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Document 52011XC0212(02)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 45 del 12.2.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 45/07

Aiuto n.: XA 202/10

Stato membro: Repubblica federale tedesca

Regione: Freie und Hansestadt Hamburg

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinie für die Gewährung von Beihilfen für Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit vom Serotyp 8 (BTV 8) bei Rindern, Schafen, Ziegen und sonstigen empfänglichen Tieren (BTV 8-Beihilfe-Richtlinie)

Base giuridica: § 7 Absatz 1 Nummer 3 des Hamburgischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 6. Februar 2007 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt geändert am 6. April 2010 (HmbGVBl. S. 260)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Per la concessione degli aiuti in virtù della direttiva BTV 8 relativa agli aiuti, si calcola uno stanziamento annuo di 7 500 EUR.

Intensità massima di aiuti: Il 100 % dei costi dei vaccini.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione della misura di aiuto da parte della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Lotta contro la febbre catarrale ovina (sierotipo 8), a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Agricoltori [unicamente piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria] (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3) che sono proprietari di animali sensibili al sierotipo 8 del virus della febbre catarrale.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Fachabteilung Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Billstraße 80

20539 Hamburg

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.hamburg.de/contentblob/1371778/data/beihilfe-blauzungenkrankheit.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 203/10

Stato membro: Germania

Regione: Tutti i Länder

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere

Base giuridica: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) für den Zeitraum 2010-2013“

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 20 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: 60 %

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Articolo 16 — Sostegno all'allevamento del bestiame da produzione

Sono ammissibili le spese sostenute da un imprenditore agricolo per:

la determinazione pianificata e regolare delle caratteristiche che possono essere influenzate dall'allevamento nell'ambito di programmi di allevamento di organizzazioni di allevamento riconosciute o per raffrontare i diversi prodotti dell'allevamento o i programmi di incrocio di questo tipo di organizzazioni, nonché la raccolta, l'analisi intraaziendale (ai fini del programma d'incrocio) e la valutazione dei parametri relativi alla salute animale, delle condizioni di allevamento dei capi, della relativa alimentazione e della gestione dell'azienda agricola,

trattamento e diffusione dei dati raccolti a fini di consultazione, in particolare con l'intento di migliorare la salute animale e di conseguire un livello elevato di protezione degli animali e dell'ambiente,

prevenzione dell'inquinamento ambientale e produzione di merci prive di rischi per la salute,

trattamento dei dati raccolti per calcolare la qualità genetica del bestiame al fine di compiere progressi nell'ambito dell'allevamento e di mantenere la diversità genetica.

Settore economico: Allevamento del bestiame da produzione (bovini, suini, ovini)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Ministeri dell'agricoltura dei Länder

Sito web: http://www.bmelv.de/cln_181/sid_971CCA44FC3F68E872B1F27075851F06/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/Rahmenplan2010-2013.pdf?blob=publicationFile

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 204/10

Stato membro: Germania

Regione: Thüringen (DEG0)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse

Base giuridica: § 7 Abs. 2 und § 20 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (Thüringer Tierseuchengesetz — ThürTierSG-) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. 2010, S. 89) in Verbindung mit der Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 30. September 2010)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Aiuti complessivi pari a circa 3,151 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: Fino al 100 %

Data di applicazione: A decorrere dal 1o gennaio 2011, tuttavia non prima dell'attribuzione di un numero di identificazione da parte della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto:

compensare gli agricoltori dei costi per i controlli sanitari, test ed altre indagini di diagnosi precoce, l'acquisto e la somministrazione di vaccini o medicine per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006,

articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006,

risarcire gli agricoltori per le perdite causate da epizoozie ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006,

articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006,

Costi ammissibili: cfr. Allegato 1 della Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung)

Settore economico: Allevamento (codice NACE A104)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Thüringer Tierseuchenkasse

Victor-Goerttler-Straße 4

07745 Jena

DEUTSCHLAND

E-mail: direkt@thueringertierseuchenkasse.de

Sito web: Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung):

http://www.thueringertierseuchenkasse.de/Download/Beihilfesatzung2011.pdf

Altre informazioni: —


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