EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AR0167

Parere del Comitato delle regioni «L'iniziativa europea dei cittadini»

GU C 267 del 1.10.2010, p. 57–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 267/57


Parere del Comitato delle regioni «L'iniziativa europea dei cittadini»

(2010/C 267/12)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.   ricorda che l'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, quale modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che «cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati»;

2.   ricorda altresì che l'articolo 24, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, ha ulteriormente specificato che spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti e secondo la procedura legislativa ordinaria, adottare le disposizioni relative alle procedure e al concreto funzionamento del Diritto d'iniziativa dei cittadini europei;

3.   dà atto che la Commissione, con il proprio Libro verde Diritto d'iniziativa dei cittadini europei dell'11 novembre 2009 (1), ha avviato un'ampia consultazione pubblica volta a raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate sui principali temi da affrontare nel regolamento sull'iniziativa dei cittadini e rileva l'importante contributo fornito a tale dibattito da enti regionali e locali;

4.   si compiace della presentazione, da parte della Commissione, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini  (2);

5.   sottolinea come l'adozione di tale regolamento, rendendo possibile l'attuazione di un diritto di partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, rappresenti una pietra miliare ai fini del consolidamento dei principi di democrazia nell'Unione;

6.   auspica una rapida adozione, da parte di Parlamento e Consiglio, del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, in modo da rendere operativo il meccanismo agli inizi dell'anno 2011, come previsto nel Libro verde del 2009;

7.   ricorda di aver già messo l'accento sull'importanza della previsione, ad opera del Trattato di Lisbona, di un diritto di iniziativa legislativa ai fini di rafforzare i diritti di cittadinanza (3);

8.   ribadisce che il consolidamento del suo ruolo istituzionale implica l'attuazione in via prioritaria delle disposizioni del Trattato di Lisbona rilevanti per gli enti regionali e locali, quale la previsione dell'iniziativa dei cittadini (4);

9.   mette l'accento sull'interesse che l'istituto dell'iniziativa popolare suscita negli enti regionali e locali, i quali potrebbero decidere di farsi essi stessi organizzatori e/o promotori di iniziative, anche in virtù della loro prossimità ai cittadini dell'Unione;

10.   condivide con la Commissione l'esigenza di offrire ai cittadini uno strumento facile da usare, procedure semplici e di immediata applicazione, e di fornire loro indicazioni chiare e univoche per la sua attuazione, assicurando al contempo la prevenzione di possibili abusi del sistema;

11.   ritiene che occorra promuovere, sul piano della comunicazione istituzionale, iniziative di ampia portata per favorire la massima conoscenza tra i cittadini dell'Unione di questo loro nuovo diritto nonché, più in generale, per coinvolgerli direttamente nel dibattito politico sulle questioni di interesse generale europeo oggetto di iniziative in corso;

12.   sottolinea a tale proposito il ruolo centrale che può essere svolto dal Comitato delle regioni, anche in virtù degli strumenti sviluppati nel quadro della comunicazione decentrata, e dagli enti regionali e locali, capaci di veicolare la comunicazione in maniera diretta e capillare al cittadino;

13.   offre la propria collaborazione quanto alla costituzione di uno sportello interistituzionale di informazioni, del quale il Comitato dovrebbe divenire parte integrante;

14.   sottolinea che, in quanto partner delle altre istituzioni dell'UE come pure degli enti locali e regionali, esso dovrebbe essere pienamente informato e, ove opportuno, consultato contemporaneamente al Parlamento europeo in merito alle decisioni della Commissione europea relative all'ammissibilità o al seguito delle iniziative europee dei cittadini, nonché ad ogni modifica proposta riguardo alle condizioni e alle norme che disciplinano tale strumento;

15.   ribadisce la propria disponibilità ad esplorare la possibilità di sostenere quelle iniziative europee dei cittadini che rivestano maggiore interesse per lo stesso Comitato e per gli enti locali e regionali che rappresenta, ad esempio:

organizzando audizioni per iniziative in corso o già riuscite con la partecipazione delle istituzioni UE, degli enti locali e regionali e delle loro associazioni nonché di rappresentanti della società civile,

elaborando dei pareri in merito ad iniziative dei cittadini che abbiano avuto successo e che, alla luce delle sue priorità politiche, siano particolarmente importanti per lo stesso Comitato e per gli enti locali e regionali, oppure su decisioni della Commissione riguardanti l'esito di tali iniziative;

16.   ricorda che nel quadro del regolamento e della sua attuazione devono essere garantiti, in particolare, i principi di uguaglianza, trasparenza, buona amministrazione e accesso alla giustizia;

17.   condivide largamente la proposta formulata dalla Commissione, ritenendo peraltro possibili dei miglioramenti riguardo ad alcuni punti;

18.   fatta salva l'iniziativa europea dei cittadini, evidenzia l'importanza di promuovere a livello regionale e locale tutte quelle iniziative che favoriscano la trasparenza, la collaborazione e la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche, nel quadro del principio di democrazia partecipativa.

Sul numero minimo di Stati membri

19.   ricorda che in base ai Trattati l'iniziativa deve provenire da «un numero significativo di Stati» (art. 11, par. 4, TUE) e che tale previsione si fonda sull'esigenza di assicurare che l'iniziativa sia espressione di un interesse comune europeo;

20.   ritiene che la previsione di una soglia minima pari ad un terzo degli Stati membri risulti troppo elevata, tenuto conto della necessità di favorire l'esercizio di un diritto di partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica dell'Unione;

21.   considera più opportuna la fissazione di una soglia minima pari ad un quarto degli Stati membri, la quale risulta del resto in linea con altre previsioni dei Trattati, quale l'art. 76 TFUE.

Sull'età minima dei firmatari

22.   concorda sulla previsione di un'età minima nei riguardi dei firmatari di un'iniziativa, corrispondente all'età minima richiesta per esercitare il diritto di voto alle elezioni europee.

Sulla registrazione delle proposte e sulla raccolta delle dichiarazioni di sostegno

23.   è d'accordo sulla previsione di un sistema di registrazione delle proposte di iniziativa in un apposito registro elettronico;

24.   concorda peraltro con il Parlamento europeo sul fatto che ogni decisione circa l'ammissibilità di un'iniziativa popolare non dovrebbe includere considerazioni di opportunità politica (5);

25.   ritiene pertanto che la Commissione debba rifiutare la registrazione soltanto nei casi in cui la proposta appaia «manifestamente abusiva» o «manifestamente contraria ai valori dell'Unione», potendo apparire improprio il riferimento nella proposta di regolamento alla nozione di «inopportunità»;

26.   accoglie con favore la previsione di un corpus comune di disposizioni procedurali per la raccolta e la verifica delle dichiarazioni di sostegno;

27.   si compiace della previsione di un sistema di raccolta per via elettronica delle dichiarazioni di sostegno ad un'iniziativa.

Sul principio di trasparenza e sulla collaborazione amministrativa

28.   condivide con la Commissione l'esigenza di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento e di sostegno di un'iniziativa a disposizione degli organizzatori;

29.   sottolinea come la presentazione di iniziative debba essere aperta a tutti i cittadini ed organizzazioni, e non di fatto riservata alle maggiori organizzazioni;

30.   auspica dunque la previsione di meccanismi di assistenza pratica e tecnica nei riguardi dei soggetti interessati all'organizzazione di iniziative;

31.   ritiene in particolare che risulterebbe opportuna la creazione di uno «sportello di informazioni» dedicato all'iniziativa legislativa dei cittadini, del quale il Comitato dovrebbe divenire parte integrante;

32.   invita altresì le istituzioni a considerare la possibilità di prevedere forme di assistenza nella traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea degli elementi principali di un'iniziativa dichiarata ammissibile, al fine di rendere possibile la conoscenza della stessa da parte di tutti i cittadini dell'Unione.

Sull'ammissibilità della proposta

33.   propone che la verifica dell'ammissibilità di una proposta d'iniziativa dei cittadini venga effettuata dalla Commissione già al momento della registrazione, in modo da evitare che gli organizzatori sostengano oneri non indifferenti per un'iniziativa giudicata poi inammissibile;

34.   sottolinea l'esigenza che le condizioni di ammissibilità siano stabilite in via generale e in maniera chiara e trasparente e che facciano oggetto di adeguata pubblicità, al fine di limitare la presentazione di proposte dichiarate inammissibili;

35.   condivide l'indicazione delle condizioni per cui la proposta a) deve riguardare un tema per il quale può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati e b) deve rientrare nell'ambito delle competenze della Commissione di presentare una proposta;

36.   sottolinea peraltro che l'adozione da parte dell'Unione di un atto legislativo, nei settori che non siano di sua competenza esclusiva, deve altresì risultare conforme al principio di sussidiarietà, come previsto dall'art. 5, par. 3, TUE;

37.   rileva inoltre come ogni atto dell'Unione debba rispettare i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché i principi generali dell'Unione;

38.   ritiene pertanto che sarebbe opportuno fare esplicito riferimento a due ulteriori condizioni di ammissibilità, in particolare che la proposta c) rispetti i diritti e le libertà fondamentali sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e d) che risulti conforme al principio di sussidiarietà;

39.   ricorda l'esperienza maturata dal Comitato in merito alla valutazione della sussidiarietà e offre alla Commissione la propria collaborazione quanto all'esame della rispondenza della proposta a tale principio;

40.   sottolinea l'esigenza che la decisione sull'ammissibilità sia notificata all'organizzatore dell'iniziativa e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

41.   rileva che la decisione relativa all'ammissibilità di una proposta d'iniziativa è passibile di controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia, ai sensi degli artt. 263 e 265 TFUE, e auspica che tale diritto al controllo giurisdizionale sia specificato nel regolamento;

42.   condivide con la Commissione la preoccupazione che siano ridotti al minimo gli oneri amministrativi e finanziari relativi alla verifica e all'autenticazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dichiarate ammissibili, rilevando a tale riguardo come in molti Stati tale procedura implicherà il coinvolgimento degli enti regionali e locali.

Sull'esame di un'iniziativa da parte della Commissione

43.   condivide la proposta per la quale la Commissione deve esaminare un'iniziativa presentatale ufficialmente ai termini del regolamento ed adottare, entro un termine di quattro mesi, una comunicazione contenente le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, l'eventuale azione che intende intraprendere e i motivi per agire in tal senso;

44.   rileva a tale proposito che, nel caso in cui la Commissione si astenga dal pronunciarsi entro i termini stabiliti, risulterebbe possibile adire la Corte di giustizia a norma dell'art. 265 TFUE ed auspica che tale diritto al controllo giurisdizionale sia specificato nel regolamento;

45.   sottolinea l'esigenza che ogni iniziativa, firmata da almeno un milione di cittadini, sia presa in seria considerazione dalla Commissione;

46.   ritiene che la comunicazione sull'iniziativa, adottata dalla Commissione, oltre ad essere notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio, debba essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e trasmessa al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e ai parlamenti nazionali.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1.

Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, l'organizzatore ne chiede la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e di sostegno di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni vengono immesse, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il «registro»).

2.

Tranne nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, la Commissione registra senza indugio la proposta d'iniziativa attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma all'organizzatore.

3.

Non vengono registrate le proposte d'iniziativa dei cittadini che ragionevolmente possano esser ritenute inopportune in quanto abusive o non serie.

4.

La Commissione rifiuta la registrazione di proposte d'iniziative dei cittadini che siano manifestamente contrarie ai valori dell'Unione.

5.

Una volta registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro.

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1.

Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, l'organizzatore ne chiede la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e di sostegno di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni vengono immesse, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il «registro»).

3.

le proposte d'iniziativa dei cittadini che abusive o non serie, .

5.

Una volta , una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro.

Motivazione

La verifica dell'ammissibilità può essere effettuata anche al momento della registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 4. Non sembra plausibile registrare un'iniziativa e poi, dopo che sono state presentate 300 000 firme di cittadini di almeno tre Stati membri, rifiutarne l'ammissibilità quando si accerta, ad esempio, che l'UE non dispone di alcuna competenza legislativa in quel determinato ambito politico. Pertanto l'emendamento proposto riunisce gli artt. 4 e 8 della proposta di regolamento.

Emendamento 2

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1.

Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un terzo degli Stati membri.

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1.

Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno degli Stati membri.

Motivazione

L'iniziativa europea dovrebbe essere uno strumento accessibile ai cittadini, e quindi la soglia non andrebbe posta troppo in alto. Il requisito che prevede un quarto degli Stati membri (ossia sette Stati nell'attuale UE-27) è in linea con la proposta del Parlamento europeo.

Emendamento 3

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In un terzo degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da almeno il numero minimo di cittadini indicato nell'allegato I.

In un degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da almeno il numero minimo di cittadini indicato nell'allegato I.

Motivazione

L'iniziativa europea dovrebbe essere uno strumento accessibile ai cittadini, e quindi la soglia non andrebbe posta troppo in alto. Il requisito che prevede un quarto degli Stati membri (ossia sette Stati nell'attuale UE-27) è in linea con la proposta del Parlamento europeo. Per motivi di congruenza, ciò è applicabile anche al paragrafo 2 dell'articolo 7.

Emendamento 4

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Decisione sull'ammissibilità di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1.

Dopo aver raccolto almeno 300 000 dichiarazioni di sostegno ai sensi degli articoli 5 e 7, firmate da cittadini di almeno tre Stati membri, l'organizzatore presenta alla Commissione la richiesta di decisione riguardo all'ammissibilità dell'iniziativa proposta. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato V.

2.

Entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione decide sull'ammissibilità. La proposta d'iniziativa dei cittadini è ritenuta ammissibile se soddisfa alle seguenti condizioni:

a.

riguarda un tema per il quale può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati

b.

e rientra nell'ambito delle competenze della Commissione di presentare una proposta.

3.

La decisione di cui al paragrafo 2 viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini e viene resa pubblica.

Motivazione

Si tratta di una conseguenza della modifica proposta nell'emendamento 1.

Emendamento 5

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Disposizioni per la verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

1.

Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari, e purché la Commissione abbia deciso che la proposta d'iniziativa dei cittadini è ammissibile ai sensi dell'articolo 8, l'organizzatore presenta alle autorità competenti di cui all'articolo 14, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VI.

L'organizzatore presenta le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità in esse indicato.

2.

Entro un periodo non superiore a tre mesi, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro trasmesse e rilasciano all'organizzatore un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VII, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per il loro Stato membro.

3.

Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

Disposizioni per la verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

1.

Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari, e purché la Commissione abbia deciso che la proposta d'iniziativa dei cittadini è ammissibile ai sensi dell'articolo 8, l'organizzatore presenta alle autorità competenti di cui all'articolo 14, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VI, .

L'organizzatore presenta le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità in esse indicato.

2.

Entro un periodo non superiore a tre mesi, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro trasmesse e rilasciano all'organizzatore un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VII, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per il loro Stato membro.

3.

Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

Motivazione

L'articolo 4 obbliga l'organizzatore a indicare le fonti di finanziamento che copriranno le spese sostenute a causa dell'iniziativa. In queste fasi della procedura, tuttavia, è possibile che non si conoscano tutti i contributi economici che si otterranno; per questo motivo è necessario chiedere alla fine del processo una relazione che indichi le spese effettivamente sostenute e la provenienza delle risorse utilizzate, ottemperando così al principio di informazione e a quello di trasparenza. Per agevolare il rispetto di questo requisito, sarebbe opportuno elaborare un modulo semplice da inserire nel regolamento come allegato.

Bruxelles, 10 giugno 2010

La Presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2009) 622 definitivo.

(2)  COM(2010) 119 definitivo.

(3)  Parere di iniziativa del Comitato delle regioni sul tema Diritti dei cittadini: promozione dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea, 9 ottobre 2008, punto 58.

(4)  R/CdR 79/2010, allegato I.

(5)  Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (A6-0043/2009), considerando Y.


Top