EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AP0054

Cooperazione rafforzata nell'ambito della creazione di una protezione unitaria del brevetto *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (05538/2011 – C7-0044/2011 –2010/0384(NLE))

GU C 188E del 28.6.2012, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 188/76


Martedì 15 febbraio 2011
Cooperazione rafforzata nell'ambito della creazione di una protezione unitaria del brevetto ***

P7_TA(2011)0054

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (05538/2011 – C7-0044/2011 –2010/0384(NLE))

2012/C 188 E/26

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria (05538/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0044/2011),

visti l'articolo 74 octies e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7-0021/2011),

A.

considerando che nel 2000 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000)0412); che tale proposta conteneva sei capi; i) Capo I sulle disposizioni generali, ii) Capo II sul diritto brevettuale, iii) Capo III sul mantenimento in vigore, estensione e nullità del brevetto comunitario, iv) Capo IV sulle competenze e procedure relative alle azioni giudiziarie riguardanti il brevetto comunitario, v) Capo V sull'incidenza sul diritto nazionale e vi) Capo VI sulle disposizioni finali,

B.

considerando che tale proposta si basava sull'articolo 308 del trattato CE, che richiedeva la consultazione del Parlamento e il voto unanime in seno al Consiglio,

C.

considerando che nella sua posizione del 10 aprile 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (1) il Parlamento, nel quadro della procedura di consultazione, ha approvato la proposta della Commissione quale modificata,

D.

considerando che apparve chiaro che alcuni Stati membri avevano problemi specifici che impedivano loro di accettare il regolamento proposto; che, in particolare, taluni Stati membri non erano in grado di accettare il regime di traduzione del brevetto comunitario, che portò il Consiglio a concludere che, in considerazione della questione del regime di traduzione, esso non aveva potuto raggiungere un accordo politico sulla proposta della Commissione, per mancanza di un unanime consenso,

E.

considerando che il 9 gennaio 2006 la Commissione ha lanciato una consultazione sulla futura politica in materia di brevetti in Europa alla quale il Parlamento rispose adottando una risoluzione il 12 ottobre 2006 (2),

F.

considerando che le discussioni in sede di Consiglio sono state rilanciate dopo l'adozione, il 3 aprile 2007, della comunicazione della Commissione intitolata «Migliorare il sistema dei brevetti in Europa»(COM(2007)0165),

G.

considerando che il 4 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sulle principali caratteristiche del futuro sistema dei brevetti basato su due pilastri: i) la creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti e ii) la creazione di un brevetto UE, uno strumento giuridico per la concessione di brevetti validi in tutta l'Unione europea; che il Consiglio ha ritenuto che tali conclusioni avrebbero dovuto far parte integrante di un accordo definitivo globale su un pacchetto di misure relative a un sistema migliorato dei brevetti in Europa che comprendesse la creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e dell'Unione europea (TBEUE), un brevetto UE, compreso il regolamento distinto sul regime di traduzione, un partenariato rafforzato tra l'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e, per quanto necessario, modifiche della Convenzione sul brevetto europeo,

H.

considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009 ha comportato un cambiamento della base giuridica per la creazione di un brevetto UE a seguito dell'introduzione dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale: «Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione»,

I.

considerando che, conformemente al primo comma dell'articolo 118 TFUE, il brevetto UE inteso come diritto alla proprietà intellettuale europeo può essere definito secondo la procedura legislativa ordinaria; che, tuttavia, conformemente al secondo comma dell'articolo 118 TFUE occorre seguire una procedura legislativa speciale che richieda l'unanimità in seno al Consiglio per stabilire i regimi linguistici di tali diritti,

J.

considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona la Commissione ha confermato la sua proposta del 2000 (3); che per accelerare la procedura e permettere al Consiglio la trasposizione delle sue conclusioni politiche del 4 dicembre 2009 in una posizione del Consiglio, che sarebbe il passo successivo nella procedura legislativa ordinaria, il Parlamento con la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665) «Omnibus» (4) ha confermato la sua posizione in prima lettura del 2002, che il Consiglio non ha ancora proceduto alla trasposizione delle sue conclusioni in una posizione e, di conseguenza, non è possibile lavorare al brevetto UE sulla base della proposta della Commissione del 2002,

K.

considerando che il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)0350) che si basa sull'attuale regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti,

L.

considerando che, nonostante i numerosi cicli di negoziati intrapresi dal Consiglio nel 2010, alla riunione del Consiglio «Concorrenza» del 10 dicembre 2010 è stato confermata l'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile allora e in un prossimo futuro l'adozione all'unanimità di una decisione sul regime linguistico e che, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, gli obiettivi del regolamento proposto di istituire una tutela brevettuale unitaria non potevano essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole,

M.

considerando che vari Stati membri si sono dichiarati disposti a esaminare la possibilità di istituire una protezione brevettuale unitaria nell'ambito della cooperazione rafforzata,

N.

considerando che più di nove Stati membri hanno indicato la loro intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata tra loro nel creare una protezione brevettuale unitaria rivolgendo una richiesta alla Commissione conformemente all'articolo 329, paragrafo 1, TFUE, e successivamente la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria,

O.

considerando che il Parlamento ha verificato il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea («TUE») e degli articoli da 326 a 334 TFUE,

P.

considerando che, conformemente all'articolo 20 TUE, un minimo di nove Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, facendo ricorso alle sue istituzioni ed esercitando tali competenze mediante l'applicazione delle disposizioni dei trattati in modo giuridicamente coerente, nei limiti e secondo le modalità previsti in detto articolo e negli articoli da 326 a 334 TFUE,

Q.

considerando che la creazione di una tutela brevettuale unitaria non figura nell'elenco dei settori di competenza esclusiva di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE; considerando che la base giuridica per la creazione di diritti di proprietà intellettuale europei è l'articolo 118 TFUE, il quale fa un preciso riferimento alla creazione e al funzionamento del mercato interno, una delle competenze concorrenti dell'Unione in base all'articolo 4 TFUE; considerando che la creazione di una protezione brevettuale unitaria, compreso il regime linguistico applicabile, ricade pertanto nell'ambito delle competenze non esclusive dell'Unione,

R.

considerando, in particolare, che questa competenza rafforzata potrebbe essere considerata una promozione degli obiettivi dell'Unione, che ne protegge gli interessi e ne rafforza il suo processo d'integrazione ai sensi dell'articolo 20 TUE, alla luce della valutazione d'impatto della Commissione in relazione alla sua suddetta proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea del 2010 che segnalava l'assenza di un brevetto unitario che preveda una tutela in tutta l'Unione europea e la conseguente frammentarietà del sistema dei brevetti; considerando che tale frammentazione è dovuta agli elevati costi e alla complessità della convalida dei brevetti europei nei singoli Stati membri, costi che non possono superare il 40 % dei costi totali del rilascio di un brevetto in Europa; considerando che la creazione di una protezione unitaria dei brevetti per un gruppo di Stati membri migliorerà il livello della tutela brevettuale permettendo una tutela uniforme dei brevetti nei territori degli Stati membri aderenti e eliminerà i costi e le complessità per tali territori, stimolando così il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno,

S.

considerando che dagli antefatti di tale iniziativa appare chiaro che la decisione proposta è presentata come extrema ratio e che gli obiettivi della cooperazione non possono essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole dall'Unione nel suo insieme;

T.

considerando che anche i requisiti degli articoli da 326 a 334 TFUE sono soddisfatti; che la cooperazione rafforzata faciliterà il corretto funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei beni, favorendo la lotta alla violazione dei brevetti, determinando eventualmente un aumento del numero degli inventori che richiedono la tutela brevettuale in tutta l'Unione, fornendo parità di accesso alla tutela brevettuale unitaria a tutti gli inventori, alle imprese innovative e ai titolari di brevetto, indipendentemente dal fatto che provengano da Stati membri aderenti o meno, instaurando uno strumento integrativo disponibile a tutti i titolari di brevetti nell'Unione, migliorando le condizioni generali per le imprese innovative in tutta l'Unione ed eliminando, tra gli Stati membri aderenti, l'attuale frammentazione caratterizzata da «frontiere» tra gli Stati membri in materia di diritti brevettuali,

U.

considerando, in particolare, che la cooperazione rafforzata in questo settore rispetta il diritto dei trattati e dell'Unione in quanto non inciderà sull'acquis, dato che finora è stato adottato un numero limitato di atti giuridici dell'Unione in base all'articolo 288 TFUE, nessuno dei quali copre la creazione di un diritto di proprietà intellettuale che preveda la protezione uniforme in tutta l'Unione; che, ad eccezione della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (5), non esiste a livello dell'Unione alcun ravvicinamento del diritto sostanziale in materia di brevetti e che il regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (6) e il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (7) riguardano delle estensioni del termine brevetto per tipi specifici di questioni brevettate; che la cooperazione rafforzata in questo settore dei brevetti non causerebbe discriminazioni in quanto l'accesso al brevetto unitario sarebbe aperto agli utenti del sistema dei brevetti di tutta l'Unione,

V.

considerando che la cooperazione rafforzata rispetterà i diritti, le competenze e gli obblighi degli Stati membri non aderenti, in quanto la possibilità di ottenere una tutela brevettuale unitaria nei territori degli Stati membri aderenti non incide sulle condizioni relative alla protezione dei brevetti nei territori degli Stati membri non aderenti,

W.

considerando che l'articolo 328, paragrafo 1, TFUE prevede che la cooperazione rafforzata sia aperta in ogni momento a tutti gli Stati membri che desiderino parteciparvi; che la Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata dovrebbero promuovere sin dall’inizio e continuare a promuovere e incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri,

X.

considerando che l'approvazione del Parlamento riguarda la cooperazione rafforzata e non pregiudica quali Stati membri vi parteciperanno,

Y.

considerando che l'articolo 333, paragrafo 2, TFUE permette al Consiglio (o, più precisamente, ai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata) di adottare una decisione che disponga che esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria anziché in quello della procedura speciale contemplata dal secondo comma dell'articolo 118 TFUE che prevede la semplice consultazione del Parlamento,

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio, a prescindere da chi siano gli Stati membri partecipanti;

2.

invita il Consiglio ad adottare una decisione ai sensi dell'articolo 333, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilendo che, quando si tratterà della proposta di regolamento del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria per quanto riguarda il regime linguistico dei titoli europei di proprietà intellettuale ai sensi del l'articolo 118, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 519.

(2)  GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 169.

(3)  COM(2009)0665.

(4)  Testi adottati, P7_TA(2010)0126.

(5)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

(6)  GU L 198 del 8.8.1996, pag. 30.

(7)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.


Top