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Document 52013PC0267
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on protective measures against pests of plants
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
/* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il fattore fitosanitario riveste cruciale
importanza per un'agricoltura , un'orticoltura ed una silvicoltura sostenibile
e competitiva. Per ottenere colture redditizie e garantire occupazione,
innovazione vegetale e sicurezza alimentare servono sementi sane e materiale di
moltiplicazione sano. In relazione ad alberi e arbusti, proteggere la sanità
delle piante è essenziale per preservare il patrimonio forestale, paesaggistico
e le aree verdi pubbliche e private nell'Unione. La sanità delle piante è
importante anche ai fini della tutela della biodiversità e dei servizi
ecosistemici. Gli organismi nocivi provenienti da altri
continenti sono particolarmente pericolosi. Le piante e gli alberi europei
solitamente non dispongono di un'adeguata resistenza genetica agli organismi
nocivi extraeuropei, che spesso non hanno neppure nemici naturali nel nostro
continente. Se introdotti in Europa, gli organismi nocivi extraeuropei
provocano gravi danni economici. Essi possono infestare specie ospiti che non
erano mai state colpite, diffondersi rapidamente da un paese all'altro e
provocare una permanente riduzione della resa ed un costante aumento dei costi
di produzione e di controllo. Le perdite economiche spesso gravi compromettono la
redditività e la competitività delle attività agricole e forestali.
L'insediamento di nuovi organismi nocivi può indurre i paesi terzi ad imporre
divieti commerciali, nocivi per le esportazioni dell'Unione. Non tutti gli
organismi nocivi possono essere combattuti con i pesticidi e in alcuni casi,
anche se possibile, il loro impiego può essere indesiderabile. Quadro normativo L'attuale quadro normativo dell'UE nel settore
fitosanitario intende proteggere le attività agricole e forestali europee
impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi nocivi extraeuropei. Il
principale strumento normativo è la direttiva 2000/29/CE del Consiglio[1], che
rispecchia anche gli accordi commerciali internazionali in tale settore. Il
regime fitosanitario dell'UE è unico in quanto si tratta di un regime aperto:
gli spostamenti di piante e prodotti vegetali verso e nell'Unione sono
consentiti purché siano rispettate specifiche restrizioni e prescrizioni (ad
es. provenienza da una zona indenne da organismi nocivi o trattamento
adeguato). Gli ingenti volumi di importazioni da altri continenti implicano
tuttavia un'elevata probabilità di future infestazioni da organismi nocivi
extraeuropei. Il regime è indispensabile per proteggere la
salute, l'economia e la competitività del settore della produzione vegetale
dell'UE nonché per sostenere la politica di apertura degli scambi commerciali
dell'Unione. Attualmente il quadro normativo in vigore è tuttavia oggetto di
critiche, dato che non riesce a fermare il crescente afflusso di nuovi e
pericolosi organismi nocivi, conseguenza della globalizzazione degli scambi
commerciali. Inoltre il cambiamento climatico consente a tali organismi nocivi
di sopravvivere in Europa, mentre ciò non era possibile in passato, e rende le
colture e gli ecosistemi più vulnerabili nei confronti di nuovi organismi
nocivi. Nell'ultimo decennio le gravi infestazioni da pericolosi organismi
nocivi importati che hanno colpito il settore forestale hanno contribuito a
rendere consapevoli la società e la politica in merito ai costi e agli impatti
di una protezione inadeguata. Analisi del problema Da una valutazione del regime (2010)[2] risulta che la legislazione di base deve
essere modificata per poter affrontare con efficacia tali nuovi e maggiori
rischi. I principali problemi identificati riguardano l'insufficiente
attenzione riservata alla prevenzione in relazione all'aumento delle
importazioni di merci ad alto rischio, la necessità di rendere prioritari gli
organismi nocivi a livello dell'UE nei 27 Stati membri, la necessità di
strumenti migliori per il controllo della presenza e della diffusione naturale
degli organismi nocivi qualora essi raggiungano il territorio dell'Unione, la
necessità di ammodernare e aggiornare gli strumenti riguardanti gli spostamenti
intra-UE (passaporti delle piante e zone protette) e la necessità di reperire
risorse aggiuntive. È inoltre emersa la necessità di rendere più verde
il regime e gli obiettivi relativi all'ambiente naturale hanno assunto maggiore
importanza. Risulta quindi necessario cambiare la logica degli interventi,
anche in termini di finanziamento, del regime, che da un regime di beni privati
per l'agricoltura sta diventando un regime di beni misti pubblici/privati per
le attività agricole, forestali, dell'ambiente naturale e paesaggistiche. Il fondamento scientifico del regime (ricerche,
laboratori) deve essere rinforzato. Nelle università si è verificata una
costante erosione della patologia vegetale classica e della tassonomia degli
organismi nocivi, che ha rischiato di compromettere la capacità degli ambienti
scientifici di fornire sostegno nella valutazione dei rischi connessi ai nuovi
organismi nocivi e nel diagnosticare adeguatamente tali organismi nocivi in
laboratorio. In tale contesto l'Organizzazione europea e mediterranea per la
protezione delle piante ha rilasciato una dichiarazione dello stato di
emergenza. Infine occorre trovare un nuovo equilibrio nella
condivisione dei costi e delle responsabilità (sviluppo di partnership),
incrementare l'efficacia e ridurre i costi e gli oneri amministrativi inutili.
Il regime deve inoltre essere ammodernato inserendo incentivi al rispetto delle
norme. Obiettivo della proposta La presente revisione mira a superare queste
carenze e a creare un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile, che
sia adeguato agli obiettivi perseguiti. La proposta di regolamento sostituisce
e abroga la direttiva 2000/29/CE. Relazioni con le altre proposte del pacchetto La proposta fa parte di un pacchetto di revisioni
riguardanti la sanità delle piante, la qualità del materiale riproduttivo
vegetale, la salute degli animali, i controlli ufficiali riguardanti le piante,
gli animali, gli alimenti e i mangimi e le spese dell'Unione per le politiche
in materia. La proposta rafforza le sinergie con il regime del
materiale riproduttivo vegetale, eliminando le sovrapposizioni evitabili e i
conseguenti oneri inutili. L'obiettivo viene raggiunto ricollocando gli
organismi nocivi, attualmente regolamentati dalle cosiddette direttive sulla
commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione, nel campo
d'applicazione del proposto regolamento sulla sanità delle piante. Attraverso
il ricollocamento si introduce la flessibilità necessaria per modificare lo
status di organismi da quarantena ad ampia diffusione in organismi nocivi per
la qualità, come richiesto dagli operatori professionali e dagli Stati membri,
e per usare le risorse a disposizione delle autorità fitosanitarie per
perseguire le reali priorità dell'Unione. Nel frattempo la proposta garantisce
che continuino ad essere applicate le disposizioni pratiche attuali negli Stati
membri riguardanti la certificazione del materiale riproduttivo vegetale in
relazione agli organismi nocivi per la qualità. Complessivamente la
risistemazione del regime fitosanitario e del regime del materiale riproduttivo
dell'UE dovrebbe renderli più coerenti tra loro (grazie all'uso condiviso di
sistemi di certificazione, etichette e registri) e quindi ridurre l'onere per
gli operatori professionali. Le nuove disposizioni proposte richiederanno
tuttavia un migliore coordinamento tra le autorità competenti negli Stati
membri per la sanità delle piante e per il materiale riproduttivo vegetale. La proposta non comprende disposizioni relative ai
controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare se gli
operatori professionali rispettano la legislazione fitosanitaria, vale a dire
le disposizioni attualmente contenute nella direttiva 2000/29/CE. I suddetti
controlli sono ora trattati esclusivamente dalla proposta riguardante i
controlli ufficiali (che sostituisce il regolamento (CE) n. 882/2004[3]). Questo
consentirà anche di migliorare la coerenza con il nuovo codice doganale e di
semplificare le procedure di importazione. La proposta, diversamente dalla direttiva
2000/29/CE, non contiene disposizioni relative alle spese che possono
beneficiare del contributo finanziario dell'Unione. Le disposizioni in
questione, redatte in conformità dell'opzione prescelta nella valutazione
dell'impatto, sono contenute nella proposta di regolamento sulle spese
concernenti alimenti e mangimi, che riguarda la gestione delle spese
dell'Unione relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale che
accompagna la presente. La proposta è complementare a quella relativa alle
specie esotiche invasive, prevista nell'ambito della strategia sulla
biodiversità dell'UE. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Processo di consultazione Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la
Commissione ad effettuare una valutazione del regime fitosanitario dell'UE e a
prendere in considerazione eventuali modifiche del quadro giuridico esistente
nonché il loro impatto[4].
La Commissione ha avviato una valutazione completa del regime dall'istituzione
del mercato interno (1993)[5]
e ha incaricato un consulente esterno di effettuare lo studio necessario[6]. Gli
esperti degli Stati membri hanno partecipato al gruppo direttivo interservizi
che si è occupato della valutazione. Il 23 e 24 febbraio 2010 si è svolta una
conferenza nel corso della quale i soggetti interessati e gli SM sono stati
informati sullo stato di avanzamento della valutazione e consultati in merito
alle opzioni provvisorie per lo sviluppo futuro individuate dal consulente.
L'input ricevuto ha consentito di elaborare le opzioni e le raccomandazioni
finali. La relazione di valutazione[7]
è stata presentata durante una seconda conferenza, il 28 settembre 2010, alla
quale hanno partecipato i soggetti interessati, il grande pubblico e
rappresentanti degli SM e dei paesi terzi. Si è inoltre svolta una
consultazione pubblica collegata alla conferenza, riguardante le
raccomandazioni elaborate in seguito alla valutazione e la portata della conseguente
valutazione d'impatto. Per preparare la valutazione d'impatto le opzioni
raccomandate dal consulente esterno sono state discusse con gli Stati membri al
Consiglio e con i capi dei servizi fitosanitari in numerose riunioni e, per
quanto riguarda la coerenza con il regime del materiale riproduttivo vegetale,
con i capi servizio responsabili di tale regime ed il rispettivo gruppo di
lavoro. Per discutere ulteriormente i principali ambiti di modifica sono state
create cinque task force con esperti degli Stati membri e la Commissione. I soggetti interessati (rappresentanti delle
associazioni delle industrie e ONG) sono stati consultati fin dalle primissime
fasi del processo di revisione, prima di avviare la valutazione, durante lo
studio di valutazione e nuovamente durante la realizzazione della valutazione
dell'impatto. Nell'ambito del gruppo consultivo per la catena alimentare e per
la salute animale e vegetale è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc
fitosanitario. I lavori realizzati sono stati presentati e discussi durante
numerose riunioni del suddetto gruppo consultivo, in altri gruppi consultivi[8] e su
invito a riunioni di COPA-COGECA, EUROPATAT, ESA e UNION FLEURS. La
consultazione dei soggetti interessati è stata un elemento chiave per lo studio
di valutazione e per lo studio economico supplementare commissionato ad un
consulente esterno. La consultazione ha riguardato le modifiche del
regime fitosanitario dell'UE nonché gli elementi del regime da trasferire da o
verso il regime del materiale riproduttivo vegetale e il regime UE sui
controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanità delle piante e sul materiale riproduttivo vegetale. Le conferenze organizzate durante il processo di
revisione hanno consentito di ottenere l'input e le opinioni dei soggetti
interessati in merito alle raccomandazioni e alla portata della valutazione
dell'impatto, sia attraverso gli interventi alle conferenze che attraverso la
consultazione pubblica connessa. Alla riunione del gruppo di lavoro
fitosanitario del 18 febbraio 2011 è stata collegata una consultazione sulle
proposte di modifiche tecniche, volta ad individuare l'orientamento futuro
auspicato per le modifiche di ampio impatto. Anche sulla pagina web della DG
SANCO[9]
sono state pubblicate consultazioni. Il 13 maggio 2011 è stata avviata una
consultazione finale sulle opzioni strategiche. Raccolta dei dati La raccolta dei dati è iniziata con una
valutazione completa del regime effettuata dal consulente esterno dal 2009 al
2010. La valutazione comprende un'analisi ex post del regime per il periodo
1993-2008, la raccolta di dati economici sui costi e sull'onere amministrativo
per le autorità competenti e i soggetti interessati derivante dal regime,
nonché l'elaborazione ex ante di opzioni e raccomandazioni per il futuro. La
relazione di valutazione è stata consegnata nel maggio 2010. Il processo interno di elaborazione della valutazione
d'impatto è stato ulteriormente sostenuto da un secondo contratto con il consulente.
Tale contratto verteva su uno studio di quantificazione dei costi e dei
vantaggi delle modifiche al regime, oltre ai dati raccolti durante la
valutazione. Lo studio consiste in moduli riguardanti la valutazione ex ante
dell'impatto economico di specifiche opzioni tecniche per la revisione
legislativa. La portata delle tematiche da affrontare è stata oggetto di
consultazione dei soggetti interessati. I moduli sono stati strutturati in modo
da consentire l'aggregazione in potenziali opzioni politiche di portata
generale. Nel luglio 2011 il consulente ha presentato la relazione finale dello
studio. Ove necessario, sono state reperite ulteriori informazioni nella
bibliografia, nelle relazioni degli studi e nelle domande al fine di valutare i
principali impatti delle modifiche della politica. Inoltre i servizi della
Commissione hanno valutato gli impatti sociali e ambientali delle opzioni
politiche. Valutazione dell'impatto Per migliorare il regime sono state elaborate
quattro opzioni: Opzione 1: migliorare solo la forma giuridica e
la chiarezza del regime. La legislazione è trasformata
da direttiva a regolamento, semplificata e chiarita. Per quanto concerne gli
aspetti di sostanza, si mantiene lo status quo. Opzione 2: definire
priorità, aggiornare e potenziare la prevenzione. Oltre a quanto previsto dall'opzione
1, la presente opzione prevede di migliorare la definizione delle priorità
trasformando gli attuali allegati I e II, in cui gli organismi nocivi
regolamentati sono elencati in base alle caratteristiche tecniche, a
prescindere dalla loro priorità per l'Unione, in elenchi basati sulla logica
d'intervento e sulla priorità. Si prevede
inoltre di aggiornare il passaporto delle piante e i sistemi delle zone
protette (condivisione delle responsabilità con gli operatori professionali) e
di renderli più efficaci (portata e formato del passaporto delle piante, spese
per il passaporto delle piante basate sul recupero obbligatorio dei costi,
analogamente a quanto già avviene per i controlli all'importazione, norme per
la sorveglianza e l'eradicazione del focolaio nelle zone protette). Migliorando la coerenza tra il regime fitosanitario
e il regime del materiale riproduttivo vegetale li si rende più efficaci e si
riducono i costi per gli operatori professionali. L'opzione
prevede inoltre di potenziare la prevenzione introducendo una nuova
disposizione riguardante i materiali riproduttivi vegetali ad alto rischio
(piante da impianto) che non sono autorizzati all'introduzione nell'Unione o
che sono soggetti a specifici controlli fisici approfonditi finché non è
completata l'analisi dei rischi ed eliminando le esenzioni per i bagagli dei
passeggeri (assoggettandoli a controlli a scarsa frequenza per ridurre al
minimo l'impatto sui costi). Opzione 3 : definire priorità, aggiornare,
potenziare la prevenzione e rafforzare le azioni di lotta. Oltre a quanto previsto dall'opzione 2, la presente opzione introduce
obblighi di sorveglianza e pianificazione per le emergenze. Analogamente alle disposizioni del regime di sanità
animale, il cofinanziamento dell'UE è disponibile per la sorveglianza e, in
taluni casi, per risarcire le perdite dirette degli operatori professionali.
Gli strumenti giuridici per l'eradicazione e il contenimento sono ulteriormente
sviluppati. È eliminata l'esclusione delle misure connesse alla diffusione per
via naturale. Opzione 4: definire priorità, aggiornare,
potenziare la prevenzione, rafforzare le azioni di lotta ed estendere la
portata alle piante invasive. Oltre a quanto previsto
dall'opzione 3, nella presente opzione il regime copre anche le piante
invasive, in termini di disposizioni giuridiche relative alle misure e al cofinanziamento
dell'UE. Le piante invasive (escluse le piante parassite) non sono coperte
nelle opzioni 1, 2 e 3. Dalla valutazione dell'impatto delle quattro
opzioni è risultato che l'opzione 3 prevede la metodologia migliore per
raggiungere gli obiettivi con il migliore rapporto costi-benefici ed un
equilibrio ottimale tra gli input degli Stati membri, degli operatori professionali
e dell'Unione. L'opzione 3 ha un notevole impatto positivo sulla redditività e
sulla crescita economica dei settori coinvolti; inoltre è l'opzione che
rispecchia più fedelmente i risultati della consultazione dei soggetti
interessati e degli SM. Il bilancio UE necessario per attuare l'opzione 3
è garantito dalla proposta della Commissione relativa al quadro finanziario
pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020. Le relative disposizioni giuridiche
sono contenute nella proposta di regolamento che stabilisce le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale. Piccole e medie imprese e micro-imprese La natura del regime fitosanitario richiede che le piccole e medie
imprese (PMI) non siano esentate dagli obblighi del presente regolamento. La
maggioranza delle imprese oggetto del regime sono PMI ed esentarle a priori
comprometterebbe gravemente gli obiettivi del regime. Tuttavia la proposta
esenta le imprese che vendono piante e prodotti vegetali esclusivamente sul
mercato locale dall'obbligo di rilasciare passaporti delle piante, che comunque
non saranno richiesti nemmeno per le vendite agli utilizzatori finali non
professionisti. Per le microimprese il nuovo regolamento sui controlli
ufficiali consente di ricorrere a disposizioni particolari sul potenziale
rimborso delle tariffe per i controlli fitosanitari nel quadro delle regole
sugli aiuti di Stato. Diritti fondamentali Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso deve essere applicato dagli
Stati membri nel rispetto di detti diritti e principi, tramite adeguata
attuazione nella loro legislazione nazionale. Talune disposizioni del presente
regolamento limitano comunque determinati diritti della Carta, ma solo nella
misura strettamente necessaria a tutelare l'interesse generale dell'Unione
oggetto del presente regolamento e conservando l'essenza dei diritti in
questione. L'eradicazione dei focolai di organismi nocivi
extraeuropei può riuscire solo se tutte le fonti di infestazione sono
eliminate. Oltre che nelle aziende degli operatori professionali, i focolai di
organismi nocivi da quarantena possono insorgere anche in aree verdi pubbliche
o private. In tali casi le misure di eradicazione, per avere successo, devono
riguardare anche le piante infestate e potenzialmente infestate in tali aree
verdi pubbliche e private (qualsiasi pianta infestata rimanente funge da fonte
di nuove infestazioni altrove). Questo implica che, in determinati casi, le
autorità competenti degli Stati membri devono avere accesso a siti privati per
effettuare i controlli ufficiali, se possibile seguiti dall'obbligo di
trattamento o di misure di eradicazione o da determinate restrizioni o divieti
d'uso delle piante. Ciò costituisce una limitazione dell'articolo 7 e
dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
riguardanti, rispettivamente, il rispetto della vita privata e della vita
familiare e il diritto di proprietà. Tale limitazione risulta necessaria per
raggiungere un obiettivo d'interesse generale, ovvero la protezione della
sanità delle piante nell'Unione. La limitazione è proporzionata perché
l'obiettivo d'interesse generale non può essere raggiunto se non si garantisce
che le misure fitosanitarie siano rispettate allo stesso modo da tutti
(astenendosi dal distruggere le piante infestate in giardini privati si
annullerebbero i vantaggi portati dalle misure di eradicazione imposte agli
operatori professionali ed attuate negli spazi verdi pubblici). Spetta agli
Stati membri provvedere ad un equo e tempestivo risarcimento delle perdite
subite dai cittadini. L'essenza del diritto di proprietà è quindi
salvaguardata. Chiunque sia a conoscenza della presenza di un
organismo nocivo da quarantena è tenuto a notificare tale presenza alle
autorità competenti, allegando le informazioni riguardanti l'origine e la natura
del materiale in questione. Questo vale anche per i laboratori e le
organizzazioni di ricerca che individuano organismi nocivi nei campioni forniti
loro. In alcuni casi si può configurare una limitazione dell'articolo 8 della
Carta, riguardante la protezione dei dati di carattere personale. Tale
limitazione è necessaria per raggiungere l'obiettivo fitosanitario di interesse
pubblico nell'Unione, in quanto la presenza di organismi nocivi da quarantena
deve essere comunicata alle autorità competenti affinché possano provvedere
all'eradicazione immediata dei focolai. Si tratta di una limitazione
proporzionata perché i dati di carattere personale sono soggetti alla
disposizione solo nella misura in cui sono indispensabili affinché le autorità
competenti possano situare i focolai e intervenire di conseguenza. L'essenza
del diritto di protezione dei dati di carattere personale è quindi
salvaguardata. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Capo I: Oggetto, campo di applicazione e
definizioni Il campo d'applicazione territoriale del regime
non comprende le regioni ultraperiferiche non europee degli Stati membri, dato
che tali regioni appartengono ad altre regioni biogeografiche del mondo, in cui
sono presenti esattamente gli organismi nocivi dai quali i territori europei
degli Stati membri si devono proteggere. Il campo d'applicazione territoriale
del regime comprende parte dell'arcipelago della Macaronesia (l'isola di Madera
e le Azzorre), che costituisce una regione biogeografica che si sovrappone alla
regione mediterranea, in particolare alla penisola iberica, in termini di
vegetazione naturale. Risulta pertanto opportuno includere tale arcipelago nel
campo d'applicazione del regime. Nell'allegato I sono elencati i territori
degli Stati membri che sono coperti dal trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ma che, ai fini del presente regolamento, sono considerati paesi terzi.
Le piante invasive, escluse le piante parassite
(che si nutrono fisicamente delle piante ospiti), sono escluse dal campo
d'applicazione, conformemente ai risultati della valutazione dell'impatto. Sono fornite le necessarie definizioni. Capo II: Organismi nocivi da quarantena Nella direttiva 2000/29/CE gli organismi nocivi
sono elencati in allegati specifici. La presente proposta stabilisce invece la
natura concettuale degli organismi nocivi da quarantena e li elenca
successivamente in atti di esecuzione come organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione o come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le
zone protette. Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
rendono necessarie misure di eradicazione su tutto il territorio dell'Unione,
mentre per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette la
necessità delle misure si limita a specifiche zone protette in cui determinati
organismi nocivi non sono presenti e la cui presenza è però nota in altre parti
del territorio dell'Unione. La proposta conferisce alla Commissione il potere
di elencare determinati organismi nocivi da quarantena come organismi nocivi
prioritari per l'Unione, fino ad un massimo del 10% degli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione presenti nell'elenco. Tali organismi nocivi
sono soggetti ad obblighi più severi per quanto concerne la preparazione e
l'eradicazione, integrati da un più ampio sostegno finanziario dell'Unione per
gli interventi necessari. Nell'allegato II del regolamento sono illustrati i
criteri in base ai quali un organismo nocivo è considerato organismo nocivo da
quarantena, organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o rilevante
per le zone protette, oppure organismo nocivo prioritario. Gli organismi nocivi
attualmente elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE saranno
trasferiti negli specifici elenchi dei futuri atti di esecuzione. Non si
distinguerà più tra gli organismi nocivi attualmente elencati nell'allegato I e
quelli dell'allegato II della direttiva 2000/29/CE. Il capo II stabilisce inoltre norme dettagliate
sulla notifica della presenza di organismi nocivi da quarantena, sulle misure
da adottare per l'eradicazione di tali organismi nocivi, compresa la
delimitazione delle zone soggette alle misure di eradicazione, sulle indagini
da effettuare per rilevare la presenza di organismi nocivi e sull'elaborazione
di piani di emergenza e programmi di eradicazione dei focolai di organismi
nocivi prioritari. Le disposizioni di tale capo conferiscono alla
Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti misure
permanenti di gestione degli organismi nocivi da quarantena che si sono
insediati nel territorio dell'Unione. Tali atti possono essere adottati anche
su base temporanea per organismi nocivi da quarantena non elencati, se
necessario ricorrendo alla procedura d'urgenza del trattato di Lisbona. Gli
strumenti elaborati in questo capo sono già contenuti nella direttiva
2000/29/CE, ma la presente proposta li elabora in modo esplicito. È inclusa
anche una disposizione che consente agli Stati membri di adottare, nei
confronti degli organismi nocivi, misure più rigorose di quelle previste dalla
legislazione dell'Unione, a condizione che esse non limitino in nessun modo la
libera circolazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti
regolamentati sul mercato interno. Il capo comprende anche le disposizioni riguardanti
le zone protette, che conservano il sistema attuale rendendolo tuttavia
esplicitamente più efficace nel garantire una giustificazione tecnica di tali
zone e una adeguata e tempestiva eradicazione di eventuali focolai di organismi
nocivi da quarantena rilevanti per la zona protetta in questione. Se questo non
succede la zona protetta è revocata. Grazie a tali modifiche il sistema di zone
protette dell'Unione si allinea al sistema di zone indenni della Convenzione
internazionale per la protezione delle piante (IPPC), come richiesto dai
soggetti interessati nell'ambito del regime e dai paesi terzi. Capo III: Organismi nocivi per la qualità Gli organismi nocivi che influiscono sull'uso
previsto delle piante da impianto, ma non richiedono misure di eradicazione,
sono attualmente regolamentati dalle direttive sulla commercializzazione delle
sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante e, in parte,
dall'allegato II della direttiva 2000/29/CE. Nella presente proposta sono tutti
classificati come organismi nocivi per la qualità nell'Unione. Essa stabilisce
la natura concettuale di tali organismi nocivi e li elenca successivamente in
atti di esecuzione. Nell'allegato II sono illustrati i criteri in base ai quali
si considera un organismo nocivo come organismo nocivo per la qualità
nell'Unione. Gli organismi nocivi per la qualità non sono regolamentati dalla
proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale ma sono inclusi,
ove necessario nei sistemi di certificazione. Rappresentazione schematica dei vari tipi di
organismi nocivi citati nella proposta, del processo decisionale di
qualificazione di tali organismi e delle misure necessarie nei loro confronti. Capo IV: Misure riguardanti le piante, i
prodotti vegetali e altri oggetti. Gli allegati della direttiva 2000/29/CE contengono
elenchi di divieti relativi a determinate piante, prodotti vegetali e altri
oggetti (allegato III), nonché prescrizioni specifiche per l'introduzione e la
circolazione nell'Unione (allegato IV). La proposta conferisce alla Commissione
il potere di adottare tali elenchi attraverso atti di esecuzione. Le
disposizioni del capo IV riguardano anche le norme secondo le quali misure di
paesi terzi possono essere riconosciute come equivalenti a misure dell'Unione
nonché deroghe ai divieti. Il capo IV tratta inoltre le rispettive norme sugli
spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso e nelle zone
protette. Una novità per il regime fitosanitario dell'Unione
è costituita da un articolo che conferisce alla Commissione il potere di
adottare atti di esecuzione per affrontare rischi emergenti connessi a
determinate piante da impianto provenienti da determinati paesi terzi nei
confronti dei quali devono essere adottate misure cautelative. I materiali
vegetali elencati richiedono esami visivi e prove più approfonditi, oppure
l'assoggettamento ad un periodo di quarantena o ad un divieto temporaneo di
introduzione nell'Unione. Le suddette misure si applicano per due anni,
prorogabili una volta. Durante il periodo di applicazione è effettuata una
valutazione dei rischi completa, seguita da una decisione di regolamentazione
del materiale in questione su base permanente oppure di revoca delle misure
temporanee. Un'altra novità è un articolo che stabilisce le norme
fondamentali per le stazioni di quarantena, qualora il loro utilizzo sia
richiesto dal regolamento o da atti derivati adottati a norma del regolamento. L'introduzione nell'Unione di piante regolamentate
da parte dei passeggeri nei loro bagagli non è più esonerata dalle rispettive
prescrizioni e dai rispettivi divieti. Questo risulta necessario perché le
piante contenute nei bagagli dei passeggeri presentano rischi sempre maggiori
per la situazione fitosanitaria dell'Unione, che compromettono il successo del
regime stesso. Un'ulteriore novità è l'articolo in base al quale
le esportazioni di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso paesi terzi
avvengono in conformità delle norme dell'Unione oppure, se le normative del
paese terzo lo consentono o se il paese terzo dichiara il proprio consenso in
merito attraverso accordi bilaterali o in altro modo, nel rispetto delle
prescrizioni di tale paese terzo. Capo V: Registrazione degli operatori
professionali e tracciabilità Secondo la proposta gli operatori professionali
sono tenuti ad iscriversi ad un registro che contiene anche gli operatori
soggetti allo stesso obbligo a norma del proposto regolamento sul materiale
riproduttivo vegetale. In tal modo si riduce l'onere per gli operatori
professionali. Gli operatori registrati devono rispettare determinate
prescrizioni relative alla tracciabilità del materiale vegetale che si trova
sotto il loro controllo. Capo VI: Certificazione delle piante, dei
prodotti vegetali e altri oggetti L'allegato V della direttiva 2000/29/CE elenca le
prescrizioni riguardanti la certificazione delle piante, dei prodotti vegetali
e altri oggetti introdotti o spostati all'interno dell'Unione. La proposta
conferisce alla Commissione il potere di adottare tali elenchi attraverso atti
delegati. Il capo VI tratta inoltre le rispettive norme sulla certificazione
delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti introdotti e spostati
all'interno di zone protette. La proposta contempla l'obbligo, per tutte le
piante da impianto, escluse talune sementi, di disporre di un certificato
fitosanitario per l'introduzione nell'Unione e di un passaporto delle piante
per gli spostamenti all'interno dell'Unione. I passaporti delle piante sono
richiesti per tutti gli spostamenti tra operatori professionali, ma non per le
vendite agli utilizzatori finali non professionali. Il passaporto delle piante
è semplificato e armonizzato. Anziché un numero di lotto, il passaporto delle
piante può essere dotato di un chip, di un codice a barre o di un ologramma
collegato ai sistemi interni di tracciabilità degli operatori professionali. Gli esami delle piante, dei prodotti vegetali e
altri oggetti per i quali deve essere rilasciato un passaporto delle piante
possono implicare il ricorso a sistemi di certificazione in relazione a
determinati organismi nocivi da quarantena e/o organismi nocivi per la qualità,
mentre restano indispensabili gli esami sul campo durante il periodo
vegetativo. Questa opportunità ha potuto essere creata attraverso l'inclusione
degli organismi nocivi per la qualità nel regolamento sulla sanità delle
piante. Quando il regolamento sulla sanità delle piante richiede sistemi di
certificazione, è previsto l'uso dei sistemi creati a norma del proposto
regolamento sul materiale riproduttivo vegetale. Questo dovrebbe evitare la
creazione di sistemi doppi, che darebbero origine a costi doppi per gli
operatori professionali. I passaporti delle piante sono rilasciati dagli
operatori registrati, che sono autorizzati in tal senso dalle autorità
competenti oppure, a richiesta degli operatori, dalle autorità competenti. Se
per il materiale vegetale è richiesto un passaporto delle piante a norma del
regolamento sulla sanità delle piante ed un'etichetta di certificazione a norma
del proposto regolamento sul materiale riproduttivo vegetale, il passaporto
delle piante e l'etichetta di certificazione sono combinati in un documento
unico. In tal modo si evitano costi doppi per gli operatori professionali,
quando il rilascio è effettuato dalle autorità competenti. Sono previste norme sull'autorizzazione e sulla
supervisione degli operatori professionali che rilasciano passaporti delle
piante e sull'esame del materiale vegetale in questione, al fine di garantire
che esso rispetti tutte le prescrizioni del regolamento. Sono inoltre previste norme sull'autorizzazione e
sulla supervisione dei produttori di materiale da imballaggio di legno che
applicano un determinato marchio su tale materiale dopo averlo trattato nel
rispetto della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15
riguardante la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel
commercio internazionale. A fini di esportazione la proposta contempla
l'introduzione di un certificato di pre-esportazione per il materiale vegetale
esportato da uno Stato membro che non è lo Stato membro di origine. Il
certificato di pre-esportazione sostituisce l'attuale documento di orientamento
informale concordato dagli Stati membri. Capo VII: Misure che sostengono l'attuazione
del regolamento La proposta prevede di istituire un sistema
elettronico per le notifiche a fini di notifica e trasmissione di informazioni. Capo VIII: Disposizioni finali La proposta prevede che la Commissione sia assistita da un nuovo
comitato permanente, che comprende i comitati esistenti che trattano questioni
relative alla catena alimentare, alla sanità animale, alla sanità delle piante
e al materiale riproduttivo vegetale (anziché l'attuale comitato fitosanitario
permanente). La proposta contempla modifiche del regolamento
che stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante
e al materiale riproduttivo vegetale, che si prevede di adottare prima della
presente proposta. Fra tali modifiche figura la possibilità per l'Unione di
cofinanziare misure riguardanti gli organismi nocivi prioritari (una categoria
di organismi nocivi creata dalla presente proposta) e di risarcire agli
operatori la perdita di valore del materiale vegetale distrutto nel quadro di
misure di eradicazione degli organismi nocivi prioritari. La proposta abroga sei cosiddette direttive di
controllo riguardanti la gestione di determinati organismi nocivi da quarantena
(Synchytrium endobioticum, nematode a cisti della patata, marciume bruno della
patata, marciume anulare della patata, tortrice del garofano e cocciniglia di
San José) la cui presenza nell'Unione è nota. Gli atti di questo tipo in futuro
saranno adottati come atti derivati a norma del regolamento proposto e non come
atti nel quadro della codecisione. Le direttive sugli organismi nocivi della
patata saranno sostituite da atti derivati a norma del regolamento attualmente
proposto, che non ne modificano la sostanza. Le direttive sulla tortrice del
garofano e sulla cocciniglia di San José non saranno sostituite. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Le disposizioni finanziarie e gli stanziamenti per
l'attuazione del regolamento fino al 31 dicembre 2020 sono presentati nella
prossima proposta di regolamento sulla gestione delle spese relative alla
catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle
piante e al materiale riproduttivo vegetale. La proposta attuale non implica
spese che non siano incluse nella scheda finanziaria della proposta del
suddetto regolamento e non richiede risorse umane aggiuntive. 2013/0141 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo[10],
visto il parere del Comitato delle regioni[11], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nella Comunità[12]
istituisce un regime fitosanitario. (2) Il 21 novembre 2008 il
Consiglio ha invitato la Commissione a procedere ad una valutazione del
suddetto regime fitosanitario[13]. (3) In considerazione dei
risultati della suddetta valutazione e delle esperienze acquisite con
l'applicazione della direttiva 2000/29/CE, risulta opportuno sostituirla. Per
garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme, l'atto che sostituisce la
suddetta direttiva assume la forma di un regolamento. (4) L'aspetto fitosanitario è
estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche
e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la
biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose
per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito
"organismi nocivi". Per contrastare tale minaccia è necessario
adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai
suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile. (5) La necessità di tali misure è
stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e
convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la
protezione delle piante (International Plant Protection Convention,
IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione
riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997. L'Unione è
parte dell'IPPC. (6) Per stabilire il campo
d'applicazione del presente regolamento è risultato importante tenere conto di
aspetti biogeografici, onde evitare che gli organismi nocivi non presenti sul
territorio europeo dell'Unione vi si diffondano. Di conseguenza, i territori
non europei (regioni ultraperiferiche) degli Stati membri di cui all'articolo
355, paragrafo 1, del TFUE devono essere esclusi dal campo d'applicazione
territoriale del presente regolamento. È opportuno redigere un elenco di tali
territori. Quando lo status di uno dei suddetti territori o di un territorio di
cui all'articolo 355, paragrafo 2, del TFUE è modificato in virtù dell'articolo
355, paragrafo 6, del TFUE, il suddetto elenco deve essere modificato affinché
il campo d'applicazione territoriale del presente regolamento resti limitato
alla parte europea del territorio dell'Unione. I riferimenti ai paesi terzi
vanno intesi come riferimenti anche ai territori compresi nel suddetto elenco. (7) La direttiva 2000/29/CE
stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali che devono essere effettuati
dalle autorità competenti in relazione alle misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o per i
prodotti vegetali e contro la diffusione di detti organismi nella Comunità.
Tali norme sono attualmente stabilite dal regolamento (UE) n. …/….. ……sui
controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanità vegetale e sul materiale riproduttivo
vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009,
1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti 1151/2012, […]/2013 [Office of
Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the
management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal
welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] e
delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e
2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)[14] [Office
of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls and,
in the footnote, the reference to the Official Journal] e non sono quindi
oggetto del presente regolamento. (8) Occorre stabilire criteri che
consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario
adottare misure di lotta su tutto il territorio dell'Unione. Tali organismi sono
definiti "organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".
Occorre inoltre stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi
nocivi per i quali è necessario adottare misure di lotta solo in relazione ad
una o più parti del territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti "organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette". (9) Affinché le attività volte a
contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano
essere concentrate su quelli aventi il più grave impatto economico, ambientale
o sociale per l'intero territorio dell'Unione, occorre redigere un elenco
ristretto di tali organismi nocivi, definiti qui di seguito "organismi
nocivi prioritari". (10) Occorre concedere esenzioni
dal divieto di introdurre e spostare all'interno del territorio dell'Unione
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a fini scientifici,
sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi. (11) Per garantire interventi
efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il
pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri. (12) Nei casi in cui i suddetti
obblighi di notifica implicano la comunicazione alle autorità competenti di
dati personali di persone fisiche o giuridiche si può configurare una
limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di
una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di
interesse pubblico del presente regolamento. (13) Un operatore professionale che
constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per
l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o
era sotto il suo controllo deve essere tenuto ad adottare tutte le misure
appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo, il ritiro o il
richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati
e l'informazione dell'autorità competente, di altri soggetti nella catena
commerciale e del pubblico. (14) Gli Stati membri devono adottare
tutte le misure necessarie ad eradicare gli organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione dei quali è constatata la presenza nei loro territori.
Occorre stabilire misure che gli Stati membri possono adottare in tali
situazioni, nonché i principi in base ai quali essi decidono quali misure
adottare. Tra le suddette misure deve figurare la creazione di zone di divieto,
costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto. (15) In determinati casi gli Stati
membri devono istituire misure di eradicazione degli organismi nocivi da
quarantena presenti su piante in luoghi privati perché, per eradicare gli
organismi nocivi in modo efficace, è indispensabile rimuovere tutte le fonti di
infestazione. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri devono avere
accesso per legge ai luoghi in questione. Questo può costituire una limitazione
dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e
dell'articolo 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. Si tratta di una limitazione necessaria e proporzionata al
raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del regime, in quanto gli
Stati membri garantiscono un risarcimento equo in tempo utile per la perdita di
proprietà privata. (16) L'accertamento precoce della
presenza di organismi nocivi è estremamente importante per la loro tempestiva
ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri devono pertanto svolgere indagini
sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone
in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle
risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri devono
elaborare programmi pluriennali di indagini. (17) In caso di presenza sospettata
o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare misure
riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento,
nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di
emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali
organismi nocivi. (18) Per garantire un intervento
rapido ed efficace contro gli organismi nocivi che non sono organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione, ma che secondo gli Stati membri possono
rispettare le condizioni per essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi
da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre consentire agli Stati membri di
adottare misure qualora essi constatino la presenza di tali organismi nocivi.
Occorre stabilire disposizioni analoghe per la Commissione. (19) Nel rispetto di determinate
condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di
eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione. (20) Agli organismi nocivi
prioritari si devono applicare disposizioni speciali per quanto concerne
l'informazione del pubblico, le indagini, i piani di emergenza, i piani di
eradicazione e, in particolare, il cofinanziamento delle misure da parte
dell'Unione. (21) Gli organismi nocivi da
quarantena presenti nel territorio dell'Unione, ma assenti in determinate parti
di tale territorio denominate "zone protette", la cui presenza
avrebbe ripercussioni economiche, sociali o ambientali inaccettabili solo per
tali zone protette, devono essere identificati in modo specifico ed inseriti in
un elenco degli "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone
protette". Occorre vietare l'introduzione, lo spostamento e l'immissione
nelle rispettive zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per
le zone protette. (22) Occorre stabilire norme
relative al riconoscimento, alla modifica o alla revoca dello status di zone
protette, agli obblighi di indagine per le zone protette e agli interventi da
effettuare qualora nelle rispettive zone protette siano individuati organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Qualora sia rilevata la
presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette
all'interno delle rispettive zone protette, è opportuno applicare norme severe
per la modifica e la revoca dello status di zona protetta. (23) Un organismo nocivo che non è
un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si definisce
"organismo nocivo per la qualità nell'Unione" se viene trasmesso
prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, se la sua presenza
su tali piante da impianto ha ripercussioni economiche inaccettabili in relazione
all'uso previsto di tali piante ed è incluso nell'elenco degli organismi nocivi
per la qualità nell'Unione. Per limitare la presenza di tali organismi nocivi
occorre vietarne l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sulle
piante da impianto in questione, a meno che l'elenco non contenga disposizioni
contrarie. (24) Alcune piante, alcuni prodotti
vegetali e altri oggetti rappresentano un rischio fitosanitario inaccettabile
in considerazione della probabilità che contengano organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione. Per taluni esistono misure accettabili di
attenuazione del rischio, ma per altri no. A seconda della disponibilità di
misure accettabili di attenuazione del rischio, la loro introduzione ed il loro
spostamento nel territorio dell'Unione devono essere o vietati o subordinati al
rispetto di prescrizioni particolari. Occorre stabilire un elenco di tali
piante, prodotti vegetali e altri oggetti. (25) È necessario prevedere deroghe
ai divieti o all'applicazione di prescrizioni particolari in relazione
all'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione. Alla Commissione deve essere conferito il potere di considerare
determinate misure di paesi terzi equivalenti alle prescrizioni applicabili
allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o
altri oggetti in questione. (26) I suddetti divieti e le
suddette prescrizioni non si applicano a piccoli quantitativi di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti, escluse le piante da impianto, per fini non
commerciali e non professionali, né all'introduzione o allo spostamento
all'interno di zone di frontiera di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
Essi non si applicano neppure all'introduzione e allo spostamento nel
territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini
scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.
Occorre stabilire adeguate misure di salvaguardia e informare i soggetti
interessati. (27) Le piante, i prodotti vegetali
e gli altri oggetti in transito devono essere esentati dall'applicazione delle norme
dell'Unione relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio
dell'Unione. (28) Gli scambi commerciali
internazionali di piante da impianto per le quali si dispone di esperienza
fitosanitaria limitata possono implicare gravi rischi di insediamento di
organismi nocivi da quarantena, per i quali non sono state adottate misure a
norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace
contro i rischi di recente identificazione connessi a piante da impianto non
soggette a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono rispettare le
condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione deve
avere la possibilità di adottare misure provvisorie, nel rispetto del principio
di precauzione. (29) Occorre istituire divieti e
prescrizioni specifiche, analoghe a quelle stabilite per il territorio
dell'Unione, riguardanti l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono rappresentare un rischio
fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che contengano
i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. (30) Per i veicoli ed il materiale
da imballaggio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere
adottate prescrizioni generali al fine di garantire che siano indenni da
organismi nocivi da quarantena. (31) Gli Stati membri devono
designare stazioni di quarantena. Occorre stabilire prescrizioni sulla
designazione, sul funzionamento e sulla supervisione delle suddette stazioni di
quarantena nonché sull'uscita da tali stazioni di piante, prodotti vegetali o
altri oggetti. Qualora tali prescrizioni comprendano la tenuta di elenchi del
personale e dei visitatori che accedono alle stazioni, questo può costituire
una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale)
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe
comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento
dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento. (32) Se richiesto nell'ambito di un
accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo, oppure dalla legislazione di
un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che escono
dal territorio dell'Unione per entrare nel paese terzo in questione devono
rispettare tali norme. (33) Se a determinate piante,
prodotti vegetali o altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso
paesi terzi non si applica nessun accordo fitosanitario bilaterale concluso tra
l'Unione ed un paese terzo, né la legislazione fitosanitaria di un paese terzo,
occorre proteggere i paesi terzi contro gli organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione, vista la loro riconosciuta nocività, ad eccezione dei
casi in cui è ufficialmente nota la presenza di un organismo nocivo da
quarantena rilevante per l'Unione nel paese terzo in questione e l'organismo
non si trova sotto il controllo ufficiale, oppure se si può ragionevolmente
presumere che tale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non
rispetti le condizioni per poter essere considerato organismo nocivo da
quarantena per il paese terzo in questione. (34) Al fine di garantire
l'efficace attuazione del presente regolamento, gli operatori professionali
soggetti agli obblighi istituiti dal presente regolamento devono essere
iscritti in appositi registri predisposti dagli Stati membri. Per ridurre
l'onere amministrativo, in tali registri devono figurare anche gli operatori
professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
…/…[15]
[Office of Publications to insert number, title and, in a footnote, the OJ
reference for the Regulation on plant reproductive material]. (35) Gli operatori professionali
che operano in più siti aziendali devono avere la possibilità di registrarsi
separatamente per ognuno di essi. (36) Per individuare più
agevolmente la fonte di contaminazione di un organismo nocivo da quarantena, è
opportuno che gli operatori professionali siano tenuti a registrare i dati
relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti loro da operatori
professionali e che essi forniscono ad altri operatori professionali. Visti i
tempi di latenza di taluni organismi nocivi da quarantena ed il tempo
necessario per individuare la fonte di contaminazione, i dati registrati devono
essere conservati per tre anni. (37) Gli operatori professionali
devono inoltre istituire sistemi e procedure atti a consentire
l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti
vegetali e altri oggetti nelle loro aziende. (38) Per l'introduzione nel
territorio dell'Unione e nelle zone protette di determinate piante, prodotti
vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi deve essere fornito un
certificato fitosanitario. Per motivi di chiarezza occorre stabilire un elenco
di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti. (39) I certificati fitosanitari
devono rispettare le prescrizioni dell'IPPC ed attestare il rispetto delle
prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per
garantire la credibilità dei certificati fitosanitari occorre stabilirne le
condizioni di validità e di annullamento. (40) Gli spostamenti nel territorio
dell'Unione, verso e nelle zone protette di determinate piante, prodotti
vegetali e altri oggetti devono essere consentiti solo se accompagnati da un
passaporto delle piante che attesti il rispetto delle prescrizioni e delle
misure istituite a norma del presente regolamento. Per motivi di chiarezza
occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti. (41) I passaporti delle piante non
devono essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti
destinati ad utilizzatori finali. (42) Per garantire la credibilità
dei passaporti delle piante occorre stabilire norme riguardanti i loro
contenuti. (43) I passaporti delle piante sono
in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli
operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare
i passaporti delle piante deve essere fornita loro la possibilità, su
richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti. (44) Occorre stabilire norme per il
rilascio dei passaporti delle piante, gli esami necessari a tal fine,
l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano
passaporti delle piante, gli obblighi degli operatori autorizzati ed il ritiro
di tale autorizzazione. (45) Per ridurre l'onere degli
operatori autorizzati, è opportuno, ove possibile, combinare gli esami per il
rilascio dei passaporti delle piante con quelli richiesti a norma del
regolamento (UE) n…/…. [Office of Publications to insert number of
Regulation on plant reproductive material law]. (46) Gli operatori autorizzati
devono disporre delle conoscenze necessarie in merito agli organismi nocivi. (47) Alcuni operatori possono avere
l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che
garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in
merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività
professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con
le autorità competenti. Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i
contenuti dei suddetti piani. (48) È necessario adottare
disposizioni relative alla sostituzione dei passaporti delle piante e dei
certificati fitosanitari. (49) I passaporti delle piante che
non rispettano le norme dell'Unione devono essere ritirati, invalidati e
conservati a fini di tracciabilità. (50) La norma internazionale per le
misure fitosanitarie n.15 della FAO prescrive che sul materiale da imballaggio
di legno sia apposto un marchio specifico, applicato da operatori professionali
debitamente autorizzati e controllati. Il presente regolamento deve stabilire
il modello e i contenuti di tale marchio nonché disciplinare l'autorizzazione
ed il controllo degli operatori professionali che lo applicano nel territorio
dell'Unione. (51) Se richiesto da un paese
terzo, le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in uscita dal territorio
dell'Unione verso tale paese terzo devono essere accompagnati da un certificato
fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione. In applicazione delle
pertinenti disposizioni dell'IPPC, tali certificati devono essere rilasciati
dalle autorità competenti e rispettare i contenuti dei modelli di certificati
di esportazione e riesportazione stabiliti dall'IPPC. (52) Se una pianta, un prodotto
vegetale o un altro oggetto attraversa più di uno Stato membro prima di essere
esportato verso un paese terzo, è importante che lo Stato membro in cui la
pianta, il prodotto vegetale e l'altro oggetto sono stati prodotti o
trasformati scambi informazioni con lo Stato membro che rilascia il certificato
fitosanitario di esportazione. Lo scambio di informazioni deve consentire di
attestare la conformità alle prescrizioni del paese terzo. A tal fine deve
essere elaborato un certificato armonizzato di pre-esportazione, per garantire
che lo scambio di informazioni avvenga in modo uniforme. (53) La Commissione deve
predisporre un sistema elettronico per le notifiche richieste dal presente
regolamento. (54) Per garantire che le eccezioni
per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini
scientifici, sperimentali, per selezioni varietali, riproduttivi o espositivi
siano gestite in modo da non costituire un rischio fitosanitario per il
territorio dell'Unione o sue parti, alla Commissione deve essere conferito il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto
riguarda le norme sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione
sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi
nocivi in questione, sulle rispettive valutazioni e autorizzazioni, sul
controllo della conformità, sulle misure da adottare in caso di non conformità
e sulla relativa notifica. (55) Per garantire l'efficacia del
sistema di notifiche, alla Commissione deve essere conferito il potere di
adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme
sugli obblighi di notifica della presenza sospetta, ma non ancora confermata
ufficialmente, di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione. (56) Per tenere conto degli
sviluppi in ambito tecnico e scientifico riguardanti le indagini sulla presenza
di organismi nocivi, alla Commissione deve essere conferito il potere di
adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le
norme che modificano o integrano gli elementi da trattare nei programmi
pluriennali di indagine. (57) Per garantire l'effettivo
funzionamento degli esercizi di simulazione, alla Commissione deve essere
conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE
per quanto riguarda le norme che stabiliscono la frequenza, il contenuto, il
formato e altre disposizioni relative agli esercizi di simulazione. (58) Per garantire che le zone
protette siano istituite e gestite in modo affidabile, alla Commissione deve
essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE
per quanto riguarda le norme sulle indagini da effettuare a fini di
riconoscimento delle zone protette e per accertare che le zone protette
rispettino le rispettive prescrizioni. (59) Per garantire un'applicazione
proporzionata e limitata delle esenzioni riguardanti lo spostamento di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti verso o nelle zone di frontiera, alla
Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme sull'ampiezza massima
delle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri, sulla distanza
massima dello spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti
in questione nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri e
sulle procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle
zone di frontiera degli Stati membri di piante, prodotti vegetali e altri
oggetti. (60) Per evitare rischi
fitosanitari durante il transito di piante, prodotti vegetali e altri oggetti,
alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono il
contenuto di una dichiarazione sull'attraversamento del territorio dell'Unione
da parte di piante, prodotti vegetali e altri oggetti diretti verso un paese
terzo. (61) Per garantire che la
registrazione degli operatori professionali sia proporzionata all'obiettivo di
controllo del rischio fitosanitario, alla Commissione deve essere conferito il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto
riguarda le norme che stabiliscono le categorie e le condizioni di esenzione,
per gli operatori professionali, dall'obbligo di iscrizione in un registro. (62) Per garantire la credibilità
dei certificati fitosanitari di paesi terzi che non sono parte dell'IPPC, alla
Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che integrano le
condizioni di accettazione dei certificati fitosanitari di tali paesi terzi. (63) Per minimizzare i rischi
fitosanitari durante il movimento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
nel territorio dell'Unione, alla Commissione deve essere conferito il potere di
adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme
che stabiliscono il limite massimo per l'esenzione dal passaporto delle piante
di piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali e altri
oggetti. (64) Per garantire l'affidabilità
degli esami di piante, prodotti vegetali e altri oggetti effettuati a fini del
rilascio dei passaporti delle piante, alla Commissione deve essere conferito il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto
riguarda le norme sull'esame visivo, il campionamento e le prove nonché l'uso
dei sistemi di certificazione. (65) Per migliorare la credibilità
dei passaporti delle piante, alla Commissione deve essere conferito il potere
di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le
norme che stabiliscono le qualifiche che l'operatore professionale deve
possedere per essere autorizzato a rilasciare passaporti delle piante. (66) Per migliorare il campo
d'applicazione e l'utilità del piano di gestione del rischio fitosanitario,
alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che integrano o
modificano gli elementi contenuti in tale piano. (67) Per tenere conto dello
sviluppo delle norme internazionali, alla Commissione deve essere conferito il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto
riguarda le norme sugli attestati per specifici tipi di merci, escluso il
materiale da imballaggio di legno, per i quali sarebbe necessario disporre di
uno specifico attestato di conformità alle prescrizioni del presente
regolamento. (68) Per garantire l'utilità e
l'affidabilità degli attestati ufficiali e dei certificati di pre-esportazione,
alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che disciplinano i
contenuti degli attestati ufficiali, l'autorizzazione ed il controllo degli
operatori professionali che rilasciano tali attestati e il contenuto del
certificato di pre-esportazione. (69) Per operare gli adeguamenti
agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e ad una decisione del Consiglio
europeo adottata a norma dell'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE, alla
Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che modificano gli
allegati del presente regolamento. (70) È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (71) Per garantire condizioni
uniformi di attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla
Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elaborazione di un
elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione,
l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi prioritari, l'adozione di
misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione,
l'adozione di misure temporanee atte a contenere i rischi fitosanitari connessi
ad organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione, il riconoscimento delle zone protette in virtù
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva
2000/29/CE e la redazione di un elenco dei rispettivi organismi nocivi da
quarantena rilevanti per le zone protette, la modifica o la revoca di zone
protette, la modifica dell'elenco delle zone protette, la redazione di un
elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle piante da
impianto in questione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti
vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel
territorio dell'Unione devono essere vietati, nonché dei paesi terzi coinvolti,
la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e delle
prescrizioni per la loro introduzione e per il loro spostamento nel territorio
dell'Unione, l'equivalenza tra le prescrizioni sullo spostamento all'interno
dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e le prescrizioni dei
paesi terzi in tale ambito, l'elaborazione di specifiche condizioni o misure
riguardanti l'introduzione di determinate piante, prodotti vegetali o altri
oggetti in zone di frontiera degli Stati membri, l'adozione di misure
provvisorie per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di
piante da impianto provenienti da paesi terzi, la redazione di un elenco di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui
spostamento in determinate zone protette devono essere vietati, la redazione di
un elenco di prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento in determinate
zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, la redazione di un
elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei
rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un
certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, la
redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con
indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali
è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone
protette, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri
oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento
nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti
vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per
l'introduzione in determinate zone protette e la fissazione del formato del
passaporto delle piante. Tali competenze devono essere esercitate in conformità
al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le norme e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[16]. (72) La procedura consultiva deve
essere applicata per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere
esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi di cui all'allegato I,
parte A, e all'allegato II, sezione I, parte A, della direttiva 2000/29/CE, per
modificare il nome scientifico di un organismo nocivo, qualora tale modifica
sia giustificata sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche, per
adottare l'elenco iniziale delle zone protette e dei rispettivi organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dato che tale elenco
iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le zone protette
riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,
della direttiva 2000/29/CE e gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per
le zone protette di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B,
della direttiva 2000/29/CE, per modificare e revocare zone protette, per
adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione,
dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche
gli organismi nocivi elencati in determinate direttive sulla produzione e sulla
commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, per
adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui
introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere
vietati, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza
modifiche le piante, gli organismi vegetali e altri oggetti, unitamente ai
divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte
A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura
Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e
altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio
dell'Unione devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale
elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i
prodotti vegetali e altri oggetti in questione, unitamente alle prescrizioni e
ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della
direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC),
per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la
cui introduzione in determinate zone protette deve essere soggetta a
prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente
e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai
divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte
B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura
Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e
altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone
protette devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco
iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti
vegetali e altri oggetti, unitamente alle prescrizioni, come stabilito
dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici
della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare un elenco delle piante, dei
prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di
origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario
per l'introduzione nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale
deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali
e altri oggetti di cui all'allegato V, parte B, punto I, della direttiva
2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali
e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di
spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per
l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve
contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri
oggetti di cui all'allegato V parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE,
per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri
oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento
nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere
esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
di cui all'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, e per
adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti,
per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in
determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere
esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
di cui all'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE. (73) La direttiva 74/647/CEE del
Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del
garofano[17]
e la direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la
lotta contro la cocciniglia di San José[18] stabiliscono misure di lotta contro i
rispettivi organismi nocivi. Successivamente all'entrata in vigore delle
suddette direttive, gli organismi nocivi in questione si sono ampiamente
diffusi nel territorio dell'Unione e il loro contenimento non è quindi più
possibile. Pertanto è opportuno abrogare tali direttive. (74) La direttiva 69/464/CEE del
Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera
della patata[19],
la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta
contro il marciume anulare della patata[20], la direttiva 98/57 CE del Consiglio, del
20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.[21]
e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla
lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE[22] devono
essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione devono essere
adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del
tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti
devono essere abrogati entro il 2021. (75) Il regolamento (UE) n. …/2013
…..[23]
[Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying
down provisions for the management of expenditure relating to the food chain,
animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant
reproductive material and, in the footnote, the reference to the Official
Journal] stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli
organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli
allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati
in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro
confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi
nocivi prioritari. È opportuno che determinate misure adottate dagli Stati
membri in relazione agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di
sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per
il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in
applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento.
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. XXX/2013. (76) Poiché lo scopo del presente
regolamento, ovvero assicurare un approccio armonizzato in materia di misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, non può essere realizzato
in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue
ripercussioni, della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero e
internazionale, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può
intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (77) Il presente regolamento non
determina oneri amministrativi sproporzionati né ripercussioni economiche
eccessive per le piccole e medie imprese. Nel presente regolamento, basandosi
sulla consultazione dei soggetti interessati, è stato tenuto conto
ogniqualvolta possibile della situazione particolare delle piccole e medie
imprese. Alla luce degli obiettivi di ordine pubblico relativi alla protezione
della sanità delle piante non è stata presa in considerazione l'eventualità di
un'esenzione universale delle microimprese, che rappresentano la maggior parte
delle imprese del settore. (78) Il presente regolamento
rispetta l'IPPC, l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e
fitosanitarie (accordo SPS) e i relativi orientamenti. (79) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in
particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
segnatamente il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto
di proprietà, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà
d'impresa e la libertà delle arti e delle scienze. Gli Stati membri devono
applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Oggetto, campo di applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto e campo di
applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce norme
per determinare i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o
biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o
i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi") e misure per
ridurre tali rischi ad un livello accettabile. 2. Ai fini del presente regolamento, i
riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi e ai territori di
cui all'allegato I. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al
territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi i
territori di cui all'allegato I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato I onde
garantire che il campo d'applicazione del presente regolamento sia limitato
alla parte europea del territorio dell'Unione. La suddetta modifica riguarda,
alternativamente: (a)
l'aggiunta all'allegato I di uno o più territori di
cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato; (b)
la soppressione dall'allegato I di uno o più
territori di cui all'articolo 355, paragrafo 2, del trattato. Articolo 2
Definizioni Ai fini del
presente regolamento si intende per: 1) "piante": le piante
vive e le seguenti parti vive di piante: (a)
sementi, in senso botanico, escluse quelle non
destinate all'impianto; (b)
frutti, in senso botanico; (c)
ortaggi; (d)
tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici,
portainnesti, stoloni; (e)
parti aeree, fusti, stoloni epigei; (f)
fiori recisi; (g)
rami con foglie; (h)
alberi tagliati con foglie; (i)
foglie, fogliame; (j)
colture di tessuti vegetali, comprese colture
cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato; (k)
polline vivo; (l)
gemme, occhi, talee, marze, innesti; 2) "prodotti
vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno
subito un trattamento semplice, purché non si tratti di piante. Salvo disposizioni contrarie, il legno è
considerato unicamente "prodotto vegetale" se non ha subito una
trasformazione volta ad eliminare i rischi fitosanitari e qualora rispetti
almeno uno dei seguenti punti: (a)
conserva totalmente o parzialmente la superficie
rotonda naturale, con o senza corteccia; (b)
non ha conservato la superficie rotonda naturale
perché è stato segato, tagliato o spaccato; (c)
è in forma di piccole placche, particelle,
segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante
l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per
produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle; (d)
è utilizzato o è destinato ad essere utilizzato
come materiale da imballaggio o paglioli, indipendentemente dal fatto che sia
effettivamente impiegato per il trasporto di merci; 3) "piante da
impianto": piante in grado di e destinate a produrre piante intere e destinate
ad essere piantate, ripiantate o a restare piantate; 4) "altri oggetti":
materiali o oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di
contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra ed il substrato
colturale; 5) "autorità
competente": l'autorità competente quale definita dall'articolo 2,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications,
please insert number of Regulation on Official Controls]; 6) "lotto": una serie
di unità di un singolo prodotto, identificabile a fini fitosanitari in base
all'omogeneità della sua composizione e della sua origine, che fa parte di una
partita; 7) "operatore
professionale": un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, che
svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione
alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti: (a)
impianto; (b)
coltivazione; (c)
produzione; (d)
introduzione e spostamento nel territorio
dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; (e)
messa a disposizione sul mercato; 8) "utilizzatore
finale": persona che, non agendo per fini commerciali o professionali,
acquista per uso proprio piante o prodotti vegetali; 9) "prova": esame
ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o ad
identificarli; 10) "trattamento":
procedura intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi
nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzarli. Capo II
Organismi nocivi da quarantena Sezione 1
ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA Articolo 3
Definizione degli organismi
nocivi da quarantena Si definisce "organismo nocivo da
quarantena", in riferimento ad un territorio definito, un organismo nocivo
che rispetta le seguenti condizioni: (a)
la sua identità è stata accertata ai sensi
dell'allegato II, sezione 1, punto 1); (b)
non è presente in tale territorio, ai sensi
dell'allegato II, sezione 1, punto 2), lettera a) oppure, se presente, la sua
presenza all'interno di tale territorio è limitata, ai sensi dell'allegato II,
sezione 1, punto 2), lettere b) e c); (c)
è in grado di introdursi in tale territorio, di
restarvi presente in un futuro prevedibile dopo l'ingresso (qui di seguito
"insediarsi") e di diffondersi all'interno di tale territorio oppure,
se già presente, all'interno delle parti di territorio in cui è presente in
forma limitata, a norma dell'allegato II, sezione 1, punto 3); (d)
il suo ingresso, il suo insediamento e la sua
diffusione, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 4), hanno ripercussioni
economiche, ambientali o sociali inaccettabili per il territorio in questione
oppure, se presente, per le parti in cui la sua presenza è limitata; (e)
sono disponibili misure realizzabili ed efficaci
per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo
nocivo all'interno di tale territorio e per attenuare i rischi fitosanitari e
le ripercussioni ad esso connessi. Sezione 2
Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione Articolo 4
Definizione degli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione Si definisce "organismo da quarantena
rilevante per l'Unione" un organismo da quarantena compreso nell'elenco di
cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il quale il territorio definito cui si fa
riferimento nella frase introduttiva dell'articolo 3 è il territorio
dell'Unione. Articolo 5
Divieto di introduzione e di
spostamento degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione 1. Nel territorio dell'Unione
non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento degli organismi nocivi
da quarantena rilevanti per l'Unione. Non sono consentiti interventi intenzionali che
potrebbero contribuire all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione
all'interno del territorio dell'Unione di un organismo nocivo da quarantena
rilevante per l'Unione. 2. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, stabilisce un elenco di organismi nocivi che rispettano le
condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al
territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione". Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi
di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della
direttiva 2000/29/CE. Gli organismi nocivi indigeni in una parte del
territorio dell'Unione, per cause naturali o perché introdotti dall'esterno del
territorio dell'Unione, devono essere segnalati in tale elenco come organismi
nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione. Gli organismi nocivi che non sono indigeni in
nessuna parte del territorio dell'Unione devono essere segnalati in tale elenco
come organismi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 3. La Commissione modifica
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga
che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione,
oppure che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione non soddisfa
più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge
l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo
caso lo elimina dall'elenco. La Commissione mette tale valutazione a
disposizione degli Stati membri. Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di
esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di
cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica
all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo
2. 4. La Commissione modifica
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cambiando il nome scientifico di un
organismo nocivo qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle
conoscenze scientifiche. Tali atti sono adottati secondo la procedura di
consultazione di cui all’articolo 99, paragrafo 2. Articolo 6
Organismi nocivi prioritari 1. Si definisce "organismo
nocivo prioritario" un organismo da quarantena rilevante per l'Unione che
soddisfa tutte le seguenti condizioni: (a)
per quanto riguarda il territorio dell'Unione, le
condizioni di cui all'allegato II, sezione 1, punto 2 a) o 2 b); (b)
il suo potenziale impatto economico, ambientale o
sociale è particolarmente grave per il territorio dell'Unione, come indicato
nell'allegato II, sezione 2; (c)
è elencato conformemente al paragrafo 2. 2. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, stabilisce e modifica un elenco degli organismi nocivi
prioritari, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi
prioritari". Se dai risultati di una valutazione emerge che un
organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di
cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni,
la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma aggiungendo
o togliendo dall'elenco l'organismo in questione. La Commissione mette tale valutazione a
disposizione degli Stati membri. Il numero di organismi nocivi prioritari non
supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il numero di
organismi nocivi prioritari supera il 10% del numero degli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2
e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma
adeguando di conseguenza il numero di organismi nocivi dell'elenco, sulla base
del loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale, come indicato
nell'allegato II, sezione 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente
giustificati connessi a gravi rischi fitosanitari, la Commissione adotta atti
di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui
all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione come organismi nocivi prioritari. Articolo 7
Modifica delle sezioni 1 e 2
dell'allegato II 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di
modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di
identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi
nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la
loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché
il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli
sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di
modificare la sezione 2 dell'allegato II, che espone i criteri di
identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi
nocivi da quarantena, per quanto riguarda le loro potenziali ripercussioni
economiche, sociali e ambientali, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze
tecniche e scientifiche. Articolo 8
Organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali,
di selezione varietale, riproduttivi o espositivi 1. In deroga all'articolo 5,
paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare l'introduzione
e lo spostamento nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione per fini scientifici, sperimentali, di selezione
varietale, riproduttivi o espositivi se sono soddisfatte tutte le condizioni
seguenti: (a)
l'introduzione, lo spostamento e l'utilizzo
dell'organismo nocivo in questione non determinano il suo insediamento o la sua
diffusione nel territorio dell'Unione, qualora siano imposte opportune
restrizioni; (b)
le strutture di magazzinaggio in cui l'organismo
nocivo deve essere conservato e le stazioni di quarantena di cui all'articolo
56, nelle quali l'organismo nocivo deve essere utilizzato, sono adeguate; (c)
le qualifiche scientifiche e tecniche del personale
adibito allo svolgimento dell'attività riguardante l'organismo nocivo sono
adeguate. 2. L'autorità competente valuta
i rischi di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo in questione,
come indicato al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dell'identità, della
biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo, dell'attività
prevista, dell'interazione con l'ambiente e altri fattori pertinenti al rischio
connesso a tale organismo nocivo. Essa valuta le strutture di magazzinaggio in cui
l'organismo nocivo deve essere tenuto, come indicato al paragrafo 1, lettera
b), e le qualifiche tecniche e scientifiche del personale adibito allo
svolgimento dell'attività riguardante l'organismo nocivo, come indicato al
paragrafo 1, lettera c). Sulla base di tali valutazioni l'autorità
competente autorizza l'introduzione o lo spostamento dell'organismo nocivo nel
territorio dell'Unione, qualora siano rispettate le condizioni di cui al
paragrafo 1. 3. Nell'autorizzazione sono
indicate tutte le condizioni seguenti: (a)
l'organismo nocivo deve essere tenuto in strutture
di magazzinaggio che sono state ritenute adeguate dalle autorità competenti e
alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione; (b)
l'attività riguardante l'organismo nocivo deve
essere svolta in una stazione di quarantena designata a norma dell'articolo 56
dall'autorità e alla quale si fa riferimento nell'autorizzazione; (c)
l'attività riguardante l'organismo nocivo deve
essere svolta da personale le cui qualifiche scientifiche e tecniche sono
ritenute adeguate dall'autorità competente e al quale si fa riferimento
nell'autorizzazione; (d)
per l'ingresso o lo spostamento nel territorio
dell'Unione l'organismo nocivo deve essere accompagnato dall'autorizzazione. 4. L'autorizzazione è limitata
al quantitativo necessario per l'attività prevista e non eccede la capacità
della stazione di quarantena designata. Essa comprende le restrizioni necessarie per
attenuare adeguatamente il rischio di insediamento e di diffusione
dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione. 5. L'autorità competente
controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della
limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti
necessari qualora tali condizioni, limitazione o restrizioni non siano
rispettate. Se opportuno, i provvedimenti possono determinare la revoca
dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1. 6. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire
norme dettagliate riguardanti: (a)
lo scambio di informazioni tra Stati membri e
Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione
degli organismi nocivi in questione; (b)
le valutazioni e l'autorizzazione di cui al
paragrafo 2; nonché (c)
il controllo della conformità, i provvedimenti in
caso di non conformità e la relativa notifica, come indicato al precedente
paragrafo 5. Articolo 9
Notifica alle autorità
competenti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione 1. Chiunque venga a conoscenza
della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o
abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla per iscritto entro
dieci giorni di calendario all'autorità competente. 2. Se richiesto dall'autorità
competente, la persona di cui al paragrafo 1 le fornisce le informazioni in suo
possesso riguardanti la presenza dell'organismo nocivo. Articolo 10
Misure in caso di sospetta
presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Qualora un'autorità competente sospetti la
presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una
parte del territorio del rispettivo Stato membro in cui non era nota la
presenza dell'organismo nocivo in questione, essa adotta immediatamente tutti i
provvedimenti necessari per confermare in via ufficiale se tale organismo
nocivo sia o non sia presente. Articolo 11
Notifica alla Commissione e
agli altri Stati membri dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per
l'Unione 1. Uno Stato membro invia una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema
elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 nei casi seguenti: (a)
la sua autorità competente ha ricevuto una diagnosi
da un laboratorio ufficiale, come indicato nell'articolo 36 del regolamento
(UE) n…/… [Office of Publications, please insert the number of the
Regulation on Official Controls], che conferma (di seguito "conferma
ufficialmente") la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da
quarantena rilevante per l'Unione la cui presenza non era nota in tale Stato
membro; (b)
la sua autorità competente ha confermato in via
ufficiale la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena
rilevante per l'Unione, se tale organismo nocivo risulta presente in una parte
del suo territorio in cui non lo era in precedenza; (c)
la sua autorità competente ha confermato in via
ufficiale la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena
rilevante per l'Unione in una partita di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel
territorio dell'Unione. 2. Le notifiche di cui al
paragrafo 1 sono trasmesse entro tre giorni feriali dalla data di conferma
ufficiale da parte dell'autorità competente della presenza del rispettivo
organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, al fine di
stabilire che gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 1 si applicano anche
alla presenza sospetta, ma non ancora confermata in via ufficiale, di
determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali atti
delegati possono anche fissare una scadenza entro cui trasmettere le notifiche. Articolo 12
Informazioni sugli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione fornite agli operatori
professionali dalle autorità competenti Quando si verifica uno dei casi di cui
all'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente interessata si accerta che
gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali e altri
oggetti possono essere colpiti siano immediatamente informati della presenza
dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione. Articolo 13
Informazioni sugli
organismi nocivi prioritari fornite al pubblico dalle autorità competenti Quando si verifica uno dei casi di cui
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b) in relazione ad un organismo
nocivo prioritario, l'autorità competente informa il pubblico in merito alle
misure che ha adottato e intende adottare e, se del caso, in merito alle misure
che determinati operatori professionali o altre persone devono adottare. Articolo 14
Notifica di pericoli
imminenti 1. Quando uno Stato membro
dispone di dati attestanti l'imminente pericolo di ingresso di un organismo
nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel territorio dell'Unione o in una
sua parte in cui non è ancora presente, tale Stato membro notifica i suddetti
dati immediatamente e per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri. 2. Gli operatori professionali
notificano immediatamente alle autorità competenti qualsiasi dato a loro
disposizione riguardante un pericolo imminente di cui al paragrafo 1 in
relazione ad un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Articolo 15
Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente 1. Quando un operatore
professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da
quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti
sotto il suo controllo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi
consultato con quest'ultima egli adotta immediatamente le misure fitosanitarie
necessarie ad eliminare tale organismo nocivo dalle piante, dai prodotti
vegetali e altri oggetti in questione e dai suoi siti, se del caso, e a
prevenire la diffusione dell'organismo nocivo. L'operatore professionale in questione, dopo aver
informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima, informa
i soggetti della filiera commerciale dai quali sono state ottenute le piante, i
prodotti vegetali o altri oggetti in questione. L'autorità competente garantisce, se del caso, che
l'operatore professionale in questione ritiri dal mercato le piante, i prodotti
vegetali e gli altri oggetti nei quali può essere presente l'organismo nocivo. 2. Se le piante, i prodotti
vegetali e gli altri oggetti di cui al paragrafo 1 non si trovano più sotto il
controllo dell'operatore professionale in questione quest'ultimo, dopo aver
informato l'autorità competente ed essersi consultato con essa, informa
immediatamente i soggetti della filiera commerciale dai quali sono state ottenute
tali piante, tali prodotti vegetali o altri oggetti e ai quali le piante, i
prodotti vegetali e gli altri oggetti sono stati forniti, della presenza
dell'organismo nocivo. 3. Se del caso, l'autorità
competente si accerta che l'operatore professionale richiami dal mercato le
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti nei quali l'organismo nocivo può
essere presente e, qualora le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti
possano aver raggiunto l'utilizzatore finale, che l'operatore professionale li
richiami dagli utilizzatori finali in questione. 4. Quando si applicano le
disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2, l'operatore professionale in
questione fornisce all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti per
il pubblico. L'autorità informa il pubblico qualora sia necessario intervenire
nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti nei
quali può essere presente l'organismo nocivo in questione. Articolo 16
Eradicazione degli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione 1. Quando la presenza di un
organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via
ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure
necessarie per eliminare tale organismo nocivo dalla zona interessata e per
evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito
"eradicare"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato
IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. 2. Quando la presenza dell'organismo
nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione può essere messa in
relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti,
l'autorità competente indaga sull'origine di tale presenza e sulla possibilità
che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti
vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti. 3. Quando le misure di cui al
paragrafo 1 riguardano l'introduzione o lo spostamento nel territorio
dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, lo Stato membro in
questione le notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati
membri. 4. I siti di privati non sono esclusi
dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, né dalle indagini di cui
al paragrafo 2. Articolo 17
Creazione di zone di divieto 1. Dopo la conferma ufficiale di
cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente crea
immediatamente una zona in cui si applicano le misure di cui al suddetto
articolo (di seguito "zona di divieto"). La zona di divieto è costituita da una zona
infestata, come indicato nel paragrafo 2, e da una zona cuscinetto, come
indicato nel paragrafo 3. 2. La zona infestata contiene: (a)
tutte le piante delle quali è nota l'infestazione
dall'organismo nocivo in questione; (b)
tutte le piante che mostrano segni o sintomi
indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo; (c)
tutte le altre piante che possono essere infestate
da tale organismo nocivo vista la loro suscettibilità ad esso e la loro
immediata vicinanza a piante infestate, oppure la fonte di produzione, se nota,
comune con piante infestate, oppure piante coltivate a partire da queste
ultime. 3. La zona cuscinetto è
adiacente alla zona infestata e la circonda. La sua dimensione è adeguata al rischio che
l'organismo nocivo in questione si diffonda al di fuori della zona infestata
per via naturale o tramite le attività umane nella zona infestata e nelle sue
adiacenze ed è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'allegato IV,
sezione 2 relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli
organismi nocivi. Tuttavia, se il rischio di diffusione
dell'organismo nocivo al di fuori della zona infestata è sufficientemente
attenuato da barriere naturali o artificiali, non è necessario creare zone
cuscinetto. 4. In deroga al paragrafo 1, se
a prima vista l'autorità competente, considerati la natura dell'organismo
nocivo in questione ed il luogo in cui è stato trovato, conclude che tale
organismo nocivo può essere eliminato immediatamente, essa può decidere di non
creare una zona di divieto. In tal caso l'autorità competente svolge
un'indagine per stabilire se altre piante o altri prodotti vegetali sono stati
infestati. In base ai risultati di tale indagine l'autorità competente decide
se sia necessario creare una zona di divieto. L'autorità competente in
questione notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le conclusioni
della suddetta indagine. 5. Se, a norma dei paragrafi 2 e
3, una zona di divieto si deve estendere nel territorio di un altro Stato
membro, lo Stato membro in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo
nocivo in questione contatta immediatamente lo Stato membro nel cui territorio deve
essere estesa la zona di divieto per consentire a tale Stato membro di adottare
tutti i provvedimenti necessari, come indicato nei paragrafi da 1 a 4. 6. Entro il 31 marzo di ogni
anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri il
numero e l'ubicazione delle zone di divieto create, gli organismi nocivi in
questione e le rispettive misure adottate durante l'anno precedente. Articolo 18
Indagini e modifiche delle
zone di divieto nonché revoca delle restrizioni 1. Le autorità competenti
effettuano un'indagine annuale su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi
della presenza dell'organismo nocivo in questione. Le indagini sono svolte nel rispetto delle
prescrizioni ad esse relative, di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2. 2. Se da un'indagine annuale
dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente
nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente
tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la
presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto. 3. Le autorità competenti
modificano i confini delle zone infestate, delle zone cuscinetto e delle zone
di divieto, se del caso, in considerazione dei risultati delle indagini di cui
al paragrafo 1. 4. Le autorità competenti
possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive
misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la
presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata
rilevata per un periodo sufficientemente lungo. 5. Quando decide in merito alle
modifiche di cui al paragrafo 3 oppure all'abolizione della zona di divieto di
cui al paragrafo 4, l'autorità competente tiene conto almeno della biologia
dell'organismo nocivo e del vettore in questione, della presenza di piante ospiti,
delle condizioni ecoclimatiche e della probabilità di successo delle misure di
eradicazione. Articolo 19
Relazioni sulle misure
adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18 Gli Stati membri elaborano una relazione sulle
misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18. Quando tali misure adottate da uno Stato
membro riguardano una zona adiacente al confine con un altro Stato membro, la
relazione è trasmessa a quest'ultimo Stato membro. A richiesta la relazione è trasmessa alla
Commissione e agli altri Stati membri. Articolo 20
Modifica dell'allegato IV Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato
IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi
nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed
eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure
riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure
riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per
modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi
connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei
rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle
conoscenze tecniche e scientifiche. Articolo 21
Indagini sugli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi
considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione 1. Gli Stati membri conducono
indagini, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale
presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di
segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione
3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi. 2. Le suddette indagini
consistono almeno in esami visivi effettuati dall'autorità competente e, se del
caso, comprendono il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove. Esse si
basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono svolte in periodi adatti
per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo in
questione. Nelle indagini si tiene conto di elementi di prova
scientifici e tecnici nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito
alla presenza degli organismi nocivi in questione. 3. Entro il 30 aprile di ogni
anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i
risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno
precedente. Articolo 22
Programmi d'indagini
pluriennali e raccolta di informazioni 1. Gli Stati membri elaborano
programmi pluriennali che stabiliscono il contenuto delle indagini da svolgere
a norma dell'articolo 21. Tali programmi prevedono la raccolta e la
registrazione degli elementi di prova scientifici e tecnici e di altre
informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma. I suddetti programmi comprendono gli elementi
seguenti: l'obiettivo specifico di ogni indagine, il suo campo d'applicazione
spaziale e temporale, gli organismi nocivi, le piante e le merci oggetto
dell'indagine, la metodologia d'indagine e la gestione della qualità, compresa
una descrizione delle procedure di esame visivo, di campionamento e di prova e
la loro motivazione tecnica, il calendario, la frequenza e i numeri degli esami
visivi, dei campionamenti e delle prove previsti, i metodi di registrazione
delle informazioni raccolte e la loro comunicazione. I programmi pluriennali si estendono su periodi di
cinque - sette anni. 2. Dopo averli elaborati, gli
Stati membri notificano i loro programmi d'indagini pluriennali alla
Commissione e agli altri Stati membri. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98 per
modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini
pluriennali, come indicato nel paragrafo 1. Articolo 23
Indagini sugli organismi
nocivi prioritari 1. Per ogni organismo nocivo
prioritario gli Stati membri effettuano un'indagine annuale distinta, come
indicato nell'articolo 21, paragrafo 1. Tali indagini comprendono un numero
sufficiente di esami visivi, campionamenti e prove che, a seconda degli
organismi nocivi in questione, ne consentono la tempestiva individuazione con
un livello di probabilità elevato. 2. Entro il 30 aprile di ogni
anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i
risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno
precedente. Articolo 24
Piani di emergenza per gli
organismi nocivi prioritari 1. Ogni Stato membro elabora e
tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e
insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente
informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da
seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza
confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito
"piano di emergenza". 2. Il piano di emergenza
stabilisce: (a)
i ruoli e le responsabilità degli organismi
partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza confermata o sospetta
dell'organismo prioritario in questione, la linea di comando e le procedure di
coordinamento degli interventi delle autorità competenti, di altre autorità
pubbliche, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n…/… [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official
Controls], degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti,
come indicato nell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [Office
of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls],
dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con
gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini; (b)
l'accesso delle autorità competenti ai siti degli
operatori professionali e delle persone fisiche e, se necessario, a laboratori,
attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare
rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo
prioritario in questione; (c)
le misure da adottare in merito all'informazione
della Commissione, degli altri Stati membri, degli operatori professionali in
questione e del pubblico, per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo
prioritario in questione e le misure adottate nei suoi confronti, qualora la
presenza di tale organismo nocivo sia confermata in via ufficiale o sospetta; (d)
le modalità di registrazione dei dati riguardanti
la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione; (e)
le valutazioni disponibili di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, ed eventuali valutazioni dello Stato membro riguardanti il rischio
derivante dall'organismo nocivo prioritario per il suo territorio; (f)
le misure di gestione del rischio da attuare per
quanto riguarda l'organismo nocivo prioritario in questione, conformemente
all'allegato IV, sezione 1, nonché le procedure da seguire; (g)
i principi di demarcazione geografica delle zone di
divieto; (h)
i protocolli che descrivono i metodi di esame
visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; (i)
i principi relativi alla formazione del personale
delle autorità competenti. Se del caso, i punti da a) a i) possono assumere
la forma di manuali d'istruzioni. 3. Entro un anno
dall'inserimento dell'organismo nocivo in questione nell'elenco degli organismi
nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per tale organismo
nocivo prioritario. Gli Stati membri rivedono regolarmente e, se
necessario, aggiornano i loro piani di emergenza. 4. A richiesta, gli Stati membri
comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati
membri. Articolo 25
Esercizi di simulazione 1. Gli Stati membri eseguono
esercizi di simulazione sull'attuazione dei piani di emergenza ad intervalli
stabiliti conformemente alla biologia dell'organismo nocivo prioritario in
questione e ai rischi fitosanitari ad esso connessi. Tali esercizi sono effettuati per tutti gli
organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo
ragionevole. 2. Per gli organismi nocivi
prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli
Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione sono effettuati in comune
dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza. Se del caso, gli Stati membri effettuano i
suddetti esercizi di simulazione con i paesi terzi vicini. 3. A richiesta, gli Stati membri
mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri la
relazione contenente i risultati di ogni esercizio di simulazione. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che
specifichino: (a)
la frequenza, i contenuti ed il formato degli
esercizi di simulazione; (b)
gli esercizi di simulazione riguardanti più di un
organismo nocivo prioritario; (c)
la collaborazione tra Stati membri e degli Stati
membri con i paesi terzi; (d)
i contenuti delle relazioni sugli esercizi di
simulazione di cui al paragrafo 3. Articolo 26
Piani di eradicazione degli
organismi nocivi prioritari 1. Quando la presenza di un
organismo nocivo prioritario è confermata in via ufficiale nel territorio di
uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
l'autorità competente adotta immediatamente un piano recante le misure per
l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione, come stabilito dagli
articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette
misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione". Il piano di eradicazione comprende una descrizione
delle caratteristiche e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e
stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da
effettuare. 2. A richiesta, gli Stati membri
notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i piani di eradicazione
ed una relazione annuale sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e
18 nell'ambito dei piani di eradicazione in questione. Articolo 27
Misure dell'Unione nei
confronti di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione 1. La Commissione, adottando
atti di esecuzione, può stabilire misure nei confronti di determinati organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano,
specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più
disposizioni seguenti: (a)
l'articolo 10 relativo a misure in caso di sospetta
presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione; (b)
l'articolo 15 relativo a misure che gli operatori
professionali devono adottare immediatamente; (c)
l'articolo 16 relativo all'eradicazione degli
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; (d)
l'articolo 17 relativo alla creazione di zone di
divieto; (e)
l'articolo 18 relativo a indagini e modifiche delle
zone di divieto nonché alla revoca delle restrizioni; (f)
l'articolo 21 relativo a indagini sugli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi
considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione; (g)
l'articolo 23 relativo a indagini sugli organismi
nocivi prioritari, per quanto riguarda il numero di esami visivi, campionamenti
e prove per determinati organismi nocivi prioritari; (h)
l'articolo 24 relativo ai piani di emergenza per
gli organismi nocivi prioritari; (i)
l'articolo 25 relativo agli esercizi di
simulazione; (j)
l'articolo 26 relativo ai piani di eradicazione
degli organismi nocivi prioritari. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. 2. Se per una determinata zona di
divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri
elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da
quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, essa può
adottare atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire misure
unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di
fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento". 3. Se conclude che sono
necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per
proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da
quarantena rilevante per l'Unione non è presente, la Commissione può adottare
atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire tali misure. 4. Le misure di cui ai paragrafi
1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV relativo a misure e
principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto
dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione in questione e della necessità di attuare le necessarie misure di
attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione. 5. Gli atti di esecuzione di cui
al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j)
adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la
Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso
applicate. 6. Per imperativi motivi di
urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio
fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. 7. Gli Stati membri notificano
alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico
per le notifiche di cui all'articolo 97 tutti i casi di mancato rispetto da
parte degli operatori professionali delle misure adottate a norma del presente
articolo. Articolo 28
Misure degli Stati membri
riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione 1. Quando la presenza nel
territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco
degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è confermata in via
ufficiale e l'autorità competente interessata ritiene che tale organismo possa
rispettare le condizioni per l'iscrizione nell'elenco degli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione, essa valuta immediatamente se tale organismo
soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 1. Se
l'autorità conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente
misure di eradicazione a norma dell'allegato IV relativo a misure e principi di
gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Si applicano gli articoli
da 16 a 19. Se un'autorità
competente sospetta la presenza nel proprio territorio di un organismo nocivo
che soddisfa i criteri di cui al primo comma, si applica di conseguenza
l'articolo 10. 2. Dopo aver applicato le misure
di cui al paragrafo 1, lo Stato membro valuta se l'organismo nocivo in
questione soddisfa, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, i criteri
relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato II, sezione 1.
3. Lo Stato membro interessato
notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza
dell'organismo nocivo, la valutazione di cui al paragrafo 1, le misure adottate
e gli elementi di prova a sostegno di tali misure. Lo Stato membro notifica alla Commissione i
risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 entro 24 mesi dalla conferma
ufficiale della presenza dell'organismo nocivo. Le notifiche della presenza dell'organismo nocivo
in questione sono trasmesse utilizzando il sistema elettronico per le notifiche
di cui all'articolo 97. Articolo 29
Misure dell'Unione
riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione 1. Quando la Commissione riceve
la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, o dispone di altri
elementi di prova riguardanti la presenza o il pericolo imminente di ingresso
nel territorio dell'Unione di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ritiene che tale
organismo possa rispettare le condizioni per essere inserito in tale elenco,
valuta immediatamente se, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, tale
organismo nocivo soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione
2. Se conclude che tali criteri sono soddisfatti, la
Commissione adotta immediatamente atti di esecuzione per istituire misure per
un periodo di tempo limitato, volte ad affrontare i rischi fitosanitari
connessi all'organismo nocivo in questione. Gli atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. Le suddette misure attuano specificamente per
ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui
all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a f). 2. Se, in base alle indagini di
cui all'articolo 18 e all'articolo 21, o in base ad altri elementi di prova la
Commissione conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione non
è possibile in determinate zone di divieto, gli atti di esecuzione di cui al
paragrafo 1, secondo comma, possono istituire misure miranti unicamente al
contenimento di tale organismo nocivo. 3. Se conclude che sono
necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per
proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo in
questione non è presente, la Commissione può adottare gli atti di esecuzione di
cui al paragrafo 1 per stabilire tali misure. 4. Le misure di cui ai paragrafi
1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV, sezione 1 relativo a
misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena e
all'allegato IV, sezione 2 relativo ai principi di gestione dei rischi connessi
ad organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi
nocivi in questione e della necessità di attuare le misure di attenuazione dei
rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione. 5. Gli atti di esecuzione di cui
al paragrafo 1 possono disporre che le misure adottate dagli Stati membri a
norma dell'articolo 28 siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione
non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate. 6. Per imperativi motivi di
urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio
fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. 7. Gli Stati membri notificano
alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per
le notifiche di cui all'articolo 97 tutti i casi di mancato rispetto da parte
degli operatori professionali delle misure adottate a norma del presente
articolo. Articolo 30
Modifica della sezione 3
dell'allegato II Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione
3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi
nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri
relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità
di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto
economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze
tecniche e scientifiche. Articolo 31
Prescrizioni più severe
adottate dagli Stati membri 1. Nei loro territori gli Stati
membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma
dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, se
giustificate dell'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto
dell'allegato IV, sezione 2 sulle misure e sui principi di gestione dei rischi
connessi agli organismi nocivi. Le suddette misure non impongono e non determinano
divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti
vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione che siano diversi da quelli
istituiti dalle disposizioni degli articoli da 40 a 54 e degli articoli da 67 a
96. 2. Gli Stati membri notificano
immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi
adottate nell'ambito del paragrafo 1. A richiesta gli Stati membri trasmettono alla
Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure
adottate conformemente al paragrafo 1. Sezione 3
Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone
protette Articolo 32
Riconoscimento delle zone
protette 1. Quando un organismo nocivo da
quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nello Stato membro interessato,
e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la
Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può
riconoscere il territorio di tale Stato membro come zona protetta a norma del
paragrafo 3. Quando un organismo nocivo da quarantena rilevante
per le zone protette non è presente in una parte del territorio di uno Stato
membro, quanto suesposto si applica in relazione a tale parte. Tale organismo nocivo da quarantena è definito
"organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette". 2. Nella rispettiva zona
protetta non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento
dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. Nessuno agisce intenzionalmente in modo da
contribuire all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione in una zona
protetta del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone
protette. 3. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi
organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Sull'elenco
figurano le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE e i rispettivi organismi
nocivi, di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della
direttiva 2000/29/CE. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura
di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. La Commissione può riconoscere altre zone protette
modificando l'atto di esecuzione di cui al primo comma, qualora siano
rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1. Tali modifiche sono adottate
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La
stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di
esecuzione di cui al primo comma. Nei casi in cui si applica l'articolo 35, l'atto
di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui
all'articolo 99, paragrafo 2. 4. Unitamente alla richiesta di
cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette: (a)
una descrizione dei confini della zona protetta interessata,
comprese le relative carte; (b)
i risultati delle indagini dai quali risulti che,
nei tre anni precedenti alla richiesta, l'organismo nocivo da quarantena in
questione non era presente nel territorio interessato. Le indagini devono essere state effettuate in
periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale
presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere
state fondate su solidi principi scientifici e tecnici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate per
lo svolgimento di indagini a fini di riconoscimento delle zone protette. Articolo 33
Obblighi generali riguardanti
le zone protette 1. Per quanto riguarda le zone
protette, gli obblighi di cui ai seguenti articoli si applicano di conseguenza
agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette: (a)
articoli da 9 a 12 riguardanti la conferma, la
notifica e le informazioni in merito alla presenza di organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione; (b)
articolo 15 riguardanti misure che gli operatori
professionali devono adottare immediatamente; (c)
articoli 16, 17 e 18 riguardanti l'eradicazione
degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, la creazione e la
modifica di zone di divieto e le indagini in tali zone. 2. Una pianta, un prodotto
vegetale o un altro oggetto originari di una zona di divieto creata, a norma
dell'articolo 17, in una zona protetta in relazione all'organismo nocivo da
quarantena rilevante per le zone protette interessate, non possono essere
spostati all'interno di o verso qualsiasi zona protetta istituita per tale
organismo nocivo. Se escono dalla zona protetta in questione la pianta, il
prodotto vegetale o l'altro oggetto devono essere imballati e spostati in modo
da evitare il rischio di diffusione di tale organismo nocivo da quarantena
rilevante per le zone protette all'interno di tale zona protetta. 3. Le zone di divieto create
all'interno di una zona protetta e le misure di eradicazione adottate in tali
zone di divieto a norma degli articoli 16, 17 e 18 sono notificate
immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. Articolo 34
Indagini sugli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette 1. L'autorità competente
effettua un'indagine annuale su ogni zona protetta per quanto riguarda la
presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in
questione. Le indagini devono essere state effettuate in periodi adeguati e con
un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo
nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi
principi scientifici e tecnici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati in conformità dell'articolo 98 al fine di stabilire norme
dettagliate riguardanti le indagini da effettuare per confermare che le zone
protette continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo
1. 2. Entro il 30 aprile di ogni
anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i
risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno
precedente. Articolo 35
Modifica e revoca delle zone
protette 1. La dimensione della zona
protetta può essere modificata dalla Commissione su richiesta dello Stato
membro il cui territorio la comprende. Quando la Commissione modifica la zona protetta,
lo Stato membro interessato notifica alla Commissione, agli altri Stati membri
e, attraverso Internet, agli operatori professionali la modifica di tale zona,
allegando le relative carte. Se la modifica implica l'estensione di una zona
protetta, si applicano gli articoli 32, 33 e 34. 2. A richiesta dello Stato
membro di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca il riconoscimento di una
zona protetta o ne riduce la dimensione. 3. La Commissione revoca il
riconoscimento di una zona protetta qualora le indagini di cui all'articolo 34
non siano state effettuate rispettando le disposizioni di tale articolo. 4. La Commissione revoca il
riconoscimento di una zona protetta qualora in tale zona sia stata rilevata la
presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone
protette e sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: (a)
non sono state designate zone di divieto a norma
dell'articolo 33, paragrafo 1, entro tre mesi dalla conferma della presenza
dell'organismo nocivo; (b)
le misure di eradicazione adottate in una zona di
divieto a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, non hanno avuto successo nei 24
mesi successivi alla conferma della presenza dell'organismo nocivo; (c)
dalle informazioni a disposizione della Commissione
risulta, per quanto riguarda l'applicazione delle misure conformi agli articoli
16, 17 e 18, come stabilito dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), che la
reazione alla presenza dell'organismo nocivo nella zona protetta in questione è
stata negligente. Capo III
Organismi nocivi per la qualità nell'Unione Articolo 36
Definizione degli organismi
nocivi per la qualità nell'Unione Un organismo nocivo è definito "organismo
nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui
all'articolo 37 se soddisfa le condizioni seguenti: (a)
la sua identità è stata accertata ai sensi
dell'allegato II, sezione 4, punto 1); (b)
è presente nel territorio dell'Unione; (c)
non è un organismo nocivo da quarantena rilevante
per l'Unione; (d)
è trasmesso prevalentemente attraverso determinate
piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 2); (e)
la sua presenza su tali piante da impianto ha un
impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da
impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 3); (f)
sono disponibili misure realizzabili ed efficaci
per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione. Articolo 37
Divieto di introduzione e di
spostamento degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione sulle piante da
impianto 1. Gli organismi nocivi per la
qualità nell'Unione non costituiscono oggetto di introduzione o spostamento nel
territorio dell'Unione sulle piante da impianto attraverso le quali sono
trasmessi, come specificato nell'elenco di cui al paragrafo 2. 2. La Commissione adotta un atto
di esecuzione per stabilire un elenco degli organismi nocivi per la qualità
nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36,
lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4
e le soglie di cui al paragrafo 5. In tale elenco figurano gli organismi nocivi e le
rispettive piante da impianto come stabilito dagli atti seguenti: (a)
allegato II, sezione II, parte A, della direttiva
2000/29/CE; (b)
allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3,
della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali[24]; (c)
allegato della direttiva 93/48/CEE della
Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da
rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le
piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva
92/34/CEE del Consiglio[25]; (d)
allegato della direttiva 93/49/CEE della
Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da
rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le
piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio[26]; (e)
allegato II, lettera b), della direttiva 2002/55/CE
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle
sementi di ortaggi[27]; (f)
allegato I, punto 6 e allegato II, punto B, della
direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali[28]; (g)
allegato I, punto 4 e allegato II, punto 5, della
direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra[29]. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 3. La Commissione modifica
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione risulti
che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione
non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario
modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4
o le soglie di cui al paragrafo 5. La Commissione mette tale valutazione a
disposizione degli Stati membri. 4. Se le condizioni di cui
all'articolo 36, lettera e), sono soddisfatte solo per una o più delle
categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/…[Office
of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive
material law], tali categorie figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1,
con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al
paragrafo 1 si applica unicamente a tali categorie. 5. Se le condizioni di cui
all'articolo 36, lettera e) sono soddisfatte solo qualora l'organismo nocivo in
questione sia presente al di sopra di una determinata soglia, tale soglia
figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di
introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica solo al di sopra
di tale soglia. È stabilita una soglia solo se si verificano le
condizioni seguenti: (a)
attraverso misure adottate dall'operatore
professionale è possibile garantire che la presenza dell'organismo nocivo per
la qualità nell'Unione sulle piante da impianto in questione non ecceda tale
soglia; (b)
è possibile verificare se tale soglia non sia
superata in lotti di piante da impianto. Si applicano i
principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui
all'allegato IV, sezione 2. 6. Per le modifiche dell'atto di
esecuzione di cui al paragrafo 2 necessarie per adeguare l'atto in questione a
cambiamenti del nome scientifico di un organismo nocivo, si applica la
procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Tutte le altre modifiche dell'atto di esecuzione
di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o
alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. Articolo 38
Modifica della sezione 4
dell'allegato II Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione
4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi
nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione,
per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla
sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto
economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze
tecniche e scientifiche. Articolo 39
Organismi nocivi per la
qualità nell'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione
varietale, riproduttivi o espositivi Il divieto di cui all'articolo 37 non si
applica agli organismi nocivi per la qualità nell'Unione presenti sulle piante
da impianto in questione e utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di
selezione varietale, riproduttivi o espositivi. Capo IV
Misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti Sezione 1
Misure riguardanti l'intero territorio dell'Unione Articolo 40
Divieto di introduzione di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione 1. La Commissione adotta un atto
di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri
oggetti, i divieti e i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato
III, parte A, della direttiva 2000/29/CE. L'atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del
presente regolamento. Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione
le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal
rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE)
n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[30] (di
seguito: "codice NC"). 2. Qualora una pianta, un
prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo
rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della
probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per
l'Unione e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile
applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1
dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi
agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di
esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale
o l'altro oggetto e i paesi terzi in questione. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un
altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non rappresentino un
rischio fitosanitario di livello inaccettabile oppure rappresentino tale
rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o
più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV
sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi
nocivi, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione. L'accettabilità del livello di rischio
fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2
dell'allegato IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi
nocivi. Se del caso, l'accettabilità di tale livello di rischio fitosanitario è
valutata in relazione ad uno o più specifici paesi terzi. Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente
giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la
Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione
immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99,
paragrafo 4. 3. Una pianta, un prodotto
vegetale o altro oggetto figuranti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo
1 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi compresi
nell'elenco. 4. Gli Stati membri, attraverso
il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti
vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in
violazione del paragrafo 3. La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal
quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti
nel territorio dell'Unione. Articolo 41
Piante, prodotti vegetali e
altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari ed equivalenti 1. La Commissione adotta un atto
di esecuzione in cui sono elencate le piante, i prodotti vegetali e altri
oggetti, nonché le prescrizioni e, se del caso, i paesi terzi interessati, come
stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE. L'atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del
presente regolamento. Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di
esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati
dal rispettivo codice NC. 2. Qualora una pianta, un
prodotto vegetale o un altro oggetto rappresentino un rischio fitosanitario di
livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo
nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio possa essere ridotto
ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai
punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di
gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto
vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali
misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito
"prescrizioni particolari". Le suddette misure possono assumere la forma di
prescrizioni specifiche, adottate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1,
per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, prodotti
vegetali o altri oggetti, che sono equivalenti a prescrizioni particolari per
lo spostamento di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio
dell'Unione (di seguito: "prescrizioni equivalenti"). Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un
altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un
rischio fitosanitario inaccettabile oppure presentino un tale rischio, ma non
sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni
particolari, la Commissione modifica l'atto di esecuzione. L'accettabilità del livello di tale rischio
fitosanitario è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile
sono adottate applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato IV sui
principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso,
l'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata e le misure
sono adottate in relazione ad uno o più specifici paesi terzi o loro parti. Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente
giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la
Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la
procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. 3. L'introduzione e lo
spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti
unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari o delle prescrizioni
equivalenti. 4. Gli Stati membri, attraverso
il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti
vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio
dell'Unione in violazione del paragrafo 3. La notifica è eventualmente trasmessa anche al
paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono
stati introdotti nel territorio dell'Unione. Articolo 42
Fissazione di prescrizioni
equivalenti 1. Le prescrizioni equivalenti
di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate a richiesta
di un paese terzo, con un atto di esecuzione, se tutte le condizioni seguenti
sono soddisfatte: (a)
il paese terzo in questione garantisce, con
l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure
specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello
ottenuto grazie alle prescrizioni particolari adottate a norma dell'articolo
41, paragrafi 1 e 2 in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione; (b)
il paese terzo in questione dimostra obiettivamente
alla Commissione che le misure specificate di cui alla lettera a) consentono di
ottenere il livello di protezione fitosanitaria ivi indicato. 2. Se del caso, la Commissione
verifica nel paese terzo in questione e conformemente all'articolo 119 del
regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of
Regulation on Official Controls], se siano soddisfatte le condizioni di cui
alle lettere a) e b). 3. Gli atti di esecuzione di cui
al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
99, paragrafo 3. Articolo 43
Informazioni da fornire ai
viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e agli acquirenti su Internet 1. Gli Stati membri e gli
operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le
informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3,
sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42,
paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70,
paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e
altri oggetti nel territorio dell'Unione. Le suddette informazioni sono diffuse in forma di
manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete. Le informazioni messe a disposizione dei
passeggeri di porti e aeroporti sono fornite in forma di manifesti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
un atto di esecuzione riguardante tali manifesti e opuscoli. L'atto di
esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui
all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. I servizi postali e gli
operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono a
disposizione dei loro clienti le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando
Internet. 3. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione una relazione annuale che riassume le informazioni fornite in
applicazione del presente articolo. Articolo 44
Eccezioni ai divieti e alle
prescrizioni per le zone di frontiera 1. In deroga agli articoli 40,
paragrafo 3, e 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare
l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino
le condizioni seguenti: (a)
essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate
in prossimità dei loro confini con gli Stati membri (di seguito: "zone di
frontiera"); (b)
essere introdotti in zone di Stati membri
immediatamente oltre tale confine (di seguito: "zone di frontiera degli
Stati membri"); (c)
essere destinati ad una trasformazione nelle
rispettive zone di frontiera degli Stati membri, in seguito alla quale è
eliminato qualsiasi rischio fitosanitario; (d)
non determinare rischi di diffusione di organismi
nocivi da quarantena in seguito a spostamenti all'interno della zona di
frontiera. Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti
sono introdotti o spostati unicamente nelle zone di frontiera dello Stato
membro e solo sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che
specifichino: (a)
l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei
paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle
singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti; (b)
la distanza massima di spostamento delle piante,
dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione nelle zone di frontiera dei
paesi terzi e degli Stati membri; nonché (c)
le procedure di autorizzazione dell'introduzione e
dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei
prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1. L'ampiezza delle suddette zone è tale da garantire
che l'introduzione e lo spostamento di detti piante, prodotti vegetali e altri
oggetti nel territorio dell'Unione non comportino rischi fitosanitari per il
territorio dell'Unione o per sue parti. 3. La Commissione, adottando
atti di esecuzione, può stabilire condizioni o misure specifiche riguardanti
l'introduzione nelle zone di frontiera degli Stati membri di particolari
piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da specifici paesi terzi,
soggetti al presente articolo. Tali atti sono adottati in conformità della
sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli
organismi nocivi da quarantena e della sezione 2 del medesimo allegato sui
principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto
degli sviluppi scientifici e tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati, e se
necessario abrogati o modificati, secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 99, paragrafo 3. 4. Gli Stati membri, attraverso
il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati
effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti nelle zone di frontiera di cui ai paragrafi 1 e 2 in violazione di tali
paragrafi. La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal
quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti
nella zona di frontiera in questione. Articolo 45
Eccezioni ai divieti e alle
prescrizioni per il transito fitosanitario 1. In deroga all'articolo 40,
paragrafo 3 e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono
autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel
territorio dell'Unione e il loro attraversamento di tale territorio in
direzione di un paese terzo (di seguito: "transito fitosanitario"),
qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni
seguenti: (a)
essere accompagnati da una dichiarazione firmata
dell'operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, secondo la
quale le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono in transito
fitosanitario; (b)
essere imballati e spostati in modo da non
comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti
per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro
attraversamento dello stesso; (c)
essere introdotti nel territorio dell'Unione,
attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle
autorità competenti in questione. L'autorità competente dello Stato membro in cui
tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati
per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di
tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti
devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione. 2. Qualora gli atti adottati a
norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2 lo
stabiliscano, il presente articolo si applica di conseguenza. 3. Alla Commissione è conferito
il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati che
stabiliscono i contenuti della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a). 4. La Commissione, attraverso
atti di esecuzione, può adottare specifiche di formato per la dichiarazione di
cui al paragrafo 1, lettera a). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. 5. Gli Stati membri, attraverso
il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati
effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti nel territorio dell'Unione di cui al paragrafo 1 in violazione delle
disposizioni di tale paragrafo. La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal
quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti
nel territorio dell'Unione. Articolo 46
Piante, prodotti vegetali e
altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione
varietale, riproduttivi ed espositivi 1. In deroga all'articolo 40,
paragrafo 3, e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono, su
richiesta, autorizzare l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici,
sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi se sono
soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a)
la presenza delle piante, dei prodotti vegetali o
altri oggetti in questione non comporta un rischio inaccettabile di diffusione
di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione qualora siano
imposte adeguate restrizioni; (b)
le strutture di magazzinaggio in cui le piante, i
prodotti vegetali e altri oggetti devono essere conservati e le stazioni di
quarantena di cui all'articolo 56, nelle quali essi devono essere utilizzati,
sono adeguate; (c)
le qualifiche scientifiche e tecniche del personale
adibito allo svolgimento dell'attività riguardante le piante, i prodotti
vegetali e altri oggetti sono adeguate. 2. L'autorità competente valuta
il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione connesso alle piante, ai prodotti vegetali o altri oggetti, come
indicato al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dell'identità, della
biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena
rilevante per l'Unione in questione, dell'attività prevista, dell'interazione
con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a tali piante,
prodotti vegetali o altri oggetti. Essa valuta le strutture di magazzinaggio in cui
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti devono essere tenuti, come
indicato al paragrafo 1, lettera b), e le qualifiche tecniche e scientifiche
del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante le piante, i
prodotti vegetali o altri oggetti, come indicato al paragrafo 1, lettera c). Sulla base di tali valutazioni l'autorità
competente autorizza l'introduzione o lo spostamento delle piante, dei prodotti
vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione, qualora siano rispettate
le condizioni di cui al paragrafo 1. 3. Nell'autorizzazione sono
indicate tutte le condizioni seguenti: (a)
le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti
devono essere tenuti in strutture di magazzinaggio che sono state ritenute
adeguate dalle autorità competenti e alle quali si fa riferimento
nell'autorizzazione; (b)
l'attività riguardante le piante, i prodotti
vegetali o altri oggetti deve essere svolta in una stazione di quarantena
designata a norma dell'articolo 56 dall'autorità competente e alla quale si fa
riferimento nell'autorizzazione; (c)
l'attività riguardante le piante, i prodotti
vegetali o altri oggetti deve essere svolta da personale le cui qualifiche
scientifiche e tecniche sono ritenute adeguate dall'autorità competente e al
quale si fa riferimento nell'autorizzazione; (d)
per l'introduzione o lo spostamento nel territorio
dell'Unione le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere accompagnati
dall'autorizzazione. 4. L'autorizzazione è limitata
al quantitativo necessario per l'attività prevista e non eccede la capacità
della stazione di quarantena designata. Essa comprende le restrizioni necessarie per
attenuare adeguatamente il rischio di diffusione degli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione in questione. 5. L'autorità competente
controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della
limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti
necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano
rispettate. 6. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire
norme dettagliate riguardanti: (a)
lo scambio di informazioni tra Stati membri e
Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione
delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione; (b)
le valutazioni e l'autorizzazione di cui al
paragrafo 2; (c)
il controllo della conformità, i provvedimenti in
caso di non conformità e la relativa notifica, come indicato al precedente
paragrafo 5. 7. Gli Stati membri, attraverso
il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati
effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti nel territorio dell'Unione in violazione delle disposizioni dei
paragrafi da 1 a 4. Se del caso le notifiche comprendono anche le
misure adottate dagli Stati membri riguardanti le piante, i prodotti vegetali e
altri oggetti in questione e l'indicazione se l'introduzione o lo spostamento
nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti
sono stati consentiti dopo l'attuazione delle misure. La notifica è eventualmente trasmessa anche al
paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono
stati introdotti nel territorio dell'Unione. Gli Stati membri presentano alla Commissione una
relazione annuale che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni
concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al
paragrafo 5. Articolo 47
Misure temporanee riguardanti
le piante da impianto 1. La Commissione, tramite atti
di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo
spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto provenienti da
paesi terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: (a)
l'esperienza fitosanitaria per quanto riguarda gli
scambi commerciali di piante da impianto originarie o spedite dal paese terzo
interessato è limitata o nulla; (b)
non sono stati valutati i rischi fitosanitari per
il territorio dell'Unione connessi a tali piante da impianto provenienti dai
paesi terzi in questione; (c)
le piante da impianto possono comportare rischi
fitosanitari che non sono connessi o non possono ancora essere connessi ad
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma
dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, o ad organismi nocivi nei confronti dei quali
sono state adottate misure in applicazione dell'articolo 29. Tali atti di esecuzione sono adottati e, se
necessario, abrogati o modificati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 99, paragrafo 3. 2. Le misure temporanee di cui
al paragrafo 1 sono adottate in conformità dell'allegato III sugli elementi di
identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per
il territorio dell'Unione e dell'allegato IV, sezione 2 sui principi di
gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Le suddette misure dispongono quanto segue, a
seconda del caso in questione: (a)
campionamento intensivo, al punto d'introduzione,
di ogni lotto di piante da impianto introdotte nel territorio dell'Unione e prove
su campioni; (b)
se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere
garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle
piante da impianto in questione nel territorio dell'Unione, un periodo di
quarantena per verificare l'assenza di tali rischi fitosanitari nelle piante da
impianto; (c)
se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere
garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle
piante da impianto in questione nel territorio dell'Unione, né con un periodo
di quarantena, il divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali
piante da impianto. 3. Le misure di cui al paragrafo
1 si applicano per un periodo che non supera i due anni. Tale periodo può
essere prorogato una volta per due anni al massimo. 4. Per imperativi motivi di
urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio
fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. 5. In deroga alle misure
adottate in conformità del paragrafo 1, l'articolo 46 si applica
all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da
impianto utilizzate per fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale,
riproduttivi ed espositivi. 6. Gli Stati membri notificano
alla Commissione e agli altri Stati membri i casi in cui ad una pianta, a un
prodotto vegetale o altri oggetti sono state applicate le misure di cui al
paragrafo 2, lettere a) o b). Se, in seguito all'applicazione delle misure di
cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sono stati individuati organismi nocivi
che possono comportare nuovi rischi fitosanitari, gli Stati membri inviano una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Se l'introduzione di una pianta, di un prodotto
vegetale o altro oggetto nel territorio dell'Unione non è stata consentita
oppure se il loro spostamento nel territorio dell'Unione è stato vietato in
quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto che non fosse stato rispettato il
divieto di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri trasmettono una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema
elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97. Se del caso, le notifiche
includono le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle piante, dei
prodotti vegetali e altri oggetti in questione a norma dell'articolo 64,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n …/… [Office of Publications, please
insert number of Regulation on Official Controls]. La notifica è eventualmente trasmessa anche al
paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono
stati spediti per essere introdotti nel territorio dell'Unione. Articolo 48
Modifica dell'allegato III Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano
l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che
comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto
riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo
agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche. Sezione 2
Misure riguardanti le zone protette Articolo 49
Divieto di introduzione di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle zone protette 1. La Commissione adotta un atto
di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri
oggetti, nonché i divieti e le zone protette interessate, come stabilito
dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE. L'atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del
presente regolamento. Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di
esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati
dal rispettivo codice NC. 2. Qualora una pianta, un
prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna alla zona
protetta presentino un rischio fitosanitario inaccettabile a causa della
probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le
zone protette e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile
applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1
dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi
nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al
paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto nonché
le zone protette in questione. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un
altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio
fitosanitario inaccettabile oppure presentino tale rischio, ma sia possibile
ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle
indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di
gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica il
suddetto atto di esecuzione. Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento. L'accettabilità del livello di rischio
fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2
dell'allegato II sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi
nocivi. 3. Una pianta, un prodotto
vegetale o altro oggetto elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1
non sono introdotti nella rispettiva zona protetta dal paese terzo o dalla zona
del territorio dell'Unione interessati. 4. Per imperativi motivi di
urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio
fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. 5. Gli Stati membri, attraverso
il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati
effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti nella zona protetta in questione in violazione dei divieti adottati in
virtù del presente articolo. La notifica è eventualmente trasmessa anche al
paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono
stati introdotti nella zona protetta in questione. Articolo 50
Piante, prodotti vegetali e
altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette 1. La Commissione adotta un atto
di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri
oggetti, nonché le rispettive zone protette e le prescrizioni, come stabilito
dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. L'atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del
presente regolamento. Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di
esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati
dal rispettivo codice NC. 2. Qualora una pianta, un
prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da fuori dalla zona protetta
presentino un rischio fitosanitario inaccettabile per tale zona protetta a
causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena
rilevante per le zone protette e tale rischio possa essere ridotto ad un
livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2
e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi
connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto
di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto
vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali
misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito
"prescrizioni particolari per le zone protette". Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un
altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un
rischio fitosanitario inaccettabile per la zona protetta in questione oppure
presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello
accettabile applicando le prescrizioni particolari per le zone protette, la
Commissione modifica l'atto di esecuzione. Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento. L'accettabilità del livello di rischio
fitosanitario è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile
sono adottate applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato II sui
principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente
giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la
Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la
procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4. 3. L'introduzione e lo
spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti
unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari per le zone protette. 4. Gli Stati membri, attraverso
il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati
effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti nella zona protetta in questione in violazione delle misure adottate in
virtù del presente articolo. La notifica è eventualmente trasmessa anche al
paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono
stati introdotti nel territorio dell'Unione. Articolo 51
Informazioni da fornire ai
viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e ai clienti su Internet per
quanto riguarda le zone protette L'articolo 43 riguardante le informazioni da
fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e ai clienti su
Internet si applica di conseguenza in relazione all'introduzione in zone
protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi
terzi. Articolo 52
Eccezioni ai divieti e alle
prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette L'articolo 44 riguardante le eccezioni ai
divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera si applica per quanto
riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma
dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, in
relazione alle zone protette che confinano con zone di frontiera di paesi
terzi. Articolo 53
Eccezioni ai divieti e alle
prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette L'articolo 45 riguardante le eccezioni ai
divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario si applica di
conseguenza per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50,
paragrafi 1 e 2, in relazione al transito fitosanitario attraverso zone
protette. Articolo 54
Piante, prodotti vegetali e
altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione
varietale, riproduttivi ed espositivi in zone protette In deroga ai divieti e alle prescrizioni di
cui agli articoli 49, paragrafo 3, e 50, paragrafo 3, l'articolo 46 si applica
per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a
norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2 in
relazione all'introduzione e allo spostamento nelle zone protette di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali,
di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi. Sezione 3
Altre misure riguardanti le piante, i prodotti
vegetali e altri oggetti Articolo 55
Prescrizioni generali per
l'imballaggio e i veicoli 1. Il materiale da imballaggio
utilizzato per l'introduzione o gli spostamenti nel territorio dell'Unione di
piante, prodotti vegetali o altri oggetti, di cui agli atti di esecuzione
adottati a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi
1 e 2, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo
47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1 e dell'articolo 50, paragrafo 1,
deve essere indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Lo stesso si applica ai veicoli che trasportano le
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti. 2. Il materiale da imballaggio
di cui al paragrafo 1, escluso il materiale da imballaggio di legno, copre le
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in modo che, durante lo spostamento
o l'introduzione nel territorio dell'Unione, non vi siano rischi di diffusione
degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. I veicoli di cui al paragrafo 1, se del caso, sono
coperti o chiusi in modo che, durante lo spostamento o l'introduzione nel
territorio dell'Unione, non vi siano rischi di diffusione degli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. 3. I paragrafi 1 e 2 si
applicano anche alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Articolo 56
Designazione delle stazioni
di quarantena 1. Gli Stati membri designano
nel loro territorio stazioni di quarantena per le piante, i prodotti vegetali,
altri oggetti nonché per gli organismi nocivi, oppure autorizzano l'utilizzo di
stazioni di quarantena designate in altri Stati membri, purché tali stazioni
soddisfino le prescrizioni di cui al paragrafo 2. Su richiesta, l'autorità competente può anche
designare un impianto come stazione di quarantena purché esso soddisfi i
requisiti di cui al paragrafo 2. 2. Le stazioni di quarantena
soddisfano le condizioni seguenti: (a)
isolano fisicamente le piante, i prodotti vegetali
e altri oggetti da tenere in quarantena e garantiscono che non sia possibile
accedervi o prelevarli senza il consenso dell'autorità competente; (b)
se le attività svolte nelle stazioni di quarantena
riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti, le stazioni forniscono
adeguate condizioni di coltivazione o incubazione che favoriscono lo sviluppo
sulle suddette piante, prodotti vegetali o altri oggetti di segni e sintomi della
presenza di organismi nocivi da quarantena; (c)
hanno superfici costituite da materiali lisci e
impermeabili, che consentono una pulizia e una decontaminazione efficaci; (d)
hanno superfici resistenti al deterioramento e agli
attacchi di insetti e di altri artropodi; (e)
dispongono di sistemi di irrigazione, di scarico
delle acque residue e di ventilazione che non consentono la trasmissione o la
fuoriuscita di organismi nocivi da quarantena; (f)
dispongono di sistemi di sterilizzazione, di decontaminazione
o di distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati,
dei rifiuti e delle attrezzature infestati prima della rimozione dalle
stazioni; (g)
forniscono indumenti protettivi e protezioni per le
calzature; (h)
dispongono, se del caso, di sistemi di
decontaminazione del personale e dei visitatori all'uscita dalla stazione; (i)
è disponibile una definizione dei compiti della
stazione ed eventualmente delle condizioni alle quali saranno eseguiti; (j)
è disponibile un numero sufficiente di addetti
qualificati, formati ed esperti. 3. A richiesta, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco delle stazioni
di quarantena designate nel loro territorio. Articolo 57
Funzionamento delle stazioni
di quarantena 1. Il responsabile della
stazione di quarantena effettua il monitoraggio della stazione stessa e delle
immediate vicinanze in relazione alla presenza di organismi nocivi da
quarantena. Qualora risulti presente un tale organismo nocivo,
il responsabile della stazione di quarantena adotta i provvedimenti adeguati.
Egli notifica all'autorità competente la presenza dell'organismo nocivo e i
provvedimenti adottati. 2. Il responsabile della
stazione di quarantena si accerta che il personale e i visitatori indossino
indumenti protettivi e protezioni per le calzature e che, se del caso, siano
decontaminati all'uscita dalla stazione. 3. Il responsabile della
stazione di quarantena conserva informazioni relative: (a)
al personale impiegato; (b)
ai visitatori che hanno avuto accesso alla
stazione; (c)
a piante, prodotti vegetali e altri oggetti che
sono entrati e usciti dalla stazione; (d)
al luogo di origine di tali piante, prodotti
vegetali e altri oggetti; (e)
alle osservazioni riguardanti la presenza di
organismi nocivi su tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti. I dati devono essere conservati per tre anni. Articolo 58
Supervisione delle stazioni
di quarantena e revoca della designazione 1. L'autorità competente
organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta
l'anno, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56,
paragrafo 2, e all'articolo 57. 2. L'autorità competente revoca
la designazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1 senza indugio qualora: (a)
in seguito ad un audit o ad un'ispezione risulti
che la stazione di quarantena in questione non soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 56, paragrafo 2, o all'articolo 57; (b)
il responsabile della stazione di quarantena non
adotti provvedimenti correttivi adeguati e con la dovuta urgenza. Articolo 59
Uscita delle piante, dei
prodotti vegetali e di altri oggetti dalle stazioni di quarantena 1. Le piante, i prodotti
vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena con
l'autorizzazione delle autorità competenti, qualora sia confermato che sono
indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oppure, se del
caso, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. 2. Le autorità competenti
possono autorizzare lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
dalle stazioni di quarantena ad altre stazioni di quarantena oppure verso altri
siti solo se sono adottate misure atte a garantire che, nella zona in
questione, non sono diffusi organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione oppure, se del caso, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le
zone protette. Articolo 60
Uscita dal territorio
dell'Unione 1. Se l'uscita dal territorio
dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto è
disciplinata da un accordo fitosanitario con un paese terzo, essa avviene in
conformità dell'accordo stesso. 2. Se l'uscita dal territorio
dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto non è
disciplinata da un accordo fitosanitario con un paese terzo, essa avviene in
conformità delle norme fitosanitarie del paese terzo verso il quale la pianta,
il prodotto vegetale o altro oggetto sono diretti. 3. Se l'uscita dal territorio
dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto non è
disciplinata né da un accordo fitosanitario con un paese terzo, né dalle norme
fitosanitarie del paese terzo verso il quale la pianta, il prodotto vegetale o
altro oggetto sono diretti, si applicano le prescrizioni relative agli
spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione, come indicato nell'elenco di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2.
Tuttavia, le suddette prescrizioni non si
applicano se riguardano un organismo nocivo che soddisfa una delle condizioni
seguenti: (a)
è riconosciuto dal paese terzo in questione come
presente nel suo territorio e non è soggetto al controllo ufficiale; (b)
si può ragionevolmente presumere che non possa
essere considerato organismo nocivo da quarantena per il territorio di tale paese
terzo. Capo V
Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità Articolo 61
Registro ufficiale degli
operatori professionali 1. L'autorità competente
mantiene e aggiorna un registro degli operatori professionali che svolgono le
attività elencate al secondo comma nel territorio del suo Stato membro e sono
compresi in una delle seguenti categorie: (a)
sono operatori professionali le cui attività
riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui trattasi in un atto
di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 29,
paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1
o 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo
50, paragrafo 1, oppure sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 43,
paragrafo 1 o 2, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo
51, dell'articolo 52 o dell'articolo 53; (b)
sono operatori professionali ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n…/… [Office of Publications, please
insert number of Regulation on plant reproductive material law]. Il presente paragrafo si applica per quanto
riguarda le attività seguenti: (a)
impianto; (b)
coltivazione; (c)
produzione; (d)
introduzione nel territorio dell'Unione; (e)
spostamento nel territorio dell'Unione; (f)
uscita dal territorio dell'Unione; (g)
produzione e/o messa a disposizione sul mercato ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n…/… [Office of
Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material
law]; (h)
vendite a distanza. Il suddetto registro è definito "il
registro". Gli operatori professionali registrati a norma del primo comma,
lettere a) e b), sono definiti "operatori registrati". 2. Un operatore professionale
può essere iscritto nel registro di un'autorità competente più di una volta,
purché ogni registrazione sia collegata a siti, depositi collettivi e centri di
spedizione diversi, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d). Per
ogni registrazione va seguita la procedura di cui all'articolo 62. 3. Il paragrafo 1 non si applica
agli operatori professionali che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche: (a)
fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente
piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri
oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso
mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza; (b)
la sua attività professionale riguardante le
piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per
conto di un altro operatore professionale; (c)
la sua attività professionale riguarda
esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di
materiale da imballaggio di legno. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino: (a)
ulteriori categorie di operatori professionali da
esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione
costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio
fitosanitario connesso alle loro attività professionali; (b)
particolari prescrizioni per la registrazione di
determinate categorie di operatori professionali; (c)
la cifra massima relativa ai piccoli quantitativi
di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al primo comma,
lettera a). Articolo 62
Procedura di registrazione 1. Gli operatori professionali
che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, primo
comma, lettere a) o b), presentano una domanda di iscrizione nel registro
all'autorità competente. 2. La domanda deve contenere gli
elementi seguenti: (a)
nome, indirizzo e coordinate dell'operatore
professionale; (b)
una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore
professionale di svolgere ognuna delle attività di cui all'articolo 61,
paragrafo 1, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti; (c)
una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore
professionale di svolgere ognuna delle attività seguenti: i) rilasciare passaporti delle piante per
piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a norma dell'articolo 79, paragrafo
1; ii) apporre il marchio sul materiale da
imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1; iii) rilasciare qualsiasi altro attestato di
cui all'articolo 93, paragrafo 1; iv) rilasciare etichette ufficiali per
materiale riproduttivo vegetale, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE)
n. .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on
plant reproductive material]; (d)
indirizzo dei siti aziendali, dei depositi collettivi
e dei centri di spedizione utilizzati dall'operatore professionale nello Stato
membro in questione per svolgere le attività di cui all'articolo 61, paragrafo
1, ai fini della registrazione; (e)
generi e specie delle piante e dei prodotti
vegetali nonché, se del caso, natura degli altri oggetti interessati dalle
attività dell'operatore professionale. 3. Le autorità competenti
registrano un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene
gli elementi di cui al paragrafo 2. 4. Se del caso, gli operatori
professionali registrati presentano una domanda di aggiornamento dei dati di
cui al paragrafo 2, lettere a), d) ed e) nonché delle dichiarazioni di cui al
paragrafo 2, lettere b) e c). 5. Qualora apprenda che
l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 61,
paragrafo 1, oppure che l'operatore registrato ha presentato una domanda che
non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente
chiede all'operatore in questione di rispettare le suddette condizioni
immediatamente o entro un termine specificato. Se l'operatore registrato non rispetta le suddette
condizioni entro il termine indicato dall'autorità competente, quest'ultima
revoca la registrazione dell'operatore. Articolo 63
Contenuto del registro Il registro contiene gli elementi di cui
all'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e) nonché gli elementi
seguenti: a) il numero di registrazione
ufficiale; b) il codice di due lettere di cui alla
norma ISO 3166-1-alpha-2[31]
per lo Stato membro in cui l'operatore professionale è registrato; c) un'indicazione se l'operatore
professionale è autorizzato per ognuna delle attività di cui all'articolo 62,
paragrafo 2, lettera c). Articolo 64
Disponibilità delle
informazioni dei registri ufficiali 1. A richiesta, lo Stato membro
che tiene il registro mette le informazioni ivi contenute a disposizione degli
altri Stati membri o della Commissione. 2. A richiesta, lo Stato membro
che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali le
informazioni di cui all'articolo 63, eccetto quelle di cui all'articolo 62,
paragrafo 2, lettere d) e e). Articolo 65
Tracciabilità 1. Un operatore professionale al
quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono
istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40,
paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e
3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo
47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi
1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54 registra i dati
riguardanti ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornito che gli
consentono di identificare gli operatori professionali che lo hanno fornito. 2. Un operatore professionale
che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti rispetto ai quali sono
istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40,
paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e
3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo
47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi
1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54 registra i dati
che gli consentono di identificare, per ogni pianta, prodotto vegetale o altro
oggetto, gli operatori professionali ai quali sono stati forniti. 3. Gli operatori professionali
conservano i dati registrati di cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data
in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto
vegetale o altro oggetto in questione. 4. A richiesta, essi comunicano alle
autorità competenti le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1 e 2. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si
applicano agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3,
lettera b). Articolo 66
Spostamenti di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti nell'azienda dell'operatore professionale 1. Gli operatori professionali istituiscono
sistemi e procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli
spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle
loro aziende. Il primo comma non si applica agli operatori
professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b). 2. Le informazioni ottenute
attraverso i sistemi e le procedure di cui al paragrafo 1 relative allo
spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle suddette aziende
sono messe a disposizione delle autorità competenti, a richiesta. Capo VI
Certificazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti Sezione 1
Certificati fitosanitari richiesti per l'introduzione
di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione Articolo 67
Certificato fitosanitario per
l'introduzione nel territorio dell'Unione 1. Il certificato fitosanitario
per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio
dell'Unione è un documento rilasciato da un paese terzo che rispetta le
condizioni di cui all'articolo 71, contiene gli elementi elencati nell'allegato
V, parte A oppure, se del caso, nell'allegato V, parte B e certifica il
rispetto di tutte le condizioni seguenti: (a)
essere indenni da organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione; (b)
rispettare le prescrizioni dell'articolo 37,
paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione
sulle piante da impianto; (c)
rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 41,
paragrafi 1 e 2; (d)
se del caso, essere conformi alle norme adottate in
virtù delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 e all'articolo
29, paragrafo 1. 2. Il certificato fitosanitario
specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare"
e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41,
paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione
specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie
opzioni. Nella specificazione è aggiunto un riferimento all'opzione pertinente
fornita nei suddetti atti. 3. Se del caso, nel certificato
fitosanitario si dichiara che le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti
sono conformi alle misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti, a norma
dell'articolo 42, alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma
dell'articolo 41, paragrafo 2. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per
modificare l'allegato V, parti A e B, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici
e scientifici e all'evoluzione delle norme internazionali. Articolo 68
Piante, prodotti vegetali e
altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari 1. La Commissione adotta un atto
di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e
altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per
i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel
territorio dell'Unione. Tale elenco include: (a)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
elencati nella parte B, punto I dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE; (b)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per
i quali sono state stabilite prescrizioni a norma degli articoli 27, paragrafo
1 e 29, paragrafo 1 riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione; (c)
le sementi elencate a norma dell'articolo 37,
paragrafo 2; (d)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2. Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia se
l'atto adottato a norma degli articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o 41,
paragrafi 1 e 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio
ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato
ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 2. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei
casi seguenti: (a)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1,
lettere b), c) o d); (b)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 3. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1,
conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il
rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in
tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione
oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto
vegetale o un altro oggetto elencati in tale atto. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 99, paragrafo 3. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e
3, non è richiesto alcun certificato fitosanitario per le piante, i prodotti
vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70. Articolo 69
Piante, prodotti vegetali e
altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari per
l'introduzione in una zona protetta 1. La Commissione adotta un atto
di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e
altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione,
per i quali è richiesto un certificato fitosanitario, oltre ai casi di cui
all'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, in caso di introduzione in determinate
zone protette, in provenienza da tali paesi terzi. Tale elenco include: (a)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
elencati nella parte B, punto II dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE; (b)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
elencati a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2. Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia se
l'atto adottato a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2 prescrive
un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato
all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato
all'articolo 93, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 2. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei
casi seguenti: (a)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1,
lettera b); (b)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 3. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1,
conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il
rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in
tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona
protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un
prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto. Tale atto di
esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99,
paragrafo 3. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e
3, non è richiesto alcun certificato fitosanitario per le piante, i prodotti
vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e 70. Articolo 70
Eccezioni per i bagagli dei
viaggiatori, per gli utenti dei servizi postali e i clienti su Internet 1. Piccoli quantitativi di
determinate piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti provenienti
da un paese terzo possono essere esonerati dalla prescrizione relativa al
certificato fitosanitario di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo
69, paragrafo 1, qualora rispettino tutte le condizioni seguenti: (a)
essere introdotti nel territorio dell'Unione nel
bagaglio personale dei viaggiatori, nelle spedizioni inoltrate in seguito a
vendite a distanza agli utilizzatori finali (di seguito "clienti su
Internet"), oppure come pacchi consegnati dai servizi postali agli utilizzatori
finali; (b)
non essere destinati ad usi professionali o
commerciali; (c)
essere elencati conformemente al paragrafo 2. L'esenzione non si applica alle piante da
impianto, diverse dalle sementi. 2. La Commissione, adottando
atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e
altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, e
stabilisce i quantitativi massimi a seconda della pianta, prodotto vegetale o
altro oggetto in questione, soggetti all'esenzione di tale paragrafo nonché, se
del caso, una o più misure di gestione del rischio tra quelle illustrate nella
sezione 1 dell'allegato IV. La redazione dell'elenco e la fissazione dei
quantitativi massimi in questione nonché, se necessario, delle misure di
gestione del rischio, sono basate sul rischio fitosanitario connesso a piccoli
quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, conformemente
ai criteri di cui all'allegato IV, sezione 2. Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento. Articolo 71
Condizioni che il certificato
fitosanitario deve soddisfare 1. L'autorità competente accetta
un certificato sanitario che accompagna piante, prodotti vegetali o altri
oggetti da introdurre da un paese terzo solo qualora il contenuto del suddetto
certificato sia conforme all'allegato V, parte A. Se le piante, i prodotti
vegetali o altri oggetti sono destinati all'introduzione da un paese terzo del
quale non sono originari, l'autorità competente accetta unicamente un
certificato fitosanitario conforme all'allegato V, parte B. L'autorità competente non accetta il certificato
fitosanitario qualora non sia presente o non sia corretta la dichiarazione
supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2, qualora non sia presente la
dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3. 2. L'autorità competente accetta
un certificato fitosanitario solo se esso rispetta le seguenti condizioni: (a)
essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali
dell'Unione; (b)
essere indirizzato all'Unione o a uno dei suoi
Stati membri; (c)
essere stato rilasciato non più di 14 giorni prima
della data in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti cui si
riferisce sono usciti dal paese terzo nel quale il certificato è stato
rilasciato. 3. Qualora il paese terzo sia
parte dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari
rilasciati dall'organizzazione ufficiale nazionale per la protezione delle
piante di tale paese terzo oppure, sotto la responsabilità di quest'ultima, da
un funzionario pubblico tecnicamente qualificato e debitamente autorizzato da
tale organizzazione. 4. Qualora il paese terzo non
sia parte dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati
fitosanitari rilasciati dalle autorità competenti in conformità delle norme
nazionali di tale paese terzo, che sono state notificate alla Commissione. La
Commissione informa gli Stati membri e gli operatori attraverso il sistema
elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, a norma dell'articolo 131,
lettera a), del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please
insert number of Regulation on Official Controls], delle notifiche
ricevute. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati, conformemente all'articolo 98, che integrino le condizioni di
accettazione di cui al primo comma, al fine di garantire l'affidabilità dei
suddetti certificati. 5. I certificati fitosanitari in
formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso il sistema
informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento
(UE) n .../… [Office of Publications, please insert number of Regulation on
Official Controls] o nel quadro di uno scambio elettronico con detto
sistema. Articolo 72
Dichiarazione di nullità di
un certificato fitosanitario 1. Quando un certificato fitosanitario
è stato rilasciato in conformità dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 e 3, e
l'autorità competente in questione conclude che le condizioni di cui
all'articolo 71 non sono soddisfatte, essa dichiara nullo il certificato
fitosanitario e garantisce che non accompagni più le piante, i prodotti
vegetali o altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali
piante, prodotti vegetali e altri oggetti, l'autorità competente adotta una
delle misure di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/… [Office
of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]. 2. Quando un certificato
fitosanitario è dichiarato nullo a norma del paragrafo 1, gli Stati membri
inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il
sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97. La notifica è inviata anche al paese terzo che ha
rilasciato tale certificato fitosanitario. Sezione 2
Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento
di piante, prodotti vegetali
e altri oggetti nel territorio dell'Unione Articolo 73
Passaporti delle piante Il passaporto delle piante è un etichetta
ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri
oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione ed
il loro spostamento nelle zone protette, che certifica il rispetto di tutte le
prescrizioni di cui all'articolo 80 e, per l'introduzione nelle zone protette,
all'articolo 81, ed il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 78. Articolo 74
Piante, prodotti vegetali e
altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo
spostamento nel territorio dell'Unione 1. La Commissione adotta un atto
di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e
altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di
spostamento nel territorio dell'Unione. Tale elenco include: (a)
tutte le piante da impianto, escluse le sementi; (b)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
elencati nella parte A, punto I dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE; (c)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per
i quali sono state stabilite prescrizioni a norma degli articoli 27, paragrafi
1, 2 o 3, oppure 29, paragrafi 1, 2 o 3 riguardanti lo spostamento nel
territorio dell'Unione; (d)
le sementi elencate a norma dell'articolo 37,
paragrafo 2; (e)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 2. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei
casi seguenti: (a)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e); (b)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1,
lettere c), d) o e). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 3. 3. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1,
conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il
rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in
tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione
oppure qualora tale rischio non sia più presente in relazione a una pianta, un
prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e
3, non è richiesto alcun passaporto delle piante per le piante, i prodotti
vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70. Articolo 75
Piante, prodotti vegetali e
altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per
l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette 1. La Commissione adotta un atto
di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e
altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di
introduzione in determinate zone protette. Tale elenco include: (a)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
elencati nella parte A, punto II dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE; (b)
altre piante, prodotti vegetali e altri oggetti
elencati a norma dell'articolo 50, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 2. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei
casi seguenti: (a)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b); (b)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1,
lettere a) o b). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. 3. La Commissione, adottando un
atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1,
conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il
rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in
tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona
protetta oppure qualora per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto
elencati in tale atto tale rischio non sia più presente. Tale atto di
esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui
all'articolo 99, paragrafo 3. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e
3, non è richiesto alcun passaporto delle piante per le piante, i prodotti
vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e 70. Articolo 76
Eccezione per gli utilizzatori
finali Il passaporto delle piante non è richiesto per
gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante,
prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 98, per stabilire la
quantità massima corrispondente ai piccoli quantitativi di determinate piante, di
determinati prodotti vegetali o altri oggetti. Articolo 77
Eccezioni per gli spostamenti
nei e tra i siti di un operatore professionale Il passaporto delle piante non è richiesto per
gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nei e tra i siti
aziendali dello stesso operatore professionale. Articolo 78
Contenuto e formato del
passaporto delle piante 1. Il passaporto delle piante è
costituito da un'etichetta distinta, stampata su qualsiasi superficie adatta,
purché separata da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare
sulla stessa superficie. Il passaporto delle piante deve essere chiaramente
leggibile e indelebile. 2. Il passaporto delle piante
per gli spostamenti nel territorio dell'Unione contiene gli elementi illustrati
nell'allegato VI, parte A. Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo
spostamento in una zona protetta contiene gli elementi illustrati nell'allegato
VI, parte B. 3. Per le piante da impianto
prodotte o messe a disposizione sul mercato, ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please
insert number of Regulation on plant reproductive material law], come
materiale prebase, di base o certificato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo
regolamento, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta,
nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità dell'articolo 22 del suddetto
regolamento oppure, se del caso, nel certificato principale rilasciato a norma
dell'articolo 122, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Nei casi in cui si applica il presente paragrafo,
il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione
contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte C. Nei casi in cui si applica il presente paragrafo,
il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona
protetta contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte D. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per
modificare l'allegato VI, parti A, B, C e D, al fine di adeguarle, se del caso,
agli sviluppi nel settore scientifico e tecnico. 5. Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente regolamento la Commissione, attraverso atti di esecuzione,
adotta le specifiche sul formato del passaporto delle piante per lo spostamento
nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e
lo spostamento in una zona protetta, per quanto riguarda i passaporti delle
piante di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo
e terzo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. Qualora la natura di determinate piante, prodotti
vegetali o altri oggetti lo richieda, possono essere fissate specifiche
particolari riguardanti le loro dimensioni. Articolo 79
Rilascio da parte di
operatori professionali autorizzati e di autorità competenti 1. I passaporti delle piante
sono rilasciati da operatori registrati, autorizzati a norma dell'articolo 84
dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante, qui di seguito
"operatori autorizzati", sotto la supervisione delle autorità
competenti. Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti
delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti dei quali
sono responsabili. 2. I passaporti delle piante possono
tuttavia essere rilasciati dalle autorità competenti, qualora un operatore
registrato lo richieda. 3. Gli operatori autorizzati
rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei
centri di spedizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d). Articolo 80
Prescrizioni sostanziali
relative ad un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio
dell'Unione Il passaporto delle piante per gli spostamenti
nel territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro
oggetto è rilasciato solo se questi soddisfano le condizioni seguenti: (a)
essere indenni da organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione; (b)
rispettare le prescrizioni dell'articolo 37,
paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi per la qualità
nell'Unione sulle piante da impianto; (c)
rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 41,
paragrafi 1 e 2; (d)
se del caso, rispettare le norme adottate in virtù
delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 29,
paragrafi 1 e 2; (e)
se del caso, rispettare le misure adottate dalle
autorità competenti per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 e per
l'eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 28,
paragrafo 1. Articolo 81
Prescrizioni sostanziali
relative ai passaporti delle piante necessari per l'introduzione e per gli
spostamenti in una zona protetta 1. Il passaporto delle piante
per l'introduzione e lo spostamento di una pianta, un prodotto vegetale o altro
oggetto in una zona protetta è rilasciato per solo se sono rispettate tutte le
condizioni di cui all'articolo 80, nonché le condizioni seguenti: (a)
essere indenni dal rispettivo organismo nocivo da
quarantena rilevante per la zona protetta; e (b)
rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 50,
paragrafi 1 e 2. 2. Qualora si applichi
l'articolo 33, paragrafo 2, il passaporto delle piante di cui al paragrafo 1
non è rilasciato. Articolo 82
Esami per i passaporti delle
piante 1. I passaporti delle piante
possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti
che sono stati sottoposti ad un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e
4, dal quale sia risultato che rispettano le condizioni di cui all'articolo 80
e, se del caso, all'articolo 81. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi.
L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti
vegetali e altri oggetti. 2. L'esame è effettuato
dall'operatore autorizzato oppure, se del caso a norma dell'articolo 79,
paragrafo 2, dalle autorità competenti. 3. L'esame soddisfa le seguenti
condizioni: (a)
essere effettuato a intervalli regolari, nei
periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti; (b)
essere effettuato nelle aziende, nei depositi
collettivi e nei centri di spedizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2,
lettera d); (c)
essere composto da un esame visivo e, in caso di
sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione
oppure, nel caso di una zona protetta, di un organismo nocivo da quarantena
rilevante per la zona protetta in questione, da campionamenti e prove. L'esame è effettuato a prescindere da eventuali
prescrizioni relative ad esami particolari o misure particolari adottate a
norma degli articoli 27, paragrafi 1, 2 o 3, 29, paragrafi 1, 2 o 3, 41,
paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per
stabilire misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le
prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2
e 3 per quanto riguarda specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti,
sulla base dei particolari rischi fitosanitari che possono comportare. Gli
esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/…
(Office of Publications, please insert number of Regulation on the
production and making available on the market of plant reproductive material)
e, se opportuno, sono effettuati per ognuno degli elementi di cui all'allegato
II, parte D, del suddetto regolamento, a seconda delle necessità. Quando la Commissione adotta un tale atto delegato
per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a
sistemi di certificazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of
Regulation on the production and making available on the market of plant
reproductive material], i rispettivi esami sono riuniti in un sistema di
certificazione unico. Quando adotta tali atti delegati, la Commissione
tiene conto delle conoscenze e degli sviluppi in campo tecnico e scientifico. Articolo 83
Apposizione dei passaporti
delle piante I passaporti delle piante sono apposti dagli
operatori autorizzati oppure, nel caso previsto dall'articolo 79, paragrafo 2,
dalle autorità competenti, su ogni lotto di piante, prodotti vegetali e altri
oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma
dell'articolo 74 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona
protetta a norma dell'articolo 75. Se le piante, i prodotti vegetali o altri
oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore,
il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore. Articolo 84
Autorizzazione degli
operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante 1. L'autorità competente concede
all'operatore professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle
piante (di seguito "autorizzazione a rilasciare passaporti delle
piante") purché egli rispetti le condizioni seguenti: (a)
possedere le conoscenze necessarie per effettuare
gli esami di cui all'articolo 82, riguardanti gli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti
per le zone protette e gli organismi nocivi per la qualità nell'Unione che
possono colpire le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per
individuare i segni della presenza di tali organismi nocivi e i sintomi ad essi
collegati, i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi
nocivi e i mezzi per eradicarli; (b)
disporre di sistemi e procedure che gli consentono
di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 65
e 66. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per
stabilire le prescrizioni relative alle qualifiche che gli operatori
professionali devono possedere al fine di soddisfare le condizioni di cui al
paragrafo 1, lettera a). Articolo 85
Obblighi degli operatori
autorizzati 1. Quando un operatore
autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e
controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi al
movimento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti che risultano
critici per quanto riguarda il rispetto delle norme adottate in virtù
dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3,
dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 80
e dell'articolo 82 nonché, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2,
dell'articolo 50, paragrafo 3 e dell'articolo 81. Egli conserva i dati
riguardanti l'identificazione ed il controllo dei suddetti punti. 2. L'operatore autorizzato di cui
al paragrafo 1 impartisce una formazione adeguata al suo personale che
partecipa all'esecuzione degli esami di cui all'articolo 82, al fine di
garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami. Articolo 86
Piani di gestione del rischio
fitosanitario 1. L'autorità competente può
approvare, se del caso, piani degli operatori autorizzati per la gestione del
rischio fitosanitario che comprendono le misure attuate da tali operatori per
soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 85, paragrafo 1. 2. Il piano di gestione del
rischio fitosanitario comprende, se del caso sotto forma di manuali
d'istruzioni, almeno gli elementi seguenti: (a)
le informazioni richieste dall'articolo 62,
paragrafo 2, in merito alla registrazione dell'operatore autorizzato; (b)
le informazioni richieste dall'articolo 65,
paragrafo 3 e dall'articolo 66, paragrafo 1 in merito alla tracciabilità delle
piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti; (c)
una descrizione dei processi di produzione
dell'operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo
spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti; (d)
un'analisi dei punti critici di cui all'articolo
85, paragrafo 1 e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i
rischi fitosanitari connessi a tali punti critici; (e)
le procedure in atto e gli interventi previsti in
caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la
registrazione di tale presenza sospetta o confermata e degli interventi
realizzati; (f)
i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto
nelle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, negli esami di cui
all'articolo 82, paragrafo 1 e nel rilascio di passaporti delle piante a norma
dell'articolo 79, paragrafo 1, dell'articolo 88, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo
89; (g)
la formazione impartita al personale di cui alla
lettera f). 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 98, al fine di
modificare o integrare gli elementi di cui al paragrafo 2. Articolo 87
Revoca dell'autorizzazione 1. Qualora venga a conoscenza
del fatto che un operatore autorizzato non rispetta gli articoli 82, paragrafi
1, 2, 3 o 4 oppure l'articolo 84, paragrafo 1, oppure che una pianta, un
prodotto vegetale o altro oggetto per il quale l'operatore professionale ha
rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l'articolo 80 oppure, se del
caso, l'articolo 81, l'autorità competente adotta senza indugio le misure
necessarie a porre fine a tale inosservanza. 2. Qualora abbia adottato misure
a norma del paragrafo 1, diverse dalla revoca dell'autorizzazione a rilasciare
passaporti delle piante, e il mancato rispetto delle prescrizioni persista,
l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta autorizzazione. Articolo 88
Sostituzione di un passaporto
delle piante 1. Un operatore autorizzato che
ha ricevuto un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è
stato rilasciato un passaporto delle piante, oppure l'autorità competente che
agisce su richiesta di un operatore professionale, possono rilasciare un nuovo
passaporto per il lotto in questione, per sostituire il passaporto delle piante
rilasciato inizialmente per tale lotto, purché siano rispettate le condizioni
di cui al paragrafo 3. 2. Se un lotto di piante,
prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto
delle piante è diviso in due o più lotti, l'operatore autorizzato responsabile
di tali nuovi lotti, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un
operatore professionale, rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuovo
lotto risultante dalla divisione, purché siano rispettate le condizioni di cui
al paragrafo 3. Tali passaporti delle piante sostituiscono il passaporto delle
piante rilasciato per il lotto iniziale. Se
due lotti, per ognuno dei quali è stato rilasciato un passaporto delle piante,
sono riuniti in un lotto unico, l'operatore autorizzato responsabile di tale
nuovo lotto, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un
operatore professionale, rilasciano un passaporto delle piante per tale lotto.
Tale passaporto delle piante sostituisce quello rilasciato per i lotti
iniziali, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. 3. Il passaporto delle piante di
cui ai paragrafi 1 e 2 può essere rilasciato solo se sono rispettate le
condizioni seguenti: (a)
l'identità delle piante, dei prodotti vegetali o
altri oggetti in questione è garantita; (b)
le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in
questione continuano a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 80 e 81. 4. Se un passaporto delle piante
è rilasciato a norma dei paragrafi 1 o 2, l'esame di cui all'articolo 82,
paragrafo 1 non è richiesto. 5. Dopo aver sostituito un
passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 e 2, l'operatore autorizzato in
questione conserva il passaporto delle piante sostituito per tre anni. Qualora
tale passaporto delle piante sia rilasciato dall'autorità competente per
sostituirne un altro, l'operatore professionale che ha richiesto il rilascio
conserva il passaporto delle piante sostituito per tre anni. Articolo 89
Passaporti delle piante che
sostituiscono certificati fitosanitari 1. In deroga all'articolo 82 se
una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio
dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio
dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di
cui all'articolo 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è
rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on
Official Controls] riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del
rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo
soddisfacente. 2. Dopo il rilascio del
passaporto delle piante di cui al paragrafo 1, l'operatore autorizzato che lo
ha effettuato conserva il certificato fitosanitario per tre anni. Nei
casi in cui si applica l'articolo 95, paragrafo 2, lettera c), il certificato fitosanitario
è sostituito da una sua copia certificata. Articolo 90
Obbligo di rimuovere il
passaporto delle piante 1. L'operatore professionale che
ha sotto il proprio controllo un lotto di piante, prodotti vegetali o altri
oggetti, rimuove il passaporto delle piante da tale lotto, qualora venga a
conoscenza del fatto che le prescrizioni degli articoli da 78 a 82, 84 o 85 non
sono rispettate. L'operatore
professionale annulla il passaporto delle piante tracciandovi sopra una linea
diagonale rossa chiaramente visibile e indelebile. 2. Qualora l'operatore
professionale non rispetti il paragrafo 1, l'autorità competente rimuove il
passaporto delle piante dal lotto in questione e lo annulla tracciandovi sopra
una linea diagonale rossa chiaramente visibile e indelebile. 3. Nei casi in cui si applicano
i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale in questione conserva il
passaporto delle piante annullato per tre anni. 4. Nei casi in cui si applicano
i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale in questione informa di
conseguenza l'operatore autorizzato o l'autorità competente che ha emesso il
passaporto delle piante annullato. 5. Quando un passaporto delle
piante è rimosso e annullato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri inviano
una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema
elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97. Sezione 3
Altri attestati Articolo 91
Marchio per il materiale da
imballaggio di legno 1. Il marchio che attesta che il
materiale da imballaggio di legno è stato trattato contro gli organismi nocivi
da quarantena rilevanti per l'Unione e contro gli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per le zone protette, secondo un metodo stabilito in
conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o
2, dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 o dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2,
contiene gli elementi illustrati nell'allegato VII. 2. Alla Commissione è conferito
il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati per
modificare l'allegato VII al fine di adeguare il marchio all'evoluzione delle
norme internazionali. 3. Il marchio è applicato
esclusivamente dagli operatori professionali autorizzati a norma dell'articolo
92. 4. La Commissione, attraverso
atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato del marchio di cui al
paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 99, paragrafo 3. Articolo 92
Autorizzazione e controllo
degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da
imballaggio di legno nel territorio dell'Unione 1. L'autorizzazione ad applicare
il marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 3, è concessa ad un operatore
registrato che rispetti le seguenti condizioni: (a)
possedere le conoscenze necessarie per eseguire i
trattamenti del materiale da imballaggio di legno richiesti dagli atti di cui
all'articolo 91, paragrafo 1; (b)
disporre degli impianti adeguati per effettuare i
suddetti trattamenti (di seguito: "impianti per i trattamenti"). Alla Commissione è conferito
il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati per
modificare le prescrizioni relative all'autorizzazione, se del caso in funzione
degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche. L'autorizzazione è
concessa, su richiesta, dall'autorità competente. 2. In deroga al paragrafo 1,
l'autorizzazione di cui a tale paragrafo può essere concessa, per quanto
riguarda l'applicazione del marchio al materiale da imballaggio interamente
costituito da legno trattato, nei casi in cui l'operatore registrato soddisfa
tutte le condizioni seguenti: (a)
usare esclusivamente legno proveniente dagli
impianti di trattamento gestiti da un operatore autorizzato a norma del
paragrafo 1; (b)
garantire la tracciabilità del legno utilizzato a
tale scopo fino a tali impianti di trattamento; (c)
se del caso a norma degli articoli 27, paragrafi 1
e 2, 29, paragrafi 1 e 2, 41, paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2, usare
esclusivamente legno di cui alla lettera a) accompagnato da un passaporto delle
piante. 3. L'autorità competente
controlla gli operatori professionali autorizzati a norma del paragrafo 1, al
fine di verificare e garantire che trattino il materiale da imballaggio di
legno e vi appongano il marchio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1 e
soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità
dell'articolo 98, per integrare le prescrizioni del presente paragrafo sul
controllo degli operatori professionali da parte dell'autorità competente. 4. Qualora l'autorità competente
venga a conoscenza del fatto che un operatore professionale non rispetta le
prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, essa adotta senza indugio le misure
necessarie a porre fine a tale inosservanza. Qualora
abbia adottato misure a norma del paragrafo 1, diverse dalla revoca
dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e il mancato rispetto delle
prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione
di cui al paragrafo 1. Articolo 93
Attestati diversi dal marchio
per il materiale da imballaggio di legno 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per
stabilire quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali
specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il
materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali
applicabili quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma
dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o 2,
dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 oppure dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2. 2. I suddetti atti delegati
possono anche stabilire prescrizioni riguardanti uno o più punti fra i
seguenti: (a)
l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare
gli attestati ufficiali di cui al paragrafo 1; (b)
il controllo, da parte dell'autorità competente,
degli operatori professionali autorizzati a norma della lettera a); (c)
la revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera
a). 3. La Commissione, attraverso
atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato degli attestati di cui al
paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 99, paragrafo 3. Sezione 4
Esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
dal territorio dell'Unione Articolo 94
Certificato fitosanitario per
l'esportazione 1. Se per l'esportazione di una
pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto dal territorio dell'Unione
verso un paese terzo la normativa di tale paese terzo richiede un certificato
fitosanitario (di seguito "certificato fitosanitario per
l'esportazione"), l'autorità competente lo rilascia su richiesta
dell'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo la pianta, il
prodotto vegetale o altro oggetto destinati all'esportazione. 2. Il certificato fitosanitario
per l'esportazione è rilasciato a condizione che le informazioni disponibili
siano sufficienti a certificare la conformità alle prescrizioni del paese terzo
in questione. Le informazioni possono provenire, se del caso, da una o più
fonti tra le seguenti: (a)
passaporto delle piante di cui all'articolo 73, che
accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione; (b)
il marchio per il materiale da imballaggio di legno
di cui all'articolo 91, paragrafo 1, oppure l'attestato di cui all'articolo 93,
paragrafo 1; (c)
le informazioni incluse nel certificato di
pre-esportazione di cui all'articolo 96; (d)
le informazioni ufficiali contenute nel certificato
fitosanitario di cui all'articolo 67 qualora la pianta, il prodotto vegetale o
altro oggetto in questione siano stati introdotti nel territorio dell'Unione da
un paese terzo; (e)
ispezioni ufficiali, campionamenti e prove effettuati
sulla pianta, sul prodotto vegetale o altro oggetto in questione. 3. Il certificato fitosanitario
per l'esportazione contiene gli elementi di cui all'allegato VIII, parte A. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per
modificare l'allegato VIII, parte A, al fine di adeguarlo agli sviluppi in
campo tecnico e scientifico e all'evoluzione delle norme internazionali. 5. La Commissione, attraverso
atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del certificato
fitosanitario di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. 6. I certificati fitosanitari in
formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso il sistema
informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del
regolamento (UE) n .../… [Office of Publications, please insert number of
Regulation on Official Controls] o nel quadro di uno scambio elettronico
con tale sistema. Articolo 95
Certificato fitosanitario per
la riesportazione 1. Se una pianta, un prodotto vegetale
o altro oggetto originario di un paese terzo è stato introdotto nel territorio
dell'Unione da tale paese terzo, oppure da un altro paese terzo, anziché il
certificato fitosanitario per l'esportazione può essere rilasciato un
certificato fitosanitario per la riesportazione. Il
certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato dall'autorità
competente su richiesta dell'operatore professionale che ha sotto il proprio
controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto da esportare. 2. Il certificato fitosanitario
per la riesportazione è rilasciato solo se sono rispettate tutte le condizioni
seguenti: (a)
la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in
questione non sono stati coltivati, fabbricati o trasformati nello Stato membro
dal quale sono esportati verso il paese terzo in questione; (b)
la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in
questione non sono stati esposti a rischi di infestazione da organismi nocivi
da quarantena elencati come tali dal paese terzo di destinazione durante la
permanenza in deposito nello Stato membro a partire dal quale saranno esportati
verso tale paese terzo; (c)
se disponibile, il certificato fitosanitario che
accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione dal
paese terzo di origine, oppure una sua copia certificata, sono allegati al
certificato fitosanitario per la riesportazione. 3. Le disposizioni dell'articolo
94, paragrafo 2, riguardanti le informazioni sufficienti a certificare la
conformità alle prescrizioni del paese terzo in questione, si applicano di
conseguenza. 4. Il certificato fitosanitario
per la riesportazione contiene gli elementi di cui all'allegato VIII, parte B. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare
l'allegato VIII, parte B, al fine di adeguarlo agli sviluppi in campo tecnico e
scientifico e all'evoluzione delle norme internazionali. 6. La Commissione, attraverso
atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del certificato
fitosanitario di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. 7. I certificati fitosanitari
per la riesportazione in formato elettronico sono accettati solo se presentati
attraverso, il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui
all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../… [Office of Publications,
please insert number of Regulation on Official Controls] o nel quadro di
uno scambio elettronico con tale sistema. Articolo 96
Certificati di
pre-esportazione 1. Lo Stato membro dal quale
sono esportate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui
all'articolo 94, paragrafo 1, e lo Stato membro nel quale le piante, i prodotti
vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, si
scambiano informazioni a seconda delle necessità per rilasciare senza indugio
il certificato fitosanitario per l'esportazione. 2. Lo scambio di informazioni di
cui al paragrafo 1 assume la forma di un documento armonizzato (di seguito
"certificato di pre-esportazione") nel quale lo Stato membro in cui
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o
trasformati, attesta la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri
oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie riguardanti uno o più
elementi fra i seguenti: (a)
l'assenza di determinati organismi nocivi nelle
piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti; (b)
l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o
altri oggetti in questione; (c)
le procedure fitosanitarie applicate alla
produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri
oggetti in questione. 3. Il certificato di
pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo
Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati
coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o
altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione. 4. Il certificato di
pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in
questione durante lo spostamento nel territorio dell'Unione, a meno che le
informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati
attraverso mezzi elettronici. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per
stabilire i contenuti del certificato di pre-esportazione. 6. La Commissione, attraverso
atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato del certificato di
pre-esportazione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. Capo VII
Misure di sostegno da parte della Commissione Articolo 97
Istituzione del sistema
elettronico per le notifiche 1. La Commissione istituisce un sistema
elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri. Tale sistema è collegato e compatibile con il
sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n .../… [Office of Publications, please
insert number of Regulation on Official Controls]. 2. Se la notifica riguarda la
presenza di un organismo nocivo in piante, prodotti vegetali o altri oggetti
introdotti nel territorio dell'Unione oppure presentati ufficialmente per
essere introdotti nel territorio dell'Unione o spostati nel territorio
dell'Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 include un riferimento alle
piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti in questione, alla natura della
non conformità e alle misure adottate. Se
la notifica riguarda la presenza di un organismo nocivo nel territorio di uno
Stato membro, in un luogo diverso da piante, prodotti vegetali o altri oggetti
introdotti nel territorio dell'Unione oppure presentati ufficialmente per essere
introdotti nel territorio dell'Unione o spostati nel territorio dell'Unione, la
notifica di cui al paragrafo 1 include un riferimento alle piante, ai prodotti
vegetali e altri oggetti in questione, al nome dell'organismo nocivo, alla sua
ubicazione e alle sue coordinate GPS nonché alle misure adottate. Capo VIII
Disposizioni finali Articolo 98
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui all'articolo
1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo
11, paragrafo 3, al'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25,
paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34,
paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45,
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61,
paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo
76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84,
paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo
92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo
4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla
Commissione per un periodo di tempo indeterminato dall'entrata in vigore del
presente regolamento. 3. La delega di potere di cui all'articolo
1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo
11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25,
paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34,
paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45,
paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61,
paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo
76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84,
paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo
92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo
4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella
decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo
8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 20, dell'articolo 22,
paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 30, dell'articolo 32,
paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 44,
paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo
48, dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo
71, paragrafo 4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo
82, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo
91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 93, paragrafo
1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5 e dell'articolo
96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 99
Procedura del comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Se
il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la
procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la
presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei
membri del comitato lo richieda. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto
tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora,
entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la
maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 4. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5. Articolo 100
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente
regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne
l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni
alla Commissione entro …… [Office of Publications, please insert date of
application of this Regulation] e notificano immediatamente
qualsiasi successiva modifica ad esse apportata. Articolo 101
Abrogazioni 1. La direttiva 2000/29/CE è
abrogata. Sono
inoltre abrogati i seguenti atti: (a)
la direttiva 69/464/CEE; (b)
la direttiva 69/466/CEE; (c)
la direttiva 74/647/CEE; (d)
la direttiva 93/85/CEE; (e)
la direttiva 98/57/CE; (f)
la direttiva 2007/33/CE. 2. I riferimenti agli atti
abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la
tavola di concordanza di cui all'allegato IX. Articolo 102
Modifica del regolamento (UE)
n. […]/2013
[Office of Publications, please insert number of
Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to
the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health
and plant reproductive material] Il regolamento (UE) n. [.…]/2013 [Office of
Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the
management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal
welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] è
così modificato: 1) all'articolo 1, la lettera e)
è sostituita dalla seguente: "e) sulle misure di protezione contro
gli organismi nocivi per le piante;" 2) all'articolo 17, paragrafo 1,
le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) misure di eradicazione di un
organismo nocivo da una zona infestata, adottate dalle autorità competenti a
norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 27, paragrafo 1 o
dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…] del Parlamento
europeo e del Consiglio [relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante]*; b) misure di contenimento di un organismo
nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei confronti del quale sono state adottate
misure di contenimento a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27,
paragrafo 2 o dell'articolo 29, paragrafo 2 del medesimo regolamento, in una
zona infestata dalla quale l'organismo prioritario in questione non può essere
eradicato, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio
dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. Le
suddette misure riguardano l'eradicazione dell'organismo nocivo dalla zona
cuscinetto che circonda la zona infestata qualora la sua presenza sia rilevata
in tale zona cuscinetto; c) misure di prevenzione adottate per
contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma
dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei confronti
del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma
dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 29, paragrafo 3 del medesimo
regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio
dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario." * GU L …, del
……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring
to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down
provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal
health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive
material] (3) l'articolo 18 è così
modificato: (a)
al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti: "a) riguardano organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione dei quali non è nota la presenza nel
territorio dell'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. […]/[...]*; b) riguardano organismi nocivi prioritari
elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*; c) riguardano organismi nocivi non elencati
come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure
adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. […]/[…]*." * GU L …, del
……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote
referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down
provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal
health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive
material] (b)
Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per
le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c),
la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure
adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. […]/[…]*." * GU L …, del
……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote
referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down
provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal
health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive
material] (4) L'articolo 19, paragrafo 1 è
così modificato: (a)
dopo la lettera c) è inserita le seguente lettera c
bis): "c bis) costi sostenuti dagli Stati membri
per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b)
e c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* del valore delle piante, dei prodotti
vegetali o altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui
all'articolo 16 del suddetto regolamento, per quanto riguarda gli organismi
nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo
regolamento;" * GU L …, del
……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote
referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down
provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal
health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive
material] (b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) in casi eccezionali e debitamente
giustificati, tenendo conto del valore aggiunto a livello Unione delle misure,
i costi sostenuti per attuare altre misure necessarie oltre a quelle di cui
alle lettere da a) a c bis), purché tali misure siano stabilite nella decisione
di sovvenzione di cui all'articolo 35, paragrafo 3." (c)
È aggiunto il seguente secondo comma: "Ai fini del primo comma, lettera c bis), il
risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti
vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e
l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento." (5) L'articolo 20 è così
modificato: (a)
al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti: "a) riguardano organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione dei quali non è nota la presenza nel
territorio dell'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. […]/[...]*; b) riguardano organismi nocivi prioritari
elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*; c) riguardano organismi nocivi non elencati
come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oggetto di misure
adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. […]/[…]*." * GU L …, del
……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote
referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down
provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal
health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive
material] (b)
Il terzo comma è sostituito dal seguente: "Per le misure che soddisfano la condizione
di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi
sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…]*." * GU L …, del
……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote
referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down
provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal
health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive
material] Articolo 103
Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica [Office of Publications please
insert date counting 36 months from the entry into force]. 2. L'articolo 97, paragrafo 2 si
applica dalla data in cui sono istituiti i sistemi di cui all'articolo 97,
paragrafo 1. 3. Gli atti di cui all'articolo
101, paragrafo 1, lettere a), d), e) e f) sono abrogati in data 31 dicembre
2021. In caso di conflitto tra le disposizioni di tali atti e le disposizioni
del presente regolamento, prevalgono queste ultime. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I Territori
per i quali, ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi
vanno letti come riferimenti ai paesi terzi e a tali territori e i riferimenti
al territorio dell'Unione vanno letti come riferimenti al territorio
dell'Unione esclusi tali territori, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 I territori di: 4. Guadalupa 5. Guyana francese 6. Martinica 7. Riunione 8. Sint Maarten 9. Mayotte 10. Ceuta 11. Melilla 12. Isole Canarie ALLEGATO II Criteri di qualificazione degli
organismi nocivi in base
ai rischi che comportano per il territorio dell'Unione Sezione 1
Criteri per identificare gli organismi nocivi che si
possono considerare organismi nocivi da quarantena, come indicato agli articoli
3, 7, paragrafo 1 e 28, paragrafo 2 (1)
Identità dell'organismo nocivo L'identità
tassonomica dell'organismo nocivo è chiaramente definita oppure, in
alternativa, è dimostrato che l'organismo nocivo produce sintomi coerenti ed è
trasmissibile. L'identità
tassonomica dell'organismo nocivo è definita a livello della specie oppure, in
alternativa, ad un livello tassonomico superiore o inferiore, e tale livello
tassonomico è fondato su opportune basi scientifiche in relazione alla sua virulenza,
alla gamma di organismi ospiti o alle relazioni con i vettori. (2)
Presenza dell'organismo nocivo nel territorio interessato Si
applica almeno una delle condizioni seguenti: (a)
la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel
territorio in questione; (b)
la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel
territorio in questione, eccetto in una sua parte limitata; (c)
la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel
territorio in questione, eccetto in casi sporadici, irregolari, isolati e non
frequenti. Se si applicano le lettere b) o c), si considera
che l'organismo nocivo è diffuso in modo limitato. (3)
Capacità dell'organismo nocivo di introdursi,
insediarsi e diffondersi nel territorio interessato a) Capacità di introdursi L'organismo nocivo è considerato capace di introdursi
nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in
cui è diffuso in modo limitato (di seguito: "zona in pericolo") o per
via naturale oppure se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) è associato, per quanto riguarda
piante, prodotti vegetali o altri oggetti che entrano nel territorio in
questione, a tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio di
origine o di provenienza, dal quale sono introdotti nel territorio in
questione; ii) sopravvive durante il trasporto o
l'immagazzinamento; iii) può essere trasferito ad un ospite
adatto, sia esso pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, nel territorio in
questione. b) Capacità di insediarsi L'organismo nocivo è considerato capace di restare
presente in un futuro prevedibile (di seguito: "insediarsi") nel
territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è
diffuso in modo limitato, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) sono disponibili organismi ospiti e, se
del caso, vettori di trasmissione dell'organismo nocivo; ii) i fattori ambientali decisivi sono
favorevoli all'organismo nocivo in questione e, se del caso, al suo vettore, e
gli consentono di sopravvivere in periodi di stress climatico e di completare
il suo ciclo vitale; iii) le pratiche colturali e le misure di
controllo applicate nel territorio sono favorevoli; iv) i metodi di sopravvivenza, la strategia
riproduttiva, l'adattabilità genetica dell'organismo nocivo e la dimensione
della sua popolazione minima vitale ne favoriscono l'insediamento. c) Capacità di diffondersi L'organismo nocivo è considerato capace di
diffondersi nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di
territorio in cui è diffuso in modo limitato se è soddisfatta almeno una delle
condizioni seguenti: i) l'ambiente è adatto alla diffusione
naturale dell'organismo nocivo; ii) gli ostacoli alla diffusione naturale
dell'organismo nocivo non sono sufficienti; iii) le merci o i trasporti consentono
all'organismo nocivo di spostarsi; iv) sono presenti organismi ospiti e, se del
caso, vettori dell'organismo nocivo; v) i nemici naturali e gli antagonisti
dell'organismo nocivo non sono presenti oppure non sono sufficientemente in
grado di sopprimerlo. (4)
Potenziale impatto economico, sociale e
ambientale L'ingresso,
l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in
questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in
modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile
per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è
diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti
seguenti: (a)
perdite quantitative e qualitative del raccolto; (b)
costi delle misure di controllo; (c)
costi di reimpianto e perdite dovute alla necessità
di effettuare colture sostitutive; (d)
effetti sulle pratiche di produzione esistenti; (e)
effetti sugli alberi lungo le strade, sui parchi e
sulle aree verdi pubbliche e private; (f)
effetti sulle piante autoctone, sulla biodiversità
e sui servizi ecosistemici; (g)
effetti sull'insediamento, sulla diffusione e
sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo
nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi; (h)
modifiche dei costi di produzione o delle domande
di mezzi di produzione, compresi costi connessi al controllo e costi di
eradicazione e contenimento; (i)
effetti sui profitti dei produttori, risultanti
dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo; (j)
modifiche della domanda dei consumatori nazionali o
esteri di un determinato prodotto, risultante da modifiche della qualità; (k)
effetti sui mercati nazionali e di esportazione e
sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull'accesso al mercato di esportazione
e la probabilità di restrizioni fitosanitarie istituite dai partner
commerciali; (l)
risorse necessarie per ulteriori ricerche e
consulenza; (m)
effetti sull'ambiente e altri effetti indesiderati
delle misure di controllo; (n)
effetti su Natura 2000 o altre zone protette; (o)
modifiche dei processi ecologici e della struttura,
della stabilità o dei processi di un ecosistema, compresi ulteriori effetti
sulle specie vegetali, erosione, variazioni della superficie freatica, pericoli
d'incendio, ciclo dei nutrienti; (p)
costi del ripristino ambientale; (q)
effetti sulla sicurezza alimentare; (r)
effetti sull'occupazione; (s)
effetti sulla qualità delle acque, sul tempo
libero, sul turismo, sui pascoli, sulla caccia e sulla pesca. Per
quanto riguarda le lettere da a) a g), si tiene conto degli effetti diretti
sugli ospiti nella zona in pericolo. Tali effetti sono valutati tenendo conto
della gamma di specie ospiti e basandosi sui tipi, sull'entità e sulla
frequenza dei danni patiti dalle suddette specie ospiti. Per
quanto riguarda le lettere da h) a s), si tiene conto degli effetti indiretti
all'interno e all'esterno della zona in pericolo. Sezione 2
Criteri per identificare gli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione che si possono considerare organismi nocivi
prioritari, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7,
paragrafo 2 Si considera che un organismo nocivo da
quarantena rilevante per l'Unione abbia il più grave impatto economico, sociale
o ambientale per il territorio dell'Unione se il suo ingresso, il suo insediamento
o la sua diffusione soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: a) impatti economici: l'organismo ha il
potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e
indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale
annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardo
di EUR. b) Impatti sociali: l'organismo nocivo
ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti: i) significativa diminuzione
dell'occupazione nel settore agricolo, orticolo o silvicolo in questione; ii) rischi per la sicurezza alimentare; iii) scomparsa o danneggiamento permanente
su vasta scala delle principali specie di alberi autoctone o coltivate nel
territorio dell'Unione. c) Impatti ambientali: l'organismo
nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti: i) effetti sulle specie e gli habitat
elencati dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche[32] e della direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici[33]; ii) aumenti consistenti e permanenti
dell'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture in questione. Sezione 3
Criteri di valutazione preliminare per identificare
gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da
quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato
negli articoli 21, paragrafo 1, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, e 30 Sottosezione 1
Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi
provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato nell'articolo 28,
paragrafo 1 (1)
Identità dell'organismo nocivo L'organismo nocivo
rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1. (2)
Presenza dell'organismo nocivo nel territorio
dello Stato membro La presenza dell'organismo nocivo non è mai stata riscontrata
nota nel territorio dello Stato membro. Secondo le informazioni a disposizione
dello Stato membro in questione, non è mai stata riscontrata neppure la
presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, oppure si considera
che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2,
lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione. (3)
Probabilità di insediamento e diffusione
dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, o in una o più parti specifiche
parti del territorio dell'Unione in cui non è presente Secondo le informazioni a disposizione dello Stato
membro, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3,
lettere b) e c) per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato
membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione. (4)
Potenziale impatto economico, sociale e
ambientale dell'organismo nocivo Secondo le informazioni a disposizione dello Stato
membro, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali
inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato
membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e
diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui
alla sezione 1, punto 4. I suddetti impatti comprendono almeno uno degli
effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g). Sottosezione 2
Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi
provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato nell'articolo 29,
paragrafo 1 (1)
Identità dell'organismo nocivo L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla
sezione 1, punto 1. (2)
Presenza dell'organismo nocivo nel territorio
dell'Unione La presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione non è mai
stata riscontrata, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le
condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne
il territorio dell'Unione. (3)
Probabilità di insediamento e diffusione
dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, o in una o più specifiche
parti del territorio dell'Unione in cui non è presente Secondo le informazioni a disposizione
dell'Unione, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto
3, lettere b) e c) per quanto riguarda il territorio dell'Unione. (4)
Potenziale impatto economico, sociale e
ambientale dell'organismo nocivo Secondo le informazioni disponibili all'Unione,
l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili
per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e
diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui
alla sezione 1, punto 4. I suddetti impatti comprendono almeno uno degli
effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g). Sezione 4
Criteri per identificare gli organismi nocivi che si
possono considerare organismi nocivi da quarantena rilvanti per l'Unione, come
indicato agli articoli 36 e 38 (1)
Identità dell'organismo nocivo L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla
sezione 1, punto 1. (2)
Probabilità di diffusione dell'organismo nocivo
nel territorio dell'Unione È valutata prevalentemente la diffusione
dell'organismo nocivo attraverso specifiche piante da impianto anziché per via
naturale o attraverso lo spostamento di prodotti vegetali o altri oggetti. Tale valutazione tiene conto, a seconda dei casi,
degli aspetti seguenti: (a)
numero dei cicli vitali dell'organismo nocivo sugli
ospiti in questione; (b)
biologia, epidemiologia e capacità di sopravvivenza
dell'organismo nocivo; (c)
possibili vie di diffusione naturali, artificiali o
di altro tipo per la trasmissione dell'organismo nocivo all'ospite ed
efficienza delle vie di diffusione, compresi i meccanismi di dispersione e il
tasso di dispersione; (d)
infestazione secondaria e trasmissione
dell'organismo nocivo dall'ospite ad altre piante e viceversa; (e)
fattori climatici; (f)
pratiche colturali prima e dopo il raccolto; (g)
tipi di terreno; (h)
suscettibilità dell'ospite in questione e fasi
pertinenti delle piante ospiti; (i)
presenza di vettori dell'organismo nocivo; (j)
presenza di nemici naturali e di antagonisti
dell'organismo nocivo; (k)
presenza di altri ospiti suscettibili all'organismo
nocivo; (l)
prevalenza dell'organismo nocivo nel territorio
dell'Unione; (m)
uso previsto delle piante. (3)
Potenziale impatto economico, sociale e
ambientale dell'organismo nocivo Le infestazioni delle piante da impianto di cui al
punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile
sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti: (a)
perdite quantitative e qualitative del raccolto; (b)
costi aggiuntivi delle misure di controllo; (c)
costi aggiuntivi di raccolto e selezione; (d)
costi di reimpianto; (e)
perdite dovute alla necessità di effettuare colture
sostitutive; (f)
effetti sulle pratiche di produzione esistenti; (g)
effetti su altre piante ospiti nel luogo di
produzione; (h)
effetti sull'insediamento, sulla diffusione e
sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo
nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi; (i)
effetti sui costi di produzione o sulle domande di
mezzi di produzione, compresi costi di controllo e costi di eradicazione e
contenimento; (j)
effetti sui profitti dei produttori, risultanti
dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo; (k)
modifiche della domanda dei consumatori nazionali o
esteri di un determinato prodotto, risultante da modifiche della qualità; (l)
effetti sui mercati nazionali e di esportazione e
prezzi pagati; (m)
effetti sull'occupazione. Per quanto riguarda le lettere da a) a h), si
tiene conto degli effetti diretti sugli ospiti nella zona in pericolo. Tali
effetti sono valutati sulla base dei tipi, dell'entità e della frequenza dei
rispettivi danni. Per quanto riguarda le lettere da i) a m), si
tiene conto degli effetti indiretti all'interno e all'esterno della zona in
pericolo. ALLEGATO III Elementi
di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari
per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo
48 Si considera che le piante da impianto provenienti
da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio
dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno
tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al
punto 1, lettere a), b) e c): (1)
Caratteristiche delle piante da impianto (a)
Esse appartengono ad un genere o ad una famiglia
dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi regolamentati
come organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione o in paesi
terzi. (b)
Esse appartengono ad un genere o ad una famiglia
dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi polifagi, oppure
organismi nocivi monofagi dei quali è noto il notevole impatto su specie
vegetali coltivate nel territorio dell'Unione e aventi grande importanza
economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione. (c)
Esse appartengono ad un genere o una famiglia delle
quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne
segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della
manifestazione di tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi
quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi su tali piante da
impianto durante i controlli ufficiali all'ingresso nel territorio dell'Unione,
senza ricorrere al campionamento e alle prove o all'applicazione delle
procedure di quarantena. (d)
Esse sono coltivate all'aperto nei paesi terzi di
origine. (e)
Esse non sono trattate con prodotti fitosanitari
generici né prima né durante il trasporto. (f)
Esse non sono soggette a controlli ufficiali di
esportazione e a certificazione per l'esportazione nel paese terzo di origine. (g)
Esse non sono spedite in contenitori o imballaggi
chiusi, oppure se lo sono le partite, a causa delle loro dimensioni, non
possono essere aperte in locali chiusi a fini di controllo ufficiale
all'ingresso nel territorio dell'Unione. (2)
Origine delle piante da impianto (a)
Esse sono originarie o provengono da un paese terzo
che è fonte di frequenti notifiche o di intercettazioni di organismi nocivi da
quarantena non elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. (b)
Esse sono originarie o provengono da un paese terzo
non membro dell'IPPC. ALLEGATO IV Misure
e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi Sezione 1
Misure di gestione dei rischi connessi agli organismi
nocivi da quarantena come indicato nell'articolo 16, paragrafo 1, nell'articolo
20, nel'articolo 24, paragrafo 2, nell'articolo 27,paragrafo 4, nell'articolo 28,
paragrafo 1, nell'articolo 29, paragrafo 4, nell'articolo 40, paragrafo 2, nell'articolo
41, paragrafo 2, nell'articolo 44, paragrafo 3, nell'articolo 49, paragrafo 2 e
nell'articolo 50, paragrafo 2 La gestione dei rischi connessi agli organismi
nocivi da quarantena consiste in una o più misure, a seconda delle esigenze,
fra le seguenti: (1)
Misure di prevenzione e di eliminazione
dell'infestazione di piante coltivate e selvatiche (a)
Restrizioni per quanto riguarda l'identità, la
natura, l'origine, l'ascendenza, la provenienza e la cronologia della
produzione delle piante coltivate. (b)
Restrizioni della coltivazione, del raccolto e
dell'impiego delle piante. (c)
Restrizioni dell'uso dei prodotti vegetali, dei
siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione,
degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e altri oggetti. (d)
Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove
di laboratorio delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno,
delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei
macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l'eventuale
presenza di organismi nocivi da quarantena. (e)
Sorveglianza della perdita o dell'alterazione
dell'efficacia di una specie vegetale resistente connessa con un cambiamento
della composizione dell'organismo nocivo da quarantena o del suo biotipo,
patotipo, razza o gruppo di virulenza. (f)
Trattamento fisico, chimico e biologico delle
piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra,
dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle
attrezzature e di altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da
organismi nocivi da quarantena. (g)
Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri
oggetti, infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena
o a fini di prevenzione. (h)
Obblighi di informazione, di registrazione di dati,
di comunicazione e trasmissione di dati. Ai fini della lettera b), le misure possono
comprendere prescrizioni relative alle prove su specie vegetali e su varietà
vegetali per verificarne la resistenza all'organismo nocivo da quarantena in
questione e all'elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono
risultate resistenti all'organismo nocivo da quarantena in questione. Ai fini della lettera f), le misure possono
comprendere prescrizioni riguardanti: (a)
la registrazione, l'autorizzazione e la
supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il
trattamento in questione; (b)
il rilascio di un certificato fitosanitario, di un
passaporto delle piante, di un'etichetta o di altri attestati ufficiali per le
piante, i prodotti vegetali o altri oggetti trattati e l'apposizione del marchio
di cui all'articolo 91, paragrafo 1, successiva all'applicazione del
trattamento in questione. (2)
Misure riguardanti le partite di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti (a)
Restrizioni riguardanti l'identità, la natura,
l'origine, la provenienza, l'ascendenza, il metodo di produzione, la cronologia
della produzione e la tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri
oggetti. (b)
Restrizioni dell'introduzione, dello spostamento,
dell'uso, della movimentazione, della trasformazione, dell'imballaggio,
dell'immagazzinamento, della distribuzione e della destinazione delle piante,
dei prodotti vegetali e altri oggetti. (c)
Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di
laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare
l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso
procedure di quarantena. (d)
Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del
caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati
o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena. (e)
Obblighi di informazione, di registrazione di dati,
di comunicazione e trasmissione di dati. Ai fini delle lettere da a) a d), le misure
possono comprendere prescrizioni riguardanti: (a)
il rilascio di un certificato fitosanitario, di un
passaporto delle piante, di un'etichetta o altri attestati ufficiali, compresa
l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1 per attestare il
rispetto delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d); (b)
la registrazione, l'autorizzazione e la
supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il
trattamento di cui alla lettera d). (3)
Misure riguardanti le vie di diffusione degli
organismi nocivi da quarantena, escluse le partite di piante, prodotti vegetali
o altri oggetti (a)
Restrizioni dell'introduzione e dello spostamento
di organismi nocivi da quarantena come merci. (b)
Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove
di laboratorio e, se necessario, distruzione degli organismi nocivi da
quarantena come merci. (c)
Restrizioni riguardanti le piante, i prodotti
vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri. (d)
Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove
di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri. (e)
Restrizioni riguardanti i veicoli, l'imballaggio e
altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci. (f)
Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove
di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di veicoli,
imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci. (g)
Obblighi di informazione, di registrazione di dati,
di comunicazione e trasmissione di dati. Sezione 2
Principi di gestione dei rischi connessi agli
organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo
2, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29,
paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo
44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo
69, paragrafo 3, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 3 e all'articolo
75, paragrafo 3 La gestione dei
rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione,
degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli
organismi nocivi per la qualità nell'Unione rispetta i seguenti principi: (1) Necessità Le misure di gestione del rischio connesso ad un
organismo nocivo si applicano solo se sono necessarie per impedire
l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di tale organismo nocivo. (2) Proporzionalità Le misure adottate per gestire il rischio connesso
ad un organismo nocivo sono proporzionate al rischio in questione e al livello
di protezione necessario. (3) Impatto minimo Le misure adottate per gestire il rischio connesso
ad un organismo nocivo rappresentano quelle meno restrittive tra quelle
disponibili e determinano ostacoli minimi agli spostamenti internazionali di
persone, merci e ai mezzi di trasporto internazionale. (4) Non discriminazione Le misure adottate per gestire il rischio connesso
ad un organismo nocivo non sono applicate in modo da costituire né un mezzo di
discriminazione arbitraria o ingiustificata, né una restrizione dissimulata,
soprattutto negli scambi commerciali internazionali. Nei confronti dei paesi
terzi esse non sono più rigorose di quelle applicate allo stesso organismo
nocivo se presente nel territorio dell'Unione, qualora i paesi terzi possano
dimostrare di avere lo stesso status fitosanitario e di applicare misure
fitosanitarie identiche o equivalenti. (5) Giustificazione tecnica Le misure adottate per gestire il rischio connesso
ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da
conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del
caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni
scientifiche disponibili. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova
o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono
modificate o revocate per tenerne conto. (6) Fattibilità Le misure adottate per gestire il rischio connesso
ad un organismo nocivo devono essere tali da consentire di raggiungere con ogni
probabilità il loro obiettivo. ALLEGATO V Contenuti
del certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione Parte A
Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui
all'articolo 71, paragrafo 1 ___________________________________________________________________________ Modello di certificato
fitosanitario N.__________________________ Organizzazione per la
protezione delle piante di___________________________________ A: Organizzazione(i) per la
protezione delle piante di________________________________ I. Descrizione della partita Nome e indirizzo
dell'esportatore:____________________________________________ Nome e indirizzo dichiarati del
destinatario:______________________________________ Numero e descrizione dei colli:______________________________________________ Segni particolari:________________________________________________________ Luogo di origine:________________________________________________________ Mezzi di trasporto dichiarati:________________________________________________ Punto d'entrata dichiarato:_________________________________________________ Nome del prodotto e
quantitativo dichiarato:_____________________________________ Denominazione botanica delle
piante:_______________________________________________ Si certifica che le
piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono
stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono
considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla
parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni
fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli
organismi nocivi regolamentati non da quarantena. Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi
nocivi.* II. Dichiarazione supplementare [Inserire il testo] III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione Data ________ Trattamento ___________ Sostanza chimica
(principio attivo)______________ Durata e temperatura_____________________________________________________ Concentrazione________________________________________________________ Informazioni supplementari_________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Luogo di rilascio__________________________________ (Timbro dell'organizzazione) _____________________________ Nome
del funzionario autorizzato Data______________________________________ (Firma) ___________________________________________________________________________ Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato
può essere attribuita al ____________ (nome dell'organizzazione per la
protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti.* * Clausola facoltativa Parte B
Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui
all'articolo 71, paragrafo 1 ___________________________________________________________________________ Modello di certificato
fitosanitario per la riesportazione N.__________________________ Organizzazione per la protezione delle piante di
_______________________ (parte contraente di riesportazione) A: Organizzazione(i) per la protezione delle piante di
_______________________ (parte(i) contraente (i) di importazione) I. Descrizione della partita Nome e indirizzo
dell'esportatore:____________________________________________ Nome e indirizzo dichiarati del
destinatario:______________________________________ Numero e descrizione dei colli:____________________________________________________ Segni particolari:________________________________________________________ Luogo di origine:________________________________________________________ Mezzi di trasporto dichiarati:________________________________________________ Punto d'entrata dichiarato:_________________________________________________ Nome del prodotto e
quantitativo dichiarato:_____________________________________ Denominazione botanica delle
piante:_______________________________________________ Si certifica che le piante, i prodotti
vegetali o altri articoli regolamentati descritti sopra ________________ sono
stati importati in (parte contraente di riesportazione) ________________ da
_________________ (parte contraente di origine) con la copertura del
certificato fitosanitario N. __________________, *originale || ¨ || *copia conforme || ¨ del quale è allegato/a al presente
certificato; sono *imballati || ¨ || *reimballati || ¨ in contenitori *d'origine || ¨ || *nuovi || ¨ e che in base al * certificato fitosanitario originale || ¨ e all' *ispezione supplementare || ¨ sono considerati conformi alle prescrizioni
fitosanitarie attuali della parte contraente importatrice, e che durante
l'immagazzinamento in ______________ (parte contraente di riesportazione) la
partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione. *Contrassegnare le caselle opportune || ¨ || . II. Dichiarazione supplementare [Inserire il testo] III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione Data ________ Trattamento ___________ Sostanza chimica
(principio attivo)________________ Durata e temperatura_____________________________________________________ Concentrazione________________________________________________________ Informazioni supplementari_________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Luogo di rilascio______________________________ (Timbro dell'organizzazione) _____________________________ Nome
del funzionario autorizzato Data___________________________________________ (Firma) ___________________________________________________________________________ Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato
può essere attribuita al ____________ (nome dell'organizzazione per la
protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti.* * Clausola facoltativa ALLEGATO VI Passaporti
delle piante Parte A
Passaporti delle piante per gli spostamenti
all'interno del territorio dell'Unione di cui all'articolo 78, paragrafo 2,
primo comma (1) Il passaporto delle piante per gli
spostamenti all'interno del territorio dell'Unione contiene gli elementi
seguenti: (a)
nell'angolo superiore sinistro, la dicitura
"Passaporto delle piante"; (b)
nell'angolo superiore destro, la bandiera
dell'Unione europea; (c)
la lettera "A", seguita dalla
denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e
prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione; (d)
la lettera "B", seguita dal codice di due
lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui
l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino
ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione; (e)
la lettera "C", seguita dal numero del
lotto della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione; (f)
la lettera "D", facoltativamente seguita
dal nome del paese terzo di origine o dal codice di due lettere, di cui
all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro di origine. (2) Il numero di lotto di cui al punto
1, lettera e) può essere sostituito da un riferimento ad un unico codice a
barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul
lotto. Parte B
Passaporti delle piante per l'introduzione e gli
spostamenti in zone protette di cui all'articolo 78, paragrafo 2, secondo comma (1) Il passaporto delle piante per gli
spostamenti verso e in zone protette contiene gli elementi seguenti: (a)
nell'angolo superiore sinistro, la dicitura
"Passaporto delle piante - ZP"; (b)
immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione
scientifica dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta
in questione; (c)
nell'angolo superiore destro, la bandiera
dell'Unione europea; (d)
la lettera "A", seguita dalla
denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e
prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione; (e)
la lettera "B", seguita dal codice di due
lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui
l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino
ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione; (f)
la lettera "C", seguita dal numero del
lotto della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione; (g)
la lettera "D", facoltativamente seguita
dal nome del paese terzo di origine o dal codice di due lettere, di cui
all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro di origine. (2) Il numero di lotto di cui al punto
1, lettera f) può essere sostituito da un riferimento ad un unico codice a
barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul
lotto. Parte C
Passaporti delle piante per gli spostamenti
all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di
certificazione, di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma (1) Il passaporto delle piante per gli
spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica
etichetta con l'etichetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
(UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on
plant reproductive material law], oppure con il certificato principale ai
sensi dell'articolo 122 di tale regolamento, contiene gli elementi seguenti: (a)
nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta
unica, la dicitura "Passaporto delle piante"; (b)
nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica,
la bandiera dell'Unione europea. Sull'etichetta unica
il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta
ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro
stessa larghezza. Se gli elementi di cui
alla parte A, punto 1, lettere c), d), e) o f) non sono contenuti
nell'etichetta ufficiale o, se del caso, nel certificato principale, essi sono
indicati nel passaporto delle piante di cui al primo comma. (2) Il punto 2 della parte A si applica
di conseguenza. Parte D
Passaporti delle piante per l'introduzione e gli
spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione di
cui all'articolo 78, paragrafo 3, terzo comma (1) Il passaporto delle piante per l'introduzione
e gli spostamenti nelle zone protette, combinato in un'unica etichetta con
l'etichetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. …/… [Office
of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material
law], oppure con il certificato principale ai sensi dell'articolo 122 di
tale regolamento, contiene gli elementi seguenti: (a)
nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta
unica, la dicitura "Passaporto delle piante - ZP"; (b)
immediatamente sotto tale dicitura, la
denominazione scientifica dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la
zona protetta in questione; (c)
nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica,
la bandiera dell'Unione europea. Sull'etichetta unica
il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta
ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro
stessa larghezza. Se gli elementi di cui
alla parte B, punto 1, lettere d), e), f) o g) non sono contenuti
nell'etichetta ufficiale o, se del caso, nel certificato principale, essi sono
indicati nel passaporto delle piante di cui al primo comma. (2) Il punto 2 della parte B si applica
di conseguenza. ALLEGATO VII Marchio
per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1 Il marchio da applicare al materiale da
imballaggio di legno a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, contiene gli
elementi seguenti: a) sul lato sinistro, l'emblema
dell'IPPC; b) sul lato destro, di seguito, il
codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro
in cui l'operatore professionale che applica il marchio è registrato, un
trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in
questione, seguito dalle lettere "HT"; All'interno del marchio non sono contenute
altre informazioni. Il marchio non dev'essere disegnato a mano. ALLEGATO VIII Contenuti
dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione di cui all'articolo
94, paragrafo 3, e all'articolo 95, paragrafo 4 Parte A
Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui
all'articolo 94, paragrafo 3 (1) Il certificato fitosanitario per
l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di esportazione verso un paese
terzo, contiene gli elementi seguenti: (a)
la dicitura "Certificato fitosanitario",
seguita immediatamente: i) dalla sigla "UE"; ii) dal codice di due lettere di cui
all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato
l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario
per l'esportazione; iii) da una barra obliqua (/); iv) da un codice di identificazione unico
per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di
lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc.,
dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato; (b)
la dicitura "Nome e indirizzo
dell'esportatore", seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore
registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per
l'esportazione; (c)
la dicitura "Nome e indirizzo dichiarati del
destinatario", seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del
destinatario; (d)
la dicitura "Organizzazione per la protezione
delle piante di", seguita dal nome dello Stato membro in cui
l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito
dalla dicitura "all'organizzazione per la protezione delle piante
di", seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di
destinazione; (e)
la dicitura "Luogo di origine", seguita
dal luogo di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti
compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato; (f)
la dicitura "Mezzi di trasporto
dichiarati", seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita; (g)
la dicitura "Punto d'entrata dichiarato",
seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di
destinazione; (h)
la dicitura "Segni particolari: numero e
descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle
piante", seguita dal numero e dal tipo di colli compresi nella partita; (i)
la dicitura "Quantitativo dichiarato",
seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi
nella partita, espresso in unità o in peso; (j)
la dicitura "Si certifica che le piante, i
prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati
ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono
considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla
parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni
fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli
organismi nocivi regolamentati non da quarantena. Si presume che essi siano
praticamente indenni da altri organismi nocivi."; (k)
la dicitura "Dichiarazione
supplementare", seguita dalla dichiarazione supplementare di cui
all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67,
paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie
pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione
supplementare non è sufficiente, utilizzare anche il retro del certificato; (l)
la dicitura "Trattamento di disinfestazione
e/o disinfezione"; (m)
la dicitura "Trattamento", seguita dal
trattamento che è stato applicato alla partita; (n)
la dicitura "Sostanza chimica (principio
attivo)", seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per
il trattamento di cui alla lettera m); (o)
la dicitura "Durata e temperatura",
seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento; (p)
la dicitura "Concentrazione", seguita
dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento; (q)
la dicitura "Data", seguita dalla data
nella quale è stato eseguito il trattamento; (r)
la dicitura "Informazioni supplementari",
seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente
intende inserire nel certificato; (s)
la dicitura "Luogo del rilascio", seguita
dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario; (t)
la dicitura "Data", seguita dalla data di
rilascio del certificato fitosanitario; (u)
la dicitura "Nome e firma del funzionario
autorizzato", seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia
e firma il certificato fitosanitario; (v)
la dicitura "Timbro dell'organizzazione",
seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il
certificato fitosanitario. (2) La carta utilizzata contiene il
timbro a secco dell'autorità competente che firma il certificato. Parte B
Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui
all'articolo 95, paragrafo 4 (1) Il certificato fitosanitario per
l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di riesportazione verso un paese
terzo, contiene gli elementi seguenti: (a)
la dicitura "Certificato fitosanitario per la
riesportazione", seguita immediatamente: i) dalla sigla "UE"; ii) dal codice di due lettere di cui
all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato
l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario
per la riesportazione; iii) da una barra obliqua (/); iv) da un codice di identificazione unico
per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di
lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc.,
dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato; (b)
la dicitura "Nome e indirizzo
dell'esportatore", seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore
registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la
riesportazione; (c)
la dicitura "Nome e indirizzo dichiarati del
destinatario", seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del
destinatario; (d)
la dicitura "Organizzazione per la protezione
delle piante di", seguita dal nome dello Stato membro in cui
l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato,
seguito dalla dicitura "all'organizzazione per la protezione delle piante
di", seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di
destinazione; (e)
la dicitura "Luogo di origine", seguita
dal luogo di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti
compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato; (f)
la dicitura "Mezzi di trasporto
dichiarati", seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita; (g)
la dicitura "Punto d'entrata dichiarato",
seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di
destinazione; (h)
la dicitura "Segni particolari: numero e
descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle
piante", seguita dal numero e dal tipo di colli compresi nella partita; (i)
la dicitura "Quantitativo dichiarato",
seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi
nella partita, espresso in unità o in peso; (j)
il testo seguente: Si
certifica che: –
le piante o i prodotti vegetali descritti sopra
sono stati importati in ……………. (paese di riesportazione) da ……………… (paese di
origine) con la copertura del certificato fitosanitario N. ………….. ¨ || *originale || ¨ || *copia conforme del quale è allegato/a al presente certificato, –
sono ¨ || *imballati || ¨ || *reimballati in ¨ || *contenitori d'origine || ¨ || *contenitori nuovi, –
e che in base al ¨ || * certificato fitosanitario originale e all' ¨ || *ispezione supplementare, sono considerati conformi all'attuale normativa
fitosanitaria del paese importatore, e che –
durante l'immagazzinamento in ………………. (paese di
riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o
infezione. * Contrassegnare le caselle
opportune", il testo va completato con le informazioni
richieste e devono essere contrassegnate le caselle opportune; (k)
la dicitura "Dichiarazione
supplementare", seguita dalla dichiarazione supplementare di cui
all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo
3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti
alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è
sufficiente, essa può essere continuata sul retro del certificato; (l)
la dicitura "Trattamento di disinfestazione
e/o disinfezione"; (m)
la dicitura "Trattamento", seguita dal
trattamento che è stato applicato alla partita; (n)
la dicitura "Sostanza chimica (principio
attivo)", seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per
il trattamento di cui alla lettera m); (o)
la dicitura "Durata e temperatura",
seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento; (p)
la dicitura "Concentrazione", seguita
dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento; (q)
la dicitura "Data", seguita dalla data
nella quale è stato eseguito il trattamento; (r)
la dicitura "Informazioni supplementari",
seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente
intende inserire nel certificato; (s)
la dicitura "Luogo del rilascio", seguita
dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario; (t)
la dicitura "Data", seguita dalla data di
rilascio del certificato fitosanitario; (u)
la dicitura "Nome e firma del funzionario
autorizzato", seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia
e firma il certificato fitosanitario; (v)
la dicitura "Timbro dell'organizzazione",
seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il
certificato fitosanitario. (2) La carta utilizzata contiene il
timbro a secco dell'autorità competente che firma il certificato. ALLEGATO IX Tavola
di concordanza Direttiva 69/464/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] Articolo 1 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Articolo 2 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) || ─ Articoli 3, 4 e 5 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) || ─ Articolo 6 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) || ─ Articolo 7 || ─ || ─ Articolo 8 || Articolo 8 || ─ Articolo 9 || Articolo 31, paragrafo 1 || ─ Articoli 10 e 11 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) || ─ Articoli 12 e 13 || ─ || ─ Direttiva 93/85/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] Articolo 1 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Articolo 2 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera f). || ─ Articolo 3 || Articolo 9 || ─ Articoli da 4 a 8 || Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b), e c) || ─ Articolo 9 || ─ || ─ Articolo 10 || Articolo 8 || ─ Articolo 11 || Articolo 31, paragrafo 1 || ─ Articolo 12 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Articoli da 13 a 15 || ─ || ─ Allegati da I a V || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Direttiva 98/57/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] Articolo 1 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Articolo 2 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera f). || ─ Articolo 3 || Articolo 9 || ─ Articoli da 4 a 7 || Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b), e c) || ─ Articolo 8 || ─ || ─ Articolo 9 || Articolo 8 || ─ Articolo 10 || Articolo 31, paragrafo 1 || ─ Articolo 11 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Articoli da 12 a 14 || ─ || ─ Allegati da I a VII || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Direttiva 2007/33/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] Articolo 1 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Articoli 2 e 3 || Articolo 27, paragrafi 1 e 2 || ─ Articoli da 4 a 8 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera f) || ─ Articoli da 9 a 13 || Articolo 27, paragrafi 1 e 2 || ─ Articolo 14 || Articolo 8 || ─ Articolo 15 || Articolo 31, paragrafo 1 || ─ Articolo 16 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Articolo 17 || Articolo 99 || ─ Articoli da 18 a 20 || ─ || ─ Allegati da I a IV || Articolo 27, paragrafo 1 || ─ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 1 || ─ Articolo 1, paragrafo 4 || ─ || Articolo 3 Articolo 1, paragrafi 5 e 6 || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 1 || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 2, paragrafo 2 || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) || Articolo 2, paragrafo 3 || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) || Articolo 1, paragrafo 1 || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) || Articolo 73 || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) || ─ || Articoli 3, 25 e 36 Articolo 2, paragrafo 1, lettera h) || Articoli da 32 a 35 || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), primo comma, || Articolo 71 || Articolo 4 Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), secondo comma || ─ || Articoli 4 e 19 Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), terzo comma || ─ || Articolo 129 Articolo 2, paragrafo 1, lettera j) || ─ || Articolo 2, paragrafo 28 Articolo 2, paragrafo 1, lettera k) || ─ || Articolo 3 Articolo 2, paragrafo 1, lettera l) || ─ || Articolo 3 Articolo 2, paragrafo 1, lettera m) || ─ || Articolo 3 Articolo 2, paragrafo 1, lettera n) || ─ || Articolo 3 Articolo 2, paragrafo 1, lettera o) || Articolo 2, paragrafo 6 || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera p) || ─ || Articolo 2, paragrafo 26 Articolo 2, paragrafo 1, lettera q) || ─ || ─ Articolo 2, paragrafo 1, lettera r) || ─ || Articolo 2, paragrafo 48 Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma || ─ Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1 || ─ Articolo 3, paragrafi 2 e 3 || Articolo 5, paragrafo 1, articolo 37, paragrafo 1, e articolo 41, paragrafo 3 || ─ Articolo 3, paragrafo 4 || ─ || ─ Articolo 3, paragrafo 5 || Articolo 32, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 3 || ─ Articolo 3, paragrafo 6 || Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 32, paragrafo 3 || ─ Articolo 3, paragrafo 7 || Articolo 5, paragrafo 3, articolo 27, paragrafo 1 e articolo 37, paragrafo 1 || ─ Articolo 3, paragrafi 8 e 9 || Articoli 8, 46 e 54 || ─ Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 40, paragrafo 1 || ─ Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 49, paragrafo 1 || ─ Articolo 4, paragrafo 3 || ─ || ─ Articolo 4, paragrafo 4 || ─ || ─ Articolo 4, paragrafo 5 || Articoli 8, 46 e 54 || ─ Articolo 4, paragrafo 6 || Articolo 44 || ─ Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 40, paragrafo 3 || ─ Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 49, paragrafo 3 || ─ Articolo 5, paragrafo 3 || Articolo 40, paragrafo 2, e articolo 49, paragrafo 2 || ─ Articolo 5, paragrafo 4 || Articoli 51 e 70 || ─ Articolo 5, paragrafo 5 || Articoli 8, 46 e 54 || ─ Articolo 5, paragrafo 6 || Articolo 44 || ─ Articolo 6, paragrafi da 1 a 4 || Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3 || ─ Articolo 6, paragrafo 5, primo e secondo comma || Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3 || ─ Articolo 6, paragrafo 5, terzo comma || Articoli 61 e 64 || ─ Articolo 6, paragrafo 5, quarto comma || Articolo 10 || ─ Articolo 6, paragrafo 5, quinto comma || Articolo 76 || ─ Articolo 6, paragrafo 6 || Articoli 61 e 65 || ─ Articolo 6, paragrafo 7 || Articolo 76 || ─ Articolo 6, paragrafo 8, primo trattino || ─ || ─ Articolo 6, paragrafo 8, secondo trattino || Articolo 53 || ─ Articolo 6, paragrafo 8, terzo trattino || Articolo 82, paragrafo 4 || ─ Articolo 6, paragrafo 8, quarto trattino || Articoli 62, 65 e 85 || ─ Articolo 6, paragrafo 8, quinto trattino || ─ || ─ Articolo 6, paragrafo 8, sesto trattino || Articolo 76 || ─ Articolo 6, paragrafo 9 || Articolo 62 || ─ Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 78, paragrafo 3, articoli 80, 81 e 82 || ─ Articolo 10, paragrafo 2 || Articoli 74, 75 e 76 || ─ Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 88 || ─ Articolo 10, paragrafo 4 || Articolo 82, paragrafo 4 || ─ Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 82, paragrafo 1 || ─ Articolo 11, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 11, paragrafo 3 || ─ || Articolo 19, lettera d) Articolo 11, paragrafo 4 || Articolo 87 || ─ Articolo 11, paragrafo 5 || Articolo 87 || ─ Articolo 12, paragrafo 1 || ─ || Articoli 43, 134, 135 e 136 Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 65, paragrafo 3, articolo 88, paragrafo 5 e articolo 90, paragrafo 2 || Articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h) Articolo 12, paragrafo 3 || ─ || Articolo 115 Articolo 12, paragrafo 4 || Articoli 41, paragrafo 4, e 90, paragrafi 1 e 5 || Articoli 19, lettera d), 103, 130, 134, 135 e 136 Articolo 13, paragrafi 1 e 2 || Articolo 71, paragrafo 5 || Articolo 45 e articolo 89, paragrafo 1, lettera f) Articolo 13, paragrafi 3 e 4 || ─ || ─ Articolo 13 bis, paragrafo 1 || ─ || Articolo 47 Articolo 13 bis, paragrafo 2 || ─ || Articolo 52 Articolo 13 bis, paragrafo 3 || Articolo 71 || ─ Articolo 13 bis, paragrafo 4 || Articolo 71 || ─ Articolo 13 bis, paragrafo 5 || ─ || Articoli 50 e 52 Articolo 13 ter, paragrafo 1 || ─ || Articolo 63 Articolo 13 ter, paragrafo 2 || ─ || Articolo 49 Articolo 13 ter, paragrafo 3 || ─ || Articolo 46 Articolo 13 ter, paragrafo 4 || ─ || Articolo 46 Articolo 13 ter, paragrafo 5 || ─ || Articolo 46 Articolo 13 ter, paragrafo 6 || ─ || ─ Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera a) || ─ || Articolo 55 Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 61 || ─ Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera c) || ─ || Articoli 54, 55 e 56 Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a) || ─ || Articolo 47 Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera b) || ─ || Articolo 51 Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c) || ─ || Articolo 51 Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d) || ─ || Articolo 51 Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera e) || ─ || Articoli 49, 50 e 51 Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera f) || ─ || Articolo 47 Articolo 13 quater, paragrafo 3 || ─ || Articoli 55 e 130 Articolo 13 quater, paragrafo 4 || ─ || Articoli 55, 58 e 62 Articolo 13 quater, paragrafo 5 || ─ || ─ Articolo 13 quater, paragrafo 6 || Articolo 89 || ─ Articolo 13 quater, paragrafo 7 || Articolo 72 || Articoli 134, 135 e 136 Articolo 13 quater, paragrafo 8 || Articolo 40, paragrafo 4, articolo 41, paragrafo 4, articolo 49, paragrafo 5, articolo 50, paragrafo 4 e articolo 97 || Articolo 130 Articolo 13 quinquies, paragrafo 1 || ─ || Articoli 77 e 78 Articolo 13 quinquies, paragrafo 2 || ─ || Articolo 79 Articolo 13 quinquies, paragrafo 3 || ─ || Articoli 79 e 83 Articolo 13 quinquies, paragrafo 4 || ─ || Articolo 80 Articolo 13 quinquies, paragrafo 5 || ─ || Articoli 78 e 79 Articolo 13 quinquies, paragrafo 6 || ─ || ─ Articolo 13 quinquies, paragrafo 7 || ─ || ─ Articolo 13 sexies || Articoli 94 e 95 || ─ Articolo 14 || Articolo 5, paragrafi 3 e 4, articolo 32, paragrafo 3, articolo 37, paragrafi 2 e 3, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 2, articolo 49, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 2, articolo 68, paragrafi 2 e 3, articolo 69, paragrafi 2 e 3, articolo 74, paragrafi 2 e 3 e articolo 75, paragrafi 2 e 3 || ─ Articolo 15, paragrafo 1 || Articolo 41, paragrafo 2, primo comma || ─ Articolo 15, paragrafo 2 || Articolo 41, paragrafo 2, secondo comma || ─ Articolo 15, paragrafo 3 || Articolo 67, paragrafo 3 || ─ Articolo 15, paragrafo 4 || ─ || ─ Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafi 1 e 2, e articolo 16 || ─ Articolo 16, paragrafo 2, primo comma || Articolo 28 || ─ Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 14, paragrafo 1 || ─ Articolo 16, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 14, paragrafo 1 || ─ Articolo 16, paragrafo 2, quarto comma || ─ || ─ Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 29 || ─ Articolo 16, paragrafo 4 || Articolo 27, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1 e articolo 47, paragrafo 1 || ─ Articolo 16, paragrafo 5 || Articolo 27, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6 e articolo 47, paragrafo 4 || ─ Articolo 18 || Articolo 99 || ─ Articolo 20 || ─ || ─ Articolo 21, paragrafo 1 || ─ || Articolo 115, paragrafi 1 e 2 Articolo 21, paragrafo 2 || ─ || Articolo 115, paragrafo 4 Articolo 21, paragrafo 3 || ─ || Articolo 115, paragrafi 1 e 3 Articolo 21, paragrafo 4 || ─ || Articolo 115, paragrafi 1 e 3 Articolo 21, paragrafo 5 || ─ || Articoli 117 e 118 Articolo 21, paragrafo 6 || Articolo 97 || Articolo 130 Articolo 21, paragrafo 7 || ─ || ─ Articolo 21, paragrafo 8 || ─ || ─ Articolo 22 || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 1 || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 3 || Articolo 102 || ─ Articolo 23, paragrafo 4 || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 5, primo comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 5, terzo comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 5, quarto comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 5, quinto comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 6, primo comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 6, secondo comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 6, terzo comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 6, quarto comma || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 7 || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 8 || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 9 || ─ || ─ Articolo 23, paragrafo 10 || ─ || ─ Articolo 24, paragrafo 1 || ─ || ─ Articolo 24, paragrafo 2 || ─ || ─ Articolo 24, paragrafo 3 || ─ || ─ Articolo 25 || ─ || ─ Articolo 26 || ─ || ─ Articolo 27 || ─ || Articolo 87, paragrafo 2 Articolo 27 bis || ─ || Articoli da 107 a 110 Articolo 28 || ─ || ─ Articolo 29 || ─ || ─ Allegato I, Parte A, Sezione I || Articolo 5, paragrafo 2 || ─ Allegato I, Parte A, Sezione II || Articolo 5, paragrafo 2 || ─ Allegato I, parte B || Articolo 32, paragrafo 3 || ─ Allegato II, Parte A, Sezione I || Articolo 5, paragrafo 2 || ─ Allegato II, Parte A, Sezione II || Articolo 37, paragrafo 2 || ─ Allegato II, parte B || Articolo 32, paragrafo 3 || ─ Allegato III, parte A || Articolo 40, paragrafo 1 || ─ Allegato III, parte B || Articolo 49, paragrafo 1 || ─ Allegato IV, parte A || Articolo 41, paragrafo 1 || ─ Allegato IV, parte B || Articolo 50, paragrafo 1 || ─ Allegato V, Parte A, Punto I || Articolo 74, paragrafo 1 || ─ Allegato V, Parte A, Punto II || Articolo 75, paragrafo 1 || ─ Allegato V, Parte B, Punto I || Articolo 68, paragrafo 1 || ─ Allegato V, Parte B, Punto II || Articolo 69, paragrafo 1 || ─ Allegato VI || ─ || ─ Allegato VII || Allegato VIII || ─ Allegato VIII || ─ || ─ Allegato VIII bis || ─ || ─ Allegato IX || ─ || ─ [1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. [2] http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm [3] GU L 191
del 28.5.2004, pag. 1. [4] 2906ma
sessione del Consiglio dell'Unione europea, "Economia e
finanza/Bilancio", 21 novembre 2008. Conclusioni del Consiglio sulla
revisione del regime fitosanitario dell'UE, Documento Nº 104228. [5] Tenendo
conto di una precedente valutazione degli aspetti finanziari del regime,
ultimata nel 2008. [6] Food
Chain Evaluation Consortium (FCEC, Consorzio di valutazione della catena
alimentare), costituito da Civic Consulting, Agra CEAS Consulting (capo
progetto), Van Dijk Management Consultants e Arcadia International. [7] http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm [8] Gruppo
consultivo "sementi", gruppo consultivo "cotone", gruppo
consultivo "floricoltura e piante ornamentali", gruppo consultivo
"agrumi", gruppo consultivo "patate". [9] http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm
[10] GU C [….]
del [….], pag. [….]. [11] GU C [….]
del [….], pag. [….]. [12] GU L 169
del 10.7.2000, pag. 1. [13] 2906ma
sessione del Consiglio dell'Unione europea, "Economia e
finanza/Bilancio", 21 novembre 2008. Conclusioni del Consiglio sulla
revisione del regime fitosanitario dell'UE, Documento Nº 104228. [14] GU L …. del …., pag. [15] GU L … del
…, pag. … [16] GU L 55
del 28.2.2011, pag. 13. [17] GU L 352
del 28.12.1974, pagg. 41-42. [18] GU L 323
del 24.12.1969, pagg. 5-6. [19] GU L 323
del 24.12.1969, pagg. 1-2. [20] GU L 259
del 18.10.1993, pagg. 1-25. [21] GU L 235
del 21.8.1998, pagg. 1-39. [22] GU L 156
del 16.6.2007, pagg. 12-22. [23] GU L … del
…, pag. …. [24] GU L 125
dell'11.7.1966, pag. 2309. [25] GU L 250
del 7.10.1993, pag. 1. [26] GU L 250
del 7.10.1993, pag. 9. [27] GU L 193
del 20.7.2002, pag. 33. [28] GU L 193
del 20.7.2002, pagg. 60. [29] GU L 193
del 20.7.2002, pag. 74. [30] GU L 256
del 7.9.1987, pag. 1. [31] ISO
3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro
suddivisioni – Parte 1: codici dei Paesi. Organizzazione internazionale di
normalizzazione, Ginevra. [32] GU L 206
del 22.7.1992, pag. 7. [33] GU L 20
del 26.1.2010, pag. 7.