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Document 52010PC0093

    Proposta modificata di regolamento (ue) n. …/… del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

    /* COM/2010/0093 def. - P 2009/0089 */

    52010PC0093

    Proposta modificata di regolamento (ue) n. …/… del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) /* COM/2010/0093 def. - P 2009/0008 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 19.3.2010

    COM(2010)93 definitivo

    2009/0089/P (COD)

    Proposta modificata di

    REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

    (presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    1.1. Motivazione e obiettivi

    Il 24 giugno 2009 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte legislative al fine di istituire un’agenzia responsabile della gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione (IT) su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

    Inizialmente il pacchetto legislativo si componeva di due proposte: una proposta di regolamento che istituisce l’agenzia e una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all’agenzia da quello istituita i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE. La proposta di regolamento riguardava il SIS II, il VIS e EURODAC nella misura in cui erano disciplinati dal trattato CE. La proposta di decisione riguardava il SIS II e il VIS nella misura in cui erano disciplinati dal trattato UE.

    All’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, la vecchia distinzione tra basi giuridiche del trattato CE e del trattato UE nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia è venuta meno. Inoltre, come notificato al Parlamento europeo e al Consiglio nella comunicazione COM(2009)665 del 2 dicembre 2009, la proposta di decisione, ormai superata, è stata formalmente ritirata.

    Pertanto, occorre riunire gli atti giuridici summenzionati in un’unica proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che tiene conto dei cambiamenti derivanti dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona e che contiene sostanzialmente le disposizioni inizialmente proposte nella decisione del Consiglio.

    All’agenzia sarà affidata la gestione operativa a lungo termine del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di EURODAC. La presente proposta mira inoltre a creare un quadro per lo sviluppo e la gestione operativa, da parte dell’agenzia, di altri sistemi IT su larga scala in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed eventualmente di altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. L’integrazione di nuovi sistemi richiede però un mandato specifico del legislatore, che la presente proposta non contempla.

    Nell’intento di trovare la soluzione migliore per la gestione operativa a lungo termine del SIS II, del VIS e di EURODAC, la Commissione ha eseguito una valutazione d’impatto[1]. Nelle dichiarazioni comuni che corredano gli strumenti giuridici del SIS II e del VIS[2], il Consiglio e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d’impatto comprendente un’analisi approfondita delle alternative da un punto di vista finanziario, operativo ed organizzativo, le proposte legislative necessarie a conferire a un’agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II e del VIS. Dall’esame delle diverse opzioni è scaturito che la creazione di una nuova agenzia di regolamentazione è l’alternativa più plausibile per assicurare a lungo termine i compiti di “autorità di gestione” per questi sistemi.

    Il compito essenziale dell’agenzia consisterà nell’assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC, in modo che i sistemi funzionino 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sia quindi possibile uno scambio di dati continuo e ininterrotto. Oltre a questi compiti operativi, all’agenzia saranno affidate le corrispondenti responsabilità in ordine all’adozione di misure di sicurezza, alla rendicontazione, alla pubblicazione, al monitoraggio, all’informazione, all’organizzazione di formazioni specifiche sul SIS II e sul VIS, all’attuazione di progetti pilota su richiesta esplicita della Commissione e al monitoraggio delle ricerche. La combinazione dei tre sistemi in un’unica agenzia permetterà di sfruttare le sinergie e condividere strutture e personale. La struttura di governo dell’agenzia riflette la geometria variabile esistente, ovvero l’eterogeneità del gruppo dei paesi partecipanti (Stati membri UE con livelli diversi di partecipazione ai sistemi di informazione e paesi associati).

    La presente proposta non incide sul quadro finanziario per il 2007-2013. La scheda finanziaria legislativa allegata si basa essenzialmente sulle cifre e sulle stime della valutazione d’impatto del 2007 ed anche sul presupposto che la presente proposta sarà adottata nel 2010, in modo che l’agenzia sia legalmente costituita nel 2011 e diventi a tutti gli effetti un’agenzia in grado di svolgere i compiti connessi alla gestione operativa del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala nel 2012. Nella dichiarazione comune che correda gli strumenti giuridici del SIS II e del VIS il Parlamento europeo e il Consiglio si sono impegnati ad esaminare il più rapidamente possibile le proposte per la gestione operativa a lungo termine del SIS II e del VIS e ad adottarle in tempo da permettere all’agenzia di diventare pienamente operativa entro cinque anni dall’entrata in vigore di detti strumenti giuridici.

    Infine, il Consiglio dovrebbe tenere presenti le implicazioni legate alla scelta della sede dell’agenzia.

    1.2. Contesto generale

    A norma dell’articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”) l’Unione garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne. A tale riguardo l’articolo 77 del TFUE prevede l’adozione di misure riguardanti la politica comune sui visti, i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione, qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

    In questo contesto, conformemente alla convenzione Schengen[3], il sistema d’informazione Schengen (SIS) è stato istituito per preservare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale. Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[4]. Suo obiettivo è contribuire ad assicurare un livello di sicurezza elevato nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

    Il sistema d’informazione visti (VIS) è stato istituito con regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)[5]. Il VIS permetterà ai consolati e alle altre autorità competenti degli Stati membri di scambiare informazioni sui visti per agevolare le procedure per il rilascio, impedire il “visa shopping”, contribuire alla lotta contro le frodi, facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni e nel territorio degli Stati membri, contribuire all’identificazione dei cittadini di paesi terzi, agevolare l’applicazione del regolamento Dublino e contribuire alla prevenzione delle minacce alla sicurezza nazionale degli Stati membri.

    EURODAC è un sistema informatico a livello di Unione creato per facilitare l’applicazione della convenzione di Dublino[6], intesa ad istituire un meccanismo per determinare lo Stato competente per le domande di asilo presentate in uno degli Stati membri dell’UE. La convenzione di Dublino è stata sostituita da un atto legislativo dell’Unione, il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento Dublino)[7].

    I quadri giuridici del SIS II, del VIS e di EURODAC sono caratterizzati da geometria variabile. Da un lato, l’Irlanda e il Regno Unito partecipano a EURODAC ma sono solo in parte coinvolti nel SIS II e non prendono parte al VIS, mentre la Danimarca partecipa a tutti e tre i sistemi in virtù di una base giuridica diversa. Dall’altro, alcuni paesi che non fanno parte dell’UE, cioè l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, sono o saranno associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e parteciperanno quindi sia al SIS II che al VIS.

    1.3. Disposizioni in vigore nel settore della proposta

    Data la precedente natura interpilastri del SIS II, il quadro giuridico del sistema è costituito da regolamenti e decisioni di primo pilastro e da decisioni di terzo pilastro. Anche se questa distinzione è stata abolita all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, gli strumenti vigenti riflettono ancora la vecchia struttura a pilastri:

    - regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[8];

    - decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[9];

    - regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[10];

    - regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione[11];

    - decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[12];

    - decisioni 2007/170/CE e 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabiliscono i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II[13];

    - regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[14];

    - decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[15];

    - decisioni 2008/333/CE e 2008/334/GAI della Commissione, del 4 marzo 2008, che adottano il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[16];

    - regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[17];

    - decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[18].

    A differenza del SIS II, il VIS era stabilito nel quadro del precedente primo pilastro. Tuttavia, è stato adottato uno strumento VIS di terzo pilastro per permettere alle autorità di contrasto designate di accedere al sistema per consultare dati su alcuni reati. Gli strumenti giuridici del VIS sono i seguenti:

    - decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)[19] (base giuridica che consente l’iscrizione nel bilancio generale dell’Unione europea degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del VIS);

    - decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo[20];

    - decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti[21];

    - decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l’architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo[22];

    - regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)[23];

    - decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi[24].

    EURODAC era stabilito nel quadro del precedente primo pilastro:

    - regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[25];

    - regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[26].

    1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione europea

    La proposta è coerente con altri obiettivi e politiche dell’Unione europea, in particolare con l’obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione d’impatto

    2.1. Raccolta e ricorso al parere di esperti, consultazione delle parti interessate

    La valutazione d’impatto si basa su uno studio preparatorio condotto da un contraente esterno[27], nell’ambito del quale si sono tenuti 27 colloqui con rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea, della Norvegia, del Parlamento europeo, della Commissione, del garante europeo della protezione dei dati, dell’autorità di controllo comune Schengen, dell’Agenzia europea dell’ambiente, dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), di Europol, del sito C.CIS di Strasburgo responsabile della gestione operativa del SIS 1+ e con esperti del settore. È stato inoltre istituito un gruppo direttivo interservizi fra le direzioni generali competenti della Commissione per sostenere il processo di valutazione d’impatto.

    2.2. Valutazione d’impatto

    Al termine di un primo esame, sono state selezionate e sottoposte ad ulteriore analisi cinque opzioni che potrebbero permettere di realizzare l’obiettivo della gestione operativa a lungo termine del SIS II, del VIS e di EURODAC.

    - Opzione 1 – linea di base: diventerebbe definitiva la soluzione scelta per il periodo transitorio, con la Commissione che affida i compiti della gestione operativa del SIS II e del VIS alle autorità degli Stati membri. Attualmente, EURODAC è gestito dalla Commissione e si confermerebbe anche questa soluzione.

    - Opzione 2 – linea di base+, con la Commissione che affiderebbe i compiti di gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC alle autorità degli Stati membri.

    - Opzione 3 – la gestione operativa a lungo termine del SIS II, del VIS e di EURODAC sarebbe affidata a una nuova agenzia di regolamentazione.

    - Opzione 4 – FRONTEX gestirebbe i tre sistemi con la necessità conseguente di modificarne sia l’atto di base che la struttura di gestione.

    - Opzione 5 – Europol gestirebbe il SIS II, mentre la Commissione si occuperebbe del VIS e di EURODAC. L’opzione è stata presa in considerazione mentre i negoziati per la conversione dell’attuale convenzione Europol in atto comunitario erano ancora in corso.

    Dai risultati dell’analisi comparativa è scaturito che la soluzione migliore è quella della nuova agenzia di regolamentazione, per creare una struttura di gestione operativa comune al SIS II, al VIS e a EURODAC.

    3. Elementi giuridici della proposta

    3.1. Sintesi dell’azione proposta

    Obiettivo della presente proposta di regolamento è istituire un’agenzia responsabile della gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Affidare a un’agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia non pregiudica le norme specifiche che governano le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati applicabili a quei sistemi.

    L’agenzia di regolamentazione sarà costituita come organismo dell’Unione, dotato di personalità giuridica. Avrà anzitutto il compito operativo di gestire globalmente i sistemi d’informazione e il loro funzionamento, diventando con ciò un “centro di eccellenza” con personale specializzato. Un organo ad hoc e specializzato potrà poi assicurare il massimo livello di efficienza e capacità di risposta anche per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione operativa di altri eventuali sistemi nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

    L’agenzia sarà responsabile dei compiti connessi all’infrastruttura di comunicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento e della decisione SIS II, all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento VIS e all’articolo [5, paragrafo 2,] del regolamento (CE) n. XX/2010 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…][28]. Si occuperà inoltre della formazione di esperti in materia di SIS II e VIS, compresa la formazione per lo scambio di informazioni supplementari, nonché del monitoraggio di attività di ricerca e dell’attuazione di progetti pilota su richiesta esplicita della Commissione.

    All’agenzia potrebbe anche competere di sviluppare e gestire altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, ma ciò dipenderà dagli strumenti legislativi che istituiscono tali sistemi, che, a loro volta, dovranno conferire all’agenzia la rispettiva competenza.

    Il principale organo di gestione dell’Agenzia sarà il consiglio di amministrazione, nel quale saranno adeguatamente rappresentati gli Stati membri e la Commissione. La presenza degli Stati membri dovrebbe riflettere i diritti e i doveri conferiti a ciascuno di essi dal trattato. Partecipano alle attività dell’agenzia anche i paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC.

    3.2. Base giuridica

    La presente proposta modificata di regolamento si basa sull’articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), sull’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), sull’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), sull’articolo 74, sull’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    L’articolo 74 del TFUE prevede l’adozione di misure atte ad incoraggiare e a rafforzare la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri. Costituisce un’opportuna base giuridica dal momento che l’agenzia faciliterà la comunicazione e la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni nazionali in quei settori.

    I compiti di gestione operativa che svolgerà l’agenzia sosterranno gli aspetti strategici soggiacenti ai regolamenti SIS II e VIS. Conformemente all’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che costituiscono una base giuridica appropriata per le attività dell’agenzia relative al SIS II, tali attività riguarderanno, dal punto di vista tecnico, gli aspetti relativi ai controlli sulle persone alle frontiere esterne e le misure nel settore dell’immigrazione e del soggiorno irregolare, rispettivamente. Per quanto riguarda le questioni relative al VIS, le attività dell’agenzia sosterranno, dal punto di vista tecnico, le procedure per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri; si fondano quindi sull’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.

    Per quanto riguarda le questioni relative a EURODAC, i compiti di gestione operativa che svolgerà l’agenzia consisteranno in un sostegno tecnico ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri (articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del TFUE).

    L’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE prevede l’adozione di misure volte a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. Inoltre, l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE stabilisce che, per sviluppare una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, sono adottate misure riguardanti la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni. Queste disposizioni costituiscono una base giuridica appropriata per conferire all’agenzia compiti in questo settore.

    Le misure di cui all’articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), all’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), all’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE sono adottate conformemente alla procedura legislativa ordinaria. All’adozione del regolamento nel suo insieme si applica pertanto la procedura legislativa ordinaria.

    3.3. Geometria variabile

    Avendo per base giuridica il titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la presente proposta di regolamento è condizionata dalla geometria variabile derivante dai protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca. La presente proposta di regolamento si basa sull’ acquis di Schengen e sulle disposizioni delle misure EURODAC. Occorre pertanto tenere conto delle seguenti conseguenze in relazione ai vari protocolli e accordi di associazione.

    Danimarca

    Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato UE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE, ad eccezione delle “misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, o delle misure relative all’instaurazione di un modello uniforme di visti”. La presente proposta si basa sull’ acquis di Schengen e pertanto si applica l’articolo 4 del protocollo. Conformemente al richiamato articolo 4, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (CE) n. 1987/2006 e il regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno.

    Per quanto riguarda EURODAC, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, la Danimarca applica il regolamento EURODAC vigente, avendo concluso nel 2006 un accordo internazionale[29] con la CE.

    Regno Unito e Irlanda

    Nella misura in cui riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, la presente proposta si basa sulle disposizioni dell’ acquis di Schengen, al quale il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen. Di conseguenza, il Regno Unito e l’Irlanda non sono vincolati dal presente regolamento né sono soggetti alla sua applicazione nella misura in cui riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS.

    Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento EURODAC (CE) n. 2725/2000, avendo notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento in virtù del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato ai trattati. La posizione di questi Stati membri riguardo al regolamento EURODAC non ne pregiudica l’eventuale partecipazione alla presente proposta.

    Norvegia e Islanda

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[30].

    Contemporaneamente all’associazione di alcuni Stati non facenti parte dell’UE all’ acquis di Schengen, l’allora Comunità (attualmente l’Unione) ha concluso, o sta per farlo, diversi accordi che associano questi paesi anche alle misure EURODAC. L’accordo di associazione con l’Islanda e la Norvegia è stato concluso nel 2001[31].

    Svizzera

    Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[32].

    Per quanto riguarda le misure EURODAC, l’accordo di associazione con la Svizzera è stato concluso il 28 febbraio 2008 ed è applicabile dal 12 dicembre 2008[33].

    Liechtenstein

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio[34].

    Per quanto riguarda le misure EURODAC, l’accordo di associazione con il Liechtenstein è stato firmato il 28 febbraio 2008 e sarà concluso in una fase successiva[35].

    Disposizioni comuni per i paesi associati alle misure EURODAC:

    Conformemente ai tre accordi richiamati sopra, i paesi associati accettano senza riserve le misure EURODAC e il relativo sviluppo. Non partecipano all’adozione di atti che modificano le misure EURODAC o su quelle si basano (inclusa pertanto la presente proposta) ma devono notificare alla Commissione entro un dato termine l’intenzione di accettarne o meno il contenuto, una volta approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Se la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettano un atto che modifica le misure EURODAC o su quelle si basa, i rispettivi accordi saranno denunciati a meno che il comitato misto/comune istituito dagli accordi non decida altrimenti, all’unanimità.

    Per creare diritti e doveri tra la Danimarca – associata alle misure EURODAC con un accordo internazionale – e i paesi associati menzionati, tra questi e l’allora Comunità (attualmente l’Unione) sono stati conclusi altri due strumenti[36].

    3.4. Principio di sussidiarietà

    La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l’obiettivo dell’azione proposta, cioè conferire ad un’agenzia la gestione operativa del SIS II centrale, del VIS centrale e delle interfacce nazionali, di EURODAC centrale e di alcuni aspetti delle loro infrastrutture di comunicazione, non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri.

    3.5. Principio di proporzionalità

    All’agenzia finanziata dal bilancio UE sarà affidato soltanto l’incarico di gestire le parti centrali del SIS II e del VIS e le interfacce nazionali, la parte centrale di EURODAC ed alcuni aspetti dell’infrastruttura di comunicazione, senza responsabilità per quanto riguarda l’immissione dei dati nei sistemi. Ogni Stato membro è competente per il proprio sistema nazionale. Pertanto, le responsabilità dell’agenzia sono ridotte al minimo indispensabile per assicurare uno scambio efficace, sicuro e ininterrotto di dati tra gli Stati membri. La costituzione di una struttura dedicata è considerata proporzionata agli interessi legittimi degli utenti e alla missione critica, all’alto livello di sicurezza e disponibilità dei sistemi.

    3.6. Scelta degli strumenti

    Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio basato sull’articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), sull’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), sull’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), sull’articolo 74, sull’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE è lo strumento più appropriato per istituire un organo in forza del titolo V del TFUE.

    4. Incidenza sul bilancio

    L’agenzia sarà finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea. La scheda finanziaria corrispondente è stata allegata al pacchetto di proposte presentato inizialmente il 24 giugno 2009 e non è stata modificata.

    5. Informazioni supplementari

    5.1. Semplificazione

    La proposta prevede una semplificazione della normativa in quanto crea una struttura di gestione operativa unica per vari sistemi IT nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

    5.2. Valutazione

    L’articolo 27 della proposta di regolamento comprende una clausola di valutazione.

    2009/0089/P (COD)

    Proposta modificata di

    REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 74, l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea[37],

    previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali[38],

    sentito il garante europeo della protezione dei dati[39],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[40],

    considerando quanto segue:

    (1) Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[41] e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[42]. Conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS centrale II per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del SIS centrale II e di alcuni aspetti dell’infrastruttura di comunicazione un’autorità di gestione.

    (2) Il sistema d’informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)[43]. Conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)[44], la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di alcuni aspetti dell’infrastruttura di comunicazione un’autorità di gestione.

    (3) EURODAC è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[45]. Conformemente al regolamento (CE) XX/2009 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. […], la Commissione è responsabile della gestione operativa di EURODAC per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del sistema centrale e di alcuni aspetti dell’infrastruttura di comunicazione un’autorità di gestione.

    (4) Per assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC al termine del periodo transitorio ed eventualmente di altri sistemi di tecnologia dell’informazione (IT) nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, è necessario istituire un’autorità di gestione.

    (5) Per creare sinergie è indispensabile affidare la gestione operativa di questi sistemi ad un solo organo, in modo da beneficiare di economie di scala, raggiungere una massa critica e assicurare il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane.

    (6) L’autorità di gestione deve avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come agenzia di regolamentazione avente personalità giuridica.

    (7) È di conseguenza opportuno che i compiti dell’autorità di gestione definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006, nel regolamento (CE) n. 767/2008 e nel regolamento (CE) XX/2009 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…] siano affidati all’agenzia. Fra i compiti in questione rientrano ulteriori adeguamenti tecnici.

    (8) L’agenzia dovrebbe inoltre organizzare formazioni specifiche sul SIS II e sul VIS.

    (9) Inoltre, è opportuno che l’agenzia sia incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala sulla base di un pertinente strumento giuridico in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’agenzia dovrà poi essere responsabile anche del monitoraggio delle ricerche e di progetti pilota per sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, su richiesta esplicita della Commissione.

    (10) Affidare a un’agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia non pregiudica le norme specifiche ad essi applicabili. In particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche che governano le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati per ciascuno dei sistemi la cui gestione operativa è affidata all’agenzia.

    (11) Per controllare in maniera efficace le attività dell’agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nell’ambito di un consiglio di amministrazione e che questo goda in particolare dei poteri necessari per adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’agenzia, adottare il regolamento finanziario applicabile all’agenzia, nominare il direttore esecutivo e elaborare procedure disciplinanti le modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell’agenzia.

    (12) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l’agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell’Unione europea. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

    (13) Nel quadro delle rispettive competenze, l’agenzia deve collaborare con altre agenzie dell’Unione europea, specialmente quelle istituite nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

    (14) Quando assicura la gestione operativa dei sistemi IT, è opportuno che l’agenzia osservi le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali.

    (15) Al trattamento dei dati personali effettuato dall’agenzia si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[46], il quale stabilisce, tra l’altro, che il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di ottenere dall’agenzia l’accesso a tutte le informazioni necessarie per le sue indagini.

    (16) Perché l’attività dell’agenzia sia trasparente, a questa deve applicarsi anche il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[47].

    (17) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[48], si applichi all’agenzia e che questa aderisca all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[49].

    (18) Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell’agenzia si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito “lo statuto”), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

    (19) L’agenzia è un organismo istituito dall’Unione ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[50], e dovrebbe adottare le sue norme finanziarie di conseguenza.

    (20) All’agenzia deve applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[51].

    (21) Poiché l’obiettivo dell’azione proposta, ossia istituire un’agenzia a livello dell’Unione europea che sia responsabile della gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

    (22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (23) Per quanto riguarda il SIS II e il VIS, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento che quindi non è vincolante né applicabile in Danimarca. Poiché il presente regolamento sviluppa l’ acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 del citato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. A norma dell’articolo 5 del precedente protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (CE) n. 1987/2006 e il regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. Sulla base dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino[52], la Danimarca ha recepito il regolamento (CE) n. 2725/2000 nel proprio diritto interno.

    (24) Per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell’ acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen[53]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e sviluppano l’ acquis di Schengen. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, che quindi non è vincolante né applicabile nel Regno Unito nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e non sviluppano l’ acquis di Schengen. Il Regno Unito partecipa tuttavia al presente regolamento nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2), della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen. Inoltre, con lettera del 23 settembre 2009 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione del presente regolamento a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Pertanto, nella misura in cui il presente regolamento non riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, il Regno Unito partecipa alla sua adozione, è da esso vincolato ed è soggetto alla sua applicazione.

    (25) Per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell’ acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen[54]. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e sviluppano l’ acquis di Schengen. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, che quindi non è vincolante né applicabile in Irlanda, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e non sviluppano l’ acquis di Schengen. L’Irlanda partecipa tuttavia al presente regolamento nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2), della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen.

    (26) Riguardo all’Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, l’ acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[55], che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo[56]. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel loro diritto interno, le delegazioni della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia, senza diritto di voto. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la partecipazione della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell’agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l’Unione e detti Stati.

    (27) Riguardo alla Svizzera, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni dell’ acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[57], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel diritto interno, la delegazione della Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia, senza diritto di voto. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività dell’agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l’Unione e detto Stato.

    (28) Riguardo al Liechtenstein, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni dell’ acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio[58]. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera[59]. Di conseguenza, la delegazione del Principato del Liechtenstein dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia, senza diritto di voto. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la partecipazione del Principato del Liechtenstein alle attività dell’agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l’Unione e detto Stato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO

    Articolo 1

    Istituzione dell’agenzia

    È istituita un’agenzia europea (di seguito “l’Agenzia”) per la gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di EURODAC e per lo sviluppo e la gestione di sistemi di tecnologia dell’informazione (di seguito “IT”) su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    CAPO II

    COMPITI

    Articolo 2

    Compiti relativi al SIS II

    L’Agenzia svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio assegnano all’autorità di gestione, organizza formazioni comuni per il personale che partecipa allo scambio di informazioni supplementari, conformemente al manuale SIRENE, ed esegue i compiti relativi alla formazione di esperti sul SIS II previsti dal regolamento n. XXX del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen[60].

    Articolo 3

    Compiti relativi al VIS

    L’Agenzia svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI del Consiglio assegnano all’autorità di gestione ed esegue i compiti relativi alla formazione sull’uso del VIS.

    Articolo 4

    Compiti relativi a EURODAC

    L’Agenzia svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. XX/2009 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…] assegna all’autorità di gestione.

    Articolo 5

    Monitoraggio delle ricerche

    1. L’Agenzia segue gli sviluppi delle ricerche per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    2. L’Agenzia riferisce periodicamente alla Commissione circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Progetti pilota

    1. Su richiesta esplicita della Commissione l’Agenzia attua progetti pilota per lo sviluppo e/o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    2. Gli stanziamenti per i progetti pilota richiesti dalla Commissione sono iscritti in bilancio per non più di due esercizi successivi.

    CAPO III

    STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

    Articolo 7

    Natura giuridica

    1. L’Agenzia è un organismo dell’Unione ed è dotata di personalità giuridica.

    2. L’Agenzia gode, in tutti gli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l’Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio, ed è anche autorizzata a concludere un accordo sulla sede con lo Stato membro ospitante.

    3. L’Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

    4. L’Agenzia ha sede a [...].

    Articolo 8

    Struttura

    La struttura amministrativa e di gestione dell’Agenzia consta di:

    1. un consiglio di amministrazione;

    2. un direttore esecutivo;

    3. gruppi consultivi.

    Articolo 9

    Poteri del consiglio di amministrazione

    1. Perché l’Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione in particolare:

    4. nomina il direttore esecutivo e se necessario lo revoca, alle condizioni di cui all’articolo 15;

    5. esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo;

    6. stabilisce la struttura organizzativa dell’Agenzia previa consultazione della Commissione;

    7. stabilisce il regolamento interno dell’Agenzia previa consultazione della Commissione;

    8. decide riguardo al regime linguistico dell’Agenzia conformemente all’articolo 22;

    9. su proposta del direttore esecutivo, approva l’accordo sulla sede che questi dovrà firmare con lo Stato membro ospitante;

    10. di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 110 dello statuto;

    11. adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all’autorità di bilancio;

    12. entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio dell’Unione e al programma legislativo dell’Unione nei settori del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il programma di lavoro annuale dell’Agenzia per l’anno successivo; provvede affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e sia pubblicato;

    13. entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione generale di attività dell’Agenzia per l’anno precedente e entro il 15 giugno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione;

    14. svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell’Agenzia, conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, dell’articolo 29, paragrafo 6, e dell’articolo 30 del presente regolamento;

    15. adotta il regolamento finanziario applicabile all’Agenzia ai sensi dell’articolo 30 del presente regolamento;

    16. nomina a contabile un membro del personale dell’Agenzia, che è funzionalmente indipendente nell’espletamento dei suoi doveri;

    17. adotta le necessarie misure di sicurezza, compreso un piano di sicurezza;

    18. nomina a responsabile della protezione dei dati un membro del personale dell’Agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001;

    19. entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

    20. adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità rispettivamente dell’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’articolo 17, paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI e di EURODAC in conformità dell’articolo [28] del regolamento (CE) n. XX/2009 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…];

    21. presenta le proprie osservazioni sulla relazione del garante europeo della protezione dei dati conformemente all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e decide sul seguito da dare all’audit;

    22. pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità rispettivamente dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;

    23. provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell’elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE come indicato rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;

    24. svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.

    2. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT.

    Articolo 10

    Composizione del consiglio di amministrazione

    1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.

    2. Ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Questi rappresentano i membri in caso di assenza e hanno diritto di voto.

    3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nell’ambito di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

    4. Il mandato dei membri è di quattro anni, rinnovabile una volta. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

    5. I paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC partecipano alle attività dell’Agenzia. Nominano ciascuno un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione, di cui saranno membri senza diritto di voto.

    Articolo 11

    Presidenza del consiglio di amministrazione

    1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente scegliendolo tra i suoi membri.

    2. Il mandato del presidente è di quattro anni, rinnovabile una volta. Il suo mandato scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione.

    3. Il presidente può essere scelto soltanto fra i membri nominati dagli Stati membri che partecipano pienamente all’adozione degli strumenti giuridici che disciplinano tutti i sistemi gestiti dall’Agenzia.

    Articolo 12

    Riunioni del consiglio di amministrazione

    1. Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente oppure su istanza di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione. Si riunisce almeno due volte all’anno.

    2. Il direttore esecutivo dell’Agenzia partecipa alle riunioni.

    3. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti che fanno parte dei gruppi consultivi.

    4. Europol e Eurojust partecipano come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all’applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol partecipa come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia anche quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all’applicazione della decisione 2008/633/GAI.

    5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

    6. L’Agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

    Articolo 13

    Modalità di voto

    1. Fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto.

    2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

    3. Ogni membro nominato da uno Stato membro che partecipa all’adozione degli strumenti giuridici che disciplinano un sistema IT gestito dall’Agenzia può esprimere il proprio voto su una questione riguardante quel sistema.

    4. Ove i membri non siano d’accordo di ricorrere a votazione in ordine a un sistema IT specifico, è necessaria la maggioranza dei due terzi per decidere in tal senso.

    5. Il direttore esecutivo dell’Agenzia non partecipa al voto.

    6. Il regolamento interno stabilisce modalità di votazione più particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

    Articolo 14

    Funzioni e poteri del direttore esecutivo

    1. L’Agenzia è gestita e rappresentata dal direttore esecutivo.

    2. Il direttore esecutivo è indipendente nell’espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

    3. Fatto salvo l’articolo 9, il direttore esecutivo si assume la completa responsabilità dei compiti affidati all’Agenzia ed è soggetto alla procedura di discarico annuale del Parlamento europeo per l’esecuzione del bilancio.

    4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell’Agenzia a presentare una relazione sull’esercizio delle proprie funzioni.

    5. In particolare, il direttore esecutivo:

    25. si occupa della gestione corrente dell’Agenzia;

    26. intraprende ogni azione necessaria per garantire il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento;

    27. prepara e applica le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dalla normativa applicabile;

    28. definisce ed attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico dei sistemi IT, comprese le statistiche, e dell’Agenzia;

    29. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

    30. esercita nei confronti del personale le competenze di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e gestisce le questioni relative al personale;

    31. fatto salvo l’articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi rispettivamente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all’articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all’articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. XX/2009 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…];

    32. negozia e, una volta approvato dal consiglio di amministrazione, firma l’accordo sulla sede con il governo dello Stato membro ospitante.

    6. Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di amministrazione, per adozione, i progetti di:

    33. programma di lavoro annuale dell’Agenzia e relativa relazione annuale di attività, previa consultazione dei gruppi consultivi;

    34. norme finanziarie applicabili all’Agenzia;

    35. bilancio per l’esercizio successivo;

    36. piano strategico pluriennale per il personale;

    37. mandato per la valutazione di cui all’articolo 27;

    38. modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

    39. misure di sicurezza necessarie, compreso un piano di sicurezza;

    40. relazione sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera q), del presente regolamento, sulla base dei risultati del controllo e della valutazione;

    41. pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l’elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera t), del presente regolamento.

    7. Il direttore esecutivo svolge ogni altra funzione conferitagli conformemente al presente regolamento.

    Articolo 15

    Nomina del direttore esecutivo

    1. Il direttore esecutivo dell’Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, da una lista di candidati proposti dalla Commissione.

    2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.

    3. Nei nove mesi che precedono la fine del quinquennio, la Commissione procede a una valutazione che riguarda, in particolare:

    42. i risultati del primo mandato e il modo in cui sono stati conseguiti;

    43. i compiti e le necessità dell’Agenzia per gli anni successivi.

    4. Il consiglio d’amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell’Ufficio lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

    5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.

    6. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

    7. Il direttore esecutivo può essere revocato dal consiglio di amministrazione

    Articolo 16

    Gruppi consultivi

    1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione la consulenza in merito ai rispettivi sistemi IT, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:

    44. il gruppo consultivo SIS II;

    45. il gruppo consultivo VIS;

    46. il gruppo consultivo EURODAC;

    47. ogni altro gruppo consultivo per i sistemi IT su larga scala sviluppati o gestiti dall’Agenzia.

    2. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC nominano, insieme alla Commissione, un membro per ciascun gruppo consultivo con un mandato di tre anni, rinnovabile.

    3. Europol e Eurojust possono nominare un rappresentante per ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS.

    4. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri dei gruppi consultivi. Il direttore esecutivo dell’Agenzia o i suoi rappresentanti possono presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi, in qualità di osservatori.

    5. Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono specificate nel regolamento interno dell’Agenzia.

    6. Quando prepara un parere, ogni gruppo consultivo si adopera per giungere ad un accordo. Ove ciò non sia possibile, il parere rispecchierà la posizione della maggioranza dei membri e le loro motivazioni. È messa a verbale anche la posizione di minoranza, con le relative motivazioni. L’articolo 13, paragrafo 3, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC possono esprimere pareri che non contano ai fini del calcolo della maggioranza richiesta.

    7. Ciascuno Stato membro, ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC facilita le attività dei gruppi consultivi.

    8. L’articolo 11 si applica alla presidenza, mutatis mutandis .

    CAPO IV

    FUNZIONAMENTO

    Articolo 17

    Personale

    1. Al personale e al direttore esecutivo dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione, il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime.

    2. Nei confronti del proprio personale, l’Agenzia esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

    3. Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto, l’Agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

    4. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto.

    Articolo 18

    Interesse pubblico

    I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine sottoscrivono, annualmente e per iscritto, una dichiarazione d’impegno.

    Articolo 19

    Accordo sulla sede

    Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo dell’Ufficio, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d’amministrazione, fra l’Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e sistemi di trasporto adeguati.

    Articolo 20

    Privilegi e immunità

    All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

    Articolo 21

    Regime di responsabilità

    1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

    2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia.

    3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

    4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

    5. La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.

    Articolo 22

    Regime linguistico

    1. All’Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea[61].

    2. Fatte salve le decisioni prese in base all’articolo 342 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere i) e j), sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

    3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

    4. Il consiglio d'amministrazione definisce le modalità pratiche d'attuazione del regime linguistico.

    Articolo 23

    Accesso ai documenti

    1. Ai documenti in possesso dell’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[62].

    2. Entro sei mesi dalla data di applicabilità del presente regolamento il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1049/2001.

    3. Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alle condizioni di cui agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rispettivamente.

    Articolo 24

    Informazione e comunicazione

    1. L’Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all’articolo 9, paragrafo 1, lettere i), j), s) e t), all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 8, il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla sua attività.

    2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione del paragrafo 1.

    Articolo 25

    Protezione dei dati

    1. Al trattamento dei dati effettuato dall’Agenzia conformemente al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[63].

    2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell’Agenzia, comprese quelle relative al responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia.

    Articolo 26

    Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle

    informazioni sensibili non classificate

    1. L’Agenzia applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione[64], in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

    2. L’Agenzia applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione europea.

    Articolo 27

    Valutazione

    1. Entro tre anni dalla data in cui l’Agenzia ha assunto le funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione, esterna e indipendente, sull’attuazione del presente regolamento sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione.

    2. La valutazione esamina l’utilità, la pertinenza e l’efficacia dell’Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

    3. Il consiglio di amministrazione riceve la valutazione e formula raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro per la Commissione, che le trasmette, insieme al suo parere e ad opportune proposte, al Consiglio e al Parlamento europeo. Se necessario, è accluso anche un piano d’azione completo di calendario. La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Articolo 28

    Bilancio

    1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:

    48. un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);

    49. un contributo dei paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC;

    50. contributi finanziari degli Stati membri.

    2. Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall’Agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, che comprende una tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

    3. Le entrate e le spese dell’Agenzia devono risultare in pareggio.

    4. Il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto stabilito dal direttore esecutivo, adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

    5. Entro il 10 febbraio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate e gli orientamenti generali che le giustificano, come pure il progetto definitivo dello stato di previsione entro il 31 marzo.

    6. Il consiglio di amministrazione presenta alla Commissione e all’autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno:

    51. il suo progetto di programma di lavoro;

    52. il suo piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale, elaborato conformemente agli orientamenti della Commissione;

    53. le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto per gli anni N–1 e N, nonché una stima per l’anno N+1;

    54. informazioni sui contributi in natura concessi all’Agenzia dallo Stato membro ospitante;

    55. una stima del saldo del risultato dell’esecuzione del bilancio per l’anno N–1.

    7. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito “autorità di bilancio”) lo stato di previsione con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

    8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    9. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Agenzia.

    10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia, che diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

    11. Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell’organico, segue la medesima procedura.

    12. Il consiglio d’amministrazione comunica al più presto all’autorità di bilancio l’intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione e i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l’Agenzia può procedere con l’operazione prevista.

    Articolo 29

    Esecuzione del bilancio

    1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

    2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

    3. Entro il 1° marzo che segue l’esercizio chiuso, il contabile dell’Agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[65].

    4. Il contabile dell’Agenzia trasmette, entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.

    6. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

    7. Entro il 1° luglio che segue l’esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC.

    8. I conti definitivi sono pubblicati.

    9. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti entro il 30 settembre una risposta alle osservazioni da essa formulate e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.

    10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa.

    11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N+2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

    Articolo 30

    Regolamento finanziario

    Il regolamento finanziario applicabile all’Ufficio è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002[66], solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

    Articolo 31

    Lotta antifrode

    1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999[67].

    2. L’agenzia aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell’agenzia.

    3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 32

    Azioni preparatorie

    1. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’Agenzia finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

    2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione alle condizioni di cui all’articolo 15 del presente regolamento, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

    3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Agenzia.

    Articolo 33

    Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC

    Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell’Agenzia dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC, comprese disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

    Articolo 34

    Entrata in vigore e applicazione

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2. L’Agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal 1° gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

    2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

    Politica: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18)

    Attività:

    Solidarietà - Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone (capitolo 18.02)

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

    Quadro finanziario 2007-2013: Rubrica 3a

    Al capitolo 18.02: Solidarietà - Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone, creare una struttura appropriata per l’agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia:

    - inserendo l’articolo 18 02 XX “Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia”;

    - inserendo la voce 18 02 XX XX “Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia – Sovvenzione ai titoli 1 e 2”;

    - inserendo la voce 18 02 XX XX intitolata “Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia - Sovvenzione al titolo 3”.

    La scelta dell’articolo e delle voci, al capitolo 18 02, avverrà in occasione della procedura di bilancio 2011.

    3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

    L’agenzia dovrebbe costituirsi legalmente nel 2011 e diventare, a tutti gli effetti, un’agenzia in grado di svolgere tutti i compiti connessi alla gestione operativa del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala nel 2012. I lavori preparatori inizieranno nel 2010 e saranno finanziati in virtù delle basi giuridiche vigenti: regolamento (CE) n. 1987/2006 per il SIS II[68], regolamento (CE) n. 767/2008 per il VIS[69] e regolamento (CE) n. XX/2010 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. […] per EURODAC.

    3.3. Caratteristiche di bilancio:

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    Cfr. punto 3.1 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc.[70] | SÌ | NO | NO | 3A |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Mio EUR (al primo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n+4 | n + 5 e segg. | Totale |

    Spese operative[71] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0,000 | 13,7 | 54,5 | 39,4 | 107,6 |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,000 | 13,7 | 54,5 | 39,4 | 107,6 |

    Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[72] |

    Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a+c | 0,000 | 13,7 | 54,5 | 39,4 | 107,6 |

    Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,000 | 13,7 | 54,5 | 39,4 | 107,6 |

    Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[73] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 4,2 |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |

    Costo totale indicativo dell’intervento |

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 1,5 | 15,5 | 55,7 | 40,3 | 113 |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 1,5 | 15,5 | 55,7 | 40,3 | 113 |

    Cofinanziamento

    Oltre che della linea di bilancio dell’UE, l’agenzia beneficerà di un cofinanziamento dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen e alle misure EURODAC conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. Gli stanziamenti necessari a copertura delle attività dell'agenzia proverranno dagli stanziamenti previsti nella vigente programmazione finanziaria 2011-2013 per le linee di bilancio 18 02 04 “Sistema d’informazione Schengen (SIS II)”, 18 02 05 "Sistema d’informazione visti (VIS)” e 18 03 11 “EURODAC”.

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

    ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[74] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    Mio EUR (al primo decimale)

    Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

    Totale risorse umane | 10 | 12 | 7 | 5 |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

    A breve termine saranno necessarie diverse attività preparatorie e di avvio perché l’agenzia diventi pienamente operativa: studi di fattibilità sulle possibili sedi, acquisto di nuovi siti per ospitare i sistemi, lavori di costruzione e ristrutturazione, nuova collocazione dei sistemi, assunzione e formazione di personale, predisposizione di tutte le attrezzature, risorse e procedure necessarie all’agenzia.

    A lungo termine, l’agenzia assicurerà una soluzione efficace per la gestione del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

    Occorre costituire un’agenzia che risponda ai seguenti criteri:

    - funzionamento e gestione sicuri ed efficaci dei sistemi, garanzia di un servizio di qualità per gli utenti dei sistemi, continuità e servizio senza interruzioni, sicurezza dei dati, integrità e rispetto delle norme sulla protezione dei dati;

    - una struttura di governance adeguata corrispondente ai requisiti delle istituzioni UE, degli Stati membri partecipanti e delle altri parti interessate. La struttura dovrebbe comprendere gli elementi interpilastri delle basi giuridiche dei sistemi;

    - gestione finanziaria sana, continua, efficace e responsabile dei sistemi IT, ottimizzazione di eventuali sinergie ed economie di scala, capacità di raggiungere una massa critica, assicurare il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane e aumentare la produttività del personale;

    - organizzazione efficace, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e della produttività.

    5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    La presente proposta assicurerà una soluzione a lungo termine per la gestione del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, ottimizzando le sinergie e assicurando economie di scala.

    5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    Obiettivo della presente proposta è istituire innanzitutto un’agenzia responsabile della gestione operativa a lungo termine del SIS II, del VIS e di EURODAC.

    All’agenzia andrebbe poi affidata la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

    Gli indicatori saranno le statistiche associate alle risposte positive registrate per le varie segnalazioni (sistema per sistema).

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    X Gestione centralizzata

    ( diretta da parte della Commissione

    ( indiretta, con delega a:

    ( agenzie esecutive

    X organismi istituiti dall’Unione a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

    ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ( Gestione concorrente o decentrata

    ( con Stati membri

    ( con paesi terzi

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    Il direttore esecutivo provvederà a organizzare e attuare un controllo e una valutazione efficaci dei risultati dell’agenzia e preparerà una relazione annuale di attività dell’agenzia confrontando, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale. Sentiti i gruppi consultivi e previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, la relazione sarà trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, entro il 15 giugno dell’anno seguente. La prima relazione sarà pronta per il 2013 e sarà pubblicata.

    Ogni anno l’agenzia pubblica statistiche, sia totali sia per ciascuno Stato membro, relative al numero di registri per categoria di segnalazione, al numero di risposte positive per categoria di segnalazione e al numero di accessi al SIS II.

    Entro due anni dalla data in cui l’agenzia ha assunto le funzioni e successivamente ogni due anni, l’agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del sistema SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza dello stesso e lo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.

    Entro due anni dalla data in cui l’agenzia ha assunto le funzioni e successivamente ogni due anni, l’agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, ivi compresa la sua sicurezza.

    Per quanto riguarda EURODAC, ogni due anni l’agenzia dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza, e una relazione annuale di attività del sistema centrale.

    Entro tre anni dalla data in cui l’agenzia ha assunto le funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione, esterna e indipendente, sull’attuazione del presente regolamento, che esaminerà se l’agenzia ha svolto i suoi compiti con efficienza valutandone anche l’impatto e i metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. Il consiglio di amministrazione riceve la valutazione e formula raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell’agenzia e dei suoi metodi di lavoro per la Commissione, che le trasmette, insieme al suo parere e ad opportune proposte, al Consiglio e al Parlamento europeo. Se necessario, è accluso anche un piano d’azione completo di calendario. La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche.

    6.2. Valutazione

    6.2.1. Valutazione ex-ante

    La valutazione ex-ante è stata inclusa nella valutazione d’impatto.

    6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

    L’istituzione di un’agenzia di regolamentazione per la gestione del SIS II, del VIS e di EURODAC è un approccio nuovo ed innovativo allo scambio di informazioni. Non esistono esperienze analoghe precedenti da cui trarre insegnamenti.

    Si è tenuto debito conto tuttavia delle migliori pratiche seguite per l’istituzione di altre agenzie dell’Unione.

    6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    Entro tre anni dalla data in cui l’agenzia ha assunto le funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione, esterna e indipendente, sull’attuazione del presente regolamento.

    7. MISURE ANTIFRODE

    Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

    L’agenzia aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell’agenzia.

    Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE[76]

    8.1. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA IN TERMINI DI COSTI FINANZIARI

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al primo decimale)

    Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n+4 | Anno n+5 |

    Funzionari o agenti temporanei[82] (XX 01 01) | A*/AD | 6 | 7 | 4,5 | 3,5 |

    B*, C*/AST | 4 | 5 | 2,5 | 1,5 |

    Personale finanziato[83] con l’art. XX 01 02 |

    Altro personale[84] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

    TOTALE | 10 | 12 | 7 | 5 |

    8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

    Attività preparatorie per affidare all’agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II, del VIS e di EURODAC; coordinamento e controllo dell’agenzia da parte della Commissione.

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

    ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n

    X Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

    Il fabbisogno a livello di risorse umane e amministrative sarà coperto dalla dotazione che potrà essere concessa alla DG responsabile della gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, in considerazione delle restrizioni di bilancio esistenti.

    Numero delle risorse umane nell’agenzia (fase di avvio e fase operativa)

    I dati che seguono sono indicativi. Il dettaglio figurerà in una fase successiva, quando saranno noti i compiti e il fabbisogno dell’agenzia in termini di risorse umane e amministrative.

    Anno | Personale da assumere gradualmente |

    1° semestre 2011 | 15 |

    2° semestre 2011 | 60 |

    2012 | 40 |

    2013 | 5 |

    TOTALE | 120 |

    Le assunzioni esterne saranno gestite dall’agenzia.

    Il personale dell’agenzia sarà composto da personale operativo e amministrativo per un totale di 120 persone. Questa è una stima delle risorse umane necessarie basata sui dati aggiornati della valutazione d’impatto.

    Si ritiene che per la gestione operativa del SIS II e del VIS (compresa la capacità biometrica) occorreranno 75 persone. Le restanti 45 saranno destinate alla gestione operativa di EURODAC e a tutti i compiti amministrativi dell’agenzia. Questa cifra tiene conto anche delle competenze attribuite all’agenzia per quanto riguarda il monitoraggio della ricerca e l’attuazione di progetti pilota su richiesta esplicita della Commissione e l’assistenza ai gruppi consultivi.

    Descrizione dei compiti derivanti dall’azione (fase di avvio e fase operativa)

    Assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS, di EURODAC, assicurare la formazione sul SIS II e sul VIS, inclusa quella relativa allo scambio di informazioni supplementari, nonché il monitoraggio di attività di ricerca e l’attuazione di progetti pilota su richiesta esplicita della Commissione.

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa )

    Mio EUR (al primo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa | N/A | N/A | N/A | N/A |

    - intra muros | N/A | N/A | N/A | N/A |

    - extra muros | N/A | N/A | N/A | N/A |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa |

    8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

    Mio EUR (al primo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

    Funzionari e agenti temporanei (18 01 01) | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |

    Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)[86] (specificare la linea di bilancio) |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |

    Questo è il costo del personale addetto alla preparazione, alla valutazione, al controllo e al coordinamento dell’agenzia nell’ambito della Commissione.

    Calcolo – Funzionari e personale temporaneo – costo medio annuo: 122000 EUR /pro capite

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al primo decimale) |

    Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno n+5 | Anno n+6 e segg. | TOTALE |

    18 01 02 11 01 – Missioni | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |

    XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

    XX 01 02 11 03 – Comitati[87] |

    XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

    XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

    2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

    Le missioni includono visite negli Stati membri che ospitano i sistemi e presso le sedi dell’agenzia e la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e dei gruppi consultivi.

    Il fabbisogno a livello di risorse umane e amministrative sarà coperto dalla dotazione che potrà essere concessa alla DG responsabile della gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, in considerazione delle restrizioni di bilancio esistenti.

    [1] Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, e la proposta di decisione del Consiglio che conferisce all’agenzia istituita con regolamento XX i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE, COM (2009) 293 definitivo.

    [2] Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

    Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

    Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

    Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

    [3] Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

    [4] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4 e GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

    [5] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

    [6] GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

    [7] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

    [8] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

    [9] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

    [10] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

    [11] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

    [12] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

    [13] GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20.

    [14] GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 1.

    [15] GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 14.

    [16] GU L 123 dell’8.5.2008, pag. 1.

    [17] GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

    [18] GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

    [19] GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

    [20] GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13.

    [21] GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.

    [22] GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3.

    [23] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

    [24] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

    [25] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1. Al Parlamento europeo e al Consiglio è stata presentata una proposta di rifusione (COM(2008) 825 definitivo).

    [26] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

    [27] “Assessment of options for the long-term management of the second- generation Schengen Information System (SIS II), the Visa Information System (VIS) and EURODAC and other large-scale IT systems in the area of Justice, Freedom and Security”, relazione finale del 15 ottobre 2007, RAND Europe.

    [28] Proposta della Commissione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (rifusione) (COM(2009) 342 definitivo).

    [29] Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 38).

    [30] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    [31] Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pagg. 40-47).

    [32] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    [33] Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

    [34] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

    [35] Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Svizzera (GU…).

    [36] Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Svizzera o nel Liechtenstein (GU…), e protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 16).

    [37] GU…

    [38]

    [39] GU…

    [40] Parere del Parlamento europeo del xxx e decisione del Consiglio del xxx (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).

    [41] GU L 381 del 28. 12. 2006, pag. 4.

    [42] GU L 205 del 7. 8. 2007, pag. 63.

    [43] GU L 213 del 15. 6. 2004, pag. 5.

    [44] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

    [45] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

    [46] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    [47] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    [48] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

    [49] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    [50] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    [51] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

    [52] GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 38.

    [53] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    [54] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    [55] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    [56] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    [57] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    [58] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

    [59] GU…

    [60] GU…

    [61] GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

    [62] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    [63] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    [64] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

    [65] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    [66] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

    [67] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    [68] Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

    [69] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

    [70] Stanziamenti dissociati (SD).

    [71] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

    [72] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx.

    [73] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

    [74] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

    [75] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

    [76] Le cifre si basano principalmente sulla valutazione d’impatto.

    [77] I costi comprendono: spese di esercizio, energia, controlli di sicurezza, assicurazione.

    [78] Stime che richiedono adeguamenti.

    [79] Tale stanziamento è destinato a coprire le spese operative, comprese quelle di viaggio, di soggiorno e di interpretazione (2 riunioni per il consiglio di amministrazione, 6 all’anno per i gruppi consultivi).

    [80] Il lavoro di traduzione verrà eseguito principalmente dal Centro di traduzione per gli organismi dell'UE e Lussemburgo.

    [81] La cifra include gli studi di fattibilità e i progetti pilota da realizzare a norma rispettivamente degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

    [82] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

    [83] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

    [84] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

    [85] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

    [86] Nella fase attuale non è identificata la necessità di personale esterno (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.).

    [87] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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