 1,3 t/m3; b) per le draghe a grappino, i valori di cui
alla lettera a) sono aumentati del 15%; c) per le draghe idrauliche, è considerata
la potenza massima di sollevamento. 4.1. Per dimostrare la stabilità si
tiene conto dei momenti risultanti da: a) carico; b) costruzione asimmetrica; c) pressione del vento; d) accostata in navigazione per i galleggianti
speciali a motore; e) corrente di traverso, se necessario; f) zavorra e provviste; g) carico di coperta e, a seconda dei casi,
carico stivato; h) superfici libere dei liquidi; i) forze d’inerzia; j) altri apparecchi meccanici. I momenti che possono agire contemporaneamente
sono sommati. 4.2. Il momento risultante dalla
pressione del vento è calcolato mediante la seguente formula: Mw
= c · pw · A(lw + ((T)/(2)))[kNm] dove: c || = || coefficiente di resistenza dipendente dalla forma Per le ossature, si assume c = 1,2 e per le travi ad anima piena, c = 1,6. I due valori tengono conto dei colpi di vento. Come superficie esposta al vento, si assume l’intera superficie compresa all’interno della sagoma. pw || = || pressione specifica del vento; si assume uniformemente a 0,25 kN/m2 A || = || piano laterale al di sopra del piano di massima immersione, in m2 lw || = || distanza dal centro dalla superficie del piano laterale A al piano di massima immersione, in m. 4.3. Per determinare i momenti
dovuti all’accostata in navigazione di cui al paragrafo 4.1, lettera d), per i
galleggianti speciali a motore è utilizzata la formula di cui all’articolo 15.03,
paragrafo 6. 4.4. Il momento risultante dalla
corrente di traverso di cui al paragrafo 4.1, lettera e), è preso in
considerazione solo per i galleggianti che in fase di esercizio sono ancorati o
ormeggiati di traverso alla corrente. 4.5. Per il calcolo dei momenti
risultanti dalla zavorra liquida e dalle provviste liquide di cui al paragrafo
4.1, lettera f), è determinato il livello di riempimento delle cisterne più
sfavorevole per la stabilità e il momento corrispondente è inserito nel
calcolo. 4.6. Il momento risultante dalle
forze d’inerzia di cui al paragrafo 4.1, lettera i), è preso debitamente in
considerazione se i movimenti del carico e gli impianti adibiti a lavori
possono influire sulla stabilità. 5. Per gli oggetti galleggianti
a pareti laterali verticali, i momenti di raddrizzamento possono essere
calcolati mediante la seguente formula: Ma = 10 · D · MG‾
· sinφ (kNm) dove: MG‾ || = || altezza metacentrica, in m φ || = || angolo di sbandamento, in gradi. Questa formula si applica fino ad angoli di
sbandamento di 10o o fino a un angolo di sbandamento corrispondente all’immersione
del bordo del ponte o all’emersione del bordo del fondo; è determinante l’angolo
minore. Per le pareti laterali oblique, la formula si applica fino ad angoli di
sbandamento di 5°; si applicano inoltre le condizioni limite dei paragrafi 3 e
4. Se la forma caratteristica dell’oggetto o degli
oggetti galleggianti non consente questa semplificazione, sono richieste le
curve dei bracci raddrizzanti di cui al paragrafo 2, lettera c). Articolo 17.08
Dimostrazione della stabilità
in caso di bordo libero residuo ridotto Se, ai sensi dell’articolo 17.05, paragrafo 3,
si prende in considerazione un bordo libero residuo ridotto, si verifica, per
tutte le condizioni di esercizio, che: a) dopo una correzione per le superfici
libere dei liquidi, l’altezza metacentrica non sia inferiore a 0,15 m; b) per angoli di sbandamento da 0° a 30°,
esista un braccio raddrizzante di almeno h = 0,30 - 0,28 · φn [m] dove φn è l’angolo di sbandamento
a partire dal quale la curva dei bracci raddrizzanti raggiunge valori negativi
(limite di stabilità); esso non è essere inferiore a 20° o a 0,35 rad e non è
inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad assumendo per unità di
φn il radiante (rad) (1° = 0,01745 rad); c) la somma degli angoli di sbandamento e d’assetto
non superi 10°; d) sia mantenuta una distanza di sicurezza
residua conforme all’articolo 17.04; e) sia mantenuto un bordo libero residuo di
almeno 0,05 m; f) per angoli di sbandamento da 0° a 30°,
sia mantenuto un braccio raddrizzante residuo di almeno h = 0,20 - 0,23 · φn [m] dove φn è l’angolo di sbandamento a partire
dal quale la curva dei bracci raddrizzanti raggiunge valori negativi; esso non
è inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad. Per braccio raddrizzante residuo si intende la
differenza massima esistente, fra 0° e 30° di sbandamento, fra la curva dei
bracci raddrizzanti e la curva dei bracci inclinanti. Se un’apertura verso l’interno
della nave è raggiunta dall’acqua a un angolo di sbandamento inferiore a quello
corrispondente alla differenza massima fra le curve dei bracci, è preso in
considerazione il braccio corrispondente a quest’angolo di sbandamento. Articolo 17.09
Marche d’immersione e scale d’immersione Sono apposte marche d’immersione e scale d’immersione
conformemente agli articoli 4.04 e 4.06. Articolo 17.10
Galleggianti speciali senza
dimostrazione della stabilità 1.
Si può soprassedere all’applicazione degli articoli
da 17.04 a 17.08 per i galleggianti speciali: a) i cui impianti adibiti a lavori non
possono in alcun modo modificare lo sbandamento o l’assetto; b) per i quali si può ragionevolmente
escludere uno spostamento del centro di gravità. 2.
Tuttavia: a) a massimo carico, la distanza di
sicurezza è di almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm; b) nel caso di aperture che non possono
essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie, la distanza di
sicurezza è di almeno 500 mm. CAPO 18 DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE NAVI CANTIERE Articolo 18.01
Condizioni d’esercizio Le navi cantiere così denominate nel
certificato UE per la navigazione interna di cui all’allegato V, parte I o II,
possono navigare al di fuori dei cantieri soltanto se prive di carico. Detta
limitazione deve essere annotata nel certificato UE per la navigazione interna. A tal fine, le navi cantiere sono provviste di
un certificato dell’autorità competente indicante la durata dei lavori e la
delimitazione geografica del cantiere in cui la nave può essere impiegata. Articolo 18.02
Applicazione della parte II Salvo disposizioni contrarie contenute nel
presente capo, la costruzione e l’armamento delle navi cantiere devono essere
conformi alla parte II, capi da 3 a 14. Articolo 18.03
Deroghe 1.
a) L’articolo 3.03, paragrafo 1, si applica
per analogia; b) i capi 5 e 6 si applicano per analogia se
la nave è a motore; c) l’articolo 10.02, paragrafo 2, lettere a)
e b), si applica per analogia; d) la commissione di ispezione può accordare
deroghe alle altre disposizioni relative alla costruzione, all’equipaggiamento
e all’armamento purché in ciascun caso sia provata una sicurezza equivalente. 2.
La commissione di ispezione può esonerare dall’applicazione
delle seguenti disposizioni: a) articolo 8.08, paragrafi da 2 a 8, se non
è previsto un equipaggio; b) articolo 10.1, paragrafi 1 e 3, se la
nave cantiere può essere ancorata in modo sicuro mediante ancore da lavoro o
pali da ormeggio. Tuttavia, le navi cantiere a motore sono provviste almeno di
un’ancora conforme all’articolo 10.01, paragrafo 1, con un coefficiente k pari
a 45 e T pari all’altezza minore; c) articolo 10.02, paragrafo 1, lettera c),
se la nave cantiere non è a motore. Articolo 18.04
Distanza di sicurezza e bordo
libero 1.
Se una nave cantiere è impiegata come rifluitore o
betta a sportelli, la distanza di sicurezza all’esterno della zona stive è di
almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm. La commissione di ispezione
può ammettere un bordo libero inferiore se è fornita una prova di calcolo che
la stabilità è sufficiente per un carico la cui massa specifica è di 1,5 t/m3 e
che nessun lato del ponte è lambito dall’acqua. Si tiene conto dell’influsso
del carico liquefatto. 2.
Alle navi cantiere non previste al paragrafo 1 si
applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4.01 e 4.02. La
commissione di ispezione può stabilire per la distanza di sicurezza e il bordo
libero valori differenti da quelli sopra indicati. Articolo 18.05
Lance Le navi cantiere sono dispensate dall’obbligo
di tenere una lancia quando: a) non sono a motore; b) una lancia è disponibile altrove nel cantiere. Detta deroga deve essere annotata nel
certificato UE per la navigazione interna. CAPO 19 DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE NAVI STORICHE (Senza
oggetto) CAPO 19 bis DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE CHIATTE PER LA NAVIGAZIONE SUI CANALI (Senza
oggetto) CAPO 19 ter DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE NAVI CHE NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA 4 Articolo 19 ter.01
Applicazione del capo 4 1.
In deroga all’articolo 4.01, paragrafi 1 e 2, per
le navi che navigano sulle vie navigabili della zona 4 la distanza di sicurezza
di porte e aperture diverse dai boccaporti delle stive è ridotta a: a) 150 mm, per le aperture che possono essere
chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie; b) 200 mm, per le aperture che non possono essere
chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie. 2.
In deroga all’articolo 4.02, il bordo libero minimo
per le navi che navigano sulle vie navigabili della zona 4 è pari a 0 mm, se è
rispettata la distanza di sicurezza di cui al paragrafo 1. CAPO 20 DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA (Senza
oggetto) CAPO 21 DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO Articolo 21.01 Disposizioni generali Per quanto concerne la costruzione e l’allestimento,
sono applicabili alle imbarcazioni da diporto unicamente gli articoli 21.02 e
21.03. Articolo 21.02
Applicazione della parte II 1.
Le imbarcazioni da diporto rispettano le seguenti
disposizioni: a) capo 3: articolo 3.01; articolo 3.02, paragrafo 1, lettera
a), e paragrafo 2; articolo 3.03, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6;
articolo 3.04, paragrafo 1; b) capo 5; c) capo 6: articoli 6.01, paragrafo 1, e articolo 6.08; d) capo 7: articoli 7.01, paragrafi 1 e 2; articolo 7.02;
articolo 7.03, paragrafi 1 e 2; articolo 7.04, paragrafo 1; articolo 7.05,
paragrafo 2; articolo 7.13 per le imbarcazioni da diporto che dispongono di una
timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona; e) capo 8: articolo 8.01, paragrafi 1 e 2; articolo 8.02,
paragrafi 1 e 2; articolo 8.03, paragrafi 1 e 3; articolo 8.04; articolo 8.05,
paragrafi da 1 a 10 e 13; articolo 8.06, articolo 8.07, articolo 8.08,
paragrafi 1, 2, 5, 7 e 10; articolo 8.09, paragrafo 1, e articolo 8.10; f) per quanto concerne il capo 9: articolo 9.01, paragrafo 1, per analogia; g) capo 10: articolo 10.01, paragrafi 2, 3 e da 5 a 14;
articolo 10.02, paragrafo 1, lettere da a) a c), e paragrafo 2, lettere a) e da
e) a h); articolo 10.03, paragrafo 1, lettere a), b) e d): tuttavia, a bordo
devono essere previsti almeno due estintori; articolo 10.03, paragrafi da 2 a
6; articolo 10.03 bis; articolo 10.03 ter; articolo 18, paragrafo 1, lettera
e), della presente direttiva, e articolo 10.05; h) capo 13; i) capo 14. 2.
Nel caso di imbarcazioni da diporto disciplinate
dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno
1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto[23], la prima ispezione e le
ispezioni periodiche riguardano unicamente: a) l’articolo 6.08, se le imbarcazioni
dispongono dell’indicatore della velocità di accostata; b) l’articolo 7.01, paragrafo 2; l’articolo
7.02; l’articolo 7.03, paragrafo 1, e l’articolo 7.13, se le imbarcazioni
dispongono di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di
una sola persona; c) l’articolo 8.01, paragrafo 2; l’articolo
8.02, paragrafo 1; l’articolo 8.03, paragrafo 3; l’articolo 8.05, paragrafo 5;
l’articolo 8.08, paragrafo 2; l’articolo 8.10; d) l’articolo 10.01, paragrafi 2, 3, 6 e 14;
l’articolo 10.02, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettere a) e da e)
a h); l’articolo 10.03, paragrafo 1, lettere b) e d), e paragrafi da 2 a 6, e
articolo 10.05; e) Capo 13 f) capo 14: aa) Articolo 14.12 bb) Articolo 14.13 la prova di collaudo dopo
la messa in funzione di un impianto a gas liquefatto è effettuata in conformità
delle disposizioni della direttiva 94/25/CE; un rapporto del collaudo è
trasmesso alla commissione di ispezione; cc) gli articoli 14.14 e 14.15; l’impianto a
gas liquefatto è conforme alle disposizioni della direttiva 94/25/CE; dd) l’intero capo 14, se l’impianto a gas
liquefatto è installato dopo l’immissione in commercio dell’imbarcazione da
diporto. Articolo 21.03
(Senza oggetto) CAPO 22 STABILITÀ
DELLE NAVI CHE TRASPORTANO CONTAINER Articolo 22.01
Disposizioni generali 1.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle
navi che trasportano container quando i documenti concernenti la stabilità sono
obbligatori in base alle norme di sicurezza della navigazione in vigore negli
Stati membri. I documenti concernenti la stabilità sono
verificati da una commissione di ispezione, o altrimenti verificati, e da essa
debitamente vistati. 2.
I documenti concernenti la stabilità forniscono
informazioni comprensibili per il conduttore in merito alla stabilità della
nave in tutte le condizioni di carico. I documenti concernenti la stabilità comprendono
almeno: a) le tabelle dei coefficienti di stabilità
ammissibili, dei
valori ammissibili o delle altezze ammissibili del centro di gravità del
carico; b) i dati relativi ai volumi che possono
essere riempiti di acqua di zavorra; c) i formulari per il controllo della
stabilità. d) un esempio di calcolo o le istruzioni per
l’uso destinate al conduttore. 3.
Nel caso di navi che possono trasportare
alternativamente container non fissi o container fissi, sono richieste modalità
di calcolo separate per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto
sia di container non fissi che di container fissi. 4.
Un carico di container è considerato fisso solo
quando ogni singolo container è collegato saldamente allo scafo della nave
mediante guide o tenditori e quando la sua posizione non può cambiare durante
la navigazione. Articolo 22.02
Condizioni limite e modalità
di calcolo per la dimostrazione della stabilità
in caso di trasporto di
container non fissi 1.
Nel caso di container non fissi, qualunque modalità
di calcolo adottata per determinare la stabilità della nave rispetta le
seguenti condizioni limite: a) altezza metacentrica MG‾
non inferiore a 1,00 m, b) sotto l’azione congiunta della forza
centrifuga risultante dall’accostata della nave, dalla pressione del vento e
dalle superfici libere dei liquidi, l’angolo di sbandamento non è superiore a
5° e il bordo del ponte non è immerso; c) il braccio inclinante risultante dalla
forza centrifuga prodotta dall’accostata della nave è determinato dalla
formula: [m dove: cKZ || || parametro (cKZ = 0,04) (s2/m); v || || velocità massima della nave rispetto all’acqua [m/s] KG‾ || || altezza del centro di gravità della nave carica al di sopra della base [m] T’ || || immersione della nave carica [m]; d) il braccio inclinante risultante dalla
pressione del vento è determinato dalla formula: [m] dove: cKW || || parametro (cKW = 0,025) (t/m2); A’ || || piano laterale sopra il rispettivo piano di immersione a nave carica [m2] D’ || || dislocamento della nave carica [t] lW || || altezza del centro di gravità del piano laterale A’ sopra il rispettivo piano di immersione T’ || || immersione della nave carica [m]; e) il braccio inclinante risultante dalle
superfici libere dell’acqua piovana e delle acque residue all’interno della
stiva o del doppio fondo è determinato dalla formula: [m] dove: cKfO || || parametro (cKfO = 0,015) (t/m2) b || || larghezza della stiva o della sezione di stiva considerata [m][24] l || || lunghezza della stiva o della sezione di stiva considerata [m][25] D’ || || dislocamento della nave carica [t]; f) per tutte le condizioni di
carico occorre considerare la metà del rifornimento di carburante e di acqua
dolce. 2.
La stabilità di una nave carica di container non
fissi si considera sufficiente quando la KG‾ effettiva è minore o uguale
KG‾zul alla risultante dalla formula. La KG‾zul è calcolata per
dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni
possibili: a) [m] Non si assume mai un valore inferiore a 11,5 (11,5
= l/tan 5° per; b) Il valore minore di ottenuto
dalla formula a) o dalla formula b) è determinante. Nelle formule a) e b): || || altezza massima ammissibile del centro di gravità della nave carica, al di sopra della base [m] || || altezza del metacentro al di sopra della base [m] secondo la formula d’approssimazione di cui al paragrafo 3 F || || rispettivo bordo libero effettivo a 1/2 L [m] Z || || parametro per la forza centrifuga risultante dall’accostata [-] v || || velocità massima della nave rispetto all’acqua [m/s] Tm || || rispettiva immersione media [m] hKW || || braccio inclinante risultante dalla pressione laterale del vento di cui al paragrafo 1, lettera d) [m] hKfO || || somma dei bracci inclinanti risultanti dalle superfici libere dei liquidi di cui al paragrafo 1, lettera e) [m]. 3.
Formula d’approssimazione per KM‾ Quando non è disponibile un piano delle curve
idrostatico, il valore KM‾ per il calcolo di cui al paragrafo 2 e all’articolo
22.03, paragrafo 2, può essere determinato mediante le seguenti formule d’approssimazione: a) navi a forma di pontone [m] b) altre navi [m] Articolo 22.03
Condizioni limite e modalità
di calcolo per la dimostrazione della stabilità
in caso di trasporto di
container fissi 1.
Nel caso di container fissi, qualunque modalità di
calcolo adottata per determinare la stabilità della nave rispetta le seguenti
condizioni limite: a) altezza metacentrica MG‾
non inferiore a 0,50 m, b) sotto l’azione congiunta della forza
centrifuga risultante dall’accostata della nave, dalla pressione del vento e
dalle superfici libere dei liquidi, nessuna apertura dello scafo risulta
immersa; c) i bracci inclinanti risultanti dalla
forza centrifuga prodotta dall’accostata della nave, dalla pressione del vento
e dalle superfici libere dei liquidi sono determinati dalle formule di cui all’articolo
22.02, paragrafo 1, lettere da c) a e); d) per tutte le condizioni di carico, occorre
considerare la metà del rifornimento di carburante e di acqua dolce. 2.
La stabilità di una nave carica di container fissi
si considera sufficiente quando l’effettiva KG‾ è minore o uguale alla
KG‾zul risultante dalla formula. La KG‾zul è calcolata per
dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni
possibili: a) [m] Per (BWL)/(F’) non si assume mai un
valore inferiore a 6,6 e per mai un valore inferiore a 0 b) KG‾zul =
KM‾ – 0,50 [m] Il valore minore di KG‾zul
ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante. Oltre ai termini definiti precedentemente, in
queste formule: I || || momento d’inerzia trasversale della linea di galleggiamento a Tm [m4], (per la formula di approssimazione, cfr. paragrafo 3) i || || momento d’inerzia trasversale della linea di galleggiamento parallela alla base, all’altezza Tm + ((2)/(3)) F’[m4] " || || dislocamento della nave a Tm (m3); F’ || || bordo libero ideale F’ = H’ — Tm [m] o F’ = ((a · BWL)/(2 · b))[m]; il valore minore è determinante a || || distanza verticale fra il bordo inferiore dell’apertura immersa per prima in caso d’inclinazione e la linea di galleggiamento della nave diritta [m] b || || distanza di questa stessa apertura dal centro della nave [m] H’ || || altezza laterale ideale H’ = H + ((q)/(0,9 · L · BWL))[m]; q || || somma dei volumi di tughe, boccaporti, cofani ed altre sovrastrutture fino a un’altezza di 1,0 m al di sopra di H o fino all’apertura più bassa del volume considerato (il valore minore è determinante). Le parti di volume situate in un settore di 0,05 L dalle due estremità della nave non sono prese in considerazione [m3]. 3.
Formula d’approssimazione per I Quando non è disponibile un piano delle curve
idrostatiche, il valore per il calcolo del momento I d’inerzia trasversale
della linea di galleggiamento può essere determinato mediante le seguenti
formule d’approssimazione: a) navi a forma di pontone [m] b) altre navi [m] Articolo 22.04
Procedura di valutazione
della stabilità a bordo La procedura per la valutazione della
stabilità può essere determinata in base ai documenti di cui all’articolo
22.01, paragrafo 2. CAPO 22 bis REQUISITI
PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M Articolo 22 bis.01
Applicazione della parte I (Senza
oggetto) Articolo 22 bis.02
Applicazione della parte II Alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 110
m, oltre alla parte II si applicano gli articoli da 22 bis.03 a 22 bis.05. Articolo 22 bis.03
Robustezza La robustezza sufficiente dello scafo, ai
sensi dell’articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a), (robustezza longitudinale,
trasversale e locale) è dimostrata mediante attestato rilasciato da un
organismo di classificazione riconosciuto. Articolo 22 bis.04
Galleggiabilità e stabilità 1.
Alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m,
ad eccezione delle navi da passeggeri, si applicano i paragrafi da 2 a 10. 2.
I valori di base per il calcolo della stabilità –
dislocamento a nave scarica e centro di gravità – sono determinati effettuando
un esperimento in pendenza eseguito in conformità all’allegato I della
risoluzione IMO MSC 267 (85). 3.
Il richiedente dimostra, mediante un calcolo basato
sul metodo per sottrazione di carena che la galleggiabilità e la stabilità
della nave sono adeguate in caso di allagamento. Tutti i calcoli sono
effettuati lasciando libero il galleggiante di inclinarsi longitudinalmente e
di immergersi. La galleggiabilità e la stabilità sufficienti
della nave in caso di allagamento sono dimostrate con un carico corrispondente
alla massima immersione ed equamente distribuito tra tutte le stive, con il
massimo delle scorte e con il pieno di combustibile. Per i carichi diversificati, il calcolo della
stabilità viene effettuato nelle condizioni di carico più sfavorevoli. Questo calcolo
di stabilità viene effettuato a bordo. A tal fine la prova matematica di sufficiente
stabilità è effettuata sia per le fasi intermedie di allagamento (25%, 50% e
75% di allagamento e, se del caso, per la fase immediatamente precedente l’equilibrio
trasversale) che per la fase finale di allagamento, nelle condizioni di carico
specificate sopra. Per le situazioni di avaria si assumono i valori
seguenti: (a)
dimensioni della falla laterale: estensione longitudinale : minimo
0,10 L, estensione trasversale : 0,59 m estensione verticale : dal fondo
verso l’alto senza limitazione; (b)
dimensioni della falla sul fondo: estensione longitudinale : minimo
0,10 L, estensione trasversale : 3,00 m estensione verticale : dalla base
fino a 0,39 m, escluso il pozzo di sentina; (c)
tutte le paratie situate nella zona interessata
dalla falla sono considerate danneggiate e la distribuzione di tali paratie è
pertanto studiata in modo da garantire la galleggiabilità dopo l’allagamento di
due o tre compartimenti contigui, posti sulla stessa linea longitudinale. Per
quanto riguarda la sala macchine principale, è preso in considerazione un solo
compartimento, vale a dire che si considerano intatte le paratie che delimitano
le estremità della sala macchine. Nel caso di avaria localizzata sul fondo della
nave, si considerano allagati anche i compartimenti trasversali allo scafo; (d)
permeabilità si assume una permeabilità del 95%. Se tramite prova di calcolo la permeabilità media
di un compartimento risulta inferiore al 95%, può essere assunto invece tale
valore. I valori utilizzati non devono essere inferiori a: sale macchine e locali di servizio: –
sale macchine e locali caldaie 85%, –
stive di carico: 70%, –
doppi fondi, serbatoi per il combustibile, cisterne
di zavorra ecc., a seconda che tali serbatoi, in base alla loro destinazione,
debbano essere considerati pieni o vuoti, affinché il galleggiamento sia
garantito alla massima immersione ammissibile: 0 o 95%. (e)
il calcolo dell’effetto della superficie libera
nelle fasi intermedie di allagamento si basa sulla superficie lorda dei
compartimenti in avaria. 4.
Per tutte le fasi intermedie di allagamento di cui
al paragrafo 3 sono soddisfatti i seguenti criteri: (a)
l’angolo di sbandamento φ nella posizione di
equilibrio della fase intermedia in questione non deve superare 15° (5° quando
i container non sono messi in sicurezza); (b)
oltre allo sbandamento nella posizione di
equilibrio della fase intermedia in questione, la parte positiva della curva
del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di GZ
≥ 0,02 m (0,03 m quando i container non sono messi in sicurezza)
anteriormente all’immersione della prima apertura non protetta o prima che sia
raggiunto un angolo di sbandamento φ di 27° (15° quando i container non
sono messi in sicurezza); (c)
le aperture non a tenuta stagna non sono immerse
prima che sia stato raggiunto lo sbandamento nella posizione di equilibrio
della fase intermedia in questione. 5.
Durante la fase finale di allagamento, sono
soddisfatti i seguenti criteri: (a)
il bordo inferiore di qualsiasi apertura non a
tenuta stagna (ad esempio porte, finestre, portelli d’accesso) si trova ad
almeno 0,10 m sopra la linea di galleggiamento danneggiata; (b)
l’angolo di sbandamento φ nella posizione di
equilibrio non deve superare 12° (5° quando i container non sono messi in
sicurezza); (c)
oltre allo sbandamento nella posizione di
equilibrio della fase intermedia in questione, la parte positiva della curva
del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di GZ
≥ 0,05 m e l’area sotto la curva raggiunge almeno 0,0065 m.rad
anteriormente all’immersione della prima apertura non protetta o prima che sia
raggiunto un angolo di sbandamento φ di 27° (10° quando i container non
sono messi in sicurezza); (d)
se delle aperture non a tenuta stagna vengono
immerse prima che venga raggiunta la posizione di equilibrio, le sale che
consentono l’accesso sono considerate allagate ai fini del calcolo della
stabilità in avaria. 6.
Se ci sono aperture di bilanciamento trasversale
per ridurre l’allagamento asimmetrico, vengono soddisfatte le seguenti
condizioni: (a)
per il calcolo del bilanciamento trasversale si
applica la risoluzione IMO A.266 (VIII); (b)
sono automatiche; (c)
non sono dotate di dispositivi di interruzione dell’erogazione; (d)
il tempo totale consentito per il riequilibrio non
supera i 15 minuti. 7.
Se le aperture attraverso le quali l’allagamento
può estendersi anche ai compartimenti non danneggiati possono essere chiuse a
tenuta stagna, i dispositivi di chiusura recano le seguenti istruzioni
facilmente leggibili su entrambi i lati: “chiudere immediatamente dopo il passaggio”.” 8.
La prova di calcolo di cui ai paragrafi da 3 a 7 si
considera fornita se i calcoli di stabilità in situazione di avaria effettuati
in base alla procedura di cui alla parte 9 delle regole allegate all’Accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via
navigabile (in appresso “ADN”) hanno dato esito positivo. 9.
Se necessario per soddisfare i requisiti di cui al
paragrafo 3, il piano di massima immersione è nuovamente determinato. Articolo 22 bis.05
Requisiti supplementari 1.
Le imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m: a) dispongono di un sistema di propulsione a
più eliche, dotato di almeno due motori indipendenti di pari potenza e di un’elica
di prua comandato dalla timoneria e funzionante anche quando l’imbarcazione è
vuota; oppure dispongono di un sistema di propulsione monoelica,
e di un’elica di prua comandato dalla timoneria e alimentato da una fonte di
energia indipendente, funzionante anche quando l’imbarcazione è vuota e in
grado di garantire la propulsione in caso di avaria del sistema principale; b) dispongono di un impianto radar con
indicatore della velocità di accostata, conforme alle disposizioni dell’articolo
7.06, paragrafo 1; c) dispongono di un impianto fisso di
esaurimento della sentina, conforme alle disposizioni dell’articolo 8.08; d) soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 23.09, paragrafo 1.1. 2.
In caso di imbarcazioni, escluse le navi da
passeggeri, di lunghezza superiore a 110 m, che, oltre ai requisiti di cui
al paragrafo 1: a) in caso di incidente, possono essere
separate nel terzo medio della nave senza ricorrere ad attrezzature di
salvataggio pesanti e le cui parti separate restano a galla dopo la
separazione; b) sono provviste di un certificato, tenuto
a bordo e rilasciato da un organismo di classificazione riconosciuto, relativo
alla galleggiabilità, all’assetto e alla stabilità delle parti separate della
nave, con l’indicazione del livello di carico al di sopra del quale la
galleggiabilità delle due parti non è più assicurata; c) sono costruite con un doppio scafo in
conformità all’ADN, laddove alle navi da carico secco si applicano le sezioni
da 9.1.0.91 a 9.1.0.95, e alle navi cisterna il paragrafo 9.3.2.11.7 e le
sezioni da 9.3.2.13 a 9.3.2.15 o il paragrafo 9.3.3.11.7 e le sezioni da
9.3.3.13 a 9.3.3.15 della parte 9 dell’ADN; d) dispongono di un sistema di propulsione a
più eliche conformemente al paragrafo 1, lettera a), prima metà della frase, il certificato UE per la navigazione interna
precisa, nella sezione 52, che sono conformi a tutti i requisiti di cui alle
lettere da a) a d). 3.
In caso di navi da passeggeri, di lunghezza
superiore a 110 m, che, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1: a) sono costruite o modificate per la classe
superiore sotto il controllo di un organismo di classificazione riconosciuto,
nel qual caso la conformità è comprovata da un certificato rilasciato dall’organismo
di classificazione, mentre per la classe attuale non è necessario; b) o dispongono di un doppio fondo di altezza non
inferiore a 600 mm e presentano una compartimentazione tale che, in caso di
allagamento di due compartimenti stagni contigui, la nave non affondi oltre la
linea limite e rimanga una distanza di sicurezza residua pari a 100 mm; oppure dispongono di un doppio fondo di altezza non
inferiore a 600 mm e di un doppio scafo con una distanza di almeno 800 mm tra
la parete laterale del galleggiante e la paratia longitudinale; c) dispongono di un sistema di propulsione a
più eliche, dotato di almeno due motori indipendenti di pari potenza e di un’elica
di prua comandata dalla timoneria e funzionante sia in senso longitudinale che
trasversale; d) dispongono di ancore di poppa comandate
direttamente dalla timoneria, il certificato UE per la navigazione interna
precisa, nella sezione 52, che sono conformi a tutti i requisiti di cui alle
lettere da a) a d). Articolo 22 bis.06
(senza oggetto) CAPO 22 ter DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE UNITÀ VELOCI Articolo 22 ter.01
Disposizioni generali 1.
Le unità veloci non possono essere costruite come
navi cabinate. 2.
I seguenti impianti sono vietati a bordo di unità
veloci: a) apparecchi a miccia di cui all’articolo 13.02; b) caldaie a olio combustibile con bruciatore a
vaporizzazione di cui agli articoli 13.03 e 13.04; c) impianti di riscaldamento a combustibile
solido di cui all’articolo 13.07; d) impianti a gas liquefatto di cui al capo 14. Articolo 22 ter.02
Applicazione della parte I 1.
Oltre alle disposizioni di cui all’articolo 2.03,
le unità veloci sono costruite e classificate sotto il controllo di un
organismo di classificazione riconosciuto, che dispone di norme specifiche per
le unità veloci, e in conformità delle norme da essa applicabili. La classe è
mantenuta. 2.
In deroga all’articolo 10 della presente direttiva,
il certificato comunitario rilasciato conformemente alle disposizioni del
presente capo ha una validità massima di cinque anni. Articolo 22 ter.03
Applicazione della parte II 1.
Fatti salvi il paragrafo 2 e l’articolo 22 ter.02,
paragrafo 2, i capi da 3 a 15 si applicano alle unità veloci, fatta eccezione
per le seguenti disposizioni: a) articolo 3.04, paragrafo 6, secondo comma; b) articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase; c) articolo 11.02, paragrafo 4, seconda e terza
frase; d) articolo 12.02, paragrafo 4, seconda frase; e) articolo 15.06, paragrafo 3, lettera a),
seconda frase. 2.
In deroga all’articolo 15.02, paragrafo 9, e all’articolo
15.15, paragrafo 7, tutte le porte delle paratie stagne sono comandate a
distanza. 3.
In deroga all’articolo 6.02, paragrafo 1, in caso
di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del mezzo di governo entra
in funzione immediatamente un secondo dispositivo di azionamento del mezzo di
governo indipendente oppure un dispositivo di azionamento manuale. 4.
Oltre ai requisiti di cui alla parte II, le unità
veloci devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 22 ter.04 a 22
ter.12. Articolo 22 ter.04
Posti a sedere e cinture di
sicurezza Devono essere disponibili posti a sedere per
il numero massimo di persone ammesse a bordo. I posti a sedere sono provvisti
di cinture di sicurezza. Si può derogare all’obbligo delle cinture di sicurezza
se esistono protezioni adeguate in caso di impatto o se le cinture non sono
richieste a norma del capo 4, parte 6, del codice HSC 2000. Articolo 22 ter.05
Bordo libero In deroga agli articoli 4.02 e 4.03, il bordo
libero è pari ad almeno 500 mm. Articolo 22 ter.06
Galleggiabilità, stabilità e
compartimentazione Per le unità veloci devono essere debitamente
comprovate: a) caratteristiche di galleggiabilità e
stabilità tali da garantire la sicurezza dell’imbarcazione durante la
navigazione in dislocamento, sia a imbarcazione integra sia in caso di falla; b) caratteristiche di stabilità e sistemi di
stabilizzazione tali da garantire la sicurezza dell’imbarcazione durante la
navigazione a sostentazione dinamica e nella fase transitoria; c) caratteristiche di stabilità, in
condizioni di non dislocamento e nella fase transitoria tali da consentire all’unità
di passare in maniera sicura alla navigazione in dislocamento in caso di
anomalia del sistema. Articolo 22 ter.07
Timoneria 1.
Allestimento a) In deroga all’articolo 7.01, paragrafo 1,
la timoneria è allestita in modo tale che durante la navigazione il timoniere e
un secondo membro dell’equipaggio possano svolgere in qualsiasi momento i loro
compiti. b) La timoneria è allestita in modo tale da
contenere le postazioni di lavoro destinate alle persone di cui alla lettera
a). Gli strumenti di navigazione, governo, controllo e comunicazione e altri
importanti dispositivi di guida sono sufficientemente ravvicinati, in modo da
consentire a un secondo membro dell’equipaggio e al timoniere di ottenere le
informazioni necessarie e di azionare i comandi e gli impianti in posizione
seduta. I seguenti requisiti si applicano in tutti i casi: aa) il posto di pilotaggio del timoniere è
attrezzato in maniera tale da consentire la navigazione con radar da parte di
una sola persona; bb) il secondo membro dell’equipaggio dispone
nella sua postazione di lavoro di un proprio schermo radar (slave) e è in grado
di intervenire dalla sua postazione di lavoro per trasmettere informazioni e
comandare la propulsione della nave. c) Le persone di cui alla lettera a) sono in
grado di azionare gli impianti di cui alla lettera b) senza impedimenti, anche
con le cinture di sicurezza debitamente allacciate. 2.
Visuale libera a) In deroga all’articolo 7.02, paragrafo 2,
la zona di non visibilità davanti alla prua per il timoniere in posizione
seduta non supera la lunghezza della nave indipendentemente dall’entità del
carico. b) In deroga all’articolo 7.02, paragrafo 3,
l’arco totale dei settori di non visibilità da proravia fino a 22,5° a poppavia
del traverso non supera i 20° su ciascun lato. Ogni singolo settore di non
visibilità non supera i 5°. Il settore di visibilità tra due zone di non
visibilità non deve essere inferiore a 10°. 3.
Strumenti I quadri di comando per azionare e controllare
gli impianti di cui all’articolo 22 ter.11 sono collocati nella timoneria in
posizioni separate e chiaramente contrassegnate. Questa disposizione si
applica, eventualmente, anche ai comandi per la messa in acqua di mezzi di
salvataggio collettivi. 4.
Illuminazione Le zone o parti di apparecchiature illuminate
durante il funzionamento sono provviste di luci di colore rosso. 5.
Finestre I riflessi sono evitati. Sono predisposti
mezzi che evitino l’abbagliamento dovuto alla luce solare. 6.
Materiali delle superfici Nella timoneria non è consentito l’uso di
materiali riflettenti per le superfici. Articolo 22 ter.08
Attrezzature supplementari Le unità veloci devono essere provviste: a) di un impianto radar e di un indicatore
della velocità di accostata conformemente all’articolo 7.06, paragrafo 1; b) di un equipaggiamento individuale di
salvataggio facilmente accessibile conforme alla norma europea EN 395:1998 per
il numero massimo di persone ammesse a bordo. Articolo 22 ter.09
Zone chiuse 1.
Disposizioni generali Gli spazi accessibili al pubblico e gli alloggi,
nonché le relative attrezzature sono progettati in maniera tale da non
provocare lesioni alle persone che ne fanno un uso adeguato durante un avvio o
un arresto normale o di emergenza o durante le manovre in condizioni normali di
navigazione e in caso di guasto o anomalia. 2.
Comunicazioni a) Allo scopo di informare i passeggeri
sulle misure di sicurezza, tutte le navi da passeggeri sono dotate di impianti
acustici e visivi, udibili e visibili da tutti i passeggeri. b) Gli impianti di cui alla lettera a)
consentono al conduttore di impartire istruzioni ai passeggeri. c) Ciascun passeggero dispone, in prossimità
del suo posto, delle istruzioni per le situazioni di emergenza, comprensive di
una pianta della nave sulla quale siano indicate tutte le uscite, le vie di
evacuazione, le attrezzature di sicurezza e di salvataggio e le istruzioni per
l’uso dei giubbotti di salvataggio. Articolo 22 ter.10 Uscite e vie di evacuazione Le vie di evacuazione e di sfuggita soddisfano
i seguenti requisiti: a) dal posto di pilotaggio è garantito
un accesso facile, sicuro e rapido agli spazi e agli alloggi accessibili al
pubblico; b) le vie di evacuazione che conducono
alle uscite di emergenza sono contrassegnate in maniera chiara e permanente; c) tutte le uscite sono adeguatamente
contrassegnate. Il funzionamento del meccanismo di apertura è evidente sia all’esterno
che all’interno; d) Le vie di evacuazione e le uscite di
sicurezza hanno un adeguato sistema di guida di sicurezza. e) in prossimità delle uscite è
previsto spazio sufficiente per un membro dell’equipaggio. Articolo 22 ter.11
Protezione e prevenzione
antincendio 1.
I corridoi, i locali e gli alloggi accessibili al
pubblico nonché le cabine di servizio e le sale macchine sono collegati a un
idoneo sistema di allarme antincendio. La presenza di un incendio e la sua
posizione sono segnalate automaticamente a una postazione costantemente
presidiata dall’equipaggio. 2.
Le sale macchine sono provviste di un sistema
antincendio fisso conforme all’articolo 10.03 ter. 3.
I locali e gli alloggi accessibili al pubblico e le
relative vie di evacuazione sono dotate di un impianto pressurizzato a
sprinkler, alimentato ad acqua, conforme all’articolo 10.03 bis. È previsto il
drenaggio rapido e direttamente all’esterno dell’acqua utilizzata. Articolo 22 ter.12
Disposizioni transitorie Le unità veloci di cui all’articolo 1.01,
punto 22, provviste di un certificato UE per la navigazione interna in corso di
validità al 31 marzo 2003, devono soddisfare le seguenti disposizioni del
presente capo: a) all’atto del rinnovo del certificato
comunitario: all’atto del rinnovo del certificato UE per la
navigazione interna; b) il 1° aprile 2013: articolo 22 ter.07, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6; c) il 1° gennaio 2023: tutte le altre disposizioni. PARTE III CAPO 23 DOTAZIONI
DELLE NAVI IN RELAZIONE ALL’EQUIPAGGIO Articolo 23.01
(Senza oggetto) Articolo 23.02
(Senza oggetto) Articolo 23.03
(Senza oggetto) Articolo 23.04
(Senza oggetto) Articolo 23.05
(Senza oggetto) Articolo 23.06
(Senza oggetto) Articolo 23.07
(Senza oggetto) Articolo 23.08
(Senza oggetto) Articolo 23.09
Dotazioni di armamento delle
navi 1.
Per quanto riguarda le motonavi, gli spintori, i
convogli spinti e le navi da passeggeri, la conformità o la non conformità con
le disposizioni di cui ai paragrafi 1.1 o 1.2 è annotata dalla commissione
di ispezione nel punto 47 del certificato UE per la navigazione interna. 1.1.
Norma S1 a) I sistemi di propulsione sono allestiti
in maniera tale che sia possibile modificare la velocità e invertire la
direzione di spinta dell’elica dalla timoneria. Le macchine ausiliarie necessarie alla propulsione
possono essere avviate e arrestate dalla timoneria, a meno che ciò non avvenga
automaticamente oppure che le macchine funzionino ininterrottamente nel corso
di ciascun viaggio. b) I livelli critici: –
della temperatura dell’acqua di raffreddamento dei
motori principali, –
della pressione dell’olio lubrificante dei motori
principali e degli organi di trasmissione, –
della pressione dell’olio e della pressione dell’aria
dei dispositivi d’inversione dei motori principali, degli organi di
trasmissione reversibile o delle eliche, –
della sentina nella sala macchine principale, sono controllati per mezzo di strumenti che, in
caso di anomalia, attivano segnali acustici e visivi nella timoneria. I segnali
di allarme acustico possono essere integrati in un unico avvisatore acustico.
Essi possono essere disinseriti non appena l’anomalia è stata constatata. I
segnali di allarme visivo possono essere disinseriti soltanto quando le
anomalie che ne hanno provocato l’attivazione sono state eliminate. c) Il rifornimento di carburante e il
raffreddamento della macchina principale sono automatici. d) L’apparato di governo può essere
manovrato da una sola persona, anche a livello di massima immersione, senza
particolare sforzo. e) I segnali visivi e acustici eventualmente
prescritti dai regolamenti di polizia nautica nazionali o internazionali devono
poter essere emessi dalla timoneria. f) Qualora non vi sia comunicazione diretta
tra la timoneria e la prua, la poppa, gli alloggi e le sale macchine è previsto
un sistema di comunicazione vocale. Per comunicare con le sale macchine il
sistema può essere sostituito da un segnale visivo o acustico. g) La lancia prescritta può essere messa in
acqua da un solo membro dell’equipaggio e in un lasso di tempo ragionevole. h) È previsto un proiettore azionabile dalla
timoneria. i) Il funzionamento di manovelle e analoghe
parti rotanti di apparecchi di sollevamento non richiede una forza superiore a
160 N. k) I verricelli per il rimorchio menzionati
nel certificato UE per la navigazione interna sono motorizzati. l) Le pompe di sentina e le pompe di
lavaggio del ponte sono motorizzate. m) I principali organi di comando e strumenti
di controllo sono disposti ergonomicamente. n) L’apparato di cui all’articolo 6.01,
paragrafo 1, è comandato a distanza dalla timoneria. 1.2.
Norma S2 a) Per quanto riguarda le motonavi che
navigano separatamente: norma S1 e, in aggiunta, un’elica di prua
manovrabile dalla timoneria. b) Per quanto riguarda le motonavi che
provvedono alla propulsione di una formazione in coppia: norma S1 e, in aggiunta, un’elica di prua
manovrabile dalla timoneria. c) Per quanto riguarda le motonavi che
provvedono alla propulsione di convogli spinti composti dalla motonave stessa e
da un’imbarcazione collocata davanti: norma S1 e, in aggiunta, verricelli idraulici o
elettrici per l’accoppiamento. Questa dotazione non è richiesta tuttavia se il
galleggiante collocato davanti nel convoglio spinto è dotato di un’elica di prua
manovrabile dalla timoneria della motonave adibita a spintore. d) Per quanto riguarda gli spintori che
provvedono alla propulsione di un convoglio spinto: norma S1 e, in aggiunta, verricelli idraulici o
elettrici per l’accoppiamento. Questa dotazione non è richiesta tuttavia se l’imbarcazione
collocata davanti nel convoglio spinto è provvista di un’elica di prua
manovrabile dalla timoneria dello spintore. e) Per quanto riguarda le navi da
passeggeri: norma S1 e, in aggiunta, un’elica di prua
manovrabile dalla timoneria. Tuttavia, questa dotazione non è richiesta se il
sistema di propulsione e l’apparato di governo della nave da passeggeri
garantiscono pari manovrabilità. Articolo 23.10 (Senza oggetto) Articolo 23.11 (Senza oggetto) Articolo 23.12 (Senza oggetto) Articolo 23.13 (Senza oggetto) Articolo 23.14 (Senza oggetto) Articolo 23.15 (Senza oggetto) PARTE IV CAPO 24 DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI Articolo 24.01
Applicabilità delle
disposizioni transitorie per le imbarcazioni già in servizio 1.
Le disposizioni degli articoli da 24.02 a 24.04 si
applicano esclusivamente alle imbarcazioni che al 30 dicembre 2008 sono
provviste di un certificato della nave valido a norma del regolamento di visita
delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994, o che alla data del 31
dicembre 1994 erano in fase di costruzione o di trasformazione. 2.
Per le imbarcazioni non contemplate dal paragrafo
1, si applicano le disposizioni dell’articolo 24.06. Articolo 24.02
Deroghe per le imbarcazioni
già in servizio 1.
Fatti salvi gli articoli 24.03 e 24.04, le
imbarcazioni che non soddisfano le disposizioni della presente direttiva: a) devono essere adeguate per soddisfare
dette disposizioni in conformità delle disposizioni transitorie elencate nella
tabella 1 riportata qui di seguito; e b) fino ad allora, devono soddisfare le
disposizioni del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31
dicembre 1994. 2.
Nella tabella 1 valgono le seguenti definizioni: –
“N.S.T.”: la disposizione non si applica alle
imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite
o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle unità di Nuova
costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti
esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e
tipo, non si tratta di sostituzione (“S”) ai sensi delle disposizioni
transitorie; –
“Rilascio o rinnovo del certificato UE per la
navigazione interna”: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di
rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna
successivamente all’entrata in vigore della disposizione. Tabella 1 Articolo e paragrafo || Contenuto || Scadenze e osservazioni CAPO 3 || || 3.03, par. 1 || Posizione della paratia di collisione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 2 || Alloggi, dispositivi di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 Impianti necessari alla sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 4 || Separazione stagna al gas degli alloggi dalle sale macchine, dai locali caldaie e dalle stive || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 5 secondo comma || Controllo delle porte nella paratia del gavone di poppa || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010. par. 7 || Prue con nicchie per ancore || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2041 3.04 par. 3, seconda frase || Materiale isolante utilizzato nelle sale macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 3, terza e quarta frase || Aperture e dispositivi di blocco || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 3.04, par. 6 || Uscite delle sale macchine || Le sale macchine non considerate tali ai sensi dell’articolo 1.01 prima del 1995 devono essere provviste di una seconda uscita in sede di N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 CAPO 5 || || 5.06 par. 1, prima frase || Velocità minima (in marcia avanti) || Per le navi la cui chiglia è stata impostata prima del 1996, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 CAPO 6 || || 6.01 par. 1 || Manovrabilità prescritta dal capo 5 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 3 || Sbandamenti permanenti e temperature ambiente || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 7 || Progettazione degli assi del timone || Per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1996: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 6.02 par. 1 || Presenza di serbatoi idraulici separati || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 par. 2 || Attivazione del dispositivo di azionamento ausiliario mediante un’operazione unica || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010. par. 3 || Manovrabilità prescritta dal capo 5 garantita dal dispositivo di azionamento ausiliario || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 6.03 par. 1 || Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 --- || --- || --- 6.05, par. 1 || Disattivazione automatica del dispositivo di azionamento manuale || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 6.06, par. 1 || Comandi di governo indipendenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 6.07, par. 2, lettera a) || Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 2 lettera e) || Controllo dei dispositivi tampone || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 6.08, par. 1 || Requisiti per impianti elettrici di cui all’articolo 9.20 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 CAPO 7 || || 7.02, par. 2 || Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2049 7.02 par. 3 secondo comma || Visuale libera nell’asse normale di visione del timoniere || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 6 || Livello minimo di trasparenza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 7.03 par. 7 || Disinserimento degli allarmi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna, a meno che la timoneria sia stata attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona par. 8 || Collegamento automatico a un’altra fonte d’energia || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 7.04 par. 1 || Comando dei motori principali e degli apparati di governo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 2 || Comando del motore principale || Se la timoneria è stata attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 se il senso di marcia può essere ottenuto direttamente; N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario dopo l’1.1.2010 per altri motori par. 3 || Schermo || In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 paragrafo 9, terza frase || Controllo tramite leva || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 quarta frase || Chiara indicazione della direzione della spinta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 7.05 paragrafo 1 || Luci di navigazione, loro alloggiamenti, accessori e sorgenti luminose || Possono sempre essere usate luci di navigazione, loro alloggiamenti, accessori e sorgenti luminose che soddisfano i requisiti relativi al colore e all’intensità luminosa delle luci di navigazione e relativi all’ammissione di segnali luminosi per la navigazione sul Reno, a partire dal 30 novembre 2009 7.06, paragrafo 1 || Impianto di navigazione radar autorizzato prima dell’1.1.1990 Indicatori della velocità di accostata autorizzati prima dell’1.1.1990 Impianto di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata autorizzati dopo l’1.1.1990 || Un impianto di navigazione radar autorizzato prima dell’1.1.1990 può essere installato e utilizzato fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario dopo il 31.12.2009, in ogni caso al più tardi fino al 31.12.2011, in presenza di un certificato di installazione valido ai sensi della presente direttiva o della risoluzione CCNR 1989-II-35. Gli indicatori della velocità di accostata autorizzati prima dell’1.1.1990 e che sono stati installati prima dell’1.1.2000 possono essere installati e utilizzati fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario dopo l’1.1.2015, in presenza di un certificato di installazione valido ai sensi della presente direttiva o della risoluzione CCNR 1989-II-35. Un impianto di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata che sono stati autorizzati il 1° gennaio 1990 o successivamente a tale data, a norma dei requisiti minimi e delle condizioni di prova previsti per gli impianti radar utilizzati per la navigazione interna sul Reno e dei requisiti minimi e delle condizioni di prova previsti per gli indicatori della velocità di accostata utilizzati nella navigazione interna sul Reno possono continuare ad essere installati e utilizzati in presenza di un certificato di installazione valido ai sensi della presente direttiva o della risoluzione CCNR 1989-II-35. 7,09 || Sistema d’allarme || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 7.12 primo comma || Timonerie abbattibili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna Sistema d’abbassamento non idraulico: al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 secondo e terzo comma || || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna CAPO 8 || || 8.01 par. 3 || Soltanto motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto d’infiammabilità superiore a 55 °C || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 8.02 par. 1 || Macchine garantite contro un avviamento accidentale || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 4 || Schermatura dei raccordi delle tubature || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2025 par. 5 || Sistema di tubature a doppia parete || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2025 par. 6 || Isolamento di parti di macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 8.03 par. 2 || Dispositivi di controllo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 3 || Protezione automatica contro la sovravelocità || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 5 || Progettazione dei passaggi dell’albero || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 8.05 par. 1 || Serbatoi in acciaio per combustibili liquidi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 2 || Chiusura automatica delle valvole dei serbatoi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 3 || Divieto di collocare a prua della paratia di collisione serbatoi per il combustibile || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 4 || Nessun serbatoio per combustibili né relativi accessori al di sopra dei motori o dei tubi di scarico || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010. Fino a tale data, opportuni dispositivi devono garantire l’evacuazione sicura dei combustibili. par. 6 frasi da 3 a 5 || Installazione e misure dei tubi di sfogo e dei tubi di collegamento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 paragrafo 7, primo comma || Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi. || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 paragrafo 9 seconda frase || Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello di massimo riempimento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 13 || Controllo del livello del combustibile non soltanto per i motori principali ma anche per gli altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 8.06 || Serbatoi di olio lubrificante, tubature e accessori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 8.07 || Serbatoi di oli negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 8.08 par. 8 || Semplice dispositivo di chiusura non sufficiente per il raccordo dei locali adibiti al servizio di zavorra alle tubolature di prosciugamento per le stive attrezzate per il servizio di zavorra || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 9 || Dispositivi di misurazione per il fondo delle stive || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 8.09 par. 2 || Impianti di raccolta delle acque oleose e degli oli usati || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 8.10 par. 3 || Limite di emissione di 65 dB(A) per le navi in stazionamento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 CAPO 8 bis || || 8 bis.02, paragrafi 2 e 3 || Conformità ai requisiti/valori limite di emissione dei gas di scarico || Le norme non si applicano a) ai motori installati prima dell’1.1.2003 e e b) ai motori di ricambio che fino al 31.12.2011 sono installati a bordo di imbarcazioni che erano in servizio l’1.1.2002. Per motori che erano installati a) in imbarcazioni tra l’1.1.2003 e l’1.7.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE; b) in imbarcazioni o in macchine di bordo dopo il 30.6.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XV della direttiva 97/68/CE. I requisiti per le categorie: aa) V per i motori di propulsione e per i motori ausiliari oltre i 560 kW e e bb) D, E, F, G, H, I, J, K per i motori ausiliari della direttiva 97/68/CE si applicano come equivalenti CAPO 9 || || 9.01 par. 1 seconda frase || Documenti corrispondenti da presentare alla commissione di ispezione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 2 lettera b) || Piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell’impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione che si devono trovare a bordo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 3 || Temperature ambiente interne e sul ponte || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 9.02 parr. da 1 a 3 || Sistemi d’alimentazione di energia elettrica || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 9.05 par. 4 || Sezione dei conduttori di messa a terra || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 9.11 par. 4 || Aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 9.12 par. 2 lettera d) || Apparecchi di manovra || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 3 lettera b) || Dispositivo per il controllo dell’isolamento rispetto alla massa, dotato di segnale d’allarme visivo e acustico || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 9.13 || Interruttori di emergenza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 9.14 par. 3 seconda frase || Divieto di installare commutatori unipolari in lavanderie, bagni e servizi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 9.15 par. 2 || Cavi aventi una sezione minima di 1,5 mm2 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 10 || Cavi collegati alle timonerie abbattibili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 9.16 par. 3 seconda frase || Secondo circuito || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 9.19 || Sistemi d’allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 9.20 || Impianti elettronici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 9.21 || Compatibilità elettromagnetica || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 CAPO 10 || || 10.01 || Dispositivi di ancoraggio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 10.02, paragrafo 1, seconda frase, lettera b) || Recipienti in acciaio o in altro materiale solido e non infiammabile, in grado di contenere almeno 10 litri || N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 10.02 par. 2 lettera a) || Certificato per cavi d’ormeggio e altri cavi || Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi l’1.1.2008 Secondo e terzo cavo: 1.1.2013 10.03 par. 1 || Norma europea || Al momento della sostituzione, al più tardi l’1.1.2010 par. 2 || Idoneità contro i fuochi delle classi A, B e C || Al momento della sostituzione, al più tardi l’1.1.2010 par. 4 || Rapporto fra contenuto di CO2 e dimensioni del locale || Al momento della sostituzione, al più tardi l’1.1.2010 10.03 bis || Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 10.03 ter || Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaia e nei locali pompe || [26] 10.04 || Applicazione della norma europea alle lance || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 10.05 par. 2 || Giubbotti di salvataggio gonfiabili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010. I giubbotti di salvataggio a bordo al 30.9.2003 possono essere usati fino al rilascio o al rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 CAPO 11 || || 11.02 paragrafo 4, prima frase || Attrezzatura del bordo esterno dei ponti, dei ponti laterali e dei posti di lavoro Altezza dei battenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 11.04, paragrafo 1 || ampiezza libera del ponte laterale: || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035, per imbarcazioni di larghezza superiore a 7,30 m Paragrafo 2 || Parapetti dal lato mare su navi di L< 55 m con locali solo a poppa || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 11.05, paragrafo 1 || Accesso ai posti di lavoro || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 parr. 2 e 3 || Porte e accessi, uscite e zone di passaggio in caso di dislivelli superiori a 0,50 m || Rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 4 || Scale nei posti di lavoro occupati in permanenza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 11.06 par. 2 || Uscite e uscite di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 11.07 par. 1 seconda frase || Dispositivi di salita || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 parr.2 e 3 || || Rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 11.10 || Coperchi di boccaporto || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 11.11 || Verricelli || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 11.12, paragrafi 2, 4, 5 e 10 || Targhetta del costruttore, dispositivi di protezione, certificati a bordo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 11.13 || Stoccaggio di liquidi infiammabili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna CAPO 12 || || 12.01 par. 1 || Alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 12.02 par. 3 || Ubicazione dei pavimenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 4 || Locali di soggiorno e zona notte || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 6 || Altezza libera negli alloggi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 8 || Superficie disponibile al suolo nei locali di soggiorno comuni || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 9 || Volume dei locali || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 10 || Volume minimo d’aria per occupante || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 11 || Dimensioni delle porte || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 12 lettere a) e b) || Caratteristiche delle scale || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 par. 13 || Condutture di gas e liquidi pericolosi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 12.03 || Servizi igienici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 12.04 || Cucine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 12.05 || Acqua potabile || N.S.T., al più tardi alla data del 31.12.2006 12.06 || Riscaldamento e ventilazione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 12.07 par. 1 seconda frase || Altri impianti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 CAPO 14 BIS || || Articolo 14 bis.02, paragrafo 2, tabelle 1 e 2 e paragrafo 5 || Valori limite/controllo e omologazioni || N.S.T. nella misura in cui a) i valori limite e di controllo non superano i valori di cui all’articolo 14 bis.02 di più del fattore 2 b) l’impianto di depurazione di bordo è provvisto di un certificato del fabbricante o di un perito attestante che esso è in grado di gestire le situazioni di carico tipiche a bordo della nave c) è in funzione un sistema di gestione dei fanghi di depurazione adeguato alle condizioni operative dell’impianto di depurazione presente sulla nave passeggeri CAPO 15 || || 15.01, paragrafo 1, lettera c) || L’articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, non si applica || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2007 d) L’articolo 9.14, paragrafo 3, seconda frase, non si applica per tensioni nominali superiori a 50 V || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 2 lettera c) || Divieto di caldaie a combustibile solido a norma dell’articolo 13.07 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 La disposizione non si applica alle imbarcazioni dotate di motori a combustibile solido (motori a vapore) e) Divieto di impianti a gas liquefatto ai sensi del capitolo 14 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045. La disposizione transitoria si applica solo se i sistemi di allarme sono installati conformemente all’articolo 15.15, paragrafo 9 15.02 par. 2 || Numero e posizione delle paratie || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 5 seconda frase || Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione || Per le navi da passeggeri che sono state impostate prima dell’1.1.1996, il requisito si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 10 lettera c) || Durata dell’operazione di chiusura || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 12 || Segnale d’allarme ottico || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 15 || Altezza minima dei doppi fondi o degli spazi laterali || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 15.03 parr. da 1 a 6 || Stabilità a nave integra || N.S.T., e in caso di aumento del numero massimo di passeggeri, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 Paragrafi 7 e 8 || Stabilità in condizioni di avaria || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 Paragrafo 9 || Stabilità in condizioni di avaria Dimensioni verticali della falla sul fondo dell’imbarcazione || N.S.T. al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 N.S.T. al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 N.S.T. applicabile alle navi con ponti a tenuta stagna su una distanza minima di 0,50 m e meno di 0,60 m dal fondo di navi che hanno ottenuto un certificato UE per la navigazione interna o altra licenza di traffico prima del 31.12.2005 par. 9 || Compartimentazione 2 || N.S.T. Paragrafi da 10 a 13 || Stabilità in condizioni di avaria || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 15.05 par. 2 lettera a) || Numero di passeggeri per i quali è comprovata l’esistenza di una zona di evacuazione a norma dell’articolo 15.06, par. 8 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 b) Numero di passeggeri che è stato considerato nel calcolo della stabilità a norma dell’articolo 15.03 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 Articolo 15.06, paragrafo 1, primo comma Articolo 15.06, paragrafo 1, secondo comma || Zona passeggeri sotto il ponte di compartimentazione dietro la paratia di collisione e di fronte alla paratia del gavone di poppa. Spazi chiusi || N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 N.S.T. al più tardi alla data di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 3 lettera c), prima frase || Altezza libera delle uscite || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 Seconda frase || Ampiezza libera delle porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni || Per la dimensione di 0,7 m si applica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 15.06 par. 3 lettera f), prima frase || Dimensioni delle uscite di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 g) Uscite dei locali destinati all’uso da parte delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 4 lettera d) || Porte destinate all’uso da parte delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 5 || Requisiti dei corridoi di comunicazione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 6 lettera b) || Vie di sfuggita verso le zone di evacuazione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 c) Divieto di vie di sfuggita attraverso le sale macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2007 Divieto di vie di sfuggita attraverso le cucine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 d) Divieto di installare pioli, scale a pioli o similari lungo le vie di evacuazione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 7 || Adeguato sistema di guida di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 8 || Requisiti delle zone di raccolta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 9 || Requisiti delle scale e dei relativi pianerottoli nelle zone passeggeri || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 10 lettera a) prima frase || Parapetto conforme alla norma europea EN 711: 1995 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 Seconda frase || Altezza delle impavesate e delle ringhiere dei ponti destinati all’uso delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 15.06 par. 10 lettera b) seconda frase || Ampiezza libera delle aperture di norma utilizzate per l’imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 13 || Zone di circolazione e pareti delle stesse destinate all’uso da parte delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 14 prima frase || Progettazione delle porte e delle pareti di vetro nelle zone di circolazione e dei vetri delle finestre || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 Paragrafo 15 || Requisiti per spazi chiusi all’interno della sovrastruttura che consiste totalmente o in parte di finestre panoramiche. || N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 Requisiti degli spazi chiusi || N.S.T. al più tardi alla data di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 16 || Sistemi di acqua potabile a norma dell’articolo 12.05 || N.S.T., al più tardi l’31.12.2006 par. 17 seconda frase || Requisiti dei gabinetti progettati per l’uso da parte delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 18 || Sistema di ventilazione per le cabine sprovviste di finestre apribili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 19 || Requisiti di cui all’articolo 15.06 per i locali destinati all’alloggio dei membri dell’equipaggio e del personale di bordo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 15.07 || Requisiti del sistema di propulsione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 15.08 par. 2 || Requisiti dei sistemi di altoparlanti nelle zone passeggeri || Alle navi da passeggeri di lunghezza al galleggiamento (LWL) inferiore a 40 m o destinate a un massimo di 75 persone la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi dopo la data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 3 || Requisiti dei sistemi d’allarme || Alle navi per escursioni giornaliere la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi dopo la data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 4 || Allarme per il livello della sentina per ciascun compartimento stagno || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 5 || Due pompe di sentina motorizzate || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 6 || Sistema di sentina fisso || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 8 || Impianto di ventilazione per i sistemi di distribuzione di CO2 nei locali situati sotto il ponte || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 15.09 par. 3 || Mezzi adeguati di trasferimento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 4 || Mezzi di salvataggio || Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 5, prima dell’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali. Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 6, prima dell’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali fino al rilascio o al rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 5 lettere b) e c) || Posti a sedere adeguati, capacità di sostegno di almeno 750 N || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 f) Assetto stabile e idonei dispositivi di sostegno || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 i) Idonei mezzi di evacuazione dalle zone di evacuazione alle zattere di salvataggio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 10 || Lancia munita di motore e proiettore orientabile || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 15.10 par. 2 || L’articolo 9.16, par. 3, si applica inoltre alle zone di passaggio e ai locali di soggiorno destinati ai passeggeri || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 3 || Idonea illuminazione di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 15.10 par. 4 || Impianto elettrico di emergenza || Alle navi per escursioni giornaliere di lunghezza al galleggiamento (LWL) pari o inferiore a 25 m, la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 f) Alimentazione di emergenza per proiettori a norma dell’articolo 10.02, par. 2, lettera i) || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 i) Alimentazione di emergenza per ascensori e impianti di sollevamento a norma dell’articolo 15.06, par. 9, 2a frase || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 6 prima frase || Paratie a norma dell’articolo 15.11, paragrafo 2 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 Seconda e terza frase || Installazione di cavi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 quarta frase || Impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 15,11 || Protezione antincendio || par. 1 || Idoneità alla protezione antincendio dei materiali e delle componenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 2 || Progettazione delle paratie || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 3 || Le pitture, le lacche e altri prodotti per il trattamento delle superfici nonché i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali a eccezione della sala macchine e dei magazzini sono a infiammabilità ritardata || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 par. 4 || Soffittature e rivestimenti delle pareti realizzati in materiale non combustibile || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 5 || Mobilio e arredo nei punti di riunione realizzati in materiale non combustibile || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 6 || Prova del fuoco conforme al codice || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 7 || Materiali coibentanti nelle sale di ritrovo nei saloni || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 Paragrafo 7 bis || Spazi chiusi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 8 || Requisiti delle porte delle paratie || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 9 || Pareti || Sulle navi cabinate sprovviste di sistemi pressurizzati a sprinkler, alimentati ad acqua, estremità delle pareti fra le cabine: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 10 || Le paratie divisorie || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 15.11 par. 11 || Diaframmi tagliatiraggio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 12 seconda frase || Scale di acciaio o altro materiale non combustibile equivalente || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 13 || Contenimento delle scale interne || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 14 || Sistemi di ventilazione e sistemi di alimentazione d’aria || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 15 || Sistemi di ventilazione nelle cucine e stufe con estrattori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 16 || Centri di comando, vani scale, punti di riunione e sistemi di estrazione del fumo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 17 || Sistema di allarme antincendio || Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 15.12, paragrafo 1, lettera c) || Estintori portabili nelle cucine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 2 lettera a) || Seconda pompa antincendio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 3 lettere b) e c) || Pressione e lunghezza del getto d’acqua || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 6 || Materiali, protezione contro la perdita di efficienza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 15.12 par. 7 || Evitare il periodo di gelamento nelle tubazioni e prese d’acqua || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 8 lettera b) || Funzionamento indipendente delle pompe antincendio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 c) Lunghezza del getto d’acqua su tutti i ponti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 d) Installazione delle pompe antincendio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 9 || Sistema antincendio nelle sale macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 15.14 par. 1 || Impianti di eliminazione e di raccolta delle acque reflue || Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 2 || Requisiti dei serbatoi di raccolta delle acque reflue || Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere che trasportano non più di 50 passeggeri: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 15.15 par. 1 || Stabilità in condizioni di avaria || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 par. 4 || (Senza oggetto) || par. 5 || Presenza di una lancia, di una piattaforma o di un’installazione equivalente || Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 15.15 par. 6 || Presenza di una lancia, di una piattaforma o di un’installazione equivalente || Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 par. 9 lettera a) || Sistemi d’allarme per impianti a gas liquefatto || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario a norma dell’articolo 14.15 b) Mezzi di salvataggio collettivi a norma dell’articolo 15.09, par. 5 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 CAPO 16 || || 16.01 par. 2 || Verricelli speciali o dispositivi d’accoppiamento equivalenti || Il requisito si applica alle imbarcazioni autorizzate prima dell’1.1.1995 a spingere senza idonei dispositivi di fissaggio, unicamente per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 16.01 par. 3, ultima frase || Requisiti dei dispositivi di azionamento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 CAPO 17 || || 17.02 par. 3 || Requisiti supplementari || Si applicano le stesse disposizioni transitorie di quelle indicate nel relativo articolo. 17.03 par. 1 17.03 par. 1 || Dispositivo d’allarme generale || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 4 || Carico massimo autorizzato || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 17.04 parr. 2 e 3 || Distanza di sicurezza residua || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 17.05 parr. 2 e 3 || Bordo libero residuo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 17.06, 17.07 e 17.08 || Prova di sbandamento e dimostrazione della stabilità || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 17.09 || Marche d’immersione e scale d’immersione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna CAPO 20 || || || Si applicano le disposizioni transitorie del capo 20 del regolamento di ispezione delle navi sul Reno || CAPO 21 || || 21.01 – 21.02 || || I requisiti si applicano alle imbarcazioni da diporto costruite prima dell’1.1.1995, unicamente per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 Articolo 24.03
Deroghe per le imbarcazioni
impostate il 1° aprile 1976 o prima di tale data 1.
In aggiunta all’articolo 24.02, le navi impostate
il 1° aprile 1976 o prima di tale data sono soggette alle seguenti
disposizioni. Nella tabella 2 valgono le seguenti
definizioni: –
“S.T.”: la disposizione si applica alle navi già in
servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la
disposizione si applica cioè soltanto alle parti o zone Sostituite o
Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio
uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione (“S”) ai sensi
delle disposizioni transitorie; –
“Rilascio o rinnovo del certificato UE per la
navigazione interna”: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di
rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna
successivamente all’entrata in vigore della disposizione. Tabella 2 Articolo e paragrafo || Contenuto || Scadenze e osservazioni CAPO 3 || || 3.03, par. 1 || Posizione della paratia di collisione || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2035 3.04, par. 2 || Superfici in comune tra i serbatoi e spazi riservati agli alloggi e ai passeggeri || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2035 par. 7 || Massimo livello di pressione acustica ammissibile || Rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 CAPO 4 || || 4.01 par. 2, 4.02 e 4.03 || Distanza di sicurezza, bordo libero, bordo libero minimo || Rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 CAPO 7 || || 7.01 par. 2 || Livello della pressione acustica del rumore prodotto dalla nave || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 7.05 paragrafo 2 || Controllo delle luci di navigazione || Rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna CAPO 8 || || 8.08 parr. 3 e 4 || Portata minima e diametro interno dei tubi di prosciugamento || Rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 8.10 par. 2 || Rumore prodotto dalla nave in navigazione || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 CAPO 9 || || 9.01 || Requisiti degli impianti elettrici || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 9.03 || Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 9.06 || Tensioni massime ammissibili || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 9.10 || Generatori e motori || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 9.11 par. 2 || Installazione degli accumulatori || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 9.12 || Apparecchi di manovra || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 9.14 || Accessori || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 9.15 || Cavi || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 9.17 || Luci di navigazione || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2015 CAPO 12 || || 12.02 par. 5 || Rumori e vibrazioni negli alloggi || Rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 CAPO 15 || || 15.02 par. 5, par. 6 prima frase, parr. da 7 a 11 e par. 13 || Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2045 15.02 par. 16 || Finestre stagne || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2045 15.04 || Distanza di sicurezza, bordo libero, misure in immersione || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2045 15.05 || Numero di passeggeri || Rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 15.10 parr. 4, 6, 7, 8 e 11 || Impianto elettrico di emergenza || S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 1.1.2045 2.
L’articolo 15.11, paragrafo 3, lettera a), si
applica alle imbarcazioni utilizzate per escursioni giornaliere impostate il 1°
aprile 1976 o prima di tale data fino al primo rilascio o rinnovo del
certificato comunitario successivamente al 1° gennaio 2045, a condizione che
soltanto le pitture, le vernici, i rivestimenti ed altri materiali usati sulle
superfici situate di fronte alle vie di fuga e gli altri materiali per il
trattamento delle superfici dei pannelli debbano essere resistenti al fuoco e
che fumo o vapori tossici non possano svilupparsi fino a raggiungere livelli
pericolosi. 3.
L’articolo 15.11, paragrafo 12, si applica alle
imbarcazioni utilizzate per escursioni giornaliere impostate il 1° aprile 1976
o prima di tale data sino al primo rilascio o al rinnovo del certificato UE per
la navigazione interna prima del 1° gennaio 2045, a condizione che sia
sufficiente che, al posto di scale costituite da una struttura portante
assemblata in acciaio, le scale che fungono da via di fuga siano concepite in
modo tale da restare utilizzabili, in caso di incendio, per la stessa durata
circa delle scale costituite da una struttura portante assemblata in acciaio. Articolo 24.04
Altre deroghe 1.
Per le imbarcazioni il cui bordo libero minimo è
stato determinato conformemente all’articolo 4.04 del regolamento di visita
delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 1983, la commissione di ispezione, su
richiesta del proprietario, può determinare il bordo libero conformemente all’articolo
4.03 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1° gennaio
1995. 2.
Per le imbarcazioni impostate prima del 1° luglio
1983 non è necessaria la conformità al capo 9 del regolamento di visita delle
navi sul Reno, ma devono essere conformi almeno al capo 6 del regolamento di
visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 1983. 3.
L’articolo 15.06, paragrafo 3, lettere da a) a e),
e l’articolo 15.12, paragrafo 3, lettera a), per quanto riguarda la norma
relativa alla lunghezza dell’unica manichetta antincendio, si applicano
soltanto alle imbarcazioni impostate dopo il 30 settembre 1984 e alle
trasformazioni delle zone interessate, al più tardi al momento del primo
rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna
successivamente al 1° gennaio 2045. 4.
(Senza oggetto) 5.
Qualora le presenti disposizioni facciano
riferimento, relativamente ai requisiti per la progettazione delle attrezzature,
a una norma europea o internazionale, dette attrezzature possono, dopo
qualsiasi revisione della norma, continuare ad essere utilizzate ancora per i
venti anni successivi a detta revisione. Articolo 24.05
(Senza oggetto) Articolo 24.06
Deroghe per le imbarcazioni
non contemplate dall’articolo 24.01 1.
Le seguenti disposizioni si applicano a) alle imbarcazioni per le quali è
stato rilasciato un certificato della nave conformemente al regolamento di
visita delle navi sul Reno per la prima volta tra il 1° gennaio 1995 e 30
dicembre 2008 sempre che non fossero in costruzione o sottoposti a
trasformazioni alla data del 31 dicembre 1994; b) alle imbarcazioni che hanno
ottenuto un’altra licenza di navigazione tra il 1° gennaio 1995 e 30
dicembre 2008 2.
Occorre dimostrare che tali imbarcazioni soddisfano
i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno in vigore alla data in cui è
stato concesso il certificato della nave o l’altra licenza di navigazione. 3.
Le imbarcazioni devono essere modificate per
conformarsi alle disposizioni che entrano in vigore successivamente al primo
rilascio del certificato della nave o dell’altra licenza di navigazione a norma
delle disposizioni transitorie riportate nella tabella 3. 4.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera g), della presente
direttiva e l’articolo 24.04, paragrafo 5, del presente allegato si applicano
mutatis mutandis. 5.
Nella tabella 3 valgono le seguenti definizioni: –
“N.S.T.”: la disposizione non si applica alle
imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite
o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle unità di Nuova
costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti
esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e
tipo, non si tratta di sostituzione (“S”) ai sensi delle disposizioni
transitorie; –
“Rilascio o rinnovo del certificato UE per la
navigazione interna”: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di
rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna
successivamente all’entrata in vigore della disposizione. Tabella 3 Articolo e paragrafo || Contenuto || Scadenze e osservazioni || Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore alla data indicata CAPO 3 || || || 3.03 par. 7 || Prue con nicchie per ancore || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2041. || 1.10.1999 3.04 par. 3, seconda frase || Isolante nelle sale macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.4.2003 par. 3, terza e quarta frase || Aperture e dispositivi di chiusura || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.10.2003 CAPO 6 || || || 6.02 par. 1 || Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 || 1.4.2007 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 || 1.4.2007 6.03 par. 1 || Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 || 1.4.2007 6.07, par. 2, lettera a) || Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio || N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.4.2007 CAPO 7 || || || 7.02, par. 2 || Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2049 || 30.12.2008 7.04 par. 3 || Schermo || In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.4.2007 paragrafo 9, terza frase || Controllo tramite leva || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.4.2007 quarta frase || Divieto di indicare la direzione del getto || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010. || 1.4.2007 7.05 paragrafo 1 || Luci di navigazione, loro alloggiamenti, accessori e sorgenti luminose || Possono sempre essere usate luci di navigazione, loro alloggiamenti, accessori e sorgenti luminose che soddisfano i requisiti relativi al colore e all’intensità luminosa delle luci di navigazione e relativi all’ammissione di segnali luminosi per la navigazione sul Reno, a partire dal 30 novembre 2009 || 01.12.2013 7.06 paragrafo 1 || Impianto di navigazione radar autorizzato prima dell’1.1.1990. || Un impianto di navigazione radar autorizzato prima dell’1.1.1990 può essere installato e utilizzato fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario dopo il 31.12.2009, in ogni caso al più tardi fino al 31.12.2011, in presenza di un certificato di installazione valido ai sensi della presente direttiva o della risoluzione CCNR 1989-II-35 || 01.12.2013 Indicatori della velocità di accostata autorizzati prima dell’1.1.1990. || Gli indicatori della velocità di accostata autorizzati prima dell’1.1.1990 e che sono stati installati prima dell’1.-1, possono essere installati e utilizzati fino al rilascio o al rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015, in presenza di un certificato di installazione valido ai sensi della presente direttiva o della risoluzione CCNR 1989-II-35 || 01.12.2013 Impianto di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata autorizzati dopo l’1.1.1990 || Un impianto radar e indicatori della velocità di accostata che sono stati autorizzati successivamente al 1° gennaio 1990 a norma dei requisiti minimi e delle condizioni di prova previsti per gli impianti radar utilizzati per la navigazione interna sul Reno e dei requisiti minimi e delle condizioni di prova previsti per gli indicatori della velocità di accostata utilizzati nella navigazione interna sul Reno, possono continuare ad essere installati e utilizzati in presenza di un certificato di installazione valido ai sensi della presente direttiva o della risoluzione CCNR 1989-II-35 || 01.12.2013 CAPO 8 || || || 8.02 par. 4 || Schermatura dei raccordi delle tubature || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 2025 || 1.4.2007 par. 5 || Sistema di tubature a doppia parete || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2025 || 1.4.2007 par. 6 || Isolamento di parti di macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2025 || 1.4.2003 8.03 par. 3 || Protezione contro la sovravelocità || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.4.2004 8.05 par. 7, prima frase || Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi. || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.4.2008 8.05 par. 9, seconda frase || Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello massimo di riempimento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.4.1999 par. 13 || Controllo del livello del combustibile non soltanto per i motori principali ma anche per gli altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.4.1999 8.06 || Serbatoi di olio lubrificante, tubature e accessori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.4.2007 8.07 || Serbatoi di oli negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.4.2007 CAPO 8 bis || || || || || Le norme non si applicano a) ai motori installati prima dell’1.1.2003 e e b) ai motori di ricambio che fino al 31.12.2011 sono installati a bordo di imbarcazioni che erano in servizio l’1.1.2002 || 1.1.2002 8 bis.02, paragrafi 2 e 3 || Conformità ai requisiti/valori limite di emissione dei gas di scarico || Per motori che erano installati a) in imbarcazioni tra l’1.1.2003 e l’1.7.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE; b) in imbarcazioni o in macchine di bordo dopo il 30.6.2007 si applicano i valori limite dei gas di scarico di cui all’allegato XV della direttiva 97/68/CE I requisiti per le categorie: aa) V per i motori di propulsione e per i motori ausiliari oltre i 560 kW e e bb) D, E, F, G, H, I, J, K per i motori ausiliari della direttiva 97/68/CE si applicano come equivalenti || 1.7.2007 CAPO 10 || || || Articolo 10.02, paragrafo 1, seconda frase, lettera b) || Recipienti in acciaio o in altro materiale solido e non infiammabile, in grado di contenere almeno 10 litri || N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 01.12.2013 10.02 par. 2 lettera a) || Certificato per cavi d’ormeggio e altri cavi || Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi l’1.1.2008. Secondo e terzo cavo: 1.1.2013 || 1.4.2003 10.03 par. 1 || Norma europea || Al momento della sostituzione, al più tardi l’1.1.2010 || 1.4.2002 par. 2 || Idoneità contro incendi delle classi A, B e C || Al momento della sostituzione, al più tardi l’1.1.2010 || 1.4.2002 10.03 bis || Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 || 1.4.2002 10.03 ter || Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaia e nei locali pompe || [27] al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 || 1.4.2002 10.04 || Applicazione della norma europea alle lance || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.10.2003 10.05 par. 2 || Giubbotti di salvataggio gonfiabili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010. I giubbotti di salvataggio a bordo al 30.9.2003 possono essere usati fino al rilascio o al rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.10.2003 CAPO 11 || || || 11.02 paragrafo 4, prima frase || Altezza di paratie e mastre e parapetti dal lato mare Altezza dei battenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 || 01.12.2013 11.04, paragrafo 2 || Parapetti dal lato mare su navi di L< 55 m con locali solo a poppa || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 || 01.12.2013 11.12 (2),(4),(5) e (9) || Targhetta del costruttore, dispositivi di protezione, certificati a bordo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 01.12.2013 11.13 || Stoccaggio di liquidi infiammabili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.10.2002 CAPO 14 BIS || || || Articolo 14 bis.02, paragrafo 2, tabelle 1 e 2 e paragrafo 5 || Valori limite/controllo e omologazioni || N.S.T. nella misura in cui a) i valori limite e di controllo non superano i valori di cui all’articolo 14 bis.02 di più del fattore 2 b) l’impianto di depurazione di bordo è provvisto di un certificato del fabbricante o di un perito attestante che esso è in grado di gestire le situazioni di carico tipiche a bordo della nave c) è in funzione un sistema di gestione dei fanghi di depurazione adeguato alle condizioni operative dell’impianto di depurazione presente sulla nave passeggeri || 01.12.2013 CAPO 15 || || || 15.01, paragrafo 1, lettera c) || L’articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, non si applica || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 d) Non applicazione dell’articolo 9.14, par. 3, 2a frase, per tensioni nominali superiori a 50 V || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 2 lettera b) || Divieto di caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzatore a norma dell’articolo 13.04 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 c) Divieto di caldaie a combustibile solido a norma dell’articolo 13.07 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 e) Divieto di impianti a gas liquefatto ai sensi del capitolo 14 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045. La disposizione transitoria si applica solo se i sistemi di allarme sono installati conformemente all’articolo 15.15, paragrafo 9 || 1.1.2006 15.02 par. 2 || Numero e posizione delle paratie || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 5 seconda frase || Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione || Per le navi da passeggeri che sono state impostate prima dell’1.1.1996, il requisito si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 15 || Altezza minima dei doppi fondi o degli spazi laterali || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 15.03 parr. da 1 a 6 || Stabilità a nave integra || N.S.T., e in caso di aumento del numero massimo di passeggeri, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 15.03 paragrafi 7 e 8 || Stabilità in condizioni di avaria || N.S.T. al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.12.2006 par. 9 || Stabilità in condizioni di avaria || N.S.T. al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 01.12.2006 Dimensioni verticali della falla sul fondo dell’imbarcazione || N.S.T. al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 N.S.T. applicabile alle navi con ponti a tenuta stagna su una distanza minima di 0,50 m e meno di 0,60 m dal fondo di navi che hanno ottenuto un certificato UE per la navigazione interna o altra licenza di traffico prima del 31.12.2005 || 01.12.2013 compartimentazione 2 || N.S.T. || Paragrafi da 10 a 13 || Stabilità in condizioni di avaria || N.S.T. al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.12.2006 15.05 par. 2 lettera a) || Numero di passeggeri per i quali è comprovata l’esistenza di una zona di evacuazione a norma dell’articolo 15.06, par. 8 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 b) Numero di passeggeri che è stato considerato nel calcolo della stabilità a norma dell’articolo 15.03 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 Articolo 15.06, paragrafo 1, primo comma || Zone passeggeri sotto il ponte di compartimentazione e di fronte alla paratia del gavone di poppa. || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.12.2013 Articolo 15.06, paragrafo 1, secondo comma || Spazi chiusi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 01.12.2013 par. 2 || Gli armadi di cui all’articolo 11.13, e i locali destinati allo stoccaggio dei liquidi infiammabili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 3 lettera c), prima frase || Altezza libera delle uscite || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045. || 1.1.2006 Seconda frase || Ampiezza libera delle porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni || Per la dimensione di 0,7 m si applica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 15.06 par. 3 lettera f), prima frase || Dimensioni delle uscite di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045. || 1.1.2006 g) Uscite dei locali destinati all’uso delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 4 lettera d) || Porte destinate all’uso da parte delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 5 || Requisiti dei corridoi di comunicazione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 6 lettera b) || Vie di sfuggita verso le zone di evacuazione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 c) Divieto di vie di sfuggita attraverso le sale macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2007 || 1.1.2006 Divieto di vie di sfuggita attraverso le cucine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 d) Divieto di installare pioli, scale a pioli o similari lungo le vie di evacuazione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045. || 1.1.2006 par. 7 || Adeguato sistema di guida di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 par. 8 || Requisiti delle zone di raccolta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 9 lettere da a) a c), lettera e), e ultima frase || Requisiti delle scale e dei relativi pianerottoli nelle zone passeggeri || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045. || 1.1.2006 par. 10 lettera a) prima frase || Parapetto conforme alla norma europea EN 711: 1995 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 Seconda frase || Altezza delle impavesate e delle ringhiere dei ponti destinati all’uso delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 lettera b) seconda frase || Ampiezza libera delle aperture di norma utilizzate per l’imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 12 || Passerelle conformi alla norma europea EN 14206:2003 2003 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 13 || Zone di circolazione e pareti delle zone di circolazione destinate all’uso delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 14 prima frase || Progettazione delle porte e delle pareti di vetro nelle zone di circolazione e dei vetri delle finestre || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 15 || Requisiti delle sovrastrutture o delle loro coperture consistenti in vetri panoramici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 15 || Requisiti per spazi chiusi all’interno della sovrastruttura che consiste totalmente o in parte di finestre panoramiche. || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 01.12.2013 Requisiti degli spazi chiusi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 01.12.2013 par. 16 || Sistemi di acqua potabile a norma dell’articolo 12.05 || N.S.T., al più tardi l’31.12.2006 || 1.1.2006 par. 17 seconda frase || Requisiti dei gabinetti progettati per l’uso da parte delle persone a mobilità ridotta || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 18 || Sistema di ventilazione per le cabine sprovviste di finestre apribili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 15.07 || Requisiti del sistema di propulsione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 15.08 par. 2 || Requisiti dei sistemi di altoparlanti nelle zone passeggeri || Alle navi da passeggeri di lunghezza al galleggiamento (LWL) inferiore a 40 m o destinate a un massimo di 75 persone la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi dopo la data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 3 || Requisiti dei sistemi d’allarme || Alle navi per escursioni giornaliere la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi dopo la data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 3 lettera c) || Impianto d’allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l’allarme all’equipaggio e al personale di bordo || Alle navi cabinate la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 4 || Allarme per il livello della sentina per ciascun compartimento stagno || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 5 || Due pompe di sentina motorizzate || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 6 || Impianto di sentina fisso conforme all’articolo 8.06, par. 4 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 par. 7 || Possibilità di aprire dall’interno le porte delle celle refrigerate || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 8 || Impianto di ventilazione per i sistemi di distribuzione di CO2 nei locali situati sotto il ponte || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 9 || Cassette di pronto soccorso || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 15.09 par. 1 prima frase || Salvagenti galleggianti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 2 || Mezzi di salvataggio individuali || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 3 || Mezzi adeguati di trasferimento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 4 || Mezzi di salvataggio || Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 5, prima dell’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali. Per le navi da passeggeri equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 6, prima dell’1.1.2006, tali mezzi sono considerati un’alternativa ai mezzi di salvataggio individuali fino al rilascio o al rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 5 lettere b) e c) || Posti a sedere adeguati, capacità di sostegno di almeno 750 N || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 f) Assetto stabile e idonei dispositivi di sostegno || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 i) Idonei mezzi di evacuazione dalle zone di evacuazione alle zattere di salvataggio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 9 || Controllo dei mezzi di salvataggio secondo le istruzioni del fabbricante || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 10 || Lancia munita di motore e proiettore orientabile || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 11 || Barella || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 || Impianto elettrico || || 1.1.2006 15.10 par. 2 || L’articolo 9.16, par. 3, si applica inoltre alle zone di passaggio e ai locali di soggiorno destinati ai passeggeri || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 par. 3 || Idonea illuminazione di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 par. 4 || Impianto elettrico di emergenza || Alle navi per escursioni giornaliere di lunghezza al galleggiamento (LWL) pari o inferiore a 25 m, la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 f) Alimentazione di emergenza per proiettori a norma dell’articolo 10.02, par. 2, lettera i) || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015. || 1.1.2006 i) Alimentazione di emergenza per ascensori e impianti di sollevamento a norma dell’articolo 15.06, par. 9, 2a frase || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 par. 6 prima frase || Paratie a norma dell’articolo 15.11, paragrafo 2 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 seconda e terza frase || Installazione di cavi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 quarta frase || Impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 15.11 || Protezione antincendio || || 1.1.2007 par. 1 || Idoneità alla protezione antincendio dei materiali e delle componenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 15.11 par. 2 || Progettazione delle paratie || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 3 || Le pitture, le lacche e altri prodotti per il trattamento delle superfici nonché i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali a eccezione della sala macchine e dei magazzini sono a infiammabilità ritardata || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015 || 1.1.2006 par. 4 || Soffittature e rivestimenti delle pareti realizzati in materiale non combustibile || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 5 || Mobilio e arredo nei punti di riunione realizzati in materiale non combustibile || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 6 || Prova del fuoco conforme al codice || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 7 || Materiali coibentanti nelle sale di ritrovo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 Paragrafo 7 bis || Spazi chiusi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 01.12.2013 par. 8 lettere a), b), c), seconda frase, e d) || Requisiti delle porte delle paratie || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 9 || Pareti || Sulle navi cabinate sprovviste di sistemi pressurizzati a sprinkler, alimentati ad acqua, estremità delle pareti fra le cabine: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 10 || Le paratie divisorie || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 12 seconda frase || Scale di acciaio o altro materiale non combustibile equivalente || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 13 || Isolamento delle scale interne mediante pareti a norma del paragrafo 2 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 14 || Sistemi di ventilazione e sistemi di alimentazione d’aria || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 15 || Sistemi di ventilazione nelle cucine e stufe con estrattori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 16 || Centri di comando, vani scale, punti di riunione e sistemi di estrazione del fumo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 17 || Sistema di allarme antincendio || Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 15.12, paragrafo 1, lettera c) || Estintori portabili nelle cucine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 2 lettera a) || Seconda pompa antincendio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 4 || Valvole per prese d’acqua || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 5 || Naspo ad alimentazione assiale || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 par. 6 || Materiali, protezione contro la perdita di efficienza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 7 || Evitare il periodo di gelamento nelle tubazioni e prese d’acqua || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 8 lettera b) || Funzionamento indipendente delle pompe antincendio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 d) Installazione delle pompe antincendio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 9 || Sistema antincendio nelle sale macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2015. La disposizione transitoria non si applica alle navi da passeggeri la cui chiglia è stata impostata dopo il 31.12.1995, il cui scafo è costruito in legno, alluminio o plastica e la cui sala macchine non è costruita con materiali conformi all’articolo 3.04, paragrafi 3 e 4 || 1.1.2006 15.13 || Organizzazione della sicurezza || Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna || 1.1.2006 15.14 par. 1 || Impianti di eliminazione e di raccolta delle acque reflue || Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 2 || Requisiti dei serbatoi di raccolta delle acque reflue || Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere che trasportano non più di 50 passeggeri: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 15.15 || Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri || || 1.1.2006 par. 1 || Stabilità in condizioni di avaria || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2045 || 1.1.2006 par. 4 || (Senza oggetto) || || par. 5 || Presenza di una lancia, di una piattaforma o di un’installazione equivalente || Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 par. 6 || Presenza di una lancia, di una piattaforma o di un’installazione equivalente || Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 15.15 par. 9 lettera a) || Sistemi d’allarme per impianti a gas liquefatto || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario a norma dell’articolo 14.15 || 1.1.2006 b) Mezzi di salvataggio collettivi a norma dell’articolo 15.09, par. 5 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2010 || 1.1.2006 Articolo 24.07
(Senza oggetto) Articolo 24.08
Disposizioni transitorie dell’articolo
2.18 Quando si rilascia un certificato UE per la
navigazione interna a imbarcazioni che dopo il 31 marzo 2007 disponevano
di una certificazione valida ai sensi del regolamento di ispezione delle navi
sul Reno, viene utilizzato il numero unico europeo di identificazione delle
navi già assegnato completandolo, se del caso, anteponendo la cifra “0”. CAPO 24 bis DISPOSIZIONI
TRANSITORIE PER LE IMBARCAZIONI CHE NON NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA
ZONA R Articolo 24 bis.01
Applicazione delle
disposizioni transitorie sulle imbarcazioni già in servizio
e validità dei precedenti
certificati comunitari 1.
Le seguenti disposizioni si applicano alle
imbarcazioni che non navigano sulle vie navigabili della zona R: a) per le quali è stato rilasciato
un certificato UE per la navigazione interna per la prima volta prima del 30 dicembre
2008; b) che hanno ottenuto un’altra
licenza di navigazione prima del 30 dicembre 2008. 2.
Deve essere dimostrato che tali imbarcazioni
soddisfano le disposizioni della direttiva 82/714/CEE, allegato II, capi da 1 a
13, alla data in cui è rilasciato il certificato UE per la navigazione interna
della nave o l’altra licenza di navigazione. 3.
I certificati UE per la navigazione interna
rilasciati prima del 30 dicembre 2008 restano validi fino alla data di scadenza
indicata nel certificato. Resta d’applicazione l’articolo 2.09, paragrafo 2. Articolo 24 bis.02
Deroghe per le imbarcazioni
già in servizio 1.
Fatti salvi l’articolo 24 bis.03 del presente
allegato e l’articolo18 (paragrafo 1, lettera g)) della presente
direttiva, le imbarcazioni che non soddisfano integralmente le disposizioni
della stessa devono essere adeguate in modo da soddisfare le disposizioni che
entrano in vigore successivamente al primo rilascio del loro certificato UE per
la navigazione interna o di altra licenza di navigazione a norma delle
disposizioni transitorie di cui alla tabella 4. 2.
Nella tabella 4 valgono le seguenti definizioni: –
“N.S.T.”: la disposizione non si applica alle
imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite
o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle unità di Nuova
costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti
esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e
tipo, non si tratta di sostituzione (“S”) ai sensi delle disposizioni
transitorie; –
“Rilascio o rinnovo del certificato UE per la
navigazione interna”: significa che il requisito è soddisfatto al momento del
primo rilascio o rinnovo del certificato dopo il 30 dicembre 2008. Se il
certificato scade fra il 30 dicembre 2008 e la vigilia del 30 dicembre
2009, il requisito è tuttavia obbligatorio solo a decorrere dal 30 dicembre
2009. Tabella 4 Articolo e paragrafo || Contenuto || Scadenze e osservazioni CAPO 3 || || 3.03, par. 1 || Posizione della paratia di collisione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 3.03 par. 2 || Alloggi, dispositivi di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 3.03 par. 2 || Impianti necessari alla sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 3.03 par. 4 || Separazione stagna al gas || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 3.03 par. 5, secondo comma || Controllo delle porte nella paratia del gavone di poppa || 3.03 par. 7 || Prue con nicchie per ancore || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 3.04 par. 3, seconda frase || Isolante nelle sale macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 3.04 par. 3, terza e quarta frase || Aperture e dispositivi di blocco || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 3.04, par. 6 || 3.04 par. 6 Uscite di spazi classificati come sale macchine a seguito della presente direttiva || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 CAPO 4 || || 4.04 || Marche di bordo libero || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 CAPO 5 || || 5.06 par. 1, prima frase || Velocità minima (in marcia avanti) || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 CAPO 6 || || 6.01 par. 1 || Manovrabilità prescritta dal capo 5 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 3 || Sbandamenti permanenti e temperature ambiente || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 6.01 par. 7 || Progettazione degli assi del timone || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 6.02 par. 1 || Presenza di serbatoi idraulici separati || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2026 Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2026 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2026 par. 2 || Attivazione del dispositivo di azionamento ausiliario mediante una singola azione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2026 par. 3 || Manovrabilità prescritta dal capo 5 garantita dal dispositivo di azionamento ausiliario o dal comando a mano || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 6.03 par. 1 || Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2026 --- || --- || --- 6.05, par. 1 || Disattivazione automatica del dispositivo di azionamento manuale || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 6.06, par. 1 || Comandi di governo indipendenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 6.07, par. 2, lettera a) || Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2026 e) Controllo dei dispositivi tampone || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 6.08, par. 1 || Requisiti per impianti elettronici di cui all’articolo 9.20 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 CAPO 7 || || 7.02 parr. da 2 a 6 || Visuale libera dalla timoneria fatta eccezione per i seguenti paragrafi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2049 7.02 par. 3, secondo comma || Visuale libera nell’asse di visione del timoniere || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 par. 6 || Livello minimo di trasparenza dei vetri || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 7.03 par. 7 || Disinserimento degli allarmi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 8 || Collegamento automatico a un’altra fonte di energia || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 7.04 par. 1 || Comando dei motori principali e degli apparati di governo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 7.04 par. 2 || Comando dei motori principali || Se la timoneria è stata progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 se il senso di marcia può essere ottenuto direttamente; N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 per altri motori par. 3 || Schermo || In mancanza di una timoneria progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’30.12.2024 paragrafo 9, terza frase || Controllo tramite leva || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’30.12.2024 quarta frase || Divieto di indicare la direzione del getto || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’30.12.2024 7.05 paragrafo 1 || Luci di navigazione, loro alloggiamenti, accessori e sorgenti luminose || Luci di navigazione, loro alloggiamenti, accessori e sorgenti luminose che soddisfano – i requisiti relativi al colore e all’intensità luminosa delle luci di navigazione e relativi all’ammissione di segnali luminosi per la navigazione sul Reno, a partire dal 30 novembre 2009 oppure – i corrispondenti requisiti di uno Stato membro a partire dal 30 novembre 2009 possono essere sempre usate 7.06, paragrafo 1 || Impianti di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata || Gli impianti di navigazione radar e gli indicatori della velocità di accostata che sono stati autorizzati e installati ai sensi delle norme di uno Stato membro prima del 31 dicembre 2012 possono continuare ad essere installati e utilizzati fino al rilascio o al rinnovo del certificato UE per la navigazione interna successivamente al 31 dicembre 2018. Tali sistemi devono essere registrati nel certificato UE per la navigazione interna con il numero 52 Gli impianti di navigazione radar e gli indicatori della velocità di accostata che sono stati autorizzati a decorrere dal 1° gennaio 1990 ai sensi della normativa sui requisiti minimi e le condizioni di prova previsti per gli impianti di navigazione radar utilizzati per la navigazione interna sul Reno e ai sensi della normativa sui requisiti minimi e le condizioni di prova previsti per gli indicatori della velocità di accostata utilizzati nella navigazione interna sul Reno possono continuare ad essere installati e utilizzati, a condizione che sia disponibile un certificato di installazione valido ai sensi della presente direttiva o della risoluzione CCNR 1989-II-35 7.09 || Sistema d’allarme || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 7.12 primo comma || Timonerie abbattibili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna Senza abbassamento automatico: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 secondo e terzo comma || || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna CAPO 8 || || 8.01 par. 3 || Soltanto motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto d’infiammabilità superiore a 55 °C || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 8.02 par. 1 || Macchine garantite contro un avviamento accidentale || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 4. || Schermatura dei raccordi delle tubature || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’30.12.2024 par. 5 || Sistema di tubature a doppia parete || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’30.12.2024 par. 6 || Isolamento di parti di macchine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 8.03 par. 2 || Dispositivi di controllo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 par. 3 || Protezione automatica contro la sovravelocità || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 par. 5 || Progettazione dei passaggi dell’albero || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 8.05 par. 1 || Serbatoi in acciaio per combustibili liquidi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 8.05 par. 2 || Chiusura automatica delle valvole dei serbatoi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 3 || Nessun serbatoio per combustibili a prua della paratia di collisione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 par. 4 || Nessun serbatoio per combustibili né relativi accessori al di sopra dei motori o dei tubi di scarico || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 Fino a tale data, opportuni dispositivi devono garantire l’evacuazione sicura dei combustibili par. 6, dalla terza alla quinta frase || Installazione e misure dei tubi di sfogo e dei tubi di collegamento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 paragrafo 7, primo comma || Valvola a chiusura rapida sul serbatoio azionata dal ponte, anche quando i locali in questione sono chiusi. || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2029 par. 9 seconda frase || Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello di massimo riempimento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 par. 13 || Controllo del livello del combustibile non soltanto per i motori principali ma anche per gli altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 8.06 || Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 8.07 || Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 8.08 par. 8 || Semplice dispositivo di chiusura non sufficiente per il raccordo dei locali adibiti al servizio di zavorra alle tubolature di prosciugamento per le stive attrezzate per il servizio di zavorra || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 8.08 par. 9 || Dispositivi di misurazione per il fondo delle stive || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 8.09 par. 2 || Impianti di raccolta delle acque oleose e degli oli usati || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 8.10 par. 3 || Limite di emissione di 65 dB(A) per imbarcazioni in stazionamento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 CAPO 8 bis || || || || Le norme non si applicano ai a) motori a propulsione e motori ausiliari con potenza nominale di uscita superiore a 560 kW appartenenti, secondo l’allegato I, sezione 4.1.2.4, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie: aa) da V1:1 a V1:3, che entro il 31 dicembre 2006; bb) V1:4 e da V2:1 a V2:5, che fino al 31 dicembre 2008; sono installati su una nave o su macchinari di bordo; b) motori ausiliari con una potenza nominale fino a 560 kW e velocità variabile, appartenenti, secondo l’articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie: aa) H, che fino al 31 dicembre 2005; bb) I e K, che fino al 31 dicembre 2006; cc) J, che fino al 31 dicembre 2007; sono installati su una nave o su macchinari di bordo; c) motori ausiliari con una potenza nominale fino a 560 kW e velocità costante, appartenenti, secondo l’articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, alle seguenti categorie: aa) D, E, F e G, che fino al 31 dicembre 2006[28]; bb) H, I e K, che fino al 31 dicembre 2010; cc) J, che fino al 31 dicembre 2011; sono installati su una nave o su macchinari di bordo; d) motori che rispettano i valori limite di cui all’allegato XIV della direttiva 97/68/CE e che fino al 30 giugno 2007, sono installati su una nave o su macchinari di bordo; e) motori di ricambio che fino al 31 dicembre 2011 sono installati su una nave o su macchinari di bordo per sostituire un motore al quale non si applicano, ai sensi delle lettere da a) a d), le disposizioni. Le date indicate alle lettere a), b), c) e d) sono posticipate di due anni per i motori fabbricati prima delle date indicate. CAPO 9 || || 9.01 par. 1 seconda frase || Documenti corrispondenti da presentare alla commissione di ispezione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 9.01 par. 2 lettera b) || Piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell’impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione che si devono trovare a bordo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 par. 3 || Temperature ambiente interne e sul ponte || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 9.02 parr. da 1 a 3 || Sistemi d’alimentazione di energia elettrica || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 9.03 || Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 9.05 par. 4 || Sezione dei conduttori di messa a terra || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 9.11 par. 4 || Aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 9.12 || Apparecchi di manovra || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 9.12 par. 3 lettera b) || Dispositivo per il controllo dell’isolamento rispetto alla massa, dotato di segnale d’allarme visivo e acustico || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 9.13 || Interruttori di emergenza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 9.14 || Accessori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 9.14 par. 3 seconda frase || Divieto di installare commutatori unipolari in lavanderie, bagni e servizi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 9.15 par. 2 || Cavi aventi una sezione minima di 1,5 mm2 || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 par. 10 || Cavi collegati alle timonerie abbattibili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 9.16 par. 3 seconda frase || Secondo circuito || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 9.19 || Sistemi d’allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 9.20 || Impianti elettronici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 9.21 || Compatibilità elettromagnetica || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 CAPO 10 || || 10.01 || Dispositivi di ancoraggio || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 10.02 par. 2 lettera a) || Certificato per cavi d’ormeggio e altri cavi || Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 Secondo e terzo cavo: 30 dicembre 2029 10.03 par. 1 || Norma europea || Al momento della sostituzione, al più tardi il 30 dicembre 2024 par. 2 || Idoneità contro i fuochi delle classi A, B e C || Al momento della sostituzione, al più tardi il 30 dicembre 2024 par. 4 || Rapporto fra contenuto di CO2 e dimensioni del locale || Al momento della sostituzione, al più tardi il 30 dicembre 2024 10.03 bis || Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 10.03 ter || Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaia e nei locali pompe || Gli impianti di estinzione a CO2 installati prima del 1° ottobre 1985 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049, se soddisfano i requisiti della direttiva 82/714/CEE, allegato II, articolo 13.03 10.04 || Applicazione della norma europea alle lance || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 10.05 par. 2 || Giubbotti di salvataggio gonfiabili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 I giubbotti di salvataggio che si trovano a bordo il giorno precedente il 30 dicembre 2008 possono essere usati fino al rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 CAPO 11 || || 11.02 paragrafo 4, prima frase || Attrezzatura del bordo esterno dei ponti, dei ponti laterali e dei posti di lavoro Altezza di paratie e mastre || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035 11.04, paragrafo 1 || ampiezza libera del ponte laterale: || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2035, per imbarcazioni di larghezza superiore a 7,30 m par. 2 || Parapetti dal lato mare su navi di L< 55 m con locali solo a poppa || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo l’1.1.2020 11.04 || Ponti laterali || Primo rilascio o rinnovo del certificato UE per la navigazione interna[29] successivamente al 30 dicembre 2049 con larghezza superiore a 7,30 m 11.05, paragrafo 1 || Accesso ai posti di lavoro || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 parr.2 e 3 || Porte e accessi, uscite e zone di passaggio in caso di dislivelli superiori a 0,50 m || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna par. 4 || Scale nei posti di lavoro occupati in permanenza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 11.06 par. 2 || Uscite e uscite di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 11.07 par. 1 seconda frase || Dispositivi di salita || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 parr.2 e 3 || || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 11.10 || Coperchi di boccaporto || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 11.11 || Verricelli || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2024 11.12 parr. da 2 a 6 e da 8 a 10 || Gru: targhetta del costruttore, carichi massimi ammissibili, dispositivi di protezione, prova di calcolo, ispezione di esperti, certificati a bordo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 11.13 || Stoccaggio di liquidi infiammabili || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna CAPO 12 || || 12.01 par. 1 || Alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 12.02 par. 3 || Ubicazione dei pavimenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 4 || Locali di soggiorno e zona notte || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 12.02 par. 5 || Rumori e vibrazioni negli alloggi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 par. 6 || Altezza libera negli alloggi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 8 || Superficie disponibile al suolo nei locali di soggiorno comuni || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 9 || Volume dei locali || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 10 || Volume minimo d’aria per occupante || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 11 || Dimensioni delle porte || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 12 lettere a) e b) || Caratteristiche delle scale || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 13 || Condutture di gas e liquidi pericolosi || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 12.03 || Servizi igienici || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 12.04 || Cucine || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 12.05 || Acqua potabile || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 12.06 || Riscaldamento e ventilazione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 12.07 par. 1 seconda frase || Altri impianti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 CAPO 14 BIS || || Articolo 14 bis.02, paragrafo 2, tabelle 1 e 2 e paragrafo 5 || Valori limite/controllo e omologazioni || N.S.T. nella misura in cui a) i valori limite e di controllo non superano i valori di cui all’articolo 14 bis.02 di più del fattore 2 b) l’impianto di depurazione di bordo è provvisto di un certificato del fabbricante o di un perito attestante che esso è in grado di gestire le situazioni di carico tipiche a bordo della nave c) è in funzione un sistema di gestione dei fanghi di depurazione adeguato alle condizioni operative dell’impianto di depurazione presente sulla nave passeggeri CAPO 15 || || || Navi da passeggeri || Cfr. art. 8 della direttiva CAPO 15 bis || || || Navi da passeggeri a vela || Cfr. art. 8 della direttiva CAPO 16 || || 16.01 par. 2 || Verricelli speciali o dispositivi d’accoppiamento equivalenti || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 par. 3 ultima frase || Requisiti dei dispositivi di azionamento || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2049 CAPO 17 || || || Galleggianti ad uso speciale || Cfr. art. 8 della direttiva CAPO 21 || || || Imbarcazioni da diporto || Cfr. art. 8 della direttiva CAPO 22 ter || || 22 ter.03 || Secondo dispositivo di azionamento del mezzo di governo indipendente || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 Articolo 24 bis.03
Deroghe per le imbarcazioni
la cui chiglia è stata impostata prima del 1° gennaio 1985 1.
In aggiunta alle disposizioni di cui all’articolo
24 bis.02, le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1°
gennaio 1985 sono inoltre esentate dalle seguenti disposizioni, alle condizioni
specificate nella colonna 3 della tabella 5, se la sicurezza della nave e dell’equipaggio
è garantita in altra maniera appropriata. 2.
Nella tabella 5 valgono le seguenti definizioni: –
“N.S.T.”: significa che il requisito si applica
alle imbarcazioni in servizio soltanto se le parti sono sostituite o
trasformate, il requisito si applica cioè soltanto alle imbarcazioni di Nuova
costruzione, alle parti Sostituite e alle parti Trasformate. Se alcune parti
esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e
tipo, non si tratta di sostituzione (“S”) ai sensi delle disposizioni
transitorie; –
“Rilascio o rinnovo del certificato UE per la
navigazione interna”: significa che il requisito è soddisfatto al momento del
rilascio o del rinnovo del certificato dopo il 30 dicembre 2008. Se il
certificato scade fra il 30 dicembre 2008 e la vigilia del 30 dicembre
2009, il requisito è tuttavia obbligatorio solo a decorrere dal 30 dicembre
2009. Tabella 5 Articolo e paragrafo || Contenuto || Scadenze e osservazioni CAPO 3 || || 3.03 par. 1 || Paratie di collisione stagne || N.S.T. 3.03 par. 2 || Alloggi, impianti necessari alla sicurezza || N.S.T. 3.03 par. 5 || Aperture nelle paratie stagne || N.S.T. 3.04, par. 2 || Superfici dei serbatoi || N.S.T. 3.04, par. 7 || Massimo livello di pressione acustica ammissibile nelle sale macchine || N.S.T. CAPO 4 || || 4.01 || Distanza di sicurezza || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2019 4.02 || Bordo libero || N.S.T. CAPO 6 || || 6.01 par. 3 || Requisiti dell’apparato di governo N.S.T. || N.S.T. CAPO 7 || || 7.01 par. 2 || Massimo livello di pressione acustica ammissibile nella timoniera || N.S.T. 7.05 paragrafo 2 || Controllo delle luci di navigazione || N.S.T. 7.12 || Timonerie abbattibili || N.S.T. CAPO 8 || || 8.01 par. 3 || Divieto di taluni combustibili liquidi || N.S.T. 8.04 || Sistema di scarico del motore || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna 8.05 par. 13 || Dispositivo di allarme per il livello di riempimento del combustibile || N.S.T. 8.08 par. 2 || Pompe di sentina || N.S.T. 8.08 parr. 3 e 4 || Diametro e portata minima delle pompe di sentina || N.S.T. 8.08 par. 5 || Pompe di sentina autoadescanti || N.S.T. 8.08 par. 6 || Pigne d’aspirazione || N.S.T. 8.08 par. 7 || Tubolature a chiusura automatica per il gavone di poppa || N.S.T. 8.10 par. 2 || Rumore prodotto dall’imbarcazione || N.S.T. CAPO 9 || || 9.01 paragrafo 2 || Certificati degli impianti elettrici || N.S.T. 9.01 paragrafo 3 || Installazione degli impianti elettrici || N.S.T. 9.06 || Tensioni massime ammissibili || N.S.T. 9.10 || Generatori e motori || N.S.T. 9.11 par. 2 || Accumulatori || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 9.12 par. 2 || Commutatori, dispositivi di protezione || N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato UE per la navigazione interna dopo il 30 dicembre 2029 9.14 par. 3 || Commutazione simultanea || N.S.T. 9.15 || Cavi || N.S.T. 9.16 par. 3 || Illuminazione nella sala macchine || N.S.T. 9.17 par. 1 || Quadri di comando delle luci di navigazione || N.S.T. 9.17 par. 2 || Alimentazione delle luci di navigazione || N.S.T. CAPO 10 || || 10.01 par. 9 || Verricelli per le ancore || N.S.T. 10.04 par. 1 || Lance conformi alla norma || N.S.T. 10.05 par. 1 || Salvagenti galleggianti conformi alla norma || N.S.T. 10.05 par. 2 || Giubbotti di salvataggio conformi alla norma N.S.T. || N.S.T. CAPO 11 || || 11.11 par. 2 || Sicurezza dei verricelli || N.S.T. CAPO 12 || || 12.02 par. 13 || Condutture di gas e liquidi pericolosi || N.S.T. Articolo 24 bis.04 (Senza oggetto) Articolo 24 bis.05
Disposizioni transitorie dell’articolo
2.18 L’articolo 24.08 si applica mutatis
mutandis. Appendice I SEGNALI DI SICUREZZA Figura 1 Vietato l’accesso alle persone non autorizzate || || Colore: rosso/bianco/nero Figura 2 Vietato fumare, accendere fuochi e usare fiamme libere || || Colore: rosso/bianco/nero Figura 3 Estintore || || Colore: rosso/bianco Figura 4 Avvertimento di pericolo generico || || Colore: nero/giallo Figura 5 Manichetta antincendio || || Colore: rosso/bianco Figura 6 Impianto antincendio || || Colore: rosso/bianco Figura 7 Indossare un apparecchio di protezione auricolare || || Colore: blu/bianco Figura 8 Cassetta di pronto soccorso || || Colore: verde/bianco Figura 9 Valvola a chiusura rapida sul serbatoio || || Colore: marrone/bianco Figura 10 Indossare giubbetto di salvataggio || || Colore: blu/bianco I pittogrammi utilizzati possono variare
leggermente o essere più dettagliati rispetto a quelli riportati nella presente
appendice purché il significato non cambi e le differenze e modifiche non siano
tali da impedirne la comprensione. Appendice II Istruzioni amministrative N. 1 || : || Requisiti concernenti la capacità di manovra di evasione e la capacità di virata N. 2 || : || Requisiti concernenti la velocità prescritta (in marcia avanti), la capacità di arresto e la capacità di navigare in marcia indietro N. 3 || : || Requisiti concernenti i sistemi di accoppiamento e i mezzi di accoppiamento per l’imbarcazione che spinge o è spinta in un insieme rigido N. 4 || : || Applicazione di disposizioni transitorie N. 5 || : || Misurazione del rumore N. 6 || : || Applicazione di norme al capitolo 15 N. 7 || : || Ancore speciali a massa ridotta N. 8 || : || Resistenza delle finestre stagne N. 9 || : || Requisiti concernenti gli impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua N. 10 || : || Senza oggetto N. 11 || : || Compilazione del certificato UE per la navigazione interna N. 12 || : || Serbatoi per il combustibile su galleggianti N. 13 || : || Spessore minimo dello scafo delle chiatte N. 14 || : || Senza oggetto N. 15 || : || Prosecuzione del percorso con mezzi propri della nave N. 16 || : || Senza oggetto N. 17 || : || Idoneo sistema di allarme antincendio N. 18 || : || Prova di galleggiabilità, assetto e stabilità delle parti separate della nave N. 19 || : || Senza oggetto N. 20 || : || Dotazioni di armamento delle navi che devono essere impiegate secondo le norme S1 e S2 N. 21 || : || Requisiti concernenti gli impianti di illuminazione per l’istradamento N. 22 || : || Specifiche esigenze di sicurezza delle persone a mobilità ridotta N. 23 || : || Utilizzo del motore coperto dall’omologazione pertinente N. 24 || : || Idoneo sistema di segnalazione dei gas N. 25 || : || Cavi elettrici N. 26 || || Esperti/persone competenti N. 27 || || Imbarcazioni da diporto Nota: conformemente all’articolo 5,
paragrafo 7, della presente direttiva, nelle materie di cui all’allegato IV,
ogni Stato membro può autorizzare requisiti meno severi in riferimento ai
singoli valori stabiliti dalle seguenti istruzioni amministrative per le
imbarcazioni che navighino esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4
situate nel suo territorio. Conformemente all’articolo 5,
paragrafi 1 e 3, della presente direttiva, nelle materie di cui all’allegato
III, ogni Stato membro può prescrivere requisiti più severi in riferimento ai
singoli valori stabiliti dalle seguenti istruzioni amministrative per le
imbarcazioni che navighino esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 1 e 2
situate nel suo territorio. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 1 Requisiti concernenti la capacità di
manovra di evasione e la capacità di virata (Articolo 5.09 e articolo 5.10 in
combinato disposto con l’articolo 5.02, paragrafo 1, l’articolo 5.03, paragrafo
1, l’articolo 5.04 e l’articolo 16.06 dell’allegato II) 1. Condizioni generali e condizioni estreme di funzionamento
concernenti la prova di manovra di evasione 1.1. Conformemente all’articolo 5.09, le navi
e i convogli devono essere in grado di effettuare una schivata in tempo utile e
la capacità di schivare è provata effettuando manovre di schivata in una zona
di prova di cui all’articolo 5.03. Tale capacità deve essere dimostrata
effettuando manovre di schivata a tribordo e babordo simulate sulla base di
valori prescritti con le quali, per specifiche velocità di virata della nave,
virando con il timone e riportandolo gradualmente al centro, si deve rispettare
un determinato limite temporale. Durante le prove, i requisiti della sezione 2
devono essere rispettati mantenendo un franco sottochiglia pari almeno al 20%
del pescaggio, e comunque non inferiore a 0,50 m. 2. Procedura per la prova di manovra di evasione e annotazione dei dati (schema nell’allegato 1) 2.1. La manovra di evasione deve essere
effettuata come segue: Con la nave o il convoglio in navigazione a
una velocità costante V0 = 13 km/h rispetto all’acqua, all’inizio
della manovra (temp0 = 0 = 0 s, velocità di virata r = 0°/min,
angolo del timone δ0 = 0°, velocità del motore mantenuta
costante), per intraprendere l’azione di evasione si vira con il timone a
babordo o tribordo. A tal fine, è necessario portare il timone su un angolo di
δ, o l’unità di governo su un angolo di δa in caso di
dispositivo di governo attivo, seguendo le indicazioni fornite nel paragrafo
2.3. Dopodiché si deve mantenere l’angolo del timone δ (ad esempio, 20° a
tribordo) finché si raggiunge il valore r1 della velocità di virata
di cui al punto 2.2 per le corrispondenti dimensioni della nave o del
convoglio. Una volta raggiunta la velocità di virata r1, si annota
il tempo t1 e si porta il timone sullo stesso angolo dal lato
opposto (ad esempio, 20° a babordo) in maniera tale da interrompere la virata
in corso e iniziare la virata in direzione opposta, riducendo in tal modo la
velocità di virata a r2 = 0 e permettendole di aumentare nuovamente
fino al valore indicato al punto 2.2. Una volta raggiunta la velocità di virata
r2 = 0, si annota il tempo t2. Una volta raggiunta la
velocità di virata r3 indicata al punto 2.2, si porta il timone in
direzione opposta secondo lo stesso angolo δ in maniera tale da
interrompere il movimento di virata. Si annota il tempo t3. Una volta
raggiunta la velocità di virata r4 = 0, si annota il tempo t4
e si riporta la nave o il convoglio sulla rotta originaria. 2.2. Per raggiungere la velocità di virata r4,
a seconda delle dimensioni delle navi o dei convogli e con una profondità dell’acqua
di h: || Dimensioni delle navi o dei convogli L × B || Velocità di virata richiesta r1 = r3 (°/min) || Valori limite per il tempo t4 (s) in acque poco profonde e profonde δ = 20° || δ = 45 ° || 1,2 ≤ h/T ≤ 1,4 || 1,4 < h/T < 2 || h/T > 2 1 || Tutte le motonavi; convogli a una fila ≤ 110 × 11,45 || 20°/min || 28 °/min || 150 s || 110 s || 110 s 2 || Convogli a una fila fino a 193 × 11.45 o convogli affiancati a due file fino a 110 × 22,90 || 12 °/min || 18 °/min || 180 s || 130 s || 110 s 3 || Convogli affiancati a due file ≤ 193 × 22,90 || 8 °/min || 12 °/min || 180 s || 130 s || 110 s 4 || Convogli affiancati a due file fino a 270 × 22,90 o convogli affiancati a tre file fino a 193 × 34,35 || 6 °/min || 8 °/min || [30] || [31] || [32] I tempi t1, t2, t3
e t4 necessari per raggiungere le velocità di virata r1,
r2, r3 e r4 devono essere registrati nel
verbale di misurazione riportato nell’allegato 2. I valori t4 non
devono superare i limiti indicati nella tabella. 2.3. Si devono effettuare almeno quattro
manovre di evasione e segnatamente: –
una a tribordo con un angolo del timone δ =
20°, –
una a babordo con un angolo del timone δ =
20°, –
una a tribordo con un angolo del timone δ =
45 , –
una a babordo con un angolo del timone δ =
45°. Se necessario (ad esempio in caso di
incertezza in merito ai valori misurati o di manovre insoddisfacenti), le
manovre evasive devono essere ripetute. Le velocità di virata riportate nel
punto 2.2 e i limiti temporali devono essere rispettati. In caso di dispositivi
di governo attivi o tipi speciali di timone, è possibile scegliere una
posizione δa dell’unità di governo o un angolo del timone
δa diverso da δ = 20° e δ = 45°, a seconda della
valutazione dell’esperto e del tipo di apparato di governo. 2.4. Per stabilire la velocità di virata, a
bordo deve essere presente un indicatore di accostata conforme all’appendice
VIII della presente direttiva. 2.5. Conformemente all’articolo 5.04, il
carico durante la manovra di evasione deve essere compreso tra il 70% e il 100%
della portata lorda massima. Se la prova è eseguita con un carico inferiore, l’approvazione
della navigazione a valle e a monte si limita a tale carico. La procedura per le manovre di evasione e i
termini impiegati sono riportati in uno schema contenuto nell’allegato 1. 3. Capacità di virata La capacità di virata di navi e convogli con
lunghezza (L) non superiore a 86 m e larghezza (B) non superiore a 22,90 m è
ritenuta sufficiente a norma dell’articolo 5.10 in combinato disposto con l’articolo
5.02, paragrafo 1, quando, durante una manovra di virata a monte con una
velocità iniziale rispetto all’acqua di 13 km/h, si rispettano i valori limite
per l’arresto prua a valle di cui all’istruzione amministrativa n. 2. Le
condizioni di franco sottochiglia di cui alla sezione 1.1 devono essere
rispettate. 4. Altri requisiti 4.1. Fermi restando i punti da 1 a 3, si
devono rispettare i seguenti requisiti: a) in caso di apparati di governo a
comando manuale, un singolo giro della ruota deve corrispondere a un angolo del
timone di almeno 3°; b) in caso di apparati di governo
motorizzati, quando il timone è alla massima immersione, deve essere possibile
raggiungere una velocità angolare media di 4°/s per l’intero raggio di
rotazione del timone. Tale requisito deve essere anche controllato
con la nave alla massima velocità spostando il timone da 35° a babordo a 35° a
tribordo. Si deve inoltre verificare se il timone mantiene la posizione dell’angolo
massimo alla massima potenza propulsiva. Tale disposizione si applica, in
quanto compatibile, agli apparati di governo attivi e ai tipi speciali di
timone. 4.2. Se è necessaria una dotazione aggiuntiva
di cui all’articolo 5.05 per raggiungere le capacità di manovra richieste,
questa deve essere conforme ai requisiti del capo 6 e nella rubrica 52 del
certificato UE per la navigazione interna occorre riportare i seguenti
dettagli: “Per rispettare i requisiti di manovrabilità
di cui al capo 5, è[33]/sono[34] necessari timoni laterali[35]/apparati di governo di prua[36]/altra dotazione[37] di cui alla rubrica 34.”” 5. Annotazione dei dati e verbali Le misurazioni, la compilazione dei verbali e
l’annotazione dei dati devono avvenire secondo la procedura descritta nell’allegato
2. ALLEGATO 1 dell’istruzione amministrativa n. 1 Schema della manovra di evasione t0 || = || Inizio della manovra di evasione t1 || = || Tempo per raggiungere la velocità di virata r1 t2 || = || Tempo per raggiungere la velocità di virata r2 = 0 t3 || = || Tempo per raggiungere la velocità di virata r3 t4 || = || Tempo per raggiungere la velocità di virata r4 = 0 (fine della manovra di evasione) δ || = || Angolo del timone (°) r || = || Velocità di virata (°/min) ALLEGATO 2 dell’istruzione amministrativa n. 1 Verbale della manovra di evasione e della capacità di virata Commissione di ispezione: … Data: … Nome: … Nome dell’imbarcazione: … Proprietario: … Tipo di imbarcazione: … || Area di prova: … o convoglio: … || Livello dell’acqua corrispondente (m): … L × B (m × m): … || Profondità dell’acqua h (m): … Tprova (m): … || h/T: … Velocità della corrente (m/s): Carico: …% della portata … (durante la prova) (t): … lorda massima: … Indicatore di accostata Tipo: … Tipo di costruzione del timone: costruzione
normale/costruzione speciale[38] Apparato di governo attivo: sì/no[39] Risultati delle manovre di evasione: Tempo da t1 a t4 necessario per la manovra di evasione || Angolo del timone δ o δa[40] dal quale inizia la manovra di evasione e velocità di virata da rispettare r1 = r3 || Osservazioni || δ = 20° TRIB[41] || δ = 20° BAB[42] || δ = 45 ° TRIB[43] || δ = 45 ° BAB[44] || δa = … TRIB[45] || δa = … BAB[46] || δa = … TRIB[47] || δa = … BAB[48] r1 = r3 = … °/min || || r1 = r3 = … °/min || t1 [s] || || || || || || || t2 [s] || || || || || || || t3 [s] || || || || || || || t4 [s] || || || || || || || Valore limite t4 secondo 2.2 || Valore limite t4 = … [s] || || Capacità di virata[49] Posizione geografica all’inizio della manovra
di virata … km Posizione geografica alla fine della manovra
di virata … km Apparato di governo Tipo di azionamento: manuale/motorizzato[50] Angolo del timone per ogni giro della ruota[51]: … ° Velocità angolare del timone per l’intero
raggio di rotazione[52]:
…°/s Velocità angolare del timone da 35° a babordo
a 35° a tribordo[53]:
…°/s ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 2 Requisiti concernenti la velocità
prescritta (in marcia avanti), la capacità di arresto e la capacità di navigare
in marcia indietro (Articolo 5.06, articolo 5.07 e
articolo 5.08 in combinato disposto con l’articolo 5.02, paragrafo 1, l’articolo
5.03, paragrafo 1, l’articolo 5.04 e l’articolo 16.06 dell’allegato II) 1. Massima velocità (in marcia avanti) prescritta secondo l’articolo
5.06 La velocità rispetto all’acqua è soddisfacente
conformemente all’articolo 5.06, paragrafo 1, quando raggiunge almeno 13 km/h.
Durante le prove, si devono rispettare le seguenti condizioni come nella prova
di arresto: a) si deve rispettare il franco
sottochiglia di cui al punto 2.1; b) si deve procedere alla
misurazione, all’annotazione, alla registrazione e alla valutazione dei dati
della prova. 2. Capacità di arresto e capacità di navigare marcia indietro
prescritte secondo gli articoli 5.07 e 5.08 2.1. Le navi e i convogli sono ritenuti in
grado di fermarsi prua a valle in tempo utile conformemente all’articolo 5.07,
paragrafo 1, quando tale capacità è dimostrata durante una prova di arresto
rispetto alla riva prua a valle a una velocità iniziale rispetto all’acqua di
13 km/h con un franco sottochiglia pari almeno al 20% del pescaggio, ma
non inferiore a 0,50 m. a) In acqua corrente (velocità
della corrente di 1,5 m/s), l’arresto rispetto all’acqua deve essere dimostrato
su una distanza massima misurata rispetto alla riva di: 550 m per navi e convogli di: –
lunghezza L > 110 m, o –
larghezza B > 11,45 m, oppure 480 m per navi e convogli di: –
lunghezza L ≤ 110 m, e –
larghezza B ≤ 11,45 m. La manovra di arresto è conclusa
quando si giunge a un arresto rispetto alla riva. b) In acqua stagnante (velocità
della corrente inferiore a 0,2 m/s), l’arresto rispetto all’acqua deve essere
dimostrato su una distanza massima misurata rispetto alla riva di: 350 m per navi e convogli di: –
lunghezza L > 110 m, o –
larghezza B > 11,45 m, oppure 305 m per navi e convogli di: –
lunghezza L ≤ 110 m, e –
larghezza B ≤ 11,45 m. In acqua stagnante, si deve
eseguire una prova per dimostrare che è possibile raggiungere una velocità non
inferiore a 6,5 km/h navigando in marcia indietro. Le misurazioni, l’annotazione e la
registrazione dei dati della prova di cui alla lettera a) o b) devono essere
eseguite conformemente alla procedura riportata nell’appendice 1. Durante l’intera prova, la nave o il convoglio
deve avere una manovrabilità adeguata. 2.2. Conformemente all’articolo 5.04, durante
la prova, le navi devono essere caricate, per quanto possibile, al 70-100%
della loro portata lorda. Tale condizione di carico deve essere valutata
conformemente all’appendice 2. Se, all’atto della prova, la nave o il convoglio
è caricato a meno del 70%, il massimo dislocamento ammissibile in navigazione a
valle deve essere stabilito in base al carico effettivo, a condizione che siano
rispettati i valori limite di cui al punto 2.1. 2.3. Se i valori effettivi della velocità
iniziale e della velocità della corrente all’atto della prova non corrispondono
alle condizioni indicate nel punto 2.1, i risultati ottenuti devono essere
valutati secondo la procedura descritta nell’appendice 2. Lo scostamento consentito rispetto alla
velocità iniziale di 13 km/h non deve essere superiore a + 1 km/h, mentre la
velocità della corrente in acqua corrente deve essere compresa tra 1,3 e 2,2
m/s; in caso contrario, le prove devono essere ripetute. 2,4. Il dislocamento massimo ammissibile o il
corrispondente carico massimo o la sezione immersa massima per navi e convogli
in navigazione a valle deve essere calcolato sulla base delle prove e riportato
nel certificato UE per la navigazione interna. Appendice 1 dell’istruzione amministrativa n. 2 MISURAZIONE, ANNOTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI RACCOLTI DURANTE LE
PROVE DELLA MANOVRA DI ARRESTO 1. Manovra di arresto Le navi e i convogli di cui al capo 5 devono
essere sottoposti a una prova in acqua corrente o stagnante, in un’area di
prova, per dimostrare di essere in grado di arrestarsi prua a valle con il
proprio apparato propulsivo senza l’uso di ancore. Di norma, la manovra di
arresto deve essere effettuata come da figura 1. Essa inizia con la nave che si
muove a una velocità costante prossima, per quanto possibile, a 13 km/h
rispetto all’acqua invertendo i motori da “marcia avanti” a “marcia indietro”
(punto A del comando di “arresto”) e termina quando la nave è ferma rispetto
alla riva (punto E: v = 0 rispetto alla riva o punto D: = punto E: v = 0
rispetto all’acqua e rispetto alla riva se la manovra di arresto è eseguita in
acqua stagnante). Quando le manovre di arresto sono effettuate
in acqua corrente, si devono anche annotare la posizione e il momento dell’arresto
rispetto all’acqua (la nave si sposta alla velocità della corrente; punto D: v
= 0 rispetto all’acqua). I dati misurati devono essere annotati in un
verbale analogo a quello riportato nello schema della tabella 1. Prima di
effettuare la manovra di arresto, all’inizio del modulo occorre riportare i
dati fissi. Se possibile, calcolare la velocità media
della corrente (vSTR) nel canale navigabile in base alla
lettura di un indicatore di livello dell’acqua prestabilito, oppure misurando
il movimento di un corpo galleggiante, e riportarla nel verbale. Di norma, per stabilire la velocità della nave
rispetto all’acqua durante la manovra di arresto, è consentito l’uso di
misuratori di corrente, a condizione che sia possibile registrare il movimento
e annotare i dati richiesti nel rispetto della procedura prima descritta. 2. Registrazione dei dati misurati e loro annotazione nel verbale
(tabella 1) Per la manovra di arresto, in primo luogo
occorre stabilire la velocità iniziale rispetto all’acqua, calcolo che può
essere effettuato misurando il tempo necessario per coprire la distanza tra due
marcatori a terra. In acqua corrente, è necessario tenere conto della velocità
media della corrente. La manovra di arresto inizia con il comando di
“arresto”A, impartito non appena si attraversa un marcatore a terra. L’attraversamento
del marcatore a terra deve essere registrato perpendicolarmente all’asse della
nave e annotato nel verbale. Analogamente si deve registrare l’attraversamento
di tutti gli altri marcatori a terra durante la manovra di arresto annotando
nel verbale ciascun marcatore (ad esempio riferimento chilometrico) e il
momento dell’attraversamento. I valori misurati devono, se possibile, essere
registrati a intervalli di 50 m. In ciascun caso, è necessario annotare il
momento in cui si raggiungono i punti B e C – se possibile – nonché i punti D
ed E, stimandone le rispettive posizioni. Nel verbale non è indispensabile
riportare i dati concernenti il regime del motore, sebbene sia opportuno farlo
per permettere un controllo più accurato della velocità iniziale. 3. Descrizione della manovra di arresto La manovra di arresto di cui alla figura 1 deve
essere presentata sotto forma di schema. In primo luogo, è necessario tracciare
lo schema tempo/spazio usando le misure riportate nel verbale di prova e
indicandovi i punti da A a E. Dopodiché è possibile stabilire la velocità media
tra due punti di misurazione e tracciare lo schema velocità/tempo. Tale operazione viene effettuata come segue
(cfr. figura 1): calcolando il quoziente tra la differenza di
posizione e la differenza di tempo Δs/Δt, è possibile desumere la
velocità media della nave per l’intervallo in questione. ad esempio: durante l’intervallo tra 0 s e 10 s, è
percorsa la distanza da 0 m a 50 m: Δs/Δt = 50 m/10 s = 5,0 m/s = 18,0 km/h tale valore è riportato come velocità media
nella posizione lungo l’asse delle ascisse corrispondente a 5 s. Durante il
secondo intervallo, da 10 s a 20 s, è percorsa una distanza di 45 m: Δs/Δt = 45 m/10 s = 4,5 m/s =
16,2 km/h In corrispondenza del marcatore D, la nave si
è fermata rispetto all’acqua, ossia la velocità della corrente è pari circa a 5
km/h. Figura 1 Manovra di arresto Legenda della figura 1 A || || Comando di “arresto” B || || Elica ferma C || || Elica invertita D || || v = 0 rispetto all’acqua E || || v = 0 rispetto alla riva v || || Velocità della nave vL || || v rispetto alla riva s || || Distanza coperta rispetto alla riva t || || Tempo misurato Tabella 1 Verbale della manovra di arresto Commissione di ispezione: || … || Tipo di nave o convoglio: || … || Area di prova: || … L × B [m]: || … || Lettura dell’indicatore di livello dell’acqua || (m): || … Data: || … || T di prova (m): || … || Profondità dell’acqua || (m): || … Nome: || … || Carico di prova [t]: || … || Gradiente || (m/km): || … Prova n.: || … || % della portata lorda massima || … || VSTR || (km/h): || … || || Potenza dei motori propulsori PB(kW) || … || (m/s): || … || || Sistema di propulsione secondo l’allegato 2, tabella 2: || … || Dislocamento massimo || (m3): || … Posizione [fiume-km] || Tempo (s) || Δs [m] || Δt (s) || vIL (km/h) || Regime motore n [min–1] || Osservazioni || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Appendice 2
dell’istruzione amministrativa n. 2 VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA
MANOVRA DI ARRESTO 1.
Sulla base dei valori annotati, si verifica la
conformità ai valori limite secondo l’appendice 1. Se le condizioni per la
manovra di arresto si discostano notevolmente dalle normali condizioni o se vi
sono dubbi circa il rispetto dei valori limite, è necessario valutare i
risultati. A tal fine, per calcolare le manovre di arresto, è possibile
applicare la procedura descritta di seguito. 2.
Si stabiliscono le distanze di arresto teoriche in
condizioni normali (Sreference) del punto 2.1 dell’istruzione amministrativa n.
2 e nelle condizioni della manovra di arresto (Sactual), raffrontandole poi con
la distanza di arresto misurata (Smeasured). La distanza di arresto rettificata
della manovra di arresto rispetto a condizioni normali (Sstandard) è calcolata
come segue: formula 2.1: SSTANDARD = SMEASURED·(SREFERENCE/SACTUAL)
≤ Valore limite di cui al punto 2.1, lettera a) o b), dell’istruzione
amministrativa n. 2. Quando la manovra di arresto è stata effettuata
con un carico pari al 70-100% della portata lorda massima secondo il punto 2.2
dell’istruzione amministrativa n. 2 per calcolare Sstandard,
ai fini del calcolo di Sreference e Sactual,
si utilizza il dislocamento (Dreference= Dactual)
corrispondente al carico all’atto della prova. Se, stabilendo Sstandard secondo
la formula 2.1, il valore limite in questione è superato o non raggiunto, il
valore di Sreference è ridotto o aumentato della variazione
di Dreference necessaria affinché il valore limite sia
rispettato (Sstandard = valore limite in questione). Il
dislocamento massimo ammissibile in navigazione a valle è stabilito di
conseguenza. 3.
Conformemente ai valori limite riportati nel punto
2.1, lettere a) e b), dell’istruzione amministrativa n. 2 si calcolano soltanto
le distanze di arresto misurate –
nella fase I (“marcia avanti” invertita in “marcia
indietro”): SI e –
nella fase II (fine dell’inversione fino all’arresto
della nave rispetto all’acqua): SII (cfr. figura 1). La distanza di arresto totale
corrisponde a: formula 3.1: Stotal = SI + SII4.
Le specifiche distanze di arresto si calcolano come segue: CALCOLO DELLA MANOVRA DI ARRESTO Figura 2 Schema || Formule di calcolo: || con i seguenti coefficienti 4.1. || SI = k1 · vL · t1 || tI ≤ 20 s || — k1 secondo la tabella 1 4.2. || SII = k2 · vII2 · (D · g)/(k3 · FPOR + RTmII – RG) · (k4 + (VSTR/VII)) || — k2, k3, k4 secondo la tabella 1 4.3. || RTmII = (RT/v2) · (k7 · k6 · (vL – vSTR))2 || — k6, k7 secondo la tabella 1 — RT/v2 secondo la tabella 3 4.4. || RG = i · D · ρ · g · 10–6 || 4.5. || VII = k6 · (VL – VSTR) || — k6 secondo la tabella 1 4.6. || FPOR = f · PB || — f secondo la tabella 2 4.7. || tII = (SII/(vII · (k4 + (vSTR/vII)))) || — k4 secondo la tabella 1 Nelle formule da 4.1 a 4.7: vL || Velocità rispetto alla riva all’inizio dell’inversione || (m/s) tI || Tempo di inversione || s) vII || Velocità rispetto all’acqua alla fine dell’inversione || (m/s) D || Dislocamento || (m3) FPOR || Trazione sulla bitta in marcia indietro || (kN) PB || Potenza del motore di propulsione || (kW) RTmII || Resistenza media durante la fase II, da calcolarsi usando lo scherma per stabilire RT/v2 || (kN) RG || Resistenza dovuta al gradiente || (kN) i || Gradiente in m/km (se non noto, da assumersi pari a 0,16) || (m/km) vSTR || Velocità media della corrente || (m/s) g || Accelerazione dovuta alla gravità (9,81) || (m/s2) ρ || Densità dell’acqua, ρ dell’acqua dolce = 1000 || (kg/m3) T || Massimo pescaggio (della nave o del convoglio) || m) h || Profondità dell’acqua || m) B || Larghezza || m) L || Lunghezza || m) I coefficienti per le formule 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 possono essere desunti dalle tabelle di seguito. Tabella 1 fattori k per: a) motonavi e convogli a una fila; b) convogli affiancati a due file; c) convogli affiancati a tre file || α || b || c || Unità k1 || 0,95 || 0,95 || 0,95 || — k2 || 0 115 || 0 120 || 0 125 || (kg · s2)/m4 k3 || 1,20 || 1,15 || 1,10 || — k4 || 0,48 || 0,48 || 0,48 || — k6 || 0,90 || 0,85 || 0,80 || — k7 || 0,58 || 0,55 || 0,52 || — Tabella 2 Coefficiente f per il rapporto tra la
trazione della bitta in marcia indietro e la potenza di motori di propulsione Sistema di propulsione || f || Unità Ugelli moderni con bordo posteriore smussato || 0 118 || kN/kW Ugelli vecchi con bordo posteriore a spigolo || 0 112 || kN/kW Eliche senza ugelli || 0 096 || kN/kW Eliche orientabili con ugelli (di norma bordo posteriore a spigolo) || 0 157 || kN/kW Eliche orientabili senza ugelli || 0 113 || kN/kW Tabella 3 Schema relativo al calcolo della
resistenza Per calcolare il valore di RT/v2
rispetto a D1/3 [B + 2T]: Tabella 3: Schema relativo al calcolo della resistenza Per calcolare il valore di RT/v2 rispetto a D1/3 [B + 2T]: || || || Allegato all’appendice 2
dell’istruzione amministrativa n. 2 Esempi di applicazione dell’appendice
2 (Valutazione dei risultati della
manovra di arresto) ESEMPIO I 1. Dati della nave e del convoglio Formazione: normale motonave con bettolina
(Europa IIa) affiancata al traverso || L (m) || B (m) || T max [m] || Dwt[54]max [t] || D max [m3] || PB [kW] Motonave || 110 || 11,4 || 3,5 || 2900 || 3731 || 1500 Bettolina || 76,5 || 11,4 || 3,7 || 2600 || 2743 || — Convoglio || 110 || 22,8 || 3,7 || 5500 || 6474 || 1500 Sistema di propulsione della motonave: ugelli
moderni con bordo posteriore smussato 2. Valori misurati durante la manovra di arresto Velocità della corrente: || vSTRactual || = || 1,4 m/s || ≈ || 5,1 km/h Velocità della nave (rispetto all’acqua): || VSactual || = || 3,5 m/s || ≈ || 12,5 km/h Velocità della nave (rispetto alla riva): || VLactual || = || 4,9 m/s || ≈ || 17,6 km/h Tempo di inversione (misurato) (dal punto A al punto C): || tI || = || 16 s || || Distanza di arresto rispetto all’acqua (dal punto A al punto D): || SMEASURED || = || 340 m || || Condizione di carico (eventualmente stimato): || Dactual || = || 5179m3 || ≈ || 0,8 Dmax Pescaggio effettivo del convoglio: || Tactual || = || 2,96 m || ≈ || 0,8 Tmax 3. Valore limite secondo il punto 2.1, lettera a) o b), da raffrontare
con Sstandard Posto che B > 11,45 m e posto che il
convoglio è in acqua corrente, al convoglio in questione si applica il seguente
valore, conformemente al punto 2.1, lettera a): Sstandard < 550 m 4. Calcolo della distanza di arresto rettificata rispetto a condizioni
normali –
valore misurato secondo
l’appendice 1 (cfr. paragrafo 2) smeasured = 340 m –
da calcolare: sactual come
somma di sIactual || || (secondo la formula 4.1 dell’appendice 2 con vLactual) e sIIactual || || (secondo le formule 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 dell’appendice 2 con velocità effettive vIIactual, vSTRactual, Dactual) sreference come
somma di sIreference || || (secondo la formula 4.1 dell’appendice 2 con vLreference) e sIIreference || || [secondo le formule da 4.2 a 4.6 dell’appendice 2 con le velocità di riferimento conformemente al punto 2.1 dell’istruzione amministrativa e tenuto conto che la condizione di carico è superiore al 70% della portata lorda (≈ 80%): Dreference = Dactual e Treference = Tactual) –
da verificare: Sstandard = Smeasured
· (Sreference/Sactual) ≤ 550 m 4.1. Coefficienti di calcolo desunti dall’appendice
2 Tabella 1 per sIactual e sIreference || k1 || = || 0,95 per sIIactual e sIIreference || k2 || = || 0,12 || k3 || = || 1,15 || k4 || = || 0,48 || k6 || = || 0,85 || k7 || = || 0,55 Tabella 2 (per ugelli moderni con bordo
posteriore smussato) f = 0,118 4.2. Calcolo di Sactual a)sIactual con i
valori misurati durante la manovra di arresto (formula 4.1) SIactual
= k1 · vLactual · tIactual SIactual = 0,95
· 4,9 · 16 = 74,5 m (b) formula per sIIactual SIIactual = k
· v2IIactual · ((Dactual
· g)/(k3 · FPOR + RTmIIactual
– RG)) · (k4 + ((VSTRactual)/(VIIactual))) c) calcolo di RTmIIactual
secondo la tabella 3 e la formula 4.3 dell’appendice 2 (Dactual)1/3
= 51791/3 + 17,3 [m] (Dactual)1/3
· (B + 2 · Tactual) = 17,3 · (22,8 +
5,92) = 496,8 [m2] secondo la tabella 3 (RT/v2)
= 10,8 [(kN · s2)/(m2)] vLactual – vSTRactual
= 4,9 – 1,4 = 3, 5 m/s RTmIIactual = (RT/v2)
· (k7 · k6 · (vLactual
– vSTRactual))2 = 10,8 · (0,55 · 0,85
· 3,5)2 = 28,8[kN] d) calcolo della resistenza dovuta
al gradiente RGsecondo la formula 4.4 RG = 10-6
· (0,16 · Dactual · ρ · g)
= 10-6 · (0,16 · 5179 · 1000 · 9,81) = 8,13[kN] e) calcolo di vIIactual
secondo la formula 4.5 vIIactual = k6(vLactual – vSTRactual)
= 0,85 · 3,5 = 2,97 [m/s] vIIactual2 = 8,85 [m/s]2 f) calcolo di FPOR
secondo la formula 4.6 e la tabella 2 FPOR = 0,118
· 1500 = 177[kN] g) calcolo di sIIactual
usando la formula b) e i risultati di c), d), e) e f) sIIactual =
((0,12 · 8,85 · 9,81 · (0,48 + (1,4/2,97)))/(1,15 · 177 +
28,8 – 8,13)) · 5179 sIIactual = 228,9
m h) calcolo della distanza totale
secondo la formula 3.1 sactual = 74,51 +
228,9 = 303,4 m Nota: Il termine (RtmII
— RG), che è una funzione di D, con un valore effettivo di
20,67 kN è manifestamente relativamente ridotto rispetto a k3
· FPOR con un valore effettivo di 203,55 kN, ragion per
cui, per semplificare, sII può essere considerato
proporzionale a D, ossia sII = Constant · D. 4.3. Calcolo di sreference Valori iniziali vSTRreference = 1,5 m/s = 5,4 km/h || Dreference = Dactual = 5179m3 vSreference = 3,6 m/s = 13 km/h || Treference = Tactual = 2,96 m vLreference = 5,1 m/s = 18,4 km/h || (a)SIreference = k1
· vLreference · tI SIreference =
0,95 · 5,1 · 16 = 77,50 m (b)SIIreference =
k2 · v2IIreference · (Dreference
· g)/(k3 · FPOR + RTmIIreference
– RG) · (k4
+ ((vSTRreference)/vIIreference)) (c) calcolo di
RTmIIreference (RT/v2)
= 10,8 [(kN · s2)/(m2)] come
nel punto 4.2, perché B, D e T sono invariati. vLreference – vSTRreference
= 3,6 [m/s] RTmIIreference =
(RT/v2) · (k7 ·
k6 · (vLreference – vSTRreference))2
= 10,8 · (0,55 · 0,85 · 3,6)2 = 30,99[kN] d) resistenza dovuta al gradiente RG
come nel punto 4.2 e) calcolo di vIIreference vIIreference = k6
· (vLreference
– vSTRreference) = 0,85 · 3,6 = 3,06 [m/s], v2IIreference
= 9,36 [m/s]2 f)FPOR
come nel paragrafo 4.2 g) calcolo di sIIreference
usando la formula b) e i risultati da c) a f) sIIreference =
(0,12 · 9,36 · 9,81 · (0,48 + (1,5/3,06)))/(1,15 · 177 +
30,99 – 8,13) · 5179 = || 0,0472 || · 5179 = 244,5 m Constantreference h) calcolo della distanza totale sreference = sIreference
+ sIIreference = 77,5 + 244,5 = 322 m 4.4. Verifica del rispetto della distanza di
arresto consentita in condizioni normali sstandard secondo la formula 2.1 dell’appendice 2 sstandard = smeasured · (sreference/sactual)
= 340 · (322/303,4) = 360,8 m < 550 m Conclusione: Il valore limite ammissibile è ben lungi dall’essere
raggiunto, ossia –
per la condizione di carico effettiva, è possibile
l’ammissione alla navigazione a valle (0,8 · Dmax), –
è possibile una condizione di carico superiore,
calcolabile secondo il paragrafo 5. 5. Possibile aumento di Dactual in navigazione a
valle (sstandard)Limit
= smeasured · (((sreference)Limit)/sactual)
= 550 m (sreference)Limit
= 550 · (sactual/smeasured) = 550
· (303,4/340) = 490,8 m Con sIIreference = Constantreference
· D secondo la nota di cui al paragrafo 4.2 (sreference)Limit
= (sIreference + sIIreference)Limit
= sIreference + 0,0472 · (Dreference)Limit Da cui (Dreference)Limit
= ((sreference)Limit – sIreference)/0,0472
= (490,8 – 77,5)/0,0472 = (8756m3) ne consegue che: essendo Dreference)Limit
> Dmax (8756 > 6474), la formazione in questione (cfr.
paragrafo 1) è autorizzata a navigare a valle a pieno carico. ESEMPIO II 1. Dati della nave e del convoglio Formazione: grande motonave preposta alla
propulsione di 2 bettoline accoppiate a prua e 1 bettolina affiancata || L (m) || B (m) || T max [m] || Dwt[55]max [t] || D max [m3] || PB [kW] Motonave || 110 || 11,4 || 3,5 || 2900 || 3731 || 1500 Ogni bettolina || 76,5 || 11,4 || 3,7 || 2600 || 2743 || — Convoglio || 186,5 || 22,8 || 3,7 || 10700 || 11960 || 1500 Sistema di propulsione della nave a
motore: ugelli moderni con bordo posteriore smussato. 2. Valori misurati durante la manovra di arresto Velocità della corrente: || vSTRactual || = || 1,4 m/s || ≈ || 5,1 km/h Velocità della nave (rispetto all’acqua): || VSactual || = || 3,5 m/s || ≈ || 12,5 km/h Velocità della nave (rispetto alla riva): || VLactual || = || 4,9 m/s || ≈ || 17,6 km/h Tempo di inversione (misurato) (dal punto A al punto C): || tI || = || 16 sec || || Distanza di arresto rispetto all’acqua (dal punto A al punto D): || smeasured || = || 580 m || || Condizione di carico (eventualmente stimato): || Dactual || = || 9568 m3 || ≈ || 0,8 Dmax Pescaggio effettivo del convoglio: || Tactual || = || 2,96 m || ≈ || 0,8 Tmax 3. Valore limite secondo il punto 2.1, lettera a) o b), dell’istruzione
amministrativa da raffrontare con sstandard Posto che B > 11,45 m e posto che il
convoglio è in acqua corrente, per il convoglio in questione, secondo il punto
2.1, lettera a): sstandard ≤ 550 m 4. Calcolo della distanza di arresto rettificata rispetto a condizioni
normali –
Valore misurato: smeasured = 340 m –
Da calcolare: sactual come somma di sIactual || || (secondo la formula 4.1 dell’appendice 2 con VLactual) e sIIactual || || (secondo le formule 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 dell’appendice 2 con velocità effettive vLactual (cfr. paragrafo 2 precedente) e Dactual) sreference: sum sIreference + sIIreference || || (secondo le formule da 4.1 a 4.6 dell’appendice 2 con velocità di riferimento e conformemente all’appendice 2, posto che la condizione di carico > 70% della portata lorda massima, dove Dreference = Dactual and Treference = Tactual) –
da verificare: sstandard = smeasured
· (sreference/sactual)
≤ 550 m, altrimenti –
calcolare: s* standard = 550
m riducendo Dactual a D* 4.1. Coefficienti di calcolo desunti dall’appendice
2 Tabella 1 per sIactual e sIreference || k1 || = || 0,95 per sIactual e sIreference || k2 || = || 0,12 || k3 || = || 1,15 || k4 || = || 0,48 || k5 || = || 0,85 || k7 || = || 0,55 Tabella 2 (per ugelli moderni con bordo
posteriore smussato) f = 0,118 4.2. Calcolo di sIactual a) sIactual
usando i valori misurati durante le manovre di arresto sIactual = k1
· vLactual · tIactual sIactual = 0,95
· 4,8 · 16 = 73 m b) formula per sIIactual sIIactual = k2
· v2IIactual · ((Dactual
· g)/(k3 · FPOR + RTmIIactual
– RG)) · (k4 +(vSTRactual/vIIactual)) c) calcolo di RTmIIactual
secondo la tabella 3 e la formula 4.3 dell’appendice 2 Dactual1/3
= 95681/3 = 21,2 [m] Dactual1/3
· (B + 2 · Tactual) = 21,2 · (22,8 –
5,92) = 609 [m2] secondo la tabella 3 (RT/v2)
= 14,0 [(kN · s2)/(m2)] vLactual – vSTRactual
= 4,8 – 1,4 = 3,4 m/s RTmIIactual = (RT/v2)
· (k7 · k6 · (vLactual
– vSTRactual))2 = 14,0 · (0,55 · 0,85
· 3,4)2 = 35,4[kN] d) calcolo della resistenza al
gradiente RG secondo la formula 4.4 dell’appendice 2 RG = 10-6
· (0,16 · Dactual · ρ · g)
= 10-6 · (0,16 · 9568 · 1000 · 9,81) = 15,02[kN] e) calcolo di vIIactual
secondo la formula 4.5 dell’appendice 2 vIIactual = k6 · (vLactual · vSTRactual)
= 2,89[m/s] v2IIactual = 8,35[m/s]2 f) calcolo di FPOR
secondo la formula 4.6 e la tabella 2 FPOR = 0,118
· 1500 = 177[kN] g) calcolo di sIIactual
usando la formula b) e i risultati di c), d), e) e f) SIIactual =
((0,12 · 8,35 · 9,81 (0,48 + (1,4/2,89)))/(1,15 · 177 + 35,4 –
15,02)) · 9568 SIIactual = 402
m h) calcolo della distanza totale
secondo la formula 3.1 sactual = 73 +
402 = 475 m 4,3. Calcolo di sreference Valori iniziali VSTRreference = 1,5 m/s ≈ 5,4 km/h || Dreference = Dactual = 9568m3 VSreference = 3,6 m/s ≈ 13 km/h || Treference = Tactual = 2,96 m VLreference = 5,1 m/s ≈ 18,4 km/h || (a)SIreference = k1
· vLreference · t1 SIreference =
0,95 · 5,1 · 16 = 77, 50 m (b)SIIreference =
k2 · vIIreference2 · ((Dreference
· g)/(k3 · FPOR + RTmIIreference
– RG)) · (k4
+ (vSTRreference/vIIreference)) c) calcolo di
RTmIIreference (RT/v2
= 14,0[(kN · s2)/m2]) come nel
punto 4.2 perché B, D e T sono invariati vLreference – vSTRreference
= 3,6 [m/s] RTmIIreference =
14,0 · (0,55 · 0,85 · 3,6)2 = 39,6[kN] d) resistenza dovuta al gradiente RG
come nel punto 4.2 e) calcolo di vIIreference vIIreference =
0,85 · 3,6 = 3,06[m/s], vIIreference2
= 9,36 [m/s]2 (f)FPOR come nel
punto 4.2 g) calcolo di SIIreference
usando la formula b) e i risultati da c) a f) SIIreference =
((0,12 · 9,36 · 9,81 · (0,48 + (1,5/3,06)))/(1,15 · 177 +
39,6 – 15,02)) · 9568 SIIreference = || 0,04684 || · 9568 = 448 m Constantreference h) calcolo della distanza totale Sreference = SIreference
+ SIIreference = 77,5 + 448 = 525,5 m 4.4. Verifica del rispetto della distanza di
arresto consentita in condizioni normali Sstandard secondo la formula 2.1 dell’appendice 2 Sstandard = Smeasured · (Sreference/Sactual)
= 580 · (525,5/475) = 641 m > 550 m Conclusione: Il
valore limite è stato chiaramente superato; è dunque possibile l’ammissione
alla navigazione a valle unicamente con una limitazione di carico. Tale
limitazione di carico può essere stabilita conformemente al punto 5 di seguito. 5. D* ammissibile in navigazione a valle secondo la formula 2.1 dell’appendice
2 Sstandard = Smeasured · (Sreference*/Sactual)
= 550 m da cui: Sreference* = 550 · (Sactual/Smeasured) = SIreference
+ SIIreference* SIIreference* = Constantreference
· D* = 0,04684 · D* D* = ((550 · (475/580) – 77,5)/0,04684) = 7950[m3] Conseguenza: Posto
che in navigazione a valle il dislocamento ammissibile D* è soltanto 7950 m3,
la portata lorda consentita (perm. Dwt.) in questa formazione è
approssimativamente: (perm.Dwt./max.Dwt.) = (D*/Dmax)
= (7950/11960) = 0,66 Portata lorda ammissibile (cfr. paragrafo 1) 0,66 · 10700 = 7112 t ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 3 Requisiti concernenti i sistemi di
accoppiamento e i mezzi di accoppiamento per l’imbarcazione che spinge o è
spinta in un insieme rigido (Articolo 16.01, articolo 16.02,
articolo 16.06, articolo 16.07 dell’allegato II) Oltre ai requisiti del capo 16 dell’allegato
II, si osservano le corrispondenti disposizioni delle norme di sicurezza della
navigazione in vigore negli Stati membri. 1. Requisiti generali 1.1. Ogni sistema di accoppiamento deve
garantire l’accoppiamento rigido di tutte le imbarcazioni di un convoglio. Ciò
significa che nelle condizioni di esercizio previste il dispositivo di
accoppiamento deve impedire il movimento longitudinale o trasversale tra le
navi in maniera che l’insieme possa considerarsi un “unità nautica”. 1.2. Il sistema di accoppiamento e i suoi
componenti devono essere sicuri e facili da utilizzare, consentendo di
accoppiare rapidamente l’imbarcazione senza mettere a repentaglio l’incolumità
del personale. 1.3. Il sistema di accoppiamento e i suoi
componenti devono assorbire adeguatamente e trasmettere in maniera sicura alla
struttura della nave le forze derivanti dalle condizioni di esercizio previste. 1.4. Deve essere disponibile un numero
sufficiente di punti di accoppiamento. 2. Forze di accoppiamento e dimensionamento dei dispositivi di
accoppiamento I dispositivi di accoppiamento di convogli e
formazioni di navi da autorizzare devono essere dimensionati in maniera tale da
garantire livelli di sicurezza sufficienti. Tale condizione si reputa
soddisfatta se le forze di accoppiamento calcolate secondo i punti 2.1, 2.2 e
2.3 sono assunte quali resistenza alla trazione per il dimensionamento dei
componenti di accoppiamento longitudinali. 2.1. Punti di accoppiamento tra spintore e
bettoline spinte o altre imbarcazioni: FSB =
270 · PB · (LS/Bs)
· 10–3[kN] 2.2. Punti di accoppiamento tra motonave
adibita a spintore e imbarcazione spinta FSF =
80 · PB · (LS/hK)
· 10–3[kN] 2.3. Punti di accoppiamento tra imbarcazioni
spinte FSL =
80 · PB · (L′S/h′K)
· 10–3[kN]Un valore di 1200 kN è ritenuto sufficiente
per la massima forza di accoppiamento di un’imbarcazione adibita a spintore nel
punto di accoppiamento tra la prima imbarcazione spinta e l’imbarcazione
accoppiata a proravia, anche se la formula di cui al punto 2.3 produce un
valore superiore. Per i punti di accoppiamento di tutti gli
altri collegamenti longitudinali tra le imbarcazioni spinte, il dimensionamento
dei dispositivi di accoppiamento deve basarsi sulla forza di accoppiamento
calcolata secondo la formula di cui al punto 2.3. Dove: FSB, FSF, FSL [kN] || || Forza di accoppiamento del collegamento longitudinale; PB [kW] || || Potenza installata del motore di propulsione; LS [m] || || Distanza dalla poppa dello spintore o dell’imbarcazione spinta al punto di accoppiamento; L’S [m] || || Distanza dalla poppa dell’imbarcazione adibita a spintore al punto di accoppiamento tra la prima imbarcazione spinta e l’imbarcazione accoppiata a proravia; hK, h’K [m] || || Braccio di leva rispettivo del collegamento longitudinale; BS [m] || || Larghezza dell’imbarcazione adibita a spintore; 270 e 80 [kN/kW] || || Valori calcolati empiricamente per la conversione della potenza installata in spinta garantendo, nel contempo, livelli di sicurezza adeguati. 2.4.1 Per l’accoppiamento
longitudinale della singola imbarcazione, si devono utilizzare almeno due punti
di accoppiamento. Ogni punto di accoppiamento deve essere dimensionato per la
forza di accoppiamento calcolata secondo il punto 2.1, 2.2 o 2.3. Se si usano
componenti di accoppiamento rigidi, è possibile autorizzare un unico punto di
accoppiamento, purché tale punto garantisca il collegamento sicuro dell’imbarcazione. La resistenza alla trazione dei cavi deve essere
selezionata in base al numero di giri previsto. Nel punto di accoppiamento non
si devono eseguire più di tre giri. I cavi devono essere scelti in base all’uso
previsto. 2.4.2 In caso di spintori con un’unica
bettolina spinta, per calcolare la forza di accoppiamento è possibile usare la
formula riportata nel punto 2.2, sempre che tali spintori siano stati autorizzati
a provvedere alla propulsione di varie bettoline. 2.4.3 Devono essere disponibili bitte
o dispositivi equivalenti in numero sufficiente e in grado di assorbire le
forze di accoppiamento generate. 3. Requisiti particolari per accoppiamenti articolati Gli accoppiamenti articolati devono essere
progettati in maniera tale da garantire un accoppiamento rigido tra le
imbarcazioni. Il rispetto dei requisiti del capo 5 deve essere verificato con
prove di navigazione utilizzando un convoglio rigido conforme all’articolo 16.06. Il dispositivo di azionamento dell’accoppiamento
articolato deve assicurare un ritorno soddisfacente dalla posizione articolata.
Si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui agli articoli da 6.02 a
6.04, ragion per cui quando si impiega un’unità di azionamento devono essere
disponibili una seconda unità di azionamento indipendente e una fonte di
alimentazione da utilizzare in caso di guasto. Deve essere possibile azionare e monitorare l’accoppiamento
articolato (perlomeno il suo movimento articolato) dalla timoneria.Si
applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui agli articoli 7.03 e 7.05. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 4 Applicazione
di disposizioni transitorie (Capi da 15 a 22 ter, capo 24 e capo 24 bis dell’allegato II) 1.
Applicazione di disposizioni transitorie nell’unire
parti di imbarcazioni 1.1.
Principi Quando vengono unite parti di navi diverse, la
protezione dello status quo viene concessa solo alle parti che appartengono
alla nave che conserva il certificato UE per la navigazione interna. Le
disposizioni transitorie, quindi, possono essere invocate solo per tali parti.
Le altre parti verranno trattate come una nave di nuova costruzione. 1.2.
Applicazione delle disposizioni transitorie nei
dettagli 1.2.1 Quando vengono unite parti di
navi diverse, le disposizioni transitorie possono essere invocate solo per
quelle parti che appartengono alla nave che conserva il certificato UE per la
navigazione interna. 1.2.2 Le parti che non appartengono
alla nave che conserva il proprio certificato navale verranno trattate come un’imbarcazione
di nuova costruzione. 1.2.3 Dopo che ad una nave è stata
aggiunta una parte di un’altra nave, la prima riceve il numero di
identificazione navale europeo dell’imbarcazione, che conserva il suo certificato
UE per la navigazione interna come l’imbarcazione trasformata. 1.2.4 Quando viene mantenuto un
certificato UE per la navigazione interna già esistente o ne viene rilasciato
uno nuovo per un’imbarcazione che ha subito una trasformazione, viene aggiunto
al certificato UE per la navigazione interna l’anno di costruzione della parte
più vecchia dell’imbarcazione. 1.2.5 Se ad un’imbarcazione viene
aggiunta una nuova sezione di prua, anche il motore per l’elica di prua
installato nella sezione anteriore deve soddisfare i requisiti in vigore. 1.2.6 Se ad una nave viene aggiunta
una nuova sezione di poppa, anche i motori installati nella sezione di poppa
devono soddisfare i requisiti in vigore. 1.3 Esempi esplicativi 1.3.1 Viene costruita una nave
partendo da due navi più vecchie (nave 1 anno di costruzione 1968; nave 2 anno
di costruzione 1972). Viene utilizzata l’intera nave 1 tranne la sezione di
prua; viene utilizzata la sezione di prua della nave 2. La nave così costruita
riceve il certificato UE per la navigazione interna della nave 1. La sezione di
prua della nave così costruita deve ora essere dotata tra l’altro di
alloggiamenti per le ancore. 1.3.2 Viene costruita una nave
partendo da due navi più vecchie (nave 1 anno di costruzione 1975; nave 2 anno
di costruzione 1958, componente più vecchio: 1952). Viene utilizzata l’intera
nave 1 tranne la sezione di prua; viene utilizzata la sezione di prua della
nave 2. La nave così costruita riceve il certificato UE per la navigazione
interna della nave 1. La sezione di prua della nave così costruita deve ora
essere dotata tra l’altro di alloggiamenti per le ancore. Il componente più
vecchio della nave 2 originale, con anno di costruzione 1952, viene
aggiunto al certificato UE per la navigazione interna. 1.3.3 La sezione di poppa di una nave
il cui anno di costruzione è il 2001 è aggiunta ad una nave il cui anno di
costruzione è il 1988. Il motore della nave il cui anno di costruzione è il
1988 deve restare nella nave. In questo caso il motore deve essere omologato.
Il motore dovrebbe essere omologato anche se si trattasse del motore presente
nella sezione di poppa del 2001. 2. Applicazione di disposizioni
transitorie nel caso di una modifica nel tipo di imbarcazione (destinazione d’uso
dell’imbarcazione) 2.1 Principi 2.1.1 In qualsiasi decisione sull’applicazione
di disposizioni transitorie nel caso di modifica del tipo di imbarcazione (tipo
della nave; destinazione d’uso della nave), per quanto riguarda l’allegato II
della presente direttiva le considerazioni di sicurezza sono essenziali. 2.1.2 Si è in presenza di una
modifica nel tipo dell’imbarcazione se i requisiti di sicurezza che si
applicano al nuovo tipo di imbarcazione sono diversi da quelli previsti per il
vecchio tipo; è quanto avviene se le disposizioni speciali dei capi da 15 a 22
ter dell’allegato II sono applicabili al nuovo tipo mentre non lo erano nel
caso del vecchio tipo. 2.1.3 Nel caso di una modifica nel
tipo dell’imbarcazione, tutte le disposizioni speciali e tutti i requisiti
specifici a questo tipo di imbarcazione devono essere pienamente rispettati; le
disposizioni transitorie non possono essere invocate per questi requisiti.
Questo si applica alle parti che sono prese dall’imbarcazione esistente e sono
soggette a tali requisiti speciali. 2.1.4 La trasformazione di una nave
cisterna in una nave da carico secco non costituisce una modifica nel tipo di
imbarcazione definita al punto 2.1.2. 2.1.5 Nel caso della trasformazione
di una nave cabinata in un battello per escursioni giornaliere, tutte le nuove
parti devono soddisfare pienamente i requisiti vigenti. 2.2 Applicazione delle
disposizioni transitorie nei dettagli 2.2.1 L’articolo 24.02, paragrafo 2
(NST), rispettivamente articolo 24 bis.02, paragrafo 2, si applica alle parti
dell’imbarcazione che vengono rinnovate; quindi le nuove parti dell’imbarcazione
non possono essere soggette alle disposizioni transitorie. 2.2.2 Per le parti dell’imbarcazione
che non sono trasformate, continuano ad essere applicabili le disposizioni
transitorie tranne le parti di cui al punto 2.1.3, seconda frase. 2.2.3 Se sono modificate le
dimensioni della nave, non si applicano più le disposizioni transitorie a
quelle parti dell’imbarcazione che sono connesse a tale modifica (ad esempio
paratia di collisione, bordo libero e ancora). 2.2.4 Nel caso di una modifica nel
tipo dell’imbarcazione, si applicano i requisiti speciali dell’allegato II
applicabili solo al nuovo tipo di imbarcazione. Tutte le parti ed elementi
degli equipaggiamenti che sono interessati dalla trasformazione dell’imbarcazione
devono soddisfare i requisiti vigenti previsti alle parti II e III dell’allegato
II. 2.2.5 All’imbarcazione viene
rilasciato un certificato comunitario nuovo o modificato e viene inserita una
nota ai campi 7 e 8 del certificato sia della costruzione originale che della
trasformazione. 2.3 Esempi esplicativi 2.3.1 Una nave da carico (anno di
costruzione 1996) viene trasformata in nave passeggeri. Si applica quindi il
capo 15 dell’allegato II all’intera nave, senza invocare le disposizioni
transitorie. Se la sezione di prua non è modificata secondo i piani di
trasformazione o a norma del capo 15, non è necessario che la nave presenti
degli alloggiamenti delle ancore a norma dell’articolo 3.03. 2.3.2 Un rimorchiatore (anno di
costruzione 1970) viene trasformato in uno spintore. La trasformazione
materiale consiste unicamente nel modificare le attrezzature del ponte e
installare un dispositivo di spinta. Restano applicabili tutte le disposizioni
transitorie per una nave del 1970, tranne per i capi 5, 7 (in parte), l’articolo
10.01 e l’articolo 16.01. 2.3.3 Una motonave cisterna (anno di
costruzione 1970) viene trasformata in uno spintore. La trasformazione
materiale consiste nel separare la sezione di prua da quella di carico, nonché
nel modificare le attrezzature del ponte e installare un dispositivo di spinta.
Restano applicabili tutte le disposizioni transitorie per una nave del 1970,
tranne per quanto riguarda le disposizioni dei capi 5, 7 (in parte), l’articolo
10.01 e l’articolo 16.01. 2.3.4 Una motonave cisterna è
trasformata in una motonave per trasporto merci. La motonave per trasporto
merci deve soddisfare i requisiti vigenti in materia di sicurezza del posto di
lavoro, in particolare quelli di cui all’articolo 11.04 del capo 11 dell’allegato
II. 3. Applicazione di disposizioni
transitorie nel caso di trasformazione di navi passeggeri 3.1 Applicazione delle
disposizioni transitorie 3.1.1 Le misure di trasformazione che
si rendono necessarie per conformarsi ai requisiti del capo 15, indipendentemente
da quando vengono eseguite, non costituiscono una trasformazione “C” ai sensi
dell’articolo 24.02, paragrafo 2, dell’articolo 24.03, paragrafo 1 o dell’articolo
24.06, paragrafo 5, dell’allegato II, rispettivamente articolo 24 bis.02, articolo
24 bis.03. 3.1.2 Nel caso della trasformazione
di una nave cabinata in un battello per escursioni giornaliere, tutte le nuove
parti devono soddisfare pienamente i requisiti vigenti. 3.2 Esempi esplicativi 3.2.1 Una nave passeggeri (anno di
costruzione 1995) deve avere un secondo sistema di propulsione indipendente
installato al più tardi entro il 1° gennaio 2015. Se non sono effettuate altre
trasformazioni intenzionali su una nave passeggeri, non è necessario eseguire
un calcolo di stabilità in conformità ai nuovi requisiti, ma se vi è la
necessità oggettiva di farlo, un calcolo di stabilità può essere effettuato in
conformità ai requisiti di stabilità originali di uno Stato membro. 3.2.2 Una nave passeggeri (anno di
costruzione 1994, certificato navale rinnovato l’ultima volta nel 2012) verrà
allungata di 10 metri nel 2016. Inoltre, tale imbarcazione dovrà ricevere un
secondo sistema di propulsione indipendente. Si renderà anche necessario un
nuovo calcolo di stabilità, che dovrà essere eseguito a norma del capo 15 per
la compartimentazione 1 e la compartimentazione 2. 3.2.3 Una nave passeggeri (anno di
costruzione 1988) riceve un sistema di propulsione più potente incluse le
eliche. Si tratta di una trasformazione così importante da rendere necessario un
calcolo di stabilità. Esso deve essere eseguito in conformità ai requisiti in
vigore. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 5 Misurazione del rumore (Articolo 3.04, paragrafo 7, articolo 7.01, paragrafo 2, articolo 7.03,
paragrafo 6, articolo 7.09, paragrafo 3, articolo 8.10, articolo 11.09,
paragrafo 3, articolo 12.02, paragrafo 5, articolo 17.02, paragrafo 3, lettera
b), e articolo 17.03, paragrafo 1, dell’allegato II) 1. Disposizioni generali Per controllare i livelli di pressione
acustica massimi di cui all’allegato II, è necessario stabilire i valori da
misurare, le procedure di misurazione e le condizioni per la registrazione
quantitativa riproducibile dei livelli di pressione acustica conformemente ai
punti 2 e 3. 2. Strumenti di misurazione Lo strumento di misurazione deve essere
conforme ai requisiti della classe 1 secondo la norma EN 60651:1994. Prima e dopo ogni serie di misurazioni,
disporre un calibratore di classe 1 secondo la norma EN 60942:1998 sul
microfono per calibrare il sistema di misurazione. La conformità del
calibratore ai requisiti di EN 60942:1998 deve essere controllata una volta all’anno.
La conformità dell’apparecchiatura di misurazione ai requisiti della norma EN
60651:1994 deve essere controllata ogni due anni. 3. Misurazione del rumore 3.1. A bordo dell’imbarcazione Le misurazioni devono essere eseguite
conformemente alle sezioni da 5 a 8 della norma ISO 2923:2003 misurando
unicamente i livelli di pressione acustica ponderati (A). 3.2. Rumore aereo emesso dall’imbarcazione Le emissioni di rumore generate dalle
imbarcazioni lungo le vie navigabili interne e nei porti sono calcolate
mediante misurazioni eseguite secondo le sezioni da 7 a 11 della norma EN ISO
22922:2000. Durante le misurazioni, porte e finestre delle sale macchine devono
essere chiuse. 4. Documentazione Le misurazioni devono essere annotate
utilizzando il “verbale di misurazione del rumore” (allegato). Verbale di misurazione del rumore –
A bordo dell’imbarcazione conformemente alla norma
ISO 2923:2003 –
Rumore aereo emesso dall’imbarcazione secondo la
norma EN ISO 2922:2000[56] A. Dati dell’imbarcazione 1. Tipo e nome dell’imbarcazione: Numero unico europeo di identificazione delle
navi: 2. Proprietario: 3. Sistema di propulsione principale: 3.1. Motori principali: Numero || Costruttore || Tipo || Anno di costruzione || Potenza (kW) || Regime del motore (min–1) || Due tempi/quattro tempi || Turbo-compresso sì/no 1 || || || || || || || 2 || || || || || || || 3.2. Trasmissione Costruttore: … Tipo: … Demoltiplicazione: 1: … 3.3. Eliche Numero: … Numero di pale: … Diametro: … mm Ugello:
sì/no[57] 3.4. Apparati di governo: Tipo: 4. Macchine ausiliarie: Numero || Propulsione di || Costruttore || Tipo || Anno di costruzione || Potenza (kW) || Regime del motore (min–1) 1 || || || || || || 2 || || || || || || 3 || || || || || || 4 || || || || || || 5 || || || || || || 5. Misure di riduzione del rumore attuate: 6. Osservazioni: B Strumenti di misurazione impiegati 1. Misuratore del livello di pressione
acustica: Costruttore: … Tipo: … Ultimo controllo: … 2. Analizzatore di bande di ottava/terzo di
ottava Costruttore: … Tipo: … Ultimo controllo: … 3. Calibratore: Costruttore: … Tipo: … Ultimo controllo: … 4. Accessori: 5. Osservazioni: C Condizioni di misurazione – Imbarcazione 1. Formazione durante le misurazioni: 2. Carico/dislocamento: … t/m3[58] (approssimativamente …%
del valore massimo) 3. Regime del motore principale: … min–1
(approssimativamente …% del valore massimo) 4. Macchine ausiliarie in servizio n.: 5. Osservazioni: D Condizioni di misurazione – Ambiente circostante 1. Area di misurazione: a valle/a monte[59] 2. Profondità dell’acqua: … m (livello dell’acqua
corrispondente … = … m) 3. Condizioni atmosferiche: … Temperatura: …
°C; Forza del vento: … BF 4. Interferenza di rumore esterno: sì/no[60], in caso affermativo,
specificare: … 5. Osservazioni: E Registrazione della misurazione 1. Misurazione eseguita da: 2. Data: 3. Osservazioni: 4. Firma: F.1. Risultati della misurazione Misurazione del rumore a bordo dell’imbarcazione Numero || Punto di misurazione || Porte || Finestre || Valore misurato dB(A) || Osservazioni aperte || chiuse || aperte || chiuse || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || F.2. Risultati della misurazione Misurazione del rumore aereo emesso dall’imbarcazione Numero || Punto di misurazione || Valori misurati in dB(A) || Osservazioni || || || || || || || || || ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 6 Applicazione
dei requisiti essenziali del capo 15
Suddivisioni dei locali Requisiti
transitori per recinzioni costituite da
tendoni o installazioni mobili simili (Articolo 15.02, paragrafo 5, articolo 15.03,
paragrafo 4, articolo 15.03, paragrafo 9, dell’allegato II)
1.
Suddivisioni dei locali (articolo 15.02, paragrafo
5)
A norma dell’articolo 15.02, paragrafo 5, è
concepibile che le suddivisioni a tenuta stagna dei locali, come cisterne a
doppio fondo suddivise trasversalmente di lunghezza superiore alla lunghezza
del danno da prendere in esame, non vengano incluse nella valutazione. In
questo caso potrebbe non essere possibile tener conto della suddivisione
trasversale se non viene estesa fino al ponte di compartimentazione. Questo
potrebbe portare a suddivisioni inadeguate delle paratie. Interpretazione del requisito Se un compartimento a tenuta stagna è più
lungo di quanto prevede l’articolo 15.03, paragrafo 9, e contiene
suddivisioni locali che formano sottocompartimenti a tenuta stagna, tra i quali
può essere contenuta la lunghezza minima del danno, se ne può tener conto nel
calcolo della stabilità in avaria.
2.
Requisiti transitori relativi a spazi chiusi
costituiti da tende o installazioni mobili simili rispetto alla stabilità
(articolo 15.03, paragrafo 5)
Gli spazi chiusi costituiti da tende o
installazioni mobili simili possono provocare problemi alla stabilità della
nave in quanto, se di dimensioni sufficienti per farlo, influenzano il momento
di sbandamento dovuto alla pressione del vento. Interpretazione del requisito Nel caso di navi passeggeri per le quali è
stato rilasciato un certificato navale la prima volta prima del 1° gennaio
2006, o per le quali viene invocato l’articolo 24.06, paragrafo 2, seconda
frase, dopo l’erezione di una recinzione costituita da tendoni o installazioni
mobili simili, è necessario procedere ad un nuovo calcolo di stabilità in
conformità alla presente direttiva, nella misura in cui il piano laterale Awz
supera il 5% del piano laterale totale Aw di cui bisogna tener conto
in ogni caso. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 7 Ancore
speciali a massa ridotta (Articolo 10.01, paragrafo 5, dell’allegato
II) PARTE 1
Ancore speciali autorizzate Nella tabella
di seguito sono riportate le ancore speciali a massa ridotta autorizzate dalle
autorità competenti a norma dell’articolo 10.01, paragrafo 5. Numero di ancora || Riduzione autorizzata della massa dell’ancora (%) || Autorità competente 1. HA-DU || 30% || Germania 2. D’Hone Spezial || 30% || Germania 3. Pool 1 (cava) || 35% || Germania 4. Pool 2 (piena) || 40% || Germania 5. De Biesbosch-Danforth || 50% || Germania 6. Vicinay-Danforth || 50% || Francia 7. Vicinay AC 14 || 25% || Francia 8. Vicinay tipo 1 || 45% || Francia 9. Vicinay tipo 2 || 45% || Francia 10. Vicinay tipo 3 || 40% || Francia 11. Stockes || 35% || Francia 12. D’Hone-Danforth || 50% || Germania 13. Schmitt HHP-anker || 40% || Paesi Bassi 14. Ancora SHI high holding, tipo ST (standard) || 30% || Paesi Bassi 15. Ancora SHI high holding, tipo FB (pienamente bilanciata) || 30% || Paesi Bassi 16. Ancora Klinsmann || 30% || Paesi Bassi 17. Ancora HA-DU-POWER || 50% || Germania PARTE 2 Procedure
di autorizzazione e di prova di ancore speciali a massa ridotta (Riduzione
dei valori di massa dell’ancora stabilita conformemente all’articolo 10.01,
paragrafi 1-4, dell’allegato II) 1. Capo 1 – Procedura di autorizzazione 1.1. Le ancore speciali a massa
ridotta di cui all’articolo 10.01, paragrafo 5, dell’allegato II devono essere
autorizzate dalle autorità competenti. L’autorità competente stabilisce la
riduzione autorizzata della massa dell’ancora per le ancore speciali secondo la
procedura descritta più avanti. 1.2. L’autorizzazione come ancora
speciale è possibile soltanto se la riduzione della massa dell’ancora stabilita
è almeno del 15%. 1.3. Le domande di autorizzazione
di un’ancora speciale di cui al punto 1.1 devono essere presentate all’autorità
competente di uno Stato membro. Ogni domanda deve essere corredata di dieci
copie dei seguenti documenti: a) indicazione delle dimensioni e della
massa dell’ancora speciale, fornendo le dimensioni principali e la designazione
del tipo di ogni misura di ancora disponibile; b) schema della forza frenante per l’ancora
di riferimento A (conformemente al punto 2.2) e l’ancora speciale B da
autorizzare predisposto e valutato da un’istituzione designata dall’autorità
competente. 1.4. L’autorità competente notifica
alle altre autorità competenti qualunque domanda di riduzione della massa di un’ancora
che ritiene di autorizzare dopo aver eseguito le debite prove. 2. Capo 2 – Procedura di prova 2.1. Gli schemi della forza
frenante di cui al punto 1.3 devono rappresentare la forza frenante in funzione
della velocità per l’ancora di riferimento A e l’ancora speciale B da
autorizzare sulla base di prove eseguite conformemente ai punti da 2.2 a 2.5 di
seguito. L’allegato I riporta una possibile prova della forza frenante. 2.2. L’ancora di riferimento A
impiegata nelle prove deve essere un’ancora pieghevole convenzionale senza
ceppi corrispondente al disegno e ai dettagli riportati più avanti con una
massa di almeno 400 kg. Alle dimensioni e alla massa indicate si applica
una tolleranza del ±5%. Tuttavia, l’area di ogni patta deve essere almeno di
0,15 m2. 2.3. La massa dell’ancora speciale
B impiegata nelle prove non deve discostarsi di più del 10% dalla massa
dell’ancora di riferimento A. Se le tolleranze sono maggiori, le forze devono
essere ricalcolate proporzionalmente alla massa. 2.4. Gli schemi della forza
frenante devono riportare una rappresentazione lineare della velocità (v) da 0
a 5 km/h (velocità al suolo). A tal fine, si devono eseguire tre prove a monte
per l’ancora di riferimento A e l’ancora speciale B alternandole su ciascuno
dei due tratti di fiume individuati dall’autorità competente, uno con pietrisco
grosso e l’altro con sabbia fine. Sul Reno, il tratto dal 401 al 402 km può
fungere da tratto di riferimento per le prove con pietrisco grosso, mentre
quello dal 480 al 481 km per le prove con sabbia fine. 2.5. In ogni prova, l’ancora da
verificare deve essere trainata con un cavo a trefoli in acciaio la cui
lunghezza tra i punti di collegamento sull’ancora e sull’imbarcazione o il
dispositivo trainante pari al decuplo dell’altezza del punto di collegamento
sull’imbarcazione al di sopra del terreno di ancoraggio. 2.6. La percentuale di riduzione
della massa dell’ancora si calcola con la seguente formula: r = 75 · (1 – 0,5(PB/PA)((FA/FB) +
(AA/AB)))[%]Dove r || || è la percentuale di riduzione della massa dell’ancora speciale B rispetto all’ancora di riferimento A; PA || || è la massa dell’ancora di riferimento A; PB || || è la massa dell’ancora speciale B; FA || || è la tenuta dell’ancora di riferimento A per v = 0,5 km/h; FB || || è la tenuta dell’ancora speciale B per v = 0,5 km/h; AA || || è l’area nello schema della forza frenante definita: – dalla parallela all’asse y per v = 0, – dalla parallela all’asse y per v = 5 km/h, – dalla parallela all’asse x per una tenuta F = 0, – dalla curva della forza frenante per l’ancora di riferimento A. Modello di schema della forza frenante (calcolo delle aree AA e AB) AB stessa definizione di AA, salvo il fatto che si utilizza la curva della forza frenante per l’ancora speciale B. AB || || stessa definizione di AA, salvo il fatto che si utilizza la curva della forza frenante per l’ancora speciale B. 2.7. La percentuale accettabile è la media di
sei valori di r calcolati secondo il punto 2.6. Allegato I delle norme concernenti l’ispezione
e l’autorizzazione di ancore speciali Esempio di metodo di prova di un’ancora con convoglio spinto a una fila
in due parti Spintore || Seconda bettolina || || || Prima bettolina || Ancora || Gru || Cavo || Linea di traino || Dinamometro per la forza di trazione || Ancoraggio 500 kg || 750 kg || 12 mm Æ || 24 mm Æ || 20 t || sabbia/pietrisco Velocità di traino: 0 ® 5 km/h Angolo di inclinazione della linea di traino £ 1:10 ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 8 Resistenza delle finestre stagne (Articolo 15.02, paragrafo 16, dell’allegato
II) 1. Disposizioni generali Secondo l’articolo 15.02, paragrafo 16, dell’allegato
II, le finestre stagne possono essere situate al di sotto della linea limite,
purché siano perfettamente a tenuta, non possano essere aperte, siano sufficientemente
resistenti e siano conformi all’articolo 15.06, paragrafo 14. 2. Costruzione delle finestre stagne I requisiti di cui all’articolo 15.02,
paragrafo 16, dell’allegato II si reputano soddisfatti se la struttura delle
finestre stagne è conforme alle seguenti disposizioni. 2.1. È necessario che si usi
unicamente vetro temperato conforme alla norma ISO 614, versione 04/94. 2.2. Le finestre rotonde devono
essere conformi alla norma ISO 1751, versione 04/94, serie B: finestre per
servizio mediamente pesante tipo: non apribili. 2.3. Le finestre angolari devono
essere conformi alla norma ISO 3903, versione 04/94, serie E: finestre per
servizio pesante tipo: non apribili. 2.4. Finestre conformi alla norma
ISO possono essere sostituite da finestre la cui costruzione sia almeno
equivalente ai requisiti dei punti da 2.1 a 2.3. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 9 Requisiti concernenti gli impianti
automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua (Articolo 10.03 bis, paragrafo 1, dell’allegato
II) Per essere idonei, gli impianti automatici
pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua di cui all’articolo 10.03a,
paragrafo 1, devono rispettare i seguenti requisiti: 1. un impianto automatico pressurizzato
a sprinkler alimentato ad acqua deve essere pronto a entrare in servizio in
qualunque momento quando a bordo sono presenti persone. Per azionarne il
funzionamento, non deve essere necessario alcun intervento da parte dei membri
dell’equipaggio; 2. l’impianto deve essere mantenuto
sempre alla pressione richiesta. Le condutture devono sempre essere piene di
acqua fino ai boccalini per la nebulizzazione. L’impianto deve disporre di un’alimentazione
di acqua continua. Impurità nocive al funzionamento dell’impianto non devono
potervi penetrare. Per il monitoraggio e il controllo del sistema è necessario
installare idonei strumenti di visualizzazione e sistemi di prova (ad esempio,
manometri, indicatori del livello dell’acqua dei serbatoi in pressione,
condutture di prova delle pompe); 3. la pompa per l’alimentazione dell’acqua
ai boccalini per la nebulizzazione deve essere attivata automaticamente da un
calo di pressione impianto. La pompa deve essere dimensionata in maniera tale
da poter fornire costantemente un’alimentazione di acqua sufficiente alla
pressione richiesta se si attivano contemporaneamente tutti i boccalini per la
nebulizzazione necessari per coprire l’area del locale più grande da
proteggere. La pompa deve alimentare unicamente l’impianto automatico
pressurizzato a sprinkler alimentato ad acqua. In caso di guasto della pompa,
deve essere possibile fornire ai boccalini per la nebulizzazione un’alimentazione
di acqua sufficiente utilizzando un’altra pompa presente a bordo; 4. l’impianto deve essere suddiviso in
sezioni, ciascuna con non più di 50 boccalini per la nebulizzazione; 5. il numero e la disposizione dei
boccalini deve garantire una distribuzione efficace dell’acqua nei locali da
proteggere; 6. i boccalini per la nebulizzazione
devono attivarsi a una temperatura compresa tra 68 °C e 79 °C; 7. l’installazione di componenti dell’impianto
automatico pressurizzato a sprinkler alimentato ad acqua all’interno dei locali
da proteggere deve limitarsi al minimo necessario. Nelle sale macchine
principali non si deve installare alcun componente dell’impianto; 8. in uno o più punti idonei, si devono
predisporre indicatori visivi e acustici, di cui almeno uno costantemente
presidiato, che visualizzino l’attivazione dell’impianto automatico
pressurizzato a sprinkler alimentato ad acqua per ogni sezione; 9. l’alimentazione elettrica dell’impianto
automatico pressurizzato a sprinkler alimentato ad acqua deve essere fornita da
due fonti di energia indipendenti da non installare nello stesso punto. Ogni
fonte di energia deve essere in grado di alimentare l’intero impianto senza
alcuna assistenza; 10. alla commissione di ispezione viene
sottoposto un piano di installazione dell’impianto automatico pressurizzato a
sprinkler alimentato ad acqua affinché lo esamini prima di procedere all’installazione.
Il piano deve indicare i tipi e i dati prestazionali delle macchine e delle
apparecchiature impiegate. Un’installazione verificata e certificata da una
società di classificazione approvata che sia conforme almeno ai requisiti di
cui sopra può essere autorizzata senza ulteriori prove; 11. la presenza di un impianto automatico
pressurizzato a sprinkler alimentato ad acqua deve essere menzionata nel
certificato comunitario nella rubrica 43. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 10 (Senza oggetto) ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 11 Compilazione del certificato UE per la
navigazione interna 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. Moduli Per la compilazione del certificato Ue per la
navigazione interna si devono utilizzare esclusivamente i moduli autorizzati
dall’autorità competente. I moduli devono essere compilati su un solo lato. All’atto del rilascio di un nuovo certificato
UE per la navigazione interna, si devono fornire tutte le pagine da 1 a 13,
anche quelle che contengono rubriche non compilate. 1.2. Metodo di compilazione Le indicazioni riportate nel certificato UE
per la navigazione interna devono essere compilate a macchina per scrivere o al
computer. Annotazioni manoscritte sono ammesse unicamente in casi eccezionali.
I caratteri devono essere indelebili. Sono unicamente ammessi caratteri neri o
blu. Le cancellazioni devono essere effettuate in rosso. 2. COMPILAZIONE DELLE RUBRICHE 2.1. Cancellazione delle alternative In caso di voci contrassegnate da (*),
cancellare quelle non pertinenti. 2.2. Rubriche non compilate Se una delle rubriche da 1 a 48 non può o non
deve essere compilata, tracciare una linea che copra l’intero campo. 2.3. Ultima pagina del certificato UE per la navigazione interna Se non servono altre pagine dopo la pagina 13
(cfr. punto 3.2.3), cancellare la frase “Continua a pagina”[61] in calce a pagina 13. 2.4. Modifiche 2.4.1 Prima modifica manoscritta su una
pagina Una pagina può essere modificata una sola
volta; tuttavia, in tale occasione è possibile effettuare più modifiche
contemporaneamente. Tracciare una linea rossa sugli elementi da modificare. Un’alternativa
precedentemente cancellata (cfr. punto 2.1) o una rubrica precedentemente non
compilata (cfr. punto 2.3) deve essere sottolineata in rosso. I nuovi elementi
non devono essere riportati nel campo modificato, bensì sulla stessa pagina
sotto “Modifica della rubrica”, cancellando la riga “La presente pagina è stata
sostituita”. 2.4.2 Ulteriori modifiche manoscritte su
una pagina Per eseguire ulteriori modifiche, la pagina
deve essere sostituita inserendo direttamente le nuove modifiche ed eventuali
modifiche precedenti direttamente nelle rubriche corrispondenti. Nella sezione “Modifiche”,
cancellare la riga “Modifiche alla/e voce/i”. La pagina sostituita deve essere trattenuta
dalla commissione di ispezione che ha originariamente rilasciato il certificato
UE per la navigazione interna. 2.4.3 Modifiche mediante elaborazione
elettronica dei dati In caso di modifiche mediante elaborazione
elettronica dei dati, la pagina deve essere sostituita inserendo direttamente
le nuove modifiche ed eventuali modifiche precedenti direttamente nelle voci
corrispondenti. Nella sezione “Modifiche”, cancellare la riga “Modifiche alla/e
voce/i”. La pagina sostituita deve essere trattenuta
dalla commissione di ispezione che ha originariamente rilasciato il certificato
UE per la navigazione interna. 2.5. Correzioni sovrapposte Non è consentito sovrapporre correzioni o
ulteriori elementi sulle voci o al loro interno. 3. SOSTITUZIONE E AGGIUNTA DI PAGINE 3.1. Sostituzione di pagine La pagina 1 del certificato UE per la
navigazione interna non deve mai essere sostituita. Per la sostituzione di
altre pagine, si applicano le procedure descritte nel punto 2.4.2 o 2.4.3. 3.2. Aggiunta di pagine Se la pagina 10, 12 o 13 del certificato UE
per la navigazione interna non contengono spazio sufficiente per altre
annotazioni è possibile accludervi altre pagine. 3.2.1 Proroga/conferma della validità Se occorre un’ulteriore proroga dopo avere già
prorogato il certificato sei volte, aggiungere la frase “Continua a pagina 10
bis” in calce alla pagina 10, contrassegnare un’altra pagina 10 come pagina 10
bis e inserirla dopo la pagina 10. In tal modo, è possibile proseguire la
compilazione partendo dalla voce 49 all’inizio della pagina 10 bis. In calce
alla pagina 10 bis, inserire la frase “Continua a pagina 11”. 3.2.2 Proroga del certificato relativo
all’impianto del gas liquefatto In tal caso, si applica una procedura analoga
a quella descritta nel punto 3.2.1 inserendo una pagina 12 bis dopo la pagina
12. 3.2.3 Allegato del certificato UE per la
navigazione interna In calce alla pagina 13, cancellare in rosso
la frase “Fine del certificato UE per la navigazione interna”, sottolineare in
rosso la frase cancellata “Segue a pagina[62]”,
quindi aggiungervi la pagina numero 13 bis. Tale modifica deve recare un timbro
ufficiale. Contrassegnare un’altra pagina 13 come pagina 13 bis e inserirla
dopo la pagina 13. Alla pagina 13 bis si applicano in quanto compatibili le
disposizioni dei punti 2.2 e 2.3. La stessa procedura vale per qualunque
ulteriore allegato (pagine 13 ter, 13 quater, ecc.). 4. SPIEGAZIONE DELLE SINGOLE RUBRICHE Nel prosieguo non si descrivono le rubriche
perfettamente chiare, che non richiedono ulteriori spiegazioni. 2. Ove del caso, inserire i termini
definiti nell’articolo 1.01 dell’allegato II. Possono essere indicati altri
tipi di nave utilizzando la loro designazione comunemente accettata. 10. Per quanto riguarda le navi autorizzate
a navigare sul Reno, vale a dire a) quelle pienamente conformi all’allegato
II incluse le disposizioni transitorie per il capo 24; b) quelle che non si avvalgono delle
disposizioni transitorie del capo 24 bis o delle riduzioni previste all’allegato
IV, viene aggiunto quanto segue al trattino “– sulle
vie navigabili dell’UE nella(e) zona(e)”: a) Reno o b) zona R. 15. Questa
rubrica deve essere compilata unicamente nel caso di imbarcazioni per le quali
almeno una delle proprietà 1.1 o 1.2 o 3 della rubrica 14 non sia cancellata,
altrimenti cancellare l’intera tabella. 15.1. Nella colonna “Schizzo della
formazione” della tabella, riportare uno o più numeri corrispondenti alle
formazioni raffigurate. Barrare le righe non compilate. È inoltre possibile disegnare altre
formazioni sotto “Altre formazioni” contrassegnandole con i numeri 18, 19, 20,
ecc. Se dalla proprietà “Idonea a
spingere” del precedente certificato della nave non emerge chiaramente quali
formazioni siano autorizzate, le informazioni riportate nel precedente
certificato della nave possono essere riportate nella rubrica 52. In tal caso,
annotare nella riga 1 della tabella “Formazioni ammesse” la frase “Cfr. rubrica
52”. 15.2. Accoppiamenti Indicare unicamente i dettagli dell’accoppiamento
tra l’imbarcazione adibita a spintore e la sezione spinta del convoglio. 17-20. Dettagli riportati nel
certificato di stazza alle rubriche 17-19 (due decimali) e 20 (senza
decimali). La lunghezza fuori tutto e la larghezza fuori tutto forniscono le
dimensioni massime dell’imbarcazione comprese tutte le parti fisse sporgenti.
La lunghezza L e la larghezza B indicano le massime dimensioni dello scafo
(cfr. anche l’articolo 1.01 “Definizioni”). 21. Portata lorda in t per navi
adibite al trasporto di merci secondo il certificato di stazza per il massimo
pescaggio secondo la rubrica 19. Dislocamento in m3 per
tutte le altre imbarcazioni. Se non è disponibile un certificato di stazza,
calcolare il dislocamento dal prodotto tra il coefficiente di finezza totale e
la lunghezza LWL, la larghezza BWL e il pescaggio medio
alla massima immersione. 23. Numero di cuccette passeggeri
disponibili (compresi letti pieghevoli e affini). 24. Considerare soltanto le paratie
trasversali stagne che vanno da una murata all’altra della nave. 26. Ove del caso, utilizzare la
seguente terminologia: –
coperchi di boccaporto ad azionamento manuale, –
coperchi di boccaporto avvolgibili ad azionamento
manuale, –
coperchi di boccaporto scorrevoli ad azionamento
manuale, –
coperchi di boccaporto scorrevoli ad azionamento
meccanico, –
coperchi di boccaporto ad azionamento meccanico. Altri tipi di coperchi di
boccaporto possono essere immessi utilizzando la loro designazione comunemente
accettata. Segnalare eventuali stive senza
coperchi di boccaporto (ad esempio, nella rubrica 52). 28. Numero senza decimali. 30, 31 e 33. Ogni alloggiamento per
verricello conta come un verricello, indipendentemente da numero di ancore o
cavi di traino a esso collegati. 34. Nella sezione “Altri impianti”
riportare i sistemi che non utilizzano pale del timone (ad esempio, sistemi
elica-timone, sistemi a propulsori cicloidali, sistemi di timoni amovibili di
prua). Specificare altresì eventuali
motori ausiliari elettrici per comando manuale. Nel caso dei sistemi di timoni
amovibili di prua, l’espressione “Comando a distanza” si riferisce unicamente
ai controlli a distanza azionati dal posto di comando nella timoneria. 35. Indicare unicamente i valori
teorici di cui all’articolo 8.08, paragrafi 2 e 3, all’articolo 15.01,
paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 15.08, paragrafo 5, e soltanto per imbarcazioni
le cui chiglie siano state impostate dopo il 31 dicembre 1984. 36. Per maggiore chiarezza si può
utilizzare uno schizzo. 37. Indicare unicamente i valori
teorici senza la riduzione di cui all’articolo 10.01, paragrafi da 1 a 4. 38. Indicare unicamente i valori
minimi di lunghezza di cui all’articolo 10.01, paragrafo 10 e la resistenza
minima alla trazione di cui all’articolo 10.01, paragrafo 11. 39 e 40 Indicare unicamente i
valori minimi di lunghezza e resistenza alla trazione ricalcolati secondo l’articolo
10.02, paragrafo 2. 42. La commissione di ispezione può
aggiungere altri elementi all’elenco delle dotazioni necessarie. Deve tuttavia
motivarne la necessità ai fini della sicurezza della nave tenuto conto del tipo
di nave specifico e della sua area operativa. Tali aggiunte devono essere
riportate nella rubrica 52. Colonna sinistra, righe 3 e 4: per
le navi passeggeri, barrare la prima voce e, sotto la seconda voce, riportare
la lunghezza della passerella quale stabilita dalla commissione di ispezione.
Per tutti gli altri tipi di nave barrare completamente la seconda voce, ovvero,
se la commissione di ispezione ha autorizzato una lunghezza inferiore a quella
prevista dall’articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), si deve cancellare
soltanto la prima metà e indicare la lunghezza della passerella. Colonna sinistra, riga n. 6:
indicare qui il numero delle cassette di pronto soccorso prescritte dall’articolo
10.02, paragrafo 2, lettera f) e dall’articolo 15.08, paragrafo 9. Colonna sinistra, riga n. 10:
indicare qui il numero dei recipienti resistenti al fuoco prescritti dall’articolo
10.02, paragrafo 1, lettere da d) a f). 43. In questa rubrica non vanno
indicati gli estintori portatili prescritti da altre norme di sicurezza, ad
esempio l’Accordo europeo relativo al trasporto di sostanze pericolose per via
navigabile (ADN). 44. Riga n. 3: nei certificati UE
per la navigazione interna da prorogare prima del 1° gennaio 2010, o al 1°
gennaio 2025, nei casi in cui si applica il capo 24 bis, barrare i termini “conforme
a EN 395: 1998 o 396:1998” se a bordo non sono presenti giubbotti di
salvataggio conformi a questa norma. Riga n. 4: quando i certificati UE
per la navigazione interna sono prorogati dopo il 1° gennaio 2015, o al 1°
gennaio 2030, nei casi in cui si applica il capo 24 bis, o se a bordo è
imbarcata una nuova lancia, si devono cancellare i termini “dotata di un paio
di remi, una cima di ormeggio e una sassola”. Barrare i termini “conforme a EN 1914:1997”
se a bordo non è presente una lancia conforme a questa norma. 46. Di norma, non è possibile
prevedere un funzionamento continuo se mancano cuccette o i livelli di rumore
sono eccessivi. 50. L’esperto deve firmare
unicamente se ha compilato personalmente la pagina 11. 52. In questa rubrica è possibile
indicare ulteriori restrizioni, esenzioni e spiegazioni, o analoghe
informazioni, riferite alle varie rubriche compilate. 5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 5.1. Certificati UE per la navigazione interna esistenti Fatto salvo quanto disposto dall’articolo
2.09, paragrafo 2, non sono concesse ulteriori proroghe di certificati UE per
la navigazione interna esistenti. 5.2. Sostituzione dopo un’ispezione periodica Dopo un’ispezione periodica di una nave che
non disponga di un certificato UE per la navigazione interna conforme al
modello di cui all’allegato V, parte 1, viene rilasciato un certificato UE per
la navigazione interna. In tal caso si applicano l’articolo 2.09, paragrafo 4,
e l’articolo 2.17. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 12 Serbatoi per il combustibile su
galleggianti (Articolo 8.05, paragrafo 1, e
articolo 17.02, paragrafo 1, lettera d), dell’allegato II) Conformemente all’articolo 8.05, paragrafo 1,
i serbatoi per il combustibile devono essere parte integrante dello scafo ed
essere solidamente fissati a esso. I serbatoi per il combustibile di motori di
impianti adibiti a lavori su galleggianti non devono invece essere parte
integrante dello scafo né essere solidamente fissati a esso. Si possono usare
serbatoi mobili, purché siano rispettate le seguenti condizioni: (2)
la capacità di tali serbatoi non deve superare 1 000
litri; (3)
deve essere possibile fissare i serbatoi in maniera
sufficientemente solida e metterli a terra; (4)
i serbatoi devono essere realizzati in acciaio con
uno spessore di parete sufficiente e devono essere installati in un
raccoglitore di gocciolamento progettato in maniera tale evitare la fuoriuscita
di combustibile che possa contaminare le vie navigabili. Il raccoglitore di
gocciolamento può essere omesso se si utilizzano serbatoi a doppia parete con
protezione dalle perdite o sistema di segnalazione delle fuoriuscite, riempiti
unicamente attraverso una valvola di mandata automatica. Le disposizioni di cui
al punto 3 si reputano soddisfatte se la costruzione di un serbatoio è stata certificata
e approvata secondo le norme di uno Stato membro. Nel certificato UE per la navigazione interna
occorre compilare la rubrica appositamente prevista allo scopo. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 13 Spessore minimo dello scafo delle
chiatte (Articolo 3.02, paragrafo 1, dell’allegato
II) Durante le ispezioni periodiche di cui all’articolo
2.09 delle chiatte esclusivamente trainate, la commissione di ispezione può
concedere lievi deroghe all’articolo 3.02, paragrafo 1, lettera b), per
quel che riguarda lo spessore minimo del fasciame dello scafo. Lo scostamento
non può essere superiore al 10% e lo spessore minimo dello scafo non può essere
inferiore a 3 mm. Le deroghe vanno riportate nel certificato UE
per la navigazione interna. Per la rubrica 14 del certificato UE per la
navigazione interna è applicabile unicamente la proprietà n. 6.2 “Trainato come
imbarcazione senza potenza motrice propria”. Le proprietà dal n. 1 al n. 5.3 e la proprietà
n. 6.1 devono essere cancellate. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 14 (Senza oggetto) ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 15 Prosecuzione del percorso con mezzi
propri della nave [Articolo 10.03 ter, paragrafo 2,
lettera a), articolo 15.07, paragrafo 1, articolo 22 bis.05, paragrafo 1,
lettera a), dell’allegato II] 1. Requisiti per la prosecuzione del percorso della nave La prosecuzione del percorso con mezzi propri
della nave di cui all’articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a), all’articolo
15.07, paragrafo 1, e all’articolo 22 bis.05, paragrafo 1, lettera a), è
ritenuta sufficiente se, usando l’elica di prua, la nave o la formazione
spostata dalla nave raggiunge una velocità di 6,5 km/h rispetto all’acqua ed è
possibile indurre e mantenere un’accostata di 20°/min procedendo a una velocità
di 6,5 km/h rispetto all’acqua. 2. Prove di navigazione All’atto della verifica dei requisiti minimi
devono essere rispettate le disposizioni degli articoli 5.03 e 5.04. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 16 (Senza oggetto) ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 17 Idoneo sistema di allarme antincendio (Articolo 10.03 ter, paragrafo 3,
articolo 15.11, paragrafo 17, articolo 22 ter.11, paragrafo 1, dell’allegato
II) I sistemi di allarmi antincendio sono ritenuti
idonei se soddisfano le seguenti condizioni. 0. COMPONENTI 0.1. I sistemi di allarme antincendio sono
costituiti da: a) sistema di rilevamento antincendio; b) sistema di segnalazione antincendio; c) quadro comandi; e alimentazione esterna. 0.2. Il sistema di rilevamento antincendio può
essere diviso in una o più zone di rilevamento antincendio. 0.3. Il sistema di segnalazione antincendio
può disporre di uno o più dispositivi di segnalazione. 0.4. Il quadro comandi è l’unità di comando
centrale del sistema di allarme antincendio e comprende anche parti del sistema
di segnalazione antincendio (ossia un dispositivo di segnalazione). 0.5. Una zona di rilevamento antincendio può
disporre di uno o più rilevatori antincendio. 0.6. I rilevatori antincendio possono essere a) rilevatori di calore; b) rilevatori di fumo; c) rilevatori di ioni; d) rilevatori di fiamme; e) rilevatori misti [rilevatori antincendio
che abbinano due o più rilevatori di cui alle lettere da a) a d)]. La commissione di ispezione può approvare
rilevatori antincendio che reagiscano ad altri fattori segnalando lo scoppio di
un incendio, purché non siano meno sensibili dei rilevatori di cui alle lettere
da a) a e). 0.7. I rilevatori antincendio possono essere
installati: a) con o b) senza identificazione individuale. 1. REQUISITI DI COSTRUZIONE 1.1. Disposizioni generali 1.1.1 I sistemi di allarme antincendio
obbligatori devono essere sempre funzionanti. 1.1.2 I rilevatori antincendio di cui al punto
2.2 devono essere automatici. È possibile installare ulteriori rilevatori
antincendio azionati manualmente. 1.1.3 Il sistema e i suoi componenti devono
essere in grado di sopportare oscillazioni e picchi di tensione, variazioni
della temperatura ambiente, vibrazioni, umidità, urti, impatti e corrosione che
comunemente si verificano sulle navi. 1.2. Alimentazione di energia 1.2.1 Le fonti di energia e i circuiti
elettrici necessari per il funzionamento del sistema di allarme antincendio
devono essere autocontrollati. Qualunque guasto si verifichi deve attivare un
segnale di allarme visivo e acustico sul quadro comandi distinguibile da un
segnale di allarme antincendio. 1.2.2 Si devono prevedere almeno due fonti di
alimentazione per la parte elettrica dell’impianto di allarme antincendio, di
cui una deve essere un impianto di alimentazione di emergenza (ossia una fonte
di alimentazione di emergenza con quadro di emergenza). A tal fine, occorre
prevedere due alimentazioni distinte collegate a un interruttore automatico in
prossimità del quadro comandi del sistema di allarme antincendio o al suo
interno. Sui battelli per escursioni giornaliere fino a 25 m LWL e
le motonavi, è sufficiente un’alimentazione di emergenza distinta. 1.3. Sistema di rilevamento antincendio 1.3.1 I rilevatori antincendio devono essere
raggruppati in zone di rilevamento antincendio. 1.3.2 I sistemi di rilevamento antincendio non
devono essere usati per altri scopi. In deroga, la chiusura delle porte di cui
all’articolo 15.11, paragrafo 8, e funzioni analoghe possono essere attivate e
segnalate dal quadro comandi. 1.3.3 I sistemi di rilevamento antincendio
devono essere progettati in maniera che il primo allarme antincendio segnalato
non impedisca ad altri rilevatori di fare scattare un allarme antincendio. Zone di rilevamento antincendio 1.4.1 Nel caso in cui i rilevatori antincendio
non possano essere identificati individualmente a distanza, una zona di
rilevamento antincendio non deve sorvegliare più di un ponte. Ciò non vale per
una zona di rilevamento antincendio che sorvegli vani scale completamente
circondati da pareti. Per evitare ritardi nel rilevamento del
focolaio dell’incendio, il numero di spazi chiusi compresi in ogni zona di
rilevamento antincendio deve essere limitato. Una zona di rilevamento
antincendio non deve contenere più di cinquanta spazi chiusi. Ove il sistema di rilevamento antincendio
preveda l’identificazione a distanza dei singoli rilevatori antincendio, le
zone di rilevamento antincendio possono sorvegliare diversi ponti e qualunque
numero di spazi chiusi. 1.4.2 Sulle navi passeggeri non provviste di
sistema di rilevamento antincendio con identificazione a distanza dei singoli
rilevatori antincendio, una zona di rilevamento antincendio non deve coprire
più di una zona definita in base all’articolo 15.11, paragrafo 10. L’attivazione
di un rilevatore antincendio in una singola cabina di detta zona di rilevamento
antincendio deve fare scattare un allarme visivo e acustico nella zona di
passaggio all’esterno della cabina in questione. 1.4.3 Cucine, sale macchine e locali caldaia
devono costituire zone di rilevamento antincendio distinte. 1.5. Rilevatori antincendio 1.5.1 Come rilevatori antincendio si possono
usare unicamente rilevatori di calore, fumo o ioni. Altri tipi di rilevatori
possono essere impiegati soltanto come rilevatori aggiuntivi. 1.5.2 I rilevatori antincendio devono essere
di tipo omologato. 1.5.3 Tutti i rilevatori antincendio
automatici devono essere progettati in maniera tale da poter essere verificati
per accertarsi che funzionino in maniera corretta e rimessi in esercizio senza
dover sostituire alcun componente. 1.5.4 I rilevatori di fumo devono essere
impostati in maniera tale da reagire a una riduzione della visibilità al metro
causata da fumo dal 2% al 12,5%. I rilevatori di fumo installati in cucine,
sale macchine e locali caldaia devono reagire entro limiti di sensibilità
rispondenti ai requisiti della commissione di ispezione tali da evitare una
loro sensibilità eccessiva o insufficiente. 1.5.5 I rilevatori di calore devono essere
impostati in maniera che, in presenza di aumenti di temperatura inferiori a 1
°C/min, reagiscano a temperature comprese tra 54 °C e 78 °C. Con aumenti di temperatura superiori, il
rilevatore di temperatura deve reagire entro limiti di temperatura tali da
evitare una sua sensibilità eccessiva o insufficiente. 1.5.6 Con il consenso della commissione di
ispezione, la temperatura di esercizio ammissibile dei rilevatori di
temperatura può essere portata a 30 °C al di sopra della temperatura massima
nella parte superiore delle sale macchine e dei locali caldaia. 1.5.7 La sensibilità dei rilevatori di fiamme
deve essere tale da rilevare fiamme su uno sfondo illuminato. I rilevatori di
fiamme devono essere altresì provvisti di un sistema di identificazione dei
falsi allarmi. 1.6. Sistema di rilevamento antincendio e quadro comandi 1.6.1 L’attivazione di un rilevatore
antincendio deve fare scattare un segnale di allarme antincendio visivo e
acustico in corrispondenza del quadro comandi e dei dispositivi di
segnalazione. 1.6.2 Il quadro comandi e i dispositivi di
segnalazione devono essere posizionati in punti costantemente presidiati dall’equipaggio
o dal personale di bordo. Un segnalatore deve essere disposto in corrispondenza
del posto di pilotaggio. 1.6.3 I dispositivi di segnalazione devono
indicare almeno la zona di rilevamento antincendio in cui si è attivato un
rilevatore antincendio. 1.6.4 In prossimità di un dispositivo di
segnalazione o su di esso devono essere riportate informazioni chiare in merito
alle zone sorvegliate e all’ubicazione delle zone di rilevamento antincendio. 2. REQUISITI DI INSTALLAZIONE 2.1. I rilevatori antincendio devono essere
installati in maniera tale da garantire il miglior funzionamento possibile del
sistema. Evitare installazioni in prossimità di anguille, pozzetti di
ventilazione o altri punti in cui correnti di aria potrebbero incidere negativamente
sul funzionamento del sistema, come anche punti in cui sono probabili impatti o
danni meccanici. 2.2. Di norma, i rilevatori antincendio
installati a soffitto devono trovarsi ad almeno 0,5 m dalle paratie. La
distanza massima tra i rilevatori antincendio e le paratie deve essere conforme
alla tabella di seguito: Tipo di rilevatore antincendio || Massima superficie a pavimento per rilevatore antincendio || Massima distanza tra rilevatori antincendio || Massima distanza tra rilevatori antincendio e paratie Calore || 37 m2 || 9 m || 4,5 m Fumo || 74 m2 || 11 m || 5,5 m La commissione di ispezione può stabilire o
approvare altre distanze sulla base di prove che dimostrino le caratteristiche
dei rilevatori. 2.3. La posa di cavi elettrici dal sistema di
allarme antincendio attraverso le sale macchine e i locali caldaia o altre zone
ad alto rischio di incendio non è consentita, a meno che ciò non sia necessario
per il rilevamento antincendio in dette zone o il collegamento alla
corrispondente alimentazione. 3. COLLAUDO 3.1 I sistemi di allarme
antincendio devono essere controllati da un esperto: a) prima di essere messi in servizio per la
prima volta; b) prima di essere reimmessi in servizio
dopo una modifica o una riparazione importante; e c) periodicamente, almeno ogni due anni. Nel caso delle sale macchine e dei locali
caldaie tali controlli devono essere effettuati in diverse condizioni di
esercizio delle macchine e in condizioni di ventilazione varianti. Le ispezioni
di cui alla sottosezione c) supra possono anche essere effettuate da una
persona competente di un’impresa specializzata nei sistemi antincendio. 3.2 La persona competente o l’esperto
che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione che ne
reca la data. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 18 Prova di galleggiabilità, assetto e
stabilità delle parti separate della nave (Articolo 22 bis.05, paragrafo 2, in
combinato disposto con l’articolo 22.02 e l’articolo 22.03, dell’allegato
II) 1. Quando si verificano la galleggiabilità, l’assetto
e la stabilità delle parti della nave separate secondo l’articolo 22 bis.05,
paragrafo 2, lettera a), si presuppone che ambedue le parti siano state prima
parzialmente o completamente scaricate oppure che i container sporgenti oltre
la mastra del boccaporto siano stati opportunamente protetti per evitare che
scivolino. 2. Pertanto, quando si calcola la stabilità di
cui all’articolo 22.03 (Condizioni limite e modalità di calcolo per la
dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container fissi), per
ciascuna delle due parti devono risultare rispettati i seguenti requisiti: –
altezza metacentrica MG non inferiore a 0,50 m, –
distanza di sicurezza residua di 100 mm, –
velocità pari a 7 km/h, –
pressione del vento pari a 0,01 t/m2. 3. Per le parti della nave separate secondo l’articolo
22 bis.05, paragrafo 2, l’angolo di sbandamento (≤ 5°) non deve essere
necessariamente rispettato poiché tale angolo, derivante dal coefficiente di
attrito, è stato stabilito per container non fissi. Il braccio inclinante che risulta dalle
superfici libere di liquidi deve essere tenuto presente secondo la formula
riportata nell’articolo 22.02, paragrafo 1, lettera e). 4. Si considerano soddisfatti anche i
requisiti di cui ai punti 2 e 3 se, per ciascuna delle due parti, sono
rispettati i requisiti di stabilità enunciati alla sezione 9.1.0.95.2 dell’Accordo
europeo sul trasporto di merci pericolose per via navigabile (ADN). ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 19 (Senza oggetto) ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 20 Dotazioni di armamento delle navi che
devono essere impiegate secondo le norme S1 e S2 (Articolo 23.09 dell’allegato II) 1. INTRODUZIONE GENERALE Conformemente all’articolo 23.09, paragrafo 1,
dell’allegato II, le navi destinate a essere impiegate secondo le norme S1 e S2
devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo. Secondo l’articolo
23.09, paragrafo 1, la commissione di ispezione deve confermare nel certificato
UE per la navigazione interna che la nave rispetta tali disposizioni. Tali disposizioni sono requisiti integrativi
concernenti le dotazioni di armamento che si applicano in aggiunta ai requisiti
che una nave è tenuta a rispettare per il rilascio del certificato UE per la
navigazione interna. Nella presente istruzione amministrativa si chiariscono le
disposizioni dell’articolo 23.09 che si prestano a interpretazioni divergenti.
Di conseguenza, le disposizioni dell’articolo 23.09, paragrafo 1, dell’allegato
II devono essere interpretate come segue: 2. ARTICOLO 4.05 2.1. Paragrafo 1.1, lettera a) – Allestimento del sistema di
propulsione Se una nave è munita di motore principale a
inversione diretta, l’impianto di aria compressa necessario per invertire la
direzione di spinta deve: a) essere mantenuto costantemente sotto
pressione da un compressore a regolazione automatica; oppure b) quando scatta un allarme nella timoneria,
essere messo sotto pressione da un motore ausiliario avviabile dal posto di
pilotaggio. Se il motore ausiliario ha un proprio serbatoio per il
combustibile, conformemente all’articolo 8.05, paragrafo 13, è necessario che
sia previsto un dispositivo di segnalazione nella timoneria che indichi se il
livello di riempimento non è sufficiente a garantire un ulteriore funzionamento
sicuro. 2.2. Paragrafo 1.1, lettera b) – Sentina nella sala macchine principale Se occorre un apparato di governo della prua per
rispettare i requisiti di manovra del capo 5, il locale contenente l’apparato
di governo della prua è considerato una sala macchine principale. 2.3. Paragrafo 1.1, lettera c) – Rifornimento di carburante automatico 2.3.1 Se il sistema di propulsione prevede un
serbatoio di consumo giornaliero: a) il suo contenuto deve essere sufficiente
a garantire un periodo di funzionamento del sistema di propulsione di 24 ore,
presupponendo un consumo di 0,25 litri per kW all’ora; b) la pompa di alimentazione del carburante
per il rabbocco del serbatoio di consumo giornaliero deve funzionare di
continuo; oppure c) la pompa di alimentazione del carburante
deve essere munita di: –
un interruttore che attivi automaticamente la pompa
di alimentazione del carburante quando il serbatoio di consumo giornaliero
raggiunge un livello basso prestabilito, e –
un interruttore che disattivi automaticamente la
pompa di alimentazione del carburante quando il serbatoio di consumo
giornaliero è pieno. 2.3.2 Il serbatoio di consumo giornaliero deve
disporre di un dispositivo di allarme di livello conforme ai requisiti dell’articolo
8.05, paragrafo 13. 2.4. Paragrafo 1.1, lettera d) – Nessuno sforzo particolare richiesto
per manovrare l’apparato di governo Gli apparati di governo ad azionamento
idraulico soddisfano tale requisito. Gli apparati di governo ad azionamento
manuale non devono richiedere una forza superiore a 160 N per essere manovrati. 2.5. Paragrafo 1.1, lettera e) – Segnali visivi e acustici necessari in
navigazione I segnali visivi non comprendono cilindri,
sfere, coni o doppi coni prescritti dalle norme di sicurezza della navigazione
in vigore negli Stati membri. 2.6. Paragrafo 1.1, lettera f) – Comunicazione diretta e comunicazione
con la sala macchine 2.6.1 La comunicazione diretta si reputa
assicurata se: a) è possibile un contatto visivo diretto
tra la timoneria e i posti di comando di verricelli e bitte a prua o poppa
della nave e, inoltre, se la distanza tra la timoneria e tali posti di comando
non supera 35 m; e b) gli alloggi sono direttamente accessibili
dalla timoneria. 2.6.2 La comunicazione con la sala macchine si
reputa assicurata se il segnale di cui all’articolo 7.09, paragrafo 3, seconda
frase, è azionabile indipendentemente dall’interruttore di cui all’articolo
7.09, paragrafo 2. 2.7. Paragrafo 1.1, lettera i) – Manovelle e analoghi mezzi di
azionamento rotanti Nella presente voce rientrano: a) verricelli per ancore ad azionamento
manuale (si considera che la massima forza necessaria sia quella di un’ancora a
pennello); b) manovelle per il sollevamento di
boccaporti; c) manovelle su verricelli di alberi e
fumaioli. Non vi rientrano invece: a) verricelli di ormeggio e accoppiamento; b) manovelle su gru, a meno che non siano
destinate alle lance. 2.8. Paragrafo 1.1, lettera m) – Disposizione ergonomica Le disposizioni si reputano soddisfatte se: a) la timoneria è disposta secondo la norma
europea EN 1864:2008; oppure b) la timoneria è progettata per la
navigazione radar da parte una sola persona; oppure c) la timoneria soddisfa i seguenti
requisiti: aa) gli organi di comando e gli strumenti di
controllo sono disposti nel campo di visuale prodiero ed entro un arco non
superiore a 180° (90° a tribordo e 90° a babordo), compresi pavimento e
soffitto. Essi devono risultare chiaramente leggibili e visibili dalla normale
postazione del timoniere; bb) i principali organi di comando quali la ruota
o la barra, i comandi del motore, i comandi radio, nonché i comandi dei segnali
acustici e dei segnali di allarme e manovra prescritti dalle norme di sicurezza
della navigazione nazionali o internazionali, a seconda dei casi, devono essere
disposti in maniera tale che la distanza tra i comandi a tribordo e quelli a
babordo non sia superiore a 3 m. Il timoniere deve essere in grado di azionare
i motori senza lasciare i comandi dell’apparato di governo e restando sempre in
grado di azionare gli altri comandi come il sistema radio, i comandi dei
segnali acustici e i segnali di allarme e manovra richiesti dalle norme di
sicurezza della navigazione nazionali o internazionali, a seconda dei casi; cc) i segnali di allarme e manovra prescritti
dalle norme di sicurezza della navigazione nazionali o internazionali, a
seconda dei casi, sono azionati elettricamente, pneumaticamente, idraulicamente
o meccanicamente. In deroga, essi possono essere azionati con tirante, ma
unicamente se in tal modo è garantito un funzionamento sicuro dal posto di
pilotaggio. 3. ARTICOLO 4.05 3.1. Paragrafo 1.2, lettera a) – Motonavi che navigano separatamente Le motonavi che, secondo il certificato UE per
la navigazione interna, sono anche idonee a essere adibite a spintore, ma che: a) non dispongono di verricelli idraulici o
elettrici per l’accoppiamento; oppure b) i cui verricelli idraulici o elettrici
per l’accoppiamento non rispondono ai requisiti del punto 3.3 della presente
istruzione amministrativa; devono essere considerate rientranti nella
norma S2 soltanto come motonavi che navigano separatamente. Alla voce 47 del certificato UE per la
navigazione interna occorre riportare la frase “La norma S2 non si applica
alla motonave quando è adibita a spintore”. 3.2. Paragrafo 1.2, lettera c) – Convogli spinti Le motonavi che, secondo il loro certificato
UE per la navigazione interna, sono idonee a essere adibite a spintore e sono
provviste di verricelli idraulici o elettrici per l’accoppiamento che
rispondono ai requisiti del punto 3.3 della presente istruzione amministrativa,
ma non dispongono di una propria elica di prua devono essere considerate
rientranti nella norma S2 soltanto come motonavi adibite a spingere un
convoglio. Nella rubrica 47 del certificato UE per la navigazione interna
occorre riportare la frase “La norma S2 non si applica alla motonave quando
naviga separatamente”. 3.3. Paragrafo 1.2, lettera c), prima frase, e paragrafo 1.2, lettera
d), prima frase – Verricelli speciali o dispositivi equivalenti per la messa in
tensione di cavi (dispositivi di accoppiamento) I prescritti dispositivi di accoppiamento
rappresentano la dotazione minima specificata nell’articolo 16.01, paragrafo 2,
che, conformemente ai punti 2.1 e 2.2 dell’istruzione amministrativa n. 3
(collegamenti longitudinali), serve ad assorbire le forze di accoppiamento, e
devono soddisfare i seguenti requisiti: a) il dispositivo deve assicurare la forza
di messa in tensione necessaria per l’accoppiamento unicamente con mezzi
meccanici; b) i comandi del dispositivo devono essere
disposti sul dispositivo stesso. In deroga, è consentito il comando a distanza
a condizione che: –
la persona che manovra il dispositivo abbia una
visuale diretta senza ostacoli del dispositivo dal posto di comando, –
sia previsto un dispositivo in corrispondenza del
posto di comando che ne impedisca l’azionamento involontario, –
il dispositivo preveda un arresto di emergenza; c) il dispositivo deve prevedere un
dispositivo frenante che agisca immediatamente se si rilasciano i comandi o
manca la forza motrice; d) deve essere possibile rilasciare
manualmente il cavo di accoppiamento se manca la forza motrice. 3.4. Paragrafo 1.2, lettera c), seconda frase, e paragrafo 1.2, lettera
d), seconda frase – Azionamento dell’elica di prua Il comando di azionamento dell’elica di prua
deve essere installato in maniera permanente nella timoneria. Devono essere
rispettati i requisiti dell’articolo 7.04, paragrafo 8. I cavi elettrici per l’azionamento
dell’elica di prua devono essere installati in maniera permanente fino alla
sezione di prua dello spintore o della motonave adibita a spintore. 3.5. Paragrafo 1.2, lettera e) – Manovrabilità equivalente Una manovrabilità equivalente è garantita da
un sistema di propulsione costituito da a) più eliche e almeno due sistemi di
propulsione indipendenti con potenza analoga; b) almeno un propulsore cicloidale; c) almeno un sistema elica timone; oppure d) almeno un sistema di propulsione a
idrogetto a 360°. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 21 Requisiti concernenti gli impianti di
illuminazione per l’istradamento (Articolo 15.06, paragrafo 7; Articolo
22 ter.03, paragrafo 10, lettera d), dell’allegato II) 1. Disposizioni generali 1.1. Secondo le disposizioni di cui sopra, le
navi passeggeri e le navi ad alta velocità devono prevedere idonei sistemi per
identificare chiaramente le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza quando
la normale illuminazione di emergenza è meno efficiente a causa della presenza
di fumo. Tali impianti devono essere realizzati sotto forma di illuminazione
per l’istradamento (LLL). La presente istruzione amministrativa riguarda l’approvazione,
la posa e la manutenzione di tali impianti. 1.2. Oltre all’illuminazione di emergenza
prevista dall’articolo 15.10, paragrafo 3, le vie di evacuazione, ivi scale,
uscite e uscite di sicurezza devono essere contrassegnate da un’illuminazione
per l’istradamento (LLL) per tutta la via di evacuazione, specialmente in
corrispondenza di angoli e intersezioni. 1.3. L’impianto LLL deve funzionare per almeno
30 minuti dopo la sua attivazione. 1.4. I componenti per l’impianto LLL non
devono essere né radioattivi né tossici. 1.5. Le istruzioni relative all’impianto LLL
devono essere riportate insieme al piano di sicurezza conformemente all’articolo
15.13, paragrafo 2, e in ogni cabina. 2. Definizioni 2.1. Impianto di illuminazione per l’istradamento
(LLL) – Illuminazione elettrica o indicatori fotoluminescenti lungo le vie di
evacuazione tali da garantire che tutte queste vie siano facilmente
identificabili. 2.2. Impianto fotoluminescente (PL) – Impianto
LLL che utilizza materiale PL. Il materiale fotoluminescente contiene una
sostanza chimica (ad esempio, solfuro di zinco) che ha la proprietà di
immagazzinare energia quando viene illuminata da una luce visibile. Il
materiale PL emette luce che diventa visibile quando la fonte di luce ambiente
è meno efficiente. Senza fonte di energia per ricaricarlo, il materiale PL cede
l’energia immagazzinata per un certo lasso di tempo con luminescenza
decrescente. 2.3. Impianto elettrico (EP) – Impianto LLL
che, per funzionare, ha bisogno di elettricità come, ad esempio, gli impianti
che utilizzano lampadine incandescenti, diodi a emissione di luce, lampade o
strisce elettroluminescenti, lampade elettrofluorescenti, ecc. 3. Zone di passaggio e scale 3.1. In tutte le zone di passaggio l’illuminazione
LLL deve essere continua, tranne quando sono interrotte da corridoi e porte di
cabine, per assicurare una delimitazione visibile lungo la via di evacuazione.
Sono anche accettabili impianti LLL conformi a una norma internazionale che
prevedano una delimitazione visibile pur non essendo continui. L’impianto LLL
deve essere installato almeno su un lato del corridoio a parete a non più di
0,3 m dal pavimento, oppure a pavimento a non più di 0,15 m dalla parete. Nei
corridoi larghi più di due metri, l’impianto LLL deve essere installato su
ambedue i lati. 3.2. Nei corridoi ciechi l’impianto LLL deve
prevedere frecce disposte a intervalli non superiori a 1 m, oppure indicatori
di direzione equivalenti, che indichino la direzione della via di evacuazione. 3.3. In tutte le sale l’impianto LLL deve
essere installato su almeno un lato non più di 0,3 m al di sopra degli scalini,
rendendo la posizione di ogni scalino prontamente identificabile a chiunque
stia in piedi al di sopra o al di sotto dello scalino in questione. L’illuminazione
per l’istradamento deve essere installata su ambedue i lati se la larghezza
delle scale è pari o superiore a due metri. In ogni rampa di scale la parte
superiore e inferiore devono essere identificate per segnalare che non vi sono
più scalini. 4. Porte 4.1. L’illuminazione per l’istradamento deve
condurre alla maniglia della porta di uscita. Per evitare confusione, nessuna
altra porta deve essere contrassegnata in modo analogo. 4.2. Laddove sono previste porte scorrevoli
nelle pareti divisorie di cui all’articolo 15.11, paragrafo 2, e nelle paratie
di cui all’articolo 15.02, paragrafo 5, si deve indicare la direzione di
apertura. 5. Segnali e indicazioni 5.1. Tutti i segnali delle vie di evacuazione
devono essere in materiale fotoluminescente o contrassegnati da illuminazione
elettrica. Le dimensioni di tali segnali e indicazioni devono essere
commisurati al resto dell’impianto LLL. 5.2. In corrispondenza di tutte le uscite, è
necessario prevedere segnali di uscita con illuminazione per l’istradamento. I
segnali devono essere disposti entro la zona prescritta dal lato delle porte di
uscita dove è posizionata la maniglia. 5.3. Tutti i segnali devono essere
contrastanti rispetto al colore dello sfondo (parete o pavimento) sul quale
sono installati. 5.4. Per l’illuminazione LLL, si devono
utilizzare simboli standardizzati [ad esempio, quelli descritti nella decisione
A.760(18) dell’OMI]. 6. Impianti fotoluminescenti 6.1. Le strisce PL devono essere larghe almeno
0,075 m. Si possono tuttavia usare strisce più strette se la loro luminescenza
viene proporzionalmente aumentata per compensare la riduzione di larghezza. 6.2. I materiali fotoluminescenti devono
assicurare almeno 15 mcd/m2 misurati 10 minuti dopo l’eliminazione di tutte le
fonti di illuminazione esterne. A quel punto, l’impianto deve continuare a
fornire valori di luminescenza maggiori di 2 mcd/m2 per 20 minuti. 6.3. A qualunque materiale dell’impianto PL si
deve garantire almeno il livello minimo di luce ambiente necessario per
caricarlo affinché risponda ai suddetti requisiti di luminescenza. 7. Impianti elettrici 7.1. Gli impianti elettrici devono essere
collegati al quadro di emergenza di cui all’articolo 15.10, paragrafo 4, in
maniera tale da essere alimentati dalla fonte principale di corrente elettrica
in condizioni normali, ma anche dalla fonte di alimentazione di emergenza
quando quest’ultima è in funzione. Ai fini del dimensionamento della capacità
della fonte di alimentazione di emergenza, gli impianti EP devono essere
inclusi nell’elenco delle utenze di emergenza. 7.2. Gli impianti elettrici devono accendersi
automaticamente o essere attivabili mediante un’unica operazione dal posto di
pilotaggio. 7.3. Nei casi in cui sono installati impianti
elettrici, valgono le seguenti norme di luminescenza: (a)
le parti attive degli impianti elettrici devono
avere una luminescenza minima di 10 cd/m2; (b)
le sorgenti puntiformi delle mini-lampade
incandescenti devono assicurare almeno un’intensità sferica media di 150 mcd
con una distanza di non più di 0,1 m tra le lampade; (c)
le sorgenti puntiformi degli impianti con diodi a
emissione di luce devono avere un’intensità di picco minima di 35 mcd. L’angolo
del cono di metà intensità deve essere appropriato alle probabili direzioni di
avvicinamento e visualizzazione. La distanza tra le lampade non deve essere
superiore a 0,3 m; e (d)
in caso di impianti fotoluminescenti, questi devono
funzionare per 30 minuti dal momento in cui viene a mancare la fonte di
alimentazione principale alla quale devono essere collegati a norma del
paragrafo 7.1. 7.4. Tutti gli impianti EP devono essere
configurati in maniera che il guasto di qualunque punto luce, striscia
illuminante o batteria non renda l’indicazione non funzionante. 7.5. Gli impianti elettrici devono essere
conformi ai requisiti dell’articolo 9.20 per quanto concerne prove di calore e
vibrazioni. In deroga all’articolo 9.20, paragrafo 2, lettera c), la prova di
calore può essere condotta a una temperatura ambiente di riferimento di 40 °C. 7.6. Gli impianti elettrici devono rispettare
i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all’articolo 9.21. 7.7. Gli impianti elettrici devono assicurare
una protezione minima IP 55 secondo la norma IEC 60529:1992. 8. Collaudo 8.1 La luminescenza degli impianti
LLL deve essere verificata da un esperto a) prima di essere messi in servizio per la
prima volta; b) prima di essere reimmessi in servizio
dopo una modifica o una riparazione importante; e c) periodicamente, almeno ogni cinque anni. Le ispezioni di cui alla sottosezione c) supra
possono essere effettuate anche da una persona competente formata nei sistemi
di indicazioni di sicurezza. 8.2 La persona competente o l’esperto
che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione che ne
reca la data. 8.3 Se, dopo una sola misurazione,
la luminescenza non raggiunge i requisiti di cui alla presente istruzione
amministrativa, le misurazioni devono essere eseguite almeno in dieci punti
equidistanti. Se più del 30% delle misurazioni non soddisfa i requisiti della
presente istruzione amministrativa, i sistemi di indicazioni di sicurezza
devono essere sostituiti. Se una percentuale compresa tra il 20% e il 30% delle
misurazioni non soddisfa i requisiti della presente istruzione amministrativa,
i sistemi di indicazioni di sicurezza devono essere nuovamente controllati
entro un anno. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 22 Specifiche esigenze di sicurezza delle
persone a mobilità ridotta (Articolo 1.01, paragrafo 104,
articolo 18, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva, articolo 15.06,
paragrafi 3-5, 9, 10, 13 e 17, articolo 15.08, paragrafo 3, articolo 15.10,
paragrafo 3, articolo 15.13, paragrafi 1-4, dell’allegato II) 1. Introduzione Le persone a mobilità ridotta hanno esigenze
di sicurezza superiori a quelle di altri passeggeri. Queste esigenze sono prese
in considerazione dai requisiti del capo 15, meglio illustrati nel prosieguo. I requisiti del capo 15 mirano a garantire che
le persone a mobilità ridotta possano stare e muoversi in maniera sicura a
bordo delle navi. Inoltre, in caso di emergenza, a tali persone va garantito il
medesimo livello di sicurezza degli altri passeggeri. Non è necessario che tutte le zone destinate
ai passeggeri rispondano alle specifiche esigenze di sicurezza delle persone a
mobilità ridotta. I suddetti requisiti, pertanto, valgono unicamente per talune
zone. Alle persone con mobilità ridotta deve tuttavia essere data la
possibilità di prendere conoscenza delle zone predisposte per la loro sicurezza
in modo da poter organizzare di conseguenza la loro permanenza a bordo. Spetta
al proprietario della nave mettere a disposizione le zone corrispondenti,
renderle note e segnalarle alle persone a mobilità ridotta. Le disposizioni concernenti le persone a
mobilità ridotta si richiamano alla: –
direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri, e –
guida per l’adeguamento delle navi passeggeri
adibite alla navigazione interna alle persone con disabilità conformemente alla
risoluzione n. 25 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. La definizione dell’espressione “persone a
mobilità ridotta” utilizzata nell’allegato II ricalca a grandi linee quella
contenuta nella direttiva 2003/24/CE e la maggior parte dei requisiti tecnici
si basa sulla guida. Pertanto, in caso di dubbio, per prendere decisioni è
possibile fare riferimento a entrambe. In generale, i requisiti della direttiva
2003/24/CE e della risoluzione UNECE n. 25 intitolata “Guidelines for Passenger
Vessels also suited for carrying Disabled Persons” sono più restrittivi di
quelli previsti all’allegato II. I requisiti dell’allegato II non riguardano
cuccette e affini, che restano soggetti alle norme nazionali. 2. Articolo 1.01, paragrafo 104 – Definizione di “persone a mobilità
ridotta” Per “persone a mobilità ridotta” si intende
chiunque, a causa di menomazioni fisiche, non sia in grado di muoversi o
distinguere l’ambiente circostante come gli altri passeggeri. Tale definizione
comprende persone con menomazioni della vista e dell’udito, nonché persone che
accompagnano bambini in passeggini o persone trasportate. Tuttavia, ai fini
delle presenti disposizioni, le persone a mobilità ridotta non comprendono
soggetti affetti da disturbi psichici. 3. Articolo 18, paragrafo 1 quater, della presente direttiva – Zone
destinate all’uso da parte di persone a mobilità ridotta Le zone destinate all’uso da parte di persone
a mobilità ridotta vanno, nel caso più semplice, dalla zona di ingresso ai
luoghi da quali avviene un’evacuazione in caso di emergenza. Esse devono
includere: –
un luogo dove sono sistemati o vengono consegnati i
mezzi di salvataggio in caso di emergenza, –
posti a sedere, –
un servizio igienico opportunamente adeguato (n. 10
delle presenti istruzioni), e –
corridoi di collegamento. Il numero di posti a sedere deve grossomodo
corrispondere al numero di persone a mobilità ridotta che, per un lungo
periodo, risultano contemporaneamente a bordo con maggiore frequenza. Il numero
deve essere calcolato dal proprietario della nave in base all’esperienza, in
quanto tale elemento esula dalle conoscenze dell’autorità competente. Sulle navi con cabine occorre anche prestare
attenzione ai corridoi che collegano le cabine utilizzate da persone a mobilità
ridotta. Spetta al proprietario stabilire il numero delle cabine come pure il
numero di posti a sedere. Eccettuata la larghezza delle porte, la
configurazione delle cabine non è soggetta a prescrizioni particolari. Spetta
al proprietario adottare le ulteriori soluzioni eventualmente necessarie. 4. Articolo 15.06, paragrafo 3, lettera g) – Uscite dei locali Per quanto concerne i requisiti relativi alla
larghezza di corridoi di collegamento, uscite e aperture in impavesate o
parapetti destinati all’uso di persone a mobilità ridotta o generalmente usati
per l’imbarco o lo sbarco di persone a mobilità ridotta, occorre tenere
presenti i passeggini e il fatto che tali persone possono dipendere da vari
tipi di sedie a rotelle o ausili per la deambulazione. In caso di uscite o
aperture per l’imbarco e lo sbarco è anche necessario considerare lo spazio
supplementare necessario per l’eventuale personale incaricato di assistere tali
persone. 5. Articolo 15.06, paragrafo 4, lettera d) – Porte I requisiti concernenti la configurazione
della zona circostante le porte destinate all’uso da parte di persone a
mobilità ridotta sono intesi a garantire che le persone dipendenti, ad esempio,
da ausili per la deambulazione possano aprire tali porte in maniera sicura. 6. Articolo 15.06, paragrafo 5, lettera c) – Corridoi di collegamento Consultare il punto 4 della presente
istruzione amministrativa. 7. Articolo 15.06, paragrafo 9 – Scale e ascensori I requisiti concernenti la configurazione
delle scale devono, oltre alla possibile mobilità ridotta, tenere conto anche
delle menomazioni della vista. 8. Articolo 15.06, paragrafo 10, lettere a) e b) – Impavesate e
parapetti I requisiti relativi a impavesate e parapetti
di ponti destinati all’uso da parte di persone a mobilità ridotta devono
prevedere un’altezza maggiore in quanto è più probabile che tali persone
possano perdere l’equilibrio o non essere in grado di reggersi autonomamente. Consultare anche il punto 4 della presente
istruzione amministrativa. 9. Articolo 15.06, paragrafo 13 – Zone di circolazione Per vari motivi, le persone a mobilità ridotta
devono appoggiarsi o reggersi più di frequente, ragion per cui nelle zone di
circolazione destinate all’uso da parte di persone a mobilità ridotta le pareti
devono essere provviste di corrimano a un’altezza appropriata. Consultare anche il punto 4 della presente
istruzione amministrativa. 10. Articolo 15.06, paragrafo 17 – Servizi igienici Le persone a mobilità ridotta devono anche
essere in grado di stare e muoversi con sicurezza nei servizi igienici.
Pertanto, almeno un servizio igienico deve essere adeguato di conseguenza. 11. Articolo 15.08, paragrafo 3, lettere a) e b) – Sistema di allarme Vi sono maggiori probabilità che le persone a
mobilità ridotta si trovino in situazioni in cui dipendono dall’aiuto di altri.
Nei locali in cui, di norma, non possono essere viste da membri dell’equipaggio,
personale di bordo o passeggeri, è necessario prevedere la possibilità di fare
scattare un allarme. Ciò vale per i servizi igienici destinati all’uso da parte
di persone a mobilità ridotta. Le persone a mobilità ridotta comprendono le
persone con menomazioni della vista o dell’udito. Di conseguenza, perlomeno
nelle zone destinate ad essere utilizzate da persone a mobilità ridotta, il
sistema di allarme dei passeggeri deve prevedere idonei allarmi visivi e
acustici. 12. Articolo 15.10, paragrafo 3, lettera d) – Illuminazione sufficiente Le persone a mobilità ridotta comprendono
anche le persone con menomazioni visive. Nelle zone destinate ad essere
utilizzate da persone a mobilità ridotta è dunque essenziale un’illuminazione
sufficiente, che deve soddisfare requisiti superiori rispetto all’illuminazione
delle altre zone destinate ai passeggeri. 13. Articolo 15.13, paragrafo 1 – Ruolo di appello Le specifiche misure di sicurezza necessarie
per le persone a mobilità ridotta da includere nel ruolo di appello devono
tenere conto sia dell’eventualità della mobilità ridotta che delle menomazioni
della vista o dell’udito. Per tali persone, oltre alle misure da adottare in
caso di emergenza, occorre anche considerare le misure da applicare in
condizioni normali. 14. Articolo 15.13, paragrafo 2 – Piano di emergenza Le zone di cui al punto 3 della presente
istruzione amministrativa devono essere contrassegnate. 15. Articolo 15.13, paragrafo 3, lettera b) – Affissione del ruolo di
appello e del piano di emergenza Almeno le copie del ruolo di appello e del
piano di emergenza affissi nelle zone destinate all’uso da parte di persone a
mobilità ridotta devono essere tali da risultare, ove possibile, leggibili
anche da persone con menomazioni della vista. Tale obiettivo può essere
conseguito, ad esempio, usando in maniera appropriata contrasto e dimensione
dei caratteri. Inoltre, i piani devono essere affissi a un’altezza
tale da consentire anche agli utenti in sedia a rotelle di leggerli. 16. Articolo 15.13, paragrafo 4 – Codice di comportamento per i
passeggeri Il punto 15 della presente istruzione
amministrativa vale anche per i codice di comportamento dei passeggeri. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 23
Utilizzo del motore coperto dall’omologazione pertinente (Articolo 8 bis.03, paragrafo 1, dell’allegato
II) 1. Introduzione Ai sensi dell’articolo 8 bis.03, paragrafo 1,
sono riconosciute le omologazioni conformi alla direttiva 97/68/CE e le
omologazioni ritenute equivalenti ai sensi della medesima direttiva, a
condizione che l’uso del motore rientri nel tipo di omologazione pertinente. È possibile inoltre che i motori a bordo di
navi della navigazione interna siano soggetti a più di un utilizzo. La sezione 2 dell’istruzione amministrativa
spiega quando si ritiene che gli utilizzi del motore rientrino nell’omologazione
pertinente. Nella sezione 3 viene spiegato come comportarsi con i motori che
durante il funzionamento a bordo vengono destinati a più di un utilizzo. 2. Omologazione adeguata Gli utilizzi di un motore sono ritenuti
coperti da adeguata omologazione se il motore è stato attribuito ad una data
omologazione sulla base della tabella seguente. Le categorie di motori, le fasi
dei valori limite e i cicli di prova sono indicati secondo i numeri riportati
sull’omologazione. Utilizzo del motore || Base giuridica || Categoria del motore || Fase dei valori limite || Prova || || || || || || Requisito di || Ciclo ISO 8178 Motori propulsori a elica || I || Direttiva 97/68/CE || V || IIIA || C[63] || E3 RVIR || — || I, II[64] || — || E3 Motori principali a propulsione a velocità costante (compresi installazioni con propulsione elettrica diesel ed elica variabile) || II || Direttiva 97/68/CE || V || IIIA || C[65] || E2 RVIR || — || I, II[66] || — || E2 Motori ausiliari con || velocità costante || III || Direttiva 97/68/CE || D, E, F,G || II || B || D2 H, I, J, K || IIIA V[67] RVIR || — || I, II[68] || — || D2 velocità variabile e carico variabile IV || IV || Direttiva 97/68/CE || D,E,F,G || II || A || C 1 H, I, J, K || IIIA V[69] L, M, N, P || IIIB Q, R || IV RVIR || — || I, II[70] || — || C1 3. Utilizzi speciali del motore 3.1. I motori che durante operazioni a bordo
devono essere assegnati a più di un utilizzo devono essere trattati nel modo
seguente: a) i motori ausiliari che azionano unità o
macchinari che, ai sensi della tabella riportata nella sezione 2, devono essere
destinati agli utilizzi III o IV devono aver ottenuto un’omologazione per
ciascuno dei rispettivi utilizzi indicati nella tabella. b) i motori di propulsione principale che
alimentano unità o macchinari aggiuntivi devono disporre unicamente dell’omologazione
necessaria per il rispettivo tipo di propulsione principale secondo la tabella
riportata nella sezione 2, nella misura in cui l’utilizzo principale del motore
è la propulsione della nave. Se il tempo destinato unicamente all’utilizzo
ausiliario supera il 30%, il motore deve aver ottenuto, in aggiunta all’omologazione
per l’utilizzo di propulsione principale, un’ulteriore omologazione per l’utilizzo
ausiliario. 3.2. I motori che alimentano eliche di manovra
di prua, direttamente o tramite un generatore, a: a) velocità del motore e carico variabili
possono essere destinati agli utilizzi I o IV secondo la tabella della sezione
2; b) velocità del motore e carico costanti
possono essere destinati agli utilizzi II o III secondo la tabella della
sezione 2. 3.3. I motori sono installati con la potenza
autorizzata nell’omologazione e indicata sul motore tramite indicazione del
tipo. Se tali motori devono alimentare unità o macchinari con un consumo
energetico inferiore, la potenza può essere ridotta solo tramite misure esterne
al motore per raggiungere il livello di potenza necessari per l’utilizzo. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 24 Idoneo sistema di segnalazione dei gas (Articolo 15.15, paragrafo 9, dell’allegato
II) 1. Conformemente all’articolo
24.02, paragrafo 2, e all’articolo 24.06, paragrafo 5 [rispettivamente
disposizioni transitorie riferite all’articolo 15.01, paragrafo 2, lettera e)],
gli impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) per scopi domestici a bordo di
navi passeggeri esistenti sono utilizzabili unicamente fino al primo rinnovo
del certificato comunitario dopo il 1° gennaio 2045, a condizione che sia
presente un idoneo sistema di segnalazione dei gas conformemente all’articolo
15.15, paragrafo 9. Secondo l’articolo 15.15, paragrafo 9, gli impianti a GPL
per scopi domestici potranno, in futuro, anche essere installati a bordo di
navi passeggeri messe in esercizio per la prima volta e la cui lunghezza non
superi 45 m, sempre che contemporaneamente sia installato un siffatto sistema
di segnalazione. 2. A norma dell’articolo 24.02,
paragrafo 2, e dell’articolo 24.06, paragrafo 5 (rispettivamente disposizioni
transitorie riferite all’articolo 15.15, paragrafo 9), tale sistema di
segnalazione dei gas deve essere installato al primo rinnovo del certificato di
cui al paragrafo 14.15. 3. Il sistema di segnalazione
dei gas è costituito da sensori, apparecchiature e tubi ed è ritenuto idoneo se
risponde almeno ai seguenti requisiti obbligatori: 3.1. Requisiti che devono essere
soddisfatti dal sistema (sensori, apparecchiature, tubi): 3.1.1 La segnalazione dei gas deve
scattare almeno quando si raggiunge o si supera uno dei seguenti valori: a) 10% del limite minimo di
esplosione (LEL) di una miscela propano-aria; e b) 30 ppm di CO (monossido di
carbonio). 3.1.2 Il tempo di attivazione dell’allarme
per l’intero sistema non deve superare 20 s. 3.1.3 Le soglie di cui ai punti 3.1.1
e 3.1.2 non devono essere regolabili. 3.1.4 La produzione di gas di prova
deve essere progettata in maniera tale da garantire il rilevamento di qualunque
interruzione od ostruzione. Qualunque falsificazione dovuta a immissione di
aria o perdita di gas di prova a causa di una fuoriuscita deve essere evitata o
rilevata e segnalata. 3.1.5 Il sistema deve essere
progettato per temperature comprese tra -10 e 40 °C e un’umidità dell’aria
compresa tra il 20 e il 100%. 3.1.6 Il sistema di segnalazione dei
gas deve essere autocontrollato. Deve inoltre essere impossibile spegnere il
sistema senza autorizzazione. 3.1.7 Il sistema di segnalazione dei
gas alimentato dalla rete elettrica di bordo deve prevedere un’alimentazione di
riserva in caso di interruzione dell’alimentazione principale. Le
apparecchiature a batteria devono essere provviste di un dispositivo di
segnalazione che indichi il calo della tensione della batteria. 3.2. Requisiti che devono essere
soddisfatti dal sistema: 3.2.1 Il sistema deve essere
costituito da un’unità di valutazione e visualizzazione. 3.2.2 L’allarme indicante che le
soglie di cui al punto 3.1.1, lettere a) e b), sono state raggiunte o superate
deve essere dato otticamente e acusticamente sia nel locale sorvegliato che
nella timoneria o in corrispondenza di qualunque altra postazione costantemente
presidiata. L’allarme deve essere chiaramente visibile e udibile anche in
condizioni di esercizio con il massimo livello di rumore. L’allarme, inoltre,
deve essere chiaramente distinguibile da qualunque altro segnale acustico e
ottico nel locale da proteggere. L’allarme acustico deve essere chiaramente
udibile anche con le porte di collegamento chiuse in corrispondenza degli
ingressi o dei locali confinanti. L’allarme acustico può essere tacitabile dopo
l’attivazione, mentre l’allarme deve essere annullabile unicamente se i valori
scendono nuovamente al di sotto delle soglie indicate nel punto 3.1.1. 3.2.3 Deve essere possibile rilevare
separatamente e attribuire chiaramente le segnalazioni indicanti che le soglie
di cui al punto 3.1.1, lettere a) e b), sono state raggiunte o superate. 3.2.4 Se le apparecchiature sono in
uno stato particolare (avviamento, guasto, calibratura, parametrizzazione,
manutenzione, ecc.), tale stato deve essere riportato. Il guasto dell’intero
sistema o di uno dei suoi componenti deve essere indicato da un allarme analogo
a quello descritto nel punto 3.2.2. L’allarme acustico può essere tacitabile
dopo l’attivazione, mentre l’allarme ottico deve essere eliminabile soltanto
nel caso in cui il guasto sia stato risolto. 3.2.5 Qualora possano essere prodotti
diversi rapporti (soglie, stato particolare), deve anche essere possibile
distinguerli l’uno dall’altro e attribuirli chiaramente. Ove del caso, deve
essere visualizzato un segnale cumulativo indicante che non è possibile
produrre tutti i rapporti. In tal caso, i rapporti devono essere prodotti in
ordine di priorità, partendo da quello più importante ai fini della sicurezza.
Deve inoltre essere possibile visualizzare i rapporti che non possono essere
prodotti premendo un pulsante. L’ordine di priorità deve risultare evidente
dalla documentazione dell’apparecchiatura. 3.2.6 Il sistema deve essere
progettato in maniera tale che non siano possibili interferenze non
autorizzate. 3.2.7 In tutti i casi in cui si
utilizzano sistemi di rilevamento e allarme, l’unità di controllo degli allarmi
e il pannello di segnalazione devono essere disposti e azionabili dall’esterno
degli spazi contenenti impianti di stoccaggio e consumo dei gas. 3.3. Requisiti che devono essere
soddisfatti dai sensori/dispositivi di campionamento: 3.3.1 In ogni locale contenente
impianti di consumo, in prossimità di tali apparecchiature occorre prevedere
sensori del sistema di segnalazione dei gas. I sensori/dispositivi di
campionamento devono essere installati in maniera tale che l’accumulo di gas
sia rilevato prima di raggiungere le soglie di cui al punto 3.1.1. La
configurazione e l’installazione dei sensori devono essere documentate. La
scelta delle posizioni deve essere confermata dal fabbricante o dall’impresa
specializzata che installa il sistema. I tubi dei dispositivi di campionamento
devono essere i più corti possibile. 3.3.2 I sensori devono essere facilmente
accessibili per consentirne la regolare calibratura e manutenzione, nonché i
controlli di sicurezza. 3.4. Requisiti che devono essere soddisfatti
dall’installazione: 3.4.1 L’intero sistema di segnalazione dei
gas deve essere installato da un’impresa specializzata. 3.4.2 Per l’installazione, occorre tenere
presenti i seguenti aspetti: a) impianti di ventilazione locali; b) elementi strutturali
(disposizione di pareti, divisori, ecc.) che agevolano o complicano l’accumulo
di gas; e c) prevenzione di effetti avversi
dovuti a danni meccanici, acqua o danni da calore. 3.4.3 Tutti i tubi dei dispositivi di
campionamento devono essere disposti in maniera tale da rendere impossibile la
formazione di condensa. 3.4.4 L’installazione deve essere
eseguita in modo tale da rendere impossibile qualunque manomissione non
autorizzata. 4. Taratura e ispezione dei
rilevatori di fughe di gas, sostituzione di parti con durata di funzionamento
limitata 4.1 I rilevatori di fughe di gas
devono essere tarati e ispezionati da un esperto o da una persona competente
secondo le indicazioni del fabbricante: a) prima di essere messi in servizio per la
prima volta; b) prima di essere reimmessi in servizio
dopo una modifica o una riparazione importante; e c) periodicamente, La persona competente o l’esperto che ha
effettuato la taratura e il controllo redige e firma un attestato di ispezione
che ne reca la data. 4.2 Le parti dei sistemi di
segnalazione dei gas che hanno una durata di funzionamento limitata devono
essere debitamente sostituite prima della scadenza della durata di
funzionamento specificata. 5. Marcatura 5.1. Tutte le apparecchiature
devono riportare almeno le seguenti informazioni in forma chiaramente leggibile
e indelebile: a) nome del fabbricante e suo
indirizzo; b) marcatura prevista dalla legge; c) designazione della serie e del
tipo; d) se possibile, numero di serie; e) ove del caso, eventuali raccomandazioni
indispensabili per l’uso sicuro; e f) per ogni sensore, indicazione
del gas di calibratura. 5.2. I componenti del sistema di
segnalazione dei gas con durata limitata devono essere chiaramente
contrassegnati in quanto tali. 6. Dettagli del fabbricante
concernenti il sistema di segnalazione dei gas: a) istruzioni complete, disegni e
schemi relativi al funzionamento sicuro e corretto, nonché all’installazione,
all’avviamento e alla manutenzione del sistema di segnalazione dei gas; b) istruzioni di funzionamento
contenenti almeno: aa) misure da adottare in caso di
segnalazione di errore o allarme; bb) misure di sicurezza da adottare in
caso di indisponibilità (ad esempio, calibratura, ispezione, interruzione); e cc) responsabili dell’installazione e
della manutenzione; c) istruzioni per la calibratura
prima dell’avviamento e per la calibratura di routine, tra cui frequenze da
rispettare; d) tensione di alimentazione; e) tipo e significato degli allarmi
e delle indicazioni visualizzate (ad esempio, stato particolare); f) informazioni concernenti il
rilevamento di difficoltà di esercizio, inconvenienti ed eliminazione degli
errori; g) tipo e portata della
sostituzione di componenti con durata limitata; e h) tipo, portata e frequenza delle
ispezioni. ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 25 Cavi elettrici (Articolo 9.15 e articolo 15.10,
paragrafo 6, dell’allegato II) Requisiti generali (tutte le navi) – Articolo 9.15 1. Nell’applicare l’articolo 9.15, paragrafo
5, occorre tenere presente la ventilazione ridotta dei cavi schermati o dei
cavi alloggiati in canaline completamente chiuse. 2. Nell’applicare l’articolo 9.15, paragrafo
9, il numero di giunzioni dei cavi va mantenuto al minimo. Esse possono essere
utilizzate a fini di riparazione o sostituzione, nonché, in via del tutto
eccezionale, per semplificare l’installazione. Saranno ritenute accettabili
giunzioni di cavi eseguite conformemente all’articolo 3.28 e all’allegato D
della norma IEC 60092-352:2005 oppure norme equivalenti riconosciute da uno degli
Stati membri. Navi passeggeri – Articolo 15.10, paragrafo 6 1. Sulle navi passeggeri, cavi e pose di cavi
sono ritenuti soddisfacenti se rispondono alle condizioni enunciate nei punti 2
e 3. 2. Per i cavi che assicurano alimentazione in
caso di emergenza alle apparecchiature elencate nell’articolo 15.10, paragrafo
4, la conformità all’articolo 15.10, paragrafo 6, secondo comma, richiede che: a) i cavi siano posati in maniera
tale da evitare che divengano inutilizzabili a causa del riscaldamento delle paratie
e dei ponti che può essere provocato da un incendio in uno spazio adiacente; b) nel caso in cui i cavi
alimentino apparecchiature collocate all’interno di zone ad alto rischio di
incendio, il cavo posato in tali zone deve evitare vie che passino al di sopra
o in prossimità della parte superiore di motori diesel e apparecchiature a
nafta, oppure in prossimità di superfici calde come, ad esempio, sistemi di
scarico di motori diesel. Qualora non siano possibili pose alternative, i cavi
devono essere protetti dal calore e da eventuali danni che potrebbero derivarne
in caso in incendio. Tale protezione antincendio deve essere assicurata con una
canalina o una lamiera di acciaio; c) cavi e apparecchiature associate
alimentate dalla fonte di emergenza devono restare, per quanto possibile, nella
zona sicura; d) le reti di cavi devono essere
disposte in maniera che un incendio in qualunque zona delimitata da pareti
divisorie di tipo A di cui all’articolo 15.11, paragrafo 2, non interferiscano
con servizi essenziali per la sicurezza in qualunque altra zona del genere.
Tale requisito è rispettato se i cavi della rete principale e di emergenza non
passano attraverso la stessa zona. Nel caso in cui invece attraversino la
stessa zona, il requisito è rispettato se: aa) sono quanto più possibile distanti
gli uni dagli altri; oppure bb) il cavo di emergenza è di tipo
resistente al fuoco. 3. Occorre prestare attenzione alla
disposizione dei cavi raggruppati per garantire che le caratteristiche
ignifughe dei cavi non siano compromesse. Tale requisito è rispettato se i cavi
sono conformi alla norma IEC 60332-3:2000. Se la conformità alla norma IEC
60332-3:2000, oppure a norme equivalenti riconosciute da uno degli Stati
membri, non è assicurata, è necessario prendere in esame l’eventualità di
installare dispositivi tagliafuoco lungo i tratti più estesi di cavi
raggruppati (oltre 6 m in verticale e 14 m in orizzontale), a meno che i cavi
non siano completamente chiusi in apposte canaline. L’uso di vernici, canaline
e scatole non idonee può incidere notevolmente sulle caratteristiche di
propagazione di un incendio dei cavi e deve essere pertanto evitato. L’uso di
tipi speciali di cavi come quelli a radiofrequenza può essere consentito senza
rispettare le disposizioni che precedono. ISTRUZIONE
AMMINISTRATIVA N. 26 Esperti
e persone competenti (Articolo 1.01, paragrafi 106 e 107, dell’allegato II) Esperti Sono necessari degli esperti per eseguire i
collaudi che comportano conoscenze specialistiche vuoi per la complessità dei
sistemi vuoi per il livello di sicurezza richiesto. Tra i soggetti autorizzati
ad eseguire tali collaudi figurano le seguenti persone o istituzioni: 1.
gli organismi di classificazione che dispongono
delle necessarie conoscenze interne o che hanno la responsabilità, in base all’autorizzazione
ricevuta, di ricorrere a personale o istituzioni esterni e possiedono i sistemi
di controllo della qualità necessari per selezionare tali persone o
istituzioni, 2.
i membri delle commissioni di ispezione o i
dipendenti delle autorità pertinenti, 3.
persone o istituzioni ufficialmente autorizzate in
possesso delle conoscenze riconosciute ai fini della portata dell’autorizzazione
nel settore pertinente, quando gli organismi di ispezione delle navi possono
anche rilasciare tale autorizzazione nella loro capacità di agenzie pubbliche,
idealmente sulla base di un sistema di garanzia della qualità. Si considera
inoltre autorizzata una persona o un’istituzione che ha superato una procedura
di selezione ufficiale che esamina in modo specifico il possesso delle
conoscenze e dell’esperienza richieste. Persone competenti Sono necessarie delle persone competenti, ad
esempio, per condurre ispezioni dirette e controlli del funzionamento periodici
sugli impianti di sicurezza. I seguenti soggetti possono essere considerati
persone competenti: 1.
persone che, sulla base della loro formazione ed
esperienza professionale, hanno conoscenze sufficienti per poter valutare
situazioni e circostanze specifiche, ad esempio, comandanti, ufficiali di
sicurezza delle compagnie di navigazione, membri dell’equipaggio con pertinente
esperienza, 2.
società che hanno acquisito conoscenze
specialistiche sufficienti sulla base del loro lavoro regolare, ad esempio
cantieri o imprese di installazione, 3.
fabbricanti di sistemi specifici (ad esempio
sistemi antincendio, attrezzature di controllo). Terminologia Tedesco || Inglese || Francese || Neerlandese Sachverständiger || expert || expert || erkend deskundige Sachkundiger || competent person || spécialiste || deskundige Fachfirma || competent firm || société spécialisée || deskundig bedrijf Collaudi La tabella che segue riassume il calendario dei collaudi, inclusa la
frequenza e il tipo di ispettore richiesto per eseguirli. La presente tabella
ha carattere esclusivamente informativo. Norma || Oggetto || Intervallo massimo delle prove || Ispettore Articolo 6.03, paragrafo 5 || Cilindi, pompe e motori idraulici || 8 anni || Impresa competente Articolo 6.9, paragrafo 3 || Sistema di controllo a motore || 3 anni || Persona competente Articolo 8.01, paragrafo 2 || Recipienti a pressione || 5 anni || Esperto Articolo 10.03, paragrafo 5 || Estintori portatili || 2 anni || Persona competente Articolo 10.03 bis, paragrafo 6, lettera d) || Sistemi antincendio incorporati || 2 anni || Persona o impresa competente Articolo 10.03 ter, paragrafo 9, lettera b), dd) || Sistemi antincendio incorporati || 2 anni || Persona o impresa competente Articolo 10.04, paragrafo 3 || Scialuppe gonfiabili || Come specificato dal fabbricante || Articolo 10.05, paragrafo 3 || Giubbetti di salvataggio || Come specificato dal fabbricante || Articolo 11.12, paragrafo 6 || Gru || 10 anni || Esperto Articolo 11.12, paragrafo 7 || Gru || 1 anno || Persona competente Articolo 14.13 || Impianti a gas liquefatto || 3 anni || Esperto Articolo 15.09, paragrafo 9 || Mezzi di salvataggio collettivi || Come specificato dal fabbricante || Articolo 15.10, paragrafo 9 || Resistenza isolante, messa a terra || Prima che scada la validità del certificato UE per la navigazione interna || Istruzione amministrativa n. 17 || Sistemi di allarme antincendio || 2 anni || Esperto o persona competente Istruzione amministrativa n. 21 || Sistemi di indicazioni di sicurezza || 5 anni || Esperto o persona competente Istruzione amministrativa n. 24 || Sistemi di segnalazione dei gas || Come specificato dal fabbricante || Esperto o persona competente ISTRUZIONE
AMMINISTRATIVA N. 27 Imbarcazioni
da diporto
(Articolo 21.02, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7.02, l’articolo
8.05, paragrafo 5, l’articolo 8.08, paragrafo 2 e l’articolo 8.10 dell’allegato
II) 1. Aspetti generali Le imbarcazioni da diporto fino a 24 metri di
lunghezza, immesse sul mercato, devono conformarsi ai requisiti della direttiva
94/25/CE*, modificata dalla direttiva 2003/44/CE. A norma dell’articolo 3 in
combinato disposto con l’articolo 2 della presente direttiva le imbarcazioni da
diporto con lunghezza pari o superiore a 20 metri sono dotate di un certificato
UE per la navigazione interna che ne attesti il rispetto dei requisiti tecnici
di cui all’allegato II. Dato che andrebbe evitata la doppia ispezione o
certificazione per determinate attrezzature, sistemazioni e installazioni di
imbarcazioni da diporto di nuova costruzione che potrebbe derivare da alcune
disposizioni dell capo 21.02 dell’allegato II, la presente istruzione
amministrativa contiene informazioni su quei requisiti elencati all’articolo
21.02 che sono già sufficientemente disciplinati dalla direttiva 94/25/CE. 2. Requisiti dell’articolo 21.02 che sono già disciplinati
dalla direttiva 94/25/CE Per le imbarcazioni da diporto soggette alla
direttiva 94/25/CE la commissione di ispezione, per quanto riguarda il rilascio
del certificato UE per la navigazione interna (ispezione iniziale) non prevede
un’ulteriore ispezione o certificazione dei seguenti requisiti dell’articolo
21.02, paragrafo 2, dell’allegato II, a condizione che l’imbarcazione
presentata all’ispezione sia stata immessa sul mercato non più di 3 anni prima
della data di presentazione alla commissione di ispezione e non siano state
apportate modifiche, mentre la dichiarazione di conformità fa riferimento alle
seguenti norme armonizzate o a norme equivalenti: –
Articolo 7.02 : EN ISO 11591:2000, (Visuale
libera) –
Articolo 8.05, paragrafo 5 EN ISO 10088:2001, (Serbatoi
per il combustibile e tubolature) –
Articolo 8.08, paragrafo 2 EN ISO 15083:2003, (Pompa
di sentina) –
Articolo 8.10 : EN ISO 14509, (Emissione
acustica) (*) GU
L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Appendice III Modello
del numero unico europeo di identificazione delle navi A || A || A || x || x || x || x || x [Codice dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di identificazione delle navi] || [Numero di serie] Nel modello, “AAA” rappresenta il codice a tre
cifre dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di
identificazione delle navi, conformemente ai codici riportati di seguito: 001-019 || Francia 020-039 || Paesi Bassi 040-059 || Germania 060-069 || Belgio 070-079 || Svizzera 080-099 || riservato per navi di paesi che non sono parti firmatarie della Convenzione di Mannheim e per le quali è stato rilasciato un certificato di conformità con il regolamento di ispezione delle navi del Reno prima dell’1.4.2007 100-119 || Norvegia 120-139 || Danimarca 140-159 || Regno Unito 160-169 || Islanda 170-179 || Irlanda 180-189 || Portogallo 190-199 || (riservato) 200-219 || Lussemburgo 220-239 || Finlandia 240-259 || Polonia 260-269 || Estonia 270-279 || Lituania 280-289 || Lettonia 290-299 || (riservato) 300-309 || Austria 310-319 || Liechtenstein 320-329 || Repubblica ceca 330-339 || Slovacchia 340-349 || (riservato) 350-359 || Croazia 360-369 || Serbia 370-379 || Bosnia-Erzegovina 380-399 || Ungheria 400-419 || Federazione russa 420-439 || Ucraina 440-449 || Bielorussia 450-459 || Repubblica moldova 460-469 || Romania 470-479 || Bulgaria 480-489 || Georgia 490-499 || (riservato) 500-519 || Turchia 520-539 || Grecia 540-549 || Cipro 550-559 || Albania 560-569 || Ex repubblica iugoslava di Macedonia 570-579 || Slovenia 580-589 || Montenegro 590-599 || (riservato) 600-619 || Italia 620-639 || Spagna 640-649 || Andorra 650-659 || Malta 660-669 || Monaco 670-679 || San Marino 680-699 || (riservato) 700-719 || Svezia 720-739 || Canada 740-759 || Stati Uniti d’America 760-769 || Israele 770-799 || (riservato) 800-809 || Azerbaigian 810-819 || Kazakstan 820-829 || Kirghizistan 830-839 || Tagikistan 840-849 || Turkmenistan 850-859 || Uzbekistan 860-869 || Iran 870-999 || (riservato) “xxxxx” rappresenta il numero seriale a cinque
cifre attribuito dall’autorità competente. Appendice IV Dati per l’identificazione di una nave A. Tutte le navi 1. Numero unico europeo di identificazione
delle navi in conformità dell’articolo 2.18 del presente allegato (allegato V,
parte 1, riquadro 3 del modello, e allegato VI, quinta colonna) 2. Nome dell’imbarcazione/della nave (allegato
V, parte 1, riquadro 1 del modello, e allegato VI, quarta colonna) 3. Tipo di imbarcazione come da definizione di
cui all’articolo 1.01, punti da 1 a 28, del presente allegato (allegato V,
parte 1, riquadro 2 del modello) 4. Lunghezza fuori tutto come da definizione
di cui all’articolo 1.01, punto 70, del presente allegato (allegato V, parte 1,
riquadro 17a) 5. Larghezza fuori tutto come da definizione
di cui all’articolo 1.01, punto 73, del presente allegato (allegato V, parte 1,
riquadro 18a) 6. Immersione come da definizione di cui all’articolo
1.01, punto 76, del presente allegato (allegato V, parte 1, riquadro 19) 7. Fonte dei dati (= certificato UE per la
navigazione interna) 8. Portata lorda (allegato V, parte 1,
riquadro 21, e allegato VI, undicesima colonna) per le navi per trasporto merci 9. Volume di immersione come da definizione di
cui all’articolo 1.01, punto 60, del presente allegato (allegato V, parte 1,
riquadro 21, e allegato VI, undicesima colonna) per navi diverse da quelle
adibite a trasporto merci 10. Operatore (proprietario o suo
rappresentante, allegato II, capo 2) 11. Autorità che rilascia il certificato
(allegato V, parte 1, e allegato VI) 12. Numero del certificato UE di navigazione
interna (allegato V, parte 1, e allegato VI, prima colonna del modello) 13. Data di scadenza (allegato V, parte 1,
riquadro 11 del modello, e allegato VI, diciassettesima colonna del modello) 14. Creatore della raccolta di dati B. Se disponibile 1. Numero nazionale 2. Tipo di imbarcazione in conformità della
specifica tecnica per l’identificazione elettronica delle navi nella
navigazione interna 3. Scafo singolo o doppio in conformità dell’ADN/ADNR 4. Altezza come da definizione di cui all’articolo
1.01, punto 75 5. Stazza lorda (per navi marittime) 6. Numero IMO (per navi marittime) 7. Segnale di chiamata (per navi marittime) 8. Numero MMSI 9. Codice ATIS 10. Tipo, numero, autorità responsabile del
rilascio e data di scadenza di altri certificati Appendice V Protocollo dei parametri del motore 0 || Disposizioni generali 0,1 || Informazioni relative al motore 0.1.1 || Marca:_________________________________________________________________________ 0.1.2 || Descrizione del costruttore:_________________________________________________________ 0.1.3 || Numero di omologazione:___________________________________________________________ 0.1.4 || Numero di identificazione del motore:__________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ 0,2 || Documentazione || I parametri del motore devono essere verificati e i risultati delle verifiche documentati. La documentazione è costituita da fogli separati, numerati singolarmente, firmati dal controllore e allegati al presente protocollo. 0,3 || Prova || I controlli devono essere svolti sulla base delle istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico. In casi debitamente motivati i controllori possono, a propria discrezione, sollevare dall’obbligo di verificare determinati parametri. 0,4 || Il presente protocollo dei parametri del motore, compresi i relativi valori registrati, contiene complessivamente …… (*) pagine. 1. || Parametri del motore || Il presente documento certifica che il motore sottoposto a controllo non si discosta eccessivamente dai parametri previsti. 1,1 || Controllo in sede di montaggio || Nome e indirizzo del laboratorio di prova:_______________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || Nome del controllore:______________________________________________________________ || Luogo e data:____________________________________________________________________ || Firma:__________________________________________________________________________ || Prova riconosciuta dall’autorità competente:_____________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || Luogo e data:____________________________________ || Timbro dell’autorità competente || Firma:__________________________________________ || ----------------- * Da
compilare a cura del controllore. 1,2 || Controllo intermedio Controllo speciale || Nome e indirizzo del laboratorio di prova:_______________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || Nome del controllore:______________________________________________________________ || Luogo e data:____________________________________________________________________ || Firma:__________________________________________________________________________ || Prova riconosciuta dall’autorità competente:_____________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || Luogo e data:____________________________________ || Timbro dell’autorità competente || Firma:__________________________________________ || 1,2 || Controllo intermedio Controllo speciale || Nome e indirizzo del laboratorio di prova:_______________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || Nome del controllore:______________________________________________________________ || Luogo e data:____________________________________________________________________ || Firma:__________________________________________________________________________ || Prova riconosciuta dall’autorità competente:_____________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || Luogo e data:____________________________________ || Timbro dell’autorità competente || Firma:__________________________________________ || 1,2 || Controllo intermedio Controllo speciale || Nome e indirizzo del laboratorio di prova:_______________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || Nome del controllore:______________________________________________________________ || Luogo e data:____________________________________________________________________ || Firma:__________________________________________________________________________ || Prova riconosciuta dall’autorità competente:_____________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || ______________________________________________________________________________ || Luogo e data:____________________________________ || Timbro dell’autorità competente || Firma:__________________________________________ || ALLEGATO al PROTOCOLLO DEI PARAMETRI DEL MOTORE || || Nome della nave: || || Numero unico europeo di identificazione della nave: || || || || || Controllo in sede di montaggio || || Controllo intermedio || || Controllo speciale || || || || || || || || Fabbricante: || || Tipo di motore: || || || (Nome commerciale/marchio di fabbrica/nome commerciale del costruttore) || || (Famiglia di motori/descrizione del costruttore) || || Potenza nominale (kW) || || Velocità nominale [1/min]: || || Numero di cilindri || || || Destinazione d’uso del motore || || || (Propulsione principale della nave/propulsione del generatore/propulsione della trave anteriore/motore ausiliario, ecc.) || || Numero di omologazione || || Anno di costruzione del motore || || Numero di identificazione del motore || || Posizione di installazione || || || (Numero di serie/numero identificativo unico) || || || || || || Il motore e i suoi componenti rilevanti per i gas di scarico sono stati identificati sulla base dei dati riportati sull’apposita targhetta. I controlli sono stati svolti sulla base delle istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per le emissioni di gas di scarico. || || A) Prova dei componenti Eventuali componenti aggiuntivi rilevanti per i gas di scarico ed elencati nelle Istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per i gas di scarico devono essere indicati nella tabella. || || Componente || Numero di componente registrato || Conformità || || Albero a camme/pistone || || Sì || No || N.D. || || Valvola di iniezione || || Sì || No || N.D. || || Set di dati/numero software || || Sì || No || N.D. || || Pompa di iniezione || || Sì || No || N.D. || || testata cilindri || || Sì || No || N.D. || || Turbocompressore gas di scarico || || Sì || No || N.D. || || Dispositivo di raffreddamento dell’aria compressa || || Sì || No || N.D. || || || || Sì || No || N.D. || || || || Sì || No || N.D. || || || || Sì || No || N.D. || || B) Esame visivo delle caratteristiche regolabili e dei parametri del motore || || Parametro || Valore registrato || Conformità || || Tempi di iniezione, periodo di iniezione || || Sì || No || || C) Ispezione dell’ingresso dell’aria e del sistema di scarico || || || Sono state effettuate misure per verificare la conformità ai valori autorizzati Depressione dell’aria di aspirazione: kPa alla velocità nominale e pieno carico Contropressione gas di scarico: Pa alla velocità nominale e pieno carico || || || È stato svolto un esame visivo del sistema di ingresso dell’aria e di scarico del gas. Non sono state rilevate anomalie che indichino la non conformità rispetto ai valori autorizzati. || || D) Osservazioni: || || || (Sul motore installato sono state riscontrare le seguenti impostazioni, modifiche o alterazioni divergenti.) || || || || || || || || || || || Nome del controllore: || || || Luogo e data: || || || Firma: || || Appendice
VI Impianti
di depurazione di bordo
- Disposizioni supplementari e modelli di certificati- Sommario
Parte I Disposizioni
supplementari 1. Marcatura degli impianti di
depurazione di bordo 2. Controlli 3. Valutazione della conformità
della produzione Parte II Scheda
informativa (modello) Addendum 1 –
Caratteristiche principali del tipo di impianto di depurazione di bordo
(modello) Parte
III Certificato
di omologazione (modello) Addendum 1 –
Risultati delle prove di omologazione (modello) Parte IV Sistema di
numerazione delle omologazioni Parte V Sintesi
delle omologazioni di tipi di impianti di depurazione di bordo Parte VI Sintesi
degli impianti di depurazione di bordo fabbricati (modello) Parte
VII Scheda
informativa per gli impianti di depurazione di bordo con omologazione (modello) Parte
VIII Registrazione dei parametri dell’impianto di
depurazione di bordo per il controllo speciale (modello) Addendum 1
- Appendice alla registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di
bordo Parte IX Omologazioni
equivalenti Parte
I Disposizioni supplementari 1. Marcatura
degli impianti di depurazione di bordo 1.1 L’impianto di depurazione di bordo sottoposto alla prova
del tipo deve recare le seguenti informazioni (marcatura): 1.1.1 marchio o denominazione commerciale; 1.1.2 tipo e numero di serie dell’impianto di depurazione di
bordo; 1.1.3 numero di omologazione in conformità della parte IV della
presente appendice; 1.1.4 Anno di costruzione dell’impianto di depurazione di bordo. 1.2 La marcatura di cui al punto 1.1 deve essere permanente,
chiaramente leggibile e indelebile durante tutta la durata di vita dell’impianto
di depurazione di bordo. Se sono utilizzate etichette o targhette adesive, esse
devono essere apposte in modo tale da permanere in tale posizione per tutta la
durata di vita dell’impianto di depurazione di bordo e da renderne impossibile
la rimozione senza che ciò ne provochi la distruzione o l’illeggibilità. 1.3 La marcatura deve essere affissa su una parte dell’impianto
di depurazione di bordo necessaria per il normale funzionamento di tale
impianto e che di norma non ha bisogno di essere sostituita nel corso della
durata di vita dello stesso. 1.3.1 La marcatura deve essere affissa in modo tale da essere chiaramente
visibile anche dopo che sono stati montate sull’impianto di depurazione di
bordo tutte le apparecchiature accessorie necessarie al suo funzionamento. 1.3.2 Se necessario l’impianto di depurazione di bordo deve recare
una targhetta supplementare asportabile costruita in un materiale resistente su
cui sono riportate tutte le informazioni di cui al punto 1.1; tale targhetta
deve essere affissa in modo tale che le informazioni siano chiaramente
leggibili e facilmente accessibili anche dopo che l’impianto di depurazione di
bordo è stato montato su un’imbarcazione. 1.4 Tutte le parti dell’impianto di depurazione che possono
avere un impatto sul trattamento delle acque reflue devono essere chiaramente
marchiate e identificate. 1.5 Nella sezione I del certificato di omologazione è indicata
l’esatta ubicazione della marcatura di cui al punto 1.1. 2. Prove Nell’appendice VII
è illustrata la procedura di prova degli impianti di depurazione di bordo. 3. Valutazione della conformità
della produzione 3.1 Per quanto concerne la verifica dell’esistenza di
disposizioni e procedure soddisfacenti per garantire un effettivo controllo
della conformità della produzione preliminarmente al rilascio dell’omologazione,
l’autorità competente è tenuta ad accettare, come rispondente ai requisiti, la
registrazione del fabbricante alla norma armonizzata EN ISO 9001: 2008 (il cui
campo di applicazione riguarda la produzione degli impianti di depurazione di
bordo di cui trattasi) o a una norma di accreditamento equivalente. Il costruttore
deve fornire i dettagli della registrazione e impegnarsi ad informare l’autorità
competente di qualsiasi revisione della sua validità o campo di applicazione.
Per accertare il coerente rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 bis.02,
paragrafi da 2 a 5, devono essere eseguite adeguate ispezioni della produzione.
3.2 Il titolare dell’omologazione è
tenuto a: 3.2.1 garantire l’esistenza di procedure
efficaci di controllo della qualità del prodotto; 3.2.2 avere accesso
all’apparecchiatura di prova necessaria per il controllo della conformità di
ciascun tipo omologato; 3.2.3 accertarsi che i risultati delle
prove siano registrati e che le registrazioni e la relativa documentazione
restino disponibili per un periodo da concordare con l’autorità competente; 3.2.4 analizzare attentamente i
risultati di ciascuna prova in modo da verificare e garantire la conformità con
le caratteristiche dell’impianto di depurazione di bordo, tenendo conto delle
normali variazioni nella produzione di serie; 3.2.5 garantire che eventuali campioni
prelevati dagli impianti di depurazione di bordo o componenti sottoposti a
prova che evidenzino nel tipo di prova in questione una manifesta non
conformità siano oggetto di nuovi campionamenti o prove e che siano adottate tutte
le misure necessarie per ripristinare la conformità della produzione. 3.3 L’autorità competente che ha
concesso l’omologazione del tipo può in ogni momento verificare i metodi di
controllo della conformità applicati in ciascuna unità produttiva. 3.3.1 La documentazione di produzione e
di prova deve essere messa a disposizione del personale che esegue le prove in
occasione di ciascuna di esse. 3.3.2 Qualora la qualità delle prove si
riveli insoddisfacente si applica la seguente procedura: 3.3.2.1 si preleva dalla produzione di
serie un impianto di depurazione di bordo e lo si sottopone a prova mediante
misurazione di campioni prelevati a caso nelle condizioni normali di carico di
cui all’appendice VII dopo una giornata di funzionamento. Conformemente ai metodi
di prova di cui all’appendice VII, le acque reflue trattate non devono superare
i valori di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2; 3.3.2.2 qualora un impianto di depurazione
di bordo prelevato dalla produzione di serie non soddisfi i requisiti di cui al
punto 3.3.2.1, il costruttore può chiedere che vengano effettuate misurazioni
di campioni scelti a caso su un a serie di impianti di depurazione di bordo con
le stesse specifiche prelevati dalla produzione di serie. Il nuovo campionamento
deve includere il primo impianto di depurazione di bordo inizialmente
sottoposto a campionamento. Il fabbricante determina la dimensione “n” della
serie in consultazione con l’autorità competente. Gli impianti di depurazione
di bordo, ad eccezione di quello iniziale, sono sottoposti a prova mediante
misurazione di campioni prelevati a caso. Si determina
quindi la media aritmetica () dei
risultati ottenuti dalla misurazione dei campioni dell’impianto di depurazione
di bordo prelevati a caso. La
produzione di serie è considerata conforme ai requisiti se è soddisfatta la
seguente condizione: dove: k è un fattore statistico che dipende da n e che è dato dalla tabella
seguente: n || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 k || 0,973 || 0,613 || 0,489 || 0,421 || 0,376 || 0,342 || 0,317 || 0,296 || 0,279 n || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 k || 0,265 || 0,253 || 0,242 || 0,233 || 0,224 || 0,216 || 0,210 || 0,203 || 0,198 St = dove xi è qualsiasi risultato individuale ottenuto dal campione casuale n; L è il valore limite ammissibile di cui alla tabella 2 dell’articolo
14 bis.02, paragrafo 2, per ciascun inquinante analizzato. 3.3.3 In caso di mancato rispetto dei
valori di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2, viene
effettuata una nuova prova a norma del punto 3.3.2.1 e, in caso di risultato
negativo, una prova completa a norma del punto 3.3.2.2 secondo la procedura
indicata nell’appendice VII. I valori limite di cui alla tabella 1 dell’articolo
14 bis.02, paragrafo 2, non possono essere superati né per i campioni compositi
né per i campioni scelti a caso. 3.3.4 L’autorità competente è tenuta a
effettuare prove sugli impianti di depurazione di bordo che siano parzialmente
o pienamente operativi sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante. 3.3.5 La frequenza normale delle prove
di conformità della produzione che l’autorità competente è autorizzata a
effettuare è di una prova per anno. In caso di non conformità ai requisiti del
punto 3.3.2, l’autorità competente deve garantire che siano adottate tutte le
misure necessarie per ripristinare sollecitamente la conformità della
produzione. Parte II (Modello) Scheda informativa n. relativa all’omologazione degli impianti di
depurazione di bordo
destinati al montaggio sulle
imbarcazioni per la navigazione interna Tipo di impianto di
depurazione di bordo: ……………………………………………………………… 0. Disposizioni generali 0.1 Marca
(marchio commerciale): ...………………...……………………………... 0.2 Designazione
del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: …………... ………………………………………………………………………………………………. 0.3 Codice
del tipo del fabbricante corrispondente alle informazioni fornite sull’impianto
di depurazione di bordo: …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… 0.4 Nome e
indirizzo del fabbricante: ………………………………………………………... Nome
e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: ……………… ……………………………………………………………………………………………… 0.5 Posizione,
codificazione e metodo di affissione del numero di serie dell’impianto di
depurazione di bordo: ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 0.6 Posizione
e metodo di affissione del numero di omologazione: ……………………… ……………………………………………………………………………………………… 0.7 Indirizzo(i)
delle unità di produzione: .………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… Allegati 1. Caratteristiche principali del
tipo di impianto di depurazione di bordo 2. Criteri dimensionali e di
progettazione, specifiche e regolamenti dimensionali applicati 3. Schema dell’impianto di
depurazione di bordo con elenco delle parti 4. Schema dell’impianto di prova
con elenco delle parti 5 Schema dell’impianto elettrico
(schema R/I) 6. Dichiarazione che sono state
rispettate tutte le specifiche relative alla sicurezza meccanica, elettrica e
tecnica degli impianti di depurazione di bordo e le specifiche relative alla
sicurezza dell’imbarcazione 7. Caratteristiche di tutte le
parti dell’imbarcazione che sono collegate all’impianto di depurazione di bordo
8. Guida del fabbricante per il
controllo dei componenti e parametri relativi dell’impianto di depurazione di
bordo che intervengono nel trattamento delle acque reflue in conformità con l’articolo
14 bis.01, paragrafo 10 9. Fotografie dell’impianto di
depurazione di bordo 10. Concetti operativi[71] 10.1. Istruzioni per il funzionamento
manuale dell’impianto di depurazione di bordo 10.2. Informazioni sulla gestione dei
fanghi di depurazione in eccesso (intervalli di scarico) 10.3. Informazioni sulla manutenzione e
la riparazione 10.4. Informazioni sugli interventi
necessari in caso di stand-by dell’impianto di depurazione di bordo 10.5. Informazioni sugli interventi
necessari in caso di operatività di emergenza dell’impianto di depurazione di
bordo 10.6. Informazioni relative alle
modalità spegnimento, arresto e riavvio dell’impianto di depurazione di bordo 10.7. Informazioni sui requisiti di
pretrattamento delle acque reflue delle cucine 11. Altre appendici (elencare qui) Data, firma del
fabbricante dell’impianto di depurazione di bordo …………………………………………… …………………………………………. Addendum Caratteristiche principali del tipo di impianto di
depurazione di bordo (Modello) 1. Descrizione dell’impianto di
depurazione di bordo 1.1 Costruttore:
…..……………………………………………………………………….. 1.2 Numero
di serie dell’impianto: ..……………………………………………………………… 1.3 Modalità del trattamento:
biochimico o meccanico/chimico[72] 1.4 Serbatoio di stoccaggio delle
acque reflue collocato a monte? Sì, … m³ / No4 2. Criteri dimensionali e di
progettazione (incluse eventuali istruzioni speciali di montaggio o restrizioni
d’uso) 2.1 …………………………………………………………………………………………… 2.2 …………………………………………………………………………………………… 3. Dimensioni dell’impianto di
depurazione di bordo 3.1 Portata
volumetrica massima giornaliera di acque reflue Qd (m3/g) ..…………………………… 3.2 Carico
giornaliero di inquinante BOD5 (kg/g): ………….…………………………………………...
Parte III Certificato di omologazione (Modello) Timbro dell’autorità competente Omologazione n.:… ………………………………... Estensione
n.: … ……….……………………. Notifica di rilascio/estensione/rifiuto/revoca[73] dell’omologazione di un
impianto di depurazione di bordo a norma della presente direttiva Motivi dell’eventuale
estensione, ove appropriato: ………………………………………………………………... Sezione I 0. Disposizioni generali 0.1 Marca
(marchio commerciale): ………………………………………………..... 0.2 Designazione del tipo di impianto
di depurazione di bordo da parte del fabbricante:
………………………………………………………………………….………………….. ……………………………………………………………………………………………… 0.3 Codice
del tipo del fabbricante corrispondente alle informazioni affisse sull’impianto
di depurazione di bordo: .……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… Posizione:
………………………………………………………………………………………. Modalità
di fissaggio: ….……………………………………………………………….. 0.4 Nome e
indirizzo del fabbricante: …………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………… Nome
e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante:
……………………………………………………………..……………………... …………………………………………………………………………………………… 0.5 Posizione,
codificazione e metodo di affissione del numero di serie dell’impianto di
depurazione di bordo: ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 0.6 Posizione
e metodo di affissione del numero di omologazione: …………………... ……………………………………………………………………………………………. 0.7 Indirizzo(i)
delle unità di produzione: .……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… Sezione II 1. Eventuali
limitazioni d’uso: ….……………………………………………………………… 1.1 Aspetti particolari di cui tenere
conto per il montaggio dell’impianto di depurazione di bordo in un’imbarcazione: …………………………………………………………………………………………… 1.1.1 …………………………………………………………………………………………… 1.1.2 …………………………………………………………………………………………… 2. Servizio
tecnico responsabile per l’esecuzione delle prove[74] … ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 3. Data
del verbale di prova: ……………………………………………………………….……… 4. Numero
del verbale di prova: …………………………………………………………………… 5. Il sottoscritto certifica con la
presente l’accuratezza delle informazioni del fabbricante quali riportate nell’allegata
scheda informativa in relazione all’impianto di depurazione di bordo
sopramenzionato, conformemente all’appendice VII della presente direttiva e la
validità dei risultati di prova allegati relativi al tipo di impianto di
depurazione di bordo. Il campione è stato selezionato (i campioni sono stati
selezionati) dal fabbricante di concerto con l’autorità competente ed è stato
presentato dal fabbricante come prototipo dell’impianto di depurazione di
bordo. L’omologazione è
rilasciata/estesa/rifiutata/revocata[75]: Luogo:……………………………………………………………………………………. Data:
…………………………………………………………………………………….. Firma:
………………………………………………………………………………. Appendici: Documentazione informativa Risultati delle prove (cfr. allegato I). Allegato
1 Risultati delle prove di omologazione (Modello) 0. Disposizioni generali 0.1 Marca
(marchio commerciale): ………………………………………………...... 0.2 Designazione del tipo di impianto
di depurazione di bordo da parte del fabbricante: …...………... 1. Informazione sull’esecuzione
della(e) prova(e)[76].
1.1 Valori di afflusso 1.1.1 Portata volumetrica giornaliera di
acque reflue Qd (m³/g): ……………………………………….. 1.1.2 Carico
giornaliero di inquinante BOD5 (kg/g): .……………………………………………………... 1.2 Efficienza di purificazione 1.2.1 Valutazione dei valori di deflusso Valutazione dei valori di deflusso BOD5
(mg/l) Ubicazione || Tipo di campione || Numero di prove che rispettano i valori limite || Min || Max. || Media Valore || Fase Afflusso || Campioni compositi su 24 ore || --[77] || || || || Deflusso || Campioni compositi su 24 ore || || || || || Afflusso || Campioni scelti a caso || -- || || || || Deflusso || Campioni scelti a caso || || || || || Valutazione dei valori di deflusso COD
(mg/l) Ubicazione || Tipo di campione || Numero di prove che rispettano i valori limite || Min || Max. || Media Valore || Fase Afflusso || Campioni compositi su 24 ore || -- || || || || Deflusso || Campioni compositi su 24 ore || || || || || Afflusso || Campioni scelti a caso || -- || || || || Deflusso || Campioni scelti a caso || || || || || Valutazione dei valori di deflusso TOC
(mg/l) Ubicazione || Tipo di campione || Numero di prove che rispettano i valori limite || Min || Max. || Media Valore || Fase Afflusso || Campioni compositi su 24 ore || -- || || || || Deflusso || Campioni compositi su 24 ore || || || || || Afflusso || Campioni scelti a caso || -- || || || || Deflusso || Campioni scelti a caso || || || || || Valutazione dei valori di deflusso SRF
(mg/l) Ubicazione || Tipo di campione || Numero di prove che rispettano i valori limite || Min || Max. || Media Valore || Fase Afflusso || Campioni compositi su 24 ore || -- || || || || Deflusso || Campioni compositi su 24 ore || || || || || Afflusso || Campioni scelti a caso || -- || || || || Deflusso || Campioni scelti a caso || || || || || 1.2.2 Efficienza di purificazione
(efficienza di eliminazione) (%) Parametro || Tipo di campione || Min || Max. || Media BOD5 || Campioni compositi su 24 ore || || || BOD5 || Campioni scelti a caso || || || COD || Campioni compositi su 24 ore || || || COD || Campioni scelti a caso || || || TOC || Campioni compositi su 24 ore || || || TOC || Campioni scelti a caso || || || SRF || Campioni compositi su 24 ore || || || SRF || Campioni scelti a caso || || || 1.3 Ulteriori parametri misurati 1.3.1 Parametri supplementari di
afflusso e deflusso: Parametro || Afflusso || Deflusso pH || || Conduttività || || Temperatura delle fasi liquide || || 1.3.2 I seguenti
parametri operativi devono essere registrati durante il campionamento – se
disponibili Concentrazione di ossigeno disciolto nel bioreattore || || Tenore di materia secca nel bioreattore || || Temperatura nel bioreattore || || Temperatura ambiente || || 1.3.3 Ulteriori
parametri operativi sulla base delle istruzioni d’uso del fabbricante ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................. 1.4 Autorità
competente o servizio tecnico Luogo, data:……………………..………….Firma: …………………………………………….. Parte
IV Sistema di
numerazione delle omologazioni 1. Sistema Il numero è
costituito da 4 sezioni separate dal segno “*”. Sezione 1 La lettera “e” minuscola
seguita dal numero distintivo dello Stato che rilascia l’omologazione: 1 || per la Germania || 18 || per la Danimarca 2 || per la Francia || 19 || per la Romania 3 || per l’Italia || 20 || per la Polonia 4 || per i Paesi Bassi || 21 || per il Portogallo 5 || per la Svezia || 23 || per la Grecia 6 || per il Belgio || 24 || per l’Irlanda 7 || per l’Ungheria || 26 || per la Slovenia 8 || per la Repubblica ceca || 27 || per la Slovacchia 9 || per la Spagna || 29 || per l’Estonia 11 || per il Regno Unito || 32 || per la Lettonia 12 || per l’Austria || 34 || per la Bulgaria 13 || per il Lussemburgo || 36 || per la Lituania 14 || per la Svizzera || 49 || per Cipro 17 || per la Finlandia || 50 || per Malta Sezione 2 L’indicazione del livello dei requisiti. È probabile
che in futuro i requisiti relativi all’efficienza di purificazione siano resi
più rigorosi. I differenti livelli dei requisiti sono indicati con numeri
romani partendo dal livello I. Sezione 3 Un numero progressivo a 4 cifre (eventualmente
preceduto da zeri non significativi) indicante il numero di omologazione di
base. La sequenza numerica inizia da 0001. Sezione 4 Un numero progressivo a 2 cifre (eventualmente
preceduto da zeri non significativi) indicante l’estensione. La
sequenza numerica inizia da 01 per ogni numero. 2. Esempi a) Terza omologazione (ancora senza estensione) rilasciata
dai Paesi Bassi e corrispondente al livello I. e
4*I*0003*00 b) Seconda estensione della quarta omologazione rilasciata
dalla Germania e corrispondente al livello II: e 1*II*
0004*02 Parte
V Sintesi delle omologazioni di tipi di
impianti di depurazione di bordo (Modello) Timbro dell’autorità competente Elenco n.
………………………………………. Periodo dal
……………………………………. al ……………………………………………………… 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 Marca(1) || Designazione del fabbricante || Numero di omologazione || Data dell’omologazione || Estensione/ rifiuto/ revoca(2) || Ragioni dell’estensione/rifiuto/revoca || Data dell’estensione/rifiuto/ revoca(2) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 1) certificato di omologazione pertinente 2) indicare la casella appropriata. Parte VI (Modello) Sintesi degli
impianti di depurazione di bordo fabbricati Timbro dell’autorità competente Elenco n.
……………………………………………………………………………………………… Per il periodo da: ………………………..……….a:
………….……………………….………. Le seguenti
informazioni sono fornite in relazione a tipi di impianti di depurazione di
bordo e numeri di omologazione di impianti di depurazione di bordo fabbricati
nel periodo sopraindicato in conformità con le disposizioni della presente
direttiva. Marca (marchio commerciale): ……………………………………….……..………… Designazione del tipo di impianto di depurazione di
bordo da parte del fabbricante: ……….…………… ………………………………………………………………………………………………………… Numero di omologazione:
………………………..………………………………………………….. Data del rilascio: ……………………………………………………………………………………... Data del primo rilascio (per le estensioni):
…………………………………………………... Numero di serie dell’impianto
di depurazione di bordo: ... 001 || ... 001 || ... 001 ... 002 || ... 002 || ... 002 . || . || . . || . || . . || . || . ..... m || ..... p || ..... q Parte VII Scheda informativa per gli impianti di
depurazione di bordo omologati (Modello) Timbro dell’autorità competente || Caratteristiche dell’impianto di depurazione di bordo || Efficienza di purificazione N. || Data dell’omo-logazione || Numero di omologa-zione || Marca || Tipo di impianto di depurazione di bordo || Portata volumetrica giornaliera di acque reflue Qd (m³/d) || Carico giornaliero di inquinante BOD5 (kg/d) || || || BOD5 || COD || TOC || Campione composito su 24 ore || Campione scelto a caso || Campione composito su 24 ore || Campione scelto a caso || Campione composito su 24 ore || Campione scelto a caso || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Parte VIII Registrazione dei parametri dell’impianto di
depurazione di bordo ai fini del controllo speciale (Modello) 1. Disposizioni generali 1.1 Caratteristiche particolari dell’impianto
di depurazione di bordo 1.1.1 Marca:
……………………………………………………………………………..….. 1.1.2 Designazione
del fabbricante ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..…… 1.1.3 Numero di omologazione:
………………………………………………………….……… 1.1.4 Numero
di serie dell’impianto di depurazione di bordo: ………………………………. ………………………………………………………………………………..…………… 1.2 Documentazione L’impianto di depurazione di
bordo è sottoposto a prova e i risultati della prova sono registrati in fogli
separati, numerati individualmente, firmati dall’ispettore e allegati alla
registrazione. 1.3 Controlli Le prove sono effettuate sulla
base della guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri
dell’impianto di depurazione di bordo relativi al trattamento delle acque
reflue conformemente all’articolo 14 bis.01, paragrafo 10. In casi singoli
motivati gli ispettori possono, a propria discrezione, sollevare dall’obbligo
di verificare determinati parametri o componenti dell’impianto. Nel corso della prova deve
essere prelevato almeno un campione scelto a caso. I risultati della
misurazione del campione scelto a caso sono confrontati con i valori di
controllo di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. 1.4 Il verbale di prova e le
registrazioni allegate comportano un totale di … …[78]..pagine. 2. Parametri Con la presente si certifica che
l’impianto di depurazione di bordo sottoposto a prova non si discosta in misura
inammissibile dai parametri e che i valori di controllo, di cui alla tabella 2
dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2, non sono stati superati. Nome
e indirizzo della commissione di ispezione: ………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Nome
dell’ispettore: ……………………………………….………………………….… Luogo e data:
……………………...……………………………..………………….…. Firma:
……………………………………………………….……….…………….…. Prova
riconosciuta dall’autorità competente: ………………..…………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Luogo e data:
………..…………………………………………………………………. Firma:
..………………………………………………………………………………. Timbro dell’autorità competente Nome
e indirizzo della commissione di ispezione: ………………………..……………………... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Nome
dell’ispettore: ……………………………………………………………………… Luogo
e data: …….……………………………………………………………..……. Firma:
………………………………………………………………………………. Prova
riconosciuta dall’autorità competente: …………….……………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Luogo
e data: …………………………………………………………………………... Firma:
………………………………………………………………………………... Timbro dell’autorità competente Nome
e indirizzo della commissione di ispezione: ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Nome
dell’ispettore: ……………………………………………………………………. Luogo
e data: ………………………………………………………………………... Firma:
……………………………………………………………………………………... Prova
riconosciuta dall’autorità competente: …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Luogo
e data: …………………………………………………………………………... Firma:
……………………………………………………………………………………... Timbro dell’autorità competente Addendum I Appendice alla registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo (Modello) Nome della nave: || …………………… || Numero unico europeo di identificazione delle navi || ……………………. || || || || || Costruttore: || …………………………………………. || Tipo di impianto: || ………………………………… || (Marca/marchio/denominazione commerciale) || || (Designazione del fabbricante) Omologazione n.:… || ……………………………………….. || Anno di costruzione dell’impianto di depurazione di bordo: || ………………… Numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo: || ……………………………………….. || Sito di installazione: || ………………..…………….. || (Numero di serie) L’impianto di depurazione di bordo e i suoi componenti che intervengono nel trattamento delle acque reflue sono stati identificati grazie all’apposita targhetta. Le prove sono state effettuate sulla base della guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri relativi al trattamento delle acque reflue. A) Prova dei componenti Ulteriori componenti che intervengono nel trattamento delle acque reflue elencati nella guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri che intervengono nel trattamento delle acque reflue o la parte II dell’allegato 4 devono essere indicati di seguito. || Componente || Numero del componente identificato || Conformità[79] || || || Sì || No || n.d. || || || Sì || No || n.d. || || || Sì || No || n.d. || || || Sì || No || n.d. || || || Sì || No || n.d. || || || Sì || No || n.d. || || || Sì || No || n.d. || || || Sì || No || n.d. || || || Sì || No || n.d. B) Risultati
della misurazione dei campioni scelti a caso: || Parametro || Valore ottenuto || Conformità(1) || || BOD5 || || Sì || No || || COD || || Sì || No || || TOC || || Sì || No || C) Osservazioni: || || (Sono state riscontrate le seguenti regolazioni, modifiche o alterazioni anomale dell’impianto di depurazione di bordo installato) || || || || || || Nome dell’ispettore: || || Luogo e data: || || || Firma: || (1) Barrare la casella che interessa. || || Parte
IX Omologazioni
equivalenti Omologazioni
di cui alla risoluzione 2010-II-27 della Commissione centrale per la
navigazione sul Reno del 9 dicembre 2010 Appendice
VII Impianto di depurazione di bordo - Procedura di prova - 1 Disposizioni generali 1.1 Quadro generale Le specifiche di prova sono utilizzate per
verificare l’adeguatezza degli impianti di depurazione di bordo montati sulle
navi passeggeri. Nell’ambito di tale procedura, il processo e la
tecnologia di trattamento utilizzati sono esaminati e approvati utilizzando un
impianto di prova. La conformità dell’impianto di prova con gli impianti messi
in servizio in una fase successiva è garantita applicando criteri dimensionali
e di progettazione identici. 1.2. Responsabilità e sito di prova L’impianto di prova per una serie di tipi di
impianti di depurazione di bordo è sottoposto a prova da parte di un servizio
tecnico. Le condizioni di prova nel relativo sito sono di competenza del
servizio tecnico e devono corrispondere alle condizioni qui specificate. 1.3 Documenti da presentare La prova è effettuata sulla base della scheda
informativa in conformità della parte II dell’appendice VI. 1.4 Specifiche dimensionali dell’impianto Gli impianti di depurazione di bordo presentano
caratteristiche dimensionali e di progettazione tali da non superare durante il
funzionamento i valori limite, in fase di efflusso, di cui alle tabelle 1 e 2
dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. 2. 2 Misure preparatorie in vista della prova 2.1 Disposizioni generali Prima dell’inizio della prova il fabbricante
fornisce al servizio tecnico le specifiche strutturali e di processo dell’impianto
di prova, compresa una serie completa di disegni e calcioli di supporto in
conformità della parte II dell’appendice VI e informazioni complete sui
requisiti dell’impianto di depurazione di bordo per quanto riguarda
installazione, manutenzione e funzionamento. Il fabbricante fornisce al
servizio tecnico informazioni sulla sicurezza meccanica, elettrica e tecnica
dell’impianto di depurazione di bordo da sottoporre a prova. 2.2 Installazione e messa in servizio Ai fini della prova il fabbricante installa l’impianto
di prova in modo che esso corrisponda alle previste modalità di installazione a
bordo della nave passeggeri. Prima di eseguire la prova il fabbricante assembla
l’impianto di depurazione di bordo e lo mette in servizio. La fase di
avviamento deve essere conforme alle istruzioni operative del fabbricante ed è
verificata dal servizio tecnico. 2.3 Fase di messa in servizio Il fabbricante comunica al servizio tecnico la
durata nominale, espressa in settimane, della fase di messa in servizio fino
alle condizioni normali di funzionamento. Il fabbricante specifica il momento
in cui la fase di messa in servizio può considerarsi conclusa e possono
iniziare le prove. 2.4 Caratteristiche di afflusso Per la prova dell’impianto sono utilizzate acque
reflue domestiche non trattate. Le caratteristiche di afflusso per quanto
riguarda le concentrazioni di inquinante sono ricavate dalla documentazione del
fabbricante relativa alle caratteristiche dimensionali dell’impianto di
depurazione di bordo in conformità con la parte II dell’appendice VI, dividendo
la portata di sostanze organiche in forma di carico di BOD5 espressa in kg/d
(chilogrammi giorno) per la portata nominale di acque reflue Qd espressa m³/d
(metri cubi giorno). Le caratteristiche di afflusso sono fissate di conseguenza
dalla commissione di ispezione. Formula 1 – Calcolo delle caratteristiche di afflusso Qualora applicando la formula 1 si ottenga una
concentrazione media di BOD5 inferiore a CBOD5mean = 500 mg/l, è
necessario fissare una concentrazione media di BOD5 nell’acqua di afflusso pari
ad almeno CBOD5,min = 500 mg/l. Il servizio tecnico non deve far passare per un
trituratore le acque reflue in afflusso non trattate. È ammessa invece la
rimozione della sabbia (ad esempio mediante setacciatura). 3. Procedimento di prova 3.1 Fasi di carico e alimentazione idraulica Il periodo di prova si articola su 30 giorni. L’impianto
di prova, testato su banco di prova, viene alimentato con acque reflue
domestiche in conformità con i carichi specificati nella tabella 1. Le prove
devono comportare diverse fasi di carico, ovvero la sequenza delle prove deve
tenere conto di fasi di carico normali e speciali (sovraccarico, carico
insufficiente e stand-by). La durata di ciascuna fase di carico (numero di
giorni di prova) è indicata nella tabella 1. Il carico idraulico medio
giornaliero per ciascuna fase di carico è fissato in conformità con la tabella
1. La concentrazione media dell’inquinante, da fissare in conformità del punto
2.4, è mantenuta costante. Tabella 1: Regolazione del
carico per ciascuna fase di carico Fase || Numero di giorni prova || Carico idraulico giornaliero || Concentrazione dell’inquinante Carico normale || 20 giorni || Qd || CBOD5 conformemente al punto 2.4 Sovraccarico || 3 giorni || 1,25 Qd || CBOD5 conformemente al punto 2.4 Carico insufficiente || 3 giorni || 0,5 Qd || CBOD5 conformemente al punto 2.4 Stand-by || 4 giorni || Giorno 1 e giorno 2: Qd= 0 Giorno 3 e giorno 4: Qd || CBOD5 conformemente al punto 2.4 Le fasi speciali di carico (sovraccarico, carico
insufficiente e stand-by) sono condotte consecutivamente senza interruzione; la
fase normale di carico è suddivisa in diverse parti. La prova inizia e finisce
con una fase normale di carico della durata di almeno cinque giorni in ciascun
caso. Per l’alimentazione idraulica sono definiti
idrogrammi giornalieri sulla base del tipo di operazione specificata dell’impianto
di depurazione di bordo. L’idrogramma giornaliero dell’alimentazione idraulica
è selezionato in conformità al modo operativo dell’impianto di depurazione di
bordo. Una distinzione deve essere fatta a seconda che l’impianto di
depurazione di bordo funzioni con o senza serbatoio di stoccaggio delle acque
reflue collocato a monte. Gli idrogrammi di alimentazione (idrogrammi
giornalieri) sono riportanti nelle figure 1 e 2. Per l’intero periodo di prova l’afflusso orario
deve rimanere costante. La portata volumetrica media oraria di acque reflue
Qh,mean è equivalente a 1/24 del carico idraulico giornaliero conformemente
alla tabella 1. L’afflusso è misurato costantemente dal servizio tecnico. L’idrogramma
giornaliero deve essere mantenuto in una fascia di tolleranza di ±5%. Figura 1:
Idrogramma giornaliero per l’alimentazione dell’impianto di depurazione di
bordo con serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte Figura 2: Idrogramma
giornaliero per l’alimentazione dell’impianto di depurazione di bordo senza
serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte 3.2 Interruzione
o annullamento della prova Può rivelarsi necessario interrompere la prova
qualora l’impianto di depurazione di prova non possa funzionare in modo
adeguato a causa di un’interruzione di corrente o di anomalie di un
sottoinsieme. La prova può essere interrotta per la durata della riparazione. In
questi casi non è necessario ripetere l’intera prova ma solo la fase di carico
in cui si è verificata l’anomalia del sottoinsieme. Se la prova è interrotta per una seconda volta,
spetta al servizio tecnico decidere se essa possa essere continuata o no. I
motivi della decisione devono essere indicati e documentati nel verbale di
prova. In caso di cancellazione della prova, quest’ultima deve essere ripetuta
integralmente. 3.3 Analisi dell’efficienza di
purificazione e conformità con i valori limite di deflusso. Il servizio tecnico preleva campioni dal materiale
di afflusso all’impianto di prova e gli analizza al fine di verificarne la
conformità con le caratteristiche di afflusso. Campioni di acque reflue sono
prelevati in uscita dall’impianto di prova e analizzati per determinare l’efficienza
di purificazione e la conformità con i valori limite di deflusso previsti. Il
campionamento comprende sia semplici campioni prelevati a caso sia campioni
compositi su 24 ore. Nel caso di questi ultimi il campionamento può essere
proporzionale al tempo o alla portata. Il tipo di campionamento composito su 24
ore è specificato dalla commissione di ispezione. Il campionamento di afflusso
e deflusso deve essere realizzato contemporaneamente e al medesimo livello. In aggiunta i parametri di controllo BOD5, COD e
TOC, sono misurati i seguenti parametri di afflusso e deflusso al fine di
descrivere e rappresentare le condizioni ambientali e di prova: ·
solidi che possono essere rimossi mediante
filtrazione (SRF); ·
pH; ·
conduttività; ·
temperatura delle fasi liquide. Il numero di analisi varia a seconda delle
pertinenti fasi di carico ed è indicato nella tabella 2. Il numero di
campionamenti si riferisce all’afflusso o deflusso dall’impianto di prova. Tabella 2: Indicazione del numero e
della periodicità dei campionamenti nell’afflusso/deflusso dell’impianto di
prova Fase di carico || Numero di giorni prova || Numero di campionamenti || Indicazione della periodicità dei campionamenti Carico normale || 20 giorni || Campioni compositi su 24 ore: 8 Campioni scelti a caso: 8 || Campionamento a intervalli regolari per tutto il periodo Sovraccarico || 3 giorni || Campioni compositi su 24 ore: 2 Campioni scelti a caso: 2 || Campionamento a intervalli regolari per tutto il periodo Carico insufficiente || 3 giorni || Campioni compositi su 24 ore: 2 Campioni scelti a caso: 2 || Campionamento a intervalli regolari per tutto il periodo Stand-by || 4 giorni || Campioni compositi su 24 ore: 2 Campioni scelti a caso: 2 || Campioni compositi su 24 ore: Campionamento una volta iniziato l’afflusso e 24 ore dopo. Campionamento casuale: 1 ora dopo l’inizio dell’afflusso e 24 ore dopo. Numero totale dei campioni compositi su 24 ore: 14 Numero totale dei campioni prelevati a caso: 14 Se applicabile, sui campioni
prelevati a caso sono misurati i seguenti parametri operativi: ·
concentrazione di ossigeno disciolto nel
bioreattore; ·
tenore di materia secca nel bioreattore; ·
temperatura nel bioreattore; ·
temperatura ambiente; ·
altri parametri operativi sulla base delle
istruzioni d’uso del fabbricante. 3.4 Valutazione delle analisi Al fine di documentare l’efficienza di
purificazione determinata e di verificare l’aderenza ai valori limite di
processo, devono essere specificati il valore minimo del campione (Min), il
valore massimo del campione (Max.) e la media aritmetica (Media) come pure i
singoli risultati della misurazione per i parametri di controllo BOD5, COD e
TOC. Deve essere inoltre indicata la fase di carico per
il valore massimo del campione. Le valutazioni sono condotte congiuntamente per
tutte le fasi di carico. I risultati sono elaborati come indicato nella tabella
che segue: Tabella 3a Specifiche
per l’elaborazione statistica dei dati raccolti – valutazione finalizzata a
documentare la conformità con i valori limite di deflusso Parametro || Tipo di campionamento || Numero di prove che rispettano i valori limite || Media || Min || Max. Valore || Fase BOD5 afflusso || Campioni compositi su 24 ore || --[80] || || || || BOD5 deflusso || Campioni compositi su 24 ore || || || || || BOD5 afflusso || Campioni scelti a caso || -- || || || || BOD5 deflusso || Campioni scelti a caso || || || || || COD afflusso || Campioni compositi su 24 ore || -- || || || || COD deflusso || Campioni compositi su 24 ore || || || || || COD afflusso || Campioni scelti a caso || -- || || || || COD deflusso || Campioni scelti a caso || || || || || TOC afflusso || Campioni compositi su 24 ore || -- || || || || TOC deflusso || Campioni compositi su 24 ore || || || || || TOC afflusso || Campioni scelti a caso || -- || || || || TOC deflusso || Campioni scelti a caso || || || || || SRF afflusso || Campioni compositi su 24 ore || -- || || || || SRF deflusso || Campioni compositi su 24 ore || || || || || SRF afflusso || Campioni scelti a caso || -- || || || || SRF deflusso || Campioni scelti a caso || || || || || Tabella 3b Specifiche per l’elaborazione
statistica dei dati raccolti – valutazione finalizzata a documentare l’efficienza
di purificazione Parametro || Tipo di campionamento || Media || Min || Max. BOD5 efficienza di eliminazione || Campioni compositi su 24 ore || || || BOD5 efficienza di eliminazione || Campioni scelti a caso || || || COD efficienza di eliminazione || Campioni compositi su 24 ore || || || COD efficienza di eliminazione || Campioni scelti a caso || || || TOC efficienza di eliminazione || Campioni compositi su 24 ore || || || TOC efficienza di eliminazione || Campioni scelti a caso || || || SRF efficienza di eliminazione || Campioni compositi su 24 ore || || || SRF efficienza di eliminazione || Campioni scelti a caso || || || I rimanenti parametri, in
conformità del punto 3.3, lettere da b) a d), e i parametri operativi in
conformità del punto 3.3 sono sintetizzati in una tabella che specifica il
risultato minimo del campione (Min), il risultato massimo del campione (Max) e
la media aritmetica (Media). 3.5 Conformità ai requisiti del capo
14 bis Si ritiene
che i valori limite di cui alle tabelle 1 e 2 dell’articolo 14 bis.02,
paragrafo 2, sono rispettati se, per ciascun valore dei parametri COD, BOD5 e TOC: a) i valori medi del
totale di 14 campioni di deflusso, e b) almeno 10 dei 14
campioni di deflusso non superano i valori limite specificati per i campioni
compositi su 24 ore e i campioni scelti a caso. 3.6 Funzionamento e manutenzione nel
corso delle prove Durante tutte le prove l’impianto
di prova è utilizzato conformemente alle specifiche del fabbricante. I
controlli e la manutenzione ordinari sono effettuati in conformità con le
istruzioni di funzionamento e manutenzione del fabbricante. I fanghi di
depurazione in eccesso generati nel processo di purificazione biologica possono
essere rimossi dall’impianto di depurazione di bordo soltanto se ciò è
specificato dalle istruzioni di funzionamento e manutenzione del fabbricante.
Tutti gli interventi di manutenzione effettuati sono registrati dal servizio
tecnico e documentati nel verbale di prova. Durante le prove solo le persone
autorizzate possono avere accesso all’impianto di prova. 3.7 Analisi dei campioni / metodo di
analisi I parametri oggetto di studio
sono analizzati mediante procedure standard approvate. La procedura standard
utilizzata deve essere specificata. 4 Verbale di prova 4.1 La commissione di ispezione è
tenuta a redigere un verbale sul tipo di prova effettuato, comprendente
quantomeno le seguenti informazioni: a) informazioni sull’impianto sottoposto a prova, quali tipo,
carico nominale giornaliero di inquinante e principi dimensionali applicati dal
fabbricante; b) informazioni sulla conformità dell’impianto di depurazione
di bordo sottoposto a prova unitamente alla documentazione fornita prima della
prova; c) informazioni sui singoli risultati delle misurazioni, sulla
valutazione dell’efficienza di purificazione dell’impianto e sulla conformità
con i valori limite di deflusso prescritti; d) informazioni sulla rimozione dei fanghi di depurazione in
eccesso, quali l’entità dei volumi rimossi e la frequenza della loro rimozione; informazioni su
tutti gli interventi di funzionamento, manutenzione e riparazione effettuati
durante le prove; e) informazioni su eventuali cali di qualità dell’impianto di
depurazione di bordo intervenuti durante le prove nonché su eventuali
interruzioni delle stesse; f) informazioni
su eventuali problemi intervenuti nel corso delle prove; g) un elenco, comprensivo di nomi e funzioni, delle persone
responsabili che hanno partecipato alle prove del tipo di impianto di
depurazione di bordo; h) nome e indirizzo del laboratorio che ha effettuato le
analisi sui campioni di acque reflue; i) metodi di analisi applicati. Esempi
di sequenze di prova Esempio n. 1 Esempio n. 2 DE || EN Carico normale || Carico normale Sovraccarico || Sovraccarico Carico insufficiente || Carico insufficiente Stand By || Stand-by Carico idraulico Qd || Carico idraulico Qd Giorno || Giorno Osservazioni sulla
determinazione del fabbisogno biochimico di ossigeno dopo cinque giorni (BOD5) in campioni compositi
su 24 ore Le norme
internazionali ISO 5815 and 5815-2:2003 stabiliscono che, ai fini dell’analisi
per determinare il fabbisogno biochimico di ossigeno i campioni di acqua devono
essere conservati immediatamente dopo il campionamento e fino al momento dell’analisi
in una bottiglia riempita fino all’orlo e sigillata ermeticamente a una
temperatura di 0-4 °C. La procedura per determinare
BOD5 dovrebbe iniziare prima possibile o comunque entro 24 ore dalla
conclusione del campionamento. Al fine di evitare
processi di degradazione biochimica nel campione composito su 24 ore, nella
pratica il campione d’acqua è raffreddato a una temperatura di 4 °C
massimo mentre il campionamento prosegue ed è conservato a tale temperatura una
volta completato il processo di campionamento. Apparecchiature
adeguate per il campionamento sono regolarmente in commercio. Appendice VIII Impianti radar e indicatori-della
velocità di accostata utilizzati
sulle navi adibite alla navigazione interna Contenuto
Definizioni Parte I
Requisiti minimi e condizioni di
prova relativi agli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla
navigazione interna Parte II
Requisiti minimi e condizioni di prova per indicatori di velocità di accostata
utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna Parte III
Requisiti concernenti l’installazione
e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della
velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna Parte IV
Certificato di installazione e
funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di
accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna Parte V
Registro delle autorità
competenti, degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata
autorizzati e delle imprese specializzate autorizzate Parte VI
Impianti equivalenti
Definizioni: 1. “Prova del tipo” la procedura di prova di cui alla parte
I, articolo 4 o parte II, articolo 1.03, che utilizza il servizio tecnico per
verificare la conformità ai requisiti previsti dal presente allegato. La prova
del tipo è parte integrante della procedura di omologazione. 2. “Omologazione” la procedura amministrativa con la quale
uno Stato membro conferma che l’impianto è conforme ai requisiti del presente
allegato. Per gli impianti di
navigazione radar tale procedura comprende le disposizioni di cui alla Parte I,
articoli da 5 a 7 e 9. Per gli indicatori di velocità di accostata tale
procedura comprende le disposizioni di cui alla parte I, articoli da 1.04 a
1.06 e 1.08. 3. “Certificato di prova” il documento nel quale vengono
indicati i risultati della prova del tipo. 4. “Richiedente” o “costruttore” la persona fisica o
giuridica sotto il cui nome, marchio o altro tipo di identificazione l’impianto
presentato alla prova è fabbricato o commercializzato e che è responsabile per
ogni aspetto per quanto riguarda la prova del tipo e la procedura di
omologazione nei confronti del servizio tecnico e dell’autorità che rilascia l’omologazione. 5. “Servizio tecnico” l’istituzione, autorità o
organizzazione che procede alla prova del tipo. 6. “Dichiarazione del costruttore” la dichiarazione con la
quale il costruttore garantisce che l’impianto rispetta i requisiti minimi
prevalenti e che è identico sotto ogni aspetto al tipo presentato alla prova. 7. “Dichiarazione di conformità a norma della direttiva
1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante
le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
il reciproco riconoscimento della loro conformità” la dichiarazione a norma
della direttiva 1999/5/CE, allegato II, paragrafo 1, con la quale il
costruttore conferma che i prodotti in questione soddisfano i requisiti
applicabili della direttiva. 8. “Autorità competente” l’autorità ufficiale che rilascia l’omologazione. (*) GU L 91 del
7.4.1999, pag. 10. Parte I Requisiti minimi e condizioni di prova
relativi agli impianti radar
utilizzati sulle navi adibite
alla navigazione interna Sommario Articolo 1 – Ambito di applicazione Articolo 2 – Funzione dell’impianto radar Articolo 3 – Requisiti minimi Articolo 4 – Prove del tipo Articolo 5 – Domanda di prova del tipo Articolo 6 – Omologazione Articolo 7 – Marcatura dell’apparecchio e
numero di omologazione Articolo 8 – Dichiarazione del costruttore Articolo 9 – Modifiche agli apparecchi già
omologati Articolo 1
Ambito di applicazione Le presenti disposizioni fissano i requisiti
minimi tecnici e di funzionamento degli impianti radar utilizzati sulle navi
adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti
requisiti minimi. Articolo 2
Funzione dell’impianto radar L’impianto di navigazione radar facilita la
navigazione della nave fornendo un’immagine intelligibile della posizione della
stessa rispetto ai segnali idrografici, alla configurazione delle rive e alle
installazioni per la navigazione, nonché permettendo di localizzare,
tempestivamente e con sicurezza, la presenza di altre navi e di ostacoli che
emergono dall’acqua. Articolo 3
Requisiti minimi 1. Con l’eccezione dei requisiti relativi alla compatibilità
elettromagnetica (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
1999/5/CE) e dei requisiti relativi all’uso effettivo dello spettro al fine di
evitare interferenze nocive di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
1999/5/CE, gli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione
interna soddisfano i requisiti della norma europea EN 302194-1: 2006: 2. Il paragrafo 1 si applica al dispositivo ECDIS interno che
può funzionare in modo navigazione. L’impianto soddisfa inoltre i requisiti
delle norme ECDIS interno nella versione valida alla data di rilascio dell’omologazione. Articolo 4
Prove del tipo ·
La conformità ai requisiti minimi come precisato
all’articolo 3, paragrafo 1, viene stabilita attraverso una prova del tipo. ·
Se l’impianto supera la prova del tipo l’istituto
che ha effettuato la prova rilascia un certificato di prova. Nel caso in cui i
requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati
per iscritto al richiedente. Articolo 5
Domanda di prova del tipo Le domande per una
prova del tipo di un impianto radar vengono presentate al servizio tecnico. I servizi tecnici
sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri, ·
La domanda è accompagnata dai seguenti documenti: ·
descrizioni tecniche dettagliate; ·
documentazione completa di montaggio e di
funzionamento; ·
manuale di istruzioni particolareggiato; ·
breve manuale di istruzioni; e ·
se del caso, attestati delle prove superate in
precedenza. ·
Qualora il richiedente non intenda ricevere la
dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/5/CE assieme all’omologazione,
la dichiarazione di conformità viene trasmessa assieme alla domanda di prova
del tipo. Articolo 6
Omologazione 1.
L’omologazione viene rilasciata dall’autorità
competente a norma del certificato di prova. 2.
Ogni autorità competente o il servizio tecnico
designato dall’autorità competente sono autorizzati a scegliere l’apparecchio
tra le serie di produzione in qualsiasi momento per l’ispezione. Se dall’ispezione
emergono difetti, l’omologazione può essere ritirata. Per il ritiro è
competente la stessa autorità che ha rilasciato l’omologazione. Articolo 7
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione 1.
Su ogni componente dell’apparecchio è marcato in
modo indelebile a) il nome del costruttore; b) la denominazione commerciale dell’apparecchio;
c) il tipo di apparecchio; e d) il numero di serie. 2.
Il numero di omologazione rilasciato dall’autorità
competente è apposto in modo indelebile sull’unità di visualizzazione, in modo
che resti visibile anche dopo l’installazione. Composizione del
numero di omologazione: e-NN-NNN e = Unione
europea NN = numero
dello Stato di omologazione, ove 01 || = || Germania || 18 || = || Danimarca 02 || = || Francia || 19 || = || Romania 03 || = || Italia || 20 || = || Polonia 04 || = || Paesi Bassi || 21 || = || Portogallo 05 || = || Svezia || 23 || = || Grecia 06 || = || Belgio || 24 || = || Irlanda 07 || = || Ungheria || 26 || = || Slovenia 08 || = || Repubblica ceca || 27 || = || Slovacchia 09 || = || Spagna || 29 || = || Estonia 11 || = || Regno Unito || 32 || = || Lettonia 12 || = || Austria || 34 || = || Bulgaria 13 || = || Lussemburgo || 36 || = || Lituania 14 || = || Svizzera || 49 || = || Cipro 17 || = || Finlandia || 50 || = || Malta NNN = numero
a tre cifre fissato dall’autorità competente. 3.
Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in
relazione alla corrispondente omologazione. Spetta al
richiedente esibire e apporre il numero di omologazione. Articolo 8
Dichiarazione del costruttore Ogni singolo apparecchio è accompagnato da una
dichiarazione del costruttore. Articolo 9
Modifiche agli apparecchi già omologati 1.
Qualsiasi modifica apportata ad apparecchi già
omologati comporta la revoca dell’omologazione. In caso di modifiche
pianificate i relativi particolari sono notificati per iscritto al servizio
tecnico competente. 2.
L’autorità competente decide, dopo aver consultato
il servizio tecnico, se l’omologazione è sempre valida o se si renda necessaria
un’ispezione o una nuova prova del tipo. In quest’ultimo
caso è attribuito un nuovo numero di omologazione. Parte II
Requisiti minimi e condizioni
di prova
per indicatori di velocità di
accostata
utilizzati sulle navi adibite
alla navigazione interna Sommario Capo
1
Disposizioni generali Articolo 1.01 – Ambito di applicazione Articolo 1.02 – Funzione dell’indicatore di
velocità di accostata Articolo 1.03 – Prova del tipo Articolo 1.04 – Domanda di prova del tipo Articolo 1.05 – Omologazione Articolo 1.06 – Marcatura dell’apparecchio e
numero di omologazione Articolo 1.07 – Dichiarazione del costruttore Articolo 1.08 – Modifiche agli apparecchi già
omologati Capo
2
Requisiti generali minimi degli indicatori della velocità di accostata Articolo 2.01 – Costruzione, progettazione Articolo 2.02 – Emissioni spurie e
compatibilità elettromagnetica Articolo 2.03 – Funzionamento Articolo 2.04 – Istruzioni per l’uso Articolo 2.05 – Installazione del sensore Capo
3
Requisiti minimi di funzionamento degli indicatori della velocità di
accostata Articolo 3.01 – Prontezza operativa dell’indicatore
della velocità di accostata Articolo 3.02 – Indicazione della velocità di
accostata Articolo 3.03 – Campi di misura Articolo 3.04 – Precisione della velocità di
accostata indicata Articolo 3.05 – Sensibilità Articolo 3.06 – Controllo del funzionamento Articolo 3.07 – Insensibilità ad altri
movimenti tipici della nave Articolo 3.08 – Insensibilità ai campi
magnetici Articolo 3.09 – Indicatori secondari Capo
4
Requisiti tecnici minimi degli indicatori della velocità di accostata Articolo 4.01 – Funzionamento Articolo 4.02 – Dispositivi di smorzamento Articolo 4.03 – Raccordo di apparecchiature
supplementari Capo
5
Condizioni e procedure di prova degli indicatori della velocità di accostata Articolo 5.01 – Emissioni spurie e compatibilità
elettromagnetica Articolo 5.02 – Emissioni spurie Articolo 5.03 –
Procedura di prova Appendice: tolleranze
di errore per gli indicatori della velocità di accostata CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1.01
Ambito di applicazione Le presenti disposizioni fissano i requisiti
minimi degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi
adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti
requisiti minimi. Articolo 1.02
Funzione dell’indicatore di velocità di accostata L’indicatore di velocità di accostata facilita
la navigazione radar, misura e indica la velocità di accostata della nave a
babordo e a tribordo. Articolo 1.03
Prova del tipo 1. La conformità ai requisiti minimi degli indicatori della
velocità di accostata ai sensi dei capi da 2 a 4 viene stabilita attraverso una
prova del tipo. 2. Se l’apparecchio supera la prova del tipo il servizio
tecnico rilascia un certificato di prova. Nel caso in cui i requisiti minimi
non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al
richiedente. Articolo 1,04
Domanda di prova del tipo 1. Le domande per una prova del tipo di un indicatore di
velocità di accostata vengono presentate al servizio tecnico. I servizi tecnici
sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri. 2. La domanda è accompagnata dai seguenti documenti: (a)
descrizioni tecniche dettagliate; (b)
documentazione completa di montaggio e di
funzionamento; (c)
istruzioni per l’uso 3. Il richiedente è tenuto a verificare, o a far verificare
mediante prove, l’ottemperanza dell’apparecchio ai requisiti minimi menzionati
nelle presenti disposizioni. Alla domanda sono
allegati i risultati della prova e i verbali di misurazione. Questi documenti
sono conservati dall’autorità competente, assieme alle informazioni risultanti
dalle prove. Articolo 1.05
Omologazione 1. L’omologazione viene rilasciata dall’autorità competente a
norma del certificato di prova. 2. Ogni autorità competente o il servizio tecnico designato
dall’autorità competente sono autorizzati a segliere l’apparecchio tra le serie
di produzione in qualsiasi momento per l’ispezione. Se dall’ispezione
emergono difetti, l’omologazione può essere ritirata. Per il ritiro è
competente la stessa autorità che ha rilasciato l’omologazione. Articolo 1,06
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione 1. Su ogni componente dell’apparecchio è marcato in modo
indelebile (a)
il nome del costruttore; (b)
la denominazione commerciale dell’apparecchio; (c)
il tipo di apparecchio; e (d)
il numero di serie. 2. Il numero di omologazione assegnato dall’autorità
competente è apposto in modo indelebile sul blocco di comando, in modo che
resti visibile anche dopo l’installazione. Composizione del
numero di omologazione: e -NN-NNN e = Unione
europea NN = codice
dello Stato di omologazione, 01 || = || Germania || 18 || = || Danimarca 02 || = || Francia || 19 || = || Romania 03 || = || Italia || 20 || = || Polonia 04 || = || Paesi Bassi || 21 || = || Portogallo 05 || = || Svezia || 23 || = || Grecia 06 || = || Belgio || 24 || = || Irlanda 07 || = || Ungheria || 26 || = || Slovenia 08 || = || Repubblica ceca || 27 || = || Slovacchia 09 || = || Spagna || 29 || = || Estonia 11 || = || Regno Unito || 32 || = || Lettonia 12 || = || Austria || 34 || = || Bulgaria 13 || = || Lussemburgo || 36 || = || Lituania 14 || = || Svizzera || 49 || = || Cipro 17 || = || Finlandia || 50 || = || Malta NNN = numero a tre cifre
fissato dall’autorità competente. 3. Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in
relazione alla corrispondente omologazione. Spetta al
richiedente esibire e apporre il numero di omologazione. Articolo 1,07
Dichiarazione del costruttore Ogni singolo apparecchio è accompagnato da una
dichiarazione del costruttore. Articolo 1,08
Modifiche agli apparecchi già omologati 1. Qualsiasi modifica apportata ad apparecchi già omologati
comporta la revoca dell’omologazione. In caso di
modifiche pianificate i relativi particolari sono notificati per iscritto al
servizio tecnico competente. 2. L’autorità competente decide, dopo aver consultato il
servizio tecnico, se l’omologazione è sempre valida o se si renda necessaria un’ispezione
o una nuova prova del tipo. In quest’ultimo
caso è attribuito un nuovo numero di omologazione. CAPO 2
REQUISITI GENERALI MINIMI
DEGLI INDICATORI DELLA
VELOCITÀ DI ACCOSTATA Articolo 2.01
Costruzione, progettazione 1. Gli indicatori della velocità di accostata sono idonei a
funzionare a bordo delle navi adibite alla navigazione interna. 2. La costruzione e la progettazione dell’apparecchio
corrispondono alle attuali regole dell’ingegneria industriale sia sotto il
profilo meccanico che quello elettrico. 3. In assenza di disposizioni specifiche nell’allegato II o
nel presente allegato, i requisiti e i metodi di prova contenuti nella norma
europea EN 60945:2002 si applicano all’alimentazione elettrica, alla
sicurezza, all’interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di
protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla
resistenza meccanica, all’impatto ambientale, all’emissione sonora e alla
marcatura dell’apparecchio. Inoltre, l’apparecchiatura
soddisfa tutti i requisiti del presente allegato a temperature ambiente
comprese tra 0 °C e 40 °C. Articolo 2.02
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica 1. Requisiti generali Gli indicatori
della velocità di accostata soddisfano i requisiti della direttiva 2004/108/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE. 2. Emissioni spurie Nelle bande di
frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l’intensità di campo non
supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si
intendono misurate ad una distanza di 3 m dall’apparecchiatura in esame. Articolo 2.03
Funzionamento 1. Il numero di comandi dell’apparecchiatura è commisurato a
quello necessario al normale funzionamento. La progettazione,
le marcature e la manipolazione dei comandi sono tali da consentire un
funzionamento semplice, chiaro e rapido. I comandi sono sistemati in modo tale
da evitare, per quanto possibile, errori di manipolazione. I comandi non
necessari al normale funzionamento non sono direttamente accessibili. 2. Tutti i comandi e gli indicatori sono contrassegnati con
simboli o marcature in lingua inglese. I simboli soddisfano i requisiti della
norma europea EN 60417:1998. Tutte le cifre ed i
caratteri sono di altezza pari ad almeno 4 mm. Se per fondati motivi
tecnici è impossibile adottare cifre e caratteri di 4 mm e se dal punto di
vista operativo sono accettabili cifre e caratteri più piccoli, la loro altezza
può essere ridotta a 3 mm. 3. L’apparecchiatura è realizzata in modo che eventuali
errori di manipolazione non causino avarie. 4. Le funzioni che vanno oltre i requisiti minimi, ad esempio
il collegamento ad altre apparecchiature, sono concepite in modo tale che l’apparecchiatura
soddisfi i requisiti minimi in tutte le condizioni. Articolo 2.04
Istruzioni per l’uso Insieme ad ogni apparecchiatura è fornito un
dettagliato manuale di istruzioni in francese, inglese, olandese e tedesco,
contenente almeno le seguenti informazioni: accensione e
funzionamento; ·
manutenzione e assistenza; ·
istruzioni generali in materia di sicurezza. Articolo 2.05
Installazione del sensore La direzione di installazione rispetto alla
linea di chiglia è indicata sul sensore dell’indicatore della velocità di
accostata. Sono fornite anche istruzioni di installazione per ridurre al minimo
la sensibilità ad altri movimenti tipici della nave. CAPO 3
REQUISITI
MINIMI DI FUNZIONAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA Articolo 3.01
Prontezza operativa dell’indicatore della velocità di accostata 1. L’indicatore della velocità di accostata è pienamente
funzionante al massimo dopo 4 minuti dall’accensione, entro i limiti di
precisione richiesti. 2. L’attivazione dell’indicatore è visualizzata mediante un
dispositivo ottico. È possibile osservare e azionare contemporaneamente l’apparecchiatura. 3. Non sono ammessi telecomandi senza filo. Articolo 3.02
Indicazione della velocità di accostata 1. La velocità di accostata è indicata su una scala a
graduazione lineare, il cui punto zero si trova al centro. La direzione e la
grandezza della velocità di accostata sono leggibili con la precisione
necessaria. Non sono ammessi indicatori diversi da lancette e diagrammi a barre. 2. La scala dell’indicatore, di lunghezza pari ad almeno
20 cm, può essere circolare o rettilinea. Le scale di forma rettilinea possono essere disposte
soltanto orizzontalmente. 3. Non sono ammessi indicatori esclusivamente numerici. Articolo 3.03
Campi di misura Gli indicatori della velocità di accostata
possono essere dotati di uno o più campi di misura. Si consigliano i seguenti
campi di misura: 30 °/min 60 °/min 90 °/min 180 °/min 300 °/min. Articolo 3.04
Precisione della velocità di accostata indicata Il valore indicato non differisce di più del 2%
dal valore massimo misurabile o di più del 10% dal valore effettivo: viene
preso in considerazione il valore più elevato dei due (cfr. appendice). Articolo 3.05
Sensibilità La soglia di funzionamento è inferiore o pari
ad una variazione della velocità angolare corrispondente all’1% del valore
indicato. Articolo 3.06
Controllo del funzionamento 1. Se l’indicatore della velocità di accostata non funziona
entro i limiti di precisione richiesti, tale situazione viene segnalata. 2. Se viene utilizzato un giroscopio, qualsiasi variazione
critica della velocità di rotazione del giroscopio è segnalata da un
indicatore. Per variazione critica si intende una variazione che causi un calo
di precisione del 10%. Articolo 3.07
Insensibilità ad altri movimenti tipici della nave 1. I movimenti di rollio con un’inclinazione fino a 10° a una
velocità di accostata fino a 4°/secondo non causano errori di misurazione
superiori ai limiti di tolleranza prescritti. 2. Gli impatti simili a quelli che si possono verificare
durante l’approdo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di
tolleranza prescritti. Articolo 3.08
Insensibilità ai campi magnetici L’indicatore della velocità di accostata è
insensibile ai campi magnetici che si manifestano in genere a bordo delle navi. Articolo 3.09
Indicatori secondari Gli indicatori ripetitori soddisfano tutti i
requisiti previsti per gli indicatori della velocità di accostata. CAPO 4
REQUISITI
TECNICI MINIMI
DEGLI
INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA Articolo 4.01
Funzionamento 1. Tutti i comandi sono disposti in modo tale che il loro uso
non nasconda nessuna indicazione e la navigazione a mezzo radar resti possibile
senza limitazioni. 2. Tutti i comandi e gli indicatori sono dotati di un’illuminazione
anabbagliante, adatta a tutte le condizioni di luminosità ambiente e regolabile
fino a zero mediante un comando indipendente. 3. La messa a punto dei comandi è tale che i movimenti verso
destra o verso l’alto corrispondono ad un’azione positiva sulla grandezza da
regolare e i movimenti verso sinistra o verso il basso ad un’azione negativa. 4. Nel caso di comandi a pulsanti, questi sono individuabili
e azionabili al tocco e il punto di pressione è chiaramente percettibile. Se i
comandi a pulsanti hanno funzioni multiple, deve risultare chiaramente quale
livello è stato attivato. Articolo 4.02
Dispositivi di smorzamento 1. Il sistema a sensori è smorzato per i valori critici. La
costante di smorzamento (63% del valore limite) non supera 0,4 secondi. 2. L’indicatore è smorzato per i valori critici. È ammesso un
comando per aumentare lo smorzamento dell’indicatore. In nessun caso la
costante di smorzamento può superare 5 secondi. Articolo 4.03
Raccordo di apparecchiature supplementari 1. Se l’indicatore della velocità di accostata può essere
raccordato a indicatori ripetitori o apparecchiature simili, l’indicazione
della velocità di accostata resta disponibile sotto forma di segnale elettrico
analogico. Inoltre, l’indicatore della velocità di accostata può essere dotato
di un’interfaccia digitale in conformità al paragrafo 2. Il segnale resta
separato galvanicamente dalla massa e disponibile come tensione analogica
proporzionale pari a 20 mV/°/min ± 5% e con una resistenza interna non
superiore a 100 Ω. La polarità è
positiva per un’accostata della nave verso tribordo e negativa per un’accostata
verso babordo. La soglia di
funzionamento non supera il valore di 0,3°/minuto. Per le temperature
da 0 °C a 40 °C, l’errore zero non supera il valore di 1°/minuto. Con l’indicatore
inserito e il sensore in posizione immobile, la tensione parassita nel segnale
d’uscita, misurata a valle di un filtro passa basso semplice di banda passante
pari a 10 Hz, non supera 10 mV. Il segnale della
velocità di accostata è disponibile con uno smorzamento che non superi i limiti
di cui all’articolo 4.02, paragrafo 1. 2. È progettata un’interfaccia digitale ai sensi delle norme
europee EN 61162-1: 2008, EN 61162-2: 1998 ed EN 61162-3: 2008. 3. È previsto un commutatore per l’inserimento di un allarme
esterno il quale è installato in modo da creare isolamento galvanico all’indicatore
della velocità di accostata. L’allarme esterno
si inserisce mediante chiusura del contatto quando: ·
l’indicatore della velocità di accostata è
disinserito; oppure ·
l’indicatore della velocità di accostata non è in
funzione; oppure ·
il controllo del funzionamento ha reagito in
seguito a un errore eccessivo (articolo 3.06). CAPO 5 Condizioni e procedure di prova degli indicatori della velocità di
accostata Articolo 5.01
Sicurezza, capacità di carico e compatibilità elettromagnetica Le prove inerenti all’alimentazione elettrica,
alla sicurezza, all’interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza
di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla
resistenza meccanica, all’impatto ambientale, all’emissione sonora e alla
compatibilità elettromagnetica sono eseguite conformemente alla norma europea
EN 60945:2002. Articolo 5.02
Emissioni spurie Le emissioni spurie sono misurate secondo la
norma europea EN 60945:2002 nel campo di frequenza da 30 a 2000 MHz. Sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo
2.02, paragrafo 2. Articolo 5.03
Procedura di prova 1. Gli indicatori della velocità di accostata sono sottoposti
a prova in condizioni nominali ed estreme di funzionamento. A tale fine, la
tensione di funzionamento e la temperatura ambiente sono modificate fino ai
limiti prescritti. Inoltre, sono
impiegati dei radiotrasmettitori per creare intensità di campo limite nelle
vicinanze dell’indicatore. 2. Alle condizioni di cui al paragrafo 1, l’errore di
segnalazione resta al di sotto dei limiti di tolleranza indicati nell’allegato.
3. Devono essere soddisfatti tutti i requisiti minimi di cui
ai capi da 2 a 4. Appendice Figura 1: tolleranze di errore per gli
indicatori della velocità di accostata Parte III
Requisiti
concernenti l’installazione e le prove di funzionamento
degli
impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata
utilizzati
sulle navi adibite alla navigazione interna Sommario Articolo 1 –
Disposizioni generali Articolo 2 – Ditte
specializzate autorizzate Articolo 3 –
Requisiti relativi all’alimentazione elettrica di bordo Articolo 4 –
Installazione dell’antenna radar Articolo 5 –
Installazione dell’unità di visualizzazione e del blocco di comando Articolo 6 –
Installazione dell’indicatore di velocità di accostata Articolo 7 –
Installazione del sensore di posizione Articolo 8 –
Installazione e prova di funzionamento Articolo 9 –
Certificato di installazione e funzionamento Articolo 1
Disposizioni generali 1. L’installazione e le prove di funzionamento degli impianti
radar e degli indicatori della velocità di accostata devono essere effettuate
secondo le disposizioni seguenti. 2. Solo le apparecchiature autorizzate con omologazione
conforme a aa) parte I
articolo 6; bb) parte II
articolo 1.05; oppure ·
b) autorizzate con omologazione riconosciuta
equivalente in conformità alla parte VI; e ·
c) recanti un numero di omologazione, possono essere
installate. Articolo 2
Ditte specializzate autorizzate 1. L’installazione, la sostituzione, la riparazione o la
manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata
possono essere effettuate unicamente da imprese specializzate autorizzate dall’autorità
competente. 2. L’autorizzazione può essere ritirata dall’autorità
competente. 3. L’autorità competente comunica immediatamente alla
Commissione europea le imprese specializzate da essa autorizzate. Articolo 3
Requisiti relativi all’alimentazione elettrica di bordo Tutti i cavi di alimentazione degli impianti
di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata sono dotati
di un proprio fusibile e, se possibile, sono a prova di guasto. Articolo 4
Installazione dell’antenna radar 1. L’antenna radar è installata il più vicino possibile all’asse
longitudinale della nave. Il campo d’emissione dell’antenna è privo di ostacoli
suscettibili di provocare falsi echi oppure settori d’ombra indesiderati; se
necessario, l’antenna radar è montata a prua. L’installazione e il fissaggio
dell’antenna radar nella posizione d’esercizio assicurano la stabilità
sufficiente per consentire il funzionamento dell’impianto di navigazione radar
con la precisione richiesta. 2. Una volta corretto l’errore angolare dovuto al montaggio e
acceso l’impianto, lo scarto tra la linea di fede e l’asse longitudinale della
nave non è superiore a 1 grado. Articolo 5
Installazione dell’unità di visualizzazione e del blocco di comando 1. L’unità di visualizzazione e il blocco di comando sono
installati nella timoneria in modo che la valutazione dell’immagine radar e il
funzionamento dell’impianto di navigazione radar non presentino difficoltà. La
disposizione azimutale dell’immagine radar coincide con la situazione naturale
dell’ambiente circostante. Supporti e console adattabili sono costruiti in modo
da poter essere fissati in qualsiasi posizione libera da vibrazioni. 2. Durante la navigazione a mezzo radar, la luce artificiale
non provoca riflessi in direzione dell’osservatore radar. 3. Se non fa parte dell’unità di visualizzazione il blocco di
comando si trova in un alloggiamento situato a non più di 1 m di distanza dall’unità.
Non sono ammessi telecomandi senza filo. 4. Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti
relativi agli impianti radar per la navigazione. Articolo 6
Installazione dell’indicatore di velocità di accostata 1. L’indicatore della velocità di accostata è collocato
davanti al timoniere all’interno del suo campo di visuale. 2. Il sistema a sensori è possibilmente installato nella
parte centrale della nave, orizzontalmente e in direzione dell’asse
longitudinale. Il punto in cui è installato per quanto possibile non è esposto
a vibrazioni ed è soggetto solo a modeste fluttuazioni di temperatura. L’indicatore
è possibilmente installato direttamente sopra lo schermo radar. 3. Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti
relativi agli indicatori della velocità di accostata. Articolo 7
Installazione del sensore di posizione Per il dispositivo ECDIS interno funzionante
in modo navigazione, il sensore di posizione (ad esempio l’antenna DGPS) deve
essere installato in modo che possa funzionare con la maggior precisione
possibile e non subisca gli effetti negativi provocati da sovrastrutture e
apparecchiature trasmittenti di bordo. Articolo 8
Installazione e prova di funzionamento L’autorità competente o una delle imprese
autorizzate di cui all’articolo 2 esegue l’installazione e la relativa prova di
funzionamento anteriormente alla prima messa in funzione dopo l’installazione,
in caso di rinnovo o proroga del certificato UE (salvo nei casi previsti dall’articolo
2.09, paragrafo 2, dell’allegato II) e dopo ogni modifica apportata alla nave,
suscettibile di perturbare le condizioni di funzionamento delle
apparecchiature. A tal fine sono soddisfatte le seguenti condizioni: l’alimentazione
elettrica è dotata di un proprio dispositivo di sicurezza; ·
la tensione di funzionamento rientra nei limiti di
tolleranza; ·
i cavi e la loro posa soddisfano le disposizioni
dell’allegato II e, se del caso, quelle dell’ADN; ·
il numero di rotazioni dell’antenna è di almeno 24
al minuto; ·
nel campo d’emissione dell’antenna non si trova
alcun ostacolo che pregiudichi la navigazione; ·
l’interruttore di sicurezza per l’antenna, se
presente, è in buono stato di funzionamento; ·
le unità di visualizzazione, gli indicatori della
velocità di accostata e i blocchi di comando sono disposti secondo criteri
ergonomici e conviviali; ·
la linea di fede dell’impianto di navigazione radar
può differire al massimo di 1 grado dall’asse longitudinale della nave; ·
la precisione della rappresentazione azimutale e
della portata soddisfa i requisiti (rilevamento in base a obiettivi noti); ·
la linearità alle portate ridotte è corretta (pushing
e pulling); ·
la portata minima rappresentabile è pari o
inferiore a 15 m; ·
il punto centrale dell’immagine è visibile e il suo
diametro non supera 1 mm; ·
falsi echi da riflessione e settori d’ombra
indesiderati sulla linea di fede non si manifestano né pregiudicano la
sicurezza della navigazione; ·
i soppressori degli echi di disturbo provocati
dalla pioggia e dalle onde (Preset STC e FTC) e i relativi comandi operano
correttamente; ·
la regolazione dell’amplificazione è in buono stato
di funzionamento; ·
la messa a fuoco e la risoluzione dell’immagine
sono corrette; ·
la direzione di accostata della nave corrisponde a
quella indicata dall’indicatore della velocità di accostata e la posizione zero
in navigazione avanti dritta è corretta; ·
l’impianto di navigazione radar non è sensibile a
emissioni del radiotrasmettitore di bordo oppure a interferenze causate da
altre fonti che si trovano a bordo; ·
l’impianto di navigazione radar o l’indicatore
della velocità di accostata non devono interferire con le altre apparecchiature
di bordo. Inoltre, per il dispositivo ECDIS interno: ·
l’errore di posizionamento statico della carta non
è superiore a 2 m; ·
l’errore di angolo di fase statico della carta non
è superiore a 1°. Articolo 9
Certificato di installazione e funzionamento Dopo il superamento della prova in conformità
all’articolo 8, l’autorità competente, il servizio tecnico o l’impresa
autorizzata emette un certificato conforme al modello di cui alla parte IV.
Detto certificato va tenuto costantemente a bordo. Nel caso in cui non fossero soddisfatte le
condizioni di prova, è compilato un elenco dei difetti. Qualsiasi certificato
esistente è ritirato o inviato all’autorità competente dal servizio tecnico o
dall’impresa autorizzata. Parte IV (modello) Certificato di installazione e funzionamento
degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di
accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna Tipo/nome
della nave: ……………………………………………………………………… Numero unico europeo di
identificazione della nave: …………………………………………………….. Proprietario: ……………………………………………………………… Nome: ……………………………………………………………………………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………… _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Impianto per la navigazione radar Numero: ……………….. Voce || Tipo || Costruttore || Numero di omologazione || Numero di serie || || || || Indicatori di velocità di accostata Numero: ……………….. Voce || Tipo || Costruttore || Numero di omologazione || Numero di serie || || || || Con il presente si certifica che l’impianto
per la navigazione radar e l’indicatore di velocità di accostata della nave in
questione soddisfano i requisiti della presente direttiva, allegato IX, parte
III, concernenti l’installazione e le prove di funzionamento degli impianti per
la navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati
sulle navi adibite alla navigazione interna. Impresa specializzata autorizzata/servizio
tecnico/autorità competente (*) Nome: ……………………………………………………………………………………… Indirizzo: ……………………………………………………………………………………… Timbro/sigillo Luogo ......................... Data ....................... Firma _______________________________________________________________________________________________________________________ (*) Cancellare le voci non
pertinenti Parte V (modello)
1.
Registro delle autorità competenti per l’omologazione
di impianti
per la navigazione radar e indicatori della velocità di accostata
Paese || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica Belgio || || || || Bulgaria || || || || Croazia || || || || Danimarca || || || || Germania || || || || Estonia || || || || Finlandia || || || || Francia || || || || Grecia || || || || Italia || || || || Irlanda || || || || Lettonia || || || || Lituania || || || || Lussemburgo || || || || Malta || || || || Paesi Bassi || || || || Austria || || || || Polonia || || || || Portogallo || || || || Romania || || || || Svezia || || || || Svizzera || || || || Spagna || || || || Slovacchia || || || || Slovenia || || || || Repubblica ceca || || || || Ungheria || || || || Regno Unito || || || || Cipro || || || || Se manca l’autorità competente significa che non è stata specificata dal
paese in questione. ·
Registro degli impianti di navigazione radar e
degli indicatori della velocità di accostata autorizzati Voce || Tipo || Costruttore || Titolare dell’omologazione || Data dell’omolo-gazione || Autorità competente || Numero di omologazione || || || || || || ·
Registro degli impianti di navigazione radar e
degli indicatori della velocità di accostata autorizzati sulla base di
omologazioni equivalenti Voce || Tipo || Costruttore || Titolare dell’omologazione || Data dell’omolo-gazione || Autorità competente || Numero di omologazione || || || || || || ·
Registro delle imprese specializzate autorizzate ad
installare impianti di navigazione radar e indicatori della velocità di
accostata Belgio Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Bulgaria Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Croazia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Danimarca Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Germania Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Estonia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Finlandia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Francia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Grecia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Italia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Irlanda Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Lettonia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Lituania Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Lussemburgo Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Malta Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Paesi Bassi Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Austria Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Polonia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Portogallo Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Romania Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Svezia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Svizzera Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Spagna Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Slovacchia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Slovenia Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Repubblica ceca Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Ungheria Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Regno Unito Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. Cipro Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || || || || Se non viene specificata un’impresa autorizzata significa che nel paese
in questione non sono state rilasciate autorizzazioni. ·
Registro degli istituti di prova specificati per la
prova del tipo degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della
velocità di accostata Voce || Nome || Indirizzo || Numero di telefono || Indirizzo di posta elettronica || Stato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Parte VI
Impianti equivalenti Impianto per la navigazione radar:
omologazioni basate sulla risoluzione 1989-II-33 della Commissione centrale per
la navigazione sul Reno, del 19 maggio 1989, modificata da ultimo dalla
risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre 2008* ·
Indicatori della velocità di accostata:
omologazioni basate sulla risoluzione 1989-II-34 della Commissione centrale per
la navigazione sul Reno, del 19 maggio 1989, modificata da ultimo dalla
risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre 2008 ·
Impianto di navigazione radar e indicatori della
velocità di accostata installati e funzionanti in conformità alla risoluzione
1989-II-35 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 19
maggio 1989, modificata da ultimo dalla risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre
2008 (*) Requisiti per l’installazione
e il funzionamento di impianti di navigazione radar e di indicatori della
velocità di accostata per la navigazione sul Reno. [1] Nel caso di navi il cui porto di armamento è altrove, va
tenuto conto dell’articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell’8
aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602). [2] GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. [3] Omologazioni alternative riconosciute ai sensi della
direttiva 97/68/CE sono elencate nell’allegato XII, paragrafo 2, della
direttiva stessa. [4] Quando gli apparecchi o i quadri non possiedono questo
tipo di protezione, la loro ubicazione soddisfa le condizioni previste per
questo tipo di protezione. [5] Per gli apparecchi che emanano forte calore: IP 12. [6] Quando gli apparecchi o i quadri non possiedono questo
tipo di protezione, la loro ubicazione soddisfa le condizioni previste per
questo tipo di protezione. [7] Materiale elettrico del tipo certificato di sicurezza
conformemente: a) alle norme europee EN
50014: 1997; 50015: 1998; 50016: 2002; 50017: 1998; 50018: 2000; 50019: 2000 e
50020: 2002; oppure b) alla norma IEC 60079
con decorrenza 1° ottobre 2003. [8] Quando la tensione proviene da reti di tensione
superiore, occorre utilizzare una separazione galvanica (trasformatore di
sicurezza). [9] Quando la tensione proviene da reti di tensione
superiore, occorre utilizzare una separazione galvanica (trasformatore di
sicurezza). [10] Entrambi i poli del circuito elettrico ausiliario sono
isolati dalla massa. [11] Quando la tensione proviene da reti di tensione superiore,
occorre utilizzare una separazione galvanica (trasformatore di sicurezza). [12] Quando la tensione proviene da reti di tensione superiore,
occorre utilizzare una separazione galvanica (trasformatore di sicurezza). [13] Distanza dalla crocetta al ponte. [14] Lunghezza complessiva dell’alberetto, esclusa la testa. [15] Diametro dell’alberetto all’altezza dell’attrezzatura di
testa. [16] Lunghezza complessiva del bompresso. [17] Lunghezza complessiva dell’asta di fiocco. [18] Lunghezza complessiva del boma di maestra. [19] Lunghezza complessiva del picco. [20] Distanza fra testa dell’albero o crocetta e ponte. [21] Distanza fra testa dell’albero o crocetta e ponte. [22] GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla
direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1). [23] GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. [24] Le sezioni di stiva con superfici libere esposte all’acqua
risultano dalla compartimentazione longitudinale e/o trasversale stagna
all’acqua che forma sezioni indipendenti. [25] Le sezioni di stiva con superfici libere esposte all’acqua
risultano dalla compartimentazione longitudinale e/o trasversale stagna
all’acqua che forma sezioni indipendenti. [26] 1. Gli impianti di estinzione a CO2 installati prima del
1° ottobre 1980 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del
certificato comunitario dopo il 1° gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di
cui all’articolo 7.03, paragrafo 5, conformemente alla risoluzione 1975-I-23
del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1° aprile 1976. 2. Gli impianti di
estinzione fissi al CO2 installati fra il 1° aprile 1992 e il 31 dicembre 1994
possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato
comunitario dopo il 1° gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 7.03, paragrafo 5, del regolamento di visita delle navi sul Reno
in vigore al 31 dicembre 1994. 3. Le raccomandazioni
della CCR formulate fra il 1° aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 in relazione
all’articolo 7.03, paragrafo 5, del regolamento di visita delle navi sul Reno
in vigore al 31 dicembre 1994 continuano a vigere fino al rilascio o al rinnovo
del certificato comunitario dopo il 1° gennaio 2035. 4. L’articolo 10.03 ter,
paragrafo 2, lettera a), si applica soltanto fino al rilascio o al rinnovo del
certificato comunitario dopo il 1° gennaio 2035 se gli impianti sono stati
installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1° ottobre 1992. [27] 1. I sistemi antincendio fissi al CO2 installati fra il 1°
gennaio 1995 il 31 marzo 2003 rimangono autorizzati fino al rilascio o rinnovo
del certificato comunitario dopo l’1.1.2035 se sono conformi all’articolo
10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al
31 marzo 2002. 2. Rimangono in vigore
le raccomandazioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno
formulate fra il 1° gennaio 1995 e il 31 marzo 2002 in relazione all’articolo
10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al
31 marzo 2002 fino al rilascio o al rinnovo del certificato UE per la
navigazione interna dopo il 1° gennaio 2035. 3. L’articolo 10.03 ter,
paragrafo 2, lettera a si applica fino al rilascio o rinnovo del certificato
comunitario dopo l’1.1.2035 soltanto se gli impianti sono stati installati in
navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1° ottobre 1992 [28] Ai sensi dell’allegato I, sezione 1A, punto ii), della
direttiva 2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE, i limiti per detti
motori ausiliari a velocità costante si applicano solo a partire da questa
data. [29] La disposizione si applica alle navi la cui chiglia è
stata posta due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e alle
navi in servizio con i seguenti requisiti: i requisiti di cui all’articolo 11.04
devono essere rispettati quando l’intera zona stive è rinnovata. Nel caso in cui una conversione che
modifica l’ampiezza libera del ponte laterale copra l’intera lunghezza di
quest’ultimo. a) L’articolo 11.04 deve
essere rispettato se l’ampiezza libera del ponte laterale prima della
conversione a un’altezza di 0,90 m o l’ampiezza libera sopra a tale altezza
deve essere ridotta, b) l’ampiezza libera del
ponte laterale prima della conversione a un’altezza di 0,90 m o l’ampiezza
libera al di sopra di tale altezza non deve essere inferiore alle misurazioni
di cui all’articolo 11.04. [30] Conformemente alla decisione dell’esperto nautico. [31] Conformemente alla decisione dell’esperto nautico. [32] Conformemente alla decisione dell’esperto nautico. [33] Cancellare le voci non pertinenti. [34] Cancellare le voci non pertinenti. [35] Cancellare le voci non pertinenti. [36] Cancellare le voci non pertinenti. [37] Cancellare le voci non pertinenti. [38] Cancellare le voci non pertinenti. [39] Cancellare le voci non pertinenti. [40] Cancellare le voci non pertinenti. [41] Cancellare le voci non pertinenti. [42] Cancellare le voci non pertinenti. [43] Cancellare le voci non pertinenti. [44] Cancellare le voci non pertinenti. [45] Cancellare le voci non pertinenti. [46] Cancellare le voci non pertinenti. [47] Cancellare le voci non pertinenti. [48] Cancellare le voci non pertinenti. [49] Cancellare le voci non pertinenti. [50] Cancellare le voci non pertinenti. [51] Cancellare le voci non pertinenti. [52] Cancellare le voci non pertinenti. [53] Cancellare le voci non pertinenti. [54] Dwt = portata lorda. [55] Dwt = portata lorda. [56] Cancellare le voci non pertinenti. [57] Cancellare le voci non pertinenti. [58] Cancellare le voci non pertinenti. [59] Cancellare le voci non pertinenti. [60] Cancellare le voci non pertinenti. [61] Cancellare le voci non pertinenti. [62] Cancellare le voci non pertinenti. [63] Solo per i motori con potenza nominale di uscita superiore
a 560 kW. [64] I valori limite di fase II stabiliti nel RINR si applicano
con effetto dal 1° luglio 2007. [65] Solo per i motori con potenza nominale di uscita superiore
a 560 kW. [66] I valori limite di fase II stabiliti nel RINR si applicano
con effetto dal 1° luglio 2007. [67] Solo per i motori con potenza nominale di uscita superiore
a 560 kW. [68] I valori limite di fase II stabiliti nel RINR si applicano
con effetto dal 1° luglio 2007. [69] Solo per i motori con potenza nominale di uscita superiore
a 560 kW. [70] I valori limite di fase II stabiliti nel RINR si applicano
con effetto dal 1° luglio 2007. [71] Fasi operative Ai fini delle prove sono definite le
seguenti fasi operative: a) Operatività in stand-by,
quando l’impianto di depurazione di bordo è in funzione ma non ha trattato
acque reflue per più di un giorno. Un impianto di depurazione di bordo può
essere in stand-by quando, ad esempio, la nave passeggeri non è in servizio per
un lungo periodo ed è all’ormeggio. b) Operatività di emergenza,
quando sottoinsiemi individuali di un impianto di depurazione di bordo
presentano anomalie che non consentono di trattare le acque reflue come
previsto. c) Modalità spegnimento,
arresto e riavvio, quando un impianto di depurazione di bordo è messo fuori
servizio per un periodo prolungato (ormeggio invernale) e l’alimentazione è
disattivata o quando l’impianto di depurazione di bordo è riavviato all’inizio
della stagione. [72] Indicare la casella appropriata. [73] indicare la casella appropriata. [74] Quando le prove sono eseguite dall’autorità competente
indicare “non pertinente”. [75] indicare la casella appropriata. [76] Nel caso di più cicli di prove indicare ogni ciclo. [77] Non esistono valori limite per l’afflusso. [78] Da inserire da chi effettua la prova. [79] Indicare la casella appropriata. [80] Non esistono valori limite per l’afflusso.