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Document 52013AR0242

Parere del Comitato delle regioni sulla «Direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure»

GU C 218 del 30.7.2013, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/33


Parere del Comitato delle regioni sulla «Direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure»

2013/C 218/06

IL COMITATO DELLE REGIONI:

è consapevole dell'importanza di rispettare il diritto fondamentale delle imprese di operare senza ingerenza: tuttavia è altrettanto importante rispettare la parità tra i sessi, in quanto valore fondamentale dell'Unione europea. La direttiva, che introduce norme minime, si prefigge di garantire la parità di condizioni per i due sessi in tutti gli Stati membri, migliorando così la situazione economica del mercato interno;

ritiene che sarebbe opportuno adottare delle sanzioni simili in ogni Stato membro, se si vuole raggiungere l'obiettivo di garantire condizioni uniformi e un quadro regolamentare coerente in tutta l'UE. Altrimenti, i disincentivi introdotti da alcuni paesi potrebbero risultare molto più deboli di altri, e ciò determinerebbe un livello inferiore di conformità con la legislazione nazionale di attuazione della direttiva;

condivide la decisione della Commissione di perseguire l'obiettivo di rafforzare la parità di genere presentando una proposta legislativa corredata di obiettivi vincolanti, invece di sostenere un approccio di autoregolamentazione e/o a carattere volontario;

sottolinea che la scelta dei candidati più qualificati per i posti di amministratore senza incarichi esecutivi deve essere basata su procedure di selezione e su criteri di qualificazione trasparenti, incoraggiando tutte le persone di talento a presentare la loro candidatura;

sottolinea che, in molte professioni, l'eterogeneità del personale in termini di conoscenze, di abilità, di esperienza, di situazioni di vita e di genere è di vitale importanza per raggiungere i risultati perseguiti. Pertanto il Comitato reputa importante che il candidato del sesso sottorappresentato abbia la precedenza se possiede qualifiche uguali a quelle del candidato dell'altro sesso in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, e a meno che una valutazione obiettiva, che prenda in considerazione tutti i criteri personali, non faccia propendere per un candidato dell'altro sesso.

Relatrice

Andreja POTOČNIK (SI/ALDE), vicesindaco di Tržič

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure

COM(2012) 614 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Osservazioni generali

1.

La parità tra i sessi è uno dei valori fondamentali e degli obiettivi principali dell'UE: essa è sancita dal Trattato sull'Unione europea (articolo 3, paragrafo 3) e dalla Carta dei diritti fondamentali (articolo 23). Ai sensi dell'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne. L'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE fornisce la base giuridica per l'adozione di misure dell'UE volte ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

2.

nella proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa, la Commissione europea mira a garantire, entro il 2020, una rappresentanza equilibrata di donne e uomini in questo gruppo di persone, di modo che nessun sesso superi il 60 % del totale di tale categoria o rimanga al di sotto del 40 %;

3.

la Commissione segnala che i progressi verso una maggiore percentuale di donne nei consigli delle società sono stati molto lenti: negli anni passati si è registrato un incremento medio annuo di soli 0,6 punti percentuali (1). A questo ritmo, sarebbero necessari vari decenni per avvicinarsi alla parità di genere in tutta l'UE. Il progresso più rapido e significativo è stato registrato negli Stati membri e in altri paesi in cui i valori e gli atteggiamenti sociali prevalenti favoriscono questa evoluzione e in cui sono stati adottati requisiti minimi vincolanti e raccomandazioni per garantire la rappresentanza di ciascun sesso;

4.

ignorare le conoscenze/capacità di donne altamente qualificate significa perdere tutta una serie di opportunità; la ripresa economica richiede infatti anche una partecipazione attiva delle donne. Bisogna concepire modi nuovi, più efficaci, di conciliare la vita familiare con quella professionale. Misure intese a promuovere le carriere e gli studi postuniversitari delle laureate sono di cruciale importanza per lo sviluppo della loro carriera.

IL COMITATO DELLE REGIONI

5.

accoglie con favore la volontà della Commissione di migliorare l'equilibrio di genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa, ed è d'accordo sull'urgenza di adottare misure in questo campo;

6.

condivide la decisione della Commissione di perseguire l'obiettivo di rafforzare la parità di genere presentando una proposta legislativa corredata di obiettivi vincolanti, invece di sostenere un approccio di autoregolamentazione e/o a carattere volontario;

7.

è consapevole dell'importanza e della gravità dell'eventualità che le donne non siano nominate a ricoprire ruoli decisionali nell'economia, con il conseguente mancato utilizzo del loro potenziale di risorse umane. Bisognerebbe agire con decisione per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di progredire nella carriera.

Spiegazione dettagliata

8.

Secondo la Commissione, l'attuale mancanza di trasparenza nelle procedure di selezione e nei criteri di qualificazione per l'assegnazione dei posti all'interno dei consigli nella maggior parte degli Stati membri costituisce una grossa barriera all'introduzione di un maggiore equilibrio di genere per quanto concerne la composizione dei consigli stessi e incide negativamente sia sulle carriere dei candidati a tali posti, sia sulla loro mobilità, così come sulle decisioni in materia di investimenti;

9.

scopo della proposta di direttiva è promuovere la parità di genere nei processi decisionali dell'economia e permettere di utilizzare pienamente il vivaio di competenze dei candidati ai fini di una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nei consigli, contribuendo così agli obiettivi di Europa 2020;

10.

gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della direttiva, che possono includere, fra l'altro, sanzioni amministrative e la nullità o l'annullamento, da parte di un organo giudiziario, della nomina o dell'elezione degli amministratori senza incarichi esecutivi avvenute in violazione delle disposizioni nazionali;

11.

gli Stati membri devono presentare alla Commissione delle relazioni in merito all'attuazione della direttiva, fornendo anche informazioni sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi previsti;

12.

la direttiva non si applica alle piccole e medie imprese.

IL COMITATO DELLE REGIONI

13.

sottolinea che la scelta dei candidati più qualificati per i posti di amministratore senza incarichi esecutivi deve essere basata su procedure di selezione e su criteri di qualificazione trasparenti, incoraggiando tutte le persone di talento a presentare la loro candidatura;

14.

sottolinea che, in molte professioni, l'eterogeneità del personale in termini di conoscenze, di abilità, di esperienza, di situazioni di vita e di genere è di vitale importanza per raggiungere i risultati perseguiti. Pertanto il Comitato reputa importante che il candidato del sesso sottorappresentato abbia la precedenza se possiede qualifiche uguali a quelle del candidato dell'altro sesso in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, e a meno che una valutazione obiettiva, che prenda in considerazione tutti i criteri personali, non faccia propendere per un candidato dell'altro sesso;

15.

è consapevole dell'importanza di rispettare il diritto fondamentale delle imprese di operare senza ingerenza: tuttavia è altrettanto importante rispettare la parità tra i sessi, in quanto valore fondamentale dell'UE. La direttiva, che introduce norme minime, si prefigge di garantire la parità di condizioni per i due sessi in tutti gli Stati membri, migliorando così la situazione economica del mercato interno;

16.

è convinto che la proposta non comporti alcuna violazione del principio di sussidiarietà, poiché si fonda su chiare basi giuridiche dei Trattati UE e apporta un autentico valore aggiunto europeo, in quanto tiene conto dell'obiettivo politico dell'Unione europea della parità di genere e garantisce la certezza giuridica per le società che operano in più Stati membri, le cui operazioni transfrontaliere potrebbero subire conseguenze negative dalle attuali disparità delle norme vigenti in materia di parità di genere nei consigli di amministrazione;

17.

sottolinea la necessità di sostenere delle misure a livello europeo e garantire un quadro regolamentare paneuropeo uniforme in questo campo. La situazione attuale, in cui ogni Stato membro ha normative e legislazioni proprie, determina un'incertezza nel funzionamento del mercato interno, poiché molte imprese quotate operano in più di uno Stato membro;

18.

ritiene che sarebbe opportuno adottare delle sanzioni simili in ogni Stato membro, se si vuole raggiungere l'obiettivo di garantire condizioni uniformi e un quadro regolamentare coerente in tutta l'UE. Altrimenti, i disincentivi introdotti da alcuni paesi potrebbero risultare molto più deboli di altri, e ciò determinerebbe un livello inferiore di conformità con la legislazione nazionale di attuazione della direttiva;

19.

fa rilevare che si dovrebbe dare maggiore risalto al miglioramento dell'equilibrio di genere tra tutti gli amministratori, e non solo tra quelli senza incarichi esecutivi;

20.

avverte che, nell'assumere cariche dirigenziali, le donne continuano ad essere ostacolate da alcuni fattori: uno di essi, da mettere in evidenza, è la mancanza di misure che aiutino a conciliare vita familiare e professionale.

Importanza per il livello regionale e locale

IL COMITATO DELLE REGIONI

21.

ritiene che gli enti locali e regionali debbano adoperarsi per garantire una maggiore parità. Oltre ad essere un presupposto indispensabile per un'autentica democrazia e per una società equa, la parità di genere è una condizione essenziale per realizzare l'obiettivo dell'UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

22.

giudica appropriato il termine del 2018 per garantire il 40 % di presenza del sesso sottorappresentato nei casi in cui rappresentanti di enti locali e regionali siano membri dei consigli di imprese (pubbliche);

23.

fa rilevare l'importanza che le società pubbliche diano il buon esempio alle imprese private per quanto riguarda la rappresentanza del 40 % del sesso sottorappresentato.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Preambolo (visti)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo gli articoli 8 e 157, paragrafi paragrafo 3 e 4,

Motivazione

In linea con il punto 1 del progetto di parere. L'articolo 8 del TFUE va menzionato tra le basi giuridiche della direttiva poiché definisce la parità di genere come un obiettivo orizzontale dell'Unione europea.

Emendamento 2

Preambolo (visti)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea,

Motivazione

In linea con il punto 1 del progetto di parere.

Emendamento 3

Preambolo (visti)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Motivazione

In linea con il punto 1 del progetto di parere.

Emendamento 4

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le società quotate in Borsa rivestono una particolare importanza economica e si distinguono per la loro visibilità e il loro impatto sul mercato in generale. Occorre quindi che le misure previste dalla presente direttiva si applichino alle società quotate, definite come società registrate in uno Stato membro i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in uno o più Stati membri su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2). Tali società fissano le norme per tutta l’economia e si può prevedere che le loro pratiche siano seguite dagli altri tipi di imprese. Il carattere pubblico delle società quotate giustifica che siano regolamentate in più ampia misura, nel comune interesse.

Le società quotate in Borsa rivestono una particolare importanza economica e si distinguono per la loro visibilità e il loro impatto sul mercato in generale. Occorre quindi che le misure previste dalla presente direttiva si applichino alle società quotate, definite come società registrate con la sede centrale in uno Stato membro i cui titoli le cui azioni sono ammessi ammesse alla negoziazione in uno o più Stati membri su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (3). Tali società fissano le norme per tutta l’economia e si può prevedere che le loro pratiche siano seguite dagli altri tipi di imprese. Il carattere pubblico delle società quotate giustifica che siano regolamentate in più ampia misura, nel comune interesse.

Motivazione

Il luogo dove una società ha la sua sede centrale (invece del luogo dove è registrata) e l'elemento delle azioni piuttosto che i titoli rappresentano criteri più sicuri per individuare le società che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 5

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In vari Stati membri una certa percentuale degli amministratori senza incarichi esecutivi può o deve essere nominata o eletta dal personale della società e/o dalle organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto interno o alle prassi nazionali. Gli obiettivi quantitativi previsti dalla presente direttiva devono applicarsi a tutti gli amministratori senza incarichi esecutivi, compresi i rappresentanti del personale. Tuttavia, tenuto conto appunto del fatto che alcuni amministratori senza incarichi esecutivi sono rappresentanti del personale, la definizione delle procedure pratiche per garantire la realizzazione di tali obiettivi deve spettare agli Stati membri interessati.

In vari Stati membri una certa percentuale degli amministratori senza incarichi esecutivi può o deve essere nominata o eletta dal personale della società e/o dalle organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto interno o alle prassi nazionali. Gli obiettivi quantitativi previsti dalla presente direttiva devono applicarsi a tutti gli amministratori senza incarichi esecutivi, compresi i rappresentanti del personale. Tuttavia, tenuto conto appunto del fatto che alcuni amministratori senza incarichi esecutivi sono rappresentanti del personale, la definizione delle procedure pratiche per garantire la realizzazione di tali obiettivi deve spettare agli Stati membri interessati, in linea con le procedure specifiche applicate per l'elezione/designazione di tali rappresentanti.

Motivazione

Le considerazioni di parità di genere devono andare di pari passo con le procedure democratiche per l'elezione/designazione applicate dai sindacati negli Stati membri.

Emendamento 6

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Poiché la composizione di genere del personale si ripercuote direttamente sulla disponibilità di candidati del sesso sotto-rappresentato, gli Stati membri possono decidere che, qualora gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato costituiscano meno del 10 % dell'organico di una società, questa non sia tenuta a soddisfare l’obiettivo fissato dalla presente direttiva.

Poiché la composizione di genere del personale si ripercuote direttamente sulla disponibilità di candidati del sesso sotto-rappresentato, gli Stati membri possono decidere che, qualora gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato costituiscano meno del 10 % dell'organico di una società, questa non sia tenuta a soddisfare l’obiettivo fissato dalla presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento legislativo 11 del parere del CdR, che fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 6, ed è stato proposto dalla stessa relatrice.

Emendamento 7

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Poiché le società quotate dovrebbero mirare ad aumentare la percentuale del sesso sotto-rappresentato in tutti posti decisionali, gli Stati membri potrebbero decidere di considerare realizzato l'obiettivo previsto dalla presente direttiva quando le società quotate possono dimostrare che gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato occupano almeno un terzo di tutti i posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi.

Poiché le società quotate dovrebbero mirare ad aumentare la percentuale del sesso sotto-rappresentato in tutti posti decisionali, gli Stati membri potrebbero decidere di considerare realizzato l'obiettivo previsto dalla presente direttiva quando le società quotate possono dimostrare che gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato occupano almeno un terzo di tutti i posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi.

Motivazione

Tale considerando indebolisce inutilmente il testo.

Emendamento 8

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri devono fare obbligo alle società quotate di fornire annualmente alle autorità nazionali competenti informazioni sulla composizione di genere dei loro consigli e sul conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente direttiva, per consentire a tali autorità di valutare i progressi di ciascuna società verso l'equilibrio di genere fra gli amministratori. È opportuno che tali informazioni vengano pubblicate e che, qualora la società non abbia raggiunto l'obiettivo prefissato, esse includano una descrizione delle misure che l'impresa ha intrapreso fino a quel momento e che intende introdurre in futuro per realizzarlo.

Gli Stati membri devono fare obbligo alle società quotate di fornire annualmente alle autorità nazionali competenti informazioni sulla composizione di genere dei loro consigli e sul conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente direttiva, per consentire a tali autorità di valutare i progressi di ciascuna società verso l'equilibrio di genere fra gli amministratori. È opportuno che tali informazioni vengano pubblicate e che, qualora la società non abbia raggiunto l'obiettivo prefissato, esse includano una descrizione delle misure che l'impresa ha intrapreso fino a quel momento e che intende introdurre in futuro per realizzarlo, specificando il termine ultimo per la loro attuazione, termine che in nessun caso potrà andare al di là della scadenza della presente direttiva .

Motivazione

Cambio di terminologia: l'obiettivo della direttiva è quello di raggiungere un equilibrio tra i sessi, indipendentemente dal fatto che la situazione di disparità attualmente esistente tra il personale amministrativo senza incarichi esecutivi dipenda da questioni di genere. Per genere si intendono le caratteristiche sociali e culturali che distinguono gli uomini dalle donne, caratteristiche che vengono assimilate, cambiano con il tempo e variano notevolmente tra le varie culture e all'interno di ciascuna di esse. Per sesso si intendono le caratteristiche biologiche che rendono diversi uomini e donne.

Aggiunta del testo: è indispensabile specificare le scadenze relative all'attuazione delle singole misure, onde evitare che la realizzazione degli obiettivi resti a discrezione delle imprese.

Emendamento 9

Considerando 40

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

In linea con la proposta di un'armonizzazione minima dei requisiti di governo societario che pongono criteri obiettivi di qualificazione alla base delle decisioni di nomina, allo scopo di raggiungere l'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi, gli Stati membri possono andare oltre le norme minime, su base volontaria.

Motivazione

Gli Stati membri che hanno già ottenuto, o puntano ad ottenere, risultati migliori in termini di equilibrio di genere fra amministratori senza incarichi esecutivi sono liberi di farlo.

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

«società quotata»: una società registrata in uno Stato membro i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, in uno o più Stati membri;

«società quotata»: una società registrata con la sede centrale in uno Stato membro i cui titoli le cui azioni sono ammessi ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, in uno o più Stati membri;

Motivazione

Il luogo dove una società ha la sua sede centrale (invece del luogo dove è registrata) e l'elemento delle azioni piuttosto che i titoli rappresentano criteri più sicuri per individuare le società che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

«piccola e media impresa» o «PMI»: una società che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, oppure, per una PMI registrata in uno Stato membro la cui valuta non sia l’euro, gli importi equivalenti nella valuta di tale Stato membro;

«piccola e media impresa» o «PMI»: una società che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, oppure, per una PMI registrata con la sede centrale in uno Stato membro la cui valuta non sia l'euro, gli importi equivalenti nella valuta di tale Stato membro;

Motivazione

Il luogo dove una società ha la sua sede centrale (invece del luogo dove è registrata) rappresenta un criterio più sicuro per individuare le società che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri possono esentare dal raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 le società quotate in cui il sesso sotto-rappresentato costituisca meno del 10 % del personale.

Gli Stati membri possono esentare dal raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 le società quotate in cui il sesso sotto-rappresentato costituisca meno del 10 % del personale.

Motivazione

Poiché gli amministratori senza incarichi esecutivi svolgono principalmente funzioni di sorveglianza, è anche più facile sceglierli tra candidati qualificati esterni all'impresa o allo specifico settore — considerazione importante per le aree economiche in cui un determinato sesso è particolarmente sottorappresentato nell'ambito del personale. Per questa ragione non si vede la necessità di prevedere un'esenzione dall'obiettivo fissato al paragrafo 1 nei casi in cui il sesso sottorappresentato costituisca meno del 10 % del personale di una società quotata.

Emendamento 13

Articolo 4, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri possono stabilire che l’obiettivo di cui al paragrafo 1 è stato raggiunto quando le società quotate possono dimostrare che gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato occupano almeno un terzo di tutti i posti di amministratore, che si tratti di amministratori con incarichi esecutivi o senza incarichi esecutivi.

Gli Stati membri possono stabilire che l’obiettivo di cui al paragrafo 1 è stato raggiunto quando le società quotate possono dimostrare che gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato occupano almeno un terzo di tutti i posti di amministratore, che si tratti di amministratori con incarichi esecutivi o senza incarichi esecutivi.

Motivazione

Tale paragrafo indebolisce inutilmente il testo, e la modifica è in linea con la soppressione del considerando 32.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Qualora una società quotata non rispetti gli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o gli impegni individuali assunti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo includono anche le ragioni della mancata realizzazione degli obiettivi o degli impegni e una descrizione delle misure che la società ha adottato o intende adottare per raggiungere gli obiettivi o per onorare gli impegni assunti.

Qualora una società quotata non rispetti gli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o gli impegni individuali assunti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo includono anche le ragioni della mancata realizzazione degli obiettivi o degli impegni e una descrizione delle misure che la società ha adottato o intende adottare per raggiungere gli obiettivi o per onorare gli impegni assunti, specificando il termine ultimo per la loro attuazione, termine che in nessun caso potrà andare al di là della scadenza della presente direttiva.

Motivazione

È indispensabile specificare le scadenze relative all'attuazione delle singole misure, onde evitare che la realizzazione degli obiettivi resti a discrezione delle imprese.

Emendamento 15

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nelle società registrate sul loro territorio nazionale, e condizione che tali disposizioni non creino una discriminazione ingiustificata né ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nelle società registrate con la sede centrale sul loro territorio nazionale, e condizione che tali disposizioni non creino una discriminazione ingiustificata né ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Il luogo dove una società ha la sua sede centrale (invece del luogo dove è registrata) rappresenta un criterio più sicuro per individuare le società che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Bruxelles, 30 maggio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Si veda la relazione sullo stato di avanzamento della situazione Women in economic decision-making in the EU, marzo 2012 (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf).

(2)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.


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