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Document 52010IP0483

Diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) - Applicazione effettiva dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009-2010) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009/2161(INI))

GU C 169E del 15.6.2012, p. 49–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/49


Mercoledì 15 dicembre 2010
Diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) - Applicazione effettiva dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona

P7_TA(2010)0483

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009-2010) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009/2161(INI))

2012/C 169 E/07

Il Parlamento europeo,

visto il preambolo del trattato sull'Unione europea, in particolare il secondo, quarto e settimo trattino,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, e gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU),

vista la comunicazione della Commissione sulla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573),

viste tutte le pertinenti convenzioni e raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, compresi gli organi di vigilanza specializzati, in materia di diritti fondamentali,

viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

visto il Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea (1),

visto il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini,

viste l'attività e le relazioni annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

viste le relazioni delle ONG sui diritti umani,

vista l'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo il 21 e 22 giugno 2010 sull'impatto della Carta dei diritti fondamentali sullo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2004-2008) (2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0344/2010),

A.

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, quest'ultima si fonda su una comunità di valori indivisibili e universali di rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia, di uguaglianza, di solidarietà, di stato di diritto e di rispetto dei diritti umani, per la totalità delle persone che vivono sul territorio dell'Unione europea, comprese quelle appartenenti alle minoranze; che la salvaguardia e la promozione effettive dei diritti debbono costituire un obiettivo generale di tutte le politiche europee, ivi inclusa la loro dimensione esterna, e una condizione fondamentale del consolidamento di un'Unione europea che contribuisce a promuovere la pace, i valori e i principi relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali e al benessere dei cittadini,

B.

considerando che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona si è venuta a creare una nuova situazione nell'Unione europea nel campo dei diritti umani, in quanto è divenuta giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali («la Carta»), trasformando in tal modo valori fondamentali in diritti concreti; che, fin dalla sua adozione, la Carta è diventata una fonte di ispirazione per la giurisprudenza delle giurisdizioni europee; che la Commissione ha pubblicato una relazione annuale sull'attuazione della Carta e che la promozione e l'attuazione dei diritti fondamentali sulla base della Carta debbono formare l'oggetto delle relazioni annuali della FRA,

C.

considerando la necessità di sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali all'interno delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, segnatamente in sede di applicazione e attuazione del diritto dell'Unione, sia al loro interno che nelle relazioni con i paesi terzi,

D.

considerando che, secondo il proprio regolamento, il Parlamento europeo può affrontare, esaminare e valutare annualmente la situazione dei diritti fondamentali e formulare raccomandazioni,

La nuova architettura post Lisbona dei diritti fondamentali

1.

sottolinea che una protezione e una promozione effettive dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono alla base della democrazia e dello stato di diritto nell'Unione europea e una condizione fondamentale del consolidamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e che implica azioni su più livelli (internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale); sottolinea, inoltre, il ruolo che possono svolgere gli enti locali e regionali nell'attuazione pratica e nella promozione di tali diritti; invita pertanto tutte le istituzioni dell'Unione europea, nonché i governi e i parlamenti degli Stati membri, a basarsi sul nuovo quadro istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona per definire una politica interna organica in materia di diritti umani per l'Unione, che preveda effettivi meccanismi di responsabilità, sia a livello nazionale che a livello di Unione, per far fronte alle violazioni dei diritti umani;

2.

richiama l'attenzione sulle proprie risoluzioni e interrogazioni orali con discussione, nonché sull'esito delle missioni del 2009 relativamente a casi concreti di diritti fondamentali quali il diritto alla privacy, alla dignità e alla protezione dei dati personali, il divieto della tortura, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà di stampa e dei media, la non discriminazione e l'uso delle lingue minoritarie, la situazione dei Rom e la libera circolazione, le donne Rom, la discriminazione contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso e le unioni civili, i minori, i centri di ritenzione per gli immigrati e la presunta detenzione illegale di prigionieri nel contesto del programma della CIA sulle consegne speciali; sottolinea che tutte queste risoluzioni riflettono i valori sanciti dalla Carta, dimostrano il chiaro impegno dell'Istituzione per la tutela quotidiana dei diritti fondamentali e inviano un segnale politico a tutti i cittadini dell'Unione europea, agli Stati membri, alle istituzioni dell'UE e ai partner internazionali;

3.

si rammarica che il Consiglio e la Commissione non abbiano dato un seguito a nessuna delle raccomandazioni contenute nella relazione del Parlamento europeo del 2007 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone (3), né abbiano condiviso con il Parlamento europeo informazioni sui colloqui tra Unione europea e Stati Uniti sull'argomento;

4.

ritiene necessario riflettere sugli sviluppi in materia di tutela dei diritti fondamentali dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e auspica, in tale contesto, che la presente risoluzione chiarisca il ruolo che deve svolgere ciascuna istituzione e ciascun meccanismo nella nuova architettura europea dei diritti fondamentali;

5.

ribadisce che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009 ha radicalmente cambiato il volto giuridico dell'Unione europea, che dovrebbe affermarsi sempre più come comunità politica di valori e principi condivisi; accoglie pertanto favorevolmente il nuovo sistema multilivello dell'Unione per la tutela dei diritti fondamentali che trae origine da più fonti e trova applicazione attraverso una serie di meccanismi, tra cui la Carta, che è uno strumento giuridicamente vincolante, i diritti garantiti dalla CEDU, il cui riconoscimento scaturisce dall'obbligo per l'Unione di aderirvi, i diritti che discendono dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri e la loro interpretazione secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

6.

ribadisce che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati e rappresenta la codificazione più moderna dei diritti fondamentali, offrendo un buon equilibrio tra diritti e solidarietà e includendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali così come i diritti di «terza generazione» (cioè il diritto alla buona amministrazione, alla libertà d'informazione, a un ambiente salubre e alla tutela dei consumatori); ritiene che l'Unione europea debba definire un quadro normativo che tuteli i diritti fondamentali da qualsiasi violazione da parte delle imprese;

7.

sottolinea che l'integrazione della Carta nel diritto primario dell'Unione europea, pur senza ampliare le competenze dell'Unione e rispettando comunque il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 51, crea nuove competenze per gli organi decisionali ed esecutivi, così come per gli Stati membri per quanto riguarda il recepimento della legislazione UE a livello nazionale, ragion per cui le disposizioni della Carta sono ormai direttamente applicabili da parte dei tribunali europei e nazionali; invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a garantire una maggiore coerenza tra i loro vari organismi addetti al monitoraggio e all'attuazione, ai fini di un'efficace applicazione del quadro normativo nel suo insieme, e a rafforzare il meccanismo di controllo nell'intera Unione, oltre a un sistema di allerta precoce, quale la revisione periodica universale;

8.

ricorda che il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea e la protezione e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono un denominatore comune nei rapporti tra l'Unione e i paesi terzi e rileva che la Carta è vincolante per l'Unione anche in tale contesto; ricorda altresì, a tale proposito, che la promozione della democrazia e dello stato di diritto va di pari passo con il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; sottolinea il fatto che, nell'ambito della nuova struttura istituzionale dell'Unione europea, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) potrà garantire una maggiore coerenza ed efficacia nell'ambito della politica esterna ai fini della promozione dei diritti umani e della democrazia soltanto se adottando una linea di condotta basata sui diritti umani per la propria struttura e le proprie risorse e attività; sottolinea che l'Unione svolge un ruolo di prim'ordine al fini della promozione dei diritti umani nel mondo; invita l'Unione, a tale proposito, a garantire l'efficacia delle clausole sui diritti umani figuranti negli accordi internazionali e a tener conto dei principi della Carta all'atto di siglare un accordo con paesi terzi, nonché a mantenere la coerenza tra le proprie politiche interne ed esterne in materia di diritti umani;

9.

ribadisce che l'adesione dell'Unione europea alla CEDU rappresenterà il livello minimo di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa e fornirà uno strumento aggiuntivo per l'applicazione dei diritti umani, in particolare la possibilità di presentare una denuncia dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione a una violazione dei diritti umani imputabile a un atto di un'istituzione dell'Unione o di uno Stato membro, nell'attuazione del diritto UE, che rientra nella sfera di competenza della Corte; ribadisce inoltre che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo fornirà in tal modo un ulteriore contributo alla attuali e future azioni dell'Unione in materia di libertà civili, giustizia e affari interni, oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia in questo ambito;

10.

invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa ad esprimere il loro chiaro impegno politico e la loro volontà di sostenere il processo e l'accordo di adesione e a garantirne la trasparenza, sottolineando nel contempo la necessità di una consultazione adeguata di tutte le parti interessate; invita la Commissione a ultimare le sue consultazioni interne e i negoziati con il Consiglio d'Europa, individuando opportune soluzioni alle principali questioni tecniche, al fine di completare il processo di adesione entro un ragionevole lasso di tempo e di garantire il massimo livello di tutela dei diritti umani in Europa;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica dell'Unione ai vantaggi dell'adesione alla CEDU e ai requisiti da soddisfare da parte dei candidati, elaborando orientamenti sull'applicazione adeguata e sugli effetti di quest'ulteriore meccanismo al fine di assicurare la possibilità di farvi ricorso in modo efficiente ed efficace, ed includendo la CEDU nella formazione di tutti i professionisti interessati;

12.

si compiace inoltre del nuovo obbligo orizzontale previsto dal trattato di Lisbona per quanto riguarda la lotta all'emarginazione e alla discriminazione sociale e la promozione della giustizia e della protezione sociale, dell'uguaglianza di uomini e donne, del rispetto della vita privata e familiare, della solidarietà tra generazioni e della tutela dei diritti dei minori, così come la definizione di una politica comune in materia di asilo e immigrazione, il contrasto alla tratta degli esseri umani, nonché dell'esplicito riferimento del trattato alle persone appartenenti a minoranze, che rispecchia un altro valore fondamentale dell'Unione; accoglie con soddisfazione il fatto che l'Unione abbia acquisito personalità giuridica, il che le consente di aderire ai trattati internazionali, il miglioramento della tutela giurisdizionale, con l'estensione della giurisdizione della Corte di giustizia ad ambiti di ovvia rilevanza per la tutela dei diritti fondamentali, come la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia di diritto penale, il ruolo rafforzato del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, in particolare nel valutare l'attuazione della politica UE nell'SLSG, e l'accresciuto ruolo dei cittadini europei, ora investiti del potere di iniziativa legislativa UE grazie all'Iniziativa dei cittadini europei, nonché l'obbligo di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con associazioni rappresentative e la società civile (articolo 11, paragrafo 2, del TUE);

13.

chiede l'attuazione piena e coerente, nel rispetto della normativa internazionale ed europea in materia di diritti umani, del programma di Stoccolma, che traduce nella pratica gli obblighi ed i principi derivanti dal trattato fissando gli orientamenti strategici per l'SLSG;

Istituzioni che applicano la nuova architettura dei diritti fondamentali

14.

ritiene che le istituzioni europee abbiano spesso agito in parallelo nel campo della tutela dei diritti fondamentali e chiede pertanto una riflessione sulle azioni intraprese e una migliore cooperazione tra le istituzioni, come un'affermata cooperazione interistituzionale per il monitoraggio annuale della situazione dei diritti umani nell'Unione, affinché ciascuna istituzione possa ispirarsi alle relazioni delle altre istituzioni;

15.

prende atto della creazione di un nuovo portafoglio «Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza» all'interno della Commissione, che testimonia dell'impegno di tale istituzione a intensificare gli sforzi nel campo dei diritti e delle libertà fondamentali e viene incontro alle ripetute richieste del Parlamento in tal senso; è del parere che un siffatta divisione tra giustizia e sicurezza non debba rafforzare l'errata dicotomia tra la necessità di tutelare i diritti umani di tutti i cittadini e la necessità di garantire la loro sicurezza; ritiene inoltre che il nuovo Commissario debba rivolgere particolare attenzione alle politiche UE di contrasto all'immigrazione irregolare e al terrorismo e che sia indispensabile il sostegno compatto del Collegio per consentire al nuovo Commissario di svolgere un ruolo di prim'ordine;

16.

chiede alla Commissione di dichiarare il 2013 «Anno europeo della cittadinanza» onde dare impulso al dibattito sulla cittadinanza europea e informare i cittadini europei in merito ai loro diritti, segnatamente ai nuovi diritti derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

17.

si attende azioni concrete dal nuovo Commissario competente, in linea con le intenzioni già dichiarate; plaude in particolare e preminentemente all'impegno di introdurre una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di tutte le nuove proposte legislative, di verificare il processo legislativo per garantire che i testi definitivi prodotti siano conformi alla Carta, di applicare una politica di «tolleranza zero» delle violazioni della Carta, conducendo indagini approfondite e avviando procedure di infrazione qualora gli Stati membri non adempiano ai propri obblighi in materia di diritti umani in sede di attuazione della legislazione UE, e di garantire che i cittadini dell'Unione siano correttamente informati circa la nuova architettura dei diritti fondamentali; chiede di dare un seguito alla comunicazione del 2003 in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea COM(2003)0606) allo scopo di definire modalità trasparenti e coerenti per far fronte a eventuali violazioni dei diritti umani e di ricorrere opportunamente al medesimo articolo 7 del TUE in virtù della nuova architettura dei diritti fondamentali;

18.

ricorda alla Commissione di controllare che tutte le nuove proposte legislative siano conformi alla Carta, verificando gli strumenti esistenti a tale riguardo; propone che le valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte della Commissione indichino chiaramente se tali proposte sono conformi alla Carta, in modo che questa considerazione diventi parte integrante della presentazione delle proposte legislative; rammenta alla Commissione il suo compito esplicito di coinvolgere le parti interessate attraverso ampie consultazioni, al fine di garantire la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione (articolo 11, paragrafo 3, del TUE); sottolinea a tale proposito l'importanza della piattaforma dell'Agenzia per i diritti fondamentali quale risorsa significativa per l'espletamento di tale compito;

19.

ricorda alla Commissione di svolgere indagini obiettive e avviare procedure di infrazione ogni volta che uno Stato membro, in sede di attuazione della legislazione UE, viola i diritti sanciti nella Carta; ricorda altresì alla Commissione di esigere che gli Stati membri forniscano dati e fatti attendibili e raccolgano informazioni anche da fonti non governative, oltre a richiedere l'apporto dell'Agenzia per i diritti fondamentali e di altri organi competenti in materia di diritti umani;

20.

richiama l'attenzione sulla recente ripresa del nazionalismo, della xenofobia e della discriminazione in alcuni Stati membri e sottolinea il ruolo centrale che la Commissione dovrebbe svolgere al fine di prevenire e contrastare tali possibili violazioni dei diritti fondamentali;

21.

sottolinea l'importanza di un monitoraggio annuale del rispetto della Carta da parte della Commissione, rilevando che le relazioni di monitoraggio dovrebbero contenere una valutazione dell'attuazione dei diritti garantiti, una valutazione delle questioni più controverse e della situazione dei gruppi più vulnerabili nell'Unione, delle lacune esistenti in termini di protezione, delle principali tendenze e dei maggiori problemi strutturali a livello nazionale e di Unione, al fine di proporre iniziative e misure concrete e raccomandare la diffusione di prassi eccellenti tra gli Stati membri;

22.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che fa anche riferimento al suo approccio preventivo nell'attuazione effettiva, all'importanza della formazione interna in materia di diritti fondamentali, alla verifica sistematica dell'aspetto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione da parte del comitato per la valutazione d'impatto, nonché alle azioni di comunicazione mirate e adattate alle varie situazioni e necessarie a tale riguardo; accoglie inoltre con favore l'enfasi posta dalla suddetta comunicazione della Commissione sull'importanza dei criteri politici per l'adesione, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, secondo cui i paesi candidati debbono disporre di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; è del parere che la preservazione di questo criterio sostenga la tutela dei diritti fondamentali nei futuri Stati membri;

23.

invita la Commissione ad applicare i valori e i principi sanciti dal trattato e dalla Carta e la strategia definita nel programma di Stoccolma attraverso proposte di legge concrete, tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nello svolgimento di tali attività; chiede inoltre la «lisbonizzazione» dell'acquis vigente nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, come pure un rafforzamento della responsabilità democratica nell'SLSG;

24.

propone di instaurare un rapporto di lavoro tra i Commissari competenti per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza e agli affari interni e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, invitando regolarmente i Commissari a uno scambio di opinioni su temi d'attualità e sugli sviluppi relativi ai diritti fondamentali;

25.

sottolinea il fatto che anche il Parlamento europeo dovrebbe rafforzare la sua valutazione d'impatto autonoma sui diritti fondamentali per quanto riguarda le proposte legislative e gli emendamenti in esame nell'ambito del processo legislativo, al fine di renderlo più sistematico, in particolare ampliando le possibilità attualmente previste dall'articolo 36 del regolamento del Parlamento in merito alla Carta dei diritti fondamentali e invitare il Servizio giuridico a pronunciarsi su questioni legali che attengono ai problemi dei diritti fondamentali nell'Unione;

26.

invita il Consiglio ad adeguarsi alle modifiche previste dal trattato e a rispettare la Carta in sede di legiferazione; accoglie pertanto con favore l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente del Consiglio sui diritti fondamentali, i diritti dei cittadini e la libera circolazione delle persone e sottolinea l'importanza del fatto che tale nuovo organismo disponga di un ampio mandato che includa questioni inerenti ai diritti fondamentali d'importanza per l'Unione e gli Stati membri e che funga da forum per uno scambio di opinioni in seno al Consiglio in materia di questioni interne inerenti ai diritti umani e che lavori in modo trasparente ed efficiente, anche nei confronti del Parlamento europeo;

27.

ribadisce l'accordo interistituzionale «Common approach to Impact assessment» (4) cui fa riferimento la comunicazione della Commissione sulla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui si afferma che il Parlamento e il Consiglio hanno la responsabilità di valutare l'impatto dei propri emendamenti;

28.

invita il Consiglio ad assicurarsi che il gruppo di lavoro sui diritti fondamentali, i diritti dei cittadini e la libera circolazione delle persone (FREMP) disponga di un ampio mandato che includa, ad esempio, la discussione e la risposta ufficiale alle relazioni dell'Agenzia per i diritti fondamentali (in aggiunta alle raccomandazioni degli organismi delle Nazioni Unite, nonché alle procedure e ai meccanismi speciali propri dell'ONU), la valutazione delle incidenze esterne sui diritti umani degli strumenti e delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio (COHOM), la garanzia del coordinamento con le agenzie senza un mandato in materia di diritti umani, ma con un impatto su questi ultimi (ad esempio BEI o FRONTEX), l'esame della firma, della ratifica e del rispetto degli strumenti internazionali in materia di diritti umani da parte dell'Unione e degli Stati membri e la creazione un forum per gli scambi, in seno al Consiglio, su questioni interne in tema di diritti umani;

29.

chiede il rispetto del proprio diritto al controllo democratico sulla base dei trattati; insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un migliore accesso ai documenti tra le istituzioni dell'Unione europea, al fine di sviluppare una più efficace cooperazione interistituzionale, tra cui la rendicontabilità, sulle questioni legate ai diritti fondamentali; sottolinea il proprio ruolo nel dar seguito alle proprie risoluzioni in materia di diritti umani nell'Unione e nell'esaminare il lavoro delle altre istituzioni dell'UE per quanto riguarda la loro azione o inazione in sede di valutazione degli sviluppi nel settore (ad esempio mediante relazioni annuali), combinando messaggi politici con un approccio basato sui fatti; sottolinea il proprio diritto, sancito dall'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, ad essere informato senza indugio e pienamente in tutte le fasi della procedura richiesta per la conclusione di accordi internazionali tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali;

30.

ribadisce il ruolo accresciuto della Corte di giustizia nel garantire che tutte le istituzioni, le agenzie e gli Stati membri che attuano il diritto dell'Unione si conformino di conseguenza alla Carta, rilevando che ciò permetterà alla Corte di giustizia di rafforzare e sviluppare ulteriormente la sua giurisprudenza in materia di diritti fondamentali; sottolinea la necessità di una cooperazione consolidata tra i giudici nazionali, la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti umani nel favorire lo sviluppo di un sistema coerente di giurisprudenza in materia;

31.

sottolinea il ruolo svolto dall'Agenzia per i diritti fondamentali nel garantire il monitoraggio continuo della situazione dei diritti fondamentali nell'Unione e le implicazioni del trattato di Lisbona in questo ambito, fornendo analisi, assistenza e consulenza, compiti che richiedono qualità, obiettività, effettiva imparzialità e trasparenza; invita la Commissione a riesaminare e potenziare il mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali onde conformarne le attività ai nuovi requisiti fondati sul trattato di Lisbona e sulla Carta; rileva che, nell'ambito del nuovo mandato, il ruolo di monitoraggio dell'Agenzia per i diritti fondamentali debba essere esteso anche ai paesi in via di adesione, ragion per cui le occorrono risorse adeguate per far fronte ai suoi accresciuti compiti a seguito dell'attuazione della Carta; ribadisce la richiesta di essere pienamente associato alla revisione del programma pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali; accoglie con favore l'inserimento di un allegato nella relazione annuale dell'agenzia in questione, da cui risulti la ratifica, da parte degli Stati membri, di strumenti internazionali in materia di diritti umani;

32.

rileva che il compito principale dell'Agenzia per i diritti fondamentali consiste nel fornire agli organi decisionali fatti e dati su questioni relative ai diritti fondamentali e che, a tal fine, l'agenzia raccoglie e analizza informazioni e dati, oltre a prestare opera di sensibilizzazione mediante lo svolgimento di ricerche e indagini scientifiche basate su metodologie rigorose, pubblicando relazioni tematiche e annuali e collegando in rete e promuovendo il dialogo con la società civile; accoglie con favore la relazione annuale 2009 dell'agenzia, apprezzando il fatto che fornisca un quadro comparativo e metta in evidenza le prassi corrette nei 27 Stati membri;

33.

invita gli organi decisionali dell'Unione europea a utilizzare i dati e i fatti trasmessi dall'Agenzia per i diritti fondamentali durante la fase preparatoria dell'attività legislativa, nei processi decisionali e/o di monitoraggio e ad attuare una cooperazione stretta e permanente con l'agenzia in questione, coinvolgendo al tempo stesso la sua piattaforma ONG;

34.

esorta tutte le agenzie europee ad onorare il loro impegno a favore della tutela dei diritti fondamentali e a integrare l'impostazione ai diritti fondamentali in tutte le loro attività; invita altresì l'Unione europea a garantire la piena responsabilità giuridica delle sue agenzie al riguardo;

35.

è del parere che FRONTEX debba instaurare una cooperazione strutturata con le agenzie che si occupano di diritti fondamentali, di migranti o di asilo, nonché con l'UNHCR, in modo da agevolare le attività che si ripercuotono sulla tutela dei diritti umani; accoglie con favore, a tale riguardo, l'accordo di cooperazione sottoscritto nel 2010 tra FRONTEX e l'Agenzia per i diritti fondamentali;

36.

sottolinea il fatto che l'Unione europea e gli Stati membri condividono gli obblighi in materia di attuazione e/o applicazione dei diritti umani e fondamentali, nelle rispettive sfere di competenza, conformemente al principio di sussidiarietà, e che tale responsabilità e competenza concorrenti rappresentano sia un'opportunità e un diritto che un obbligo per gli Stati membri e per le istituzioni europee; sottolinea il ruolo rafforzato riconosciuto ai parlamenti nazionali dal trattato di Lisbona ed è favorevole all'instaurazione di un dialogo formale permanente tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

37.

rammenta agli Stati membri il loro obbligo di fornire alla Commissione, in quanto custode dei trattati, dati e fatti attendibili, ove richiesti;

38.

sottolinea l'importanza dei corpi giudiziari degli Stati membri, che svolgono un ruolo primario nel garantire il rispetto e l'applicazione dei diritti fondamentali, ed esorta pertanto a promuovere un facile accesso ai tribunali e procedimenti giudiziari di durata ragionevole, al fine di rafforzare la tutela dei diritti umani e fondamentali; esorta gli Stati membri a investire impegno nella formazione permanente dei giudici nazionali in materia di diritti e libertà fondamentali, tra cui i nuovi aspetti della materia in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

39.

ritiene che l'azione dell'Unione non debba limitarsi semplicemente alle violazioni dei diritti fondamentali una volta avvenute, bensì che debba cercare anche di prevenirle; invita di conseguenza a riflettere sui meccanismi per l'individuazione tempestiva delle potenziali violazioni dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri, sulla sospensione temporanea delle misure che comportano tali violazioni e su procedure giuridiche accelerate volte a stabilire se una determinata misura è contraria ai diritti fondamentali dell'Unione e a comminare sanzioni nell'eventualità in cui tali misure continuino a essere applicate in modo non conforme al diritto dell'UE;

40.

invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi allo scopo di informare adeguatamente e sensibilizzare l'opinione pubblica, giacché i diritti fondamentali possono essere protetti in modo più efficace se gli stessi cittadini sono consapevoli dei loro diritti e dei meccanismi disponibili per tutelarli; chiede un uso attivo delle esperienze di autorità civili e ONG interessate e il mantenimento di un rapporto di collaborazione continuativa con tutti questi organismi, nel dare attuazione alla nuova architettura dei diritti fondamentali e intervenire su casi specifici;

41.

ribadisce il proprio diritto a pubblicare annualmente una relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, che affronti questioni attinenti ai diritti fondamentali con le istituzioni e le agenzie dell'Unione o con gli Stati membri ove lo ritenga necessario;

Cooperazione con le organizzazioni internazionali nella nuova architettura dei diritti fondamentali

42.

propone di individuare soluzioni intese a garantire una migliore collaborazione tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione europea e le organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e a sfruttare in maniera migliore e incanalare più efficacemente i risultati delle esperienze nel settore;

43.

invita le istituzioni dell'Unione europea a sfruttare appieno le potenzialità del memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione, ai fini di una maggiore sinergia e coerenza a livello europeo, e propone di utilizzare meglio le competenze che derivano dai meccanismi di controllo, le norme e i risultati in materia dei diritti umani elaborati dal Consiglio d'Europa, evitando così la duplicazione del lavoro; ribadisce la necessità che l'Unione partecipi maggiormente ai lavori del Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e ne tenga maggiormente conto in sede di attuazione delle politiche nei settori della libertà, della giustizia e della sicurezza;

44.

invita gli Stati membri dell'Unione europea a firmare e a ratificare le principali convenzioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite sui diritti umani e i protocolli aggiuntivi opzionali, tra cui la Carta sociale europea (rivista), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata e i suoi due protocolli sulla lotta alla tratta degli esseri umani e al contrabbando, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; propone inoltre di tenere maggiormente conto, nell'ambito del processo legislativo europeo, dei documenti internazionali e di farvi maggior riferimento;

45.

sottolinea la necessità di prestare un'adeguata attenzione ai diversi meccanismi di controllo delle Nazioni Unite e ai risultati degli organismi ONU per i diritti umani e propone di seguire attentamente le raccomandazioni che formulano all'intenzioni degli Stati membri; rileva l'importanza della revisione periodica universale (UPR) del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; raccomanda di collaborare con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e plaude all'apertura, a Bruxelles, del primo Ufficio regionale europeo dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;

46.

sottolinea il ruolo importante e l'operato attivo dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), dei Rappresentanti speciali dell'OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione e per la lotta alla tratta degli esseri umani e dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali;

47.

esorta gli Stati membri che siedono nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assicurare le garanzie relative ai diritti procedurali in sede di inserimento ed espunzione dagli elenchi di presunti gruppi terroristici o di singoli terroristi, come disposto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia;

Le sfide più urgenti della nuova era

48.

rileva che la nuova architettura sarà giudicata in base all'efficacia con cui le istituzioni competenti si occupano delle questioni più urgenti e delle violazioni più frequenti dei diritti fondamentali, tanto a livello di Stati membri che a livello di Unione europea, anche nel quadro delle sue relazioni esterne;

49.

ricorda pertanto tutte le sue risoluzioni, discussioni e risultanze delle missioni del 2009 relative alle questioni di diritti fondamentali, da cui è emerso che sono molte le questioni e i casi specifici di violazione dei diritti fondamentali ancora pendenti, il che richiede misure urgenti, strategie a medio termine e soluzioni a lungo termine, nonché interventi successivi da parte delle istituzioni europee, come esempio:

proteggere le quattro libertà fondamentali come conquiste di base dell'Unione europea, prestando particolare attenzione alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione,

garantire i diritti di tutte le persone presenti sul territorio dell'Unione, indipendentemente dalla loro cittadinanza,

garantire la certezza del diritto, l'esistenza di controlli adeguati e l'equilibrio di un solido sistema democratico,

garantire la protezione dei dati a carattere personale e della privacy, tra cui la raccolta, il trattamento, il trasferimento e la conservazione dei dati finanziari e personali, conformemente ai principi di finalità, necessità e proporzionalità e al diritto di rettifica e di ricorso, e promuovere il giusto equilibrio tra libertà individuali e sicurezza collettiva minacciata da nuove forme di terrorismo e di criminalità organizzata,

contrastare la tratta degli esseri umani – soprattutto di donne e bambini – in quanto costituisce una forma di schiavitù; constata che, nonostante la normativa dell'Unione e degli Stati membri e gli impegni politici presi nel corso degli anni, si stima che la tratta di esseri umani verso l'Unione o sul territorio della tessa interessa ogni anno diverse centinaia di migliaia di persone e sottolinea la necessità di affrontare con maggiore urgenza tale forma di criminalità, anche attraverso la nuova proposta di direttiva dell'UE che include altresì la proposta di nominare relatori nazionali incaricati di monitorare l'attuazione della politica antitratta a livello nazionale,

proteggere i diritti dei profughi e dei migranti, garantendo che la gestione UE dei flussi migratori e i negoziati sugli accordi di riammissione con i paesi terzi non mettano queste persone a rischio di violazione dei diritti umani,

proteggere i diritti delle vittime della violenza, della criminalità, della guerra e delle violazioni dei diritti umani, un settore in cui è richiesta una legislazione a livello di Unione, senza distogliere l'attenzione e le risorse destinate alla prevenzione, alla lotta contro i criminali e i terroristi e all'analisi delle cause profonde; sottolinea la consultazione pubblica a livello di Unione sul miglioramento dei diritti delle vittime della criminalità e della violenza avviata all'inizio del 2010 e attende con interesse la proposta supplementare della Commissione sulle misure concrete finalizzate a dare sostegno alle vittime durante l'intero procedimento giudiziale; rammenta l'iniziativa degli Stati membri a favore dell'ordine di protezione europeo finalizzato a incrementare la tutela concessa alle vittime che si spostano tra gli Stati membri dell'Unione europea, pur sollecitando un chiarimento giuridico delle sue disposizioni,

sviluppare la strategia dell'UE in materia di diritti dei minori mediante misure pratiche per combattere gli abusi sui minori, lo sfruttamento sessuale e la pedopornografia, promuovere un uso più sicuro di Internet e debellare il lavoro minorile e la povertà infantile, tenendo presente che circa il 10-20 % dei minori in Europa subirà violenze sessuali durante l'infanzia, che dagli studi effettuati emerge un continuo abbassamento dell'età dei minori vittime della pedopornografia e che le attuali condizioni economiche mondiali minacciano di spingere un crescente numero di bambini ad accettare di lavorare e/o a finire in povertà,

promuovere le politiche di asilo e di immigrazione dell'Unione europea sulla base dei valori e dei principi sanciti dai trattati, dalla Carta e dalla CEDU,

elaborare una strategia UE a favore dei diritti dei disabili, che sono a tutt'oggi discriminati nella vita sociale, professionale e culturale,

vietare ed eliminare ogni forma di discriminazione, in base all'articolo 21 della Carta, in tutti gli ambiti della vita, tra cui la profilatura etnica, tenendo conto nel contempo delle responsabilità e delle competenze giuridiche consolidate,

tutelare la diversità linguistica quale retaggio culturale europeo, incluse le lingue minoritarie,

vietare di sanzionare l'utilizzo di una lingua diversa dalla lingua ufficiale di uno Stato membro,

combattere la povertà e l'emarginazione sociale,

elaborare una strategia di azione a livello di Unione al fine di promuovere l'integrazione sociale ed economica dei Rom e integrare la questione nell'attuazione delle politiche europee, nazionali, regionali e locali e instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione europea,

mettere a punto un quadro a livello di UE in materia di diritti procedurali degli indiziati nei procedimenti penali,

garantire e promuovere la libertà di stampa nell'Unione europea, la cui situazione si degrada di anno in anno, come dimostrato da alcuni fatti salienti quali la concentrazione dei media, le pressioni esercitate su alcuni giornalisti e sul loro lavoro e le azioni legali intentate nei confronti di giornalisti in assenza di cause reali e serie,

esaminare gli attuali accordi UE in materia di riammissione e valutare l'impatto in termini di diritti fondamentali della politica UE su tali accordi,

promuovere l'integrazione sociale delle persone più vulnerabili attraverso l'istruzione e le azioni positive, anche nei confronti dei detenuti, ex detenuti e coloro che scontano una pena alternativa, oltre a qualsiasi altra misura che ne favorisca la riabilitazione sociale,

garantire il diritto universale all'istruzione,

proteggere i migranti e, in particolare, i richiedenti asilo;

incoraggiare la società civile a promuovere un confronto trasparente e periodico in materia di diritti fondamentali per assicurarne la più ampia tutela,

combattere ogni forma di razzismo, xenofobia e antisemitismo,

promuovere una maggiore intesa tra le religioni e le culture al fine di migliorare il processo di integrazione europea,

tutelare i diritti degli immigrati irregolari nell'Unione,

proteggere la libertà di espressione e la libertà, l'indipendenza e il pluralismo di tutti i media e della stampa, nonché la libera circolazione delle informazioni,

proteggere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione da qualsiasi violazione, in quanto si tratta di un diritto fondamentale sancito dall'articolo 10 della Carta, che comprende il diritto di professare liberamente in pubblico o in privato la propria religione o il proprio credo;

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* *

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  CM(2007)74.

(2)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 48.

(3)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

(4)  Documento del Consiglio 14901/05 del 24.11.2005.


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