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Document 52012DC0510

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria

/* COM/2012/0510 final */

52012DC0510

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria /* COM/2012/0510 final */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria

1.           Introduzione

Negli ultimi quattro anni l’Unione europea ha risposto in modo determinato alla crisi economica e finanziaria: significativi progressi sono stati compiuti nella realizzazione dell’Unione economica e monetaria (UEM) e un programma di sostanziali riforme finanziarie è in corso di attuazione, nel rispetto degli impegni assunti in risposta alla crisi finanziaria nel quadro del G20, miranti a rendere gli istituti e i mercati finanziari più stabili, più competitivi e più resilienti[1].

Il completamento della riforma del quadro normativo dell’UE, pur essenziale, non sarà sufficiente per affrontare efficacemente alcune gravi minacce che pesano sulla stabilità finanziaria nell’Unione economica e monetaria. Sono necessari ulteriori misure per far fronte ai rischi specifici della zona euro, in cui l’accentramento delle competenze in materia di politica monetaria ha stimolato una forte integrazione economica e finanziaria e accresciuto la possibilità di effetti di ricaduta transfrontaliera in caso di crisi bancarie, e per spezzare il legame tra debito sovrano e debito bancario e il circolo vizioso che ha portato ad una situazione tale per cui è stato necessario utilizzare 4,5 mila miliardi di euro dei contribuenti per salvare le banche dell’UE. La crisi ha tuttavia dimostrato che, sebbene essenziale, il semplice coordinamento tra le autorità di vigilanza non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica. È pertanto necessario un meccanismo decisionale comune. È altresì essenziale contenere il crescente rischio di frammentazione dei mercati bancari dell’UE, che compromette gravemente il mercato unico dei servizi finanziari e ostacola l’effettiva trasmissione della politica monetaria all’economia reale in tutta la zona euro.

La Commissione ha pertanto invitato[2] alla creazione di un’Unione bancaria, che consenta di rinsaldare le basi del settore bancario e ripristinare la fiducia nell’euro, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di bilancio. Elemento fondamentale di tale processo è il trasferimento della vigilanza bancaria a livello europeo, un passo che dovrà essere poi seguito da altre misure, quale la creazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e di una gestione integrata delle crisi bancarie. Nella loro relazione del 26 giugno 2012[3] il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione, il Presidente dell’Eurogruppo e il Presidente della Banca centrale europea hanno appoggiato tale visione. Il Parlamento europeo, da parte sua, ha raccomandato misure che vanno nella stessa direzione, ad esempio nella relazione del luglio 2010 sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario[4], un orientamento che è stato confermato anche dal vertice della zona euro del 29 giugno 2012[5].

Garantendo elevati livelli di vigilanza bancaria e di risoluzione delle crisi bancarie nella zona euro, i cittadini e i mercati vengono rassicurati sul fatto che tutte le banche sono soggette ad una regolamentazione prudenziale di elevato livello applicata uniformemente. In futuro il pubblico deve avere la certezza che le banche in difficoltà saranno ristrutturate o liquidate con il minimo di costi a carico del contribuente. Questo futuro sistema contribuirà a creare la fiducia necessaria tra gli Stati membri, presupposto per l’introduzione di meccanismi finanziari comuni di tutela dei depositanti e di sostegno alla risoluzione ordinata delle crisi che toccano le banche in difficoltà.

La presente comunicazione accompagna due proposte legislative che prevedono rispettivamente la creazione di un meccanismo di vigilanza unico con l’attribuzione alla BCE di specifici compiti in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la modifica del regolamento istitutivo dell’Autorità bancaria europea (EBA)[6]. Queste proposte legislative segnano un importante primo passo che apporterà un miglioramento qualitativo in termini di stabilità finanziaria e di fiducia, in particolare nella zona euro. La presente comunicazione descrive il contesto in cui si inserisce il meccanismo di vigilanza unico e delinea la tabella di marcia verso l’Unione bancaria al di là di queste prime proposte.

2.           L’Unione bancaria e il mercato unico

Il mercato unico dei servizi finanziari è basato su norme comuni che assicurano che le banche e altri istituti finanziari che, a norma del trattato, godono della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi siano soggetti a norme equivalenti e ad una vigilanza adeguata in tutta l’UE.

La creazione dell’Unione bancaria non deve compromettere l’unità e l’integrità del mercato unico, che rimane una delle più importanti realizzazioni dell’integrazione europea. L’Unione bancaria, infatti, si basa sul completamento in corso del programma di sostanziale riforma della regolamentazione sul mercato unico (“corpus unico di norme”).

Il mercato unico e l’Unione bancaria sono pertanto processi che si rafforzano a vicenda. Il lavoro inteso a rafforzare il mercato unico deve continuare in tutti i settori disciplinati da proposte della Commissione.

Inoltre, in tre settori di rilevanza specifica per l’Unione bancaria questo lavoro deve essere accelerato e i colegislatori devono raggiungere un accordo sulle pertinenti proposte prima della fine del 2012:

– sono stati proposti requisiti prudenziali più rigorosi per le banche. Con le proposte in materia di requisiti patrimoniali delle banche (“CRD4”)[7], la Commissione ha avviato il processo di attuazione dei nuovi standard mondiali in materia di requisiti patrimoniali e di liquidità delle banche. La creazione del meccanismo di vigilanza unico non dovrebbe richiedere modifiche sostanziali della proposta di regolamento e della proposta di direttiva, anche se per un numero limitato di materie potrà rendersi necessario un affinamento del testo per riflettere la nuova situazione. Durante le fasi finali dei negoziati relativi alla CRD4, la Commissione intende assicurare in modo particolare che i testi concordati siano tecnicamente compatibili con la proposta di regolamento che istituisce il meccanismo di vigilanza unico e collaborerà con il Parlamento europeo e il Consiglio in tal senso, per assicurare in particolare che tutte le disposizioni della proposta di direttiva CRD4 siano operative affinché la direttiva possa essere applicata a livello nazionale e da parte della BCE;

– la copertura dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi è stata già armonizzata e aumentata a 100 000 euro per depositante e per ente, con efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2010. Nel luglio 2010 la Commissione si è spinta oltre, proponendo[8] l’armonizzazione e la semplificazione delle garanzie dei depositi, l’accelerazione dei rimborsi e il miglioramento del finanziamento, in particolare mediante il finanziamento ex ante dei sistemi di garanzia dei depositi tramite contributi delle banche ed un meccanismo obbligatorio di prestito tra sistemi nazionali entro determinati limiti;

– la proposta della Commissione sugli strumenti di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, adottata il 6 giugno 2012[9], è l’ultima di una serie di proposte per rafforzare il settore bancario europeo e per evitare gli effetti di ricaduta di eventuali future crisi finanziarie, con ripercussioni negative sui depositanti e sui contribuenti. Per preservare la stabilità finanziaria e assicurare che gli azionisti e i creditori delle banche si facciano pienamente carico della loro quota di perdite e di costi della ricapitalizzazione delle banche, la Commissione ha proposto un quadro comune di norme e competenze che permetteranno agli Stati membri di prevenire l’insorgere di crisi bancarie, e in caso di scoppio, di gestirle in maniera più ordinata ed efficace. Gli Stati membri saranno tenuti a istituire un fondo di risoluzione ex ante finanziato dai contributi delle banche, ed è prevista l’istituzione di un meccanismo di prestiti obbligatori tra i sistemi nazionali soggetto anch’esso a chiari limiti.

Pertanto, tali norme porranno le fondamenta comuni per tutto il mercato unico su cui potranno basarsi le proposte sull’Unione bancaria. Questo corpus unico di norme è necessario per la stabilità e l’integrità del mercato interno dell’UE nel settore dei servizi finanziari. Esso fornisce una base comune che consente di avanzare verso l’Unione bancaria senza rischi di frammentazione del mercato unico. È pertanto di fondamentale importanza che i colegislatori portino rapidamente a termine entro la fine dell’anno l’adozione delle riforme dei requisiti patrimoniali, dei sistemi di garanzia dei depositi e della risoluzione delle crisi bancarie.

Anche queste norme devono essere applicate in modo uniforme in tutta l’Unione, mediante una vigilanza uniforme e convergente degli enti creditizi da parte delle autorità di vigilanza nazionali e della BCE. L’Autorità bancaria europea (ABE) ha un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo, in particolare mediante gli strumenti e poteri previsti dal suo regolamento istitutivo (interventi in caso di violazione del diritto dell’Unione, mediazione, norme tecniche vincolanti, orientamenti e raccomandazioni). È pertanto fondamentale che l’ABE svolga pienamente il compito che le è stato attribuito di creare un quadro giuridico e una cultura della vigilanza comuni in tutta l’Unione europea.

Inoltre, al fine di evitare divergenze tra la zona euro e il resto dell’UE, il corpus unico di norme dovrà essere sostenuto da prassi di vigilanza uniformi. Guide e approcci diversi in materia di attività di vigilanza tra gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e gli altri Stati membri fanno sorgere il rischio di frammentazione del mercato unico, in quanto le banche potrebbero praticare l’arbitraggio regolamentare sfruttando le differenze. Occorre che l’ABE elabori una guida comune per l’attività di vigilanza per integrare il corpus unico di norme.

Tutti i provvedimenti adottati dalla BCE, ad esempio per definire più in dettaglio l’esercizio della vigilanza prudenziale nel contesto della specifica struttura di vigilanza creata dal meccanismo di vigilanza unico, devono essere in linea con il corpus unico di norme, ivi comprese le norme tecniche stabilite da atti delegati adottati dalla Commissione europea. Infine, va osservato che la proposta di modifica presentata oggi mantiene l’attuale equilibrio tra il sistema del paese di origine e quelle dello Stato membro ospitante, anche per quanto riguarda la partecipazione nei collegi delle autorità di vigilanza.

L’impatto effettivo e le implicazioni del meccanismo di vigilanza unico sul funzionamento operativo dell’ABE saranno ulteriormente esaminati nel corso del prossimo riesame del funzionamento delle Autorità di vigilanza europee, che sarà presentato alla Commissione entro il 2 gennaio 2014[10]. Al riguardo, la Commissione esaminerà in particolare se il ruolo dell’ABE per quanto riguarda gli esercizi delle prove di stress debba essere rafforzato, per evitare che l’Autorità sia troppo dipendente dalle informazioni e dai contributi dalle autorità competenti per la valutazione dell’effettiva resilienza del settore bancario in tutta l’Unione.

Parallelamente, la Commissione continuerà a rafforzare la stabilità finanziaria e ad assicurare condizioni di parità nel settore bancario nel mercato unico dell’UE mediante il controllo da essa esercitato sugli aiuti di Stato e sulle condizioni per la concessione di aiuti per l’aggiustamento economico.

Azioni fondamentali La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un accordo entro la fine del 2012 su quanto segue: i) l’adozione delle proposte CRD4, in modo che siano applicabili sia in tutto il mercato unico che nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico; ii) la proposta di direttiva sul sistema di garanzia dei depositi presentata dalla Commissione; iii) la proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

3.           Completare l’Unione bancaria

Come indicato dalla Commissione[11] prima del Consiglio europeo del giugno 2012 e come affermato dai presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, dell’Eurogruppo e della Banca centrale europea nella loro relazione del 26 giugno 2012[12], il completamento dell’Unione bancaria imporrà un ulteriore lavoro per la creazione di un meccanismo di vigilanza unico, un sistema comune di garanzia dei depositi e un quadro integrato di gestione delle crisi. L’istituzione di un meccanismo di vigilanza unico rappresenta un primo passo, fondamentale e significativo.

3.1.        Un meccanismo di vigilanza unico

Il meccanismo di vigilanza unico che la Commissione propone oggi si basa sul trasferimento a livello europeo di specifici compiti fondamentali di vigilanza delle banche aventi sede negli Stati membri della zona euro. Pur conservando la responsabilità ultima, la BCE assolverà i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza. Tale struttura consentirà una vigilanza forte e uniforme in tutta la zona euro, utilizzando al meglio le specifiche conoscenze delle realtà locali delle autorità di vigilanza nazionali. Ciò assicurerà una vigilanza basata su una profonda conoscenza delle condizioni nazionali e locali che possono avere un’incidenza sulla stabilità finanziaria. La Commissione propone anche un meccanismo che consentirà agli Stati membri che, pur non avendo adottato l’euro intendono partecipare al meccanismo di vigilanza unico, di cooperare strettamente con la BCE.

Nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, alla BCE saranno attribuite competenze di vigilanza su tutte le banche nell’Unione bancaria, alle quali applicherà il corpus unico di norme applicabile a tutto il mercato unico. Recenti esperienze hanno dimostrato che anche le difficoltà di banche relativamente piccole possono avere un significativo impatto negativo sulla stabilità finanziaria degli Stati membri. Pertanto, sin dal primo giorno la BCE sarà autorizzata a esercitare, su propria decisione, la vigilanza su tutte le banche della zona euro, in particolare le banche che ricevono assistenza finanziaria pubblica. Per tutte le altre banche, l’introduzione graduale della vigilanza della BCE avverrà automaticamente: il 1° luglio 2013 per le principali banche di importanza sistemica a livello europeo e il 1° gennaio 2014 per tutte le altre banche. Pertanto, entro il 1° gennaio 2014 tutte le banche della zona euro saranno soggette a vigilanza europea.

Alla BCE saranno attribuiti specifici compiti fondamentali di vigilanza indispensabili per individuare i rischi che minacciano la solidità delle banche. Le sarà attribuito il potere di imporre alle banche l’obbligo di adottare le necessarie misure correttive. La BCE sarà, tra l’altro, l’autorità competente ad autorizzare gli enti creditizi, a valutare le partecipazioni qualificate, ad accertare il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali minimi, ad accertare l’adeguatezza del capitale interno rispetto al profilo di rischio dell’ente creditizio (cosiddette misure del secondo pilastro), a esercitare la vigilanza su base consolidata e a svolgere compiti di vigilanza sui conglomerati finanziari. La BCE assicurerà anche il rispetto delle disposizioni in materia di leva finanziaria e di liquidità, applicherà riserve di capitale e attuerà, coordinandosi con le autorità di risoluzione delle crisi bancarie, misure di intervento precoce quando una banca viola, o è in procinto di violare, i requisiti patrimoniali fissati dalla normativa.

Alla BCE verranno attribuiti tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari per svolgere i suoi compiti. È prevista la partecipazione attiva delle autorità di vigilanza nazionali nel quadro del meccanismo di vigilanza unico per assicurare una preparazione e un’attuazione efficienti e spedite delle decisioni di vigilanza e per garantire il coordinamento e il flusso di informazioni necessari sulle questioni di portata sia locale che europea, al fine di assicurare la stabilità finanziaria in tutta l’Unione e nei suoi Stati membri.

Tutti i compiti non esplicitamente attribuiti alla BCE resteranno di competenza delle autorità nazionali di vigilanza. Ad esempio, le autorità di vigilanza nazionali manterranno le competenze in materia di tutela dei consumatori e di lotta contro il riciclaggio dei capitali nonché di vigilanza degli enti creditizi dei paesi terzi che aprono succursali o prestano servizi a livello transfrontaliero nello Stato membro.

La BCE deve poter svolgere le sue nuove funzioni di vigilanza in piena indipendenza pur restando pienamente responsabile delle sue azioni. La proposta della Commissione prevede forti garanzie di responsabilità, in particolare nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare la legittimità democratica. Inoltre, la proposta stabilisce una serie di principi organizzativi per garantire una chiara separazione tra politica monetaria e vigilanza. Questa separazione consentirà di attenuare potenziali conflitti tra diversi obiettivi politici, permettendo allo stesso tempo di beneficiare pienamente di sinergie. Tutte le attività preparatorie e di esecuzione delle politiche saranno pertanto effettuate da organismi e divisioni amministrative diversi dalle funzioni di politica monetaria attraverso un consiglio di vigilanza istituito in seno alla BCE appositamente a questo scopo.

Infine, le modifiche proposte del regolamento istitutivo dell’ABE garantiranno che l’ABE possa continuare a svolgere la sua missione in maniera efficace nei confronti di tutti gli Stati membri. In particolare, l’ABE eserciterà i suoi poteri e svolgerà i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Le modalità di voto in seno all’ABE saranno adattate per assicurare che le strutture decisionali dell’Autorità restino equilibrate ed efficienti e riflettano le posizioni delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e delle autorità competenti degli Stati membri che non vi partecipano, in modo da preservare appieno l’integrità del mercato unico. Le modifiche delle modalità di voto interessano le materie sulle quali l’ABE adotta decisioni vincolanti sull’applicazione del corpus unico di norme in caso di violazione del diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie. Per altre materie le salvaguardie procedurali esistenti sono considerate sufficienti ad assicurare strutture decisionali equilibrate ed efficaci. Ad esempio, i progetti di norme tecniche sono presentati alla Commissione per l’adozione, e la Commissione può decidere di approvarli o di modificarli, in particolare quando non sono conformi ai principi fondamentali del mercato interno per i servizi finanziari. Infine, nel regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 è stata inserita una specifica clausola di riesame che consentirà di tener conto in particolare degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l’euro o negli Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta e di verificare se, alla luce degli sviluppi, siano necessari aggiustamenti delle disposizioni per assicurare che le decisioni dell’ABE siano adottate nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Azioni fondamentali La Commissione invita i) il Consiglio a esaminare e ad adottare con urgenza la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, tenendo conto dell’opinione del Parlamento europeo; ii) il Parlamento europeo e il Consiglio a esaminare e ad adottare con urgenza la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea. L’accordo su queste due proposte dovrebbe essere raggiunto entro la fine del 2012.

           

3.2.        Prossimi passi nella gestione delle crisi bancarie

L’integrazione mondiale dei mercati finanziari e il mercato unico dell’UE hanno consentito al settore bancario di alcuni Stati membri di raggiungere livelli molte volte superiori al PIL nazionale, con la conseguenza che taluni istituti sono troppo grandi per fallire, conformemente ai meccanismi nazionali in vigore. D’altra parte, l’esperienza dimostra che anche il fallimento di banche relativamente piccole può causare danni sistemici a livello transfrontaliero. Inoltre, le corse agli sportelli a livello transfrontaliero possono gravemente indebolire i sistemi bancari nazionali, compromettere ulteriormente la situazione di bilancio del paese e acuire i problemi di finanziamento per entrambi.

Il rafforzamento della vigilanza nell’Unione bancaria contribuirà a migliorare la solidità delle banche. Tuttavia è necessario che qualora si verifichi una crisi gli istituti possano essere liquidati in maniera ordinata e che i depositanti siano rassicurati sul fatto che i loro risparmi sono al sicuro.

In questo contesto, la Commissione ha sottolineato[13] che l’Unione dovrebbe includere una gestione maggiormente centralizzata delle crisi bancarie. Il Parlamento europeo ha anche auspicato progressi in questo settore. La necessità di “meccanismi comuni per la risoluzione bancaria e la garanzia dei depositi dei clienti” è stata menzionata anche dal Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione e dal Presidente della Banca centrale europea nella loro relazione del 26 giugno 2012[14].

Pertanto, la Commissione prevede in particolare di presentare una proposta per l’istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, competente per la risoluzione delle crisi bancarie e per il coordinamento, in particolare, dell’applicazione degli strumenti di risoluzione nell’ambito dell’Unione bancaria. Il meccanismo è più efficiente di una semplice rete di autorità nazionali, in particolare in caso di fallimenti transfrontalieri, data la necessità di affrontare le crisi bancarie con rapidità e credibilità. Sarà un’integrazione naturale del meccanismo di vigilanza unico. Consentirà anche notevoli economie di scala, ed eviterebbe le esternalità negative che possono derivare da decisioni puramente nazionali. Adotterà le sue decisioni attenendosi ai principi in materia di risoluzione delle crisi bancarie fissati nel corpus unico di norme, conformi alle migliori prassi internazionali e alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. In particolare gli azionisti e i creditori delle banche dovranno farsi carico dei costi della risoluzione delle crisi bancarie prima dell’eventuale ricorso a finanziamenti esterni, e occorrerà trovare soluzioni nel settore privato invece di utilizzare il denaro dei contribuenti.

Inoltre, sulla base di una valutazione del suo funzionamento, al meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie potrebbero essere attribuiti altri compiti di coordinamento per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi e degli strumenti di risoluzione nel settore bancario, come indicato nella relazione presentata nel giugno 2012 dal Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione, dal Presidente dell’Eurogruppo e dal Presidente della BCE.

Azioni fondamentali Una volta raggiunto l’accordo sulle proposte sul tavolo in materia di sistemi di garanzia dei depositi e di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, la Commissione intende proporre in particolare l’istituzione di un meccanismo unico competente per la risoluzione delle crisi bancarie e per il coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione alle banche nel quadro dell’Unione bancaria.

4.           Le prossime tappe

L’Unione europea ha i mezzi per affrontare le sue attuali carenze e creare un’Unione bancaria che costituisca un passo essenziale verso un’autentica Unione economica e monetaria.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a:

– dare il loro pieno sostegno all’Unione bancaria e ad approvare gli orientamenti e la tabella di marcia descritti nella presente comunicazione;

– dare la massima priorità nel processo legislativo alle azioni necessarie per creare l’Unione bancaria;

– completare il più presto possibile, e in ogni caso prima della fine dell’anno in corso, l’iter di approvazione delle proposte sul tavolo riguardanti:

– i sistemi di garanzia dei depositi;

– l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CRD);

– i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR);

– il quadro normativo in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

– l’attribuzione alla BCE di taluni compiti relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

– la modifica di talune disposizioni del regolamento istitutivo dell’ABE.

Con la presente comunicazione e con le proposte legislative che l’accompagnano, la Commissione ha agito rapidamente e in modo responsabile in risposta al mandato che le è stato conferito alla fine di giugno dal Consiglio europeo e dai capi di Stato e di governo della zona euro. Tocca ora alle altre istituzioni fare la loro parte per garantire l’istituzione del meccanismo di vigilanza unico entro il 1° gennaio 2013.

[1]               http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_reform_en.htm

[2]               http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/06/20120626_speeches_2_en.htm.

[3]               http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf.

[4]               Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006 (INI)).

[5]               “La Commissione presenterà a breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza unico fondate sull’articolo 127, paragrafo 6. Chiediamo al Consiglio di prenderle in esame in via d’urgenza entro la fine del 2012. Una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con il coinvolgimento della BCE, il MES potrà avere facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari. Questa procedura si baserà su un’appropriata condizionalità, ivi compresa l’osservanza delle regole sugli aiuti di Stato, che dovrebbe essere specifica per ciascun istituto, specifica per settore ovvero applicabile a tutta l’economia e sarà formalizzata in un memorandum d’intesa”.

                http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131359.pdf.

[6]               Regolamento (UE) n. 1093/2010.

[7]               http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_en.htm.

[8]               http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/200914_en.pdf.

[9]               http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm.

[10]             A norma dell’articolo 81 dei regolamenti che istituiscono le Autorità europee di vigilanza [regolamento (UE) n. 1093/2010, regolamento (UE) n. 1094/2010 e regolamento (UE) n. 1095/2010].

[11]             http://ec.europa.eu/europe2020/banking-union/index_it.htm.

[12]             http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf.

[13]             http://ec.europa.eu/europe2020/banking-union/index_it.htm.

[14]             http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf.

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