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Document 52011PC0275
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato
/* COM/2011/0275 definitivo - 2011/0129 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato /* COM/2011/0275 definitivo - 2011/0129 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente
proposta fa parte di un pacchetto legislativo per rafforzare i diritti delle
vittime nell’UE, che include anche i seguenti altri due elementi: una
comunicazione sul rafforzamento dei diritti delle vittime nell’Unione europea e
una proposta di regolamento sul reciproco riconoscimento delle misure di
protezione in materia civile. La Commissione
europea ha indicato come priorità strategica[1]
la protezione delle vittime di reato e l’introduzione di norme minime sulla
base del programma di Stoccolma e del relativo piano d’azione[2]. Questi documenti collocano le
vittime tra le priorità dell’agenda dell’UE e affermano fermamente la necessità
e l’intenzione di adottare un approccio alle vittime integrato e coordinato, in
linea con le conclusioni del Consiglio GAI dell’ottobre 2009[3]. L’Unione europea
si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, la cui pietra angolare è il principio del reciproco
riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni delle autorità
giudiziarie adottate in materia civile e penale nell’Unione. Nella “Relazione
sulla cittadinanza” del 27 ottobre 2010[4],
la Commissione ha esaminato come smantellare gli ostacoli all’esercizio dei
diritti dei cittadini, rafforzando la sostanza dei diritti individuali concessi
a livello UE. Il rafforzamento dei diritti delle vittime, insieme al
rafforzamento dei diritti processuali di indagati o imputati nei procedimenti
penali, rispecchiano questo approccio. L’Unione europea è già intervenuta in materia
di diritti delle vittime nei procedimenti penali con la decisione quadro 2001/220/GAI
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel
procedimento penale. Nonostante i miglioramenti registrati in questo settore,
gli obiettivi della decisione quadro del Consiglio non sono stati pienamente
realizzati. Il Parlamento
europeo ha inoltre invitato il Consiglio ad adottare un quadro giuridico
completo che offra alle vittime di reato la più ampia protezione[5]. Nella risoluzione del 26 novembre
2009[6] sull’eliminazione della
violenza contro le donne, il Parlamento ha esortato gli Stati membri a
migliorare la normativa e le politiche nazionali volte a combattere tutte le
forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in particolare
mediante misure di prevenzione, e ha invitato l’Unione europea a garantire a
tutte le vittime di violenza il diritto all’assistenza, alla protezione e al
sostegno. La dichiarazione 19 dei protocolli del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea esorta anch’essa gli Stati membri ad adottare tutte le
misure necessarie per prevenire e punire gli atti di violenza domestica, e a
sostenere e proteggerne le vittime. La cooperazione
giudiziaria in materia penale nell’Unione si basa sul principio del reciproco
riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Il reciproco
riconoscimento può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di
fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie ma anche tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento penale e coloro che vi abbiano un legittimo
interesse possono avere fiducia nell’adeguatezza della normativa di ciascuno
Stato membro, nonché nella corretta applicazione di tale normativa. Se, all’interno
dell’UE, le vittime di reato non beneficiano delle stesse norme minime, tale
fiducia può diminuire a causa dei timori legati al trattamento delle vittime o
delle differenze delle norme processuali. L’esistenza di
norme minime comuni dovrebbe incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia
penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più
efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e promuovere
una cultura dei diritti fondamentali nell’Unione europea. Le norme minime dovrebbero
inoltre contribuire a ridurre gli ostacoli alla libera circolazione dei
cittadini, poiché si dovrebbero applicare a tutte le vittime di reato. Coerenza con
altri obiettivi e politiche dell’Unione Obiettivo della
presente proposta è garantire che si rispetti e si soddisfi l’ampio spettro di esigenze
delle vittime di reato, che sono trasversali rispetto a varie altre politiche
dell’UE. In particolare, va osservato che la tutela dei diritti delle vittime
di reato è un aspetto essenziale di una serie di politiche e/o strumenti UE
riguardanti la tratta degli esseri umani, l’abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori, la violenza nei confronti delle donne, il terrorismo, la
criminalità organizzata e l’applicazione della normativa che disciplina le
infrazioni stradali. La proposta si
basa su strumenti esistenti che mira a completare, in particolare la
direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime[7],
la direttiva del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pedopornografia[8],
attualmente in fase di negoziato, o la decisione quadro 2002/475/GAI del
Consiglio sulla lotta contro il terrorismo[9]
quale modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28
novembre 2008[10].
Introduce norme minime sui diritti delle vittime che miglioreranno, nel diritto
e nelle politiche dell’UE, il contesto generale per la tutela di questi
soggetti. Mentre gli strumenti specifici riguardanti, ad esempio, il
terrorismo, la tratta, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pedopornografia affrontano le particolari esigenze di certi gruppi di vittime
di determinati reati, la presente proposta stabilisce il quadro orizzontale per
trattare le necessità di tutte le vittime, indipendentemente dal tipo di reato
o dalle circostanze o dal luogo in cui è stato commesso. Le disposizioni della
presente proposta sono coerenti con l’approccio adottato nei settori sopra menzionati.
La presente
direttiva non avrà alcuna ripercussione sulle disposizioni contenute in altri
atti dell’UE che affrontano in modo più mirato le specifiche esigenze delle
vittime particolarmente vulnerabili. In particolare, gli adulti vittime della tratta
degli esseri umani beneficeranno delle misure stabilite dalla direttiva 2011/36/UE,
che corrispondono alle misure di cui all’articolo 12, all’articolo 20, lettera
b), e all’articolo 21, paragrafo 3, lettere a), c) e d), della presente
direttiva; i minori vittime della tratta degli esseri umani beneficeranno delle
misure stabilite dalla direttiva 2011/36/UE che corrispondono alle misure di
cui all’articolo 12, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 2,
lettere a), b) e c), all’articolo 21, paragrafo 3, e all’articolo 22 della
presente direttiva, e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e
pedopornografia beneficeranno delle misure stabilite nella direttiva
[…]/[...]/UE del Consiglio [relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia], che corrispondono
alle misure di cui all’articolo 12, all’articolo 20, all’articolo 21,
paragrafo 2, lettere a), b) e c), all’articolo 21, paragrafo 3, e all’articolo 22
della presente direttiva. Saranno predisposti
migliori sistemi per individuare le necessità delle vittime del terrorismo, per
tenerle informate sui procedimenti e per proteggerle adeguatamente durante il
loro svolgimento. Analogamente, anche se la presente proposta non affronta
specificamente tutte le esigenze delle vittime degli incidenti stradali, una
maggiore consapevolezza e un miglioramento negli atteggiamenti culturali degli
operatori della giustizia - combinati con adeguate valutazioni – contribuiranno
a garantire che le esigenze di questi soggetti siano tenute in considerazione,
in particolare il loro trattamento prima dell’accertamento di un determinato
reato. Inoltre,
conformemente all’approccio adottato per le vittime della tratta degli esseri
umani, per l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e per la pornografia
infantile, questa proposta terrò conto delle particolare esigenze delle vittime
vulnerabili. Per quanto
riguarda il futuro, sono anche previste azioni riguardanti specifiche categorie
di vittime, come le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Vanno in particolare analizzate le carenze esistenti nella protezione delle
vittime del terrorismo per migliorare la loro situazione in Europa. Disposizioni
vigenti nel settore della proposta –
Nel settore della tratta degli esseri umani:
direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui viene
introdotta la protezione dei diritti delle vittime, con un’attenzione
particolare ai minori, che sono una categoria particolarmente vulnerabile alla
tratta[11]. –
Nuova proposta di direttiva che affronta le
specifiche necessità dei minori vittime dei reati di abuso e sfruttamento
sessuale e di pedopornografia[12]. – Programma UE per i diritti dei minori, che si prefigge l’obiettivo
fondamentale di adeguare ai minori i sistemi giudiziari. Occorre attenuare l’esperienza
negativa delle giovani vittime insita nella partecipazione a un procedimento
penale, e dare loro la possibilità di contribuire attivamente al procedimento
penale[13]. –
Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, volta a
facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni
transfrontaliere[14]. –
Strategia per la parità fra donne e uomini 2010-2015
e programma Daphne III, che hanno la lotta alla violenza contro le donne
rispettivamente come priorità strategica e come aspetto centrale[15]. –
Tutela dei diritti delle vittime del terrorismo[16]. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO Sono state seguite
le norme della Commissione in materia di consultazione. Esperti provenienti da
varie istituzioni, fra cui governi, autorità di contrasto, ONG, organizzazioni
internazionali ed università, hanno partecipato ad approfondite discussioni
sulle proposte legislative nel quadro della preparazione della valutazione d’impatto
che accompagna il presente atto. A sostegno della
preparazione della valutazione d’impatto la Commissione ha fatto anche svolgere
uno studio esterno. È stato inoltre commissionato un secondo studio per
esaminare le opzioni legate allo specifico obiettivo di garantire che la tutela
ottenuta attraverso un ordine di protezione non si perda se la persona protetta
viaggia o si trasferisce in un altro Stato membro[17]. Sono stati usati
anche i risultati di due inchieste: per lo studio esterno sono stati consultati
384 rappresentanti del settore governativo e non governativo, ricevendo 119 risposte;
il progetto “Victims in Europe”[18]
ha ricevuto 97 risposte al suo questionario sull’attuazione giuridica e 218
al questionario sull’organizzazione. Nell’ambito della
preparazione della valutazione d’impatto la Commissione ha poi tenuto una
consultazione pubblica, aperta a tutti i cittadini così come a organizzazioni
non governative e governative, sollecitando pareri sulle misure che l’UE
dovrebbe adottare per migliorare la situazione relativa alle vittime di reato.
Entro la scadenza fissata la Commissione ha ricevuto 77 reazioni. Il 18-19 febbraio 2010
si è tenuta una riunione fra esperti universitari, ONG e Stati membri, seguita
da un forum sulla giustizia il 14 aprile 2010. Oltre che sulla consultazione diretta, la
Commissione si è basata su una serie di studi e pubblicazioni.[19] Dalla valutazione d’impatto è emersa la
necessità di sostituire la decisione quadro del 2001 con una nuova direttiva
contenente obblighi concreti in materia di diritti delle vittime. L’atto
legislativo dovrà poi essere seguito da misure pratiche per facilitarne l’attuazione.
Si tratterebbe di un primo passo in questo settore, accompagnato da ulteriori
studi e azioni, in particolare relativamente ai risarcimenti e al patrocinio a
spese dello Stato per le vittime 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Una serie di disposizioni della decisione
quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel
procedimento penale sono state mantenute nella loro forma originale o sono
state modificate solo in misura necessaria alla chiarezza redazionale. Ad
esempio, gli articoli 9, 12, 14, 15, 16 e 25 della proposta di direttiva
corrispondono agli articoli 3, 6, 9, 11 e 12 della decisione quadro. I commenti
che seguono si concentrano sugli articoli che introducono cambiamenti
sostanziali alla decisione quadro. Articolo 2 - Definizioni Scopo della
presente direttiva è garantire che per tutte le vittime di reato si applichino
norme minime in tutta l’UE. In particolare, la presente direttiva prevede
sostegno e protezione per i familiari delle vittime, poiché anche tali persone
subiscono spesso un pregiudizio a seguito del reato e possono a loro volta
essere a rischio di vittimizzazione secondaria così come di vittimizzazione o
intimidazione da parte dell’autore del reato o dei suoi complici. Tutte le
disposizioni di questa direttiva sono inoltre applicabili ai familiari di
vittime che a seguito del reato sono decedute, poiché hanno specifici e
legittimi interessi verso il procedimento che vanno al di là di quelli dei
familiari di vittime sopravvissute e sono spesso riconosciuti come
rappresentanti delle vittime. Articoli 3, 4, 5
e 6 – Diritto all’informazione e diritto di comprendere e di essere compresi Scopo di questi
articoli è garantire che le vittime ricevano informazioni sufficienti e in
forma ad esse comprensibile, affinché possano far valere pienamente i loro
diritti e si sentano rispettate. Occorre che queste informazioni siano
disponibili dal momento in cui la vittima denuncia un reato, in tutto il corso
del procedimento penale e in relazione all’evoluzione del caso. Occorre che le
informazioni siano sufficientemente dettagliate per consentire alle vittime di
decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al
procedimento e alle modalità d’esercizio dei propri diritti, specialmente
quando devono decidere se chiedere o meno la revisione di una decisione di non
luogo a procedere. Per varie ragioni
le vittime possono avere difficoltà nel capire le informazioni fornite in una
forma standard scritta. La vittima può in particolare non conoscere la lingua
in cui è fornita l’informazione, o può avere difficoltà di comprensione,
parziali o totali, a causa di altri fattori, come l’età, la maturità, le
capacità intellettive ed emotive, il livello di alfabetizzazione ed eventuali
menomazioni, ad esempio visive o auditive. Occorre quindi che le informazioni
siano fornite in diversi formati, tenendo conto di tali fattori. Articolo 7 –
Diritto ai servizi di assistenza alle vittime Scopo di questo
articolo è garantire che le vittime possano accedere a servizi di assistenza
che forniscano informazioni e consigli, sostegno emotivo e psicologico e
supporto pratico, spesso fondamentali per il loro recupero e per aiutarle ad
affrontare i postumi del reato e la pressione di un procedimento penale. Occorre che tale
assistenza intervenga al più presto dopo la commissione del reato,
indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno. Si tratta di
servizi che possono rivelarsi di particolare importanza nella decisione della
vittima di sporgere o meno denuncia. Le vittime possono inoltre avere bisogno
di assistenza sia durante il periodo del procedimento che a più lungo termine.
Questi servizi possono essere forniti da organizzazioni governative o non
governative e non devono comportare procedure e formalità eccessive che
potrebbero ridurne l’accesso. L’assistenza può essere fornita in vari modi,
come incontri personali, colloqui telefonici o altre modalità a distanza ai fini
di massimizzare la distribuzione geografica e la disponibilità dei servizi.
Alcuni gruppi di vittime, fra cui le vittime di violenze sessuali, le vittime
di reati generati da pregiudizi come la violenza di genere e i reati xenofobi,
e le vittime del terrorismo, spesso hanno bisogno di servizi di assistenza
specializzata per le particolari caratteristiche del reato che hanno subito.
Occorre, nella misura del possibile, attivare tali servizi. Benché l’offerta
di assistenza non debba dipendere dal fatto che la vittima abbia sporto o meno
denuncia alla polizia o presso altre autorità competenti, queste sono spesso le
più indicate per informare le vittime delle possibilità di aiuto esistenti. Gli
Stati membri sono quindi esortati a instaurare condizioni che consentano di
indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza, garantendo al
tempo stesso il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati. Articolo 8 – Diritto a un avviso di
ricevimento della denuncia di reato Scopo di questo
articolo è garantire che alla vittima che ha sporto denuncia di reato sia
fornito un avviso di ricevimento ufficiale, cui possa fare riferimento in ogni
comunicazione futura. Articolo 9 – Diritto di essere sentiti Questo articolo è
volto a garantire che la vittima, nel corso del procedimento penale, abbia l’opportunità
di fornire informazioni iniziali e supplementari, opinioni ed elementi di
prova. L’esatta portata di questo diritto è disciplinata dalla legislazione
nazionale, e può andare dal diritto fondamentale di comunicare con un’autorità
competente e di fornirle elementi di prova a diritti più ampi, come quello di
vedere le prove prese in considerazione, quello di vedere raccolti certi
elementi di prova o il diritto di intervenire durante il processo. Articolo 10 – Diritti in caso di decisione
di non luogo a procedere Scopo di questo articolo è dare alla vittima
la possibilità di verificare che le procedure e le norme stabilite siano state
rispettate e che la decisione di non perseguire più una data persona sia stata
correttamente adottata. I meccanismi precisi di revisione dipendono dalla
legislazione nazionale. È tuttavia opportuno, come minimo, che la revisione sia
svolta da una persona o autorità differente da quella che ha preso la decisione
del non luogo a procedere. Articolo 11
– Diritto a garanzie nel contesto della mediazione e di altri servizi di
giustizia riparativa La giustizia
riparativa ingloba una serie di servizi legati, preliminari, paralleli o
posteriori al procedimento penale. Questi servizi possono essere proposti in
relazione a certi tipi di reati o solo ad autori di reato adulti o minori, e
includono ad esempio la mediazione vittima-reo, il dialogo esteso ai gruppi
parentali e i consigli commisurativi. Scopo dell’articolo
è garantire che, laddove siano forniti questi servizi, siano state predisposte
garanzie per evitare un’ulteriore vittimizzazione della vittima derivante da
tali processi. Occorre quindi che questi servizi pongano al centro gli
interessi e le esigenze della vittima, il riparare il pregiudizio da essa
subito e l’evitare ulteriori pregiudizi. È opportuno che la partecipazione
della vittima sia volontaria, cosa che implica anche che essa abbia sufficiente
conoscenza dei rischi e dei vantaggi per poter fare una scelta informata.
Significa inoltre che, nell’affidare un caso alla giustizia riparativa e nello
svolgere un processo di questo genere, occorre tenere conto di fattori, come
gli squilibri di potere, l’età, la maturità o la capacità intellettiva della
vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di fare una scelta
informata o che potrebbero pregiudicare l’esito positivo del procedimento
seguito. Se in linea generale i procedimenti a livello privato, se non
concordato diversamente, devono essere riservati, si può ritenere che elementi
come minacce fatte in questi contesti debbano venire segnalati nell’interesse
generale. È opportuno, in conclusione, che ogni accordo fra le parti sia
raggiunto volontariamente. Articolo 13 – Diritto al rimborso delle
spese Questa
disposizione è coerente con la decisione quadro del 2001 nell’accordare alle
vittime che partecipano al procedimento penale il diritto al rimborso delle
spese. Il rimborso è previsto anche quando la vittima è presente al processo
senza partecipare propriamente al procedimento. Scopo di questo articolo è
garantire che eventuali limitazioni finanziarie della vittima non le
impediscano di essere presente al processo e di vedere ottenuta giustizia. Articolo 18 –
Individuazione delle vittime vulnerabili Scopo di questo
articolo è garantire che le vittime ricevano un trattamento individualizzato e
che sia predisposto un meccanismo coerente per identificare le vittime
vulnerabili che possono aver bisogno di misure speciali nel corso del
procedimento penale. Tutte le vittime
di reato sono, in sé, vulnerabili, e di conseguenza devono essere trattate con
sensibilità e attenzione. Certe vittime, tuttavia, sono particolarmente esposte
al rischio di ulteriore vittimizzazione o di intimidazione da parte della
persona imputata o indagata o dei suoi complici, e alcune corrono il rischio
che la loro partecipazione al procedimento penale – con deposizioni o in altre
forme – possa essere fonte di ulteriore sofferenza o pregiudizio. Per queste
vittime devono essere previste misure speciali che riducano al minimo la
probabilità di essere ulteriormente danneggiate. L’articolo in
oggetto prevede che il rischio di esposizione a un tale pregiudizio sia
determinato in base alle caratteristiche personali della vittima e alla natura
o al tipo di reato subito. La maggior parte dei minori e dei disabili sono
particolarmente a rischio a causa delle loro personali caratteristiche: possono
subito essere identificati come gruppi vulnerabili e nella maggior parte dei
casi come bisognosi di misure speciali. Nella maggioranza dei casi, sono
esposte al rischio di ulteriore vittimizzazione durante il procedimento anche
le vittime rientranti in altre categorie definite in base alla natura o al tipo
di reato, come le vittime di violenza sessuale, fra cui lo sfruttamento
sessuale, e le vittime della tratta degli esseri umani. L’articolo
riconosce al tempo stesso che le vittime sono individui che reagiscono al reato
in modo diverso e che hanno diverse esigenze e fragilità. Una vittima può
quindi essere vulnerabile pur non rientrando in una specifica categoria di
vittime vulnerabili, e va quindi predisposto un meccanismo di valutazione
individuale per garantire che tutte le vittime vulnerabili siano riconosciute e
adeguatamente protette. Un tale approccio può essere determinante ai fini del
recupero delle vittime e per garantire che ricevano adeguata assistenza e
protezione nel corso del procedimento e successivamente ad esso; evita inoltre
al massimo la vittimizzazione secondaria e ripetuta e l’intimidazione e offre
alla vittima un effettivo accesso alla giustizia. Un tale approccio va tuttavia
applicato in misura proporzionale alla probabilità che sia avviata l’azione
penale e che la vittima richieda specifiche misure. In particolare, la gravità
del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima sono utili
indicatori della portata che deve avere ogni specifica valutazione individuale. La valutazione
individuale deve servire a delineare le esigenze della vittima durante il
procedimento e a determinare se ricorrano le condizioni perché la vittima sia
orientata verso specifici servizi di assistenza. I pubblici funzionari che per
primi entrano in contatto con la vittima contestualmente alla denuncia di un
reato devono ricevere un’appropriata formazione e devono disporre di adeguati
orientamenti, strumenti o protocolli che permettano loro di valutare in modo
coerente le necessità della vittima. Occorre che la
valutazione individuale tenga conto di tutti i fattori che possono fare
aumentare la probabilità di un’ulteriore vittimizzazione o intimidazione della
vittima nel corso del procedimento. Occorre in particolare tener conto dei
seguenti fattori: età, genere e identità di genere, appartenenza etnica, razza,
religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, difficoltà di
comunicazione, relazione con la persona indagata o imputata o dipendenza da
essa, precedente esperienza di reati e tipo o natura di questi, ad esempio
reati generati da pregiudizi, criminalità organizzata o terrorismo. La valutazione
deve accordare particolare attenzione alle vittime del terrorismo data la varia
natura di tali atti, che vanno dal terrorismo di massa a quello mirato contro
particolari individui. Articolo 19 –
Diritto all’assenza di contatti fra le vittime e gli autori dei reati Questo articolo
rispecchia l’approccio di cui all’articolo 8 della decisione quadro del 2001,
per garantire che siano adottate adeguate misure onde evitare il contatto fra
la vittima e la persona imputata o indagata nei luoghi in cui la vittima deve
recarsi ai fini della partecipazione al procedimento penale. A questo fine si
può ricorrere a diversi mezzi, come la creazione di luoghi d’attesa separati e
il controllo dell’arrivo della vittima e dell’imputato. Possono essere un’importante
fonte di informazioni sulle modalità per evitare tale contatto anche le
migliori prassi e gli orientamenti forniti ai pubblici funzionari. Articolo 20 –
Diritto delle vittime alla protezione negli interrogatori durante le indagini
penali Scopo di questo articolo
è evitare la vittimizzazione secondaria garantendo che la vittima sia sentita
al più presto e che l’interazione con le autorità avvenga
nel modo più agevole possibile ma limitando al tempo stesso il numero di
contatti non necessari fra queste e la vittima. Nel
decidere quando svolgere un’audizione occorre tenere conto, nella misura del
possibile, delle esigenze della vittima e di ogni eventuale urgenza nella
raccolta delle prove. Le vittime possono essere accompagnate da una persona di
fiducia a loro scelta. Tale possibilità deve essere limitata solo in
circostanze eccezionali e, in quel caso, solo in relazione a una specifica
persona: si deve allora autorizzare la vittima ad essere accompagnata da un’altra
persona di sua scelta. Articoli 21 e 22
– Diritto delle vittime vulnerabili, fra cui i minori, di beneficiare di
protezione nel corso del procedimento penale Scopo di questi
articoli è garantire l’adozione di misure appropriate per evitare un’ulteriore
vittimizzazione o intimidazioni alle vittime riconosciute come esposte a questi
rischi. Tali misure devono essere disponibili nel corso di tutto il
procedimento penale, sia durante la fase iniziale delle indagini o dell’avvio
dell’azione penale che durante il processo. Le misure necessarie varieranno a
seconda dello stadio del procedimento. Durante le
indagini penali, livelli minimi di protezione sono necessari in occasione di
tutte le audizioni della vittima, che devono essere condotte con sensibilità da
funzionari appositamente formati. Occorre che i funzionari apprendano metodi d’audizione
adeguati che tengano conto della particolare situazione della vittima, che
riducano al minimo il suo disagio e ottimizzino la raccolta di prove di grande
solidità. A tal fine potrebbe essere necessario, in funzione del grado di
vulnerabilità della vittima, effettuare le audizioni solo in specifici locali,
ossia locali che permettano audizioni con l’uso di video o in cui,
semplicemente, vi sia un arredo adatto ai minori o ai disabili. Le vittime
vulnerabili possono trovare lo svolgimento delle audizioni particolarmente
doloroso, soprattutto se il reato è di carattere molto personale. Instaurare un
clima di fiducia con la persona che procede all’audizione può essere di estrema
importanza e può succedere solo col tempo. Per questo motivo l’articolo prevede
che, nella maggior parte dei casi, la vittima vulnerabile sia interrogata
sempre dalla stessa persona. Sono consentite eccezioni per ragioni di buona
amministrazione della giustizia, come l’urgente necessità di interrogare
qualcun altro o l’indisponibilità della persona abitualmente incaricata. Per
ragioni analoghe, in caso di violenza sessuale, le vittime devono avere il
diritto di essere interrogate da una persona del loro stesso sesso. Durante il
processo, uno dei fattori rilevanti da considerare nel determinare quali siano
le misure di tutela adeguate è il rischio di intimidazione, intenzionale o
meno. L’articolo in questione stabilisce provvedimenti minimi sia per questo
tipo di protezione che allo scopo di ridurre al minimo il disagio legato, in
particolare, a una deposizione. Sono previste anche misure per evitare il
contatto visivo fra la vittima e l’imputato, così come misure per escludere la
presenza di pubblico o di giornalisti. D’altro lato, per garantire il rispetto
dei diritti fondamentali dell’imputato o dell’indagato, la decisione di
adottare o meno queste misure è lasciata alla discrezione del giudice.
Tuttavia, il fatto che la vittima sia un minore, un disabile, una persona che
ha subito violenza sessuale o sia stata oggetto della tratta degli esseri
umani, dovrebbe, insieme alla valutazione individuale, fornire un forte indizio
delle necessità di una misura di protezione. Data la
particolare vulnerabilità dei minori occorre predisporre e applicare, anche in
normali circostanze, misure supplementari. L’articolo 22 prevede che le
audizioni possano essere videoregistrate e utilizzate come prova in tribunale e
che, in determinati casi, se il minore non ha un rappresentante, l’autorità
giudiziaria debba nominarne uno. Articolo 24 – Formazione degli operatori della giustizia Scopo di questo
articolo è stabilire obblighi in materia di formazione per i funzionari
pubblici che entrano in contatto con le vittime. Il livello, il tipo e la
frequenza della formazione, compresa la specializzazione, vanno determinati in
funzione della portata e della natura del contatto che il funzionario ha con le
vittime, tenendo anche conto, in particolare, degli eventuali contatti con
specifici gruppi di vittime. La formazione deve
dare ai funzionari strumenti per trattare la vittima in modo rispettoso, per
individuare le sue esigenze di protezione e fornirle adeguate informazioni che
la aiutino ad affrontare il procedimento e a far valere i propri diritti. Deve
vertere su questioni come la consapevolezza degli effetti negativi del reato
sulla vittima e il rischio di vittimizzazione secondaria, e sulle competenze e
conoscenze necessarie, fra cui alcune misure e tecniche speciali per assistere
le vittime e ridurre al minimo i traumi, in particolare quelli derivanti dalla
vittimizzazione secondaria. I funzionari devono inoltre imparare a riconoscere
e prevenire le intimidazioni, le minacce e i pregiudizi di cui sono oggetto le
vittime, devono conoscere i servizi che forniscono informazioni e assistenza
adatti alle esigenze delle vittime e i modi per accedere a tali servizi. L’articolo in oggetto garantisce inoltre l’adeguata
formazione degli operatori dei servizi di assistenza alle vittime e dei servizi
di giustizia riparativa, in modo che possano trattare le vittime in modo
rispettoso e imparziale e lavorino secondo standard professionali. 4. Principio di sussidiarietà L’obiettivo della
proposta non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri da
soli, in quanto quest’ultima mira a promuovere la fiducia reciproca tra di
essi; è quindi necessario pervenire ad un accordo su norme minime comuni
applicabili in tutto il territorio dell’Unione europea. Obiettivo della
proposta è ravvicinare le norme sostanziali degli Stati membri con riguardo ai
diritti, all’assistenza e alla protezione delle vittime di reato, con l’intento
di creare fiducia reciproca. La questione
riveste inoltre un’importante dimensione transfrontaliera, tenuto conto del
grande numero di cittadini dell’UE che vivono, lavorano e viaggiano nel
territorio dell’Unione e che possono subire reati mentre si trovano all’estero.
Le persone che si trovano in una tale situazione possono incontrare grosse
difficoltà nel far valere i propri diritti, e il procedimento penale può
costituire per loro un onere supplementare. I cittadini devono poter contare
sull’accesso a un livello minimo di diritti nell’Unione europea. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. 5. Principio di proporzionalità La proposta ottempera al principio di
proporzionalità in quanto non va oltre il minimo richiesto per il conseguimento
del citato obiettivo a livello europeo né va al di là di quanto necessario a
tal fine. 2011/0129 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce norme minime riguardanti i
diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[20], visto il parere del Comitato delle regioni[21], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L’Unione europea si è posta l’obiettivo di
mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cui
pietra angolare è il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in
materia civile e penale. (2)
L’Unione si è impegnata nella protezione delle
vittime di reato e nell’istituzione di norme minime, e ha adottato la decisione
quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale. Nell’ambito
del programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10‑11 dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono
stati invitati ad esaminare come migliorare la legislazione e le misure
concrete di sostegno per la protezione delle vittime. (3)
Nella risoluzione del 26 novembre 2009 sull’eliminazione
della violenza contro le donne, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati
membri a migliorare la normativa e le politiche nazionali volte a combattere
tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in
particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l’Unione europea a
garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all’assistenza e al
sostegno. (4)
L’articolo 82, paragrafo 2, del trattato prevede che si possano stabilire norme minime applicabili negli Stati membri
per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali
aventi dimensione transnazionale. La lettera c) dell’articolo
82, paragrafo 2 indica “i diritti delle vittime della criminalità” quale uno dei settori in cui è possibile stabilire norme minime. (5)
La commissione di un reato è non solo un attacco
alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Le
vittime devono essere riconosciute come tali e trattate in maniera rispettosa,
sensibile e professionale in tutti i contatti con qualsiasi autorità pubblica,
servizio di assistenza alle vittime o servizio di giustizia riparativa, tenendo
conto della loro situazione personale e delle loro necessità immediate, dell’età,
del sesso, di eventuali disabilità e del livello di maturità, e rispettandone
pienamente l’integrità fisica, psichica e morale. Occorre proteggerle dalla
vittimizzazione secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, occorre fornire
loro adeguata assistenza per facilitarne il recupero e consentire loro un
adeguato accesso alla giustizia. (6)
La presente direttiva è volta a modificare e ad
ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI. Poiché le
modifiche da apportare sono sostanziose per quantità e natura, a fini di
chiarezza è opportuno sostituire completamente la decisione quadro. (7)
La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. In particolare, è volta
a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e
psichica, alla vita privata e alla vita familiare, il diritto di proprietà, i
diritti del minore, degli anziani, delle persone con disabilità, e il diritto a
un giudice imparziale. (8)
La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli
Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti
al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. (9)
Occorre che una persona sia considerata “vittima”
indipendentemente dal fatto che l’autore della violenza sia identificato,
catturato, perseguito o condannato, e indipendentemente dalla relazione
familiare tra quest’ultimo e la vittima stessa. Subiscono pregiudizio a seguito
del reato anche i familiari della vittima, soprattutto i familiari di una
vittima deceduta, che hanno un legittimo interesse verso il procedimento
penale. Occorre pertanto che la presente direttiva tuteli anche queste vittime
indirette. Le vittime hanno bisogno di adeguato sostegno e assistenza anche
prima di denunciare il reato. Tale assistenza può essere fondamentale per il
recupero della vittima e per la sua decisione di sporgere o meno denuncia. (10)
Occorre che le informazioni fornite siano
sufficientemente esaustive per garantire che le vittime siano trattate in
maniera rispettosa e per consentire loro di decidere con cognizione di causa in
merito alla loro partecipazione al procedimento e alle modalità d’esercizio dei
propri diritti. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le
informazioni relative allo stato attuale del procedimento e alla sua
evoluzione, e altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per
decidere se chiedere o meno la revisione di una decisione di non luogo a
procedere. (11)
Occorre che le autorità pubbliche, i servizi di
assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa forniscano
informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate, in
modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. Va inoltre
garantito che, nel corso del procedimento, la vittima sia a sua volta compresa,
tenendo pertanto conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le
informazioni, della sua età, maturità, delle sue capacità intellettive ed
emotive, del livello di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o
fisiche, ad esempio visive o auditive. Nel corso del procedimento penale
occorre anche tenere conto di eventuali limitazioni della capacità della vittima
di comunicare informazioni. (12)
Non si può ottenere realmente giustizia se la
vittima non riesce a spiegare adeguatamente le circostanze del reato subito e a
fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto
importante garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e
siano in grado di far valere i propri diritti. Occorre quindi che durante l’interrogatorio
delle vittime e per la loro partecipazione alle udienze sia sempre disponibile
un servizio di interpretazione gratuito. Per quanto riguarda gli altri aspetti
del procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione
può variare a seconda delle specifiche questioni, dello status della vittima,
del suo coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui
goda. In questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione va
fornito solo nella misura in cui serva alla vittima per esercitare i propri
diritti. (13)
Occorre che l’assistenza fornita – sia da
associazioni governative che non governative – sia disponibile dal momento
della commissione del reato, nel corso di tutto il procedimento penale e anche
una volta questo terminato, in funzione delle necessità della vittima. L’assistenza
va fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una
sufficiente distribuzione geografica che consenta a tutte le vittime di
accedere a questi servizi. Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di
violenza sessuale, di violenza di genere, di xenofobia o di altri reati
generati da pregiudizi, e le vittime del terrorismo, possono avere bisogno di
servizi di assistenza specializzata per le particolari caratteristiche del
reato che hanno subito. (14)
Benché l’offerta di assistenza non debba dipendere
dal fatto che la vittima abbia sporto o meno denuncia alle autorità competenti,
come la polizia, queste sono spesso le più indicate per informare le vittime
delle possibilità di aiuto esistenti. Gli Stati membri sono quindi esortati a
instaurare condizioni adeguate che consentano di indirizzare le vittime verso
gli specifici servizi di assistenza, garantendo al tempo stesso il rispetto
degli obblighi in materia di protezione dei dati. (15)
Occorre che la revisione di una decisione di non
luogo a procedere sia svolta da una persona o autorità diversa da quella che ha
adottato la decisione originaria. I meccanismi o le procedure per tale
revisione devono applicarsi conformemente al diritto nazionale. (16)
I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad
esempio la mediazione vittima-reo, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i
consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma
richiedono garanzie volte ad evitare ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi
che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima,
il riparare il pregiudizio da essa subito e l’evitare ulteriori pregiudizi.
Nell’affidare un caso alla giustizia riparativa e nello svolgere un processo di
questo genere, occorre tenere conto di fattori, come gli squilibri di potere, l’età,
la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne
o ridurne la facoltà di fare una scelta informata o che potrebbero pregiudicare
l’esito positivo del procedimento seguito. Se in linea generale i procedimenti a livello privato, se non
concordato diversamente, devono essere riservati, si può ritenere che elementi
come minacce fatte in questo contesto debbano venire segnalati nell’interesse
generale. (17)
Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime
sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e
ripetuta e di intimidazione da parte dell’autore del reato o dei suoi complici.
Questa vulnerabilità può essere generalmente individuata in base alle
caratteristiche personali della vittima e al tipo o alla natura del reato:
alcune vittime come i minori, i disabili, le vittime di violenza sessuale e le
vittime della tratta di esseri umani sono nella maggior parte dei casi esposte
al rischio di ulteriore vittimizzazione e hanno bisogno di speciali misure di
protezione. L’accesso a tale misure di protezione dovrebbe venire limitato solo
in circostanze eccezionali, ad esempio quando è necessario trovare un
equilibrio con i diritti fondamentali dell’imputato o dell’indagato, o qualora
la vittima lo desideri. Per quanto riguarda le vittime della tratta degli
esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e
pedopornografia, la direttiva non tratta queste questioni qualora disposizioni
specifiche e più dettagliate figurino già in strumenti distinti, adottati o in
fase di negoziazione. (18)
Al di là di queste categorie ogni persona può
essere comunque vulnerabile, sempre in base alle sue personali caratteristiche
e alla natura del reato subito. Solo una valutazione individuale, svolta al più
presto dalle persone competenti a formulare raccomandazioni sulle misure di
protezione, può permettere di riconoscere effettivamente questa posizione di
vulnerabilità. Occorre che una tale valutazione tenga conto in particolare dei
fattori seguenti: età, genere e identità di genere, appartenenza etnica, razza,
religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, difficoltà di
comunicazione, relazione con la persona indagata o imputata o dipendenza da
essa, precedente esperienza di reati e tipo o natura di questi, ad esempio
criminalità organizzata, terrorismo o reati generati da pregiudizi. Occorre
inoltre considerare se la vittima è straniera. La valutazione deve accordare
particolare attenzione alle vittime del terrorismo data la varia natura di tali
atti, che vanno dal terrorismo di massa a quello mirato contro particolari
individui. (19)
Occorre che le vittime identificate come
vulnerabili possano godere di adeguate misure di protezione durante il
procedimento penale. Il preciso carattere e l’esatta portata di queste misure
vanno determinati attraverso la valutazione individuale, nell’ambito di
colloqui con la vittima e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le
preoccupazioni e i timori della vittima in relazione al procedimento dovrebbero
essere i fattori chiave nel determinare l’eventuale necessità di misure
particolari. (20)
Nell’applicare le disposizioni della presente
direttiva, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente
conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla
Convenzione della Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. (21)
Nell’applicare le disposizioni della presente
direttiva occorre che gli Stati membri garantiscano che i disabili godano
pienamente dei diritti da essa previsti su
una base di parità con gli altri, conformemente alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e in particolare alle sue disposizioni relative al diritto di eguale
riconoscimento di fronte alla legge, di parità di accesso alla giustizia, di
accesso alle informazioni e di accessibilità ai luoghi, così come al diritto di
non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti e al diritto di non
essere sottoposti a violenza e maltrattamenti. (22)
Occorre limitare il rischio di ulteriore
vittimizzazione – da parte dell’autore del reato o a seguito della
partecipazione al procedimento penale – svolgendo il procedimento in un modo
coordinato, che rispetti le vittime e consenta loro di stabilire un clima di
fiducia con le autorità. Occorre che l’interazione con le autorità avvenga nel
modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di
contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a
registrazioni video delle audizioni e consentendone l’uso nei procedimenti
giudiziari. Occorre che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione
una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alla
vittima durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un
eventuale contatto visivo con l’autore del reato, i suoi familiari, i suoi
complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri
sono esortati ad adottare, se del caso, misure pratiche e realizzabili per
permettere di creare nei tribunali luoghi d’attesa separati per le vittime.
Proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per
evitare un’ulteriore vittimizzazione, e a tal fine è possibile avvalersi di una
serie di provvedimenti fra cui, ad esempio, la non divulgazione, o la
divulgazione limitata, di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo
in cui si trova. Particolarmente importante è inoltre la protezione delle
vittime minorenni, inclusa la non divulgazione dei loro nomi. (23)
Quando, conformemente alla presente direttiva, deve
essere nominato un tutore e/o un rappresentante per il minore, queste funzioni
possono essere svolte dalla stessa persona o da una persona giuridica, un’istituzione
o un’autorità. (24)
Occorre che i funzionari che intervengono nei
procedimenti penali e che possono entrare in contatto con le vittime siano
adeguatamente istruiti per rispondere alle esigenze di queste, nel quadro di
una formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di
contatto che intrattengono con le vittime, e che contempli, se del caso, una
specializzazione. (25)
Occorre che gli Stati membri incoraggino la
collaborazione con le organizzazioni della società civile, comprese le
organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le
vittime di reato, e collaborino strettamente con esse, in particolare per
quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché
la verifica e valutazione dell’impatto delle misure di assistenza e di
protezione di tali vittime. (26)
Poiché l’obiettivo di stabilire norme minime comuni
non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali
degli Stati membri, né a livello nazionale né a livello regionale e locale, e può invece, in virtù delle sue dimensioni e dei suoi potenziali effetti,
essere realizzato meglio a livello dell’Unione, l’Unione
può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (27)
I dati personali trattati nell’ambito dell’attuazione
della presente direttiva devono essere protetti conformemente alla decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei
dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia
in materia penale[22],
e conformemente ai principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa,
del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno
ratificato. (28)
La presente direttiva non incide sulle disposizioni
di più ampia portata contenute in altri atti dell’UE che trattano in modo più
mirato le specifiche esigenze di vittime particolarmente vulnerabili. (29)
[A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno
notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della
presente direttiva] OPPURE [Fatto
salvo l’articolo 4 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati non partecipano all’adozione
della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua
applicazione][23]. (30)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione
della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua
applicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1
Obiettivi Scopo della presente direttiva è garantire che
tutte le vittime di reato ricevano adeguata protezione e assistenza, possano
partecipare ai procedimenti penali e siano riconosciute e trattate in maniera
rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta, in tutti
i contatti con qualsiasi autorità pubblica, servizio di assistenza alle vittime
o servizio di giustizia riparativa. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: (a) “vittima”: (i) la persona fisica che ha subito un
pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali
causati direttamente dalla commissione di un reato; (ii) i familiari di una persona deceduta a
seguito della commissione di un reato; (b) “familiari”: il coniuge, il
convivente, il partner registrato, i parenti in linea
diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima; (c) “convivente”: chi vive con la
vittima in modo stabile e continuo senza che tale relazione sia stata
registrata davanti a un’autorità; (d) “partner registrato”: la persona cui
la vittima è legata da un’unione registrata in base alla legislazione di un
dato Stato membro; (e) “servizi di
giustizia riparativa”: servizi che hanno lo scopo di mettere in contatto la
vittima e l’accusato per farli raggiungere un accordo volontario sul modo in
cui affrontare il pregiudizio derivante dal reato; (e) “minore”: persona di età inferiore
agli anni diciotto; (f) “disabile”: una persona con una
menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la sua
piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di uguaglianza con
gli altri. Capo 2 INFORMAZIONI E SOSTEGNO Articolo 3
Diritto di ottenere
informazioni dal primo contatto con un’autorità competente Gli Stati membri provvedono a che la vittima
di reato, fin dal primo contatto con l’autorità competente a raccogliere le
denunce, ottenga senza indebito ritardo le seguenti informazioni: (a) dove e come sporgere denuncia; (b) le coordinate dei servizi o delle
organizzazioni a cui rivolgersi per assistenza; (c) il tipo di assistenza che può
ricevere; (d) le procedure successive alla
presentazione di una denuncia di reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali
procedure; (e) come e a quali condizioni è
possibile ottenere protezione; (f) in che misura e a quali condizioni
ha il diritto di ricevere l’assistenza di un legale, il patrocinio a spese
dello Stato o qualsiasi altra forma di assistenza; (g) in che misura e a quali condizioni
ha il diritto di ottenere un risarcimento, e i termini per presentare domanda; (h) qualora risieda in un altro Stato
membro, a quali meccanismi speciali può ricorrere per tutelare i propri
interessi; (i) le procedure da seguire per
denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti; (j) a chi rivolgersi per comunicazioni
sul proprio caso. Articolo 4
Diritto di ottenere
informazioni sul proprio caso 1.
Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia
informata del proprio diritto di ricevere le informazioni indicate in appresso
relativamente al proprio caso, e a che ottenga dette informazioni se lo
desidera: (a) tutte le decisioni, con le relative
motivazioni, che mettono fine al procedimento penale avviato a seguito della
denuncia di reato sporta dalla vittima, come la decisione di non luogo a
procedere o di non proseguire le indagini o l’azione penale, o la sentenza
definitiva di un processo, condanne incluse; (b) le informazioni che consentano alla
vittima di essere al corrente dello stato del procedimento avviato a seguito
della denuncia di reato sporta, salvo in casi eccezionali in cui ciò potrebbe
pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento; (c) la data e il luogo del processo. 2.
Gli Stati membri garantiscono alla vittima la
possibilità di venire informata del rilascio della persona perseguita o
condannata per i fatti che la riguardano. La vittima riceve tale informazione
qualora lo desideri. 3.
Gli Stati membri garantiscono che la vittima non
riceva le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ha dichiarato di non
desiderarlo. Articolo 5
Diritto di comprendere
e di essere compresi Gli Stati membri prendono le misure necessarie
atte a garantire che, in ogni interazione con le pubbliche autorità nel corso
del procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da queste, la
vittima comprenda e possa essere compresa. Articolo 6
Diritto all’interpretazione e
alla traduzione 1.
Gli Stati membri assicurano che la vittima che non
comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia
assistita gratuitamente, se lo desidera, da un interprete durante i colloqui o
gli interrogatori del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e
giudiziarie, inclusi gli interrogatori di
polizia, così come per la sua partecipazione alle udienze,
comprese le necessarie udienze preliminari. 2.
Per assicurare che la vittima possa esercitare i
suoi diritti nel procedimento penale, gli Stati membri provvedono a che, in
tutti gli altri casi e su richiesta della vittima, l’interpretazione sia
disponibile, gratuitamente, in funzione delle esigenze di questa e del suo ruolo
nel procedimento. 3.
Se del caso, è possibile utilizzare tecnologie di
comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la
presenza fisica dell’interprete non sia necessaria perché la vittima possa
esercitare correttamente i propri diritti o capire il procedimento. 4.
Gli Stati membri assicurano che la vittima che non
comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione disponga,
se lo desidera, delle traduzioni gratuite delle informazioni indicate in
appresso, nella misura in cui vi può avere accesso: (a) la denuncia del reato all’autorità
competente; (b) ogni decisione che metta fine al
procedimento penale relativo al reato denunciato dalla vittima, con almeno una
sintesi dei motivi della decisione; (c) le informazioni essenziali affinché la
vittima possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in funzione
delle sue necessità e del suo ruolo nel procedimento stesso. 5.
Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione
di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se la vittima comprende e
parla la lingua del procedimento penale e se ha bisogno di traduzioni e dell’assistenza
di un interprete. 6.
Gli Stati membri assicurano che, secondo le
procedure della legislazione nazionale, la vittima abbia il diritto di impugnare
una decisione che dichiara superflua l’interpretazione o la traduzione e, nel
caso in cui queste siano state fornite, abbia la possibilità di contestare la
qualità dell’interpretazione in quanto insufficiente per consentire di
esercitare i propri diritti o di capire il procedimento. Articolo 7
Diritto ai servizi di
assistenza alle vittime 1.
Gli Stati membri provvedono a che la vittima e i
suoi familiari, in funzione delle loro necessità, abbiano accesso a specifici
servizi di assistenza gratuiti e riservati. 2.
Tali servizi forniscono come minimo: (a) informazioni, consigli e aiuto in materia
di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi statali
di risarcimento delle vittime di reato, e il loro ruolo nel procedimento
penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; (b) informazioni sui servizi specializzati o,
se del caso, rinvio a tali servizi; (c) sostegno emotivo e psicologico; (d) consigli relativi ad aspetti finanziari e
pratici a seguito del reato. 3.
Gli Stati membri aiutano l’autorità che ha ricevuto
la denuncia e gli altri organi rilevanti a indirizzare le vittime verso gli
specifici servizi di assistenza. 4.
Oltre ai servizi generali di assistenza alle
vittime, gli Stati membri promuovono la creazione o lo sviluppo di servizi di
assistenza specializzata. Capo 3 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE Articolo 8
Diritto a un avviso di
ricevimento della denuncia di reato Gli Stati membri provvedono a che la vittima
ottenga un avviso di ricevimento scritto per la denuncia presentata a una
competente autorità nazionale. Articolo 9
Diritto di essere
sentiti Gli Stati membri garantiscono che la vittima
possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi
di prova. Articolo 10
Diritti in caso di
decisione di non luogo a procedere 1.
Gli Stati membri garantiscono alla vittima il
diritto di chiedere la revisione di una decisione di non luogo a procedere. 2.
Gli Stati membri provvedono a che la vittima riceva
informazioni sufficienti per decidere se chiedere o meno la revisione di una
decisione di non luogo a procedere. Articolo 11
Diritto a garanzie nel
contesto della mediazione e di altri servizi di giustizia riparativa 1.
Gli Stati membri stabiliscono norme che
garantiscono la protezione delle vittime dall’intimidazione o da un’ulteriore
vittimizzazione, applicabili in caso di ricorso a servizi di mediazione o ad
altri servizi di giustizia riparativa. Tali norme devono contemplare almeno
quanto segue: (a) i servizi di mediazione o di giustizia riparativa
devono essere utilizzati solo se sono nell’interesse della vittima, e devono
essere basati sul consenso libero e informato. Tale consenso può essere
revocato in qualsiasi momento; (b) prima di acconsentire a partecipare a
questi tipi di procedimenti, la vittima deve ricevere informazioni complete e
obiettive in merito ai procedimenti stessi e ai loro potenziali esiti, così
come informazioni sulle modalità di controllo dell’esecuzione di un eventuale
accordo; (c) l’indagato, l’imputato o l’autore del
reato deve avere assunto la responsabilità del suo atto; (d) ogni accordo deve essere raggiunto
volontariamente e deve essere preso in considerazione in ogni eventuale
procedimento penale ulteriore; (e) le discussioni non pubbliche che hanno
luogo nell’ambito dei processi di mediazione o di altri processi di giustizia
riparativa devono essere riservate e non devono venire successivamente
divulgate, se non con l’accordo delle parti o se lo richiede il diritto
nazionale per motivi imperativi di interesse pubblico. 2.
Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi ai
servizi di mediazione o ad altri servizi di giustizia riparativa, anche
stabilendo protocolli relativi alle condizioni di tali rinvii. Articolo 12
Diritto al patrocinio
a spese dello Stato Gli Stati membri garantiscono che le vittime
che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese
dello Stato conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Articolo 13
Diritto al rimborso
delle spese Gli Stati membri, conformemente alle procedure
previste dal diritto nazionale, danno alle vittime che partecipano al
procedimento penale la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute a
seguito di tale partecipazione, così come a seguito della loro presenza al
processo. Articolo 14
Diritto alla
restituzione dei beni Gli Stati membri provvedono a che i beni
restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell’ambito del
procedimento penale le siano resi senza ritardo, tranne quando il procedimento
penale imponga altrimenti. Articolo 15
Diritto di ottenere
una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito
del procedimento penale 1.
Gli Stati membri garantiscono alla vittima il
diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore
del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di
tempo. Il primo comma non
si applica qualora il diritto nazionale preveda altre modalità di restituzione
o di risarcimento. 2.
Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l’autore del reato a prestare adeguato
risarcimento alla vittima. Articolo 16
Diritti delle vittime
residenti in un altro Stato membro 1.
Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado
di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti
dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo
svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui
è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare: –
di raccogliere la deposizione della vittima
immediatamente dopo l’avvenuta denuncia del reato all’autorità competente; –
di ricorrere nella misura del possibile, per l’audizione
delle vittime residenti all’estero, alle disposizioni relative alla
videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000
relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione
europea. 2.
Gli Stati membri assicurano che la vittima di un
reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede
possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro di
residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è
stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto
nazionale, qualora non abbia desiderato farlo. 3.
Ferma restando la competenza dello Stato membro che
ha ricevuto la denuncia, l’autorità competente dinanzi alla quale è stata
sporta denuncia trasmette la denuncia senza indugio all’autorità competente nel
territorio in cui è stato commesso il reato. Capo 4 RICONOSCIMENTO DELLA VULNERABILITÁ E
PROTEZIONE DELLE VITTIME Articolo 17
Diritto alla
protezione 1.
Gli Stati membri assicurano che sussistono misure
per proteggere la vittima e i suoi familiari da ritorsioni, intimidazioni, e da
vittimizzazione ripetuta o ulteriore. 2.
Le misure di cui al paragrafo 1 includono in
particolare procedure ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi
familiari, misure volte ad evitare il contatto fra gli autori del reato e le
vittime negli edifici in cui si svolge il procedimento penale, e misure per
ridurre al minimo il rischio di pregiudizi psicologici od emotivi per le
vittime durante gli interrogatori o le testimonianze, e per garantirne la
sicurezza e il rispetto della dignità. Articolo 18
Individuazione delle vittime
vulnerabili 1.
Ai fini della presente direttiva sono considerate
vulnerabili, per le loro caratteristiche personali, le seguenti categorie di
vittime: (a) i minori; (b) i disabili. 2.
Ai fini della presente direttiva sono considerate
vulnerabili, per la natura o il tipo di reato subito, le seguenti categorie di
vittime: (a) le vittime di violenza sessuale; (b) le vittime della tratta di esseri umani. 3.
Gli Stati membri provvedono a che tutte le altre
vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale,
conformemente alle procedure nazionali, per determinare se, per le loro
personali caratteristiche o per le circostanze, il tipo o la natura del reato,
sono esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta o di
intimidazione. 4.
Gli Stati membri provvedono a che tutte le vittime
vulnerabili di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano tempestivamente oggetto di una valutazione
individuale, conformemente alle procedure nazionali, per determinare le misure
speciali, contemplate agli articoli 21 e 22, di cui devono beneficiare. La
valutazione tiene conto dei desideri della vittima vulnerabile, compresa la sua
eventuale volontà di non avvalersi di misure speciali. 5.
La portata della valutazione può essere adattata
secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla
vittima. Articolo 19
Diritto all’assenza di
contatti fra le vittime e gli autori dei reati Gli Stati membri instaurano progressivamente
le condizioni necessarie per evitare contatti fra le vittime e gli indagati o
imputati in ogni luogo in cui la vittima può avere contatti personali con le
autorità pubbliche dovuti alla sua condizione di vittima, e in particolare nei
luoghi in cui si svolge il procedimento penale. Articolo 20
Diritto delle vittime
alla protezione negli interrogatori durante le indagini penali Gli Stati membri garantiscono: (a) che la vittima sia sentita senza
indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia di reato presso le
autorità competenti; (b) che il numero delle audizioni della
vittima sia limitato al minimo, e che le audizioni abbiano luogo solo se
strettamente necessarie ai fini del procedimento penale; (c) che la vittima possa essere
accompagnata, se del caso, dal suo rappresentante legale o da una persona di
sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona. Articolo 21
Diritto delle vittime
vulnerabili di beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale 1.
Gli Stati membri provvedono a che le vittime
vulnerabili di cui all’articolo 18 beneficino delle misure di cui ai paragrafi 2
e 3 conformemente alla valutazione individuale di cui all’articolo 18,
paragrafo 4, e alle norme sulla discrezionalità giudiziale. 2.
Nel corso delle indagini penali le vittime
vulnerabili beneficiano delle seguenti misure: (a) le audizioni della vittima si
svolgono in locali appositi o adattati allo scopo; (b) le audizioni della vittima sono
effettuate da o mediante operatori formati a tale scopo; (c) tutte le audizioni della vittima
sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona
amministrazione della giustizia; (d) tutte le audizioni delle vittime di
violenza sessuale sono svolte da una persona dello stesso della vittima. 3.
Nel corso del processo le vittime vulnerabili
beneficiano delle seguenti misure: (a) misure per evitare il contatto visivo fra
le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi
adeguati fra cui l’uso delle tecnologie della comunicazione; (b) misure per consentire alla vittima di
essere ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare
ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione; (c) misure per evitare domande non necessarie
sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato, e (d) misure che permettano di svolgere l’udienza
a porte chiuse. Articolo 22
Diritto dei minori di
beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale Se la vittima è un minore gli Stati membri,
oltre alle misure di cui all’articolo 21, provvedono affinché: (a) nell’ambito delle indagini penali,
tutte le audizioni della vittima possano essere videoregistrate e le
videoregistrazioni possano essere utilizzate, conformemente al diritto interno,
come prova nel procedimento penale; (b) nell’ambito delle indagini penali e
del processo, le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per
la vittima qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità
genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un
conflitto di interesse con la vittima, oppure il minore non sia accompagnato o
sia separato dalla famiglia. Articolo 23
Diritto alla protezione della
vita privata 1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità
giudiziarie possano adottare, nell’ambito del procedimento giudiziario, misure
atte a proteggere la vita privata e l’immagine fotografica della vittima e dei
suoi familiari. 2.
Gli Stati membri adottano misure che spingano i
media ad adottare e a rispettare misure di autoregolamentazione per proteggere
la vita privata, l’integrità personale e i dati personali della vittima. Capo 6 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 24
Formazione degli
operatori della giustizia 1.
Gli Stati membri provvedono a che i servizi di
polizia, le procure e il personale giudiziario ricevano una formazione sia
generale che specializzata, di livello appropriato al tipo di contatto che
intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi alle esigenze di queste e dia
loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e
professionale. 2.
Gli Stati membri provvedono a che i magistrati
abbiano accesso a una formazione, sia generale che specializzata, che li
sensibilizzi alle esigenze delle vittime e dia loro gli strumenti per trattarle
in modo imparziale, rispettoso e professionale. 3.
Gli Stati membri adottano misure affinché gli
operatori dei servizi di assistenza alle vittime e dei servizi di giustizia
riparativa ricevano un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di
contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali
per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e
professionale. 4.
A seconda delle mansioni svolte e della natura e
del livello dei contatti fra l’operatore della giustizia e le vittime, la
formazione verte come minimo su questioni relative alle conseguenze del reato
sulle vittime, sui rischi di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e
secondaria, sui mezzi per evitarle e sulla disponibilità e pertinenza dell’assistenza
alle vittime. Articolo 25
Cooperazione e
coordinamento dei servizi 1.
Gli Stati membri cooperano per facilitare una più
efficace tutela dei diritti e degli interessi delle vittime nell’ambito del
procedimento penale. Questo può avvenire grazie a reti direttamente legate al
sistema giudiziario, oppure grazie a collegamenti fra le organizzazioni di
assistenza alle vittime, anche con il sostegno delle reti europee che si
occupano di questioni relative alle vittime. 2.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità che
lavorano con le vittime o prestano loro assistenza collaborino fra di loro per
fornire una risposta coordinata alle vittime e ridurre al minimo le conseguenze
negative del reato, i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta e l’onere
che costituisce, per le vittime, l’interazione con gli organi di giustizia
penale. Capo 7 DISPOSIZIONI FINALI Articolo 26
Recepimento 1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro [due anni dalla data d’adozione]. 2.
Gli Stati membri comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni di diritto
interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva, accompagnate da una tabella di concordanza tra
queste ultime e la presente direttiva. 3.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
detto riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 27
Comunicazione di dati
e statistiche Gli Stati membri trasmettono alla Commissione
europea i dati concernenti l’applicazione delle procedure nazionali relative
alle vittime di reato entro [due anni dalla data d’adozione]. Articolo 28
Sostituzione La decisione quadro 2001/220/GAI è sostituita
in relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente
direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per
il recepimento nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri che partecipano
all’adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro si
intendono fatti alla presente direttiva. Articolo 29
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Articolo 30
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2010) 623. [2] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1; COM (2010)
171. [3] 2969ª sessione del Consiglio GAI, 23.10.2009, 14936/09
(Presse 306). [4] Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione -
Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione
(COM(2010) 603 definitivo). [5] Raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009,
sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell’Unione europea (INI/2009/2012). [6] P_TA(2009)0098. [7] GU L 101 del 15.4.2011,
pag. 1. [8] GU L […]. [9] GU L 164 del 22.6.2002,
pag. 3. [10] GU L 330 del 9.12.2008, pagg. 21-23. [11] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della
tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. [12] Proposta di direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la
decisione quadro 2004/68/GAI. [13] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
- Programma UE per i diritti dei minori, COM(2011) 60 definitivo, 15.2.2011. [14] Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004
relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15). [15] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
- Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010) 491). [16] Decisione quadro 2002/475/GAI, del 13 giugno 2002, sulla
lotta contro il terrorismo, quale modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI
del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21-23). [17] Hess
Burkhard, “Feasibility Study: The European Protection Order and the European
Law of Civil Procedure”, presto disponibile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm. [18] APAV/Victim Support Europe, progetto “Victims in Europe”, 2009
(in appresso “relazione APAV”). [19] Si vedano ad es.: relazione APAV; The Implementation of
the EU Framework Decision on the standing of victims in the criminal
proceedings in the Member States of the European Union, Lisbona 2009;
Bulgarian Centre for the Study of Democracy, Project ONE: Member States’
legislation, national policies, practices and approaches concerning the victims
of crime, Sofia 2009. [20] GU C […] del […], pag. […]. [21] GU C […] del […], pag. […]. [22] GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60. [23] La formulazione finale del presente considerando della
direttiva dipenderà dalla posizione effettivamente adottata dal Regno Unito e
dall’Irlanda conformemente alle disposizioni del protocollo (n. 21).