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Document 52011AE1382

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere COM(2010) 636 definitivo

    GU C 376 del 22.12.2011, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 376/81


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere

    COM(2010) 636 definitivo

    2011/C 376/15

    Relatore: VARDAKASTANIS

    La Commissione europea, in data 13 gennaio 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere

    COM(2010) 636 definitivo.

    La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 agosto 2011.

    Alla sua 474a sessione plenaria, dei giorni 21 e 22 settembre 2011 (seduta del 21 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (di seguito «la strategia») in quanto strumento di politica attiva per attuare la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (di seguito «la Convenzione») e tenere fede agli impegni derivanti dalla sua firma. Si tratta di una conferma formale della Convenzione da parte dell'UE, che ne riconosce il carattere giuridicamente vincolante. Il CESE invita l'UE a compiere gli altrettanto importanti passi successivi, ossia ratificare il Protocollo opzionale e garantire la conformità alla Convenzione delle norme derivate attuali e future. Ritiene che la Convenzione stabilisca un quadro chiaro per consentire ai disabili di contribuire alla realizzazione delle proprie potenzialità se vengono loro garantiti la partecipazione e il coinvolgimento.

    1.2   Il CESE propone di collegare l'attuazione della strategia sulla disabilità a quella della strategia Europa 2020. Gli Stati membri dovrebbero inserire nei loro programmi nazionali di riforma degli obiettivi riguardanti specificamente i disabili per misurare la povertà, i tassi di occupazione e l'istruzione.

    1.3   Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di proporre una direttiva antidiscriminazione (1) sulla base dell'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (2). Invita gli Stati membri e il Parlamento europeo ad adottare, previa modifica degli articoli sul riconoscimento della disabilità, che vanno resi conformi alla Convenzione, una normativa europea incisiva e adeguata che estenda la protezione dei diritti delle persone con disabilità ad altre sfere oltre a quella dell'occupazione.

    1.4   Il CESE sottolinea il valore aggiunto della consultazione e del coinvolgimento attivo delle organizzazioni dei disabili nel definire e nell'attuare la legislazione e le politiche che li riguardano, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione e all'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea (TUE). Evidenzia che anche le parti sociali possono svolgere un ruolo importante e che esse dovrebbero tenere maggiormente conto della disabilità nelle contrattazioni. Esorta ad attuare l'accordo quadro sui mercati del lavoro inclusivi, concluso dalle parti sociali europee il 25 marzo 2010, e chiede agli Stati membri di adottare specifiche misure finanziarie per promuovere la contrattazione collettiva sulle questioni relative alla disabilità. Fa osservare che le politiche per l'occupazione dei disabili devono puntare soprattutto su un approccio che copra l'intero arco della vita lavorativa (lifestreaming), in particolare sulla formazione permanente, il reclutamento, la continuità dell'occupazione e il reinserimento lavorativo, mantenendo un'applicazione positiva della legislazione sugli aiuti di Stato. Inoltre, apprezza e incoraggia le azioni congiunte tra sindacati e associazioni, come ad esempio la conferenza organizzata dalla Conferenza europea dei sindacati (CES) e dal Forum europeo dei disabili (EDF).

    1.5   Il CESE ritiene che per realizzare un'Europa senza barriere sia necessario adottare un atto europeo sull'accessibilità, vale a dire una normativa incisiva, appropriata e vincolante che assicuri ai disabili la libertà di circolazione e l'accesso ai beni, ai servizi e all'ambiente edificato, individuando adeguati ed efficaci meccanismi di applicazione e monitoraggio a livello sia europeo che nazionale.

    1.6   L'integrazione sistematica dell'accessibilità nelle politiche europee contribuirà alla competitività e alla ripresa economica dell'UE creando nuovi mercati per i prodotti e i servizi di assistenza e nuovi posti di lavoro a questi legati. Il CESE giudica positivamente la proposta, contenuta nella strategia, di assicurare entro il 2015 la piena accessibilità dei siti web del settore pubblico e di quelli che forniscono servizi di base ai cittadini.

    1.7   Il CESE ritiene che una Carta europea della mobilità sarebbe uno strumento concreto ed efficace per favorire la libera circolazione dei disabili consentendo loro di accedere ai servizi in tutta l'UE. L'attuazione della strategia dovrebbe portare all'adozione e all'utilizzo di tale Carta in tutti gli Stati membri.

    1.8   Il CESE invita al rispetto della dignità umana e dell'uguaglianza nella definizione delle politiche dell'UE. Chiede inoltre che venga fatta opera di sensibilizzazione in tutta la società, anche a livello familiare, sulle persone con disabilità e sul rispetto dei loro diritti e della loro dignità e che si combattano gli stereotipi di cui i disabili sono oggetto sul lavoro, nell'istruzione e in altri campi. Crede nel valore aggiunto di un'azione europea per superare le disparità che i disabili devono affrontare nei diversi Stati membri, anche incoraggiando tutti i media a promuovere la consapevolezza delle capacità e del contributo dato dai disabili. Raccomanda di elaborare degli indicatori di disabilità che consentano di raccogliere dati omogenei su tutti gli aspetti della vita di un individuo e di effettuare un monitoraggio numerico dei cittadini disabili con l'obiettivo di realizzare gli obiettivi di Europa 2020 in materia di riduzione del tasso di abbandono scolastico, della povertà e della disoccupazione.

    1.9   Il CESE giudica necessario creare un comitato europeo sulla disabilità che fornisca una governance strutturata della strategia e un meccanismo più solido ed efficiente di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della Convenzione a livello europeo e nazionale, ai sensi dell'articolo. 33, paragrafo 1, della Convenzione stessa. Dal canto suo, anche il CESE procederà a una valutazione costante dell'attuazione di quest'ultima.

    1.10   Il CESE denuncia l'impatto negativo della crisi finanziaria sulla vita dei disabili e sulla loro capacità di esercitare i loro diritti. Sollecita a sostenere i disabili nei periodi di crisi e mette in guardia contro eventuali tagli alla spesa sociale dovuti all'adozione di misure di austerità. Raccomanda di utilizzare i fondi strutturali e altri strumenti finanziari per erogare tale sostegno e per finanziare l'attuazione della strategia e della Convenzione. Sono inoltre necessari meccanismi aggiuntivi, ad esempio nel quadro dei fondi strutturali, come l'assegnazione diretta dei finanziamenti (ringfencing) alle azioni rivolte ai disabili e ad altre categorie vulnerabili. La futura politica di coesione deve essere conforme alla Convenzione, e occorre applicare effettivamente l'articolo 16 del regolamento attuale.

    1.11   Il CESE sostiene che tutti gli individui, comprese le persone con disabilità psicosociali, le persone che hanno bisogno di un maggiore sostegno, i minori e le donne disabili, dovrebbero godere pienamente di tutti i diritti dell'uomo e di tutte le libertà fondamentali al pari degli altri esseri umani. Riconosce e promuove il diritto a una vita autonoma e sottolinea la necessità di sostenere il passaggio dall'assistenza in istituto all'assistenza nella comunità.

    1.12   Il CESE raccomanda che il futuro quadro finanziario pluriennale 2014-2020 riconosca il valore giuridico della strategia e della Convenzione nell'UE e preveda finanziamenti per la loro attuazione e integrazione sistematica nelle politiche europee. Il quadro finanziario pluriennale deve contribuire all'obiettivo di fondo di promuovere i diritti fondamentali e l'inclusione delle persone con disabilità e dovrebbe investire nella promozione della non discriminazione e dell'accessibilità.

    2.   Introduzione

    2.1   La comunicazione in esame, adottata dalla Commissione europea nel novembre 2010, rappresenta uno strumento politico fondamentale per i disabili. La strategia europea sulla disabilità in essa contenuta individua otto ambiti d'azione principali - accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne - e per ciascuno di essi indica le azioni chiave da lanciare nel periodo 2010-2015, al termine del quale si procederà alla revisione della strategia e alla definizione di nuove iniziative. La strategia è intesa a promuovere l'attuazione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e a definire i meccanismi necessari per applicare tale Convenzione alla politica dell'UE, anche all'interno delle istituzioni europee. Essa identifica inoltre il sostegno necessario ai finanziamenti, alla ricerca, alla sensibilizzazione, alle statistiche e alla raccolta di dati. La comunicazione è accompagnata da due importanti documenti: l'elenco delle azioni concrete previste per il periodo 2010-2015 (3) e un documento di lavoro (4) che spiega il rapporto tra la strategia e la Convenzione.

    2.2   Il CESE chiede che, per dare un'efficace attuazione alla Convenzione, si proceda al riesame e allo sviluppo della legislazione europea.

    2.3   È dell'avviso che le politiche dell'UE debbano rispecchiare il cambiamento radicale introdotto dalla Convenzione con il passaggio da un approccio di tipo medico a uno basato invece sui diritti umani, e si impegna ad applicare alla disabilità i principi del modello sociale.

    2.4   Raccomanda di adottare la definizione della Convenzione secondo cui per persone con disabilità si intendono «coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri» (5).

    2.5   È fermamente convinto che ogni essere umano ha diritto alla vita e sottolinea che ai disabili questo diritto spetta tanto quanto agli altri.

    2.6   Denuncia le difficili condizioni in cui vivono le persone con disabilità, vittime di discriminazioni multiple in ragione del sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o l'estrazione sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le tendenze politiche o altre idee, l'appartenenza a una minoranza nazionale, le condizioni economiche, la nascita, l'età, l'orientamento sessuale o qualsiasi altro aspetto.

    2.7   Prende atto del fatto che i disabili rappresentano all'incirca il 16 % della popolazione dell'UE, pari a 80 milioni di persone. Costituiscono inoltre un sesto della sua popolazione attiva. Il 75 % di loro necessita di un sostegno intensivo e non ha accesso all'occupazione. Il 38 % dei disabili di età compresa fra i 16 e i 34 anni guadagna il 36 % in meno rispetto alle persone non affette da disabilità (6).

    2.8   Il CESE rinnova il suo impegno a promuovere l'uguaglianza e l'inclusione dei disabili, come già indicato in precedenti pareri (7), sia attraverso l'attuazione della strategia e della Convenzione che tramite le azioni esterne dell'UE.

    2.9   Chiede inoltre misure efficaci per combattere l'abbandono scolastico precoce, considerando che i disabili hanno due volte meno probabilità rispetto agli altri studenti di arrivare all'istruzione superiore.

    2.10   Il CESE sollecita a rivedere la direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro per allinearla alla Convenzione. In realtà, in base alla Convenzione, nell'applicazione e nel recepimento della direttiva il rifiuto di soluzioni ragionevoli per i disabili è da considerarsi una forma di discriminazione. Il CESE chiede agli Stati membri di attuare correttamente la direttiva e alla Commissione europea di monitorarne adeguatamente l'applicazione.

    2.11   Il CESE sostiene il ricorso ai fondi strutturali per favorire la ripresa economica e la coesione sociale (8). Bisognerà fare in modo che nella futura regolamentazione venga mantenuto il carattere trasversale dei principi di non discriminazione e accessibilità e sia riconosciuto il valore aggiunto della partecipazione delle organizzazioni dei disabili a ogni fase del processo (elaborazione, attuazione, gestione, valutazione e monitoraggio). Nell'ambito di tale regolamentazione si dovranno rafforzare i criteri relativi alle disposizioni in materia di non discriminazione e accessibilità. Va inoltre rafforzato l'articolo 16, e la sua attuazione e applicazione devono essere garantite dalla Commissione europea e dagli Stati membri.

    2.12   Occorre altresì esaminare l'introduzione di appropriati meccanismi di assistenza finanziaria (9), come ad esempio l'assegnazione diretta dei finanziamenti (ringfencing) a misure destinate ai disabili (10) e ad altre categorie vulnerabili in modo da focalizzare la politica di coesione su priorità pertinenti (11). Il CESE ha già raccomandato di destinare i fondi a specifici obiettivi di inclusione sociale (12). Inoltre, per garantire l'assistenza necessaria ad attuare i principi della Convenzione e la strategia, occorre inserire l'inclusione sociale dei disabili nel suo insieme tra le categorie di spesa.

    2.13   Il CESE afferma che i minori disabili dovrebbero godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su un piano di parità con gli altri, e ricorda la Convenzione sui diritti del fanciullo e gli obblighi che ne derivano.

    2.14   Sollecita il passaggio dall'assistenza in istituto all'assistenza nella comunità, onde rispettare il diritto dei disabili all'autonomia. I finanziamenti europei non dovrebbero essere utilizzati per costruire o ristrutturare gli istituti, bensì per finanziare il processo di transizione da un tipo di assistenza all'altro, compresa la trasformazione degli istituti in servizi a livello delle comunità. Il CESE sottolinea inoltre la necessità di promuovere un tenore di vita adeguato e l'invecchiamento attivo.

    3.   Valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020

    3.1   Il CESE ritiene che la strategia in esame rifletta almeno parzialmente gli obiettivi della Convenzione e che gli ambiti di azione in essa definiti siano pertinenti e vadano rafforzati alla luce della Convenzione.

    3.2   Si rammarica che nella strategia non sia stata data una dimensione trasversale alla parità di genere. Chiede che vengano forniti dati disaggregati per genere in materia di disabilità, e che le statistiche sui generi comprendano anche le donne disabili. Raccomanda di tenere conto della dimensione di genere nel bilancio degli strumenti finanziari UE relativi alla disabilità e di integrarla sistematicamente nell'attuazione della strategia.

    3.3   Il CESE apprezza il fatto che la strategia si proponga di rimediare alla mancanza di dati relativi alla disabilità e invita a elaborare indicatori per misurare i tassi di occupazione e di povertà dei disabili e il loro accesso all'istruzione.

    3.4   Pur riconoscendo l'importanza della prevenzione, affrontata nella parte del documento relativa alla salute, il CESE riterrebbe auspicabile che la strategia si concentrasse sull'affermazione dei diritti delle persone con disabilità, anziché mescolare questo aspetto alla prevenzione.

    3.5   Il CESE giudica positivamente il forte impegno della strategia a favore dell'accessibilità e il suo impatto positivo sulla società (ad esempio gli anziani e le persone a mobilità ridotta). Per le imprese, essere accessibili significherà avere più clienti (15 % dei consumatori). Nuovi prodotti creano nuovi mercati e sono una fonte di crescita economica sostenibile (13). Il CESE rammenta inoltre la risoluzione del Consiglio dell'UE nella quale si afferma che «l'accessibilità rappresenta una pietra miliare di una società inclusiva basata sulla non discriminazione» (14).

    3.6   Il CESE invita a utilizzare i fondi strutturali per fornire alla strategia un adeguato sostegno finanziario. In particolare, propone di usare più efficacemente il Fondo sociale europeo (FSE) per promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per realizzare un elevato livello di accessibilità in Europa.

    3.7   Ritiene che la strategia dovrebbe promuovere maggiormente l'autonomia delle persone con disabilità tramite l'assistenza nella comunità e la deistituzionalizzazione. Si dovrebbero investire dei fondi europei per promuovere questo tipo di assistenza e garantire che sia di un livello adeguato.

    3.8   Il CESE fa presente (13) che l'inserimento attivo deve essere collegato con il mercato del lavoro, assicurare un livello di reddito sufficiente e garantire l'accesso a servizi sociali di qualità: ciò si tradurrebbe in un miglioramento del tenore di vita anche per coloro che sono lontani dal mercato del lavoro (15).

    3.9   È del parere che l'UE, in quanto primo donatore mondiale di aiuti esterni, dovrebbe dare l'esempio promovendo l'integrazione sistematica delle questioni relative alla disabilità nelle sue attività di cooperazione.

    3.10   Il CESE promuove un mercato unico inclusivo e chiede l'inserimento di clausole sociali obbligatorie negli appalti pubblici, in particolar modo per favorire l'accessibilità, tramite un atto europeo sull'accessibilità ambizioso e giuridicamente vincolante, nonché per promuovere l'occupazione, la non discriminazione e la qualità dei servizi sociali. Accoglie con favore il mandato europeo di normazione M 473 (16) e chiede l'adozione di standard di accessibilità obbligatori a sostegno della legislazione nei pubblici acquisti, sul modello di quella americana in materia di accessibilità (17). Pur riconoscendo l'importanza del dialogo tra istituzioni, industria e società civile nella definizione di tali standard (18), è dell'avviso che, visto il limitato successo ottenuto da tale dialogo nella pratica, in futuro occorrerà ricorrere a un meccanismo più strutturato e giuridicamente vincolante.

    3.11   Il CESE incoraggia il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Comitato delle regioni a porsi obiettivi ambiziosi nella protezione dei diritti dei disabili e a garantire una corretta attuazione della Convenzione nell'Unione europea.

    4.   Attuazione e governance

    4.1   Il CESE chiede una governance strutturata della strategia tramite la creazione di un comitato europeo sulla disabilità, in quanto modo concreto per rafforzare il già esistente gruppo di alto livello sulla disabilità. Tale comitato fungerebbe inoltre da meccanismo di coordinamento per l'attuazione e il monitoraggio della Convenzione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

    4.2   Il CESE ritiene altresì necessario creare dei comitati nazionali sulla disabilità per garantire il coordinamento tra la strategia e la Convenzione a livello nazionale. Tali comitati dovrebbero assicurare il coinvolgimento delle organizzazioni dei disabili nel processo di coordinamento e fungere da interfaccia con i punti di contatto nazionali e gli attori europei interessati.

    4.3   Il CESE è dell'avviso che la composizione del comitato europeo sulla disabilità debba garantire la partecipazione di rappresentanti dei disabili e la consultazione del CESE, di altri soggetti interessati e delle organizzazioni dei disabili.

    4.4   Si impegna ad assumere un ruolo guida nella promozione della Convenzione in quanto primo trattato internazionale in materia di diritti umani ratificato dall'UE. Promuove l'attuazione della strategia e della Convenzione sul piano interno. Farà altresì opera di sensibilizzazione organizzando eventi, come ad esempio un convegno ad alto livello in cooperazione con le altre istituzioni dell'UE e le organizzazioni rappresentative dei disabili.

    4.5   Invita a tenere in debita considerazione l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, della Convenzione, che vanno attuati senza inutili ritardi agendo in cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza dei disabili. Sottolinea l'importanza di porre il punto di contatto nazionale sotto la diretta responsabilità del Segretario generale della Commissione e di garantire la piena indipendenza e il pluralismo del meccanismo di monitoraggio.

    4.6   Ricorda l'obbligo di coinvolgere le persone con disabilità e le loro organizzazioni di rappresentanza nell'attuazione e nel monitoraggio della Convenzione, compresa la strategia, conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, della Convenzione e all'articolo 11 del TUE.

    4.7   Ritiene importante monitorare l'attuazione delle azioni nazionali da realizzare nel quadro della strategia entro il 2015, facendo in modo che gli Stati membri presentino delle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori. La Commissione europea dovrebbe inoltre riferire sui risultati conseguiti a livello europeo. L'attuazione della strategia europea sulla disabilità dovrebbe essere collegata a quella della strategia Europa 2020. Gli Stati membri dovrebbero inserire, nei loro programmi nazionali di riforma, degli obiettivi riguardanti specificamente i disabili per misurare la povertà, i tassi di occupazione e l'istruzione.

    4.8   I programmi di finanziamento della Commissione europea che in futuro subentreranno a Progress dovrebbero sostenere la partecipazione delle organizzazioni dei disabili che rappresentano sia disabilità multiple che specifiche menomazioni. Ciò faciliterà l'attuazione della Convenzione.

    4.9   Il CESE invita i soggetti interessati - ad es. sindacati, datori di lavoro, fornitori di servizi, operatori dell'economia sociale e organizzazioni di rappresentanza dei disabili - a impegnarsi attivamente nell'applicazione della strategia nell'ambito delle loro competenze e ruoli.

    4.10   Ritiene che un ruolo chiave nel migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate e le loro opportunità di accedere all'occupazione, ai beni e ai servizi spetti agli operatori dell'economia sociale.

    4.11   Invita i sindacati e gli imprenditori a inserire clausole specifiche in materia di disabilità nella contrattazione collettiva al fine di promuovere mercati del lavoro inclusivi e l'attuazione della strategia. Gli Stati membri dovrebbero adottare specifiche misure finanziare per sostenere le contrattazioni.

    4.12   Il CESE reputa che la strategia dovrebbe promuovere la cooperazione tra le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei disabili e i consigli economici e sociali nazionali per favorire la diffusione della strategia stessa negli Stati membri.

    4.13   Invita infine a integrare in tutti gli ambiti di azione della strategia i bisogni delle persone che necessitano di un sostegno intensivo e di quelle affette da disabilità psicosociali.

    5.   Revisione della strategia europea sulla disabilità nel 2015 e nuovo quadro post 2020

    5.1   Il CESE propugna un attento riesame della strategia e la definizione di una serie di azioni ambiziose per il dopo 2015 dirette a lottare contro la discriminazione e a garantire l'uguaglianza nell'UE.

    5.2   Esorta a riesaminare la legislazione UE esistente e a inserire sistematicamente i principi della Convenzione nelle nuove normative e politiche europee.

    5.3   Promuove un riesame globale della strategia entro il 2013 per garantirne la conformità alle disposizioni della Convenzione e trattare aspetti come, tra l'altro, il diritto alla vita e il riconoscimento dinanzi alla legge.

    5.4   È del parere che l'obiettivo fondamentale della strategia debba essere l'uguaglianza dei disabili in materia di occupazione, istruzione, libertà di circolazione e altri ambiti rilevanti della loro vita.

    5.5   Ribadisce la necessità di essere consultato prima della presentazione dei rapporti di attuazione dell'UE al comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

    5.6   Ricorda l'importanza di disporre di dati omogenei per sviluppare le politiche e dare un'adeguata valutazione della strategia. Esorta quindi a mettere a punto indicatori specifici per la disabilità a livello europeo.

    Prime proposte per un nuovo elenco di azioni post 2015

    5.7   Il CESE intende monitorare da vicino l'attuazione dell'atto europeo sull'accessibilità negli Stati membri una volta che la proposta legislativa della Commissione sia stata adottata, sotto forma di normativa vincolante, dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Invita a elaborare un piano concreto per rendere accessibili ai disabili tutte le istituzioni dell'UE (infrastrutture, procedure di assunzione, riunioni, siti web e informazioni).

    5.8   Sottolinea l'importanza di modificare gli articoli della proposta di direttiva antidiscriminazione relativi alla disabilità per renderli conformi alla Convenzione ed esorta gli Stati membri ad adottare coerentemente una normativa europea efficace che estenda la protezione dei diritti dei disabili anche al di là del settore dell'occupazione.

    5.9   È dell'avviso che il nuovo elenco di azioni per il periodo post 2015 dovrebbe comprendere delle misure intese ad affrontare la situazione specifica delle persone affette da disabilità psicosociali, delle donne, delle ragazze, dei minori e degli anziani con disabilità nonché delle persone che necessitano di un sostegno intensivo.

    5.10   Sottolinea la necessità di assicurare che i disabili godano pienamente della libertà di circolazione. Propugna l'adozione di una Carta europea della mobilità basata sul mutuo riconoscimento delle prestazioni in natura relative alla disabilità in tutti gli Stati membri dell'UE in quanto strumento per consentire ai disabili di circolare liberamente nell'UE al pari degli altri cittadini. La Carta europea della mobilità, analogamente alla tessera di parcheggio per disabili, dovrebbe inoltre puntare a garantire l'accesso a varie prestazioni offerte da molte istituzioni pubbliche e private, ad esempio ai trasporti pubblici, ai musei, ecc. Il CESE attende proposte concrete per eliminare gli ostacoli alla trasferibilità degli assegni di invalidità e dei servizi di sostegno specifici (ad esempio l'assistenza pubblica e la tecnologia assistiva).

    5.11   Il CESE propone la creazione di un Osservatorio della disabilità per analizzare la situazione dei disabili nell'UE, scambiare buone pratiche e sostenere lo sviluppo delle politiche.

    5.12   Invita a elaborare un quadro europeo di qualità giuridicamente vincolante per i servizi ai disabili a livello delle comunità e ad attuarlo negli Stati membri.

    5.13   Sottolinea che il sistema scolastico classico dovrebbe essere inclusivo. Suggerisce di insegnare la lingua dei segni fin dalle scuole primarie, assumere insegnanti competenti nell'uso del Braille e adottare altri sistemi appropriati per sostenere gli allievi con disabilità.

    5.14   Chiede che venga sviluppato un sistema europeo comune di valutazione della disabilità basato sui diritti umani (19).

    5.15   Propone di promuovere il pari riconoscimento dei disabili di fronte alla legge. La Corte di giustizia europea e i tribunali nazionali devono essere accessibili e adottare tutti i provvedimenti necessari per combattere la discriminazione.

    5.16   Il CESE ricorda che il diritto di voto è un diritto umano inalienabile riconosciuto dalla Convenzione a tutti i disabili. Rammenta inoltre a tutte le istituzioni interessate che i soli requisiti che determinano il diritto di una persona all'elettorato attivo e passivo sono quelli dell'età e della cittadinanza. Respinge in modo chiaro e fermo l'idea di limitare il diritto di elettorato attivo e passivo dei disabili, tramite provvedimento giudiziario o di altro tipo. Invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad abolire le leggi discriminatorie sulla tutela per consentire a tutti i disabili di esercitare i loro diritti politici in condizioni di parità con gli altri. Osserva che è indispensabile trovare una soluzione ragionevole in materia di procedure, attrezzature e materiali elettorali onde garantire il diritto a partecipare alle elezioni politiche nazionali e a quelle del Parlamento europeo.

    5.17   Chiede che venga documentata l'efficacia degli strumenti politici esistenti per il miglioramento della condizione dei disabili e propone, a questo fine, di finanziare progetti, studi e ricerche a livello UE.

    Bruxelles, 21 settembre 2011

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


    (1)  COM(2008) 426 definitivo.

    (2)  Articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

    (3)  SEC(2010) 1324 definitivo.

    (4)  SEC(2010) 1323 definitivo.

    (5)  Art. 1 della Convenzione: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=261.

    (6)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.

    (7)  GU C 354 del 28.12.2010, pagg. 8-15.

    (8)  GU C 132 del 3.5.2011, pagg. 8-14.

    (9)  Ibidem.

    (10)  COM(2010) 636 definitivo.

    (11)  GU C 234 del 22.9.2005, pagg. 27-31; GU C 162 del 25.6.2008, pagg. 92-95; GU C 354 del 28.12.2010, pagg. 8-15; COM(2010) 636 definitivo.

    (12)  GU C 120 del 16.5.2008, pagg. 73-81, punto 4.5.2.

    (13)  GU C 354 del 28.12.2010, pagg. 8-15.

    (14)  Risoluzione del Consiglio 2008/C-75/01.

    (15)  Eurofound.

    (16)  M/473 - mandato di normazione al CEN, al Cenelec e all'ETSI di inserire la «progettazione per tutti» nelle pertinenti iniziative di normazione.

    (17)  GU C 354 del 28.12.2010, pagg. 8-15. L'ADA (Americans with Disabilities Act) è un quadro legislativo che vieta la discriminazione dei disabili in materia di occupazione, trasporti, alloggi popolari, comunicazioni e attività governative. Esso stabilisce inoltre i requisiti per il servizio telefonico ponte [un servizio che consente di utilizzare il telefono a chi è audioleso o ha problemi di parola, NdT].

    (18)  Si vedano gli standard già in via di attuazione nel quadro dei mandati 376 e 420 e il seguente link:

    http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/M420%20Mandate%20Access%20Built%20Environment.pdf.

    (19)  Sistema comune di valutazione della disabilità basato sui diritti sanciti dalla Convenzione dell'ONU tramite la revisione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).


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