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Document 52008XX1231(06)

Comunicazione della Confederazione svizzera alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

GU C 331 del 31.12.2008, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/13


Comunicazione della Confederazione svizzera alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

(2008/C 331/07)

I.   Lettera a) — Elenco dei permessi di soggiorno

La Confederazione svizzera rilascia i seguenti titoli di soggiorno:

visto nazionale della categoria D recante la dicitura «vale come titolo di soggiorno»,

libretto per stranieri L (autorizzazione di soggiorno di breve durata; titolo di soggiorno L di colore viola),

libretto per stranieri B (titolo di soggiorno temporaneo di tipo B, rilasciato in tre o quattro lingue, di colore grigio),

libretto per stranieri C (titolo di soggiorno permanente di tipo C, di colore verde),

libretto per stranieri Ci (titolo di soggiorno di tipo Ci per i coniugi e i figli — fino a 25 anni — dei funzionari delle organizzazioni internazionali e delle rappresentanze estere in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero) (di colore rosso),

carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri:

carta di legittimazione «B» (a banda rosa): capimissione di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari superiori di organizzazioni internazionali e loro familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «C» (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «D» (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «D» (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «E» (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «F» (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali,

carta di legittimazione «G» (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «H» (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari,

carta di legittimazione «I» (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «K» (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «K» (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «K» (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «K» (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari,

carta di legittimazione «L» (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «O» (a banda grigia): membri del personale non svizzero della Delegazione generale di Palestina e della Missione permanente di osservazione della Palestina e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

carta di legittimazione «S» (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali,

attestato di funzione ad uso del personale scientifico non svizzero del CERN,

attestato ad uso dei familiari del personale scientifico non svizzero del CERN,

carta di legittimazione «P» (a banda blu): personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto.

II.   Lettera b) — Elenco dei valichi di frontiera

Valichi di frontiera aeroportuali:

Basilea-Mulhouse,

Ginevra-Cointrin,

Zurigo,

San Gallo-Altenrhein SG,

Berna-Belp,

Granges,

La-Chaux-de-Fond-Les Eplatures,

Losanna-La Blécherette,

Locarno-Magadino,

Lugano-Agno,

Samedan,

Sion.

Valichi alle frontiere terrestri per il traffico stradale:

Sennwald SG — Ruggell FL,

Haag SG — Bendern FL,

Buchs SG — Schaan FL,

Sevelen SG — Vaduz FL,

Trübbach SG — Balzers FL,

Sevelen SG — Vaduz FL (valichi alle frontiere terrestri riservati a pedoni e ciclisti),

Trübbach SG — Balzers FL (valichi alle frontiere terrestri riservati a pedoni e ciclisti).

III.   Lettera c) — Importi di riferimento fissati per l'attraversamento delle frontiere esterne del paese

La legge svizzera sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (RS 142.20) prescrive che lo straniero deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno, senza però specificare le relative modalità. La prassi amministrativa è la seguente:

lo straniero che sostiene personalmente le spese del suo soggiorno in Svizzera deve dimostrare di disporre di almeno 100,00 CHF al giorno. Lo studente in possesso di una carta dello studente valida deve disporre di almeno 30,00 CHF al giorno,

lo straniero che risiede presso un privato può fornire la prova dei mezzi di sussistenza mediante una dichiarazione di garanzia firmata dalle persona che lo ospita in Svizzera. L'autorità competente si pronuncia sulla solvibilità della persona ospitante. La dichiarazione di garanzia ingloba le spese non coperte a carico della collettività o di fornitori privati di prestazioni mediche durante il soggiorno dello straniero, vale a dire le spese di sussistenza, d'infortunio, mediche e di ritorno, in base a un'irrevocabile ricognizione di debito fissata a 30 000,00 CHF. Possono rendersi garanti le persone maggiorenni cittadine della Svizzera o del Principato del Liechtenstein e residenti in uno di questi due Stati, le persone maggiorenni titolari di un'autorizzazione di soggiorno (solo permesso di tipo B) o di stabilimento svizzera valida e le persone giuridiche iscritte nel registro commerciale.

IV.   Lettera d) — Servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera

polizia cantonale dei cantoni di Ginevra, Zurigo, Berna, Soleure, Vaud, Vallese, San Gallo e Grigioni,

corpo guardie di confine: il Corpo guardie di confine svolge il controllo delle persone al confine, nel quadro delle sue mansioni originali, o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (articolo 23, paragrafo 2, dell'ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto, OPEV; RS 142.204).

V.   Lettera e) — Facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri

Carta di legittimazione di tipo «B» (a banda rosa)

Carta di legittimazione di tipo «C» (a banda rosa)

11008

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Carta di legittimazione di tipo «D» (a banda blu)

11009

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Carta di legittimazione di tipo «D» (a banda marrone)

Nuovo

11010

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Carta di legittimazione di tipo «O» (a banda grigia)

11011

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Carta di legittimazione di tipo «E» (a banda viola)

Vecchio

11012

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Carta di legittimazione di tipo «F» (a banda gialla)

Vecchio

11013

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Carta di legittimazione di tipo «K» (a banda rosa)

11014

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Carta di legittimazione di tipo «K» (a banda blu)

11015

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Carta di legittimazione di tipo «K» (a banda viola)

11016

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Carta di legittimazione di tipo «K» (a banda bianca)

11017

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Carta di legittimazione di tipo «S» (a banda verde)

Con indicazione della nazionalità svizzera

11018

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Carta di legittimazione di tipo «G» (a banda turchese con una barra bianca)

11019

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Carta di legittimazione di tipo «H» (a banda bianca)

Nuovo

11020

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Carta di legittimazione di tipo «I» (a banda oliva)

11888

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Carta di legittimazione di tipo «L» (a banda color sabbia)

11889

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Le nuove carte di legittimazione sono le seguenti:

Carta di legittimazione di tipo «E» (a banda viola)

Nuovo

32296

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NB: sostituirà la vecchia carta di tipo 5 (n. articolo: 11012).

N. articolo

Recto

Verso

Carta di legittimazione di tipo «F» (a banda gialla)

Nuovo

32297

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NB: sostituirà la vecchia carta di tipo 6 (n. articolo: 11013).

Carta di legittimazione di tipo «P» (a banda blu con una barra bianca)

Nuovo

32331

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NB: sarà rilasciata a decorrere dal 2009.


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