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Document 52012XC0906(02)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese

GU C 269 del 6.9.2012, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/5


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese

2012/C 269/04

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino originari (2) della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e provocano quindi un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 25 luglio 2012 dalla EU ProSun («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle e wafer del tipo utilizzato in tali moduli o pannelli. Le celle e i wafer sono di spessore non superiore a 400 μm («il prodotto in esame»).

Dal prodotto in esame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici la cui funzione non è quella di generare elettricità e che consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino.

3.   Denuncia di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della dalla Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato ai codici NCex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90. I codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato un valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese tra l'altro in base a un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono rilevanti per il paese interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione e sulla sua quota di mercato, con gravi effetti negativi sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno riscontrati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

Vi sono indizi del fatto che il prodotto in esame è spesso costituito da componenti e da parti provenienti da diversi paesi. Per questo motivo le società che spediscono il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, ma ritengono che una parte o anche la totalità di queste esportazioni non abbia la sua origine doganale nella Repubblica popolare cinese, sono invitate a manifestarsi durante l'inchiesta e a fornire tutte le informazioni pertinenti. L'origine del prodotto in esame esportato dal paese interessato sarà esaminata alla luce di tali informazioni e degli altri dati raccolti nel corso dell'inchiesta. Se del caso, si potranno adottare disposizioni speciali, ad esempio sulla base dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Selezione dei produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se è necessario un campionamento, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità della Repubblica popolare cinese, le società selezionate per essere incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità della Repubblica popolare cinese e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono inviare un questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Nel questionario sono richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Fatta salva la lettera b) sotto riportata, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione (4).

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere tale margine devono richiedere un questionario e altri moduli di richiesta e consegnarli debitamente compilati entro i termini specificati di seguito e al punto 5.1.2.2. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. Per consentire alla Commissione di stabilire i margini di dumping individuali per i produttori esportatori di un paese non retto da un'economia di mercato, occorre dimostrare che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»). La Commissione esaminerà inoltre se può essere concesso loro un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si informano comunque i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere la determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.1.2.2, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato ed ha scelto provvisoriamente gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta a tal fine debitamente motivata («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM dimostra che sono soddisfatti i criteri stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (5). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo disposizioni diverse.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (6)  (7)

Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dal paese interessato verso l'Unione.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario un campionamento, gli importatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e tutte le associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Nel questionario sono richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie in relazione al prodotto in esame e sulle vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo a disposizione dalle parti interessate, che sono invitate a consultarlo (utilizzando i recapiti riportati sotto al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Nel questionario sono richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria e sulla situazione finanziaria ed economica della/e società.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano i moduli di richiesta TEM o le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire essere inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

E-mail: trade-solar-dumping@ec.europa.eu

trade-solar-injury@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni potranno essere ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Vedasi l'ultimo comma del punto 5 per informazioni importanti per le società che spediscono il prodotto in esame nell'UE dalla Repubblica popolare cinese, ma ritengono che la totalità o una parte di queste esportazioni non abbia la sua origine doganale nella Repubblica popolare cinese.

(3)  Per produttore esportatore s'intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

(4)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(5)  I produttori esportatori devono in particolare dimostrare quanto segue: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(6)  Solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori possono essere inclusi nel campione. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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