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Document 52008XC0207(02)

Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: piperazina, cicloesano, metilendifenildiisocianato, but-2-in-1,4-diolo, metilossirano, anilina, acrilato di 2-etilesile, 1,4-diclorobenzene, 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-ter-butilacetofenone, di-(2-etilesil)ftalato, fenolo, 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU C 34 del 7.2.2008, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/1


Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: piperazina, cicloesano, metilendifenildiisocianato, but-2-in-1,4-diolo, metilossirano, anilina, acrilato di 2-etilesile, 1,4-diclorobenzene, 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-ter-butilacetofenone, di-(2-etilesil)ftalato, fenolo, 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 34/01)

Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1) prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

Nell'ambito del regolamento summenzionato, le seguenti sostanze sono state classificate prioritarie per la valutazione a norma dei regolamenti (CE) n. 1179/94 (2), (CE) n. 2268/95 (3) e (CE) n. 143/97 (4) della Commissione, in relazione rispettivamente al primo, secondo e terzo elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:

piperazina,

cicloesano,

metilendifenildiisocianato,

but-2-in-1,4-diolo,

metilossirano,

anilina,

acrilato di 2-etilesile,

1,4-diclorobenzene,

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-ter-butilacetofenone,

di-(2-etilesil)ftalato,

fenolo,

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene.

Gli Stati membri relatori designati a norma dei regolamenti summenzionati hanno concluso le attività di valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione, a norma del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (5), e hanno proposto una strategia per limitare i rischi in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93.

Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) o il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dai relatori. I pareri possono essere consultati sul sito web dei due comitati scientifici.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi sono adottati a livello comunitario e sono pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione della Commissione (6), presenta i risultati delle valutazioni dei rischi (7) e le strategie per limitare i rischi delle sostanze sopramenzionate.

I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(2)  GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

(3)  GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

(4)  GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

(5)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(6)  GU L 33 del 7.2.2008.

(7)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/


ALLEGATO

PARTE 1

CAS: n. 110-85-0

Einecs: n. 203-808-3

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

Piperazina

Nome IUPAC:

Piperazina

Relatore:

Svezia

Classificazione (1):

C; R34

R42/43

R52/53

Classificazione proposta (per sostituire la classificazione e l'etichettatura del ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico dopo la pubblicazione del trentesimo adeguamento) (2)

Tossico ripr. cat. 3; R62-63

C; R34

R42/43

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (3).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la piperazina, pura o in sali, viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria chimica, anche per la produzione di prodotti farmaceutici. La piperazina, pura o in sali, è utilizzata inoltre in farmaci per uso umano e veterinario, come formulazione per il lavaggio del gas (scrubbers) e come catalizzatore nella produzione di uretano. Gli scenari descritti rappresentano l'uso principale della sostanza.

Note

:

l'uso della piperazina nei farmaci per uso veterinario non rientra nell'ambito di applicazione della presente normativa ma del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (4) (limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di sensibilizzazione cutanea a seguito di esposizione del derma conseguente agli scenari di manipolazione dei sali di piperazina (ovvero manipolazione finale durante la produzione e attività di caricamento durante la formulazione),

rischi di asma a seguito di inalazione derivante da tutti gli scenari di esposizione professionale,

rischi di neurotossicità e tossicità per l'apparato riproduttivo a seguito di esposizione ripetuta ai sali di piperazina negli scenari di manipolazione finale durante la produzione e attività di caricamento durante la formulazione.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per l'ecosistema acquatico a seguito di esposizione in un sito di produzione e in un sito di formulazione e a seguito dell'uso industriale di formulazioni per il lavaggio di gas con piperazina in 21 siti.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per i microrganismi negli impianti di depurazione a seguito di esposizione derivante dalla maggior parte degli scenari locali di lavaggio di gas.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

valutare l'opportunità di una classificazione armonizzata a livello comunitario dei sali di piperazina a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5).

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per i sali di piperazina conformemente alla direttiva 98/24/CE del Consiglio (6).

PARTE 2

CAS: n. 110-82-7

Einecs: n. 203-806-2

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

Cicloesano

Nome IUPAC:

 

Relatore:

Francia

Classificazione (7):

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50/53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria chimica. Tra gli altri usi dichiarati figura l'impiego come solvente nei processi di produzione chimica e in adesivi e rivestimenti.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, in particolare derivanti da petrolio greggio e da impianti, prodotti di combustione (fumo di tabacco, emissioni vulcaniche) e carburanti derivati dal petrolio (vapori di benzina). I rischi derivanti da tali esposizioni non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. La relazione completa sulla valutazione dei rischi (8) trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità acuta (effetti neurocomportamentali) e tossicità sistemica generale (effetti epatici) a seguito di esposizione per inalazione derivante dalla formulazione e dall'uso industriale di prodotti contenenti la sostanza e dall'uso di tali prodotti nelle imprese artigianali.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità acuta (effetti neurocomportamentali) a seguito di esposizione dovuta all'uso di prodotti contenenti la sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA, l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Per i CONSUMATORI

Valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario, nel quadro della direttiva 76/769/CEE (9) del Consiglio (direttiva Immissione sul mercato e uso), l'uso del cicloesano negli adesivi a base di neoprene.

PARTE 3

CAS: n. 26447-40-5

Einecs: n. 247-714-0

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

1,1'-metilenebis (benzene isocianato)

Nome IUPAC:

Metilendifenildiisocianato

Metilenebis (isocianato di fenile)

Relatore:

Belgio

Classificazione:

Xn; R20

Xi; R36/37/38

R42/43

Classificazione proposta (per sostituire classificazione ed etichettatura del ventottesimo adeguamento al progresso tecnico dopo la pubblicazione del trentesimo adeguamento) (10)

Canc. cat. 3; R40

Xn; R20/-48/20

Xi; R36/37/38

R42/43

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (11).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nella produzione industriale di schiume poliuretaniche rigide. Essa è utilizzata di frequente anche per la produzione di collanti per legno, rivestimenti, adesivi, sigillanti ed elastomeri (CASE, Coatings, Adhesives, Sealants and Elastomers), schiume e fibre poliuretaniche flessibili e semiflessibili e termoplastiche. Ne viene fatto un uso limitato, seppur non trascurabile, in prodotti di consumo come adesivi e schiume monocomponenti (OCF).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che

1.

occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

sono necessarie maggiori informazioni per definire adeguatamente il rischio di effetti tossici sulla fertilità perché il database attuale non copre adeguatamente questo endpoint. La raccolta di ulteriori informazioni non dovrebbe tuttavia ritardare l'attuazione di adeguate misure di limitazione relative ai rischi relativi ad altri endpoint;

2.

occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di irritazione della pelle e degli occhi per i lavoratori nei cantieri, dove spesso gli standard di igiene sul lavoro non sono elevati e i dispositivi di protezione individuale potrebbero non essere indossati,

rischi di irritazione delle vie respiratorie a seguito di esposizione per inalazione dovuta a tutti gli scenari di esposizione professionale esaminati,

rischi di sensibilizzazione cutanea e respiratoria a seguito di esposizione cutanea e inalazione dovute a tutti gli scenari di esposizione professionale esaminati,

rischi di tossicità respiratoria a seguito di una ripetuta esposizione per inalazione dovuta a tutti gli scenari di esposizione professionale esaminati.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che

1.

occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

sono necessarie maggiori informazioni per definire adeguatamente il rischio di effetti tossici sulla fertilità perché il database attuale non copre adeguatamente questo endpoint. La raccolta di ulteriori informazioni non dovrebbe tuttavia ritardare l'attuazione di adeguate misure di limitazione relative ai rischi relativi ad altri endpoint;

2.

occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di irritazione della pelle e degli occhi a seguito di esposizione dovuta all'uso di prodotti di consumo, di qualunque tipo, contenenti MDI,

rischi di irritazione delle vie respiratorie a seguito di inalazione dovuta all'uso di schiume monocomponenti (OCF) contenenti MDI e di adesivi a caldo,

rischi di sensibilizzazione cutanea e respiratoria a seguito di inalazione ed esposizione cutanea dovuta all'uso di prodotti di consumo, di qualunque tipo, contenenti MDI,

rischi di effetti sui polmoni a seguito di inalazione breve ma ripetuta dovuta all'uso di schiume monocomponenti (OCF) contenenti MDI e di adesivi a caldo.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA, l'ECOSISTEMA ACQUATICO, l'ECOSISTEMA TERRESTRE, i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE e gli EFFETTI RILEVANTI PER LA CATENA ALIMENTARE NON SPECIFICI DI UN DATO ECOSISTEMA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'MDI conformemente alla direttiva 98/24/CE (12).

Per i CONSUMATORI

di valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario, nel quadro della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (13) (direttiva Immissione sul mercato e uso), l'uso dell'MDI nei prodotti di consumo.

PARTE 4

CAS: n. 110-65-6

Einecs: n. 203-788-6

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

But-2-in-1,4-diolo

Nome IUPAC:

But-2-in-1,4-diolo

Relatore:

Germania

Classificazione:

C; R34

T; R23/25

Xn; R21/-48/22

R43

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (14).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria chimica per la produzione di butandiolo e butendiolo. La sostanza viene usata anche come prodotto intermedio per la sintesi di polioli, insetticidi, prodotti farmaceutici e prodotti ausiliari per l'industria tessile e delle vernici. Viene inoltre impiegata direttamente come inibitore di corrosione in soluzioni per il decapaggio nei detergenti ad uso tecnico per il trattamento delle superfici di metallo, come brillantante nei bagni galvanici e negli sverniciatori organici. Per quanto riguarda i prodotti di consumo, la sostanza è utilizzata in detergenti e disinfettanti sanitari.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di irritazione localizzata delle vie respiratorie a seguito di inalazione singola durante la produzione e la successiva trasformazione della sostanza solida (fiocchi) nell'industria chimica su vasta scala,

rischi di irritazione localizzata delle vie respiratorie a seguito di esposizione ripetuta durante la produzione e la successiva trasformazione della sostanza solida (fiocchi) nell'industria chimica su vasta scala e nella preparazione di formulazioni (in assenza di un sistema di eliminazione locale d'aria),

rischi di sensibilizzazione a seguito di esposizione cutanea dovuta alla produzione e alla successiva trasformazione della sostanza nell'industria chimica su vasta scala, alla preparazione di formulazioni e all'uso della sostanza in sverniciatori organici.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO, l'ATMOSFERA e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

PARTE 5

CAS: n. 75-56-9

Einecs: n. 200-879-2

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

Metilossirano

Nome IUPAC:

Ossido di propilene

Relatore:

Regno Unito

Classificazione:

F+; R12

Canc. cat. 2; R45

Muta. cat. 2; R46

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (15).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come monomero nella produzione di polimeri e come prodotto intermedio nella sintesi di altre sostanze. Essa viene impiegata inoltre come stabilizzante nel diclorometano e come additivo anticorrosivo. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale di sostanza fabbricata o importata nella Comunità europea ed è pertanto possibile che vi siano usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

La sostanza non è stata adeguatamente sottoposta a test di sensibilizzazione, di conseguenza la valutazione dei rischi non esamina per alcun gruppo i rischi relativi a questo endpoint. La prova non è stata richiesta in quanto la sostanza è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI, i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che la valutazione mette in luce che non si possono escludere rischi per tutti gli scenari di esposizione perché la sostanza è identificata come cancerogena senza un livello soglia, tuttavia la valutazione indica che i rischi sono ridotti. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA, l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

In generale si può ritenere che la legislazione in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per ridurre i rischi della sostanza nella misura necessaria.

Per i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

Sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (16) (direttiva Immissione sul mercato e uso) riguardo alle sostanze CMR, quelle della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) (sicurezza generale dei prodotti) riguardo ai prodotti e quelle della direttiva 96/61/CE del Consiglio (18) (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

PARTE 6

CAS: n. 62-53-3

Einecs: n. 200-539-3

Formula di struttura:

C6H7N

Image

Denominazione Einecs:

Anilina

Nome IUPAC:

Amminobenzene

Relatore:

Germania

Classificazione (19):

Canc. cat. 3; R40

Muta. cat. 3; R68

T; R23/24/25-48/23/24/25

Xi; R41 R43

N; R50

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore (20).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria chimica per la produzione di metilendianilina o gomma. La sostanza viene usata inoltre nella trasformazione per la produzione di coloranti, pesticidi, prodotti farmaceutici, fibre, ecc.

In tali scenari di produzione e trasformazione possono verificarsi emissioni di anilina. La sostanza è anche un residuo di coloranti e adesivi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione alla sostanza per persone e per l'ambiente, causate in particolare dalla riduzione microbica di nitrobenzene e dall'industria del carbone e del petrolio. La valutazione dei rischi derivanti da tali esposizioni, che non risultano dal ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, non rientrano nella presente valutazione dei rischi. Le relazioni complessive sulle valutazioni dei rischi inviate alla Commissione dallo Stato membro relatore contengono tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità acuta a seguito di:

esposizione per inalazione e/o contatto cutaneo in assenza di guanti idonei durante le attività di produzione e successiva trasformazione nell'industria chimica su vasta scala,

esposizione per inalazione dovuta alla degradazione termica della plastica in fonderie di ferro, acciaio e alluminio,

esposizione cutanea dovuta all'uso di coloranti contenenti anilina residua,

rischi di sensibilizzazione cutanea a seguito di esposizione dovuta alle attività di produzione e successiva trasformazione nell'industria chimica su vasta scala (in assenza di guanti idonei) e all'uso di coloranti contenenti anilina residua;

rischi di tossicità sistemica a seguito di:

esposizione per inalazione e/o contatto cutaneo in assenza di guanti idonei durante le attività di produzione e successiva trasformazione nell'industria chimica su vasta scala,

esposizione per inalazione dovuta alla vulcanizzazione di prodotti chimici a base di gomma e alla degradazione termica della plastica in fonderie di ferro, di acciaio e di alluminio,

esposizione cutanea dovuta all'uso di coloranti contenenti anilina residua;

rischi di mutagenicità e cancerogenicità in tutti gli scenari di esposizione professionale poiché la sostanza è identificata come cancerogena senza un livello soglia. Tuttavia, per gli scenari specifici indicati di seguito i rischi sono già ridotti:

emissione di anilina come prodotto di decomposizione in diversi settori industriali (ad esempio lavorazione della plastica, ingegneria elettrica),

uso di prodotti contenenti anilina residua (ad esempio adesivi, industrie meccaniche e per la costruzione di dispositivi e attrezzi);

questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi,

rischi di tossicità in fase evolutiva a seguito di esposizione cutanea, in assenza di guanti idonei durante le attività di produzione e successiva trasformazione nell'industria chimica su vasta scala.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione dovuta all'impiego di prodotti contenenti la sostanza, in quanto l'anilina è identificata come cancerogena senza un livello soglia.

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità sistemica, tossicità in fase evolutiva, mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione derivante da fonti puntuali,

rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di possibili esposizioni a livello regionale, in quanto l'anilina è identificata come cancerogena senza un livello soglia. Le esposizioni sono tuttavia estremamente ridotte e di questo elemento si dovrebbe tenere conto nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO ed i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che

1.

occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

sono necessarie ulteriori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per l'ecosistema acquatico a seguito dell'esposizione dovuta agli stabilimenti di produzione della gomma.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

dati concernenti la formazione di anilina da prodotti chimici a base di gomma, emissioni nelle acque reflue e procedure per il trattamento delle acque reflue rappresentative per l'industria della gomma a livello europeo;

2.

occorrono misure specifiche di riduzione del rischio; andranno tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già applicate. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per gli effetti sui comparti acquatici dell'ambiente, compresi i sedimenti, a seguito di esposizione dovuta agli stabilimenti di produzione e successiva trasformazione dell'anilina (4,4'-metilendianilina e prodotti chimici a base di gomma).

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA

è che

1.

occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

sono necessarie ulteriori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per l'atmosfera.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

dati relativi alle emissioni nell'atmosfera e alle tecniche di purificazione dell'aria di scarico che siano rappresentativi per l'industria europea della gomma;

2.

occorrono misure specifiche di riduzione del rischio; andranno tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già applicate. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di effetti sulla vegetazione a seguito di esposizione tramite l'aria causata da un sito di produzione di anilina.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

sono necessarie maggiori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per i suoli agricoli posti dall'anilina in quanto prodotto della degradazione di derivati della fenilurea e del carbammato utilizzati come prodotti fitosanitari.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

prove a lungo termine su vegetali, lombrichi e microrganismi.

Tuttavia, poiché il rischio per il suolo causato dalla degradazione di agenti fitosanitari non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 793/93, si suggerisce di tenerne conto nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (21).

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'anilina conformemente alla direttiva 98/24/CE del Consiglio (22), tenendo in considerazione l'assorbimento cutaneo.

PARTE 7

CAS: n. 103-11-7

Einecs: n. 203-080-7

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

acrilato di 2-etilesile

Nome IUPAC:

2-etilesil acrilato

Relatore:

Germania

Classificazione (23):

Xi; R37/38 R43

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (24).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come monomero nell'industria chimica per la produzione di polimeri e copolimeri, sottoposti in genere ad ulteriore trasformazione per ottenere polimeri in dispersione acquosa. I polimeri e i polimeri in dispersione sono impiegati nella produzione di adesivi e come leganti per vernici. La sostanza viene utilizzata inoltre come materia prima per rivestimenti, nell'industria tessile e della plastica e come monomero in sostanze chimiche impiegate nel settore delle costruzioni (ad esempio. rivestimento di pavimenti o sostanze per la segnaletica stradale).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di effetti localizzati a seguito di esposizione per inalazione ripetuta durante la formulazione di preparati contenenti acrilato di 2-etilesile,

rischi di sensibilizzazione cutanea a seguito di esposizione durante la produzione di acrilato di 2-etilesile e durante la polimerizzazione, la formulazione di preparati e l'uso di formulazioni contenenti acrilato di 2-etilesile monomerico nel campo dell'edilizia.

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA, l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'acrilato di 2-etilesile conformemente alla direttiva 98/24/CE del Consiglio (25).

Si ritiene che i controlli esistenti siano sufficienti per limitare i rischi di sensibilizzazione cutanea.

PARTE 8

CAS: n. 106-46-7

Einecs: n. 203-400-5

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

1,4-diclorobenzene

Nome IUPAC:

1,4-diclorobenzene

Relatore:

Francia

Classificazione (26):

Canc. cat. 3; R40

Xi; R36;

R 50/53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (27).

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria chimica, nella formulazione di antitarme, deodoranti per ambienti e tavolette per w.c. Essa viene impiegata inoltre come prodotto ausiliare di fabbricazione nella produzione di mole e come accelerante per tinture tessili.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità sistemica generale, cancerogenicità e tossicità per l'apparato riproduttivo a seguito di inalazione ed esposizione cutanea dovuta alla produzione e all'uso (prodotti intermedi e formulazione di prodotti contenenti la sostanza e produzione di mole),

rischi di irritazione oculare e nasale a seguito di esposizione ai vapori derivanti dall'uso di formulazioni di prodotti contenenti la sostanza e durante la produzione di mole.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di cancerogenicità a seguito di esposizione per inalazione dovuta all'uso di antitarme, deodoranti per ambienti e tavolette per w.c.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA, l'ECOSISTEMA ACQUATICO, l'ECOSISTEMA TERRESTRE, i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ed EFFETTI RILEVANTI PER LA CATENA ALIMENTARE NON SPECIFICI DI UN DATO ECOSISTEMA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

che il comitato scientifico della Commissione per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) esamini le nuove informazioni contenute nella relazione sulla valutazione dei rischi e formuli raccomandazioni riguardo alla necessità di rivedere l'attuale valore limite di esposizione professionale.

Per i CONSUMATORI

si raccomanda:

di valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario, nel quadro della direttiva 76/769/CEE (28) (direttiva Immissione sul mercato e uso), l'uso dell'1,4-diclorobenzene in deodoranti per ambienti, antitarme e tavolette per w.c.

PARTE 9

CAS: n. 81-14-1

Einecs: n. 201-328-9

Formula di Struttura

Image

Denominazione Einecs:

4'-ter-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone

Nome IUPAC:

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-ter-butilacetofenone

Relatore:

Paesi Bassi

Classificazione (29):

In occasione della riunione per l'ambiente di giugno 2002 e della riunione CMR di gennaio 2003 è stata convenuta la classificazione Canc. cat. 3; R40 N; R50/53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come ingrediente nella composizione di fragranze per prodotti cosmetici.

La sostanza viene usata inoltre in detergenti, ammorbidenti per tessuti, detergenti per la casa e altri prodotti contenenti profumo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI, i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi dovuti a

ESPOSIZIONE COMBINATA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

alla luce dei dati fisico-chimici, si ritiene che il muschio chetone non comporti rischi dovuti a infiammabilità e proprietà esplosive e ossidanti.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA, l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

PARTE 10

CAS: n. 117-81-7

Einecs: n. 204-211-0

Formula di Struttura:

Image

Denominazione Einecs:

Di-(2-etilesil) ftalato (DEHP)

Nome IUPAC:

Bis(2-etilesil)ftalato

Relatore:

Svezia

Classificazione (30):

Tossico ripr. cat. 2; R60-61

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (31).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente (97 %) come plastificante (per migliorare la flessibilità e la lavorabilità del materiale polimerico) nei prodotti polimerici, in particolare nel PVC.

Il PVC flessibile è utilizzato in una varietà di articoli, ad esempio giocattoli, materiali da costruzione come pavimentazioni, cavi, profilati e tetti, nonché in dispositivi medici quali sacche per il sangue, apparecchiature per dialisi, ecc. Il DEHP viene utilizzato anche in altri prodotti polimerici, ad esempio in altre resine viniliche e plastiche in estere di cellulosa.

I restanti impieghi (3 %) riguardano applicazioni non polimeriche quali adesivi e sigillanti, lacche, vernici e inchiostri per la stampa su carta, plastica, tessuto e ceramica per l'industria elettronica. La sostanza viene utilizzata inoltre come fluido dielettrico nei condensatori.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di effetti tossici sui testicoli, sulla fertilità e sui reni a seguito di esposizione ripetuta e rischi di tossicità in fase evolutiva a seguito di inalazione ed esposizione cutanea durante la produzione, la trasformazione e l'uso per fini industriali di preparati o materiali contenenti DEHP.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di effetti tossici sui testicoli, sulla fertilità e sui reni per i bambini a seguito di esposizione orale ripetuta dovuta all'uso di giocattoli e articoli di puericultura,

rischi di effetti tossici sui testicoli e sulla fertilità per bambini sottoposti a trasfusioni di sangue a lungo termine e per neonati sottoposti a trasfusioni, a seguito di esposizione dovuta ad apparecchiature mediche realizzate in materiali contenenti DEHP,

rischi di effetti tossici sui testicoli, sulla fertilità e sui reni in adulti sottoposti a emodialisi a lungo termine a seguito di esposizione ripetuta e rischi di tossicità in fase evolutiva a seguito di esposizione dovuta ad apparecchiature mediche realizzate in materiali contenenti DEHP.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi; andranno tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già applicate. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di effetti tossici sui testicoli, sulla fertilità e sui reni per i bambini a seguito di esposizione ripetuta dovuta all'ingerimento di alimenti coltivati in prossimità di siti di trasformazione di polimeri contenenti DEHP o di siti nei quali vengono prodotti sigillanti e/o adesivi, vernici, lacche o inchiostri da stampa contenenti DEHP. Gli scenari che destano preoccupazione sono basati sui dati generici sulle emissioni. Non vi è preoccupazione per il numero limitato di siti che hanno comunicato dati sulle emissioni misurate;

rischi di tossicità per i testicoli per i bambini a seguito di ingerimento di cibo coltivato in prossimità di centri per il riciclaggio della carta o di impianti di depurazione municipali. Gli scenari che destano preoccupazione sono basati sui dati generici sulle emissioni.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorre ridurre i rischi; andranno tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già applicate. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per gli uccelli che si nutrono di mitili esposti a DEHP in prossimità di siti per la trasformazione di polimeri contenenti la sostanza o di siti per la produzione di sigillanti e/o adesivi contenenti DEHP. Gli scenari che destano preoccupazione sono basati sui dati generici sulle emissioni. Non vi è preoccupazione per il numero limitato di siti che hanno comunicato dati sulle emissioni misurate.

Occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per gli organismi viventi in formazioni sedimentarie a seguito di esposizione a DEHP in prossimità di siti di trasformazione di polimeri contenenti la sostanza o di siti di produzione di lacche, vernici, inchiostri da stampa, sigillanti e/o adesivi contenenti DEHP. Gli scenari che destano preoccupazione sono basati sui dati generici sulle emissioni. Non vi è preoccupazione per il numero limitato di siti che hanno comunicato dati sulle emissioni misurate.

Una valutazione più precisa potrebbe eliminare alcune preoccupazioni. Tuttavia, in seguito all'attuazione di misure per la gestione dei rischi individuati per altri comparti ambientali non saranno necessarie ulteriori informazioni relative agli organismi viventi in formazioni sedimentarie.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che occorre ridurre i rischi; andranno tenute in considerazione le misure di riduzione dei rischi già applicate. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per i mammiferi che si nutrono di lombrichi esposti a DEHP in prossimità di siti di trasformazione di polimeri contenenti la sostanza o di siti di produzione di lacche, vernici, inchiostri da stampa, sigillanti e/o adesivi contenenti DEHP. Gli scenari che destano preoccupazione sono basati sui dati generici sulle emissioni. Non vi è preoccupazione per il numero limitato di siti che hanno comunicato dati sulle emissioni misurate.

Occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per gli organismi del terreno esposti a DEHP in prossimità di siti di trasformazione di polimeri contenenti la sostanza o di siti di produzione di inchiostri da stampa, sigillanti e/o adesivi contenenti DEHP. Gli scenari che destano preoccupazione sono basati sui dati generici sulle emissioni. Non vi è preoccupazione per il numero limitato di siti che hanno comunicato dati sulle emissioni misurate.

Una valutazione più precisa potrebbe eliminare alcune preoccupazioni. Tuttavia, in seguito all'attuazione di misure per la gestione dei rischi individuati per altri comparti ambientali non saranno necessarie ulteriori informazioni relative agli organismi del terreno.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

Per i LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione. Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per il DEHP conformemente alla direttiva 98/24/CE del Consiglio (32).

Per i CONSUMATORI

Si raccomanda:

di limitare l'uso del DEHP nei materiali per imballaggi alimentari [materiali ed articoli di plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti (Direttiva 2002/72/CE (33))],

di considerare la possibilità di limitare l'uso del DEHP nei dispositivi medici che comportano rischi di esposizione per i neonati e per i gruppi a rischio identificati, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva 93/42/CEE (34) del Consiglio, concernente i dispositivi medici, posto che siano disponibili alternative sicure.

Per quanto riguarda l'uso del DEHP da parte dei consumatori, i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769/CEE (direttiva Immissione sul mercato e uso) in relazione alle sostanze CMR e la direttiva 2005/84/CE (35) relativa agli ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati per i consumatori.

Per le PERSONE ESPOSTE indirettamente ATTRAVERSO L'AMBIENTE

Nell'ambito dei provvedimenti legislativi adottati ai sensi della direttiva 76/769/CEE (36) del Consiglio (direttiva Immissione sul mercato e uso) si raccomanda di:

valutare restrizioni, su scala comunitaria, all'uso del DEHP negli impianti industriali per la trasformazione di polimeri contenenti DEHP (estrusione, calandratura, spalmatura) e per la produzione di sigillanti e/o adesivi, vernici, lacche o inchiostri da stampa contenenti DEHP, ad eccezione degli impianti nei quali le emissioni della sostanza nell'ambiente sono assenti o adeguatamente controllate. Il trattamento efficace dell'aria e dell'acqua di scarico potrebbe costituire un adeguato metodo di controllo. È necessario documentare l'efficacia della riduzione delle emissioni per consentire alle autorità degli Stati membri di eseguire le operazioni di monitoraggio,

valutare, entro un lasso di tempo ragionevole e tenendo conto di eventuali informazioni ulteriori, la necessità di restrizioni su scala comunitaria a causa delle emissioni nell'acqua causate da prodotti contenenti DEHP.

PARTE 11

CAS: n. 108-95-2

Einecs: n. 203-632-7

Formula di Struttura:

Image

Denominazione Einecs:

Fenolo

Nome IUPAC:

Fenolo

Relatore:

Germania

Classificazione (37):

T; R23/24/25

C; R34

Xn; R48/20/21/22

Muta. cat. 3; R68

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (38).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nella produzione di bisfenolo A, resine fenoliche, alchifenoli, caprolattame, acido salicilico, nitrofenoli, difenil eteri, fenoli alogeni e altre sostanze chimiche.

La sostanza viene utilizzata anche come componente di cosmetici e preparati medici nonché in biocidi ad uso non agricolo, adesivi ed agenti impregnanti.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione per le persone e l'ambiente non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, in particolare l'emissione di fenolo come prodotto del metabolismo umano e dell'allevamento di bestiame, a seguito della trasformazione del carbone, della produzione di pasta della carta e nelle discariche. I rischi derivanti da tale esposizione non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. La relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità acuta (sistemica) a seguito di esposizione per inalazione dovuta alla formulazione di resine fenoliche,

rischi di tossicità acuta (sistemica) a seguito di esposizione cutanea dovuta all'uso di resine fenoliche nelle tecniche di irrorazione,

rischi di corrosione a seguito di contatto con la pelle e con gli occhi in tutti gli scenari di esposizione cutanea (produzione e successiva trasformazione, formulazione ed uso di resine fenoliche),

rischi di effetti sistemici a seguito di inalazione ripetuta in tutti gli scenari (produzione e successiva trasformazione, formulazione ed uso di resine fenoliche),

rischi di effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea ripetuta dovuta alla formulazione di resine fenoliche e all'uso di tali resine nelle tecniche di irrorazione.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di irritazione cutanea a seguito di esposizione dovuta all'uso di disinfettanti contenenti fenolo;

rischi di effetti sistemici a seguito di inalazione ripetuta dovuta alla presenza di fenolo nelle cere per pavimenti;

rischi di effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea ripetuta dovuta alla presenza di fenolo nei disinfettanti.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di effetti sistemici a seguito di esposizione orale ripetuta dovuta ad esposizione locale indiretta tramite i germogli delle piante.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA, l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di effetti sui microrganismi presenti negli impianti per il trattamento delle acque reflue industriali in 8 siti di produzione e trasformazione o di esclusiva trasformazione.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Per l'AMBIENTE e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di emissione di fenolo (da fenolo non isolato, prodotto ad esempio dalla cottura, gassificazione e liquefazione del carbone, da raffinerie e impianti di produzione di pasta della carta, dal metabolismo umano o del bestiame o da discariche) oltre a quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata. L'eventuale necessità di un'ulteriore gestione dei rischi può essere meglio valutata ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39) (direttiva quadro sulle acque) e della futura legislazione comunitaria relativa alla protezione del terreno utilizzando le informazioni contenute nella valutazione completa dei rischi.

I provvedimenti legislativi già adottati a tutela dell'ambiente sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi potenziali posti da discariche prive di sistemi di raccolta del percolato [Direttiva 1999/31/CE del Consiglio (40)].

PARTE 12

CAS: n. 81-15-2

Einecs: n. 201-329-4

Formula di Struttura

Image

Denominazione Einecs:

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene

Nome IUPAC:

1-ter-butil-3,5-dimetil-2,4,6-trinitrobenzene

Relatore:

Paesi Bassi

Classificazione (41):

Canc. cat. 3; R40 E; R2 N; R50/53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (42).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come ingrediente nella composizione di fragranze per prodotti cosmetici.

La sostanza viene usata inoltre in detergenti, ammorbidenti per tessuti, detergenti per la casa e altri prodotti contenenti profumo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A)   SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI, i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi dovuti a

ESPOSIZIONE COMBINATA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

alla luce dei dati fisico-chimici, si ritiene che il 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) non comporti rischi dovuti alle proprietà ossidanti,

si rileva che il muschio xilene è infiammabile ed esplosivo in caso di urto e riscaldamento e l'etichetta deve indicare queste caratteristiche. Sono pertanto appropriate misure volte a prevenire infiammabilità ed esplosione. Qualora siano rispettate le necessarie condizioni di manipolazione e conservazione, non vi sono rischi per la salute umana derivanti dalle proprietà fisico-chimiche del muschio xilene.

B)   AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'AMBIENTE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione perché la sostanza è ritenuta potenzialmente persistente, bioaccumulante e tossica (PBT). Si consiglia di adottare un'ulteriore strategia di prove PBT.


(1)  Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001).

(2)  Direttiva della Commissione recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. (Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(5)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(6)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(7)  Direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004;rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(8)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(9)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(10)  Direttiva della Commissione recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(11)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(12)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(13)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(14)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(15)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(16)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(17)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(18)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(19)  Direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(20)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(21)  GU L 230 del 19.8.1991.

(22)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(23)  Direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(24)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(25)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(26)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(27)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(28)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(29)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva della Commissione [da pubblicarsi nel trentunesimo ATP] recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE.

(30)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001).

(31)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(32)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(33)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

(34)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(35)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 40

(36)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(37)  Direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(38)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente: http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(39)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(40)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(41)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(42)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: http://ecb.jrc.it/existing-substances/


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