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Document 52012XC0224(02)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India

    GU C 55 del 24.2.2012, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/14


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India

    2012/C 55/05

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India (di seguito «paese interessato»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 25 novembre 2011 dal comitato per il polietilentereftalato dell'associazione Plastics Europe («denunziante»), per conto di produttori dell'Unione che rappresentano una parte considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell'UE di alcuni tipi di polietilentereftalato.

    2.   Prodotto oggetto del riesame

    Il prodotto in esame è il polietilentereftalato, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell'India («il prodotto in esame»), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio (3).

    4.   Motivi del riesame in previsione della scadenza

    I richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure determinerebbe il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio.

    Anzitutto, il denunziante afferma che i produttori del prodotto in esame in India hanno beneficiato e continueranno a beneficiare di diverse sovvenzioni da parte del governo indiano. Tali sovvenzioni consisterebbero in benefici a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione; regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme); un sistema di credito sui dazi d’importazione; in un'esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali; l'export credit scheme (regime di crediti all’esportazione); il focus market scheme (regime del mercato mirato); il focus market scheme (regime del prodotto mirato); regime di incentivazione all'investimento di capitali (capital invesment incentive scheme) del governo del Gujarat; il regime del Gujarat di incentivi fiscali alle vendite; il regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull’elettricità e un regime di incentivi del Bengala occidentale. Si ritiene che l’importo complessivo delle sovvenzioni sia rilevante.

    Il denunziante sostiene che i summenzionati regimi si configurino come sovvenzioni poiché implicano un apporto finanziario del governo indiano o di governi regionali e conferiscono un beneficio ai destinatari, ossia ai produttori/esportatori di alcuni tipi di polietilentereftalato. Tali regimi sarebbero condizionati all’andamento delle esportazioni e quindi specifici e compensabili, oppure in altro modo specifici e compensabili.

    Il denunziante,inoltre, ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall'India sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

    In secondo luogo, la domanda si basa sul fatto che la scadenza delle misure comporterebbe la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione a causa del persistere delle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame dall'India. Secondo gli elementi di prova presuntiva presentati dal richiedente, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno continuato ad avere, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, compromettendo gravemente l'andamento generale di quest'ultima.

    Infine, il richiedente sostiene che l'eliminazione del pregiudizio è stata principalmente dovuta all'esistenza di misure che, se si lasciassero scadere, comporterebbero il persistere di volumi rilevanti di importazioni sovvenzionate dal paese interessato e la possibile reiterazione del pregiudizio per l'Unione europea.

    5.   Procedimento

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    L'inchiesta determinerà se il venire meno delle misure implichi o no un rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio.

    5.1.    Procedura per la determinazione dell'eventuale rischio di sovvenzioni

    5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

    I produttori esportatori (4) del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in India coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni contrarie, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato A del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità indiane e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni contrarie.

    Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

    Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

    Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

    Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

    5.1.2.   Inchiesta sugli importatori indipendenti  (5)  (6)

    I produttori esportatori del prodotto in esame originario dell'India sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni contrarie, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società come richiesto nell'allegato A del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni contrarie.

    Se il campionamento sarà ritenuto necessario, gli importatori potranno essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

    Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori non collegati inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo indicazioni contrarie.

    Il questionario dovrà contenere, tra l'altro, informazioni riguardanti la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

    5.2.    Procedura per la determinazione dell'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio e inchiesta sui produttori dell'Unione

    Per determinare se vi sia o meno l'eventualità di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

    La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi altra informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni contrarie.

    La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    Il questionario dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

    5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora sia accertato il persistere di sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se il mantenimento di misure compensative non sia contraria all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni contrarie. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni contrarie, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia in formato di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

    5.4.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo indicazioni contrarie, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

    Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata (7)».

    Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

    Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/092

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22985353

    E-mail: TRADE-R550-PET-A@ec.europa.eu

    (da utilizzare da parte di produttori esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti indiani del governo centrale e regionale)

    TRADE-R550-PET-B@ec.europa.eu

    (da utilizzare da parte di produttori dell'Unione, importatori non collegati, utilizzatori, consumatori, associazioni nell'Unione)

    6.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, tali conclusioni possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'eventuale persistere delle sovvenzioni, la reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

    Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

    8.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base

    Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (ovvero aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

    Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

    9.   Calendario dell’inchiesta

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


    (1)  GU C 116 del 14.4.2011, pag. 10.

    (2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (3)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

    (4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.

    (5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO A

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    ALLEGATO B

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