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Document 52012XC0216(02)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

GU C 44 del 16.2.2012, p. 22–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/22


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

2012/C 44/07

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e provocano quindi un pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 3 gennaio 2012 a nome dei produttori dell’UE (di seguito «denunzianti»), che rappresentano una proporzione maggioritaria (oltre il 30 %) della produzione totale dell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto del presente esame è rappresentato da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90. I codici NC sono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base il paese interessato è considerato come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale delle importazioni dal paese interessato in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato, ovvero la Russia. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti per il paese interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante dimostrano che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull’andamento complessivo di tale industria.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, una volta sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni oggetto di tale dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame originario del paese in questione sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.1.1.1.   Procedura da seguire per la scelta dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

(a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti interessate devono manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società richieste nell’allegato A del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per l’inserimento nel campione, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (4).

(b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e i moduli di richiesta e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati nel seguito e nel punto 5.1.2.2. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Si sottolinea che, per consentire alla Commissione di determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato, occorre dimostrare che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o almeno quelli per il trattamento individuale («TI»), come specificato al successivo punto 5.1.2.2.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo a economia di mercato adeguato. La Commissione ha selezionato in via provvisoria la Russia. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una domanda a tal fine debitamente motivata («domanda TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della domanda TEM dimostrerà che sono soddisfatti i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (5). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori del paese interessato possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base (6). Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si baserà sui valori stabiliti per il paese terzo a economia di mercato selezionato, come indicato sopra.

Importanti informazioni supplementari si trovano nel paragrafo 10 del presente avviso.

a)   Trattamento di società che opera in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori che chiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa indicazione.

b)   Trattamento individuale («TI»)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato nelle sezioni relative al TI entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (7)  (8)

Gli importatori indipendenti del prodotto in esame originario del paese in questione nell’Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti interessate devono manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società richieste nell’allegato A del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

Qualora sia necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversamente disposto. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedimento per l’accertamento del pregiudizio  (9) e l’inchiesta sui produttori dell’Unione

L'accertamento del pregiudizio si basa su elementi di prova diretti e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi altra informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre osservazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In seguito, la richiesta di un’audizione dev’essere presentata entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

La dicitura «Diffusione limitata (10)» va apposta a tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza per cui venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che comunicano informazioni «Limited» sono invitate a presentare, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Accessibile alle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano i moduli di domanda TEM e TI o le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

E-mail: TRADE-TABLEWARE-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-TABLEWARE-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Laddove si accerti che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

10.   Informazioni importanti per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese: implicazioni della relazione dell'organo d'appello dell'OMC «EC-Antidumping measures on fasteners» (WT/DS397) (CE-misure antidumping relative a elementi di fissaggio) sul modo in cui la Commissione condurrà la presente inchiesta

La Commissione invita tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, considerata paese non retto da un'economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea qualora siano interessati a ottenere un dazio antidumping individuale, anche se non ritengono di soddisfare i criteri per l'ottenimento del TI. La Commissione attira la loro attenzione su quanto segue (12).

In «EC-Certain Iron or Steel fasteners from China» (WT/DS397), (CE-Determinati elementi di fissaggio di ferro o di acciaio provenienti dalla Cina) l'organo d'appello dell'OMC ha riscontrato un'incongruenza tra l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base e determinate disposizioni dell'accordo Antidumping dell'OMC, nonché l'articolo XVI:4 dell'accordo OMC.

Secondo l'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DBS) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni («il regolamento di abilitazione») qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio dell’Unione Europea può, tra l’altro, modificare le misure adottate dall’Unione in forza del regolamento di base al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata del DSB dell’OMC in merito a una misura non contestata.

Se l’inchiesta avviata con il presente avviso dovesse dunque portare all'adozione di misure antidumping definitive, è opinione della Commissione che il suddetto articolo 2 costituirebbe la base giuridica per adeguarsi alle interpretazioni giuridiche formulate dall'organo di appello nella controversia summenzionata. Questo implicherebbe, in pratica, che se un produttore esportatore si manifestasse entro il termine di cui sopra e cooperasse pienamente fornendo tutte le informazioni del caso ma non richiedesse il TI, o se pur avendolo richiesto non soddisfacesse i criteri previsti, il summenzionato articolo 2 del regolamento abilitante potrebbe servire, in casi adeguatamente giustificati, da base giuridica per accordare a tale produttore esportatore un dazio individuale al momento dell'imposizione di misure antidumping definitive. Nel valutare la questione, la Commissione terrà conto delle argomentazioni dell’organo di appello nella controversia summenzionata e in particolare degli elementi discussi nei paragrafi da 371 a 384 della relazione.

Gli operatori cui viene accordato un dazio individuale sulla base di questa sezione dell’avviso di apertura devono essere consapevoli del fatto che l'esito dell'inchiesta potrebbe comportare un dazio più alto di quello che sarebbe applicato se non si fosse determinato un dazio individuale.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto («il prodotto in esame») all'esportazione a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese interessato. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(4)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione margini nulli o minimi, né margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(5)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare quanto segue: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta ai segnali del mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità, e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(6)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare quanto segue: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato, e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(7)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti in linea diretta di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti in linea diretta di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

(8)  I dati forniti dagli importatori non collegati possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(9)  Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1.

(12)  Qualora si dovesse ritenere necessario il campionamento dei produttori esportatori, il dazio antidumping individuale sarà determinato esclusivamente per i produttori esportatori i) che siano stati selezionati per il campione o ii) per i quali il margine di dumping individuale sia stato determinato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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