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Document 52013PC0267

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

    /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */

    52013PC0267

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il fattore fitosanitario riveste cruciale importanza per un'agricoltura , un'orticoltura ed una silvicoltura sostenibile e competitiva. Per ottenere colture redditizie e garantire occupazione, innovazione vegetale e sicurezza alimentare servono sementi sane e materiale di moltiplicazione sano. In relazione ad alberi e arbusti, proteggere la sanità delle piante è essenziale per preservare il patrimonio forestale, paesaggistico e le aree verdi pubbliche e private nell'Unione. La sanità delle piante è importante anche ai fini della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici.

    Gli organismi nocivi provenienti da altri continenti sono particolarmente pericolosi. Le piante e gli alberi europei solitamente non dispongono di un'adeguata resistenza genetica agli organismi nocivi extraeuropei, che spesso non hanno neppure nemici naturali nel nostro continente. Se introdotti in Europa, gli organismi nocivi extraeuropei provocano gravi danni economici. Essi possono infestare specie ospiti che non erano mai state colpite, diffondersi rapidamente da un paese all'altro e provocare una permanente riduzione della resa ed un costante aumento dei costi di produzione e di controllo. Le perdite economiche spesso gravi compromettono la redditività e la competitività delle attività agricole e forestali. L'insediamento di nuovi organismi nocivi può indurre i paesi terzi ad imporre divieti commerciali, nocivi per le esportazioni dell'Unione. Non tutti gli organismi nocivi possono essere combattuti con i pesticidi e in alcuni casi, anche se possibile, il loro impiego può essere indesiderabile.

    Quadro normativo

    L'attuale quadro normativo dell'UE nel settore fitosanitario intende proteggere le attività agricole e forestali europee impedendo l'ingresso e la diffusione di organismi nocivi extraeuropei. Il principale strumento normativo è la direttiva 2000/29/CE del Consiglio[1], che rispecchia anche gli accordi commerciali internazionali in tale settore. Il regime fitosanitario dell'UE è unico in quanto si tratta di un regime aperto: gli spostamenti di piante e prodotti vegetali verso e nell'Unione sono consentiti purché siano rispettate specifiche restrizioni e prescrizioni (ad es. provenienza da una zona indenne da organismi nocivi o trattamento adeguato). Gli ingenti volumi di importazioni da altri continenti implicano tuttavia un'elevata probabilità di future infestazioni da organismi nocivi extraeuropei.

    Il regime è indispensabile per proteggere la salute, l'economia e la competitività del settore della produzione vegetale dell'UE nonché per sostenere la politica di apertura degli scambi commerciali dell'Unione. Attualmente il quadro normativo in vigore è tuttavia oggetto di critiche, dato che non riesce a fermare il crescente afflusso di nuovi e pericolosi organismi nocivi, conseguenza della globalizzazione degli scambi commerciali. Inoltre il cambiamento climatico consente a tali organismi nocivi di sopravvivere in Europa, mentre ciò non era possibile in passato, e rende le colture e gli ecosistemi più vulnerabili nei confronti di nuovi organismi nocivi. Nell'ultimo decennio le gravi infestazioni da pericolosi organismi nocivi importati che hanno colpito il settore forestale hanno contribuito a rendere consapevoli la società e la politica in merito ai costi e agli impatti di una protezione inadeguata.

    Analisi del problema

    Da una valutazione del regime (2010)[2] risulta che la legislazione di base deve essere modificata per poter affrontare con efficacia tali nuovi e maggiori rischi. I principali problemi identificati riguardano l'insufficiente attenzione riservata alla prevenzione in relazione all'aumento delle importazioni di merci ad alto rischio, la necessità di rendere prioritari gli organismi nocivi a livello dell'UE nei 27 Stati membri, la necessità di strumenti migliori per il controllo della presenza e della diffusione naturale degli organismi nocivi qualora essi raggiungano il territorio dell'Unione, la necessità di ammodernare e aggiornare gli strumenti riguardanti gli spostamenti intra-UE (passaporti delle piante e zone protette) e la necessità di reperire risorse aggiuntive.

    È inoltre emersa la necessità di rendere più verde il regime e gli obiettivi relativi all'ambiente naturale hanno assunto maggiore importanza. Risulta quindi necessario cambiare la logica degli interventi, anche in termini di finanziamento, del regime, che da un regime di beni privati per l'agricoltura sta diventando un regime di beni misti pubblici/privati per le attività agricole, forestali, dell'ambiente naturale e paesaggistiche.

    Il fondamento scientifico del regime (ricerche, laboratori) deve essere rinforzato. Nelle università si è verificata una costante erosione della patologia vegetale classica e della tassonomia degli organismi nocivi, che ha rischiato di compromettere la capacità degli ambienti scientifici di fornire sostegno nella valutazione dei rischi connessi ai nuovi organismi nocivi e nel diagnosticare adeguatamente tali organismi nocivi in laboratorio. In tale contesto l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante ha rilasciato una dichiarazione dello stato di emergenza.

    Infine occorre trovare un nuovo equilibrio nella condivisione dei costi e delle responsabilità (sviluppo di partnership), incrementare l'efficacia e ridurre i costi e gli oneri amministrativi inutili. Il regime deve inoltre essere ammodernato inserendo incentivi al rispetto delle norme.

    Obiettivo della proposta

    La presente revisione mira a superare queste carenze e a creare un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile, che sia adeguato agli obiettivi perseguiti. La proposta di regolamento sostituisce e abroga la direttiva 2000/29/CE.

    Relazioni con le altre proposte del pacchetto

    La proposta fa parte di un pacchetto di revisioni riguardanti la sanità delle piante, la qualità del materiale riproduttivo vegetale, la salute degli animali, i controlli ufficiali riguardanti le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e le spese dell'Unione per le politiche in materia.

    La proposta rafforza le sinergie con il regime del materiale riproduttivo vegetale, eliminando le sovrapposizioni evitabili e i conseguenti oneri inutili. L'obiettivo viene raggiunto ricollocando gli organismi nocivi, attualmente regolamentati dalle cosiddette direttive sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione, nel campo d'applicazione del proposto regolamento sulla sanità delle piante. Attraverso il ricollocamento si introduce la flessibilità necessaria per modificare lo status di organismi da quarantena ad ampia diffusione in organismi nocivi per la qualità, come richiesto dagli operatori professionali e dagli Stati membri, e per usare le risorse a disposizione delle autorità fitosanitarie per perseguire le reali priorità dell'Unione. Nel frattempo la proposta garantisce che continuino ad essere applicate le disposizioni pratiche attuali negli Stati membri riguardanti la certificazione del materiale riproduttivo vegetale in relazione agli organismi nocivi per la qualità. Complessivamente la risistemazione del regime fitosanitario e del regime del materiale riproduttivo dell'UE dovrebbe renderli più coerenti tra loro (grazie all'uso condiviso di sistemi di certificazione, etichette e registri) e quindi ridurre l'onere per gli operatori professionali. Le nuove disposizioni proposte richiederanno tuttavia un migliore coordinamento tra le autorità competenti negli Stati membri per la sanità delle piante e per il materiale riproduttivo vegetale.

    La proposta non comprende disposizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare se gli operatori professionali rispettano la legislazione fitosanitaria, vale a dire le disposizioni attualmente contenute nella direttiva 2000/29/CE. I suddetti controlli sono ora trattati esclusivamente dalla proposta riguardante i controlli ufficiali (che sostituisce il regolamento (CE) n. 882/2004[3]). Questo consentirà anche di migliorare la coerenza con il nuovo codice doganale e di semplificare le procedure di importazione.

    La proposta, diversamente dalla direttiva 2000/29/CE, non contiene disposizioni relative alle spese che possono beneficiare del contributo finanziario dell'Unione. Le disposizioni in questione, redatte in conformità dell'opzione prescelta nella valutazione dell'impatto, sono contenute nella proposta di regolamento sulle spese concernenti alimenti e mangimi, che riguarda la gestione delle spese dell'Unione relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale che accompagna la presente.

    La proposta è complementare a quella relativa alle specie esotiche invasive, prevista nell'ambito della strategia sulla biodiversità dell'UE.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Processo di consultazione

    Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione ad effettuare una valutazione del regime fitosanitario dell'UE e a prendere in considerazione eventuali modifiche del quadro giuridico esistente nonché il loro impatto[4]. La Commissione ha avviato una valutazione completa del regime dall'istituzione del mercato interno (1993)[5] e ha incaricato un consulente esterno di effettuare lo studio necessario[6]. Gli esperti degli Stati membri hanno partecipato al gruppo direttivo interservizi che si è occupato della valutazione. Il 23 e 24 febbraio 2010 si è svolta una conferenza nel corso della quale i soggetti interessati e gli SM sono stati informati sullo stato di avanzamento della valutazione e consultati in merito alle opzioni provvisorie per lo sviluppo futuro individuate dal consulente. L'input ricevuto ha consentito di elaborare le opzioni e le raccomandazioni finali. La relazione di valutazione[7] è stata presentata durante una seconda conferenza, il 28 settembre 2010, alla quale hanno partecipato i soggetti interessati, il grande pubblico e rappresentanti degli SM e dei paesi terzi. Si è inoltre svolta una consultazione pubblica collegata alla conferenza, riguardante le raccomandazioni elaborate in seguito alla valutazione e la portata della conseguente valutazione d'impatto.

    Per preparare la valutazione d'impatto le opzioni raccomandate dal consulente esterno sono state discusse con gli Stati membri al Consiglio e con i capi dei servizi fitosanitari in numerose riunioni e, per quanto riguarda la coerenza con il regime del materiale riproduttivo vegetale, con i capi servizio responsabili di tale regime ed il rispettivo gruppo di lavoro. Per discutere ulteriormente i principali ambiti di modifica sono state create cinque task force con esperti degli Stati membri e la Commissione.

    I soggetti interessati (rappresentanti delle associazioni delle industrie e ONG) sono stati consultati fin dalle primissime fasi del processo di revisione, prima di avviare la valutazione, durante lo studio di valutazione e nuovamente durante la realizzazione della valutazione dell'impatto. Nell'ambito del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc fitosanitario. I lavori realizzati sono stati presentati e discussi durante numerose riunioni del suddetto gruppo consultivo, in altri gruppi consultivi[8] e su invito a riunioni di COPA-COGECA, EUROPATAT, ESA e UNION FLEURS. La consultazione dei soggetti interessati è stata un elemento chiave per lo studio di valutazione e per lo studio economico supplementare commissionato ad un consulente esterno. La consultazione ha riguardato le modifiche del regime fitosanitario dell'UE nonché gli elementi del regime da trasferire da o verso il regime del materiale riproduttivo vegetale e il regime UE sui controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sul materiale riproduttivo vegetale.

    Le conferenze organizzate durante il processo di revisione hanno consentito di ottenere l'input e le opinioni dei soggetti interessati in merito alle raccomandazioni e alla portata della valutazione dell'impatto, sia attraverso gli interventi alle conferenze che attraverso la consultazione pubblica connessa. Alla riunione del gruppo di lavoro fitosanitario del 18 febbraio 2011 è stata collegata una consultazione sulle proposte di modifiche tecniche, volta ad individuare l'orientamento futuro auspicato per le modifiche di ampio impatto. Anche sulla pagina web della DG SANCO[9] sono state pubblicate consultazioni. Il 13 maggio 2011 è stata avviata una consultazione finale sulle opzioni strategiche.

    Raccolta dei dati

    La raccolta dei dati è iniziata con una valutazione completa del regime effettuata dal consulente esterno dal 2009 al 2010. La valutazione comprende un'analisi ex post del regime per il periodo 1993-2008, la raccolta di dati economici sui costi e sull'onere amministrativo per le autorità competenti e i soggetti interessati derivante dal regime, nonché l'elaborazione ex ante di opzioni e raccomandazioni per il futuro. La relazione di valutazione è stata consegnata nel maggio 2010.

    Il processo interno di elaborazione della valutazione d'impatto è stato ulteriormente sostenuto da un secondo contratto con il consulente. Tale contratto verteva su uno studio di quantificazione dei costi e dei vantaggi delle modifiche al regime, oltre ai dati raccolti durante la valutazione. Lo studio consiste in moduli riguardanti la valutazione ex ante dell'impatto economico di specifiche opzioni tecniche per la revisione legislativa. La portata delle tematiche da affrontare è stata oggetto di consultazione dei soggetti interessati. I moduli sono stati strutturati in modo da consentire l'aggregazione in potenziali opzioni politiche di portata generale. Nel luglio 2011 il consulente ha presentato la relazione finale dello studio. Ove necessario, sono state reperite ulteriori informazioni nella bibliografia, nelle relazioni degli studi e nelle domande al fine di valutare i principali impatti delle modifiche della politica. Inoltre i servizi della Commissione hanno valutato gli impatti sociali e ambientali delle opzioni politiche.

    Valutazione dell'impatto

    Per migliorare il regime sono state elaborate quattro opzioni:

    Opzione 1: migliorare solo la forma giuridica e la chiarezza del regime. La legislazione è trasformata da direttiva a regolamento, semplificata e chiarita. Per quanto concerne gli aspetti di sostanza, si mantiene lo status quo.

    Opzione 2: definire priorità, aggiornare e potenziare la prevenzione. Oltre a quanto previsto dall'opzione 1, la presente opzione prevede di migliorare la definizione delle priorità trasformando gli attuali allegati I e II, in cui gli organismi nocivi regolamentati sono elencati in base alle caratteristiche tecniche, a prescindere dalla loro priorità per l'Unione, in elenchi basati sulla logica d'intervento e sulla priorità. Si prevede inoltre di aggiornare il passaporto delle piante e i sistemi delle zone protette (condivisione delle responsabilità con gli operatori professionali) e di renderli più efficaci (portata e formato del passaporto delle piante, spese per il passaporto delle piante basate sul recupero obbligatorio dei costi, analogamente a quanto già avviene per i controlli all'importazione, norme per la sorveglianza e l'eradicazione del focolaio nelle zone protette). Migliorando la coerenza tra il regime fitosanitario e il regime del materiale riproduttivo vegetale li si rende più efficaci e si riducono i costi per gli operatori professionali. L'opzione prevede inoltre di potenziare la prevenzione introducendo una nuova disposizione riguardante i materiali riproduttivi vegetali ad alto rischio (piante da impianto) che non sono autorizzati all'introduzione nell'Unione o che sono soggetti a specifici controlli fisici approfonditi finché non è completata l'analisi dei rischi ed eliminando le esenzioni per i bagagli dei passeggeri (assoggettandoli a controlli a scarsa frequenza per ridurre al minimo l'impatto sui costi).

    Opzione 3 : definire priorità, aggiornare, potenziare la prevenzione e rafforzare le azioni di lotta. Oltre a quanto previsto dall'opzione 2, la presente opzione introduce obblighi di sorveglianza e pianificazione per le emergenze. Analogamente alle disposizioni del regime di sanità animale, il cofinanziamento dell'UE è disponibile per la sorveglianza e, in taluni casi, per risarcire le perdite dirette degli operatori professionali. Gli strumenti giuridici per l'eradicazione e il contenimento sono ulteriormente sviluppati. È eliminata l'esclusione delle misure connesse alla diffusione per via naturale.

    Opzione 4: definire priorità, aggiornare, potenziare la prevenzione, rafforzare le azioni di lotta ed estendere la portata alle piante invasive. Oltre a quanto previsto dall'opzione 3, nella presente opzione il regime copre anche le piante invasive, in termini di disposizioni giuridiche relative alle misure e al cofinanziamento dell'UE. Le piante invasive (escluse le piante parassite) non sono coperte nelle opzioni 1, 2 e 3.

    Dalla valutazione dell'impatto delle quattro opzioni è risultato che l'opzione 3 prevede la metodologia migliore per raggiungere gli obiettivi con il migliore rapporto costi-benefici ed un equilibrio ottimale tra gli input degli Stati membri, degli operatori professionali e dell'Unione. L'opzione 3 ha un notevole impatto positivo sulla redditività e sulla crescita economica dei settori coinvolti; inoltre è l'opzione che rispecchia più fedelmente i risultati della consultazione dei soggetti interessati e degli SM.

    Il bilancio UE necessario per attuare l'opzione 3 è garantito dalla proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020. Le relative disposizioni giuridiche sono contenute nella proposta di regolamento che stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

    Piccole e medie imprese e micro-imprese

    La natura del regime fitosanitario richiede che le piccole e medie imprese (PMI) non siano esentate dagli obblighi del presente regolamento. La maggioranza delle imprese oggetto del regime sono PMI ed esentarle a priori comprometterebbe gravemente gli obiettivi del regime. Tuttavia la proposta esenta le imprese che vendono piante e prodotti vegetali esclusivamente sul mercato locale dall'obbligo di rilasciare passaporti delle piante, che comunque non saranno richiesti nemmeno per le vendite agli utilizzatori finali non professionisti. Per le microimprese il nuovo regolamento sui controlli ufficiali consente di ricorrere a disposizioni particolari sul potenziale rimborso delle tariffe per i controlli fitosanitari nel quadro delle regole sugli aiuti di Stato.

    Diritti fondamentali

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso deve essere applicato dagli Stati membri nel rispetto di detti diritti e principi, tramite adeguata attuazione nella loro legislazione nazionale. Talune disposizioni del presente regolamento limitano comunque determinati diritti della Carta, ma solo nella misura strettamente necessaria a tutelare l'interesse generale dell'Unione oggetto del presente regolamento e conservando l'essenza dei diritti in questione.

    L'eradicazione dei focolai di organismi nocivi extraeuropei può riuscire solo se tutte le fonti di infestazione sono eliminate. Oltre che nelle aziende degli operatori professionali, i focolai di organismi nocivi da quarantena possono insorgere anche in aree verdi pubbliche o private. In tali casi le misure di eradicazione, per avere successo, devono riguardare anche le piante infestate e potenzialmente infestate in tali aree verdi pubbliche e private (qualsiasi pianta infestata rimanente funge da fonte di nuove infestazioni altrove). Questo implica che, in determinati casi, le autorità competenti degli Stati membri devono avere accesso a siti privati per effettuare i controlli ufficiali, se possibile seguiti dall'obbligo di trattamento o di misure di eradicazione o da determinate restrizioni o divieti d'uso delle piante. Ciò costituisce una limitazione dell'articolo 7 e dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riguardanti, rispettivamente, il rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto di proprietà. Tale limitazione risulta necessaria per raggiungere un obiettivo d'interesse generale, ovvero la protezione della sanità delle piante nell'Unione. La limitazione è proporzionata perché l'obiettivo d'interesse generale non può essere raggiunto se non si garantisce che le misure fitosanitarie siano rispettate allo stesso modo da tutti (astenendosi dal distruggere le piante infestate in giardini privati si annullerebbero i vantaggi portati dalle misure di eradicazione imposte agli operatori professionali ed attuate negli spazi verdi pubblici). Spetta agli Stati membri provvedere ad un equo e tempestivo risarcimento delle perdite subite dai cittadini. L'essenza del diritto di proprietà è quindi salvaguardata.

    Chiunque sia a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena è tenuto a notificare tale presenza alle autorità competenti, allegando le informazioni riguardanti l'origine e la natura del materiale in questione. Questo vale anche per i laboratori e le organizzazioni di ricerca che individuano organismi nocivi nei campioni forniti loro. In alcuni casi si può configurare una limitazione dell'articolo 8 della Carta, riguardante la protezione dei dati di carattere personale. Tale limitazione è necessaria per raggiungere l'obiettivo fitosanitario di interesse pubblico nell'Unione, in quanto la presenza di organismi nocivi da quarantena deve essere comunicata alle autorità competenti affinché possano provvedere all'eradicazione immediata dei focolai. Si tratta di una limitazione proporzionata perché i dati di carattere personale sono soggetti alla disposizione solo nella misura in cui sono indispensabili affinché le autorità competenti possano situare i focolai e intervenire di conseguenza. L'essenza del diritto di protezione dei dati di carattere personale è quindi salvaguardata.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Capo I: Oggetto, campo di applicazione e definizioni

    Il campo d'applicazione territoriale del regime non comprende le regioni ultraperiferiche non europee degli Stati membri, dato che tali regioni appartengono ad altre regioni biogeografiche del mondo, in cui sono presenti esattamente gli organismi nocivi dai quali i territori europei degli Stati membri si devono proteggere. Il campo d'applicazione territoriale del regime comprende parte dell'arcipelago della Macaronesia (l'isola di Madera e le Azzorre), che costituisce una regione biogeografica che si sovrappone alla regione mediterranea, in particolare alla penisola iberica, in termini di vegetazione naturale. Risulta pertanto opportuno includere tale arcipelago nel campo d'applicazione del regime. Nell'allegato I sono elencati i territori degli Stati membri che sono coperti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ma che, ai fini del presente regolamento, sono considerati paesi terzi.

    Le piante invasive, escluse le piante parassite (che si nutrono fisicamente delle piante ospiti), sono escluse dal campo d'applicazione, conformemente ai risultati della valutazione dell'impatto.

    Sono fornite le necessarie definizioni.

    Capo II: Organismi nocivi da quarantena

    Nella direttiva 2000/29/CE gli organismi nocivi sono elencati in allegati specifici. La presente proposta stabilisce invece la natura concettuale degli organismi nocivi da quarantena e li elenca successivamente in atti di esecuzione come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione rendono necessarie misure di eradicazione su tutto il territorio dell'Unione, mentre per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette la necessità delle misure si limita a specifiche zone protette in cui determinati organismi nocivi non sono presenti e la cui presenza è però nota in altre parti del territorio dell'Unione. La proposta conferisce alla Commissione il potere di elencare determinati organismi nocivi da quarantena come organismi nocivi prioritari per l'Unione, fino ad un massimo del 10% degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione presenti nell'elenco. Tali organismi nocivi sono soggetti ad obblighi più severi per quanto concerne la preparazione e l'eradicazione, integrati da un più ampio sostegno finanziario dell'Unione per gli interventi necessari. Nell'allegato II del regolamento sono illustrati i criteri in base ai quali un organismo nocivo è considerato organismo nocivo da quarantena, organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o rilevante per le zone protette, oppure organismo nocivo prioritario. Gli organismi nocivi attualmente elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE saranno trasferiti negli specifici elenchi dei futuri atti di esecuzione. Non si distinguerà più tra gli organismi nocivi attualmente elencati nell'allegato I e quelli dell'allegato II della direttiva 2000/29/CE.

    Il capo II stabilisce inoltre norme dettagliate sulla notifica della presenza di organismi nocivi da quarantena, sulle misure da adottare per l'eradicazione di tali organismi nocivi, compresa la delimitazione delle zone soggette alle misure di eradicazione, sulle indagini da effettuare per rilevare la presenza di organismi nocivi e sull'elaborazione di piani di emergenza e programmi di eradicazione dei focolai di organismi nocivi prioritari.

    Le disposizioni di tale capo conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti misure permanenti di gestione degli organismi nocivi da quarantena che si sono insediati nel territorio dell'Unione. Tali atti possono essere adottati anche su base temporanea per organismi nocivi da quarantena non elencati, se necessario ricorrendo alla procedura d'urgenza del trattato di Lisbona. Gli strumenti elaborati in questo capo sono già contenuti nella direttiva 2000/29/CE, ma la presente proposta li elabora in modo esplicito. È inclusa anche una disposizione che consente agli Stati membri di adottare, nei confronti degli organismi nocivi, misure più rigorose di quelle previste dalla legislazione dell'Unione, a condizione che esse non limitino in nessun modo la libera circolazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati sul mercato interno.

    Il capo comprende anche le disposizioni riguardanti le zone protette, che conservano il sistema attuale rendendolo tuttavia esplicitamente più efficace nel garantire una giustificazione tecnica di tali zone e una adeguata e tempestiva eradicazione di eventuali focolai di organismi nocivi da quarantena rilevanti per la zona protetta in questione. Se questo non succede la zona protetta è revocata. Grazie a tali modifiche il sistema di zone protette dell'Unione si allinea al sistema di zone indenni della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), come richiesto dai soggetti interessati nell'ambito del regime e dai paesi terzi.

    Capo III: Organismi nocivi per la qualità

    Gli organismi nocivi che influiscono sull'uso previsto delle piante da impianto, ma non richiedono misure di eradicazione, sono attualmente regolamentati dalle direttive sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante e, in parte, dall'allegato II della direttiva 2000/29/CE. Nella presente proposta sono tutti classificati come organismi nocivi per la qualità nell'Unione. Essa stabilisce la natura concettuale di tali organismi nocivi e li elenca successivamente in atti di esecuzione. Nell'allegato II sono illustrati i criteri in base ai quali si considera un organismo nocivo come organismo nocivo per la qualità nell'Unione. Gli organismi nocivi per la qualità non sono regolamentati dalla proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale ma sono inclusi, ove necessario nei sistemi di certificazione.

    Rappresentazione schematica dei vari tipi di organismi nocivi citati nella proposta, del processo decisionale di qualificazione di tali organismi e delle misure necessarie nei loro confronti.

    Capo IV: Misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti.

    Gli allegati della direttiva 2000/29/CE contengono elenchi di divieti relativi a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti (allegato III), nonché prescrizioni specifiche per l'introduzione e la circolazione nell'Unione (allegato IV). La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare tali elenchi attraverso atti di esecuzione. Le disposizioni del capo IV riguardano anche le norme secondo le quali misure di paesi terzi possono essere riconosciute come equivalenti a misure dell'Unione nonché deroghe ai divieti. Il capo IV tratta inoltre le rispettive norme sugli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso e nelle zone protette.

    Una novità per il regime fitosanitario dell'Unione è costituita da un articolo che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per affrontare rischi emergenti connessi a determinate piante da impianto provenienti da determinati paesi terzi nei confronti dei quali devono essere adottate misure cautelative. I materiali vegetali elencati richiedono esami visivi e prove più approfonditi, oppure l'assoggettamento ad un periodo di quarantena o ad un divieto temporaneo di introduzione nell'Unione. Le suddette misure si applicano per due anni, prorogabili una volta. Durante il periodo di applicazione è effettuata una valutazione dei rischi completa, seguita da una decisione di regolamentazione del materiale in questione su base permanente oppure di revoca delle misure temporanee.

    Un'altra novità è un articolo che stabilisce le norme fondamentali per le stazioni di quarantena, qualora il loro utilizzo sia richiesto dal regolamento o da atti derivati adottati a norma del regolamento.

    L'introduzione nell'Unione di piante regolamentate da parte dei passeggeri nei loro bagagli non è più esonerata dalle rispettive prescrizioni e dai rispettivi divieti. Questo risulta necessario perché le piante contenute nei bagagli dei passeggeri presentano rischi sempre maggiori per la situazione fitosanitaria dell'Unione, che compromettono il successo del regime stesso.

    Un'ulteriore novità è l'articolo in base al quale le esportazioni di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso paesi terzi avvengono in conformità delle norme dell'Unione oppure, se le normative del paese terzo lo consentono o se il paese terzo dichiara il proprio consenso in merito attraverso accordi bilaterali o in altro modo, nel rispetto delle prescrizioni di tale paese terzo.

    Capo V: Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità

    Secondo la proposta gli operatori professionali sono tenuti ad iscriversi ad un registro che contiene anche gli operatori soggetti allo stesso obbligo a norma del proposto regolamento sul materiale riproduttivo vegetale. In tal modo si riduce l'onere per gli operatori professionali. Gli operatori registrati devono rispettare determinate prescrizioni relative alla tracciabilità del materiale vegetale che si trova sotto il loro controllo.

    Capo VI: Certificazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti

    L'allegato V della direttiva 2000/29/CE elenca le prescrizioni riguardanti la certificazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti introdotti o spostati all'interno dell'Unione. La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare tali elenchi attraverso atti delegati. Il capo VI tratta inoltre le rispettive norme sulla certificazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti introdotti e spostati all'interno di zone protette.

    La proposta contempla l'obbligo, per tutte le piante da impianto, escluse talune sementi, di disporre di un certificato fitosanitario per l'introduzione nell'Unione e di un passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno dell'Unione. I passaporti delle piante sono richiesti per tutti gli spostamenti tra operatori professionali, ma non per le vendite agli utilizzatori finali non professionali. Il passaporto delle piante è semplificato e armonizzato. Anziché un numero di lotto, il passaporto delle piante può essere dotato di un chip, di un codice a barre o di un ologramma collegato ai sistemi interni di tracciabilità degli operatori professionali.

    Gli esami delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali deve essere rilasciato un passaporto delle piante possono implicare il ricorso a sistemi di certificazione in relazione a determinati organismi nocivi da quarantena e/o organismi nocivi per la qualità, mentre restano indispensabili gli esami sul campo durante il periodo vegetativo. Questa opportunità ha potuto essere creata attraverso l'inclusione degli organismi nocivi per la qualità nel regolamento sulla sanità delle piante. Quando il regolamento sulla sanità delle piante richiede sistemi di certificazione, è previsto l'uso dei sistemi creati a norma del proposto regolamento sul materiale riproduttivo vegetale. Questo dovrebbe evitare la creazione di sistemi doppi, che darebbero origine a costi doppi per gli operatori professionali.

    I passaporti delle piante sono rilasciati dagli operatori registrati, che sono autorizzati in tal senso dalle autorità competenti oppure, a richiesta degli operatori, dalle autorità competenti. Se per il materiale vegetale è richiesto un passaporto delle piante a norma del regolamento sulla sanità delle piante ed un'etichetta di certificazione a norma del proposto regolamento sul materiale riproduttivo vegetale, il passaporto delle piante e l'etichetta di certificazione sono combinati in un documento unico. In tal modo si evitano costi doppi per gli operatori professionali, quando il rilascio è effettuato dalle autorità competenti.

    Sono previste norme sull'autorizzazione e sulla supervisione degli operatori professionali che rilasciano passaporti delle piante e sull'esame del materiale vegetale in questione, al fine di garantire che esso rispetti tutte le prescrizioni del regolamento.

    Sono inoltre previste norme sull'autorizzazione e sulla supervisione dei produttori di materiale da imballaggio di legno che applicano un determinato marchio su tale materiale dopo averlo trattato nel rispetto della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 riguardante la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale.

    A fini di esportazione la proposta contempla l'introduzione di un certificato di pre-esportazione per il materiale vegetale esportato da uno Stato membro che non è lo Stato membro di origine. Il certificato di pre-esportazione sostituisce l'attuale documento di orientamento informale concordato dagli Stati membri.

    Capo VII: Misure che sostengono l'attuazione del regolamento

    La proposta prevede di istituire un sistema elettronico per le notifiche a fini di notifica e trasmissione di informazioni.

    Capo VIII: Disposizioni finali

    La proposta prevede che la Commissione sia assistita da un nuovo comitato permanente, che comprende i comitati esistenti che trattano questioni relative alla catena alimentare, alla sanità animale, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (anziché l'attuale comitato fitosanitario permanente).

    La proposta contempla modifiche del regolamento che stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che si prevede di adottare prima della presente proposta. Fra tali modifiche figura la possibilità per l'Unione di cofinanziare misure riguardanti gli organismi nocivi prioritari (una categoria di organismi nocivi creata dalla presente proposta) e di risarcire agli operatori la perdita di valore del materiale vegetale distrutto nel quadro di misure di eradicazione degli organismi nocivi prioritari.

    La proposta abroga sei cosiddette direttive di controllo riguardanti la gestione di determinati organismi nocivi da quarantena (Synchytrium endobioticum, nematode a cisti della patata, marciume bruno della patata, marciume anulare della patata, tortrice del garofano e cocciniglia di San José) la cui presenza nell'Unione è nota. Gli atti di questo tipo in futuro saranno adottati come atti derivati a norma del regolamento proposto e non come atti nel quadro della codecisione. Le direttive sugli organismi nocivi della patata saranno sostituite da atti derivati a norma del regolamento attualmente proposto, che non ne modificano la sostanza. Le direttive sulla tortrice del garofano e sulla cocciniglia di San José non saranno sostituite.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Le disposizioni finanziarie e gli stanziamenti per l'attuazione del regolamento fino al 31 dicembre 2020 sono presentati nella prossima proposta di regolamento sulla gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale. La proposta attuale non implica spese che non siano incluse nella scheda finanziaria della proposta del suddetto regolamento e non richiede risorse umane aggiuntive.

    2013/0141 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

    visto il parere del Comitato delle regioni[11],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[12] istituisce un regime fitosanitario.

    (2)       Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere ad una valutazione del suddetto regime fitosanitario[13].

    (3)       In considerazione dei risultati della suddetta valutazione e delle esperienze acquisite con l'applicazione della direttiva 2000/29/CE, risulta opportuno sostituirla. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme, l'atto che sostituisce la suddetta direttiva assume la forma di un regolamento.

    (4)       L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi". Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.

    (5)       La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997. L'Unione è parte dell'IPPC.

    (6)       Per stabilire il campo d'applicazione del presente regolamento è risultato importante tenere conto di aspetti biogeografici, onde evitare che gli organismi nocivi non presenti sul territorio europeo dell'Unione vi si diffondano. Di conseguenza, i territori non europei (regioni ultraperiferiche) degli Stati membri di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE devono essere esclusi dal campo d'applicazione territoriale del presente regolamento. È opportuno redigere un elenco di tali territori. Quando lo status di uno dei suddetti territori o di un territorio di cui all'articolo 355, paragrafo 2, del TFUE è modificato in virtù dell'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE, il suddetto elenco deve essere modificato affinché il campo d'applicazione territoriale del presente regolamento resti limitato alla parte europea del territorio dell'Unione. I riferimenti ai paesi terzi vanno intesi come riferimenti anche ai territori compresi nel suddetto elenco.

    (7)       La direttiva 2000/29/CE stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti in relazione alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali e contro la diffusione di detti organismi nella Comunità. Tali norme sono attualmente stabilite dal regolamento (UE) n. …/….. ……sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità vegetale e sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti 1151/2012, […]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)[14] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls and, in the footnote, the reference to the Official Journal] e non sono quindi oggetto del presente regolamento.

    (8)       Occorre stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di lotta su tutto il territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti "organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione". Occorre inoltre stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di lotta solo in relazione ad una o più parti del territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette".

    (9)       Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il più grave impatto economico, ambientale o sociale per l'intero territorio dell'Unione, occorre redigere un elenco ristretto di tali organismi nocivi, definiti qui di seguito "organismi nocivi prioritari".

    (10)     Occorre concedere esenzioni dal divieto di introdurre e spostare all'interno del territorio dell'Unione organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.

    (11)     Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri.

    (12)     Nei casi in cui i suddetti obblighi di notifica implicano la comunicazione alle autorità competenti di dati personali di persone fisiche o giuridiche si può configurare una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.

    (13)     Un operatore professionale che constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o era sotto il suo controllo deve essere tenuto ad adottare tutte le misure appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo, il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e l'informazione dell'autorità competente, di altri soggetti nella catena commerciale e del pubblico.

    (14)     Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali è constatata la presenza nei loro territori. Occorre stabilire misure che gli Stati membri possono adottare in tali situazioni, nonché i principi in base ai quali essi decidono quali misure adottare. Tra le suddette misure deve figurare la creazione di zone di divieto, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto.

    (15)     In determinati casi gli Stati membri devono istituire misure di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena presenti su piante in luoghi privati perché, per eradicare gli organismi nocivi in modo efficace, è indispensabile rimuovere tutte le fonti di infestazione. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri devono avere accesso per legge ai luoghi in questione. Questo può costituire una limitazione dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e dell'articolo 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratta di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del regime, in quanto gli Stati membri garantiscono un risarcimento equo in tempo utile per la perdita di proprietà privata.

    (16)     L'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi è estremamente importante per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri devono pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri devono elaborare programmi pluriennali di indagini.

    (17)     In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi.

    (18)     Per garantire un intervento rapido ed efficace contro gli organismi nocivi che non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, ma che secondo gli Stati membri possono rispettare le condizioni per essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure qualora essi constatino la presenza di tali organismi nocivi. Occorre stabilire disposizioni analoghe per la Commissione.

    (19)     Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione.

    (20)     Agli organismi nocivi prioritari si devono applicare disposizioni speciali per quanto concerne l'informazione del pubblico, le indagini, i piani di emergenza, i piani di eradicazione e, in particolare, il cofinanziamento delle misure da parte dell'Unione.

    (21)     Gli organismi nocivi da quarantena presenti nel territorio dell'Unione, ma assenti in determinate parti di tale territorio denominate "zone protette", la cui presenza avrebbe ripercussioni economiche, sociali o ambientali inaccettabili solo per tali zone protette, devono essere identificati in modo specifico ed inseriti in un elenco degli "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette". Occorre vietare l'introduzione, lo spostamento e l'immissione nelle rispettive zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

    (22)     Occorre stabilire norme relative al riconoscimento, alla modifica o alla revoca dello status di zone protette, agli obblighi di indagine per le zone protette e agli interventi da effettuare qualora nelle rispettive zone protette siano individuati organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Qualora sia rilevata la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette all'interno delle rispettive zone protette, è opportuno applicare norme severe per la modifica e la revoca dello status di zona protetta.

    (23)     Un organismo nocivo che non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si definisce "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" se viene trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, se la sua presenza su tali piante da impianto ha ripercussioni economiche inaccettabili in relazione all'uso previsto di tali piante ed è incluso nell'elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione. Per limitare la presenza di tali organismi nocivi occorre vietarne l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto in questione, a meno che l'elenco non contenga disposizioni contrarie.

    (24)     Alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti rappresentano un rischio fitosanitario inaccettabile in considerazione della probabilità che contengano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Per taluni esistono misure accettabili di attenuazione del rischio, ma per altri no. A seconda della disponibilità di misure accettabili di attenuazione del rischio, la loro introduzione ed il loro spostamento nel territorio dell'Unione devono essere o vietati o subordinati al rispetto di prescrizioni particolari. Occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

    (25)     È necessario prevedere deroghe ai divieti o all'applicazione di prescrizioni particolari in relazione all'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Alla Commissione deve essere conferito il potere di considerare determinate misure di paesi terzi equivalenti alle prescrizioni applicabili allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

    (26)     I suddetti divieti e le suddette prescrizioni non si applicano a piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, escluse le piante da impianto, per fini non commerciali e non professionali, né all'introduzione o allo spostamento all'interno di zone di frontiera di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Essi non si applicano neppure all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi. Occorre stabilire adeguate misure di salvaguardia e informare i soggetti interessati.

    (27)     Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in transito devono essere esentati dall'applicazione delle norme dell'Unione relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione.

    (28)     Gli scambi commerciali internazionali di piante da impianto per le quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata possono implicare gravi rischi di insediamento di organismi nocivi da quarantena, per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro i rischi di recente identificazione connessi a piante da impianto non soggette a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono rispettare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione deve avere la possibilità di adottare misure provvisorie, nel rispetto del principio di precauzione.

    (29)     Occorre istituire divieti e prescrizioni specifiche, analoghe a quelle stabilite per il territorio dell'Unione, riguardanti l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono rappresentare un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che contengano i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

    (30)     Per i veicoli ed il materiale da imballaggio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere adottate prescrizioni generali al fine di garantire che siano indenni da organismi nocivi da quarantena.

    (31)     Gli Stati membri devono designare stazioni di quarantena. Occorre stabilire prescrizioni sulla designazione, sul funzionamento e sulla supervisione delle suddette stazioni di quarantena nonché sull'uscita da tali stazioni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Qualora tali prescrizioni comprendano la tenuta di elenchi del personale e dei visitatori che accedono alle stazioni, questo può costituire una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.

    (32)     Se richiesto nell'ambito di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo, oppure dalla legislazione di un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che escono dal territorio dell'Unione per entrare nel paese terzo in questione devono rispettare tali norme.

    (33)     Se a determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso paesi terzi non si applica nessun accordo fitosanitario bilaterale concluso tra l'Unione ed un paese terzo, né la legislazione fitosanitaria di un paese terzo, occorre proteggere i paesi terzi contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, vista la loro riconosciuta nocività, ad eccezione dei casi in cui è ufficialmente nota la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel paese terzo in questione e l'organismo non si trova sotto il controllo ufficiale, oppure se si può ragionevolmente presumere che tale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non rispetti le condizioni per poter essere considerato organismo nocivo da quarantena per il paese terzo in questione.

    (34)     Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, gli operatori professionali soggetti agli obblighi istituiti dal presente regolamento devono essere iscritti in appositi registri predisposti dagli Stati membri. Per ridurre l'onere amministrativo, in tali registri devono figurare anche gli operatori professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. …/…[15] [Office of Publications to insert number, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on plant reproductive material].

    (35)     Gli operatori professionali che operano in più siti aziendali devono avere la possibilità di registrarsi separatamente per ognuno di essi.

    (36)     Per individuare più agevolmente la fonte di contaminazione di un organismo nocivo da quarantena, è opportuno che gli operatori professionali siano tenuti a registrare i dati relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti loro da operatori professionali e che essi forniscono ad altri operatori professionali. Visti i tempi di latenza di taluni organismi nocivi da quarantena ed il tempo necessario per individuare la fonte di contaminazione, i dati registrati devono essere conservati per tre anni.

    (37)     Gli operatori professionali devono inoltre istituire sistemi e procedure atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro aziende.

    (38)     Per l'introduzione nel territorio dell'Unione e nelle zone protette di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi deve essere fornito un certificato fitosanitario. Per motivi di chiarezza occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

    (39)     I certificati fitosanitari devono rispettare le prescrizioni dell'IPPC ed attestare il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per garantire la credibilità dei certificati fitosanitari occorre stabilirne le condizioni di validità e di annullamento.

    (40)     Gli spostamenti nel territorio dell'Unione, verso e nelle zone protette di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere consentiti solo se accompagnati da un passaporto delle piante che attesti il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per motivi di chiarezza occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

    (41)     I passaporti delle piante non devono essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali.

    (42)     Per garantire la credibilità dei passaporti delle piante occorre stabilire norme riguardanti i loro contenuti.

    (43)     I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante deve essere fornita loro la possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti.

    (44)     Occorre stabilire norme per il rilascio dei passaporti delle piante, gli esami necessari a tal fine, l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano passaporti delle piante, gli obblighi degli operatori autorizzati ed il ritiro di tale autorizzazione.

    (45)     Per ridurre l'onere degli operatori autorizzati, è opportuno, ove possibile, combinare gli esami per il rilascio dei passaporti delle piante con quelli richiesti a norma del regolamento (UE) n…/…. [Office of Publications to insert number of Regulation on plant reproductive material law].

    (46)     Gli operatori autorizzati devono disporre delle conoscenze necessarie in merito agli organismi nocivi.

    (47)     Alcuni operatori possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani.

    (48)     È necessario adottare disposizioni relative alla sostituzione dei passaporti delle piante e dei certificati fitosanitari.

    (49)     I passaporti delle piante che non rispettano le norme dell'Unione devono essere ritirati, invalidati e conservati a fini di tracciabilità.

    (50)     La norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15 della FAO prescrive che sul materiale da imballaggio di legno sia apposto un marchio specifico, applicato da operatori professionali debitamente autorizzati e controllati. Il presente regolamento deve stabilire il modello e i contenuti di tale marchio nonché disciplinare l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che lo applicano nel territorio dell'Unione.

    (51)     Se richiesto da un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso tale paese terzo devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione. In applicazione delle pertinenti disposizioni dell'IPPC, tali certificati devono essere rilasciati dalle autorità competenti e rispettare i contenuti dei modelli di certificati di esportazione e riesportazione stabiliti dall'IPPC.

    (52)     Se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto attraversa più di uno Stato membro prima di essere esportato verso un paese terzo, è importante che lo Stato membro in cui la pianta, il prodotto vegetale e l'altro oggetto sono stati prodotti o trasformati scambi informazioni con lo Stato membro che rilascia il certificato fitosanitario di esportazione. Lo scambio di informazioni deve consentire di attestare la conformità alle prescrizioni del paese terzo. A tal fine deve essere elaborato un certificato armonizzato di pre-esportazione, per garantire che lo scambio di informazioni avvenga in modo uniforme.

    (53)     La Commissione deve predisporre un sistema elettronico per le notifiche richieste dal presente regolamento.

    (54)     Per garantire che le eccezioni per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, per selezioni varietali, riproduttivi o espositivi siano gestite in modo da non costituire un rischio fitosanitario per il territorio dell'Unione o sue parti, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione, sulle rispettive valutazioni e autorizzazioni, sul controllo della conformità, sulle misure da adottare in caso di non conformità e sulla relativa notifica.

    (55)     Per garantire l'efficacia del sistema di notifiche, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme sugli obblighi di notifica della presenza sospetta, ma non ancora confermata ufficialmente, di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

    (56)     Per tenere conto degli sviluppi in ambito tecnico e scientifico riguardanti le indagini sulla presenza di organismi nocivi, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che modificano o integrano gli elementi da trattare nei programmi pluriennali di indagine.

    (57)     Per garantire l'effettivo funzionamento degli esercizi di simulazione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono la frequenza, il contenuto, il formato e altre disposizioni relative agli esercizi di simulazione.

    (58)     Per garantire che le zone protette siano istituite e gestite in modo affidabile, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme sulle indagini da effettuare a fini di riconoscimento delle zone protette e per accertare che le zone protette rispettino le rispettive prescrizioni.

    (59)     Per garantire un'applicazione proporzionata e limitata delle esenzioni riguardanti lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso o nelle zone di frontiera, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme sull'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri, sulla distanza massima dello spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri e sulle procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

    (60)     Per evitare rischi fitosanitari durante il transito di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono il contenuto di una dichiarazione sull'attraversamento del territorio dell'Unione da parte di piante, prodotti vegetali e altri oggetti diretti verso un paese terzo.

    (61)     Per garantire che la registrazione degli operatori professionali sia proporzionata all'obiettivo di controllo del rischio fitosanitario, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono le categorie e le condizioni di esenzione, per gli operatori professionali, dall'obbligo di iscrizione in un registro.

    (62)     Per garantire la credibilità dei certificati fitosanitari di paesi terzi che non sono parte dell'IPPC, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che integrano le condizioni di accettazione dei certificati fitosanitari di tali paesi terzi.

    (63)     Per minimizzare i rischi fitosanitari durante il movimento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono il limite massimo per l'esenzione dal passaporto delle piante di piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

    (64)     Per garantire l'affidabilità degli esami di piante, prodotti vegetali e altri oggetti effettuati a fini del rilascio dei passaporti delle piante, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme sull'esame visivo, il campionamento e le prove nonché l'uso dei sistemi di certificazione.

    (65)     Per migliorare la credibilità dei passaporti delle piante, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono le qualifiche che l'operatore professionale deve possedere per essere autorizzato a rilasciare passaporti delle piante.

    (66)     Per migliorare il campo d'applicazione e l'utilità del piano di gestione del rischio fitosanitario, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che integrano o modificano gli elementi contenuti in tale piano.

    (67)     Per tenere conto dello sviluppo delle norme internazionali, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme sugli attestati per specifici tipi di merci, escluso il materiale da imballaggio di legno, per i quali sarebbe necessario disporre di uno specifico attestato di conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

    (68)     Per garantire l'utilità e l'affidabilità degli attestati ufficiali e dei certificati di pre-esportazione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che disciplinano i contenuti degli attestati ufficiali, l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano tali attestati e il contenuto del certificato di pre-esportazione.

    (69)     Per operare gli adeguamenti agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e ad una decisione del Consiglio europeo adottata a norma dell'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le norme che modificano gli allegati del presente regolamento.

    (70)     È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (71)     Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi prioritari, l'adozione di misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'adozione di misure temporanee atte a contenere i rischi fitosanitari connessi ad organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, il riconoscimento delle zone protette in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e la redazione di un elenco dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, la modifica o la revoca di zone protette, la modifica dell'elenco delle zone protette, la redazione di un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle piante da impianto in questione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, nonché dei paesi terzi coinvolti, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e delle prescrizioni per la loro introduzione e per il loro spostamento nel territorio dell'Unione, l'equivalenza tra le prescrizioni sullo spostamento all'interno dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e le prescrizioni dei paesi terzi in tale ambito, l'elaborazione di specifiche condizioni o misure riguardanti l'introduzione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti in zone di frontiera degli Stati membri, l'adozione di misure provvisorie per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto provenienti da paesi terzi, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere vietati, la redazione di un elenco di prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette e la fissazione del formato del passaporto delle piante. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le norme e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[16].

    (72)     La procedura consultiva deve essere applicata per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, sezione I, parte A, della direttiva 2000/29/CE, per modificare il nome scientifico di un organismo nocivo, qualora tale modifica sia giustificata sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche, per adottare l'elenco iniziale delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, per modificare e revocare zone protette, per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi elencati in determinate direttive sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, gli organismi vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione, unitamente alle prescrizioni e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione in determinate zone protette deve essere soggetta a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente alle prescrizioni, come stabilito dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, e per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE.

    (73)     La direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano[17] e la direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José[18] stabiliscono misure di lotta contro i rispettivi organismi nocivi. Successivamente all'entrata in vigore delle suddette direttive, gli organismi nocivi in questione si sono ampiamente diffusi nel territorio dell'Unione e il loro contenimento non è quindi più possibile. Pertanto è opportuno abrogare tali direttive.

    (74)     La direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata[19], la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata[20], la direttiva 98/57 CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.[21] e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE[22] devono essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione devono essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti devono essere abrogati entro il 2021.

    (75)     Il regolamento (UE) n. …/2013 …..[23] [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material and, in the footnote, the reference to the Official Journal] stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È opportuno che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. XXX/2013.

    (76)     Poiché lo scopo del presente regolamento, ovvero assicurare un approccio armonizzato in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue ripercussioni, della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero e internazionale, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (77)     Il presente regolamento non determina oneri amministrativi sproporzionati né ripercussioni economiche eccessive per le piccole e medie imprese. Nel presente regolamento, basandosi sulla consultazione dei soggetti interessati, è stato tenuto conto ogniqualvolta possibile della situazione particolare delle piccole e medie imprese. Alla luce degli obiettivi di ordine pubblico relativi alla protezione della sanità delle piante non è stata presa in considerazione l'eventualità di un'esenzione universale delle microimprese, che rappresentano la maggior parte delle imprese del settore.

    (78)     Il presente regolamento rispetta l'IPPC, l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e i relativi orientamenti.

    (79)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa e la libertà delle arti e delle scienze. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni

    Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

    1.           Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi") e misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile.

    2.           Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi e ai territori di cui all'allegato I.

    Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi i territori di cui all'allegato I.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato I onde garantire che il campo d'applicazione del presente regolamento sia limitato alla parte europea del territorio dell'Unione. La suddetta modifica riguarda, alternativamente:

    (a) l'aggiunta all'allegato I di uno o più territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato;

    (b) la soppressione dall'allegato I di uno o più territori di cui all'articolo 355, paragrafo 2, del trattato.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)           "piante": le piante vive e le seguenti parti vive di piante:

    (a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;

    (b) frutti, in senso botanico;

    (c) ortaggi;

    (d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;

    (e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;

    (f) fiori recisi;

    (g) rami con foglie;

    (h) alberi tagliati con foglie;

    (i) foglie, fogliame;

    (j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;

    (k) polline vivo;

    (l) gemme, occhi, talee, marze, innesti;

    2)           "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di piante.

    Salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato unicamente "prodotto vegetale" se non ha subito una trasformazione volta ad eliminare i rischi fitosanitari e qualora rispetti almeno uno dei seguenti punti:

    (a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;

    (b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;

    (c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;

    (d) è utilizzato o è destinato ad essere utilizzato come materiale da imballaggio o paglioli, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;

    3)           "piante da impianto": piante in grado di e destinate a produrre piante intere e destinate ad essere piantate, ripiantate o a restare piantate;

    4)           "altri oggetti": materiali o oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra ed il substrato colturale;

    5)           "autorità competente": l'autorità competente quale definita dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls];

    6)           "lotto": una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile a fini fitosanitari in base all'omogeneità della sua composizione e della sua origine, che fa parte di una partita;

    7)           "operatore professionale": un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti:

    (a) impianto;

    (b) coltivazione;

    (c) produzione;

    (d) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

    (e) messa a disposizione sul mercato;

    8)           "utilizzatore finale": persona che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista per uso proprio piante o prodotti vegetali;

    9)           "prova": esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o ad identificarli;

    10)         "trattamento": procedura intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzarli.

    Capo II Organismi nocivi da quarantena

    Sezione 1 ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA

    Articolo 3 Definizione degli organismi nocivi da quarantena

    Si definisce "organismo nocivo da quarantena", in riferimento ad un territorio definito, un organismo nocivo che rispetta le seguenti condizioni:

    (a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 1);

    (b) non è presente in tale territorio, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 2), lettera a) oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio è limitata, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 2), lettere b) e c);

    (c) è in grado di introdursi in tale territorio, di restarvi presente in un futuro prevedibile dopo l'ingresso (qui di seguito "insediarsi") e di diffondersi all'interno di tale territorio oppure, se già presente, all'interno delle parti di territorio in cui è presente in forma limitata, a norma dell'allegato II, sezione 1, punto 3);

    (d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 4), hanno ripercussioni economiche, ambientali o sociali inaccettabili per il territorio in questione oppure, se presente, per le parti in cui la sua presenza è limitata;

    (e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuare i rischi fitosanitari e le ripercussioni ad esso connessi.

    Sezione 2 Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    Articolo 4 Definizione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    Si definisce "organismo da quarantena rilevante per l'Unione" un organismo da quarantena compreso nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il quale il territorio definito cui si fa riferimento nella frase introduttiva dell'articolo 3 è il territorio dell'Unione.

    Articolo 5 Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    1.           Nel territorio dell'Unione non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

    Non sono consentiti interventi intenzionali che potrebbero contribuire all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione all'interno del territorio dell'Unione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

    2.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

    Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

    Gli organismi nocivi indigeni in una parte del territorio dell'Unione, per cause naturali o perché introdotti dall'esterno del territorio dell'Unione, devono essere segnalati in tale elenco come organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

    Gli organismi nocivi che non sono indigeni in nessuna parte del territorio dell'Unione devono essere segnalati in tale elenco come organismi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    3.           La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

    La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

    Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

    4.           La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cambiando il nome scientifico di un organismo nocivo qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche.

    Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 99, paragrafo 2.

    Articolo 6 Organismi nocivi prioritari

    1.           Si definisce "organismo nocivo prioritario" un organismo da quarantena rilevante per l'Unione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

    (a) per quanto riguarda il territorio dell'Unione, le condizioni di cui all'allegato II, sezione 1, punto 2 a) o 2 b);

    (b) il suo potenziale impatto economico, ambientale o sociale è particolarmente grave per il territorio dell'Unione, come indicato nell'allegato II, sezione 2;

    (c) è elencato conformemente al paragrafo 2.

    2.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce e modifica un elenco degli organismi nocivi prioritari, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".

    Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

    La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

    Il numero di organismi nocivi prioritari non supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il numero di organismi nocivi prioritari supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma adeguando di conseguenza il numero di organismi nocivi dell'elenco, sulla base del loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale, come indicato nell'allegato II, sezione 2.

    Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi fitosanitari, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi prioritari.

    Articolo 7 Modifica delle sezioni 1 e 2 dell'allegato II

    1.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

    2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 2 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda le loro potenziali ripercussioni economiche, sociali e ambientali, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

    Articolo 8 Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi

    1.           In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione per fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a) l'introduzione, lo spostamento e l'utilizzo dell'organismo nocivo in questione non determinano il suo insediamento o la sua diffusione nel territorio dell'Unione, qualora siano imposte opportune restrizioni;

    (b) le strutture di magazzinaggio in cui l'organismo nocivo deve essere conservato e le stazioni di quarantena di cui all'articolo 56, nelle quali l'organismo nocivo deve essere utilizzato, sono adeguate;

    (c) le qualifiche scientifiche e tecniche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante l'organismo nocivo sono adeguate.

    2.           L'autorità competente valuta i rischi di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo in questione, come indicato al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e altri fattori pertinenti al rischio connesso a tale organismo nocivo.

    Essa valuta le strutture di magazzinaggio in cui l'organismo nocivo deve essere tenuto, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e le qualifiche tecniche e scientifiche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante l'organismo nocivo, come indicato al paragrafo 1, lettera c).

    Sulla base di tali valutazioni l'autorità competente autorizza l'introduzione o lo spostamento dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

    3.           Nell'autorizzazione sono indicate tutte le condizioni seguenti:

    (a) l'organismo nocivo deve essere tenuto in strutture di magazzinaggio che sono state ritenute adeguate dalle autorità competenti e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

    (b) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta in una stazione di quarantena designata a norma dell'articolo 56 dall'autorità e alla quale si fa riferimento nell'autorizzazione;

    (c) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta da personale le cui qualifiche scientifiche e tecniche sono ritenute adeguate dall'autorità competente e al quale si fa riferimento nell'autorizzazione;

    (d) per l'ingresso o lo spostamento nel territorio dell'Unione l'organismo nocivo deve essere accompagnato dall'autorizzazione.

    4.           L'autorizzazione è limitata al quantitativo necessario per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena designata.

    Essa comprende le restrizioni necessarie per attenuare adeguatamente il rischio di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione.

    5.           L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti necessari qualora tali condizioni, limitazione o restrizioni non siano rispettate. Se opportuno, i provvedimenti possono determinare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

    6.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate riguardanti:

    (a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione;

    (b) le valutazioni e l'autorizzazione di cui al paragrafo 2; nonché

    (c) il controllo della conformità, i provvedimenti in caso di non conformità e la relativa notifica, come indicato al precedente paragrafo 5.

    Articolo 9 Notifica alle autorità competenti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    1.           Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla per iscritto entro dieci giorni di calendario all'autorità competente.

    2.           Se richiesto dall'autorità competente, la persona di cui al paragrafo 1 le fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti la presenza dell'organismo nocivo.

    Articolo 10 Misure in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

    Qualora un'autorità competente sospetti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una parte del territorio del rispettivo Stato membro in cui non era nota la presenza dell'organismo nocivo in questione, essa adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per confermare in via ufficiale se tale organismo nocivo sia o non sia presente.

    Articolo 11 Notifica alla Commissione e agli altri Stati membri dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

    1.           Uno Stato membro invia una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 nei casi seguenti:

    (a) la sua autorità competente ha ricevuto una diagnosi da un laboratorio ufficiale, come indicato nell'articolo 36 del regolamento (UE) n…/… [Office of Publications, please insert the number of the Regulation on Official Controls], che conferma (di seguito "conferma ufficialmente") la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione la cui presenza non era nota in tale Stato membro;

    (b) la sua autorità competente ha confermato in via ufficiale la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, se tale organismo nocivo risulta presente in una parte del suo territorio in cui non lo era in precedenza;

    (c) la sua autorità competente ha confermato in via ufficiale la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione.

    2.           Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse entro tre giorni feriali dalla data di conferma ufficiale da parte dell'autorità competente della presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

    3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, al fine di stabilire che gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 1 si applicano anche alla presenza sospetta, ma non ancora confermata in via ufficiale, di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali atti delegati possono anche fissare una scadenza entro cui trasmettere le notifiche.

    Articolo 12 Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione fornite agli operatori professionali dalle autorità competenti

    Quando si verifica uno dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente interessata si accerta che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali e altri oggetti possono essere colpiti siano immediatamente informati della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione.

    Articolo 13 Informazioni sugli organismi nocivi prioritari fornite al pubblico dalle autorità competenti

    Quando si verifica uno dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b) in relazione ad un organismo nocivo prioritario, l'autorità competente informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e, se del caso, in merito alle misure che determinati operatori professionali o altre persone devono adottare.

    Articolo 14 Notifica di pericoli imminenti

    1.           Quando uno Stato membro dispone di dati attestanti l'imminente pericolo di ingresso di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel territorio dell'Unione o in una sua parte in cui non è ancora presente, tale Stato membro notifica i suddetti dati immediatamente e per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

    2.           Gli operatori professionali notificano immediatamente alle autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente di cui al paragrafo 1 in relazione ad un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

    Articolo 15 Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente

    1.           Quando un operatore professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il suo controllo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima egli adotta immediatamente le misure fitosanitarie necessarie ad eliminare tale organismo nocivo dalle piante, dai prodotti vegetali e altri oggetti in questione e dai suoi siti, se del caso, e a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo.

    L'operatore professionale in questione, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima, informa i soggetti della filiera commerciale dai quali sono state ottenute le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

    L'autorità competente garantisce, se del caso, che l'operatore professionale in questione ritiri dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti nei quali può essere presente l'organismo nocivo.

    2.           Se le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui al paragrafo 1 non si trovano più sotto il controllo dell'operatore professionale in questione quest'ultimo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con essa, informa immediatamente i soggetti della filiera commerciale dai quali sono state ottenute tali piante, tali prodotti vegetali o altri oggetti e ai quali le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono stati forniti, della presenza dell'organismo nocivo.

    3.           Se del caso, l'autorità competente si accerta che l'operatore professionale richiami dal mercato le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti nei quali l'organismo nocivo può essere presente e, qualora le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possano aver raggiunto l'utilizzatore finale, che l'operatore professionale li richiami dagli utilizzatori finali in questione.

    4.           Quando si applicano le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2, l'operatore professionale in questione fornisce all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti per il pubblico. L'autorità informa il pubblico qualora sia necessario intervenire nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti nei quali può essere presente l'organismo nocivo in questione.

    Articolo 16 Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    1.           Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare tale organismo nocivo dalla zona interessata e per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "eradicare"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

    2.           Quando la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'autorità competente indaga sull'origine di tale presenza e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.

    3.           Quando le misure di cui al paragrafo 1 riguardano l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, lo Stato membro in questione le notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

    4.           I siti di privati non sono esclusi dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, né dalle indagini di cui al paragrafo 2.

    Articolo 17 Creazione di zone di divieto

    1.           Dopo la conferma ufficiale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente crea immediatamente una zona in cui si applicano le misure di cui al suddetto articolo (di seguito "zona di divieto").

    La zona di divieto è costituita da una zona infestata, come indicato nel paragrafo 2, e da una zona cuscinetto, come indicato nel paragrafo 3.

    2.           La zona infestata contiene:

    (a) tutte le piante delle quali è nota l'infestazione dall'organismo nocivo in questione;

    (b) tutte le piante che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;

    (c) tutte le altre piante che possono essere infestate da tale organismo nocivo vista la loro suscettibilità ad esso e la loro immediata vicinanza a piante infestate, oppure la fonte di produzione, se nota, comune con piante infestate, oppure piante coltivate a partire da queste ultime.

    3.           La zona cuscinetto è adiacente alla zona infestata e la circonda.

    La sua dimensione è adeguata al rischio che l'organismo nocivo in questione si diffonda al di fuori della zona infestata per via naturale o tramite le attività umane nella zona infestata e nelle sue adiacenze ed è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'allegato IV, sezione 2 relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

    Tuttavia, se il rischio di diffusione dell'organismo nocivo al di fuori della zona infestata è sufficientemente attenuato da barriere naturali o artificiali, non è necessario creare zone cuscinetto.

    4.           In deroga al paragrafo 1, se a prima vista l'autorità competente, considerati la natura dell'organismo nocivo in questione ed il luogo in cui è stato trovato, conclude che tale organismo nocivo può essere eliminato immediatamente, essa può decidere di non creare una zona di divieto.

    In tal caso l'autorità competente svolge un'indagine per stabilire se altre piante o altri prodotti vegetali sono stati infestati. In base ai risultati di tale indagine l'autorità competente decide se sia necessario creare una zona di divieto. L'autorità competente in questione notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le conclusioni della suddetta indagine.

    5.           Se, a norma dei paragrafi 2 e 3, una zona di divieto si deve estendere nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo in questione contatta immediatamente lo Stato membro nel cui territorio deve essere estesa la zona di divieto per consentire a tale Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari, come indicato nei paragrafi da 1 a 4.

    6.           Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l'ubicazione delle zone di divieto create, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno precedente.

    Articolo 18 Indagini e modifiche delle zone di divieto nonché revoca delle restrizioni

    1.           Le autorità competenti effettuano un'indagine annuale su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

    Le indagini sono svolte nel rispetto delle prescrizioni ad esse relative, di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2.

    2.           Se da un'indagine annuale dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

    3.           Le autorità competenti modificano i confini delle zone infestate, delle zone cuscinetto e delle zone di divieto, se del caso, in considerazione dei risultati delle indagini di cui al paragrafo 1.

    4.           Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo.

    5.           Quando decide in merito alle modifiche di cui al paragrafo 3 oppure all'abolizione della zona di divieto di cui al paragrafo 4, l'autorità competente tiene conto almeno della biologia dell'organismo nocivo e del vettore in questione, della presenza di piante ospiti, delle condizioni ecoclimatiche e della probabilità di successo delle misure di eradicazione.

    Articolo 19 Relazioni sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18

    Gli Stati membri elaborano una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18.

    Quando tali misure adottate da uno Stato membro riguardano una zona adiacente al confine con un altro Stato membro, la relazione è trasmessa a quest'ultimo Stato membro.

    A richiesta la relazione è trasmessa alla Commissione e agli altri Stati membri.

    Articolo 20 Modifica dell'allegato IV

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

    Articolo 21 Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    1.           Gli Stati membri conducono indagini, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi.

    2.           Le suddette indagini consistono almeno in esami visivi effettuati dall'autorità competente e, se del caso, comprendono il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove. Esse si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono svolte in periodi adatti per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo in questione.

    Nelle indagini si tiene conto di elementi di prova scientifici e tecnici nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito alla presenza degli organismi nocivi in questione.

    3.           Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

    Articolo 22 Programmi d'indagini pluriennali e raccolta di informazioni

    1.           Gli Stati membri elaborano programmi pluriennali che stabiliscono il contenuto delle indagini da svolgere a norma dell'articolo 21. Tali programmi prevedono la raccolta e la registrazione degli elementi di prova scientifici e tecnici e di altre informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma.

    I suddetti programmi comprendono gli elementi seguenti: l'obiettivo specifico di ogni indagine, il suo campo d'applicazione spaziale e temporale, gli organismi nocivi, le piante e le merci oggetto dell'indagine, la metodologia d'indagine e la gestione della qualità, compresa una descrizione delle procedure di esame visivo, di campionamento e di prova e la loro motivazione tecnica, il calendario, la frequenza e i numeri degli esami visivi, dei campionamenti e delle prove previsti, i metodi di registrazione delle informazioni raccolte e la loro comunicazione.

    I programmi pluriennali si estendono su periodi di cinque - sette anni.

    2.           Dopo averli elaborati, gli Stati membri notificano i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri.

    3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98 per modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

    Articolo 23 Indagini sugli organismi nocivi prioritari

    1.           Per ogni organismo nocivo prioritario gli Stati membri effettuano un'indagine annuale distinta, come indicato nell'articolo 21, paragrafo 1. Tali indagini comprendono un numero sufficiente di esami visivi, campionamenti e prove che, a seconda degli organismi nocivi in questione, ne consentono la tempestiva individuazione con un livello di probabilità elevato.

    2.           Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

    Articolo 24 Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

    1.           Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza".

    2.           Il piano di emergenza stabilisce:

    (a) i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo prioritario in questione, la linea di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, di altre autorità pubbliche, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n…/… [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls], degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls], dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;

    (b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e delle persone fisiche e, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione;

    (c) le misure da adottare in merito all'informazione della Commissione, degli altri Stati membri, degli operatori professionali in questione e del pubblico, per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione e le misure adottate nei suoi confronti, qualora la presenza di tale organismo nocivo sia confermata in via ufficiale o sospetta;

    (d) le modalità di registrazione dei dati riguardanti la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione;

    (e) le valutazioni disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ed eventuali valutazioni dello Stato membro riguardanti il rischio derivante dall'organismo nocivo prioritario per il suo territorio;

    (f) le misure di gestione del rischio da attuare per quanto riguarda l'organismo nocivo prioritario in questione, conformemente all'allegato IV, sezione 1, nonché le procedure da seguire;

    (g) i principi di demarcazione geografica delle zone di divieto;

    (h) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;

    (i) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti.

    Se del caso, i punti da a) a i) possono assumere la forma di manuali d'istruzioni.

    3.           Entro un anno dall'inserimento dell'organismo nocivo in questione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per tale organismo nocivo prioritario.

    Gli Stati membri rivedono regolarmente e, se necessario, aggiornano i loro piani di emergenza.

    4.           A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri.

    Articolo 25 Esercizi di simulazione

    1.           Gli Stati membri eseguono esercizi di simulazione sull'attuazione dei piani di emergenza ad intervalli stabiliti conformemente alla biologia dell'organismo nocivo prioritario in questione e ai rischi fitosanitari ad esso connessi.

    Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole.

    2.           Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione sono effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

    Se del caso, gli Stati membri effettuano i suddetti esercizi di simulazione con i paesi terzi vicini.

    3.           A richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri la relazione contenente i risultati di ogni esercizio di simulazione.

    4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

    (a) la frequenza, i contenuti ed il formato degli esercizi di simulazione;

    (b) gli esercizi di simulazione riguardanti più di un organismo nocivo prioritario;

    (c) la collaborazione tra Stati membri e degli Stati membri con i paesi terzi;

    (d) i contenuti delle relazioni sugli esercizi di simulazione di cui al paragrafo 3.

    Articolo 26 Piani di eradicazione degli organismi nocivi prioritari

    1.           Quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

    Il piano di eradicazione comprende una descrizione delle caratteristiche e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare.

    2.           A richiesta, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i piani di eradicazione ed una relazione annuale sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18 nell'ambito dei piani di eradicazione in questione.

    Articolo 27 Misure dell'Unione nei confronti di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    1.           La Commissione, adottando atti di esecuzione, può stabilire misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

    (a) l'articolo 10 relativo a misure in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;

    (b) l'articolo 15 relativo a misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente;

    (c) l'articolo 16 relativo all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

    (d) l'articolo 17 relativo alla creazione di zone di divieto;

    (e) l'articolo 18 relativo a indagini e modifiche delle zone di divieto nonché alla revoca delle restrizioni;

    (f) l'articolo 21 relativo a indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

    (g) l'articolo 23 relativo a indagini sugli organismi nocivi prioritari, per quanto riguarda il numero di esami visivi, campionamenti e prove per determinati organismi nocivi prioritari;

    (h) l'articolo 24 relativo ai piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari;

    (i) l'articolo 25 relativo agli esercizi di simulazione;

    (j) l'articolo 26 relativo ai piani di eradicazione degli organismi nocivi prioritari.

    Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    2.           Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, essa può adottare atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento".

    3.           Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, la Commissione può adottare atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire tali misure.

    4.           Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione e della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.

    5.           Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

    6.           Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

    7.           Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 tutti i casi di mancato rispetto da parte degli operatori professionali delle misure adottate a norma del presente articolo.

    Articolo 28 Misure degli Stati membri riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    1.           Quando la presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è confermata in via ufficiale e l'autorità competente interessata ritiene che tale organismo possa rispettare le condizioni per l'iscrizione nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, essa valuta immediatamente se tale organismo soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 1. Se l'autorità conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente misure di eradicazione a norma dell'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Si applicano gli articoli da 16 a 19.

    Se un'autorità competente sospetta la presenza nel proprio territorio di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma, si applica di conseguenza l'articolo 10.

    2.           Dopo aver applicato le misure di cui al paragrafo 1, lo Stato membro valuta se l'organismo nocivo in questione soddisfa, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato II, sezione 1.

    3.           Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell'organismo nocivo, la valutazione di cui al paragrafo 1, le misure adottate e gli elementi di prova a sostegno di tali misure.

    Lo Stato membro notifica alla Commissione i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 entro 24 mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo.

    Le notifiche della presenza dell'organismo nocivo in questione sono trasmesse utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

    Articolo 29 Misure dell'Unione riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

    1.           Quando la Commissione riceve la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, o dispone di altri elementi di prova riguardanti la presenza o il pericolo imminente di ingresso nel territorio dell'Unione di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ritiene che tale organismo possa rispettare le condizioni per essere inserito in tale elenco, valuta immediatamente se, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, tale organismo nocivo soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 2.

    Se conclude che tali criteri sono soddisfatti, la Commissione adotta immediatamente atti di esecuzione per istituire misure per un periodo di tempo limitato, volte ad affrontare i rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo in questione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    Le suddette misure attuano specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a f).

    2.           Se, in base alle indagini di cui all'articolo 18 e all'articolo 21, o in base ad altri elementi di prova la Commissione conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione non è possibile in determinate zone di divieto, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, possono istituire misure miranti unicamente al contenimento di tale organismo nocivo.

    3.           Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo in questione non è presente, la Commissione può adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire tali misure.

    4.           Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena e all'allegato IV, sezione 2 relativo ai principi di gestione dei rischi connessi ad organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.

    5.           Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 28 siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

    6.           Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

    7.           Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 tutti i casi di mancato rispetto da parte degli operatori professionali delle misure adottate a norma del presente articolo.

    Articolo 30 Modifica della sezione 3 dell'allegato II

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

    Articolo 31 Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri

    1.           Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, se giustificate dell'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dell'allegato IV, sezione 2 sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

    Le suddette misure non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione che siano diversi da quelli istituiti dalle disposizioni degli articoli da 40 a 54 e degli articoli da 67 a 96.

    2.           Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.

    A richiesta gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.

    Sezione 3 Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

    Articolo 32 Riconoscimento delle zone protette

    1.           Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nello Stato membro interessato, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere il territorio di tale Stato membro come zona protetta a norma del paragrafo 3.

    Quando un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette non è presente in una parte del territorio di uno Stato membro, quanto suesposto si applica in relazione a tale parte.

    Tale organismo nocivo da quarantena è definito "organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette".

    2.           Nella rispettiva zona protetta non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.

    Nessuno agisce intenzionalmente in modo da contribuire all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione in una zona protetta del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.

    3.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Sull'elenco figurano le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE e i rispettivi organismi nocivi, di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    La Commissione può riconoscere altre zone protette modificando l'atto di esecuzione di cui al primo comma, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma.

    Nei casi in cui si applica l'articolo 35, l'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    4.           Unitamente alla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette:

    (a) una descrizione dei confini della zona protetta interessata, comprese le relative carte;

    (b) i risultati delle indagini dai quali risulti che, nei tre anni precedenti alla richiesta, l'organismo nocivo da quarantena in questione non era presente nel territorio interessato.

    Le indagini devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate per lo svolgimento di indagini a fini di riconoscimento delle zone protette.

    Articolo 33 Obblighi generali riguardanti le zone protette

    1.           Per quanto riguarda le zone protette, gli obblighi di cui ai seguenti articoli si applicano di conseguenza agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette:

    (a) articoli da 9 a 12 riguardanti la conferma, la notifica e le informazioni in merito alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

    (b) articolo 15 riguardanti misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente;

    (c) articoli 16, 17 e 18 riguardanti l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, la creazione e la modifica di zone di divieto e le indagini in tali zone.

    2.           Una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di una zona di divieto creata, a norma dell'articolo 17, in una zona protetta in relazione all'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette interessate, non possono essere spostati all'interno di o verso qualsiasi zona protetta istituita per tale organismo nocivo. Se escono dalla zona protetta in questione la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto devono essere imballati e spostati in modo da evitare il rischio di diffusione di tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette all'interno di tale zona protetta.

    3.           Le zone di divieto create all'interno di una zona protetta e le misure di eradicazione adottate in tali zone di divieto a norma degli articoli 16, 17 e 18 sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

    Articolo 34 Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

    1.           L'autorità competente effettua un'indagine annuale su ogni zona protetta per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione. Le indagini devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti le indagini da effettuare per confermare che le zone protette continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

    2.           Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.

    Articolo 35 Modifica e revoca delle zone protette

    1.           La dimensione della zona protetta può essere modificata dalla Commissione su richiesta dello Stato membro il cui territorio la comprende.

    Quando la Commissione modifica la zona protetta, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione, agli altri Stati membri e, attraverso Internet, agli operatori professionali la modifica di tale zona, allegando le relative carte.

    Se la modifica implica l'estensione di una zona protetta, si applicano gli articoli 32, 33 e 34.

    2.           A richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta o ne riduce la dimensione.

    3.           La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora le indagini di cui all'articolo 34 non siano state effettuate rispettando le disposizioni di tale articolo.

    4.           La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora in tale zona sia stata rilevata la presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

    (a) non sono state designate zone di divieto a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, entro tre mesi dalla conferma della presenza dell'organismo nocivo;

    (b) le misure di eradicazione adottate in una zona di divieto a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, non hanno avuto successo nei 24 mesi successivi alla conferma della presenza dell'organismo nocivo;

    (c) dalle informazioni a disposizione della Commissione risulta, per quanto riguarda l'applicazione delle misure conformi agli articoli 16, 17 e 18, come stabilito dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), che la reazione alla presenza dell'organismo nocivo nella zona protetta in questione è stata negligente.

    Capo III Organismi nocivi per la qualità nell'Unione

    Articolo 36 Definizione degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione

    Un organismo nocivo è definito "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa le condizioni seguenti:

    (a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato II, sezione 4, punto 1);

    (b) è presente nel territorio dell'Unione;

    (c) non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;

    (d) è trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 2);

    (e) la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 3);

    (f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

    Articolo 37 Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto

    1.           Gli organismi nocivi per la qualità nell'Unione non costituiscono oggetto di introduzione o spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto attraverso le quali sono trasmessi, come specificato nell'elenco di cui al paragrafo 2.

    2.           La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5.

    In tale elenco figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto come stabilito dagli atti seguenti:

    (a) allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;

    (b) allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali[24];

    (c) allegato della direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio[25];

    (d) allegato della direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio[26];

    (e) allegato II, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi[27];

    (f) allegato I, punto 6 e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali[28];

    (g) allegato I, punto 4 e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra[29].

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    3.           La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale atto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5.

    La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

    4.           Se le condizioni di cui all'articolo 36, lettera e), sono soddisfatte solo per una o più delle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/…[Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], tali categorie figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica unicamente a tali categorie.

    5.           Se le condizioni di cui all'articolo 36, lettera e) sono soddisfatte solo qualora l'organismo nocivo in questione sia presente al di sopra di una determinata soglia, tale soglia figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica solo al di sopra di tale soglia.

    È stabilita una soglia solo se si verificano le condizioni seguenti:

    (a) attraverso misure adottate dall'operatore professionale è possibile garantire che la presenza dell'organismo nocivo per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto in questione non ecceda tale soglia;

    (b) è possibile verificare se tale soglia non sia superata in lotti di piante da impianto.

    Si applicano i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'allegato IV, sezione 2.

    6.           Per le modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 necessarie per adeguare l'atto in questione a cambiamenti del nome scientifico di un organismo nocivo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    Tutte le altre modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.

    Articolo 38 Modifica della sezione 4 dell'allegato II

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

    Articolo 39 Organismi nocivi per la qualità nell'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi

    Il divieto di cui all'articolo 37 non si applica agli organismi nocivi per la qualità nell'Unione presenti sulle piante da impianto in questione e utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi.

    Capo IV Misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti

    Sezione 1 Misure riguardanti l'intero territorio dell'Unione

    Articolo 40 Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

    1.           La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, i divieti e i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

    L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[30] (di seguito: "codice NC").

    2.           Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e i paesi terzi in questione.

    Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile oppure rappresentino tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione.

    L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità di tale livello di rischio fitosanitario è valutata in relazione ad uno o più specifici paesi terzi.

    Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

    Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

    3.           Una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figuranti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi compresi nell'elenco.

    4.           Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 3.

    La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

    Articolo 41 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari ed equivalenti

    1.           La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono elencate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le prescrizioni e, se del caso, i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

    L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.

    2.           Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito "prescrizioni particolari".

    Le suddette misure possono assumere la forma di prescrizioni specifiche, adottate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti, che sono equivalenti a prescrizioni particolari per lo spostamento di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione (di seguito: "prescrizioni equivalenti").

    Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari, la Commissione modifica l'atto di esecuzione.

    L'accettabilità del livello di tale rischio fitosanitario è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata e le misure sono adottate in relazione ad uno o più specifici paesi terzi o loro parti.

    Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

    Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

    3.           L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari o delle prescrizioni equivalenti.

    4.           Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 3.

    La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

    Articolo 42 Fissazione di prescrizioni equivalenti

    1.           Le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate a richiesta di un paese terzo, con un atto di esecuzione, se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

    (a) il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari adottate a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione;

    (b) il paese terzo in questione dimostra obiettivamente alla Commissione che le misure specificate di cui alla lettera a) consentono di ottenere il livello di protezione fitosanitaria ivi indicato.

    2.           Se del caso, la Commissione verifica nel paese terzo in questione e conformemente all'articolo 119 del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls], se siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b).

    3.           Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    Articolo 43 Informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e agli acquirenti su Internet

    1.           Gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

    Le suddette informazioni sono diffuse in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete.

    Le informazioni messe a disposizione dei passeggeri di porti e aeroporti sono fornite in forma di manifesti.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione riguardante tali manifesti e opuscoli. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.           I servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono a disposizione dei loro clienti le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando Internet.

    3.           Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo.

    Articolo 44 Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera

    1.           In deroga agli articoli 40, paragrafo 3, e 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti:

    (a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

    (b) essere introdotti in zone di Stati membri immediatamente oltre tale confine (di seguito: "zone di frontiera degli Stati membri");

    (c) essere destinati ad una trasformazione nelle rispettive zone di frontiera degli Stati membri, in seguito alla quale è eliminato qualsiasi rischio fitosanitario;

    (d) non determinare rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena in seguito a spostamenti all'interno della zona di frontiera.

    Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono introdotti o spostati unicamente nelle zone di frontiera dello Stato membro e solo sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente.

    2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

    (a) l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti;

    (b) la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri; nonché

    (c) le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1.

    L'ampiezza delle suddette zone è tale da garantire che l'introduzione e lo spostamento di detti piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione non comportino rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione o per sue parti.

    3.           La Commissione, adottando atti di esecuzione, può stabilire condizioni o misure specifiche riguardanti l'introduzione nelle zone di frontiera degli Stati membri di particolari piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da specifici paesi terzi, soggetti al presente articolo.

    Tali atti sono adottati in conformità della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena e della sezione 2 del medesimo allegato sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici.

    Tali atti di esecuzione sono adottati, e se necessario abrogati o modificati, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    4.           Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nelle zone di frontiera di cui ai paragrafi 1 e 2 in violazione di tali paragrafi.

    La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona di frontiera in questione.

    Articolo 45 Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario

    1.           In deroga all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e il loro attraversamento di tale territorio in direzione di un paese terzo (di seguito: "transito fitosanitario"), qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti:

    (a) essere accompagnati da una dichiarazione firmata dell'operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, secondo la quale le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono in transito fitosanitario;

    (b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso;

    (c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione.

    L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.

    2.           Qualora gli atti adottati a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2 lo stabiliscano, il presente articolo si applica di conseguenza.

    3.           Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati che stabiliscono i contenuti della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a).

    4.           La Commissione, attraverso atti di esecuzione, può adottare specifiche di formato per la dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    5.           Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione di cui al paragrafo 1 in violazione delle disposizioni di tale paragrafo.

    La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

    Articolo 46 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi

    1.           In deroga all'articolo 40, paragrafo 3, e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a) la presenza delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione non comporta un rischio inaccettabile di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione qualora siano imposte adeguate restrizioni;

    (b) le strutture di magazzinaggio in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti devono essere conservati e le stazioni di quarantena di cui all'articolo 56, nelle quali essi devono essere utilizzati, sono adeguate;

    (c) le qualifiche scientifiche e tecniche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono adeguate.

    2.           L'autorità competente valuta il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione connesso alle piante, ai prodotti vegetali o altri oggetti, come indicato al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

    Essa valuta le strutture di magazzinaggio in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti devono essere tenuti, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e le qualifiche tecniche e scientifiche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti, come indicato al paragrafo 1, lettera c).

    Sulla base di tali valutazioni l'autorità competente autorizza l'introduzione o lo spostamento delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

    3.           Nell'autorizzazione sono indicate tutte le condizioni seguenti:

    (a) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere tenuti in strutture di magazzinaggio che sono state ritenute adeguate dalle autorità competenti e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;

    (b) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta in una stazione di quarantena designata a norma dell'articolo 56 dall'autorità competente e alla quale si fa riferimento nell'autorizzazione;

    (c) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta da personale le cui qualifiche scientifiche e tecniche sono ritenute adeguate dall'autorità competente e al quale si fa riferimento nell'autorizzazione;

    (d) per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere accompagnati dall'autorizzazione.

    4.           L'autorizzazione è limitata al quantitativo necessario per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena designata.

    Essa comprende le restrizioni necessarie per attenuare adeguatamente il rischio di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione.

    5.           L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.

    6.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate riguardanti:

    (a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione;

    (b) le valutazioni e l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;

    (c) il controllo della conformità, i provvedimenti in caso di non conformità e la relativa notifica, come indicato al precedente paragrafo 5.

    7.           Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione in violazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

    Se del caso le notifiche comprendono anche le misure adottate dagli Stati membri riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione e l'indicazione se l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono stati consentiti dopo l'attuazione delle misure.

    La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

    Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5.

    Articolo 47 Misure temporanee riguardanti le piante da impianto

    1.           La Commissione, tramite atti di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto provenienti da paesi terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    (a) l'esperienza fitosanitaria per quanto riguarda gli scambi commerciali di piante da impianto originarie o spedite dal paese terzo interessato è limitata o nulla;

    (b) non sono stati valutati i rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione connessi a tali piante da impianto provenienti dai paesi terzi in questione;

    (c) le piante da impianto possono comportare rischi fitosanitari che non sono connessi o non possono ancora essere connessi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, o ad organismi nocivi nei confronti dei quali sono state adottate misure in applicazione dell'articolo 29.

    Tali atti di esecuzione sono adottati e, se necessario, abrogati o modificati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    2.           Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 sono adottate in conformità dell'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione e dell'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

    Le suddette misure dispongono quanto segue, a seconda del caso in questione:

    (a) campionamento intensivo, al punto d'introduzione, di ogni lotto di piante da impianto introdotte nel territorio dell'Unione e prove su campioni;

    (b) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante da impianto in questione nel territorio dell'Unione, un periodo di quarantena per verificare l'assenza di tali rischi fitosanitari nelle piante da impianto;

    (c) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante da impianto in questione nel territorio dell'Unione, né con un periodo di quarantena, il divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante da impianto.

    3.           Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo che non supera i due anni. Tale periodo può essere prorogato una volta per due anni al massimo.

    4.           Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

    5.           In deroga alle misure adottate in conformità del paragrafo 1, l'articolo 46 si applica all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto utilizzate per fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.

    6.           Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i casi in cui ad una pianta, a un prodotto vegetale o altri oggetti sono state applicate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) o b).

    Se, in seguito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sono stati individuati organismi nocivi che possono comportare nuovi rischi fitosanitari, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

    Se l'introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto nel territorio dell'Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell'Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto che non fosse stato rispettato il divieto di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97. Se del caso, le notifiche includono le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

    La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati spediti per essere introdotti nel territorio dell'Unione.

    Articolo 48 Modifica dell'allegato III

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

    Sezione 2 Misure riguardanti le zone protette

    Articolo 49 Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle zone protette

    1.           La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché i divieti e le zone protette interessate, come stabilito dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

    L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.

    2.           Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna alla zona protetta presentino un rischio fitosanitario inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto nonché le zone protette in questione.

    Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile oppure presentino tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica il suddetto atto di esecuzione.

    Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

    L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato II sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

    3.           Una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 non sono introdotti nella rispettiva zona protetta dal paese terzo o dalla zona del territorio dell'Unione interessati.

    4.           Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

    5.           Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nella zona protetta in questione in violazione dei divieti adottati in virtù del presente articolo.

    La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona protetta in questione.

    Articolo 50 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette

    1.           La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le rispettive zone protette e le prescrizioni, come stabilito dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

    L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.

    2.           Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da fuori dalla zona protetta presentino un rischio fitosanitario inaccettabile per tale zona protetta a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito "prescrizioni particolari per le zone protette".

    Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile per la zona protetta in questione oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari per le zone protette, la Commissione modifica l'atto di esecuzione.

    Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

    L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato II sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

    Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.

    3.           L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari per le zone protette.

    4.           Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nella zona protetta in questione in violazione delle misure adottate in virtù del presente articolo.

    La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.

    Articolo 51 Informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e ai clienti su Internet per quanto riguarda le zone protette

    L'articolo 43 riguardante le informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e ai clienti su Internet si applica di conseguenza in relazione all'introduzione in zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi.

    Articolo 52 Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette

    L'articolo 44 riguardante le eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera si applica per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, in relazione alle zone protette che confinano con zone di frontiera di paesi terzi.

    Articolo 53 Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette

    L'articolo 45 riguardante le eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario si applica di conseguenza per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, in relazione al transito fitosanitario attraverso zone protette.

    Articolo 54 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi in zone protette

    In deroga ai divieti e alle prescrizioni di cui agli articoli 49, paragrafo 3, e 50, paragrafo 3, l'articolo 46 si applica per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2 in relazione all'introduzione e allo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.

    Sezione 3 Altre misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti

    Articolo 55 Prescrizioni generali per l'imballaggio e i veicoli

    1.           Il materiale da imballaggio utilizzato per l'introduzione o gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1 e dell'articolo 50, paragrafo 1, deve essere indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

    Lo stesso si applica ai veicoli che trasportano le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti.

    2.           Il materiale da imballaggio di cui al paragrafo 1, escluso il materiale da imballaggio di legno, copre le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in modo che, durante lo spostamento o l'introduzione nel territorio dell'Unione, non vi siano rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

    I veicoli di cui al paragrafo 1, se del caso, sono coperti o chiusi in modo che, durante lo spostamento o l'introduzione nel territorio dell'Unione, non vi siano rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

    3.           I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

    Articolo 56 Designazione delle stazioni di quarantena

    1.           Gli Stati membri designano nel loro territorio stazioni di quarantena per le piante, i prodotti vegetali, altri oggetti nonché per gli organismi nocivi, oppure autorizzano l'utilizzo di stazioni di quarantena designate in altri Stati membri, purché tali stazioni soddisfino le prescrizioni di cui al paragrafo 2.

    Su richiesta, l'autorità competente può anche designare un impianto come stazione di quarantena purché esso soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.

    2.           Le stazioni di quarantena soddisfano le condizioni seguenti:

    (a) isolano fisicamente le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti da tenere in quarantena e garantiscono che non sia possibile accedervi o prelevarli senza il consenso dell'autorità competente;

    (b) se le attività svolte nelle stazioni di quarantena riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti, le stazioni forniscono adeguate condizioni di coltivazione o incubazione che favoriscono lo sviluppo sulle suddette piante, prodotti vegetali o altri oggetti di segni e sintomi della presenza di organismi nocivi da quarantena;

    (c) hanno superfici costituite da materiali lisci e impermeabili, che consentono una pulizia e una decontaminazione efficaci;

    (d) hanno superfici resistenti al deterioramento e agli attacchi di insetti e di altri artropodi;

    (e) dispongono di sistemi di irrigazione, di scarico delle acque residue e di ventilazione che non consentono la trasmissione o la fuoriuscita di organismi nocivi da quarantena;

    (f) dispongono di sistemi di sterilizzazione, di decontaminazione o di distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati, dei rifiuti e delle attrezzature infestati prima della rimozione dalle stazioni;

    (g) forniscono indumenti protettivi e protezioni per le calzature;

    (h) dispongono, se del caso, di sistemi di decontaminazione del personale e dei visitatori all'uscita dalla stazione;

    (i) è disponibile una definizione dei compiti della stazione ed eventualmente delle condizioni alle quali saranno eseguiti;

    (j) è disponibile un numero sufficiente di addetti qualificati, formati ed esperti.

    3.           A richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco delle stazioni di quarantena designate nel loro territorio.

    Articolo 57 Funzionamento delle stazioni di quarantena

    1.           Il responsabile della stazione di quarantena effettua il monitoraggio della stazione stessa e delle immediate vicinanze in relazione alla presenza di organismi nocivi da quarantena.

    Qualora risulti presente un tale organismo nocivo, il responsabile della stazione di quarantena adotta i provvedimenti adeguati. Egli notifica all'autorità competente la presenza dell'organismo nocivo e i provvedimenti adottati.

    2.           Il responsabile della stazione di quarantena si accerta che il personale e i visitatori indossino indumenti protettivi e protezioni per le calzature e che, se del caso, siano decontaminati all'uscita dalla stazione.

    3.           Il responsabile della stazione di quarantena conserva informazioni relative:

    (a) al personale impiegato;

    (b) ai visitatori che hanno avuto accesso alla stazione;

    (c) a piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono entrati e usciti dalla stazione;

    (d) al luogo di origine di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

    (e) alle osservazioni riguardanti la presenza di organismi nocivi su tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

    I dati devono essere conservati per tre anni.

    Articolo 58 Supervisione delle stazioni di quarantena e revoca della designazione

    1.           L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta l'anno, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57.

    2.           L'autorità competente revoca la designazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1 senza indugio qualora:

    (a) in seguito ad un audit o ad un'ispezione risulti che la stazione di quarantena in questione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, o all'articolo 57;

    (b) il responsabile della stazione di quarantena non adotti provvedimenti correttivi adeguati e con la dovuta urgenza.

    Articolo 59 Uscita delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti dalle stazioni di quarantena

    1.           Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena con l'autorizzazione delle autorità competenti, qualora sia confermato che sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oppure, se del caso, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

    2.           Le autorità competenti possono autorizzare lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena ad altre stazioni di quarantena oppure verso altri siti solo se sono adottate misure atte a garantire che, nella zona in questione, non sono diffusi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oppure, se del caso, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

    Articolo 60 Uscita dal territorio dell'Unione

    1.           Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto è disciplinata da un accordo fitosanitario con un paese terzo, essa avviene in conformità dell'accordo stesso.

    2.           Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto non è disciplinata da un accordo fitosanitario con un paese terzo, essa avviene in conformità delle norme fitosanitarie del paese terzo verso il quale la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto sono diretti.

    3.           Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto non è disciplinata né da un accordo fitosanitario con un paese terzo, né dalle norme fitosanitarie del paese terzo verso il quale la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto sono diretti, si applicano le prescrizioni relative agli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, come indicato nell'elenco di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2.

    Tuttavia, le suddette prescrizioni non si applicano se riguardano un organismo nocivo che soddisfa una delle condizioni seguenti:

    (a) è riconosciuto dal paese terzo in questione come presente nel suo territorio e non è soggetto al controllo ufficiale;

    (b) si può ragionevolmente presumere che non possa essere considerato organismo nocivo da quarantena per il territorio di tale paese terzo.

    Capo V Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità

    Articolo 61 Registro ufficiale degli operatori professionali

    1.           L'autorità competente mantiene e aggiorna un registro degli operatori professionali che svolgono le attività elencate al secondo comma nel territorio del suo Stato membro e sono compresi in una delle seguenti categorie:

    (a) sono operatori professionali le cui attività riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui trattasi in un atto di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 29, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1 o 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo 50, paragrafo 1, oppure sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 51, dell'articolo 52 o dell'articolo 53;

    (b) sono operatori professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n…/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law].

    Il presente paragrafo si applica per quanto riguarda le attività seguenti:

    (a) impianto;

    (b) coltivazione;

    (c) produzione;

    (d) introduzione nel territorio dell'Unione;

    (e) spostamento nel territorio dell'Unione;

    (f) uscita dal territorio dell'Unione;

    (g) produzione e/o messa a disposizione sul mercato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n…/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law];

    (h) vendite a distanza.

    Il suddetto registro è definito "il registro". Gli operatori professionali registrati a norma del primo comma, lettere a) e b), sono definiti "operatori registrati".

    2.           Un operatore professionale può essere iscritto nel registro di un'autorità competente più di una volta, purché ogni registrazione sia collegata a siti, depositi collettivi e centri di spedizione diversi, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d). Per ogni registrazione va seguita la procedura di cui all'articolo 62.

    3.           Il paragrafo 1 non si applica agli operatori professionali che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

    (a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza;

    (b) la sua attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

    (c) la sua attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:

    (a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario connesso alle loro attività professionali;

    (b) particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali;

    (c) la cifra massima relativa ai piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al primo comma, lettera a).

    Articolo 62 Procedura di registrazione

    1.           Gli operatori professionali che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), presentano una domanda di iscrizione nel registro all'autorità competente.

    2.           La domanda deve contenere gli elementi seguenti:

    (a) nome, indirizzo e coordinate dell'operatore professionale;

    (b) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere ognuna delle attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

    (c) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere ognuna delle attività seguenti:

    i)        rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a norma dell'articolo 79, paragrafo 1;

    ii)       apporre il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1;

    iii)      rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 1;

    iv)      rilasciare etichette ufficiali per materiale riproduttivo vegetale, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material];

    (d) indirizzo dei siti aziendali, dei depositi collettivi e dei centri di spedizione utilizzati dall'operatore professionale nello Stato membro in questione per svolgere le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, ai fini della registrazione;

    (e) generi e specie delle piante e dei prodotti vegetali nonché, se del caso, natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale.

    3.           Le autorità competenti registrano un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2.

    4.           Se del caso, gli operatori professionali registrati presentano una domanda di aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 2, lettere a), d) ed e) nonché delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

    5.           Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, oppure che l'operatore registrato ha presentato una domanda che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rispettare le suddette condizioni immediatamente o entro un termine specificato.

    Se l'operatore registrato non rispetta le suddette condizioni entro il termine indicato dall'autorità competente, quest'ultima revoca la registrazione dell'operatore.

    Articolo 63 Contenuto del registro

    Il registro contiene gli elementi di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e) nonché gli elementi seguenti:

    a)           il numero di registrazione ufficiale;

    b)           il codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2[31] per lo Stato membro in cui l'operatore professionale è registrato;

    c)           un'indicazione se l'operatore professionale è autorizzato per ognuna delle attività di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c).

    Articolo 64 Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali

    1.           A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette le informazioni ivi contenute a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione.

    2.           A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali le informazioni di cui all'articolo 63, eccetto quelle di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere d) e e).

    Articolo 65 Tracciabilità

    1.           Un operatore professionale al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54 registra i dati riguardanti ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornito che gli consentono di identificare gli operatori professionali che lo hanno fornito.

    2.           Un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti rispetto ai quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54 registra i dati che gli consentono di identificare, per ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali ai quali sono stati forniti.

    3.           Gli operatori professionali conservano i dati registrati di cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione.

    4.           A richiesta, essi comunicano alle autorità competenti le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1 e 2.

    5.           I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b).

    Articolo 66 Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell'azienda dell'operatore professionale

    1.           Gli operatori professionali istituiscono sistemi e procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro aziende.

    Il primo comma non si applica agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b).

    2.           Le informazioni ottenute attraverso i sistemi e le procedure di cui al paragrafo 1 relative allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle suddette aziende sono messe a disposizione delle autorità competenti, a richiesta.

    Capo VI Certificazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti

    Sezione 1 Certificati fitosanitari richiesti per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

    Articolo 67 Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

    1.           Il certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione è un documento rilasciato da un paese terzo che rispetta le condizioni di cui all'articolo 71, contiene gli elementi elencati nell'allegato V, parte A oppure, se del caso, nell'allegato V, parte B e certifica il rispetto di tutte le condizioni seguenti:

    (a) essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

    (b) rispettare le prescrizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto;

    (c) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;

    (d) se del caso, essere conformi alle norme adottate in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 29, paragrafo 1.

    2.           Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti.

    3.           Se del caso, nel certificato fitosanitario si dichiara che le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono conformi alle misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti, a norma dell'articolo 42, alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2.

    4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato V, parti A e B, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici e all'evoluzione delle norme internazionali.

    Articolo 68 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari

    1.           La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell'Unione.

    Tale elenco include:

    (a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte B, punto I dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;

    (b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma degli articoli 27, paragrafo 1 e 29, paragrafo 1 riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione;

    (c) le sementi elencate a norma dell'articolo 37, paragrafo 2;

    (d) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2.

    Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma degli articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o 41, paragrafi 1 e 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    2.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

    (a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d);

    (b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d).

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    3.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati in tale atto.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 99, paragrafo 3.

    4.           In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70.

    Articolo 69 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari per l'introduzione in una zona protetta

    1.           La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario, oltre ai casi di cui all'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, in caso di introduzione in determinate zone protette, in provenienza da tali paesi terzi.

    Tale elenco include:

    (a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte B, punto II dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;

    (b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2.

    Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    2.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

    (a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettera b);

    (b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b).

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    3.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    4.           In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e 70.

    Articolo 70 Eccezioni per i bagagli dei viaggiatori, per gli utenti dei servizi postali e i clienti su Internet

    1.           Piccoli quantitativi di determinate piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da un paese terzo possono essere esonerati dalla prescrizione relativa al certificato fitosanitario di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 1, qualora rispettino tutte le condizioni seguenti:

    (a) essere introdotti nel territorio dell'Unione nel bagaglio personale dei viaggiatori, nelle spedizioni inoltrate in seguito a vendite a distanza agli utilizzatori finali (di seguito "clienti su Internet"), oppure come pacchi consegnati dai servizi postali agli utilizzatori finali;

    (b) non essere destinati ad usi professionali o commerciali;

    (c) essere elencati conformemente al paragrafo 2.

    L'esenzione non si applica alle piante da impianto, diverse dalle sementi.

    2.           La Commissione, adottando atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, e stabilisce i quantitativi massimi a seconda della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto in questione, soggetti all'esenzione di tale paragrafo nonché, se del caso, una o più misure di gestione del rischio tra quelle illustrate nella sezione 1 dell'allegato IV.

    La redazione dell'elenco e la fissazione dei quantitativi massimi in questione nonché, se necessario, delle misure di gestione del rischio, sono basate sul rischio fitosanitario connesso a piccoli quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, conformemente ai criteri di cui all'allegato IV, sezione 2.

    Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.

    Articolo 71 Condizioni che il certificato fitosanitario deve soddisfare

    1.           L'autorità competente accetta un certificato sanitario che accompagna piante, prodotti vegetali o altri oggetti da introdurre da un paese terzo solo qualora il contenuto del suddetto certificato sia conforme all'allegato V, parte A. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono destinati all'introduzione da un paese terzo del quale non sono originari, l'autorità competente accetta unicamente un certificato fitosanitario conforme all'allegato V, parte B.

    L'autorità competente non accetta il certificato fitosanitario qualora non sia presente o non sia corretta la dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2, qualora non sia presente la dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3.

    2.           L'autorità competente accetta un certificato fitosanitario solo se esso rispetta le seguenti condizioni:

    (a) essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;

    (b) essere indirizzato all'Unione o a uno dei suoi Stati membri;

    (c) essere stato rilasciato non più di 14 giorni prima della data in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti cui si riferisce sono usciti dal paese terzo nel quale il certificato è stato rilasciato.

    3.           Qualora il paese terzo sia parte dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dall'organizzazione ufficiale nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo oppure, sotto la responsabilità di quest'ultima, da un funzionario pubblico tecnicamente qualificato e debitamente autorizzato da tale organizzazione.

    4.           Qualora il paese terzo non sia parte dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità competenti in conformità delle norme nazionali di tale paese terzo, che sono state notificate alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri e gli operatori attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, a norma dell'articolo 131, lettera a), del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls], delle notifiche ricevute.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, che integrino le condizioni di accettazione di cui al primo comma, al fine di garantire l'affidabilità dei suddetti certificati.

    5.           I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema.

    Articolo 72 Dichiarazione di nullità di un certificato fitosanitario

    1.           Quando un certificato fitosanitario è stato rilasciato in conformità dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 e 3, e l'autorità competente in questione conclude che le condizioni di cui all'articolo 71 non sono soddisfatte, essa dichiara nullo il certificato fitosanitario e garantisce che non accompagni più le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, l'autorità competente adotta una delle misure di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

    2.           Quando un certificato fitosanitario è dichiarato nullo a norma del paragrafo 1, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

    La notifica è inviata anche al paese terzo che ha rilasciato tale certificato fitosanitario.

    Sezione 2 Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

    Articolo 73 Passaporti delle piante

    Il passaporto delle piante è un etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione ed il loro spostamento nelle zone protette, che certifica il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 80 e, per l'introduzione nelle zone protette, all'articolo 81, ed il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 78.

    Articolo 74 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

    1.           La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.

    Tale elenco include:

    (a) tutte le piante da impianto, escluse le sementi;

    (b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte A, punto I dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;

    (c) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma degli articoli 27, paragrafi 1, 2 o 3, oppure 29, paragrafi 1, 2 o 3 riguardanti lo spostamento nel territorio dell'Unione;

    (d) le sementi elencate a norma dell'articolo 37, paragrafo 2;

    (e) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    2.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

    (a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e);

    (b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e).

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    3.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente in relazione a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    4.           In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70.

    Articolo 75 Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette

    1.           La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di introduzione in determinate zone protette.

    Tale elenco include:

    (a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte A, punto II dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;

    (b) altre piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    2.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:

    (a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b);

    (b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere a) o b).

    Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.

    3.           La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto tale rischio non sia più presente.

    Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    4.           In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e 70.

    Articolo 76 Eccezione per gli utilizzatori finali

    Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98, per stabilire la quantità massima corrispondente ai piccoli quantitativi di determinate piante, di determinati prodotti vegetali o altri oggetti.

    Articolo 77 Eccezioni per gli spostamenti nei e tra i siti di un operatore professionale

    Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nei e tra i siti aziendali dello stesso operatore professionale.

    Articolo 78 Contenuto e formato del passaporto delle piante

    1.           Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, stampata su qualsiasi superficie adatta, purché separata da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sulla stessa superficie.

    Il passaporto delle piante deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

    2.           Il passaporto delle piante per gli spostamenti nel territorio dell'Unione contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte A.

    Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte B.

    3.           Per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], come materiale prebase, di base o certificato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità dell'articolo 22 del suddetto regolamento oppure, se del caso, nel certificato principale rilasciato a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

    Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte C.

    Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte D.

    4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VI, parti A, B, C e D, al fine di adeguarle, se del caso, agli sviluppi nel settore scientifico e tecnico.

    5.           Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, per quanto riguarda i passaporti delle piante di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo e terzo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    Qualora la natura di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti lo richieda, possono essere fissate specifiche particolari riguardanti le loro dimensioni.

    Articolo 79 Rilascio da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti

    1.           I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori registrati, autorizzati a norma dell'articolo 84 dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante, qui di seguito "operatori autorizzati", sotto la supervisione delle autorità competenti.

    Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti dei quali sono responsabili.

    2.           I passaporti delle piante possono tuttavia essere rilasciati dalle autorità competenti, qualora un operatore registrato lo richieda.

    3.           Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d).

    Articolo 80 Prescrizioni sostanziali relative ad un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

    Il passaporto delle piante per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto è rilasciato solo se questi soddisfano le condizioni seguenti:

    (a) essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

    (b) rispettare le prescrizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto;

    (c) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;

    (d) se del caso, rispettare le norme adottate in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2;

    (e) se del caso, rispettare le misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 e per l'eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.

    Articolo 81 Prescrizioni sostanziali relative ai passaporti delle piante necessari per l'introduzione e per gli spostamenti in una zona protetta

    1.           Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto in una zona protetta è rilasciato per solo se sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 80, nonché le condizioni seguenti:

    (a) essere indenni dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta; e

    (b) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2.

    2.           Qualora si applichi l'articolo 33, paragrafo 2, il passaporto delle piante di cui al paragrafo 1 non è rilasciato.

    Articolo 82 Esami per i passaporti delle piante

    1.           I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti ad un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, dal quale sia risultato che rispettano le condizioni di cui all'articolo 80 e, se del caso, all'articolo 81.

    Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

    2.           L'esame è effettuato dall'operatore autorizzato oppure, se del caso a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, dalle autorità competenti.

    3.           L'esame soddisfa le seguenti condizioni:

    (a) essere effettuato a intervalli regolari, nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti;

    (b) essere effettuato nelle aziende, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d);

    (c) essere composto da un esame visivo e, in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure, nel caso di una zona protetta, di un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione, da campionamenti e prove.

    L'esame è effettuato a prescindere da eventuali prescrizioni relative ad esami particolari o misure particolari adottate a norma degli articoli 27, paragrafi 1, 2 o 3, 29, paragrafi 1, 2 o 3, 41, paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2.

    4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto riguarda specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sulla base dei particolari rischi fitosanitari che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto appartenenti alle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… (Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material) e, se opportuno, sono effettuati per ognuno degli elementi di cui all'allegato II, parte D, del suddetto regolamento, a seconda delle necessità.

    Quando la Commissione adotta un tale atto delegato per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material], i rispettivi esami sono riuniti in un sistema di certificazione unico.

    Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle conoscenze e degli sviluppi in campo tecnico e scientifico.

    Articolo 83 Apposizione dei passaporti delle piante

    I passaporti delle piante sono apposti dagli operatori autorizzati oppure, nel caso previsto dall'articolo 79, paragrafo 2, dalle autorità competenti, su ogni lotto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma dell'articolo 74 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell'articolo 75. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

    Articolo 84 Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante

    1.           L'autorità competente concede all'operatore professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (di seguito "autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante") purché egli rispetti le condizioni seguenti:

    (a) possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 82, riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi per la qualità nell'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per individuare i segni della presenza di tali organismi nocivi e i sintomi ad essi collegati, i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi e i mezzi per eradicarli;

    (b) disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 65 e 66.

    2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire le prescrizioni relative alle qualifiche che gli operatori professionali devono possedere al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 85 Obblighi degli operatori autorizzati

    1.           Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi al movimento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto delle norme adottate in virtù dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 80 e dell'articolo 82 nonché, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 3 e dell'articolo 81.

    Egli conserva i dati riguardanti l'identificazione ed il controllo dei suddetti punti.

    2.           L'operatore autorizzato di cui al paragrafo 1 impartisce una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami di cui all'articolo 82, al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami.

    Articolo 86 Piani di gestione del rischio fitosanitario

    1.           L'autorità competente può approvare, se del caso, piani degli operatori autorizzati per la gestione del rischio fitosanitario che comprendono le misure attuate da tali operatori per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

    2.           Il piano di gestione del rischio fitosanitario comprende, se del caso sotto forma di manuali d'istruzioni, almeno gli elementi seguenti:

    (a) le informazioni richieste dall'articolo 62, paragrafo 2, in merito alla registrazione dell'operatore autorizzato;

    (b) le informazioni richieste dall'articolo 65, paragrafo 3 e dall'articolo 66, paragrafo 1 in merito alla tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti;

    (c) una descrizione dei processi di produzione dell'operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

    (d) un'analisi dei punti critici di cui all'articolo 85, paragrafo 1 e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi fitosanitari connessi a tali punti critici;

    (e) le procedure in atto e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tale presenza sospetta o confermata e degli interventi realizzati;

    (f) i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, negli esami di cui all'articolo 82, paragrafo 1 e nel rilascio di passaporti delle piante a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, dell'articolo 88, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 89;

    (g) la formazione impartita al personale di cui alla lettera f).

    3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 98, al fine di modificare o integrare gli elementi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 87 Revoca dell'autorizzazione

    1.           Qualora venga a conoscenza del fatto che un operatore autorizzato non rispetta gli articoli 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 oppure l'articolo 84, paragrafo 1, oppure che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto per il quale l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l'articolo 80 oppure, se del caso, l'articolo 81, l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

    2.           Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 1, diverse dalla revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, e il mancato rispetto delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.

    Articolo 88 Sostituzione di un passaporto delle piante

    1.           Un operatore autorizzato che ha ricevuto un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, possono rilasciare un nuovo passaporto per il lotto in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per tale lotto, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

    2.           Se un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è diviso in due o più lotti, l'operatore autorizzato responsabile di tali nuovi lotti, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuovo lotto risultante dalla divisione, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. Tali passaporti delle piante sostituiscono il passaporto delle piante rilasciato per il lotto iniziale.

    Se due lotti, per ognuno dei quali è stato rilasciato un passaporto delle piante, sono riuniti in un lotto unico, l'operatore autorizzato responsabile di tale nuovo lotto, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, rilasciano un passaporto delle piante per tale lotto. Tale passaporto delle piante sostituisce quello rilasciato per i lotti iniziali, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.

    3.           Il passaporto delle piante di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere rilasciato solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

    (a) l'identità delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione è garantita;

    (b) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione continuano a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 80 e 81.

    4.           Se un passaporto delle piante è rilasciato a norma dei paragrafi 1 o 2, l'esame di cui all'articolo 82, paragrafo 1 non è richiesto.

    5.           Dopo aver sostituito un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 e 2, l'operatore autorizzato in questione conserva il passaporto delle piante sostituito per tre anni.

    Qualora tale passaporto delle piante sia rilasciato dall'autorità competente per sostituirne un altro, l'operatore professionale che ha richiesto il rilascio conserva il passaporto delle piante sostituito per tre anni.

    Articolo 89 Passaporti delle piante che sostituiscono certificati fitosanitari

    1.           In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente.

    2.           Dopo il rilascio del passaporto delle piante di cui al paragrafo 1, l'operatore autorizzato che lo ha effettuato conserva il certificato fitosanitario per tre anni.

    Nei casi in cui si applica l'articolo 95, paragrafo 2, lettera c), il certificato fitosanitario è sostituito da una sua copia certificata.

    Articolo 90 Obbligo di rimuovere il passaporto delle piante

    1.           L'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, rimuove il passaporto delle piante da tale lotto, qualora venga a conoscenza del fatto che le prescrizioni degli articoli da 78 a 82, 84 o 85 non sono rispettate.

    L'operatore professionale annulla il passaporto delle piante tracciandovi sopra una linea diagonale rossa chiaramente visibile e indelebile.

    2.           Qualora l'operatore professionale non rispetti il paragrafo 1, l'autorità competente rimuove il passaporto delle piante dal lotto in questione e lo annulla tracciandovi sopra una linea diagonale rossa chiaramente visibile e indelebile.

    3.           Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale in questione conserva il passaporto delle piante annullato per tre anni.

    4.           Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale in questione informa di conseguenza l'operatore autorizzato o l'autorità competente che ha emesso il passaporto delle piante annullato.

    5.           Quando un passaporto delle piante è rimosso e annullato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.

    Sezione 3 Altri attestati

    Articolo 91 Marchio per il materiale da imballaggio di legno

    1.           Il marchio che attesta che il materiale da imballaggio di legno è stato trattato contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, secondo un metodo stabilito in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 o dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2, contiene gli elementi illustrati nell'allegato VII.

    2.           Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di adeguare il marchio all'evoluzione delle norme internazionali.

    3.           Il marchio è applicato esclusivamente dagli operatori professionali autorizzati a norma dell'articolo 92.

    4.           La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato del marchio di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    Articolo 92 Autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

    1.           L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 3, è concessa ad un operatore registrato che rispetti le seguenti condizioni:

    (a) possedere le conoscenze necessarie per eseguire i trattamenti del materiale da imballaggio di legno richiesti dagli atti di cui all'articolo 91, paragrafo 1;

    (b) disporre degli impianti adeguati per effettuare i suddetti trattamenti (di seguito: "impianti per i trattamenti").

    Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati per modificare le prescrizioni relative all'autorizzazione, se del caso in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

    L'autorizzazione è concessa, su richiesta, dall'autorità competente.

    2.           In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione di cui a tale paragrafo può essere concessa, per quanto riguarda l'applicazione del marchio al materiale da imballaggio interamente costituito da legno trattato, nei casi in cui l'operatore registrato soddisfa tutte le condizioni seguenti:

    (a) usare esclusivamente legno proveniente dagli impianti di trattamento gestiti da un operatore autorizzato a norma del paragrafo 1;

    (b) garantire la tracciabilità del legno utilizzato a tale scopo fino a tali impianti di trattamento;

    (c) se del caso a norma degli articoli 27, paragrafi 1 e 2, 29, paragrafi 1 e 2, 41, paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2, usare esclusivamente legno di cui alla lettera a) accompagnato da un passaporto delle piante.

    3.           L'autorità competente controlla gli operatori professionali autorizzati a norma del paragrafo 1, al fine di verificare e garantire che trattino il materiale da imballaggio di legno e vi appongano il marchio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1 e soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per integrare le prescrizioni del presente paragrafo sul controllo degli operatori professionali da parte dell'autorità competente.

    4.           Qualora l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che un operatore professionale non rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, essa adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

    Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 1, diverse dalla revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e il mancato rispetto delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 93 Attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno

    1.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 oppure dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2.

    2.           I suddetti atti delegati possono anche stabilire prescrizioni riguardanti uno o più punti fra i seguenti:

    (a) l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare gli attestati ufficiali di cui al paragrafo 1;

    (b) il controllo, da parte dell'autorità competente, degli operatori professionali autorizzati a norma della lettera a);

    (c) la revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

    3.           La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato degli attestati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    Sezione 4 Esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell'Unione

    Articolo 94 Certificato fitosanitario per l'esportazione

    1.           Se per l'esportazione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto dal territorio dell'Unione verso un paese terzo la normativa di tale paese terzo richiede un certificato fitosanitario (di seguito "certificato fitosanitario per l'esportazione"), l'autorità competente lo rilascia su richiesta dell'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati all'esportazione.

    2.           Il certificato fitosanitario per l'esportazione è rilasciato a condizione che le informazioni disponibili siano sufficienti a certificare la conformità alle prescrizioni del paese terzo in questione. Le informazioni possono provenire, se del caso, da una o più fonti tra le seguenti:

    (a) passaporto delle piante di cui all'articolo 73, che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione;

    (b) il marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, oppure l'attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 1;

    (c) le informazioni incluse nel certificato di pre-esportazione di cui all'articolo 96;

    (d) le informazioni ufficiali contenute nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 67 qualora la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione siano stati introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo;

    (e) ispezioni ufficiali, campionamenti e prove effettuati sulla pianta, sul prodotto vegetale o altro oggetto in questione.

    3.           Il certificato fitosanitario per l'esportazione contiene gli elementi di cui all'allegato VIII, parte A.

    4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VIII, parte A, al fine di adeguarlo agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e all'evoluzione delle norme internazionali.

    5.           La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    6.           I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] o nel quadro di uno scambio elettronico con tale sistema.

    Articolo 95 Certificato fitosanitario per la riesportazione

    1.           Se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto originario di un paese terzo è stato introdotto nel territorio dell'Unione da tale paese terzo, oppure da un altro paese terzo, anziché il certificato fitosanitario per l'esportazione può essere rilasciato un certificato fitosanitario per la riesportazione.

    Il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato dall'autorità competente su richiesta dell'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto da esportare.

    2.           Il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

    (a) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati coltivati, fabbricati o trasformati nello Stato membro dal quale sono esportati verso il paese terzo in questione;

    (b) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati esposti a rischi di infestazione da organismi nocivi da quarantena elencati come tali dal paese terzo di destinazione durante la permanenza in deposito nello Stato membro a partire dal quale saranno esportati verso tale paese terzo;

    (c) se disponibile, il certificato fitosanitario che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione dal paese terzo di origine, oppure una sua copia certificata, sono allegati al certificato fitosanitario per la riesportazione.

    3.           Le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, riguardanti le informazioni sufficienti a certificare la conformità alle prescrizioni del paese terzo in questione, si applicano di conseguenza.

    4.           Il certificato fitosanitario per la riesportazione contiene gli elementi di cui all'allegato VIII, parte B.

    5.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VIII, parte B, al fine di adeguarlo agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e all'evoluzione delle norme internazionali.

    6.           La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    7.           I certificati fitosanitari per la riesportazione in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso, il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] o nel quadro di uno scambio elettronico con tale sistema.

    Articolo 96 Certificati di pre-esportazione

    1.           Lo Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, e lo Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, si scambiano informazioni a seconda delle necessità per rilasciare senza indugio il certificato fitosanitario per l'esportazione.

    2.           Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 assume la forma di un documento armonizzato (di seguito "certificato di pre-esportazione") nel quale lo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, attesta la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie riguardanti uno o più elementi fra i seguenti:

    (a) l'assenza di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti;

    (b) l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

    (c) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

    3.           Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

    4.           Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell'Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati attraverso mezzi elettronici.

    5.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per stabilire i contenuti del certificato di pre-esportazione.

    6.           La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato del certificato di pre-esportazione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.

    Capo VII Misure di sostegno da parte della Commissione

    Articolo 97 Istituzione del sistema elettronico per le notifiche

    1.           La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri.

    Tale sistema è collegato e compatibile con il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE) n .../… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

    2.           Se la notifica riguarda la presenza di un organismo nocivo in piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione oppure presentati ufficialmente per essere introdotti nel territorio dell'Unione o spostati nel territorio dell'Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 include un riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti in questione, alla natura della non conformità e alle misure adottate.

    Se la notifica riguarda la presenza di un organismo nocivo nel territorio di uno Stato membro, in un luogo diverso da piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione oppure presentati ufficialmente per essere introdotti nel territorio dell'Unione o spostati nel territorio dell'Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 include un riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti in questione, al nome dell'organismo nocivo, alla sua ubicazione e alle sue coordinate GPS nonché alle misure adottate.

    Capo VIII Disposizioni finali

    Articolo 98 Esercizio della delega

    1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.           La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, al'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    3.           La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.           L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 30, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 48, dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 99 Procedura del comitato

    1.           La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

    3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

    4.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

    Articolo 100 Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro …… [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

    Articolo 101 Abrogazioni

    1.           La direttiva 2000/29/CE è abrogata.

    Sono inoltre abrogati i seguenti atti:

    (a) la direttiva 69/464/CEE;

    (b) la direttiva 69/466/CEE;

    (c) la direttiva 74/647/CEE;

    (d) la direttiva 93/85/CEE;

    (e) la direttiva 98/57/CE;

    (f) la direttiva 2007/33/CE.

    2.           I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

    Articolo 102 Modifica del regolamento (UE) n. […]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

    Il regolamento (UE) n. [.…]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] è così modificato:

    1)           all'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    "e)     sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;"

    2)           all'articolo 17, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    "a)     misure di eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 27, paragrafo 1 o dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…] del Parlamento europeo e del Consiglio [relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante]*;

    b)      misure di contenimento di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei confronti del quale sono state adottate misure di contenimento a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o dell'articolo 29, paragrafo 2 del medesimo regolamento, in una zona infestata dalla quale l'organismo prioritario in questione non può essere eradicato, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. Le suddette misure riguardano l'eradicazione dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto che circonda la zona infestata qualora la sua presenza sia rilevata in tale zona cuscinetto;

    c)      misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 29, paragrafo 3 del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario."

    *          GU L …, del ……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

    (3)          l'articolo 18 è così modificato:

    (a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    "a)     riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[...]*;

    b)      riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*;

    c)       riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…]*."

    *          GU L …, del ……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

    (b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…]*."

    *          GU L …, del ……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

    (4)          L'articolo 19, paragrafo 1 è così modificato:

    (a) dopo la lettera c) è inserita le seguente lettera c bis):

    "c bis)   costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/[…]* del valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento, per quanto riguarda gli organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;"

    *          GU L …, del ……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

    (b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    "d)     in casi eccezionali e debitamente giustificati, tenendo conto del valore aggiunto a livello Unione delle misure, i costi sostenuti per attuare altre misure necessarie oltre a quelle di cui alle lettere da a) a c bis), purché tali misure siano stabilite nella decisione di sovvenzione di cui all'articolo 35, paragrafo 3."

    (c) È aggiunto il seguente secondo comma:

    "Ai fini del primo comma, lettera c bis), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

    (5)          L'articolo 20 è così modificato:

    (a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    "a)     riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[...]*;

    b)      riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*;

    c)       riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…]*."

    *          GU L …, del ……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

    (b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

    "Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…]*."

    *          GU L …, del ……., pag. …" [Office of Publications, please insert this footnote referring to the present Regulation in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

    Articolo 103 Entrata in vigore e applicazione

    1.           Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica [Office of Publications please insert date counting 36 months from the entry into force].

    2.           L'articolo 97, paragrafo 2 si applica dalla data in cui sono istituiti i sistemi di cui all'articolo 97, paragrafo 1.

    3.           Gli atti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a), d), e) e f) sono abrogati in data 31 dicembre 2021. In caso di conflitto tra le disposizioni di tali atti e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO I

    Territori per i quali, ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi vanno letti come riferimenti ai paesi terzi e a tali territori e i riferimenti al territorio dell'Unione vanno letti come riferimenti al territorio dell'Unione esclusi tali territori, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2

    I territori di:

    4.           Guadalupa

    5.           Guyana francese

    6.           Martinica

    7.           Riunione

    8.           Sint Maarten

    9.           Mayotte

    10.         Ceuta

    11.         Melilla

    12.         Isole Canarie

    ALLEGATO II

    Criteri di qualificazione degli organismi nocivi in base ai rischi che comportano per il territorio dell'Unione

    Sezione 1 Criteri per identificare gli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi da quarantena, come indicato agli articoli 3, 7, paragrafo 1 e 28, paragrafo 2

    (1) Identità dell'organismo nocivo

    L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è chiaramente definita oppure, in alternativa, è dimostrato che l'organismo nocivo produce sintomi coerenti ed è trasmissibile.

    L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è definita a livello della specie oppure, in alternativa, ad un livello tassonomico superiore o inferiore, e tale livello tassonomico è fondato su opportune basi scientifiche in relazione alla sua virulenza, alla gamma di organismi ospiti o alle relazioni con i vettori.

    (2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio interessato

    Si applica almeno una delle condizioni seguenti:

    (a) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione;

    (b) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in una sua parte limitata;

    (c) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti.

    Se si applicano le lettere b) o c), si considera che l'organismo nocivo è diffuso in modo limitato.

    (3) Capacità dell'organismo nocivo di introdursi, insediarsi e diffondersi nel territorio interessato

    a)      Capacità di introdursi

    L'organismo nocivo è considerato capace di introdursi nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato (di seguito: "zona in pericolo") o per via naturale oppure se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    i)        è associato, per quanto riguarda piante, prodotti vegetali o altri oggetti che entrano nel territorio in questione, a tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio di origine o di provenienza, dal quale sono introdotti nel territorio in questione;

    ii)       sopravvive durante il trasporto o l'immagazzinamento;

    iii)      può essere trasferito ad un ospite adatto, sia esso pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, nel territorio in questione.

    b)      Capacità di insediarsi

    L'organismo nocivo è considerato capace di restare presente in un futuro prevedibile (di seguito: "insediarsi") nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    i)        sono disponibili organismi ospiti e, se del caso, vettori di trasmissione dell'organismo nocivo;

    ii)       i fattori ambientali decisivi sono favorevoli all'organismo nocivo in questione e, se del caso, al suo vettore, e gli consentono di sopravvivere in periodi di stress climatico e di completare il suo ciclo vitale;

    iii)      le pratiche colturali e le misure di controllo applicate nel territorio sono favorevoli;

    iv)      i metodi di sopravvivenza, la strategia riproduttiva, l'adattabilità genetica dell'organismo nocivo e la dimensione della sua popolazione minima vitale ne favoriscono l'insediamento.

    c)      Capacità di diffondersi

    L'organismo nocivo è considerato capace di diffondersi nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

    i)        l'ambiente è adatto alla diffusione naturale dell'organismo nocivo;

    ii)       gli ostacoli alla diffusione naturale dell'organismo nocivo non sono sufficienti;

    iii)      le merci o i trasporti consentono all'organismo nocivo di spostarsi;

    iv)      sono presenti organismi ospiti e, se del caso, vettori dell'organismo nocivo;

    v)       i nemici naturali e gli antagonisti dell'organismo nocivo non sono presenti oppure non sono sufficientemente in grado di sopprimerlo.

    (4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale

    L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti:

    (a) perdite quantitative e qualitative del raccolto;

    (b) costi delle misure di controllo;

    (c) costi di reimpianto e perdite dovute alla necessità di effettuare colture sostitutive;

    (d) effetti sulle pratiche di produzione esistenti;

    (e) effetti sugli alberi lungo le strade, sui parchi e sulle aree verdi pubbliche e private;

    (f) effetti sulle piante autoctone, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici;

    (g) effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;

    (h) modifiche dei costi di produzione o delle domande di mezzi di produzione, compresi costi connessi al controllo e costi di eradicazione e contenimento;

    (i) effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;

    (j) modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultante da modifiche della qualità;

    (k) effetti sui mercati nazionali e di esportazione e sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull'accesso al mercato di esportazione e la probabilità di restrizioni fitosanitarie istituite dai partner commerciali;

    (l) risorse necessarie per ulteriori ricerche e consulenza;

    (m) effetti sull'ambiente e altri effetti indesiderati delle misure di controllo;

    (n) effetti su Natura 2000 o altre zone protette;

    (o) modifiche dei processi ecologici e della struttura, della stabilità o dei processi di un ecosistema, compresi ulteriori effetti sulle specie vegetali, erosione, variazioni della superficie freatica, pericoli d'incendio, ciclo dei nutrienti;

    (p) costi del ripristino ambientale;

    (q) effetti sulla sicurezza alimentare;

    (r) effetti sull'occupazione;

    (s) effetti sulla qualità delle acque, sul tempo libero, sul turismo, sui pascoli, sulla caccia e sulla pesca.

    Per quanto riguarda le lettere da a) a g), si tiene conto degli effetti diretti sugli ospiti nella zona in pericolo. Tali effetti sono valutati tenendo conto della gamma di specie ospiti e basandosi sui tipi, sull'entità e sulla frequenza dei danni patiti dalle suddette specie ospiti.

    Per quanto riguarda le lettere da h) a s), si tiene conto degli effetti indiretti all'interno e all'esterno della zona in pericolo.

    Sezione 2 Criteri per identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che si possono considerare organismi nocivi prioritari, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2

    Si considera che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione abbia il più grave impatto economico, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione se il suo ingresso, il suo insediamento o la sua diffusione soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

    a)           impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardo di EUR.

    b)           Impatti sociali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:

    i)       significativa diminuzione dell'occupazione nel settore agricolo, orticolo o silvicolo in questione;

    ii)       rischi per la sicurezza alimentare;

    iii)      scomparsa o danneggiamento permanente su vasta scala delle principali specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio dell'Unione.

    c)           Impatti ambientali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:

    i)       effetti sulle specie e gli habitat elencati dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[32] e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[33];

    ii)       aumenti consistenti e permanenti dell'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture in questione.

    Sezione 3 Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato negli articoli 21, paragrafo 1, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, e 30

    Sottosezione 1 Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato nell'articolo 28, paragrafo 1

    (1) Identità dell'organismo nocivo

    L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

    (2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dello Stato membro

    La presenza dell'organismo nocivo non è mai stata riscontrata nota nel territorio dello Stato membro. Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro in questione, non è mai stata riscontrata neppure la presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione.

    (3) Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, o in una o più parti specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente

    Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione.

    (4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

    Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.

    I suddetti impatti comprendono almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).

    Sottosezione 2 Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato nell'articolo 29, paragrafo 1

    (1) Identità dell'organismo nocivo

    L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

    (2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione

    La presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione.

    (3) Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, o in una o più specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente

    Secondo le informazioni a disposizione dell'Unione, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il territorio dell'Unione.

    (4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

    Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.

    I suddetti impatti comprendono almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).

    Sezione 4 Criteri per identificare gli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi da quarantena rilvanti per l'Unione, come indicato agli articoli 36 e 38

    (1) Identità dell'organismo nocivo

    L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.

    (2) Probabilità di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione

    È valutata prevalentemente la diffusione dell'organismo nocivo attraverso specifiche piante da impianto anziché per via naturale o attraverso lo spostamento di prodotti vegetali o altri oggetti.

    Tale valutazione tiene conto, a seconda dei casi, degli aspetti seguenti:

    (a) numero dei cicli vitali dell'organismo nocivo sugli ospiti in questione;

    (b) biologia, epidemiologia e capacità di sopravvivenza dell'organismo nocivo;

    (c) possibili vie di diffusione naturali, artificiali o di altro tipo per la trasmissione dell'organismo nocivo all'ospite ed efficienza delle vie di diffusione, compresi i meccanismi di dispersione e il tasso di dispersione;

    (d) infestazione secondaria e trasmissione dell'organismo nocivo dall'ospite ad altre piante e viceversa;

    (e) fattori climatici;

    (f) pratiche colturali prima e dopo il raccolto;

    (g) tipi di terreno;

    (h) suscettibilità dell'ospite in questione e fasi pertinenti delle piante ospiti;

    (i) presenza di vettori dell'organismo nocivo;

    (j) presenza di nemici naturali e di antagonisti dell'organismo nocivo;

    (k) presenza di altri ospiti suscettibili all'organismo nocivo;

    (l) prevalenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione;

    (m) uso previsto delle piante.

    (3) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo

    Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti:

    (a) perdite quantitative e qualitative del raccolto;

    (b) costi aggiuntivi delle misure di controllo;

    (c) costi aggiuntivi di raccolto e selezione;

    (d) costi di reimpianto;

    (e) perdite dovute alla necessità di effettuare colture sostitutive;

    (f) effetti sulle pratiche di produzione esistenti;

    (g) effetti su altre piante ospiti nel luogo di produzione;

    (h) effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;

    (i) effetti sui costi di produzione o sulle domande di mezzi di produzione, compresi costi di controllo e costi di eradicazione e contenimento;

    (j) effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;

    (k) modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultante da modifiche della qualità;

    (l) effetti sui mercati nazionali e di esportazione e prezzi pagati;

    (m) effetti sull'occupazione.

    Per quanto riguarda le lettere da a) a h), si tiene conto degli effetti diretti sugli ospiti nella zona in pericolo. Tali effetti sono valutati sulla base dei tipi, dell'entità e della frequenza dei rispettivi danni.

    Per quanto riguarda le lettere da i) a m), si tiene conto degli effetti indiretti all'interno e all'esterno della zona in pericolo.

    ALLEGATO III

    Elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 48

    Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno tre delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c):

    (1) Caratteristiche delle piante da impianto

    (a) Esse appartengono ad un genere o ad una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi regolamentati come organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione o in paesi terzi.

    (b) Esse appartengono ad un genere o ad una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi polifagi, oppure organismi nocivi monofagi dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali coltivate nel territorio dell'Unione e aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione.

    (c) Esse appartengono ad un genere o una famiglia delle quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi su tali piante da impianto durante i controlli ufficiali all'ingresso nel territorio dell'Unione, senza ricorrere al campionamento e alle prove o all'applicazione delle procedure di quarantena.

    (d) Esse sono coltivate all'aperto nei paesi terzi di origine.

    (e) Esse non sono trattate con prodotti fitosanitari generici né prima né durante il trasporto.

    (f) Esse non sono soggette a controlli ufficiali di esportazione e a certificazione per l'esportazione nel paese terzo di origine.

    (g) Esse non sono spedite in contenitori o imballaggi chiusi, oppure se lo sono le partite, a causa delle loro dimensioni, non possono essere aperte in locali chiusi a fini di controllo ufficiale all'ingresso nel territorio dell'Unione.

    (2) Origine delle piante da impianto

    (a) Esse sono originarie o provengono da un paese terzo che è fonte di frequenti notifiche o di intercettazioni di organismi nocivi da quarantena non elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

    (b) Esse sono originarie o provengono da un paese terzo non membro dell'IPPC.

    ALLEGATO IV

    Misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

    Sezione 1 Misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena come indicato nell'articolo 16, paragrafo 1, nell'articolo 20, nel'articolo 24, paragrafo 2, nell'articolo 27,paragrafo 4, nell'articolo 28, paragrafo 1, nell'articolo 29, paragrafo 4, nell'articolo 40, paragrafo 2, nell'articolo 41, paragrafo 2, nell'articolo 44, paragrafo 3, nell'articolo 49, paragrafo 2 e nell'articolo 50, paragrafo 2

    La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena consiste in una o più misure, a seconda delle esigenze, fra le seguenti:

    (1) Misure di prevenzione e di eliminazione dell'infestazione di piante coltivate e selvatiche

    (a) Restrizioni per quanto riguarda l'identità, la natura, l'origine, l'ascendenza, la provenienza e la cronologia della produzione delle piante coltivate.

    (b) Restrizioni della coltivazione, del raccolto e dell'impiego delle piante.

    (c) Restrizioni dell'uso dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e altri oggetti.

    (d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena.

    (e) Sorveglianza della perdita o dell'alterazione dell'efficacia di una specie vegetale resistente connessa con un cambiamento della composizione dell'organismo nocivo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.

    (f) Trattamento fisico, chimico e biologico delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.

    (g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione.

    (h) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

    Ai fini della lettera b), le misure possono comprendere prescrizioni relative alle prove su specie vegetali e su varietà vegetali per verificarne la resistenza all'organismo nocivo da quarantena in questione e all'elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono risultate resistenti all'organismo nocivo da quarantena in questione.

    Ai fini della lettera f), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

    (a) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento in questione;

    (b) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o di altri attestati ufficiali per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti trattati e l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1, successiva all'applicazione del trattamento in questione.

    (2) Misure riguardanti le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

    (a) Restrizioni riguardanti l'identità, la natura, l'origine, la provenienza, l'ascendenza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

    (b) Restrizioni dell'introduzione, dello spostamento, dell'uso, della movimentazione, della trasformazione, dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, della distribuzione e della destinazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.

    (c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena.

    (d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.

    (e) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

    Ai fini delle lettere da a) a d), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:

    (a) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o altri attestati ufficiali, compresa l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1 per attestare il rispetto delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d);

    (b) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento di cui alla lettera d).

    (3) Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, escluse le partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti

    (a) Restrizioni dell'introduzione e dello spostamento di organismi nocivi da quarantena come merci.

    (b) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio e, se necessario, distruzione degli organismi nocivi da quarantena come merci.

    (c) Restrizioni riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.

    (d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.

    (e) Restrizioni riguardanti i veicoli, l'imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.

    (f) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di veicoli, imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.

    (g) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.

    Sezione 2 Principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 3 e all'articolo 75, paragrafo 3

    La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione rispetta i seguenti principi:

    (1)          Necessità

    Le misure di gestione del rischio connesso ad un organismo nocivo si applicano solo se sono necessarie per impedire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di tale organismo nocivo.

    (2)          Proporzionalità

    Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono proporzionate al rischio in questione e al livello di protezione necessario.

    (3)          Impatto minimo

    Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo rappresentano quelle meno restrittive tra quelle disponibili e determinano ostacoli minimi agli spostamenti internazionali di persone, merci e ai mezzi di trasporto internazionale.

    (4)          Non discriminazione

    Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo non sono applicate in modo da costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, né una restrizione dissimulata, soprattutto negli scambi commerciali internazionali. Nei confronti dei paesi terzi esse non sono più rigorose di quelle applicate allo stesso organismo nocivo se presente nel territorio dell'Unione, qualora i paesi terzi possano dimostrare di avere lo stesso status fitosanitario e di applicare misure fitosanitarie identiche o equivalenti.

    (5)          Giustificazione tecnica

    Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.

    (6)          Fattibilità

    Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo devono essere tali da consentire di raggiungere con ogni probabilità il loro obiettivo.

    ALLEGATO V

    Contenuti del certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

    Parte A Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1

    ___________________________________________________________________________

    Modello di certificato fitosanitario

                                                                                                   N.__________________________

    Organizzazione per la protezione delle piante di___________________________________

    A: Organizzazione(i) per la protezione delle piante di________________________________

    I. Descrizione della partita

    Nome e indirizzo dell'esportatore:____________________________________________

    Nome e indirizzo dichiarati del destinatario:______________________________________

    Numero e descrizione dei colli:______________________________________________

    Segni particolari:________________________________________________________

    Luogo di origine:________________________________________________________

    Mezzi di trasporto dichiarati:________________________________________________

    Punto d'entrata dichiarato:_________________________________________________

    Nome del prodotto e quantitativo dichiarato:_____________________________________

    Denominazione botanica delle piante:_______________________________________________

    Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

    Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.*

    II. Dichiarazione supplementare

    [Inserire il testo]

    III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

    Data ________ Trattamento ___________ Sostanza chimica (principio attivo)______________

    Durata e temperatura_____________________________________________________

    Concentrazione________________________________________________________

    Informazioni supplementari_________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

                                                             Luogo di rilascio__________________________________

    (Timbro dell'organizzazione) _____________________________ Nome del funzionario autorizzato    

                                                             Data______________________________________

                                                                                                                      (Firma)

    ___________________________________________________________________________

    Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al ____________ (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti.*

    * Clausola facoltativa

    Parte B Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1

    ___________________________________________________________________________

    Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione

                                                                                                   N.__________________________

    Organizzazione per la protezione delle piante di _______________________ (parte contraente di riesportazione)

    A: Organizzazione(i) per la protezione delle piante di _______________________ (parte(i) contraente (i) di importazione)

    I. Descrizione della partita

    Nome e indirizzo dell'esportatore:____________________________________________

    Nome e indirizzo dichiarati del destinatario:______________________________________

    Numero e descrizione dei colli:____________________________________________________

    Segni particolari:________________________________________________________

    Luogo di origine:________________________________________________________

    Mezzi di trasporto dichiarati:________________________________________________

    Punto d'entrata dichiarato:_________________________________________________

    Nome del prodotto e quantitativo dichiarato:_____________________________________

    Denominazione botanica delle piante:_______________________________________________

    Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati descritti sopra ________________ sono stati importati in (parte contraente di riesportazione) ________________ da _________________ (parte contraente di origine) con la copertura del certificato fitosanitario N. __________________,

    *originale || ¨ || *copia conforme || ¨

    del quale è allegato/a al presente certificato; sono

    *imballati || ¨ || *reimballati || ¨

    in contenitori

    *d'origine || ¨ || *nuovi || ¨

    e che in base al

    * certificato fitosanitario originale || ¨

    e all'

    *ispezione supplementare || ¨

    sono considerati conformi alle prescrizioni fitosanitarie attuali della parte contraente importatrice, e che durante l'immagazzinamento in ______________ (parte contraente di riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.

    *Contrassegnare le caselle opportune || ¨ || .

    II. Dichiarazione supplementare

    [Inserire il testo]

    III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

    Data ________ Trattamento ___________ Sostanza chimica (principio attivo)________________

    Durata e temperatura_____________________________________________________

    Concentrazione________________________________________________________

    Informazioni supplementari_________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

                                                             Luogo di rilascio______________________________

    (Timbro dell'organizzazione) _____________________________ Nome del funzionario autorizzato    

                                                             Data___________________________________________

                                                                                                                      (Firma)

    ___________________________________________________________________________

    Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al ____________ (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti.*

    * Clausola facoltativa

    ALLEGATO VI

    Passaporti delle piante

    Parte A Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, primo comma

    (1)          Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione contiene gli elementi seguenti:

    (a) nell'angolo superiore sinistro, la dicitura "Passaporto delle piante";

    (b) nell'angolo superiore destro, la bandiera dell'Unione europea;

    (c) la lettera "A", seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione;

    (d) la lettera "B", seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione;

    (e) la lettera "C", seguita dal numero del lotto della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;

    (f) la lettera "D", facoltativamente seguita dal nome del paese terzo di origine o dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro di origine.

    (2)          Il numero di lotto di cui al punto 1, lettera e) può essere sostituito da un riferimento ad un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.

    Parte B Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette di cui all'articolo 78, paragrafo 2, secondo comma

    (1)          Il passaporto delle piante per gli spostamenti verso e in zone protette contiene gli elementi seguenti:

    (a) nell'angolo superiore sinistro, la dicitura "Passaporto delle piante - ZP";

    (b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;

    (c) nell'angolo superiore destro, la bandiera dell'Unione europea;

    (d) la lettera "A", seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione;

    (e) la lettera "B", seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione;

    (f) la lettera "C", seguita dal numero del lotto della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;

    (g) la lettera "D", facoltativamente seguita dal nome del paese terzo di origine o dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro di origine.

    (2)          Il numero di lotto di cui al punto 1, lettera f) può essere sostituito da un riferimento ad un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.

    Parte C Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione, di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma

    (1)          Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], oppure con il certificato principale ai sensi dell'articolo 122 di tale regolamento, contiene gli elementi seguenti:

    (a) nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica, la dicitura "Passaporto delle piante";

    (b) nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, la bandiera dell'Unione europea.

    Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro stessa larghezza.

    Se gli elementi di cui alla parte A, punto 1, lettere c), d), e) o f) non sono contenuti nell'etichetta ufficiale o, se del caso, nel certificato principale, essi sono indicati nel passaporto delle piante di cui al primo comma.

    (2)          Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.

    Parte D Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, terzo comma

    (1)          Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti nelle zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], oppure con il certificato principale ai sensi dell'articolo 122 di tale regolamento, contiene gli elementi seguenti:

    (a) nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica, la dicitura "Passaporto delle piante - ZP";

    (b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;

    (c) nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, la bandiera dell'Unione europea.

    Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro stessa larghezza.

    Se gli elementi di cui alla parte B, punto 1, lettere d), e), f) o g) non sono contenuti nell'etichetta ufficiale o, se del caso, nel certificato principale, essi sono indicati nel passaporto delle piante di cui al primo comma.

    (2)          Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza.

    ALLEGATO VII

    Marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1

    Il marchio da applicare al materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:

    a)           sul lato sinistro, l'emblema dell'IPPC;

    b)           sul lato destro, di seguito, il codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che applica il marchio è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione, seguito dalle lettere "HT";

    All'interno del marchio non sono contenute altre informazioni.

    Il marchio non dev'essere disegnato a mano.

    ALLEGATO VIII

    Contenuti dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione di cui all'articolo 94, paragrafo 3, e all'articolo 95, paragrafo 4

    Parte A Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui all'articolo 94, paragrafo 3

    (1)          Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di esportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:

    (a) la dicitura "Certificato fitosanitario", seguita immediatamente:

    i)        dalla sigla "UE";

    ii)       dal codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;

    iii)      da una barra obliqua (/);

    iv)      da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;

    (b) la dicitura "Nome e indirizzo dell'esportatore", seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;

    (c) la dicitura "Nome e indirizzo dichiarati del destinatario", seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;

    (d) la dicitura "Organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura "all'organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;

    (e) la dicitura "Luogo di origine", seguita dal luogo di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato;

    (f) la dicitura "Mezzi di trasporto dichiarati", seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;

    (g) la dicitura "Punto d'entrata dichiarato", seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;

    (h) la dicitura "Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante", seguita dal numero e dal tipo di colli compresi nella partita;

    (i) la dicitura "Quantitativo dichiarato", seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;

    (j) la dicitura "Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena. Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.";

    (k) la dicitura "Dichiarazione supplementare", seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, utilizzare anche il retro del certificato;

    (l) la dicitura "Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione";

    (m) la dicitura "Trattamento", seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;

    (n) la dicitura "Sostanza chimica (principio attivo)", seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera m);

    (o) la dicitura "Durata e temperatura", seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;

    (p) la dicitura "Concentrazione", seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;

    (q) la dicitura "Data", seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;

    (r) la dicitura "Informazioni supplementari", seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;

    (s) la dicitura "Luogo del rilascio", seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;

    (t) la dicitura "Data", seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;

    (u) la dicitura "Nome e firma del funzionario autorizzato", seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;

    (v) la dicitura "Timbro dell'organizzazione", seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario.

    (2)          La carta utilizzata contiene il timbro a secco dell'autorità competente che firma il certificato.

    Parte B Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui all'articolo 95, paragrafo 4

    (1)          Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di riesportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:

    (a) la dicitura "Certificato fitosanitario per la riesportazione", seguita immediatamente:

    i)        dalla sigla "UE";

    ii)       dal codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;

    iii)      da una barra obliqua (/);

    iv)      da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;

    (b) la dicitura "Nome e indirizzo dell'esportatore", seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;

    (c) la dicitura "Nome e indirizzo dichiarati del destinatario", seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;

    (d) la dicitura "Organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura "all'organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;

    (e) la dicitura "Luogo di origine", seguita dal luogo di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato;

    (f) la dicitura "Mezzi di trasporto dichiarati", seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;

    (g) la dicitura "Punto d'entrata dichiarato", seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;

    (h) la dicitura "Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante", seguita dal numero e dal tipo di colli compresi nella partita;

    (i) la dicitura "Quantitativo dichiarato", seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;

    (j) il testo seguente:

    Si certifica che:

    – le piante o i prodotti vegetali descritti sopra sono stati importati in ……………. (paese di riesportazione) da ……………… (paese di origine) con la copertura del certificato fitosanitario N. …………..

    ¨ || *originale || ¨ || *copia conforme del quale è allegato/a al presente certificato,

    – sono

    ¨ || *imballati || ¨ || *reimballati

    in

    ¨ || *contenitori d'origine || ¨ || *contenitori nuovi,

    – e che in base al

    ¨ || * certificato fitosanitario originale

    e all'

    ¨ || *ispezione supplementare,

    sono considerati conformi all'attuale normativa fitosanitaria del paese importatore, e che

    – durante l'immagazzinamento in ………………. (paese di riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.

    *        Contrassegnare le caselle opportune",

    il testo va completato con le informazioni richieste e devono essere contrassegnate le caselle opportune;

    (k) la dicitura "Dichiarazione supplementare", seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere continuata sul retro del certificato;

    (l) la dicitura "Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione";

    (m) la dicitura "Trattamento", seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;

    (n) la dicitura "Sostanza chimica (principio attivo)", seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera m);

    (o) la dicitura "Durata e temperatura", seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;

    (p) la dicitura "Concentrazione", seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;

    (q) la dicitura "Data", seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;

    (r) la dicitura "Informazioni supplementari", seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;

    (s) la dicitura "Luogo del rilascio", seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;

    (t) la dicitura "Data", seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;

    (u) la dicitura "Nome e firma del funzionario autorizzato", seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;

    (v) la dicitura "Timbro dell'organizzazione", seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario.

    (2)          La carta utilizzata contiene il timbro a secco dell'autorità competente che firma il certificato.

    ALLEGATO IX

    Tavola di concordanza

    Direttiva 69/464/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

    Articolo 1 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Articolo 2 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) || ─

    Articoli 3, 4 e 5 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) || ─

    Articolo 6 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) || ─

    Articolo 7 || ─ || ─

    Articolo 8 || Articolo 8 || ─

    Articolo 9 || Articolo 31, paragrafo 1 || ─

    Articoli 10 e 11 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) || ─

    Articoli 12 e 13 || ─ || ─

    Direttiva 93/85/CEE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

    Articolo 1 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Articolo 2 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera f). || ─

    Articolo 3 || Articolo 9 || ─

    Articoli da 4 a 8 || Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b), e c) || ─

    Articolo 9 || ─ || ─

    Articolo 10 || Articolo 8 || ─

    Articolo 11 || Articolo 31, paragrafo 1 || ─

    Articolo 12 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Articoli da 13 a 15 || ─ || ─

    Allegati da I a V || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Direttiva 98/57/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

    Articolo 1 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Articolo 2 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera f). || ─

    Articolo 3 || Articolo 9 || ─

    Articoli da 4 a 7 || Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b), e c) || ─

    Articolo 8 || ─ || ─

    Articolo 9 || Articolo 8 || ─

    Articolo 10 || Articolo 31, paragrafo 1 || ─

    Articolo 11 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Articoli da 12 a 14 || ─ || ─

    Allegati da I a VII || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Direttiva 2007/33/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

    Articolo 1 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Articoli 2 e 3 || Articolo 27, paragrafi 1 e 2 || ─

    Articoli da 4 a 8 || Articolo 27, paragrafo 1, lettera f) || ─

    Articoli da 9 a 13 || Articolo 27, paragrafi 1 e 2 || ─

    Articolo 14 || Articolo 8 || ─

    Articolo 15 || Articolo 31, paragrafo 1 || ─

    Articolo 16 || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Articolo 17 || Articolo 99 || ─

    Articoli da 18 a 20 || ─ || ─

    Allegati da I a IV || Articolo 27, paragrafo 1 || ─

    Direttiva 2000/29/CE del Consiglio || Presente regolamento || Regolamento (UE) n…/... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

    Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 || Articolo 1 || ─

    Articolo 1, paragrafo 4 || ─ || Articolo 3

    Articolo 1, paragrafi 5 e 6 || ─ || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 1 || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 2, paragrafo 2 || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) || ─ || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) || Articolo 2, paragrafo 3 || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) || Articolo 1, paragrafo 1 || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) || Articolo 73 || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) || ─ || Articoli 3, 25 e 36

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera h) || Articoli da 32 a 35 || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), primo comma, || Articolo 71 || Articolo 4

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), secondo comma || ─ || Articoli 4 e 19

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), terzo comma || ─ || Articolo 129

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera j) || ─ || Articolo 2, paragrafo 28

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera k) || ─ || Articolo 3

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera l) || ─ || Articolo 3

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera m) || ─ || Articolo 3

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera n) || ─ || Articolo 3

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera o) || Articolo 2, paragrafo 6 || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera p) || ─ || Articolo 2, paragrafo 26

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera q) || ─ || ─

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera r) || ─ || Articolo 2, paragrafo 48

    Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma || ─

    Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1 || ─

    Articolo 3, paragrafi 2 e 3 || Articolo 5, paragrafo 1, articolo 37, paragrafo 1, e articolo 41, paragrafo 3 || ─

    Articolo 3, paragrafo 4 || ─ || ─

    Articolo 3, paragrafo 5 || Articolo 32, paragrafo 2, e articolo 50, paragrafo 3 || ─

    Articolo 3, paragrafo 6 || Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 32, paragrafo 3 || ─

    Articolo 3, paragrafo 7 || Articolo 5, paragrafo 3, articolo 27, paragrafo 1 e articolo 37, paragrafo 1 || ─

    Articolo 3, paragrafi 8 e 9 || Articoli 8, 46 e 54 || ─

    Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 40, paragrafo 1 || ─

    Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 49, paragrafo 1 || ─

    Articolo 4, paragrafo 3 || ─ || ─

    Articolo 4, paragrafo 4 || ─ || ─

    Articolo 4, paragrafo 5 || Articoli 8, 46 e 54 || ─

    Articolo 4, paragrafo 6 || Articolo 44 || ─

    Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 40, paragrafo 3 || ─

    Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 49, paragrafo 3 || ─

    Articolo 5, paragrafo 3 || Articolo 40, paragrafo 2, e articolo 49, paragrafo 2 || ─

    Articolo 5, paragrafo 4 || Articoli 51 e 70 || ─

    Articolo 5, paragrafo 5 || Articoli 8, 46 e 54 || ─

    Articolo 5, paragrafo 6 || Articolo 44 || ─

    Articolo 6, paragrafi da 1 a 4 || Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3 || ─

    Articolo 6, paragrafo 5, primo e secondo comma || Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3 || ─

    Articolo 6, paragrafo 5, terzo comma || Articoli 61 e 64 || ─

    Articolo 6, paragrafo 5, quarto comma || Articolo 10 || ─

    Articolo 6, paragrafo 5, quinto comma || Articolo 76 || ─

    Articolo 6, paragrafo 6 || Articoli 61 e 65 || ─

    Articolo 6, paragrafo 7 || Articolo 76 || ─

    Articolo 6, paragrafo 8, primo trattino || ─ || ─

    Articolo 6, paragrafo 8, secondo trattino || Articolo 53 || ─

    Articolo 6, paragrafo 8, terzo trattino || Articolo 82, paragrafo 4 || ─

    Articolo 6, paragrafo 8, quarto trattino || Articoli 62, 65 e 85 || ─

    Articolo 6, paragrafo 8, quinto trattino || ─ || ─

    Articolo 6, paragrafo 8, sesto trattino || Articolo 76 || ─

    Articolo 6, paragrafo 9 || Articolo 62 || ─

    Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 78, paragrafo 3, articoli 80, 81 e 82 || ─

    Articolo 10, paragrafo 2 || Articoli 74, 75 e 76 || ─

    Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 88 || ─

    Articolo 10, paragrafo 4 || Articolo 82, paragrafo 4 || ─

    Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 82, paragrafo 1 || ─

    Articolo 11, paragrafo 2 || ─ || ─

    Articolo 11, paragrafo 3 ||  ─ || Articolo 19, lettera d)

    Articolo 11, paragrafo 4 || Articolo 87 || ─

    Articolo 11, paragrafo 5 || Articolo 87 || ─

    Articolo 12, paragrafo 1 || ─ || Articoli 43, 134, 135 e 136

    Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 65, paragrafo 3, articolo 88, paragrafo 5 e articolo 90, paragrafo 2 || Articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h)

    Articolo 12, paragrafo 3 || ─ || Articolo 115

    Articolo 12, paragrafo 4 || Articoli 41, paragrafo 4, e 90, paragrafi 1 e 5 || Articoli 19, lettera d), 103, 130, 134, 135 e 136

    Articolo 13, paragrafi 1 e 2 || Articolo 71, paragrafo 5 || Articolo 45 e articolo 89, paragrafo 1, lettera f)

    Articolo 13, paragrafi 3 e 4 || ─ || ─

    Articolo 13 bis, paragrafo 1 || ─ || Articolo 47

    Articolo 13 bis, paragrafo 2 || ─ || Articolo 52

    Articolo 13 bis, paragrafo 3 || Articolo 71 || ─

    Articolo 13 bis, paragrafo 4 || Articolo 71 || ─

    Articolo 13 bis, paragrafo 5 || ─ || Articoli 50 e 52

    Articolo 13 ter, paragrafo 1 || ─ || Articolo 63

    Articolo 13 ter, paragrafo 2 || ─ || Articolo 49

    Articolo 13 ter, paragrafo 3 || ─ || Articolo 46

    Articolo 13 ter, paragrafo 4 || ─ || Articolo 46

    Articolo 13 ter, paragrafo 5 || ─ || Articolo 46

    Articolo 13 ter, paragrafo 6 || ─ || ─

    Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera a) || ─ || Articolo 55

    Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 61 || ─

    Articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera c) || ─ || Articoli 54, 55 e 56

    Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a) || ─ || Articolo 47

    Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera b) || ─ || Articolo 51

    Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c) || ─ || Articolo 51

    Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d) || ─ || Articolo 51

    Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera e) || ─ || Articoli 49, 50 e 51

    Articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera f) || ─ || Articolo 47

    Articolo 13 quater, paragrafo 3 || ─ || Articoli 55 e 130

    Articolo 13 quater, paragrafo 4 || ─ || Articoli 55, 58 e 62

    Articolo 13 quater, paragrafo 5 || ─ || ─

    Articolo 13 quater, paragrafo 6 || Articolo 89 || ─

    Articolo 13 quater, paragrafo 7 || Articolo 72 || Articoli 134, 135 e 136

    Articolo 13 quater, paragrafo 8 || Articolo 40, paragrafo 4, articolo 41, paragrafo 4, articolo 49, paragrafo 5, articolo 50, paragrafo 4 e articolo 97 || Articolo 130

    Articolo 13 quinquies, paragrafo 1 || ─ || Articoli 77 e 78

    Articolo 13 quinquies, paragrafo 2 || ─ || Articolo 79

    Articolo 13 quinquies, paragrafo 3 || ─ || Articoli 79 e 83

    Articolo 13 quinquies, paragrafo 4 || ─ || Articolo 80

    Articolo 13 quinquies, paragrafo 5 || ─ || Articoli 78 e 79

    Articolo 13 quinquies, paragrafo 6 || ─ || ─

    Articolo 13 quinquies, paragrafo 7 || ─ || ─

    Articolo 13 sexies || Articoli 94 e 95 || ─

    Articolo 14 || Articolo 5, paragrafi 3 e 4, articolo 32, paragrafo 3, articolo 37, paragrafi 2 e 3, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 2, articolo 49, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 2, articolo 68, paragrafi 2 e 3, articolo 69, paragrafi 2 e 3, articolo 74, paragrafi 2 e 3 e articolo 75, paragrafi 2 e 3 || ─

    Articolo 15, paragrafo 1 || Articolo 41, paragrafo 2, primo comma || ─

    Articolo 15, paragrafo 2 || Articolo 41, paragrafo 2, secondo comma || ─

    Articolo 15, paragrafo 3 || Articolo 67, paragrafo 3 || ─

    Articolo 15, paragrafo 4 || ─ || ─

    Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafi 1 e 2, e articolo 16 || ─

    Articolo 16, paragrafo 2, primo comma || Articolo 28 || ─

    Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 14, paragrafo 1 || ─

    Articolo 16, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 14, paragrafo 1 || ─

    Articolo 16, paragrafo 2, quarto comma || ─ || ─

    Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 29 || ─

    Articolo 16, paragrafo 4 || Articolo 27, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1 e articolo 47, paragrafo 1 || ─

    Articolo 16, paragrafo 5 || Articolo 27, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6 e articolo 47, paragrafo 4 || ─

    Articolo 18 || Articolo 99 || ─

    Articolo 20 || ─ || ─

    Articolo 21, paragrafo 1 || ─ || Articolo 115, paragrafi 1 e 2

    Articolo 21, paragrafo 2 || ─ || Articolo 115, paragrafo 4

    Articolo 21, paragrafo 3 || ─ || Articolo 115, paragrafi 1 e 3

    Articolo 21, paragrafo 4 || ─ || Articolo 115, paragrafi 1 e 3

    Articolo 21, paragrafo 5 || ─ || Articoli 117 e 118

    Articolo 21, paragrafo 6 || Articolo 97 || Articolo 130

    Articolo 21, paragrafo 7 || ─ || ─

    Articolo 21, paragrafo 8 || ─ || ─

    Articolo 22 || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 1 || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 2 || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 3 || Articolo 102 || ─

    Articolo 23, paragrafo 4 || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 5, primo comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 5, terzo comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 5, quarto comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 5, quinto comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 6, primo comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 6, secondo comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 6, terzo comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 6, quarto comma || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 7 || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 8 || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 9 || ─ || ─

    Articolo 23, paragrafo 10 || ─ || ─

    Articolo 24, paragrafo 1 || ─ || ─

    Articolo 24, paragrafo 2 || ─ || ─

    Articolo 24, paragrafo 3 || ─ || ─

    Articolo 25 || ─ || ─

    Articolo 26 || ─ || ─

    Articolo 27 || ─ || Articolo 87, paragrafo 2

    Articolo 27 bis || ─ || Articoli da 107 a 110

    Articolo 28 || ─ || ─

    Articolo 29 || ─ || ─

    Allegato I, Parte A, Sezione I || Articolo 5, paragrafo 2 || ─

    Allegato I, Parte A, Sezione II || Articolo 5, paragrafo 2 || ─

    Allegato I, parte B || Articolo 32, paragrafo 3 || ─

    Allegato II, Parte A, Sezione I || Articolo 5, paragrafo 2 || ─

    Allegato II, Parte A, Sezione II || Articolo 37, paragrafo 2 || ─

    Allegato II, parte B || Articolo 32, paragrafo 3 || ─

    Allegato III, parte A || Articolo 40, paragrafo 1 || ─

    Allegato III, parte B || Articolo 49, paragrafo 1 || ─

    Allegato IV, parte A || Articolo 41, paragrafo 1 || ─

    Allegato IV, parte B || Articolo 50, paragrafo 1 || ─

    Allegato V, Parte A, Punto I || Articolo 74, paragrafo 1 || ─

    Allegato V, Parte A, Punto II || Articolo 75, paragrafo 1 || ─

    Allegato V, Parte B, Punto I || Articolo 68, paragrafo 1 || ─

    Allegato V, Parte B, Punto II || Articolo 69, paragrafo 1 || ─

    Allegato VI || ─ || ─

    Allegato VII || Allegato VIII || ─

    Allegato VIII || ─ || ─

    Allegato VIII bis || ─ || ─

    Allegato IX || ─ || ─

    [1]               GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    [2]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

    [3]               GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

    [4]               2906ma sessione del Consiglio dell'Unione europea, "Economia e finanza/Bilancio", 21 novembre 2008. Conclusioni del Consiglio sulla revisione del regime fitosanitario dell'UE, Documento Nº 104228.

    [5]               Tenendo conto di una precedente valutazione degli aspetti finanziari del regime, ultimata nel 2008.

    [6]               Food Chain Evaluation Consortium (FCEC, Consorzio di valutazione della catena alimentare), costituito da Civic Consulting, Agra CEAS Consulting (capo progetto), Van Dijk Management Consultants e Arcadia International.

    [7]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

    [8]               Gruppo consultivo "sementi", gruppo consultivo "cotone", gruppo consultivo "floricoltura e piante ornamentali", gruppo consultivo "agrumi", gruppo consultivo "patate".

    [9]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

    [10]             GU C [….] del [….], pag. [….].

    [11]             GU C [….] del [….], pag. [….].

    [12]             GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    [13]             2906ma sessione del Consiglio dell'Unione europea, "Economia e finanza/Bilancio", 21 novembre 2008. Conclusioni del Consiglio sulla revisione del regime fitosanitario dell'UE, Documento Nº 104228.

    [14]             GU L …. del …., pag.

    [15]             GU L … del …, pag. …

    [16]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [17]             GU L 352 del 28.12.1974, pagg. 41-42.

    [18]             GU L 323 del 24.12.1969, pagg. 5-6.

    [19]             GU L 323 del 24.12.1969, pagg. 1-2.

    [20]             GU L 259 del 18.10.1993, pagg. 1-25.

    [21]             GU L 235 del 21.8.1998, pagg. 1-39.

    [22]             GU L 156 del 16.6.2007, pagg. 12-22.

    [23]             GU L … del …, pag. ….

    [24]             GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

    [25]             GU L 250 del 7.10.1993, pag. 1.

    [26]             GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9.

    [27]             GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

    [28]             GU L 193 del 20.7.2002, pagg. 60.

    [29]             GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

    [30]             GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    [31]             ISO 3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni – Parte 1: codici dei Paesi. Organizzazione internazionale di normalizzazione, Ginevra.

    [32]             GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    [33]             GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

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