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Document 52012BP1220(01)

Risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012 , recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio

GU L 350 del 20.12.2012, p. 71–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2012/1220(1)/oj

52012BP1220(01)

Risoluzione del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2012 , recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 20/12/2012 pag. 0071 - 0075


Risoluzione del Parlamento europeo

del 23 ottobre 2012

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010 [1],

- visti i conti annuali dell’Unione europea relativi all’esercizio 2010 [COM(2011) 0473 — C7-0258/2011] [2],

- vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all’autorità competente per il discarico,

- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte delle istituzioni [3],

- vista la dichiarazione [4] attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

- viste la sua decisione del 10 maggio 2012 [5] che rinvia la decisione di discarico per l’esercizio 2010, e la risoluzione che la accompagna,

- visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [6], in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

- vista la decisione n. 31/2008 del segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio [7],

- visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [8],

- visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0301/2012),

A. considerando che "i cittadini hanno il diritto di sapere come sono spese le somme versate al fisco e come gli organi politici fanno uso dei poteri loro attribuiti" [9];

B. considerando che il Consiglio in quanto istituzione dell’Unione deve essere oggetto di un controllo da parte dei cittadini dell’Unione per quanto riguarda l’esecuzione dei fondi di quest’ultima;

C. considerando che il Parlamento è l’unica istituzione dell’Unione eletta a suffragio diretto e che è competente a concedere il discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea;

1. evidenzia il ruolo che il trattato sul funzionamento dell’Unione europea conferisce al Parlamento in relazione al discarico del bilancio;

2. ricorda che, conformemente all’articolo 335 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, "l’Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione", il che significa — tenuto conto dell’articolo 50 del regolamento finanziario — che le istituzioni sono individualmente responsabili dell’esecuzione dei loro bilanci;

3. ricorda che, conformemente all’articolo 77 del regolamento del Parlamento, "Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare: […]

- alle persone responsabili dell’esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell’Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni";

Parere della Corte dei conti sul Consiglio contenuto nella dichiarazione di affidabilità 2010

4. sottolinea che nella sua relazione annuale per l’esercizio 2010 la Corte dei conti ha criticato il finanziamento del progetto immobiliare "Residence Palace" per via degli anticipi versati (punto 7.19); osserva che la Corte dei conti ha constatato che nel corso del periodo 2008-2010 l’importo complessivo degli anticipi versati dal Consiglio è ammontato a 235 milioni di EUR; constata che gli importi versati provenivano da linee di bilancio sottoutilizzate; osserva che il termine "sottoutilizzate" è una espressione politicamente corretta per indicare una dotazione di bilancio eccessiva; sottolinea che nel 2010 il Consiglio ha aumentato di 40 milioni di EUR la dotazione della linea di bilancio "Acquisto di beni immobili";

5. prende nota delle spiegazioni fornite dal Consiglio circa il fatto che gli stanziamenti sono stati resi disponibili mediante storni di bilancio autorizzati dall’autorità di bilancio conformemente alle procedure previste agli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario;

6. condivide il punto di vista della Corte dei conti secondo cui una siffatta procedura contrasta con il principio della verità di bilancio, nonostante i risparmi ottenuti a livello del pagamento dei canoni di locazione;

7. prende atto della risposta del Consiglio in base alla quale gli importi destinati alle linee di bilancio per l’interpretazione e le spese di viaggio delle delegazioni dovrebbero essere maggiormente adeguati alla loro effettiva utilizzazione e chiede una migliore pianificazione di bilancio al fine di evitare che le prassi attuali si ripetano in futuro;

8. ricorda alla Corte dei conti la richiesta avanzata dal Parlamento di procedere a una valutazione approfondita dei sistemi di sorveglianza e di controllo esistenti al Consiglio, sulla falsariga delle valutazioni da essa effettuate presso la Corte di giustizia, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati nella fase di preparazione della relazione annuale della Corte dei conti per l’esercizio 2010;

9. ribadisce che il controllo efficace dell’esecuzione del bilancio è una grande responsabilità e che la sua realizzazione dipende interamente da una cooperazione interistituzionale senza ostacoli fra Consiglio e Parlamento;

Questioni in sospeso

10. si rammarica delle continue difficoltà incontrate con il Consiglio durante le procedure di discarico per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 nell’avviare un dialogo aperto e formale con la commissione per il controllo dei bilanci e nel rispondere ai quesiti di quest’ultima; ricorda che il Parlamento ha rifiutato il discarico al segretario generale del Consiglio sull’esecuzione del bilancio del Consiglio per l’esercizio 2009 per i motivi precisati nelle risoluzioni del 10 maggio 2011 [10] e del 25 ottobre 2011 [11];

11. dichiara di aver ricevuto una serie di documenti destinati alla procedura di discarico 2010 (stati finanziari definitivi del 2010, compresi i conti, la relazione di attività in materia finanziaria e la sintesi delle revisioni contabili interne del 2010); rimane in attesa di tutti i documenti che sono necessari ai fini del discarico (in particolare di quelli relativi alla revisione contabile interna completa effettuata nel 2010);

12. ricorda che il 31 gennaio 2012 il presidente della commissione per il controllo dei bilanci ha inviato una lettera [12] alla presidenza in carica del Consiglio chiedendo che detta istituzione risponda alle domande allegate alla lettera nel quadro del discarico;

13. ricorda che nella sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della precitata decisione del 10 maggio 2012 riguardante il discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione II — Consiglio, il Parlamento ha posto ventisei quesiti supplementari legati alla procedura di discarico;

14. si rammarica che il Consiglio rifiuti di rispondere ai quesiti posti;

15. si rammarica altresì del fatto che il Consiglio non abbia accolto l’invito del Parlamento alla riunione nel corso della quale la commissione per il controllo dei bilanci ha discusso il discarico del Consiglio per l’esercizio 2010;

16. lamenta che con il suo atteggiamento il Consiglio ostacoli il controllo democratico, la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei contribuenti dell’Unione;

17. si compiace, nondimeno, che la presidenza in carica del Consiglio abbia accettato l’invito del Parlamento alle discussioni sulle relazioni di discarico per l’esercizio 2010 che si sono svolte in Aula il 10 maggio 2012; condivide il suo punto di vista secondo cui sarebbe auspicabile che Parlamento e Consiglio trovassero con la massima urgenza un accordo sul modo di preparare il discarico;

18. tiene a ringraziare la presidenza danese per l’apporto costruttivo fornito durante tutta la procedura di discarico 2010; si rammarica tuttavia del fatto che detta presidenza non abbia potuto conservare i risultati raggiunti dalle presidenze spagnola e svedese;

La concessione del discarico: un diritto del Parlamento

19. sottolinea il diritto del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che devono essere interpretati alla luce del loro contesto e del loro obiettivo, che consiste nel sottoporre l’esecuzione della totalità del bilancio dell’Unione, senza eccezioni, al controllo e alla sorveglianza parlamentari, e nel concedere il discarico in maniera autonoma per quanto riguarda non solo la sezione del bilancio eseguita dalla Commissione, ma anche le sezioni del bilancio eseguite dalle altre istituzioni di cui all’articolo 1 del regolamento finanziario;

20. constata che, nella sua risposta del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci, la Commissione dichiara che è auspicabile che il Parlamento continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, come è sempre avvenuto, cosa che rende ancor più difficilmente comprensibile la posizione eccezionale del Consiglio;

21. è del parere che, in ogni caso, sia necessario procedere a una valutazione della gestione del Consiglio in quanto istituzione dell’Unione nel corso dell’esercizio in esame, facendo così rispettare le prerogative del Parlamento, segnatamente la garanzia di una responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell’Unione;

22. ricorda che le spese del Consiglio devono essere soggette alla stessa verifica che si applica alle spese delle altre istituzioni e ritiene che gli elementi fondamentali di tale verifica debbano essere, in particolare, i seguenti:

a) una riunione formale organizzata sulla base di un questionario scritto, tra i rappresentanti del Consiglio e della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico, al fine di rispondere ai quesiti dei membri della commissione;

b) conformemente alla risoluzione del 16 giugno 2010 [13] sulla procedura di discarico relativa al Consiglio per l’esercizio 2008, il discarico è basato sui seguenti documenti scritti trasmessi dalle varie istituzioni:

- i conti dell’esercizio precedente relativi all’esecuzione dei rispettivi bilanci,

- un bilancio finanziario che esponga l’attivo e il passivo,

- la relazione annuale di attività concernente la loro gestione di bilancio e finanziaria,

- la relazione annuale del loro revisore interno,

- la pubblicazione delle decisioni interne del Consiglio in materia di bilancio;

23. si rammarica del fatto che, in occasione dei negoziati per un regolamento finanziario rivisto, non sia stato possibile trovare un accordo circa il modo di migliorare la procedura di discarico;

24. si compiace del fatto che in seno alla commissione per il controllo dei bilanci sia stato organizzato un seminario sui ruoli diversi del Parlamento e del Consiglio nella procedura di discarico, che potrebbero prendere in considerazione, fra l’altro, gli elementi seguenti:

- l’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea invita le istituzioni ad attuare tra loro una leale cooperazione,

- l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea definisce il ruolo del Consiglio e quello del Parlamento nella procedura di discarico,

i) il ruolo del Consiglio è di rivolgere al Parlamento europeo una raccomandazione concernente il discarico di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell’Unione;

ii) il ruolo del Parlamento europeo è di prendere una decisione di discarico riguardante tutte le istituzioni e tutti gli organi dell’Unione;

- l’autonomia amministrativa di ciascuna delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda il rispettivo funzionamento,

- gli articoli del regolamento finanziario relativi al discarico (articoli da 145 a 147),

- il principio democratico fondamentale di trasparenza e responsabilità,

- l’obiettivo di migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economia in materia di esecuzione del bilancio,

- affinché Parlamento e Consiglio possano svolgere i loro ruoli rispettivi, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento finanziario precisano che deve essere messo a disposizione dell’autorità di discarico un certo numero di documenti:

i) la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, comprese la dichiarazione di affidabilità ed eventuali altre relazioni speciali della Corte dei conti;

ii) una relazione annuale di attività basata sui risultati conseguiti in particolare rispetto alle indicazioni fornite dal Parlamento e dal Consiglio, conformemente all’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

iii) i conti dell’esercizio finanziario precedente attinenti all’esecuzione del bilancio;

iv) un bilancio finanziario che esponga l’attivo e il passivo;

v) una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio;

vi) una relazione che sintetizzi il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni;

- il Consiglio dovrebbe trasmettere al Parlamento, in quanto autorità incaricata di prendere la decisione di discarico, tutte le informazioni in materia di discarico da esso richieste,

- il Consiglio risponde per iscritto alle domande del Parlamento in materia di discarico,

- tutte le istituzioni e tutti gli organi dell’Unione devono ricevere lo stesso trattamento quando il Consiglio elabora la sua raccomandazione relativa al discarico,

- prima della fine di gennaio 2013 sarà organizzato un incontro tra Parlamento e Consiglio sulle questioni attinenti al discarico, in relazione ai punti di cui sopra,

- la presidenza del Consiglio dovrebbe partecipare attivamente alla presentazione della relazione annuale della Corte dei conti e alla discussione in Aula del Parlamento riservata al discarico.

[1] GU L 64 del 12.3.2010.

[2] GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1.

[3] GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1.

[4] GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134.

[5] GU L 286 del 17.10.2012, pag. 22.

[6] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[7] Decisione emanante dal regolamento interno del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

[8] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[9] L’iniziativa europea in materia di trasparenza.

[10] GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

[11] GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

[12] Lettera n. 301653 del 31 gennaio 2012.

[13] GU L 252 del 25.9.2010, pag. 24.

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