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Document 52010IP0467

    Rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE (2010/2114(INI))

    GU C 169E del 15.6.2012, p. 8–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 169/8


    Martedì 14 dicembre 2010
    Rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE

    P7_TA(2010)0467

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE (2010/2114(INI))

    2012/C 169 E/02

    Il Parlamento europeo,

    visti l'articolo 3 TUE e gli articoli 2, paragrafo 5, 67, 74, 196 e 222 TFUE,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    visto il programma del Consiglio e della Commissione del 20 dicembre 2002 inteso a migliorare la cooperazione nell'Unione europea per prevenire e limitare le conseguenze di minacce rappresentate dall'uso di mezzi chimici, biologici, radiologici o nucleari a fini terroristici (Programma CBRN 2002) (1),

    vista la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), quale modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio (3),

    vista la strategia UE del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori,

    viste la strategia europea in materia di sicurezza del 2003 – Un'Europa sicura in un mondo migliore, quale adottata dal Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 12 dicembre 2003, nonché la strategia di sicurezza interna dell'UE del 2010 (4) e la relativa comunicazione della Commissione (COM(2010)0673),

    visto il programma di solidarietà dell'UE del 2004 sulle conseguenze delle minacce e degli attacchi terroristici (5),

    visti la strategia antiterrorismo dell'Unione europea del 2005, quale adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles il 1o dicembre 2005 (6), e il piano d'azione per la sua attuazione (7),

    visto il quadro di azione di Hyogo (8), approvato durante la Conferenza Mondiale sulla riduzione delle calamità, tenutasi in Giappone dal 18 al 22 gennaio 2005,

    visto il settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (9), segnatamente il finanziamento del progetto Emap CBRN (10),

    vista la decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (11),

    vista la decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (12),

    visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (13),

    vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (14), in particolare nel caso di azioni aventi impatto transfrontaliero che, tra l'altro, fissa gli orientamenti per un approccio integrato alle crescenti capacità di protezione delle infrastrutture critiche a livello di UE, compresa la necessità di una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN)), e conferisce alla Commissione il ruolo di elaborare proposte e provvedere al coordinamento in relazione al miglioramento della protezione di tali infrastrutture critiche,

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea– Piano d’azione CBRN dell'UE (COM(2009)0273),

    viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) nell'Unione europea e l'approvazione del piano d'azione CBRN dell'UE (15),

    visto il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (16),

    vista la comunicazione sulla politica antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (COM(2010)0386),

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171),

    viste le sue precedenti risoluzioni su argomenti CBRN e sulla prevenzione e la reazione nei confronti delle catastrofi e vista la sua recente risoluzione del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto a Haiti (17), in cui si chiede l'istituzione di una forza di protezione civile europea,

    vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sulla comunicazione della Commissione intitolata: «Approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana» (18),

    vista la proposta rivista della Presidenza del Consiglio del 25 ottobre 2010 per un progetto di conclusioni del Consiglio sulla preparazione e la reazione in caso di un attacco CBRN, redatta sulla base degli obiettivi di cui all'azione H.29, che migliora la pianificazione delle emergenze del piano d'azione CBRN dell'UE (19), adottato dal Consiglio l'8 novembre 2010,

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria» (COM(2010)0600),

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per gli affari esteri (A7-0349/2010),

    A.

    considerando che l'Unione europea può dare atto di una partecipazione di lungo periodo ai programmi CBRN, a partire dalle conclusioni del Consiglio europeo di Gand del 19 ottobre 2001 e del Consiglio europeo di Laeken del 13 e 14 dicembre 2001; che nel 2002 è stato adottato un programma CBRN, successivamente sostituito dal programma di solidarietà dell'UE nel 2004, e che un nuovo piano d'azione CBRN dell'UE è stato adottato dal Consiglio il 12 novembre 2009,

    B.

    considerando che le catastrofi CBRN, accidentali o dovute ad attacchi terroristici, rappresentano serie minacce per la sicurezza e la salute degli abitanti dell'Unione europea, incidendo sulla loro vita, sull'ambiente e sui loro beni, compreso il loro patrimonio culturale, e sul funzionamento della società in uno o più Stati membri dell'UE, nella misura in cui disgregano le infrastrutture e le capacità di governo essenziali,

    C.

    considerando che sia il Consiglio che la Commissione convengono che il numero di incidenti riguardanti materiali CBRN, compresi gli atti di terrorismo, è stato sinora relativamente limitato, e considerando che la maggior parte dei disastri che coinvolgono sostanze CBRN sono dovuti a incidenti industriali o all'aumento e alla diffusione mondiale di agenti patogeni pericolosi,

    D.

    considerando che il rischio attuale e continuo di catastrofi CBRN sul territorio dell'Unione europea, accidentali o intenzionali, compromette gravemente il pieno godimento di tutti i diritti e libertà fondamentali, ed è in contraddizione con la promessa e lo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia,

    E.

    considerando che uno dei maggiori rischi CBRN deriva dalla proliferazione di materiale CBRN da parte delle organizzazioni terroristiche e che, di conseguenza, una misura importante riguarda il rafforzamento del regime di non proliferazione e di disarmo attraverso l'attuazione universale e completa di tutti i trattati e gli accordi internazionali pertinenti (in particolare, il trattato di non proliferazione nucleare, la convenzione sulle armi chimiche e la convenzione sulle armi biologiche), nonché la conclusione di un accordo su un trattato relativo al divieto di produzione di materiale fissile destinato alle armi (trattato sull'interdizione del materiale fissile),

    F.

    considerando che la fabbricazione, la detenzione, l'acquisizione, il trasporto, la fornitura o l'utilizzo di armi ed esplosivi o di armi nucleari, biologiche o chimiche, come pure la ricerca e lo sviluppo di armi biologiche e chimiche e l'istruzione alla fabbricazione o all'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi con finalità illegali rientrano nella definizione di terrorismo e di addestramento a fini terroristici formulata dall'UE e riportata nelle decisioni quadro 2002/475/GAI e 2008/919/GAI del Consiglio,

    G.

    considerando che le misure concernenti i materiali CBRN rappresentano una delle pietre angolari della strategia antiterrorismo dell'Unione europea e che, di conseguenza, un piano d'azione CBRN dell'UE è stato approvato dal Consiglio il 30 novembre 2009,

    H.

    considerando che il problema dell'abuso di alcune sostanze chimiche, che sono ampiamente disponibili al pubblico sul mercato, come precursori di esplosivi artigianali, può provocare una serie di attentati terroristici e altri attentati criminali nell'UE; considerando che ciò esige un monitoraggio e un controllo rigorosi dell'attuazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2010)0473),

    I.

    considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si è creato un nuovo equilibrio tra le responsabilità delle varie istituzioni dell'UE, da una parte, e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, compresa la competenza della difesa, dall'altra; che la costruzione di questo nuovo quadro è un processo continuo che richiede la comprensione di valori condivisi e di un obiettivo comune,

    J.

    considerando che, in linea di principio, la politica CBRN è di competenza degli Stati membri ma che la stretta cooperazione e il coordinamento a livello dell'UE sono comunque necessari,

    K.

    considerando che la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) offre la possibilità di migliorare la generale reazione alle crisi dell'Unione europea mediante azioni nel quadro dello Strumento per la stabilità,

    L.

    considerando che il piano d'azione CBRN dell'UE dovrebbe permettere l'efficace interazione delle iniziative nazionali e dell'Unione europea per far fronte ai rischi CBRN e preparare le reazioni necessarie, migliorando sia il coordinamento «orizzontale» tra la Commissione e gli Stati membri sia il coordinamento «verticale» tra gli strumenti a livello di UE e quelli degli Stati membri, al fine di aumentare l'efficacia e la rapidità dello scambio di informazioni, lo scambio delle migliori prassi, l'informazione analitica in tutte le fasi, una pianificazione comune, lo sviluppo di procedure operative, esercizi pratici e una condivisione economicamente vantaggiosa delle risorse disponibili,

    M.

    considerando che diverse agenzie UE di contrasto della criminalità partecipano alle misure CBRN, per esempio Europol, attraverso l'istituzione di una banca dati europea sugli esplosivi e il sistema di allarme rapido per gli esplosivi e i materiali CBRN; che ciò richiede l'elaborazione di procedure adeguate per l'esercizio del controllo da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, come previsto, ad esempio, dall'articolo 88 del TFUE,

    N.

    considerando che i rischi sanitari e la relativa diffusione di agenti patogeni pericolosi sono sempre più frequenti all'interno dell'UE e a livello globale, come dimostrato dal recente insorgere del virus A/H1N1,

    O.

    considerando che i problemi di inquinamento e contaminazione ambientale, compresi quelli di natura transfrontaliera, possono essere causati da incidenti CBRN, rendendo necessaria l'integrazione di strategie di risanamento e decontaminazione nella politica CBRN dell'UE,

    P.

    considerando che l'obiettivo generale della nuova politica CBRN dell'UE è di «ridurre per i cittadini dell'UE la minaccia di incidenti CBRN e i danni da essi derivanti» e che realizzare tale obiettivo sarà possibile «riducendo al minimo la possibilità che si verifichino incidenti CBRN e limitandone le conseguenze nel caso in cui effettivamente avvengano»,

    Q.

    considerando che, nella sua comunicazione sul ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale (20), la Commissione riconosce la necessità di coordinare le misure a livello UE e globalmente, onde reagire rapidamente alle minacce sanitarie, impegnandosi altresì a migliorare i meccanismi di preparazione e reazione volti ad affrontare le epidemie e le insorgenze patologiche, inclusi gli atti intenzionali, quali gli attacchi di bioterrorismo,

    R.

    considerando che, se comparati alla tecnologia nucleare e ai suoi predecessori, i materiali biologici come l'antrace sono meno costosi e molto più facili da ottenere e diffondere, offrendo così la possibilità di mettere in atto attacchi terroristici non convenzionali che rappresentano minacce a lungo termine per la salute e l'ambiente, compresi l'agricoltura e l'approvvigionamento alimentare,

    S.

    considerando che per il personale dei servizi di primo intervento, inclusi la polizia, i vigili del fuoco e il soccorso sanitario, è impossibile assistere le vittime sul luogo di un incidente CBRN senza incorrere in rischi per la loro sicurezza, a meno che non sia stata loro fornita una protezione pre-esposizione in termini di contromisure mediche o di formazione adeguata,

    T.

    considerando che le riserve regionali di contromisure mediche forniscono un'adeguata protezione ai cittadini, bilanciando la tutela della salute pubblica e le preoccupazioni economiche, e assicurando al contempo la responsabilità e la solidarietà degli Stati membri,

    U.

    considerando che, mediante il suo Programma globale di allarme e reazione (21), l'Organizzazione mondiale della sanità mira a rafforzare la biosicurezza (bio-safety), la bioprotezione (bio-security) nonché la preparazione in vista dell'insorgenza di agenti patogeni pericolosi,

    V.

    considerando che, attraverso i suoi Stati membri e la Commissione, l'UE partecipa attivamente al dibattito sull'iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale, intesa a raggiungere un'azione globale comune per rafforzare la preparazione in materia di sanità pubblica e a reagire di fronte alla minaccia internazionale del terrorismo biologico, chimico e radio-nucleare,

    W.

    considerando che la sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare è minacciata non solo dagli attacchi terroristici o dalla negligenza, ma anche dalle zone attualmente inquinate da armi chimiche risalenti alla seconda guerra mondiale che giacciono sui fondali marini o dai depositi di scorie nucleari dell'Unione europea,

    X.

    considerando che l'adeguatezza del livello di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare dell'Unione europea dipende anche dal livello di sicurezza applicato nei paesi terzi,

    Y.

    considerando che la sicurezza potrebbe essere compromessa anche dall'utilizzo delle nuove tecnologie nella pianificazione di nuovi atti terroristici, mentre le norme di sicurezza non vengono adeguate altrettanto rapidamente al progresso tecnologico,

    Z.

    considerando che occorre una revisione accurata delle diverse norme attualmente vigenti per definire requisiti di sicurezza necessari e sufficienti,

    AA.

    considerando che il piano d'azione CBRN dell'UE si articola in tre parti principali: prevenzione, rilevamento, preparazione e reazione, e include un quarto capitolo relativo alle azioni applicabili alla prevenzione, al rilevamento e alla reazione CBRN; riconoscendo inoltre che l'importanza di ciascuna fase è essenziale per garantire un'adeguata attuazione degli studi di valutazione dei rischi, delle reazioni e delle contromisure, adottando al contempo un approccio trasversale e transfrontaliero nei confronti dei materiali CBRN, ovvero prevedendo opportunamente obiettivi e azioni misurabili in ciascuna fase,

    AB.

    considerando che le modifiche apportate dal Consiglio all'attuale piano d'azione CBRN dell'UE proposto dalla Commissione indeboliscono tale piano, rendendo non vincolante l'impegno da parte degli Stati membri e attenuando le misure previste, molte delle quali sono mantenute a livello nazionale anziché vedersi attribuita una portata europea, nonché indebolendo il monitoraggio e il controllo della loro attuazione da parte della Commissione, talvolta senza includere quest'ultima tra le parti in causa accanto agli Stati membri,

    Orientamenti generali

    1.

    osserva che il piano d'azione CBRN dell'UE non prende posizione sulla nuova divisione di competenze tra gli Stati membri e l'Unione europea conseguente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, come previsto dall'articolo 5 del TUE in associazione con i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità; sottolinea che il piano d'azione CBRN dell'UE copre l'ambito delle competenze interne concorrenti (articolo 4 del TFUE) per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i problemi comuni di sicurezza e i trasporti, le misure in materia di protezione civile (articolo 196 del TFUE) e le azioni esterne dell'Unione (articoli 21 e 22 del TUE);

    2.

    sottolinea, tuttavia, che l'applicazione del sistema di sicurezza comune CBRN non dovrebbe ridurre le competenze degli Stati membri in questo settore strategico;

    3.

    considera il piano d'azione uno strumento importante per garantire la buona interconnessione tra iniziative nazionali ed europee nella lotta contro i rischi CBRN;

    4.

    riconosce che è essenziale avvalersi della competenza in materia e evitare la duplicazione, la frammentazione e l'incoerenza degli sforzi delle istituzioni dell'UE e/o degli Stati membri nei settori della sicurezza e della difesa, in cui viene messo a rischio il diritto fondamentale alla vita e in cui le conseguenze della negligenza e del lassismo superano le frontiere;

    5.

    sottolinea che l'Unione europea dovrebbe rafforzare il suo approccio comune alla prevenzione, al rilevamento e alla reazione CBRN mediante la creazione di meccanismi specifici (strumenti normativi, legislativi o non legislativi) che rendano obbligatoria la cooperazione e la messa a disposizione di mezzi di assistenza in caso di catastrofi CBRN dovute a incidenti o ad attacchi terroristici; ricorda che il principale obiettivo delle istituzioni dell'Unione europea dovrebbe essere, in virtù della solidarietà dell'UE, quello di garantire in maniera coordinata sotto gli auspici della Commissione e a livello paneuropeo, l'efficienza di una reazione nazionale o transnazionale a un incidente o a un attacco terroristico CBRN;

    6.

    ricorda che il piano d'azione CBRN dell'UE offre l'opportunità all'Unione europea e ai suoi Stati membri di individuare gli strumenti legislativi per applicare efficacemente la clausola di solidarietà inclusa nell'articolo 222 del TFUE e che gli Stati membri devono essere informati dei rispettivi piani e migliori prassi per gestire e fronteggiare le catastrofi CBRN, accidentali o intenzionali, in modo da potersi aiutare reciprocamente in maniera coordinata ed efficace;

    7.

    sottolinea che è essenziale rafforzare la portata dell'intervento normativo e di regolamentazione della Commissione, la quale, nell'attuale versione del piano d'azione CBRN dell'UE, si vede assegnato un ruolo piuttosto vago in relazione a molti degli obiettivi e delle azioni previsti; chiede, pertanto, vivamente che la Commissione presenti proposte legislative, per quanto possibile, in tutti i settori coperti dal piano d'azione; sottolinea inoltre che soltanto attribuendo alla Commissione un ruolo normativo incisivo sarà possibile colmare le lacune degli sforzi esplicati dai vari Stati membri;

    8.

    chiede vivamente che l'impegno degli Stati membri in materia di controllo CBRN vada oltre il semplice scambio delle migliori pratiche e delle informazioni e che la condivisione riguardi anche le tecnologie e le infrastrutture, così da evitare la duplicazione e lo spreco di risorse, al fine di creare sinergie preziose ed efficaci in termini di costi a livello di UE; invita gli Stati membri ad accordarsi sui metodi per il rilevamento e la prevenzione di catastrofi CBRN, sul trasporto dei materiali CBRN all'interno dell'UE e sulle misure di reazione, incluse la condivisione di informazioni CBRN e l'assistenza transfrontaliera;

    9.

    incoraggia pertanto gli Stati membri più avanzati nel settore della sicurezza interna, nonostante il suo carattere sensibile ed eminentemente nazionale, a condividere le loro informazioni, le loro tecnologie e le loro infrastrutture e ad avviare i progetti strategici come sopra indicato; invita la Commissione e il Consiglio a creare e aggiornare con regolarità una base di dati delle contromisure mediche disponibili negli Stati membri per rispondere agli incidenti di CBRN, a favorire la condivisione delle capacità esistenti e a coordinare una politica d'acquisto redditizio delle contromisure attinenti;

    10.

    chiede che siano sviluppate norme in materia di qualità e di sicurezza a livello di UE, come pure un sistema e una rete di laboratori UE per la certificazione delle attrezzature e delle tecnologie di sicurezza CBRN; sottolinea che rigide norme di sicurezza e procedure di assunzione devono anche essere applicate al personale impiegato presso strutture con accesso ad agenti nocivi; chiede la condivisione e l'utilizzo delle migliori conoscenze e competenze, sia dal campo civile che militare; sottolinea che è opportuno, sempre sotto la guida della Commissione, garantire il necessario finanziamento della ricerca e dello sviluppo al fine di assicurare lo svolgimento di programmi di ricerca applicata e di importanti programmi dimostrativi di dimensione europea; sottolinea inoltre che nel settore della sicurezza civile, vista la frammentazione di tale mercato, è necessaria una politica industriale dell'UE che stimoli la cooperazione tra le imprese dell'Unione e preveda un sostegno specifico per le piccole e medie imprese e industrie, che creano una parte importante dell'innovazione ai sensi del 7o PQ/Sicurezza, che andrebbe incrementato, e che ci si dovrebbe adoperare per stimolare le cooperazioni (in particolare transfrontaliere) tra le imprese europee; auspica che sia istituita un'esaustiva capacità di gestione dei progetti per affrontare tutti gli aspetti dei progetti di sicurezza CBRN coprendo l'intero ciclo di vita della minaccia CBRN (prevenzione, individuazione e reazione); invita la Commissione a proporre una strategia per sviluppare l'industria della biodifesa in Europa;

    11.

    si compiace del fatto che la protezione CBRN venga affrontata come un argomento inserito nel quadro di cooperazione europeo (QCE) per la ricerca in materia di sicurezza e di difesa tra la Commissione, l'Agenzia spaziale europea (ASE) e l'Agenzia europea della difesa (AED); sottolinea che la complementarità, il coordinamento e la sinergia tra gli investimenti in materia di R & S nel settore della difesa e gli investimenti nella ricerca per la sicurezza civile da parte della Commissione nell'ambito del Settimo programma quadro richiederebbero un effettivo miglioramento delle pertinenti condizioni di legge che disciplinano lo scambio di informazioni all'interno del QCE e tra attività a livello nazionale e dell'UE, come previsto dalla decisione 2006/971/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione (2007-2013) (22); chiede lo sviluppo di una ricerca applicata su scala europea in materia di sicurezza degli impianti onde preservare le popolazioni e l'ambiente e l'avvio di grandi programmi di dimostrazione; incoraggia la creazione di centri di competenza specializzati nelle minacce CBRN e la mobilità dei ricercatori;

    12.

    insiste affinché vengano predisposte garanzie e misure di sicurezza appropriate nell'ambito del trattamento delle basi di dati comuni degli Stati membri e dei dati di ricerca sensibili in quanto un approccio incentrato sulla sicurezza dei dati favorirà il rafforzamento della cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le autorità e gli organi degli Stati membri;

    13.

    sottolinea l'importanza di una migliore preparazione e chiede una catalogazione regolare delle capacità e delle strutture nazionali, nonché esercitazioni comuni fra gli Stati membri;

    14.

    chiede che sia istituito urgentemente un meccanismo europeo di reazione alle crisi con base presso i servizi della Commissione che dovrebbe coordinare mezzi civili e militari, così da garantire all'Unione europea una capacità di reazione rapida per far fronte a una catastrofe CBRN; chiede ancora una volta l'istituzione di una forza di protezione civile europea sulla base dell'esistente meccanismo di protezione civile dell'UE, che consenta all'Unione di mettere insieme le risorse necessarie per fornire un aiuto d'emergenza, incluso un aiuto umanitario, entro le 24 ore successive al verificarsi di una catastrofe CBRN all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione europea; rileva che è necessario lanciare opportuni ponti e partenariati tra organismi quali Europol, Interpol e le autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri, nell'ottica di creare una rete adeguata ed efficace per l'anticipazione proattiva/il monitoraggio in tempo reale delle emergenze e per l'impegno/il coordinamento operativo per far fronte alle catastrofi CBRN e sottolinea la necessità di riferire anche alla Commissione; rammenta la relazione Barnier del 2006 intitolata «Per una forza di protezione civile europea: Europe aid» (23) che il Parlamento ha sostenuto con forza e a tal riguardo si compiace della disponibilità della Commissione di creare una capacità europea di reazione alle emergenze, come affermato nella comunicazione della Commissione intitolata «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria» (COM(2010)0600);

    15.

    invita ad agire sulla dualità civile-militare delle tecnologie quale fonte di sinergie; nell'ambito di assi di collaborazione strategica ben definiti, incoraggia le cooperazioni con l'AED, con i paesi della NATO, come gli Stati Uniti e il Canada, e gli Stati terzi pionieri nel settore della sicurezza CBRN, attraverso scambi di buone prassi, dialoghi strutturati tra esperti e lo sviluppo di capacità comuni; sottolinea che occorre che gli Stati membri dell'Unione europea svolgano esercitazioni comuni di prevenzione e di lotta contro gli incidenti connessi alla sicurezza CBRN, cui partecipino le forze armate, le forze della protezione civile degli Stati membri e il meccanismo UE di protezione civile;

    16.

    osserva che l'esistente meccanismo di protezione civile dell'UE, quale definito nella decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, costituisce attualmente lo strumento appropriato per far fronte alle catastrofi CBRN, e sottolinea che questa struttura dovrebbe rappresentare la sede in cui prendere le decisioni d'emergenza concernenti la preparazione e la reazione alle catastrofi CBRN; osserva, tuttavia, che per conseguire questo obiettivo e garantire una prevenzione e un rilevamento adeguati è necessario stabilire una cooperazione con gli organismi della protezione civile, con i servizi di intelligence e di contrasto, nonché con i servizi di sicurezza e i centri di informazione militare e di reazione di ciascuno degli Stati membri e a livello di UE, come la Capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC), il Comitato politico e di sicurezza (PSC) e il Centro di situazione congiunto (SitCen); ricorda inoltre il ruolo del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), che ha il compito di agevolare, promuovere e rafforzare la cooperazione operativa fra le competenti autorità nazionali degli Stati membri nel campo della sicurezza interna;

    17.

    ricorda che il Centro di situazione congiunto (SitCen) è stato ubicato presso il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna e che il suo personale proviene principalmente dai servizi di intelligence e di polizia degli Stati membri; sottolinea che esso svolge un ruolo della massima importanza in termini di sostegno ai centri nazionali di gestione delle crisi;

    18.

    invita gli Stati membri a coordinare gli sforzi, sotto la supervisione della Commissione, al fine di migliorare l'interoperabilità delle attrezzature, delle capacità e delle tecnologie nel campo della protezione civile, onde mettere efficacemente in pratica la nuova clausola di solidarietà in caso di un disastro CRBN;

    19.

    sottolinea che il rafforzamento delle capacità della protezione civile dell'UE deve includere, oltre all'esplorazione delle tecnologie, delle infrastrutture e delle capacità a duplice uso, anche la cooperazione strategica con l'AED, l'ASE, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e altri centri CBRN o programmi d'eccellenza internazionali;

    20.

    esorta gli Stati membri a designare o a creare un'autorità nazionale che, nel caso di un attacco o di una calamità CBRN, avrebbe il compito e la responsabilità di agire come coordinatore principale di tutti gli organismi nazionali e locali coinvolti, e di tutte le contromisure adottate per reagire in tale situazione;

    21.

    condivide la valutazione secondo la quale gli attentati compiuti con materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari (CBRN) rappresentano una seria minaccia per la sicurezza delle persone che vivono nell'Unione europea e sostiene quindi tutte le misure che offrono una maggiore protezione contro tali attentati;

    22.

    rileva che le attività antiterrorismo devono essere svolte nel pieno rispetto della legislazione internazionale in materia di diritti umani e della legislazione, dei principi e dei valori europei in materia di diritti fondamentali, compreso il principio dello Stato di diritto; rammenta la necessità di rispettare i principi della convenzione di Arhus sul pubblico accesso alle informazioni, la partecipazione e il controllo giurisdizionale in relazione all'ambiente;

    23.

    ricorda che impedire ai terroristi l'accesso ai materiali CBRN rappresenta una priorità fondamentale in base sia all'attuale strategia antiterrorismo dell'UE del 2005 sia a quella futura, come pure alla strategia UE del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori; chiede, pertanto, che il coordinatore UE della lotta contro il terrorismo informi regolarmente il Parlamento, attraverso le agenzie e gli esperti UE adeguati e pertinenti, del livello dei potenziali rischi o delle minacce CBRN presenti all'interno dell'Unione o gravanti sui cittadini e sugli interessi dell'UE al suo esterno; ribadisce che è necessario un ulteriore chiarimento per quanto riguarda i ruoli che competono ai diversi organismi dell'Unione europea e nazionali coinvolti nella lotta contro il terrorismo; riconosce a tale riguardo il ruolo di coordinamento del COSI e del SitCen; chiede pertanto che il Parlamento, in quanto unica istituzione dell'UE eletta direttamente e democraticamente e nel quadro delle sue prerogative, garantisca il controllo democratico di entrambi tali organismi e sia quindi pienamente e tempestivamente informato in merito alle loro attività in modo da assicurarne il sicuro funzionamento;

    24.

    esorta le istituzioni dell'UE a mantenere il controllo democratico e la trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di tutte le parti del piano d'azione CBRN dell'UE, rispettando il diritto dei cittadini di accedere a tutte le informazioni e alla documentazione pertinenti che riguardano la sicurezza pubblica e i rischi quotidiani legati alle catastrofi CBRN;

    25.

    chiede che le misure previste dal piano d'azione CBRN siano integrate in tutti gli strumenti delle relazioni esterne dell'UE per la cooperazione economica e il dialogo politico con i paesi terzi (incluse le clausole di non proliferazione dell'UE); esorta la Commissione e il Consiglio, nel loro dialogo politico ed economico con i paesi terzi, a fare ricorso a tutti i mezzi disponibili (inclusi la politica estera e di sicurezza comune e gli strumenti delle relazioni esterne) al fine di promuovere norme per il rilevamento, la prevenzione, compreso lo scambio di informazione, e la reazione agli incidenti CBRN nei paesi terzi, come progettato nel piano d'azione;

    26.

    insiste sullo stretto legame e sull'effetto di riflesso esistenti tra la sicurezza all'interno e quella all'esterno dell'Unione europea; accoglie favorevolmente al riguardo le azioni condotte dai centri regionali di eccellenza CBRN nelle zone di tensione fuori dell'Unione europea volte a favorire un lavoro di consulenza in rete, migliorare le capacità di controllo delle esportazioni e di prevenzione dei traffici illeciti di sostanze CBRN e rafforzare l'arsenale normativo di tali Stati e la cooperazione regionale nel settore; incoraggia a formare in Europa esperti internazionali dei paesi a rischio nel rispetto delle necessarie regole di sicurezza e di confidenzialità;

    27.

    esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a resistere alle pressioni delle imprese e di altri soggetti interessati che mirano a eludere gli oneri di una maggiore regolamentazione, com'è prevedibile (e come emerge chiaramente da un confronto tra le versioni del piano d'azione CBRN dell'UE proposte dalla Commissione e dal Consiglio); ritiene che si debba tenere conto delle preoccupazioni delle imprese per quanto riguarda la qualità e l'impatto delle misure di regolamentazione proposte, senza perdere di vista la posta in gioco, ovvero il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza di tutti i popoli d'Europa e delle loro società; sottolinea che è prioritario assicurare la supervisione e la protezione dei materiali CBRN in tutta l'Unione europea nonché l'efficienza della reazione dell'UE di fronte a una catastrofe, che sia di natura accidentale o intenzionale, e l'importanza di lavorare per l'eliminazione di tali minacce;

    28.

    invita gli Stati membri a partecipare pienamente alle fasi di attuazione del piano d'azione CBRN dell'UE, cooperando a tale riguardo con gli organismi dell'Unione europea che traducono gli obiettivi e le azioni del piano d'azione in misure concrete, così da garantire la sicurezza CBRN in ciascuno degli Stati membri;

    Prevenzione

    29.

    invita la Commissione a svolgere una funzione di promozione e di controllo per quanto riguarda la creazione e il regolare aggiornamento di liste europee relative agli agenti CBRN, e a stabilire a tale riguardo un calendario ragionevole; ribadisce che le liste dovrebbero includere anche eventuali misure preventive e di reazione per ciascun agente CBRN, in base al suo livello di pericolosità, al suo potenziale di utilizzo doloso e alla sua vulnerabilità;

    30.

    ritiene che il piano d'azione CBRN dell'UE debba stabilire norme basate sul rischio più rigorose per quanto concerne i criteri di valutazione della sicurezza per le strutture CBRN ad alto rischio, e sottolinea il ruolo e la responsabilità delle autorità nazionali per quanto concerne la realizzazione di controlli regolari di tali strutture, dal momento che l'elaborazione di «criteri», come affermato nell'attuale piano d'azione modificato e adottato dal Consiglio, non è di per sé sufficiente e che le norme fissate sono sorprendentemente poco rigorose, circostanza a cui si aggiungono i bassi livelli di responsabilità attribuiti alle organizzazioni che si occupano di materiali CBRN, alle autorità competenti degli Stati membri e agli organismi dell'UE; nota, inoltre, che tutte le misure adottate dovrebbero essere proporzionate ai rischi probabili;

    31.

    sottolinea che le misure e i requisiti di sicurezza nelle strutture CBRN ad alto rischio dell'Unione europea devono essere oggetto di regolamentazioni dell'UE anziché semplicemente di «documenti di buone pratiche», attraverso un costante processo di consultazione tra gli organismi dell'Unione europea, le autorità degli Stati membri e le organizzazioni che si occupano degli agenti CBRN ad alto rischio; chiede vivamente che alla Commissione sia conferito un maggiore ruolo di controllo e di ispezione fino al momento dell'adozione e dell'entrata in vigore di tali regolamentazioni;

    32.

    accoglie favorevolmente le iniziative condotte dal Centro comune di ricerca (CCR) sotto forma di sostegno ai programmi dell'AIEA e alle ispezioni nucleari; raccomanda di operare a favore della messa in comune delle sue basi di dati e dei risultati della ricerca con quelli ottenuti dagli Stati membri;

    33.

    sostiene l'elaborazione di strategie volte a sensibilizzare le imprese, la comunità scientifica e universitaria e gli istituti finanziari ai rischi connessi alla proliferazione e al traffico di materiali CBRN nell'ambito dei loro lavori e attività; ritiene, in generale, che la riservatezza sia una componente essenziale dell'efficacia di talune misure di sicurezza del piano d'azione e che occorra premunirsi contro qualsiasi rischio di divulgazione che potrebbe renderle inoperanti;

    34.

    ritiene che la Commissione e le autorità degli Stati membri debbano vigilare sulle attività svolte dalle organizzazioni che si occupano di materiali CBRN ad alto rischio e garantire che esse rispettino le norme basate sul rischio in materia di sicurezza e incolumità pubblica, il che implica che siano effettuate regolarmente adeguate ispezioni dei siti ad alto rischio;

    35.

    considera fondamentale che la parte del piano d'azione CBRN dell'UE dedicata alla prevenzione sia modificata in maniera tale da obbligare l'industria chimica a sostituire l'uso di prodotti ad alto rischio con adeguati prodotti alternativi a minor rischio, laddove tale sostituzione sia possibile dal punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale e ne consegua un evidente aumento della sicurezza; riconosce i costi economici che tale sostituzione può comportare e il loro impatto sull'industria interessata, esorta tuttavia l'UE, gli Stati membri e il settore privato ad attribuire la priorità alla sicurezza dei cittadini dell'UE; raccomanda, in tale contesto, di stabilire un legame specifico con il regolamento REACH esistente (24), come giustamente tentava di fare la versione del piano d'azione proposta dalla Commissione; invita la Commissione ad effettuare uno studio sull'applicazione del regolamento REACH, a tale riguardo;

    36.

    sottolinea che i maggiori rischi CBRN derivano dalla proliferazione di materiale CBRN ad opera di terroristi; sottolinea quindi che è importante rendere più efficaci i meccanismi internazionali di controllo e migliorare i controlli alle frontiere e sulle esportazioni;

    37.

    invita il Consiglio e la Commissione a esortare tutti gli Stati membri a sottoscrivere e far fronte agli impegni assunti con la Convenzione sulle armi chimiche (CAC) e con la Convenzione sulle armi biologiche (CAB) e a fare tutto il possibile per promuovere il Protocollo di verifica addizionale della Convenzione sulle armi biologiche che comprende un elenco di agenti biologici e patogeni pericolosi e disposizioni in materia di dichiarazioni informative e ispezioni di controllo; esorta altresì gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e la comunità internazionale a redigere, quale parte di un allegato di verifica alla Convenzione sulle armi chimiche, un elenco di tutte le sostanze chimiche potenzialmente pericolose, compreso il fosforo bianco;

    38.

    invita inoltre la Commissione e il Consiglio a continuare ad intensificare le attività di appoggio al sistema di trattati, in particolare le convenzioni sulle armi chimiche e biologiche invitando, pertanto, tutti gli Stati membri dell'UE ad imporre un divieto rigoroso di produzione e di uso di armi biologiche e chimiche e a disarmare le proprie armi;

    39.

    consapevole che la proliferazione accresce la minaccia di azioni da parte di gruppi terroristici, incoraggia l'UE a proseguire i propri sforzi per universalizzare l'ambito giuridico della lotta contro il terrorismo nucleare e assicurarsi il rispetto della normativa in vigore; sostiene i progetti di cooperazione con i paesi terzi, ad esempio nel bacino mediterraneo, per lottare contro il traffico di materiale nucleare e radiologico; invita l'UE a universalizzare la CAC e CAB in vista della Conferenza di esame della Convenzione di messa al bando delle armi biologiche e tossiche (CIAB) nel 2011;

    40.

    invita la Commissione a presentare dati comparativi e una valutazione globale della situazione delle imprese in Europa per quanto riguarda il controllo e il rafforzamento del controllo sui materiali CBRN ad alto rischio, incluso un quadro generale di tutte le legislazioni nazionali pertinenti relative all'attuazione della CAC, della CAB e degli altri strumenti internazionali relativi ai materiali CBRN; precisa che questo quadro generale dovrebbe includere informazioni sulla misura in cui gli Stati membri e le imprese rispettano i loro obblighi internazionali; riconosce, ciononostante, che misure di esecuzione come la CAB e la CAC potrebbero risultare insufficienti per far fronte ai rischi derivanti dall'uso di CBRN da parte di attori non statali, ossia da parte di reti terroristiche;

    41.

    invita il Consiglio e la Commissione a promuovere il progetto esistente di Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio, trasferimento e uso di armi all'uranio e sulla loro distruzione e a presentare tale Convenzione ai paesi membri delle Nazioni Unite per la firma e la ratifica; invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea e delle Nazioni Unite a imporre una moratoria sull'uso di armi all'uranio impoverito fino a quando non venga concordato un divieto mondiale per tali armi;

    42.

    incoraggia l'introduzione di misure di lotta contro il finanziamento della proliferazione che si ispirino a meccanismi instaurati in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo;

    43.

    accoglie favorevolmente le iniziative della Commissione a titolo dello Strumento di stabilità per fronteggiare le attività in ambito CBRN; ritiene che tali iniziative siano complementari al piano d'azione e invita la Commissione ad estendere i progetti anche alle regioni che non facevano parte dell'ex Unione Sovietica; invita la Commissione a basarsi sulle esperienze acquisite con lo Strumento di stabilità per lanciare un invito a presentare proposte con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la protezione dei laboratori civili al fine di evitare la proliferazione in futuro;

    44.

    ritiene che il piano d'azione CBRN dell'UE debba chiaramente chiedere l'elaborazione di orientamenti dell'UE in materia di formazione alla sicurezza e di requisiti standard da applicare in tutti i 27 Stati membri, nonché assicurare che siano previsti programmi di formazione specifici per il personale addetto alla sicurezza che si occupa di materiali CBRN ad alto rischio, incluso il personale nelle imprese e nei centri di ricerca in cui sono presenti tali materiali, e che siano definiti dei requisiti per i responsabili CBRN (ruolo, competenze e formazione); sottolinea che la formazione sulla sicurezza e sulla sensibilizzazione deve altresì essere fornita ai servizi di primo intervento;

    45.

    sottolinea che una futura revisione a breve termine del piano d'azione CBRN dell'UE non dovrebbe semplicemente promuovere l'autoregolamentazione delle imprese interessate e raccomandare loro di adottare dei codici di condotta, bensì invitare la Commissione a elaborare orientamenti e regolamentazioni paneuropei applicabili a tutti i settori che si occupano di agenti CBRN ad alto rischio;

    46.

    ritiene che sia della massima importanza tenere precisamente traccia di tutte le operazioni riguardanti i materiali CBRN ad alto rischio nell'Unione europea e che, anziché semplicemente «esortare» le imprese a segnalare le operazioni, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero elaborare un opportuno quadro giuridico al fine di disciplinare e controllare le operazioni, aumentando in tal modo il livello della sicurezza e assicurando un'adeguata e rapida segnalazione di tutte le operazioni sospette e della perdita o del furto di materiali CBRN; sottolinea che queste regolamentazioni dovrebbero gettare le basi per una trasparenza totale in tutti i settori che si occupano di agenti CBRN, responsabilizzando in questo modo le imprese in merito a tali operazioni; ritiene che si debba tenere conto della capacità degli attori del settore privato di applicare le disposizioni giuridiche e normative pertinenti con riferimento al controllo dei loro obblighi di informazione in modo da poter adeguatamente vigilare sugli stessi;

    47.

    sottolinea che la messa in sicurezza del trasporto così come dell'immagazzinamento dei materiali CBRN è un elemento innegabile e imprescindibile del processo inteso a rendere quanto più difficile possibile l'accesso a tali materiali, e quindi a fronteggiare i problemi di sicurezza ad essi legati;

    48.

    sottolinea che i rischi connessi al commercio di sostanze chimiche su Internet esigono che siano effettuate più ampie ricerche e a intraprese azioni specifiche in tal senso;

    49.

    chiede chiarimenti in merito al rafforzamento del regime di importazione/esportazione per quanto riguarda i ruoli degli Stati membri e della Commissione; invita gli Stati membri ad applicare e far osservare le regolamentazioni internazionali esistenti e chiede alla Commissione di svolgere una funzione di controllo, valutazione e informazione in merito al loro rispetto; segnala che è importante, tenendo presente l'evoluzione della tecnologia, riesaminare e rivedere le pertinenti disposizioni giuridiche e normative relative all'acquisizione, importazione, vendita, stoccaggio sicuro e trasporto di materiali CBRN;

    50.

    sottolinea la necessità di rafforzare, laddove esistano, e di creare, laddove non esistano, meccanismi di controllo e di sicurezza in tutti i servizi postali che si occupano della distribuzione della corrispondenza, tenendo presenti gli attacchi terroristici perpetrati in paesi europei collocando sostanze esplosive nei pacchi postali;

    Rilevamento

    51.

    invita la Commissione ad avviare uno studio, in cooperazione con le autorità degli Stati membri, per valutare la situazione sul campo per quanto riguarda il rilevamento di CBRN e la sicurezza delle centrali nucleari nell'UE e nelle sue vicinanze, in caso di incidente o di attacco terroristico intenzionale; incoraggia la Commissione a basarsi sui risultati di tale valutazione per elaborare orientamenti comuni dell'UE su come gestire tali incidenti o attacchi intenzionali, incluso il modo per garantire che gli Stati membri stanzino per tale sforzo risorse umane e materiali appropriate;

    52.

    chiede il rafforzamento del ruolo del Centro di monitoraggio e informazione (CMI) già istituito nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione in modo da garantire un appropriato scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli Stati membri e porti all'elaborazione di norme paneuropee per il rilevamento delle attività CBRN;

    53.

    chiede alla Commissione di controllare, valutare e rendere conto annualmente al Parlamento dell'osservanza delle regolamentazioni da parte degli Stati membri, e invita le autorità nazionali a garantire che le regolamentazioni e gli orientamenti siano applicati e rispettati dalle imprese e dalle organizzazioni che si occupano di materiali CBRN ad alto rischio;

    54.

    reputa essenziale svolgere opportuni studi con l'obiettivo di implicare tutti gli organismi nazionali e dell'UE competenti e i soggetti interessati su base obbligatoria, inclusa una valutazione delle soluzioni per velocizzare e semplificare gli scambi e la cooperazione, in maniera tale da rendere più efficace la reazione a una minaccia gravante sulla sicurezza pubblica;

    Preparazione e reazione

    55.

    invita il Consiglio ad affidare alla Commissione un ruolo di coordinamento per quanto riguarda la pianificazione d'emergenza, in modo tale che essa possa esercitare una funzione di controllo, assicurando pertanto l'esistenza di piani di emergenza locali e nazionali; sottolinea che la Commissione dovrebbe essere la depositaria di tali piani, il che le permetterebbe di trovarsi nella posizione migliore per identificare potenziali lacune e agire di conseguenza più rapidamente delle autorità interessate;

    56.

    accoglie positivamente l'intenzione di rafforzare la capacità di protezione civile dell'UE; rileva tuttavia che in molti Stati membri le strutture militari di difesa stanno acquisendo una valida esperienza pratica nella gestione di disastri connessi ai materiali CBRN; invita a tale riguardo gli Stati membri e la Commissione a condividere le prassi di eccellenza e a investire maggiormente in un coordinamento approfondito delle competenze civili e militari;

    57.

    esorta la Commissione a proseguire l'identificazione delle esigenze che devono essere soddisfatte al fine di potenziare le capacità di protezione civile, in vista di progetti d'appalto comuni; chiede, a tale proposito, che l'accento sia posto in modo particolare sulla definizione delle necessità dell'UE per quanto riguarda la preparazione e la capacità di risposta in ambito CBRN, anche con riferimento alle contromisure mediche, valutando a livello sia dell'UE che degli Stati membri la disponibilità di contromisure mediche nel caso di un incidente CBRN;

    58.

    chiede che si organizzino esercitazioni congiunte tra gli Stati membri dell'UE e tra questi ultimi e i paesi terzi, per prevenire situazioni di pericolo per quanto riguarda la sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare;

    59.

    valuta positivamente la pianificazione degli esercizi UE di simulazione di incidenti o attacchi CBRN e sottolinea che il piano d'azione CBRN dell'UE dovrebbe prevedere che i risultati e le valutazioni di tali esercizi alimentino un dibattito costante sull'elaborazione di norme paneuropee;

    60.

    richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione dovrebbe avere il ruolo di capofila nella definizione di norme basate sulle necessità relative alla capacità di approntare contromisure; sottolinea che questo è l'unico modo per ottenere uno standard di sicurezza quanto più elevato possibile in tutta l'UE, dal momento che soltanto così si potrebbe garantire che tutti gli Stati membri seguano gli stessi orientamenti e applichino gli stessi principi per sviluppare le capacità e preparare le risorse umane e materiali necessarie per reagire a una catastrofe, accidentale o intenzionale;

    61.

    sottolinea la necessità di creare, a livello regionale e di UE, riserve di strumenti di reazione, la cui gamma dovrebbe, per quanto possibile, riflettere l'attuale livello della minaccia, che si tratti di apparecchiature mediche o di altro tipo, nel quadro del coordinamento del meccanismo europeo di protezione civile, finanziato dall'UE e conforme agli orientamenti UE; sottolinea l'importanza di mantenere riserve ben gestite per garantire che gli strumenti di reazione, le apparecchiature mediche o di altro tipo pertinente, siano pienamente operative, attuali e aggiornate; chiede vivamente che, fino a quando questa condivisione di risorse a livello regionale ed europeo non sarà effettiva, il piano d'azione CBRN dell'UE indichi il modo in cui gli Stati membri potrebbero condividere contromisure e risorse in caso di incidenti CBRN o attacchi terroristici, così da mettere in pratica la nuova clausola di solidarietà; sottolinea che qualsiasi assistenza a determinati Stati membri dell'UE deve essere fornita in risposta a una domanda delle autorità politiche pertinenti dei paesi colpiti e non dovrebbe contrastare la capacità di uno Stato membro di proteggere i propri cittadini;

    62.

    raccomanda la revisione delle disposizioni attuative del Fondo europeo di solidarietà per renderlo più accessibile dopo le catastrofi naturali e più disponibile dinanzi alle catastrofi industriali o di origine umana, e invita gli Stati membri ad utilizzare le risorse disponibili a titolo dei Fondi strutturali per migliorare la prevenzione e la preparazione;

    63.

    invita la Commissione, al fine di prepararsi alla malaugurata eventualità di un incidente, di un'esplosione o dell'uso intenzionale di CBRN, a istituire meccanismi d'informazione per assicurare un collegamento tra il lavoro del meccanismo europeo di protezione civile e altri sistemi di allarme rapido dell'UE nei settori della sanità, dell'ambiente, della produzione alimentare e del benessere degli animali; invita inoltre la Commissione a istituire meccanismi di scambio delle informazioni e di analisi con organismi internazionali quali l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione meteorologica mondiale e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura;

    64.

    chiede la creazione di squadre di intervento specializzate a livello di UE o regionale che comprendano personale medico, personale delle forze dell'ordine e personale militare e osserva che, se si creano queste squadre, è necessario prevedere periodicamente formazioni speciali ed esercizi operativi;

    65.

    invita la Commissione a fornire finanziamenti sufficienti per sviluppare migliori apparecchiature di rilevamento e di identificazione di agenti biologici in caso di attacco o incidente; si rammarica che le apparecchiature di rilevamento esistenti presentino limiti di capacità e di velocità che comportano la perdita di tempo prezioso in caso di emergenza; sottolinea che il personale di emergenza deve essere adeguatamente attrezzato e protetto preventivamente dal punto di vista medico in modo da lavorare con la massima sicurezza personale in una zona colpita da catastrofe in cui possono essere presenti agenti patogeni dannosi; sottolinea che sono necessarie migliori apparecchiature per l'identificazione di agenti e la diagnosi negli ospedali e altre strutture che accolgano le vittime di un incidente;

    66.

    invita i vari organismi nazionali e dell'UE implicati nella raccolta di informazioni a rivedere le loro strutture organizzative e, laddove queste non esistano, nominare le persone adeguate, con esperienza e comprensione, per identificare e valutare le minacce e i rischi CBRN;

    67.

    invita la Commissione a informare regolarmente il Parlamento sulle valutazioni dei rischi e delle minacce CBRN;

    68.

    invita a lanciare programmi di formazione e di sensibilizzazione pubblica su scala europea, alla luce delle possibilità offerte da internet, quali risorse chiave per informare i cittadini sulle questioni CBRN; sottolinea l'importanza annessa al coordinamento dei meccanismi di allerta e d'informazione rapida dei cittadini dell'UE per quanto riguarda gli incidenti CBRN; prende atto con interesse dello studio di fattibilità di un Centro europeo di formazione alla sicurezza nucleare in seno al CCR;

    Impatto ambientale e sulla salute

    69.

    riconosce la mancanza di coordinamento e l'eccesso degli investimenti in vaccini durante la pandemia del virus A/H1N1; accoglie con favore il progetto di conclusioni del Consiglio «Insegnamenti da trarre dalla pandemia A/H1N1 - La sicurezza sanitaria nell'Unione europea» (12665/2010), in cui si prevede lo sviluppo di un meccanismo per l'acquisizione congiunta di vaccini e antivirali, da applicare, su base volontaria, negli Stati membri, e invita gli Stati membri a sviluppare insieme soluzioni di preparazione a livello regionale, inclusi la condivisione delle capacità esistenti e il coordinamento dell'acquisizione di contromisure mediche efficienti dal punto di vista dei costi, garantendo al contempo elevati livelli di preparazione in campo CBRN in tutto il territorio dell'UE;

    70.

    rileva che la normativa dell'UE (decisione 90/424/CEE del Consiglio modificata dalla decisione 2006/965/CE del Consiglio) fornisce un approccio comunitario inteso ad eradicare, contrastare e sorvegliare le malattie degli animali e le zoonosi, inclusi l'acquisto e lo stoccaggio di contromisure veterinarie per proteggere gli animali dalle infezioni; si rammarica che un tale approccio comunitario di coordinamento dell'acquisto e dello stoccaggio di contromisure mediche non sia ancora in vigore per proteggere la popolazione dell'UE da agenti patogeni biologici pericolosi;

    71.

    sottolinea che un incidente o un attacco in presenza di agenti patogeni biologici - per esempio, ma non solo, l'antrace - contaminerebbe per decenni le zone colpite, danneggiando gravemente la flora, la fauna, la vita e la salute di uomini e animali, con ripercussioni economiche a lungo termine; invita la Commissione a includere strategie di risanamento e decontaminazione nella politica in materia di CBRN;

    72.

    osserva che un incidente in cui concorrano materiali CBRN che influenzi le condizioni del suolo e/o l'approvvigionamento di acqua potabile può potenzialmente generare effetti devastanti e di ampia portata sulla salute e il benessere di tutti gli abitanti della zona interessata; esorta la Commissione a tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione del piano d'azione dell'UE in materia di CBRN;

    73.

    ribadisce l'importanza di garantire la presenza di un controllo effettivo degli incidenti che comportano la contaminazione delle acque, con particolare riguardo per l'inquinamento dell'ambiente, la contaminazione delle terre, il trattamento dei rifiuti e/o il rilascio di sostanze radioattive;

    74.

    si rammarica della scarsa attenzione riservata alle azioni di preparazione e reazione nella comunicazione della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione CBRN dell'UE, incentrato prevalentemente sul rilevamento e sulla prevenzione; invita la Commissione e il Consiglio ad attribuire maggiore importanza allo sviluppo di meccanismi di preparazione e reazione, necessari per tutelare la sanità pubblica e l'ambiente nell'eventualità che si verifichi un incidente CBRN sul territorio dell'UE;

    75.

    si rammarica per la carenza, nel piano d'azione CBRN, di misure volte a salvaguardare la sicurezza degli impianti e dei materiali radiologici e nucleari e a potenziare i piani di reazione relativi alle varie tipologie di emergenza radiologica e alle loro conseguenze per la popolazione e l'ambiente;

    76.

    è preoccupato dai casi in cui singoli soggetti e attivisti sono riusciti a reperire residui nucleari da diversi impianti di ritrattamento in Europa, e invita a intraprendere con urgenza un'azione concertata al fine di potenziare la sicurezza dei materiali e degli impianti radioattivi e nucleari;

    77.

    deplora che, nella comunicazione della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione CBRN, non sia accordata sufficiente attenzione a un'adeguata protezione delle reti del trasporto pubblico e della salute degli utenti, alla luce dei numerosi attacchi terroristici ai mezzi di trasporto verificatisi negli ultimi anni e dell'aumento generalizzato del rischio di incidenti CBRN che possono sopraggiungere durante il trasporto di materiali CBRN; invita gli Stati membri a garantire una protezione pre-esposizione a coloro che operano nei servizi di primo intervento in caso di incidenti CBRN, nonché trattamenti riservati alle vittime dopo l'esposizione, soprattutto in presenza di agenti patogeni;

    78.

    rileva che un incidente CBRN potrebbe avere effetti duraturi sulla crescita delle colture alimentari, con potenziali conseguenze negative per la sicurezza dei prodotti alimentari e dell'approvvigionamento sul territorio dell'UE; invita la Commissione a considerare tale aspetto nella stesura del piano d'azione CBRN dell'UE;

    79.

    incoraggia la cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche con i paesi che hanno accumulato esperienze nel settore della valutazione del rischio, della prevenzione, del rilevamento, della comunicazione e della reazione in materia di CBRN, quali gli Stati Uniti, l'Australia e l'India;

    80.

    incoraggia la condivisione delle politiche di bonifica dei terreni affetti da contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare in modo da ripristinare nel più breve tempo possibile l'uso del suolo e del territorio, riducendo così i rischi per la salute delle persone e per l'ambiente;

    81.

    invita la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione lo sviluppo di modelli di reazione che offrano una risposta ideale in caso di incidenti CBRN e nei quali si presti particolare attenzione ai centri di formazione, alle istituzioni sanitarie e ai centri di assistenza per gli anziani;

    82.

    invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle esigenze degli anziani, dei bambini, delle persone malate, dei soggetti diversamente abili e di altri simili gruppi vulnerabili, al momento di elaborare i piani di evacuazione in caso di incidente CBRN;

    83.

    invita gli Stati membri ad attribuire un'importanza particolare alla costruzione di rifugi per i civili, sia all'interno delle istituzioni pubbliche e amministrative sia a livello locale e regionale, in cui i cittadini europei possano rifugiarsi in caso di disastro;

    84.

    esorta la Commissione a ricercare un accordo sulle norme di sicurezza minime comuni con i paesi terzi limitrofi, sul cui territorio sono presenti oggetti che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza ambientale e umana nell'Unione europea in caso di incidente;

    85.

    invita la Commissione a prevedere nel suo piano d'azione un adeguamento più flessibile delle misure di sicurezza allo sviluppo tecnologico;

    86.

    sollecita la Commissione a valutare in modo esauriente l'impatto delle misure di sicurezza esistenti sull'ambiente e sulla salute e a garantire l'introduzione di nuove misure basate esclusivamente sui risultati di siffatta valutazione che dovrebbe essere effettuata periodicamente;

    *

    * *

    87.

    esorta la Commissione a elaborare una tabella di marcia dell'UE in materia di CBRN da ora fino al 2013, quando il piano d'azione CBRN dell'UE sarà rivisto, in cui stabilire le sfide e le risposte politiche e sulla cui base la Commissione presenterà regolarmente al Parlamento relazioni in merito agli sviluppi in corso e ai progressi realizzati fino a quel momento;

    88.

    invita gli Stati membri e la Commissione a rivedere e ad applicare rapidamente il piano d'azione CBRN dell'UE conformemente alle sue raccomandazioni, e si aspetta che essi lo attuino tempestivamente; esorta, inoltre, la Commissione e il Consiglio a trasmettere il prossimo piano d'azione CBRN dell'UE al Parlamento almeno un anno prima della sua entrata nella fase di applicazione, in modo che il Parlamento possa emettere il suo parere a tempo debito;

    89.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


    (1)  14627/2002.

    (2)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

    (3)  GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.

    (4)  5842/2/2010.

    (5)  15480/2004.

    (6)  14469/4/2005.

    (7)  5771/1/2006.

    (8)  http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm.

    (9)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

    (10)  https://www.cbrnemap.org.

    (11)  GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

    (12)  GU L 314 del 1.12.2007, pag. 9.

    (13)  GU L 134 del 29.05.2009, pag. 1.

    (14)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

    (15)  15505/1/2009 REV 1.

    (16)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

    (17)  Testi approvati, P7_TA(2010)0015.

    (18)  Testi approvati, P7_TA(2010)0326.

    (19)  15465/2010.

    (20)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Global health – responding to the challenges of globalisation» (Sanità mondiale, rispondere alle sfide della globalizzazione) (SEC(2010)0380), che accompagna la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su «Il ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale» (COM(2010)0128).

    (21)  http://www.who.int/csr/ihr/en/.

    (22)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

    (23)  http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/pdf/rapport_barnier_en.pdf.

    (24)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


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